INDICE
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
DAL 01 APRILE 2016 AL 31 DICEMBRE 2020
(testo allegato alla deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 23 del 30 novembre 2015)
INDICE
Premessa 5
Art. 1 – ESERCIZIO ED ASSUNZIONE DEI SERVIZI 7
Art. 2 – AMBITO TERRITORIALE E DATI FISICI 7
Art. 3 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI 8
Art. 4 – SERVIZI IN CONTRATTO 9
Art. 5 – PERSONALE UTILIZZATO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 10
Art. 6 – MEZZI E ATTREZZATURE 11
Art. 7 – CARATTERE PUBBLICO DEL SERVIZIO 13
Art. 8 – DURATA DEL CONTRATTO 14
Art. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI - SUBAPPALTO 14
Art. 10 – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 17
Art. 11 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 17
Art. 12 – SEDE DELLA S.S. 18
Art. 13 – SPESE 19
Art. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 19
Art. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO 21
Art. 16 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI 21
Art. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO 23
Art. 18 – COOPERAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA 23
Art. 19 – OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE 24
Art. 20 – OBBLIGHI DI FINE CONTRATTO 27
Art. 21 – IMPORTO CONTRATTUALE 28
Art. 22 – REVISIONE DEL CANONE CONTRATTUALE 30
Art. 23 – AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO ANNUALE 30
Art. 24 – ESTENSIONE DEI SERVIZI E SERVIZI DIVERSI 33
Art. 25 – RIFIUTI NON COMPRESI NEL CONTRATTO 33
Art. 26 – RECUPERO, SMALTIMENTO, TRATTAMENTO RIFIUTI E ONERI CONSEGUENTI 34
Art. 27 – CARTA DEI SERVIZI - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 34
Art. 28 – ESECUZIONE D’UFFICIO 36
Art. 29 – CONTROVERSIE 36
Art. 30 – PENALITÀ 37
Art. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 38
Art. 32 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA “PORTA A PORTA” 41
Art. 33 – RACCOLTA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 42
Art. 34 – RACCOLTA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI – SERVIZIO MODIFICATO 44
Art. 35 – RACCOLTA “PORTA A PORTA” DI CARTA E CARTONE 47
Art. 36 – RACCOLTA “PORTA A PORTA” IMBALLAGGI IN PLASTICA 48
Art. 37 – RACCOLTA “PORTA A PORTA” DEL VETRO/LATTINE 48
Art. 38 – RACCOLTA “PORTA A PORTA” DELLA XXXXXXXX XXXXXXXX 00
ART. 39 – MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI E FESTE OCCASIONALI 50
Art. 40 – RACCOLTA PILE ESAUSTE 51
Art. 41 – FARMACI SCADUTI O INUTILIZZATI 52
Art. 42 – PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE 53
Art. 43 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A PUBBLICO MERCATO 55
Art. 44 – SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI 56
Art. 45 – PULIZIA CADITOIE, GRIGLIE E POZZETTI STRADALI 56
ART. 46 – RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE 57
Art. 47 – GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE 58
Art. 48 – CONTENITORI XXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXX 00
Art. 49 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 65
Art. 50 – DISPOSIZIONI FINALI 65
Premessa
L’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, in proseguo chiamata semplicemente Unione dei Comuni e abbreviata con la sigla U.C., gestisce già dall’1 gennaio 2005, per conto dei due Comuni associati, il servizio di igiene urbana, incluso l’accertamento e la riscossione della relativa tariffa di igiene ambientale (TARI).
Il conseguimento della massima sostenibilità del ciclo di gestione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito dell’intero territorio dei due Comuni associati è l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione, sia per gli aspetti ambientali che sociali, in abbinamento alla massima efficacia ed efficienza dei servizi resi alla comunità locale nonché alla maggiore equità nella ripartizione dei costi generati dai servizi stessi, da perseguirsi tenendo in considerazione l’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza.
Oltre a ciò, nell’ottica di razionalizzazione della gestione dei servizi pubblici, è volontà dell’U.C. uniformare il più possibile le modalità di effettuazione dei servizi di igiene urbana sui territori dei rispettivi Comuni, puntando ad una maggiore efficacia dei medesimi, contenendo i costi e incentivando ulteriormente la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza dell’1 gennaio 2005, fu introdotto il nuovo sistema tariffario per la copertura integrale dei costi del servizio.
Ciò considerato, l’U.C. esternalizzò, con un contratto di concessione amministrativa quinquennale e prorogata per un ulteriore anno, l’intero ciclo dei rifiuti, compresa la gestione della tariffa.
Con la tariffa in questione, che dal 2011 è stata accertata e riscossa direttamente dall’U.C. a mezzo degli uffici tributi dei 2 Comuni associati previa stipula di specifico accordo, vengono interamente finanziati tutti i servizi che verranno svolti sull’intero territorio dei due Comuni da parte della Società di Servizio, in proseguo chiamata semplicemente e per brevità con la sigla S.S..
Questi servizi, in linea di massima, saranno identici in entrambe i territori. Le diversità si possono così riassumere:
La pulizia dei cestini portarifiuti posizionati lungo le strade pubbliche e nei giardini
pubblici, la pulizia delle caditoie, griglie e pozzetti stradali e la pulizia sia manuale che meccanizzata di alcune delle strade a Villa d’Almè verrà eseguita in economia dallo stesso Comune di Villa d’Almè, mentre per il territorio di Almè, esclusa la pulizia manuale delle strade che verrà eseguita in economia dallo stesso Comune, tali servizi saranno eseguiti dalla S.S.. I relativi costi per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti
derivanti dalla pulizia degli spazi pubblici, dai cestini e delle caditoie, per l’accertamento e la riscossione della tariffa che saranno eseguiti in economia direttamente dagli stessi Comuni associati, verranno rimborsati ai Comuni medesimi dal gestore della tariffa (U.C.).
Pertanto, i servizi nei singoli territori comunali saranno organizzati in forma mista, come appresso:
In appalto per la raccolta, lo smaltimento e la gestione delle piattaforme ecologiche come dal successivo schema contrattuale, ivi compreso il conferimento dei rifiuti nelle piattaforme ecologiche derivanti dai servizi in convenzione con i Comuni associati e il loro smaltimento;
In convenzione con i Comuni associati di Almè e Villa d’Almè per la gestione della tariffa (dall’accertamento, alla riscossione e rendicontazione);
In convenzione con il Comune di Villa d’Almè per lo spazzamento manuale e automatizzato di alcune delle strade e spazi pubblici del proprio territorio ivi compreso l’area del mercato settimanale;
In convenzione con il Comune di Almè per la pulizia manuale delle strade e spazi pubblici e dell’area di mercato settimanale;
In convenzione con il Comune di Paladina per la gestione della piattaforma ecologica in territorio di Almè anche per i loro utenti;
In convenzione con altra società per la raccolta, prelievo, trasporto e recupero o smaltimento della frazione di rifiuto di indumenti usati a mezzo di appositi contenitori collocati in specifici punti sui territori di Almè e Villa d’Almè;
In economia diretta del gestore della tariffa (U.C.) per le restanti attività.
L’U.C., in collaborazione con la S.S. e dei Comuni associati, predisporrà annualmente un piano finanziario che terrà in debita evidenza le diversità di gestione tra un territorio e l’altro, i conseguenti costi e gli altrettanti regimi tariffari. Tale documento dovrà dare la giusta evidenza anche a tutti quei valori economici esclusi dal presente schema di contratto e che il soggetto gestore della tariffa dovrà restituire ai Comuni associati per l’esecuzione dei servizi convenzionati.
Art. 1 – ESERCIZIO ED ASSUNZIONE DEI SERVIZI
1.1 I servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, esclusa la relativa Tassa Rifiuti (di seguito TARI), così come definiti e classificati dall'art. 184 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle varie fasi dal conferimento al trattamento, recupero e smaltimento, sono assunti dalla Impresa aggiudicataria (di seguito denominata S.S.).
1.2 Il servizio relativo all’accertamento e riscossione della TARI sarà assunto dall’U.C. che lo gestirà nella forma di cui all’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 mediante stipula di specifica convenzione con entrambi i Comuni associati e i relativi costi saranno integralmente inclusi nel piano finanziario di cui all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Con il medesimo accordo si regoleranno le modalità di esecuzione e le condizioni economiche, della pulizia manuale delle strade e spazi pubblici, della pulizia meccanizzata delle strade e spazi pubblici in territorio di Villa d’Almè, della pulizia dei cestini stradali e nei giardini pubblici in territorio di Villa d’Almè nonché della pulizia e spurgo delle griglie, caditoie e pozzetti stradali in territorio di Villa d’Almè.
1.3 In applicazione dell’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in combinato con l’art. 23 bis – comma 2 – lettera a) – del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, l’U.C. provvede, mediante contratto, previa procedura di gara aperta ad evidenza pubblica da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1.4 Il contratto di servizio è formato, anche se non materialmente allegati, da:
Regolamento dell’U.C. per l’applicazione della TARI;
Regolamento dell’U.C. per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
Carta dei Servizi;
Piano dei parametri di costo unitario e annuali;
Regolamenti comunali di gestione delle piattaforme o isole ecologiche.
Art. 2 – AMBITO TERRITORIALE E DATI FISICI
L’ambito territoriale del presente contratto viene individuato nel territorio dei due Comuni associati che, alla data del 31 dicembre 2014, è composto come appresso:
Dati fisici | Almè | Villa d’Almè |
Abitanti residenti (n.) | 5.677 | 6.752 |
Abitanti non residenti (n.) | Dato non noto | Dato non noto |
Nuclei famigliari (n.) | 2.360 | 2.714 |
Estensione (Kmq.) | 1,96 | 6,36 |
Densità (abitanti per Kmq.) | 2.897 | 1.062 |
Utenze domestiche (n.) | 2.338 | 2.808 |
Utenze non domestiche (n.) | 461 | 271 |
Piattaforme ecologiche (n.) | 1 | 1 |
Cestini stradali (n. stimato) | 188 | 119 |
Xxxxxxxx, griglie e pozzetti (n. stimato) | 1.282 | Non noto |
Strade da spazzare con frequenza settimanale (n. 5.930 ml. X n. 52 settimane) | 368.000 | == |
Strade da spazzare con frequenza quindicinale (n. 18.163 ml. X n. 26 settimane) | 465.000 | 270.000 |
Strade da spazzare con frequenza mensile (n. 18.163 ml. X n. 12 settimane) | == | 65.000 |
Art. 3 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI
Fermo restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183, 184, 218 del D.Lgs. 152/2006, ai fini del presente C.S. si definiscono:
Carta e cartone: frazione recuperabile costituita da carta (non accoppiata ad altri materiali) e cartone (imballaggi vari, scatole, etc.)
Frazione organica: frazione recuperabile costituita da fiori recisi, filtri di tè e tisane, fondi di caffè, resti di cibi cotti o crudi, avanzi di pane e pasta, avanzi di carne e pesce, resti di formaggio, gusci di crostacei, uova e loro gusci, scarti di frutta e verdura, creme alimentari, dolci e gelati, manufatti in Mater-Bi
Frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati: tutte le frazioni di rifiuto di piccole dimensioni ad eccezione dei rifiuti oggetto delle iniziative di raccolta differenziata organizzate dall’U.C.
Imballaggi in metallo: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio, contenitori in banda stagnata, contenitori in acciaio
Imballaggi in plastica: frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi, confezioni per dolciumi, confezioni rigide o flessibili per alimenti in genere, buste e sacchetti per alimenti in genere, vaschette porta uova, vaschette e barattoli per alimenti, reti per frutta e verdura, film e pellicole (anche espanse per l’imballaggio di beni durevoli), coperchi, blister, contenitori rigidi e formati a sagoma, scatole e
buste per confezionamento di capi d’abbigliamento, gusci/barre/chips da imballaggio in polistirolo espanso, reggette per legatura pacchi, xxxxxx, xxxxxxxxx, buste, vasi per vivaisti
Raccolta porta a porta: sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati che prevede la raccolta del rifiuto che viene esposto dall’utenza sulla pubblica xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; il rifiuto dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente Regolamento dell’U.C. per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dal presente contratto.
Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredo che, per natura o dimensioni, non è possibile conferire al servizio di raccolta porta a porta.
Vetro: frazione recuperabile costituita da manufatti ed imballaggi in vetro.
Art. 4 – SERVIZI IN CONTRATTO
I servizi oggetto del contratto sono i seguenti:
1. Servizio di raccolta porta a porta, trasporto e smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati
2. Servizio di raccolta porta a porta, trasporto e recupero dei seguenti tipi di materiali: carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e lattine, frazione organica
3. Fornitura e distribuzione al domicilio degli utenti dei sacchi per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, degli imballaggi in plastica, e dei sacchi in Mater Bi per la raccolta della frazione umida solo per Almè
4. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di pile esauste
5. Gestione, con presidio, dei Centri di Raccolta comunali con nolo di cassoni e attrezzature per la raccolta differenziata, compreso il trasporto e lo smaltimento o recupero dei rifiuti conferiti ivi compresi quelli derivanti dai conferimenti effettuati dai Comuni associati per i servizi in convenzione
6. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di farmaci e medicinali scaduti o inutilizzati
7. Servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico per il territorio di Almè con relativo trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti anche per il territorio di Villa d’Almè
8. Servizio di pulizia delle aree destinate al mercato settimanale per il territorio di Almè ed altri eventi e smaltimento dei rifiuti derivanti anche per il territorio di Villa d’Almè
9. Servizio di svuotamento cestini porta rifiuti per il territorio di Almè e smaltimento dei rifiuti derivanti anche per il territorio di Villa d’Almè
10. Servizio di spurgo e pulizia caditoie, griglie e pozzetti stradali per il territorio di Almè con relativo trasporto e smaltimento dei rifiuti anche per il territorio di Villa d’Almè
11. Realizzazione di campagne informative per l’utenza.
Art. 5 – PERSONALE UTILIZZATO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
5.1 Per l’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, la S.S. dovrà garantire personale in numero adeguato al bisogno.
5.2 Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla S.S., dovrà essere idoneo al servizio.
In particolare dovrà essere:
capace e professionalmente formato
fisicamente idoneo
in grado di esprimersi correntemente e correttamente in lingua italiana.
5.3 La S.S. è tenuta ad osservare tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro, i contratti normativi, salariali e previdenziali, disciplinanti il rapporto di lavoro della categoria applicando per il personale in servizio il C.C.N.L. di categoria (imprese esercenti servizi di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti, spurgo xxxxx xxxx, ectc.). Inoltre, provvede all’assunzione del personale in forza all’attuale S.S., impiegato nell’esecuzione dei servizi sul territorio di Almè e Villa d’Almè, che integrerà l’organico complessivamente necessario a garantire l’esecuzione ottimale dei servizi inclusi nel presente contratto.
Il personale attualmente in organico all’attuale S.S. (numero di unità, livello di inquadramaneto nel C.C.N.L. FISE, la qualifica e/o mansione attribuita, la percentuale di utilizzo sul territorio) e utilizzato dalla medesima per la gestione dei servizi in contratto in territorio di Almè e Villa d’Almè risulta in specifico paragrafo del disciplinare di gara.
Tale personale non esaurisce necessariamente il fabbisogno di risorse umane necessario alla corretta e qualificata esecuzione delle prestazioni incluse nel presente contratto.
5.4 La S.S. entro i trenta giorni successivi alla comunicazione ufficiale di aggiudicazione definitiva, dovrà fornire l’elenco nominativo, completo di livello d’inquadramento e mansione, degli operatori dedicati ai servizi erogati a favore dell’U.C.. Tale elenco dovrà includere anche i nominativi delle persone di cui al comma precedente. Lo stesso obbligo dovrà essere assolto dalla S.S., entro trenta giorni dal suo verificarsi, anche per ogni variazione di tale elenco che interverrà nel corso della durata contrattuale.
5.5 Il personale dipendente della S.S. dovrà mantenere, in servizio, un comportamento irreprensibile e decoroso e uniformarsi alle disposizioni presenti e future emanate dall’U.C. per lo svolgimento del servizio relativo; inoltre in servizio dovrà indossare abiti da lavoro previsti dal C.C.N.L. e i necessari presidi atti a prevenire gli infortuni
sul lavoro e per la tutela della salute e integrità sul luogo di lavoro; il medesimo personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento da posizionare in modo che possa essere visibile a chiunque.
5.6 La S.S. è responsabile del rispetto delle disposizioni dell’U.C. e del comportamento da parte del proprio personale addetto al servizio e provvede al controllo giornaliero del lavoro svolto garantendo sempre la massima efficienza ed efficacia del servizio stesso.
5.7 La S.S. valuta il rendimento del proprio personale anche sulla scorta di specifiche segnalazioni da parte dei competenti Uffici dell’U.C..
5.8 L’U.C. ha la facoltà, insindacabile, di richiedere ed ottenere dalla S.S. la sostituzione di quegli operatori che dovessero rendersi responsabili di episodi che contrastino con i contenuti del presente contratto (esempio: reiterata negligenza nell’esecuzione dei servizi, mancato mantenimento della separazione tra tipologie di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, etc.).
5.9 È vietato alla S.S. impiegare maestranze che non facciano parte del proprio organico.
5.10 La S.S. deposita, prima dell’avvio dei servizi oggetto del presente contratto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori.
Art. 6 – MEZZI E ATTREZZATURE
6.1 La S.S. dovrà utilizzare per i servizi contrattualizzati le attrezzature più idonee, efficienti, conformi alle leggi sulle emissioni atmosferiche e rumorose e della qualità e quantità necessaria al regolare svolgimento dei servizi stessi. La dotazione tecnica della S.S. dovrà essere comunque conforme a quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti n. 1 del 30 gennaio 2003 e qualsiasi automezzo potrà essere utilizzato solo se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 2010.
6.2 La S.S., entro trenta giorni successivi alla data di inizio del servizio, dovrà presentare all’U.C. le carte di circolazione relative a tutti gli automezzi che impiegherà sul territorio. La definitiva immissione in servizio degli automezzi potrà avvenire solamente dopo che l’U.C. abbia espresso e formalizzato per iscritto il proprio parere positivo in merito ai suddetti automezzi. Tale parere si intende espresso positivamente qualora trascorrano infruttuosamente almeno venti giorni dal ricevimento della notizia degli automezzi immessi.
6.3 Se, nel corso del periodo contrattuale, la S.S. intendesse sostituire uno o più automezzi, dovrà comunicare per iscritto tale volontà all’U.C. indicando le caratteristiche tecniche dei nuovi mezzi che intende immettere in servizio. Resta facoltà insindacabile dell’U.C. autorizzare le sostituzioni proposte dalla S.S. e l’assenso alla sostituzione verrà trasmesso alla S.S. in forma scritta. I nuovi mezzi immessi in servizio dovranno essere in ogni caso nuovi di fabbrica.
6.4 La S.S. dovrà mantenere in buono stato di manutenzione, pulizia, disinfezione e di funzionamento tutti i mezzi e le attrezzature impiegate. In proposito l’U.C. potrà eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche per assicurarsi del numero, della qualità e dell’idoneità dei suddetti mezzi ed attrezzature e potrà ordinare la sostituzione di quelli giudicati non idonei; tali mezzi ed attrezzature dovranno essere sostituiti entro il servizio successivo alla contestazione.
6.5 La S.S. non avrà diritto ad alcun indennizzo per avaria, perdite o danni diretti o indiretti che si dovessero verificare, durante la validità contrattuale, ad attrezzature ed automezzi di sua proprietà.
6.6 L'eventuale sostituzione di attrezzature ed automezzi rimane, perciò, a totale carico della S.S..
6.7 La S.S. è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e a rispondere direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’U.C..
6.8 Tutti i mezzi impiegati per trasporto dei rifiuti, qualora rientrassero nella tipologia prevista dal D.M. 17 dicembre 2009, dovranno essere dotati dell’apposito dispositivo per il controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI.
6.9 Qualora l’Amministrazione decidesse di attivare il servizio “tariffa puntaule”, l’impresa aggiudicataria, ai fini della documentazione dei quantitativi raccolti giornalmente, dovrà dotare i mezzi di trasporto, a propria cura e spese, di strumenti elettronici di pesatura in tempo reale, documentabile anche con l’utilizzo di lettori ottici di codici a barre e pertanto detti mezzi dovranno essere messi in servizi dotati degli apparecchi necessari per la codifica.
6.10 Tutti i mezzi per la raccolta rifiuti ed i mezzi per lo spazzamento meccanizzato delle strade devono essere dotate di un sistema di rilevazione satellitare, che consenta di mantenere il controllo real-time dei mezzi operanti sul territorio della stazione appaltante; l’Impresa dovrà quindi fornire mensilmente al Comune un report per il controllo di gestione contenente orari di partenza e di arrivo, tempi di
xxxxxx, tempi di sosta, orari di esecuzione delle attività, percorsi e chilometraggio per ogni veicolo gestito.
6.11 Il sistema di rilevazione deve essere visionabile in qualsiasi momento via WEB. Accedendo mediante apposita UserID e Password dedicata, il personale della Stazione Appaltante dovrà essere in grado di visionare in tempo reale:
- un archivio storico delle attività della flotta;
- un report con data, chilometri totali e parziali, ora e località per i seguenti eventi: inizio lavoro nella giornata, soste di durata superiore ai 5 minuti, fine lavoro nella giornata;
- totale chilometri percorsi, tempo totale di lavoro, tempo in movimento, tempo a veicolo fermo, numero e durata totale delle soste;
- percorsi di spazzamento meccanizzato.
Art. 7 – CARATTERE PUBBLICO DEL SERVIZIO
7.1 I servizi oggetto del presente contratto sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'art. 178, 1° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. I servizi, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore verificabili, tra le quali lo sciopero delle maestranze, purché effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali. In particolare la S.S. si farà carico della dovuta informazione a tutti gli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.
7.2 Non sarà considerata causa di forza maggiore, e quindi sanzionabile come penalità, lo sciopero del personale che dipende da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto, il contratto integrativo aziendale, etc..
7.3 I servizi contrattualmente previsti che la S.S. non potesse eseguire per causa di forza maggiore e che non saranno recuperati nelle ventiquattro ore lavorative successive (eccetto lo spazzamento meccanizzato per il quale si rimanda a quanto previsto all’art. 40), saranno proporzionalmente quantificati e dedotti dai corrispettivi spettanti alla S.S. nel mese successivo. Nell’ultimo anno di servizio, l’ammontare relativo ai servizi non effettuati per cause di forza maggiore e non recuperati entro le ventiquattro ore successive, verrà automaticamente decurtato dall’U.C., previa produzione di idonea pezza giustificativa da parte della S.S., dalle rimanenze dei corrispettivi dovuti alla S.S..
Art. 8 – DURATA DEL CONTRATTO
8.1 La durata dell’affidamento è fissata con decorrenza dal 01 aprile 2016 e scadenza il
31 dicembre 2020, con possibilità di rinnovo o proroga per pari periodo (laddove permesso dalla normativa vigente), previa valutazione delle ragioni di opportunità e convenienza, da effettuarsi a cura dell’U.C. e della S.S., almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.
8.2 Al fine di assicurare la continuità del servizio, la S.S. è tenuta a proseguire, anche dopo la scadenza contrattuale, lo svolgimento delle attività incluse nel presente contratto agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza, fino a quando l’U.C. non abbia provveduto a nuova aggiudicazione definitiva e, comunque, per un periodo massimo di mesi sei e previa specifica comunicazione scritta da parte dell’U.C..
Art. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI - SUBAPPALTO
9.1 È vietata la cessione del contratto, in tutto od in parte e sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9.2 È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all’U.C. prima o contestualmente al pagamento.
9.3 L’affidamento in subappalto di parte del servizio deve essere sempre autorizzato dall’Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
9.4 In particolare l’Impresa è tenuta a:
a) indicare, in sede di offerta, i servizi e/o le parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, L’Unione non concederà nessuna autorizzazione in tal senso;
b) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso l’Unione almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, allegando una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento con il titolare del subappalto o del cottimo a norma dell’art. 2359 del codice civile;
c) trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Unione, dichiarazioni e certificazioni attestanti il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnica ed economica indicati nel bando di gara, proporzionali al valore percentuale delle prestazioni subappaltate rispetto all’importo complessivo dell’appalto, e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e la non sussistenza, nei confronti dell’affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575;
d) trasmettere, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Unione nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Impresa non trasmetta all’Unione le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro tale termine, l’Unione sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Impresa;
e) applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
f) a corrispondere eventuali oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
g) far pervenire, prima dell’effettivo inizio del servizio oggetto di subappalto o di cottimo e, comunque, non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’autorizzazione da parte dell’Unione, la documentazione dell’avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, e copia del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore.
9.5 L’Impresa è responsabile dell’osservanza, da parte del subappaltatore, delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
9.6 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa che resta in ogni caso l’unica e sola responsabile nei confronti dell’Unione per l’esecuzione dei servizi compresi quelli oggetto di subappalto. In ogni caso, l’Unione rimarrà completamente estraneo ai rapporti intrattenuti dall’Impresa con i terzi per l’esecuzione dei citati servizi.
9.7 L’Unione provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto, previa acquisizione del DURC del subappaltatore, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta completa della documentazione prevista dall’art. 118, commi 2 e 8, del D.Lgs. 163/2006. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del “silenzio- assenso”. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00= i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune sono ridotti della metà.
9.8 Non si considera subappalto:
il noleggio di automezzi e/o attrezzature purché l’uso venga effettuato con personale dell’Impresa e sotto la piena responsabilità della stessa;
la fornitura di materiali e attrezzature;
l’affidamento dei servizi da parte dei soggetti di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e
c) del D.Lgs. 163/2006 ai propri consorziati.
9.9 L’inizio del subappalto decorre dal giorno successivo alla notifica dell’autorizzazione al subappalto concessa dall’Unione.
9.10 L’Impresa potrà avvalersi del subappalto, anche nel caso di varianti dei servizi in corso di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. In tal caso l’indicazione di volersi avvalere di tale facoltà dovrà essere fornita in sede di affidamento delle varianti.
9.11 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9.12 Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’art. 118, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
9.13 Nella stesura dei contratti di subappalto e di subaffidamento l’Impresa deve rispettare quanto disposto dalla L. 136/2010. L’Unione vigilerà sull’osservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Impresa, l’impresa subappaltatrice o l’impresa subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010 dovrà procedere alla risoluzione del relativo contratto informandone l’Unione e la Prefettura competente.
Art. 10 – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
10.1 L'U.C. provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi dei propri Uffici e personale designato, dai quali la S.S. dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'U.C. potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto del contratto.
10.2 Di norma le disposizioni saranno trasmesse xxx xxx x/x xxxxx xxxxxxxxxxx. Peraltro, nei casi di urgenza, i funzionari designati potranno dare disposizioni anche verbali al personale della S.S., salva la formalizzazione della disposizione per iscritto entro il terzo giorno successivo.
10.3 L'U.C. ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte della S.S., sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici della S.S. medesima sia attraverso controllo da remoto attraverso il portale per la gestione dei mezzi dotati di GPS/GPRS.
10.4 L'U.C. si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, l’effettuazione della pesatura di controllo degli automezzi utilizzati per i servizi, sia a vuoto che a pieno carico, tramite le pese pubbliche presenti sul territorio gestito o di Comuni limitrofi, all'inizio e alla fine del giro di raccolta. I relativi oneri saranno a carico della S.S..
10.5 La S.S., allo scopo di consentire all’U.C. un continuo e periodico monitoraggio e verifica dell’andamento dei servizi che vengono eseguiti, effettua, per ogni automezzo adibito alla raccolta dei rifiuti, la pesatura presso le piattaforme ecologiche esistenti sul territorio, sia all’inizio della raccolta che alla fine. Copia di ogni scheda di pesatura verrà mensilmente trasmessa all’U.C. e cronologicamente riepilogate in apposita tabella, distinte per tipologia di rifiuto e per territorio.
Art. 11 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
11.1 Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente contratto, la S.S. avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto del contratto. In particolare si richiama all'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei regolamenti comunali
per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e per le raccolte differenziate.
11.2 La S.S. sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento avente forza di legge che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere in aggiunta ai corrispettivi contrattuali previsti.
11.3 Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente contratto, la S.S. è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici designati al controllo dei servizi.
Art. 12 – SEDE DELLA S.S.
12.1 La S.S. dovrà disporre di idonea sede operativa, sita a non più di 50 (cinquanta) chilometri dalla sede legale dell’U.C. o, in mancanza, averne la disponibilità entro 2 mesi dall’aggiudicazione. Ogni costo è a carico esclusivo dell’appaltatore. La sede operativa deve essere adeguatamente attrezzata per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature di servizio, dotata di locali ufficio, nonché di locali ad uso spogliatoio e servizi igienici per il personale.
L’attivazione della sede operativa dovrà risultare dal certificato camerale oppure da istanza, con relativa ricevuta del protocollo, dalla quale risulti la richiesta d’apertura o modifica d’unità locale.
Il tutto sarà in ogni caso oggetto di eventuale sopralluogo da parte del Responsabile del presente Procedimento o persona delegata.
La mancata attivazione d’apposita sede operativa provocherà la decadenza dell’aggiudicazione con le conseguenze del caso.
Lo stesso avverrà nel caso di sedi operative fittizie, che si scopra in pratica essere solo simulate.
12.2 All'indirizzo di tale sede, dove la S.S. dovrà eleggere domicilio a fini contrattuali, saranno inviate le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e quant'altro necessario o previsto per il mantenimento dei reciproci rapporti di collaborazione fra U.C. e S.S.
12.3 Presso il domicilio predetto devono essere reperibili, compatibilmente con le necessità di controllo dei servizi, i referenti tecnici della S.S. che la stessa individuerà tra il proprio personale, provvedendo ad indicarne per scritto all’U.C. e per ognuno le generalità e le modalità per la loro reperibilità.
12.4 I referenti dovranno avere in dotazione anche un telefono cellulare, per essere comunque reperibili anche in caso di assenza dall'Ufficio, per necessità di servizio. La reperibilità dei referenti dovrà essere comunque garantita tra le ore 8.30 e le ore 17.00 dei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.
12.5 La Sede operativa dovrà essere provvista di telefono, con segreteria telefonica, e di fax, così da poter essere attiva senza soluzione di continuità, e avere un indirizzo di posta elettronica certificata attivato.
Art. 13 – SPESE
13.1 Tutte le spese e gli oneri per l'organizzazione ed effettuazione dei servizi inclusi nel presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto quanto se stabiliti o accresciuti successivamente, e a questo comunque conseguenti, comprese le spese per le utenze con decorrenza dalla data di inizio della gestione delle piattaforme ecologiche (energia elettrica, acqua potabile, gas metano, servizio di telefonia e fax, tariffa rifiuti) sono a totale carico della S.S. senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’U.C., eccettuato le spese per il nolo dei contenitori di rifiuti presso le piattaforme ecologiche, che dovrà provvedere all'immediata voltura dei contratti in essere e a regolare i rapporti in essere con la precedente S.S..
13.2 Lo stesso dicasi per tutte le spese e gli oneri attinenti:
a. l’assunzione, la formazione e l’amministrazione del personale necessario al servizio, in osservanza delle norme di legge vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e tubercolosi
b. la dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto
c. a garantire l’osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, furti, danni a cose e danni a persone
d. all’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni demaniali e privati
e. all'acquisto degli ulteriori arredi o attrezzature che ritenesse occorrenti e di quanto altro necessiti al fine dell'esecuzione del contratto, nell'intesa che alla scadenza l'intera dotazione rimarrà di esclusiva proprietà della S.S..
13.3 Fanno pure carico alla S.S. tutte le spese relative al contratto d’appalto, nonché ogni eventuale altra imposta o tassa, fatta eccezione per l'I.V.A. nelle misura e se ed in quanto dovuta.
Art. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
14.1 Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l’offerta da presentare per l’affidamento dei servizi deve essere corredata da una cauzione provvisoria, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
14.2 In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l’Impresa dovrà presentare, prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
14.3 La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell’appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del rimborso delle somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente l’Unione dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Impresa o nel caso di danni ambientali dalla stessa cagionati a qualunque titolo.
14.4 Qualora l’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, l’Unione, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di macchine e automezzi di proprietà dell’Impresa nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dall’Unione.
14.5 Il deposito cauzionale deve permanere valido fino all’emissione, da parte dell’Unione, del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
14.6 L’Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Unione dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta, pena trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all’Impresa fino all’avvenuto reintegro. In alternativa l’Unione potrà procedere a reintegrare d’ufficio la cauzione, a spese dell’Impresa, prelevandone il relativo importo dal canone d’appalto.
14.7 La cauzione definitiva verrà restituita, comunque, dopo che l’Impresa avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere verificata dall’Unione mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall’Unione fino all’adempimento delle condizioni suddette. Vale inoltre quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
14.8 Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Impresa, la cauzione sarà incamerata dall’Unione, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti all’Unione. L’Unione ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate.
14.9 In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, l’Unione inviterà l’impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all’impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dall’Unione per l’affidamento dell’appalto a terzi.
14.10 Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria da parte dell’Unione, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
14.11 La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta del Comune, in caso di variazioni del corrispettivo.
Art. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO
L'aggiudicazione sarà vincolante per la S.S. mentre sarà impegnativa per l’U.C. solo dopo il perfezionamento dell’atto di aggiudicazione definitiva. Successivamente, la S.S. dovrà essere disponibile alla stipula del contratto entro trenta giorni dal ricevimento di specifica comunicazione.
Art. 16 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI
16.1 La S.S. individuerà tra il proprio personale i referenti tecnici ed amministrativi incaricati di curare i rapporti con l'U.C. garantendo la permanente reperibilità dei primi negli orari indicati all’art. 12. La S.S. risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose o animali in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, compresi eventuali danni che i contenitori impiegati per l’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovessero subire durante il loro svuotamento e/o trasporto, e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati all'ambiente, alle persone, alle proprietà altrui in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto o nella esecuzione dei servizi.
16.2 La S.S. non sarà responsabile di danni causati a terzi per effetto di contenitori di rifiuti e/o rifiuti abbandonati da terzi sul territorio.
16.3 Tutti gli obblighi assicurativi. antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’Impresa la quale ne è la sola responsabile, con esclusione del diritto di rivalsa e con manleva nei confronti dell’Unione.
16.4 La S.S., preliminarmente all’avvio dei servizi e in occasione del rinnovo, dovrà fornire all'U.C. copia delle polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi di cui sopra nonché copia delle polizze assicurative per la responsabilità civile di ogni automezzo che sarà impiegato sul territorio, per un massimale "unico" di almeno di 2.500.000,00 euro per ciascun automezzo.
16.5 La S.S. è obbligata, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre polizza assicurativa che tenga indenne l’U.C. da tutti i rischi connessi all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle prestazioni. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
16.6 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dall’1 gennaio 2016 e cessa alle ore 24 del giorno 31 dicembre 2020 e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data terminale del presente contratto.
16.7 Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.
16.8 Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.
16.9 La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall’U.C. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00= (eurocinquecentomila/00).
16.10 La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 5.500.000,00= (eurocinquemilionicinquecentomila/00) con un limite minimo, per persona, di € 2.500.000,00= (euroduemilionicinquecentomila/00) e, per danni a cose, di € 1.000.000,00= (eurounmilione/00).
16.11 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’U.C.
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’U.C..
16.12 Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dalla S.S. coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data terminale del contratto; a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123/2004
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto della S.S. nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto.
Art. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO
17.1 La S.S. ha l'obbligo di predisporre il Piano di sicurezza come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
17.2 In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008 sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e sue successive modifiche e integrazioni.
17.3 Preliminarmente all’avvio dei servizi oggetto del presente contratto, la S.S. provvederà a fornire all’U.C. una copia del Piano di sicurezza nel quale verrà specificato il nominativo del responsabile ed eventuali variazioni.
17.4 Dovrà essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
17.5 La S.S. sarà ritenuta responsabile per quanto riguarda l’adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
Art. 18 – COOPERAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA
18.1 È fatto obbligo alle maestranze della S.S. di segnalare all’U.C. quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
18.2 È fatto altresì obbligo di denunciare all’U.C. qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di immondizie od altro sulle strade, etc.) coadiuvando inoltre l'opera degli organi di Polizia e fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.
18.3 La S.S. avrà cura di adottare ogni opportuno accorgimento per il miglioramento dei servizi; le variazioni che dovessero comportare modifiche dei percorsi di servizio e/o variazioni nei giorni di intervento dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate con l’U.C..
18.4 La S.S. dovrà garantire la sua collaborazione anche alle eventuali iniziative, tese al miglioramento dei servizi, man mano che simili iniziative venissero proposte e poste in atto dall'U.C..
18.5 L’U.C. ha diritto di ispezionare, in ogni momento e anche senza preavviso, i luoghi ove si svolge il servizio e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, a verificare il buono stato e della conformità tecnica amministrativa di tutti i mezzi, materiali e attrezzature utilizzati e alla loro rispondenza alle esigenze del servizio, nonché di rilevare le eventuali inottemperanze al presente contratto.
18.6 Ove si riscontrassero mancanze, verrà prescritto un termine entro il quale la S.S. dovrà provvedere ad eliminarle e, nel caso la S.S. non ottemperasse, l’U.C. avrà il diritto di provvedervi direttamente ma a spese della S.S. con rivalsa sulla prima rata di pagamento utile o avvalendosi anche delle garanzie depositate. Nel caso che l’U.C. si rivalesse sulla cauzione definitiva, la S.S. dovrà provvedere al suo completo reintegro entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi.
18.7 La S.S. è tenuta ad agevolare le operazioni di ispezione e verifica.
18.8 L’U.C. controllerà tutte le prestazioni che fanno carico alla S.S., sia in dipendenza del presente contratto, sia scaturenti da eventuali affidamenti di prestazioni aggiuntive.
Art. 19 – OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE
19.1 L’Impresa appaltatrice dovrà provvedere per tutta la durata dell’appalto, a proprie cura e spese e sotto la propria responsabilità civile e penale alla fornitura, vidimazione, compilazione1 e corretta tenuta di tutti:
registri di carico e scarico dei rifiuti2 necessari per l’esecuzione dei servizi;
i formulari di identificazione rifiuti (in seguito denominati FIR), per tutti i rifiuti trasportati agli impianti finali, in relazione ai servizi erogati3.
19.2 L’Impresa si impegna a conservare il registro di carico e scarico:
del Centro Comunale di Raccolta Differenziata presso la stessa;
dei rifiuti raccolti sul territorio presso una propria sede della quale dovrà comunicare gli estremi all’Unione. Nel caso di visite ispettive da parte di Enti di controllo che richiedessero di prenderne visione, l’Impresa dovrà provvedere alla consegna dello stesso presso la sede dell’Unione entro 1 (una) ora dalla relativa richiesta dell’U.T. di cui al presente appalto, senza oneri aggiuntivi per l’Unione. I registri di carico e scarico non più in uso, andranno tempestivamente consegnati all’Unione per la loro conservazione per il tempo previsto dalla normativa vigente in materia. I codici CER da attribuire a ogni singolo rifiuto dovranno essere concordati, prima dell’avvio dei servizi, con l’U.T. di cui al presente appalto.
19.3 L’Impresa si impegna inoltre a:
- compiere tutti gli adempimenti previsti in materia di SISTRI per quanto di propria competenza;
- trasmettere alla Banca Dati ANCI – CONAI tutti i dati e le informazioni obbligatorie per i soggetti convenzionati, relativi al funzionamento dell’Accordo in essere e alle attività di raccolta dei materiali di imballaggio;
- fornire periodicamente al D.E. i dati e le informazioni relative all’andamento dei servizi affidati, sia in formato cartaceo che digitale compatibile con il software disponibile presso il servizio tecnico dell’Unione (excel); in particolare dovrà trasmettere mensilmente:
entro quindici giorni dal mese successivo ai trasporti effettuati, le copie cartacee dei formulari di identificazione rifiuti che hanno accompagnato il trasporto dei rifiuti raccolti sia nel Comune di Almè che nel Comune di Villa d'Almè fino agli impianti finali, corredate dai bollettini di pesata in entrata degli impianti di conferimento e quando possibile in uscita dal Centro di raccolta comunale; resta inteso che, laddove non presente, la quarta copia dei formulari deve essere comunque consegnata tassativamente entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore4;
1 L’Impresa si assume la responsabilità della corretta compilazione dei FIR
2 di cui all’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006
3 di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006; ogni trasporto di rifiuti dovrà essere infatti accompagnato dal FIR, correttamente compilato in ogni sua parte con particolare riferimento a data, ora, descrizione del rifiuto trasportato (comprensivo di CER ed eventuali caratteristiche di pericolo), provenienza, destinazione e targa dell’automezzo e nel quale dovrà essere indicato l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè come Produttore (distintamente per il Comune di Almè e per il Comune di Villa d'Almè) e l’Impresa come detentore del rifiuto (vedi anche Informarifiuti della Provincia di Bergamo n. 7 dell’11 novembre 2009).
4 ai sensi del combinato disposto degli articoli 193 e 188 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 152/2006
- la contabilizzazione informatica dei quantitativi dei rifiuti effettivamente conferiti ai singoli impianti di destinazione finale per ogni tipologia di rifiuto; nella contabilizzazione dovranno essere indicati i quantitativi dei rifiuti:
raccolti con il sistema porta a porta nelle varie zone di raccolta, suddivisi per comune e, nel caso, per tipologia di servizio;
derivanti dallo spazzamento strade e dalle operazioni di pulizia specifiche svolte dagli uomini operanti giornalmente sul territorio, ivi comprese le raccolte straordinarie in occasione di manifestazioni, feste, sagre, svolte ad hoc su richiesta della stazione appaltante, con indicazione di specifica voce nello spazio annotazioni (es. svuotamento cestini; pulizia griglie ecc…);
raccolti presso i due Centri comunali di raccolta differenziata nonché di quelli conferiti dalle utenze non domestiche;
Per l’Unione tale contabilità informatica costituisce la base per effettuare la verifica di conformità dei servizi erogati, in particolare ai fini del pagamento delle prestazioni di recupero/smaltimento rifiuti; a tal scopo l’Unione si avvarrà anche del confronto con le quantità accettate dai singoli impianti, desunte nelle quarte copie dei formulari di identificazione rifiuti nonché dai bollettini delle pesate, consegnate mensilmente all’U.T..
19.4 Infine l’Impresa dovrà:
- entro la fine del mese di aprile di ogni anno, alla compilazione delle schede, con inserimento dei dati, dell’Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (X.X.XX.)5 nonché alla stesura e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.)6 che i singoli Comuni devono presentare nell’ambito della gestione complessiva dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivo del pagamento dei diritti di segreteria e il recapito nelle sedi di competenza ad ogni scadenza annuale prevista da legge. La mancata compilazione ed inserimento dei dati nelle schede7 di X.X.XX. e del M.U.D. sono considerate gravi inadempienze contrattuali e sono sanzionate ai sensi del presente Capitolato, fermo restando le sanzioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo 152/2006.
- consegnare annualmente, entro il mese di febbraio, salvo diverse esigenze legate alla tempistica di approvazione del bilancio, al Comune una relazione sull’andamento dei servizi contenente i dati consuntivi dettagliati della gestione dell’anno precedente, in cui siano anche analizzati i dati medi relativi a quantità e qualità dei rifiuti prodotti da utenze domestiche e utenze non domestiche, possibilmente secondo le diverse categorie tariffarie al fine di poter valutare la congruità delle differenze tariffarie attualmente esistenti, nonché la percentuale di raccolta differenziata al momento della stesura della relazione, in accordo con la normativa
5 DGR Lombardia del 25 novembre 2009 n. 8/10619, pubblicata sul BURL 3° suppl. straordinario n.48 del 3 dicembre 2009
6 articoli 1 e 2 della Legge 24 gennaio 1994 n. 70 e articolo 189 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 152/2006
7 Così come modificato dalla delibera del Consiglio dell’Unione n. 23 del 30/11/2015
vigente in materia di gestione dei rifiuti e un giudizio sull’andamento della raccolta differenziata.
- fornire consulenza in materia all’Unione in relazione ai rifiuti prodotti presso gli edifici comunali rientranti nell’ambito di applicazione del SISTRI qualora i singoli Comuni, nel corso dell’appalto, dovesse aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui agli articoli 188-bis e 188–ter del D.Lgs. 152/2006.
- ritirare esclusivamente i rifiuti conferiti correttamente e a segnalare all’utenza stessa, all’U.T. e alla Polizia Locale l’erronea esposizione dei rifiuti. Su ogni sacco non ritirato e/o contenitore non svuotato, perché non conformi a quanto sancito da questo appalto e da altri atti regolamentari dell’Unione, l’Impresa dovrà provvedere ad affrancare una comunicazione adesiva con l’indicazione dell’anomalia riscontrata (a titolo d’esempio: “rifiuto non conforme” o di “contenitore di rifiuto non conforme”); tale adesivo sarà proposto dall’Impresa stessa e approvato dall’Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè. Tutti i costi di studio, realizzazione e distribuzione si intendono a carico dell’Impresa appaltatrice. Il Responsabile Tecnico dell’Impresa, unitamente all’U.T., dovrà recarsi presso le utenze più problematiche per verificare il motivo del ripetersi delle non conformità e per individuare, con il necessario coinvolgimento dell’utenza, una possibile risoluzione delle stesse, in modo da ottenere del materiale in grado di essere accettato nei relativi impianti di destinazione.
- consegnare all’Unione, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore rinvenuti dal proprio personale durante l’espletamento del servizio per la consegna al legittimo proprietario.
- mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dall’Unione per lo svolgimento dei servizi e su tutti i dati relativi ai servizi che sono di proprietà esclusiva dell’Unione stessa. L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno i servizi, salvo esplicito benestare dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
- trasmettere, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal loro verificarsi, all’U.T. tutte le variazioni intervenute nell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quali ad esempio l’inserimento di nuovi mezzi, la demolizione di altri, variazioni di categoria o di classe, relative allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato. In ogni caso tali modifiche non potranno essere peggiorative rispetto a quanto previsto nei documenti di gara.
Art. 20 – OBBLIGHI DI FINE CONTRATTO
20.1 Alla scadenza contrattuale tutte le modifiche ad opere, agli impianti realizzati e gli arredi eventualmente forniti dalla S.S. rimarranno di proprietà dell’U.C. e costituiranno parte integrante del suo patrimonio, senza che la S.S. possa
richiedere alcun compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso per le suddette opere. Sono esclusi i contenitori forniti a noleggio dalla S.S. presso le piattaforme ecologiche.
20.2 Rimarranno invece di proprietà della S.S. le attrezzature che la stessa conferirà per lo svolgimento dei servizi; dette attrezzature dovranno essere elencate a cura della S.S. e, di volta in volta, comunicate all’U.C.. Nulla è dovuto da parte dell’U.C. a titolo di indennizzo o ristoro di sorta per l’utilizzo di attrezzature di proprietà della S.S., con esclusione delle attrezzature a noleggio presso le piattaforme ecologiche.
20.3 Le attrezzature e gli immobili di proprietà o eventuale possesso dell’U.C., consegnate alla S.S., dovranno essere riconsegnate alla scadenza contrattuale nel medesimo stato di conservazione, di manutenzione, di funzionamento e di efficienza nel quale sono state consegnate, fatta salva la normale usura dovuta all’utilizzo.
20.4 Le spese per i danni arrecati per incuria o scarsa manutenzione degli immobili siti presso le piattaforme ecologiche, delle attrezzature, degli arredi esistenti, previa verifica in contraddittorio con la S.S., verranno addebitate alla stessa secondo le modalità previste dal Codice Civile.
20.5 Alla scadenza del contratto, la S.S. ha facoltà di cedere la propria attrezzatura e, correlativamente, la S.S. o Ente subentrante di rilevare tutti gli attrezzi e i mezzi necessari per l’esecuzione del servizio, in stato di attività con i relativi accessori e a prezzo di stima da effettuarsi in base allo stato d’uso e di conservazione ed al loro impiego abituale. Analoga facoltà è riconosciuta anche all’U.C..
Art. 21 – IMPORTO CONTRATTUALE
21.1 L’importo a base di gara è di € 4.248.440,19= al lordo di € 14.250,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, e la sua scomposizione è riscontrabile nel Quadro Economico. In sintesi, per le prestazioni di cui al presente contratto, verrà riconosciuto alla S.S. un compenso, in parte determinato a corpo e in parte a misura, sulla base di quanto verrà offerto dall’Impresa aggiudicataria. A titolo puramente indicativo si specifica che il valore, ai soli fini fiscali e contrattuali, è stimato nell’importo complessivo di € 4.248.440,19= ripartito in € 4.234.190,19=
+ I.V.A. a base di gara (€ 648.498,24= + I.V.A. per l’anno 2016 ed € 896.422,99=/anno per gli altri anni + I.V.A. in media) e in € 14.250,00= + I.V.A. a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 2.250,00= per l’anno 2016 + I.V.A. ed € 3.000,00=/anno per gli altri anni + I.V.A. in media), di cui:
€ 2.103.212,00= + I.V.A. (€ 312.028,00= + I.V.A. per l’anno 2016 ed €
447.796,00=/anno per gli altri anni + I.V.A. in media) per i servizi di raccolta porta a porta, spazzamento meccanizzato e forniture varie applicando i costi da contabilizzare come da Quadro Economico allegato al presente contratto, perciò al netto dell’offerta presentata in sede di gara. Tali compensi verranno corrisposti dall’U.C. alla S.S. in rate bimestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura e dimostrazione della regolarità contributiva.
€ 874.617,50= + I.V.A. (€ 138.097,50= + I.V.A. per l’anno 2016 ed €
184.130,00=/anno per gli altri anni + I.V.A. in media) per il servizio di smaltimento e valorizzazione recuperabili applicando, alle quantità delle prestazioni riportate nel Quadro Economico il costo unitario e annuale allegato al presente contratto, i prezzi unitari e complessivi, perciò al netto dell’offerta presentata in sede di gara. Tali compensi verranno corrisposti dall’U.C. alla S.S. in rate bimestrali posticipate e previa presentazione di regolare fattura.
€ 1.256.360,69= + I.V.A. (€ 198.372,74= + I.V.A. per l’anno 2016 ed €
1.057.987,95=/anno per gli altri anni + I.V.A. in media) per la gestione dei Centri di Raccolta Comunali servizio a corpo, perciò al netto dell’offerta presentata in sede di gara. Tali compensi verranno corrisposti dall’U.C. alla S.S. in rate bimestrali posticipate e previa presentazione di regolare fattura.
€ 14.250,00= + I.V.A. (€ 2.250,00= + I.V.A. per l’anno 2016 ed € 3.000,00=/anno
per gli altri anni + I.V.A. in media) per gli oneri di sicurezza. Tali compensi verranno corrisposti dall’U.C. alla S.S. in rate bimestrali posticipate e previa presentazione di regolare fattura.
21.2 La categoria prevalente e numero di riferimento della nomenclatura del servizio di cui agli artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 elencato nell’allegato II B, è specificata nel disciplinare di gara.
21.3 I compensi si intendono remunerativi per le prestazioni previste nel contratto e suoi allegati, da eseguirsi secondo le modalità ivi stabilite, per esplicita ammissione che la S.S. abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi.
21.4 L’U.C., al ricevimento delle fatture da parte della S.S. contenenti tutte le evidenze contabili del bimestre precedente, provvederà, entro sessanta giorni, a verificarne la regolarità, alla contestuale liquidazione e alla successiva ordinazione del pagamento al netto delle eventuali penali applicate e divenute esecutive.
21.5 Al fine di perseguire una maggiore affidabilità e stabilità dei costi, per la valorizzazione delle frazioni di rifiuto derivanti dagli imballaggi di carta/cartone, imballaggi in plastica, vetro, lattine, vetro/lattine, metalli e materiali ferrosi e
legno, si sono assunti corrispettivi pari ad € 0,00= (zero), come dettagliato al caso e del successivo art. 23. Tale valore rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale:
* anche in presenza di consistenti variazioni delle quantità da avviare a recupero
* in presenza di fluttuazioni nell’andamento del mercato
* nel caso di una diversa possibilità o impossibilità di recupero
* nel caso di variazione dei corrispettivi di remunerazione per il recupero
* nel caso di variazione dei corrispettivi stabiliti dagli accordi ANCI/CONAI
* nel caso di variazione delle modalità di conferimento stabilite dagli accordi ANCI/CONAI
* per qualsiasi altra causa, nessuna esclusa.
Art. 22 – REVISIONE DEL CANONE CONTRATTUALE
22.1 Il corrispettivo annuale delle prestazioni dovute comprende tutti gli adempimenti di cui al presente contratto.
22.2 Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente contratto è fisso e invariabile per il primo anno di servizio.
22.3 Per gli anni successivi sarà soggetto alla revisione obbligatoria prevista dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica".
22.4 Per le variazioni che interverranno in aumento o in diminuzione sul costo dei servizi di cui al primo comma, trascorso il primo anno di gestione, si procederà, previa richiesta delle parti contraenti, all’adeguamento dei costi con riferimento ai prezzi/indici di cui alla normativa sopra citata elaborati dall'ISTAT e prendendo come base l'indice/prezzo vigente nel mese di effettuazione dell'offerta.
22.5 Nel caso in cui i prezzi/indici di riferimento non fossero ancora disponibili alla fine del primo anno dalla data di aggiudicazione del servizio le parti convengono di assumere quale indice provvisorio di aggiornamento del canone a decorrere dall'inizio del secondo anno, la variazione intervenuta nota in quel momento.
Art. 23 – AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO ANNUALE
23.1 Il corrispettivo annuale corrispondente allo specifico servizio potrà essere variato, su formale richiesta delle parti contraenti esclusivamente nei seguenti casi:
A - Qualora le superfici da sottoporre a spazzamento manuale e/o meccanizzato, il numero di cestini stradali soggetti a svuotamento e il numero delle caditoie, griglie e pozzetti stradali da pulire dovessero subire variazioni di quantità, in aumento o in diminuzione rispetto al valore contrattuale iniziale, superiore al 5 per cento. In questo caso il corrispettivo relativo a tale servizio (determinato dal Piano dei parametri di costo unitario e annuali allegato al presente contratto, detratto il ribasso effettuato in sede di gara) verrà aumentato o diminuito, per la parte di variazione eccedente la suddetta percentuale, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione avrà superato la soglia del 5 per cento.
L’ammontare della variazione in più o in meno del corrispettivo sarà calcolato con la seguente formula:
corrispettivo annuo iniziale x (km in variazione – 5 % dei Km in variazione)
km iniziali oppure
corrispettivo annuo iniziale x (n. in variazione – 5 % dei n. in variazione)
n. iniziale
B - Qualora il numero di utenze servite dalle raccolte rifiuti con il sistema porta a porta dovesse subire variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al dato contrattuale iniziale. In questo caso il corrispettivo relativo a tali servizi (determinato dal Piano dei parametri di costo unitario e annuali allegato al presente contratto, detratto il ribasso effettuato in sede di gara) verrà aumentato o diminuito a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione in più o in meno avrà superato la soglia del 5 per cento.
L’ammontare della variazione in più o in meno dei corrispettivi sarà calcolato, per ogni servizio, come segue:
corrispettivo annuo iniziale x (n. utenze in variazione – 5 % utenze in variazione)
n. utenze iniziali
C - Qualora i quantitativi della frazione indifferenziata da avviare a smaltimento, della frazione organica da avviare a compostaggio, delle terre di spazzamento sia manuale che automatizzato e dei rifiuti ingombranti da avviare a recupero/smaltimento dovessero subire variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al dato contrattuale iniziale. In questo caso il corrispettivo relativo a tali servizi (determinato dal Piano dei parametri di costo unitario e annuali allegato al presente contratto, detratto il ribasso effettuato in sede di gara) verrà:
- aumentato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la variazione avrà superato la soglia del 5 per cento.
- diminuito a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo proporzionalmente alla variazione.
L’ammontare della variazione in più dei corrispettivi sarà calcolato, per ogni frazione di rifiuto, come segue:
corrispettivo annuo iniziale x (kg in variazione – 5 % dei Kg in variazione) kg iniziali
L’ammontare della variazione in meno dei corrispettivi sarà calcolato, per ogni frazione di rifiuto, come segue:
corrispettivo annuo iniziale x kg in variazione
kg iniziali
D – Ogni volta che la Provincia di Bergamo ridetermina le tariffe unitarie per lo smaltimento della frazione indifferenziata, per il recupero/smaltimento delle terre di spazzamento, per lo smaltimento/recupero della frazione organica da avviare a compostaggio e del rifiuto vegetale e dei rifiuti ingombranti. In tale caso, alla tariffa unitaria, €/kg (determinata dal Piano dei parametri di costo unitario e annuali allegato al presente contratto, detratto il ribasso effettuato in sede di gara), si applicherà una variazione percentuale uguale alla variazione percentuale stabilita dalla Provincia di Bergamo.
La variazione come sopra determinata, sarà valevole dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui decorre la variazione stessa.
E – Ai corrispettivi unitari e annuali (determinati in € 0,00 dal Piano dei parametri di costo unitario e annuali allegato al presente contratto) per il recupero delle frazioni di carta/cartone, imballaggi in plastica, vetro, vetro/lattine, metalli e materiali ferrosi e legno, non si applicherà alcuna variazione, sia essa positiva che negativa, per tutta la durata contrattuale.
La loro valorizzazione, pari a € 0,00, rimarrà costante, fissa e invariabile anche nel caso di variazione positiva o negativa dei corrispettivi riconosciuti dai sottoscrittori degli accordi ANCI-CONAI o di variazione nelle modalità, tempi e luoghi di smaltimento e/o recupero.
La responsabilità sulla qualità di questi rifiuti raccolti è della S.S. e a suo carico sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di recupero conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti e/o le riduzioni dei corrispettivi conseguenti alla classificazione dei rifiuti in diverse fasce di qualità.
23.2 In ogni caso, nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non potrà essere per nessuna ragione sospeso o interrotto e dovrà essere eseguito in conformità alle variazioni qualitative/quantitative dei servizi richiesti dall'U.C..
23.3 Le verifiche concernenti il presente articolo verranno effettuate almeno una volta ogni anno e quanto determinato sarà preso come riferimento per la redazione del Piano Finanziario relativo all’anno successivo dal quale scaturiranno i nuovi compensi eventualmente spettanti alla S.S..
Art. 24 – ESTENSIONE DEI SERVIZI E SERVIZI DIVERSI
24.1 La S.S. si impegna ad aumentare, estendere o variare, a richiesta dell'U.C., anche in dipendenza da adempimenti correlati alla applicazione della T.I.A., i servizi indicati nel presente contratto.
24.2 In tali ipotesi, il corrispettivo verrà conseguentemente adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico economica prodotta dalla S.S. ed approvata dall'U.C..
24.3 L'U.C. potrà, altresì, chiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali o straordinari non compresi in questo contratto, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.
24.4 La S.S. è tenuta ad eseguirli con le modalità stabilite dall’U.C., mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi e facendo eventualmente ricorso a prestazioni straordinarie.
24.5 E' fatto obbligo alla S.S. di comunicare all’U.C. l'ammontare della spesa prevista prima dell'inizio del servizio richiesto, da effettuarsi, comunque, solo previa approvazione della spesa prevista da parte dell'U.C..
Art. 25 – RIFIUTI NON COMPRESI NEL CONTRATTO
I servizi oggetto del presente contratto non comprendono la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi che non possono essere classificati quali rifiuti urbani o assimilati agli urbani, quali:
a) i rifiuti radioattivi
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave
c) materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola
d) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici
e) la terra da coltivazione
f) le acque di scarico
g) i materiali esplosivi in disuso
h) ceneri e scorie di impianti centrali di riscaldamento
i) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.
Art. 26 – RECUPERO, SMALTIMENTO, TRATTAMENTO RIFIUTI E ONERI CONSEGUENTI
26.1 Le spese relative al recupero, in alternativa allo smaltimento, e/o a qualsiasi altro trattamento dei rifiuti oggetto del presente contratto sono a totale carico della S.S., escluso gli oneri per la raccolta di tali rifiuti e il trasporto ai centri di recupero. Nell’impossibilità, per qualsiasi causa anche non direttamente imputabile alla S.S. o all’U.C., a procedere al recupero delle frazioni di rifiuto di cui all’art. 21.5, la S.S. si assume l’obbligo e l’onere di provvedere al loro conferimento in altra modalità senza alcun costo a carico dell’U.C..
26.2 I proventi e i costi generati dall’alienazione o smaltimento dei rifiuti recuperabili, come definiti al precedente art. 21.5, sono di esclusiva competenza della S.S.. Tali valori sono da calcolarsi al lordo dei contributi riconosciuti dai Consorzi Obbligatori, come da specifica dei precedenti artt. 21 e 23 in presenza di accordo ANCI/CONAI, a fronte del conferimento di detti rifiuti a qualsiasi soggetto. Pertanto, sia i proventi derivanti dall’alienazione delle frazioni di rifiuto soggette a recupero di cui all’art. 21.5, sia l’eventuale contributo derivante dagli accordi ANCI/CONAI , sia i costi generati o generabili dal recupero delle frazioni di tali rifiuti che i costi generabili da una loro diversa modalità di conferimento, sono di esclusiva competenza della S.S. e l’U.C., per questo, nulla potrà pretendere e nulla potrà essergli richiesto a ristoro di maggiori costi.
Art. 27 – CARTA DEI SERVIZI - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
27.1 La S.S. provvederà alla realizzazione, stampa (numero di copie superiore minimo del 10 per cento del numero delle utenze) e distribuzione a ciascuna utenza della Carta dei Servizi, redatta in conformità alla seguente normativa:
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: “Principi sulla erogazione dei servizi pubblici”
Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi”
Legge 11 luglio 1995, n. 273: “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 maggio 1995, n. 165, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni
deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2007, n. 8/6144.
27.2 Il testo e il progetto grafico della Carta dei Servizi, preliminarmente alla distribuzione all’utenza, dovrà essere espressamente approvato dall’U.C. ed eventualmente modificato dietro sua insindacabile richiesta.
27.3 La distribuzione della Carta dei Servizi a tutte le utenze dovrà essere completata entro i 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del suo testo da parte dell’U.C.. Le copie non distribuite verranno custodite, in parte dalla S.S. pressi i Centri di Raccolta e in parte dall’U.C., per essere messe a disposizione di nuovi utenti.
27.6 Quanto indicato al presente articolo deve essere considerato come la configurazione minima della campagna di comunicazione, da integrarsi secondo le proposte formulate dalla S.S. nella relazione tecnica presentata in sede di gara.
27.7 Il calendario annuale con l’indicazione delle frequenze dei servizi sarà redatto, stampato e distribuito a cura e spese dell’U.C..
27.8 Sarà a carico della S.S. la realizzazione e l’attuazione, a sua cura e spese, di una adeguata campagna informativa, almeno una volta nel corso della durata complessiva dell’appalto, che dovrà ottenere la preventiva approvazione dell’Amministrazione, atta a conseguire un miglioramento quali-quantitativo del servizio.
In particolare deve almeno prevedere:
- realizzazione, consegna ed esposizione, in luoghi pubblici o frequentati dal pubblico, di locandine;
- dotare, entro sei mesi dalla data di aggiudicazione dell’appalto, i luoghi pubblici o frequentati dal pubblico di contenitori per la raccolta differenziata (carta per gli uffici, cestini per plastica-lattine-indifferenziato);
- indizione di specifici incontri con le scolaresche;
- realizzazione di un opuscolo in quadricomia, che illustri tutti i servizi, zone, giorni e orari dei servizi, e tutto quant’altro necessario per una corretta e completa informazione agli utenti della possibilità di conferimento e delle regole da rispettare. Detto opuscolo dovrà essere distribuito a cura e spese della Aggiudicataria all’inizio dell’appalto.
Art. 28 – ESECUZIONE D’UFFICIO
28.1 Qualora si verificassero deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'U.C. potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando la S.S., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.
28.2 In tal caso l'U.C., salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione delle penalità previste dal presente contratto, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese della S.S., i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.
28.3 Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente sarà operato dall'U.C. mediante riduzione dei corrispettivi spettanti alla S.S. e non ancora pagati dall’U.C., ferma restando la facoltà di rivalsa sul deposito cauzionale.
Art. 29 – CONTROVERSIE
29.1 Fatte salve le cause di risoluzione del contratto, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; il dirigente competente esamina la proposta di transazione formulata dalla S.S., ovvero può formulare una proposta di transazione alla S.S., previa audizione della medesima.
29.2 Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
29.3 Nelle more della risoluzione delle controversie la S.S. non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’U.C..
29.4 Xxx non si proceda all’accordo bonario ai sensi dei precedenti commi e le parti contraenti confermino le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al Giudice ordinario del Tribunale di Bergamo.
29.5 L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
29.6 La sede per la risoluzione del controversie di cui al presente articolo è quella dell’U.C..
Art. 30 – PENALITÀ
30.1 L’inosservanza o l’inadempienza delle prescrizioni e obblighi a carico della S.S. contenute nel presente contratto e qualsiasi infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini o disposizioni impartite dall’U.C., rendono passibile la S.S. di una penale, oltre all'obbligo di ovviare alla inadempienza stessa entro il termine che sarà stabilito dall’U.C., di € 300,00= (eurotrecento/00) per ogni infrazione contestata oltre a € 150,00= per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore previste per ovviare all'inconveniente.
30.2 Per le seguenti inadempienze sono previste le seguenti sanzioni, in sostituzione di quelle previste al precedente comma:
a. per ogni mezzora di ritardo nell’iniziare e/o terminare i servizi di raccolta porta a porta: € 50,00= per ogni automezzo, dopo le ore 17:00 l’inadempimento si considera comunque un mancato servizio (e non un ritardo), salvo casi di forza maggiore (tipo nevicate) da documentare8;
b. per ogni singolo episodio, addebitabile a colpa e/o negligenza della S.S., di conferimento alla frazione di rifiuto indifferenziato delle frazioni di rifiuto che devono essere conferite, raccolte e smaltite e/o recuperate in forma differenziata: € 250,00=;
c. per ogni giornata d’impiego di un operatore cui l’U.C. abbia richiesto la sostituzione: € 200,00=;
d. per ogni singolo episodio, addebitabile a colpa e/o negligenza della S.S., di mancata esecuzione dei servizi di raccolta porta a porta presso ogni singola utenza: € 50,00=;
e. per ogni singolo episodio di impiego di automezzi diversi da quelli inclusi nel contratto e comunicati dalla S.S. all’U.C.: € 250,00= per turno di lavoro d’impiego;
f. mancata o ritardata comunicazione all’U.C. dei dati relativi alle quantità dei rifiuti raccolti, alla loro tipologia: € 1.500,00=;
g. per ogni singola mancata comunicazione scritta prevista dal presente contratto, escluse dalle precedenti lettere: € 100,00=;
h. per ogni mancata pesatura presso le piattaforme ecologiche e presso i centri di smaltimento e/o recupero degli automezzi da utilizzare e utilizzati per la raccolta e il trasporto delle singole frazioni di rifiuto: € 50,00= per ogni pesatura non eseguita.
8 Così come modificato dalla delibera del Consiglio dell’Unione n. 23 del 30/11/2015
30.3 Preliminarmente all'applicazione di qualsiasi penale, l’U.C. contesta l'insorta inadempienza al domicilio della S.S. a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax o telegramma o posta elettronica certificata; la S.S. avrà la facoltà di produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di giorni cinque dalla ricezione del provvedimento. L’U.C. esaminerà le controdeduzioni presentate dalla S.S. a giustificazione dell’applicazione delle penali e, a suo insindacabile giudizio, confermerà, annullerà o riformerà il provvedimento di irrogazione delle penali, comunicando alla S.S. l’importo delle penali.
La controversia che la S.S. avrà facoltà di instaurare per l’applicazione delle penali da parte dell’U.C. sarà risolta applicando la procedura prevista per la risoluzione delle controversie contenuta nel presente contratto.
Una volta trascorso i termini prescrittivi per la loro impugnazione innanzi al Giudice ordinario del Tribunale di Bergamo, le penali contrattuali saranno esecutive e pienamente esigibili.
30.4 L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare l’importo della cauzione definitiva; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del contratto.
30.5 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei danni arrecati e/o gli oneri sostenuti dall’U.C. per ovviare alle inadempienze.
30.6 Qualora la S.S. omette e/o ritarda di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’U.C. potrà ordinare ad altra impresa – senza alcuna formalità nei confronti della S.S. – l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso o non eseguito dalla S.S. stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’U.C..
30.7 Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’U.C. effettua la rivalsa, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della S.S. ovvero, in mancanza o insufficienza, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tale caso, essere immediatamente reintegrata.
30.8 Le infrazioni e le inadempienze più gravi potranno comportare l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto.
Art. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
31.1 L’U.C. ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei
confronti della S.S., nei seguenti casi e salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni:
a) frode nell'esecuzione dei servizi o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti
b) recidiva per inadempimento alle disposizioni dell’U.C. riguardo al rispetto dei tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
e) arbitraria interruzione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte della S.S. senza giustificato motivo
f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la loro esecuzione nei termini previsti dal contratto
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei servizi
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e ai piani operativi di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dall’U.C.
j) inadempienza agli obblighi derivanti dal contratto, nonostante l'applicazione delle penalità e le diffide del caso, la S.S. non provvede all'adempimento e pregiudichi, con il proprio comportamento, il normale esercizio dei servizi
k) reiterate inadempienze che comportano l’applicazione di penali in misura superiore al valore della cauzione definitiva e mancata integrazione della cauzione definitiva nel caso che questa sia utilizzata in rivalsa della penali
l) le attrezzature costituenti la dotazione obbligatoria non sono conservate in piena efficienza, nella loro integrità e nel dovuto decoro, oppure la S.S. cede ad altri anche parzialmente e provvisoriamente le attrezzature stesse, ovvero le sottopone a vincoli che ne limitano la libera disponibilità ed il normale impiego
m) impedimento, operato dalla S.S. in qualsiasi modo, dell'esercizio di controllo del servizio da parte dell'U.C.
n) revoca o decadenza delle autorizzazioni/iscrizioni di legge necessarie per l’espletamento dei servizi di cui al presente contratto
31.2 Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte della S.S., dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per:
a) morte del titolare della S.S., quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi o gli eventuali eredi risultino incapaci, qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio
b) scioglimento, cessazione od estinzione della S.S.
c) sopravvenuta impossibilità ad effettuare le prestazioni in conseguenza di forza maggiore.
31.3 Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’U.C. è fatta alla S.S. nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di esecuzione dei servizi.
31.4 In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’U.C. si fa luogo, in contraddittorio fra l’U.C. e la S.S. oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi prestati, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti sul territorio, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’U.C. per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
31.5 Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento della S.S., i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’U.C., nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei servizi da completare da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d’asta nell’appalto originario e l’ammontare lordo dei servizi eseguiti dalla S.S. inadempiente medesima;
b) ponendo a carico della S.S. inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine alla S.S. inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per l’U.C. per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilizzazione delle prestazioni di servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione dei servizi alla data prevista dal contratto originario.
Art. 32 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”
32.1 La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti delle raccolte differenziate verrà fatta una sola volta per ogni tipologia di rifiuto, cioè con un solo passaggio, nel giorno fissato con inizio delle operazioni dopo le ore 6:00 e termine entro le ore 15:00. Nel predetto orario si intende compreso anche il tempo di esecuzione delle pesature dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche.
32.2 Nelle operazioni di raccolta dei sacchi e di svuotamento dei contenitori si intende compresa la pulizia contestuale dei siti dove questi sono posti, da rifiuti eventualmente dispersi a seguito di rottura/tracimazione dei medesimi.
32.3 La raccolta deve essere effettuata mediante appositi mezzi, conformi alla normativa vigente in materia, che contengano esclusivamente o separatamente le frazioni oggetto del presente contratto.
32.4 Gli eventuali trasbordi di rifiuti dai mezzi satellite impiegati per la raccolta ai mezzi adibiti al loro trasporto presso gli impianti di destinazione potranno essere effettuati esclusivamente in aree del territorio comunale identificate ad insindacabile giudizio dell'U.C.
32.5 E’ obbligo della S.S. provvedere, alla fine delle operazioni di trasbordo, alla pulizia delle aree utilizzate a tale fine. E’ fatto divieto alla S.S. di far stazionare stabilmente nelle aree destinate al trasbordo i mezzi o loro parti (es. semirimorchi) impiegati per il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione.
32.6 I mezzi e le attrezzature di cui essi siano equipaggiati non dovranno per alcun motivo provocare sversamenti di rifiuti o liquami sul suolo.
32.7 Si fa divieto alla S.S. di ingresso con propri mezzi ed operatori nelle proprietà private. E’ tuttavia facoltà della S.S., in presenza di casi particolari e su consenso dell’U.C., effettuare la raccolta dei rifiuti su suolo privato, su esplicita richiesta e previo accordo con le singole proprietà e con dichiarazione di esonero da responsabilità per danni a cose o a persone a favore dell’U.C..
32.8 Nel caso in cui il giorno stabilito per la raccolta sia festivo, il servizio dovrà essere svolto il giorno feriale successivo. Le date dei passaggi sostitutivi relativi ai giorni
festivi verranno, comunque, preventivamente stabilite dall'U.C. ogni anno in occasione della predisposizione, stampa e distribuzione a tutte le utenze del calendario di raccolta che questa effettuerà per l’anno successivo.
32.9 In caso di più giorni festivi consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il secondo giorno successivo da quello normalmente stabilito, anche se risultasse anch’esso festivo. Eventuali proposte di riorganizzazione o di modifica dei giorni di ritiro, potranno essere concordate fra le parti contraenti.
32.10 La S.S. è tenuta a fornire all'U.C. la documentazione probante dei quantitativi di rifiuti effettivamente raccolti sul singolo territorio comunale. Tale documentazione sarà costituita, fatto salvo quanto previsto all’art. 10.5, dalle registrazioni effettuate presso le piattaforme ecologiche nonché presso gli impianti di conferimento del rifiuto.
32.11 La responsabilità sulla qualità dei rifiuti raccolti è della S.S.. A suo carico sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento o recupero conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti.
Art. 33 – RACCOLTA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
33.1 Il servizio oggetto del presente articolo consiste nella raccolta porta a porta dei sacchi di colore neutro trasparente di dimensioni mm. 700 x mm. 1.100, contenenti la frazione indifferenziata dei rifiuti urbani conferiti dalle utenze lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio dell’U.C. e nel successivo trasporto presso l'impianto di smaltimento. Non dovranno essere ritirati altri tipi di sacchi, sacchetti o borsette, se non previa autorizzazione dell’U.C..
33.2 Le utenze (quali grossi complessi condominiali, aziende, etc.) che già utilizzano bidoni carrellati o cassonetti di loro proprietà potranno continuare ad utilizzarli, purché dotati di attacchi DIN, avendo cura peraltro di inserirvi esclusivamente la frazione indifferenziata e non i rifiuti per i quali siano previste specifiche raccolte differenziate.
33.3 La S.S. è tenuta allo svuotamento di tali bidoni carrellati o cassonetti nell'ambito del normale servizio, senza con ciò richiedere alcun corrispettivo aggiuntivo.
33.4 Eventuali oggetti che, pur non essendo considerabili rifiuti ingombranti, per dimensioni non potessero, tuttavia, essere inseriti nei sacchi, saranno posizionati
direttamente sulla pubblica via, in quantità tale da non costituire pericolo per le persone né intralcio per il servizio di raccolta, che provvederà alla loro asportazione.
33.5 Il servizio verrà erogato a cadenza settimanale, nel giorno di Sabato.
33.6 I sacchi conferiti dalle utenze che non siano chiusi correttamente o che contengano frazioni oggetto di raccolta differenziata e analogamente anche per i bidoni carrellati e/o i cassonetti non dovranno essere raccolti e su di essi gli operatori della S.S. apporranno un biglietto con la scritta "il rifiuto conferito non è conforme", segnalando per scritto l'evento all'U.C. entro le ore 14 del giorno successivo al suo verificarsi.
33.7 Il servizio oggetto del presente articolo sarà effettuato secondo il piano operativo predisposto dalla S.S. in sede di gara. Tale piano dovrà essere modificato qualora l’U.C. segnalasse particolari problemi o disfunzioni che dovessero insorgere nel corso del periodo di validità del presente contratto.
33.8 La frazione di rifiuto oggetto del presente articolo verrà conferita presso agli impianti di trattamento finale presenti sul territorio regionale, regolarmente autorizzati, individuati dalla S.S. secondo giudizi di propria convenienza e comunque in osservanza alle disposizioni emesse dalla competente Provincia di Bergamo. Eventuali variazioni dell’impianto di destinazione, dovute a modifica della pianificazione provinciale, non daranno luogo a variazione dei corrispettivi riconosciuti alla S.S. per il servizio.
33.9 Sarà inoltre onere della S.S. provvedere alla fornitura ed alla distribuzione annuale dei sacchi alle utenze, in ragione di n. 52 sacchi per utenza, opportunamente confezionati in pacchi. I sacchi dovranno essere consegnati entro il 31 gennaio di ogni anno al domicilio di ogni utenza. L'U.C. fornirà alla S.S. l’elenco delle utenze e il loro indirizzo cui sarà cura della S.S. consegnare a domicilio i sacchi, con un giro organizzato di distribuzione. Per gli utenti cui non fosse stato possibile consegnare i sacchi nel corso del primo giro di distribuzione, la S.S. organizzerà un secondo giro. L’avvenuta consegna dei sacchi dovrà essere provata mediante firma dell’utente su apposito modulo predisposto dall’U.C. e fornito da questa alla S.S.. I sacchi non distribuiti verranno tenuti in deposito dalla S.S. presso le piattaforme ecologiche per la loro distribuzione ai nuovi utenti e a coloro cui non fosse stato possibile effettuare la consegna.
33.10 I sacchi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
· MATERIA PRIMA: polietilene coex mhdpe tre strati con aggiunta di lineare
· COLORE: trasparente
· FORMATO: mm 700 x mm 1.100
· SPESSORE: 18 micron
· CAPACITÀ: l 120
· TOLLERANZE MISURE E SPESSORE: secondo norma UNI 7315
· LEGACCIO: si
· SERIGRAFIA: “Unione dei Comuni di Almè e Villa di Almè”
La fornitura e distribuzione all’utenza sarà effettuata, entro il 31 gennaio di ogni anno, contestualmente ai sacchi per la raccolta degli imballaggi in plastica, come specificato nel presente contratto.
Art. 34 – RACCOLTA “PORTA A PORTA”, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI – SERVIZIO MODIFICATO
34.1 È intenzione dell’Amministrazione avviare, presumibilmente a partire dall’anno 2018, il servizio di raccolta “porta a porta”, trasporto e smaltimento della frazione secca indifferenziata dei rifiuti urbani, come meglio specificato nei successivi articoli, che potrebbe essere anticipato o posticipato senza che la S.S. possa vantare credito nessun credito a suo favore.
34.2 Il servizio oggetto del presente articolo consiste nella raccolta porta a porta dei sacchi di colore grigio, contenenti la frazione indifferenziata dei rifiuti urbani conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio dell’Unione e nel successivo trasporto presso l'impianto di smaltimento. Non dovranno essere ritirati altri tipi di sacchi, sacchetti o borsette, se non previa autorizzazione dell’Unione stessa.
34.3 Le utenze (quali grossi complessi condominiali, aziende, ecc.) che già utilizzano bidoni carrellati o cassonetti di loro proprietà potranno continuare ad utilizzarli, purché dotati di attacchi DIN, avendo cura peraltro di inserirvi esclusivamente la frazione indifferenziata e non i rifiuti per i quali siano previste specifiche raccolte differenziate. La S.S. è tenuta alla vuotatura di tali bidoni carrellati o cassonetti nell'ambito del normale servizio, senza con ciò richiedere alcun corrispettivo aggiuntivo.
34.4 Il servizio verrà erogato a cadenza settimanale, nel giorno di Sabato.
34.5 I sacchi conferiti dalle utenze che non siano chiusi correttamente o che contengano frazioni oggetto di raccolta differenziata non dovranno essere raccolti e su di essi gli operatori della S.S. apporranno un biglietto con la dicitura "contenuto non conforme". Analogamente, i bidoni carrellati e/o i cassonetti contenenti frazioni oggetto di raccolta differenziata non dovranno essere
svuotati e su di essi gli operatori della S.S. apporranno un biglietto con la dicitura "contenuto non conforme".
34.6 Il servizio oggetto del presente articolo sarà effettuato secondo la relazione tecnica e la carta dei servizi predisposte dalla S.S. e presentato in sede di gara. Tale piano operativo dovrà essere modificato qualora l’Unione segnalasse particolari problemi o disfunzioni che dovessero insorgere nel corso del periodo di validità del presente C.S.
34.7 La frazione oggetto del presente articolo verrà trasportato dalla S.S. agli impianti di trattamento finale presenti sul territorio regionale, regolarmente autorizzati, individuati dalla S.S. secondo giudizi di propria convenienza e comunque in osservanza alle disposizioni emesse dalla competente Provincia di Bergamo. Eventuali variazioni dell’impianto di destinazione, dovute a modifica della pianificazione provinciale, non daranno luogo a variazione dei corrispettivi riconosciuti alla S.S. per il servizio.
34.8 Sarà inoltre onere della S.S. provvedere alla fornitura ed alla distribuzione annuale dei sacchi alle utenze, opportunamente confezionati in pacchi da n° 26 pezzi cad, così come risulta dalla seguente tabella:
grigio PICCOLO 24 lt | grigio MEDIO 47 lt | grigio GRANDE 86 lt |
280.000 | 97.000 | 17.000 |
34.9 I sacchi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Art. | Sacchi per RSU in materiale LDPE riciclato con lacci di chiusura saldati nel soffietto | |||||||
Colore tipo | Vol. l | Dimensioni | Peso gr | Stampa Un colore un lato in continuo Tipo/testo | Confezione | |||
Larg. cm | Lung. cm | Spess. µm | Mazzette sacchi stesi arrotolate con elastico | |||||
Descrizione | ||||||||
1 | grigio traslucido | 24 | 45 | 60 | 40 | 20 | Unione dei Comuni di Almè e Villa di Almè | Mazzette sacchi stesi arrotolate con elastico da 26pz in scatole |
2 | 47 | 60 | 70 | 31 | ||||
3 | 86 | 65 | 100 | 48 |
34.10 L’attribuzione annua dei sacchi alle nuove utenze domestiche sarà effettuata con i criteri esplicitati nella tabella che segue, fatte salve le richieste di ogni singolo utente effettuate secondo le modalità che stabilirà l’Amministrazione, garantendo una fornitura minima, come da delibera di approvazione TARI.
componenti | x. xxxxxx da 24 lt | n. sacchi da 47 lt | x. xxxxxx da 86 lt |
1 componente | 52 | - | - |
2 componenti | 104 | - | - |
3 componenti | - | 52 | - |
4 componenti | 52 | 52 | - |
5 componenti | - | - | 52 |
6 componenti | 52 | - | 52 |
7 componenti | 104 | - | 52 |
8 o più componenti | - | 52 | 52 |
34.11 Alle utenze non domestiche verranno attribuiti annualmente n. 12 sacchi da 52 lt, fatte salve le richieste di ogni singolo utente effettuate secondo le modalità che stabilirà l’Amministrazione, garantendo una fornitura minima, come da delibera di approvazione TARI. Il numero degli abitanti al 31/12/2014 è di n. 5.677 nel Comune di Almè e di n. 6752 suddivisi nelle seguenti categorie di utenza:
Comune di Almè | Comune di Villa d'Almè | |
componenti | numero | numero |
1 componente | 672 | 761 |
2 componenti | 709 | 787 |
3 componenti | 481 | 507 |
4 componenti | 375 | 483 |
5 componenti | 102 | 149 |
6 componenti | 14 | 21 |
7 componenti | 6 | 2 |
8 o più componenti | 1 | 4 |
utenze non domestiche | 461 | 271 |
34.12 I sacchi dovranno essere consegnati entro il 31 gennaio di ogni anno presso il domicilio di ogni utenza. L’Unione fornirà per il primo anno alla S.S. l’elenco dagli utenti iscritti a ruolo con l’indicazione della quantità e tipologia fornita ad ogni singola utenza, cui sarà cura della S.S. consegnare a domicilio i sacchi, con un giro organizzato di distribuzione. Per gli utenti cui non fosse stato possibile consegnare i sacchi nel corso del primo giro di distribuzione, la S.S. organizzerà un secondo giro. L’avvenuta consegna dei sacchi dovrà essere provata mediante firma dell’utente su apposito modulo predisposto dalla S.S.. I sacchi non distribuiti resteranno presso le rispettive piattaforme ecologiche per la distribuzione ai nuovi utenti o per forniture integrative richieste dagli utenti.
34.13 La fornitura e distribuzione all’utenza sarà effettuata contestualmente ai sacchi per la raccolta degli imballaggi in plastica, come specificato nel presente contratto.
34.14 Per i successivi anni l’elenco degli utenti verrà rivisto dalla S.S a seguito delle variazioni comunicate dagli utenti e dalla S.A e il corrispettivo riconosciuto alla
S.S verrà valutato dalla S.A alla luce di tali variazioni, e che provvederà a destinare eventuali differenze rispetto a quanto previsto nel piano finanziario di gara per iniziative legate al servizio.
Art. 35 – RACCOLTA “PORTA A PORTA” DI CARTA E CARTONE
35.1 Il servizio oggetto del presente articolo consiste nella raccolta porta a porta della frazione di carta e cartone, confezionata a cura dell’utenza in pacchi legati, oppure in cartoni o in sacchi purché di carta e conferiti dalle utenze lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio dell’U.C. e nel successivo trasporto presso l'impianto di recupero individuato dalla S.S..
35.2 Le utenze (quali grossi complessi condominiali, aziende, ecc.) che già utilizzano bidoni carrellati o cassonetti di loro proprietà potranno continuare ad utilizzarli, purché dotati di attacchi DIN, avendo cura, peraltro, di inserirvi esclusivamente la frazione oggetto del presente articolo.
35.3 La S.S. è tenuta alla vuotatura di tali bidoni carrellati o cassonetti nell'ambito del normale servizio, senza con ciò richiedere alcun corrispettivo aggiuntivo.
35.4 Il servizio verrà erogato a cadenza settimanale, nel giorno di Martedì.
35.5 I contenitori conferiti dalle utenze che contengano rifiuti diversi da quelli oggetto del presente articolo e analogamente anche per i bidoni carrellati e/o i cassonetti non dovranno essere raccolti e su di essi gli operatori della S.S. apporranno un biglietto con la scritta "il rifiuto conferito non è conforme", segnalando per scritto l'evento all'U.C. entro le ore 14:00 del giorno successivo al suo verificarsi.
35.6 Il servizio oggetto del presente articolo sarà effettuato secondo il piano operativo predisposto dalla S.S. in sede di gara. Tale piano dovrà essere modificato qualora l’U.C. segnalasse particolari problemi o disfunzioni che dovessero insorgere nel corso del periodo di validità del presente contratto.
Art. 36 – RACCOLTA “PORTA A PORTA” IMBALLAGGI IN PLASTICA
36.1 Il servizio oggetto del presente articolo consiste nella raccolta porta a porta dei sacchi di colore giallo traslucido di dimensioni mm. 700 x mm. 1.100, contenenti gli imballaggi in plastica conferiti dalle utenze lungo tutte le strade, vie e piazze dell’U.C. e nel successivo trasporto presso l'impianto di recupero individuato dalla S.S..
36.2 Il servizio verrà erogato a cadenza quindicinale, nel giorno di Martedì, alternato a quello della raccolta del vetro/lattine.
36.3 I sacchi conferiti dalle utenze che contengano rifiuti diversi da quelli oggetto del presente articolo non dovranno essere raccolti e su di essi gli operatori della S.S. apporranno un biglietto con la scritta "il rifiuto conferito non è conforme", segnalando per scritto l'evento all'U.C. entro le ore 14:00 del giorno successivo al suo verificarsi.
36.4 Il servizio oggetto del presente articolo sarà effettuato secondo il piano operativo predisposto dalla S.S. in sede di offerta. Tale piano dovrà essere modificato qualora l’U.C. segnalasse particolari problemi o disfunzioni che dovessero insorgere nel corso del periodo di validità del presente contratto.
36.5 Sarà inoltre onere della S.S. provvedere alla fornitura e distribuzione annuale dei sacchi alle utenze, in ragione di complessivi n. 26 sacchi per utenza, opportunamente confezionati in pacchi.
36.6 I sacchi dovranno essere consegnati entro il 31 gennaio di ogni anno presso il domicilio di ogni utenza con le modalità in precedenza illustrate. I sacchi dovranno avere caratteristiche tecniche identiche a quelli dedicati alla frazione secca indifferenziata, salvo il colore, che dovrà essere giallo.
Art. 37 – RACCOLTA “PORTA A PORTA” DEL VETRO/LATTINE
37.1 Il servizio oggetto del presente articolo consiste nella raccolta porta a porta del vetro congiunta e alle lattine metalliche, conferiti dalle utenze lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio dell’U.C. e nel successivo trasporto presso l'impianto di recupero individuato dalla S.S..
37.2 Per il conferimento l’utenza potrà utilizzare unicamente contenitori rigidi a rendere, con volume compreso tra i 30 ed i 240 litri. I contenitori con volume
superiore ai 40 litri dovranno essere carrellati e dotati di attacchi DIN. Il reperimento dei contenitori resta a carico dell’utenza.
37.3 Il servizio verrà erogato a cadenza quindicinale, nel giorno di Martedì, alternato a quello della raccolta degli imballaggi in plastica.
37.4 I contenitori contenenti rifiuti diversi da quelli oggetto del presente articolo non dovranno essere svuotati e su di essi gli operatori della S.S. apporranno un biglietto con la scritta "il rifiuto conferito non è conforme", segnalando per scritto l'evento all'U.C. entro le ore 14:00 del giorno successivo al suo verificarsi.
37.5 Il servizio oggetto del presente articolo sarà effettuato secondo il piano operativo predisposto dalla S.S. in sede di offerta. Tale piano dovrà essere modificato qualora l’U.C. segnalasse particolari problemi o disfunzioni che dovessero insorgere nel corso del periodo di validità del presente contratto.
Art. 38 – RACCOLTA “PORTA A PORTA” DELLA FRAZIONE ORGANICA
38.1 Il servizio oggetto del presente articolo consiste nella raccolta porta a porta della frazione organica, conferita dalle utenze lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio dell’U.C. e nel successivo trasporto presso l'impianto di recupero.
38.2 Per il conferimento l’utenza potrà utilizzare unicamente contenitori rigidi a rendere, con volume compreso tra gli 8 ed i 240 litri. I contenitori con volume superiore ai 40 litri dovranno essere carrellati e dotati di attacchi DIN. Il reperimento dei contenitori resta a carico dell’utenza.
38.3 In aggiunta ai contenitori di cui sopra, le utenze potranno utilizzare sacchetti in Mater-Bi, da immettere successivamente nel contenitore rigido9.
38.4 Il servizio verrà erogato:
· con frequenza settimanale, nel giorno di Martedì, nel periodo dall’1 ottobre al 31 maggio dell’anno successivo;
· con frequenza bisettimanale, nei giorni di Martedì e Venerdì, nel periodo dall’1 giugno al 30 settembre.
38.5 Nel periodo con frequenza bisettimanale va data assoluta priorità alla raccolta della frazione organica che deve concludersi, su tutto il territorio, entro e no oltre le ore 10:00 del Martedì e del Venerdì;
9 Così come modificato dalla delibera del Consiglio dell’Unione n. 23 del 30/11/2015
38.6 I contenitori che contengano rifiuti diversi da quelli oggetto del presente articolo non dovranno essere svuotati e su di essi gli operatori della S.S. apporranno un biglietto con la scritta "in rifiuto conferito non è conforme", segnalando per scritto l'evento all'U.C. entro le ore 14:00 del giorno successivo al suo verificarsi.
38.7 Il servizio oggetto del presente articolo sarà effettuato secondo il piano operativo predisposto dalla S.S. in sede di offerta. Tale piano dovrà essere modificato qualora l’U.C. segnalasse particolari problemi o disfunzioni che dovessero insorgere nel corso del periodo di validità del presente contratto.
38.8 La frazione di rifiuto oggetto del presente articolo verrà conferita presso un impianto di compostaggio indicato dall’U.C. sulla base della vigente pianificazione provinciale. Il rifiuto dovrà essere conferito agli impianti di trattamento finale presenti sul territorio regionale, regolarmente autorizzati, individuati dalla S.S. secondo giudizi di propria convenienza e comunque in osservanza alle disposizioni emesse dalla competente Provincia di Bergamo. Eventuali variazioni dell’impianto di destinazione, dovute a modifica della pianificazione provinciale, non daranno luogo a variazione dei corrispettivi riconosciuti alla S.S. per il servizio.
ART. 39 – MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI E FESTE OCCASIONALI
39.1 Il comune di Almè ed il comune di Villa d'Almè organizzano o patrocinano tutti gli anni alcuni eventi, che generalmente sono così strutturate:
- Xxxxx x'Xxxx:
x xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx x'Xxxx per un totale di circa 18 giorni;
presso la Parrocchia di Bruntino per un totale di circa 7 giorni;
presso il Parco del Comune per un totale di circa 4 giorni;
presso il Parco del Borgo per un totale di circa 2 giorni;
- Almè:
presso la Parrocchia di Almè per un totale di circa 18 giorni;
presso il centro sportivo di Almè per un totale di circa 8 giorni;
39.2 In occasione di tali eventi è necessario che la S.S. fornisca, a propria cura e spese, appositi cassonetti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, organico, carta, plastica e vetro, ed eseguire il servizio di raccolta e trasporto agli impianti finali dei rifiuti prodotti. Indicativamente la raccolta del rifiuto organico andrà effettuata 3 volte a settimana, l’indifferenziato 2 volte a settimana i restanti rifiuti 1 volta a settimana; comunque, per qualsiasi tipologia di rifiuto, il giorno successivo alla chiusura della festa dovrà essere svolto l’intero servizio.
39.3 Le date verranno comunicate dall’U.C. alla S.S. e le modalità sopra descritte dovranno comunque essere definite con l’organizzatore dell’evento.
Art. 40 – RACCOLTA PILE ESAUSTE
40.1 Le pile esauste saranno conferite, a cura degli utenti, in appositi contenitori, forniti e posizionati sul territorio a cura e spese della S.S., in base alle indicazioni fornite dall’U.C.
40.2 I contenitori forniti, in numero minimo di 12 unità, dovranno essere per uso esterno, zincati e dotati di apertura antintrusione.
40.3 La S.S. provvederà allo svuotamento dei contenitori con frequenza almeno mensile, avviando il materiale recuperato ad impianti a ciò autorizzati e scelti discrezionalmente dalla stessa S.S..
40.4 È facoltà dell’U.C. richiedere ulteriori interventi di svuotamento, anche per singoli contenitori, laddove si verifichino o vengano segnalate condizioni impreviste o straordinarie.
40.5 Faranno carico alla S.S. tutte le operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei contenitori di cui sopra. Fra le operazioni di manutenzione ordinaria sono comprese la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei suddetti contenitori con un minimo di due interventi all'anno. L’esecuzione di tali interventi dovrà essere preventivamente comunicata in forma scritta all’U.C., la quale avrà la facoltà di richiedere a proprio insindacabile giudizio ulteriori interventi di pulizia, lavaggio e disinfezione senza che la S.S. possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.
40.6 Le acque reflue di lavaggio dei contenitori saranno recuperate, trasportate e smaltite in impianto autorizzato individuato dalla S.S., cui competeranno tutte le conseguenti spese.
40.7 La S.S. ha inoltre l’obbligo di sostituire, dietro richiesta insindacabile dell’U.C., i contenitori che nel corso del periodo contrattuale dovessero subire un rilevante degrado o danneggiamenti che li rendessero inutilizzabili o comunque pericolosi per gli utenti, per gli operatori addetti al servizio o per l’ambiente. I contenitori impiegati per la sostituzione dovranno avere caratteristiche analoghe a quelle dei contenitori da sostituire.
40.8 La S.S. è tenuta a fornire all’U.C. la documentazione probante dei quantitativi di rifiuti effettivamente raccolti. Tale documentazione sarà costituita dalla registrazione della pesature degli automezzi, sia in entrata che in uscita, da effettuare alle piattaforme ecologiche e presso l’impianto di conferimento del rifiuto. La responsabilità sulla qualità dei rifiuti raccolti è della S.S.. A suo carico sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento o recupero conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti. Laddove nel corso del periodo contrattuale divenisse operativo il circuito di raccolta di cui al D.Lgs. 188/2008, la S.S. dovrà obbligatoriamente fruirne, su delega dell’U.C.. In tale condizione, i costi derivanti dallo smaltimento/recupero delle pile verranno totalmente decurtati e non potranno in alcun caso essere ripetuti all’U.C., senza che nulla possa pretendere la S.S..
Art. 41 – FARMACI SCADUTI O INUTILIZZATI
41.1 I farmaci scaduti o inutilizzati saranno conferiti, a cura degli utenti, negli appositi contenitori, forniti e posizionati sul territorio a cura e spese della S.S. in base alle indicazioni fornite dall’U.C..
41.2 I contenitori forniti in numero minimo di 6 unità dovranno essere per uso esterno, zincati, dotati di apertura antintrusione.
41.3 La S.S. provvederà allo svuotamento dei contenitori con frequenza almeno mensile, avviando il materiale ad impianti a ciò autorizzati e scelti discrezionalmente dalla stessa S.S..
41.4 È facoltà dell’U.C. richiedere ulteriori interventi di svuotamento, anche per singoli contenitori, laddove si verifichino condizioni impreviste o straordinarie.
41.5 Faranno carico alla S.S. tutte le operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei contenitori di cui sopra. Fra le operazioni di manutenzione ordinaria sono comprese la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei suddetti contenitori con un minimo di due interventi all'anno. L’effettuazione di tali interventi dovrà essere preventivamente comunicata in forma scritta all’U.C.. la quale avrà la facoltà di richiedere a proprio insindacabile giudizio ulteriori interventi di pulizia, lavaggio e disinfezione senza che la S.S. possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.
41.6 Le acque reflue di lavaggio dei contenitori saranno recuperate, trasportate e smaltite in impianto autorizzato individuato dalla S.S., cui competeranno tutte le conseguenti spese.
41.7 La S.S. ha inoltre l’obbligo di sostituire, dietro richiesta insindacabile dell’U.C., i contenitori che nel corso del periodo contrattuale dovessero subire un rilevante degrado o danneggiamenti tali da renderli inutilzzabili o comunque pericolosi per gli utenti, per gli operatori addetti al servizio o per l’ambiente. I contenitori impiegati per la sostituzione dovranno avere caratteristiche analoghe a quelle dei contenitori da sostituire.
41.8 La S.S. è tenuta a fornire all’U.C. la documentazione probante dei quantitativi di rifiuti effettivamente raccolti. Tale documentazione sarà costituita dalle registrazioni delle pesature degli automezzi, in entrata e in uscita, da effettuare alle piattaforme ecologiche e presso l’impianto di conferimento del rifiuto. La responsabilità sulla qualità dei rifiuti raccolti è della S.S.. A suo carico sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento o recupero conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti.
Art. 42 – PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE
42.1 Il servizio di pulizia meccanizzata prevede la pulizia del suolo pubblico in territorio dell’U.C. mediante apposita spazzatrice meccanica, preceduta da un operatore appiedato e munito di scopa e soffiatore che sia in grado di intervenire sui marciapiedi e in quegli spazi che, per le ridotte dimensioni, non siano accessibili alla macchina. Lo sporco o rifiuto depositato in tali aree dovrà essere spostato sulla sede stradale a cura dell’operatore appiedato, in modo che possa essere spazzato e aspirato dalla spazzatrice.
42.2 La S.S. dovrà provvedere alla accurata pulizia delle strade, dei marciapiedi e delle aree pubbliche asportando completamente i rifiuti di ogni genere, compresi i detriti, i calcinacci ed il fogliame.
42.3 Gli interventi di pulizia meccanizzata dovranno avvenire con impiego di idonea autospazzatrice aspirante dotata di sistema ad acqua per l'abbattimento delle polveri e di doppia spazzola per l’esecuzione della pulizia su entrambi i lati delle carreggiate a senso unico nonché di silenziatore per l’abbattimento dei rumori. Anche l’apparecchio soffiatore dovrà avere caratteristiche analoghe.
42.4 Gli interventi dovranno essere effettuati lungo i percorsi, con relativi sviluppi chilometrici e periodicità di esecuzione che l’U.C. comunicherà alla S.S. almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio.
42.5 Laddove nel corso del periodo contrattuale sul territorio dell’Unione venissero realizzate nuove strade o parcheggi o venissero ridotte o eliminate alcune strade da spazzare o venisse modificata la periodicità di pulizia, l’elenco verrà modificato ad insindacabile giudizio dell’U.C. e i corrispettivi dovranno essere modificati applicando il criterio di cui al caso A dell’art. 23.1.
42.6 La pulizia delle strade e delle aree escluse, nonché quelle relative ai sottopassi pedonali ed altri servizi particolari e straordinari di pulizia delle aree pubbliche e di raccolta di rifiuti abbandonati, sarà effettuata in economia dai singoli comuni.
42.8 Le operazioni del presente servizio dovranno essere eseguite tra le ore 6:00 e le ore 15:00 del medesimo giorno.
42.9 Tutti i rifiuti derivanti dal servizio oggetto del presente articolo dovranno essere avviati a cura della S.S. direttamente ad impianto di recupero/smaltimento presenti sul territorio regionale, regolarmente autorizzati, individuati dalla S.S. secondo giudizi di propria convenienza e comunque in osservanza alle disposizioni emesse dalla competente Provincia di Bergamo. Eventuali variazioni dell’impianto di destinazione, dovute a modifica della pianificazione provinciale, non daranno luogo a variazione dei corrispettivi riconosciuti alla S.S. per il servizio.
42.10 Eventuali variazioni dell’impianto di destinazione, dovute a modifica della pianificazione provinciale, non daranno luogo a variazione dei corrispettivi riconosciuti alla S.S. per il servizio.
42.11 La S.S. è tenuta a fornire all’U.C. la documentazione probante dei quantitativi di rifiuti effettivamente raccolti. Tale documentazione sarà costituita dalla registrazione delle pesature degli automezzi, in entrata e in uscita, da eseguirsi presso le piattaforme ecologiche e presso l’impianto di conferimento del rifiuto.
42.12 La responsabilità sulla qualità dei rifiuti raccolti è della S.S.. A suo carico sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento o recupero conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti.
42.13 Nel caso il servizio oggetto del presente articolo non dovesse essere svolto per ragioni inerenti la situazione atmosferica (pioggia battente o neve) o per festività infrasettimanale, dovrà essere recuperato entro le 48 ore successive. In caso di perdurante impedimento (per esempio: stazionamento in strada o ai lati strada di eccessivi cumuli di neve) la S.S. concorderà con l’U.C. il periodo per il recupero o, in ultima analisi, l’annullamento del servizio con la conseguente riduzione del corrispettivo dovuto alla S.S. da calcolarsi in proporzione al costo annuo.
Art. 43 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A PUBBLICO MERCATO
43.1 La S.S. dovrà provvedere alla pulizia dell’area adibita a mercato settimanale in territorio di Almè in Via Olimpia, effettuando:
· la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti e conferiti dagli operatori commerciali ambulanti
· lo spazzamento meccanizzato delle superfici da eseguirsi con modalità analoghe a quanto previsto per lo spazzamento meccanizzato delle strade.
43.2 La pulizia manuale e automatizzata dell’area mercatale in territorio di Villa d’Almè verrà effettuata in economia dal Comune di Villa d’Almè.
43.3 Il servizio di raccolta rifiuti dovrà prevedere il prelievo, trasporto e il trattamento dei rifiuti prodotti dagli operatori commerciali ambulanti e dai clienti, previa separazione delle frazioni recuperabili, quali carta, plastica, legno, vetro e frazione organica. Tali frazioni recuperabili dovranno essere conferite a cura della S.S. per il territorio di Almè e a cura del Comune di Villa d’Almè per il proprio territorio, in modo differenziato presso le rispettive piattaforme ecologiche.
43.4 Il servizio dovrà svolgersi tra le ore 13:00 e le ore 15:00 di ogni giorno di mercato. In tale orario sarà vigente il divieto di circolazione degli autoveicoli per consentire di effettuare le operazioni di pulizia in sicurezza. Pertanto, sarà onere a carico dell’U.C. provvedere al temporaneo posizionamento e rimozione di specifici cartelli indicanti il divieto di sosta e di circolazione a protezione delle aree interessate dal servizio.
43.5 L'inosservanza delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti in modo differenziato da parte dei titolari della concessione di posteggio del mercato dovrà essere immediatamente segnalata al Corpo di Polizia Locale dell’U.C. che provvederà a verbalizzare la situazione e a eventualmente punire i trasgressori. Solo dopo l’intervento degli agenti del Corpo di Polizia Locale la S.S. sarà tenuta alla raccolta dei rifiuti facendo in modo che le frazioni siano fra loro separate.
43.6 La S.S. è tenuta a fornire all’U.C. la documentazione probante dei quantitativi di rifiuti effettivamente raccolti. Tale documentazione sarà costituita dalle registrazioni della pesature degli automezzi, in entrata e in uscita, effettuate presso le piattaforme ecologiche e presso l’impianto di conferimento del rifiuto. La responsabilità sulla qualità dei rifiuti raccolti è della S.S., perciò a suo carico sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento o recupero conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti.
Art. 44 – SVUOTAMENTO CESTINI STRADALI
44.1 La S.S. dovrà effettuare il servizio di svuotamento dei cestini portarifiuti, presenti sul suolo pubblico di Almè in numero minimo di 188 unità, siano essi adiacenti alle strade che nei parchi o giardini pubblici, con frequenza settimanale, provvedendo a propria cura e spese al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti presso impianti presenti sul territorio regionale, regolarmente autorizzati, individuati dalla S.S. secondo giudizi di propria convenienza e comunque in osservanza alle disposizioni emesse dalla competente Provincia di Bergamo. Eventuali variazioni dell’impianto di destinazione, dovute a modifica della pianificazione provinciale, non daranno luogo a variazione dei corrispettivi riconosciuti alla S.S. per il servizio.
44.2 Il servizio in oggetto nel territorio di Villa d’Almè verrà effettuata in economia dal Comune di Villa d’Almè.
44.3 Il servizio è comprensivo della fornitura, in opera, di un sacco per ogni cestino.
44.4 Il servizio dovrà essere effettuato, nella giornata in cui si effettua la raccolta indifferenziata, con mezzi le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, siano tali da consentire il rispetto delle normative in vigore in materia di igiene ambientale e sicurezza del lavoro.
44.5 La S.S. dovrà, inoltre, provvedere a raccogliere eventuali rifiuti abbandonati nei pressi dei cestini o fuoriusciti dai medesimi a causa del loro riempimento, lasciando l'area circostante perfettamente libera e pulita.
44.6 La S.S. è tenuta a fornire all’U.C. la documentazione probante dei quantitativi di rifiuti effettivamente raccolti. Tale documentazione sarà costituita dalle registrazioni delle pesature degli automezzi, in entrata e in uscita, effettuate presso le piattaforme ecologiche e presso l’impianto di conferimento del rifiuto. La responsabilità sulla qualità dei rifiuti raccolti è della S.S. e, pertanto, a suo carico sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti.
Art. 45 – PULIZIA CADITOIE, GRIGLIE E POZZETTI STRADALI
45.1 La pulizia dei pozzetti, delle griglie e delle caditoie stradali dovrà essere effettuato dalla S.S. previo esplicita richiesta dell’U.C., esclusivamente per il territorio di Almè. Rimane, pertanto, prerogativa insindacabile dell’U.C. la scelta di effettuare e/o sospendere l’esecuzione di tale servizio, sia temporaneamente che permanentemente, senza che la S.S. abbia alcunché da pretendere.
45.2 Per il territorio di Villa d’Almè, invece, provvederà in economia il Comune di Villa d’Almè.
45.3 Unitamente alla richiesta l’U.C. trasmetterà alla S.S. l’elenco delle strade e spazi pubblici sui quali dovrà essere effettuata la pulizia e, dove possibile, indicherà anche il numero di pozzetti esistenti sul tratto stradale interessato. In linea di massima la quantità totale minima è di n. 1.282, la cui esecuzione sarà ripartita fra anni pari e anni dispari e in linea di massima in n. 641/anno.
45.4 L’intervento, che dovrà essere effettuato entro 72 ore dalla richiesta, verrà effettuato da minimo n. 2 operatori specializzati con l’utilizzo di apposito automezzo attrezzato per lo spurgo e la pulizia di canali e pozzetti stradali, rispondente alle vigenti normative in materia di igiene ambientale e sicurezza del posto di lavoro.
45.5 La S.S. dovrà provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti e alla pulizia accurata delle caditoie, delle griglie e dei pozzetti stradali oggetto dell’intervento richiesto, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche. La S.S. segnalerà all’U.C. quei pozzetti che, nonostante l'intervento di pulizia, non siano in grado di garantire il normale deflusso dell'acqua e provvederà, inoltre, a propria cura e spese, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle caditoie e dei pozzetti stradali.
45.6 La S.S. è tenuta a fornire all’U.C. la documentazione probante dei quantitativi di rifiuti effettivamente prodotti. Tale documentazione sarà costituita dalle registrazioni delle pesature degli autoveicoli, in entrata e in uscita, effettuate presso le piattaforme ecologiche e l’impianto di conferimento del rifiuto. La responsabilità sulla qualità dei rifiuti raccolti è della S.S. e a suo carico sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento o recupero conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti.
ART. 46 – RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE
46.1 L’Impresa dovrà provvedere, nell’ambito del servizio affidatogli, alla raccolta e al trasporto agli impianti finali di rifiuti urbani, anche pericolosi, impropriamente abbandonati sul suolo pubblico e soggetto a uso pubblico del territorio comunale, dal semplice sacchetto, al frigorifero, televisore o lavatrice, siringhe, carcasse di animali domestici e non domestici di piccola taglia fino all’asportazione di un quantitativo massimo di rifiuti pari a 10 mc.
46.2 Il costo del servizio per l’asportazione dal suolo di rifiuti di modesta quantità (fino a 10 mc) si intende compreso nell’importo contrattuale che scaturirà in sede di gara, fermo restando che tale servizio non dovrà comportare l’applicazione di particolari procedure e/o l’utilizzo di mezzi speciali per la raccolta e il trasporto, e/o interventi di messa in sicurezza o di bonifica del sito interessato dall’abbandono.
46.3 In caso di superamento di tale limite, per ogni raccolta, l’Impresa presenterà all’U.T. un’apposita offerta economica comprensiva dei costi di mezzi, personale e quant’altro necessario a tali operazioni. Rimane facoltà dell’U.T. valutare il suddetto preventivo e confermarlo se ritenuto congruo rispetto alla spesa.
46.4 Per quanto riguarda la rimozione di rifiuti liquidi (con particolare riferimento agli oli) e di rifiuti di natura e provenienza non ben definita, oltre all’eventuale costo di smaltimento e/o recupero sarà a carico dell’Impresa il costo di tutte le necessarie analisi di caratterizzazione e classificazione del rifiuto per un numero massimo di 2 analisi/anno. In caso di superamento di tale limite, per ogni raccolta, l’Impresa presenterà all’U.T. un’apposita offerta economica. Rimane facoltà dell’U.T. valutare il suddetto preventivo e confermarlo se ritenuto congruo rispetto alla spesa.
46.5 La segnalazione degli eventuali abbandoni di rifiuti potrà essere effettuata anche verbalmente dall’U.T. alla S.S. e in forma scritta all’Impresa solo per quegli interventi che necessitano di programmazione. In qualsiasi caso il ripristino dei luoghi dovrà essere effettuato entro e non oltre sette giorni dalla segnalazione da parte dell’U.T..
Art. 47 – GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE
47.1 L’U.C. dispone di n. 2 centri di raccolta pubblici comunali così come definiti dal D.M.
8 aprile 2008, debitamente autorizzati, per la raccolta differenziata e lo stoccaggio temporaneo in appositi contenitori delle diverse tipologie di rifiuto, destinate al recupero o allo smaltimento.
Il centro di raccolta di Villa d’Almè è sito in Via Gnere e quello di Almè, convenzionato con il Comune di Paladina, in Via Volta al quale possono conferire i rifiuti anche gli utenti del Comune di Paladina.
47.2 La S.S. gestirà i predetti Centri in regime di comodato d’uso. In conseguenza, ogni prestazione di gestione, presidio, sorveglianza, mantenimento, funzionamento e manutenzione ordinaria sono eseguite a cura e spese della S.S., mentre la
manutenzione straordinaria verrà eseguita a cura e spese dell’U.C. previa opportuna comunicazione e/o richiesta della S.S. all’U.C..
47.3 Prima dell’inizio del periodo contrattuale, l’U.C. provvederà a consegnare alla S.S., a mezzo di specifico verbale da sottoscrivere in contraddittorio con la S.S., i singoli Centri di Raccolta con i loro immobili, impianti e attrezzature ivi esistenti, in buono stato di manutenzione e conservazione.
47.4 Il presidio, la sorveglianza e la gestione dei Centri di raccolta viene effettuato dalla S.S. mediante la presenza minima di un operatore per ogni Centro gestito, per ogni giorno della settimana con esclusione delle festività e per un minimo di n. 22 ore settimanali per ogni centro.
47.5 La S.S. dovrà accettare variazioni che, per legge o volontà dell’U.C., verranno apportate con riguardo alle tipologie delle frazioni di rifiuto che possono essere conferiti presso i Centri, garantendone l’integrale gestione.
47.6 La S.S. provvede alla fornitura, manutenzione e sostituzione della cartellonistica atta ad informare l’utente sulle modalità di conferimento dei rifiuti, nonché la cartellonistica antinfortunistica riguardante l’edificio ed i macchinari presenti e segnaletica dei pericoli ivi esistenti, previsti dalla normativa vigente
47.7 La S.S. promuove iniziative affinché gli utenti conoscano l’importanza di un corretto conferimento dei rifiuti e acquisiscano le adeguate informazioni circa le modalità della raccolta.
47.8 L’accesso ai Centri di raccolta è consentito esclusivamente a tutti gli utenti in possesso di specifica tessera cartacea o magnetica. Ad ogni accesso, i possessori della tessera dovranno esibirla al personale che presidia il Centro che provvederanno alla loro identificazione e ad autorizzarne l’accesso sulla base degli elenchi che l’U.C. provvederà a fornire alla S.S..
47.9 La S.S. è responsabile per eventuali danni a persone o cose dovuti alla movimentazione all’interno dei Centri durante gli orari di apertura o durante lo svuotamento dei cassoni, che avverrà sempre a cura della S.S..
47.10 In generale, la S.S. è obbligata ad effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e le riparazioni derivanti da qualsiasi danno o da deterioramento che si dovessero verificare nel corso della durata contrattuale. Dovrà provvedere a subentrare nei contratti di erogazione dei servizi di fornitura di energia elettrica, di distribuzione del gas metano e dell’acqua potabile, di telefonia e trasporto dati provvedendo alla volturazione dei contratti in essere a proprio nome e spese.
Per manutenzione ordinaria si intende l’insieme di lavori, forniture e quant’altro, per mantenere i centri di raccolta in condizioni ottime di conservazione e decoro. Sono considerati ordinari anche quei lavori o prestazioni di manutenzione straordinaria di piccola entità che, contabilizzati singolarmente, non abbiano un valore economico superiore ad € 300,00= (eurotrecento/00) ciascuno.
47.11 In particolare, la S.S. dovrà provvedere a:
* apertura e chiusura degli accessi e relativo presidio e sorveglianza negli orari più avanti specificati
* mantenere costantemente manutentati l’interno e l’esterno dei locali e decorosamente tinteggiati rispettando le tonalità di colore preesistenti
* mantenere gli impianti tecnologici (idrico, acqua potabile, elettrico, telefonico, gas metano, automazione cancelli ingresso, automazione ingresso per le utenze, pese, sistema di video sorveglianza, etc.) in perfetta e costante efficienza ed eventualmente adeguati per il continuo rispetto delle norme vigenti nel tempo riguardanti la sicurezza degli stessi. Così anche per ogni tipo di serratura ivi esistente, gli infissi, le recinzioni e i servizi igienici a disposizione del personale e degli utenti
* mantenere puliti e svuotati i canaletti di scolo, i pluviali e gronde da foglie e detriti, a riparare quei tratti che risultano deteriorati o guasti nonché alla ricorritura dei manti di copertura ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità con la eventuale sostituzione di tegole x xxxxx, alla pulizia dei pozzetti di scarico dei pluviali, alla pulizia delle tubazioni e delle griglie di scarico dell’acqua piovana, a mantenere in piena efficienza le pompe elettriche di sollevamento delle acque pluviali e a mantenere in perfetta efficienza i pavimenti di transito degli utenti
* mantenere le aree e i locali dei Centri di raccolta privi di ratti/topi, eseguendo, con periodicità almeno annuale, le necessarie operazioni di deratizzazione secondo le norme igienico sanitarie vigenti nel tempo
* curare le piante, le siepi, le aree verdi di pertinenza dei singoli Centri. La S.S. provvede al mantenimento del tappeto erboso esistente eseguendo annaffiature in tempi e modi opportuni al fine di evitare deperimenti e lo sfalcio periodico in modo da mantenerlo sempre ad un’altezza dal suolo compresa tra un minimo di mm. 25 e un massimo di mm. 100, allo sfalcio, raschiatura ed estirpazione delle erbe infestanti e graminacee nascenti sia sul suolo che nei percorsi pedonali e carrali, semina nei punti ove l’erba è mancante, tosatura delle siepi a regola d’arte ogni volta se ne ravvisi la necessità (minimo n. 4 tagli annui) e potatura degli alberi di qualunque altezza e natura (minimo n. 1 volta ogni anno dispari) a regola d’arte e in modo da mantenere un assetto vegetativo uniforme, loro eventuale estirpazione con fornitura e ripiantumazione di nuovi in caso di moria, estirpazione delle erbe infestanti, zappatura terreno circostante le piante, innaffiamento secondo necessità delle nuove piante messe a dimora e delle essenze piantumate in eventuali aiuole e/o fioriere
* pulizia delle aree (sia pavimentate che non pavimentate) immediatamente esterne agli ingressi e circostanti al loro perimetro
* organizzazione dei flussi di conferimento delle singole frazioni di rifiuto controllando la natura, quantità, provenienza dei materiali conferiti dall'utenza che deve essere opportunamente identificata a mezzo esibizione di apposita tessera o scheda di abilitazione all’accesso rilasciata dall’U.C. e dal Comune di Paladina
* accettazione del materiale conferito dall’utenza, nei limiti e nelle modalità previste dal Regolamento dell’Unione per la raccolta dei rifiuti, dal Regolamento per il funzionamento dei Centri di raccolta e dalla normativa sovraordinata ai predetti Regolamenti
* assistenza all'utenza nella fase di conferimento
* vigilanza durante l’orario di presidio, affinché non venga asportato, ad opera di soggetti non aventi titolo, nessun rifiuto e/o materiale ivi presente
* pesatura dei rifiuti in uscita con la strumentazione ivi presente che deve essere regolarmente mantenuta e perfettamente funzionante a spese e cura della S.S., raccolta dei dati e loro trasmissione a termine di contratto all’U.C.
* acquisto, compilazione ed emissione dei formulari d’identificazione e accompagnamento rifiuti, acquisto e tenuta registri di carico e scarico dei rifiuti presso i Centri di Raccolta, tenuta delle scritture di cui all’art. 6 D.M. 8.4.2008
* pesatura degli automezzi utilizzati dalla S.S., in entrata a carico vuoto e in uscita a pieno carico, per la raccolta dei rifiuti con il sistema del porta a porta.
47.12 L’apertura all’utenza dei Centri di raccolta e il loro presidio deve essere il seguente:
Centro di Raccolta di Almè (in convenzione con il Comune di Paladina) Lunedì 14.30 – 17.30
Martedì 14.30 – 17.30
Mercoledì 14.30 – 17.30
Giovedì 14.30 – 17.30
Venerdì 14.30 – 17.30
Sabato 8,30 - 12,30 e 14.30 – 17.30
Totale n. 22 ore/settimana
Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxx xx Xxxx Xxxxxxx 0 novembre – 31 marzo
Lunedì | 14.00 – 17.00 |
Martedì | 14.00 – 17.00 |
Mercoledì | 14.00 – 17.00 |
Giovedì | 14.00 – 17.00 |
Venerdì | 14.00 - 17.00 |
Sabato | 8,30 - 12,30 e 14.00 – 17.00 |
Totale n. 22 ore/settimana
Periodo 1 aprile – 31 ottobre
Lunedì 15.00 – 18.00
Martedì 15.00 – 18.00
Mercoledì 15.00 – 18.00
Giovedì 15.00 – 18.00
Venerdì 15.00 - 18.00
Sabato 8,30 - 12,30 e 14.30 – 17.30
Totale n. 22 ore/settimana
47.13 Tutte le proposte migliorative, eventualmente offerte in sede di gara, dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31 dicembre 2016. L’Ente si riserva la facoltà, nel caso entro tale termine non vengano effettuate le migliorie, di eseguirle per conto proprio avvalendosi della facoltà prevista nel precedente art. 14 di riscuotere parte della fidejussione definitiva in base alla spesa sostenuta dall’Ente per l’esecuzione delle opere previste.
Art. 48 – CONTENITORI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA
48.1 La S.S. fornisce a nolo all’U.C. i contenitori da posizionare nei Centri di Raccolta. Quindi, presso il Centro di Raccolta di Almè provvederà a posizionare:
n. 1 cassone scarrabile con volume utile minimo pari a 30 mc. per lo stoccaggio degli imballaggi in plastica
n. 1 cassone scarrabile con volume utile minimo pari a 15 mc, per lo stoccaggio dei rifiuti inerti
n. 1 cassone scarrabile con volume utile minimo pari a 15 mc, per lo stoccaggio del vetro
n. 1 cassone scarrabile con volume utile minimo pari a 20 mc. a disposizione per eventuali necessità
n. 2 contenitori a tenuta stagna con volume utile minimo pari a 1 mc. per batterie ed accumulatori
n. 1 contenitore metallico con volume utile minimo pari a lt. 150 per pile esauste
n. 1 contenitore metallico con volume utile minimo pari a lt. 150 per farmaci
n. 1 cisternetta con vasca antisversamento con volume utile minimo pari a lt. 500 per olio minerale
n. 1 cisternetta con vasca antisversamento con volume utile minimo pari a lt. 500 per olio vegetale
n. 1 contenitore per cartucce toner ed inkjet esauste
n. 1 contenitore a tenuta stagna con volume utile minimo pari a 1 mc. per rifiuti T e/o F
n. 1 contenitore per le lampade al neon e a incandescenza
n. 1 cassone per il rifiuto dello spazzamento delle strade
n. 1 contenitore per l’abbigliamento e indumenti usati.
Mentre, presso il Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxx xx Xxxx provvederà a posizionare:
n. 2 cassoni scarrabili con volume utile minimo pari a 30 mc, per lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti
n. 1 cassone scarrabile con volume utile minimo pari a 30 mc, per lo stoccaggio della carta/cartone
n. 1 cassone scarrabile con volume utile minimo pari a 30 mc, per lo stoccaggio degli imballaggi in plastica
n. 1 cassone scarrabile con volume utile minimo pari a 30 mc, per lo stoccaggio degli sfalci, ramaglie e potature
n. 1 cassone scarrabile con volume utile minimo pari a 30 mc, per lo stoccaggio del legno trattato
n. 1 cassone scarrabile con volume utile minimo pari a 15 mc, per lo stoccaggio dei rifiuti inerti
n. 1 cassone scarrabile con volume utile minimo pari a 15 mc, per lo stoccaggio del vetro
n. 1 cassone scarrabile con volume utile minimo pari a 20 mc. a disposizione per eventuali necessità
n. 1 contenitori a tenuta stagna con volume utile minimo pari a 1 mc. per batterie ed accumulatori
n. 1 contenitore metallico con volume utile minimo pari a lt. 150 per pile esauste
n. 1 contenitore metallico con volume utile minimo pari a lt. 150 per farmaci
n. 1 cisternetta con vasca antisversamento con volume utile minimo da lt. 500 per olio minerale
n. 1 cisternetta con vasca antisversamento con volume utile minimo da lt. 500 per olio vegetale
n. 1 contenitore per cartucce toner ed inkjet esauste
n. 1 contenitore a tenuta stagna con volume utile minimo di 1 mc. per rifiuti T e/o F
n. 1 contenitore per le lampade al neon e a incandescenza
n. 1 cassone per il rifiuto dello spazzamento delle strade
n. 1 contenitore per l’abbigliamento e gli indumenti usati.
48.2 I contenitori forniti dalla S.S. e quelli già presenti presso i Centri di Raccolta di proprietà dell’U.C. dovranno essere mantenuti in perfetto stato di pulizia, manutenzione e decoro a cura e spese della S.S.. I cassoni scarrabili e gli altri contenitori dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati al fine di prevenire la formazione di cattivi odori e ogni altro inconveniente igienico – sanitario.
48.3 Oltre ai contenitori a nolo, presso il Centro di Raccolta di Almè sono posizionati i seguenti cassoni scarrabili con un volume utile minimo di 20 mc. ciascuno di possesso dell’U.C.:
n. 2 per lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti
n. 2 per lo stoccaggio degli sfalci, ramaglie e potature
n. 1 per lo stoccaggio dei rottami metallici e materiali ferrosi
n. 1 per lo stoccaggio del legno trattato
n. 1 per lo stoccaggio della carta/cartone
n. 1 a disposizione per eventuali necessità.
Mentre al Centro di Raccolta di Villa di Almè:
vasca in c.a. per lo stoccaggio dei rottami metallici e ferrosi per i quali la S.S. dovrà provvedere al loro prelievo.
48.4 La manutenzione ordinaria di tutti i contenitori oggetto del presente contratto è a carico della S.S., così pure la manutenzione straordinaria per i contenitori a nolo.
48.5 La gestione dei Centri di Raccolta prevede, altresì, la movimentazione e lo svuotamento di tutti i cassoni scarrabili ed altri contenitori ed il trasporto dei rifiuti delle frazioni di rifiuto ivi contenuto presso gli impianti autorizzati preposti al loro recupero/smaltimento.
48.6 Le frequenze di movimentazione/svuotamento dovranno essere tali da consentire agli utenti dei Centri di Raccolta, in ogni momento di apertura dei Centri, di poter conferire i propri rifiuti e di mantenere i Centri di Raccolta e le altre aree interessate dal servizio in perfetto ordine ed in buono stato di decoro.
48.7 Non è ammesso l’accumulo a terra dei rifiuti per i quali è previsto lo stoccaggio nei cassoni scarrabili o negli altri specifici contenitori. Inoltre i cassoni scarrabili dovranno essere sempre prelevati e gli altri contenitori svuotati su indicazione dell’U.C. qualora si verifichino situazioni particolari di accumulo dei materiali conferiti e/o problemi igienici che possano danneggiare la salute pubblica.
48.8 I rifiuti verranno conferiti a cura e spese della S.S. presso impianti di trattamento regolarmente autorizzati.
48.9 La S.S. resta comunque unica responsabile verso l’U.C. e verso terzi per qualsiasi inconveniente dovesse verificarsi durante le operazioni di carico, trasporto e conferimento dei materiali raccolti presso i Centri di raccolta.
48.10 Non sono oggetto del servizio di cui al presente articolo i RAEE dei raggruppamenti 1, 2, 3, 4, 5 in quanto gestiti dal C.d.C. RAEE. Ove nel corso del periodo contrattuale divenisse operativo il circuito di raccolta di cui al D.Lgs. 188/2008, la S.S. dovrà obbligatoriamente fruirne, su delega dell’U.C. e, in tale evenienza, dai canoni dovuti alla S.S. verranno decurtati i costi derivanti dallo smaltimento/recupero delle pile, senza che nulla possa pretendere la S.S..
48.11 La S.S. è tenuta a fornire all’U.C. la documentazione probante dei quantitativi di rifiuti effettivamente avviati a trattamento. Tale documentazione sarà costituita dalla registrazione delle pesature degli automezzi, sia in entrata che in uscita, effettuate presso i Centri di Raccolta e l’impianto di conferimento finale del rifiuto.
48.12 La responsabilità sulla qualità dei rifiuti raccolti è della S.S. e a suo carico sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento o recupero conseguenti alla non idoneità dei rifiuti conferiti.
Art. 49 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
49.1 L’U.C., ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa che i dati personali della S.S. e quelli derivanti dall’applicazione del presente contratto saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio segreteria nella responsabilità del Responsabile dei servizi amministrativi e finanziari.
49.2 Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
49.3 Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione, e, con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
49.4 La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all’art. 19 del decreto citato.
49.5 In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 50 – DISPOSIZIONI FINALI
50.1 Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto viene fatto rinvio alle leggi, regolamenti, disposizioni vigenti in materia all’atto della stipula del relativo contratto.
50.2 La S.S. ha altresì l’obbligo di osservare, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati durante il corso di validità del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze, specificatamente quelle riguardanti l’igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto ed aventi comunque rapporto con i servizi oggetto del contratto, senza nulla pretendere dall’U.C..