CONTRATTO N° del
CONTRATTO N° del
HT_2022_210 L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER IL PROCESSAMENTO DI CAMPIONI DI DNA GENOMICO UMANI CHE PREVEDANO IL SEQUENZIAMENTO DELL’INTERO GENOMA.
CIG: 92376172B4
tra
Fondazione Human Technopole (in seguito per brevità indicata anche “HT”), codice fiscale n 97821360159, con sede legale in Milano, Viale Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, 1, CAP 20157, in persona del Direttore, Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, nato a St Xxxxxxx (UK), il 05/10/1952, che dichiara di agire esclusivamente nell’interesse di HT
e
con Sede Legale in – Via Partita C.F/I.V.A. n. 12792100153, di seguito Appaltatore, rappresentata dal Legale Rappresentante, che interviene nel presente atto in virtù dei poteri conferiti.
Premesso che:
- per l’affidamento del Contratto in oggetto HT ha proceduto mediante procedura HT_2022_210
;
- a seguito dello svolgimento della procedura di selezione, l’Appaltatore . è risultato aggiudicatario del Contratto;
- La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx;
- Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx;
ai fini della tracciabilità dei pagamenti conseguenti al presente Contratto il numero di codice CIG è il seguente: 92376172B4
si conviene e si stipula quanto segue ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI. DEFINIZIONI
1.1 Le premesse e gli allegati al presente Contratto ne formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale.
1.2 Ai fini del presente Contratto si intende per:
- Codice: X.Xxx. 18 Aprile 2016, n. 50;
- Regolamento: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (per gli articoli in vigore al momento della stipula del presente atto);
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale o, più in breve, Capitolato Tecnico: atto in cui vengono descritte e disciplinate le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative del presente Contratto;
- D.Lgs. 81/2008: Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81;
- D.M. 49/2018: Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- RUP: il Responsabile unico del Procedimento, nominato da HT;
- Direttore dell’Esecuzione del Contratto: soggetto rappresentante di HT, i cui compiti sono dettagliati nel D.M. 49/2018;
- A regola d’arte: condizione che si verifica allorché l’esecuzione sia realizzata con l’impiego di prodotti della migliore qualità e con prestazioni di risorse umane seguendo tutte le precauzioni, le regole e, quindi, le tecniche del buon costruire, relative a quel particolare manufatto/opera/prestazione.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto affidamento di servizi per il processamento di campioni biologici umani che prevedano l'estrazione del DNA genomico e il sequenziamento dell’intero genoma, come meglio descritti nel capitolato speciale d’appalto e nell’allegato 7 dell’Offerta Economica presentata dal Fornitore in gara, di seguito in dettaglio:
2.2 La durata massima dell’appalto è di 12 mesi.
2.3 L’Appaltatore si impegna a eseguire le prestazioni descritte alle condizioni previste dal presente Contratto, del Capitolato Speciale dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, e dagli Ordinativi.
2.4 Le condizioni e i patti relativi all’esecuzione del Contratto, nonché la natura, le caratteristiche tecniche ed il numero dei vari elementi sono indicati nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e negli atti a questo allegati o da questo richiamati.
ART. 3 – ORDINATIVI
3.1 L’esecuzione del contratto avverrà attraverso l’emissione di uno o più Ordininativi del Direttore dell’Esecuzione, alle condizioni risultanti dall’esito del Contratto stesso, ed il servizio si articolerà nell’invio di campioni biologici umani suddivisi in un massimo di 4 Lotti e/o come indicato nell’Offerta Tecnica.
L’esito delle analisi dovrà pervenire ad HT entro e non oltre Dicembre 2022.
3.2 Contestualmente all’emissione del singolo Ordinativo, come meglio descritto nel Capitolato tecnico, si forniranno campioni (crioconservati) all’Affidatario.
3.3 L’Ordinativo individuerà le prestazioni da fornire così come disciplinate in dettaglio nel Capitolato Tecnico e nell’offerta.
