ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA
Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Xxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, CF 80211730587, nella persona del Direttore delle Risorse Umane ed Economiche Dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx,
E
Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, in seguito denominato [ARPA Piemonte], con sede in Xxx Xxx Xxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxx, codice fiscale 07176380017 nella persona del Direttore del Dipartimento di Torino (Piemonte nord-ovest) dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Premesso che
che con il citato decreto interministeriale 22 novembre 2007, è stato adottato il “Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;
- che all’allegato 1, del richiamato decreto interministeriale 22 novembre 2007, sono disciplinati tra l’altro, i compiti assegnati al Ministero della salute, quale Autorità competente REACH, in particolare al numero 18), del punto 1.2, è previsto che l’Autorità competente favorisca la sensibilizzazione del pubblico e di tutte le parti interessate all’attuazione del regolamento REACH;
- che l’accordo del 29 ottobre 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concerne il sistema di controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), (Rep. Atti n. 181/CSR);
- che l’accordo del 7 maggio 2015 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concerne il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all’allegato A, paragrafo 10, dell’accordo Stato-regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell’ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) (Rep. Atti n. 88/CSR);
- che il richiamato accordo del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) ed in particolare il punto 2.2.2, dell’allegato A, reca “Laboratori nazionali di riferimento: sono individuati nell’ambito delle strutture di laboratorio del Centro Nazionale Sostanze Chimiche Prodotti Cosmetici e Protezione Consumatore dell’ISS e dell’ISPRA e designati dall’Autorità competente nazionale. Questi laboratori svolgono le attività tecnico – scientifiche di supporto ai laboratori di controllo”;
- che con la nota prot. n. 197512382 del 5 ottobre 2016, il Ministero della salute - Autorità competente per l’implementazione del regolamento REACH, ha designato il Centro Nazionale Sostanze Chimiche Prodotti Cosmetici e Protezione Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità, quale Laboratorio nazionale di riferimento chiamato a svolgere le attività tecnico – scientifiche di supporto ai laboratori di controllo nell’ambito del menzionato regolamento REACH;
- che nell'ambito del piano di attività di cui al suddetto decreto interministeriale 22 novembre 2007, è necessario definire strumenti inerenti il progetto “SVILUPPO DI METODI PER LA QUANTIFICAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE NEGLI INCHIOSTRI PER TATUAGGI E TRUCCO PERMANENTE NEI CONTROLLI UFFICIALI FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA PROSSIMA RESTRIZIONE REACH”;
- che nell’ambito di tale progetto, il Ministero della salute ed in particolare, la Direzione generale della prevenzione sanitaria designata quale Autorità competente per l’implementazione del regolamento REACH, ritiene opportuno avviare un’attività di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità al fine di realizzare il sopra citato progetto;
- che l’Istituto Superiore di Sanità intende avvalersi della collaborazione dell’ARPA Piemonte
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
Art. 2
Oggetto e scopo dell’accordo
Oggetto del presente accordo è la collaborazione, tra ISS e l’ARPA Piemonte, finalizzata a realizzare le attività previste dall’accordo stipulato con il Ministero della Salute, parte integrante del presente atto.
Le specifiche attività che ARPA Piemonte dovrà realizzare nell’ambito della presente collaborazione sono dettagliate nel Piano esecutivo, (allegato 1) facente parte integrante del presente accordo.
Art. 3 Durata
Quanto disciplinato dal presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo e avrà scadenza l’8 Agosto 2021, salvo proroga se concessa dal Ministero della Salute.
Art. 4 Responsabili Scientifici
I responsabili scientifici, chiamati a coordinare le attività saranno per l’ISS la Dr.ssa Xxxxx X’Xxxx e, per ARPA Piemonte, il Dr. Xxxxx Xxxxxxx
Art. 5 Contributo
Il contributo complessivo assegnato all’ARPA Piemonte per l’esecuzione delle attività è pari ad € 35.000,00 che sarà erogato, subordinatamente al trasferimento dei fondi da parte del Ministero, dall’ISS, secondo le seguenti modalità:
- un rateo, a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo, dopo la stipula e la pubblicazione sul sito ISS del presente accordo e dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento;
- un rateo, pari al 30% del contributo, previa presentazione di relazione intermedia e dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento;
- il saldo nella misura del 20% del contributo a conclusione del progetto, dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento e previa rendicontazione economica
I trasferimenti di fondi, come disposto dal DPR 633/1972 art. 4, avverranno in regime di esclusione dal campo dell’I.V.A. avendo anch’essi natura contributiva.
Le richieste di pagamento relative ai ratei dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.
Il finanziamento di cui al presente articolo è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi ritenuta ed onere anche fiscale, ed include in particolare l’importo dovuto per l’assolvimento dell’imposta di bollo su documenti e quietanze.
Art. 6 Rendicontazione
Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, ARPA Piemonte, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette all’Istituto un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando gli appositi modelli allegati al presente accordo (Allegati 2 e 3).
Entro sessanta giorni dalla scadenza dell’accordo, ARPA Piemonte trasmette all’Istituto un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell’accordo stesso ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, utilizzando i predetti modelli allegati al presente accordo (Allegati 2 e 3).
Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di cui all’Allegato 1.
Art. 7 Riservatezza
Tutte le informazioni fornite da ognuna delle Parti, dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dalla Parte che le ha fornite.
Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che detti dati possano in qualche modo essere acquisiti da terzi in mancanza di un assenso formale della Parte che li ha rilasciati, riconoscendone sin d’ora a quest’ultima la piena proprietà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.
Restano escluse dall’obbligo di riservatezza tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la sanità pubblica, in considerazione del ruolo istituzionale spettante all’ISS.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi oggetto di riservatezza non divengano di dominio pubblico.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 2 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo decreto sono estesi, per quanto compatibili, al presente Accordo. Nel caso in cui durante l’esecuzione del presente atto ARPA Piemonte violi i suddetti obblighi, opererà l’immediata risoluzione dell’accordo senza che possa essere pretesa alcuna forma di indennizzo.
Art. 8 Risultati Scientifici
I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall’Istituto e/o dalARPA Piemonte, nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
È fatto obbligo richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto
La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1, dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4145 REACH”.
Art. 9 Recesso
Entrambe le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo per documentati motivi.
La parte che esercita il recesso dovrà comunicare per iscritto il proprio intendimento con un preavviso di almeno trenta giorni.
Art. 10 Modifiche dell’Accordo
Eventuali modifiche alla presente o alle attività descritte nell’allegato 1, conseguenti allo sviluppo del progetto, saranno concordate per iscritto fra le parti.
Art. 11
Risoluzione delle controversie e foro competente
In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.
Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso , in via esclusiva, al Tribunale di Roma
Art. 12 Registrazione
Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
L’importo conseguente sarà versato dalARPA Piemonte a valere sul conto in essere presso il Tesoriere dell’Istituto – Banca delle Marche IBAN:XX00X0000000000000000000000.
Art. 16 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.
Roma, Lì
Per l’Istituto Superiore di Sanità | Per | l’ARPA Piemonte |
Il Direttore delle | il Direttore del Dipartimento di Torino | |
Risorse Umane ed Economiche | ||
Dott.ssa R. M. Martoccia | Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx |