MOD 37
MOD 37
Regolamento Contrattuale per la Certificazione ai sensi della direttiva 2014/33/UE e per il Certificato preventivo per installazione di impianti elevatori in deroga ai sensi del DM 19/03/2015
(MOD 05)
Stato delle Revisioni
Rev. | Data | Motivo | Aggiornamento RQ | Approvazione PCG |
00 | 27-04-2013 | Definizione | ||
01 | 11-10-2013 | Modifica §§ 14 e 15 | ||
02 | 07-01-2014 | Modifica §. 7 | ||
03 | 14-03-2014 | Modifica modalità di delibera | ||
04 | 21-01-2015 | Aggiornamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065 | ||
05 | 21-10-2015 | Aggiornamento §§ 3, 5, 7.1, 7.2, 14, 15, 20. Aggiunto § 7.3 – 8.1, 8.2, 9.1 9.2 | ||
06 | 19-04-2016 | Aggiornamento alla direttiva 2014/33/UE | ||
07 | 11/01/2017 | Sostituzione dicitura Attestato di conformità con Certificato di conformità e modifica del titolo | ||
08 | 06-12-2017 | Modifica §§ 7.1 - 7.2 per informazioni relative al diniego del rilascio della Certificazione e par. 18.0 Uso dei marchi | ||
09 | 15/01/2018 | Sostituzione dicitura Attestato con Certificato per Istanza in Deroga | ||
10 | 31-12-2020 | Aggiornata ragione sociale, sostituito PCA con PCG. Modificati §§ 1.0-2.0-4.0-7.0-14.0-15.0 | ||
11 | 30/11/2021 | Modificati §§ 3.0, 7.3 e 9.2 | ||
12 | 21-02-2022 | Aggiornati §§ 4, 5, 6.0, 7.2, 8.0, 10.0, 14, 15, 21 a seguito di osservazioni esame documentale di ACCREDIA del 21/01/2022 | Ballandi X. | Xxxxxxxx A. |
Il presente documento è di proprietà di EUROCERT SpA Non è consentita la riproduzione né totale né parziale
Indice
Indice 2
1.0 Premessa 4
2.0 Scopo e Campo di Applicazione 4
3.0 Documenti di Riferimento 4
4.0 Xxxxxxx e Definizioni 5
5.0 Affidamento Incarico 6
5.1.1 Affidamento Incarico per la Valutazione di Conformità 6
5.2 Affidamento Incarico per la Certificazione ai fini dell’accordo preventivo dell’istanza in deroga 6
6.0 Obblighi e diritti 6
6.1 Obblighi e diritti del Richiedente la Certificazione 6
6.2 Obblighi e diritti dell’Organismo di Certificazione 7
7.0 Procedure per le Attività di Certificazione 8
7.1 Esame Finale (Allegato V) - Direttiva 2014/33/UE 8
7.2 Conformità basata sulla verifica dell’unità (Allegato VIII - Modulo G) - Direttiva 2014/33/UE 9
7.3 Elenco dei documenti richiesti da EUROCERT, ove applicabili per tipologia di impianto e/o azionamento, per svolgere la valutazione di conformità 11
7.4 Verifica documentale ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione dell’ascensore in deroga – DM 19/3/15 13
8.0 Processo decisionale ed emissione del Certificato 14
8.1 Processo decisionale ed emissione del Certificato di Conformità o di Esame Finale 14
8.2 Processo decisionale e Emissione del Certificato per istanza in deroga 15
8.3 Rinuncia della Certificazione 15
8.4 Sospensione della Certificazione 15
8.5 Revoca della Certificazione 15
9.0 Certificati 15
9.1 Certificato di Valutazione della conformità basato sulla verifica dell’unità o di esame finale 15
9.2 Certificato per l’istanza in deroga 16
10.0 Durata del Certificato di Conformità 16
11.0 Registrazioni 16
12.0 Riservatezza delle Informazioni 16
13.0 Privacy 16
14.0 Reclami 17
15.0 Ricorsi 17
16.0 Contenziosi 17
17.0 Tutela del Rischio Professionale 17
18.0 Uso dei Marchi 18
19.0 Tariffario 18
20.0 Fatturazione e Pagamento 18
21.0 Aggiornamento del Regolamento 18
22.0 Clausola Risolutiva Espressa 18
23.0 Foro Competente 18
1.0 Premessa
EUROCERT SpA (nel seguito indicata con EUROCERT) è Organismo di Certificazione notificato alla Comunità Europea e identificato col n. 0861.
EUROCERT opera nel campo della certificazione dei prodotti nell’ambito definito dalla direttiva ascensori 2014/33/UE e rilascia i Certificati di Valutazione di Conformità che garantiscono, per i prodotti esaminati, il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza richiesti dalla direttiva 2014/33/UE necessari per la loro Certificazione CE.
EUROCERT opera anche nel campo delle verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i.
EUROCERT è strutturata in Direzioni (Qualità – Commerciale – Tecnica – Organizzativa) che riportano al Consiglio di Gestione il cui Presidente è il Legale rappresentante della Società.
La presenza di realtà locali facilita il contatto con il Cliente e rende più flessibile l’operatività sul territorio pur mantenendo presso gli organi di sede ogni responsabilità e direttiva riguardante gli impegni con i Clienti e le autorità preposte al controllo dell’operato EUROCERT.
2.0 Scopo e Campo di Applicazione
Il presente regolamento elaborato da EUROCERT stabilisce le condizioni e le procedure per la concessione, la sorveglianza, la rinuncia, e la revoca de:
• la Certificazione di Prodotto ai sensi della direttiva 2014/33/UE;
• Il Certificato ai sensi del DM del 19 marzo 2015 per l’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga (spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina ridotti), di cui all’art. 17 bis del DPR 162/99, come modificato dal DPR 8/2015.
Con la sottoscrizione del documento presente, si generano i seguenti impegni:
a) EUROCERT si impegna a svolgere con competenza, obiettività, diligenza, imparzialità e integrità professionale, la valutazione della conformità del Prodotto alla direttiva ed alle norme e leggi di riferimento, a concedere il certificato e a provvedere all’inserimento del certificato emesso negli appositi elenchi inviati al Ministero.
b) L’installatore dell’impianto elevatore e/o il richiedente del Certificato ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione in deroga si impegnano a conformarsi alle prescrizioni di seguito indicate.
EUROCERT non assume alcun obbligo, a priori, circa l’esito positivo delle valutazioni condotte a seguito dell’incarico. EUROCERT ha la responsabilità di verificare la rispondenza del prodotto alla Direttiva, alle norme e alle leggi indicate dall’Installatore.
3.0 Documenti di Riferimento
Per le attività di certificazione e di verifica relativa agli elevatori secondo il presente regolamento, si fa riferimento ai seguenti documenti:
− Direttiva 2014/33/UE
− DPR 162/99 – regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
− DPR n. 214 del 05/10/2010 – regolamento recante modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori
− DPR n° 8 del 19/01/2015 – regolamento recante modifiche al DPR 30 aprile 1999 n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio
− DM del 19/3/2015 – individuazione della documentazione da presentare ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti Spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina
− Fac-simile MiSE relativo all’installazione degli ascensori in deroga ai sensi dell’art.17bis DPR 162/99 e dell’allegato I del DM del 19/03/2015
− DPR n° 23 del 10/01/2017 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché' per l'esercizio degli ascensori
− UNI EN 81-20:2014 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori per il trasporto di persone e di cose accompagnate da persone
− UNI EN 81-20:2020 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori per il trasporto di persone e di cose accompagnate da persone
− UNI EN 81-50:2014 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori. Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori
− UNI EN 81-50:2020 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori. Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori
− UNI EN 81-21:2012 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori. Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti
− UNI EN 81-28:2004 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori. Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci
− UNI EN 81-70:2018 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori. Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili
− UNI EN 81-72:2015 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori. Ascensori antincendio.
− UNI EN 81-71:2009 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori. Ascesnori resistenti ai vandali.
− DECRETO 15 Settembre 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi
− UNI XXX XX XXX/XXX 00000 “requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti”
− Regolamenti ACCREDIA
− RG-01: Regolamento ACCREDIA per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione
− RG-09: Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA
− Guide IAF/EA applicabili
4.0 Termini e Definizioni
Committente /Cliente - L’installatore che commissiona l’incarico ad EUROCERT.
Certificato di Esame Finale - Allegato V Dir. 2014/33/UE - è il documento redatto da EUROCERT che, a seguito di esame e prove appropriati su un ascensore conforme ad un ascensore modello approvato da un esame UE del tipo ovvero su un ascensore progettato e fabbricato in garanzia di qualità secondo l’allegato XI e al certificato di esame UE del progetto (se non interamente conforme alle norme armonizzate), attesta la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I della direttiva 2014/33/UE.
Certificato di Conformità basato sulla verifica dell’Unità - Allegato VIII Dir. 2014/33/UE - è il documento redatto da EUROCERT che, a seguito di esame della documentazione tecnica e prove opportune, attesta la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’allegato I della direttiva 2014/33/UE.
Certificato per istanza di installazione in deroga, ai sensi del DM del 19 marzo 2015 – è il documento redatto da EUROCERT che, a seguito della documentazione fornita dal proprietario dell’edifico o dal suo delegato, attesta l’esistenza delle condizioni minime necessarie per la richiesta dell’accordo preventivo per l’installazione dell’impianto elevatore in deroga alle disposizioni di cui al punto 2.2 dell’allegato I del DPR 162/99.
Accordo preventivo - procedura necessaria al proprietario dello stabile e dell'impianto o al suo legale rappresentante per presentare istanza alle autorità competenti di autorizzazione all’installazione dell’impianto elevatore, sia in edifici nuovi o esistenti, in deroga alle disposizioni di cui al punto 2.2 dell’allegato I del DPR 162/99 in merito ai rischi di schiacciamento per gli operatori e i manutentori.
Edificio Nuovo per il quale è necessario richiedere accordo preventivo - edifici di nuova costruzione per i quali esistono impedimenti alla realizzazione degli spazi liberi o di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina (testata e/o fossa ridotta) richiesti di cui al punto 2.2 dell’allegato I del DPR 162/99
Edificio Esistente per il quale è necessario richiedere accordo preventivo - edificio occupato o che era già occupato prima dell’ordinativo dell’ascensore per il quale esistono impedimenti alla realizzazione degli spazi liberi o di rifugio oltre le posizioni
estreme della cabina (testata e/o fossa ridotta) richiesti di cui al punto 2.2 dell’allegato I del DPR 162/99 (quali ad esempio: Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio; impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici o strutturali; diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà̀ delle parti comuni).
Comitato di Certificazione - è l’organo collegiale EUROCERT che prende le decisioni finali relativamente al riesame e all’emissione del Certificato.
Non conformità - rilievo che evidenzi il mancato rispetto o generi un dubbio rilevante circa il rispetto di uno o più requisiti essenziali di salute e sicurezza definiti dalla direttiva o dalla norma di riferimento. La presenza di una non conformità comporta la sospensione della procedura di certificazione e deve essere risolta dall’installatore; detta risoluzione deve essere verificata e chiusa da EUROCERT prima del rilascio del Certificato. La mancata risoluzione impedisce l’emissione del Certificato.
5.0 Affidamento Incarico
5.1.1 Affidamento Incarico per la Valutazione di Conformità
La ditta installatrice dell’ascensore inoltra a EUROCERT la richiesta di valutazione della conformità dell’impianto, esplicitando fra i dati dell’installazione anche la norma di riferimento e il tipo di procedura di valutazione della conformità richiesta se per:
− Esame Finale di un ascensore conforme a un” modello”, oppure
− Esame Finale di un ascensore progettato e fabbricato in garanzia totale di qualità, oppure
− Conformità basata sulla Verifica dell’Unità.
EUROCERT predispone un’offerta in accordo al proprio tariffario, rappresentata dal MOD05, avendo cura di inserire tutti i dati che sono stati forniti in precedenza nella richiesta. Poi lo invia alla ditta installatrice che lo sottoscrive per accettazione.
Se il cliente accetta l’offerta, unitamente al contratto sottoscritto per accettazione deve inviare una copia della documentazione richiesta nel modulo MOD25A “Elenco documenti richiesti per la valutazione di conformità̀ alla direttiva ascensori”.
Ricevuta l’offerta sottoscritta dalla ditta installatrice, unitamente al fascicolo tecnico, EUROCERT provvede al riesame dell’ordine entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione del contratto sottoscritto.
A seguito del riesame positivo, EUROCERT invia alla ditta di installazione una copia del contratto definitivo.
5.2 Affidamento Incarico per la Certificazione ai fini dell’accordo preventivo dell’istanza in deroga
Il proprietario, o suo delegato, dell’edificio inoltra a EUROCERT la richiesta di Certificazione ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione in deroga, esplicitando fra i dati:
− se l’edifico è nuovo o esistente
− i dati tecnici e la tipologia di impianto
− le soluzioni tecniche alternative adottate
EUROCERT predispone un’offerta in accordo al proprio tariffario, rappresentata dal MOD46, avendo cura di inserire tutti i dati che sono stati forniti in precedenza nella richiesta. Poi lo invia al proprietario, o suo delegato che lo sottoscrive per accettazione.
