Tra
CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Tra
- l’Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)
E
- l’ASST Valtellina e Alto Lario con sede in Xxx Xxxxxxx x.00 – 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale/P.IVA 00988090148 qui rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Petilia Xxxxxxxxxx (KR) il 01/12/1958 domiciliato per la carica presso detta sede; (di seguito indicato Ente Convenzionato)
– di seguito congiuntamente “Parti” -
Visti
o Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
o la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 – T.U. delle leggi regionali in materia di sanità
e s.m.i.;
o il Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;
o il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
o
Premesso che
o l’art. 34 e seguenti del Decreto Lgs. n. 368/1999 e l’art. 3 comma 3° del D.I. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall’osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all’art. 43 del medesimo decreto;
o le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l’espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
o l’Ente Convenzionato con nota del 16.10.2021 e del 28.10.2021 ha manifestato l’interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;
o Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell’Università:
- Consiglio telematico della Scuola di Specializzazione in data 17.3.2021;
- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 12.4.2021;
- Senato Accademico in data 11.5.2021;
o l’Ente Convenzionato con nota del 13.11.2020 ha messo a disposizione a titolo gratuito gli alloggi per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile presso la propria sede.
Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue Art. 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
Art. 2 Finalità
L’Ente Convenzionato consente all’Università degli Studi di Milano l’utilizzo, in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico- formative della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.
Le parti prendono atto che l’utilizzo esclusivo della struttura è limitato alle scuole della
medesima tipologia.
Art. 3
Impegni assunti dalla struttura convenzionata
L’Ente Convenzionato, per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2, mette a disposizione esclusiva le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla U.O.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del P.O. di Sondrio, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.
L’Ente assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento della struttura posta a disposizione e indicate all’allegato “A”; inoltre assume l’obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.13 comma 2°.
L’Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.
La struttura convenzionata è stata classificata come “complementare” ai sensi del D.I. n°
402/2017.
Art. 4
Impegni assunti dall’Università
L’Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all’allegato “A”, unicamente per l’espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.
Art. 5 Attività formativa
L’Università per l’espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nelle strutture convenzionate, senza alcun onere a proprio carico. Il medico in formazione ai sensi del D.I. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell’attività complessivamente prevista e ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 368/1999, l’impegno richiesto nell’ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.
Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche delle Unità Operative per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d’intesa con la direzione sanitaria dell’Ente ed il responsabile della struttura convenzionata.
Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:
- attività di appoggio – quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione – quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.
Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.
Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all’inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.
Nell’ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all’osservanza
delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.
Art. 6
Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali
Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.
I medici in formazione, tenuti a frequentare l’Unità Operativa Complessa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell’Ente, nonché il responsabile della struttura convenzionata.
Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul “libretto personale di formazione” appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla Direzione dell’Ente e trasmesso alla Direzione della Scuola; il responsabile della U.O.C. convenzionata presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell’Ente le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.
La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.
Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente concordano che in nessun caso l’attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.
L’Ente consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.
Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell’Ente, il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.
Art. 7
Nomina dei professori a contratto e dei tutori
Le Parti convengono che all’inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l’Università su proposta del Consiglio di Scuola,
d’intesa con l’Ente Convenzionato, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell’ambito dell’Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l’incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l’Università potrà attribuire le funzioni di tutore.
A tale riguardo l’Ente Convenzionato autorizza sin d’ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all’attività didattica della Scuola.
La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l’Università. L’attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.
Art. 8
Oneri delle parti contraenti
La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l’Ente Convenzionato e per l’Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.
Art. 9
Copertura assicurativa a carico dell’Ente convenzionato
L’Ente Convenzionato, individuato dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall’esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell’art. 41 comma 3° del D.Lgs. n. 368/1999.
Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, può richiedere l’estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa, a carico dello specializzando secondo quanto disposto dall’art. 10 c. 3 della L. n.24/2017.
Art. 10 Prevenzione e Sicurezza
I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.
Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo.
I medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione ai fini dell’esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.
I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell’ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.
Nell’ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell’esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.
Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.
In particolare, l’Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell’art. 10 della presente convenzione.
L’Ente Convenzionato si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede “Persone autorizzate al trattamento dei dati”, ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all’espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo,
con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività di tirocinio.
I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
L’Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/00000.xxx - “Informative sulla privacy e gestione dei dati”
– “Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio” per l’Ente Convenzionato e “Informativa trattamento dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti” (quest’ultima per i medici in formazione).
L’Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all’indirizzo xxx.xxxx-xxx.xx
ai sensi degli artt. 13 e xx. xxx Xxxxxxxxxxx X.X. x. 000/0000 (xx seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall’Università, “Informative”).
Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.
Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del
Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all’una o all’altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.
Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l’evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull’intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.
Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.
Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell’evento dannoso.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.
Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.
Art. 12 Anticorruzione
Le Parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni
dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.
Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
Art. 13 Durata
La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del xxxxx xx xxxxxx xx 0 xxxx (xxxxxxx), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell’anno accademico in corso.
La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.
L’Ente si impegna a comunicare all’Università, a mezzo Pec o raccomandata RR almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.
Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione cesserà
i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione dell’anno accademico in corso.