ART. 4. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Il corrispettivo del contratto è di € (/00), XXX xxxxxxx, comprensivo degli importi non soggetti a ribasso d’asta per Oneri di sicurezza, da intendersi quale importo massimo previsto per le prestazioni di cui al presente contratto.
4.2 Il Corrispettivo si riferisce all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Speciale, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
ART. 5. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
5.1. Il pagamento del corrispettivo avverrà in relazione ad ogni singolo Ordinativo, sulla base di quanto offerto in gara dall’Appaltatore, dedotte le eventuali penali comminate e sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario secondo con le seguenti modalità:
a) XX% al momento dell’emissione dell’Ordinativo del singolo Lotto ;
b) saldo, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, che sarà emessa in conformità a quanto prescritto all’art. 13.
5.2. A fronte della emissione della fattura dell’Appaltatore, il pagamento interverrà nei successivi 30 giorni successivamente a emissione fattura trasmessa in formato elettronico (codice univoco POBCLJ) con indicazione del CIG di gara.
0.0.Xx sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore comunica che l’IBAN dedicato sul quale ricevere i pagamenti è il seguente , relativo al conto corrente n.
aperto presso la banca e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono:
-
-
L’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’inadempimento dell’Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. HT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell’Appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della Legge 136/2010.
ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI
6.1 Le Parti convengono che i prezzi contrattuali rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto e fino allo scioglimento di ogni vincolo tra Appaltatore e HT in ordine all’esecuzione delle prestazioni.
6.2 Le Parti, altresì, concordano e danno atto che non si darà luogo alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.
ART. 7 - CESSIONE DEL CREDITO
7.1 È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso d’inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, HT, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ART. 8 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.
8.1 La consegna dell’esito delle analisi del servizio di genotipizzazione deve avvenire entro il termine fisso come richiamato al punto 3 del presente contratto.
8.2 I termini che precedono non sono modificabili, se non per esigenze di HT. Ove l’Appaltatore ritenesse che il termine indicato per l’ultimazione della consegna non sia adeguato rispetto ai termini di offerta deve farne motivata segnalazione scritta via PEC entro 15 giorni dal ricevimento del materiale, a pena di decadenza da qualsiasi eccezione, pretesa, riserva, maggiorazione.
8.3 Qualora l’Appaltatore presenti motivata segnalazione ai sensi del precedente comma, HT dovrà valutare la richiesta e, se la considera fondata totalmente o parzialmente, fissare un nuovo termine, nei successivi 15 giorni. Nel silenzio di HT o in caso di risposta negativa, il termine resta quello fissato nell’Ordinativo, ma l’Appaltatore può formulare riserva ai sensi del successivo articolo.
ART. 9 - PENALI PER RITARDI
9.1 Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la consegna di cui all’art. 9, per ogni giorno naturale di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ del corrispettivo risultante dall’Ordinativo.
9.2 Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo della penale superiore al 20% del singolo Ordinativo, ovvero superi complessivamente il 10% dell’intero importo contrattuale, HT si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
9.3 Oltre le penali di cui sopra, è fatta salva la richiesta di maggior danno per qualsiasi pregiudizio patito da HT eccedente il valore delle penali.
9.4 HT potrà dare luogo alla disapplicazione totale o parziale della penale quando, a fronte di motivata richiesta scritta dell’Appaltatore, riconosca che i) il ritardo non è imputabile all’Appaltatore oppure ii) che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto al proprio interesse. La disapplicazione della penale non dà diritto all’Appaltatore a compensi o indennizzi di sorta.
ART. 10 - TERMINI SUPPLETIVI. PROROGHE
10.1 Qualora, per cause a lui non imputabili, l’Appaltatore non sia in grado di ultimare l’esecuzione dell’Ordinativo nel termine stabilito, con domanda motivata presentata prima della scadenza del termine può chiedere proroghe che, se riconosciute giustificate, possono essere concesse da HT senza che questo comporti maggiorazioni del compenso o indennizzi.
10.2 Non costituiscono motivo di proroga dei termini fissati per l’esecuzione:
a) eventuali problematiche derivanti dalle condizioni del mercato;
b) il ritardo nella predisposizione delle singole attrezzature per qualsivoglia motivo (es. rilascio di certificato di revisione);
c) l’adempimento di prescrizioni ovvero il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate da organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
d) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i subfornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
ART. 11 - PROGRAMMA DELL’ESECUZIONE
11.1 L’Appaltatore dovrà organizzarsi per eseguire le prestazioni del servizio di sequenziamento previste dal Contratto secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale e descrittivo così come richiamate nell’art.3.
11.2 In ogni caso, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si riserva la facoltà di modificare, sempre a mezzo di Ordine di Servizio, il Programma dell’Appaltatore per esigenze di HT.
ART. 12 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
12.1 Dopo che il presente Contratto è divenuto efficace, il RUP autorizza il Direttore dell’Esecuzione del Contratto a dare avvio all’esecuzione mediante l’invio del primo lotto di campioni secondo quanto indicato nell’art. 3.
12.2 Oltre a quanto previsto dal precedente comma 9.4, l’Appaltatore ha l’onere a pena di decadenza di segnalare via PEC ad HT entro 15 giorni dal ricevimento dell’Ordinativo qualsiasi contestazione, riserva, eccezione, richiesta. Decorso inutilmente tale termine, ovvero per qualsiasi questione non sollevata con la segnalazione via PEC, l’Appaltatore decade irrimediabilmente e definitivamente da qualsiasi pretesa, eccezione, contestazione, richiesta relativa all’Ordinativo.
ART. 13 - MODALITÀ DI CONSEGNA
13.1 La consegna degli esiti del servizio devono avvenire, con le tempistiche di cui al precedente articolo 3, a cura, rischio e spese dell’Appaltatore, secondo le modalità indicate da HT.
13.2 Dalla data di ricezione del materiale decorreranno i termini di esecuzione.
13.3 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto può disporre, con Ordini di Servizio, modalità di consegna, per profili non disciplinati dal Capitolato Speciale di Appalto o dall’offerta tecnica ovvero modificando quanto ivi previsto.
13.4 Al completamento delle analisi e subito dopo i controlli qualitativi e quantitativi previsti nel Capitolato per ogni singolo Lotto inviato, l’Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dell’Esecuzione del Contratto il quale, nei successivi giorni, emetterà il documento di verbale di
conformità intermedia che verrà inviato all’Appaltatore; quest’ultimo sarà autorizzato dal RUP a procedere all’emissione della fattura per l’importo pari al % del singolo Lotto, di cui al punto 5.1 lett.
a) del presente Xxxxxxxxx, non comportando la stessa alcuna accettazione, né conformità, sull’esito del servizio nella sua interezza ma avendo solo gli effetti sul pagamento.
13.5 Al momento dell’ultimazione della fase di generazione di dati genotipici sul totale dei campioni oggetto della ricerca, l’Appaltatore ne darà comunicazione al Direttore dell’esecuzione del Contratto, il quale rilascerà Verbale di conformità definitivo che verrà trasmessa al RUP il quale ne rilascerà copia
all’Appaltatore che potrà procedere all’emissione della fattura a saldo di cui al punto 5.1 lett. b) del presente Contratto.
ART. 14 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE
14.1 Fermo restando che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il servizio con continuità e senza interruzioni, ai sensi dell’art. 107 del Codice l’Appaltatore potrà richiederne la sospensione ad HT qualora sopraggiungano cause di forza maggiore o comunque condizioni tali da impedirne oggettivamente e temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
14.2 Fuori dai casi previsti al paragrafo precedente, la sospensione dell’esecuzione potrà essere ordinata all’Appaltatore per ragioni di pubblico interesse o necessità, per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a più riprese, non superi i sei mesi complessivi.
