COMUNE DI FERRARA
Allegato 2) regolamento canone con modifiche
COMUNE DI FERRARA
Provincia di Ferrara
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge 160/2019 - art. 1 - comma 816- 836)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del
PROCEDURE DI RILASCIO , RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O
AUTORIZZAZIONE 1
Articolo 1 6
Oggetto .............................................................................................................................................
Articolo 2 6
Definizioi e tipologia delle occupazioni ............................................................................................
Articolo 3 11
Commisurazione occupazioni ...........................................................................................................
Articolo 4 13
Tipi di installazioni pubblicitarie ......................................................................................................
Articolo 5 13
Concessioni e autorizzazioni ............................................................................................................
Articolo 6 14
Procedimento per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni ............................................................
Articolo 7 17
Rilascio della concessionae –autorizzazione .....................................................................................
Articolo 8 18
Contenuto ed efficacia del provvedimento ........................................................................................
Articolo 9 18
Principali obblighi del concessionario e /o del titolare dell’autorizzazione ........................................
Articolo 10 19
Xxxxxxx e xxxxxxx , disdetta revoce e modifica delle concessioni e autorizzazioni ............................
Articolo 10........................................................................................................................................
Determinazione del canone ...............................................................................................................
Articolo 11 21
Decadenza per mancato pagamento ..................................................................................................
Articolo 12 21
Dichiarazione di decadenza ..............................................................................................................
Articolo 13 21
Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive ................................................................................
Articolo 14 22
Subentro nell’attività e voltura della concessione / autorizzazione ...................................................
Articolo 15 23
Anagrafe delle concessioni ed autorizzazioni …………………………………………………………
PARTE II -CAPOII 23
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ............................................
Articolo 1 23
Ambito e Scopo del Regolamento ...................................................................................................
Articolo 2 24
Definizioni Generali .........................................................................................................................
Articolo 3 24
Disposizioni generali ........................................................................................................................
Articolo 4 25
Presupposto …………………………………………………………………………………………..
Articolo 5 26
Soggetto Passivo ..............................................................................................................................
Articolo 6 26
Soggeto Attivo ................................................................................................................................
Articolo 7 27
Dichiarazione ...................................................................................................................................
Articolo 8 27
Classificazione del comune ..............................................................................................................
Articolo 9 28
Versamento ………………………………………………………………………………………….
Articolo 10 29
Rimozione.........................................................................................................................................
Articolo 11 30
Determinazione del canone…………………………………………………………………………….
Articolo 12 33
Determinazione canone per pubbliche affissioni ...............................................................................
Articolo 13 34
Criteri di determinazione del canone ................................................................................................
Articolo 14 35
Xxxxxxxxx ........................................................................................................................................
Articolo 15 27
Ulteriori riduzioni 38.
Articolo 16… 39
Le tariffe …………………………………………………………………………………………..
Articolo 17… 39
Rimborsi ……………………………………………………………………………………………..
CAPOIII ...........................................................................................................................................
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 40
Articolo 18 40
Servizio delle pubbliche affissioni ..................................................................................................
Articolo19 40
Richiesta del Servizio ......................................................................................................................
Articolo 20 41
Tariffe e Maggiorazioni.....................................................................................................................
Articolo 21 41
Modalità per l'espletamento del servizio:…………………………………………………………….
Articolo 22 41
Riduzioni per le pubbliche affissioni ................................................................................................
Articolo 23 42
Esenzioni per le pubbliche affissioni ..............................................................................................
CAPO IV – ACCERTAMENTO SANZIONI RISCOSSIONE CONTENZIOSO 42
Articolo 24 .......................................................................................................................................
Indennità e sanzioni 42
Articolo 25 43
Accertamento- recupero canone .......................................................................................................
Articolo 26… 43
Autotutela……………………………………………………………………………………..……….
Articolo 27 44
Riscossione ......................................................................................................................................
Articolo 28 44
Contenzioso …………………………………………………………………………………………...
Articolo 29 45
Vigilanza...........................................................................................................................................
CAPOV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 45
Articolo 30 45
Regime Transitorio............................................................................................................................
Articolo 31 45
Disposizioni Finali
Allegati .............................................................................................................................................
ALLEGATO D , ZONA N. 1 E 2 E ALLEGATO D1)
Elenco vie e piazze appartenenti alla zona 1) e n. 2) per applicare il canone per la diffusione del messaggio pubblicitario .
ALLEGATO E): ZONE N. 3,.4.,5,6; E ALLEGATO E1);
ALLEGATO B3): DISTESE TAVOLI e linee guida.
PARTE PRIMA CAPO I
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone di cui all’articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 ( di seguito per brevità, “canone” ) regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Ferrara, nonché l’applicazione del prelievo corrispondente ed il servizio di pubbliche affissioni .
2. Le disposizioni del presente regolamento, parte 1^-capo 1^, si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all’occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio nonché sulle aree private asservite all’uso pubblico ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse. I criteri di applicazione del canone di occupazione ,anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché quelli relativo alla diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari,mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale,ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, sono disciplinati nella parte 2^-capo 2^ .Il servizio di pubbliche affissioni alla parte II capo III.
3. Sono fatti salvi i procedimenti speciali imposti dalla legge, dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell’ente relative all’occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alla contabilità, alla riscossione delle entrate, ed ogni altra, in quanto compatibile.
Articolo 2
Definizioni e tipologia delle occupazioni
1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche o di aree private soggette all’uso pubblico deve essere preventivamente autorizzata/ concessa dal Comune nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti dell’ente vigenti e del presente Capo 1^.
2. Ai fini dell’applicazione del canone , sono compresi gli spazi e le aree sui tratti di strade statali, regionali e provinciali situati all’interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000
abitanti, individuati a norma dell’art. 1, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le aree di cui al comma precedente, di competenza di altre amministrazioni, possono essere gestite direttamente dal Comune mediante apposita convenzione con gli enti proprietari.
4. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree di cui ai precedenti commi, e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, escluse le aree mercatali per cui viene corrisposta una tariffa per servizi soggetti ad IVA, e possono essere permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di concessione aventi comunque la durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno anche se ricorrenti.
5. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
a)pluriennali, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni, e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, ad esempio, i passi carrai, i chioschi ecc.);
b)annuali, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di nuova concessione.
6. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 4), possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all’anno.
7. Ai fini dell’applicazione del canone sono, in ogni caso, considerate temporanee le occupazioni effettuate per attività’ di commercio su aree pubbliche, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.
8. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono periodicamente .
Occupazioni per Attivita’ Edilizia
1. Le occupazioni effettuate per attività edilizia sono da considerare temporanee ai fini dell’applicazione del canone anche nei casi in cui la durata dell’occupazione sia superiore all’anno.
Passi Carrai
Dicesi passo carrabile, ogni accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli Rientrano nella definizione di passo carrabile quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata .
Le occupazioni con passi carrabili regolarmente realizzati ed autorizzati ai sensi ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada ( per brevità di seguito CDS ) e dell’art. 46 del regolamento di attuazione del Codice della Strada sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica
apportata all’area pubblica. Qualora la larghezza dell’accesso sia inferiore a ml 1,80 e non sia stata richiesto il divieto di sosta nella zona antistante segnalato con apposito cartello, l’accesso carraio è considerato esente. Il divieto di sosta concesso sull’area antistante su espressa richiesta di occupazione suolo pubblico da parte dei proprietari degli accessi carrabili , non consente alcuna opera, né l’esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell’accesso.
Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui sia richiesto dai proprietari degli accessi , tenuto conto delle esigenze di viabilità, la apposizione di cartello segnaletico che vieti la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi .
I passi carrabili , anche abusivi, sono soggetti al canone, con esclusione di quelli su strade arginali. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali pubbliche (ossia soggette a servitù di pubblico transito); non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo, i passi carrai aperti su strade vicinali private; anche lo sbocco di tali strade private su vie pubbliche non deve essere segnalato da tabelle di passo carrabile.
Nel caso in cui il titolare della concessione/ autorizzazione, o, in mancanza, il proprietario dell’immobile, non abbia più interesse ad utilizzare l’accesso carrabile, può comunicarlo all’ufficio competente utilizzando la modulistica predisposta dall’ufficio, con ciò determinando la disapplicazione del canone, previa eliminazione/ modifica dell’accesso come in origine realizzato ed autorizzato , e rimessa ripristino del piano stradale o del marciapiede, laddove modificato per accedere alla proprietà. La rimessa in pristino e i relativi costi sono interamente a carico del proprietario o titolare della concessione / autorizzazione .
Passi Carrai Su Strade Arginali
Dicesi passo carraio su strada arginale il passo carraio che si apre su strada “regionale” arginale data in concessione al Comune.
Occupazioni Aree Marginali
Aree considerate “marginali”, cioè aree verdi incolte, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile situate in località isolate e non fruibili dalla collettività, possono essere concesse in uso gratuito, per determinati periodi, a soggetti che si impegnano a mantenerle in ordine e pulite, adibendole eventualmente ad orti e giardini, dalle quali non ricavino un utile economico. Su tali aree non possono essere costruite strutture.
Le aree di cui sopra possono essere concesse anche a soggetti che le utilizzino per attività da cui ne ricavino un utile economico. In tali casi si applica la tariffa ridotta del 90%.
L’amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse, previo preavviso di 90 (novanta) giorni, revocare tali concessioni rientrando in possesso dell’area.
Occupazioni per l’esercizio del commercio
Alle occupazioni di aree pubbliche, come definite dall’art. 27 del D.Lgv. 31/3/98 n.114, realizzate per l’esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del titolo X) del precitato decreto. Tali occupazioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale a cui si rimanda..
Occupazioni con distese tavoli
Le occupazioni con distese tavoli sono regolamentate nell’Allegato B3 e relative linee guida .
Occupazioni con antenne di telefonia mobile:
Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, nel rispetto della normativa in materia paesaggistica, ambientale, urbanistica e delle disposizioni del vigente regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile.
Per le seguenti tipologie di occupazioni con impianti fissi di telefonia mobile la tariffa viene determinata annualmente in ragione dei criteri utilizzati per le occupazioni di cui all’art. 13 , capo II , applicando i coefficienti moltiplicatori indicati nell’allegato E1):
• Installazione dell’ infrastruttura con posizionamento di un unico apparato, con unico gestore di servizi di telecomunicazione;
• Installazione dell’ infrastruttura con posizionamento di due apparati , in modalità Co-siting e/o Sharing ( occupazione multipla) con due gestori di telefonia mobile ;
• Installazione dell’ infrastruttura con posizionamento di più di due apparati, in modalità Co-siting e/o Sharing ( occupazione multipla) con più di due gestori di telefonia mobile.
Altre tipologie di occupazioni
1. La concessione di aree per l’esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genera, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. L’esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta a concessione.
4. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate per cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del presente regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui al successivo paragrafo delle occupazioni senza concessione. Le concessioni relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l’ambiente circostante.
Occupazioni Senza Concessione
1. Non necessitano della concessione di cui al presente regolamento, bensì del provvedimento di viabilità se necessario, le seguenti occupazioni:
occupazioni effettuate con dissuasori di sosta e ogni altro segnale complementare così come previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione;
occupazioni effettuate anche da privati per lavori, per conto del Comune di Ferrara, per l’area dichiarata necessaria per lo svolgimento dei lavori dal direttore degli stessi o dal tecnico comunale.
occupazioni di aree di verde pubblico e di piccole aree pedonali asfaltate ad esclusione delle aree monumentali e che non interferiscono con la viabilità, relativamente ad attività conviviali di “Far Filò”: incontri spontanei tra vicini di casa non rumorosi e senza finalità di lucro o giro economico, con la sola collocazione di sedie e tavoli per un ingombro complessivo di 1 mq a persona, senza la
vendita di cibo e senza l’utilizzo di impianti elettrici non a norma, che si svolgono non oltre le 12 ore consecutive ed entro le ore 24,00, nel rispetto del D.P.C.M. 14/11/1997 sui valori limite delle sorgenti sonore, del Regolamento di Polizia Urbana, del Regolamento sul verde pubblico e del Codice della strada. Qualora si preveda di occupare più di 1/3 dell’area pubblica coinvolta, è richiesta autodichiarazione a cura di un portavoce dei partecipanti, da presentare all’ufficio competente almeno 10 giorni prima della realizzazione dell’evento.
Piccole occupazioni effettuate anche da soggetti privati per lavori di piccola manutenzione ad aree pubbliche verdi e non, ad arredi urbani ed ai beni comuni urbani eseguite in accordo con il servizio/ufficio comunale competente.
Occupazioni d’urgenza
Le occupazioni d’urgenza sono quelle effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione di lavori, l’occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
L’occupazione può essere effettuata prima del conseguimento della concessione stessa soltanto in casi particolari di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori necessari per la sicurezza o in caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose. In tali casi, l’interessato deve dare immediata comunicazione all’ufficio competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d’urgenza e a dettare le prime necessarie indicazioni per la messa in sicurezza dell’area. Immediatamente dopo l’interessato deve presentare idonea istanza di concessione che vedrà il rilascio della stessa a sanatoria. Alla domanda è allegato l’eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva.
Occupazioni soggette a concessione rilasciata dal corpo di Polizia Municipale
Escluso quanto previsto per le occupazioni d’urgenza, sono soggette a concessione rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale le occupazioni che si svolgono non oltre due giorni consecutivi, solamente nelle ore diurne, e che non comportano deviazioni di itinerario o la chiusura della strada, quando sono effettuate per:
lavori di piccola manutenzione (edilizia, aree verdi, espurghi, allacciamenti ad impianti e servizi, ecc.);
operazioni di trasloco e di scarico e carico merci;
c) interventi con piattaforma mobile su camion.
Gli interventi di occupazione suolo pubblico sopraindicati, ai fini del canone, sono suddivisibili in tre categorie per quanto riguarda l’ubicazione dell’area territoriale:
a) interventi entro le mura;
b) interventi fuori le mura;
c) occupazioni effettuate da o per conto del Comune di Ferrara; così come determinati nell’allegato E1) al presente regolamento.
CATEGORIE | FASCIA A 00 – 10 MTQ | FASCIA B 11 – 40 MTQ | FASCIA C Oltre 41 MTQ |
Entro le mura | Esente | € 0.60 | 0.80 |
Fuori le mura | Esente | € 0.40 | 0.80 |
Occupazioni effettuate per conto del Comune | Esente | Esente | Esente |
di Ferrara |
Articolo 3 COMMISURAZIONE OCCUPAZIONI
Le superfici occupate con strutture fisse appoggiate al suolo sono calcolate sulla superficie al suolo di tale struttura. Eventuali pensiline sporgenti, fisse, non danno luogo ad incremento delle superfici da assoggettare al canone, purché, complessivamente, non superino di 1/3 la superficie della struttura.
Gli spazi e le aree intermedi alle superfici in concessione, che non possono essere usufruiti da altri, sebbene materialmente non occupati, sono assoggettate al canone come le aree concesse.
Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento ad ogni singola concessione.
Per la medesima concessione o occupazione, riguardante lo stesso soggetto, non può essere applicato più di un canone, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi o previsti da altre disposizioni legislative.
Occupazioni Permanenti
Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegato B1) ad anno solare, tenuto conto delle riduzioni di cui all’art. 15 e di quanto previsto dall’art. 13, parte II - Capo II del presente regolamento. Per le occupazioni con le distese tavoli occorre fare riferimento ai fini dell’applicazione del canone all’allegato B3).
Le concessioni riguardanti le occupazioni permanenti devono essere ritirate entro 30 gg. dalla data del rilascio. Il ritiro è subordinato al versamento del canone, se dovuto, nella misura indicata dall’ufficio competente . In caso contrario la concessione decade e la occupazione è da considerarsi abusiva.
Occupazioni Temporanee
Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, secondo i criteri indicati nel successivo art. 13, parte II capo II.
Il canone è dovuto dalla data di decorrenza della concessione e sino al termine della stessa, indipendentemente dalla effettiva occupazione.
Ai fini dell’applicazione del canone per le occupazioni temporanee , la richiesta di eventuale proroga vale come richiesta di nuova concessione . Le occupazioni temporanee possono essere:
a)a giorno, cioè per l’intero arco delle 24 ore
b)a fasce orarie, così come segue:
b.1) dalle 7,00 alle 14,00
b.2) oltre le 14,00 sino alle 7,00
Divieti di Sosta
Le aree antistanti o a fronte dei passi carrai nelle quali, su richiesta dell’interessato, vengono apposti divieti di sosta secondo le modalità indicate nel precedente art. 2 – paragrafo Passi carrai, per consentire atti a permettere l’accesso alla proprietà’ privata, sono soggette al canone per la superficie complessiva sottratta all’uso pubblico, calcolata in ml. di larghezza per ml. 1,00 (uno) di profondità, per ogni fronte del quale il privato richieda l’istituzione del divieto, salvo che nella concessione stessa non sia diversamente stabilito.
Passi Carrabili
Per i passi carrabili il canone si determina secondo le modalità indicate al successivo art. 11 , Capo II, tenuto conto della graduazione in fascie (0-3ml - >3 <5 ml.- >5 ml) in ragione della dimensione del passo, cosi come rappresentata nell’allegato E1) ed altresì nella delibera della Giunta Comunale di approvazione delle tariffe del canone .
Aree di Transito
Per le occupazioni cosiddette “di transito”, cioè’ per chi deve transitare su aree verdi demaniali per accedere alla proprietà’ privata, nei casi in cui questa sia l’unica possibilità’ di accesso, si applica una riduzione della tariffa ,come previsto al successivo art. 15 della Parte II - Capo II del presente regolamento.
Parcheggi Pubblici
Per l’occupazione di aree destinate alla sosta degli autoveicoli, per le quali sia previsto il pagamento di una tariffa il canone si applica su ogni singolo stallo destinato alla sosta di un veicolo, indipendentemente dalla effettiva superficie dello stesso, per ogni giornata in cui è prevista la sosta a pagamento. Eventuali periodi di non utilizzabilità di stalli, o attivazione di nuovi stalli, verranno conguagliati semestralmente.
Distributori di Carburante
Le aree occupate con impianti di distribuzione di carburanti sono soggette al canone per l’intera superficie in concessione e, in ogni caso, per l’intera superficie di fatto occupata, con apposita tariffa. Sono soggetti al canone gli accessi agli impianti di distribuzione carburante qualora abbiano le caratteristiche indicate nel precedente paragrafo titolato Passi carrai. , tenuto conto della graduazione in fasce della superficie dell’accesso , cosi come rappresentato nell’allegato E1).
