Contratto di Rete
Confidential February 17, 2016
Nomi delle parti interessate al contratto di rete:
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I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,
PREMESSO
-che le Parti suddette sono imprenditori operanti nel territorio del Comune di Limone Piemonte e Comuni Limitrofi (il Territorio);
-che le suddette società intendono costituire una Rete tra Imprese con l’obiettivo di sviluppare un contratto di Rete in Limone;
-che i suddetti operatori intendono costituire e implementare un programma operativo e strategico pluriennale, eventualmente con partenariato pubblico e privato, volto a incrementare la potenzialità turistica del territorio del Comune di Limone Piemonte e Comuni limitrofi (il Territorio), a fronte anche della collaborazione sinergica, lo scambio di informazioni e know how con strutture ed autorità locali delle valli attigue, nel territorio francese, e/o con altri soggetti idonei a valorizzare la crescita in termini non solo di traffico ma anche di qualità e specializzazione del servizio turistico, nella direzione anche di una spiccata internazionalizzazione dell’offerta turistica disponibile sul Territorio;
-per le suddette finalità, pertanto, le imprese sopra identificate intendono accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato impegnandosi a collaborare sulla base di un programma comune al fine di raggiungere l’obiettivo di cui al punto 3) e 5) del presente accordo, scambiandosi informazioni o prestazioni di natura commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitando in comune una o più attività che rientrino nell’oggetto della propria impresa ed abbiano come finalità la riqualificazione ed il potenziamento della struttura turistica locale, del patrimonio immobiliare con destinazione turistica o finalizzato ad utilizzo turistico, la promozione dell’attività legate allo sci ed alle tipicità del territorio, nonchè lo sviluppo delle infrastrutture locali anche relative all’area sciabile, compreso il potenziamento degli impianti di innevamento, comprese forme di di green economy;
-le medesime imprese ritengono altresì che tale obiettivo possa essere realizzato mediante la reciproca collaborazione per lo studio, la progettazione, l’esecuzione e realizzazione degli obbiettivi di cui sopra;
-a tal fine, gli operatori come sopra identificati, sono venuti alla determinazione di stipulare un contratto di rete, ai sensi degli artt.4 ter e seguenti del D.L. l0 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n.99 e con Legge 30 luglio 2010 numero 122, che ha convertito il D.L. 78/2010;
TUTTO CIO' PREMESSO
convengono e stipulano quanto segue
Art 1. Efficacia vincolante delle premesse. Oggetto e durata del contratto. Denominazione della Rete.
Le premesse hanno valore di patto e la presente clausola essendo stata voluta dalla parti non costituisce clausola di stile.
I soggetti indicati in epigrafe convengono di stipulare un contratto di rete al fine di originare una rete di imprese (d’ora innanzi la Rete) e pertanto si impegnano a:
- stipulare un contratto di rete, e pertanto si obbligano a svolgere l'attività di cui al punto c) in conformità a specifici disciplinari e regolamenti che verranno via via predefiniti;
- accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato sciistico e turistico impegnandosi a collaborare sulla base di un programma comune al fine di raggiungere l’obiettivo di cui al punto 3) e 5) del presente accordo;
- scambiare informazioni o prestazioni di natura commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitare in comune una o più attività che rientrino nell’oggetto della propria impresa ed abbiano come finalità la riqualificazione, il potenziamento e l’internazionalizzazione della struttura turistica e sciistica nel territorio e la promozione dell’attività legate allo sci nonché alla promozione turistica del territorio del Comune di Limone Piemonte e Comuni limitrofi (il Territorio) la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare con destinazione turistica o finalizzato ad utilizzo turistico, la promozione dell’attività legate allo sci ed alle tipicità del territorio, nonchè lo sviluppo delle infrastrutture locali anche relative all’area sciabile, compreso il potenziamento degli impianti di innevamento, non escluse forme di green economy;
- realizzare con la reciproca collaborazione lo studio, la progettazione, l’esecuzione e realizzazione degli obbiettivi di cui sopra, secondo i criteri e con le modalità di cui agli articoli che seguono;
-promuovere e coordinare altresì la collaborazione tra i partecipanti e gli organismi, pubblici e privati in qualunque modo interessati agli obbiettivi della presente rete;
- esercitare e gestire le attività funzionali, le eventuali proprietà immobiliari, correlate e connesse al perseguimento dell'oggetto sociale delle imprese partecipanti;
Stipulare accordi o convenzioni con altri enti al fine di perseguire l'oggetto sociale;
La Rete può, altresì, compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale nonché eseguire obbligazioni conseguenti e accessorie al conseguimento delle finalità della rete.
Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita potrà essere presentata e identificata con il nome e il logo “Limone on” (verifica dominio necessaria).
Art. 2. - Specificità dell'oggetto della rete (Obiettivo)
L’allestimento e l’implementazione di un programma operativo e strategico pluriennale, eventualmente con partenariato pubblico e privato, volto a valorizzare la potenzialità turistica del territorio del Comune di Limone Piemonte e Comuni limitrofi (il Territorio), a fronte anche della collaborazione sinergica con strutture ed autorità locali delle valli attigue, nel territorio francese, e/o con altri soggetti idonei a valorizzare la crescita in termini non solo di traffico ma anche di qualità e specializzazione del servizio turistico, nella direzione anche di una spiccata internazionalizzazione dell’offerta turistica disponibile sul Territorio.
Art. 3 Programmazione esecutiva della rete di rete
Il Programma verrà presentato successivamente alla costituzione della Rete, sulla base degli approfondimenti che il Presidente (oppure il Comitato) abbia prodotto, a fronte delle specifiche indicazioni scritte sottoposte dagli specialisti incaricati.
Tale Programma ha alcune priorità immediate, tra le quali:
I. Allestimento programma societario/contrattuale/finanziario che governi in modo efficace e sostenibile, eventualmente anche a fronte della collaborazione tra soggetto pubblico e Membri, gli aspetti peculiari del Territorio, a partire dalle piste e dagli impianti di risalita nonché dagli impianti di innevamento programmato a fronte naturalmente anche delle iniziative necessarie all’ottenimento degli adeguati canali di finanziamento;
II. Allestimento programma di miglioramento rapido della ricettività turistica sul Territorio, unitamente ad un programma di comunicazione volto a favorire la crescita turistica della stagione estiva, grazie all’infrastruttura presente sul Territorio;
III. Allestimento programma volto alla razionalizzazione ed alla diffusione dell’informazione commerciale sul territorio con un moderno ed efficace strumento on-line trilingue, governato professionalmente con competenza madrelingua.
IV. Allestimento di un programma volto alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Territorio con destinazione turistica e/o volto ad utilizzo turistico, tramite lo scambio di konw how, informazioni e/o servizi dei retisti, finalizzato al proficuo sviluppo e incremento qualitativo e quantitativo dell’accoglienza turistica e/o dei servizi ad essa correlati.
Art.4 Comitato di gestione
L'attuazione del programma di rete potrà essere affidata ad un comitato di gestione costituito da tre o cinque membri scelti dall’assemblea, nominati a maggioranza dei partecipanti alla rete.
La durata del mandato è decisa all'atto della nomina e non può superare i due anni. Possono essere nominati quali componenti del comitato di gestione anche soggetti esterni alle imprese partecipanti.
L’incarico di componente del Comitato di Gestione della Rete è di regola gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività o trasferte specificamente autorizzate.
Eventuali compensi dovranno essere determinati dall’assemblea delle imprese consorziate.
Ciascun componente del Comitato di Gestione della rete può essere revocato in ogni tempo dall’impresa che lo ha nominato o, nel caso di componente nominato a maggioranza, dalla maggioranza, calcolata per capi, dei partecipanti alla Rete.
Art.5 Organizzazione del comitato di gestione.
Il Comitato di Gestione della Rete nomina tra i propri componenti un Presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell’art 2381, co 1, c.c. e un Vice Presidente. Il Presidente uscente non può assumere nuovamente la carica la nomina del Presidente sarà sempre improntata al criterio dell’alternanza.
L’assemblea dei Membri della Rete nomina un Presidente (il quale nomina il vice-Presidente), ove i Membri siano 10 (o meno), nel caso in cui i Membri siano 11 (o più) l’Assemblea dei Membri nominerà un Comitato di Gestione di 3 o 5 soggetti (i quali nominano il Presidente).
Il Presidente coordina l’attività della Rete, istruisce e dirige i lavori del Consiglio di Gestione della Rete e ne esegue le decisioni.
Il Presidente ha la rappresentanza delle Imprese di Rete con riguardo alle attività da svolgere in attuazione del programma della Rete; in particolare agisce in nome e per conto delle Imprese nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione nonché nel compimento di qualsiasi atto necessario per l’attuazione del programma di rete e per dare esecuzione al contratto stesso, nel rispetto degli obiettivi convenuti e delle decisioni assunte dal Comitato di Gestione.
Per gli impegni assunti dal Presidente in nome e per conto delle imprese aderenti che eccedono l’importo oggetto del conferimento iniziale per ciascuna impresa, il Presidente sarà legittimato a spenderne il nome solo a seguito del consenso scritto da parte dell’impresa.
Il rappresentante dovrà legittimarsi al compimento degli atti mediante esibizione dell'estratto del libro delle decisioni del comitato di gestione recante sia la decisione della sua nomina alla carica sopra indicata sia la decisione in ordine al compimento degli atti medesimi nonché, nei casi previsti dal presente contratto, del consenso scritto dell’impresa aderente.
Il Presidente dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "per la "RETE LIMONE ON” valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete.
Il Comitato di Xxxxxxxx ha il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) predisporre i disciplinari ed i regolamenti necessari per raggiungere l’obbiettivo della rete;
b) interloquire con le pubbliche amministrazioni coinvolte nel progetto;
b) verificare la conformità ad essi dell’attività e dei metodi praticati dalle imprese partecipanti;
c) predisporre il bilancio previsionale annuale con indicazione delle attività da svolgere e predisporre la situazione patrimoniale di rete prevista dal comma 4 – ter dell’art. 3 D.L. 10/2/2009 n. 5 e s.m.i..
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso questi abbia impedimento nello svolgimento delle sue funzioni (assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Presidente) e potrà agire con le medesime funzioni del sostituito.
Il Comitato di gestione della rete si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti.
Il Comitato di Gestione della Rete è convocato dal Presidente, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con Pec o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova di avvenuto ricevimento, almeno giorni 5 (cinque) prima dell’adunanza o, nei casi di urgenza, entro il giorno precedente. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Il Comitato di Gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta ogni mese.
Il Comitato di Xxxxxxxx decide a maggioranza dei suoi componenti calcolata per teste. In caso di parità prevale la decisione a cui accede il voto del Presidente.
Le decisioni del Comitato di Xxxxxxxx, comprese la nomina del Presidente e del Vice Presidente, dovranno risultare da apposito verbale redatto da persona designata dal Presidente e sottoscritto dal medesimo (Presidente o dal Vice Presidente) e riportato in un libro vidimato.
Art.6 Compiti e poteri del comitato di gestione.
Al comitato di gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art.4 ter, lett.e, della Legge citata in premessa, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.
Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, compiere gli atti previsti dall’articolo precedente ed in ogni caso potrà conferire mandato a terzi, professionisti o imprese per il raggiungimento degli obiettivi strategici della rete.
Art. 7. Fondo e conferimenti (oggetto di agevolazioni fiscali)
Il conferimento annuale di ciascun Membro è costituito da una o più quote (a scelta del retista) pari a euro mille (1.000 €)
Ogni conferimento pari ad Euro 1.000 da diritto ad un voto.
Si risponde solo per la quota conferita.
Art.8 Rappresentanza delle imprese contraenti
A coloro che sono nominati presidente e vice presidente è conferito il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti, sia individualmente sia collettivamente intese, solo ed esclusivamente nei limiti previsti dal presente contratto, per il compimento degli atti decisi dal comitato di gestione.
Il rappresentante dovrà legittimarsi al compimento dell'atto mediante esibizione dell'estratto autentico del libro delle decisioni del comitato di gestione recante sia la decisione della sua nomina alla carica sopra indicata sia la decisione in ordine al compimento dell'atto.
Art.9 Materie riservate alla decisione dei partecipanti.
I partecipanti alla rete decidono, a maggioranza calcolata per capi:
- in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, presentato dal comitato di gestione per il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
- in ordine all'approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all'attività che il comitato di gestione intende svolgere nell'anno solare successivo;
- in ordine alla nomina dei componenti del comitato di gestione.
-in ordine ad ogni decisione inerente atti che possano incidere su obbligazioni che impegnino le singole imprese.
Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
In ogni caso, i rappresentanti delle singole imprese potranno partecipare personalmente agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel progetto di riqualificazione nonché in ogni altra occasione, adunanza, assemblea ed incontro in cui sono coinvolti soggetti terzi rispetto alla rete.
Art.10 Modalità di adesione di nuovi partecipanti
Ogni soggetto/impresa operante nel territorio e/o in aree geografiche limitrofe e/o di rilievo nell’ottica del perseguimento dell’Obiettivo, anche ove si tratti di un soggetto estero, è legittimato a sottoporre al Comitato (oppure al Presidente) la propria richiesta di adesione.
Possono aderire al contratto le imprese che svolgono le attività connesse a quelle delle imprese partecipanti in materie compatibili rispetto all’obiettivo della Rete.
Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:
a) la denominazione e la sede legale dell'Impresa;
b) l'oggetto sociale;
c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
d) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.
Per le società deve essere inoltre presentato:
h) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;
i) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.
Sulla domanda di ammissione, nonché sul contributo da versare da parte dell’impresa richiedente l’adesione alla rete, delibera l’assemblea dei partecipanti a maggioranza nella sua prima riunione utile.
È legittimato all’ingresso nella rete d’impresa ogni soggetto/impresa operante nel territorio e/o in aree geografiche limitrofe e/o di rilievo nell’ottica del perseguimento dell’Obiettivo, anche ove si tratti di un soggetto estero, è legittimato a sottoporre al Comitato (oppure al Presidente) la propria richiesta di adesione.
Art.11 Recesso
Salvo quanto previsto nell'art. 6 e 7 del presente contratto, ogni partecipante può recedere liberamente con dichiarazione che deve pervenire al Presidente del comitato di gestione.
L’efficacia del recesso decorre trascorsi 30 giorni di calendario dal ricevimento dell’atto da parte del Presidente del comitato di gestione.
In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.
Art.12 Cause di risoluzione del contratto per inadempimento
In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli articoli 6 e 7, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del comitato di gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici. L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.
Resta salva la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.
Art.14 Durata del contratto
Il contratto di rete cessa di produrre effetti il _________________.
Art 15. Modifiche del contratto.
Il presente contratto può essere modificato con il consenso della maggioranza delle Imprese, considerate per capi.
Gli operatori possono, con delibera adottata all’unanimità, prevedere sin d’ora di trasformare e/o modificare la Rete in Consorzio o in differente Ente e/o Istituzione e/o Soggetto giuridico per ragioni inerenti il progetto per cui a rete è stata costituita e per il raggiungimento dello scopo ivi previsto.
Art 16. Sede della Rete.
La Rete ha sede presso _______________________________________________.
Art 17. Normativa applicabile.
Nei casi in cui nel presente contratto non sia esplicitamente normata una situazione inerente l’attività e la gestione della Rete, si applicano le norme del codice civile in tema di società a responsabilità limitata.
Art 18. Cause di risoluzione del contratto per inadempimento.
In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli artt. 6 e 7 , il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del comitato di gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici.
L’inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.
Resta salva la facoltà del Comitato di Gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.
19. Iscrizione.
Il presente contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante per la finalità di far acquisire alla rete la soggettività giuridica.
20. Foro Competente.
Per ogni eventuale controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione o l’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cuneo.
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