Contract
Genere di affiliazione
Contraenti
Partner di distribuzione
Istruzioni per la
spedizione
Dati azienda
Per le ditte individuali: dati del titolare dell’azienda
Assicuratore precedente
Contratto di affiliazione con Liberty 1e Flex Fondazione Investimento (Datore di lavoro: azienda / lavoratore indipendente con collaboratori)
❏ Nuova affiliazione ❏ Rinnovo/estensione o modifica
Contratto n. Inizio del contratto
Durata minima del contratto
❏ 3 anni ❏ 5 anni prima disdetta possibile il 31.12. (in seguito alla fine di ogni anno)
Liberty 1e Flex Fondazione Investimento, Steinbislin 19, casella postale 733, 6431 Schwyz («Fondazione») e l’azienda o il lavoratore indipendente con collaboratori («datore di lavoro») in base all’iscrizione nel registro di commercio:
Nome
Via, n. NPA, località
Responsabile Lingua
❏ D ❏ F ❏ I ❏ E
E-mail Telefono
Nome (allegare il mandato di intermediario) Persona di contatto Consulente/n.
❏ Contraenti (come sopra) ❏ Partner di distribuzione
❑ Altro indirizzo di corrispondenza:
Nome Funzione (ad es. fiduciario)
Via, n. NPA, località
Responsabile Lingua
❏ D ❏ F ❏ I ❏ E
E-mail Telefono
Forma giuridica Numero del registro di commercio
Settore Numero di collaboratori dell’azienda
Subordinazione al CCL Cassa di compensazione AVS / nome N.
❏ Sì ❏ No
Nuova fondazione
❏ Sì, in data ❏ No
Cognome/nome Data di nascita
Indirizzo privato: via, n. NPA, località
Istituto di previdenza precedente Numero di contratto
Via, n. NPA, località
❏ Finora il datore di lavoro non aveva mai assunto collaboratori soggetti a obbligo contributivo LPP.
Solvibilità
Indennità giornaliera collettiva
Assicurazione infortuni in base alla LAINF/ assicurazione complementare
LAINF
Entrata in vigore/ durata/disdetta
Diritto appli- cabile e foro competente
Negli ultimi tre anni è stato avviato un procedimento esecutivo nei confronti del contraente?
❏ Sì ❏ No In caso affermativo, allegare l’estratto aggiornato del registro delle esecuzioni
Vi sono domande di fallimento o di pignoramento in sospeso?
❏ Sì ❏ No
È disponibile un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia?
❏ Sì presso: ❏ No In caso affermativo, allegare una copia della polizza
Periodo di prestazione per l’indennità giornaliera
❏ 360 giorni ❏ 720 giorni ❏ giorni
È disponibile un’assicurazione senza limitazioni per eventuali malattie insorte in precedenza?
❏ Sì ❏ No
È disponibile un’assicurazione contro gli infortuni in base alla LAINF?
❏ Sì presso: ❏ No In caso affermativo, allegare una copia della polizza
Assicurazione complementare LAINF
❏ Sì presso: ❏ No In caso affermativo, allegare una copia della polizza
Le disposizioni contrattuali summenzionate entrano in vigore con la controfirma del contratto di affiliazione da parte della Fondazione e sostituiscono eventuali accordi precedenti. Il contratto di affiliazione si può disdire per la prima volta al ter- mine della durata minima del contratto concordata. Se non viene disdetto mediante raccomandata scritta da un contraente almeno 6 mesi prima della scadenza della durata del contratto, il contratto si rinnova di un altro anno. In caso di disdetta da parte del datore di lavoro è necessario rispettare le disposizioni del regolamento di previdenza (in particolare quelle relative alla risoluzione del contratto di affiliazione).
Il contratto di affiliazione si estingue con l’avvio di una procedura fallimentare per il datore di lavoro.
La Fondazione può sciogliere il contratto di affiliazione anche prima della scadenza della durata contrattuale, se la cassa di previdenza non presenta nessun assicurato attivo o pensionato per almeno 12 mesi. La Fondazione si riserva inoltre il diritto di disdire il contratto di affiliazione con effetto immediato in caso di ritardato pagamento dei contributi o di altri importi da parte del datore di lavoro oppure di grave violazione dei termini contrattuali.
Gli effetti dello scioglimento del contratto di affiliazione si estendono a tutti gli assicurati attivi, salvo quanto disposto dal regolamento di previdenza. Gli effetti della disdetta del contratto di affiliazione sui beneficiari di rendite sono subordinati alle disposizioni del regolamento di previdenza.
Tutti i rapporti giuridici sono subordinati al diritto svizzero. Il luogo di adempimento è quello in cui ha sede la Fondazione. Il foro competente opera ai sensi dell’art. 73 LPP.
Firme
In caso di rinnovo/
estensione o
modifica
Firme
Allegati
Luogo, data Firma del datore di lavoro / timbro dell’azienda
Liberty 1e Flex Fondazione Investimento accetta la richiesta di affiliazione:
Luogo, data Firma della Fondazione
Approvazione della Commissione di previdenza:
La Commissione di previdenza accetta le modifiche richieste:
Luogo, data Firma del rappresentante del datore di lavoro
Xxxxx, data Firma del rappresentante dei collaboratori
– Verbale di nomina della Commissione di previdenza
– Iscrizione dell’assicurato
– Estratto del registro di commercio (se l’azienda è registrata)
– Statuti e verbali di delibera (per datori di lavoro con forma giuridica di associazione)
– Atto di fondazione e verbale di delibera (per datori di lavoro con forma giuridica di fondazione)
– Copia della polizza di assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, polizza LAINF, polizza di assicurazione complementare LAINF
– Copia del mandato di intermediario
– Disposizioni contrattuali
Condizioni contrattuali
Le presenti disposizioni completano il contratto di affiliazione.
1. Affiliazione alla Fondazione
1.1 Al fine di assicurare la previdenza professionale extraobbligatoria, il datore di lavoro, d’intesa con il collaboratore, si affilia alla Fondazione. Il datore di lavoro affiliato costituisce una cassa di previdenza a parte all’in- terno della Fondazione.
1.2 Diritti e doveri della Fondazione e del datore di lavoro si evincono dalle disposizioni seguenti, dall’Atto di fondazione e da tutti i regolamenti della Fondazione in vigore.
1.3 La Fondazione può modificare i regolamenti esistenti, emanarne di nuovi e includerli nelle basi legali vincolanti del presente contratto di affiliazione. Il Consiglio di fondazione si riserva espressamente il diritto di apportare modifiche al contratto in seguito a modifiche delle disposizioni legali, nuove sentenze giuridiche e obblighi imposti dalle autorità di vigi- xxxxx e fiscali.
2. Attuazione della previdenza
2.1 La Fondazione si impegna ad attuare la previdenza professionale ex- traobbligatoria per conto del datore di lavoro e dei suoi collaboratori con- formemente alle disposizioni del regolamento di previdenza o del piano di previdenza applicabile (salvo regolamenti diversi figuranti in un eventuale contratto di ripresa concluso con l’istituto di previdenza precedente). Ap- partengono alla cerchia degli assicurati tutti i collaboratori che percepisco- no un salario annuale soggetto all’AVS pari ad almeno il 450 % dell’importo massimo della rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.2 La direzione della Fondazione è curata da Liberty Previdenza SA, Svitto. Liberty Previdenza SA rappresenta la Fondazione in veste di amministratore. Le comunicazioni destinate a Liberty Previdenza SA valgono anche come comunicazioni per la Fondazione. Le comunicazioni da parte di Liberty Previdenza SA valgono anche come comunicazioni della Fondazione.
3. Amministratore paritetica / Commissione di previdenza
3.1 La costituzione della Commissione di previdenza è predisposta in base al regolamento d’organizzazione.
3.2 Il datore di lavoro affiliato conviene sull’attuale composizione del Con- siglio di fondazione.
4. Obblighi di partecipazione
4.1 Il datore di lavoro affiliato comunica alla Fondazione i nominativi dei propri collaboratori per l’affiliazione alla previdenza. Per l’inizio dell’anno occorre sempre comunicare alla Fondazione l’attuale numero di collabora- tori indicando i presunti salari annuali soggetti a obbligo contributivo AVS. Il datore di lavoro comunica alla Fondazione entro 10 giorni lavorativi le modifiche apportate nel corso dell’anno (compresi riduzioni salariali al di sotto dei limiti di affiliazione regolamentari, cambiamenti dello stato civile, decessi ecc.). Per tutte le modifiche riguardanti il numero di collaboratori e i dati sul salario occorre utilizzare i moduli messi a disposizione dalla Fon- dazione. Il datore di lavoro è responsabile per l’adeguatezza del contenuto delle informazioni trasmesse.
4.2 I datori di lavoro i cui collaboratori sono assicurati presso diversi isti- tuti di previdenza, nei 2 mesi seguenti la firma del contratto di affiliazione, devono far pervenire alla Fondazione una conferma del datore di lavoro concernente il rispetto dell’art. 1a OPP 2. Tale conferma deve essere for- nita anche in caso di modifica del piano previdenziale dell’altro istituto di previdenza.
4.3 Gli altri obblighi di collaborazione sono disciplinati dai regolamenti.
5. Pagamento dei contributi e pagamenti straordinari
5.1 Il datore di lavoro si impegna a pagare tutti i contributi conformemente al regolamento e al piano di previdenza nonché al regolamento dei costi e deduce dal salario degli assicurati fissi i contributi in base al piano di pre- videnza, con riserva di eventuali adattamenti dei contributi, in particolare dovuti ad adeguamenti tariffari o a modifiche delle basi di calcolo attuariali.
La Fondazione è autorizzata a fatturare al datore di lavoro un acconto dei contributi in vista del nuovo anno assicurativo.
5.2 I contributi per le prestazioni di rischio, i contributi per le spese nonché eventuali contributi riscossi dalla Fondazione per la costituzione di riserve attuariali all’inizio dell’anno di assicurazione (1° gennaio) sono pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di modifiche effettuate nel corso dell’anno (ad es. nuove affiliazioni), i contributi ordinari menzionati sono esigibili entro 30 giorni dalla data a partire dalla quale ha effetto la modifica. I contributi di risparmio (accrediti di vecchiaia) alla fine dell’anno (31 dicembre) sono pagabili entro il 31 dicembre.
5.3 Il conteggio viene effettuato sul conto contributi sul quale vengono maturati interessi e addebitati o accreditati anche eventuali tassi d’interessi attivi e passivi. La Fondazione è autorizzata a fissare tassi d’interesse attivi e passivi in linea con il mercato, eventualmente anche il tasso zero. I pa- gamenti vengono impiegati anticipatamente a copertura dei contributi per l’assicurazione di rischio e dei costi. Per i pagamenti arretrati, la Fondazione si riserva il diritto di utilizzare l’eventuale credito disponibile sul conto di riserva contributi del datore di lavoro a copertura della quota dei contributi esigibili dello stesso e di sciogliere il contratto di affiliazione con effetto immediato.
5.4 Al termine di ogni anno civile la Fondazione stila un estratto conto per il conto contributi, il cui saldo si considera accettato, a meno che il datore di lavoro non presenti ricorso scritto entro un mese dal ricevimento dello stesso.
5.5 In caso di uscita di un lavoratore la prestazione di libero passaggio cor- risponde al valore effettivo del deposito. La prestazione d’uscita non frutta interessi a partire dal momento in cui diventa esigibile (conformemente all’art. 19a LFLP).
6. Responsabilità
6.1 Qualora il datore di lavoro non dovesse adempiere i propri obblighi, la Fondazione non si assume alcuna responsabilità per i danni patiti dal datore di lavoro o dagli assicurati. In merito si rimanda alle disposizioni del regolamento di previdenza (sulla responsabilità).
6.2 La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per la deducibilità fiscale dei contributi.
6.3 Se sussistono lacune di copertura dovute a un comportamento del datore di lavoro non conforme ai termini del contratto, questi risponde interamente alla Fondazione per la prestazioni previste dai regolamenti che questa dovrebbe fornire.
7. Conferma del datore di lavoro
7.1 Il datore di lavoro conferma alla Fondazione la correttezza delle infor- mazioni fornite nell’ambito della presente affiliazione. Per quanto riguarda i documenti seguenti:
– regolamento di previdenza,
– regolamento d’organizzazione,
– regolamento dei costi,
– regolamento d’investimento,
– regolamento liquidazione parziale e
– piano di previdenza,
conferma di conoscerne e accettarne interamente il contenuto, in quanto nella loro versione attuale costituiscono parte integrante del contratto di affiliazione. Il datore di lavoro accetta le menzionate basi legali attuali non- ché eventuali modifiche successive delle stesse. I documenti citati vengono consegnati in forma cartacea solo su espressa richiesta, tuttavia si possono consultare in qualsiasi momento su xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.
7.2 Il datore di lavoro conferma di stipulare il presente contratto di affi- liazione d’accordo con i collaboratori o un eventuale rappresentante degli stessi (in base alla legge sulla partecipazione).
Datore di
lavoro
Persona assicurata
Osservazioni
Protezione assicurativa
Firma
Annuncio presso la Liberty 1e Flex Fondazione Investimento
Numero di contratto Nome NPA, luogo
Inizio dell’assicurazione | Numero di assicurato (AVS) | Sesso ❏ m ❏ w | Categoria |
Cognome, nome | Via, n. | NPA, luogo | |
Stato civile | Data del matrimonio/divorzio | Data di nascita | Lingua ❏ I ❏ D ❏ F ❏ E |
Salario annuo (bonus incluso) | di cui bonus | Grado d’occupazione % | Totalmente abile al lavoro ❏ sì ❏ no * |
Inizio dell’assicurazione | Numero di assicurato (AVS) | Sesso ❏ m ❏ w | Categoria |
Cognome, nome | Via, n. | NPA, luogo | |
Stato civile | Data del matrimonio/divorzio | Data di nascita | Lingua ❏ I ❏ D ❏ F ❏ E |
Salario annuo (bonus incluso) | di cui bonus | Grado d’occupazione % | Totalmente abile al lavoro ❏ sì ❏ no * |
Inizio dell’assicurazione | Numero di assicurato (AVS) | Sesso ❏ m ❏ w | Categoria |
Cognome, nome | Via, n. | NPA, luogo | |
Stato civile | Data del matrimonio/divorzio | Data di nascita | Lingua ❏ I ❏ D ❏ F ❏ E |
Salario annuo (bonus incluso) | di cui bonus | Grado d’occupazione % | Totalmente abile al lavoro ❏ sì ❏ no * |
Inizio dell’assicurazione | Numero di assicurato (AVS) | Sesso ❏ m ❏ w | Categoria |
Cognome, nome | Via, n. | NPA, luogo | |
Stato civile | Data del matrimonio/divorzio | Data di nascita | Lingua ❏ I ❏ D ❏ F ❏ E |
Salario annuo (bonus incluso) | di cui bonus | Grado d’occupazione % | Totalmente abile al lavoro ❏ sì ❏ no * |
Si prega di allegare una copia del conteggio di uscita dagli istituti di previdenza precedenti.
