CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
per il personale della
Banca di Forlì Credito Cooperativo
Addì, 29 marzo 2012
tra
la Banca di Forlì Credito Cooperativo,
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.:
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx,
coadiuvato dal Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxx,
e
le Rappresentanze Sindacali Aziendali,
F.A.B.I. Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx
F.I.S.A.C./C.G.I.L. Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx
F.I.B.A./C.I.S.L. Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx
viene stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale:
ART.1
PREMIO DI RISULTATO
Si conviene che il Premio di Risultato Aziendale verrà calcolato sulla base del PDR Regionale aumentato di una percentuale pari al 20%.
ART.2
TRASFORMAZIONE EX PREMIO C.I.A DEL 15/11/1990
TRASFORMAZIONE EX PREMIO C.I.A. DEL 15/11/1990
Al personale in organico alla data del 31/01/1998 si conferma quanto previsto dal Contratto Integrativo Aziendale, all’articolo 2 e agli allegati “A” e “D”, stipulato il 24/03/1998.
ART. 3 RAPPORTI COMMERCIALI
I “Rapporti Commerciali” per il personale dipendente della Banca di Forlì Credito Cooperativo sono definiti nell’allegato “A” del presente Contratto Integrativo Aziendale.
ART. 4
PREMIO DI ANZIANITA’
Al raggiungimento del 25° anno di servizio prestato nel Movimento delle CRA/BCC, verrà erogato al personale un premio di anzianità nella misura pari all’ 8,5% della retribuzione annua lorda, con riferimento al mese precedente, escluse le indennità di rischio cassa , trasporto valori e di sotterraneo.
La corresponsione avverrà entro il mese successivo al raggiungimento di detta anzianità. Tale premio assorbe eventuali erogazioni di premi già corrisposti presso la BCC allo stesso titolo.
ART. 5
PROVVIDENZE PER FIGLI HANDICAPPATI
Ai dipendenti con figli o equiparati a carico portatori di handicap verrà erogata annualmente la somma di € 2.500,00; a tal fine l'interessato dovrà presentare idonea certificazione medica. Tale erogazione assorbe sia eventuali contributi già corrisposti allo stesso titolo, che eventuali contributi definiti in sede nazionale nell'arco di vigenza del presente Contratto Integrativo. A richiesta dei lavoratori con figli o equiparati a carico portatori di handicap, verranno concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 50 ore annue. Le richieste di tali permessi dovranno essere in relazione all'handicap e documentate.
L’Azienda favorirà i dipendenti che richiedono permessi per familiari portatori di handicap, in applicazione della Legge n. 104/1992.
ART. 6 INDENNITA’ ANNUALI
Le provvidenze annuali per i lavoratori studenti nonché per ciascun figlio (o equiparato) studente fiscalmente a carico, sono le seguenti:
➢ a studente scuola media inferiore: € 250
➢ a studente scuola media superiore: € 500
➢ a studente universitario: € 800
L’indennità non è dovuta se lo studente di scuola media inferiore o superiore non ottiene la promozione e se lo studente universitario non supera almeno tre esami dell’anno accademico. Per lo studente universitario l’indennità è dovuta nel limite della durata ordinaria del corso. Tale provvidenza assorbe eventuali indennità, della medesima natura, prevista dal vigente CCNL.
ART. 7 LAVORATORI STUDENTI
I dipendenti che sostengono gli esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché quelli che sostengono l'esame di laurea, in aggiunta ai permessi previsti dal CCNL, hanno diritto a fruire, a richiesta, di un permesso retribuito di dieci giorni lavorativi. Tale permesso spetta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. E' fatto obbligo ai lavoratori studenti di documentare l'avvenuta partecipazione agli esami.
ART. 8
ASSENZA PER MALATTIA O INFORTUNIO
Nei casi di assenza dal servizio dovuta a malattia o infortunio accertati, il lavoratore che abbia conseguito la nomina in pianta stabile, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a due mesi per ogni anno di servizio, con un minimo di ventiquattro mesi ed un massimo di quarantotto mesi, salvi gli aumenti previsti dal CCNL.
I periodi sopra indicati sono aumentati del 50 per cento in caso di accertata necessità di cura, nonché nel caso di malattia di carattere oncologico e nel caso di malattia cardiovascolare.
Agli effetti dell'applicazione della norma avrà efficacia l'eventuale variazione di anzianità che durante la malattia o l'infortunio si sia verificata nei confronti del lavoratore.
Durante i periodi di assenza per malattia o infortunio compete al lavoratore la retribuzione integrale.
Perdurando la malattia, oltre i termini indicati dal vigente CCNL, il lavoratore può chiedere di essere posto in aspettativa non retribuita per la durata massima di un anno.
L'aspettativa per malattia cessa quando risulti che non sussistono più le cause per le quali fu accordata.
ART. 9 PERMESSI
Ad integrazione delle attuali disposizioni del vigenti CCNL per il personale impiegatizio e per il personale direttivo verranno concessi 2 giorni di permessi retribuiti in caso di nascita figli; 3 giorni di permessi retribuiti in caso di decesso di genitori, fratelli e sorelle e di 5 giorni in caso di decesso di coniuge e/o convivente e figli.
Sono inoltre da considerare retribuiti i permessi richiesti:
per visite o prestazioni specialistiche cui il lavoratore debba sottoporsi, comprovate da adeguata documentazione; per impegni documentati ai quali il lavoratore sia obbligatoriamente tenuto e che risultino non delegabili e non assolvibili al di fuori del normale orario di lavoro, compreso il tempo per l'eventuale viaggio di andata e ritorno.
L’Azienda accorderà permessi non retribuiti per gravi motivi personali, fino a 15 giorni lavorativi all'anno.
La valutazione del merito, in caso di controversia, sarà demandata ad una commissione composta da un membro di Direzione ed un Rappresentante Sindacale.
ART. 10
AVVICENDAMENTO A SEGUITO DI FATTI DELITTUOSI O INCIDENTI
L'Azienda si dichiara disposta a dar seguito, per i dipendenti eventualmente interessati da rapine o altri fatti delittuosi consumati a carico della Banca di Forlì Credito Cooperativo, alle domande di avvicendamento ad altro servizio entro dodici mesi dal verificarsi dell’evento.
ART. 11
INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI CHE, PER RAGIONI DI LAVORO E/O PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE, GUIDANO AUTOMEZZI
Il personale della Banca di Forlì Credito Cooperativo deve essere assicurato, in recepimento del vigente CCNL per i Quadri, gli Impiegati e gli Ausiliari e del vigente CCNL per il personale direttivo, raddoppiando i rispettivi capitali assicurati di caso morte e invalidità permanente.
Ai fini di cui sopra, si conferma che agli ex funzionari, ora quadri direttivi, vengano riconosciute le coperture assicurative previste per il personale direttivo.
Si conferma altresì la fascia di copertura intermedia tra quella base e quella del personale direttivo, introdotta a beneficio di quanti – quadri, impiegati o commessi – siano chiamati a svolgere attività di sviluppo o di servizio connesse alla loro specifica funzione (Responsabile o sostituto di filiale, addetto allo sviluppo relazioni esterne, servizi di corriere) che comportino un impegno esterno alle sedi aziendali con uso dei mezzi di trasporto propri o dell’Istituto.
L’elenco che si allega al presente C.I.A. è rappresentativo della situazione sopradescritta alla data odierna e verrà aggiornato alla fine di ogni trimestre solare, in sede di rinnovo della polizza.
ART. 12
INFORMAZIONI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
L’Azienda provvederà a comunicare, a richiesta delle RSA, ove costituite, o, in mancanza, alle strutture sindacali competenti per provincia o per territorio:
➢ straordinario trimestrale per unità produttiva e uffici, con specifica dell'eventuale straordinario effettuato di sabato;
➢ mensilmente il resoconto nominativo delle ore di lavoro straordinario ed i recuperi effettuati (banca delle ore);
➢ tempo per tempo, i nominativi dei neo assunti, con l'indicazione dei tipo di contratto, dell'inquadramento e della sede di lavoro e delle mansioni;
➢ regolamenti e organigrammi aziendali;
➢ i passaggi di categoria, qualifica e grado;
➢ piano dei corsi per l'anno di competenza e l'elenco dei partecipanti;
➢ copia delle polizze di assicurazione stipulate dalle aziende a favore dei dipendenti anche ai sensi del vigente CCNL, e dell'art.10 del presente accordo;
➢ con cadenza semestrale, i dati relativi alla raccolta diretta e indiretta, agli impieghi e al numero di operazioni svolte e al numero degli addetti per unità produttiva;
➢ i piani di formazione le modalità di partecipazione ai corsi di formazione dei nuovi assunti, per assunti con contratto di formazione e lavoro e di qualificazione, aggiornamento per tutto il personale, da svolgere nell'anno in corso.
➢ Ai fini degli incontri periodici sulle risorse umane, per quadri, impiegati, e ausiliari e per il personale direttivo, l’Azienda, entro il mese di aprile di ogni anno, provvederà a comunicare alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto i dati medi trimestrali relativi all'anno precedente della massa fiduciaria e degli impieghi, rilevati dal Mod. 102 della Vigilanza. Unitamente verrà comunicato l’organigramma con relative suddivisioni in servizi e/o settori e/o uffici operativi con indicazione degli inquadramenti delle posizioni dei relativi responsabili e degli addetti.
ART. 13 PREPOSTI A DIPENDENZE
I preposti alle dipendenze sono da inquadrare come stabilito dal vigente CCNL.
Premesso che le filiali sono unità operative a forte valenza strategica per la crescita dell’azienda si stabiliscono gli assegni mensili di “indennità preposto” da erogare sulla base di 12 mensilità.
➢ Fino a 5 addetti compreso il preposto assegno mensile di €. 340;
➢ Oltre i 5 addetti compreso il preposto assegno mensile di €. 390.
Non sono previste dipendenze con un solo addetto presente. L’Azienda dovrà provvedere alla individuazione ed alla nomina del sostituto del preposto.
ART. 14 SICUREZZA DEL LAVORO
Nell'ambito della tutela della sicurezza, l’Azienda si impegna ad utilizzare ditte specializzate per le operazioni di trasporto valori.
ART. 15
FUSIONI ED INCORPORAZIONI
In caso di fusioni od incorporazioni la Banca di Forlì Credito Cooperativo si impegna a verificare con le R.S.A., prima del passaggio alla fase operativa, i problemi riguardanti il personale (organici, mobilità, tutela professionale) al fine di ricercare soluzioni idonee.
Nel caso di processi di fusione, concentrazione e scorporo che comportino per il lavoratore spostamento dalla precedente sede di lavoro è dovuta un'indennità di mobilità nelle seguenti misure:
€ 0,20 (Euro zero/venti) a kilometro per distanze superiori a 25 Km ( distanze > di 25 km in solo andata) calcolate dalla distanza minore fra la Sede della Banca e la residenza del lavoratore.
ART. 16
ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
A superamento degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato “D”, regolamento delle anticipazioni su trattamento di fine rapporto, del vigente CCNL si conviene che:
- vanno soddisfatte annualmente, dal 1 gennaio al 31 dicembre, le richieste presentate dagli aventi diritto di cui all’art. 1 senza limitazioni percentuali o in termini assoluti;
- ciascuna anticipazione può essere richiesta, oltre che per le motivazioni previste dalla Legge, anche per la ristrutturazione dell’immobile di abitazione e per l’acquisto di beni durevoli; essa, comunque, non può essere superiore al 85% dell'importo complessivo cui il richiedente avrebbe diritto, per indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto, nel caso di risoluzione del contratto di lavoro alla data di presentazione della domanda.
In riferimento all’integrazione apportata in data 11.03.1999, al presente articolo, si conviene che:
“La richiesta di anticipazione del T.F.R. da parte dei dipendenti, s’intenderà legittimata anche in presenza di spese mediche sostenute o da sostenere nei dodici mesi precedenti o successivi alla richiesta, anche nel caso che le stesse riguardino il coniuge e/o figli non a carico purché conviventi” (Restano ferme le modalità di documentazione delle richieste).
Dall'importo complessivo anzidetto sono da detrarre le somme in ipotesi pignorate od altrimenti impegnate a garanzia di terzi o del datore di lavoro oppure impiegate a favore del dipendente su cui restano escluse anticipazioni finché permane la esposizione.
ART. 17
DESTINATARI DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale dipendente in servizio alla data della sua sottoscrizione ed a quello successivamente assunto, dove non diversamente specificato.
ART. 18
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Il presente Contratto Integrativo Aziendale decorre dal 01.04.2012 e avrà scadenza il 31.12.2012, dove non diversamente specificato. Le parti si impegnano, per il rinnovo del presente contratto, ad incontrarsi entro sei mesi dalla scadenza del medesimo.
ART. 19
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le condizioni di maggior favore previste nel presente C.I.A. si intenderanno superate qualora il C.C.N.L. e/o il
C.I.R. le dovessero pareggiare e/o migliorare.
Per tutte le previsioni contrattuali non esplicitate nel presente Contratto Integrativo Aziendale si farà riferimento ai vigenti, tempo per tempo, C.C.N.L. e C.I.R.
ART. 20
PARTECIPAZIONE DEI QUADRI DIRETTIVI ALLLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ad integrazione dell’art. 98 del vigente C.C.N.L., per la partecipazione dei Quadri Direttivi alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con inizio fuori orario di lavoro, è prevista una corresponsione di € 150,00 per ogni riunione, fino ad un tetto massimo annuale pari a € 3.500,00. Per poter beneficiare di suddetta indennità, le riunioni dovranno avere la durata di almeno due ore.
ALLEGATO “A” RAPPORTI COMMERCIALI
CONDIZIONI RISERVATE AI DIPENDENTI (decorrenti dalla data della stipula del C.I.A.)
1) TASSI - determinazione del parametro di riferimento:
I tassi riservati ai Dipendenti per le operazioni sotto specificate sono indicizzati trimestralmente sulla base del seguente PARAMETRO di riferimento: EURIBOR (360) a tre mesi, media mensile del mese precedente l’inizio di ogni trimestre solare, arrotondato allo 0,10 di punto superiore”.
2) SPESE E COMMISSIONI (su tutte le operazioni):
Franco spese della Banca (recupero delle eventuali commissioni/spese reclamate).
3) Condizioni applicate al CONTO CORRENTE del Dipendente dove viene accreditato lo stipendio:
TASSO A CREDITO = PARAMETRO –1 punto (Minimo Tasso Soci) (Per la Convenzione “Parenti di Dipendenti” il tasso = PARAMETRO – 1,50 centesimi di punto) (Minimo =
Tasso Soci – 0,50)
Tali condizioni potranno essere riviste in corso d’anno con accordo tra le parti.
TASSO A DEBITO (con capitalizzazione trimestrale):
per utilizzi fino a € 20.000,00 = PARAMETRO (Minimo = tasso creditore)
COMMISSIONE MESSA A DISPOSIONE FONDI = FRANCO Fino a € 20.000,00
Oltre E. 20.000,00, la minima prevista.
Condizioni per Versamenti e Prelevamenti
Versamenti:
Ai versamenti sono applicate le stesse condizioni di “Data Valuta” previste per la Banca in sede di incasso.
Prelevamenti: | = Valuta Addebito | |
Addebiti pervenuti con flusso elettronico: | - Bancomat | = Giorno del prelievo |
- Pago Bancomat | = Giorno del pagamento | |
- Assegno in Cheque Trunkation | = Giorno di emissione |
Altri Addebiti (es.: Assegni pervenuti fuori Cheque Trunkation, ecc.) = Compensata con la “data
valuta” di addebito alla Banca
Altre Condizioni (#)
Utenze varie (bollettini postali ICI domiciliazione utenze, bonifici,
commissioni su prelievi bancomat su sportelli terzi ecc,). = Franco spese Rilascio “Carte” emesse dalla Banca (Bancomat, Cirrus/Maestro ecc,, fino
ad un massimo di due) = Franco spese
Richiesta di Carte emesse da terzi (American Express,
Bankamericard, CartaSì, Conad Card, ViaCard, ViaCard plus, , ecc.) = Le migliori condizioni
praticate dall’Emittente
Home Banking procedura WEB = Franco spese
Il dipendente ha diritto ad un solo conto corrente gratuito.
4) Condizioni applicate ai MUTUI chirografari:
a) In relazione ai mutui previsti a favore dei dipendenti, per spese di natura personale e familiare, saranno praticate le seguenti condizioni:
➢ Importo massimo € 40.000 (quarantamila)
➢ Durata del prestito: 10 (dieci) anni;
➢ Tasso: uguale al PARAMETRO di riferimento, con un minimo pari al tasso creditori tempo per tempo applicato,
➢ Rimborso: rate mensili o trimestrali o semestrali addebitate sul c/c del Dipendente, franco spese addebito rata;
➢ Spese pratica e commissioni per estinzione anticipata: franco.
b) E’ prevista la possibilità, a richiesta del dipendente, di unificare in una unica linea di credito, in c/c ipotecario, gli importi di cui al punto 3 (fido di c/c) e di cui al punto 4 (per mutui) alle medesime condizioni economiche.
c) E’ prevista inoltre la possibilità, a richiesta del dipendente, di unificare in una unica linea di credito, mutuo chirografario, gli importi di cui al punto 3 (fido di c/c: €. 20.000 ) e di cui al punto 4 (per mutui : €. 40.000) alle medesime condizioni economiche.
d) Potranno essere concessi altresì mutui e/o affidamenti in c/c ipotecario, a discrezione del Consiglio di
Amministrazione, al miglior tasso definito tempo per tempo dalla Banca per l’acquisto di immobili abitativi prevedendo una diminuzione del 30% dello spread applicato all’Euribor.
Nel caso di opzione da parte del dipendente di quanto previsto nei punti b e c, la richiesta di apertura di credito in conto corrente sarà regolata dalle condizioni previste nel presente articolato e la Commissione Messa a Disposizione Fondi applicata sarà quella prevista al Punto 3.
GARANZIE:
A modifica degli accordi precedenti, in considerazione delle avvenute variazioni nella normativa sul TFR, qualora le richieste avanzate dal personale non trovassero adeguata copertura nella garanzia diretta, il Dipendente dovrà fornire firme esterne a sostegno della stessa.
