Convenzione del 22 marzo 1993 n. 99 -
Convenzione del 22 marzo 1993 n. 99 -
Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993
Preambolo.
Ambito di applicazione.
Imposte considerate.
Definizioni.
Principi generali.
Rettifica degli utili - Modalita'.
Procedura amichevole.
Procedura arbitrale.
Norme comuni in materia di procedure amichevoli ed arbitrali.
Composizione della Commissione consultiva.
Informazioni da fornire alla Commissione Consultiva.
Modalita' per il rilascio del parere da parte della Commissione Consultiva.
Altre disposizioni in merito alla Commissione Consultiva.
Definitivita' delle decisioni, adottate dagli Stati contraenti.
Casi di eliminazione della doppia imposizione.
Obblighi derivanti da altre convenzioni.
Territorialita'.
Strumenti di ratifica.
Entrata in vigore.
Notifiche.
Durata della convenzione.
Revisione della convenzione.
Deposito negli archivi del segretariato generale del Consiglio della Comunita' europea.
Atto finale.
Dichiarazioni comuni.
Dichiarazioni unilaterali.
Preambolo - Preambolo.
In vigore dal 1 gennaio 1995
Le alte Parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
desiderose di applicare l'articolo 220 del trattato, a norma del quale esse si sono impegnate ad avviare negoziati per garantire, a favore dei loro cittadini, l'eliminazione delle doppie imposizioni,
considerando l'opportunita' di eliminare le doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate,
hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI:
Xxxxxxxx xx XXXXXXXXXXX xx XXXXXXXXX, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA:
Xxxxx XXXXXX XXXXXXXX,
Ministro degli affari economici;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Xxxx XXXXXX,
Ministro federale delle finanze; Xxxxxx XXXXXX,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:
Xxxxxxx XXXXXXXXXXXXX,
Ministro delle finanze;
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA:
Xxxxxx XXXXXXXX XXXXXXX,
Ministro dell'economia e delle finanze;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
Xxxx XXXXX,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE D'IRLANDA:
Xxxxxx XXXXXXXX, Ministro delle finanze;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Xxxxxxx XX XXXX,
Sottosegretario di Stato alle finanze;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX,
Ministro del bilancio, Ministro delle finanze, Ministro del lavoro; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI:
P. C. XXXXXX,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:
Xxxxxx XXXXXX, Ministro delle finanze;
SUA XXXXXX' XX XXXXXX XXX XXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXX: Xxxxx X. X. XXXXXX KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri rinosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Ambito di applicazione.
In vigore dal 1 gennaio 1995
1. La presente convenzione si applica quando, ai fini dell'imposizione, gli utili inclusi negli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono o saranno probabilmente inclusi anche negli utili di un'impresa di un altro Stato contraente, non essendo osservati i principi enunciati all'articolo 4 e applicati direttamente o in disposizioni corrispondenti della normativa dello Stato interessato.
2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente situata in un altro Stato contraente e' equiparata alle imprese dello Stato nel quale e' situata.
3. Il paragrafo 1 e' applicabile anche quando una delle imprese interessate abbia subito perdite anziche' realizzare profitti.
Articolo 2 - Imposte considerate.