14.3 Ove le sospensioni di cui al precedente paragrafo - non prevedibili al momento della stipula del Contratto e non attribuibili ad inadempienze di HT - superino, in una sola volta o nel loro complesso, sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui HT si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione.
14.4 Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore, a disposizioni delle pubbliche Autorità in materia di salute pubblica o altra emergenza, ovvero ad altre circostanze speciali, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto, né ad alcuna indennità.
14.5 Le sospensioni sono disposte con appositi verbali trasmessi dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto al Appaltatore a mezzo PEC, ovvero sottoposti al Appaltatore personalmente, in entrambi i casi per la sua firma che deve essere apposta entro 15 giorni, decorsi i quali il verbale si intende accettato; il verbale deve indicare le ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove era in corso l’esecuzione.
14.6 La ripresa dell’esecuzione, ordinata dal RUP non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, è disposta in apposito verbale redatto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e trasmesso via PEC o sottoposto alla firma dell’Appaltatore, e nel verbale di ripresa sono specificati i nuovi termini di esecuzione.
14.7 Nel caso di sospensione dovuta a fatto di HT o comunque ritenuta illegittima dall’Appaltatore, le eventuali contestazioni al riguardo dell’Appaltatore devono essere iscritte, a pena di decadenza, sia nei verbali di sospensione che di ripresa ed esplicitate entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni dalla trasmissione o sottoposizione dei verbali per la sottoscrizione.
14.8 Eventuali sospensioni disposte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori non comporteranno la sospensione della decorrenza del termine di esecuzione e non determinano alcuna indennità per l’Appaltatore.
14.9 La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato
dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale previsto nel medesimo periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sull’Ordinativo, in termini di differimento, qualora, per la natura delle prestazioni, le modalità di rendicontazione non risultino possibili o divengano estremamente complesse.
ART. 15 - ORDINI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
15.1 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto impartirà all’Appaltatore disposizioni per l’esecuzione.
15.2 Qualora l’Appaltatore abbia eseguito forniture in difformità dai termini di Contratto o dalle regole dell’arte, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ordinerà all’Appaltatore i provvedimenti necessari per eliminare le irregolarità, fatto salvo il diritto di HT al risarcimento degli eventuali danni sofferti.
15.3 L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed istruzioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, salva la facoltà di formulare le sue osservazioni e riserve sui relativi ordini scritti del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, entro i 15 giorni successivi al loro ricevimento, a pena di decadenza.
ART. 16 - RISERVE E CONTESTAZIONI
16.1 In aggiunta a quanto previsto in merito all’Ordinativo, ai verbali di sospensione e ripresa, agli Ordini di servizio e agli ordini sull’esecuzione, per qualsiasi pretesa, richiesta, contestazione diversa l’Appaltatore deve formulare apposita richiesta scritta, a pena di decadenza, sul documento di accettazione della consegna per tutte le questioni relative alla consegna dei campioni, ovvero ancora sulla verifica di conformità per quanto attiene le valutazioni ivi contenute.
16.2 Le richieste ai sensi del comma che precede devono essere formulate entro 15 giorni dall’emissione del relativo documento, a pena di decadenza da qualsiasi pretesa.
ART. 17 - VARIANTI
17.1 L’Appaltatore riconosce e accetta che il Contratto disciplina il prezzo complessivo, i prezzi unitari, le modalità e i tempi di consegna, ma non le quantità di ciascun prodotto. Conseguentemente, ogni variazione alle quantità apportate da HT negli Ordinativi non costituisce variante ai sensi dell’art. 106 del Codice, ma rientra nell’oggetto contrattuale.
17.2 Nessuna variazione sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
17.3 Le parti concorderanno per iscritto se, per l’esecuzione delle variazioni, è necessario un termine suppletivo.
ART. 18 - RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL’APPALTATORE. RAPPRESENTANTE DI HT
18.1 Prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore deve comunicare ad HT il nominativo del proprio Rappresentante (Responsabile del servizio indicato in sede di offerta) che assicuri l’esercizio delle attività necessarie ai fini dell’esecuzione delle prestazioni a norma di Contratto.
18.2 Detto Rappresentante, che deve essere dotato di requisiti di idoneità tecnici e morali e del cui operato l’Appaltatore è pienamente responsabile, dovrà essere reperibile in orario di Ufficio dal lunedì al venerdì, in modo che nessuna attività possa essere ritardata a causa della sua indisponibilità.
18.3 L’Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte di HT, senza che questo sia tenuto a giustificarne i motivi, a provvedere all’immediata sostituzione del suo Rappresentante.
18.4 HT sarà rappresentato nei confronti dell’Appaltatore, per quanto l’esecuzione del contratto e ad ogni conseguente effetto, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
18.5 HT, nella persona del RUP o di altro funzionario, potrà comunque svolgere gli opportuni controlli e verifiche sull’andamento dell’esecuzione.
ART. 19 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
19.1 La sottoscrizione del presente Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Contratto.
19.2 In particolare, con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore, anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, dà atto:
a) di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti di gara;
b) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutte le forniture che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze, nonché al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
c) che, essendo la prestazione pattuita in riferimento ad un determinato arco di tempo, l’esecuzione sarà eseguita previa emissione di ordinativi, e che pertanto l’Appaltatore, con la propria offerta prezzi e la sottoscrizione del presente Contratto, ne dà ampia accettazione, assumendosi tutte le obbligazioni, senza sollevare eccezione alcuna e senza avanzare diritti o pretese di sorta.
19.3 Oltre agli obblighi tutti derivanti dalle disposizioni del Capitolato Speciale ed a quelli previsti nelle altre clausole del presente Contratto ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, l’Appaltatore si obbliga a:
a) rispettare nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
b) eseguire le prestazioni contrattuali impiegando a sua cura e spese tutto quanto necessario per l’esecuzione delle stesse a regola d’arte;
c) provvedere all’esecuzione avvalendosi di personale idoneo, di provata capacità, formato ed informato e adeguato numericamente alle necessità ed agli obblighi assunti, nonché dotato di idonei macchinari operativi, attrezzature e dispositivi;
d) impiegare nell’esecuzione mezzi d’opera in linea con le più moderne tecnologie, in grado di eseguire a perfetta regola d’arte le prestazioni richieste, perfettamente funzionanti e in ottime condizioni;
e) adottare i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità di cose e persone;
f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire ad HT di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
g) osservare nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali le indicazioni operative e di indirizzo che HT dovesse impartire;
h) osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro e le disposizioni inerenti alla manodopera nonché applicare i contratti collettivi e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
i) informare tempestivamente e costantemente HT delle vicende e degli eventi relativi al presente Contratto;
j) svolgere tutte le verifiche che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riterrà di far eseguire sul materiale fornito.
19.4 L’Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche e operative meglio specificate nel Capitolato Speciale.
19.5 L’Appaltatore è responsabile rispetto ad HT dell’osservanza delle norme e prescrizioni previste in Contratto da parte dei suoi affidatari. A carico esclusivo dell’Appaltatore sono anche i danni che possano essere cagionati dai subaffidatari. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle suddette responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di HT.
ART. 20 – SUBAPPALTO
20.1. Considerato che all’atto dell’offerta l’Appaltatore ha dichiarato di non intendere ricorrere al subappalto, non sarà possibile subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
[da inserire se l’Appaltatore ha dichiarato di far ricorso al subappalto].
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopraindicate.
ART. 21 - CONTABILITÀ
21.1 La contabilità sarà tenuta in ossequio alle disposizioni del D.M. 49/2018.
21.2 Quando il servizio risulta completato, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto emetterà i relativi atti come descritti nel presente Contratto.
21.3 Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni non erogate a regola d’arte o non conformi al Contratto o non conformi agli Ordini di Servizio del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
ART. 22 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE VERSO HT E VERSO TERZI
22.1 L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni affidategli, restando inteso che le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nei documenti facenti parte integrante sono riconosciute idonee dall’Appaltatore al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non esclude, quindi, né limita, la sua responsabilità. La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza di HT non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.
22.2 L’Appaltatore, rispondendo totalmente ed incondizionatamente, sia civilmente che penalmente, si obbliga a manlevare e tenere indenne HT da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore risponde del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.
22.3 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto di HT o di terzi, derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni, impegnandosi a far fronte a sue spese ad ogni risarcimento dei danni conseguenti e a manlevare HT da ogni corrispondente richiesta.
22.4 L’Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e si impegna a tenere indenne e manlevato HT da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.
22.5 Resta inteso che all’Appaltatore non verrà riconosciuto alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si dovessero verificare durante il corso dell’esecuzione.
22.6 Sono a carico dell’Appaltatore le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto e per eventuali danni (sia sui beni oggetti dell’Appaltatore sia su beni di HT o di terzi) che si dovessero verificare durante le fasi di scarico, accatastamento e montaggio del materiale.
22.7 Anche ai fini degli obblighi previsti dal presente articolo, l’Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia di cui al successivo art. 24 del presente Contratto.
ART. 23 – DANNI DA FORZA MAGGIORE
23.1 L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che abbiano a verificarsi durante il corso dell’esecuzione, se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto e dalla disciplina vigente.
23.2 L’Appaltatore si impegna ad assumere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare o limitare i danni conseguenti alla circostanza di forza maggiore e, comunque, è tenuto alla loro riparazione con diritto all’indennizzo limitato all’importo per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzatura di cantiere e di mezzi d’opera.
23.3 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 24 - GARANZIE FIDEJUSSORIE E COPERTURE ASSICURATIVE
24.1 La garanzia definitiva è disciplinata dall’art. 103 del Codice.
24.2 Al momento della stipula del presente contratto, l’Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva per l’importo di € (/00) mediante Garanzia fideiussoria definitiva n. dell’ -- di
24.3 La garanzia cessa di avere effetto a partire dalla data di approvazione del Certificato di Verifica di Conformità ovvero decorsi 2 (due) mesi dalla data in cui lo stesso ha assunto carattere definitivo in caso di mancata approvazione, sempreché a tale data non siano pendenti contestazioni o controversie in merito ad eventuali inadempienze dell’Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.
24.4 L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia qualora HT se ne sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione della garanzia, HT ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo della garanzia, ne ripristini l’ammontare.
24.5 La polizza di cui al precedente paragrafo deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nello svolgimento del servizio per un massimale per sinistro pari a --. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di approvazione del Certificato di Verifica di Conformità ovvero decorsi 2 (due) mesi dalla data in cui lo stesso ha assunto carattere definitivo in caso di mancata approvazione.
24.6 In occasione di ciascun pagamento della rata di saldo di ciascun Ordinativo, a seguito della emissione del verbale di Verifica di Conformità in corso di esecuzione, l’Appaltatore emetterà una cauzione a garanzia del relativo importo ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice, che sarà svincolata alla assunzione del carattere di definitività della Verifica di Conformità ai sensi del successivo art. 25.
24.7 Le garanzie fideiussorie e coperture assicurative dovranno essere stipulate dall’Appaltatore in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.
ART. 25 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ INTERMEDIA /CERTIFICATO DI CONFORMITA’FINALE
25.1 Le attività di cui al presente Contratto come disciplinato nell’art. 13 “Modalità di consegna” sono soggette a Verbali di Conformità intermedia con emissione di Certificato di Conformità intermedio e di un Certificato di Conformità finale per accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 102 del Codice.
25.2 L’accettazione della prima parte del servizio attraverso la redazione del Certificato di conformità intermedio non esonera, comunque, l’Appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell’Offerta, che non siano emersi
al momento della redazione di ogni singolo Verbale di Conformità intermedio di ogni Lotto o del Certificato di conformità intermedio ma vengano in seguito accertati.