5) CONDIZIONI APPLICATE ALLE OPERAZIONI IN VALORI MOBILIARI
Ad un dossier titoli franco spese (comprensivo di comunicazioni di legge) e/o cointestato con altro familiare e/o convivente, purché collegato al c/c, di cui al precedente punto 3), ed avente la medesima intestazione, sono applicate le seguenti condizioni:
Commissioni
Prenotazioni in Asta:
➢ B.O.T.: tre mesi: 0,05% - sei mesi: 0,10% - dodici mesi: 0,15%;
➢ Acquisti sul mercato regolamentato:
➢ TITOLI DI STATO: 0,10% oltre allo spread reclamato alla Banca;
➢ ALTRI TITOLI: 0,10% oltre allo spread reclamato alla Banca;
➢ P.C.T.: tasso riservato alla Clientela primaria;
➢ Operazioni su titoli azionari: 0,20% compreso lo spread reclamato alla Banca;
6) CONDIZIONI APPLICATE AI RAPPORTI IN DIVISA ESTERA
Ad un Conto in divisa estera intestato al Dipendente o cointestato con altro familiare e/o convivente sono applicate le seguenti condizioni:
➢ tasso creditore: tasso Avere praticato alla Banca dal Corrispondente - 0,25 punti
Negoziazione di divisa estera
➢ commissioni di negoziazione: 0,50‰ (per mille);
➢ acquisto divisa estera in partite “trattabili” cambio base denaro mercato;
➢ vendita divisa estera in partite “trattabili” cambio base lettera mercato;
➢ acquisto divisa estera in partite “minime” cambio riservato alla primaria Clientela;
➢ vendita divisa estera in partite “minime” cambio riservato alla primaria Clientela;
Finanziamenti in divisa estera
➢ tasso : tasso applicato alla Banca dal Corrispondente
+ 0,25 punti
➢ spese per accensioni, decurtazioni, proroghe ed estinzioni: € 2,50 per operazione.
Negoziazione di banconote cambio riservato alla primaria Clientela.
7) VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI.
Con decorrenza dalla data della stipula del presente accordo, le suddette condizioni sono valide per tutto il personale, dipendente dell’azienda, assunto con contratto a tempo indeterminato (pertanto i rapporti commerciali in essere di ciascun dipendente verranno adeguati, dalla data della stipula, alle nuove condizioni).
CONDIZIONI DI FAVORE SU MUTUI IPOTECARI PER I FIGLI DEI DIPENDENTI:
Potranno essere concessi altresì mutui ipotecari ai figli dei Dipendenti, fatto salvo il merito creditizio, ai tassi minimi previsti per la clientela e/o Soci deliberati tempo per tempo dalla Banca, prevedendo una diminuzione del 30% sullo spread applicato all’Euribor.
COMODATO D’USO GRATUITO DEL PC O IPAD:
L’Azienda per uso formativo, si impegna a fornire in comodato gratuito per un periodo di cinque anni a
decorrere dalla data di consegna ai Dipendenti, compresi i Dirigenti, in organico al 01/04/2012, idonei supporti informatici indicati nell’allegato “B”.
ALLEGATO “B”
COMODATO D’USO GRATUITO DEL PC o IPAD2 AI DIPENDENTI
Allegato “B”
Matricola Nominativo
Di seguito l’elenco dei PC o Tablet su cui è possibile effettuare la scelta:
PC Fisso: Acer X3990 PT.SGKE2.419 - Processore Intel Pentium G620 2,60Ghz - 4 Gb Ram - Scheda video GeForce GT510 1Gb – Hard Disk Sata 500Gb 7200 rpm – S.O. Windows Seven Home Premium 64 bit - Card reader Tastiera e Mouse (No monitor)
PC portatile: Acer Aspire AS5750G 2454G50MNKK – Processore Intel i5 2450M 2,50ghz - 4 Gb RAM – Scheda video GeForce GT610M 1Gb - Schermo 15,6 (1366x768) –Hard disk Sata 2 500Gb 5400 rpm – Batteria 6 celle – Windows Seven Home Premium 64bit - USB 3.0 – Tastierino numerico
Tablet: Apple iPad 2 16Gb WiFi + 3g – Sistema Operativo iOs (Se al momento dell’ordine i quantitativi disponibili non fossero sufficienti causa fine produzione, verranno sostituiti con iPad3 indicato di seguito)
Tablet: Apple nuovo iPad 3 16Gb WiFi – Sistema Operativo iOs (La consegna prevedibilmente inizierà a maggio)
Tablet: Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 – 16Gb – 3g – Sistema Operativo Android
Firma
Dichiarazione:
Io sottoscritto dichiaro di essere in possesso di altro PC in grado di leggere gli stessi supporti presenti sui PC selezionabili nella presente offerta.
Data Firma