In vigore dal 1 gennaio 1995
1. La presente convenzione si applica alle imposte sui redditi.
2. Le attuali imposte cui si applica la presente convenzione sono in particolare le seguenti:
a) in Belgio:
- impot des personnes physiques/personenbelasting,
- impot des societes/vennootschapsbelasting,
- impot des personnes xxxxxxx/rechtspersonenbelasting,
- impot des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders,
- taxe communale et taxe d' agglomeration additionnelles a' l'impot des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting;
b) in Danimarca:
- selskabsskat,
- indkomstskat til xxxxxx,
- kommunal indkomstskat,
- amtskommunal indkomstskat,
- saerlig indkomstskat,
- kirkeskat,
- udbytteskat,
- renteskat,
- royaltyskat,
- frigorelsesafgift;
c) nella Repubblica federale di Germania:
- Einkommensteuer,
- Korperschaftsteuer,
- Gewerbesteuer, nella misura in cui questa imposta e' calcolata sugli utili d'esercizio;
d) in Grecia:
(TESTO IN LINGUA)
e) in Spagna:
- impuesto sobre la renta de las personas fisicas,
- impuesto sobre sociedades;
f) in Francia:
- impot xxx xx xxxxxx,
- xxxxx xxx xxx xxxxxxxx;
x) xx Xxxxxxx:
- income tax,
- corporation tax;
h) in Italia:
- imposta sul reddito delle persone fisiche,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche,
- imposta locale sui redditi;
i) nel Lussemburgo:
- impot sur le revenu des personnes physiques,
- impot sur le revenu des collectivites,
- impot commercial, nella misura in cui questa imposta e' calcolata sugli utili d'esercizio;
j) nei Paesi Bassi:
- inkomstenbelasting,
- vennootschapsbelasting;
k) in Portogallo:
- imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,
- derrama para os municipios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas;
l) nel Regno Unito:
- income tax,
- corporation tax.
3. La presente convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche apportate alle rispettive legislazioni nazionali.
Articolo 3 - Definizioni.
In vigore dal 1 gennaio 1995
1. Ai fini dell' applicazione della presente convenzione l'espressione "autorita' competente" designa i seguenti organi:
- in Belgio
de Minister van Financien o un rappresentante autorizzato, le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato,
- in Danimarca
Skatteministeren o un rappresentante autorizzato,
- nelle Repubblica federale di Germania
der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato,
- in Grecia
(TESTO IN LINGUA)
- in Spagna
el Ministro de Economia y Hacienda o un rappresentante autorizzato,
- in Francia
le Ministre charge' du budget o un rappresentante autorizzato,
- in Irlanda
the Revenue Commissioners o un rappresentante autorizzato,
- in Italia
Il Ministro delle Finanze o un rappresentante autorizzato,
- in Lussemburgo
le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato,
- nei Paesi Bassi
de Minister van Financien o un rappresentante autorizzato,
- in Portogallo
o Ministro das Financas o un rappresentante autorizzato,
- nel Regno Unito
the Commissioners of Inland Revenue o un rappresentante autorizzato.
2. I termini non definiti nella presente convenzione hanno, purche' il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato risultante dalla convenzione conclusa dagli Stati interessati in materia di doppia imposizione.
Sezione 2
Principi applicabili in caso di rettifica degli utili di imprese associate e
d'imputazione degli utili a una stabile organizzazione
Articolo 4 - Principi generali.
In vigore dal 1 gennaio 1995
Nell'applicazione della presente convenzione vanno osservati i seguenti principi:
1) Allorche':
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di un altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa di un altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.
2) Allorche' un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' in un altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione situata nel territorio dell'altro Stato contraente, vanno imputati a tale stabile organizzazione gli utili che essa dovrebbe poter realizzare qualora si trattasse di un'impresa distinta impegnata in attivita' identiche o analoghe, soggetta a condizioni identiche o analoghe e avente un rapporto del tutto indipendente con l'impresa di cui e' una stabile organizzazione.
Articolo 5 - Rettifica degli utili - Modalita'.
In vigore dal 1 gennaio 1995
Quando uno Stato contraente intende procedere alla rettifica degli utili di un'impresa conformemente ai principi di cui all'articolo 4, esso informa a tempo debito l'impresa in questione sull'azione prevista, dandole la possibilita' di informare l'altra impresa affinche' quest'ultima possa informarne a sua volta l'altro Stato contraente.
Tuttavia, lo Stato contraente che fornisce tale informazione non deve trovarsi nell'impossibilita' di fare la rettifica prevista.
Se, dopo la comunicazione di questa informazione, le due imprese e l'altro Stato contraente accettano la rettifica, non si applicano gli articoli 6 e 7.
Articolo 6 - Procedura amichevole.
In vigore dal 1 gennaio 1995
1. Quando, in uno qualsiasi dei casi cui si applica la presente convenzione, un'impresa ritenga che i principi enunciati all'articolo 4 non siano stati osservati, essa ha la facolta' di sottoporre detto caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o nel quale e' situata la sua stabile organizzazione, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti interessati. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che
comporta o puo' comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1. L'impresa informa simultaneamente l'autorita' competente se altri Stati contraenti possono essere interessati a tale caso. L'autorita' competente informa quindi senza indugio le autorita' competenti dei suddetti altri Stati contraenti.
2. L'autorita' competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fa del suo meglio per regolare il caso per via amichevole con l'autorita' competente di qualsiasi altro Stato contraente interessato, al fine di evitare la doppia imposizione in base ai principi di cui all'articolo 4. L'accordo amichevole si applica a prescindere dalle scadenze previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati.
Articolo 7 - Procedura arbitrale.
In vigore dal 1 gennaio 1995
1. Se le autorita' competenti interessate non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due anni dalla data in cui il caso e' stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorita' competenti secondo l'articolo 6, paragrafo 1, le autorita' competenti istituiscono una
commissione consultiva che incaricano di dare un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione.
Le imprese possono avvalersi delle possibilita' di ricorso previste dal diritto interno degli Stati contraenti interessati; tuttavia, quando un tribunale e' stato investito del caso, il termine di due anni di cui al primo comma decorre dalla data in cui e' divenuta definitiva la decisione pronunciata in ultima istanza nell'ambito di tali ricorsi interni.
2. Il fatto che la commissione consultiva sia stata investita del caso non impedisce a uno Stato contraente di avviare o continuare, per il medesimo caso, azioni giudiziarie o procedure per l'applicazione di sanzioni amministrative.
3. Qualora la legislazione interna d'uno Stato contraente non consenta alle autorita' competenti di derogare alle decisioni delle rispettive autorita' giudiziarie, il paragrafo 1 si applica soltanto se l'impresa associata di tale Stato ha lasciato scadere il termine di presentazione del ricorso o ha rinunciato a quest'ultimo prima che sia intervenuta una decisione. Questa disposizione lascia impregiudicato il ricorso, laddove questo riguarda elementi diversi da quelli di cui all'articolo 6.
4. Le autorita' competenti possono convenire, d'accordo con le imprese associate interessate, di derogare ai termini previsti dal paragrafo 1.
5. Nella misura in cui i paragrafi da 1 a 4 non sono applicati, restano impregiudicati i diritti di ciascuna delle imprese associate previsti dall'articolo 6.
Articolo 8 - Norme comuni in materia di procedure amichevoli ed arbitrali.
In vigore dal 1 gennaio 1995
1. L'autorita' competente di uno Stato contraente non e' obbligata ad avviare la procedura amichevole o a costituire la commissione consultiva di cui all'articolo 7, quando, con procedimento giudiziario o amministrativo, e' stato definitivamente constatato che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, e' passibile di sanzioni gravi.
2. Quando un procedimento giudiziario o amministrativo, inteso a constatare che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica
degli utili ai sensi dell'articolo 4, e' passibile di sanzioni gravi, e'
pendente contemporaneamente ad uno dei procedimenti previsti agli articoli 6 e 7, le autorita' competenti possono sospendere lo svolgimento di questi ultimi fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo in questione.
Articolo 9 - Composizione della Commissione consultiva.
In vigore dal 1 gennaio 1995
1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e' costituita, oltre che dal presidente:
- da due rappresentanti di ciascuna autorita' competente interessata; questo numero puo' essere ridotto a uno previo accordo tra le autorita' competenti;
- da un numero pari di personalita' indipendenti designate di comune accordo in base all'elenco delle personalita' di cui al paragrafo 4 oppure, in mancanza di accordo, mediante estrazioni a sorte effettuate dalle autorita' competenti interessate.
2. Insieme con le personalita' indipendenti e' anche designato un supplente per ciascuna di esse, in conformita' delle disposizioni previste per la designazione delle personalita' indipendenti, per il caso in cui queste siano impedite d'esercitare le loro funzioni.
3. In caso di designazione per estrazione a sorte, ogni autorita' competente puo' ricusare ogni personalita' indipendente in una delle situazioni preventivamente concordate tra le autorita' competenti interessate o quando tale personalita':
- appartiene a una della amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni;
- detiene o ha detenuto un'importante partecipazione in una o ciascuna delle imprese associate, o e' o e' stata loro dipendente o consulente;
- non offre sufficienti garanzie di obiettivita' per risolvere il caso o i casi ad essa sottoposti.
4. Viene stabilito un'elenco delle personalita' indipendenti, in cui figurano tutte le persone indipendenti designate dagli Stati contraenti. A tal fine
ogni Stato contraente procede alla designazione di cinque persone e ne informa il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee.
Tali persone devono essere cittadini di uno Stato contraente e residenti nel territorio cui si applica la presente convenzione. Esse devono essere competenti e indipendenti.
Gli Stati contraenti possono apportare modifiche all'elenco di cui al primo comma; essi ne informano immediatamente il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee.
5. I rappresentanti e le personalita' indipendenti designati conformemente al paragrafo 1 scelgono un presidente nell'elenco di cui al paragrafo 4, fatto salvo il diritto di ciascuna autorita' competente interessata di ricusare la personalita' cosi' scelta in una delle situazioni di cui al paragrafo 3.
Il presidente deve adempiere le condizioni per l'esercizio, nel suo paese, delle piu' elevate funzioni giurisdizionali o essere giureconsulto di notoria competenza.
6. I membri della commissione consultiva sono tenuti a mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel quadro della procedura.
Gli Stati contraenti adottano le disposizioni appropriate per la repressione di qualsiasi violazione dell'obbligo di mantenere il segreto. Essi comunicano
senza indugio tali misure alla Commissione delle Comunita' europee, che ne informa gli altri Stati contraenti.
7. Gli Stati contraenti predono le misure necessarie affinche' la commissione consultiva possa riunirsi senza indugio dopo essere stata investita di un caso.
Articolo 10 - Informazioni da fornire alla Commissione Consultiva.
In vigore dal 1 gennaio 1995
1. Ai fini della procedura di cui all'articolo 7, le imprese associate interessate possono fornire alla commissione consultiva tutte le informazioni, le prove o i documenti che ritengono possano essere utili per giungere ad una decisione. Le imprese e le autorita' competenti degli Stati contraenti interessati sono tenute a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni, prove e documenti da parte della commissione consultiva. Xxx' non deve comunque comportare per le autorita' competenti degli Stati contraenti interessati l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione nazionale o alla normale prassi amministrativa nazionale;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione nazionale o nell'ambito della normale prassi amministrativa nazionale; o
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
2. Ciascuna impresa associata puo', qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi rappresentare dinanzi alla commissione consultiva. Se la commissione lo richiede, ciascuna impresa associata e' tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.
Articolo 11 - Modalita' per il rilascio del parere da parte della Commissione Consultiva.
In vigore dal 1 gennaio 1995
1. La commissione consultiva di cui all'articolo 7 da' il suo parere entro i sei mesi dalla data in cui e' stata adita.
La commissione consultiva deve basare il suo parere sulle disposizioni di cui all'articolo 4.
2. La commissione consultiva si pronuncia alla maggioranza semplice dei suoi membri. Le autorita' competenti interessate possono convenire norme complementari di procedura.
3. Le spese procedurali della commissione consultiva, salvo quelle sostenute dalle imprese associate, sono suddivise in parti uguali fra gli Stati contraenti interessati.
Articolo 12 - Altre disposizioni in merito alla Commissione Consultiva.
In vigore dal 1 gennaio 1995
1. Le autorita' competenti che partecipano alla procedura di cui all'articolo
7 prendono di comune accordo e basandosi sull'articolo 4 una decisione volta ad eliminare la doppia imposizione entro sei mesi dalla data in cui la commissione consultiva ha reso il suo parere.
Le autorita' competenti possono prendere una decisione non conforme al parere della commissione consultiva. Se non raggiungono un accordo al riguardo, sono tenute a conformarsi a detto parere.