Convenzioni
Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell’area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è applicato tenuto conto dei costi sostenuti dal concessionario per la manutenzione dell’area.
Articolo 4
Tipi di installazioni pubblicitarie
Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile di durata superiore a 90 gg. consecutivi
b) Sono temporanee le forme di pubblicità aventi durata inferiore o uguale a 90 gg.
La tipologia , quantità e caratteristiche degli impianti pubblicitari sono disciplinati nel vigente Piano impianti pubblicitari .
La pubblicità può essere diffusa in modo vario attraverso diverse modalità e mezzi , quali a titolo esemplificativo : insegne, pannelli luminosi, proiezioni, striscioni, aeromobili, palloni frenati e simili , distribuzione di volantini , amplificatori e simili., nonchè all’esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato .
La pubblicità è determinata secondo i criteri di cui al successivo art. 13 della Parte Seconda – Capo 2^, con applicazione della tariffa applicata per tipologia di esposizione/ diffusione pubblicitaria nella misura stabilita dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio .
Articolo 5 Concessioni e autorizzazioni
Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o da una autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o da una autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato, come definito dal Codice della Strada .
Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o asservite all’uso pubblico.
Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all’articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento e del regolamento comunale per l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l’amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell’ente che ha l’amministrazione del bene.
Si applicano le disposizioni del presente regolamento e del regolamento comunale per l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati , in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre Amministrazioni.
In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune nel rispetto dei modi e termini di cui al precedente paragrafo “ occupazioni d’urgenza”: art. 2. Alla domanda è allegato l’eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest’ultima si riterrà abusiva.
Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 10 12 senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni, fatto salvo per le autorizzazioni afferenti all’impiantistica pubblicitaria stradale che mantengono la durata indicata nel regolamento che le disciplina( regolamento per l’installazione della pubblicità stradale nei centri
abitati). In ogni caso nessuna autorizzazione e/o concessione ha durata illimitata , la durata massima è di 12( dodici) anni.
Per l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, si rimanda integralmente al vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche .
Articolo 6
Procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.
La domanda di occupazione o di esposizione pubblicitaria è assegnata all’ufficio competente secondo l’organizzazione comunale, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l’estetica e il decoro ambientale. A tal fine provvede ad acquisire i pareri degli uffici competenti in materia.
Relativamente al procedimento istruttorio, si applicano le norme di cui alla Legge n.241/90 e s.m.i. nonché quelle del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda regolare e completa, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta al Comune, fatti salvi i casi in cui sia necessaria l’acquisizione di pareri di altri enti. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate tali autorizzazioni, ovvero le necessarie autocertificazioni.
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l’istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e di autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta anche dal soggetto che supporta l’ente nella gestione del canone.
Presentazione Istanza
Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l’occupazione di spazi pubblici rientra nell’ambito della Legge sul procedimento amministrativo (L.n.241/1990 e s.m.i.) ed inizia con la presentazione della domanda al Comune.
La domanda il rilascio della concessione di suolo pubblico , soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
i dati anagrafici del richiedente, con l’indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
l’individuazione specifica dell’area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L’eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
l’entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell’occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico;
la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
l’eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell’area su cui si svolgerà tale attività;
l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell’atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni o depositi che fossero dovuti per l’ occupazione.
La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune nel rispetto di quanto previsto dall’art.
33 e seguenti del vigente regolamento per l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitanti. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità oltre a quanto previsto dall’art. 34 del citato regolamento :
i dati anagrafici del richiedente, con l’indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
l’individuazione specifica dell’area , della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l’installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, l’indicazione di quelli da cui è più immediatamente visibile l’esposizione pubblicitaria, allegando documentazione fotografica come previsto dall’art. 34 lett. d) del vigente regolamento per l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati;
la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
il contenuto del messaggio pubblicitario; la ragione per la quale è richiesta;
la descrizione particolareggiata dell’installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno e bozzetto come previsto dalla lett. c) del richiamato art. 34.
l’impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell’atto di autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni o depositi qualora richiesti e/o dovuti.
Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda di autorizzazione alla diffusione del messaggio pubblicitario e di rilascio di concessione all’occupazione è unica e deve contenere gli elementi utili per il rilascio di entrambi i titoli In tale casistica il canone applicato è esclusivamente quello dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari .
Nei casi di cui al precedente comma, vengono rilasciati distinti provvedimenti : di concessione all’occupazione e di autorizzazione alla diffusione del messaggio pubblicitario , ed ognuno ,
distintamente , dovrà indicare che derivano da un’unica domanda , che funge da dichiarazione iniziale per entrambi i titoli I provvedimenti possono essere anche per semplificazione riuniti in un unico atto . Gli uffici metteranno a disposizione del contribuente modulistica adeguata anche sulle pagine del comune dedicate al canone unico .
La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone almeno 3 gg lavorativi dell’inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
• Locandine
• pubblicità su autoveicoli;
• tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell’art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).
• Volantinaggio, saldi, messaggi promozionali , messaggio variabile in vetrina...
La comunicazione in tale caso, equivale a dichiarazione iniziale .
Le tipologie di esposizione pubblicitaria di cui sopra devono essere precedute da una apposita comunicazione e o richiesta secondo la modulistica predisposta dal Comune , con indicazione delle tipologia, delle caratteristiche , della durata della pubblicità da esporre e ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.. Il modello di comunicazione/ istanza funge da dichiarazione , deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e contenere tutti i dati richiesti nel medesimo. La comunicazione/ istanza si considera tempestiva soltanto se pervenuta al comune prima dell’inizio della pubblicità. In assenza di variazioni la comunicazione/ istanza ha effetto anche per gli anni successivi .
In caso di variazione della pubblicità che comporti .la modificazione della superficie esposta, del mezzo pubblicitario, del tipo di pubblicità effettuata, deve essere presentata prima dell’esposizione pubblicitaria oggetto di variazione, una nuova comunicazione / istanza all’ufficio del Canone Unico. Le modalità di inoltro dell’istanza/ comunicazione sono indicate nel modulo .
Norme di riferimento.
Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di ogni tipo, si fa riferimento, in particolare, al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, al Regolamento comunale per l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati , al Regolamento comunale di Polizia Urbana , al Codice della Strada ed al regolativo regolamento di esecuzione , alla l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, alla normativa in materia di sicurezza sugli impianti, e di beni culturali e paesaggistici.
Termini per la definizione del procedimento amministrativo.
Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l’ufficio di ricevimento delle domande.
Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 90 giorni. Qualora l’occupazione o la pubblicità riguardi area tutelata per cui è necessario acquisire il parere della Soprintendenza , il termine è ulteriormente elevato nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo . In nessun caso, se non disposto dalla legge, lo scadere del
termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.
Conclusione del procedimento.
Il responsabile del procedimento, terminata l’istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo, con una proposta di provvedimento finale per l’emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di rigetto.
Il provvedimento finale è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
Articolo 7
Rilascio della concessione o autorizzazione.
Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all’assolvimento dei seguenti obblighi:
•pagamento, se dovuta, dell’imposta di bollo;
•pagamento dei diritti di istruttoria relativi all’atto, nonché delle altre spese relative se dovute, quali, a titolo esemplificativo, quelle per sopralluogo ;
•versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall’ufficio tecnico preposto;
•pagamento del canone, se dovuto, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
Il deposito cauzionale è dovuto nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico possa arrecare danni sulla base della valutazioni effettuate dall’ufficio tecnico preposto. . L’entità della cauzione è stabilita dall’ufficio tecnico preposto. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E’ restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio , della conclusione dell’occupazione, dell’inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda / comunicazione del concessionario di conclusione dell’’occupazione.
La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un’altra garanzia, prevista dalla legge.
Articolo 8
Contenuto ed efficacia del provvedimento.
Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell’occupazione;
la misura ed indicazione dell’area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
la durata dell’occupazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata; gli obblighi del concessionario;
l’indicazione che il rilascio del provvedimento è subordinato al versamento del canone dovuto , o in caso di pagamento rateale ,della prima rata ;
Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie complessiva del mezzo pubblicitario espressa in metri quadrati , il contenuto del messaggio pubblicitario , la durata e la zona di ubicazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata;
la tipologia dell’occupazione , la misura( superficie espressa in MQ ) , le finalità che sottendono alla richiesta di installazione , e l’indicazione dell’area pubblica o privata su cui effettuare l’installazione; gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione previsti anche dall’art. 42 del vigente regolamento per l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati;
La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro della medesima previo avvenuto versamento del canone dovuto o della prima rata, in caso di pagamenti rateali .
Articolo 9
Principali obblighi del concessionario e/o del titolare dell’autorizzazione
È fatto obbligo al concessionario e/o al titolare dell’ autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
I principali obblighi sono:
Non modificare l’uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata occorre dare immediata comunicazione all’ufficio che ha provveduto al rilascio, per la revoca della concessione o della autorizzazione.
Rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l’assetto dell’area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, nonché di rimuovere e smaltire eventuali materiali depositati o di risulta.
Utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, occorre darne immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà a rilasciarne un duplicato a spese dell’interessato.
Conservare in ottimo stato l’installazione autorizzata, l’uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria;
Versare il canone alle scadenze previste.
Il concessionario, nelle aree di particolare pregio e con pavimentazioni lapidee particolari (es.: Xxxxxx Xxxxxxxxx, X.xx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Piazza Cattedrale, Piazza Trento Trieste, Piazza Castello, Piazza Repubblica, ecc.), dovrà provvedere a proteggere quanto occupato con materiali idonei, da sottoporre
preventivamente al parere degli uffici tecnici. E’ assolutamente vietato utilizzare ancoraggi che possano in qualche modo danneggiare pavimentazioni lapidee o altri materiali di pregio (muri, colonne ecc..). Le aree adibite alla preparazione ed alla cottura delle derrate, devono essere opportunamente protette mediante stesura di tessuti idonei a salvaguardare le pavimentazioni.
Articolo 10
Rinnovo e proroga, disdetta, revoca e modifica delle concessioni e autorizzazioni
I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, le concessioni temporanee possono essere prorogate, tenuto conto di quanto previsto all’art. 2 al precedente paragrafo dedicato alle occupazioni temporanee.
Il concessionario, qualora intenda rinnovare o prorogare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 gg. prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo o della proroga.. Il termine decorre dalla data dall’inoltro .
Se la richiesta di rinnovo di concessione di occupazione permanente perviene oltre il trentesimo giorno prima della scadenza, il rinnovo o la proroga sarà concesso previo versamento di ulteriori di 100 euro per spese istruttorie.
Il concessionario, qualora intenda prorogare la concessione di occupazione temporanea, deve presentare apposita richiesta prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga. La proroga verrà trattata come una nuova concessione.
La disdetta anticipata della concessione per occupazione deve essere comunicata 10 gg. prima della data di rinuncia. La disdetta volontaria, non determinata da cause di forza maggiore, non comporta rimborso, anche parziale, del canone versato, nonché’ cancellazione dell’eventuale canone o quota dovuta ma non ancora versata; tale cancellazione comunque potrà avvenire solo sulla base dell’accertamento relativo alla mancata occupazione.
Le concessioni ed autorizzazioni originarie, in presenza di richiesta di proroga o rinnovo, devono considerarsi valide sino ad emissione del provvedimento finale di concessione o di eventuale diniego.
L’Amministrazione , con provvedimento motivato , può revocare o modificare o sospendere in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario tenuto conto anche di quanto anche previsto dall’art. 44 del regolamento dell’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, nonché di nuove disposizioni di legislative e/o regolamentari .
Se l’occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all’atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone già versato per l’annualità oggetto di revoca limitatamente al periodo dell’anno oggetto di revoca e dell’eventuale deposito cauzionale.
Il concessionario o il titolare dell’autorizzazione può rinunciare all’occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta da inoltrare all’’ufficio competente mediante PEC o raccomandata a r . La comunicazione equivale a dichiarazione di cessazione e deve essere comunicata in data antecedente alla comunicazione di ritiro del provvedimento finale di concessione/
autorizzazione . La rinuncia avvenuta successivamente al ritiro/ inoltro del titolo non comporta in alcun modo il rimborso del canone già versato.
La sola interruzione dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
Il titolare dell’autorizzazione , qualora intenda prorogare o rinnovare l’autorizzazione di installazione o esposizione pubblicitaria deve presentare apposita richiesta almeno 60 gg prima della scadenza dell’ autorizzazione in atto, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga o rinnovo . Le autorizzazioni originarie, in presenza di richiesta di proroga o rinnovo , devono considerarsi valide fino all’emissione del provvedimento finale di da parte dell’ufficio competente al rilascio.
La rinuncia espressa nel rispetto dei tempi e modi ante indicati ovvero la revoca per i motivi anzi descritti, comporta la restituzione del canone eventualmente versato per l’anno o periodo dell’anno oggetto di revoca e/o rinuncia, e del deposito cauzionale, laddove versato . Non sono rimborsabili gli oneri e/o diritti di istruttoria corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
Ai fini dell’impiantistica pubblicitaria si osservano anche le disposizioni del regolamento dell’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati,previste dall’art. 37 all’art. 46, a cui occorre fare riferimento.
Ai fini dell’impiantistica pubblicitaria si osservano anche le disposizioni del regolamento dell’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati,previste dall’art. 37 all’art. 46, a cui occorre fare riferimento.
Articolo 11
Decadenza per mancato pagamento del canone Articolo 12
Dichiarazione di decadenza.
La decadenza della concessione o della autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
- violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
- violazione degli altri obblighi previsti dall’atto di concessione o autorizzazione,nonché per quanto concerne l’installazione delle pubblicità stradale nei centri abitati ai sensi dell’ art. 44 del citato regolamento;
- Il mancato pagamento del canone dovuto entro e non oltre 60 gg. dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo ;
- in caso di rateazione, il mancato pagamento di due rate del canone successive alla prima, anche non consecutive.
- Articolo 13
Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.
Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune prima della scadenza del termine di scadenza dell’autorizzazione , il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento , escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
Spetta all’interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data indicata nell’ordine di rimozione.
La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti nonché la base posta nel sottosuolo, e non semplicemente il taglio a filo del terreno dei medesimi . Il terreno o piano stradale su cui poggiava l’impianto dovrà essere ripristinato nello stato preesistente.
Ove non venga ottemperato l’ordine di rimozione nei termini stabiliti, l’impianto sarà considerato abusivo e saranno adottati i provvedimenti conseguenti compreso l’addebito delle spese sostenute per il ripristino dello stato preesistente.
Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione. Il Comune, dopo avere accertato - con verbale redatto dalle autorità di polizia e/o dai soggetti aventi titolo per legge, la mancata cessazione dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria, procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e/o della concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del titolare della concessione o del responsabile della occupazione o della autorizzazione all’ esposizione pubblicitaria o per conto del quale è stata fatta l’esposizione .
Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.
Articolo 14
Subentro nell’attività e voltura della concessione / autorizzazione
Il provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all’esposizione pubblicitaria ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento. E’ vietata la sub concessione.
Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione o dell’autorizzazione trasferisca a terzi l’attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura a proprio nome della a concessione o autorizzazione presentando al Comune una domanda per ottenere il subentro /voltura della concessione e/o autorizzazione, con l’indicazione degli elementi e/o documenti indicati all’art. 6 (paragrafo presentazione istanza).
Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell’assolvimento del canone stabilito per la stessa.
Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R.
445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
Articolo 15
Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.
L’’ufficio competente dell’ente o, in caso di affidamento in Concessione, il Concessionario, terminata l’istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l’assolvimento delle altre condizioni cui soggiace il rilascio del provvedimento. L’ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati rilasciati seguendo l’ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l’assolvimento del canone dovuto e l’osservanza degli altri obblighi imposti dall’atto di concessione,e/o autorizzazione, a verificare la cessazione o modifica delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
PARTE SECONDA CAPO II
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
Art. 1: Ambito e scopo del regolamento
Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 816 a 836 della Legge 160/2019, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che di seguito verrà chiamato “ canone ” .
Il canone sostituisce dal 01 gennaio 2021, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni , il canone di cui all’art. 27 , commi 7 e 8 del codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, nonché , laddove previsto da nome di legge o regolamenti comunali , qualunque canone ricognitorio o concessorio.
Le procedure per il rilascio della autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari, sono quelle attualmente previste dal vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati e s.m.i , mentre quelle per il rilascio delle concessioni per le occupazioni di suolo pubblico e per altre tipologia di messaggio o esposizione pubblicitaria sono quelle previste dal vigente regolamento al capo 1^ e, comunque,tutte attengono al procedimento amministrativo previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i.
L’individuazione e la definizione delle tipologie di impianti, di quelli autorizzabili e di quelli vietati, del numero massimo e della relativa superficie così come quella degli impianti destinati al pubblico servizio, sono quelli indicati nel vigente Piano Impianti pubblicitari e nel regolamento
per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, cui il presente regolamento deve fare richiamo. L’elencazione comunque dei mezzi di effettuazione pubblicitaria indicati nei predetti atti normativi comunali deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari definisce la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale in base alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico. Il Piano può essere soggetto a revisione e/o modifica.
Oggetto del piano sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, delle preinsegne, dei segnali turistici e di territorio, di cui all’art. 134 del codice della strada (C.D.S.).
Art. 2 - Definizioni generali
Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) occupazione: l’occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù pubbliche di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali, aree appartenenti al demanio;
b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;
c) canone: il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b), se dovuto ;
d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone. La tariffa standard è quella stabilita dall’art. 1 della legge 160/2019, commi 826, 827, e dalla tariffa forfettaria di cui al comma 831. La misura delle tariffe per le singole fattispecie di occupazione e/o di pubblicità è determinata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio sulla base dei criteri individuati nella Parte II- Capo II del presente regolamento e dei coefficienti individuati negli allegati D1 ed E1 . Agli effetti del presente regolamento , s'intende per impianto pubblicitario qualsiasi mezzo comunque utilizzato per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.
Ai fini dell’applicazione del canone nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
Art.3 - Disposizioni generali
Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree o intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo ,al Comune, al fine di ottenere la relativa concessione e/o autorizzazione. Anche se l'occupazione o ’esposizione / diffusione pubblicitaria rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione e/o la diffusione del messaggio pubblicitario.
A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale
e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
L’ufficio competente al rilascio della concessione e/o della autorizzazione, se diverso da quello che gestisce il Canone, dovrà inviare copia del provvedimento finale all’ufficio dell’ente che gestisce il canone, o al soggetto concessionario, in caso di affidamento in concessione, delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, per i relativi adempimenti.
Le autorizzazioni e/o le concessioni possono essere consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza dietro corresponsione del relativo canone, se dovuto.Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse e valide per il periodo in esse indicato . Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), a quelle del vigente Piano generale degli impianti pubblicitari e al vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nonché al richiamato regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.
Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo o voltura, o variazione, della autorizzazione o della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal vigente regolamento generale di riscossione delle entrate comunali.
Art. 4 – Presupposto
Il presupposto del canone è :
1) l’occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
2) la diffusione di messaggi pubblicitari , anche abusiva, mediante impianti installati su :
a) aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, |
b) su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale , |
c)all’esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato. |
Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.. Si considerano rilevanti ai fini della esposizione pubblicitaria i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, realizzate attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
La diffusione del messaggio pubblicitario può essere effettuata, anche in forma luminosa e/o illuminata , e , a titolo esemplificativo ma non esaustivo , mediante:
insegne cartelli, locandine targhe stendardi ;veicoli, pannelli luminosi e proiezioni o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi , lampadine e simili, striscioni o altri mezzi similari;
aeromobili, scritte , disegni fumogeni lancio di oggetti o manifestini ,palloni frenati e simili e con apparecchi amplificatori;
Art. 5 - Soggetto passivo :
Il canone è dovuto :
a)in caso di diffusione del messaggio pubblicitario :
in via principale dal titolare dell’autorizzazione o in assenza del medesimo dal soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario. Il soggetto pubblicizzato è obbligato in solido con il titolare dell’autorizzazione;
b) In caso di occupazione:
In via principale dal titolare della concessione o , in assenza del medesimo , dal soggetto che effettua l’occupazione in forma abusiva.
Il canone dovuto per la diffusione del messaggio pubblicitario esclude l’applicazione di quello per le occupazioni .
Il canone è dovuto dal titolare della concessiOne / autorizzazione , o in mancanza di questo, dall’occupante di fatto.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti al pagamento del canone . Nel caso di condominio soggetto passivo è l’amministratore di condominio che può procedere ai sensi dell’art.1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
Art. 6 Soggetto attivo
Il soggetto attivo del canone è il Comune.
Il Comune di Ferrara ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni, se mantenuto, ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 o, anche, disgiuntamente le singole attività di liquidazione, accertamento e riscossione..
Il Comune di Ferrara in caso di gestione in forma diretta , può avvalersi del servizio di supporto di società esterna anche per il servizio delle pubbliche affissioni. Il servizio delle pubbliche affissioni ha la finalità di garantire non solo l'affissione, per conto del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta,l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.
Il procedimento di autorizzazione e/o di concessione del canone nella fase istruttoria può essere effettuato, in relazione all’esigenze organizzative interne dell’ente, anche mediante il servizio di supporto di società esterna o , in caso di affidamento in concessione , dal Concessionario.
Gli uffici/ servizi dell’ente dedicati alla gestione del canone unico, in relazione alle rispettive competenze , esercitano il controllo e la vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi ed adempimenti.
Art. 7 - Dichiarazione
La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione iniziale da parte del soggetto passivo. La richiesta deve essere presentata almeno 30 gg prima dell’inizio della occupazione e/o della diffusione del messaggio pubblicitario e, per le forme pubblicitarie previste dal vigente regolamento comunale dell’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, nel rispetto dei modi e termini previsti dagli art. 34 e seguenti.
La dichiarazione si intende presentata al momento di registrazione dell’istanza al protocollo dell’ente. Può essere presentata direttamente al protocollo dell’ente dell’ufficio competente o inviata telematicamente o a mezzo posta con raccomandata a.r. o nelle altre modalità eventualmente indicate dall’ente nel modulo di domanda.
La richiesta di rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione equivale a presentazione della dichiarazione anche per gli anni successivi oggetto di rinnovo.
La richiesta di rinuncia equivale a dichiarazione di cessazione. La richiesta di modifica, equivale a dichiarazione di variazione.
In caso di richiesta presentata ad ufficio dell’ente,diverso da quello competente a riceverla, la medesima decorre dal momento in cui il protocollo dell’ufficio competente all’istruttoria la riceve.
Per particolari fattispecie è possibile derogare alla disciplina di cui al presente articolo, quali a titolo esemplificativo, quelle caratterizzate da particolari situazioni di emergenza ed urgenza, da eventi eccezionali e/o non prevedibili .In tali casi la richiesta va comunque inoltrata all’ente nel rispetto delle modalità e tempistiche indicate nel presente regolamento.
Nel caso di istanza per la concessione di occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, la medesima va presentata entro il 30/04 di ogni anno. L’istanza vale come dichiarazione iniziale e deve contenere l’indicazione delle utenze complessive del soggetto istante e di tutti gli elementi e/o dati necessari alla corretta determinazione del canone ed dalla verifica di quanto dichiarato.
Art. 8 - Classificazione del Comune
Il Comune di Ferrara, in quanto comune capoluogo di provincia,e con popolazione superiore ai centomila abitanti, ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento, non può collocarsi al di sotto della classe riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino al 100.000 abitanti. La tariffa Standard annua e giornaliera di cui ai commi 826 e 827 dell’ art. 1 della citata legge 160/2019 , è modificabile , dovendo l’applicazione del canone assicurare un gettito pari a quello conseguito dal canone occupazione suolo pubblico (Cosap) e dai Tributi( imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) che hanno sostituito il
canone .Le tariffe sono approvate dall’organo esecutivo entro i termini di approvazione del bilancio,qualora non siano adottate, sono prorogate quelle adottate l’anno precedente.
Art. 9. Versamento
Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari secondo le modalità di pagamento previste dalla legge e dal presente regolamento.
Per il primo anno di applicazione del canone il termine finale di pagamento nonché gli eventuali obblighi dichiarativi/ comunicativi connessi è il 30 giugno 2021, sempreché le autorizzazioni / concessioni non siano state rilasciate successivamente a detta data , per le annualità successive il termine finale è 31 marzo. Qualora al scadenza cada di sabato o in giorno festivo, il pagamento stesso e' considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone annuale relativo al primo anno di autorizzazione o concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno . Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
Qualora l’importo del canone annuale :
• per le occupazioni a carattere permanente sia superiore ad €500,00;
• per le / esposizioni pubblicitarie a carattere permanente sia superiore ad € 1.500,00
è possibile , corrisponderlo, previa comunicazione all’ufficio Canone unico, , in n. 4 rate trimestrali aventi scadenza entro il : 31 marzo , 30 giugno, 30 settembre, e 30 novembre. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione e/o comunque entro il termine di scadenza della concessione/ autorizzazione. ll ritardato od omesso pagamento di due rate successive alla prima fa decadere il diritto al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare all’ufficio preposto l’intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni , in forma rateale. I versamenti effettuati a favore di altro Comune territorialmente incompetente, e/o di altro soggetto riscuotitore diverso da quello affidatario del servizio di riscossione, e/o dallo stesso erroneamente accreditati ad altro Ente, sono considerati validi e non sanzionabili, purché effettuati nel rispetto delle scadenze di legge e/o di regolamento. In tale caso copia dei versamenti effettuati devono essere prodotti all’ufficio competente dell’ente per gli adempimenti di competenza.
Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e/o dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone .
Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione/ concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi . Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La voltura dell’autorizzazione / concessione non da luogo a rimborso . Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni applicabili , considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 , n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Il versamento del canone afferente l’occupazione suolo non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,16.
Qualora la data del versamento ricada in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
L'attestazione del pagamento del canone deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune e/ o, in caso di affidamento , al Concessionario.
Art. 10 - Rimozione
L’ufficio competente al rilascio delle concessioni / autorizzazioni procede, fatto salvo il caso di rimozione anticipata indicato all’art. 13 della parte 1^ - capo 1, mediante il supporto di soggetti esterni individuati nelle forme di legge o , previo accordo con altri uffici dell’ente , ad effettuare la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità delle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva sono considerate abusive e saranno perseguite secondo le disposizioni del presente regolamento e in quanto compatibili con quelle del Regolamento comunale per l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati.
Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
a) risultano difformi dalle disposizioni dell’atto autorizzativo o della dichiarazione presentata; b)risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione o dalla rinuncia/ disdetta della concessione/ autorizzazione medesima.
Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e ,se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e
restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.
Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l’ufficio competente dandone notizia all’interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all’articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l’esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
•al pagamento delle somme dovute;
•alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
•all’eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
Art.11 - Determinazione del Canone
Per le occupazioni il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
Per i passi carrabili la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone è determinato in ragione delle seguenti fascie di misura dell’accesso((0-3ml
- >3 <=5 ml.- >5 ml). La tariffa così ottenuta già tiene conto della larghezza (superficie) del passo/accesso carrabile, ovvero: da 0 a 3 Ml(0-3ml), superiore a 3 ml fino a o uguale a 5 Ml ( > 3<=5,
), superiore a 5 ml (>5Ml).
Per le occupazioni di impianti di distribuzione carburante la superfici computata ai fini del canone è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione e/o quella di fatto occupata. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. A tale tipologia di occupazioni si applica il coefficiente individuato nell’allegato B1). Per gli accessi agli impianti, in conformità agli accessi / passi carrabili, il canone è determinato in ragione della dimensione del passo/accesso e della seguente graduazione: da 0 a 10 Ml(0-10 ML) , maggiore di 10 ML fino a o uguale a 20 Ml (
>10<=20Ml ), maggiore di 20 ML( > 20 ML) La tariffa così determinata già tiene conto della larghezza (superficie) del passo/accesso carrabile.
Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta ad ¼.
Per le occupazioni con serbatoi la tariffa ridotta ad ¼ va applicata fino ad una capacità dei sebatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggior capacità la tariffa è aumentata di ¼ per ogni mille litri o frazione di mille litri .E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità
Per le occupazioni di suolo pubblico e soprasuolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare. Per tale tipologia di occupazioni ogni proroga della concessione determina un aumento del canone dovuto del 10%. Alle occupazioni effettuate per attività edilizia ricadenti in aree di parcheggio a pagamento, alla tariffa giornaliera è applicato, in ragione della zona di occupazione e della superficie occupata , il coefficiente moltiplicatore indicato nell’allegato B1). Il coefficiente applicato tiene conto , nel caso di occupazione del sottosuolo, della riduzione ad ¼ della tariffa .
Per le seguenti tipologie di occupazioni con impianti fissi di telefonia mobile la tariffa viene determinata annualmente in ragione dei criteri utilizzati per le occupazioni di cui all’art. 13 , capo II , applicando i coefficienti moltiplicatori indicati nell’allegato E1) , :
• Installazione dell’ infrastruttura con posizionamento di un unico apparato, con unico gestore di servizi di telecomunicazione;
• Installazione dell’ infrastruttura con posizionamento di due apparati , in modalità Co-siting e/o Sharing ( occupazione multipla) con due gestori di telefonia mobile ;
Installazione dell’ infrastruttura con posizionamento di più di due apparati, in modalità Co-siting e/o Sharing ( occupazione multipla) con più di due gestori di telefonia mobile.
Per tali tipologie di occupazione occorre fare altresì riferimento a quanto disposto dal vigente regolamento comunale disciplinante l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile , alle normative di settore, alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica. . Resta fermo quanto approvato dal comune in relazione a tale tipologia di occupazione con propri atti in quanto compatibile con il presente regolamento.
Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di € 1,00, propria dei comuni oltre i 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
Le occupazioni di suolo pubblico con le distese tavoli sono regolamentate nell’Allegato B3).
Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie
complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. La pubblicità su veicoli, è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
Per la pubblicità effettuata ( per conto proprio o altrui ) all’esterno di veicoli in genere adibiti ad uso pubblico o privato la tariffa è dovuta nella misura stabilita dalla Giunta Comunale , in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario installato su ciascun veicolo.. Per i veicoli ad uso pubblico adibiti a servizi di linea interurbana che servono più comuni , la tariffa stabilita per tale tipologia di pubblicità è applicata in misura ridotta della metà .
Per la pubblicità effettuata (per conto proprio o altrui )all’esterno di veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto , di portata superiore o inferiore ai 30 quintali , e per altre tipologie di veicolo la tariffa , indipendentemente dalla superficie del mezzo pubblicitario e dal numero dei messaggi , è applicata ad anno solare Nel caso i cui detti veicoli circolino con rimorchio la tariffa corrispondente è raddoppiata.
Per la pubblicità effettuata medianti affissioni dirette , anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica la tariffa sulla base della superficie complessiva dell’impianto / mezzo pubblicitario per metro quadrato di superficie e per anno solare. Qualora tale tipologia di diffusione pubblicitaria abbia una durata non superiore a tre mesi la tariffa si applica per ogni mese o frazione
Per la pubblicità effettuata da aeromobili la tariffa è applicata indipendentemente dalla superficie del mezzo pubblicitario e dai soggetti pubblicizzati, per ogni giorno o frazione .
Per la pubblicità effettuata mediante palloni frenati e simili la tariffa applicata è nella stessa misura di quella stabilita per la diffusione pubblicitaria mediante aeromobili ridotta del 50 %.
Per la pubblicità sonora o fonica si osservano le norme del C.D.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché del Regolamento comunale per l’autorizzazione e l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. Per la pubblicità sonora la tariffa è applicata per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, per ciascun giorno o frazione ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, indipendentemente dalla misura del mezzo pubblicitario utilizzato.
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali o altro materiale pubblicitario analogo oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari la tariffa è applicata per ciascun giorno o frazione , per ciascuna persona impiegata o mezzo utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla superficie del mezzo pubblicitario e dalla quantità e numerosità del materiale pubblicitario distribuito.
Pubblicità realizzata attraverso proiezioni luminose ,diapositive su schermi o pareti riflettenti: la tariffa è applicata a giorno , indipendentemente dalla misura della superficie adibita alla proiezione e dal numero dei messaggi. Qualora l’esposizione pubblicitaria abbia durata superiore a 30 gg. si applica la tariffa giornaliera ridotta della metà .
Le frazioni di superficie nella determinazione del canone sono sempre arrotondate all'unità superiore.
Per la pubblicità effettuata mediante insegne , cartelli locandine targhe stendardi o comunque effettuata mediante altre forme ,diverse dai pannelli luminosi, proiezioni , areomobili, striscioni, volantini , apparecchi amplificatori e veicoli , di durata non superiore a tre mesi , si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad 1/10 di quella applicata annualmente per la singola tipologia di diffusione pubblicitaria .
Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi , insegne o altre analoghe strutture caratterizzate da diodi luminosi, lampadine e simili per conto altrui si applica la tariffa per metro quadrato di superficie e per anno solare , indipendentemente dalla variabilità e dal numero dei messaggi .Qualora detta pubblicità sia effettuata per conto proprio dall’impresa la tariffa corrispondente è ridotta della metà .
Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari la tariffa è applicata per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 gg o frazione.
Per la pubblicità effettata in forma luminosa o illuminata che abbia superficie compresa tra i 5,5 mq e 8,5 mq e superiore a 8,50 , la tariffa applicata ,in relazione alla zona di esposizione ed alla tipologia di pubblicità , è aumentata in relazione al maggior coefficiente applicato .
Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica , in relazione alla zona di esposizione del territorio comunale, per ogni mese o frazione di mese la tariffa corrispondente ridotta di 1/10.
La tariffa giornaliera applicata a seconda della zona di esposizione del messaggio e della tipologia di mezzo pubblicitario utilizzato, può essere caratterizzata da un periodo di esposizione compreso tra un giorno o frazione , 15gg o frazione.
In ogni caso ai fini del computo della superficie del canone , le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
Art.12 – Determinazione canone per pubbliche affissioni
Per il Servizio di Pubbliche Affissioni :
La misura del canone per il servizio di pubbliche affissioni è determinata per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 per ogni periodo e per i primi 10 gg e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione nella misura indicata dalla Giunta con proprio atto entro i termini di approvazione del bilancio.
Il Formato dei manifesti è il seguente: Di cm 70 x 110= fogli n. 1
Di cm 100 x 140: fogli n. 2
Di cm 140 x 200: fogli n. 4
Di cm 600 x 300 : fogli n. 24
Per le affissioni richieste con urgenza , per lo stesso giorno in cui è consegnato il materiale, o entro i 2 gg successivi o per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi ,la misura del canone e è aumentata del 10% con un minimo di € 25, 82.
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa è aumentata del 50 per cento.
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli e' aumentata del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli del 100 per cento
Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, la tariffa applicata è aumentata nella misura del 100%.
Art. 13 Criteri di determinazione del canone
Ai fini dell’applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in n.2(due) zone ( n. 1 e n. 2 ) per quanto attiene la diffusione dei messaggi pubblicitari, ed in altre n. 4 zone( n.3 ,n.4 n.5, n. 6 ) per quanto attiene le occupazioni, in base all’importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile e della durata dell’occupazione e/o esposizione , sulla base di quanto indicato nell’allegato
D) e E ).
Alle diffusioni pubblicitarie effettuate nella zona 1) dell’ALLEGATO D) si applica la tariffa standard con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell’allegato D1);
Alle diffusioni pubblicitarie effettuate nella zona 2) dell’ALLEGATO D, si applica la tariffa standard diminuita del 33,33%,con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell’allegato D1);
Qualora l’esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata e la relativa superficie sia compresa tra mq 5 e 8,5 mq o superire a 8,5 mq, alla tariffa standard come sopra determinata relativa alla zona di esposizione si applicano i coefficienti moltiplicatori individuati nell’Allegato D1);
Alle occupazioni effettuate nella zona n. 3 dell’ ALLEGATO E) si applica la tariffa standard con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell’allegato E1);
Alle occupazioni effettuate nella zona n.4 dell’ ALLEGATO E) si applica la tariffa standard diminuita del 30% con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta i coefficienti moltiplicatori individuati nell’allegato E1);
Alle occupazioni effettuate nella zona n. 5 dell’ ALLEGATO E) si applica la tariffa standard diminuita del 40% con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell’allegato E1);
Alle occupazioni effettuate nella zona n.6 dell’ ALLEGATO E) si applica la tariffa standard diminuita del 50%, con applicati per ogni singola fattispecie ivi descritta, i coefficienti moltiplicatori individuati nell’allegato E1);
Le occupazioni di suolo pubblico con le distese tavoli sono regolamentate nell’Allegato B3 ) , nelle relative linee guida tenuto conto di quanto determinato con atto di Giunta Comunale del 10.05.2016 n.238/53507/16. Per le occupazioni con distese tavoli ricadenti in aree di parcheggio a pagamento, le tariffe sono aumentate di un ulteriore 10%..