* Se a questa domanda è stato risposto con un «no» e/o negli ultimi 5 anni vi è stata un’inabilità al lavoro di oltre 4 settimane a causa di una malattia o di un infortunio, si prega di compilare e allegare anche il modulo «Dichiarazione dello stato di salute».
Prendiamo atto che la protezione assicurativa dipende dall’esattezza di tutti i dati forniti e che in caso di informazioni inesatte Liberty 1e Flex Fondazione Investimento può recedere dall’assicurazione nell’ambito delle disposizioni di legge. In particolare, abbiamo indicato con una «x» le persone non pienamente abili al lavoro.
Per maggiori informazioni sulla protezione assicurativa si veda la pagina seguente.
Luogo e data Firma del datore di lavoro
Abilità al lavoro
Informazioni complemen- tari per il riassicuratore
Protezione assicurativa
Riserva
Promemoria «Spiegazioni relative all’annuncio»
Sono considerati non totalmente abili al lavoro le persone assicurate che all’inizio dell’assicurazione
– sono totalmente o parzialmente inabili al lavoro per motivi di salute,
– percepiscono delle indennità giornaliere per malattia o infortunio,
– sono annunciati all’assicurazione federale per l’invalidità,
– percepiscono una rendita integrale o parziale di invalidità, malattia o infortunio,
– per motivi di salute non possono più essere impiegati pienamente secondo la loro formazione e le loro capacità. Tutti gli altri intestatario della previdenza sono considerati totalmente abili al lavoro.
Il rispettivo riassicuratore richiederà informazioni aggiuntive per le persone assicurate
– non totalmente abili al lavoro ai sensi della descrizione di cui sopra,
– le cui prestazioni da assicurare sin dall’inizio o da assicurare ulteriormente in caso di modifica eccedono determinate soglie.
In caso di necessità può inoltre chiedere informazioni presso un medico o disporre un esame medico. I costi risultanti sono assunti dalla Fondazione o dal riassicuratore.
La protezione assicurativa è definitiva e senza riserve per le persone assicurate per i quali non sono necessarie «informa- zioni complementari per il riassicuratore».
Per i rimanenti intestatari della previdenza la protezione assicurativa è definitiva e senza riserve
– per le prestazioni minime ai sensi della LPP (sempreché □□□□cura@×!?
– per le prestazioni acquisite con il trasferimento di una prestazione di libero passaggio sempreché assicurate senza riserve presso l’istituto di previdenza precedente.
Per le rimanenti prestazioni la protezione assicurativa è temporaneamente solo provvisoria. La Fondazione vi comunicherà per iscritto se la protezione assicurativa può essere accordata normalmente o con una riserva (limitazioni). Con questa comunicazione la protezione assicurativa diviene definitiva.
La persona assicurata è tenuto a comunicare per iscritto alla Fondazione un’eventuale riserva per motivi di salute presso l’istituto di previdenza precedente, allegando tutta la documentazione rilevante, entro quattro settimane dopo l’affiliazione.
Datore di
lavoro
Verbale di elezione in seno alla commissione di previdenza paritetica (CPP)
Numero di contratto Nome NPA, luogo
al
Rappresentanza
del datore di lavoro
Rappresentanza del personale
Presidente
Elezione
Osservazioni
Firma
❏ Nuova elezione ❏ Elezione suppletiva ❏ Rielezione
Il datore di lavoro ha designato in sua rappresentanza:
Cognome Nome Firma
In rappresentanza del personale è eletto/sono eletti:
Cognome Nome Firma
La CPP ha eletto quale suo presidente:
Cognome Nome
Il presidente resta in carica tre anni e viene eletto alternativamente fra i rappresentanti del datore di lavoro e del personale. I membri della commissione sono stati eletti conformemente alle disposizioni del regolamento d’organizzazione.
Luogo e data Firma del datore di lavoro