2. Le autorita' competenti possono convenire di pubblicare la decisione di cui al paragrafo 1, con l'assenso delle imprese interessate.
Articolo 13 - Definitivita' delle decisioni, adottate dagli Stati contraenti.
In vigore dal 1 gennaio 1995
Il carattere definitivo delle decisioni adottate dagli Stati contraenti, concernenti l'imposizione sugli utili provenienti da un'operazione tra imprese associate, non preclude il ricorso alle procedure previste agli articoli 6 e
7.
Articolo 14 - Casi di eliminazione della doppia imposizione.
In vigore dal 1 gennaio 1995
Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, la doppia imposizione di utili e' considerata eliminata se:
a) gli utili sono inclusi nel computo degli utili assoggettati a imposizione in un solo Stato o se
b) l'importo dell'imposta cui tali utili sono assoggettati in uno Stato e' ridotto di un importo pari all'imposta cui sono soggetti nell'altro Stato.
Articolo 15 - Obblighi derivanti da altre convenzioni.
In vigore dal 1 gennaio 1995
La presente convenzione non pregiudica gli obblighi di piu' ampia portata in materia di eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili di imprese associate, risultanti da altre convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti o dalla legislazione nazionale degli Stati stessi.
Articolo 16 - Territorialita'.
In vigore dal 1 gennaio 1995
1. Il campo di applicazione territoriale della presente convenzione corrisponde a quello definito all'articolo 227, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2. La presente convenzione non si applica:
- ai territori francesi di cui all'allegato IV del trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
- alle isole Xxxxxxx e alla Groenlandia.
Articolo 17 - Strumenti di ratifica.
In vigore dal 1 gennaio 1995
La presente convenzione sara' ratificata dagli Stati contraenti.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee.
Articolo 18 - Entrata in vigore.
In vigore dal 1 gennaio 1995
La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalita'. Essa si applica alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, avviate dopo la sua entrata in vigore.
Articolo 19 - Notifiche.
In vigore dal 1 gennaio 1995
Il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica agli Stati firmatari:
a) il deposito di ciascuno strumento di ratifica;
b) la data di entrata in vigore della presente convenzione;
c) l'elenco delle personalita' indipendenti designate dagli Stati contraenti, di cui all'articolo 9, paragrafo 4, nonche' le modifiche che saranno ad esso apportate.
Articolo 20 - Durata della convenzione.
In vigore dal 1 gennaio 1995
La presente convenzione e' stipulata per un periodo di cinque anni. Sei mesi prima dello scadere di questo periodo gli Stati contraenti si riuniscono per decidere in merito alla proroga della presente convenzione e a qualsiasi misura che deve essere eventualmente presa in proposito.
Articolo 21 - Revisione della convenzione.
In vigore dal 1 gennaio 1995
Ogni Stato contraente puo' chiedere in qualunque momento la revisione della presente convenzione. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunita' europee convoca una conferenza di revisione.
Articolo 22 - Deposito negli archivi del segretariato generale del Consiglio della Comunita' europea.
In vigore dal 1 gennaio 1995
La presente convenzione, redatta in un esemplare unico nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola
e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, xxxx' depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee. Il segretario generale ne trasmettera' una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.
Allegato 1 - Atto finale.
In vigore dal 1 gennaio 1995
I PLENIPOTENZIARI DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI,
riuniti a Bruxelles, il ventitre' luglio millenovecentonovanta, per la firma della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, hanno, al momento di firmare detta convenzione:
a) adottato le dichiarazioni comuni seguenti,accluse al presente atto finale:
- dichiarazione relativa all'articolo 4, punto 1),
- dichiarazione relativa all'articolo 9, paragrafo 6,
- dichiarazione relativa all'articolo 13;
b) preso atto delle dichiarazioni unilaterali seguenti, accluse al presente atto finale:
- dichiarazione della Francia e del Regno Unito relativa all'articolo 7,
- dichiarazioni unilaterali degli Stati contraenti relative all'articolo 8,
- dichiarazione della Repubblica federale di Germania relativa all'articolo 16.
In fede di che, i sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.
