CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI, FURTI, ASSISTENZA E PERDITE PECUNIARIE
Generali Italia S.p.A.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI, FURTI, ASSISTENZA E PERDITE PECUNIARIE
TITOLARI CARTE T.P@Y
Contratto di Assicurazione Infortuni, Furti, Assistenza e Perdite Pecuniarie
Il presente contratto si compone di n° 75 pagine, numerate dalla n° 2 alla n° 75
Pagina lasciata intenzionalmente bianca
POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI
ASSICURAZIONE INFORTUNI, FURTI, ASSISTENZA E PERDITE PECUNIARIE
PER
TITOLARI DI CARTE T.P@Y
DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
La persona per la quale è prestata l’assicurazione.
Carta T.P@Y
Carte bancarie emesse dall’Istituto di Pagamento Sanmarinese T.P@Y S.p.A. o comunque di proprietà dello stesso che nel testo che segue verranno denominate "T.P@Y", ovvero con la specifica denominazione in caso di garanzia relativa alla singola “T.P@Y”.
Contraente
Istituto di Pagamento Sanmarinese T.P@Y S.p.A., con sede legale in Xxx X. Xxxxxxx, 00 – 47899 Serravalle/ San Marino - Codice Operatore Economico SM26597.
Domicilio anagrafico
Il luogo dove è domiciliato l’estratto conto della Carta purché in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Furto
L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di procurarsi un ingiusto profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza
Il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale specifica abilità può verificarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigile.
Indennizzo
La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
Infortunio
L’evento dovuto unicamente a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza unica, diretta ed esclusiva uno dei casi previsti dalla presente polizza.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Premio
La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia.
Rapina
Impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola e chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per se o per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio
La probabilità del verificarsi del sinistro.
Scippo (furto con strappo)
Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Sinistro
L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Generali Italia
Generali Italia S.p.A.
Validità della garanzia
Tutto il Mondo, salvo dove diversamente indicato in Polizza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare a Generali Italia, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella Polizza me- desima. La garanzia ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto. Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi succes- sivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattual- mente stabilite.
Trascorsi 30 giorni da quello di scadenza del premio Generali Italia ha il diritto di dichiarare con lettera racco- mandata la risoluzione del contratto - fermo Il diritto ai premi scaduti - o di esigerne giudizialmente l'esecu- zione.
Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia;
- con assegno intestato o girato a Generali Italia con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
2. Durata e termine dell’assicurazione
L'assicurazione ha la durata di un anno con effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se il premio è stato pagato, altrimenti con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il presente contratto s'intende cessato alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il Contraente non è tenuto a comunicare a Generali Italia l’elenco degli Assicurati.
3. Assicurazione presso diversi assicuratori
Resta convenuto che la validità delle garanzie forniti da Generali Italia a favore degli Assicurati, non è inficiata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni, per gli stessi rischi, con Generali Italia e/o altre Società. L’Assicurato è esonerato dal dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, fermo restando gli obblighi previsti dall’art. 1910 X.X. xx xxxx xx xxxxxxxx.
0. Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx a Generali Italia
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente/Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax.
Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmate da Generali Italia e dal Contraente.
5. Oneri fiscali
Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalle legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Generali Italia.
6. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
7. Premio di polizza
Il premio annuo di polizza è stato concordato tra le parti in base al numero delle Carte assicurate.
Tale premio è soggetto ad eventuale regolazione al termine dell’annualità assicurativa in funzione del numero effettivo delle Carte assicurate.
8. Competenza territoriale
Per le controversie concernenti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.
Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli Art. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.
9. Soggetti Assicurabili
Si intendono assicurati i Titolari di carte T.P@Y, nonché le altre persone Assicurate previste dalle diverse Sezioni di Polizza, senza alcun limite di età.
10. Sanction Clause e Clausola di esclusione territoriale Sanction Clause
Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura
assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
Clausola di esclusione territoriale
Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coin- volgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.
Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, XXXXX DEL NORD, CRIMEA REGION.
11. Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Generali Italia può recedere dall’assicurazione sul singolo Titolare di T.P@Y colpita da sinistro con preavviso di 30 (trenta) giorni o dall'intera Polizza Collettiva con preavviso 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata.
Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.
L’incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia di Generali Italia ad avvalersi della facoltà di recesso.
SEZIONE I
INFORTUNI
La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle “Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati” riportate a pagina 75 della presente Polizza Collettiva.
PARTE 1
INFORTUNI VIAGGI (escluso RISCHIO VOLO)
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Parte I della Sezione I, i titolari di T.P@Y, alla guida o come passeggeri di autovetture, con o senza traino di roulotte, camper o autocarri, motoveicoli, imbarcazioni e taxi a noleggio, purché il canone di locazione sia stato pagato per mezzo di T.P@Y.
Il Contraente è esonerato dal comunicare le generalità delle persone assicurate, facendo fede all’uopo i biglietti di viaggio e/o le prenotazioni o il contratto di locazione acquistato e pagato tramite come sopra descritto, e/o i documenti di imbarco.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nel corso di validità del presente contratto:
a) in qualità di passeggero e purché il biglietto sia stato pagato con T.P@Y, a bordo di mezzi di trasporto terrestre, marittimo e fluviale, con esclusione degli impianti a fune, sempreché si tratti di un mezzo gestito da Ente o Compagnia regolarmente autorizzato;
L’assicurazione vale anche per gli infortuni occorsi mentre l’Assicurato sale o scende dai predetti mezzi di trasporto marittimo o fluviale o sia investito dagli stessi. Inoltre, l’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca a bordo di un mezzo di trasporto pubblico (come sopra descritto) in occasione di viaggi effettuati per recarsi o ritornare dopo essere sbarcato o per imbarcarsi su di un mezzo a bordo del quale sia valida la presente assicurazione;
b) alla guida o come passeggero di:
- autovetture con o senza traino di roulotte;
- autocarri;
- camper;
- motoveicoli;
- imbarcazioni;
purché il canone di noleggio sia stato pagato per mezzo di T.P@Y.
Inoltre, la garanzia è operante quando l’Assicurato è trasportato in qualità di passeggero a bordo di taxi convenzionati con T.P@Y.
ART. 2 - SOMME ASSICURATE
L’assicurazione è prestata per ciascun Assicurato, in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”, per:
a) in caso di morte e invalidità permanente;
b) rimborso spese di cura da infortunio (escluse Carte Mastercard Credit Gold, vedi punto 2.4);
c) rimborso spese di cura da infortunio (valida unicamente per le Carte Mastercard Credit Gold, vedi punto 2.5).
2.1 Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, Generali Italia liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi legittimi e/o testamentari:
2.2 Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, Generali Italia liquida per tale titolo l’indennità, calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita
anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, Generali Italia riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
L’indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e per la mano sinistra e viceversa.
2.3 Franchigia per invalidità permanente
La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità:
- l’indennità sui primi € 100.000,00 di somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia;
- nell’eventuale eccedenza di questa somma non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale, l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.
2.4 Rimborso delle spese di cura da infortunio escluse Carte Mastercard Credit Gold
Generali Italia rimborsa per ogni infortunio per cui sia valida la presente assicurazione in base alle condizioni tutte di polizza, le spese sostenute per:
- gli onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
- le spese per l’uso della camera operatoria;
- le rette di degenza in ospedali e cliniche;
- le spese per medicinali prescritti dal medico curante;
- gli onorari dei medici;
- le spese relative agli accertamenti diagnostici;
- le spese per il trasporto dell’Assicurato in ospedale o clinica con autoambulanza.
Generali Italia effettua il rimborso agli aventi diritto, previa presentazione dei documenti giustificativi. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
2.5 Rimborso delle spese di cura da infortunio Carte Mastercard Credit Gold
Qualora l’Assicurato, in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio pagato con carta di credito, durante il periodo di validità della garanzia, Generali Italia provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto. Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all’infortunio.
IN ITALIA/SAN MARINO – MASSIMALI ASSICURATI
In caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso, fino alla concorrenza di € 500,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di € 50,00.
ALL’ESTERO – MASSIMALI ASSICURATI
- Per spese mediche, farmaceutiche, purché prescritte da un medico nel luogo ove si è verificato il sinistro ed anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per Assicurato e per sinistro di € 100,00.
- Per trasporto in autoambulanza fino all’istituto di cura o luogo di pronto soccorso più vicino, tenendo Generali Italia a proprio carico i costi fino ad un massimale di € 360,00 per anno, con un massimale di € 130,00 per sinistro.
I massimali previsti sia per l’Italia/San Marino che per l’estero comprendono:
- rette di degenza in Istituto di cura prescritti dal medico fino a € 100,00 al giorno per Assicurato;
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 100,00 per Assicurato;
- spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a € 100,00 per Assicurato.
PARTE II
INFORTUNI VIAGGI AERONAUTICI
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Parte II della Sezione I, il Titolare di T.P@Y, nonché l’utilizzatore di un biglietto acquistato con T.P@Y coperto attraverso tutte le Carte indicate nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati” che prevedano la copertura Infortuni Viaggi Aeronautici.
Il Contraente è esonerato dal comunicare le generalità delle persone assicurate, facendo fede all’uopo i biglietti di viaggio e/o le prenotazioni acquistati e pagati tramite come sopra descritto, e/o i documenti di imbarco.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nel corso di validità del presente contratto in qualità di passeggero e purché il biglietto di viaggio sia stato pagato per mezzo di T.P@Y, a bordo di velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, in qualsiasi parte del Mondo, inclusi i voli charter (aeromobili presi a noleggio da Generali Italia di traffico aereo regolare).
ART. 2 - SOMME ASSICURATE
L’assicurazione è prestata per ciascun Assicurato, in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati” per:
A) in caso di morte e invalidità permanente;
B) rimborso spese di cura da infortunio.
2.1 Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, Generali Italia liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi legittimi e/o testamentari:
2.2 Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, Generali Italia liquida per tale titolo l’indennità, calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, Generali Italia riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
L’indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e per la mano sinistra e viceversa.
2.3 Franchigia per invalidità permanente
La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene fatta con le seguenti modalità:
- l’indennità sui primi € 100.000,00 di somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia;
- nell’eventuale eccedenza di questa somma non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale, l’indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.
2.4 Rimborso delle spese di cura da infortunio escluse Carte Mastercard Credit Gold
Generali Italia rimborsa per ogni infortunio per cui sia valida la presente assicurazione in base alle condizioni tutte di polizza, le spese sostenute per:
- gli onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
- le spese per l’uso della camera operatoria;
- le rette di degenza in ospedali e cliniche;
- le spese per medicinali prescritti dal medico curante;
- gli onorari dei medici;
- le spese relative agli accertamenti diagnostici;
- le spese per il trasporto dell’Assicurato in ospedale o clinica con autoambulanza.
Generali Italia effettua il rimborso agli aventi diritto, previa presentazione dei documenti giustificativi. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
2.5 Rimborso delle spese di cura da infortunio (Carte Mastercard Credit Gold)
Qualora l’Assicurato, in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio pagato con carta di credito, durante il periodo di validità della garanzia, Generali Italia provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto. Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all’infortunio.
IN ITALIA/SAN MARINO – MASSIMALI ASSICURATI
In caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso, fino alla concorrenza di € 500,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurati di € 50,00 .
ALL’ESTERO – MASSIMALI ASSICURATI
- Per spese mediche, farmaceutiche, purché prescritte da un medico nel luogo ove si è verificato il sinistro ed anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per Assicurato e per sinistro di € 100,00;
- Per trasporto in autoambulanza fino all’istituto di cura o luogo di pronto soccorso più vicino, tenendo Generali Italia a proprio carico i costi fino ad un massimale di € 360,00 per anno, con un massimale di € 130,00 per sinistro.
I massimali previsti sia per l’Italia/San Marino che per l’estero comprendono:
- rette di degenza in Istituto di cura prescritti dal medico fino a € 100,00 al giorno per Assicurato;
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 100,00 per Assicurato;
- spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a € 100,00 per Assicurato.
2.6 Catastrofale
Relativamente ai viaggi aerei l’assicurazione vale per i casi di morte e di Invalidità Permanente, per somme uguali a quelle assicurate ai sensi dell’Art. 2.
Resta espressamente convenuto che in nessun caso Generali Italia potrà essere chiamata a risarcire, a seguito di sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull’aeromobile, un indennizzo superiore agli importi sotto indicati:
Capitali per persona di:
€ 1.300.000 per il caso di Morte
€ 1.300.000 per il caso di Invalidità Permanente Totale e complessivamente per aeromobile di:
€ 15.000.000 per il caso di Morte
€ 15.000.000 per il caso di Invalidità Permanente Totale.
Qualora il predetto limite massimo fosse insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza, in dipendenza del medesimo sinistro, Generali Italia liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza, salvo per quanto disposto nella presente clausola.
PARTE III
INFORTUNI A SEGUITO DI XXXXXX E RAPINA DEI CONTANTI PRELEVATI
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Parte III della Sezione I, i Titolari di T.P@Y.
ART. 1 - OGGETTO E LIMITI DELL’ASSICURAZIONE
L'Assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca in seguito a scippo o rapina tentati o perpetrati contro la sua persona in occasione di prelievi effettuati per mezzo di T.P@Y, risultanti da estratto conto T.P@Y S.p.A., e che provochino la Morte o un’Invalidità Permanente pari o superiore al 50% per le carte Mastercard Credit Gold - Mastercard Credit Business - Mastercard Credit World Elite, e pari o superiore al 60% per le restanti tipologie di Carte. La presente assicurazione è valida fino alle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il prelevamento medesimo.
ART. 2 - SOMME ASSICURATE
L’assicurazione è prestata per ciascun Titolare in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”.
Non verrà comunque rimborsato un importo superiore a 100 volte l'importo prelevato.
2.1 Morte
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, Generali Italia liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi legittimi e/o testamentari:
2.2 Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, Generali Italia liquida per tale titolo l’indennità, calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, Generali Italia riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
L’indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e per la mano sinistra e viceversa.
NORME OPERANTI PER L’INTERA SEZIONE I
ART. 1 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta dall’Assicurato per iscritto entro 30 giorni dall’accadimento oppure dal momento in cui ne ha avuto possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia della malattia che possa comportare – secondo parere medico – una invalidità permanente od un grande intervento chirurgico deve essere fatta dall’Assicurato per iscritto entro 30 giorni dalla sua diagnosi clinica o strumentale oppure dal momento in cui ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, indirizzandola al Contraente, che provvederà ad inoltrarla a Generali Italia, al seguente indirizzo:
T.P@Y S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxx (XXX)
Call Center (+) 378 0000.000000
Alla denuncia devono essere uniti, o successivamente inviati, i certificati medici, le copie delle cartelle cliniche e di ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia e che risulti utile ai fini della valutazione dei postumi invalidanti compreso il certificato attestante la stabilizzazione della malattia denunciata.
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire a Generali Italia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia/San Marino.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La percentuale di invalidità permanente viene accertata non prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data della denuncia – effettuata nei termini previsti dal presente articolo - e comunque non oltre 18 mesi dalla stessa.
Tuttavia l’accertamento della percentuale di invalidità permanente, previa richiesta dell’Assicurato, potrà avvenire trascorsi almeno 6 mesi dalla denuncia a condizione che:
a. venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta;
b. la menomazione conseguente all’infortunio od alla malattia risulti del tutto stabilizzata.
Qualora la presente assicurazione scada prima che sia stata presentata denuncia di danno e sempre che la malattia si sia manifestata durante il periodo di validità delle garanzie, è concesso il termine di due anni dalla scadenza dell'Assicurazione stessa per la relativa denuncia.
ART. 2 - MORTE PRESUNTA
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, Generali Italia liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del c.c. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, Generali Italia avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
ART. 3 - ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI NATURALI
Se a seguito di un infortunio coperto dalla presente polizza, l’Assicurato dovesse restare esposto ad agenti naturali esterni, subendo una delle perdite previste dalla presente Sezione, Generali Italia provvederà al pagamento della relativa indennità.
ART. 4 - DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni derivanti da:
1. guerra o atti di guerra, insurrezione, azioni delittuose commesse dall’Assicurato o dai suoi beneficiari designati, esecutori, amministratori, eredi o rappresentanti legali; da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
2. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, comprese le radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. relativamente al punto b) dell’art.1 della Parte I, sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni o malattie derivanti da uso di stupefacenti, allucinogeni e psicofarmaci, nonché quelli derivanti da stati di ubriachezza.
ART. 5 - RIVALSA
Generali Italia in deroga all’art. 1916 C.C. rinuncia a favore degli Assicurati o dei loro aventi causa, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
ART. 6 - CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZE DELLE LESIONI
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di Invalidità Permanente, nonché sulla liquidabilità delle indennità o sulla misura dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell‘ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
Il collegio medico risiede nella città, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’infortunio.
Rimane ferma la facoltà delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
ART. 7 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
Generali Italia corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio, senza riguardo ai maggiori pregiudizi che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del penultimo comma dell’art.2.2 delle Parti I, II, III.
SEZIONE II
ASSICURAZIONE SUGLI ACQUISTI E SUI PRELIEVI ASSICURAZIONE BAGAGLI
La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle “Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati” riportate a pagina 75 della presente Polizza Collettiva.
PARTE I
FURTO DEGLI ACQUISTI E DEI PRELIEVI / FURTO NEL DOMICILIO
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Parte I della Sezione II, i Titolari di T.P@Y.
ART. 1 - OGGETTO E LIMITI DELL’ASSICURAZIONE ACQUISTI
In caso di furto, furto con destrezza, scippo o rapina dei beni mobili o dei titoli relativi a servizi acquistati dall’Assicurato e pagati con T.P@Y, Generali Italia si obbliga a risarcire l’Assicurato stesso per le perdite subite, applicando uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’importo del danno con il minimo di € 10,00, in base alla tipologia della carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”.
In caso di furto di beni lasciati in veicoli a motore, motocicli, scooter (indipendentemente dal furto di quest’ul- timi), che devono essere regolarmente chiusi a chiave e all’interno dei quali i beni siano stati riposti, sono esclusi dall’indennizzo i furti di apparecchiature fono audiovisive ed elettroniche in genere comprese apparec- chiature fotografiche e di ripresa, smartphone, tablet nonché orologi d’oro e/o di pregio e preziosi in genere.
Questa garanzia è operante:
- fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuto l’acquisto, se questo è stato effettuato nell’ambito della località ove l’Assicurato ha il proprio domicilio anagrafico. Nel caso di acquisto di capi di abbigliamento pagati e non ritirati immediatamente perché necessitano di riparazioni o modifiche, la garanzia è operante fino alle ore 24 del giorno di ritiro della merce;
- fino alle ore 24 del terzo giorno se l’acquisto è stato effettuato fuori dal luogo di domicilio anagrafico dell’Assicurato.
Furto nel domicilio: la garanzia è estesa ai furti avvenuti nel domicilio anagrafico dell’Assicurato delle merci acquistate e pagate con T.P@Y se avente diritto in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”.
Questa garanzia è operante fino al sesto mese dalla data di acquisto risultante sulla nota spese o sull’estratto conto di T.P@Y S.p.A., e sempreché il furto nell’abitazione avvenga con una delle seguenti modalità:
- violandone i mezzi di protezione e chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento.
Sono esclusi dall’indennizzo i furti perpetrati nel giardino, garage, cortile, cantina o qualsiasi altra area anche se facente parte dell’edificio.
ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DELL’ASSICURAZIONE SUI PRELIEVI
Se in seguito a furto con destrezza, scippo o rapina perpetrati unicamente nei confronti dell’Assicurato, questi fosse privato parzialmente o totalmente dei contanti prelevati per mezzo di T.P@Y, risultanti da estratto conto di T.P@Y S.p.A., Generali Italia rimborserà all’Assicurato stesso la somma derubata in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assi- curati”.
Questa garanzia è operante unicamente fino alle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il prelevamento suddetto.
ART. 3 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Si intendono esclusi i fatti dipendenti direttamente o indirettamente da atti di guerra, occupazione miliare, invasione, fissione e/o fusione atomica o nucleare e i fatti dipendenti direttamente o indirettamente da ogni arma implicante reazione o forza o materiale radioattivo. Si intende inoltre escluso il semplice smarrimento dei beni e titoli relativi a servizi assicurati così come il furto agevolato dall'Assicurato con dolo o colpa grave.
Relativamente alle garanzie previste dalla Parte I della Sezione II, Generali Italia rimborserà, per ciascun Titolare, un massimo di due sinistri/evento per anno.
Si precisa inoltre che:
- la garanzia furto è operativa solamente con scasso dei mezzi di chiusura delle abitazioni e dei veicoli, motocicli e scooter oggetto dei sinistri;
- sono esclusi dalla garanzia furto i beni lasciati incustoditi.
ART. 4 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di furto, furto con destrezza, scippo e rapina l'Assicurato deve:
- darne avviso a Generali Italia entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l’importo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nella quale dovrà essere specificata l’esatta dinamica dell’accaduto.
La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla a Generali Italia, al seguente indirizzo:
T.P@Y S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxx (XXX)
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- provare l’effettuato acquisto dei beni o titoli sottratti trasmettendo la copia degli originali delle note spese riportanti il numero della T.P@Y nonché la documentazione comprovante la data e l'ammontare dell’acquisto o del prelevamento effettuato in contanti; nel caso in cui fossero stati sottratti anche gli originali delle note spese, ne saranno accettate le copie purché nella denuncia all’Autorità Giudiziaria sia precisato che anche il furto delle note di spesa;
- fornire a Generali Italia una copia della regolare denuncia alla competente Autorità ed il codice IBAN del proprio conto corrente. In caso di evento verificatosi all'estero, deve essere fornita anche copia di denuncia effettuata presso le autorità italiane/San Marino.
L'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, deve presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Auto- xxxx competente, in relazione al sinistro.
L'Assicurato che non adempia in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto ali indennità.
ART. 5 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispetto del contratto indipendentemente conside- rato.
Qualora la somma di tali indennità superi l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagarne solo la parte risultante dalla riparazione proporzionale in ragione delle indennità dovute da tutte le coassicuratrici, esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri Assicuratori.
ART. 6 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Generali Italia l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime. Se invece Generali Italia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa da Generali Italia per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra Generali Italia e l'Assicurato.
ART. 0 - XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
Xxxxx il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta di Generali Italia, a confe- rirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.
ART. 8 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'assicurazione prestata con la presente polizza PARTE I della Sezione II esclude l'applicazione dell'art.1907 del Codice Civile, e cioè è prestata a Primo Rischio Assoluto.
PARTE II ASSICURAZIONE DEI BAGAGLI
INCONVENIENTI DI VIAGGIO AEREO ALL'ESTERO MANCATA O RITARDATA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Parte II della Sezione II, i Titolari di T.P@Y purché abbiano acquistato il titolo di viaggio con T.P@Y, nonché gli utilizzatori di biglietti di viaggio acquistati con una T.P@Y.
ART. 1 - BAGAGLI / OGGETTO E LIMITI DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale per i danni che l'Assicurato subisca a seguito di distruzione, furto o perdita, sia parziale che totale, dei propri bagagli purché consegnati al vettore, dovuti a cause fortuite, occorse durante un viaggio per il quale sia valida la presente assicurazione, in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”.
1.1 Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da:
a) deprezzamento, usura, umidità, tarme, vermi o parassiti e quelli risultanti da un vizio proprio dell'oggetto assicurato;
b) il guasto totale e/o parziale dei componenti meccanici di una valigia, quali: - congegni di chiusura a combinazione e non; maniglie a molla; congegni fissi per il traino;
c) un intervento da parte di Autorità pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.
1.2 Denuncia del danno - Obblighi relativi
a) In caso di danno avvenuto in occasione di viaggi aerei l'Assicurato dovrà denunciare l'evento al Vettore il quale applicherà le procedure previste.
b) In caso di danno non avvenuto in occasione di viaggi aerei l'Assicurato dovrà ottenere dichiarazione dal Vettore del mancato ritrovamento del bagaglio; in caso di impossibilità di ottenere tale dichiarazione l'Assicurato dovrà denunciare l'evento alle competenti Autorità di Polizia.
c) L’Assicurato dovrà fare denuncia per iscritto, entro 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro oppure dal momento in cui ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, al Contraente, che provvederà ad inoltrarla a Generali Italia, al seguente indirizzo:
T.P@Y S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxx (XXX)
Call Center (+) 378 0000.000000
In ogni caso dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
- copia dei biglietti di viaggio;
- copia dell’estratto conto ove risulti l’acquisto dei biglietti di viaggio tramite la Carta;
- originali degli scontrini relativi ai beni contenuti nel bagaglio oggetto del sinistro;
- copia della richiesta di risarcimento al Vettore e relativa replica dello stesso;
- estremi del codice IBAN relativo al conto corrente dell’Assicurato.
L'Assicurato adotterà tutti gli accorgimenti possibili sia per recuperare i bagagli e le cose assicurate perdute che per ridurre il danno.
Per gli oggetti recuperati prima che sia avvenuto il risarcimento del danno Generali Italia risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dagli oggetti medesimi.
Gli oggetti recuperati divengono di proprietà di Generali Italia, se questa ha già risarcito il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi.
L'Assicurato è tenuto a fornire a Generali Italia tutte le prove che possono essere ragionevolmente richieste à dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, comunicando l'eventuale rimborso effettuato dai Vettori.
1.3 Liquidazione dell'indennità
Il risarcimento del danno viene effettuato in base alla procedura indicata all'art. 1.2 che precede nei seguenti termini:
a) in caso di danno avvenuto in occasione di viaggio aereo dietro presentazione a Generali Italia della copia del P.I.R. (Property Irregularity Report) o, in caso di vettore non IATA, della copia della denuncia
all’Autorità Giudiziaria, con allegato l'elenco delle cose smarrite o danneggiate e l'indicazione dei relativi valori;
b) in caso di danno non avvenuto in occasione di viaggio aereo, dietro presentazione a Generali Italia della dichiarazione da parte del vettore comprovante il danno subito, unitamente alla copia della denuncia all'Autorità di Polizia e l'elenco con l'indicazione dei valori delle cose smarrite o danneggiate.
c) Tale garanzia opererà in eccesso rispetto a qualsiasi altra assicurazione operante per gli stessi rischi, fino a concorrenza del massimale prestabilito.
1.4 Controversie
Ogni controversia circa l'ammontare dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, sarà deferita per la risoluzione ad un Arbitro che sarà nominato d'accordo fra le Parti, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Sino a quando l'Arbitro non ha fatto conoscere le proprie decisioni, l'Assicurato non potrà promuovere alcuna azione giudiziale contro Generali Italia. l'Assicurato non potrà, in ogni caso, promuovere azione legale contro Generali Italia trascorso un anno dalla data del giorno in cui l'arbitro avrà comunicato alle Parti, con lettera raccomandata le sue decisioni.
1.5 Diritto di surrogazione
Fermo il disposto dell'art 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta di bimon, a conferirle for- male mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell’indennità.
1.6 Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
L'assicurazione in questione esclude l'applicazione dell'art.1907 del Codice Civile, e cioè è prestata a Primo Rischio Assoluto.
ART. 2 - INCONVENIENTI DI VIAGGIO AEREO ALL'ESTERO
La presente copertura viene prestata agli Assicurati in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”:
a) partenza ritardata del volo, sua cancellazione o imbarco negato, mancata coincidenza all’estero Generali Italia, nel caso in cui la partenza di un volo programmato e confermato è ritardata di 3 ore o più, o il suddetto volo venga cancellato, oppure venga negato l’imbarco a causa di una sovra prenotazione, e nessun mezzo di trasporto alternativo è disponibile entro 3 ore dalla partenza inizialmente programmata, oppure se l'Assicurato raggiunge con un volo programmato e confermato un aeroporto di coincidenza con un ritardo del suddetto volo che non gli consente l'imbarco sul successivo volo, programmato e confermato, e nessun mezzo di trasporto alternativo per proseguire è a disposizione dell'Assicurato entro 3 ore dall'effettivo orario di imbarco del volo di coincidenza mancata, rimborserà l’Assicurato delle spese sostenute per sistemazione in albergo, per i pasti e per l’acquisto di articoli di prima necessità. La garanzia di cui sopra non sarà in ogni caso operante nel caso in cui la Compagnia aerea abbia offerto alternative di viaggio e queste ultime siano state rifiutate. Resta comunque inteso che in caso di sovra prenotazione, la garanzia non è operante qualora l’Assicurato abbia accettato un indennizzo da parte della compagnia aerea.
b) ritardata consegna del bagaglio all’estero
Generali Italia disporrà il rimborso delle spese sostenute per i pasti e quelle relative all’acquisto di articoli di prima necessità indispensabili fino all’arrivo del bagaglio, nel caso in cui quest’ultimo non venga riconsegnato all'Assicurato entro 3 ore dall'arrivo al posto di destinazione programmato dal suo volo.
2.1 Denuncia di sinistro
Entro 30 giorni dall'evento l'Assicurato dovrà inviare a Generali Italia richiesta di risarcimento, specificando tutti i dati del volo: numero del volo, aeroporto di partenza e destinazione, orario programmato con l’indicazione del ritardo, della cancellazione o della mancata o ritardata consegna del bagaglio, nonché la prova e la natura degli acquisti e delle spese effettuate, nonché copia del biglietto di viaggio.
La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla a Generali Italia, al seguente indirizzo:
T.P@Y S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxx (XXX)
Call Center (+) 378 0000.000000
2.2 Diritto di surrogazione
Fermo il disposto dell'art 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta di Generali Italia, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell’indennità.
2.3 Intervento da parte di Autorità Pubbliche
L’assicurazione non è operante per i danni causati da un intervento da parte di Autorità Pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale, prolungata e gene- ralizzata del servizio di trasporto pubblico.
ART. 3 - MANCATA O RITARDATA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE ALL'ESTERO DEL TITOLARE DI CARTA DI CREDITO
Qualora il Titolare di T.P@Y, abbia prenotato e pagato tramite T.P@Y la partecipazione ad un congresso, conferenza o convegno, e debba rinunciare a partire per una delle cause di seguito indicate, verrà rimborsata la quota di iscrizione/partecipazione già corrisposta purché non recuperabile, in base alla tipologia della Carta e delle relative somme assicurate, così come indicato nelle “Tabelle Riepilogative dei Massimali Assicurati”.
a) Il rimborso avverrà nel caso in cui la rinuncia alla partecipazione sia determinata da una delle seguenti cause:
- malattia improvvisa, infortunio, per i quali venga dichiarato dal medico curante del Titolare l’impossibilità di effettuare il viaggio, decesso del Titolare;
- grave malattia o infortunio del coniuge, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero e/o di una nuora. Il Titolare dovrà presentare certificazione medica dell'evento;
- danni materiali che colpiscono la casa del Titolare a seguito di incendio o calamità naturali, per i quali si renda necessaria la sua presenza;
- sopraggiunte impossibilità a raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di calamità naturali;
- citazione o convocazione in tribunale davanti al giudice penale o convocazione, a giudice popolare;
- partenza ritardata del volo, sua cancellazione o imbarco negato, mancata coincidenza. Resta comunque inteso che l’assicurazione non è operante per i danni causati da un intervento da parte di Autorità Pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conse- guenza la chiusura contestuale prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.
b) Modalità per la richiesta del rimborso:
il Titolare (o i suoi aventi causa nell'ipotesi di decesso) deve comunicare a Generali Italia le cause della mancata partecipazione ad una delle riunioni previste entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la rinuncia alla partenza e presentare la relativa documentazione attestante l’ef- fettivo verificarsi di una delle casistiche elencate nel su menzionato art.3 punto a).
La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla a Generali Italia, al seguente indirizzo:
T.P@Y S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxx (XXX)
Call Center (+) 378 0000.000000
Il Titolare (o i suoi aventi causa nell'ipotesi di decesso) dovrà inoltre inviare la seguente documenta- zione:
- certificato medico con la data dell'infortunio o dell'insorgere della malattia, diagnosi specifica e prognosi;
- cartella clinica in caso di ricovero;
- certificato di morte in caso di decesso;
- ricevuta di pagamento avvenuto tramite T.P@Y della quota di iscrizione.
Negli altri casi previsti, dovrà presentare la necessaria documentazione probatoria.
Se il Titolare (o i suoi aventi causa nell'ipotesi di decesso) non adempie intenzionalmente alle disposizioni sopra indicate, perde il diritto all’indennizzo.
SEZIONE III
ASSISTENZA
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Sezione III, i Titolari di T.P@Y di seguito precisati.
La garanzia opera a condizione che, al momento del sinistro, il Titolare abbia già utilizzato la propria T.P@Y almeno una volta negli ultimi 12 mesi.
DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE III
Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide per Tutte le Sezioni”
Nel testo che segue si intendono per:
Abitazione
L'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, situata in Italia/San Marino, sempreché non sia un esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.
Struttura Organizzativa
La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., P.zza Trento, n.8 – 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, per- sonale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni all'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia al contatto con l'Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia.
Fissi e infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.
Fulmine
Il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile;
Guasto
Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impos- sibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Inabilità Temporanea
La perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie assicurate.
Incendio (esclusi i veicoli)
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incendio (per i veicoli)
La combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi.
Incidente
Qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale, ad esempio, collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danno tali da determinarne l’immobilizzo, oppure consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi, oppure essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l’Assicurato. Le aree private sono equiparate a quelle pubbliche.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità Permanente
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell’Assicurato nello svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura
L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di con- valescenza e soggiorno.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia improvvisa
La malattia di acuta insorgenza che colpisce l’Assicurato e che comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all’inizio del viaggio.
Massimale
La somma massima, stabilita nella Polizza, fino a concorrenza della quale Generali Italia si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.
Nucleo familiare
L’Assicurato e i suoi conviventi come risulta da certificato anagrafico (come previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.
Prestazione
L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Generali Italia tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Reato
La violazione di una norma penale; a seconda della pena prevista il reato si distingue in delitto o contravven- zione.
Residenza
Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come da certificato anagrafico.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Veicolo
L’autovettura ad uso privato con non più di 15 anni di vetustà, regolarmente immatricolato in Italia/San Marino adibito al trasporto di persone con peso complessivo a pieno carico fino a 35 x.xx.
Viaggio
In caso di viaggio aereo, treno, pullman o nave, s’intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione auto ferroviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia/San Marino. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall’aereo o dal pullman, s’intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia/San Marino dell’Assicurato.
CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE CARTE
ART. 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE – valida per tutte le Carte
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.
La polizza ha vigore in tutto il mondo.
Limitatamente alle prestazioni di Assistenza Casa, l'assicurazione avrà vigore nei seguenti Paesi:
Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.
Limitatamente alle prestazioni di Assistenza all'Auto, l'assicurazione avrà vigore nei seguenti Paesi:
Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Città del Vaticano, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxx- xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Euro- pea (esclusi i Monti Urali), Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia Europea, Ungheria.
ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI
Dalla data di inizio validità della Carta Mastercard Credit Gold, Mastercard Credit Standard, Mastercard World Elite, per tutto il periodo di validità della Carta stessa, sempreché la presente polizza sia in vigore ed il Titolare abbia già utilizzato la propria T.P@Y almeno una volta negli ultimi 12 mesi.
Le prestazioni previste dalla presente Assicurazione cessano automaticamente di operare relativamente alle Carte per le quali il "Titolare" abbia perso tale qualifica.
ART. 3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle presta- zioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.
L'Assicurato deve chiamare il
Call-Center T.P@Y al numero: (+) 378.0549.943896
che a sua volta inoltrerà la chiamata alla Struttura Organizzativa di Generali Italia. In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:
- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Il numero ed il tipo della Carta di Credito
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- La targa del veicolo (per prestazioni di “Assistenza Auto”)
- Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.
ART. 4 - ESCLUSIONI
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
b) alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d) dolo dell'Assicurato o colpa grave;
e) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
f) tentato suicidio o suicidio;
g) sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultra leggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idroscì, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
h) malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
i) malattie preesistenti cioè le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza;
j) espianto e/o trapianto di organi.
ART. 5 - DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI
Ferme restando le differenti limitazioni inserite all'interno delle prestazioni sono operanti le seguenti condizioni:
1. Generali Italia non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
2. qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
3. ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alle prestazioni in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C. C .;
4. il diritto alle assistenze fornite da Generali Italia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
5. a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a Generali Italia nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;
6. la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana;
7. per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CARTE PERSONALI MASTERCARD CREDIT GOLD
Le prestazioni sono fornite fino a due volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.
DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER LE CARTE MASTERCARD CREDIT GOLD
Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide per Tutte le Sezioni”
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
Il Titolare della Carta personale Mastercard Credit Gold.
ASSISTENZA CASA
INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l'Assicurato necessitasse di un idraulico, a seguito di:
a) 1. allagamento o infiltrazione;
2. mancanza d'acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;
la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Generali Italia terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'idraulico fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione:
per il caso a):
- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio; per il caso b):
- l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.
INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l'Assicurato necessitasse di un elettricista, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti:
- agli interruttori di accensione;
- agli impianti di distribuzione interna alle prese di corrente;
la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Generali Italia terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'elettricista fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione:
- tutti gli interventi richiesti a fronte di: corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore;
- tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.
INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l'Assicurato necessitasse di un fabbro, a seguito di:
a) furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso alla casa;
b) furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;
la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Generali Italia terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera del fabbro fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione:
tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicu- rato.
SPESE D'ALBERGO
Qualora l’Assicurato necessitasse di pernottare fuori casa, a seguito di furto o tentato furto, scoppio, incendio, fulmine, esplosione che abbiano reso inagibili i locali della casa, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sua sistemazione in un albergo.
Massimale:
Generali Italia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 250,00 complessive per sinistro e per nucleo familiare.
Sono escluse dalla prestazione:
le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio necessitasse di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa di gravi danni alla casa dovuti a furto, incendio o allagamento, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica per permettergli il rientro.
Massimale:
Generali Italia terrà a proprio carico i costi:
fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia/San Marino; fino alla concorrenza massima di Euro 400,00 se il viaggio di rientro avverrà dall'Estero.
Sono esclusi dalla prestazione:
i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che hanno dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà successivamente documentare, su richiesta della Struttura Organizzativa, le cause del si- nistro.
INVIO DI UN SORVEGLIANTE
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Orga- nizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato.
Generali Italia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 8 ore per sinistro ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di vigilanza, entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Strut- tura Organizzativa.
ASSISTENZA MEDICA, LEGALE ED AUTO SERVIZIO MEDICO 24 ORE SU 24
CONSULENZA MEDICA
(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
(Prestazione valida ad otre 100 km dal domicilio)
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi diret- tamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di € 5.000,00, previe adeguate garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia adeguate garanzie di restituzione.
La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistano Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare la prestazione stessa.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare j termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anti- cipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA A DOMICILIO
Qualora l'Assicurato, a seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambu- xxxxx.
Esclusioni
La prestazione è esclusa nel caso di trasporti e di interventi aventi carattere di necessità ed urgenza, per i quali, in base alle vigenti norme di Legge in materia, vi è la competenza del Sistema di Emergenza Sanitaria 118 ed ogni altra anche futura Struttura Pubblica di Pronto Intervento corrispondente.
INVIO DI UN MEDICO
(La prestazione viene fornita in Italia/San Marino, dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi)
Il medico della Struttura Organizzativa una volta accertata la necessità della prestazione per l'Assicurato, invia uno dei medici convenzionati in Italia/San Marino. In caso di non disponibilità in loco e con l'assenso del medico della Struttura Organizzativa, quest'ultima può organizzare il trasferimento dell'Assicurato in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.
Generali Italia terrà a proprio carico i relativi costi. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO
CONSULENZA MEDICA
(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
ANTICIPO SPESE MEDICHE
(Prestazione valida all'estero)
Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero dovesse sostenere spese impreviste, in seguito a infortunio o malattia improvvisa, e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente, Generali Italia provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo mas- simo complessivo di Euro 3.000,00.
Massimale
La prestazione diverrà operante nel momento in cui La Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garan- zie di restituzione in Italia. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà comunque superare la somma di Euro 3.000,00.
Esclusioni
La Prestazione non è operante qualora il trasferimento di valuta all'estero comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato. La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto e quando l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia ade- guate garanzie di restituzione.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pa- gamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
VIAGGIO DI UN FAMILIARE
(Prestazione valida all'estero)
Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Generali Italia, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di rag- giungere il congiunto ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
RICERCA E PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE
La Prestazione è fornita dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettima- nali.
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse sottoporsi a una visita specialistica e/o ad un accertamento diagnostico e/o ad analisi ematochimiche, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che sen- tito il medico curante, individuerà e prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, la visita specialistica e/o l'accertamento diagnostico e/o il centro di analisi ematochimiche, in accordo con l'Assicurato.
CONSEGNA MEDICINALI URGENTI A DOMICILIO
(Prestazione valida in Italia)
Qualora l'Assicurato a seguito di prescrizione medica, abbia bisogno di medicine e/o articoli non reperibili in loco, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.
il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.
L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO
(Prestazione valida all'estero)
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali rego- larmente registrati in Italia/San Marino, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.
RIMPATRIO SANITARIO
Qualora l’Assicurato in viaggio, in seguito a malattia improvvisa o infortunio, necessiti a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, d’intesa con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura at- trezzato in Italia/San Marino o del rientro presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Generali Italia, ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il rientro sanitario da Paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe econo- mica. Per i rientri da Paesi del Bacino Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l’aereo sanitario in deroga a quanto sopra.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Generali Italia, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, avrà la facoltà di richiedere a quest’ultimo, l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia/San Marino.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di € 3.000,00 imposte incluse per Assicurato.
Per importi superiori Generali Italia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
ASSISTENZA LEGALE
SEGNALAZIONE DI UN LEGALE
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, in caso di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino pos- sibile al luogo in cui si trova l'Assicurato.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, venisse arre- stato o minacciato d'arresto e necessitasse pertanto di assistenza legale, la Struttura Organizzativa provve- derà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la parcella del legale.
Massimale
Generali Italia anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.
Obblighi dell’Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE
(Prestazione valida all'estero)
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, fosse arrestato o minacciato d'arresto dalle Autorità stra- niere in seguito ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo ed, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può direttamente provvedervi, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione pe- nale.
La Prestazione diverrà operante nel momento in cui Generali Italia avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee da Generali Italia.
Massimale
Generali Italia anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all'estero che comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato.
La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.
Obblighi dell’Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato; l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ASSISTENZA AUTO
SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizza- tiva e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo.
Massimale:
Generali Italia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per il traino qualora l'Assicurato non sia in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità;
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'evento durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autono- mamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada tenendone a carico i costi fino ad un massimo di Euro 250,00 per evento.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effet- tuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Esclusioni
Sono esclusi i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
(Prestazione valida in Italia/San Marino)
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria 1200cc (secondo la classifica delle Società di auto- noleggio), per un massimo di 3 giorni consecutivi a chilometraggio illimitato.
L'autovettura sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni.
Sono esclusi dalla prestazione:
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa,
- la penalità risarcitoria danni e furto,
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di auto noleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, i casi di immobilizzo di motoveicoli, caravan e rimorchi.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato deve richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettergli a disposizione un'autovet- tura in sostituzione.
Delimitazioni
La prestazione è fornita fino a due volte entro il periodo di durata della Polizza, La prestazione è dovuta a condizione che il luogo del sinistro sia distante almeno 50 km dal centro del comune di residenza dell'Assicu- rato.
RECUPERO DEL VEICOLO
Qualora il veicolo immobilizzato venisse riparato successivamente al rientro dell'Assicurato presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo. La prestazione è operante entro i 50 km dal co- mune di residenza dell'Assicurato.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
SPESE D'ALBERGO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per incidente, guasto o incendio, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro siste- mazione in un albergo.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a Euro 150,00 per notte e per persona, per un massimo di Euro 400,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
RIENTRO ALLA RESIDENZA O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 12 ore di manodopera in Italia/San Marino o a 4 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o proseguimento del viaggio.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
La Centrare Operativa terrà a proprio carico:
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'Italia/San Marino;
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'estero;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di tre giorni consecutivi.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- la penalità risarcitoria danni e furto, i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio.
RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 4 giorni lavorativi presso un'officina della Casa Costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato in Italia/San Marino.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di deposito del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.000,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo del rimpatrio a carico di Generali Italia se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;
- il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio;
- quando il ritrovamento del veicolo avviene in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.
Obblighi dell'Assicurato
Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa la quale riceverà dall'officina le informazioni necessarie per stabi- lire l'entità del danno e la durata dell'immobilizzo richiesto per la riparazione.
Qualora, a seguito di tale contatto, emerga l'impossibilità di effettuare la riparazione sul posto, l'Assicurato deve lasciare insieme al veicolo: libretto di circolazione, carta verde, chiavi, scheda informativa e delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilate.
L'Assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di nessun genere, radio e quanto non costituisce dotazione di serie poiché Generali Italia non si assume la responsabilità per la custodia di tali oggetti.
ANTICIPO DELLE SPESE DI RIPARAZIONE
(Prestazione valida all'estero)
La Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo, per conto dell'Assicurato, la fattura delle spese di riparazione del veicolo fino ad un importo massimo di Euro 700,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia adeguate garanzie di restituzione.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.
INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per Incendio, Incidente, Guasto, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata tino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con spese a carico di Generali Italia e con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.
In caso di spedizione per via aerea, il pezzo di ricambio viene messo a disposizione all'aeroporto internazio- nale più vicino al luogo delle riparazioni.
Generali Italia non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall’Assicurato al suo rientro in Italia/San Marino;
- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana/sanmarinese della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pa- gamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia è operante a condizione che i documenti di viaggio siano stati acquistati con X.X@X.
Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'organizzazione viaggi o dal vettore aereo, una penale, Generali Italia rimborserà l’importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione).
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), decesso:
- dell'Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti fino al secondo grado, dei cognati o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
- di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.
In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo famigliare convivente dell'Assicurato o in mancanza quest'ultimo indicherà un com- pagno di viaggio;
In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Generali Italia di effettuare un controllo medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datare di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l'impresa dell'Assicurato o del compagno di viaggio per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio;
f) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
g) guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato dall'attivazione da parte di Generali Italia della prestazione di Soccorso Stradale, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
h) furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento (carta d’identità, passaporto) dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento;
i) altre cause certificabili e documentabili di carattere eccezionale o imprevedibile che rendano impossibile la partecipazione al viaggio.
Decorrenza e operatività
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio/locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.
Condizione necessaria per l'operatività della presente garanzia è che l'iscrizione al viaggio, l'acquisto/preno- tazione di biglietteria aerea siano stati acquistati con la Carta.
Massimale
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza di Euro 2.000,00 per Assicurato.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia e del motivo che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segna- lare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.
Scoperto
In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.
In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia e/o infortunio, che non comportino ricovero ospedaliero, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando T.P@Y che prov- vederà ad inoltrare la chiamata alla Struttura Organizzativa attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio.
Generali Italia potrà provvedere, con il consenso dell'Assicurato, all'invio di un medico fiduciario per valutare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da rendere impossibile la partecipazione al viaggio.
In tal caso la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10%.
Se l'Assicurato non presta il consenso all'invio del medico di Generali Italia e presenta esclusivamente il cer- tificato del medico curante, saranno applicati i seguenti scoperti:
- 20% se la penale è inferiore al 75% del costo del viaggio;
- 25% se la penale è superiore o pari al 75% del costo del viaggio.
In ogni caso, in presenza di viaggi il cui regolamento preveda una penale pari al 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 25%.
Qualora l'Assicurato non provveda alla denuncia telefonica entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio, ma effettui comunque la denuncia entro i limiti previsti dalle esclusioni di polizza (prima della partenza ed entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio) la penale sarà rimborsata con uno scoperto del 25%.
In caso di rinuncia non determinata da malattia, infortunio, ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare della penale stessa.
Sono esclusi dalle garanzie:
1. i casi di rinuncia causati da:
- infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni che non siano un genitore o un suocero/a dell'Assicurato o compagno di viaggio Assicurato;
- infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione al viaggio e/o al momento della sottoscrizione della polizza;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
- mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone sopra indicate;
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio;
- un intervento da parte di Autorità Pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.
Sono comunque esclusi i casi di rinuncia per malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio e/o sottoscrizione della polizza;
2. i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e tramite raccomandata AR anche a T.P@Y (che provvederà ad inviarla a Generali Italia) la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;
3. i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio o locazione.
Obblighi dell'Assicurato
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denun- cia telefonica contattando il
Call Center T.P@Y al numero: (+) 378.0549.943896
che a sua volta inoltrerà la chiamata alla Struttura Organizzativa di Generali Italia, attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio per poter usufruire, se le condizioni lo consentano, dell'applicazione di uno scoperto inferiore come indicato nel paragrafo "Sco- perto" o comunque entro i termini previsti.
Nel caso in cui l'Assicurato chiami entro le 24 ore di cui sopra, la Struttura Organizzativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per il rilascio dell'apposito certificato.
Se l'Assicurato non dovesse consentire a Generali Italia di inviare il medico, verrà applicato uno scoperto pari a quanto indicato nel paragrafo "Scoperto".
Generali Italia si riserva la facoltà di non inviare il proprio medico.
Nel corso della denuncia telefonica dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero e tipologia Carta (T.P@Y Mastercard Credit Gold);
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato.
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una della persone indicate al punto 1), la denuncia dovrà riportare:
- l'indirizzo dove sono reperibili tali persone;
- tipo patologia;
- inizio e termine della patologia.
L'Assicurato deve comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia e, tramite raccomandata AR, anche a T.P@Y (che provvederà ad inviarla a Generali Italia) la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, od entro la data di inizio del viaggio o locazione se questa è antecedente al termine temporale di cinque giorni.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare al Contraente con raccoman- data AR (che provvederà ad inoltrarli a Generali Italia), al seguente indirizzo:
T.P@Y S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxx (XXX)
Call Center (+) 000.0000.000000
i seguenti documenti:
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente-denuncia di sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di smarrimento furto rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento;
- certificazione e documentazione atta a dimostrare l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento e l'impossibilità a partecipare al viaggio;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo:
- conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
- copia del biglietto aereo annullata in caso di addebito parziale della penale;
- originale del biglietto aereo in caso di addebito totale della penale.
Generali Italia ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio o locazione non utilizzati dall'Assicu- rato.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CARTE MASTERCARD CREDIT WORLD ELITE
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.
DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER LE CARTE MASTERCARD CREDIT W.E.
Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide per Tutte le Sezioni”
Assicurato
Il Titolare della Carta Mastercard Credit World Elite.
ASSISTENZA CASA
INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l'Assicurato necessitasse di un idraulico, a seguito di:
c) 1. allagamento o infiltrazione;
2. mancanza d'acqua nella casa o in quella dei vicini provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
d) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;
la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Generali Italia terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'idraulico fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione:
per il caso a):
- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio; per il caso b):
- l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.
INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l'Assicurato necessitasse di un elettricista, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti:
- agli interruttori di accensione;
- agli impianti di distribuzione interna alle prese di corrente;
la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Generali Italia terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'elettricista fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione:
- tutti gli interventi richiesti a fronte di: corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore;
- tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicurato.
INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l'Assicurato necessitasse di un fabbro, a seguito di:
c) furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso alla casa;
d) furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nella casa in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa;
la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Generali Italia terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera del fabbro fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione:
tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'Assicu- rato.
SPESE D'ALBERGO
Qualora l’Assicurato necessitasse di pernottare fuori casa, a seguito di furto o tentato furto, scoppio, incendio, fulmine, esplosione che abbiano reso inagibili i locali della casa, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sua sistemazione in un albergo.
Massimale:
Generali Italia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 250,00 complessive per sinistro e per nucleo familiare.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio necessitasse di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa di gravi danni alla casa dovuti a furto, incendio o allagamento, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica per permettergli il rientro.
Massimale:
Generali Italia terrà a proprio carico i costi:
fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia/San Marino; fino alla concorrenza massima di Euro 400,00 se il viaggio di rientro avverrà dall'Estero.
Sono esclusi dalla prestazione:
i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che hanno dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà successivamente documentare, su richiesta della Struttura Organizzativa, le cause del si- nistro.
INVIO DI UN SORVEGLIANTE
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Orga- nizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato.
Generali Italia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 8 ore per sinistro ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'Istituto di vigilanza, entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Strut- tura Organizzativa.
CONSULENZA VETERINARIA D'URGENZA
Qualora l'Assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessitasse di informazioni e con- sulenze relative a:
- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione); - consigli di primo soccorso durante il parto;
- consigli per malattie dei cuccioli;
potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a metterlo in comunicazione con un veterinario convenzionato che fornirà telefonicamente la consulenza richiesta.
PRENOTAZIONE VISITA VETERINARIA IN ITALIA/SAN MARINO
La prestazione viene fornita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Qualora l'animale domestico di proprietà dell’Assicurato in seguito a malattia improvvisa o infortunio, debba essere sottoposto ad una visita veterinaria, l'Assicurato contatterà la Struttura Organizzativa che prenoterà, tenendo conto delle disponibilità esistenti, una visita presso una struttura veterinaria in Italia/San Marino. Il costo della visita è a carico dell’Assicurato.
INVIO DOCUMENTI ED OGGETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato a seguito di furto o smarrimento dei medesimi, necessitasse di documenti o di oggetti personali, la Struttura Organizzativa provvederà a recapitarli presso l'indirizzo richiesto e con il mezzo più rapido.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato, nel caso di smarrimento/furto di documenti, deve sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle competenti Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato l’evento e deve notificare l’accaduto, telefonando alla Struttura Organizzativa, presentando anche successivamente copia autenticata della denun- cia vistata dall'Autorità che l'ha ricevuta.
L’Assicurato deve comunicare il luogo ove reperire documenti ed oggetti personali equipollenti a quelli ru- bati/smarriti, nonché un proprio recapito telefonico.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese relative al reperimento ed alla consegna dei documenti e/o degli oggetti personali equipollenti a quelli smarriti/rubati, fino ad un importo massimo di 300,00 Euro per sinistro.
ASSISTENZA MEDICA, LEGALE ED AUTO SERVIZIO MEDICO 24 ORE SU 24
CONSULENZA MEDICA
(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
(Prestazione valida ad otre 100 km dal domicilio)
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi diret- tamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di € 5.000,00, previe adeguate garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia adeguate garanzie di restituzione.
La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistano Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare la prestazione stessa.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anti- cipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA A DOMICILIO
Qualora l'Assicurato, a seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambu- xxxxx.
Esclusioni
La prestazione è esclusa nel caso di trasporti e di interventi aventi carattere di necessità ed urgenza, per i quali, in base alle vigenti norme di Legge in materia, vi è la competenza del Sistema di Emergenza Sanitaria 118 ed ogni altra anche futura Struttura Pubblica di Pronto Intervento corrispondente.
INVIO DI UN MEDICO
(La prestazione viene fornita in Italia, dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi)
Il medico della Struttura Organizzativa una volta accertata la necessità della prestazione per l'Assicurato, invia uno dei medici convenzionati in Italia/San Marino. In caso di non disponibilità in loco e con l'assenso del medico della Struttura Organizzativa, quest'ultima può organizzare il trasferimento dell'Assicurato in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.
Generali Italia terrà a proprio carico i relativi costi. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO
CONSULENZA MEDICA
(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
ANTICIPO SPESE MEDICHE
(Prestazione valida all'estero)
Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero dovesse sostenere spese impreviste, in seguito a infortunio o malattia improvvisa, e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente, Generali Italia provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo mas- simo complessivo di Euro 3.000,00.
