ACCORDO DI PROGRAMMA 2015-2016
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Sede Legale: 00000 Xxxxxx – Xxxxxx Xxxxx, 00 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00337460224
ACCORDO DI PROGRAMMA 2015-2016
tra
la Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata “PAT”o “Provincia”), con sede a Trento, in xxxxxx Xxxxx, 00, codice fiscale e P.IVA 00337460224 rappresentata dal xxxx. Xxx Xxxxx, nato a Milano (MI) il 29 maggio 1963, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2368 di data 18 dicembre 2015
e
la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx (di seguito denominato “FBK”), con sede legale in Trento, xxx Xxxxx Xxxxx 00, Codice Fiscale e partita IVA 02003000227, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona (SV) il 3 maggio 1953, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della Fondazione.
Premesso che:
- la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m. ha riordinato il sistema provinciale della ricerca, nonché il ruolo della Provincia nel governo e nel sostegno dello stesso;
- l’articolo 1 della LP 14 del 2 agosto 2005 prevede l’attuazione da parte della Provincia di “una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell’innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell’intero territorio provinciale”;
- la Provincia, ai sensi dell’articolo 4 della LP 14 del 2 agosto 2005 promuove la creazione “di un quadro di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un sistema provinciale della ricerca” e di un contesto “favorevole allo sviluppo di un sistema dell’innovazione finalizzato a rendere il sistema produttivo locale più competitivo”, con il concorso, tra gli altri attori, della Fondazione Xxxxx Xxxxxxx e della Fondazione Xxxxxx Xxxx;
- l’art. 16 della stessa legge individua tra gli strumenti d’intervento per lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione la stipulazione di Accordi di Programma con la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx e la Fondazione Xxxxxx Xxxx;
- l’articolo 20 della LP 14 del 2 agosto 2005 prevede che gli accordi di programma “stabiliscono gli obiettivi e i temi generali dell’attività di ricerca svolta dalle fondazioni, i criteri per definire l’attività di ricerca e per gestirla, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità per valutare congiuntamente i risultati dell’attività di ricerca”;
- la Comunicazione della Commissione Europea sulla “Strategia Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva ha previsto sette “iniziative Faro” tra le quali “Unione dell'innovazione” che ha portato nel 2013 all'approvazione dei Regolamenti istitutivi del programma Horizon 2020. Quest'ultimo, con una dotazione di quasi 80 miliardi di euro in sette anni (2014-2020), costituisce oggi il principale strumento finanziario dell'Unione Europea per la ricerca;
Trento, li, | Trento, li |
Per la Fondazione Xxxxx Xxxxxxx | Per la Provincia Autonoma di Trento |
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx | xxxx. Xxx Xxxxx |
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), al primo comma dell'articolo 9, individua 11 obiettivi tematici finalizzati alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In particolare, le priorità individuate dalla Commissione Europea con riferimento all'Obiettivo Tematico 1 volto a “rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione”, che si delineano in “a) potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo;
b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali”;
- il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2015-2020, attualmente in fase di approvazione, integrando le politiche di ricerca definite ai livelli europeo e internazionale con il contesto nazionale e le iniziative territoriali, definisce obiettivi e modalità di intervento in materia di ricerca anche per tutte le amministrazioni pubbliche che adottano piani in questo settore. In particolare, il PPR ha ben presenti i principi di coerenza (nel senso di evitare inefficienze delle azioni causate da una progettazione non concertata) e di selettività (nel senso di evitare la dispersione di risorse in troppe direzioni ma concentrandole invece nelle aree più promettenti pur garantendo il necessario e imprescindibile sostegno alle attività di ricerca di base, libera e fondamentale) che informano il PNR così come gli obiettivi perseguiti dai programmi di intervento individuati sempre dal PNR;
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 1053 del 30 giugno 2014 ha approvato la Smart Specialisation (RIS3). La RIS3 è il principale strumento di programmazione per le politiche di ricerca industriale e di innovazione con l’obiettivo di concentrare ed investire le risorse disponibili in aree di eccellenza (individuate sulla base di un approccio olistico e bottom-up). Sono quattro le aree prioritarie di sviluppo identificate: qualità della vita, energia e ambiente, agrifood e meccatronica. Le quattro aree individuate rispondono alla volontà, da un lato, di valorizzare la competitività e la specificità del sistema produttivo e tecnico scientifico trentino, dall’altro, di promuovere lo sviluppo economico sostenibile in accordo con tre criteri chiave: la rappresentatività di settori ad alta rilevanza e impatto economico, la coerenza con consistenti investimenti pubblici e privati in innovazione, l’allineamento con le specificità e le vocazioni del territorio. Le quattro aree prioritarie di sviluppo, da intendere nelle loro reciproche interrelazioni, mantengono una forte coerenza anche con le priorità di tipo trasversale, quali le “tecnologie chiave abilitanti” più rilevanti in termini di competenze locali e rispetto alle principali piattaforme e
network tematici a livello nazionale ed europeo (cluster tecnologici nazionali, comunità dell’innovazione e della conoscenza - KIC - , partenariati europei per l’innovazione e sfide sociali del programma Horizon 2020);
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 1229 del 20 luglio 2015 ha approvato il Programma Pluriennale della Ricerca per la XV Legislatura (nel seguito anche “PPR”) che, pur ribadendo l’importanza della ricerca libera, individua le aree prioritarie per l’investimento della ricerca pubblica e industriale (coerenti e sinergiche con le aree della Smart Specialisation provinciale) e le dimensioni strategiche che qualificheranno trasversalmente tutte le attività del settore durante la legislatura. L’obiettivo strategico che il PPR mira ad attuare va in due direzioni: coordinamento verticale e coordinamento orizzontale. Il primo per mettere in relazione le strategie della ricerca con le strategie di sviluppo economico del territorio (Smart Specialisation) nonché il livello locale con quello nazionale ed internazionale; il secondo per definire la governance del sistema della ricerca trentino, in termini di ruoli, ambiti di intervento e strumenti di coordinamento dei diversi attori. Il PPR pone particolare attenzione alla necessità di stabilire una più forte ed efficace connessione tra gli ambiti prioritari di ricerca trentini e il loro potenziale impatto sul contesto economico e produttivo e di investire in nuove forme di gestione del cosiddetto “ultimo miglio” che ancora separa la ricerca scientifica dal mercato e dalla società. Particolare attenzione viene, inoltre, posta ai temi dell’innovazione sociale, della valorizzazione del capitale umano e dei talenti, dei legami tra ricerca, innovazione e istruzione e, ovviamente, della valutazione;
- il Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura si pone come obiettivi la costituzione di un sistema territoriale maggiormente coeso e interconnesso, in termini di obiettivi comuni, apertura all’internazionalizzazione, condivisione di infrastrutture e risorse di personale, partecipazione congiunta a iniziative nazionali e comunitarie;
- il Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura stabilisce che attraverso l’Accordo di Programma la Provincia garantisce alle Fondazioni il sostegno: al funzionamento ordinario, alla partecipazione alle KIC, ai Cluster Tecnologici Nazionali, ai progetti nazionali ed europei, compresi quelli che prevedono l’identificazione di matching funds, agli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, allo sviluppo e/o consolidamento di “living labs”;
- la Fondazione ha tra i suoi obiettivi istituzionali specifici la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione scientifica, di innovazione tecnologica, il trasferimento di tecnologie e conoscenze innovative;
- gli obiettivi istituzionali della Fondazione, nel presentare una loro precisa specificità, partecipano e si integrano con quelli del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione;
- il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nella seduta del 20 novembre 2015 ha dato mandato al Presidente e al Segretario generale di definire il “Piano 2015 – 2016”;
- il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nella seduta del 20 novembre 2015 ha autorizzato la stipula del presente accordo;
- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2368 di data 18 dicembre 2015, ha approvato
il presente Accordo di Programma 2015-2016 (nel seguito anche “Accordo”) e ne ha autorizzato la stipulazione;
- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la documentazione antimafia non è richiesta;
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 Finalità generali di interesse comune per le parti
Gli obiettivi generali di riferimento per il presente Accordo di programma, declinati nei successivi articoli, derivano sia dalle scelte strategiche della Fondazione, sia dai fabbisogni ritenuti rilevanti per il territorio provinciale ed individuati nei documenti strategici della Giunta Provinciale per la XV legislatura ossia il programma di sviluppo provinciale (PSP), la strategia provinciale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente e il programma provinciale della ricerca per la XV legislatura (PPR), documenti che a loro volta sono stati elaborati sulla base delle strategie ed indicazioni elaborate a livello nazionale ed europeo.
Con il presente Accordo si vuole rafforzare la capacità dell’ente di intessere rapporti di collaborazione e cooperazione sia a livello provinciale sia a livello extra-provinciale con i soggetti di ricerca e con le imprese, comunque secondo i principi di coerenza (progettazione concertata) e selettività (non dispersione delle risorse).
In particolare con riferimento al principio di selettività, pur garantendo il sostegno alla ricerca libera e alle ricerche di base orientate allo sviluppo di conoscenze relative a nuovi metodi o campi di indagine, sarà data priorità alle attività di ricerca che rispondono alle strategie territoriali.
Art. 2 Aree di ricerca e dimensioni strategiche di interesse comune per le parti
L’attività di ricerca svolta dalla Fondazione di interesse comune delle Parti è declinata sulla base delle aree prioritarie e dei domini scientifico-tecnologici trasversali individuati dal Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura. Il “Piano pluriennale di attività 2015-2016” allegato al presente Accordo di programma rappresenta l’attività dell’ente rispetto a queste priorità e dettaglia le dimensioni strategiche di interesse comune per le Parti.
Art. 3 Obiettivi generali di interesse comune per le Parti
Tenendo conto delle aree di ricerca e delle dimensioni strategiche di comune interesse per le parti, i principali obiettivi che la Fondazione deve perseguire, in linea con il Programma pluriennale della ricerca per la XV Legislatura sono:
⮚ condurre ricerca di alta qualità, visibile internazionalmente e focalizzata sulle tematiche chiave individuate nel “Piano pluriennale di attività 2015-2016”;
⮚ mantenere un adeguato livello di autofinanziamento, in considerazione della quota di finanziamento messo a disposizione dalla Provincia con il presente Accordo di programma, attraverso l’ottenimento di risorse finanziarie da progetti nazionali ed europei, nonché dall’effettuazione di attività di servizio verso enti pubblici e privati;
⮚ mantenere e sviluppare, compatibilmente con l’andamento delle risorse messe a disposizione con il presente Accordo di programma, le proprie infrastrutture di ricerca strumentali alla realizzazione di attività di ricerca di alta qualità nelle tematiche ritenute prioritarie. Aprire, dove possibile e secondo un piano strategico di sviluppo, le infrastrutture di ricerca anche alle aziende del territorio al fine di poter crescere nelle stesse capacità di innovazione; candidare le stesse infrastrutture, dopo un adeguato percorso di accreditamento, fra le infrastrutture di ricerca nazionali ed europee;
⮚ trasmettere i risultati della ricerca alle imprese del territorio, sostenere ove possibile l’applicabilità industriale/produttiva dei risultati della ricerca, e contribuire all’attività di attrazione di imprese sul territorio anche attraverso la collaborazione con le aziende del territorio nelle attività di ricerca industriale finanziate dalla Legge Provinciale 6/99;
⮚ sostenere l’avvio e il consolidamento dell’Hub Innovazione Trentino (HIT) oltre che per il trasferimento dei risultati dell’attività di ricerca al territorio, anche per partecipare alle cordate per l’ottenimento dei finanziamenti dell’EIT per le KIC ed entrare nei Cluster Tecnologici Nazionali di riferimento. Garantire che la Fondazione non sovrapponga le proprie attività a quelle svolte da HIT;
⮚ concorrere all’affermazione e all’implementazione del sistema trentino alta formazione e
ricerca (STAR) attraverso la progressiva condivisione con la Fondazione Xxxxxx Xxxx e con l’Università degli studi di Trento di linee di ricerca, alta formazione, infrastrutture, risorse umane;
⮚ valorizzare le risorse umane presenti nella Fondazione chiarendo i percorsi di carriera e attuando adeguate politiche incentivanti nel rispetto delle direttive provinciali, ponendo particolare attenzione alla capacità di attrazione anche internazionale di ricercatori di elevata qualità scientifica;
⮚ garantire un efficace e puntuale supporto alla Provincia per le attività di comune interesse, come definite nel successivo articolo 8;
Art. 4 Risultati da perseguire e quota premiale
1. Le Parti convengono che l’attività di ricerca è oggetto di valutazione complessiva al termine del presente accordo per verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati all’articolo
3. Al fine della valutazione, il Comitato per la Ricerca e l’Innovazione si avvale di alcuni indicatori di prestazione:
- valutazione della qualità della ricerca: risultati conseguiti nell’ultimo processo di valutazione della qualità della ricerca nazionale VQR disponibile sia in termini di qualità dei prodotti presentati, sia in termini di capacità di attrazione di risorse;
- valutazione della qualità delle politiche di reclutamento: risultati conseguiti nel processo di valutazione della qualità della ricerca nazionale VQR da parte dei ricercatori che sono stati assunti negli ultimi 5 anni o che nello stesso periodo hanno registrato avanzamenti di carriera e variazione della percentuale di ricercatori in possesso di abilitazione nazionale;
- valutazione della capacità di trasferimento dell’attività di ricerca: capacità di rendere operativo HIT – Hub Innovazione Trentino misurata attraverso la capacità dello stesso di attrarre risorse per sè e per gli attori del territorio (STAR e imprese);
- valutazione dell’investimento in infrastrutture di ricerca: quota di bilancio investita nel miglioramento delle attrezzature di ricerca e risultati ottenuti nel mettere a disposizione le infrastrutture di ricerca alle imprese e agli attori del sistema trentino della ricerca.
2. Sulla base del raggiungimento dei risultati, così come valutati dal Comitato per la Ricerca e Innovazione, verrà assegnata la quota premiale prevista all’articolo 10 del presente Accordo.
Art. 5 Coordinamento rispetto agli obiettivi delle realtà partecipate
La Fondazione, in coerenza con gli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente Accordo, funge da attore di coordinamento di diverse realtà, con identità, natura giuridica, obiettivi specifici, diversi, che ricevono per il tramite della Fondazione finanziamenti provinciali a sostegno del loro funzionamento. La Fondazione, pur nel rispetto dell’autonomia di questi soggetti, deve garantire comportamenti coordinati e integrati rispetto agli obiettivi generali, principi e impegni indicati nel presente Accordo, nonché rispetto alle direttive provinciali di contenimento dei costi. La Fondazione può sospendere l’erogazione dei finanziamenti nel caso in cui ravvisi criticità amministrativo-gestionali o deviazione rispetto gli obiettivi fissati. Qualora il coordinamento di questi soggetti evidenzi l’opportunità di avviare forme di aggregazione e integrazione delle competenze e degli apparati di ricerca, anche al fine di razionalizzare attività e costi, la Fondazione presenterà un Piano di riordino che esplicita i costi e i benefici dell’operazione e, compatibilmente con i vincoli di bilancio, le Parti porranno in essere le azioni necessarie in questa direzione.
Art. 6 Piano pluriennale di attività
Il “Piano pluriennale di attività 2015-2016” è rappresentato dal Il documento denominato “Allegato tecnico-scientifico all’Accordo di Programma 2015-2016” – allegato A) al presente Accordo – (nel seguito, “Piano”) che declina per il biennio 2015-2016 le attività di ricerca e innovazione della Fondazione Xxxxx Xxxxxxx in relazione alle dimensioni strategiche e aree prioritarie definite dal “Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura”.
Il “quadro delle risorse 2015 – 2016” allegato B) al presente Accordo rappresenta in termini generali e non vincolanti la destinazione delle risorse provinciali previste nel periodo di riferimento ferma restando la realizzazione delle attività previste nel “Piano”.
Art. 7 Il Piano attuativo annuale
Ai fini dell’attuazione del presente Accordo la Fondazione, tenendo anche conto delle esigenze rappresentate dalla Provincia e compatibilmente con le risorse previste nel bilancio provinciale, presenta una proposta di Piano attuativo annuale (di seguito anche “piano annuale”).
Per l’anno 2015 si conviene che il Piano attuativo 2015 sia approvato contestualmente all’approvazione del presente Accordo. Per l’anno 2016 la Fondazione si impegna a
presentare il Piano attuativo 2016 entro il 31 marzo 2016 da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale previo parere del Comitato per la ricerca e l’innovazione.
La proposta di Piano annuale, organizzata in modo tale da dare evidenza delle attività che rientrano nelle aree prioritarie e nelle dimensioni strategiche, è così strutturata:
a) una parte descrittiva contenente gli obiettivi da raggiungere, le attività da realizzare e i risultati da conseguire suddivisi per aree prioritarie e priorità strategiche;
b) un quadro annuale delle risorse, articolato sulla base delle aree prioritarie e dimensioni strategiche del PPR con indicazione dei costi e dei ricavi propri dell’ente e, per differenza, della quota di costi a carico della Provincia evidenziando l’utilizzo di eventuali economie provenienti da esercizi precedenti.
La proposta viene esaminata dal Comitato per la ricerca e l’innovazione, in merito alla sua coerenza con il presente Accordo e con il Programma pluriennale della ricerca per la XV Legislatura.
Art. 8 Attività a supporto della PAT
La Provincia si avvale della Fondazione per la realizzazione di attività a supporto della medesima, in quanto conseguono obiettivi di rilevanza per la Provincia in aree di comune interesse, valorizzando le competenze specifiche della Fondazione.
Le attività a supporto della Provincia sono declinate distintamente nel Piano attuativo annuale per tipologia ed entità generale di spesa, sono curate nel merito dalla struttura provinciale che ha promosso l’attività stessa, sono coordinate per gli aspetti amministrativi da quella competente in materia di ricerca. Eventuali modifiche e integrazioni delle medesime attività possono essere apportate previa intesa fra le Parti, da definirsi anche mediante scambio di corrispondenza, con eventuale assegnazione di ulteriori risorse.
In corso d’anno possono altresì essere individuate attività, ulteriori rispetto a quelle indicate già nel Piano annuale, la cui realizzazione può essere affidata alla Fondazione con eventuale integrazione di risorse. Per la definizione degli obiettivi, modalità di realizzazione, risultati attesi e quant'altro si procede o tramite scambio di corrispondenza tra le Parti o mediante la stipulazione di atti aggiuntivi al presente Accordo, in relazione alla complessità dell’attività e alla presenza di ulteriori soggetti coinvolti nella sua esecuzione. L’erogazione delle risorse relative a questa attività è vincolata al parere positivo da parte della struttura di merito con cui la Fondazione si è relazionata.
Art. 9 Collaborazione con l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea
La PAT, anche attraverso il suo Ufficio per i rapporto con l’Unione europea e in coordinamento con il Dipartimento competente in materia di ricerca, intende rafforzare la partecipazione degli stakeholders trentini alle politiche e ai programmi europei, così come previsto dalla legge provinciale n. 2 del 2015.
In tal senso la Fondazione si impegna a sviluppare sinergie ed avviare collaborazioni con la PAT sui temi della ricerca e dell’innovazione; tale collaborazione deve strutturarsi – fra le altre - sulla base delle seguenti attività:
- advocacy e contatti con i rappresentanti delle istituzioni europee;
- attività di scouting e raccolta di informazioni qualificate su programmi e iniziative europee;
- attività di networking:
- organizzazione e partecipazione ad eventi europei;
- attività di formazione e supporto logistico.
Nell’ambito di suddette collaborazioni la Fondazione si impegna altresì a realizzare un piano generale di lavoro dove siano riportati in maniera sintetica i principali interessi tematici e settoriali della Fondazione per l'anno in corso, nonché un calendario indicativo di iniziative da realizzare, e a creare una lista di referenti per ambiti tematici all'interno della Fondazione, che fungano da punto di contatto con l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea e che abbiano la responsabilità di gestire il flusso di informazioni distribuendole ai potenziali interessati all'interno della propria organizzazione.
Art. 10 Modalità di finanziamento
Il finanziamento della Fondazione si articola in:
- quota base;
- quota premiale;
- attività di supporto o per specifica finalizzazione.
La quota base deve intendersi quale contributo generale alle attività della Fondazione senza vincolo di destinazione specifico ed è utilizzata dalla Fondazione per il finanziamento delle attività del “Piano annuale” nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità ed efficacia fatti salvi specifiche destinazioni vincolate.
La quota premiale, fissata nella misura pari al 2% del finanziamento complessivo, ed erogata per il 50% annualmente a titolo di acconto, viene assegnata alla fondazione a seguito del processo di valutazione, effettuato dal Comitato per la ricerca e l’innovazione in sede di presentazione del rendiconto delle attività dell’anno. La quota viene assegnata per intero se il Comitato, tenendo conto anche degli indicatori di risultato, giudica raggiunti tutti gli obiettivi o in misura inferiore se il Comitato giudica raggiunti gli obiettivi solo parzialmente. In quest’ultimo caso è il Comitato che stabilisce la quota parte del finanziamento premiale da assegnare alla Fondazione.
L’attribuzione della quota premiale avviene a partire dal 2016 e dovrà essere destinata al perseguimento delle finalità indicate nel PPR come declinate nel provvedimento di assegnazione definitiva della quota premiale spettante al termine del processo di valutazione. Le risorse per l’attività di supporto o per specifica finalizzazione sono assegnate per la realizzazione di una specifica attività e quindi erogate sulla base di quanto effettivamente speso dall’ente e a seguito di parere positivo da parte della struttura di merito con cui la Fondazione si è relazionata.
Le risorse finanziarie previste per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo sono determinate per ambiti di intervento nella misura indicata nella tabella denominata “Quadro delle risorse 2015-2016”, che costituisce l’allegato B) del presente Accordo.
Il “Quadro delle risorse 2015-2016” deve risultare sempre compatibile con il bilancio della Provincia e potrà essere aggiornato con l’approvazione del piano attuativo annuale di cui all’articolo 7 e relativi aggiornamenti.
Nel caso a consuntivo di ciascun anno dovessero emergere risorse assegnate e non ancora utilizzate dalla Fondazione:
• la Provincia può disporre la restituzione delle somme non utilizzate (anche tramite compensazione con i fondi destinati all’accordo negli esercizi successivi) qualora il mancato utilizzo delle risorse derivi dal mancato raggiungimento degli obiettivi da parte della Fondazione;
• in alternativa, le somme non utilizzate vengono destinate:
❖ ad un fondo per investimenti per le infrastrutture/attrezzature di ricerca;
❖ alla copertura di incentivazioni una-tantum al personale di ricerca, compatibilmente con le direttive provinciali;
❖ ad iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.
Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano anche in sede di rendicontazione riferita all’ultimo anno di validità dell’accordo: in tale caso le eventuali risorse non utilizzate risultanti dai precitati prospetti possono essere trasferite sull’accordo successivo, previo accordo con la Provincia e fatto salvo il rispetto dei vincoli di destinazione previsti.
In caso di mancata sottoscrizione di un nuovo accordo, la Fondazione dovrà restituire alla Provincia le eventuali risorse non utilizzate dopo il completamento degli interventi e delle attività avviate e non concluse entro la scadenza dell’accordo. I termini per la conclusione di tali interventi e attività sono indicati nel piano attuativo riferito all’ultimo anno di validità dell’accordo.
Art. 11 Perseguimento degli obiettivi di finanza provinciale e misure di razionalizzazione e contenimento della spesa
La Fondazione si impegna a rispettare le direttive emanate dalla Giunta provinciale al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale e al rispetto delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e dall’articolo 2 della legge
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.
Fermo restando la responsabilità degli amministratori della Fondazione in ordine al rispetto degli impegni che la Fondazione si è assunta in relazione a quanto indicato nel presente articolo e delle specifiche direttive impartite dalla Giunta provinciale, è demandato al collegio dei revisori della Fondazione, nella sua funzione di organo di controllo, il monitoraggio e la verifica in sede di controlli periodici sul rispetto di detti impegni.
La Fondazione deve dotarsi di strumenti di controllo interno atti alla verifica – anche in itinere – del rispetto dei vincoli posti dalle direttive provinciali.
Nella relazione al bilancio preventivo e consuntivo il collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle direttive.
Il mancato rispetto delle direttive preclude il riconoscimento della quota premiale di cui all’articolo 10 per l’anno di riferimento, indipendentemente dai risultati conseguiti.
La Fondazione estende l’obbligo del rispetto delle direttive alle società/enti/istituzioni da loro controllate o partecipate che percepiscano, direttamente o indirettamente attraverso le fondazioni stesse, finanziamenti provinciali per il loro funzionamento. A tal fine, fermo restando la responsabilità degli amministratori di detti soggetti in ordine al rispetto delle direttive, è demandato ai Collegi sindacali il monitoraggio e la verifica circa il rispetto delle stesse. Nella relazione al bilancio (sia previsionale sia consuntivo) il Collegio sindacale dei rispettivi soggetti deve dare evidenza del rispetto delle direttive impartite.
Art. 12 Strumenti di sistema e condivisione dei servizi
La Fondazione deve rispettare le direttive impartite dalla Giunta provinciale in materia di condivisione dei servizi.
La Fondazione adotta altresì le azioni necessarie per assicurare l’utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A. a Informatica Trentina S.p.A., all’Agenzia per le Opere pubbliche oltre che all’Agenzia per gli Appalti e i Contratti.
Art. 13 Modalità di erogazione
Il finanziamento provinciale, ad esclusione delle spese per il personale provinciale messo a disposizione della Fondazione e delle spese per l’attività a supporto, è erogato sulla base di fabbisogni di cassa, tenuto conto della disponibilità di cassa della struttura competente e della Fondazione.
Alle richieste dovrà essere allegato un prospetto che dimostri la situazione di cassa della Fondazione alla data di richiesta.
Il finanziamento provinciale relativo alle spese del personale PAT messo a disposizione della Fondazione è erogato sulla base di una comunicazione specifica della Fondazione che definisce il relativo importo con riferimento ai dati forniti direttamente dal servizio provinciale competente in materia del personale.
Per le attività a supporto le modalità di erogazione sono definite negli atti di individuazione delle attività stesse o tramite scambio di corrispondenza.
La quota premiale può essere erogata per il 50% a titolo di anticipo contestualmente all’erogazione della quota base, tenendo conto dei fabbisogni di cassa, la restante a saldo a seguito del processo di valutazione del rendiconto. Nell’ipotesi che l’anticipo erogato superi l’importo della quota premiale riconosciuta, l’importo sarà dedotto dall’assegnazione per il periodo successivo.
Art. 14 Modalità di rendicontazione
Entro il termine di due mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo, la Fondazione presenta, unitamente al medesimo, la seguente documentazione:
⮚ una relazione che descrive gli interventi e le attività realizzate nel periodo di riferimento, evidenziando gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli previsti nel Piano di attività annuale di riferimento. Il documento sarà strutturato, come il Piano annuale di
attività, sulla base delle aree e domini del PPR, nonché delle priorità strategiche, fermo restando che comunque dovranno essere descritte anche le altre attività di ricerca che non rientrano nelle aree e domini del PPR;;
⮚ un prospetto che dia evidenza degli indicatori di risultato rispetto agli obiettivi target definiti nel piano attuativo dell’anno;
⮚ un prospetto riportante i costi e i ricavi complessivi connessi alla realizzazione del Piano attuativo annuale con indicazione della destinazione delle risorse provinciali rispetto agli interventi previsti e alla fonte di finanziamento;
⮚ un prospetto relativo all’utilizzo dell’avanzo di anni precedenti;
⮚ la relazione del Collegio dei revisori dei conti attestante il rispetto delle direttive provinciali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 del presente Accordo;
⮚ una proposta di destinazione dell’avanzo generato nell’esercizio e di eventuali avanzi precedenti non ancora utilizzati.
Detta documentazione viene elaborata tenuto conto anche delle indicazioni delle strutture provinciali competenti.
Il Comitato per la ricerca e l’innovazione si esprime in ordine alla coerenza delle attività realizzate rispetto agli obiettivi del Piano annuale di riferimento e del presente Accordo di programma e sul riconoscimento della quota premiale riferita all’anno.
Su proposta del Servizio competente, la Giunta provinciale approva, entro tre mesi dalla sua presentazione, la rendicontazione del Piano annuale di attività dell’anno precedente e la destinazione di eventuali avanzi, nonché l’assegnazione definitiva della quota premiale riferita al 2016.
Art. 15 Sistema informativo e valutazione
Al fine di perseguire la messa a regime del sistema informativo armonizzato dei dati, che consenta, oltre al monitoraggio delle attività, anche la creazione di un’anagrafe della ricerca finanziata in Trentino, la Fondazione è tenuta alla manutenzione e aggiornamento di un archivio di dati, aggiornato con cadenza almeno annuale, contenente i progetti attivi con specifica delle fonti di finanziamento e delle collaborazioni di ricerca, i risultati delle attività di ricerca, e in particolare gli indicatori relativi alle pubblicazioni e agli output di tutto il personale attivo nonché i risultati del trasferimento tecnologico.
L’accesso ai dati da parte della Provincia sarà garantito mediante opportuni accordi di riservatezza.
In tal senso, il Comitato per la Ricerca e Innovazione produrrà una scheda con specificazione dei dati richiesti.
L’anagrafe servirà per le valutazioni di impatto delle politiche pubbliche per la ricerca. La Fondazione si impegna comunque a partecipare alla valutazione degli enti di ricerca scientifica promossa dall’Agenzia Nazionale di Valutazione.
Art. 16 Modalità per valutare congiuntamente i risultati dell’attività di ricerca
La Parti convengono che l’attività di ricerca è oggetto di valutazione complessiva.
Obiettivo della valutazione è quello di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati con l’approvazione del Piano annuale di attività, in relazione agli obiettivi dell’Accordo di programma. La valutazione è svolta entro tre mesi dalla trasmissione della rendicontazione annuale di cui all’articolo 14. Agli esiti della valutazione è collegato il riconoscimento della quota premiale, fissata nel 2% degli stanziamenti annuali previsti nel quadro delle risorse di cui all’Allegato B) del presente Accordo.
La valutazione è effettuata sulla base della procedura, della metodologia e della reportistica definita dal Comitato per la Ricerca e l’Innovazione d’intesa con la Fondazione. Per la valutazione il Comitato può avvalersi anche di esperti esterni, come previsto dalla LP 14 del 2005.
Art. 17 Partecipazione al Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo
La Fondazione si impegna a partecipare, a titolo gratuito, con un proprio rappresentante, alle riunioni del Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo e dei Sottocomitati (istituito dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia del 28 marzo 2014, n. 4-6 Leg. e nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 792 del 26 maggio 2014), qualora questa partecipazione sia espressamente richiesta dal Presidente del Comitato e/o dai coordinatori dei Sottocomitati che lo compongono.
Art. 18 Iniziative di ricerca statistica e attività a supporto della programmazione e della valutazione delle politiche provinciali
Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 8, la Fondazione, attraverso il Centro IRVAPP (Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche), assicura il proprio supporto alla Provincia attraverso:
a) lo svolgimento, in raccordo con l’Istituto di Statistica della Provincia di Trento (nel seguito anche “ISPAT”), di indagini, analisi e ricerche sul sistema economico e sociale provinciale;
b) lo svolgimento di attività di studio e ricerca finalizzate alla definizione delle politiche di intervento della Provincia da definire nell’ambito degli strumenti di programmazione;
c) lo svolgimento di attività di valutazione su ambiti di particolare interesse per le politiche provinciali in sede di progettazione degli interventi e di verifica dell’impatto degli stessi;
d) la collaborazione nella stesura del rapporto annuale sulla situazione economica e sociale del Trentino previsto dall’art. 26 della legge sulla programmazione provinciale.
Il rapporto tra l’Amministrazione provinciale e IRVAPP è coordinato dalla Direzione generale della Provincia.
Per lo svolgimento delle attività per le quali è richiesto il supporto dell’IRVAPP la Direzione generale può coinvolgere ISPAT ovvero le strutture competenti nelle materie di interesse e i propri organismi tecnico-consultivi.
Per la realizzazione delle attività viene predisposto dalla Direzione generale un programma pluriennale, aggiornabile annualmente, che definisce tempi, modalità e costi delle medesime compatibilmente con le risorse disponibili. Specificazioni delle attività possono essere indicate mediante scambio di corrispondenza.
Art. 19 Proprietà dei risultati
In merito alla proprietà dei risultati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 1 ter, della LP n. 14/2005, le Parti convengono che i risultati delle attività finanziate con Accordo di Programma, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alla Fondazione, che si assume la responsabilità della corretta applicazione delle norme nella gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale. La Fondazione si impegna ad utilizzare i diritti di proprietà intellettuale appartenenti esclusivamente ad essa secondo i criteri previsti dall'articolo 25, comma 1, della LP 14/2005 avvalendosi per la gestione, valorizzazione e alienazione di questi diritti di Trentino sviluppo S.p.A., nei limiti e secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale. Inoltre, le Parti convengono che i diritti di proprietà intellettuale generati da ricerche finanziate nell’ambito dell’Accordo di Programma ma non appartenenti esclusivamente alla Fondazione siano utilizzati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
Ogni opera e pubblicazione concernenti i risultati delle ricerche finanziate dall’Accordo di Programma devono recare l’indicazione: “Lavoro eseguito con il contributo della Provincia autonoma di Trento”, per i lavori di interesse nazionale, e: “The research reported here is partially funded by the Autonomous Province of Trento”, per i lavori di interesse internazionale.
Art. 20 Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha validità dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.
Art. 21 Disposizioni generali
Agli effetti fiscali il presente Accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4 e della Tabella, articolo 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L’imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico delle Parti firmatarie.
Il presente atto è redatto in un unico originale. Xxxxx, accettato e sottoscritto