Allegato 2 - Dichiarazioni comuni.
In vigore dal 1 gennaio 1995
Dichiarazione relativa all'articolo 4, punto 1)
Le disposizioni di questo punto si applicano tanto al caso in cui una transazione e' realizzata direttamente tra due imprese giuridicamente distinte che al caso in cui una transazione e' realizzata tra una delle imprese e la stabile organizzazione dell'altra impresa situata in un terzo Stato contraente.
Dichiarazione relativa all'articolo 9, paragrafo 6
Gli Stati membri mantengono ogni liberta' per quanto riguarda la natura e la portata delle disposizioni appropriate per la repressione di qualsivoglia violazione dell'obbligo di mantenere il segreto.
Dichiarazione relativa all'articolo 13
Allorche', in uno o piu' Stati contraenti interessati, le decisioni relative alle imposizioni oggetto delle procedure di cui agli articoli 6 e 7 sono state modificate dopo la fine della procedura di cui all'articolo 6 o dopo la decisione di cui all'articolo 12 e ne risulta una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto dell'applicazione del risultato di tale procedura o decisione, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7.
Allegato 3 - Dichiarazioni unilaterali.
In vigore dal 1 gennaio 1995
Dichiarazione relativa all'articolo 7
La Francia e il Regno Unito dichiarano che applicheranno l'articolo 7, paragrafo 3.
Dichiarazioni unilaterali degli Stati contraenti relative all'articolo 8. Belgio
Per "sanzioni gravi" occorre intendere una sanzione penale o amministrativa in caso:
- di delitti di diritto comune commessi a scopo di frode fiscale,
- di infrazioni alle disposizioni del codice delle imposte sul reddito
od a decisioni prese in esecuzione di queste disposizioni, commessi a scopi fraudolenti o con l'intento di nuocere.
Danimarca
Per "sanzione grave" si intende una sanzione per infrazione volontaria alle disposizioni del diritto penale o della legislazione speciale in casi che non possono essere composti per via amministrativa.
I casi di infrazione alle disposizioni della legislazione fiscale possono, di norma, essere composti per via amministrativa, qualora si consideri che un'infrazione non comporta una pena piu' severa di un'ammenda.
Repubblica federale di Germania Infrazione alle norme fiscali punibile con "sanzioni gravi" e' ogni infrazione alle leggi fiscali sanzionata da pene detentive, pene pecuniarie o ammende amministrative.
Grecia
In conformita' della legislazione tributaria greca, un'impresa e' passibile di una sanzione grave nei seguenti casi:
1) allorche' non presenta dichiarazioni o presenta dichiarazioni inesatte per imposte, tasse e prelievi che, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trattenuti o versati allo Stato, ovvero per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sulla cifra d'affari o il prelievo speciale sugli articoli
di lusso, se l'importo complessivo di tali imposte, tasse e prelievi che aveva l'obbligo di dichiarare o versare allo Stato per transizioni o altre operazioni effettuate supera la somma di seicentomila (600 000) dracme nel corso di un semestre dell'anno civile ovvero la somma di un milione
(1 000 000) di dracme nel corso di un anno civile;
2) allorche' non presenta una dichiarazione dei redditi, se per il reddito non dichiarato e' dovuta un'imposta di importo superiore a trecentomila (300 000) dracme;
3) allorche' non rilascia i documenti fiscali previsti dal codice tributario;
4) allorche' rilascia tali documenti in modo inesatto per quanto concerne la quantita', il prezzo unitario o il valore, se da tale inesattezza risulta una differenza superiore al dieci per cento (10 %) della quantita' complessiva o del valore complessivo dei beni, della prestazione di servizi o, in generale, della transazione;
5) allorche' tiene in modo inesatto libri o documenti, se l'inesattezza e' constatata da un controllo regolare il cui risultato e' stato determinato con soluzione amministrativa o a causa della scadenza del termine per l'esercizio del ricorso, ovvero con decisione definitiva del tribunale amministrativo, qualora nel periodo di gestione per il quale e' stato effettuato il controllo risulti una differenza delle entrate lorde superiore del venti per cento (20
%) rispetto a quelle dichiarate e comunque non inferiore ad un milione (1 000 000) di dracme;
6) allorche' non osserva l'obbligo di tenere i libri e i documenti previsti dalle pertinenti disposizioni del codice tributario;
7) allorche' rilascia una fattura di vendita di beni o di prestazioni di servizi, ovvero uno qualsiasi dei documenti fiscali di cui al punto 3 che siano falsi, contraffatti o alterati;
Si considera falso il documento fiscale che e' stato perforato o stampigliato in qualsiasi modo, se il relativo visto non e' stato registrato negli appositi libri delle autorita' fiscali competenti e sempreche' la mancata registrazione sia stata portata a conoscenza del debitore per il visto. Il documento fiscale si considera inoltre falso anche quando il contenuto e gli altri elementi dell'originale o della copia sono diversi da quelli indicati nella matrice del documento stesso.
Si ritiene contraffatto il documento fiscale rilasciato per una transazione, operazione o qualsiasi altro motivo che sia fittizio in tutto o in parte, ovvero per una transazione effettuata da persone diverse da quelle indicate nel documento fiscale;
8) allorche' conosce lo scopo dell'atto da intraprendere e collabora in qualsiasi modo alla fabbricazione dei documenti fiscali falsi, ovvero sa che i documenti sono falsi o contraffatti e collabora in qualsiasi modo al rilascio dei medesimi o approva i documenti falsi, contraffatti o alterati al fine di dissimulare la base imponibile.
Spagna
Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni amministrative per infrazioni fiscali gravi, nonche' le sanzioni penali per delitti commessi contro l'amministrazione fiscale.
Francia
Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni penali nonche' le sanzioni fiscali quali le sanzioni per mancata dichiarazione dopo la messa in mora, per dolo, per manovre fraudolente, per opposizione al controllo fiscale, per rimunerazioni o distribuzioni occulte, per abuso di diritto.
Irlanda
Le "sanzioni gravi" comprendono le sanzioni per:
a) mancata dichiarazione;
b) dichiarazione scorretta per frode o negligenza;
c) mancata tenuta dei libri pertinenti;
d) mancata presentazione di documenti e libri ai fini di controllo;
e) ostruzione contro persone che esercitano poteri conferiti da un testo legislativo o regolamentare;
f) mancata dichiarazione di redditi imponibili;
g) falsa dichiarazione per ottenere un abbattimento.
Le disposizioni legislative che, al 3 luglio 1990, disciplinano queste infrazioni sono:
- la parte XXXV dell'Income Tax Act del 1967;
- la sezione 6 del Finance Act del 1968;
- la parte XIV del Corporation Tax Act del 1976;
- la sezione 94 del Finance Act del 1983.
Sono incluse tutte le disposizioni ulteriori che sostituiscono, modificano o aggiornano il codice delle penalita'.
Italia
Per "sanzioni gravi" si intendono le sanzioni previste per illeciti configurabili, ai sensi della legge nazionale, come ipotesi di reato fiscale. Lussemburgo
Il Lussemburgo considera "sanzione grave" quanto l'altro Stato contraente avra' dichiarato di considerare tale ai fini dell'articolo 8.
Paesi Bassi
Per "sanzione grave" si intende una sanzione pronunciata da un giudice per qualsiasi atto istituzionale, menzionato all'articolo 68, paragrafo 1 della legge generale sulle imposte.
Portogallo
Il termine "sanzioni gravi" comprende le sanzioni penali e le altre penalita' fiscali applicabili nel caso in cui un'infrazione sia stata commessa con dolo o l'ammenda prevista sia di importo superiore a 1 000 000 (un milione) di escudos.
Regno Unito
Il Regno Unito interpretera' il termine "sanzione grave" come comprensivo delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative per presentazione dolosa o negligente, ai fini fiscali, di conti, di domande di esenzione, abbattimento
o restituzione o di dichiarazioni a fini fiscali.
Dichiarazione della Repubblica federale di Germania relativa all'articolo 16. Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, che la convenzione si applica ugualmente al Land di Berlino.