Art. 14 Recesso
Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell’anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.
Art. 15 Modifiche
Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 16 Imposte
Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo con onere a carico dell’Ente Convenzionato. L’imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014).
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
Milano, li ...................…… Sondrio…………………
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI PER L’ ASST DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
STUDI DI MILANO
IL RETTORE IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Allegati:
Allegato “A”: descrizione struttura
ALLEGATO “A”
STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017 recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)
INDICARE LA DENOMINAZIONE DELL’U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA | U.O.C. NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
|
CODICE NSIS 1 U.O. | 3301
|
DIRETTORE U.O. | DOTT.SSA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
|
STRUTTURA SANITARIA | ASST VALTELLINA E ALTO LARIO – P.O. di SONDRIO |
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;
in caso di articolazione in più sedi specificare il Presidio)
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL’ATENEO | SI | NO x |
SE SÌ INDICARE QUALI: | SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN …………………………………………. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN …………………………………………. | |
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO | SI ATENEO………….. | NO x |
SE SÌ INDICARE QUALI: | SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN …………………………………………. Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN …………………………………………. Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare |
1 NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell’Ospedale, per i reparti dotati
di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).
STANDARD STRUTTURALI | |||
A) FONDAMENTALI devono essere necessariamente tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata, la stroke unit può essere presente nella struttura di sede o nella struttura collegata | Degenze e/o Day Hospital | SI N° Posti Letto…… SI N° Posti Letto…… | NO x NO x |
Ambulatori | SI N° 7 | NO | |
Laboratorio di elettroencelografia | 1 | ||
Laboratorio di psicodiagnostica | 7 |
STANDARD STRUTTURALI | Livelli minimi di accettabilità | Indicare SI/NO | Se non presente nella U.O. indicare se presente nello Ospedale che ospita l’U.O |
B) ANNESSI* *almeno 3 degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell’Azienda ospitante ed almeno 1 deve essere presente nella struttura collegata o nell’Azienda ospitante. | Laboratorio di neurofisiologia | SI | Ospedale di Sondrio |
Laboratori di neuropsicologia clinica | SI | ||
Laboratorio e/o servizio di psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza | SI | ||
Laboratorio e/o servizio di riabilitazione dell’età evolutiva | SI | ||
Logopedia | SI | ||
Fisioterapia | SI |
STANDARD STRUTTURALI | Livelli minimi di accettabilità | Indicare SI/NO |
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA | Radiologia diagnostica per immagini | SI |
Medicina di Laboratorio | SI | |
Pediatria | SI | |
Neurologia | SI | |
Psichiatria | SI |
STANDARD ORGANIZZATIVI | Indicare numero | |
PERSONALE SANITARIO | Medici | 7 |
PERSONALE PARASANITARIO | Personale Tecnico | 3 |
Personale Infermieristico e/o della riabilitazione dell’età evolutiva | 25 |
STANDARD ASSISTENZIALI | Tipologia | Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.) | Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede | Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata |
A) RICOVERI ANNUI | DEGENZE E/O DAY HOSPITAL | N. 800 | N. 400 | |
B) PRESTAZIONI ANNUE | AMBULATORI E/O PRESTAZIONI AMBULATORIALI COMPLESSE DAY SERVICE | 25.400 | N. 1.500 | N. 750 |
REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell’attività assistenziale dell’UO con riferimento alle prestazione di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell’arco del percorso formativo. * Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione | Indicare il Volume annuale dell’U.O. |
Seguire soggetti nelle diverse fasce dell’età evolutiva (0-18 anni) con patologie neuropsichiatriche, discutendo il percorso diagnostico-terapeutico con il personale della struttura clinica, con progressiva assunzione di autonomia decisionale | 25.400* |
Aver somministrato ed interpretato valutazioni neurocognitive/neuromotorie in diverse fasce dell’età evolutiva; | 10.000* |
Aver discusso direttamente con personale esperto esami di neuroimmagini delle principali patologie neuro-psichiatriche dell’infanzia e dell’adolescenza | 90* |
Aver effettuato e/o discusso con personale esperto esami neurofisiologici (EEG, EMG, potenziali evocati) inerenti le principali patologie neuro-psichiatriche dell’età evolutiva, di cui almeno 1/3 a responsabilità diretta, con progressiva assunzione di autonomia professionale | 120* |
Aver eseguito esami neurologici di neonati, prematuri e lattanti | 500* |
Aver eseguito osservazioni psicomotorie di soggetti da 0 a 3 anni | 466* |
Aver effettuato colloqui con genitori, riguardanti almeno 50 soggetti | 1.226* |
Aver partecipato alla formulazione di diagnosi funzionali di bambini con difficoltà scolastiche di origine neurologica, neuropsicologica o psicopatologica | 760* |
Aver preso in carico minori in psicoterapia con supervisione | 567* |
Aver seguito soggetti di diverse fasce d’età con programmi di riabilitazione neuro- psicomotoria, cognitiva e psichiatrica | 2.057* |
Aver partecipato alla conduzione di studi clinici controllati secondo la buona pratica clinica, preferibilmente longitudinali | 200* |
Timbro e firma dell’Ente
La U.O.C. viene inserita da parte della Scuola come: