PROTOCOLLO
PROTOCOLLO
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il periodo dal 21 maggio 1998 al 20 maggio 2001
Articolo 1
A norma dell’articolo 2 dell’accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 21 maggio 1998, sono concesse a 45 navi tonniere congelatrici con reti a circuizione e a 30 pescherecci con palangari di superficie licenze che li autorizzano a pescare nella zona di pesca malgascia.
Inoltre, su richiesta della Comunità, potranno essere concesse autorizzazioni ad altre categorie di pescherecci, a condizioni da definire nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo.
Articolo 2
L’importo della partecipazione di cui all’articolo 7 dell’accordo è fissato a 304 000 ecu per ciascuno dei tre anni di validità del protocollo, pagabili in tre quote da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 1998, il 20 maggio 1999 e il 20 maggio 2000. Tale importo copre 9 500 tonnellate annue di catture di tonnidi nelle acque malgasce; qulora il volume delle catture di tonnidi effettuate dai pescherecci comunitari nella zona di pesca malgascia superi detto quantitativo, l’importo di cui sopra è maggiorato di 50 ecu per tonnellata supplementare.
La compensazione finanziaria è versata su un conto indicato dalle autorità malgasce, a profitto del Tesoro pubblico.
Articolo 3
1. La Comunità partecipa inoltre, per il periodo di cui all’articolo 1, al finanziamento delle seguenti azioni, con un importo di 1 368 000 ecu ripartito come segue:
1) finanziamento di programmi scientifici malgasci destinati a migliorare le conoscenze sulle risorse alieutiche per assicurarne la gestione durevole: 168 000 ecu.
Su richiesta del governo del Madagascar, detta partecipazione potrà assumere in particolare la forma di un contributo alle spese di riunioni internazionali destinate al miglioramento di dette conoscenze e della gestione delle risorse alieutiche.
2) Sostegno a un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca: 600 000 ecu.
3) Finanziamento di borse di studio e corsi di formazione: 300 000 ecu.
4) Assistenza allo sviluppo della pesca tradizionale: 125 000 ecu.
5) Sostegno all’École nationale de l’enseignement maritime di Majunga (ENEM): 175 000 ecu.
2. Le autorità malgasce competenti trasmettono alla Commissione, al più tardi tre mesi dal giorno anniversario dell’entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale dettagliata sull’utilizzo dei fondi destinati alle azioni di cui al paragrafo 1, sull’attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione delle Comunità europee si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca eventuali informazioni complementari e di riesaminare i pagamenti di cui sopra in funzione dell’effettiva realizzazione delle azioni.
3. Gli importi stanziati sono messi a disposizione del Ministero della pesca e versati sui conti bancari da esso indicati in funzione delle spese sostenute.
Articolo 4
Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente protocollo, l’accordo di pesca può essere sospeso.
Articolo 5
L’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.
Articolo 6
Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso è applicabile a decorrere dal 21 maggio 1998.
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA MALGASCIA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ
1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze
La procedura per la richiesta ed il rilascio delle licenze che autorizzano le navi della Comunità a pescare nelle acque malgasce è la seguente.
a) Tramite il proprio rappresentante nel Madagascar, la Commissione delle Comunità europee presenta simultaneamente alle autorità malgasce:
— una domanda di licenza per ciascun peschereccio, formulata dall’armatore che intende esercitare un’attività di pesca in base al presente accordo, almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto;
— una domanda annuale di autorizzazione preventiva all’accesso nelle acque territoriali malgasce; tale autorizzazione è valida per la durata della licenza.
La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dal Madagascar, il cui modello è riportato nell’appendice 1, e deve essere corredata della prova del pagamento dell’anticipo a carico dell’armatore.
b) La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile.
Tuttavia, su richiesta della Commissione delle Comunità europee e in caso di forza maggiore, la licenza di un peschereccio è sostituita da una nuova licenza a nome di un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio da sostituire. L’armatore di quest’ultimo consegna la licenza annullata al ministero malgascio responsabile per la pesca marittima, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee del Madagascar.
Nella nuova licenza si indicano:
— la data del rilascio,
— il fatto che la nuova licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente.
Per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo previsto nell’articolo 5 dell’accordo.
c) La licenza è rilasciata dalle autorità malgasce al rappresentante della Commissione delle Comunità europee nel Madagascar.
d) La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo del peschereccio; tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell’anticipo inviata dalla Commissione delle Comunità europee alle autorità malgasce, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso alle autorità malgasce incaricate del controllo della pesca. Una copia della suddetta licenza può essere ottenuta per telefax in attesa del ricevimento della licenza propriamente detta; tale copia viene conservata a bordo.
e) Gli armatori di tonniere devono essere rappresentati da un raccomandatario nel Madagascar.
f) Prima dell’entrata in vigore dell’accordo, le autorità malgasce comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento di canoni e anticipi.
2. Validità e pagamento delle licenze
a) Le licenze hanno una durata di validità di un anno. Esse sono rinnovabili.
b) Il canone è fissato a 20 ecu per tonnellata pescata nelle acque poste sotto la giurisdizione malgascia. Le licenze sono rilasciate dietro versameno anticipato al Tesoro malgascio di un importo annuo di 2 000 ecu per tonniera con reti a circuizione, 1 100 ecu per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 tsl e 800 ecu per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a
150 tsl.
c) Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore, confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture, quali l’ORSTOM, l’IEO (Istituto oceanografico spagnolo) e l’USTA (Unità statistica tonniera di Antsiranana) e trasmesse dagli Stati membri della Comunità europea. Detto computo viene comuni- cato contemporaneamente ai servizi malgasci della pesca marittima e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori ai servizi malgasci della pesca non oltre 30 giorni dalla notifica del computo definitivo.
Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’importo dell’anticipo di cui al punto b), la somma residua corrispondente non è rimborsabile.
3. Dichiarazione delle catture
a) Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar, nel quadro dell’accordo, devono comunicare i dati sulle proprie catture ai servizi malgasci responsabili per la pesca marittima, con copia alla delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Madagascar, secondo le moda- lità seguenti:
Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie compilano una scheda di pesca, conforme ai modelli riportati nell’appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca malgascia. I formulari sono inviati alle autorità competenti di cui al primo comma entro il 30 settembre di ogni anno.
I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante del pesche- reccio. Sono tenuti alla compilazione del formulario tutti i pescherecci che hanno ottenuto una licenza, anche nel caso in cui non siano state effettuate catture.
b) In caso di inosservanza di tali disposizioni, le autorità malgasce si riservano il diritto di sospendere la licenza del peschereccio contravventore fino a quando non siano state espletate le formalità prescritte. In tal caso ne viene immediatamente informata la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Madagascar.
4. Comunicazioni
Il comandante notifica almeno 24 ore prima alla radiostazione costiera di Antsiranana, per radio o per telex o telefax, e al ministero della Pesca, per telefax (n. [261 20] 22 416 55), l’intenzione di entrare con il proprio peschereccio nella zona di pesca malgascia o di uscire da tale zona. Al momento di notificare l’intenzione di uscita, egli notifica altresì i quantitativi stimati di catture effettuate durante la permanenza nella zona malgascia.
La frequenza radio e il numero di telex e di telefax saranno indicati nella licenzia.
5. Osservatori
Su richiesta delle autorità malgasce, le navi tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore, a cui viene riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell’osservatore è fissata dalle autorità malgasce, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all’esecuzione dei suoi compiti. A bordo, l’osservatore:
— osserva le attività di pesca delle navi;
— verifica la posizione delle navi impegnate in attività di pesca;
— procede ad operazioni di campionatura biologica nel quadro di programmi scientifici;
— prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
— verifica i dati sulle catture relativi alla zona malgascia che figurano nel giornale di bordo. Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:
— adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
— rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità malgasce.
L’armatore versa al governo malgascio, tramite il raccomandatario, 10 ecu per giornata trascorsa dall’osser- vatore a bordo di una nave tonniera con reti a circuizione o di un peschereccio con palangari di superficie. Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell’osservatore sono a carico dell’armatore nel caso in cui quest’ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto malgascio convenuto di comune accordo con le autorità del paese.
Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.
6. Imbarco di marinai
Per la flotta delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie, almeno sei marinai malgasci vengono imbarcati permanentemente per tutta la durata della campagna.
In caso di mancato imbarco dei marinai in questione, gli armatori sono tenuti a pagare integralmente l’importo del salario del marinaio o dei marinai non imbarcati; tale somma verrà destinata alla formazione di pescatori malgasci e sarà versata su un conto il cui numero verrà comunicato al raccomandatario.
I contratti di assunzione di questi marinai vengono stipulati tra i raccomandatari e gli interessati.
7. Zone di pesca
Le zone di pesca accessibili ai pescherecci della Comunità sono tutte le acque soggette alla giurisdizione malgascia situate ad oltre 10 miglia marine dalle coste.
Qualora le autorità malgasce decidano di installare dispositivi sperimentali di insediamento del pesce, esse ne informano la Commissione delle Comunità europee nonché i raccomandatari degli armatori interessati, indicando le coordinate geografiche di questi dispositivi.
A partire dal trentesimo giorno dopo tale notifica è vietato accostarsi a meno di 1,5 miglia da detti dispositivi. L’eventuale loro smantellamento deve essere comunicato senza indugio alle stesse parti.
8. Uso delle attrezzature portuali
Le autorità del Madagascar stabiliranno con i beneficiari dell’accordo le condizioni di utilizzazione delle attrezzature portuali.
9. Ispezione e sorveglianza delle attività di pesca
I pescherecci che hanno ottenuto una licenza permettono ed agevolano la salita a bordo e l’espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario malgascio incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca.
10. Trasbordi
In caso di trasbordo di pesci, le navi tonniere congelatrici con reti a circuizione consegnano ad una società o ad un organismo designato dalle autorità malgasce competenti per la pesca i pesci che essi non conservano.
11. Prestazioni di servizi
Gli armatori della Comunità che operano nella zona di pesca del Madagscar cercheranno di privilegiare le prestazioni di servizi malgasci (carenaggio, movimentazione, bunkeraggio, deposito, ecc. ).
12. Procedura in caso di fermo
a) Trasmissione delle informazioni
Entro 48 ore, il ministero malgascio della Pesca informa la delegazione e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di un peschereccio comunitario operante nell’ambito dell’accordo, effettuato nella zona di pesca del Madagascar, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all’origine del fermo. La delegazione e lo Stato di bandiera vengono inoltre informati in merito allo svolgimento delle procedure avviate e delle sanzioni applicate.
b) Risoluzione del fermo
Conformemente alle disposizioni della legge sulla pesca e dei regolamenti ivi afferenti, l’infrazione può essere definita:
— mediante transazione; in tal caso, l’importo dell’ammenda applicata è determinato conformemente alle disposizioni di legge all’interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa malgascia;
— in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere definita mediante transazione, secondo le disposizioni previste dalla legge malgascia.
c) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:
— ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di transazione su presentazione della relativa ricevuta, oppure
— una volta depositata la cauzione bancaria, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito di una cauzione.
Appendice 1
FORMULARIO DI UNA DOMANDA DI LICENZA
1. Nuova domanda o rinnovo: ................................................................................................
2. Nome della nave e bandiera: ...............................................................................................
3. Validità: dal ....................................................... al .......................................................
4. Nome dell’armatore: ........................................................................................................
5. Indirizzo dell’armatore: .....................................................................................................
............................................................................................................................... ...
6. Nome e indirizzo del noleggiatore, se diversi dai punti 4 e 5: ........................................................
............................................................................................................................... ...
............................................................................................................................... ...
7. Nome e indirizzo del rappresentante ufficiale nel Madagascar: ......................................................
............................................................................................................................... ... 8. Nome del comandante della nave: ........................................................................................
9. Tipo di nave: ..................................................................................................................
10. Numero di immatricolazione: .............................................................................................
11. Identificazione esterna della nave: ........................................................................................
12. Porto e paese di immatricolazione: .......................................................................................
13. Larghezza e lunghezza fuoritutto della nave: ............................................................................
14. Stazza lorda e stazza netta della nave: .....................................................................................
15. Marca e potenza del motore principale: ..................................................................................
16. Potenza di congelazione (t/g): ..............................................................................................
17. Capacità di stivaggio (m3): ..................................................................................................
18. Indicativo di chiamata: ......................................................................................................
19. Altri impianti di comunicazione (telex, telefax): ........................................................................
20. Attrezzature per la pesca: ...................................................................................................
............................................................................................................................... ...
21. Numero dei membri d’equipaggio per nazionalità: ....................................................................
............................................................................................................................... ...
22. Numero della licenza di pesca (in caso di rinnovo, allegare licenza): ...............................................
............................................................................................................................... ...
Il sottoscritto certifica che le informazioni
di cui sopra sono esatte e si impegna a rispettarle.
..................................................
(Timbro e firma dell’armatore)
..................................................
(Data)
(in °C)
Appendice 2 ICCAT LOGBOOK for TUNA FISHERY
Vessel name | Gross tonnes | □ Longline □ Bait boat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flag country | Capacity (MT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration No | Captain | month | day | year | port | □ Purse seiner □ Trawling □ Others Page of pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company or owner | No of crew | Boat LEFT | 19 . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address | Reporting date | Boat RETURNED | 19 . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reported by | Number of days at sea | days | Number of fishing days or number of sets made | Trip number | 19.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates | Area | Surf. water temp. | Effort (number of hooks used) | CATCHES | Bait used | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month | Day | Latitude N/S | Longitude E/W | Bluefin tuna Thunnus thynnus or maccoyii | Yellowfin tuna Thunnus albacares | Bigeye tuna Thunnus obesus | Albacore Thunnus alalunga | Swordfish Xiphias gladius | Striped marlin White marlin Tetrapturus audax or albidus | Black marlin Makaira indica | Sailfish Istiophorus albicans or platypterus | Skipjack Katsuwonus pelamis | Miscellaneous fish | Daily total (in weight) (kg only) | Saury | Squid | Live bait | Others | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | kg | No | kg | No | kg | No | kg | No | kg | No | kg | No | kg | No | kg | No | kg | Sp | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landing weight (in kg) |
Remarks:
1. Use one sheet per month, and one line per day.
2. At the end of each trip, forward a copy of the log to your correspondent or to ICCAT, Xxxxxxx Xxxx 00, Xxxxxx 0, Xxxxx.
3. ‘Day’ refers to the day you set the line.
4. Fishing area refers to the noon position of the boat, round off minutes, and record degrees of latitude and longitude. Be sure to record N/S and E/W.
5. The bottom line (‘landing weight’) should be completed only at the end of the trip. Actual weight at the time of unloading should be recorded.
6. All information reported herein will be kept strictly confidential.