Ricevuta l’offerta sottoscritta dal proprietario, o suo delegato, unitamente al fascicolo tecnico, EUROCERT provvede al riesame dell’ordine entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione del contratto sottoscritto.
A seguito del riesame positivo, EUROCERT invia al proprietario, o suo delegato, una copia del contratto definitivo.
6.0 Obblighi e diritti
6.1 Obblighi e diritti del Richiedente la Certificazione
Il Committente è tenuto a:
a) Rispettare integralmente quanto previsto dal presente regolamento.
b) Trasmettere ad EUROCERT unitamente all’offerta sottoscritta (MOD05 – MOD46) tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla certificazione in oggetto.
c) Garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione. EUROCERT è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati e/o loro mancata corrispondenza alla realtà.
d) Garantire ad EUROCERT il libero accesso agli impianti oggetto di certificazione e il supporto di personale competente ai fini di una corretta valutazione.
e) Non usare la certificazione in modo da portare discredito ad EUROCERT.
f) Garantire che nessun documento di certificazione né alcuna parte di essi siano usati in modo ambiguo e/o ingannevole.
g) Non richiedere analogo servizio ad altro Organismo Notificato.
h) informare EUROCERT di eventuali modifiche che possano che possano influenzare l’attività di certificazione.
i) Rendere disponibile in caso di richiesta il registro dei reclami legati al prodotto e le eventuali azioni intraprese
j) Informare EUROCERT relativamente a qualsiasi rischio presente nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i tecnici di EUROCERT
k) Provvedere, durante l’attività di EUROCERT ad adottare adeguate misure di sicurezza, in modo da garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle leggi in materia. EUROCERT non è responsabile di inadeguatezza o danno di alcun tipo provocati dall’attività del richiedente o dai suoi prodotti, processi o servizi.
l) Retribuire EUROCERT per le attività eseguite, secondo quanto specificato nel presente regolamento.
m) Autorizzare l’accesso ad osservatori designati dagli Enti di controllo/accreditamento nell’ambito delle loro attività di controllo delle attività di EUROCERT quale Organismo di certificazione. Tali controlli potranno avvenire solo con la contestuale presenza di personale EUROCERT e con preavviso di almeno tre giorni.
n) Acconsentire l’eventuale presenza di personale EUROCERT in formazione-addestramento
o) Acconsentire l’eventuale presenza di personale EUROCERT per l’attività di osservazione in campo del personale tecnico.
p) Redigere la dichiarazione UE di conformità a seguito dell’emissione del Certificato di valutazione della conformità.
q) Conservare la dichiarazione di conformità UE e il certificato di valutazione della conformità per almeno 10 anni
r) Apporre la marcatura CE in cabina indicando a lato il x.xx dell’Organismo Notificato EUROCERT: 0861
s) Soddisfare gli obblighi previsti dalla specifica procedura adottata (cfr. paragrafo 7 e 10)
Il richiedente la Certificazione ha il diritto di:
a) di ricusare il Tecnico verificatore nominato da EUROCERT per motivi di conflitto di interesse o altra giusta causa. Tale diritto deve essere espresso con comunicazione scritta e motivata entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di sopralluogo del tecnico proposto.
b) una volta conseguita la certificazione, pubblicizzare tale evento nei modi considerati più idonei, purché venga fatto sempre corretto riferimento all’oggetto e ai limiti della certificazione conseguita.
6.2 Obblighi e diritti dell’Organismo di Certificazione
EUROCERT si impegna a:
a) operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza, trasparenza e riservatezza;
b) garantire in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell’attività di Certificazione;
c) comunicare tempestivamente al richiedente qualsiasi modifica al presente regolamento;
d) garantire adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi per il cliente derivanti dalle proprie attività;
e) garantire che tutto il personale ispettivo impiegato (sia interno che esterno) venga opportunamente edotto ed informato circa i rischi generali e specifici alle attività di certificazione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi;
f) operare in maniera non discriminatoria utilizzando le medesime tariffe, procedure, istruzioni operative per tutti i clienti che richiedono il servizio di cui al presente regolamento;
g) verificare che l’impianto del richiedente sia conforme alle disposizioni della normativa applicabile, senza alcuna responsabilità diretta in merito alle scelte tecniche adottate dal richiedente stesso, né all’accertamento della conformità ai requisiti di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali del richiedente verso i propri clienti, rimanendo egli stesso l’unico responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti degli utenti per tutto quanto
attiene all’espletamento della sua attività ed alla produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo anche in riferimento alle garanzie di sicurezza.
EUROCERT si ritiene:
a) esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati o loro mancata corrispondenza alla reale situazione aziendale.
b) esonerata da ogni responsabilità circa l’inadeguatezza o danni di alcun tipo provocati dall’attività del cliente o dai suoi prodotti, processi o servizi.
7.0 Procedure per le Attività di Certificazione
7.1 Esame Finale (Allegato V) - Direttiva 2014/33/UE
1) L'esame finale è la procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato accerta e dichiara che un ascensore, oggetto di un certificato di esame UE del tipo (allegato IV-b della direttiva 2014/33/UE) o progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato (allegato XI della direttiva 2014/33/UE), soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2014/33/UE, a seguito del quale l'installatore, che deve soddisfare gli obblighi al seguente punto 2 e a cui è stato rilasciato il Certificato di conformità di cui al paragrafo 4, accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva, appone la marcatura CE nella cabina e redige una dichiarazione UE di conformità.
2) L'installatore dell'ascensore prende tutte le misure necessarie perché l'ascensore installato e commercializzato sia conforme all'ascensore modello descritto nel certificato di esame UE del tipo (allegato IV-b della direttiva 2014/33/UE) e/o all’ascensore progettato e fabbricato in sistema di garanzia totale di qualità (allegato XI della direttiva 2014/33/UE) e soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili.
3) L'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione UE di conformità e del Certificato di esame finale di cui al paragrafo 6 per almeno 10 anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.
4) A seguito dell’incarico ricevuto dall'installatore dell'ascensore, EUROCERT effettua l'esame finale dell'ascensore destinato alla commercializzazione. Sono eseguiti l'esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili, o prove equivalenti, per verificare la conformità dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.
Detti controlli e prove comprendono in particolare:
a. esame della documentazione per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore modello approvato in conformità dell'allegato IV parte B ovvero all’ascensore progettato e/o fabbricato in sistema di garanzia totale di qualità in allegato
XI. Nel caso EUROCERT richieda all’installatore chiarimenti, integrazioni e/o modifiche del fascicolo tecnico, questi ha 90 giorni di tempo per ottemperare. La nuova documentazione prodotta sarà esaminata entro 10 giorni dal ricevimento. Al contrario, superati i 90 giorni senza che siano risolti i rilievi necessari per la prosecuzione dell’iter di certificazione, la partica avrà esito negativo. In caso di esami documentali che non saranno seguiti da sopralluogo su campo, per motivi indipendenti da EUROCERT, entro 90 giorni, la domanda decade definitivamente e sanno fatturati al medesimo importo del contratto sottoscritto.
EUROCERT deve ricevere una documentazione comprendente:
a) il progetto d'insieme dell'ascensore;
b) i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
c) un esemplare delle istruzioni per l'uso di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato I della direttiva 2014/33/UE
EUROCERT non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari per la verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare con l'ascensore modello descritto nella dichiarazione di esame UE del tipo o dell’ascensore progettato e/o fabbricato in sistema di garanzia di qualità.
b. sopralluogo in campo per verificare:
- il funzionamento dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa, bloccaggi, ecc.);
- il funzionamento dell’ascensore a pieno carico nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza in caso di mancanza di energia;
- la prova statica con un carico uguale a 1,25 volte il carico nominale; il carico nominale è quello indicato al paragrafo 5 dell'allegato I della direttiva 2014/33/UE
Nel caso si rilevino non conformità a seguito dell’attività di verifica presso l’impianto che richiedano la ripetizione del sopralluogo per cause non imputabili ad EUROCERT, l’installatore ha 90 giorni di tempo per sanare i rilievi emersi; il nuovo sopralluogo avverrà entro 10 giorni, disponibilità dell’installatore permettendo, dalla comunicazione della loro risoluzione da parte dell’installatore. Questa prestazione comporterà la fatturazione di un extra in aggiunta (da concordare fra le parti).
Effettuate le prove, EUROCERT si accerta che non si siano generati deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.
Trascorsi 90 giorni da eventuali richieste di adeguamento, senza che l’installatore abbia provveduto a sanare i rilievi emersi, la domanda decade definitivamente e la pratica sarà fatturata al medesimo importo del contratto sottoscritto. Una eventuale nuova domanda successiva comporterà la ripetizione completa dell’iter di certificazione e l’addebito dei costi relativi.
La mancata ottemperanza delle Non Conformità nei tempi richiesti determinerà l’esito negativo e il rifiuto dell’emissione del Certificato.
5) Una volta effettuati l’esame documentale e le prove in campo, la pratica viene sottoposta al riesame da parte del Comitato di certificazione.
6) Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, fa emettere il Certificato di Xxxxx Finale, di cui al paragrafo 4, che riporta i controlli e le prove eseguiti, e lo sottopone alla firma del Legale Rappresentante.
a. EUROCERT appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE. EUROCERT, su richiesta, è tenuta a fornire agli altri Organismi Notificati per la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2014/33/UE le informazioni relative ai risultati dei controlli e delle prove eseguite.
b. EUROCERT appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, e compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I della direttiva 2014/33/UE.
7) Se il Comitato di Certificazione nega il rilascio del Certificato di esame finale:
a. EUROCERT fornisce i motivi dettagliati per tale rifiuto e indica le misure correttive necessarie per ottenere il rilascio.
b. Nel richiedere nuovamente l'esame finale, l'installatore dell'ascensore non può rivolgersi ad altro organismo notificato.
c. Il rifiuto del rilascio del Certificato sarà comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad ACCREDIA. Inoltre, EUROCERT fornirà agli Organismi Notificati per la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2014/33/UE i motivi dettagliati che hanno determinato il rifiuto della Certificazione.
8) Il Certificato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di esame sono redatti in lingua italiana.
9) L’installatore dell’ascensore conserva con la documentazione tecnica una copia del Certificato di conformità per dieci anni a decorrere dalla commercializzazione dell’ascensore.
7.2 Conformità basata sulla verifica dell’unità (Allegato VIII - Modulo G) - Direttiva 2014/33/UE
1) La Conformità basata sulla verifica dell’unità è la procedura di valutazione della conformità con cui un Organismo Notificato valuta se un ascensore soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2014/33/UE a seguito del quale l'installatore dell’ascensore, a cui è stato rilasciato il Certificato di conformità di cui al paragrafo 4, accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato soddisfa i requisiti della direttiva, appone la marcatura CE nella cabina e redige una dichiarazione UE di conformità.
2) L'installatore dell'ascensore presenta la domanda di valutazione della conformità basata sulla verifica dell’Unità ad EUROCERT tramite sottoscrizione del MOD05 che contiene:
a) il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore,
b) una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta presso un altro organismo notificato, unitamente alla documentazione tecnica.
3) La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento. Se necessario ai fini della valutazione della conformità, la documentazione tecnica contiene inoltre i seguenti elementi (vedi MOD25A):
a) una descrizione generale dell'ascensore;
b) dei disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
c) i requisiti essenziali in questione e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);
d) eventualmente, i risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore dell'ascensore;
e) un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;
f) la copia dei certificati di esame UE del tipo dei componenti di sicurezza utilizzati.
4) EUROCERT esamina la documentazione tecnica e l'ascensore con un sopralluogo in campo ed esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della presente direttiva. Nel caso di non conformità della documentazione esaminata, EUROCERT richiede chiarimenti, integrazioni e/o modifiche all’installatore. La nuova documentazione dovrà essere inviata dall’installatore entro 90 giorni dalla richiesta, e sarà esaminata da EUROCERT entro 10 giorni dal ricevimento.
5) Nel caso si rilevino non conformità a seguito dell’attività di verifica presso l’impianto che richiedano la ripetizione del sopralluogo per cause non imputabili ad EUROCERT, l’installatore ha 90 giorni di tempo per sanare i rilievi emersi; il nuovo sopralluogo avverrà entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta ottemperanza da parte dell’installatore. Questa prestazione comporterà la fatturazione di un extra in aggiunta (da concordare fra le parti).
6) Dopo tali prove, EUROCERT si accerta che non si siano generati deformazioni o deterioramenti che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.
7) Trascorsi 90 giorni dalla richiesta di adeguamento, senza che l’installatore abbia provveduto a sanare i rilievi emersi, la domanda decade definitivamente e la pratica sarà fatturata al medesimo importo del contratto sottoscritto. Una eventuale nuova domanda successiva comporterà la ripetizione completa dell’iter e l’addebito dei costi relativi. La mancata ottemperanza delle Non Conformità nei tempi richiesti determinerà l’esito negativo e il rifiuto dell’emissione del Certificato.
8) Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, il Comitato di Certificazione di EUROCERT fa redigere il Certificato di conformità, di cui al paragrafo 4, relativo alle prove effettuate e lo sottopone alla firma del Legale Rappresentante. EUROCERT appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura CE, e compila le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’allegato I della direttiva 2014/33/UE.
9) Se nega il rilascio del Certificato di conformità, EUROCERT fornisce i motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerisce i mezzi per ottenere la conformità. Se l’installatore chiede una nuova verifica, l’installatore dell’ascensore non può rivolgersi ad altro organismo notificato.
10) Il rifiuto del rilascio del Certificato sarà comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad ACCREDIA. Inoltre, EUROCERT fornirà agli Organismi Notificati per la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2014/33/UE i motivi dettagliati che hanno determinato il rifiuto della Certificazione.
11) Il Certificato di conformità, la documentazione e la corrispondenza relativi alle procedure di Verifica dell’unità sono redatti in lingua italiana.
12) L’installatore dell’ascensore conserva con la documentazione tecnica una copia del Certificato di conformità per dieci anni a decorrere dalla commercializzazione dell’ascensore.
7.3 Elenco dei documenti richiesti da EUROCERT, ove applicabili per tipologia di impianto e/o azionamento, per svolgere la valutazione di conformità:
ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2014/33/UE | ALL.V | ALL.VIII |
Copia dell’Ordine (MOD05) sottoscritto in sua parte | X | X |
Certificato di Esame UE del tipo (all. IV-B della Direttiva 2014/33/UE), completo degli allegati (ove presenti) oppure | X | |
Certificato di garanzia qualità totale (All. XI della direttiva 2014/33/UE), completo degli allegati (ove presenti) | X | |
Certificato di esame UE della progettazione - se progetto non interamente conforme alle norme armonizzate - completo degli allegati (ove presenti); | X | |
Dichiarazione di conformità dell’impianto all’attestato di Esame UE del tipo per il modello (IV- B della Direttiva 2014/33/UE) | X | |
Dichiarazione UE di Conformità del Sistema di Garanzia di Qualità rilasciato secondo l’allegato XI della Direttiva 2014/33/UE | X | |
Dichiarazione UE di Conformità di esame della progettazione | X | |
Analisi dei rischi dell’installatore riportante le soluzioni adottate per soddisfare i RES (ove applicabile) | X | X |
DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO | X | X |
DESCRIZIONE TECNICA DELL’IMPIANTO | X | X |
RELAZIONE TECNICA con configurazione dell’impianto, in caso ascensore coperto da all.XI | X | |
RELAZIONE TECNICA con configurazione dell’impianto adottata, in caso di ascensore modello coperto da ALL. IV (b) | X | |
RELAZIONE TECNICA di calcolo firmata e timbrata dal progettista, conforme a quanto indicato nell’appendice B della UNI EN 81-20:2014 o della UNI EN 81-20:2020 | X | X |
DISEGNO TECNICO DI INSIEME E D’INSTALLAZIONE firmato e timbrato dal progettista, conforme a quanto indicato nell’appendice B della UNI EN 81-20:2014 o della UNI EN 81-20:2020 | X | X |
Copia del registro di impianto consegnato dall’installatore, conforme al punto 7.3 della UNI EN 81-20:2014 o della UNI EN 81-20:2020 | X | X |
Fac-simile della dichiarazione UE di Conformità dell’ascensore | X | X |
Dichiarazioni dell’installatore e del responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione, ai sensi dell’art.4.3 del D.P.R.162/99 | X | X |
Schema funzionale dell’impianto elettrico con l’indicazione della tipologia dei cavi utilizzati, del tipo di differenziali installati, del valore di resistenza di terra misurato in Ohm e relativa dichiarazione di Conformità ai sensi del Decreto 37/08 (ex L. 46/90), con allegati i requisiti tecnico professionali | X | X |
Schema idraulico (se applicabile) | X | X |
Descrizione del gruppo cilindro pistone tubazioni (se applicabile) | X | X |
Schema elettrico funzionale, comprensivo delle istruzioni per le prove di isolamento | X | X |
Nel caso di SPAZI IN DEROGA in edifici esistenti: | ||
certificato dell’ON che attesta l’esistenza delle circostanze per l’istanza di accordo preventivo all’installazione in deroga; | X | X |
copia della ricevuta della PEC inviata dal proprietario o suo legale rappresentante al Mi.S.E. ai sensi del DM 19/03/2015 | X | X |
Nel caso di SPAZI IN DEROGA in edifici nuovi: | ||
accordo preventivo per l’installazione in deroga rilasciato dal Mi.S.E. | X | X |
Certificati UE di esame del tipo per i componenti di sicurezza utilizzati: | ||
- dispositivo di blocco delle porte di piano | X | X |
- paracadute della cabina | X | X |
- paracadute del contrappeso, se applicabile | X | X |
- limitatore di velocità della cabina | X | X |
- limitatore di velocità del contrappeso, se applicabile | X | X |
- ammortizzatori della cabina, se diversi da quelli a molla | X | X |
- ammortizzatori del contrappeso, se diversi da quelli a molla | X | X |
- circuiti di sicurezza contenenti componenti elettronici | X | X |
- valvola di blocco o valvola limitatrice di flusso con parti meccaniche mobili | X | X |
- dispositivi contro la sovra-velocità in salita | X | X |
- dispositivi contro il movimento incontrollato della cabina | X | X |
Dichiarazione UE di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati: | ||
- dispositivo di blocco delle porte di piano | X | X |
- paracadute | X | X |
- limitatore di velocità | X | X |
- ammortizzatori, se diversi da quelli a molla | X | X |
- circuiti di sicurezza contenenti componenti elettronici | X | X |
- valvola di blocco o valvola limitatrice di flusso con parti meccaniche mobili | X | X |
- dispositivi contro la sovra-velocità in salita | X | X |
- dispositivi contro il movimento incontrollato della cabina; | X | X |
Altri Certificati: | ||
- curva caratteristica dell’ammortizzatore a molla (se presente) | X | X |
- certificato del quadro di manovra | X | X |
- certificato delle funi, delle catene, delle cinghie | X | X |
- certificato della tubazione flessibile | X | X |
- caratteristiche e tipo di fluido idraulico | X | X |
- certificato e marcatura dei vetri (se presenti) | X | X |
- certificato e marcatura degli specchi (se presenti) | X | X |
- certificato di conformità alla prova del pendolo per i vetri | X | X |
- certificato della fune del limitatore di velocità | X | X |
- certificato EI di resistenza porte di piano (ove applicabile) | X | X |
- dichiarazione di corretta posa in opera porte EI (se presenti applicabile) | X | X |
- certificato della registrazione del paracadute secondo le istruzioni | X | X |
- certificato della registrazione della valvola di blocco | X | X |
- certificato della scala in fossa ai sensi della EN 131-2:2010+A1:2012 | X | X |
- certificato del castelletto metallico, se presente, secondo la EN 1090-1 (ove presente) | X | X |
- Dichiarazione di conformità della cabina alla Direttiva 2014/33/UE | X | X |
Elenco dei n. di serie/lotto dei dispositivi di sicurezza installati | X | X |
Manuali di uso e manutenzione: | ||
