CAPITOLO I
TITOLO III
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI
CAPITOLO I
Compravendita
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Nella compravendita di immobili, la determinazione del prezzo è stabilita in relazione alla superficie commerciale calcolata applicando i seguenti parametri:
- superficie coperta comprensiva del 100% dei muri perimetrali esterni e del 50% dei muri di confine con altre unità: 100% del prezzo al m2;
- balconi in oggetto 50% del valore al m2 della superficie coperta;
- balconi coperti e chiusi per tre lati 100% del valore al m2 della superficie coperta;
- terrazzi o lastrici solari dal 30 al 50% del valore al m2 della superficie coperta;
- garage al 50% del valore al m2 della superficie coperta;
- soffitte e cantine al 50% del valore al m2 della superficie coperta.
Il pagamento degli allacci del fabbricato ai servizi di elettrodotto, acquedotto e gasdotto avviene o per conglobamento forfettario nel prezzo unitario per m2, o separatamente: in quest’ultimo caso detto pagamento può avvenire o con il pagamento una tantum di una somma forfetizzata, o mediante quote, ripartite per millesimi di proprietà, del costo globale degli allacci.
2) CAPARRA
All’atto della firma del preliminare, l’acquirente versa una somma a titolo di caparra e/o acconto (ai sensi dell’art. 1385 c.c.) pari ad un minimo del 10% del prezzo pattuito.
Il saldo viene corrisposto al rogito notarile. Per i fabbricati in via di costruzione, la caparra è pari ad un minimo del 10% ed il pagamento avverrà a stati di avanzamento dei lavori con saldo al rogito notarile.
3) MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La facoltà di scelta del notaio rogante spetta all’acquirente.
4) MEDIAZIONE
La provvigione è dovuta al momento della stipulazione dell’atto preliminare o compromesso.
Essa è commisurata nella misura del 6% del prezzo di acquisto in ragione del 3% a carico di ciascuna delle parti oltre agli oneri di legge.
E’ peraltro consueta la convenzione per un maggior compenso al mediatore quando l’immobile oggetto della compravendita si trovi in località distante o disagiata, oltre quanto è previsto dall’art. 1756 c.c.
5) PERMUTA DI IMMOBILI
Nella permuta di immobili è corrisposta al mediatore la stessa provvigione per la compravendita d’immobili e la percentuale va commisurata all’importo dell’immobile di maggior valore oggetto della permuta. E’ peraltro consueta la convenzione per un maggior compenso al mediatore quando i beni da permutare si trovino in località distanti o disagiate, oltre quanto è previsto dall’art. 1756 c.c.
6) LOCAZIONE CON OPZIONE DI VENDITA
In caso di locazione con un’opzione di acquisto, qualora la compravendita si concludesse in un momento successivo alla stipula del contratto di locazione, la provvigione che spetta all’agenzia è per entrambi i contratti negoziali. Essi infatti danno origine a due diverse provvigioni: locazione ed acquisto; ognuna delle quali è regolata al momento della sua conclusione.
CAPITOLO II
Locazione
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
La locazione di immobili destinati ad abitazioni attiene a “vani” ed “accessori” indicati anche come “servizi”: questi ultimi consistono in ingresso e corridoi, dispense, eventuale camera per il personale di servizio, servizio igienico – sanitari, fondaci, soffitte, escluso il garage.
In caso di immobili destinati ad esercizi commerciali, nei termini “accessori” o “servizi” si intende il gabinetto ed eventuali ripostigli ciechi e di piccole dimensioni.
2) FORMA DI CONTRATTO
Il contratto di locazione di immobili urbani viene stipulato per iscritto.
3) DEPOSITO CAUZIONALE
Le parti possono concordare che l’inquilino versi al locatore, a titolo di deposito cauzionale, una somma in denaro che può variare da uno a tre canoni mensili di affitto.
Il deposito cauzionale non può essere utilizzato per il pagamento di canoni di affitto, ma deve restare intatto fino alla restituzione dell’immobile con corresponsione annuale degli interessi legali con le modalità concordate nel contratto; sarà eventualmente imputato al risarcimento dei danni che si constateranno ed alle spese relative ad eventuali inadempienze al contratto o agli usi, posti in essere dal conduttore.
4) FORNITURA DI ACCESSORI E DI IMPIANTI
I locali ad uso abitazione ed ufficio vengono consegnati con gli impianti igienici, idraulici e di energia elettrica.
5) PAGAMENTO DEL CANONE LOCATIVO
Il canone locativo viene pagato anticipatamente entro i primi 5 giorni di ogni mese, secondo le modalità previste nel contratto.
6) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’IMMOBILE
La piccola manutenzione a carico dell’inquilino, in corso di locazione, consiste nella:
• sostituzione dei vetri delle finestre, comunque rotti;
• pulizia delle canne fumarie;
• sostituzione delle guarnizioni dei rubinetti nonché manutenzione e riparazione degli scarichi per guasti imputabili ad incuria dell’inquilino;
• piccole rappezzature agli intonaci delle pareti;
• minuta manutenzione dei gabinetti, escluse le condutture;
• imbiancatura delle stanze e coloritura degli usci e delle finestre dell’interno ad eccezione del normale deperimento d’uso;
• riparazione agli infissi interni ed esterni, comunque non interessanti il condominio;
• riparazioni alle piastrelle del pavimento e dei rivestimenti quando soltanto alcune di esse sono rotte;
• piccole riparazioni all’impianto elettrico e di riscaldamento.
Nella locazione di locali a pianterreno (uffici, negozi) la verniciatura delle serrande, delle mostre esterne e delle vetrine, eventualmente necessaria in corso di locazione, è a carico dell’inquilino.
7) ILLUMINAZIONE DEI LOCALI COMUNI, CONSUMO DELL’ACQUA E SPESE COMUNI
Nelle case di abitazioni affittate a più inquilini, ove non esista regolamento di condominio, la spesa per l’illuminazione degli androni, delle scale e degli spazi comuni è anticipata dal proprietario con diritto di rivalsa sugli inquilini in base alla specifica tabella millesimale per l’uso delle scale.
La spesa per il consumo dell’acqua da parte di conduttori di appartamenti sforniti di contatori singoli viene anticipata dal locatore, il quale si rivale sui singoli locatari. Le spese di riscaldamento vengono anticipate sulla base di un preventivo dai singoli inquilini, in base ai millesimi della specifica tabella millesimale del riscaldamento.
8) CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE CHIAVI
La consegna delle chiavi da parte del locatore all’inquilino è accompagnata da una ricognizione dei locali per constatarne lo stato. La consegna delle chiavi costituisce atto di immissione in possesso dell’inquilino. Alla fine della locazione la riconsegna delle chiavi costituisce atto di reimmissione in possesso del proprietario dello stabile.
Tale riconsegna è accompagnata dalla ricognizione dello stato dei locali affittati allo scopo di constatare gli eventuali danni arrecati dall’inquilino; se necessario si redige un verbale.
Quando Enti o Società intervengono alla constatazione dei locali quali locatori o quali affittuari, si redige verbale di consistenza.
9) VISITA AI LOCALI AFFITTATI
Dopo la disdetta il conduttore è tenuto a far visitare i locali affittati agli eventuali nuovi inquilini espressamente indicati dal locatore, in ora diurna prestabilita dal conduttore, con frequenza massima bisettimanale. Tale obbligo per il conduttore sussiste anche indipendentemente dalla disdetta nel caso in cui i locali affittati siano posti in vendita.
10) NORME PER GLI AFFITTI STAGIONALI
Il contratto di locazione stagionale per uso di abitazione che si pratica nei comuni del litorale Adriatico si riferisce al periodo estivo (da giugno a settembre).
Il contratto di locazione comprende il mobilio d’uso, le stoviglie e l’attrezzatura della cucina. Il locatore non è tenuto a fornire biancheria da tavola, da bagno e da letto; tale fornitura è praticata previo accordo.
Al momento della conclusione del contratto viene versata una caparra che corrisponde generalmente ad un terzo dell’importo complessivo del canone. La caparra ha carattere di penale convenzionale e pertanto l’inadempimento del contratto importa la perdita o il raddoppio della caparra stessa.
Salvo patto contrario, l’inquilino è tenuto al pagamento dell’energia elettrica e di eventuali altre fonti di energia di cui abbia fatto consumo.
11) MEDIAZIONE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE, ANCHE TRANSITORIA, AMMOBILIATI E NON, E PER LOCALI AD USO DI NEGOZI, UFFICI, INDUSTRIE, DIVERTIMENTO
La provvigione spettante al mediatore per la locazione di immobili residenziali, artigianali, commerciali ed industriali, è determinata nella misura di una mensilità del canone di locazione a carico di ciascuna delle parti.
Per le locazioni di immobili urbani destinati ad uso abitativo con carattere transitorio, la provvigione ammonta da un minimo del 50% di una mensilità ad un massimo di una mensilità, a seconda della durata del contratto.
Tali importi sono da intendersi al netto degli oneri di legge.
CAPITOLO III
Norme speciali per le camere ammobiliate
1) OGGETTO E TERMINI DEL CONTRATTO
L’affitto di camere ammobiliate comprende, oltre il mobilio d’uso, la biancheria da letto e da bagno. Il termine di disdetta per le camere ammobiliate ed affittate a mese è di 15 giorni. Il canone di affitto comprende l’uso dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento.
2) INTERVENTO DEL MEDIATORE
In caso di intervento del mediatore nella locazione di camere ammobiliate, il compenso a questi dovuto da ciascuna delle parti è in relazione alla presumibile durata della locazione stessa, partendo da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 150,00 per locazione protraentesi oltre sei mesi.