AVVERA PROTEZIONE INCENDIO
AVVERA PROTEZIONE INCENDIO
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
SET INFORMATIVO
Il presente SET INFORMATIVO comprende
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
• Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”)
• Modulo di adesione (fac simile)
e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione 03/21
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X.x
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Avvera Protezione Incendio
Data ultimo aggiornamento: 20/03/2021
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza facoltativa offre la copertura assicurativa contro il rischio che il fabbricato assicurato possa essere distrutto o danneggiato da una serie specifica di eventi ed è collegata ai contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx.
Che cosa è assicurato?
Le prestazioni previste da Avvera Protezione Incendio sono le seguenti:
Garanzia Incendio
Indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da:
incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio;
caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
bang sonico;
urto di veicoli stradali
rovina di ascensori e montacarichi;
fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche.
Garanzie Integrative
xxxx xxxxxxxxx ed eventi socio-politici; eventi atmosferici;
fenomeno elettrico.
Le garanzie vengono proposte opportunamente abbinate nei seguenti pacchetti:
- INCENDIO BASE, si compone delle coperture che fanno capo alla Garanzia Incendio;
- INCENDIO E GARANZIE INTEGRATIVE, si compone delle coperture che fanno capo alla Garanzia Incendio e alle Garanzie Integrative.
Che cosa non è assicurato?
Tutte le garanzie:
fabbricati o parti di fabbricati non adibiti a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.
Per la Garanzia Incendio i danni:
causati da atti di guerra, insurrezione, scioperi, sommosse, occupazione militare, atti di terrorismo o sabotaggio;
causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche; subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.
Per la garanzia Xxxx Xxxxxxxxx ed Eventi Socio-politici i danni:
di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all’interno del fabbricato assicurato.
Per la garanzia Eventi Atmosferici i danni: di inondazione o frana.
Per i danni causati a seguito di sovraccarico di neve, i danni causati:
da valanghe e slavine;
da gelo, ancorché conseguente al sovraccarico di neve; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve.
Per la garanzia Fenomeno Elettrico i danni:
causati da atti di guerra, insurrezione, scioperi, sommosse, occupazione militare, atti di terrorismo o sabotaggio;
causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche; subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
causati da difetti di materiali e di fabbricazione o dovuti a usura, corrosione e inadeguata manutenzione.
Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici, Eventi Atmosferici e Fenomeno Elettrico sono sottoposte ad una franchigia di € 156 per ogni singolo sinistro.
I danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo sono garantiti con il limite del 50% della somma assicurata.
La garanzia Eventi Atmosferici non opera in caso di danni alle costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete.
La garanzia Fenomeno Elettrico non opera in caso di danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione ed inadeguata manutenzione. Questa garanzia copre per uno o più sinistri che avvengano nell’anno assicurativo, una somma pari al 10% della somma assicurata, con un massimale di € 7.800.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
Che obblighi ho? • Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (caratteristiche del fabbricato) e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato per intero ed in un’unica soluzione alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio tramite bonifico bancario o addebito sul c/c bancario. Il premio è comprensivo di imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell’assicurazione. L’assicurazione ha una durata in anni interi pari a quella del contratto di mutuo. Qualora la durata del contratto di mutuo non sia in anni interi, la durata dell’assicurazione verrà arrotondata all’anno intero superiore. |
Come posso disdire la polizza? Hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di pagamento del premio. Inoltre, puoi recedere annualmente con un preavviso di 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata stipulata a seguito di un contratto di mutuo, potrai recedere sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Credemassicurazioni. In questi casi, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo. |
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) |
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Avvera Protezione Incendio |
Data di realizzazione: 20/03/2021 |
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il Contraente e l’Aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 000 00.00.00; Fax: 0000 000000; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l’esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131. |
Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2019, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 41,1 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 27 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2019, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx-xxx L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 309,51% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 66,95 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 21,63 milioni), e pari al 725,19% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 66,95 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 9,23 milioni). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. L’assicurazione è prestata a condizione che l’edificio sia: - costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell’armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne. - destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici. Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di adesione, l’impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Non rientrano tra i beni assicurabili: 🗶 l’area su cui sorge il fabbricato, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni, i viottoli, le strade private all’aperto e gli impianti sportivi; 🗶 gli immobili in costruzione. La Garanzia Incendio non indennizza i danni: 🗶 causati o agevolati con dolo dell’Aderente, dell’Assicurato o dei familiari con loro conviventi; 🗶 causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. La garanzia Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici non indennizza i danni: 🗶 causati o agevolati con dolo dell’Aderente, dell’Assicurato o dei familiari con loro conviventi; 🗶 di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi; 🗶 verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata. La garanzia Eventi Atmosferici non indennizza i danni: 🗶 di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi; 🗶 verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata. 🗶 ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve; 🗶 alle costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete. La garanzia Fenomeno Elettrico non indennizza i danni: 🗶 causati o agevolati con dolo dell’Aderente, dell’Assicurato o dei familiari con loro conviventi; 🗶 causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. |
Garanzia Incendio | Limiti di indennizzo |
Maggiori spese sostenute per: - Mancato godimento per perdita delle pigioni - Per spese di trasloco - Costi ed oneri che dovessero comunque gravare sull’Aderente e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione degli immobili o loro porzioni oggetto del mutuo o per altri oneri conseguenti al Sinistro | 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza |
Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro | 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza |
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx ed Eventi Socio-politici | Limiti di indennizzo |
Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro | 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Area Clienti”). Inoltre, è possibile inviare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre 10 giorni dalla data di accadimento del Sinistro o da quando l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. Inoltre, l’Assicurato deve: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Credemassicurazioni secondo quanto previsto dalla legge; - in caso di Sinistro presumibilmente doloso, o su richiesta di Credemassicurazioni, presentare la denuncia all’autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l’originale o la copia autenticata alla sede di Credemassicurazioni; - conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito per l’accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia; - dimostrare l’effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova. |
Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Credemassicurazioni deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Nel caso di estinzione anticipata totale, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”) o di scadenza anticipata del contratto di mutuo al quale è collegata l’assicurazione, si potrà scegliere se mantenere in essere l’assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio unico pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questa copertura assicurativa è collegata esclusivamente ai contratti di mutuo riferiti alla clientela privata di Credito Xxxxxxxx ed è rivolta a tutelare il valore del fabbricato dai danni provocati da una serie specifica di eventi (quali, ad esempio: incendio, eventi atmosferici, fenomeno elettrico, atti vandali, sovraccarico neve). |
Tipologia di costo | % del premio versato (al netto delle imposte) |
Costi di intermediazione | 45% |
Altri costi | 10% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È possibile presentare un reclamo all’impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx; fax 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito form presente all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- reclami La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx(Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL’ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Il premio unico è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.
Quali costi devo sostenere?
AVVERA PROTEZIONE INCENDIO
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Polizza collettiva N. 90000030ZV di Credemassicurazioni S.p.A.
Condizioni di Assicurazione
comprensive di:
• Glossario
• Modulo di Adesione (fac simile)
da consegnare al potenziale Aderente prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione 3884T0321
Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Avvera Protezione Incendio Credemassicurazioni S.p.A.
CONTATTI UTILI
Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00) | 800 – 27.33.36 |
INDICE
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 4 | |
9 | 4 | |
SEZIONE INCENDIO | 6 | |
6 | ||
10 | 6 | |
11 | 6 | |
12 | 7 | |
SEZIONE GARANZIE INTEGRATIVE | 7 | |
GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI | 7 | |
13 | CHE COSA POSSO ASSICURARE | 7 |
14 | CHE COSA NON E’ ASSICURATO | 8 |
15 | LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI | 8 |
GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI | 9 | |
16 | CHE COSA POSSO ASSICURARE | 9 |
17 | CHE COSA NON E’ ASSICURATO | 9 |
18 | LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI | 10 |
GARANZIA FENOMENO ELETTRICO | 10 | |
19 | CHE COSA POSSO ASSICURARE | 10 |
20 | CHE COSA NON E’ ASSICURATO | 10 |
21 | LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI | 11 |
11 | ||
22 | 11 |
Il prodotto “Avvera Protezione Incendio” è una Polizza che tutela l’Assicurato dai rischi derivanti dalla distruzione o danneggiamento, totale o parziale, del Fabbricato assicurato al verificarsi di determinati eventi.
Questo documento è organizzato in:
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO
Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.
LE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono norme che regolano l’Assicurazione in generale.
LE SEZIONI
Il prodotto è composto da sezioni che illustrano le garanzie offerte e cosa fare in caso di Sinistro.
La SEZIONE “INCENDIO” contiene le garanzie per i danni causati al Fabbricato in conseguenza di Incendio, Esplosione, Implosione, Bang sonico.
La SEZIONE “GARANZIE INTEGRATIVE” contiene le garanzie per i danni causati al Fabbricato in conseguenza di Atti Vandalici ed Eventi Socio-Politici, Eventi Atmosferici, Fenomeno Elettrico.
La SEZIONE “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO” contiene informazioni necessarie in caso si verifichi un Sinistro. Vengono illustrate le modalità di denuncia di un Sinistro, la procedura per la determinazione del danno e altro ancora.
E’ obbligatorio l’acquisto delle garanzie della sezione “Incendio”.
Il contenuto del Fabbricato non è assicurato con la presente Polizza.
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.
Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel Modulo di Adesione.
NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dall’Aderente.
Data di ultimo aggiornamento: 20/03/2021
Indica il significato dei principali termini utilizzati in Polizza che sono evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo. Le definizioni s’intendono sia al singolare sia al plurale.
ADERENTE
Xxxxxxxx che, avendo stipulato un Contratto di Mutuo con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione
alla copertura assicurativa.
AREA RISERVATA
Area personale, a disposizione del Contraente, presente sul sito della Compagnia
ASSICURATO
La persona protetta dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE
Contratto di assicurazione.
ATTI DI TERRORISMO
Atti, caratterizzati dall’uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
COMPAGNIA
Credemassicurazioni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
Credito Xxxxxxxx X.x.X. che ha stipulato la Polizza di Assicurazione.
CONTRATTO DI MUTUO
Il contratto stipulato dall’Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del prestito erogato dalla banca.
CREDEMASSICURAZIONI
Credemassicurazioni S.p.A, impresa con sede in Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FABBRICATO
Indica l’intero immobile, o porzione di esso, la cui ubicazione è riportata sul Modulo di Adesione.
Il fabbricato comprende (per intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al fabbricato (escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelericeventi, antenne satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico). Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell’area di sua pertinenza. Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.
Sono esclusi l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni, i viottoli, le strade private all’aperto e gli impianti sportivi. Sono altresì esclusi gli immobili in costruzione.
Il contenuto del fabbricato non è assicurato con la presente Polizza.
FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
FRANCHIGIA
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
IMPLOSIONE
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO
Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INCOMBUSTIBILE
Si considerano incombustibili sostanze o prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell’Assicurazione.
INDENNIZZO
La somma dovuta da Credemassicurazioni, in base ad una copertura prevista dalla Polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.
MODULO DI ADESIONE
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di Assicurazione e che disciplina lo stesso con
Credemassicurazioni.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dall’Aderente a Credemassicurazioni in relazione alla copertura prestata con la
Polizza.
RECESSO
Diritto dell’Aderente di recedere dal contratto di Assicurazione e farne cessare gli effetti.
RESIDENZA
Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l’Aderente ha stabilito la dimora abituale.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna o esterna di fluidi, non dovuto ad
Esplosione; gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per cui è prestata la garanzia.
SOMMA ASSICURATA
Valore indicato sul Modulo di Adesione, in base al quale è stipulata l’Assicurazione e che rappresenta il limite di Indennizzo che la Compagnia dovrà pagare a termini di Polizza per determinate garanzie.
VALORE A NUOVO
La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato, con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo del bene assicurato. Tale forma è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo.
ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”
ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
Cosa vuol dire: è importante che l’Aderente dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a Credemassicurazioni di valutare correttamente il rischio e calcolare il Premio dovuto che possa tutelare l’Aderente al meglio.
In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, la Compagnia ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:
• Trattenere i Premi versati
• Chiedere l’annullamento del contratto
• Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
• Pagare parzialmente l’Indennizzo o non pagarlo per intero
Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.
ART. 1894 ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI XXXXX
“Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.”
ART. 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
“Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”
ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
“Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto
all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”
Cosa vuol dire: è importante che l’Aderente informi Credemassicurazioni di ogni variazione legata al Fabbricato assicurato durante tutta la durata contrattuale, affinché la Compagnia possa verificare il Premio dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente.
ART 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE
“Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.”
ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”
Cosa vuol dire: l’Assicurato può ricevere l’Indennizzo, a seguito di un Sinistro, da parte di
Credemassicurazioni o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.
ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”
Cosa vuol dire: per il prodotto “Avvera Protezione Incendio”, l’Assicurato può chiedere l’Indennizzo alla
Compagnia entro 2 (due) anni da quando si è verificato il Sinistro.
Data di ultimo aggiornamento: 20/03/2021
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1. OBBLIGHI DELL’ADERENTE
1.1 DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE
Le dichiarazioni dell’Aderente devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni del rischio, rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, l’Aderente deve darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi e per gli effetti dell’art.1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell’Aderente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.
L’Aderente è esonerato, al momento dell’adesione, dall’obbligo di dichiarare a Credemassicurazioni eventuali polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.
In caso di Sinistro, l’Aderente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e può richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
2. CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO
2.1 CARATTERISTICHE FABBRICATO
Fermo restando che la copertura assicurativa opera esclusivamente per le parti di Fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato, l’Assicurazione è prestata a condizione che il Fabbricato sia:
A. Costruito in materiali Incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell’armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne
B. Destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici
In caso la copertura assicurativa si riferisca ad una porzione di Fabbricato, le caratteristiche di cui ai precedenti punti A e B, devono riferirsi sia alla porzione, sia all’intero Fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.
L’Assicurazione è prestata a condizione che il Fabbricato assicurato si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione.
2.2 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 22.3 – Determinazione del danno, risulta che il valore del bene assicurato eccedeva, al momento del Sinistro, la Somma Assicurata, Credemassicurazioni risponde del danno in proporzione al rapporto tra la Somma Assicurata e il valore del bene risultante al momento del Sinistro.
A parziale deroga di quanto sopra indicato si conviene che la regola proporzionale non trova applicazione qualora il valore del bene assicurato non superi del 20% la Somma Assicurata.
In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.
3.1 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il presente contratto di Assicurazione:
• Cessa di avere effetto nei confronti dell’Aderente dalle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel
Modulo di Adesione
• Ha una durata, in anni interi, pari a quella del Contratto di Mutuo al quale l’Assicurazione è abbinata, fino ad un massimo di 35 anni. Tuttavia, qualora la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi, la durata dell’Assicurazione verrà arrotondata all’anno intero superiore.
ESEMPIO
Data effetto Contratto di Mutuo | 01/12/2020 |
Durata del Contratto di Mutuo | 20 anni e sei mesi |
Data scadenza Contratto di Mutuo | 01/06/2041 |
Data di decorrenza dell’Assicurazione | 01/12/2020 |
Durata dell’Assicurazione | 21 anni |
Data di scadenza dell’Assicurazione | 01/12/2041 |
4.1 FACOLTÀ DI RECESSO
Entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell’assicurazione, l’Aderente ha la facoltà di recedere dall’assicurazione stessa.
Si precisa che il Recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’Assicurazione a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione di Recesso.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso verrà rimborsata all’Aderente, fermo restando il diritto di Credemassicurazioni di trattenere il rateo di Premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, la parte di Premio relativa al rischio non corso, al netto delle eventuali imposte di legge.
Nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata stipulata a seguito di un Contratto di Mutuo, l’Aderente può recedere sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita che rispetti le caratteristiche richieste dalla banca mutuataria.
4.2 FACOLTÀ DI RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO
L’Aderente può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Entro 30 giorni dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di Recesso, verrà rimborsato all’Aderente il Premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo per il quale la copertura
Assicurativa non ha avuto effetto. L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate all’art. 7.1
- Eventi relativi al Contratto di Mutuo.
4.3 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
Per esercitare il diritto di Recesso l’Aderente può, alternativamente ed entro i termini stabiliti ai precedenti articoli 4.1 e 4.2:
i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia (a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata)
ii. Inviare una comunicazione al recapito fax o PEC della Compagnia
iii. Recarsi presso la filiale dell’Intermediario dove ha sottoscritto l’Assicurazione
Per l’esercizio del diritto di Recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Aderente.
5. INFORMAZIONI SUL PREMIO
5.1 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Premio pattuito è dovuto per intero ed in un’unica soluzione dall’Aderente all’atto di erogazione del Contratto di Mutuo. Il Premio deve essere pagato a Credemassicurazioni.
L’importo corrispondente al Premio da pagare è riportato nel Modulo di Adesione alla voce “Premio unico”.
Il Contraente incassa il Premio relativo ad ogni adesione tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c\c bancario dell’Aderente per conto di Credemassicurazioni in forza di un mandato all’incasso del Premio opportunamente conferito da Credemassicurazioni al Contraente. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Al contratto è applicata l’aliquota d’imposta del 22,25% (di cui l’1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002).
L’Assicurazione vale per i Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
7. EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO
7.1 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO
Nel caso di estinzione anticipata totale, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “portabilità”) o di scadenza anticipata del Contratto di Mutuo al quale la presente Assicurazione è collegata, l’Aderente potrà scegliere se mantenere in essere l’Assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di Premio Unico pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
In caso di risoluzione anticipata dell’Assicurazione, verrà restituito all’Aderente l’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di risoluzione.
7.2 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE DEL CONTRATTO DI MUTUO
Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx
S.p.A.), l’Aderente potrà comunicare alla Compagnia la volontà di mantenere in essere la copertura
assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata
a Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del
Contratto di Mutuo.
In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di Assicurazione
dovrà intendersi risolto a partire dalle ore 24 del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo.
In tal caso all’Aderente, verrà restituita la parte di Premio Unico pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo fino alla scadenza dell’Assicurazione). Essa è calcolata per il premio puro (definito come la differenza tra il Premio Unico, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.
Premio Unico imponibile | * | Durata Residua |
Durata Assicurazione |
Dove:
- Premio Unico imponibile è il Premio Unico pagato al netto delle imposte
- Durata Residua è il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’Assicurazione e la data di scadenza della stessa
- Durata Assicurazione è il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’Assicurazione
Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo | |
Pacchetto: INCENDIO e GARANZIE INTEGRATIVE | - |
Decorrenza dell’Assicurazione | 31/03/2020 |
Scadenza dell’Assicurazione | 31/03/2040 |
Capitale Assicurato | 100.000,00 € |
Premio Unico pagato | 801,96 € |
Imposte (non rimborsabili) | 145,96 € |
Premio Unico imponibile | 656,00 € |
Data estinzione anticipata totale | 16/07/2023 |
Importo da restituire all’Aderente | € 548,03 |
7.3 PORTABILITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO
Nel caso di “portabilità” del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente potrà comunicare a Credemassicurazioni la propria volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata a Credemassicurazioni, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Mutuo.
In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di Assicurazione
dovrà intendersi risolto a partire dalle ore 24 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo.
In tal caso all’Aderente verrà restituita la parte di Premio Unico pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell’Assicurazione).
L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 7.2.
7.4 RINEGOZIAZIONE - ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI XXXXX
In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) ovvero di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente le coperture assicurative continuano per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite.
7.5 SCADENZA ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI MUTUO
Nel caso in cui la scadenza del Contratto di Mutuo sia anticipata rispetto alla scadenza dell’Assicurazione, l’Aderente potrà ottenere la risoluzione anticipata dell’Assicurazione, con restituzione della parte di Premio unico pagato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di scadenza del Contratto di Mutuo e fino alla data di scadenza dell’Assicurazione). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art. 7.2.
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di Residenza o domicilio elettivo dell’Aderente.
8.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Credemassicurazioni rinuncia – salvo in caso di dolo e purché l’Aderente a sua volta non eserciti l’azione verso il responsabile – al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Aderente deve rispondere a norma di legge.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
9.1 COMUNICAZIONI DELL’ADERENTE
Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni dell’Aderente a
Credemassicurazioni dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:
• Credemassicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX) - XXXXXX.
Fax: 0522/442041
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
9.2 INFORMATIVA ALL’ADERENTE
Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all’indirizzo di Residenza dell’Aderente.
In caso di Sinistro, lo scambio di informazioni tra la Compagnia e l’Aderente potrà avvenire anche tramite l’utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).
Sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) è disponibile l’Area Riservata attraverso la quale l’Aderente potrà accedere alla propria posizione assicurativa e consultare i dati principali delle Polizze sottoscritte (le Coperture Assicurative in essere, le Condizioni di Assicurazione sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi, …).. Inoltre l’Aderente potrà inviare delle richieste per operazioni dispositive (richiesta di apertura di sinistro, pagamento del premio successivo al primo, modifica dei dati anagrafici, …).
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla Compagnia e che potranno essere richieste dall’Aderente mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’Area Riservata medesima.
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della Compagnia non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo all’Aderente.
SEZIONE INCENDIO
10. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato causati:
a) Da Incendio, fulmine, Implosione, Esplosione e Scoppio
b) Da caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
c) Da bang sonico determinato da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica
d) Da urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all’Aderente né in suo uso o servizio
e) Da fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi conseguenti agli eventi di cui alla lettera a), che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse
f) Da rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
g) Allo scopo di impedire o di arrestare l’Incendio
Gli eventi sono garantiti anche se causati con:
• Colpa grave dell’Aderente, dei familiari conviventi o delle persone di cui l’Aderente debba rispondere a norma di legge
• Dolo delle persone di cui l’Aderente debba rispondere a norma di legge
10.2 SOMME ASSICURATE
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza, corrisponde all’Assicurato un importo che prevede un limite di Indennizzo, cioè la somma indicata sul Modulo di Adesione alla voce “capitale assicurato”.
La forma di assicurazione prevista per il Fabbricato è a Valore Intero ed il valore è determinato dal Valore a Nuovo.
11. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
• Causati o agevolati con dolo dell’Aderente, dell’Assicurato o dei familiari con loro conviventi
• Causati da atti di guerra, insurrezione, invasione, scioperi, sommosse, occupazione militare, Atti di Terrorismo o sabotaggio
• Causati da Esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
• Causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche
• Subiti da macchine o impianti in conseguenza di Scoppio verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo Scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
12. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
12.1 LIMITI DI INDENNIZZO
Si riportano nella seguente tabella i limiti di Indennizzo, relativi alla garanzia “Incendio”.
Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, come da tabella seguente:
ART. 10.1 - RISCHIO ASSICURATO | Limiti di Indennizzo |
Maggiori spese sostenute per: - Mancato godimento per perdita delle pigioni - Spese di trasloco - Costi ed oneri che dovessero comunque gravare sull’Aderente e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione degli immobili o loro porzioni oggetto del mutuo o per altri oneri conseguenti al Sinistro | 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza |
Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro | 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza |
ESEMPIO
Sinistro: Incendio del Fabbricato assicurato.
Capitale Assicurato Indicato nel Modulo di Adesione: 150.000 €
Descrizione | Ammontare del danno | Limite di Indennizzo | Indennizzo |
Incendio parziale del Fabbricato assicurato | € 50.000 | Somma Assicurata Fabbricato | € 50.000 |
Spese per Demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro | € 6.000 | 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza 50.000 x 10% = 5.000 € | € 5.000 |
Totale Indennizzo: 55.000 €
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX ED EVENTI SOCIO-POLITICI
Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, Atti di Terrorismo.
Credemassicurazioni corrisponderà l’Indennizzo liquidabile ai sensi di quanto previsto nella presente sezione anche per i Sinistri determinatisi per colpa grave dell’Aderente e/o dei suoi familiari conviventi.
Relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di Xxxxx, la presente garanzia è operante solo per la parte di danno eccedente quanto eventualmente indennizzato da altre polizze assicurative.
13.2 SOMME ASSICURATE
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza, corrisponde all’Assicurato un importo, che prevede un limite di Indennizzo, cioè la somma indicata sul Modulo di Adesione alla voce “capitale assicurato” e l’applicazione di una Franchigia, indicata all’art. 15.1 – Limiti d’Indennizzo e Franchigie.
La forma di assicurazione prevista per il Fabbricato è a Valore Intero ed il valore è determinato dal Valore a Nuovo.
14. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
1. Causati o agevolati con dolo dell’Aderente, dell’Assicurato o dei familiari con loro conviventi
2. Di inondazione o frana conseguenti agli eventi suindicati
3. Di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
4. Di Fenomeno Elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi
5. Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata
6. Di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all’interno del Fabbricato assicurato
15. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
15.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie e i Limiti di Indennizzo relativi alla garanzia “Atti Vandalici ed Eventi socio-politici”.
Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, come da tabella seguente:
ART. 13.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Limiti di Indennizzo |
Atti Vandalici ed Eventi Socio-Politici | € 156 per ogni Sinistro | Somma Assicurata per il Fabbricato |
Atti di Terrorismo | € 156 per ogni Sinistro | 50% della Somma Assicurata |
Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro | - | 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza |
ESEMPIO
Durante una manifestazione, alcuni manifestanti danneggiano gli scuri del Fabbricato assicurato
Descrizione | Ammontare del danno | Franchigia | Limite di Indennizzo | Indennizzo |
Riparazione scuri danneggiati | € 270 | € 156 | Somma Assicurata Fabbricato | € 114 |
Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da eventi atmosferici quali:
1. Uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria
2. Causati da caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventi suindicati quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze
3. Bagnamento verificatosi all’interno del Fabbricato purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1
4. Sovraccarico di neve, compresi i danni da bagnamento purché aventi a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato direttamente provocato dal peso della neve
16.2 SOMME ASSICURATE
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza, corrisponde all’Assicurato un importo che prevede un limite di Indennizzo, cioè la somma indicata sul Modulo di Adesione alla voce “capitale assicurato”, e l’applicazione di una Franchigia indicata all’art. 18.1 – Limiti d’Indennizzo e Franchigie.
La forma di assicurazione prevista per il Fabbricato è a Valore Intero ed il valore è determinato dal Valore a Nuovo.
17. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
• Di inondazione o frana conseguenti agli eventi di cui all’art. 16.1 – Rischio Assicurato
• Di Fenomeno Elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi
• Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata
Inoltre, per i danni causati a seguito di sovraccarico di neve, Credemassicurazioni non indennizza i danni causati:
• Da valanghe e slavine
• Da gelo, ancorché conseguente al Sovraccarico di neve
• A fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (G. U. n. 56 del 26.02.82), aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche e/o eventuali disposizioni locali ed al loro contenuto
• A lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei Fabbricati in seguito al sovraccarico di neve
Sono esclusi i danni alle costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete.
18. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
18.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie e i limiti di Indennizzo relativi alla garanzia “Eventi Atmosferici”.
Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, come da tabella seguente:
ART. 16.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Limiti di Indennizzo |
Eventi Atmosferici | 156 € | Somma Assicurata per il Fabbricato |
ESEMPIO
Durante un temporale, la grandine danneggia le tapparelle e diverse tegole del tetto. Il capitale assicurato indicato nel Modulo di Adesione è pari a 150.000 €
Descrizione | Ammontare del danno | Franchigia | Indennizzo |
Danneggiamento tapparelle, tegole | € 5.500 | € 156 | € 5.344 |
GARANZIA FENOMENO ELETTRICO
Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato da Fenomeno Elettrico agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel Fabbricato stesso, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione.
Credemassicurazioni corrisponderà l’Indennizzo liquidabile ai sensi di quanto previsto nella presente sezione anche per i Sinistri determinatisi per colpa grave dell’Aderente e/o dei suoi familiari conviventi.
19.2 SOMME ASSICURATE
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza, corrisponde all’Assicurato un importo che prevede un limite di Indennizzo di Euro 7.800 per annualità assicurativa con un massimo del 10% della Somma Assicurata.
La forma di assicurazione prevista per il Fabbricato è a Valore Intero ed il valore è determinato dal Valore a Nuovo.
20. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
• Causati o agevolati con dolo dell’Aderente, dell’Assicurato o dei familiari con loro conviventi
• Causati da atti di guerra, insurrezione, invasione, scioperi, sommosse, occupazione militare, Atti di Terrorismo o sabotaggio
• Causati da Esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
• Causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche
• Subiti da macchine o impianti in conseguenza di Scoppio verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo Scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
• Causati da difetti di materiali e di fabbricazione o dovuti a usura, corrosione e inadeguata manutenzione
21. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
21.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Si riportano nella seguente tabella le Franchigie e i limiti di Indennizzo relativi alla garanzia “Fenomeno Elettrico”.
Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, come da tabella seguente:
ART. 25.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Limiti di Indennizzo |
Fenomeno Elettrico | € 156 per ogni Sinistro | 10% della Somma Assicurata con il limite di 7.800 € per anno assicurativo |
ESEMPIO
Un corto circuito danneggia l’impianto di allarme e i pannelli fotovoltaici e solari termici. Il Capitale Assicurato indicato nel Modulo di Adesione è pari a 150.000 €.
Descrizione | Ammontare del danno | Franchigia | Limite di Indennizzo | Indennizzo |
Impianto di Allarme | € 2.000 | 156 € | 150.000 x 10% = 15.000 Il limite massimo è 7.800 € per anno assicurativo | € 3.644 |
Pannelli di impianti fotovoltaici e solari termini | € 1.800 |
SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
22. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
22.1 TITOLARITÀ’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati se non dall’Aderente e da
Credemassicurazioni.
Spetta in particolare all’Aderente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
22.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxx Xxxx 0
- 42121 Reggio Xxxxxx, entro e non oltre 10 giorni dalla data di accadimento del Sinistro o da quando l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
Inoltre, l’Assicurato deve:
• Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di
Credemassicurazioni secondo quanto previsto dalla legge
• In caso di Sinistro presumibilmente doloso, o su richiesta di Credemassicurazioni, presentare la denuncia all’autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l’originale o la copia autenticata alla sede di Credemassicurazioni
• Conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito per l’accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia
• Dimostrare l’effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova
Premesso che l’attribuzione del valore che il Fabbricato assicurato – illeso, danneggiato o distrutto – aveva al momento del Sinistro è ottenuto sulla base del criterio stabilito agli artt. 10.2, 13.2, 16.2, 19.2 – Somme Assicurate (per le rispettive garanzie), l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo la parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.
L’importo massimo liquidabile non potrà comunque essere superiore al capitale assicurato indicato sul Modulo di Adesione. Da tale Indennizzo saranno detratte le Franchigie previste dalle disposizioni di Xxxxxxx (così come indicate agli artt. 15.1, 18.1, 21.1)
Nel caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà calcolata ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile senza tener conto di scoperti e/o Franchigie eventualmente previsti in Polizza, i quali verranno detratti successivamente dall’importo così calcolato.
22.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato direttamente da Credemassicurazioni, o da persona da questa incaricata, con l’Aderente o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, fra due periti nominati uno da Credemassicurazioni e uno dall’Aderente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
I periti devono:
a) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del Sinistro
b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate
c) Verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di Sinistro (art. 22.2 – Obblighi in caso di Xxxxxxxx)
d) Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati
e) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle parti
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata fra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
22.6 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno
€ 25.000.
L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.
22.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Credemassicurazioni provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell’Assicurato sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il Sinistro non sia stato causato o agevolato con dolo dell’Aderente, dell’Assicurato o dei familiari con loro conviventi.
22.8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Aderente che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Dati relativi al Contratto di Mutuo
n.
Estremi dell'Adesione
progressivo n. | decorrenza dell'assicurazione | scadenza dell'assicurazione | durata dell'assicurazione (anni) |
Dati relativi alla copertura assicurativa
fabbricato ubicato in via | CAP | città |
capitale assicurato |
Garanzie
FAC - SIMILE
Dati relativi al premio
premio unico | di cui costi a carico dell'Aderente parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (1) | di cui imposte (maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura di cui al D.M. 239/2002) |
(1) pari al 45% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge
Credemassicurazioni rende noto che:
1. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile
2. l'Aderente ha diritto di richiedere alla Compagnia le credenziali per l'accesso all'area riservata
Il sottoscritto Aderente:
• prende atto che Credito Xxxxxxxx X.x.X. ha stipulato la polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n° 90000011ZZ in nome e nell'interesse dei propri clienti sottoscrittori di Contratti di Mutuo e in abbinamento a detti contratti
• da atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del contratto sono state
raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto
• di voler aderire alle polizza collettiva sopraindicata
• dichiara di aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominati “Allegato 3 - Informativa sul distributore”, “Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo”, “Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore” (quest’ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione median- te tecniche di comunicazione a distanza);
• dichiara di essere informato che, come previsto dall'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di recedere dall'assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Per esercitare tale diritto, l'Aderente deve inviare comunicazione a Credemassicurazioni nei modi stabiliti dall'art. 4.3
• di aver ricevuto e letto il Set Informativo, comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni (Mod. 3884DD0321), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac simile del modulo di adesione (Mod. 3884T0321), Documento Informativo sul trattamento dei dati personali
• di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corren- te di corrispondenza in essere presso Credito Xxxxxxxx X.x.X.
• che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate e costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto
in materiali incombustibili, e che si trova in buone condizioni di staticità e manutenzione
• che nell'intero fabbricato almeno 50% della superficie complessiva dei piani è adibita ad abitazione civile e uffici
✓
firma Aderente
Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax:
x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMASSICURAZIONI
S.p.A.
CRSMO03884XDE03210102
Estremi dell'Adesione
progressivo n. | decorrenza dell'assicurazione | scadenza dell'assicurazione | durata dell'assicurazione (anni) |
firma Aderente
✓
II sottoscritto Aderente dichiara, di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni dell'Aderente; art. 1.2 - Variazioni del rischio; art.
2.1 - Caratteristiche del fabbricato; art. 2.2 - Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale; art. 3.1 - Decorrenza e durata delle coperture; art. 6.1 Dove vale la copertura; art. 7 Eventi relativi al contratto di mutuo;
SEZIONE INCENDIO
GARANZIA INCENDIO -> art. 11 Cosa non è assicurato; art. 12 Limiti, franchigie e\o scoperti;
SEZIONE GARANZIE INTEGRATIVE
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX ED EVENTI SOCIOPOLITICI -> art. 14 Cosa non è assicurato; art. 15 Limiti, franchigie e\o scoperti; GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI -> Art. 17 Cosa non è assicurato; art. 18 Limiti, franchigie e\o scoperti;
GARANZIA FENOMENO ELETTRICO -> art. 20 - Cosa non è assicurato; art. 21 - Limiti, franchigie e\o scoperti; SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO -> art. 22 - Che cosa fare in caso di sinistro
FAC - SIMILE
Periodicità e mezzi di pagamento Il sottoscritto Aderente dichiara di aver preso atto che Credemassicurazioni ha conferito al Contraente Credito Xxxxxxxx X.x.X. un mandato all'incasso del premio in forza del quale il pagamento del premio a Credito Xxxxxxxx X.x.X. equivale al pagamento fatto alla stessa Compagnia ai fini delle validità dell'assicurazione e, a tal fine, il sottoscritto Aderente conferisce a sua volta a Credito Xxxxxxxx X.x.X. espresso incarico di provvedere ad addebitare sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al "Premio unico" dovuto per la durata della presente
Assicurazione (vedi art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione).
Consenso Privacy Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l’Informativa che mi è stata fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679:
firma Aderente
✓
luogo e data
• Autorizzo il Titolare e l’Intermediario/Collocatore a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per l’a- pertura e la gestione del rapporto contrattuale conformemente a quanto indicato al punto 2.2 e 3.1 dell’Informativa. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni:
Credemassicurazioni SpA Il Direttore Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMASSICURAZIONI
S.p.A.
Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax:
x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CRSMO03884XDE03210202
Spett.le Credemassicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Xxxxxx RE
Polizza Avvera Protezione Incendio: denunciamo un sinistro
• Numero di adesione
• Filiale
• Nome del tuo gestore
Dati dell’Assicurato
Cognome e Nome
Data di nascita / / Sesso
Domicilio/Residenza: Via n
Comune Cap Provincia
Telefono/Fax
Denuncia
Data di accadimento / /
e breve descrizione della modalità:
e pertanto richiedo l’attivazione della garanzia (Indicare con una X ):
Sezione Incendio
Indicare probabile casistica di polizza:
o Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
o Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
o Rovina di ascensori e montacarichi
o Fumi, gas, vapori da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi
o Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, da bang sonico determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica
o Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell’Aderente
Sezione Garanzie Integrative - Fenomeno Elettrico
…segue
Sezione Garanzie Integrative - Eventi Atmosferici
Indicare probabile casistica di polizza:
o Danni causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria
o Danni causati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventi suindicati
o Da bagnamenti che si verificassero all’interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi di opere od impianti, causata da uno degli eventi suindicati
o Danni materiali diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve
Sezione Garanzie Integrative - Atti Vandalici ed Eventi Socio Politici
Indicare probabile casistica di polizza:
o Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o atti di sabotaggio
Data / /
Firma (leggibile)
Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure consegnare tutta la documentazione all’intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.
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