Massimale
La prestazione diverrà operante nel momento in cui La Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garan- zie di restituzione in Italia. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà comunque superare la somma di Euro 3.000,00.
Esclusioni
La Prestazione non è operante qualora il trasferimento di valuta all'estero comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato. La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto e quando l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia ade- guate garanzie di restituzione.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pa- gamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
VIAGGIO DI UN FAMILIARE
(Prestazione valida all'estero)
Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Generali Italia, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia/San Marino, di raggiungere il congiunto ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
RICERCA E PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE
La Prestazione è fornita dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettima- nali.
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse sottoporsi a una visita specialistica e/o ad un accertamento diagnostico e/o ad analisi ematochimiche, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, sentito il medico curante, individuerà e prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, la visita specialistica e/o l'accertamento diagnostico e/o il centro di analisi ematochimiche, in accordo con l'Assicurato.
CONSEGNA MEDICINALI URGENTI A DOMICILIO
(Prestazione valida in Italia/San Marino)
Qualora l'Assicurato a seguito di prescrizione medica, abbia bisogno di medicine e/o articoli non reperibili in loco, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.
Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.
L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO
(Prestazione valida all'estero)
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali rego- larmente registrati in Italia/San Marino, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.
RIMPATRIO SANITARIO
Qualora l’Assicurato in viaggio, in seguito a malattia improvvisa o infortunio, necessiti a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, d’intesa con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura at- trezzato in Italia/San Marino o del rientro presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Generali Italia, ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il rientro sanitario da Paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe econo- mica. Per i rientri da Paesi del Bacino Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l’aereo sanitario in deroga a quanto sopra.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Generali Italia, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, avrà la facoltà di richiedere a quest’ultimo, l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia/San Marino.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di € 3.000,00 imposte incluse per Assicurato.
Per importi superiori Generali Italia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
ASSISTENZA LEGALE
SEGNALAZIONE DI UN LEGALE
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, in caso di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino pos- sibile al luogo in cui si trova l'Assicurato.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, venisse arre- stato o minacciato d'arresto e necessitasse pertanto di assistenza legale, la Struttura Organizzativa provve- derà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la parcella del legale.
Massimale
Generali Italia anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.
Obblighi dell’Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE
(Prestazione valida all'estero)
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, fosse arrestato o minacciato d'arresto dalle Autorità stra- niere in seguito ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo ed, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può direttamente provvedervi, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione pe- nale.
La Prestazione diverrà operante nel momento in cui Generali Italia avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee da Generali Italia.
Massimale
Generali Italia anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all'estero che comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato.
La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.
Obblighi dell’Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato; l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ASSISTENZA AUTO
SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizza- tiva e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo.
Massimale:
Generali Italia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per il traino qualora l'Assicurato non sia in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità;
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'evento durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autono- mamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada tenendone a carico i costi fino ad un massimo di Euro 250,00 per evento.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effet- tuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Esclusioni
Sono esclusi i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
(Prestazione valida in Italia/San Marino)
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria 1200cc (secondo la classifica delle Società di auto- noleggio), per un massimo di 3 giorni consecutivi a chilometraggio illimitato.
L'autovettura sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni.
Sono esclusi dalla prestazione:
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa,
- la penalità risarcitoria danni e furto,
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società Italia di auto noleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, i casi di immobilizzo di motoveicoli, caravan e rimorchi.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato deve richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettergli a disposizione un'autovet- tura in sostituzione.
Delimitazioni
La prestazione è fornita fino a tre volte entro il periodo di durata della Polizza, La prestazione è dovuta a condizione che il luogo del sinistro sia distante almeno 50 km dal centro del comune di residenza dell'Assicu- rato.
RECUPERO DEL VEICOLO
Qualora il veicolo immobilizzato venisse riparato successivamente al rientro dell'Assicurato presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo. La prestazione è operante entro i 50 km dal co- mune di residenza dell'Assicurato.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
SPESE D'ALBERGO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per incidente, guasto o incendio, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro siste- mazione in un albergo.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a Euro 150,00 per notte e per persona, per un massimo di Euro 400,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
RIENTRO ALLA RESIDENZA O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 12 ore di manodopera in Italia/San Marino o a 4 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o proseguimento del viaggio.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
La Centrare Operativa terrà a proprio carico:
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'Italia/San Marino;
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'estero;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di tre giorni consecutivi.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- la penalità risarcitoria danni e furto, i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio.
RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 4 giorni lavorativi presso un'officina della Casa Costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato in Italia/San Marino.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di deposito del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.000,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo del rimpatrio a carico di Generali Italia se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;
- il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio;
- quando il ritrovamento del veicolo avviene in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.
Obblighi dell'Assicurato
Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa la quale riceverà dall'officina le informazioni necessarie per stabi- lire l'entità del danno e la durata dell'immobilizzo richiesto per la riparazione.
Qualora, a seguito di tale contatto, emerga l'impossibilità di effettuare la riparazione sul posto, l'Assicurato deve lasciare insieme al veicolo: libretto di circolazione, carta verde, chiavi, scheda informativa e delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilate.
L'Assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di nessun genere, radio e quanto non costituisce dotazione di serie poiché Generali Italia non si assume la responsabilità per la custodia di tali oggetti.
ANTICIPO DELLE SPESE DI RIPARAZIONE
(Prestazione valida all'estero)
La Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo, per conto dell'Assicurato, la fattura delle spese di riparazione del veicolo fino ad un importo massimo di Euro 700,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia adeguate garanzie di restituzione.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.
INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per Incendio, Incidente, Guasto, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata tino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con spese a carico di Generali Italia e con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.
In caso di spedizione per via aerea, il pezzo di ricambio viene messo a disposizione all'aeroporto internazio- nale più vicino al luogo delle riparazioni.
Generali Italia non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall’Assicurato al suo rientro in Italia/San Marino;
- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana/sanmarinese della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pa- gamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia è operante a condizione che i documenti di viaggio siano stati acquistati con X.X@X.
Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'organizzazione viaggi o dal vettore aereo, una penale, Generali Italia rimborserà l’importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione).
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), decesso:
- dell'Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti fino al secondo grado, dei cognati o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
- di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.
In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo famigliare convivente dell'Assicurato o in mancanza quest'ultimo indicherà un com- pagno di viaggio;
In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Generali Italia di effettuare un controllo medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datare di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l'impresa dell'Assicurato o del compagno di viaggio per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio;
f) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
g) guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato dall'attivazione da parte di Generali Italia della prestazione di Soccorso Stradale, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
h) furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento (carta d’identità, passaporto) dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento;
i) altre cause certificabili e documentabili di carattere eccezionale o imprevedibile che rendano impossibile la partecipazione al viaggio.
Decorrenza e operatività
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio/locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.
Condizione necessaria per l'operatività della presente garanzia è che l'iscrizione al viaggio, l'acquisto/preno- tazione di biglietteria aerea siano stati acquistati con la Carta.
Massimale
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza di Euro 2.000,00 per Assicurato.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia e del motivo che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segna- lare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.
Scoperto
In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.
In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia e/o infortunio, che non comportino ricovero ospedaliero, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando T.P@Y che prov- vederà ad inoltrare la chiamata alla Struttura Organizzativa attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio.
Generali Italia potrà provvedere, con il consenso dell'Assicurato, all'invio di un medico fiduciario per valutare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da rendere impossibile la partecipazione al viaggio.
In tal caso la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10%.
Se l'Assicurato non presta il consenso all'invio del medico di Generali Italia e presenta esclusivamente il cer- tificato del medico curante, saranno applicati i seguenti scoperti:
- 20% se la penale è inferiore al 75% del costo del viaggio;
- 25% se la penale è superiore o pari al 75% del costo del viaggio.
In ogni caso, in presenza di viaggi il cui regolamento preveda una penale pari al 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 25%.
Qualora l'Assicurato non provveda alla denuncia telefonica entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio, ma effettui comunque la denuncia entro i limiti previsti dalle esclusioni di polizza (prima della partenza ed entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio) la penale sarà rimborsata con uno scoperto del 25%.
In caso di rinuncia non determinata da malattia, infortunio, ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare della penale stessa.
Sono esclusi dalle garanzie:
1. i casi di rinuncia causati da:
- infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni che non siano un genitore o un suocero/a dell'Assicurato o compagno di viaggio Assicurato;
- infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione al viaggio e/o al momento della sottoscrizione della polizza;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
- mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone sopra indicate;
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio;
- un intervento da parte di Autorità Pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.
Sono comunque esclusi i casi di rinuncia per malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio e/o sottoscrizione della polizza;
2. i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e tramite raccomandata AR anche a T.P@Y (che provvederà ad inviarla a Generali Italia) la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;
3. i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio o locazione.
Obblighi dell'Assicurato
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denun- cia telefonica contattando il
Call Center T.P@Y al numero: (+) 378.0549.943896
che a sua volta inoltrerà la chiamata alla Struttura Organizzativa di Generali Italia, attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio per poter usufruire,
se le condizioni lo consentano, dell'applicazione di uno scoperto inferiore come indicato nel paragrafo "Sco- perto" o comunque entro i termini previsti.
Nel caso in cui l'Assicurato chiami entro le 24 ore di cui sopra, la Struttura Organizzativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per il rilascio dell'apposito certificato.
Se l'Assicurato non dovesse consentire a Generali Italia di inviare il medico, verrà applicato uno scoperto pari a quanto indicato nel paragrafo "Scoperto".
Generali Italia si riserva la facoltà di non inviare il proprio medico.
Nel corso della denuncia telefonica dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero e tipologia Carta (T.P@Y Mastercard Credit World Elite);
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato.
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una della persone indicate al punto 1), la denuncia dovrà riportare:
- l'indirizzo dove sono reperibili tali persone;
- tipo patologia;
- inizio e termine della patologia.
L'Assicurato deve comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia e, tramite raccomandata AR, anche a T.P@Y (che provvederà ad inviarla a Generali Italia) la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, od entro la data di inizio del viaggio o locazione se questa è antecedente al termine temporale di cinque giorni.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare al Contraente con raccoman- data AR (che provvederà ad inoltrarli a Generali Italia), al seguente indirizzo:
T.P@Y S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxx (XXX)
Call Center (+) 378 0000.000000
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente-denuncia di sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di smarrimento furto rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento;
- certificazione e documentazione atta a dimostrare l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento e l'impossibilità a partecipare al viaggio;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo:
- conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
- copia del biglietto aereo annullata in caso di addebito parziale della penale;
- originale del biglietto aereo in caso di addebito totale della penale.
Generali Italia ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio o locazione non utilizzati dall'Assicurato.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CARTE MASTERCARD CREDIT BUSINESS
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.
DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER LE CARTE MASTERCARD CREDIT BUSINESS
Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide per Tutte le Sezioni”
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
Il Titolare della Carta Mastercard Credit Business.
SERVIZIO MEDICO 24 ORE SU 24
CONSULENZA MEDICA
(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
(Prestazione valida ad otre 100 km dal domicilio)
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi diret- tamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di € 5.000,00, previe adeguate garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia adeguate garanzie di restituzione.
La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistano Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare la prestazione stessa.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare j termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anti- cipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
INVIO DI UNA AUTOAMBULANZA A DOMICILIO
Qualora l'Assicurato, a seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa, necessitasse di un trasporto nel centro medico idoneo più vicino, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambu- xxxxx.
Esclusioni
La prestazione è esclusa nel caso di trasporti e di interventi aventi carattere di necessità ed urgenza, per i quali, in base alle vigenti norme di Legge in materia, vi è la competenza del Sistema di Emergenza Sanitaria 118 ed ogni altra anche futura Struttura Pubblica di Pronto Intervento corrispondente.
INVIO DI UN MEDICO
(La prestazione viene fornita in Italia/San Marino, dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi)
Il medico della Struttura Organizzativa una volta accertata la necessità della prestazione per l'Assicurato, invia uno dei medici convenzionati in Italia/San Marino. In caso di non disponibilità in loco e con l'assenso del medico della Struttura Organizzativa, quest'ultima può organizzare il trasferimento dell'Assicurato in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.
Generali Italia terrà a proprio carico i relativi costi. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO
CONSULENZA MEDICA
(La prestazione è fornita 24h al giorno per 365 giorni l'anno)
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
ANTICIPO SPESE MEDICHE
(Prestazione valida all'estero)
Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero dovesse sostenere spese impreviste, in seguito a infortunio o malattia improvvisa, e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente, Generali Italia provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo mas- simo complessivo di Euro 3.000,00.
Massimale
La prestazione diverrà operante nel momento in cui La Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garan- zie di restituzione in Italia. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà comunque superare la somma di Euro 3.000,00.
Esclusioni
La Prestazione non è operante qualora il trasferimento di valuta all'estero comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato. La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto e quando l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia ade- guate garanzie di restituzione.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pa- gamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
VIAGGIO DI UN FAMILIARE
(Prestazione valida all'estero)
Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Generali Italia, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia/San Marino, di raggiungere il congiunto ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
RICERCA E PRENOTAZIONE VISITE SPECIALISTICHE
La Prestazione è fornita dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettima- nali.
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse sottoporsi a una visita specialistica e/o ad un accertamento diagnostico e/o ad analisi ematochimiche, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, sentito il medico curante, individuerà e prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, la visita specialistica e/o l'accertamento diagnostico e/o il centro di analisi ematochimiche, in accordo con l'Assicurato.
CONSEGNA MEDICINALI URGENTI A DOMICILIO
(Prestazione valida in Italia/San Marino)
Qualora l'Assicurato a seguito di prescrizione medica, abbia bisogno di medicine e/o articoli non reperibili in loco, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante.
il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato.
L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO
(Prestazione valida all'estero)
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali rego- larmente registrati in Italia/San Marino, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.
RIMPATRIO SANITARIO
Qualora l’Assicurato in viaggio, in seguito a malattia improvvisa o infortunio, necessiti a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, d’intesa con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura at- trezzato in Italia/San Marino o del rientro presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Generali Italia, ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il rientro sanitario da Paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe econo- mica. Per i rientri da Paesi del Bacino Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l’aereo sanitario in deroga a quanto sopra.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Generali Italia, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, avrà la facoltà di richiedere a quest’ultimo, l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia/San Marino.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di € 3.000,00 imposte incluse per Assicurato.
Per importi superiori Generali Italia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
ASSISTENZA LEGALE
SEGNALAZIONE DI UN LEGALE
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, in caso di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino pos- sibile al luogo in cui si trova l'Assicurato.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, venisse arre- stato o minacciato d'arresto e necessitasse pertanto di assistenza legale, la Struttura Organizzativa provve- derà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la parcella del legale.
Massimale
Generali Italia anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.
Obblighi dell’Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pa- gamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE
(Prestazione valida all'estero)
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, fosse arrestato o minacciato d'arresto dalle Autorità stra- niere in seguito ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo ed, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può direttamente provvedervi, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione pe- nale.
La Prestazione diverrà operante nel momento in cui Generali Italia avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee da Generali Italia.
Massimale
Generali Italia anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all'estero che comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato.
La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.
Obblighi dell’Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato; l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ASSISTENZA AUTO
SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizza- tiva e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo.
Massimale:
Generali Italia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per il traino qualora l'Assicurato non sia in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soccorso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità;
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'evento durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autono- mamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada tenendone a carico i costi fino ad un massimo di Euro 250,00 per evento.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effet- tuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Esclusioni
Sono esclusi i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
(Prestazione valida in Italia/San Marino)
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria 1200cc (secondo la classifica delle società di auto- noleggio), per un massimo di 3 giorni consecutivi a chilometraggio illimitato.
L'autovettura sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni.
Sono esclusi dalla prestazione:
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa,
- la penalità risarcitoria danni e furto,
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all'assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, i casi di immobilizzo di motoveicoli, caravan e rimorchi.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato deve richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettergli a disposizione un'autovet- tura in sostituzione.
Delimitazioni
La prestazione è fornita fino a tre volte entro il periodo di durata della Polizza, La prestazione è dovuta a condizione che il luogo del sinistro sia distante almeno 50 km dal centro del comune di residenza dell'Assicu- rato
RECUPERO DEL VEICOLO
Qualora il veicolo immobilizzato venisse riparato successivamente al rientro dell'Assicurato presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo. La prestazione è operante entro i 50 km dal co- mune di residenza dell'Assicurato.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
SPESE D'ALBERGO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per incidente, guasto o incendio, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro siste- mazione in un albergo.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a Euro 150,00 per notte e per persona, per un massimo di Euro 400,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
RIENTRO ALLA RESIDENZA O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 12 ore di manodopera in Italia/San Marino o a 4 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o proseguimento del viaggio.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
La Centrare Operativa terrà a proprio carico:
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'Italia/San Marino;
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'estero;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di tre giorni consecutivi.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- la penalità risarcitoria danni e furto, i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il drop-off in caso di riconsegna in un paese diverso da quello in cui l'autovettura è stata presa a noleggio.
RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 4 giorni lavorativi presso un'officina della Casa Costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato in Italia/San Marino.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di deposito del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.000,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo del rimpatrio a carico di Generali Italia se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;
- il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio;
- quando il ritrovamento del veicolo avviene in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.
Obblighi dell'Assicurato
Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa la quale riceverà dall'officina le informazioni necessarie per stabi- lire l'entità del danno e la durata dell'immobilizzo richiesto per la riparazione.
Qualora, a seguito di tale contatto, emerga l'impossibilità di effettuare la riparazione sul posto, l'Assicurato deve lasciare insieme al veicolo: libretto di circolazione, carta verde, chiavi, scheda informativa e delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilate.
L'Assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di nessun genere, radio e quanto non costituisce dotazione di serie poiché Generali Italia non si assume la responsabilità per la custodia di tali oggetti.
ANTICIPO DELLE SPESE DI RIPARAZIONE
(Prestazione valida all'estero)
La Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo, per conto dell'Assicurato, la fattura delle spese di riparazione del veicolo fino ad un importo massimo di Euro 700,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia adeguate garanzie di restituzione.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.
INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per Incendio, Incidente, Guasto, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata tino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con spese a carico di Generali Italia e con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.
In caso di spedizione per via aerea, il pezzo di ricambio viene messo a disposizione all'aeroporto internazio- nale più vicino al luogo delle riparazioni.
Generali Italia non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall’Assicurato al suo rientro in Italia/San Marino;
- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana/sanmarinese della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato
L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pa- gamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia è operante a condizione che i documenti di viaggio siano stati acquistati con X.X@X.
Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'organizzazione viaggi o dal vettore aereo, una penale, Generali Italia rimborserà l’importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione).
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), decesso:
- dell'Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti fino al secondo grado, dei cognati. o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
- di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.
In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo famigliare convivente dell'Assicurato o in mancanza quest'ultimo indicherà un com- pagno di viaggio.
In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Generali Italia di effettuare un controllo medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datare di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l'impresa dell'Assicurato o del compagno di viaggio per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio;
f) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
g) guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato dall'attivazione da parte di Generali Italia della prestazione di Soccorso Stradale, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
h) furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento (carta d’identità, passaporto) dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento;
i) altre cause certificabili e documentabili di carattere eccezionale o imprevedibile che rendano impossibile la partecipazione al viaggio.
Decorrenza e operatività
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio/locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.
Condizione necessaria per l'operatività della presente garanzia è che l'iscrizione al viaggio, l'acquisto/preno- tazione di biglietteria aerea siano stati acquistati con la Carta.
Massimale
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza di Euro 2.000,00 per Assicurato.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia e del motivo che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segna- lare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.
Scoperto
In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.
In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia e/o infortunio, che non comportino ricovero ospedaliero, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando T.P@Y che prov- vederà ad inoltrare la chiamata alla Struttura Organizzativa attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio.
Generali Italia potrà provvedere, con il consenso dell'Assicurato, all'invio di un medico fiduciario per valutare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da rendere impossibile la partecipazione al viaggio.
In tal caso la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10%.
Se l'Assicurato non presta il consenso all'invio del medico di Generali Italia e presenta esclusivamente il cer- tificato del medico curante, saranno applicati i seguenti scoperti:
- 20% se la penale è inferiore al 75% del costo del viaggio;
- 25% se la penale è superiore o pari al 75% del costo del viaggio.
In ogni caso, in presenza di viaggi il cui regolamento preveda una penale pari al 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la data di partenza, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 25%.
Qualora l'Assicurato non provveda alla denuncia telefonica entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio, ma effettui comunque la denuncia entro i limiti previsti dalle esclusioni di polizza (prima della partenza ed entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio) la penale sarà rimborsata con uno scoperto del 25%.
In caso di rinuncia non determinata da malattia, infortunio, ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare della penale stessa.
Sono esclusi dalle garanzie:
1. i casi di rinuncia causati da:
- infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni che non siano un genitore o un suocero/a dell'Assicurato o compagno di viaggio Assicurato;
- infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione al viaggio e/o al momento della sottoscrizione della polizza;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
- mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone sopra indicate;
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio;
- un intervento da parte di Autorità Pubbliche o comunque competenti in materia di trasporti, che abbia come conseguenza la chiusura contestuale prolungata e generalizzata del servizio di trasporto pubblico.
Sono comunque esclusi i casi di rinuncia per malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio e/o sottoscrizione della polizza;
2. i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e tramite raccomandata AR anche a T.P@Y (che provvederà ad inviarla a Generali Italia) la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;
3. i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio o locazione.
Obblighi dell'Assicurato
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denun- cia telefonica contattando il
Call Center T.P@Y al numero: (+) 378.0549.943896
che a sua volta inoltrerà la chiamata alla Struttura Organizzativa di Generali Italia, attiva 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio per poter usufruire, se le condizioni lo consentano, dell'applicazione di uno scoperto inferiore come indicato nel paragrafo "Sco- perto" o comunque entro i termini previsti.
Nel caso in cui l'Assicurato chiami entro le 24 ore di cui sopra, la Struttura Organizzativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per il rilascio dell'apposito certificato.
Se l'Assicurato non dovesse consentire a Generali Italia di inviare il medico, verrà applicato uno scoperto pari a quanto indicato nel paragrafo "Scoperto".
Generali Italia si riserva la facoltà di non inviare il proprio medico.
Nel corso della denuncia telefonica dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero e tipologia Carta (T.P@Y Mastercard Credit Business);
- la causa dell'annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato.
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una della persone indicate al punto 1), la denuncia dovrà riportare:
- l'indirizzo dove sono reperibili tali persone;
- tipo patologia;
- inizio e termine della patologia.
L'Assicurato deve comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia e, tramite raccomandata AR, anche a T.P@Y (che provvederà ad inviarla a Generali Italia) la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, od entro la data di inizio del viaggio o locazione se questa è antecedente al termine temporale di cinque giorni.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare al Contraente con raccoman- data AR (che provvederà ad inoltrarli a Generali Italia), al seguente indirizzo:
T.P@Y S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxx (XXX)
Call Center (+) 378 0000.000000
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente-denuncia di sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di smarrimento furto rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento;
- certificazione e documentazione atta a dimostrare l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento e l'impossibilità a partecipare al viaggio;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo:
- conferma dell'acquisto del biglietto o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata;
- copia del biglietto aereo annullata in caso di addebito parziale della penale;
- originale del biglietto aereo in caso di addebito totale della penale.
Generali Italia ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio o locazione non utilizzati dall'Assicurato.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA CARTE MASTERCARD CREDIT STANDARD
Le prestazioni sono fornite fino a due volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.
DEFINIZIONI SPECIFICHE VALIDE PER LE CARTE MASTERCARD CREDIT STANDARD
Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide per Tutte le Sezioni”
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
Il Titolare della Carta Mastercard Credit Standard.
ASSISTENZA LEGALE
SEGNALAZIONE DI UN LEGALE
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, in caso di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino pos- sibile al luogo in cui si trova l’Assicurato.
Obblighi dell'Assicurato:
L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.
ANTICIPO SPESE LEGALI ALL’ESTERO
Qualora l'Assicurato, in seguito ad incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, venisse arre- stato o minacciato d'arresto e necessitasse pertanto di assistenza legale, la Struttura Organizzativa provve- derà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la parcella del legale.
Massimale
Generali Italia anticiperà il pagamento delle parcelle legali fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pa- gamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ANTICIPO CAUZIONE PENALE
(Prestazione valida all’estero)
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio all’estero, fosse arrestato o minacciato d'arresto dalle Autorità stra- niere in seguito ad un incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo ed, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può direttamente provvedervi, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione pe- nale.
La Prestazione diverrà operante nel momento in cui Generali Italia avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie in Italia ritenute idonee da Generali Italia.
Massimale
Generali Italia anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all'estero che comporti la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l’Assicurato.
La Prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti delle aziende delle quali Generali Italia si avvale per erogare le prestazioni previste dal presente contratto.
Obblighi dell'Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro tre mesi dalla data dell'anticipo stesso, pena il paga- mento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ’
(Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio)
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi diret- tamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di € 5.000,00, previe adeguate garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Generali Italia di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pa- gamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero avesse difficoltà a comunicare perché non conosce la lingua locale, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare un interprete sul posto. I costi dell'interprete rimangono a carico della Compagnia per un massimo di dieci ore lavorative.
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti della Compagnia.
ASSISTENZA AUTO
SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizza- tiva e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per il traino qualora l'assicurato non sia in grado di dimostrare all'autista del mezzo di soc- corso la sua identità attraverso l'esibizione del libretto e/o di un documento di identità;
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'evento durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
DEPANNAGE
Il servizio è operativo nelle principali città italiane/sanmarinesi.
Qualora a seguito di guasto avvenuto in una delle città in cui il servizio è operativo, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa valuterà l'entità ed il tipo di guasto; se lo stesso risulterà riparabile sul posto, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un Officina Mobile nel territorio dove l'evento si è verificato e la invierà sul luogo.
Se durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo procederà al traino nel rispetto di quanto previsto dalla prestazione Soccorso Stradale.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i relativi costi.
RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autono- mamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada tenendone a carico i costi fino ad un massimo di Euro 250,00 per evento.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effet- tuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.
Esclusioni
Sono esclusi i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
(Prestazione valida in Italia/San Marino)
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o incendio, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un’autovettura adibita ad uso privato, senza autista, definita di categoria 1200cc (secondo la classifica delle Generali Italia di autonoleggio), per un massimo di 3 giorni consecutivi a chilometraggio illimitato. L'autovettura sarà resa di- sponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni.
Sono esclusi dalla prestazione:
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- la penalità risarcitoria danni e furto;
- i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall’assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio po- trebbero richiedere all’assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, i casi di immobilizzo di motoveicoli, caravan e rimorchi.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato deve richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettergli a disposizione un'autovet- tura in sostituzione.
Delimitazioni
La prestazione è fornita fino a due volte entro il periodo di durata della Polizza, La prestazione è dovuta a condizione che il luogo del sinistro sia distante almeno 50 km dal centro del comune di residenza dell'assicu- rato.
RECUPERO DEL VEICOLO
Qualora il veicolo immobilizzato venisse riparato successivamente al rientro dell'Assicurato presso la propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo. La prestazione è operante entro i 50 km dal comune di residenza dell’assicurato.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
SPESE D'ALBERGO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per incidente, guasto o incendio, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro siste- mazione in un albergo.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) fino a Euro 150,00 per notte e per persona, per un massimo di Euro 400,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Esclusioni
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
RIENTRO ALLA RESIDENZA O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 12 ore di manodopera in Italia/San Marino o a 4 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o proseguimento del viaggio. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico:
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'Italia/San Marino;
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 se il rientro o proseguimento del viaggio avverrà dall'estero;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di tre giorni consecu- tivi. Nel caso vi siano anche spese di drop-off per riconsegna in un paese diverso da quello in cui l’autovettura è stata presa a noleggio, Generali Italia terrà a proprio carico le spese (noleggio e drop- off) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- la penalità risarcitoria danni e furto, i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'As- sicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai 4 giorni lavorativi presso un'officina della Casa Costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo prescelto dall'Assicurato in Italia/San Marino.
Massimale
Generali Italia terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di deposito del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.000,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo del rimpatrio a carico di Generali Italia se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente ru- bati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;
- il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio;
- quando il ritrovamento del veicolo avviene in una nazione estera diversa dalla nazione nella quale è stato perpetrato il furto.
Obblighi dell'Assicurato
Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa la quale riceverà dall'officina le informazioni necessarie per stabi- lire l'entità del danno e la durata dell'immobilizzo richiesto per la riparazione.
Qualora, a seguito di tale contatto, emerga l'impossibilità di effettuare la riparazione sul posto, l'Assicurato deve lasciare insieme al veicolo: libretto di circolazione, carta verde, chiavi, scheda informativa e delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilate.
L'Assicurato non deve lasciare sul veicolo bagagli di nessun genere, radio e quanto non costituisce dotazione di serie poiché Generali Italia non si assume la responsabilità per la custodia di tali oggetti.
ANTICIPO DELLE SPESE DI RIPARAZIONE
(Prestazione valida all’estero)
La Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo, per conto dell’Assicurato, la fattura delle spese di riparazione del veicolo fino ad un importo massimo di Euro 700,00.
Sono esclusi dalla prestazione
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia adeguate garanzie di resti- tuzione.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso.
INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO
Qualora l’Assicurato , trovandosi all'estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per Incendio, Incidente, Guasto, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con spese a carico di Generali Italia e con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.
In caso di spedizione per via aerea, il pezzo di ricambio viene messo a disposizione all’aeroporto internazio- nale più vicino al luogo delle riparazioni.
Generali Italia non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall’Assicurato al suo rientro in Italia/San Marino;
- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana/sanmarinese della casa costrut- trice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Generali Italia adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pa- gamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
SOS INCIDENTE
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia/San Marino;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all’estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane/sanmarinesi all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia/San Marino - all’estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti. Il servizio è attivo h 24.
Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse ri- chiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
SEZIONE IV
USO FRAUDOLENTO
CARTE MASTERCARD CREDIT BUSINESS
La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle “Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati” riportate a pagina 75 della presente Polizza Collettiva.
QUALIFICA DI ASSICURATO
Hanno la qualifica di “Assicurati”, ai fini della presente Sezione IV:
- in caso di Central Billing, l’Azienda;
- in caso di Individual Billing, la Banca/T.P@Y S.p.A.
Le definizioni di seguito riportate si intendono prevalenti rispetto alle “Definizioni Valide per Tutte le Sezioni”
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
- in caso di Central Billing, l’Azienda;
- in caso di Individual Billing, la Banca/T.P@Y S.p.A.
Carta di Credito (o Carte di Credito)
Le Carte Mastercard Credit Business, emesse dal Contraente e collegate al circuito Mastercard.
Frode
Qualsiasi atto fraudolento o disonesto commesso dal Titolare in relazione alla Carta di credito autorizzata, emessa a suo nome con il chiaro intento di procacciarsi un beneficio finanziario indebito per sé o per qualsiasi altra persona o ente cui il Titolare abbia inteso riconoscere tale beneficio.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata a copertura delle spese, non recuperabili da parte dell’Azienda, conseguenti a tran- sazioni effettuate dal Titolare della Carta di credito, senza l’autorizzazione dell’Azienda che ne ha richiesto l’emissione.
ART. 2 - SPESE COPERTE
Spese di cui non ha beneficiato direttamente o indirettamente l’Azienda. Tali transazioni possono essere ad- debitate direttamente al conto Mastercard dell’Azienda o al detentore della Carta di credito e poi trasferite all’Azienda.
Spese di cui ha beneficiato direttamente o indirettamente l’Azienda e per le quali l’Azienda stessa ha specifi- catamente rimborsato il detentore della Carta di credito ma che quest’ultimo non ha saldato al relativo emit- tente.
ART. 3 - SOMMA ASSICURATA E LIMITI DI INDENNIZZO
In nessun caso Generali Italia sarà tenuta a pagare, per ciascuna Carta di credito, per sinistro e per periodo assicurativo, una somma maggiore dei massimali previsti nelle “Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati” riportate a pagina 75 della presente Polizza Collettiva.
In nessun caso Generali Italia sarà tenuta a pagare, per tutti i sinistri avvenuti nel periodo di validità della presente Polizza una somma maggiore di € 1.000.000,00 in aggregato annuo.
ART. 4 - SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Per la presente copertura è stabilita una franchigia di € 100,00 per ogni atto illecito commesso da persone in possesso di Carta di Credito.
ART. 5 - PERIODO DI EFFICACIA DELLA COPERTURA
Le richieste d’indennizzo saranno liquidate purché le date di utilizzo fraudolento delle Carte di Credito siano comprese nel periodo che estende da tre mesi prima della data di annullamento della Carta stessa al mese successivo.
ART. 6 - NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
1. Adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno (a proprie spese);
a) attivare immediatamente le procedure per il blocco della Carta;
b) contattare il Servizio Clienti T.P@Y o la persona di riferimento indicata da T.P@Y, fornendo dettagliatamente descrizione del sinistro (circostanza dell’evento, natura e importo del danno);
c) entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, inviarne comunicazione unitamente alla richiesta di risarcimento al Contraente, al seguente indirizzo:
T.P@Y S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxx (XXX)
Call Center (+) 378 0000.000000
che provvederà entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti ad inviarli alla Compagnia, allegando:
1) descrizione delle circostanze dell’evento, natura e importo del danno;
2) eventuale copia della denuncia presentata all’autorità competente italiana o estera (la denuncia non è obbligatoria);
3) ogni altra documentazione riguardante il sinistro (es. estratto conto della Carta, ecc.).
2. Tenere a disposizione di Generali Italia assicuratrice e dei Periti incaricati ogni documento relativo a ciascun sinistro ivi compresa l’eventuale denuncia inoltrata dal Titolare alla competente Autorità Giudiziaria.
3. Con cadenza mensile, fornire a T.P@Y l’ammontare delle frodi di cui è venuto a conoscenza nel mese stesso nonché le eventuali modifiche e/o aggiornamenti dell’ammontare delle frodi, denunciate nei mesi precedenti.
4. Mantenere le registrazioni contabili di tutte le operazioni relative alle Carte, in modo che Generali Italia possa, se necessario, mediante tali registrazioni verificare i danni denunciati.
5. Collaborare alla ricerca delle cause del sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.
ART. 7 - ESCLUSIONI
Sono escluse dagli indennizzi:
1) spese effettuate da partner, proprietari, soci principali, funzionari, amministratori eletti o persone non dipendenti dell’Azienda;
2) spese per accertamento di reato;
3) spese derivanti da perdita o furto delle carte o da fallimento/insolvenza dell’Azienda;
4) spese sostenute da un detentore di Carta di credito successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Azienda che ha richiesto l’emissione della Carta di credito deve:
- prendere, a proprie spese, le ragionevoli precauzioni per prevenire le perdite e i danni in qualsiasi momento, predisponendo e mantenendo in efficienza i necessari sistemi di controllo e sicurezza;
- accertare che il denunciante sia compreso nel novero dei Titolari e attivare immediatamente la procedura per il blocco della Carta di credito interessata dal sinistro;
- con cadenza mensile, fornire a Generali Italia l’ammontare delle frodi in cui è venuto a conoscenza nel mese stesso nonché le eventuali modifiche e/o aggiornamenti dell’ammontare delle frodi, denunciate nei mesi precedenti;
- tenere a disposizione di Generali Italia e dei Periti incaricati ogni documento relativo a ciascun sinistro ivi compresa la denuncia inoltrata dal Titolare alla competente Autorità Giudiziaria;
- mantenere le registrazioni contabili di tutte le operazioni relative alle Carte di credito, in modo che Generali Italia possa, se necessario, mediante tali registrazioni verificare i danni denunciati.
L’Azienda entro 30 giorni da quando ne è venuta a conoscenza deve, inoltre, darne avviso a Generali Italia producendo la seguente documentazione:
- descrizione delle circostanze dell’evento, natura e importo del danno;
- copia dell’estratto conto.
ART. 9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esi- stevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustifi- cazione mezzi o documenti mentonieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 10 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Generali Italia o persona da questa incaricata con il Contraente o persona la lui designata oppure a richiesta di una delle parti;
b) fra due periti nominati, una da Generali Italia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo. Se una della parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
ART. 11 - MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art.8 che precede;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del presente articolo lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redi- gersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) del presente articolo sono obbligatori per le parti, le quali rinun- ciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 12 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza direttamente all’Assicurato.
ART. 13 - RECUPERI
Nel caso l’Assicurato possa recuperare in tutto o in parte le perdite subite a fronte dell’utilizzo fraudolento di una Carta di credito deve darne immediato avviso a Generali Italia.
ART. 14 - SURROGA
Fermo il disposto dell’art. 1916 del Codice Civile, il Contraente si obbliga, a richiesta di Generali Italia a con- ferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell’indennità.
ART. 15 - LIMITI TERRITORIALI
La presente assicurazione è valida in tutti i paesi dove la Carta di Credito è stata accetta in osservanza dei regolamenti previsto dal circuito internazionale di appartenenza (MasterCard).
ART. 16 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo corrispondente a quello dei sinistri liquidati.
ART. 17 - BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni dallo stesso all’atto della stipulazione della presente polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo né riduzione delle stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. Resta, peraltro, fermo il diritto di Generali Italia alla modifica dei patti contrattuali dal momento in cui sia venuta a conoscenza dell’effettivo stato delle cose.
SEZIONE V
USO FRAUDOLENTO CARTE PERSONALI
La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle “Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati” riportate alla pagina 75 della presente Polizza Collettiva.
QUALIFICA DI ASSICURATO
In questa Sezione di polizza per Xxxxxxxxxx s’intende il Titolare di Carta T.P@Y.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata per le perdite pecuniarie subite dall’Assicurato a seguito di:
SOTTOSEZIONE I “USO FRAUDOLENTO”
Acquisti di beni e/o servizi, prelevamenti di contante effettuati abusivamente da parte di terzi mediante l’uso della Carta T.P@Y di cui il Titolare abbia perso il possesso o i relativi dati, a seguito di uno dei seguenti eventi:
a) rapina;
b) estorsione;
c) scippo;
d) furto;
e) smarrimento;
SOTTOSEZIONE II “CLONAZIONE”
Acquisti di beni e/o servizi, prelevamenti di contante effettuati abusivamente da parte di terzi mediante l’uso della Carta T.P@Y senza che il titolare ne abbia perso il possesso materiale e cioè mediante l’utilizzo di copie della Carta medesima (clonazione) o mediante l’utilizzo dei relativi dati ottenuti anche da furto attraverso reti informatiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: internet, intranet ed extranet) a seguito di acquisto di beni e/o servizi attraverso tali reti.
ART. 2 - SOMMA ASSICURATA – LIMITI DI INDENNIZZO
Sottosezione I - “USO FRAUDOLENTO”
In nessun caso Generali Italia sarà tenuta a pagare, per ciascuna Carta T.P@Y, per sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore di € 1.000,00.
Sottosezione II - “CLONAZIONE”
In nessun caso Generali Italia sarà tenuta a pagare, per ciascuna Carta T.P@Y, per sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore di € 2.000,00, elevata ad € 5.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo, per ciascuna delle 1500 Carte T.P@Y per le quali è stato autorizzato tale limite.
In nessun caso comunque Generali Italia sarà tenuta a pagare, per tutti i sinistri avvenuti nel periodo di validità della presente Sezione V somma maggiore di € 200.000,00 in aggregato annuo.
ART. 3 - SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Sottosezione I - “USO FRAUDOLENTO”
Per la presente sottosezione è stabilita una franchigia per sinistro pari ad € 150,00.
Sottosezione II - “CLONAZIONE”
Per la presente sottosezione è stabilita una franchigia per sinistro pari ad € 250,00, elevata ad € 500,00 per sinistro applicabile alle 1500 Carte T.P@Y a cui è stato autorizzato l’aumento del limite per tale garanzia.
ART. 4 - FORMA DELLA GARANZIA
L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 X.X.
XXX. 0 - XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
L’assicurazione di cui all’Art. 1) è così operante:
Sottosezione I - “USO FRAUDOLENTO”
- per i casi a) – b) e c), la garanzia opera dal momento in cui si verifica la perdita di possesso della carta bancaria a seguito di uno di tali eventi e cessa nel momento in cui viene fatta la segnalazione di “blocco” a T.P@Y;
- per i casi d) ed e), la garanzia è operante per le operazioni fraudolente compiute nelle 48 ore antecedenti la segnalazione di “blocco” a T.P@Y.
Sottosezione II - “CLONAZIONE”
dal momento in cui si verifica uno degli eventi, fino al momento in cui viene fatta la segnalazione di “blocco” a TP@Y. In ogni caso non sono comprese in garanzia le operazioni fraudolente compiute anteriormente al 60° (sessantesimo) giorno precedente la data di segnalazione del “blocco” a TP@Y; tale termine è elevato a 90 (novanta) giorni per i Titolari che ricevono l’estratto conto con cadenza trimestrale o superiore.
A partire dal secondo sinistro, sullo stesso titolare e nell’arco del medesimo periodo assicurativo, che colpisca le garanzie della presente Sezione V, la Società si riserva il diritto di escludere tale nominativo dal novero degli Assicurati, previa comunicazione al Contraente e all’Assicurato stesso.
ART. 6 - DELIMITAZIONI
a) Generali Italia non è in nessun modo obbligata per richieste d’indennizzo avvenute successivamente al blocco della Carta di Credito da parte del relativo Titolare.
b) Generali Italia è obbligata unicamente per i danni originatisi durante il periodo di efficacia della polizza e per i danni che pur originatisi durante il periodo di efficacia della polizza, siano denunciati a Generali Italia entro 45 giorni dalla cessazione della stessa.
ART. 7 - PRECISAZIONI
Nell’ipotesi che, al termine della presente copertura, come nel caso di anticipata risoluzione del contratto, non venga emessa altra polizza sullo stesso rischio, le Parti convengono che saranno considerati indennizzabili gli utilizzi fraudolenti effettuati fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza o allo storno della presente polizza, purché relativi a sinistri indennizzabili a termini di polizza avvenuti entro il termine del periodo di validità della presente copertura.
Per la verifica di tale condizione farà fede la data del primo utilizzo fraudolento indicata nella denuncia presen- tata alla competente Autorità Giudiziaria.
ART. 8 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
1) derivanti dall’inosservanza dei Regolamenti da parte dell’Assicurato e/o del Titolare e/o dell’Esercente Convenzionato;
2) causati in tutto o in parte, con dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o del Titolare o dei suoi familiari o da persone con lui conviventi;
3) causati in tutto o in parte, con dolo, colpa grave o infedeltà dei dipendenti del Contraente, dell’Assicurato o del Titolare;
4) derivati da carte emesse in via preventiva alla ricezione della richiesta scritta, salvo il caso in cui l’emis- sione sia avvenuta per rimpiazzare o rinnovare una Carta precedentemente emessa ovvero il titolare sia un dipendente dell’Assicurato, per il quale la richiesta s’intende fatta al momento della consegna della Carta;
5) che l’Assicurato possa recuperare addebitando gli importi di spesa:
- al Titolare;
- a qualsiasi Esercente Convenzionato, che accetti di onorare una Carta;
6) conseguenti a cattivo funzionamento delle attrezzature del sistema o ad errori di programmazione;
7) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
8) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di par- ticelle atomiche;
9) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni od altri sconvolgimenti da parte della natura;
10) relativi a lucri mancanti, interessi e qualunque altro danno indiretto.
ART. 9 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l’importo del danno. In caso di furto o di sinistro deri- vante da atti presumibilmente dolosi o fraudolenti il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a denunciare il sinistro stesso immediatamente all'Autorità di Polizia anche se l'autore dell'atto è sconosciuto; copia di tale denuncia deve essere trasmessa dal Contraente a Generali Italia.
In caso di evento verificatosi all'estero, deve essere fornita anche copia di denuncia effettuata presso le auto- xxxx italiane.
La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla a Generali Italia, al seguente indirizzo:
T.P@Y S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxx (XXX)
Call Center (+) 378 0000.000000
Il Contraente e l'Assicurato devono fare quanto è in loro potere per evitare o diminuire il danno, ottemperare alle istruzioni di Generali Italia, fornire dimostrazione delle spese sostenute permettendo ogni rilevazione od esame da parte degli incaricati di Generali Italia, e mettere a disposizione della stessa i documenti necessari a dimostrare l'esistenza del danno ed a determinarne l'ammontare.
L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o mezzi fraudo- lenti, che manometta od alteri dolosamente documenti, decade dal diritto all’indennizzo.
L'Assicurato, su richiesta di Generali Italia, deve presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Au- torità competente, in relazione al sinistro e deve inoltre fornire il codice IBAN del proprio conto corrente.
L'Assicurato che non adempia in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto ali indennità.
ART. 10 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Titolare che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esiste- vano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustifica- zione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 11 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Generali Italia o persona da questa incaricata con il Contraente o persona la lui designata oppure a richiesta di una delle parti;
b) fra due periti nominati, una da Generali Italia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo. Se una della parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
ART. 12 - MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 9 che precede;
b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del presente articolo lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redi- gersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) del presente articolo sono obbligatori per le parti, le quali rinun- ciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 13 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza direttamente all’Assicurato.
ART. 14 - RECUPERI
Nel caso l’Assicurato possa recuperare in tutto o in parte le perdite subite a fronte dell’utilizzo fraudolento della Carta T.P@Y, deve darne immediato avviso a Generali Italia.
ART. 15 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, su richiesta di Generali Italia, a con- ferirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.
ART. 16 - LIMITI TERRITORIALI
La presente assicurazione è valida in tutti i paesi dove la Carta T.P@Y è stata accetta in osservanza dei regolamenti previsto dal circuito internazionale di appartenenza (Mastercard).
ART. 17 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo corrispondente a quello dei sinistri liquidati.
ART. 18 - BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni dallo stesso all’atto della stipulazione della presente polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo né riduzione delle stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. Resta, peraltro, fermo il diritto di Generali Italia alla modifica dei patti contrattuali dal momento in cui sia venuta a conoscenza dell’effettivo stato delle cose.
SEZIONE VI
RECESSO DALL’ACQUISTO
La garanzia opera secondo i massimali previsti nelle “Tabelle riepilogative dei Massimali Assicurati” riportate alla pagina 75 della presente Polizza Collettiva.
QUALIFICA DI ASSICURATO
In questa Sezione di polizza per Xxxxxxxxxx s’intende il Titolare di T.P@Y che effettua acquisti tramite Internet.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Generali Italia si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di quanto già pagato all’Esercente per l’acquisto di pro- dotti on-line su Internet, a seguito dell’esercizio della facoltà di recesso dall’acquisto stesso secondo quanto previsto dalla normativa di legge e in quanto l’Esercente stesso non rispetti le norme di legge per la restituzione dell’importo incassato.
ART. 2 - CONDIZIONI ESSENZIALI PER L’EFFICACIA DELLA GARANZIA
La garanzia è operante a condizione che, entro i limiti di tempo e secondo le norme fissati per legge:
a) l’acquirente abbia effettuato la richiesta di recedere dall’acquisto;
b) l’acquirente abbia restituito il prodotto all’esercente;
c) l’acquirente abbia richiesto il rimborso all’esercente di quanto già pagato per il prodotto restituito;
d) il rimborso all’acquirente non sia stato effettuato dall’esercente.
Sono pertanto escluse dalla garanzia tutte le richieste di indennizzo per le quali non siano rispettate le suddette condizioni.
ART. 3 - SOMMA ASSICURATA – LIMITI DI INDENNIZZO
Vengono fissati i seguenti limiti d’indennizzo:
per singola transazione: € 250,00;
complessivamente per Carta: € 500,00.
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
La determinazione del danno è effettuata in base alle evidenze relative alla richiesta di rimborso da parte dell’acquirente nei limiti indicati all’art.3.
E’ fatto salvo il diritto di rivalsa di Generali Italia, nei confronti dell’Esercente per le somme pagate in base alla garanzia della presente Sezione di polizza.
ART. 5 - PRECISAZIONI
Nell’ipotesi che, al termine della presente copertura, come nel caso di anticipata risoluzione del contratto, non venga emessa altra polizza sullo stesso rischio, le Parti convengono che saranno considerati indennizzabili gli utilizzi fraudolenti effettuati fino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza o allo storno della presente polizza, purché relativi a sinistri indennizzabili a termini di polizza avvenuti entro il termine del periodo di validità della presente copertura.
Per la verifica di tale condizione farà fede la data del primo utilizzo fraudolento indicata nella denuncia presen- tata alla competente Autorità Giudiziaria.
ART. 6 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
1) derivanti dall’inosservanza dei Regolamenti da parte dell’Assicurato e/o del Titolare e/o dell’Esercente Convenzionato;
2) causati in tutto o in parte, con dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o del Titolare o dei suoi familiari o da persone con lui conviventi;
3) causati in tutto o in parte, con dolo, colpa grave o infedeltà dei dipendenti del Contraente, dell’Assicurato o del Titolare;
4) derivati da carte emesse in via preventiva alla ricezione della richiesta scritta, salvo il caso in cui l’emis- sione sia avvenuta per rimpiazzare o rinnovare una Carta precedentemente emessa ovvero il titolare sia un dipendente dell’Assicurato, per il quale la richiesta s’intende fatta al momento della consegna della Carta;
5) che l’Assicurato possa recuperare addebitando gli importi di spesa:
- al Titolare;
- a qualsiasi Esercente Convenzionato, che accetti di onorare una Carta;
6) conseguenti a cattivo funzionamento delle attrezzature del sistema o ad errori di programmazione;
7) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
8) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di par- ticelle atomiche;
9) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni od altri sconvolgimenti da parte della natura;
10) relativi a lucri mancanti, interessi e qualunque altro danno indiretto.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l’importo del danno. In caso di furto o di sinistro deri- vante da atti presumibilmente dolosi o fraudolenti il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a denunciare il sinistro stesso immediatamente all'Autorità di Polizia anche se l'autore dell'atto è sconosciuto; copia di tale denuncia deve essere trasmessa dal Contraente a Generali Italia.
In caso di evento verificatosi all'estero, deve essere fornita anche copia di denuncia effettuata presso le auto- xxxx italiane.
La denuncia deve essere fatta per iscritto al Contraente, che provvederà ad inoltrarla a Generali Italia, al seguente indirizzo:
T.P@Y S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxxx (XXX)
Call Center (+) 378 0000.000000
allegando copia della documentazione attestante l’acquisto del prodotto, la restituzione del prodotto stesso, la richiesta di recesso dall’acquisto e la richiesta di xxxxxxxx.
Il Contraente e l'Assicurato devono fare quanto è in loro potere per evitare o diminuire il danno, ottemperare alle istruzioni di Generali Italia, fornire dimostrazione delle spese sostenute permettendo ogni rilevazione od esame da parte degli incaricati di Generali Italia, e mettere a disposizione della stessa i documenti necessari a dimostrare l'esistenza del danno ed a determinarne l'ammontare.
L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o mezzi fraudo- lenti, che manometta od alteri dolosamente documenti, decade dal diritto all’indennizzo.
L'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, deve presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Auto- xxxx competente, in relazione al sinistro e deve inoltre fornire il codice IBAN del proprio conto corrente.
L'Assicurato che non adempia in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto ali indennità.
ART. 8 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Titolare che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esiste- vano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustifica- zione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 9 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Generali Italia o persona da questa incaricata con il Contraente o persona la lui designata oppure a richiesta di una delle parti;
b) fra due periti nominati, una da Generali Italia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo. Se una della parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
ART. 10 - MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 9 che precede;
c) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del presente articolo lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redi- gersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) del presente articolo sono obbligatori per le parti, le quali rinun- ciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 11 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia provvede al pagamento dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza direttamente all’Assicurato.
ART. 12 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo corrispondente a quello dei sinistri liquidati.
ART. 13 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennità da esso dovuta secondo il rispetto del contratto indipendentemente conside- rato.
Qualora la somma di tali indennità superi l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagarne solo la parte risultante dalla riparazione proporzionale in ragione delle indennità dovute da tutte le coassicuratrici, esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri Assicuratori.
ART. 00 - XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
Xxxxx il disposto dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicurato si obbliga, a richiesta di Generali Italia, a confe- rirle formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell'indennità.
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI MASSIMALI ASSICURATI
Avvertenze
I valori riportati nella seguente Xxxxxxx si intendono espressi in €uro.
La dicitura “ESCLUSA” indica che per tale Carta la garanzia non è operante.
Relativamente alla garanzia Infortuni Viaggi di cui alla Sezione I Parte II resta espressamente convenuto che in nessun caso Generali Italia potrà essere chiamata a risarcire, a seguito di sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull’aeromobile, un indennizzo superiore agli importi sotto indicati:
- capitali per persona di:
€ 1.300.000 per il caso di Morte
€ 1.300.000 per il caso di Invalidità Permanente Totale
- e complessivamente per aeromobile di:
€ 15.000.000 per il caso di Morte
€ 15.000.000 per il caso di Invalidità Permanente Totale.
Relativamente alla garanzia Uso Fraudolento Carte Mastercard Credit Business di cui alla Sezione IV di Po- lizza in nessun caso Generali Italia sarà tenuta a pagare, per tutti i sinistri avvenuti nel periodo di validità della presente Polizza una somma maggiore di € 1.000.000,00 in aggregato annuo.
Restano fermi altri limiti aggregati, limitazioni, scoperti e/o franchigie, esclusioni indicati in Polizza.
GARANZIE | CARTE BANCARIE ASSICURATE | |||||
Mastercard Cre- dit Standard | Mastercard Debit Standard | Mastercard Pre- paid | Mastercard Credit Gold | Mastercard Credit Business | Mastercard Credit World Elite | |
Infortuni Viaggi | ||||||
Morte | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | 155.000,00 | 350.000,00 | 500.000,00 |
Invalidità Permanente | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | 155.000,00 | 350.000,00 | 500.000,00 |
Spese cura Infortuni | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | 2.600,00 | 3.800,00 | 5.200,00 |
Infortuni Rapina Contanti | ||||||
Morte | 26.000,00 | 26.000,00 | ESCLUSA | 38.000,00 | 38.000,00 | 62.000,00 |
Invalidità Permanente | 26.000,00 | 26.000,00 | ESCLUSA | 38.000,00 | 38.000,00 | 62.000,00 |
Assicurazione sugli Acquisti e sui Prelievi | ||||||
Furto Acquisti | 1.300,00 | 520,00 | 520,00 | 2.600,00 | 1.300,00 | 5.160,00 |
Furto Acquisti su veicoli e motocicli | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 500,00 | 260,00 | 500,00 |
Furto Prelievo | 260,00 | 160,00 | 160,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
Furto singolo oggetto domicilio | 1.300,00 | 520,00 | 520,00 | 2.600,00 | 1.300,00 | 5.160,00 |
Furto domicilio | 5.160,00 | 520,00 | 520,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 11.300,00 |
Assicurazione Bagagli | ||||||
Distruzione Furto Bagagli | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | 1.300,00 | 1.500,00 | 2.600,00 |
Ritardo Annullamento Volo | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | 260,00 | 520,00 |
Ritardo Consegna Bagaglio | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | 260,00 | 520,00 |
Mancato Convegno | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | 775,00 | 1.550,00 |
Assistenza | VEDI SEZIONE V DI POLIZZA | |||||
Uso fraudolento Carte Corporate Aziendali | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | ESCLUSA | 25.000,00 (anche per Purchasing) | ESCLUSA |
Uso fraudolento Carte Personali * | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Recesso dall’acquisto | 250,00/500,00 | 250,00/500,00 | 250,00/500,00 | 250,00/500,00 | 250,00/500,00 | 250 00/500,00 |
* Vedi testo di Sezione