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Allegato 1
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE PER LA REGIONE PUGLIA.
CIG 49988762F9
TRA
L’Automobile Club d’Italia (di seguito ACI), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx 0, C.F.00493410583, Partita IVA 00907501001, nella persona del dr. , autorizzato alla stipula del presente atto con
E
Il nato a il e residente in , via , C.F. , Partita IVA ,che d'ora in poi sarà indicato semplicemente “Professionista”.
PREMESSO CHE
♦ L’ACI ha stipulato con la Regione Puglia una convenzione con efficacia fino al 31.12.2015 per la gestione delle attività in materia di tasse automobilistiche, per il servizio di gestione e di supporto nella lavorazione degli avvisi di accertamento nel territorio in front office e back office;
♦ Nell’ambito dei servizi in convenzione di assistenza tecnico-professionale in sede di contenzioso tributario in materia di tasse automobilistiche con i contribuenti della Regione Puglia, di lavorazione delle istanze di parte e di informativa specialistica generale e puntuale, l’ACI ha inteso avvalersi del supporto e della consulenza tecnico-professionale di un esterno che fornisca, per tutta la durata della convenzione, costante ed adeguata assistenza di natura legale e tributaria;
♦ Con determinazione n. 3 del 25/03/2013 del Direttore della Direzione Servizi Delegati è stato autorizzato l’espletamento della procedura aperta sottosoglia n. 6/2013, con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 39 del 3/04/2013, nonché su un giornale a diffusione locale e sui siti informatici di cui all’art. 124 del D.Lgs. 163/2006;
♦ il Professionista…………..è risultato aggiudicatario della procedura in argomento, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al par. 5) del Disciplinare di gara;
♦ con determinazione n…….del , l’aggiudicazione è divenuta definitiva e, a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha acquistato efficacia;
♦ sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all’art. 11, commi 9 e 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
♦ il Professionista è in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti al fine dello svolgimento dell’attività di assistenza e consulenza legale;
♦ il Professionista dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della prestazione e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica della stessa e per la formulazione della propria offerta;
♦ il Professionista ha prestato garanzia sotto forma di stipulata con , nonché ha prodotto polizza assicurativa per la responsabilità professionale con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
♦ il numero di CIG, rilasciato dall’AVCP è 49988762F9 e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti il presente contratto;
♦ il Professionista dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto.
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1. Disposizioni generali.
1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione dei servizi è regolata:
• dalle clausole del presente contratto;
• dall’offerta economica del Professionista (All.1)
• dall’offerta tecnica del Professionista (All.2)
e, per quanto non espressamente previsto nei documenti di cui sopra:
• dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità di ACI e dal Manuale delle procedure negoziali dell’ACI;
• dal X.Xxx. 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
• dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.
3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
ART. 2. Oggetto dell’incarico
1. Costituisce oggetto del servizio l’attività di:
a. assistenza legale e supporto tecnico-operativo all’ACI ed alla regione Puglia per l’esame e la risoluzione di problematiche in materia di gestione degli avvisi di accertamento per tasse automobilistiche;
b. supporto all’ACI ed alla Regione Puglia per l’analisi, istruttoria e predisposizione di tutti gli adempimenti in sede di contenzioso con i contribuenti presso la Commissione Tributaria Provinciale;
c. esame delle vertenze da proporre o per le quali sia necessario resistere e redazione delle controdeduzioni ai ricorsi in Commissione Tributaria;
d. esame e studio di pratiche, conferenze di trattazione in studio e fuori studio, consultazioni orali e pareri scritti che non importino informativa e studio particolare, redazione di pareri che importino informativa e studio particolare anche su specifiche problematiche che potrebbero presentarsi, redazione di memorie, relazioni e predisposizione di lettere, diffide e scambi epistolari e quanto altro necessario a supporto dell’attività richiesta e finalizzato all’esperimento di ogni azione idonea alla risoluzione del contenzioso;
e. reperimento dei testi di legge e degli atti interpretativi attinenti alla materia in argomento;
f. assistenza per la soluzione stragiudiziale delle vicende quale prevenzione del contenzioso;
g. redazione di atti di transazione afferenti le vicende giudiziali e stragiudiziali in argomento per le quali sia stata valutata preventivamente dall’ente regionale l’opportunità e la convenienza di addivenire alla transazione;
h. affiancamento, in funzione formativa e di assistenza, del personale addetto al processo di gestione delle tasse automobilistiche;
i. redazione e trattazione di studi ed analisi finalizzati al supporto nella formazione tecnico-giuridica per le casistiche trattate e sottoposte da ACI e/o Regione Puglia;
j. su espressa richiesta e solo ove necessario, anche il patrocinio difensivo in giudizio dell’Ente Puglia davanti alla Commissione Tributaria.
2. Il Professionista dovrà tenere costanti rapporti con i legali dell’Ente Regione incaricati della tutela degli interessi davanti alle Commissioni e, ove richiesto, con i legali delle controparti, contribuendo a definire la strategia processuale, anche al fine di una maggiore uniformità degli indirizzi difensivi stessi.
3. L’attività di consulenza ed assistenza è svolta a supporto degli uffici competenti della Regione Puglia e/o dell’ACI fermo restando che, in ogni caso, la difesa in giudizio rimane in capo all’Ente regionale, salvo quanto previsto alla precedente lettera i) del comma 1.
4. Sono comprese nell’oggetto del contratto tutte le attività necessarie per l’integrale svolgimento del servizio in maniera efficace, efficiente e puntuale, nonché ogni altra prestazione, ogni strumento ausiliario e/o complementare al corretto espletamento di ogni fase del processo
ART. 3.Durata.
1. L’incarico oggetto del presente atto viene conferito dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2015, data di scadenza della Convenzione di cui alle premesse, della quale segue le sorti.
2. Il servizio potrà essere prorogato in caso di prosecuzione della Convenzione e, comunque, a giudizio dell’ACI, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività avviate ed in corso; in tal caso al Professionista verrà riconosciuto il corrispettivo di cui all’art.9 in misura proporzionale al servizio espletato.
ART. 4. Periodo di prova
1. Per i primi sei mesi il servizio s’intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
2. Durante tale periodo, qualora il Professionista, nonostante i ripetuti inviti e l’applicazione delle penali di cui all’art. 11, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l’ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare al Professionista mediante posta certificata.
3. Nell’eventualità di recesso di cui al comma precedente, al Professionista spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, in conformità alle modalità ed ai tempi contrattuali, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.
ART. 5. Tempi e modalità di erogazione del servizio.
1. Il Professionista agirà, per il periodo di durata del servizio, in piena libertà, autonomia ed indipendenza, ma dovrà assicurare la propria presenza presso gli uffici della Regione Puglia, siti in Bari, almeno per due giorni a settimana, da concordare, e per almeno complessive 45 ore mensili, o per il tempo migliorativo offerto nella proposta tecnica. L’attività sarà sospesa, salvo diversi accordi e/o necessità particolari, solo nel mese di agosto di ciascun periodo annuale.
2. Le prestazioni, oggetto del contratto, dovranno essere espletate in conformità alla proposta tecnica formulata e secondo modalità che saranno, comunque, concordate con l’ACI e/o la regione Puglia relativamente ai requisiti/obiettivi di qualità da rispettare.
3. La documentazione oggetto di lavorazione potrà essere inviata al Professionista anche in formato digitale e/o mediante accesso alle apposite procedure informatiche di gestione documentale messe a disposizione da ACI. Le medesime modalità dovranno essere adottate dal Professio0nista per l’invio della documentazione destinata ad AC e/o Regione Puglia. Resta fermo che il professionista garantisce la piena compatibilità e funzionalità della propria attrezzatura e macchine per il supporto dei SW messi a disposizione da ACI, mettendo altresì a disposizione un indirizzo di posta elettronica ordinario ed uno certificato.
ART. 6. Servizi integrativi.
1. Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, l’ACI si riserva la facoltà di chiedere al Professionista l’espletamento di servizi ulteriori, complementari ed integrativi rispetto a quelli contrattualmente previsti, comunque connessi alle attività oggetto del contratto, previa verifica del possesso di idonea abilitazione professionale, ove richiesta per legge.
2. Oltre alle varianti di cui al 3° comma dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, qualora ricorrano obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto, l’ACI potrà richiedere al Professionista varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali e saranno contenute nel limite del 5 (cinque) per cento dell’importo originario del contratto.
ART. 7. Responsabilità del Professionista
1. Il Professionista è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da ACI e dalla Regione Puglia nello svolgimento delle prestazioni contrattuali oggetto del servizio ed assume ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose (di proprietà sua, di ACI e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando ACI da qualsiasi responsabilità.
2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per fatti verificatisi durante l’espletamento dell’incarico, il Professionista produce polizza assicurativa di cui alle premesse, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
3. Il Professionista dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza ed a regola d’arte tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, in base ai principi del codice civile e del codice deontologico forense.
ART. 8. Monitoraggio e rapporti tra le parti
1. Sulla base d’intese ed accordi tra le parti, prima dell’avvio del servizio e, successivamente, sulla base di incontri congiunti, programmati ed effettuati, verrà monitorato e valutato lo stato delle prestazioni e delle pratiche lavorate e l’esito delle stesse anche al fine di adeguare, senza alcun onere economico aggiuntivo per l’ACI, le attività alle concrete esigenze degli enti committenti e del quadro complessivo del contenzioso.
2. In particolare, il Professionista, in considerazione dei compiti di assistenza legale, deve adempiere sia all’atto del conferimento dell’incarico che nel corso dello svolgimento dello stesso anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione, informazione, essendo tenuto a rappresentare ad ACI ed alla Regione Puglia tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti ostative al raggiungimento del risultato e, comunque, produttive di rischio e di effetti dannosi, di richiedere gli elementi necessari o utili in possesso di ACI, al fine di sconsigliare dall’intraprendere o proseguire azioni dall’esito probabilmente sfavorevole.
4. Il Professionista, con cadenza mensile, deve predisporre apposito report, secondo un modello concordato tra le parti, con indicazione dello stato per ogni singola pratica lavorata nonché delle prestazioni svolte.
5. Le parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere od ostacolare in tutto o in parte la prestazione di cui al presente contratto.
6. Salvo diverse disposizioni, per l’ACI, i rapporti relativi sia alla gestione del contratto che agli aspetti operativi del servizio verranno tenuti con il Direttore/Responsabile dell’esecuzione del contratto che sarà designato con la stipula del presente contratto e che avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, predisporre, in accordo con il professionista, il verbale di inizio delle attività, controllare che il servizio sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.
7. Qualora il responsabile dell’esecuzione ACI rilevi delle carenze nell’esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione al Professionista il quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l’ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti nel presente contratto.
8. Ove la Regione Puglia lo ritenga necessario, per il buon fine delle prestazioni contrattuali, potrà indicare un proprio referente
ART. 9. Compenso – Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo da riconoscere al Professionista a compenso dell’attività professionale prestata, è pari complessivamente ad € …………, come da offerta economica formulata in sede di gara ed è
omnicomprensivo di tutte la spese sostenute dal Professionista per l’espletamento dell’incarico, comprese le eventuali spese di trasferta, ed al netto di IVA e oneri di legge se dovuti: esso quindi rimarrà invariato fino al termine dell’incarico stesso.
2. La liquidazione del compenso annuale verrà ripartita in quote mensili del valore di € ,00 ciascuna, da liquidarsi entro 30 gg. dalla data di presentazione di regolare fattura posticipata da trasmettere all’ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza – Area Fornitori – xxx Xxxxxxx, x. 0, 00000 Xxxx – P.IVA 00907501001, casella postale 2389-00100 Roma AD.
3. Per la corretta gestione contabile, salvo diversa disposizione, le fatture dovranno portare in evidenza la tipologia del servizio svolto, il periodo di riferimento, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 49988762F9 unico per tutto il periodo contrattuale, i numeri di ordine di acquisto (ODA), con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verrà, di volta in volta, comunicato.
4. La fattura dovrà, inoltre, essere corredata del report mensile di esecuzione lavoro dal quale dovrà risultare ogni attività svolta, nonché le ore di servizio effettivamente prestate presso la sede degli uffici della Regione Puglia.
5. Il Professionista prende atto che i riferimenti da apporsi sulle fatture e la trasmissione dei report sono da considerarsi come requisiti essenziali ai fini del pagamento delle fatture.
6. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, presso le Poste Italiane S.p.A. o l’Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente postale o bancario dedicato, comunicato dal Professionista, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale del Professionista.
8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti al Professionista, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, il Professionista risulti essersi posto in regola, l’Ente provvederà al pagamento.
9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 per le inadempienze accertate.
10. Ai sensi del comma 8 dell’art. 6 del DPR n. 207/2010, nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l’ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti al Professionista ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
ART. 10. Oneri a carico del Professionista. Garanzia fidejussoria.
1. Sono a carico del Professionista tutte le eventuali spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
2. La garanzia fidejussoria di cui alle premesse, prestata dal Professionista a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno esattamente adempiute.
3. In particolare, la garanzia assicura tutti gli obblighi specifici assunti dal Professionista, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ACI ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. In caso di risoluzione del contratto, il Professionista incorre nella perdita della fidejussione, fatta salva la facoltà di ACI di agire per il risarcimento del danno ove la cauzione risulti insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto espressamente disposto nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto al Professionista l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno del Professionista, salvo il risarcimento del danno subito da ACI.
ART. 11. Penali.
1. Qualora, sulla base delle verifiche periodiche svolte dal Responsabile dell’esecuzione di cui all’art. 8, i risultati della prestazione fornita dal Professionista risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del presente contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, anche con riferimento all’offerta tecnica, l’ACI ne darà comunicazione al Professionista, prima per le vie brevi, poi con apposita contestazione scritta, fissando un congruo termine per l’adempimento; nel caso in cui l’inadempimento si protragga, l’ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto per inadempienza.
2 Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile dell’esecuzione chiederà al Professionista di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a venti giorni ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, potrà provvedere alla riduzione proporzionale del compenso mensile stabilito all’art. 9, in ragione della gravità dell’inadempimento, come di seguito specificato:
- prima inadempienza contrattuale 2%
- seconda inadempienza contrattuale 4%
- terza inadempienza contrattuale 6%
- quarta inadempienza contrattuale 10%.
3. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, ovvero nel caso in cui la gravità delle inadempienze pregiudichi in modo definitivo il rapporto di fiducia tra l’ACI ed il Professionista, l’ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa del Professionista, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
4. Le penali saranno applicate con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari. Il Professionista può eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 5 giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte di ACI.
5. Trascorso tale termine le penali si intendono accettate definitivamente e, pertanto, il Professionista decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera il Professionista dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
ART. 12. Risoluzione
1. Oltre che nei casi espressamente previsti, il contratto si risolve di diritto ove il Professionista abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili con l’incarico affidato ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione di cui al bando di gara.
ART. 13. Recesso
1. L’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Professionista mediante posta certificata, nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere normativo;
c) esito negativo del periodo di prova;
d) conclusione anticipata della Convenzione ACI/Regione Puglia di cui in premessa.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Professionista dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI ed alla Regione Puglia.
3. In caso di recesso, all’ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo. ART. 14. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Professionista assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
2. Il Professionista si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 15. Riservatezza e trattamento dati
1. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx.n.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art.7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs.n.196/2003, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Il professionista è obbligato al rispetto del D.Lgs.n.196/2003, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto.
ART.16. Segreto d’ufficio
1. Il Professionista si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI e dall’Ente regionale, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività svolta dall’ACI e della Regione Puglia di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il presente contratto.
2. Il Professionista deve curare e vigilare a che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
ART. 17 Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
2. In caso di inadempienza da parte del Professionista al divieto di cessione, fermo restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
ART. 18 Costi per la sicurezza
1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, ai sensi dell’art.26, comma 3 bis del DL.vo n.106/2009, la predisposizione del Documento di informazione sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro è esclusa nel caso di prestazioni intellettuali, quale quella oggetto del presente contratto; pertanto, i costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.
ART. 19 Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Bari.
Roma, lì
PER ACCETTAZIONE
Timbro e Firma Il Professionista
Postilla
Il Professionista dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 4 Periodo di prova Art. 6 Servizi integrativi
Art. 7 Responsabilità del Professionista Art. 8 Monitoraggio e rapporti tra le parti Art. 9 Compenso e modalità di pagamento
Art. 10 Oneri a carico del Professionista. Garanzia fidejussoria. Art. 11 Penali
Art. 12. Risoluzione
Art. 13 Recesso
Art. 16 Segreto d’ufficio Art. 17 Cessione del contratto Art. 19 Foro competente
Data
Il Professionista