Per il Servizio di pubbliche affissioni si applica la tariffa giornaliera standard individuata come sopra, in ragione della diversa zona del territorio comunale , con applicati, per ogni singola fattispecie e periodo di durata dell’affissione,il coefficiente moltiplicatore individuato nell’Allegato D1). Il periodo minimo di affissione è 10 gg a cui può aggiungersi un ulteriore periodo minimo di 5 gg. , come rappresentato nell’allegato D1).
Art.14 - Esenzioni
Le occupazioni di suolo e/o esposizioni pubblicitarie oggetto di esenzione, o per le quali il canone non è dovuto, sono comunque soggette al rilascio della concessione e/o autorizzazione , fatti salvo i casi particolari indicati nella parte prima del presente regolamento in cui non necessita la concessione/ autorizzazione.
Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita o nelle immediate adiacenze del punto di vendita. Per immediata adiacenza si intende entro il raggio di 1,50 mt lineari dal punto vendita. Gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita d immobili sui quali sono affissi , di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa regolarmente inserita all’albo dei trasportatori o adibiti al trasporto per suo conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne, interne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle società sportive dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap
s) le occupazioni realizzate con xxxxxxx e intercapedini; t) ;
u) Sono esenti tutte le occupazioni relative a manifestazioni ed eventi di particolare interesse pubblico, dal punto di vista storico, culturale , turistico, sociale e sportivo, patrocinate dal Comune ed effettuate sul territorio comunale per fini non commerciali e/o economici , da:
• aggiudicatari di bandi del Comune;
• Onlus;
• Associazioni di promozione sociale (APS) regolarmente iscritte al registro regionale e provinciale ai sensi della L.R. n. 34 del 9.12.2002;
• soggetti diversi da quelli indicati ai precedenti punti della lettera u) , inseriti in apposito elenco
, annualmente approvato dalla Giunta comunale, pubblicato sul sito dedicato, periodicamente aggiornato ed integrato, in relazione ad altri soggetti le cui manifestazioni ed eventi siano riconosciuti dalla Giunta medesima di particolare rilievo ed interesse pubblico, dal punto di vista storico, culturale , turistico, sociale e sportivo.
Qualora per le gli eventi , manifestazioni di cui sopra l’organizzatore dell’evento intenda avvalersi anche di aree adibite allo svolgimento di attività commerciale purché non prevalente e non eccedente il 30% dell’intera superficie concessa e, in ogni caso, non superiore a 90 mq il canone , limitatamente a tali aree, sarà soggetto ad una riduzione del 80% .
v)L’area oggetto di concessione/autorizzazione qualora sia interessata da lavori pubblici che ne limitino l’utilizzo, non è soggetta al canone , per la durata dei lavori interessanti detta area , sempreché sia presentata apposita richiesta all’ufficio competente;
z)le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
z1)le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
z2)le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali z3)i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
z4) le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati e i passi carrabili per i quali è stata assolto definitivamente il canone per l’occupazione di suolo pubblico .
Ulteriori esenzioni :
a)le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali, umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e senza fini di lucro;
b) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS- di cui all’art.10 del D.Lgv. 4/12/1997, n.460, per le attività d’istituto loro proprie;
c) le occupazioni fatte nell’ambito delle attività’ di commercio ambulante itinerante, o da parte di cosiddetti “madonnari” per soste sino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni anche per un tempo superiore, ma che, nella medesima area di riferimento, occupino superfici non superiori a mq. 2,00;
d) le occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, effettuate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni al suolo con fiori, piante ornamentali e simili effettuate nelle medesime occasioni;
e) le occupazioni effettuate con rastrelliere portabiciclette, con elementi di arredo urbano, fioriere, specchi parabolici e simili, purché debitamente autorizzati;
f) le occupazioni effettuate con scivoli, manufatti e altro, costruiti per facilitare l’accesso e il passaggio esclusivo dei veicoli condotti o comunque utilizzati da persone disabili; tali occupazioni debbono riguardare il luogo di residenza del disabile e del suo nucleo familiare e/o di lavoro (per quest’ultimo solo se il passo carraio è ad uso esclusivo della persona disabile con attestazione del datore di lavoro);
g) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché’ le relative piazzole di sosta ad essi assegnate, oltre alle piazzole, coperte o scoperte di sosta dei viaggiatori;
h) le tabelle o cartelli e ogni altro segnale complementare che interessano la circolazione stradale;
i) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari, con pozzetti e vasche di superficie non superiore a mq.1,00 e con condutture di acqua per irrigazione;
l) le occupazioni effettuate con bocche di lupo, grate ecc. per illuminare ed areare cantine, box sotterranei e simili;
m) le occupazione realizzate con apparecchi di distribuzione automatica di merci, purché con superficie complessiva non superiore a mq. 1,00;
n) le occupazioni, per il tempo necessario, effettuate nelle aree apposite per il carico e scarico delle merci dai veicoli;
o) le occupazione di qualsiasi tipo effettuate all’interno delle aree cimiteriali;
p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuate dalle imprese autorizzate;
q) le occupazioni di soprassuolo pubblico effettuate con balconi e simili;
r) le occupazioni effettuate con tendoni e tende solari;
s) i taxi, per le aree di sosta a loro assegnate;
t) le occupazioni, senza concessione, di cui all’art. 2 del presente regolamento;
u) i passi carrai su strade arginali e i passi la cui larghezza sia inferiore a ml 1,80 per i quali non sia stata richiesta la tabella di divieto di sosta;
v)le occupazioni di suolo pubblico conseguenti al sisma del 2012 per installazioni di aree di cantiere, impalcature e transennamenti con presentazione della documentazione comprovante il ripristino dei danni dovuti al sisma e comunque della documentazione richiesta dall’ufficio;
z) le occupazioni con distese tavoli sia nuove che in ampliamento concesse nell’anno 2020 per effetto del COVID o che saranno concesse per effetto del perdurare dell’emergenza epidemiologica Xxxxx, non sono soggette al canone fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica , e comunque, fino al 31.12.2021; Le occupazioni con distese tavoli nel corso del 2021 sono esentate dal pagamento del canone per tutto il periodo in cui il legislatore non ne disponga l’esonero dal pagamento .
z1)I posteggi non occupati nei mercati per effetto del Covid nel periodo di emergenza epidemiologica. Detta esenzione è applicabile solo qualora l'attività dei mercati e quindi anche l'occupazione dei posteggi sia sospesa o comunque bloccata per effetto di disposizioni legislative connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica, limitatamente al periodo di sospensione e/o blocco stabilito da norme statali.
Il canone non è dovuto altresì per :
Per i veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporti per suo conto , per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato;
per l’indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta, dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto , anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni .
Art.15 - Ulteriori riduzioni
Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicate solo in caso di occupazioni e/o esposizioni pubblicitarie autorizzazioni regolarmente autorizzate o concesse .
Per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari eccedenti i mille metri quadrati è prevista una riduzione della tariffa standard del 90%;
Per le occupazioni permanenti la cui concessione abbia inizio nel secondo semestre dell’anno , il canone dovuto per detta annualità è ridotto del 50%;
Per le occupazioni permanenti cessate entro il primo semestre dell’anno , il canone dovuto per l’annualità oggetto di cessazione è ridotto del 50% sempreché ne sia stata data comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data di cessazione.
Per le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri soggetti per fini economici , è prevista una riduzione della tariffa standard del 80%;
Le Aree considerate “marginali”, cioè aree verdi incolte, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile situate in località isolate e non fruibili dalla collettività, possono essere concesse anche a soggetti che le utilizzino per attività da cui ne ricavino un utile economico. In tali casi si applica la tariffa ridotta del 90% .
È disposta la riduzione del canone del 50%:
per le esposizioni o diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
per le esposizioni o diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria,culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
per le esposizioni o diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Nel caso di pubblicità effettuata per beneficenza di cui al presente comma , ove sia realizzata con il patrocinio del Comune e sia dichiarato che l’eventuale intero incasso sarà devoluto in beneficenza
,viene riconosciuta l’esenzione dal canone.
Per le occupazioni cosiddette “di transito”, cioè’ per chi deve transitare su aree verdi demaniali per accedere alla proprietà’ privata, nei casi in cui questa sia l’unica possibilità’ di accesso, il canone si applica in misura ridotta del 50%.
Per le occupazioni effettuate per attività edilizia di particolare entità e per interventi strutturali su edifici per le quali venga richiesta una durata dell’occupazione di almeno due anni, si applica una riduzione del 50% della tariffa, determinata applicando il coefficiente moltiplicatore indicato nell’allegato E1).
Per le occupazioni suolo effettuate con attrezzature di spettacolo viaggiante, comprese le carovane abitazioni , esclusi i carriaggi, alla tariffa giornaliera è applicato il coefficiente moltiplicatore indicato nell’allegato E1), fermo restando che alla superficie occupata eccedente i 25 mq è applicata una riduzione del 70%;
Art – 16 - Tariffe
Le tariffe del canone sono stabilite, entro i limiti fissati dalla legge, con delibera della Giunta Comunale da adottare entro i termini di legge. Le tariffe standard annua e giornaliera sono quelle previste dalla legge n. 160/2019 rispettivamente all’art. 1 ,comma 826 e 827. Le tariffe possono essere maggiorate o ridotte in relazione alla tipologia, durata, periodo e zona di occupazione o installazione.
In caso di mancata adozione della deliberazione, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. I comuni sono suddivisi in 5 classi a cui corrisponde un’apposita tariffa standard. Il Comune di Ferrara appartiene alla classe 2^ in quanto Comune con oltre 100.000 ( centomila) abitanti fino a 500.000 abitanti.
La tariffa standard può essere:
a) annuale : nel caso in cui l’occupazione o la diffusione de messaggio pubblicitario si protragga l’intero anno solare.
b) giornaliera: nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un
periodo inferiore all’anno solare. La tariffa standard viene rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Le tariffe possono essere modificate con atto di Giunta per variare il gettito del canone unico .
La tariffa standard (per l’occupazione annuale) per le occupazioni del sottosuolo è ridotta a un quarto. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie o zone, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria/ zona più elevata.
Art. 17 - Rimborsi
I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
La voltura dell’autorizzazione / concessione non da luogo a rimborso .
Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI CAPO III
Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni
Dal 1 dicembre 2021 nell'ambito del territorio del Comune di Ferrara continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni nel rispetto di quanto previsto dal presente Capo 3^. Il Servizio può essere effettuato direttamente , mediante il supporto di soggetti esterni o in caso di affidamento in concessione, dal Concessionario del Servizio.
L'obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali , è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
E’ garantita in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
Art. 19 - Richiesta del servizio
Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare nei tre giorni lavorativi precedenti l’esecuzione del servizio di affissione, al Comune ovvero al Concessionario del Servizio, apposita richiesta scritta, con l’indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere indicando la zona di affissione, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del canone .
Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo canone.
Per le affissioni aventi carattere di urgenza, vale a dire richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone per ciascuna commissione con un minino di €25,82
Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
La tariffa applicabile all’affissione di manifesti è quella giornaliera, con applicati i coefficienti di riduzione indicati nell’allegato D1) per un periodo minimo di affissione di 10 gg , e di ulteriori 5 gg aggiuntivi .Il servizio consiste nell’affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 10 giorni.
Il formato e le dimensioni dei manifesti e il numero dei fogli sono i seguenti : Di cm 70 x 110= fogli n. 1
Di cm 100 x 140: fogli n. 2
Di cm 140 x 200: fogli n. 4
Di cm 600 x 300 : fogli n. 24
Art.20 - Tariffe e maggiorazioni
Il canone per l’affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento .
Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli disponibili al momento della richiesta ,indicati nel vigente Piano Impianti pubblicitari , fino ad un massimo del 20 % della superficie disponibile.
Art. 21- Modalità per l’espletamento del servizio
Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento del relativo canone dovuto . relativi diritti.
La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto su richiesta del committente, al rimborso delle somme versate nel rispetto dei termini di legge .Il versamento in eccesso può essere utilizzato su richiesta dell’interessato per compensare per eventuali diritti dovuti nel corso dello stesso anno solare.
Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
Il Comune o il concessionario, o il se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
Presso il Comune o il Concessionario del servizio è tenuto, anche con eventuale sistema informatico, un apposito registro, nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione. Si dà seguito a tale richiesta dopo aver verificato la disponibilità di spazi e di personale e il contestuale pagamento dei diritti.
Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Dirigente del servizio dedicato anche alla affissioni o , se individuato, al Funzionario responsabile dell’ufficio competente, ovvero , in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Servizio, non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
L’affissione degli annunci mortuari effettuata in appositi spazi, non è soggetta al pagamento del canone sulle pubbliche affissioni, è gestita da Ferrara Tua SRL .
Art.22 - Riduzioni per le Pubbliche Affissioni
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto canone.
Art. 23 - Esenzioni per le Pubbliche affissioni
Sono esenti le seguenti tipologie di manifesti:
Manifesti riguardanti attività istituzionali del comune svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;
manifesti delle autorità militari per le iscrizioni alle liste di leva, alle chiamate alle armi, manifesti dello Stato , regioni e province in materia tributaria,
i manifesti dell’autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza, i manifesti in materia elettorale, di referendum, e simili,
i manifesti per corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.
SANZIONI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CONTENZIOSO CAPO IV
Art. 24 - Indennità e sanzioni e ravvedimento
Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, per le occupazioni e la diffusione di messaggi realizzate abusivamente. A tale fine si considerano permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b)le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili devono essere di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lett. a) , né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
Nei casi di tardivo o omesso o parziale pagamento del canone canoni la sanzione viene fissata nel
30 per cento del canone versato tardivamente o non versato o versato parzialmente .Oltre alla sanzione sono dovuti gli interessi nella misura legale e le spese di notifica.
L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
E’ possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso così come previsto dal vigente regolamento generale entrate comunali agli art. 28 e 29, limitatamente alle fattispecie descritte all’art. 29 , lett.)da a) a f) afferenti l’omesso /parziale/ tardivo versamento .
Art. 25 - Accertamento _ recupero canone.
All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario in caso di affidamento in concessione..
Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. Gli avvisi di accertamento esecutivi di cui all’art. 1 comma 792 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 gg. dalla notifica dell’atto senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.
Art. 26 – Autotutela
L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
Salvo che sia intervenuto giudicato, il responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso responsabile dell’entrata.
Art. 27 - Riscossione
La riscossione del canone deve avvenire nella forme previste dalla legge ,ai sensi dell’ art. 2 bis dl
22 ottobre 2016 n. 193 conv dalla legge 1/12/2016 n. 225 e dei vigenti regolamenti comunali disciplinanti la materia.
In caso di affidamento a soggetti esterni, ai sensi dell’ art. 52 comma 5 lett. b) del DLgs 446/1997, deve avvenire nel rispetto dell’art. 1 comma 790 della L. 160/2019.
La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune mediante anche il supporto di società esterna individuata con gara, o nel caso di affidamento , al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
L’ omesso versamento dell’avviso di accertamento cui all'articolo 25, comma 3^,comporta la decadenza della concessione o dell’ autorizzazione.
La decadenza della concessione o della autorizzazione determina che l’occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all’applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente capo IV.
Resta ferma l’applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell’autorizzazione/concessione. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone
Art. 28 Contenzioso
Contro l’avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che respinge il rimborso,o il rilascio del titolo autorizzatorio e / o la concessione può essere proposta impugnazione nei termini e nei confronti dell’organo competente indicato nell’atto ricevuto.
Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria competente territorialmente e per valore.
Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo .
Art. 29 – Vigilanza
Il comune mediante propri accertatori, o in caso di affidamento o appalto di servizio, mediante personale incaricato , del concessionario o del soggetto che effettua il servizio di supporto oppure mediante la polizia urbana locale, in virtù di una generale competenza in merito all’osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme del presente regolamento e anche delle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
Il materiale abusivo defisso verrà distrutto decorsi i termini di legge.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO V
ART. 30- Regime transitorio
Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
L’ufficio comunale competente provvederà entro il primo semestre dell’anno di istituzione del canone all’esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori e , nel caso, potrà procedere :
a) all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
b) alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto .
Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta/ rinuncia per la concessione o autorizzazione.
ART. 31 -Disposizioni finali
Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio dell’anno di istituzione. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato :
il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, tutte le previsioni contenute nei regolamenti collegati o nel piano impianti pubblicitari , incompatibili o riferite a norme abrogate con l’entrata in vigore del canone unico;
il regolamento disciplinante il Canone occupazione Spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) nonché il capo 1 e 2 del D.lgs 507 /1993 e l’art. 63 del Dlgs 446/1997.
Le succitate fonti normative continuano ad essere applicate per tutte le attività pendenti non ancora concluse e/o prescritte , fermo restando che dal 01.01.2020 gli avvisi di accertamento tributario e delle entrate patrimoniali nonché le attività di riscossione collegate sono potenziante ai sensi dell’art. 1, comma 000 x xxxxxxxx xxxxx x. 000/0000.
Xxxxxxx xxxxx ,x norma dell’art. 1 comma 847 della Legge 160/2019 , le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.
Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni regolamentari e normative vigenti nonché il vigente regolamento delle entrate comunali e di riscossione coattiva , in quanto compatibili.
ALLEGATI :.
ALLEGATO D) , ZONA n. 1 e n. 2
Elenco vie e piazze appartenenti alla zona 1) e n. 2) per applicare il canone per la diffusione del messaggio pubblicitario .
ALLEGATO D1): coefficienti per determinare le tariffe per applicare il canone per la diffusione del messaggio pubblicitario e per il servizio pubbliche affissioni .
ALLEGATO E): Elenco zone N. 3,4,5,6, per le occupazioni di suolo
ALLEGATO E1) : coefficienti per determinare le tariffe per il canone dovuto per le occupazioni suolo
;
ALLEGATO B3): Distese tavoli e linee guida
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.