ACCORDO
ACCORDO
ex art. 15 Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
DI
Collaborazione per attività di supporto per ottemperare agli adempimenti amministrativi previsti dalla legge.
TRA
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (di seguito FNOMCeO), con sede in Roma, via Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, n. 1 – 00000 Xxxx, codice fiscale 02340010582, in persona del Presidente, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx nato a Noicattaro (BA), il 15 aprile 1957, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della FNOMCeO
E
Il Co.Ge.A.P.S. - Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito Co.Ge.A.P.S.), con sede legale in Roma, via Xxxx xx Xxxxxx, n. 212 – 00000 Xxxx, P. IVA 07728521001, in persona del Presidente, Dott. Xxxxxx De Xxxxxxx nato a Bari (BA), il 18 ottobre 1962, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede del Co.Ge.A.P.S.
VISTO
- il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3 recante “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
- la Legge 24 Luglio 1985, n.409 concernente “Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee”;
- il D.P.R. 07/08/2012, n. 137 concernente “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
- l’atto costitutivo repertorio n. 49971 del 9 ottobre 2003 con il quale le Federazioni delle professioni sanitarie hanno costituito il Co.Ge.A.P.S. - Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie;
- il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l’art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare gli artt. 26 e 27, i quali dispongono, rispettivamente, circa gli “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”;
PREMESSO CHE
a) l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
b) che un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l’attività di supporto per ottemperare agli adempimenti amministrativi previsti dalla legge per le PP.AA. e per le sue partecipate, purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti senza presupporre un compenso, oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
c) il D.P.R. 07/08/2012, n. 137 concernente “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, all’art 3 (Albo unico nazionale) prevede che: “1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'Ordine o del Collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti;
d) l'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale della Federazione competente;
e) che il Co.Ge.A.P.S, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, è il gestore dell’Anagrafe Nazionale dei crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina), ed ha tra l’altro nell’oggetto sociale, la gestione dell’Anagrafe Nazionale dei crediti formativi ECM delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 che rende disponibili agli Ordini/Collegi/Associazioni territoriali per le funzioni di loro competenza;
f) è interesse comune, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, instaurare un rapporto di collaborazione diretto a supportare l’operativa amministrativa per tutti gli adempimenti legge avvalendosi delle competenze professionali, messe a disposizione dalla FNOMCeO, in ambito di: scelta dei fornitori per acquisto di beni e servizi (CONSIP/MEPA – ANAC); contratti d’appalto; privacy (DPO – GDRP), a tutela dei professionisti sanitari, come da articolo 2 del vigente Statuto, sino alla scadenza dello stesso che, come da articolo 4 dello Statuto, è stabilito al 31 dicembre 2020;
g) che l’interesse di cui al precedente punto f) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
h) che il Co.Ge.A.P.S. avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale professionalmente competente per l’espletamento dell’attività di cui al precedente punto f) intende avvalersi delle competenze tecniche della FNOMCeO;
i) che esistono presso la FNOMCeO le competenze specifiche allo svolgimento delle prestazioni richieste dal Co.Ge.A.P.S.;
j) che la FNOMCeO si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e che l’attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività amministrative della FNOMCeO;
k) che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali della FNOMCeO.
CONSIDERATO CHE
- la FNOMCeO ha approvato il testo del presente accordo con delibera del Comitato Centrale
n. 43 del 23.01.2020 ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte del legale rappresentante;
- il Co.Ge.A.P.S., con delibera del proprio organo esecutivo n. 1 del 30/01/2020 ha approvato il testo del presente accordo ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte del legale rappresentante;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto dell’attività
Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della l. n. 241/1990, le Parti, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a supportare l’operativa amministrativa per tutti gli adempimenti previsti dalla legge avvalendosi delle competenze professionali, messe a disposizione dalla FNOMCeO, in ambito di: scelta dei fornitori per acquisto di beni e servizi (CONSIP/MEPA – ANAC); contratti d’appalto; privacy (DPO – GDRP).
Art. 3 – Impegni della FNOMCeO
La FNOMCeO si dichiara disponibile a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, competenze e professionalità nonché risorse materiali già utilizzate (strumenti informatici, software ecc.) senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per l’Ente.
Art. 4 – Impegni del Co.Ge.A.P.S.
Il Co.Ge.A.P.S. si dichiara disponibile a rimborsare alla FNOMCeO i costi del personale messe a disposizione. L’ammontare delle suddette spese sarà quantificato da apposita rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 7.
Art. 5 – Modalità di esecuzione delle attività
La collaborazione avverrà su richiesta avanza dal Presidente del Co.Ge.A.P.S.
Art. 6 – Durata
Il presente accordo avrà la durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso; la durata, su richiesta scritta di una delle parti, potrà essere prorogata di comune accordo.
Art. 7 – Rendicontazione
Il Co.Ge.A.P.S. procederà all’erogazione delle spese del personale sostenute dalla FNOMCeO con accredito sul conto corrente, di seguito indicato:
IBAN XX00 X 00 0000 0000 0000 000 00000
Tale spese verrà erogata a seguito di presentazione da parte della FNOMCeO di una tabella riepilogativa dei costi sostenuti afferenti il personale impiegato previa accettazione da parte del Co.Ge.A.P.S.
Art. 8 – Recesso
Ai sensi dell’art. 1373 del codice civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un preavviso di tre mesi a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata alla casella istituzionale della Parte destinataria.
Art. 9 – Informativa trattamento dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati e cartacei ai fini dell’esecuzione del presente atto.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza.
Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.
Art. 10 – Responsabilità
Ognuna delle parti esonera l’altra da ogni responsabilità per danni ad attrezzature o per infortuni al personale, che dovessero derivare dall’espletamento delle attività previste nel presente Accordo.
Art. 11 – Oneri fiscali
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa.
Art. 12 – Foro competente
Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Art. 13 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto nella l. n. 241/1990 ed ai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Accordo letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, come appresso
Roma, 31.01.2020
Il Presidente della FNOMCeO Il Presidente del Co.Ge.A.P.S. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxx De Xxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX
XXXXXX
O = FNOMCEO
C = IT
Firmato digitalmente da
XXXXXX XX
XXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX
CN = DE
C = IT
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005.