ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
TRA
L’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
E
L’ ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
l’Agenzia Spaziale Italiana (di seguito ASI), con sede in Roma, Via del Politecnico snc, nella persona del suo Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
E
L’Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito INAF), con sede in Roma, Via del Parco Mellini n.84, nella persona del suo Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO CHE
• ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’ASI, ai sensi degli articoli 1 e 3 del proprio Statuto, emanato in attuazione del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di sistemi innovativi;
• l’ASI, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del proprio Statuto può stipulare accordi e convenzioni;
• l’INAF, ai sensi dell’art. 27, comma 1 del proprio Statuto può stipulare accordi e convenzioni;
• l’Agenzia, in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e con Il Piano Triennale di Attività (PTA), aggiornato annualmente e adottato sulla base del proprio Documento di Visione Strategica decennale (DVS) vigente, partecipa ai lavori del Consiglio dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), coordina, finanzia e gestisce progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei dell’ESA o dell’Unione Europea e a programmi spaziali internazionali;
• l’ASI ai sensi dell’art. 2, comma 2 lettera i) del proprio Statuto promuove e realizza la ricerca scientifica nazionale, predisponendo coordinando e sviluppando appositi programmi in raccordo con gli altri enti di ricerca e università, con particolare riferimento all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per quanto riguarda il settore di competenza;
• l’INAF ha il compito di svolgere e diffondere l’attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell’astronomia e dell’astrofisica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale;
• tra l’ASI e l’INAF è in atto una proficua collaborazione tecnica e scientifica, anche in ambito internazionale, per la realizzazione di importanti missioni spaziali;
• il Documento di Visione Strategica 2010-2020 e il vigente Piano Triennale di Attività dell’Agenzia Spaziale Italiana contemplano numerosi programmi di esplorazione e osservazione dell’Universo, suddivisi nelle tre aree principali denominate: “Esplorazione del Sistema Solare”, “Astrofisica delle Alte Energie” e “Cosmologia e Fisica Fondamentale”, finanziate nell’ambito delle risorse disponibili;
• l’ASI promuove e coordina la presenza della comunità scientifica italiana ai programmi approvati dall’Agenzia Spaziale Europea, di cui l’Italia è membro sulla base della Convenzione del 1975 (articolo 2, comma 2 lettere c) e d) dello Statuto dell’ASI) e, ai sensi di tale Convenzione:
a. l’Italia è impegnata a partecipare ai programmi obbligatori dell’ESA che prevedono la realizzazione di missioni cui l’Italia deve contribuire con una quota proporzionale al proprio PIL;
b. l’Italia valorizza la propria adesione alle missioni del Programma Scientifico obbligatorio dell’ESA, contribuendo con fondi nazionali alla realizzazione di una parte degli strumenti di payloads a bordo delle missioni selezionate;
c. l’Italia prende parte anche ad altri programmi facoltativi dell’ESA, sulla base dell’interesse nazionale e delle risorse disponibili;
• l’ASI, oltre alle attività svolte nell’ambito dell’Agenzia Spaziale Europea, svolge attività scientifiche bi/multilaterali e nazionali;
• l’INAF, collabora con l’ASI tramite appositi accordi prestando il supporto scientifico alle attività dell’ASDC (ASI Science Data Center) istituito nel 2000;
• il Documento di Visione Strategica e il Piano Triennale vigente dell’INAF prevedono un impegno strategico dell’Ente nel campo dell’astrofisica spaziale e nell’attività di ricerca e sviluppo indispensabile al mantenimento dell’eccellenza a livello internazionale;
• in base alla missione assegnata dalla legge, l’INAF è l’Ente nazionale di elezione per la realizzazione degli strumenti scientifici, per gli studi volti alla preparazione di nuove missioni, per l’analisi dei dati, per la gestione di strumenti in orbita, per la ricerca e sviluppo di tecnologie dirette alla realizzazione di strumenti scientifici nel campo dell’astrofisica spaziale;
• l’ASI e l’INAF hanno interesse a proseguire la collaborazione intrapresa garantendo stabilità pluriennale all’attività di ricerca nel campo dell’esplorazione e dell’osservazione dell’universo e dell’ astrofisica spaziale, dotandosi di strumenti di coordinamento tra i due Enti per la migliore realizzazione di programmi scientifici nazionali ed internazionali di comune interesse;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Premesse)
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
ART.2
(Attività congiunte)
2.1. Sulla base degli inderogabili impegni internazionali assunti dal Governo Italiano e della programmazione nazionale di cui alle premesse, l’ASI e l’INAF attivano sinergie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e per la realizzazione di attività relative a progetti di interesse comune con il fine di accrescerne la rispettiva valenza. Tali attività comuni avranno per oggetto:
▪ Parti o strumenti dei payloads delle missioni del programma obbligatorio e facoltativo dell’ESA;
▪ Infrastrutture a terra di interesse comune;
▪ Sfruttamento scientifico delle missioni operative di interesse comune e dei relativi archivi.
▪ Sviluppo tecnologico di strumenti e studio di missioni future;
▪ Missioni scientifiche bi/multilaterali;
▪ Missioni scientifiche nazionali
2.2. Le attività di interesse comune, di cui al precedente comma, sono finalizzate a studi per la preparazione di nuovi progetti o missioni spaziali, alla ricerca e sviluppo di tecnologie dirette alla realizzazione di strumenti scientifici, alla realizzazione degli strumenti stessi, alla gestione di strumenti di interesse comune e all’analisi dati.
ART. 3
(Accordi attuativi)
3.1. Le Parti stabiliscono, attraverso specifici accordi attuativi, i piani operativi di attuazione di ciascun programma, l’articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi, nonché le risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie, da mettere a disposizione per lo svolgimento di ciascun programma congiunto di attività e di ricerca, ivi compresa la costruzione e la successiva utilizzazione di facilities dell’una e dell’altra Parte, di potenziale reciproco interesse. Per ciascun accordo attuativo vengono nominati due referenti, uno per ciascun Ente con il compito di monitorare e verificare le attività oggetto degli specifici accordi.
3.2. I termini e le condizioni generali per la gestione congiunta, l’utilizzo e/o destinazione delle facilities di cui al punto 3.1 saranno oggetto di un accordo specifico elaborato dai due referenti della presente convenzione quadro di cui al punto 5.1
3.3. Per realizzare le attività di cui all’art. 2 del presente Accordo Quadro, le Parti mettono a disposizione personale di adeguato profilo scientifico e tecnologico in organico e possono reclutare, per specifici progetti, personale di ricerca da assegnare alle attività stesse, in osservanza alle vigenti disposizioni legislative.
3.4. Gli specifici accordi e convenzioni di cui al precedente comma 3.1, che possono prevedere, come eventuali partecipanti all’accordo, esclusivamente altre PPAA o Enti Pubblici e, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, devono prevedere:
a. i costi complessivi del progetto e la loro ripartizione tra ASI, INAF ed eventuali altri partecipanti ;
b. il costo del lavoro del personale dipendente direttamente impiegato nelle attività oggetto dei programmi congiunti, con riferimento sia a personale a tempo determinato che indeterminato;
c. un dettagliato prospetto di tutti i costi ammissibili (personale, viaggi, materiali, spese generali amministrative pertinenti e documentate etc.), che sono soggetti ad adeguati
meccanismi di rendicontazione; Il personale non dipendente delle parti impiegato nel programma deve essere reclutato attraverso selezione pubblica, in base alle vigenti norme in materia;
d. ciascuna parte assume l’onere delle spese generali di consumo sul totale del costo di lavoro del proprio personale.
ART. 4
(Responsabilità)
4.1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo Quadro.
4.2. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dall’attuazione del presente accordo e dei suoi accordi attuativi ed in particolare da quelle eventualmente sollevate dal personale di propria afferenza o da soggetti in contatto con esso.
4.3. Gli accordi attuativi definiscono le specifiche garanzie che le Parti dovranno fornire in ragione delle attività in essi regolamentate.
ART. 5
(Coordinamento)
5.1. Il coordinamento delle rispettive attività nei settori di reciproco interesse è assicurato da un delegato del Presidente dell’ASI e da un delegato del Presidente dell’INAF, sentiti i rispettivi Consigli Scientifici. I due delegati sono di seguito denominati Referenti della presente Convenzione Quadro.
5.2. I due Referenti, coadiuvati dal personale dell’ASI e dell’INAF competente per materia:
. predispongono la pianificazione, delle attività di interesse comune da sottoporre all’approvazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione;
· operano per l’attuazione di un regolare scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco
interesse in ambito nazionale ed internazionale;
· propongono idonee misure per il coordinamento delle attività di reciproco interesse;
· predispongono iniziative comuni per la pubblicizzazione, sfruttamento scientifico e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti nonché per lo gestione congiunta, l’utilizzo, la destinazione e/o lo sfruttamento delle facilities di interesse comune.
5.3. Le proposte avanzate dai Referenti ai sensi del precedente comma 5.2 ed approvate dalle Parti potranno formare oggetto di specifici Protocolli aggiuntivi alla presente Convenzione, previa approvazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione.
5.4. Su proposta INAF, può essere affiancato alla Delegazione Italiana presso l’SPC dell’ESA un consulente scientifico.
ART. 6
(Risultati)
6.1. Trattandosi di attività congiunte le proprietà di tutti i beni acquisiti e/o realizzati è definita negli accordi attuativi rispettando i principi generali della giurisprudenza in oggetto.
6.2 Con riferimento alle cognizioni e ai brevetti, si rinvia a quanto previsto dalle norme del codice civile in materia e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della Proprietà industriale), con particolare riferimento alla disciplina di cui all’art. 65, comma 5. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze acquisite anteriormente all’entrata in vigore del presente Accordo Quadro e ne dichiara l’esistenza specifica in relazione alla tematica di ciascun accordo attuativo.
6.3 Essendo i risultati scientifici delle attività oggetto del presente Accordo Quadro frutto di attività congiunta, gli stessi saranno in comune tra le Parti e saranno resi disponibili alla comunità scientifica, tramite pubblicazioni in riviste specializzate e altri canali di divulgazione, anche in
conformità alle disposizioni previste da eventuali accordi di collaborazione nazionale e internazionale. L’ASI e l’INAF si impegnano reciprocamente a menzionare l’altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolte nell’ambito degli accordi attuativi del presente Accordo Quadro.
6.4. In caso di pubblicazione relativa all’attività oggetto degli accordi attuativi, le Parti si impegnano reciprocamente a coinvolgere il personale dell’altra parte interessato a partecipare attivamente alla realizzazione della pubblicazione stessa, anche successivamente alla scadenza del singolo accordo attuativo.
I Responsabili di ciascun accordo attuativo nominati dalle Parti si impegnano a scambiarsi informazioni, documentazione ed a monitorare il panorama scientifico al fine di individuare eventuali possibili pubblicazioni.
ART. 7
(Durata)
7.1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni, con decorrenza dalla data della stipula, e potrà essere rinnovato, mediante scambio di note tra le Parti, prima della scadenza naturale, per un periodo di ulteriori cinque anni, previa deliberazione degli Organi competenti di ciascuna Parte.
7.2. L’Accordo Quadro potrà essere modificato in ogni momento mediante accordo scritto tra le Parti, previa deliberazione degli Organi competenti di ciascuna Parte.
ART. 8
(Recesso)
8.1. Ciascuna Parte potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all’altra Parte almeno 60 giorni dalla data in cui il recesso avrà efficacia.
ART. 9
(Riservatezza)
9.1. Le informazioni che le parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso dell’altra Parte o per obbligo di legge.
ART. 10
(Normativa applicabile)
10.1. Le attività di cui al presente Accordo Quadro sono disciplinate, per quanto non esplicitamente previsto, dalle norme dell’ordinamento nazionale e comunitario.
ART. 11
(Foro competente)
11.1. Le eventuali controversie sorte dall’interpretazione e/o dall’applicazione del presente Accordo Quadro sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
ART. 12
(Informativa trattamento dati)
12.1. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente Accordo Quadro. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
12.2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
12.3. Gli accordi attuativi prevedono specifiche modalità di esecuzione delle prescrizioni di cui al presente articolo.
ART.13
(Disposizioni finali)
13.1. Le disposizioni di cui agli accordi attuativi ad oggi stipulati rimangono validi fino alla naturale scadenza.
13.2 Il presente Accordo Quadro, redatto in due originali, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte interessata.
ASI INAF
Il Presidente Il Presidente
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx