Contract
Disciplina dei criteri e delle modalità di concessione e liquidazione dei contributi per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute orientati al mercato selezionati nell'ambito del Programma Active and Assisted Living (AAL), ai sensi dell’art. 8 commi 58, 59 e 59 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).
Indice
Articolo 1: Oggetto
Articolo 2: Definizioni
Articolo 3: Requisiti dei beneficiari
Articolo 4: Utilizzatori finali e altri collaboratori
Articolo 5: Disciplina aiuti di Stato Articolo 6: Oggetto dei contributi regionali Articolo 7: Spese ammissibili
Articolo 8: Spese non ammissibili Articolo 9: Intensità dell’agevolazione Articolo 10: Divieto di cumulo
Articolo 11: Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo
Articolo 12: Istruttoria preliminare
Articolo 13: Valutazione
Articolo 14: Negoziazione e riconfigurazione
Articolo 15: Concessione ed erogazione del contributo
Articolo 16: Realizzazione e variazione dell’intervento ammesso a contributo Articolo 17: Operazioni societarie, subentro e altre variazioni soggettive Articolo 18: Liquidazione dell’anticipo e garanzia fidejussoria
Articolo 19: Rendicontazione del progetto e liquidazione del contributo a saldo
Articolo 20: Sospensione dell’erogazione del contributo
Articolo 21: Obblighi del beneficiario
Articolo 22 Vincolo di stabilità delle operazioni
Articolo 23: Monitoraggio
Articolo 24: Controlli e ispezioni
Articolo 25: Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione
Articolo 26: Informazioni sul procedimento
Articolo 27: Trattamento dei dati
Articolo 28: Disposizioni transitorie e finali
Articolo 29: Rinvio
Allegato A: Modalità per la determinazione della capacità economico-finanziaria
Allegato B: Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente disciplina, adottata ai sensi dell’articolo 8 comma 59 bis della legge regionale 29 dicembre 2016,
n. 25 (Legge di stabilità 2017), di seguito denominata legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute orientati al mercato selezionati nell'ambito del Programma Active and Assisted Living (AAL).
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente disciplina:
a) con riferimento ai termini: “ricerca industriale”, “sviluppo sperimentale”, “innovazione di processo” e “innovazione organizzativa”, si richiamano le definizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea avente ad oggetto la “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 198 del 27 giugno 2014, di seguito denominata Comunicazione;
b) per “attività economica” si intende un’attività consistente nell’offerta di beni e servizi su un dato mercato;
c) per “Servizio” si intende il Servizio competente in materia di università e ricerca dell’Amministrazione regionale, quale unità organizzativa responsabile dei procedimenti disciplinati dalla presente disciplina.
d) per “collaborazione” si intende la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata dell’intervento di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
e) per “progetti di collaborazione” si richiama la definizione contenuta nel bando emanato nell’ambito del Programma Active and Assisted Living (AAL) per l’anno di riferimento;
f) per “soggetti indipendenti”: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. I soggetti richiedenti che si configurano come imprese e organismi di ricerca devono essere altresì tra loro indipendenti;
g) per “microimprese, piccole e medie imprese (PMI)”: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:
Dimensione | Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate) | Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate) | |
Microimpresa | 0-9 | Max 2 ML | Max 2 ML |
Piccola impresa | 10-49 | Max 10 ML | Max 10 ML |
Media impresa | 50-249 | Max 50 ML | Max 43 ML |
h) per ”organismo di ricerca”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere
di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
i) per “normali condizioni di mercato”: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;
j) per “Impresa in difficoltà”: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
k) per “Active and Assisted Living Programme” (AALP), di seguito il Programma, il Programma europeo rivolto a migliorare le condizioni di vita della popolazione anziana e rafforzare le opportunità di sviluppo industriale a livello internazionale, in particolare nell’area dell’Information and Communication Technology (ICT).
l) per “Ambient and Assisted Living Association” (AALA), di seguito l’Associazione, l’Associazione attiva a livello europeo deputata alla gestione del Programma, di cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è componente;
m) per “Bando”: l’avviso emanato su base annuale dall’Associazione, che individua la sfida prevista per l’anno di riferimento e reca la disciplina specifica per la presentazione della domanda, i requisiti dei progetti e le modalità di valutazione;
n) per “National Funding Autohorities” (NFA): l’istituzione di livello nazionale o regionale, componente dell’AALA, responsabile della gestione e attuazione del Programma per il territorio di riferimento per quanto di propria competenza e in relazione al budget messo a disposizione dello specifico Bando. Tale istituzione è individuata nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
o) per “Intensità di aiuto”: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri;
p) per “Progetto”: insieme degli interventi realizzati dai componenti del partenariato;
q) per “Intervento”: le parti delle attività progettuali realizzate dal singolo beneficiario di cui alla lettera z) dotate di una propria autonomia e pertanto identificabili all’interno dell’intera attività progettuale; non sono considerati interventi, le singole prestazioni di attività di terzi non identificabili rispetto all’intero progetto, quali l’effettuazione di test e prove, la fornitura di materiali, consulenze e i servizi propedeutici alla brevettazione.
r) per “TRL”: Technology readiness levels o Livello di maturità tecnologica, definizione mutuata dal programma Horizon 2020 per indicare il livello di maturità tecnologica ove le attività da implementare si dovrebbero collocare, per meglio comprendere l’impatto delle varie azioni all’interno del processo che dall’idea porta alla realizzazione di prodotti/servizi per il mercato. Sono stati individuati i sottoelencati 9 Livelli, in cui il livello n. 1 corrisponde alla ricerca di base e il livello n. 9 al sistema ormai finito e perfettamente funzionante in ambiente reale:
1) TRL 1: principi di base osservati
2) TRL 2: concetto della tecnologia formulato
3) TRL 3: prova sperimentale del concetto
4) TRL 4: validazione in laboratorio del concetto
5) TRL 5: validazione della tecnologia nell’ambiente rilevante
6) TRL 6: dimostrazione della tecnologia nell’ambiente rilevante
7) TRL 7: dimostrazione della tecnologia nell’ambiente operativo
8) TRL 8: sistema completo e qualificato
9) TRL 9: sistema finito e perfettamente funzionante in ambiente reale;
I livelli ammissibili a finanziamento sono indicati nel Bando annualmente emanato dall’Associazione.
s) per “Consortium Agreement” (CA), il contratto siglato dai beneficiari e dai collaboratori avente ad oggetto la realizzazione di un progetto finanziato;
t) per “Grant Agreement” (GA), l’atto che formalizza la concessione del contributo da parte della NFA e prevede gli obblighi a carico del beneficiario per la realizzazione dell’intervento e la gestione delle risorse assegnate. Nel caso della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il GA coincide con il decreto di concessione del contributo;
u) per “Negoziazione”, la procedura che si instaura fra NFA e richiedente a seguito dell’approvazione della graduatoria, finalizzata a pervenire alla formalizzazione delle condizioni di concessione del contributo attraverso l’emanazione del decreto di concessione del contributo;
v) per “Riconfigurazione”, procedura che si sviluppa fra AALA, NFAs e richiedenti qualora in un progetto collocato in posizione utile nella graduatoria un intervento non risulti finanziabile in tutto o in parte, per esaurimento delle risorse o mancanza dei requisiti soggettivi, finalizzato a reperire le risorse finanziarie necessarie e/o a individuare un soggetto idoneo a realizzare l’intervento medesimo;
w) per “Utilizzatore finale”: soggetto singolo o gruppo di soggetti coinvolto nel progetto senza essere beneficiario ai sensi della lettera x), e soggetto indipendente rispetto ai beneficiari ai sensi della lettera f) in quanto interessato a un eventuale utilizzo dei risultati finali del progetto. Potenziali utilizzatori finali possono essere pubbliche amministrazioni, enti locali o imprese della filiera o di nuove potenziali filiere, gruppi di consumatori o associazioni rappresentative di utenti. Non sono utilizzatori finali i fornitori di beni e servizi che generano i costi a carico del beneficiario di cui all’articolo 7 comma 1 lettere da b) a h). Gli utilizzatori finali possono partecipare al progetto sostenendo gli eventuali costi a proprio carico o coperti da propri mezzi di finanziamento; il rapporto di collaborazione nell’ambito del progetto è oggetto di formalizzazione nel CA di cui alla lettera s);
x) per “Beneficiario”: impresa, università, organismo di ricerca di cui alla lettera h) che beneficia del finanziamento pubblico per la realizzazione dei singoli interventi mediante la collaborazione di cui alla lettera e).
y) per “Collaboratore”: soggetto che, unitamente ai beneficiari di cui alla lettera x) partecipa alla realizzazione del progetto, come previsto nel CA di cui alla lettera s), con costi a proprio carico o coperti da propri mezzi di finanziamento.
Art. 3
(Requisiti dei beneficiari)
1. Come disposto dall’articolo 8 comma 59 della legge, possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti:
a) Università;
b) organismi di ricerca;
c) imprese.
2. I beneficiari di cui al comma 1 devono avere sede principale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Le imprese beneficiarie devono rispettivamente:
a) alla data di presentazione della domanda:
1) avere la sede legale o l’unità operativa presso cui realizzare il progetto attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza. È considerata attiva la sede legale o l’unità operativa in cui l’impresa svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto;
2) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA;
3) non essere impresa in difficoltà, come definita all’articolo 2, comma 1, lettera l);
4) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
5) possedere un’adeguata capacità economico-finanziaria, come definita nella sezione 1 dell’allegato A;
6) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
7) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004;
8) le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
b) prima della concessione del contributo e prima della liquidazione dello stesso:
1) trovarsi in situazione di regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia;
4. Le Università e gli organismi di ricerca beneficiarie del progetto, ossia che non partecipino in virtù di una collaborazione, devono rispettivamente:
a) alla data di presentazione della domanda:
1) avere la sede legale o l’unità operativa presso cui realizzare il progetto attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza. È considerata attiva la sede legale o l’unità operativa in cui l’impresa svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto;
2) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
3) possedere un’adeguata capacità economico-finanziaria, come definita nella sezione 2 e 3 dell’allegato A
4) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
5) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004;
6) non svolgere attività economica, cioè un’attività consistente nell’offrire prodotti e servizi su un dato mercato.
b) prima della concessione del contributo e prima della liquidazione dello stesso:
1) trovarsi in situazione di regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia;
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, lettera a) punto 5), laddove l’università o l’organismo di ricerca svolga in generale sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell’attività economica, è ammissibile il solo finanziamento dell’attività non economica purché i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate possano essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti della pertinente entità.
6. In alternativa al comma 5, sono ammissibili a finanziamento le attività dell’università o dell’organismo di ricerca purché il soggetto dimostri che l’attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non superi il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell’università o dell’organismo di ricerca.
7. I requisiti di cui ai commi 4, 5 e 6, riferiti all’attività economica, devono essere posseduti per tutta la durata progettuale.
Art. 4
(Utilizzatori finali e altri collaboratori)
1 Gli utilizzatori finali, rappresentati da persone fisiche o giuridiche potenzialmente destinatarie, in qualità di fruitori, dei risultati delle attività progettuali di ricerca, sviluppo e innovazione, possono partecipare al progetto, con costi a proprio carico o coperti da propri mezzi di finanziamento. Possono essere utilizzatori finali anche grandi imprese, non destinatarie del finanziamento di cui al presente bando.
2. La partecipazione degli utilizzatori finali è formale e si sostanzia nel fornire una descrizione dei propri fabbisogni verso i quali l’attività progettuale di ricerca, sviluppo e innovazione deve essere indirizzata.
3. È ammesso l’eventuale ingresso di nuovi utilizzatori finali successivamente alla data di presentazione della domanda senza concorso alla valutazione di cui all’articolo 13.
4. I soggetti che partecipano al progetto con costi a proprio carico e che non rientrano nella categoria degli utilizzatori finali di cui al comma 1 prendono parte all’iniziativa in qualità di collaboratori. I collaboratori contribuiscono alla realizzazione delle attività progettuali di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione secondo le proprie competenze e prerogative; non possono rivestire un ruolo cruciale per l’implementazione dell’iniziativa.
5. Gli utilizzatori finali e gli altri collaboratori di cui al presente articolo sono tenuti a sottoscrivere il CA, a seguito della positiva conclusione della procedura di negoziazione di cui all’articolo 14.
Art. 5
(Disciplina aiuti di Stato)
1. I contributi volti a promuovere e sostenere gli interventi di cui alla presente disciplina, nonché gli interventi stessi, sono in ogni caso concessi nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e in particolare di quanto previsto dall’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e della Comunicazione della Commissione – Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C n. 198/1 di data 27 giugno 2014. I contributi per i beneficiari individuati come Università e organismi di ricerca sono considerati “non aiuti” ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea n. 198/2014.
Art. 6
(Oggetto dei contributi regionali)
1. Sono finanziabili con contributo regionale i progetti di collaborazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione per l'invecchiamento attivo e in buona salute, orientati al mercato, aventi i requisiti oggettivi e di durata previsti dal Bando emanato nell’ambito del Programma per l’anno di riferimento e risultati finanziabili ad esito della procedura valutativa esperita dall’Associazione.
2. Non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso università o organismi di ricerca finanziati con risorse pubbliche. A tal fine, nell’ambito delle collaborazioni con le imprese, i beneficiari devono rispettare, in alternativa, una delle seguenti condizioni per tutta la durata progettuale:
a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese beneficiarie;
b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività delle università o degli organismi di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità;
c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto;
d) l’università o l’organismo di ricerca riceve una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che deriva dalla sua attività e che sono assegnati alle imprese beneficiarie o per i quali le stesse ricevono un diritto di accesso. L’importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese beneficiarie ai costi delle attività dell’università o dell’organismo di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.
3. Ai fini del comma 3 lettera d), la remunerazione ricevuta è equivalente al prezzo di mercato se essa consente alle università o agli organismi di ricerca di godere del pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. Ciò avviene in particolare quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l’importo della remunerazione è stato stabilito mediante una procedura di vendita competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria;
b) la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l’importo della remunerazione è pari almeno al prezzo di mercato;
c) l’università o l’organismo di ricerca, in qualità di venditore, può dimostrare che ha effettivamente negoziato la remunerazione alle normali condizioni di mercato al fine di ottenere il massimo vantaggio economico all’atto della stipula del contratto, pur tenendo conto dei suoi obiettivi istituzionali;
d) nei casi in cui il CA conferisce all’impresa che collabora il diritto di prelazione nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale generati da università o organismi di ricerca che collaborano, se tali entità esercitano il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l’impresa che collabora sia costretta ad adeguare la sua offerta di conseguenza.
4. Nei casi in cui l’università o l’organismo di ricerca concorra alla realizzazione del progetto attraverso un contratto di ricerca ai sensi del comma 2 lettera a), deve ricevere una remunerazione appropriata al servizio prestato, mediante il rispetto di una delle seguenti condizioni:
a) l’università o l’organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o la ricerca contrattuale al prezzo di mercato;
b) in assenza di prezzo di mercato, l’università o l’organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o ricerca contrattuale a un prezzo che:
1. rispecchia la totalità dei costi del servizio e generalmente include un margine stabilito con riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in questione;
2. è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato durante i quali l’università o l’organismo di ricerca, nella sua capacità di prestatore di servizi, tratta per ottenere il massimo beneficio economico all’atto della stipula del contratto e copre almeno i costi marginali.
In tali casi la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale viene trasferita all’impresa.
Viceversa, nel caso in cui la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale o i diritti di accesso agli stessi siano mantenuti dall’università o dall’organismo di ricerca, il loro valore di mercato può essere detratto dal prezzo
pagabile per i servizi in questione.
Art. 7
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell’arco di durata del progetto e rientranti nelle seguenti voci:
a) personale
La spesa è ammissibile per il personale impiegato nel progetto, nella misura in cui è utilizzato coerentemente con il profilo ricoperto. Il personale impiegato deve essere legato al soggetto beneficiario da rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o da rapporto di collaborazione di tipo continuativo attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa o titolare di specifico assegno di ricerca, borsa di ricerca o dottorato di ricerca (in tal caso limitatamente alle attività di ricerca) o assunto con contratto di alto apprendistato di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dai collaboratori familiari o dagli amministratori e/o soci non possono rientrare tra le spese del personale.
Le spese del personale sostenute rispettivamente da imprese e da università e organismi di ricerca sono determinate con modalità semplificata attraverso l’applicazione di tabelle standard di costi unitari, come dettagliato nell’allegato B.
Le spese del personale con mansioni amministrative e contabili rientrano tra le spese generali calcolate con modalità forfettaria, di cui alla lettera h) pertanto sono ammissibili solamente le spese del personale le cui attività sono direttamente imputabili e pertinenti al progetto;
Le spese del personale assunto con contratto di alto apprendistato di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono rendicontate a costi reali.
Sono riconoscibili le spese per viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell’impresa ove strettamente inerenti alla realizzazione del progetto finanziato.
b) strumenti e attrezzature
Sono ammissibili le spese relative a strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica, strettamente correlati alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.
Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l’intero costo.
Qualora i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto. I beni possono essere acquisiti anche tramite noleggio.
In tutti i casi, qualora l’uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto, il costo è imputabile in proporzione all’uso effettivo nell’arco temporale di realizzazione dello stesso;
c) servizi di consulenza qualificata
Sono ammissibili le spese sostenute per servizi di consulenza qualificata per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, alle normali condizioni di mercato, affidati attraverso contratto a:
1) università o organismi di ricerca indipendenti rispetto agli altri soggetti beneficiari, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera f);
2) altri soggetti esterni ai soggetti beneficiari indipendenti dagli stessi, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate;
d) prestazioni e servizi
Sono ammissibili le spese sostenute per prestazioni e servizi necessari all’attività progettuale e non direttamente imputabili alla realizzazione fisica di prototipi di cui alla lettera f), acquisite da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, tra cui l’effettuazione di test e prove, i servizi propedeutici alla brevettazione, per le prestazioni legate alla messa a disposizione di infrastrutture di ricerca per l’attività di ricerca e per le attività di coordinamento progettuale, divulgazione e diffusione dei risultati.
e) beni immateriali
Rientrano in questa voce di spesa i costi per l’acquisto e la registrazione di brevetti, know-how, i diritti di licenza e software specialistici utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle
normali condizioni di mercato, in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l’intero costo. Qualora l’uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell’arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in proporzione all’uso effettivo per il progetto;
f) realizzazione prototipi
Rientrano in questa voce le spese per la realizzazione prototipi, quali costi per prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario degli stessi;
g) materiali di consumo
Rientrano in questa voce le spese sostenute per l’acquisto di materiali direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione dei prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario degli stessi;
h) spese generali
Rientrano in questa voce le spese supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura forfettaria del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale di cui alla lettera a).
2. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell’allegato B e devono essere rispettati a pena di inammissibilità delle spese stesse.
Art. 8
(Spese non ammissibili)
1. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all’articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:
a) beni e servizi acquisiti da beneficiari del medesimo progetto;
b) apprendisti, corsi di formazione del personale, fatto salvo l’addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto;
c) beni immobili, impianti generali, opere edili, acquisto di arredi;
d) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
e) operazioni di lease-back;
f) beni o materiali usati;
g) consulenze continuative o periodiche e connesse all’attività ordinaria dell’impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
h) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d’uso e manuali utente;
i) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
j) certificazione di qualità;
k) canoni di manutenzione e assistenza;
l) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
m) XXX e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
n) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
o) mancati ricavi determinati dall’utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto.
Art. 9
(Intensità dell’agevolazione)
1. L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:
Dimensione del soggetto giuridico | Ricerca | Sviluppo | |
a) | Micro e piccola impresa | 80% | 60% |
b) | Media impresa | 75% | 50% |
c) | Grande impresa | 65% | 40% |
d) | Università o Organismo di ricerca (beneficiario) | 80% |
2. Al fine di beneficiare delle intensità di aiuto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), il progetto deve prevedere il diritto di pubblicare i risultati della ricerca svolta dalle università o dagli organismi di ricerca oppure la possibilità che i risultati del progetto possano essere ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
3. Ai fini della determinazione delle entrate generate dal progetto per le università o gli organismi di ricerca si fa riferimento al calcolo forfettario così come stabilito dal Regolamento Delegato (UE) 2015/1516 della Commissione del 10 giugno 2015, per cui le entrate nette sono riconosciute forfettariamente pari ad una quota del 20% del budget complessivo di progetto, limitando il tasso di contribuzione al 80%.
Art. 10
(Divieto di cumulo)
1. I contributi di cui alla presente disciplina per le imprese sono cumulabili esclusivamente con i contributi previsti dal Programma AAL per l’anno di riferimento e concessi per le medesime spese, secondo la disciplina prevista dal Bando.
2. Le università e gli organismi di ricerca che si configurano come beneficiari, con riferimento alle spese ritenute ammissibili e finanziabili nell’ambito della presente disciplina, non possono cumulare il sostegno con altri aiuti comunitari e aiuti pubblici, ad esclusione dei contributi previsti dal Programma AAL per l’anno di riferimento, secondo la disciplina prevista dal Bando.
Art. 11
(Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda di contributo riferita al progetto è redatta e presentata secondo le modalità e nei termini previsti nel Bando emanato nell’ambito del Programma per l’anno di riferimento. Nel caso di richiedenti e di interventi in possesso dei requisiti previsti per il finanziamento regionale e per quello ministeriale, nell’istanza è necessario obbligatoriamente indicare alternativamente se la domanda di contributo è presentata alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) o al Ministero della Salute.
2. Con riferimento all’intervento per cui viene richiesto il finanziamento regionale, i soggetti regionali richiedenti il contributo, limitatamente agli organismi di ricerca, sono tenuti a presentare via posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di cui al comma 1, copia dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora non depositato presso il Registro delle imprese.
3. Con riferimento agli interventi risultati ammissibili a contributo, in quanto collocati in posizione utile nella graduatoria di cui all’articolo 13 comma 2, i soggetti regionali richiedenti i rispettivi contributi sono tenuti a presentare, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell’invito alla negoziazione di cui all’articolo 14, via posta elettronica certificata (PEC), la seguente documentazione, integrativa rispetto alla domanda di contributo di cui al comma 1, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto dotato di idonei poteri di firma:
a) il quadro di spesa dettagliato del progetto con riguardo alla parte progettuale di propria competenza;
b) la dichiarazione di presa visione del bando e dei criteri e modalità di concessione e liquidazione del contributo di cui alla presente disciplina e di assunzione dell’impegno:
1) a sottoscrivere il CA, a seguito della concessione del contributo;
2) a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 21;
3) per i servizi di consulenza prestati da soggetti esterni all’impresa e per l’acquisizione dei beni immateriali, a rispettare il requisito dell’indipendenza tra i consulenti/fornitori e l’impresa indicando l’eventuale collegamento per le voci di spesa di cui all’articolo 7, lettere c) ed e);
4) a rispettare i vincoli di cui all’articolo 6 commi 4 e 5 per non incorrere in aiuti indiretti alle imprese;
5) a rispettare i vincoli di cui all’articolo 6 comma 6 nel caso di contratto di ricerca con università o organismo di ricerca.
c) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di ciascun soggetto richiedente, attestanti:
1) il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
- per le imprese i requisiti di cui all’articolo 3, comma 3;
- per le Università e gli organismi di ricerca i requisiti di cui all’articolo 3, commi da 4 a 7;
2) i dati relativi alla capacità economico-finanziaria del soggetto richiedente, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), punto 5), e comma 4), lettera a), punto 3), determinati secondo le modalità di cui all’allegato A;
3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), ai sensi dell’articolo 3 comma 3, lettera a), punto 7) e comma 4, lettera a) punto 5);
4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell’articolo 10;
5) per le sole imprese, la dimensione aziendale per poter fruire della maggior intensità contributiva riservata alle PMI;
6) il possesso del requisito di indipendenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f);
7) per le consulenze qualificate fornite da soggetti esterni all’impresa e per l’acquisizione dei beni immateriali, l’indipendenza tra i consulenti/fornitori e l’impresa, e, per prestazioni e servizi di cui all’articolo 7, lettera d) l’indicazione dell’eventuale collegamento;
9) limitatamente alle Università e agli organismi di ricerca, il rispetto dei vincoli di cui all’articolo 3 comma 6 e 7, riferito all’attività economica;
d) copia fotostatica o scansione di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
4. Per ciascun richiedente viene allegata, qualora necessaria, la seguente documentazione riferita al singolo intervento:
a) procura riportante i poteri di firma dell’eventuale procuratore firmatario qualora non sia legale rappresentante e i poteri non siano riportati in visura o verificabili nell’atto costitutivo o nello statuto;
b) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell’acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi della normativa vigente, qualora il contributo richiesto superi i 150.000,00 euro;
c) documentazione riportante la quantificazione finanziaria delle voci di spesa a livello di singolo intervento di propria competenza, come indicato nell’Allegato B;
d) dichiarazione attestante la posizione dell’ente in merito al regime IVA nel settore in cui rientra l’intervento oggetto del contributo;
5. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all’allegato I del “Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio” del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all’allegato II del Regolamento EIDAS.
6. Qualora la documentazione sia incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere all’integrazione documentale. Xxxxx termine può essere prorogato una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede sulla base della documentazione agli atti.
7. Qualora a seguito delle integrazioni richieste e non prodotte ai sensi del comma 6 la documentazione agli atti non consenta di concludere l’istruttoria, in caso di istruttoria preliminare di cui all’articolo 12, l’intervento non è ammesso alla fase di valutazione; in caso di verifiche di cui all’articolo 14, il contributo non viene concesso.
Art. 12
(Istruttoria preliminare)
1. Per ciascuna domanda, ogni singolo intervento facente capo a un soggetto regionale viene sottoposto ad
un’istruttoria preliminare da parte del personale del Servizio volta ad accertare i requisiti di cui all’articolo 8 comma 59 della legge e all’articolo 3 commi 1 e 2 della presente disciplina.
2. Gli interventi privi dei requisiti di cui al comma 1 vengono dichiarati inammissibili e non vengono sottoposti alla successiva fase di valutazione di cui all’articolo 13.
3. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento concernente gli interventi non ammessi alla fase di valutazione a seguito delle verifiche di cui al comma 2, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
Art. 13
(Valutazione)
1. Gli interventi che superano positivamente l’istruttoria di ammissibilità di cui all’art. 12 sono sottoposti alla procedura di valutazione nell’ambito del progetto di riferimento. La valutazione è svolta a cura dell’AALA nel rispetto della regolamentazione vigente in materia e secondo i criteri e le modalità previste dal Bando per l’anno di riferimento.
2. Ad esito della procedura di valutazione, l’AALA provvede all’approvazione della graduatoria dei progetti.
Art. 14
(Negoziazione e riconfigurazione)
1. I richiedenti i cui interventi sono risultati ammissibili sono invitati alla procedura di negoziazione, al fine di definire le condizioni specifiche di finanziamento. La procedura di negoziazione si conclude entro 90 giorni dall’invito alla negoziazione.
2. Qualora in un progetto collocato in posizione utile nella graduatoria un intervento non risulti finanziabile in tutto o in parte, per esaurimento delle risorse o mancanza dei requisiti soggettivi, i richiedenti son invitati alla procedura di riconfigurazione, finalizzata a reperire le risorse finanziarie necessarie e/o a individuare un soggetto idoneo a realizzare l’intervento medesimo. La procedura di riconfigurazione si conclude entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria. Dalla conclusione positiva del procedimento di riconfigurazione, decorre il termine di cui al comma 1.
3. Durante la fase di negoziazione e/o riconfigurazione vengono accertati:
a) la sussistenza, regolarità e completezza della documentazione di cui all’articolo 11;
b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6.
c) il rispetto del divieto di cumulo di cui all’articolo 10;
d) la congruità e la pertinenza delle spese rispetto ai contenuti dell’intervento, valutate sulla base della corretta imputazione delle spese alle categorie di costo, nonché dei contenuti progettuali.
4. Qualora, ad esito delle verifiche di cui al comma 3, emerga la non sussistenza di uno o più dei requisiti ivi previsti, si dà corso alla procedura di riconfigurazione di cui al comma 2).
5. Qualora, dagli accertamenti di cui al comma 3, non risultino rispettate le condizioni di cui alla lettera d), le medesime sono oggetto di definizione mediante la procedura di negoziazione di cui al comma 1.
Art. 15
(Concessione del contributo)
1. Prima dell’adozione del provvedimento di concessione di cui al comma 3, il Servizio accerta la regolarità contributiva e il rispetto della normativa antimafia.
2. Ai fini della concessione, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare:
a) dichiarazione inerente alla data di avvio e conclusione dell’intervento, qualora già definite. Qualora non già identificate, le date di avvio e conclusione sono comunicate tempestivamente a seguito della relativa individuazione;
b) la documentazione inerente al conto corrente dedicato, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
I soggetti che si configurano come enti pubblici, comunicano inoltre il CUP dell’intervento, come disposto dalla Legge 3/2003 e dalle delibere CIPE 143/2002 e 34/2009.
3. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato dal Servizio per ciascun beneficiario regionale dell’intervento risultato finanziabile, contestualmente alla conclusione della procedura di negoziazione di cui all’articolo 14, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall’articolo 7 della legge regione 7/2000; il provvedimento di concessione è trasmesso a ciascun beneficiario. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il sostegno relativo a ciascun intervento.
4. Previa comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 ad eccezione dei casi di rinuncia, il contributo non è concesso qualora, in particolare:
a) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva (DURC) e del rispetto della normativa antimafia di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b);
b) per rinuncia da parte del soggetto richiedente.
5. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
a) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26 che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;
b) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione;
6. La mancata concessione del contributo a uno dei beneficiari del progetto comporta la necessità di effettuare l’iter di riconfigurazione di cui all’articolo 14 comma 2.
7. I motivi che ostano alla concessione del contributo vengono comunicati a ciascun beneficiario del progetto ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
Art. 16
(Realizzazione e variazioni all’intervento ammesso a contributo)
1. I soggetti beneficiari realizzano l’intervento conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l’aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. I prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario fino all’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione, a pena di non ammissibilità delle spese concernenti la realizzazione degli stessi o di revoca della concessione del contributo qualora le spese di realizzazione dei prototipi non siano direttamente identificabili. In casi eccezionali e debitamente motivati, l’alienazione del prototipo può essere autorizzata prima dell’adozione del decreto di approvazione della rendicontazione, previ accertamenti da parte del Servizio.
3. Per motivate e circostanziate ragioni debitamente documentate, il Direttore del Servizio può, con proprio decreto e su richiesta del soggetto beneficiario, prorogare il termine di realizzazione dell’intervento.
4. La richiesta di proroga o di variazione è presentata, prima della scadenza dei termini di conclusione dell’intervento, dal beneficiario al Servizio unitamente a tutta la documentazione necessaria alla sua valutazione. Il Servizio esamina la domanda al fine di verificare la sussistenza dei requisiti, nonché la completezza e la regolarità formale della stessa, e provvede all’eventuale concessione della proroga o alla fissazione di nuovi termini entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione.
5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le variazioni dell’intervento sono ammesse a seguito di preventiva richiesta al Servizio e successiva autorizzazione dalla medesima, solo qualora si configurino come variazioni non sostanziali. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo. Le mere variazioni del quadro di spesa degli interventi comportanti uno scostamento dei valori di spesa per singola voce inferiore o uguale al 10% della previsione iniziale non necessitano di autorizzazione preventiva.
6. Per variazioni non sostanziali si intendono le modifiche apportate a uno o più interventi che compongono il progetto, che non alterano la natura del progetto, nonché gli obiettivi preposti all’attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell’istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.
7. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo approvato del 60 per cento per le PMI, le Università e gli organismi ricerca e del 40 per cento per le grandi imprese, pena la revoca della concessione del contributo.
8. L’istanza di modifica è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifiche,
entrambi sottoscritti dal legale rappresentante del beneficiario o dal soggetto munito di poteri di firma. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale dell’intervento e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa di cui agli articoli 7 e 8.
9. Il Servizio provvede alla valutazione ed all’eventuale approvazione dell’istanza entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, sentito il parere dell’Associazione qualora ne sia rilevata l’opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta.
10. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione ovvero di ripetute richieste di variazione da parte del beneficiario, il Servizio si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni dell’intervento, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.
11. L’autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l’aumento del contributo concesso per l’intervento.
12. Qualora la spesa ammissibile dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, il Servizio procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.
13. Il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle nuove spese ammissibili rideterminate.
14. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di variazione dell’intervento ovvero di mancata presentazione dell’istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione dell’intervento, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare le attività progettuali con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca o riduzione del contributo di cui all’articolo 26.
15. Non è ammissibile un aumento di spesa del personale rispetto al costo complessivo ammesso a contributo, qualora non siano dimostrate specifiche esigenze ai fini della realizzazione del progetto, motivate dettagliatamente nella comunicazione di variazione dell’intervento o nella relazione illustrativa allegata alla rendicontazione della spesa.
16. Il Servizio si riserva in ogni caso di valutare in sede di rendicontazione l’ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate all’intervento, alla luce della visione complessiva e organica del progetto, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull’attività svolta, nel rispetto delle valutazioni di merito effettuate dall’Associazione
17. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione dell’intervento antecedente all’approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati, al fine di eventuali controlli, pena l’inammissibilità delle spese sostenute fino alla chiusura/trasferimento della predetta sede.
18. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all’articolo 22, le variazioni inerenti ai dati anagrafici dell’impresa, quali la ragione sociale/denominazione, l’indirizzo della sede legale, l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 17
(Operazioni societarie, subentro e altre variazioni soggettive)
1. Ai sensi dell’articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 21 e 22.
3. Qualora l’operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e l’assegnazione del contributo con l’approvazione della graduatoria, la relativa domanda di contributo e l’eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell’articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.
4. Nel caso in cui la domanda di subentro pervenga al Servizio nel periodo ricompreso tra l’approvazione della
graduatoria e l’adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, il Servizio avvia nuovamente l’iter istruttorio.
5. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, il Servizio espleta le necessarie valutazioni in ordine all’eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L’eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell’istanza.
6. La trasformazione della società ai sensi dell’articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell’impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all’articolo 22, è comunicata tempestivamente. Il Servizio espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
7. La variazione della dimensione aziendale dell’impresa beneficiaria a seguito di operazione societaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione del contributo concesso.
8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
Art. 18
(Liquidazione dell’anticipo e garanzia fidejussoria)
1. I contributi concessi possono essere liquidati in via anticipata nella misura massima del 70 (settanta) per cento dell’importo concesso entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx.
2. La liquidazione anticipata è disposta previo accertamento da parte del Servizio dell’effettivo avvio delle attività progettuali e della regolarità contributiva di cui al comma 8) e tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilita e crescita.
3. Per i soggetti privati, la liquidazione dell’anticipo è subordinata alla presentazione di una fidejussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti all’Albo aventi i requisiti di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fidejussione è sottoscritta digitalmente dal soggetto fidejussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
4. L’intenzione di richiedere l’anticipazione viene espressa dal beneficiario contestualmente alla comunicazione delle date di avvio e conclusione del progetto, al fine di consentire la pianificazione della spesa.
5. La richiesta di anticipazione è corredata dalla dichiarazione del beneficiario concernente gli eventuali ordini di recupero pendenti nei confronti dell’impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.
6. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente di cui al comma 7, il Servizio assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell’aiuto illegale e incompatibile, pena il non accoglimento della richiesta di anticipazione del contributo.
7. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa altresì nei casi previsti all’articolo 21, comma 1.
8. La liquidazione dell’anticipazione è subordinata alla verifica della regolarità con riferimento alla normativa antimafia e alla regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l’intervento sostitutivo come disciplinato dall’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 19
(Rendicontazione del progetto e liquidazione del contributo a saldo)
1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari regionali, devono presentare, entro 150 giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa in ottemperanza a quanto previsto dal Capo III (Rendicontazione) della Legge regionale
20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il decreto di concessione del contributo può indicare ulteriori disposizioni di dettaglio.
2. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l’ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato.
3. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all’anticipazione già erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.
4. Per le compensazioni tra diverse tipologie di spesa ammissibili previste dalla presente disciplina esposte in sede consuntiva e non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 16, il Servizio si riserva di valutare l’ammissibilità in fase di verifica del rendiconto, in funzione del raggiungimento degli obiettivi dell’intervento e dell’attività progettuale.
5. E’ ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.
6. Il Servizio effettua controlli in loco, anche con modalità a campione, qualora se ne ravvisi l’opportunità e in raccordo con l’Associazione, in ottemperanza all’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e agli articoli 44 e 45 della LR 7/2000 e a quanto previsto dagli eventuali vigenti ordini di servizi interni.
7. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 (quindici) giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l’istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, si procede alla riduzione del contributo per inammissibilità della spesa e, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 25, alla revoca della concessione del contributo.
8. Qualora la rendicontazione non pervenga entro il termine, viene assegnato al beneficiario un ulteriore termine per provvedere. Qualora la rendicontazione non venga nuovamente trasmessa, si procede alla revoca di cui all’articolo 25.
9. La rendicontazione viene sottoposta a parere dell’Associazione, quando ne sia rilevata l’opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.
10. A seguito di conclusione positiva dell’istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l’atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa. La liquidazione del contributo concesso o eventualmente rideterminato ovvero del saldo nel caso di erogazione in via anticipata è effettuata distintamente per il singolo beneficiario dell’intervento.
11. L’atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000.
12. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, il Servizio dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
13. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, il Servizio assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell’aiuto illegale e incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca del provvedimento di concessione del contributo.
14. La liquidazione a saldo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC, nonché delle condizioni previste dalla vigente normativa antimafia. Qualora il DURC risulti irregolare, il Servizio attiva l’intervento sostitutivo come disciplinato dall’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 20
(Sospensione dell’erogazione del contributo)
1. L’erogazione anticipata o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
a) qualora il Servizio abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l’inattività e la liquidazione dell’impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge;
Art. 21
(Obblighi del beneficiario)
1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:
a) utilizzare la PEC per la trasmissione al Servizio di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all’indirizzo xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx;
b) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione dell’intervento di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a)
c) avviare il progetto nei termini comunicati al Servizio nella dichiarazione di cui alla lettera b);
d) sottoscrivere il CA, a seguito della concessione del contributo;
e) rispettare gli obblighi di informazione sul sostegno ottenuto dal Programma;
f) mantenere i requisiti soggettivi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), punti 1) e 2) e 6) e lettera b), ossia essere impresa in attività nel territorio regionale, iscritta al Registro imprese, non destinataria di sanzioni interdittive e regolare rispetto alla normativa antimafia, per tutta la durata del progetto e fino all’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione; per le università e gli organismi di ricerca il mantenimento anche dei requisiti di cui all’articolo 3, commi 4, 5 e 6 per le attività economiche;
g) mantenere i requisiti soggettivi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) punto 4) inerente la liquidazione e le procedure concorsuali, per tutta la durata del progetto e fino all’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 20;
h) realizzare l’attività progettuale conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16 in relazione alle variazioni di progetto e assumere la responsabilità solidale con gli altri associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto;
i) rimanere proprietari dei prototipi, risultato del progetto finanziato, fino all’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione, ai fini dei controlli, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16, comma 2;
j) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione entro il termine di 150 giorni dalla conclusione dell’intervento, fatte salve le proroghe autorizzate dal Servizio;
k) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all’iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all’iniziativa nel sistema contabile del beneficiario e nell’organizzazione di un apposito fascicolo di progetto;
l) conservare presso i propri uffici, per 6 (sei) anni dalla data dell’atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità del Servizio;
m) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all’articolo 22 e trasmettere le dichiarazioni di cui all’articolo 22 comma 3;
n) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
o) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 15 e 16, in relazione a variazioni e modifiche societarie e l’eventuale chiusura/trasferimento della sede di realizzazione del progetto ai sensi dell’articolo 16 comma 15;
p) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10;
q) comunicare le informazioni necessarie all’implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità
richieste per la presentazione della domanda e della rendicontazione;
r) per le università, gli organismi pubblici di ricerca e gli organismi di ricerca di diritto pubblico, rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
s) per i soggetti che si configurano come enti pubblici, a comunicare il CUP dell’intervento come disposto dalla Legge 3/2003 e dalle delibere CIPE 143/2002 e 34/2009;
t) a presentare la documentazione inerente al conto corrente dedicato in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
Art. 22
(Vincolo di stabilità delle operazioni)
1. L’attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale:
a) per la durata di 3 (tre) anni per le PMI, decorrenti dalla data di conclusione del progetto finanziato;
b) per la durata di 5 (cinque) anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di conclusione del progetto finanziato.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento dei seguenti requisiti per lo stesso periodo di cui al comma 1:
a) iscrizione al Registro delle imprese;
b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale.
3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva, da trasmettere al Servizio dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all’annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all’anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. Prima di disporre l’ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l’invio della dichiarazione di cui al comma 3, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
Art. 23
(Monitoraggio)
1. Ai fini di consentire il monitoraggio degli interventi, entro 60 giorni dalla fine dell’anno di riferimento, i beneficiari regionali presentano una Relazione intermedia di monitoraggio relativa allo svolgimento dell’intervento e al relativo avanzamento finanziario per la parte relativa al finanziamento regionale.
Art. 24
(Controlli e ispezioni)
1. Nel corso dell’intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell’intero procedimento può essere richiesto il parere dell’Associazione in relazione a specifiche esigenze istruttorie.
(Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione)
1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a livello di singolo intervento a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante:
a) dalla rinuncia del beneficiario;
b) per inadempimento del beneficiario, che si configura qualora:
1) l’esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all’articolo 19, sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l’istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 7;
2) su eventuale e espresso parere dell’Associazione, l’esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente le attività rendicontate, ai sensi dell’articolo 19, commi 7 e 8;
3) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI, le Università e gli organismi di ricerca e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell’articolo 16, comma 5;
4) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell’articolo 19, comma 12;
5) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell’agevolazione previste all’articolo 17;
6) i prototipi realizzati non rimangano di proprietà del beneficiario fino all’adozione dell’atto di approvazione della rendicontazione, ai sensi dell’articolo 16 comma 2);
7) non sia rispettato l’obbligo di conservazione della documentazione di cui all’articolo 21 comma 1 lettera k);
8) non siano consentite ispezioni e controlli di cui all’articolo 21 comma 1 lettera m).
3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all’articolo 22, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell’articolo 22, comma 5.
4. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera de e di comunicazione delle informazioni concernenti il monitoraggio, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera p), il Servizio assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione, subordinando l’erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, all’adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine fissato dal Servizio, il provvedimento di concessione viene revocato.
5. La concessione del contributo è altresì revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
6. Qualora non sia rispettato l’obbligo di cui all’articolo 21 comma 1 lettera q), le spese sostenute in violazione delle disposizioni di legge in materia non sono ammissibili.
7. Il Servizio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l’avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
8. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere.
(Informazioni sul procedimento)
1. Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 7/2000 relative ai procedimenti contributivi, vengono definiti i seguenti termini:
Procedimento | Termine | Termine iniziale | Termine finale |
Concessione dei contributi (articolo 15) | 90 giorni (fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio ai sensi dell’articolo 7 della LR 7/2000) | dal giorno successivo all’invito alla negoziazione | Data di registrazione del decreto di concessione |
Variazioni progettuali (articolo 16) | 90 giorni | dal giorno successivo a quello di presentazione della richiesta | Data nota di accoglimento / diniego variazione progettuale |
Variazioni soggettive (articolo 17) | 90 giorni | dal giorno successivo a quello di presentazione della richiesta | Data nota di accoglimento / diniego variazione progettuale |
Erogazione in via anticipata dei contributi (articolo 15) | 90 giorni (fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio ai sensi dell’articolo 7 della LR 7/2000) | dal giorno successivo all’invito alla negoziazione, in caso di trasmissione contestuale alla domanda di contributo | Data di registrazione del decreto di liquidazione |
90 giorni (fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio ai sensi dell’articolo 7 della LR 7/2000) | dal giorno successivo a quello di presentazione della richiesta, in caso di trasmissione successiva alla domanda di contributo | ||
Approvazione e liquidazione e approvazione del rendiconto (articolo 19) | 90 giorni | dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto | Data di registrazione del provvedimento di approvazione del rendiconto ed erogazione del saldo oppure del provvedimento di rideterminazione del contributo ed eventuale richiesta di restituzione del dovuto oppure, del provvedimento di revoca del contributo. |
Sospensione dei termini di realizzazione degli interventi | 30 giorni | Giorno successivo a quello di ricezione della domanda | Data nota di accoglimento / diniego sospensione dei termini progettuali |
Proroga dei termini degli interventi (articolo 16) | 30 giorni | Giorno successivo a quello di ricezione della domanda | Data nota di accoglimento / diniego proroga dei termini progettuali |
Proroga dei termini di | 30 giorni | Giorno successivo a | Data nota di |
rendicontazione degli interventi (articolo 19) | quello di ricezione della domanda | accoglimento/diniego proroga dei termini di rendicontazione | |
Sospensione dell’erogazione del contributo (articolo 28) | 30 giorni | Giorno successivo alla data di conclusione degli accertamenti / verifiche | Data di adozione del provvedimento di sospensione dell’erogazione del contributo |
Revoca del contributo (articolo 33) | 90 giorni | Giorno successivo a quello in cui il responsabile del procedimento ha notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere | Data di adozione del provvedimento di revoca del contributo. |
3. I soggetti titolati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 7/2000. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell’articolo 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
Articolo 27
1. I dati personali e sensibili forniti al Servizio saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui alla presente disciplina, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito GDPR).
2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di gestione dei procedimenti contributivi e saranno conservati in archivi informativi e/o cartacei.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
- Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia 1 Trieste nella persona del Presidente in carica;
- Il responsabile della protezione dei dati pro tempore individuato con apposita delibera di Giunta regionale;
- Il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.P.A., xxx Xxx Xxxxxxxxx 00, XXXXXXX.
Art. 28
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione della presente disciplina, la documentazione di cui all’articolo 11, commi 2, 3 e 4 è inviata entro quindici giorni dalla data di notifica della disciplina medesima.
2. La presente disciplina è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet regionale.
Art. 29
(Rinvio)
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente disciplina, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nell’articolo 38, nonché alla legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7 comma 29 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (Legge finanziaria 2007) in relazione alla deroga al divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31 della citata legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell’articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato
dalla presente disciplina si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Allegato A - MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA’ ECONOMICO- FINANZIARIA
SEZIONE n. 1 CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA PER LE SINGOLE IMPRESE
La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto:
A) Sostenibilità finanziaria dell’intervento: ST /F ≤ 0,3
La spesa totale preventivata per l’/gli intervento/i non è superiore al 30% del fatturato
B) Congruenza fra capitale netto e costo dell’intervento: CN/ST ≥ 0,2
Il capitale netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per l’/gli intervento/i
ST = spesa totale preventivata per l’/gli intervento/i nella domanda di contributo.
F = fatturato annuo risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile)
CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all’art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall’ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.
Ad incremento del CN potranno essere presi in considerazione:
a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero già deliberati alla data di presentazione della domanda, benché ancora non integralmente sottoscritti/eseguiti.
In questo caso, l’effettiva liberazione/esecuzione dovrà essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’assegnazione del contributo con l’approvazione della graduatoria, mediante invio alla SRA della necessaria documentazione.
b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell’ultimo bilancio.
In questo caso l’effettiva costituzione della relativa riserva nell’ambito del patrimonio netto dovrà, essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’assegnazione del contributo con l’approvazione della graduatoria, presentando alla SRA il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all’albo.
Per consentire l’accertamento di quanto sopra l’impresa dovrà fornire, su richiesta, l’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista iscritto all’albo che attesti i valori richiesti.
Per le imprese che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati dell’ultimo esercizio l’accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN (Capitale Netto) sarà accertato sulla base dell’importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA. Resta salvo che l’impresa può provvedere all’aumento di capitale come previsto ai punti a) e b).
Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell’ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.
SEZIONE n. 2 CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA PER GLI ORGANISMI DI RICERCA QUALIFICABILI COME SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI
La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto:
A) Sostenibilità finanziaria dell’intervento: ST /F ≤ 0,60
La spesa totale preventivata per l’/gli intervento/i non è superiore al 60% del fatturato
B) Congruenza fra capitale netto e costo dell’intervento: CN/ST ≥ 0,1
Il capitale netto è pari ad almeno il 10% della spesa totale preventivata per l’/gli intervento/i
ST = spesa totale preventivata per l’intervento nella domanda di contributo.
F = fatturato annuo risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile) CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all’art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall’ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.
Ad incremento del CN potranno essere presi in considerazione:
a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero già deliberati alla data di presentazione della domanda, benché ancora non integralmente sottoscritti/eseguiti.
In questo caso, l’effettiva liberazione/esecuzione dovrà essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’assegnazione del contributo con l’approvazione della graduatoria, mediante invio alla SRA della necessaria documentazione.
b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell’ultimo bilancio.
In questo caso l’effettiva costituzione della relativa riserva nell’ambito del patrimonio netto dovrà, essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’assegnazione del contributo con l’approvazione della graduatoria, presentando alla SRA il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all’albo.
Per consentire l’accertamento di quanto sopra l’impresa dovrà fornire, su richiesta, l’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista iscritto all’albo che attesti i valori richiesti.
Per le imprese che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati dell’ultimo esercizio l’accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN (Capitale Netto) sarà accertato sulla base dell’importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA. Resta salvo che l’impresa può provvedere all’aumento di capitale come previsto ai punti a) e b).
Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell’ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.
SEZIONE n. 3 CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA PER LE UNIVERSITA’, GLI ORGANISMI PUBBLICI DI RICERCA E GLI ORGANISMI DI RICERCA DI DIRITTO PUBBLICO
La verifica ha esito positivo qualora la spesa totale preventivata per l’/gli intervento/i non è superiore alla somma dei valori delle entrate desumibili dai bilanci dell’ultimo triennio. Qualora non siano disponibili gli ultimi tre bilanci si considera quale base di riferimento l’ultimo bilancio approvato moltiplicando le entrate per 3 (tre).
Allegato B - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE
1.1 LE SPESE
Le spese devono, a pena di inammissibilità:
a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate;
b) essere riferite all’arco temporale di realizzazione del progetto (data di avvio e data di conclusione) e documentate da giustificativi di spese di data ricompresa in tale periodo, fatta eccezione per la prestazione del revisore legale relativa alla certificazione della spesa, che può essere fatturata entro la data di rendicontazione;
c) essere pagate entro la data di rendicontazione;
d) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo paragrafo 1.2,. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti il progetto;
e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.
Sono fatte salve le particolarità inerenti le spese del personale e le spese generali calcolate con le modalità di semplificazione previste dal bando e i prelievi di materiali da magazzino imputabili al costo di inventario adeguatamente documentato.
1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA Fatture
In allegato alla fattura, deve essere presente il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.
Non sono ammissibili a rendiconto fatture/giustificativi/documenti di prelievo da magazzino il cui costo imputabile totale relativo ai beni inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro.
L’IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l’impresa deve documentare l’indetraibilità.
Casi particolari
- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall’istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d’Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.
Quietanze
La spesa deve essere documentata da:
- estratto conto bancario,
- attestazione di bonifico bancario,
- ricevuta bancaria,
- estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario,
- bollettino/vaglia postale.
Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell’articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.
La documentazione di quietanza deve essere in copia integra1 e consentire la tracciabilità dei pagamenti2, indicando espressamente l’avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. E’ richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere presentato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca con ragionevole certezza che la fattura sia stata pagata.
In caso di pagamento cumulativo al medesimo fornitore, devono essere presenti le altre fatture coinvolte in tale pagamento, anche se non relative al progetto, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni. Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta non è ammissibile.
In caso di pagamento cumulativo a più fornitori deve essere presente distinta chiaramente riferibile alla banca3 o sottoscritta dalla banca, che consenta di tracciare il pagamento al fornitore4.
Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.
Il versamento delle ritenute d’acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.
Casi particolari
- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.
- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.
2. VOCI DI SPESA
2.1 PERSONALE
Questa voce comprende le spese per il personale nella misura in cui è impiegato nel progetto. Sono inoltre riconoscibili le spese per viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell’impresa ove strettamente inerenti alla realizzazione del progetto finanziato.
2.1.1 Personale delle imprese in qualità di beneficiari
Sono ammissibili i seguenti soggetti:
• personale dipendente dell’impresa, a tempo determinato o indeterminato (sono ricompresi i dipendenti che siano anche amministratori o soci);
• personale non dipendente di seguito indicato:
⏵ i soggetti legati all’impresa da collaborazione continuativa o da contratto di somministrazione o i titolari di specifico assegno di ricerca, borsa di ricerca o dottorato di ricerca (in tal caso limitatamente alle attività di
1 La copia dell’estratto conto deve essere intestata all’impresa, indicare il numero di conto corrente e comprendere di norma tutte le pagine, fatti salvi in casi di documentazione molto corposa di cui può essere fornito estratto che comunque garantisca il riferimento all’impresa e al numero di conto (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate).
2 La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale.
3 Le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca.
4 In casi eccezionali e di sistemi contabili complessi può essere ammessa distinta estratta dai sistemi contabili aziendali automatizzati.
ricerca) o assunto con contratto di alto apprendistato di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il contratto di collaborazione/somministrazione/assegno di ricerca/borsa di ricerca/dottorato di ricerca/alto apprendistato dovrà contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione e delle mansioni.
Le eventuali spese del personale con mansioni amministrative e contabili sono ricomprese tra le spese generali, calcolate con modalità forfettaria.
Non è ammissibile il personale inquadrato come apprendista o stagista.
Le spese di personale imputabili sono determinate con modalità semplificata attraverso l’applicazione della tabella standard dei costi unitari sotto riportata, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2823/2009. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettive impiegate nel progetto, per un ammontare massimo annuo di 1720 ore/uomo
A) Responsabile del progetto: | Costo orario |
1) inquadrato con il contratto di dirigente | euro 32,00 |
2) inquadrato con la qualifica di quadro | euro 21,00 |
3) inquadrato con la qualifica di impiegato | euro 20,00 |
B) Ricercatore | euro 19,00 |
C) Personale tecnico e operaio | euro 15,00 |
Le spese del personale assunto con contratto di alto apprendistato di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono rendicontate a costi reali. A tal fine, il beneficiario è tenuto ad organizzare un sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate che rilevi le ore o giornate lavorate e la relativa attività svolta, attraverso diario di progetto con evidenza mensile ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere un’immediata quantificazione del tempo dedicato all’attività indicata in progetto.
I costi sono individuati sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d’impiego nel progetto. Il compenso lordo da prendere a riferimento è comprensivo di oneri diretti, indiretti, contributi a carico del datore di lavoro a esclusione del trattamento di fine rapporto.
Le spese del personale assunto con contratto di alto apprendistato sono calcolate su base mensile dall’importo desumibile dalla busta paga.
L’ammontare delle ore di attività del personale imputate al progetto e la compatibilità con l’attività ordinaria svolta dall’impresa è oggetto di eventuale valutazione di congruità da parte dell’Associazione, sulla base della tipologia del progetto, dell’intervento dei terzi nell’ambito dello stesso, della dimensione e dell’attività ordinaria dell’impresa, di altri eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in corso.
In particolare si tiene conto delle ore imputate complessivamente al progetto in relazione alle ore complessive di attività ordinaria dell’impresa nel periodo di riferimento.
Le ore lavorate per il progetto devono essere registrate/trascritte nel diario di progetto facente parte della modulistica di rendicontazione e devono trovare copertura con le registrazioni del Libro unico dell’impresa.
Il responsabile del progetto può essere legato all’impresa attraverso una delle forme di rapporto di lavoro più sopra dettagliate, o, in alternativa, può essere un soggetto esterno all’impresa, incaricato dalla medesima sulla base di specifico contratto da presentare in sede di rendicontazione del progetto, che dovrà essere anticipato in domanda da lettera di intenti. In tal caso il compenso sarà imputabile alla voce “servizi di consulenza”.
Il personale impiegato nel progetto deve essere in possesso di adeguata qualifica e/o esperienza professionale in relazione all’attività da svolgere nel progetto. In particolare, il responsabile del progetto ed i ricercatori devono essere in possesso di laurea, eventualmente di primo livello, di tipo tecnico-scientifico o avere esperienza lavorativa almeno quinquennale nel campo di attività del progetto.
Nel corso del progetto il beneficiario può sostituire il personale incaricato della realizzazione di una determinata attività, purché rimangano inalterati le finalità e gli obiettivi preposti all’attività finanziata e sia assicurato il rispetto del budget finanziario previsto.
2.1.2 Personale delle Università e organismi di ricerca in qualità di beneficiari
Si intendono i costi del personale interno impiegato direttamente nelle attività progettuali (es. ricercatori, tecnologi, titolari di assegni di ricerca, ecc.) ivi compreso quello adibito allo sviluppo sperimentale, all’eventuale coordinamento progettuale e alla diffusione/divulgazione dei risultati della ricerca. Il personale interno deve essere legato all’Organismo di Xxxxxxx/Università da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa.
Il beneficiario è tenuto ad organizzare un sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate che rilevi le ore o giornate lavorate e la relativa attività svolta, attraverso diario di progetto con evidenza mensile ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere un’immediata quantificazione del tempo dedicato all’attività indicata in progetto.
Nel corso del progetto il beneficiario può sostituire il personale incaricato della realizzazione di una determinata attività, purché rimangano inalterati le finalità e gli obiettivi preposti all’attività finanziata e sia assicurato il rispetto del budget finanziario previsto.
Le spese di personale imputabili sono determinate con modalità semplificata attraverso l’applicazione delle tabelle standard dei costi unitari sotto riportate, relative rispettivamente a Università e organismi di ricerca, quali approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1900/2017.
Costi del personale di ricerca delle Università
Ruolo o inquadramento | Costo medio orario calcolato | Costo medio orario applicabile |
Professore ordinario / associato | 71,34 | 71,00 |
Ricercatore | 42,30 | 42,00 |
Assegnista di ricerca / borsista di ricerca / dottorando | 13,55 | 14,00 |
Personale tecnico | 21,76 | 22,00 |
Costi del personale di ricerca degli enti di ricerca
Ruolo o inquadramento | Costo medio orario calcolato | Costo medio orario applicabile |
Responsabile scientifico | 32,73 | 33,00 |
Personale ricercatore e tecnologi | 20,16 | 20,00 |
Tecnici e personale tecnico di supporto alla ricerca | 19,69 | 20,00 |
2.2 STRUMENTI E ATTREZZATURE
Gli strumenti e le attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso:
- l’acquisto;
- il leasing;
- il noleggio.
L’ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata del progetto.
Sono imputabili i costi degli strumenti e delle attrezzature:
• nuovi di fabbrica;
• comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, ecc.);
• a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l’unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia
• nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, e cioè:
⏵ in misura pari al valore dell’ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura;
⏵ integralmente, qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, specificandone il motivo nella relazione del progetto.
Qualora l’uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto nell’arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo individuato ai due punti precedenti sarà imputabile in proporzione all’uso effettivo per il progetto.
Il costo imputabile è pertanto così determinabile: CA x A% x gg/365 x U% Dove: CA = costo d acquisto del singolo bene
A% = percentuale di ammortamento previsto
gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all’anno
U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.
Leasing
Nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni relativi al periodo di attuazione del progetto, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, interessi, spese generali, oneri assicurativi). Il maxicanone viene ammesso in proporzione ai canoni imputabili al progetto rispetto al totale dei canoni del leasing.
Qualora l’uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto nell’arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo sarà imputabile in proporzione all’uso effettivo per il progetto.
Il contratto di leasing deve:
- contenere la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d’acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall’importo relativo a interessi, tasse e spese varie;
- essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto.
Noleggio
Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all’effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il programma.
2.3 CONSULENZE QUALIFICATE
La spesa si suddivide in due sottovoci:
1) consulenze prestate da enti di ricerca6;
2) consulenze prestate da soggetti esterni all’impresa, indipendenti7 dalla stessa, in possesso di adeguate e
5 “normali condizioni di mercato”: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria (articolo 2, comma 1, lettera h) del bando).
6 “ente di ricerca”: università nonché istituti di ricerca e trasferimento tecnologico, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto pubblico o privato) o fonte di finanziamento. Per gli istituti di ricerca e trasferimento tecnologico la finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca, di sviluppo sperimentale e di innovazione o nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze (articolo 2, comma 1, lettera g) del bando). Non sono ricomprese le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali
documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate.
Questa voce comprende le spese relative a prestazioni e servizi necessari all’attività di ricerca e sviluppo e non direttamente imputabile alla realizzazione fisica di prototipi, tra cui l’effettuazione di test e prove, i servizi in cloud, i servizi propedeutici alla brevettazione, le attività di divulgazione e diffusione dei risultati.
I servizi devono essere acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Pertanto, nel caso di prestazioni e servizi affidati a soggetti che abbiano rapporti di collegamento con l’impresa (es. soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), è richiesto adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa, sia in sede di preventivo che in sede di consuntivazione.
In sede di rendicontazione, qualora risulti difficoltoso scindere il costo della prestazione dal costo dei materiali oggetto di lavorazioni nell’ambito della prestazione medesima, la spesa complessivamente fatturata potrà essere eccezionalmente imputata ad un'unica voce (“prestazioni e servizi” o “materiali”), in particolare alla voce relativa all’importo preponderante.
2.5. BENI IMMATERIALI
Il costo imputabile è pertanto così determinabile: CA x A% x gg/365 x U% Dove: CA = costo d acquisto del singolo bene
A% = percentuale di ammortamento previsto
gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all’anno
U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.
2.6 REALIZZAZIONE PROTOTIPI
In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario dello stesso.
Per le prestazioni e lavorazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di collegamento con l’impresa (es. soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), è richiesto adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa, sia in sede di preventivo che in sede di consuntivazione.
2.7 MATERIALI DI CONSUMO
Questa voce comprende le spese relative a materiali di consumo direttamente imputabili al progetto e non relativi alla
7 “soggetti indipendenti”: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, né collegate dalla relazione consorzio- consorziato o rete soggetto-associato, né aventi in comune con l’impresa istante soci o amministratori oppure persone fisiche che ricoprano tali cariche, legate ai medesimi da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado.
realizzazione dei prototipi.
In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario dello stesso.
Sono i costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto, relativi alle funzionalità operative dell’impresa quali telefono, illuminazione, riscaldamento, ecc. e comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri, e personale amministrativo.
Tali spese sono determinate con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura del 15 per cento dei costi relativi al personale.
3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI
Non sono ammissibili le spese indicate all’art. 8 della presente disciplina.