- generale dell’impianto, con le istruzioni per l’uso normale, la manutenzione e le operazioni di soccorso in conformità alla norma UNI EN 13015, in cui sia chiaramente identificato l’impianto, con il timbro di accettazione da parte dell’installatore se redatto dal costruttore diverso dall’installatore Il manuale generale deve contenere in particole le informazioni relativamente a: o tenere chiuse a chiave le porte di accesso ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio; o sicurezza nelle operazioni di carico e scarico; o precauzioni da prendere in caso di ascensori con vano corsa parzialmente chiuso; o eventi che richiedono l’intervento di una persona competente nella manutenzione; o numero di persone ammesse sul tetto di cabina e in fossa per le operazioni di manutenzione e ispezione; o aggiornamento del libretto di impianto; o dislocazione e impiego degli attrezzi speciali, se ne esistono; o uso della chiave per lo sbloccaggio di emergenza; o istruzioni dettagliate per le operazioni di soccorso, o identificazione degli attrezzi speciali, se ne esistono; o controllo periodico dell’invecchiamento degli ammortizzatori ad accumulo di energia in materiale sintetico secondo le istruzioni del fabbricante; o elenco controlli e prove periodiche da riportare nel registro dell’impianto; | X | X |
- dei dispositivi di sicurezza | X | X |
- del combinatore telefonico | X | X |
- del macchinario/centralina | ||
- istruzioni per la prova del sistema contro il movimento incontrollato della cabina | X | X |
7.4 Verifica documentale ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione dell’ascensore in deroga – DM 19/3/15
1) La verifica documentale consiste nell’esame della documentazione tecnica indicata nell’allegato 1 alla sezione I del DM19/3/15.
2) A seguito dell’incarico ricevuto dal cliente e della relativa documentazione, EUROCERT esegue la verifica della documentazione ricevuta, nonché le soluzioni alternative adottate, evidenziando per iscritto eventuali carenze o inadeguatezze alle norme tecniche.
3) La nuova documentazione o sua integrazione dovrà essere inviata dal cliente entro 90 giorni dalla richiesta e sarà esaminata da EUROCERT entro 10 giorni dal ricevimento.
4) Trascorsi 90 giorni da eventuali richieste di adeguamento (vedi punto 3), senza che l’installatore abbia provveduto con esito positivo a sanare i rilievi emersi, la domanda decade definitivamente. Una eventuale nuova domanda successiva comporterà la ripetizione completa dell’iter e l’addebito dei costi relativi.
5) EUROCERT si riserva la facoltà di poter effettuare un sopralluogo presso l’edificio in cui è richiesta la deroga.
6) Se l’esito della valutazione è conforme, EUROCERT emette il Certificato attestante l'esistenza delle condizioni e dell'idoneità̀ delle soluzioni ai fini dell'accordo preventivo relativo all'installazione sia in edifici nuovi che in edifici esistenti di cui all'articolo 17-bis del DPR 162 come modificato dal DPR 8/2015.
- Elenco dei documenti da presentare ad EUROCERT ai fini del Certificato per l’accordo preventivo:
Dati relativi all’impianto ascensore (ubicazione di installazione, marca, tipo, numero di fabbrica, tipologia e anno di costruzione dell’edificio, proprietà, installatore)
Documentazione attestante Impedimenti oggettivi: dichiarazione e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui all’allegato I par. 1 del DM 19/03/2015 per cui è richiesta la deroga. Tali dichiarazioni e/o documenti devono essere sottoscritti, o firmati per copia conforme, dal proprietario e/o dal tecnico abilitato secondo le rispettive competenze;
L'analisi dei rischi (solo se non si usa come riferimento la norma UNI EN 81-21): documentazione sottoscritta dall’installatore, nella quale vengono considerate le difformità rispetto alle norme UNI EN 81-20:2020 e UNI EN 81-50:2020 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi, da prodursi nel caso di mancato utilizzo della norma UNI EN 81-21:2012. In essa sarà indicato il luogo di installazione dell’impianto, la marca, il numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell’impianto stesso.
L'analisi dei rischi dovrà̀ in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, validata in ogni pagina da parte dell'Organismo che certificherà̀ l'impianto e munita di timbro e firma di EUROCERT che l'ha validata.
Dichiarazione (solo se si usa come riferimento la norma UNI EN 81-21) sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma UNI EN 81-21 adottati per evitare il rischio di schiacciamento degli operatori.
Piante e sezioni su fogli in formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato. La sezione dell’edificio deve contenere la rappresentazione dell’impianto ascensore con evidenza delle quote relative alla fossa e alla testata rispetto al piano di campagna e i piani di calpestio dei diversi livelli (con quota piezometrica della falda acquifera nel caso di vincolo geologico).
Dichiarazione di attestazione circa l’inesistenza di interazioni con l’opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all’Albo. La dichiarazione dovrà̀ riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l’opera risponde al soddisfacimento del punto 5.2.5.7 della norma UNI EN 81-20:2020 e della norma UNI EN 81-50:2020, nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.
Relazione tecnica redatta dall'installatore su come verrà̀ realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.
Copia del libretto di manutenzione dell’impianto da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità̀ in fossa e/o in testata.
Delega alla presentazione dell’istanza: eventuale delega rilasciata all’installatore per la presentazione dell’istanza e della documentazione allegata all’Organismo Notificato e al MiSE.
Caratteristiche tecniche dell’impianto.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
8.0 Processo decisionale ed emissione del Certificato
8.1 Processo decisionale ed emissione del Certificato di Conformità o di Esame Finale
A seguito dell’esame documentale e delle verifiche effettuate sul campo con esito positivo, EUROCERT determina la conformità del prodotto alla direttiva indicata e predispone, mediante le apposite procedure interne, il rilascio del Certificato di conformità che, sottoscritto dal PCG dell’Organismo, viene intestato e trasmesso all’installatore dell’ascensore che aveva affidato l’incarico. Nel caso in cui vengano rilevate Non conformità a seguito dell’esame documentale o della verifica pratica sui componenti o sull’impianto, EUROCERT le documenterà al Committente ritenendo conclusa la prima fase di esame; l’esame potrà proseguire solo dopo che il Committente avrà fornito evidenza del superamento delle rilevate Non conformità. Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione delle Non Conformità, senza che l’installatore abbia provveduto con esito positivo, la domanda decade definitivamente.
In caso di mancata emissione del Certificato, EUROCERT comunica all’installatore entro 15 giorni dalla decisione, le relative motivazioni e le eventuali modifiche di condizioni per proseguire l’iter di certificazione.
Nel richiedere nuovamente l'esame finale, l'installatore dell'ascensore non può rivolgersi ad altro organismo notificato.
Il rifiuto del rilascio del Certificato sarà comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad ACCREDIA. Inoltre, EUROCERT fornirà agli Organismi Notificati per la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2014/33/UE i motivi dettagliati che hanno determinato il rifiuto della Certificazione.
8.2 Processo decisionale e Emissione del Certificato per istanza in deroga
A seguito dell’esame documentale e delle verifiche effettuate sul campo con esito positivo, EUROCERT emette, mediante le apposite procedure interne, il Certificato che, sottoscritto dal PCG dell’Organismo, viene intestato e trasmesso al proprietario dell’edificio che aveva affidato l’incarico.
Nel caso in cui vengano rilevate Non conformità a seguito dell’esame documentale, EUROCERT le comunicherà al Committente ritenendo conclusa la prima fase di esame; l’esame potrà proseguire solo dopo che il Committente avrà fornito evidenza del superamento delle Non conformità rilevate. Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione delle Non Conformità, senza che si sia provveduto alla loro risoluzione, la domanda decade definitivamente.
In caso di mancata emissione del certificato, EUROCERT comunica al proprietario, o suo delegato, entro 15 giorni dalla decisione, le relative motivazioni e le eventuali modifiche di condizioni per proseguire l’iter di certificazione.
8.3 Rinuncia della Certificazione
In caso di rinuncia alla valutazione della conformità prima della conclusione dell’iter di Certificazione, il committente deve comunicare la decisione presa per iscritto motivandola. EUROCERT avrà diritto ad un indennizzo pari all’80% dell’importo del contratto.
8.4 Sospensione della Certificazione
Se il Cliente:
− trasmette documentazione falsa o dichiarazioni mendaci
− non permette il liibero accesso agli impianti oggetto di certificazione e il supporto di personale competente ai fini di una corretta valutazione.
− Non provvede, durante l’attività di EUROCERT, ad adottare adeguate misure di sicurezza, in modo da garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle leggi in materia.
− Non permette l’accesso ad osservatori designati dagli Enti di controllo/accreditamento nell’ambito delle loro attività di controllo delle attività di EUROCERT quale Organismo di certificazione.
− Non acconsente l’eventuale presenza di personale EUROCERT in formazione-addestramento
− Non acconsentire l’eventuale presenza di personale EUROCERT per l’attività di osservazione in campo del personale tecnico.
EUROCERT sospenderà l’iter di certificazione informando il cliente e il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli altri OONN e ACCREDIA. L’attività potrà essere ripresa previa eliminazione delle cause che ne avevano determinato la sospensione.
8.5 Revoca della Certificazione
Una volta rilasciato il Certificato per la valutazione della conformità in caso di utilizzo ingannevole del certificato o di segnalazioni da parte di ACCREDIA o da altri Enti Preposti, EUROCERT potrà revocarlo.
Tale decisione sarà notificata al cliente tramite PEC o in alternativa raccomandata A/R, in cui si chiederà di:
− restituire l’originale del Certificato,
− non utilizzare copie o riproduzioni del Certificato
− interrompere l’utilizzo di loghi o riferimenti al certificato
informerà della decisione presa il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli altri OONN e ACCREDIA.
9.0 Certificati
9.1 Certificato di Valutazione della conformità basato sulla verifica dell’unità o di esame finale
Il Certificato di conformità basato sulla verifica dell’unità o di esame finale contiene i seguenti dati:
a) Logo e identificativi di EUROCERT
b) N. progressivo del Certificato
c) Indicazione della direttiva di riferimento
d) Indicazione della procedura adottata (Allegato)
e) Riferimento alle norme adottate
f) Ragione sociale del Committente quale intestatario del Certificato
g) Indirizzo del Committente
h) Identificazione del prodotto certificato
i) Data di emissione del Certificato
j) Firma del Legale rappresentante di EUROCERT
k) I dati salienti relativi all’installazione di cui all’esame del prodotto
9.2 Certificato per l’istanza in deroga
Il Certificato per l’istanza di installazione in deroga contiene i seguenti dati:
a) Logo e identificativi di EUROCERT
b) Responsabile tecnico della direttiva ascensori
c) N. progressivo del certificato
d) Data di emissione del certificato
e) Dati identificativi del proprietario dell’impianto, quale intestatario del certificato
f) Dati identificativi dell'installatore dell’impianto
g) Marca, tipo e numero di fabbrica dell'impianto
h) Misura della testata/fossa ridotta
i) Tipologia e anno di costruzione dell’edificio
j) Ubicazione dell'installazione
k) Deviazione dalla norma
l) Indicazione della procedura adottata
m) Riferimento alle norme adottate
n) Certificato di Esame UE di tipo n° - Organismo che ha rilasciato il certificato (se Ascensore Modello)
o) Dichiarazione di approvazione del Sistema di Qualità n° - Organismo che ha rilasciato il certificato (se Ascensore progettato con sistema di garanzia di qualità)
p) Descrizione della documentazione esistente (a titolo esemplificativo: decreto di vincolo; piano regolatore ed eventuali varianti; relazione geologica etc.)
q) Data di presentazione della domanda di Certificazione
r) Riferimento pratica
s) Firma del Legale rappresentante di EUROCERT
10.0Durata del Certificato di Conformità
Ogni Certificato ha durata illimitata. Il Committente deve conservare il Certificato per 10 anni. EUROCERT conserva il Certificato unitamente alla documentazione relativa alla pratica di certificazione per almeno 15 anni.
11.0Registrazioni
EUROCERT, provvede a registrare ogni Certificato emesso in un registro tenuto a disposizione dell’Ente di accreditamento, inviato periodicamente al Ministero competente e reso disponibile su richiesta di chiunque.
EUROCERT ha predisposto un accesso al DB aziendale per il Ministero competente.
12.0Riservatezza delle Informazioni
Il Committente è proprietario di tutta la documentazione fornita a EUROCERT per la certificazione dell’elevatore. EUROCERT si riserva di custodire e non restituire copia di tutta la documentazione acquisita e utilizzata per il processo di certificazione.
Il personale EUROCERT non potrà utilizzare tale documentazione e le informazioni di cui è venuto in possesso ai fini della certificazione, per scopi che non siano inerenti alla attività di certificazione stessa.
EUROCERT non potrà trasferire a terzi tali dati senza consenso scritto del Committente.
Si deroga a quanto sopra per gli obblighi da mantenere nei confronti delle autorità di controllo e di accreditamento.
13.0Privacy
I dati personali forniti dal Committente saranno trattati da EUROCERT in accordo al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
I dati sono raccolti da EUROCERT sia in formato cartaceo che digitale ed utilizzati per le attività previste dal presente regolamento.
Titolare della gestione dati è EUROCERT SpA - via dell’Artigianato, 13 - 40057 Granarolo dell’Xxxxxx (BO)
14.0Reclami
Il reclamo è una manifestazione di insoddisfazione sia verbale che scritta, dettagliata e circostanziata, relativamente ad elementi o alla totalità del servizio ricevuto.
Per ogni reclamo ricevuto, attraverso posta ordinaria, mail, o attraverso l’area riservata del sito xxx.xxxxxxxx.xx, EUROCERT provvede alla:
a) identificazione, presa in carico e registrazione su apposito file;
b) comunicazione della presa in carico del reclamo al committente (o suo delegato) entro 10 giorni lavorativi;
c) individuazione della figura aziendale incaricata dell’esame del reclamo; il responsabile della gestione del reclamo sarà sempre persona/figura distinta da quella contro cui il reclamo è rivolto;
d) analisi dettagliata di quanto esposto;
e) valutazione della propria effettiva responsabilità (accettato o respinto);
f) determinazione del riscontro da dare a chi ha inoltrato il reclamo;
g) definizione di eventuali azioni correttive e preventive per EUROCERT;
h) archiviazione della documentazione.
Per ogni reclamo registrato, EUROCERT si impegna a fornire una risposta scritta alla fonte che lo ha generato entro 30 giorni dalla registrazione di ingresso.
La procedura di gestione dei reclami è consultabile nel sito web di EUROCERT xxx.xxxxxxxx.xx.
15.0Ricorsi
Il ricorso è la richiesta del Cliente per la riconsiderazione da parte di EUROCERT, di una o più decisioni riguardanti l’esito dell’attività di verifica, valutazioni o di analisi condotte.
Il proponente il ricorso è identificato unicamente con il Committente (o un suo delegato).
Il ricorso deve essere presentato in forma scritta e dettagliata al fine di consentire la puntuale identificazione delle motivazioni entro e non oltre 30 giorni lavorativi. In particolare, deve essere chiaramente identificata la decisione EUROCERT cui si presenta ricorso, e devono essere fornite le evidenze documentali a supporto del ricorso.
Il ricorso viene registrato in apposito file e gestito dal Responsabile Qualità con il supporto diretto della Direzione aziendale EUROCERT.
EUROCERT comunica la presa in carico del ricorso al committente (o suo delegato) e provvede ad attivare le verifiche, secondo le proprie procedure, affidandone la responsabilità e l’esecuzione pratica a persone/figure estranee al processo verso il quale il ricorso è rivolto.
Se il ricorso riguarda la determinazione finale di rilascio o mancato rilascio della certificazione e nel caso, quindi, risultasse oggettivamente impossibile affidarne la valutazione a persone diverse all’interno dello stesso Organismo, EUROCERT provvederà (se richiesto dal Cliente) a coinvolgere nell’esame del ricorso, oltre che il Comitato di Garanzia, anche altro personale esperto in materia allo scopo di ottenere un parere consultivo.
EUROCERT darà riscontro conclusivo al proponente entro 60 giorni.
Le spese sostenute per l’esame del ricorso sono a carico del richiedente qualora il ricorso non sia stato accettato. La procedura di gestione dei ricorsi è consultabile nel sito web di EUROCERT xxx.xxxxxxxx.xx.
16.0Contenziosi
È obiettivo primario di EUROCERT dirimere ogni possibile controversia sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle normative e/o consuetudini dello specifico campo di attività.
Qualora, a fronte di un reclamo o ricorso, permanga una insoddisfazione del Cliente che decidesse quindi di adire alle vie legali, EUROCERT provvederà a trattare la controversia secondo i modi ed i tempi previsti dalle leggi vigenti nelle sedi opportune.
17.0Tutela del Rischio Professionale
Per ogni responsabilità conseguente i rischi del presente incarico, EUROCERT ha sottoscritto con primaria compagnia assicurativa, un’idonea polizza a copertura di tutti i relativi rischi.
18.0Uso dei Marchi
Con riferimento alla Direttiva 2014/33/UE, a fronte dell’emissione di un Certificato di conformità emesso da EUROCERT il committente è autorizzato ad apporre il numero di identificazione dell’Organismo [0861] a lato della marcatura CE apposta nella cabina dell’elevatore.
Il Certificato di conformità emesso da EUROCERT riporterà il marchio ACCREDIA secondo i criteri riportati nel regolamento RG-09 dell’Ente unico di accreditamento ACCREDIA per l’uso del marchio, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, che EUROCERT può fornire a richiesta.
L’uso del Marchio ACCREDIA da parte dei Clienti è consentito esclusivamente in abbinamento al logo di EUROCERT e in conformità̀ alle regole previste dal Regolamento RG-09 di ACCREDIA stesso, alla cui lettura si rimanda per una completa informazione.
Sia EUROCERT che i suoi Clienti hanno l’obbligo di attenersi alle prescrizioni del Regolamento RG-09 di ACCREDIA per l’uso del marchio.
19.0Tariffario
Il prezzo del servizio offerto da EUROCERT è dedotto dall’apposito Listino e confermato nel singolo modulo d’ordine specifico per ogni servizio sottoscritto dal Cliente.
Il prezzo dell’attività è definito in cifra forfetaria base omnicomprensiva, oltre ad eventuali extra in aggiunta (da concordare fra le parti) solo nel caso di ripetizione di controlli o sopralluoghi per cause non imputabili ad EUROCERT.
20.0Fatturazione e Pagamento
La fatturazione delle competenze EUROCERT segue l’emissione del Certificato.
Il pagamento delle competenze spettanti deve essere onorato entro 30 giorni dalla data di emissione fattura.
21.0Aggiornamento del Regolamento
Il presente regolamento può essere modificato in ogni momento su iniziativa di EUROCERT o per richiesta dell’Ente Unico di Accreditamento ACCREDIA o per modifiche delle norme e/o leggi applicabili.
Il presente regolamento è sempre reperibile online nella versione aggiornata sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Ogni aggiornamento ne comporta l’applicazione immediata ai nuovi contratti.
22.0Clausola Risolutiva Espressa
EUROCERT ha la facoltà di risolvere ogni contratto in caso di non osservanza da parte del Cliente di qualsivoglia obbligazione stabilita dal presente regolamento.
23.0Foro Competente
Per qualsiasi controversia, è competente esclusivamente il giudice del luogo in cui ha sede EUROCERT SpA