In caso di esito negativo del Verbale di conformità su ogni singolo Lotto, l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a garantire la disponibilità al fine di risolvere il problema.
Dalla data del verbale, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, si procederà alla redazione di un nuovo verbale di conformità, che avverrà con le modalità ed i termini di cui ai paragrafi precedenti.
25.3 Il certificato di Verifica di Conformità finale all’esito di tutte le attività deve essere inoltrato al RUP, che lo sottoporrà all’Appaltatore per la firma e per l’apposizione di eventuali riserve o contestazioni. L’Appaltatore è tenuto a restituire firmato il certificato di Verifica di Conformità finale del Contratto entro 15 giorni, con apposizione di qualsiasi riserva, contestazione o richiesta inerente le operazioni di Verifica di Conformità e il loro esito.
In mancanza di restituzione entro 15 giorni, ovvero di restituzione senza contestazioni, il certificato di Verifica di Conformità si intende accettato e l’Appaltatore decade dalla possibilità di qualsiasi ulteriore contestazione alla Verifica di Conformità.
25.4 Alla conclusione del contratto, in caso di esito positivo di tutte le attività precedenti, una volta redatto il Certificato di Verifica di Conformità, si procederà allo svincolo delle trattenute di garanzia e delle garanzie ai sensi di legge, salve le garanzie sulla rata di saldo.
In caso di esito negativo della verifica di conformità, HT potrà risolvere il presente contratto, fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno dell’Appaltatore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.
25.5 Con l’emissione del verbale di Verifica di Conformità in corso di esecuzione, l’Appaltatore può emettere fattura a saldo dell’importo residuo relativo all’Ordinativo di riferimento, con la relativa garanzia di cui al precedente art. 26.
25.6 Alla scadenza del Contratto, con l’approvazione del Certificato di conformità finale l’attività si intende completa e definitiva; in caso di mancata approvazione entro il termine di 6 mesi, per cause non imputabili all’Appaltatore, la Verifica di Conformità si intende comunque completa e definitiva.
25.7 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri previsti per le operazioni di Verifica di Conformità.
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTI O RITARDI O PER ALTRO FATTO DELL’APPALTATORE
26.1 È facoltà di HT risolvere il presente Contratto, nel rispetto dell’art. 108 del Codice, nei seguenti casi:
a) quando, per negligenza dell’Appaltatore o per sua grave inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulati, questi non sia in grado di assicurare il rispetto dei termini previsti per l’esecuzione;
b) quando l’Appaltatore, per qualsiasi causa, sospenda, interrompa o ritardi di propria iniziativa l’esecuzione, fatto salvo quanto previsto nel presente Contratto;
c) nel caso di cessione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore;
d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del Contratto;
e) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
f) perdita dei requisiti per l’esecuzione;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo cui sono destinati;
h) nei casi di risoluzione previsti dal Codice;
i) in qualsiasi ipotesi di grave inadempimento ai sensi del Codice Civile.
26.2 Dal momento in cui il Contratto viene risolto, l’Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che le prestazioni non vengano ultimate da altro operatore all’uopo incaricato.
ART. 27 - RECESSO UNILATERALE DI HT DAL CONTRATTO
27.1 È facoltà di HT recedere dal presente Contratto, con le modalità di cui all’art. 109 del Codice. In tal caso all’Appaltatore compete, oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite, in corso e in via di esecuzione, un importo pari al 10% della differenza tra i 4/5 dell’importo complessivo del presente contratto e gli importi da corrispondere per le prestazioni già rese, a titolo di indennizzo.
ART. 28 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
28.1 In caso di fallimento dell’Appaltatore, HT si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di interpello alle condizioni previste dall’art. 101 del Codice.
28.2 Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice.
ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
29.1 Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o comunque a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto, non risolvibili in via transattiva, è competente, in via esclusiva, il Tribunale Civile di Milano.
ART. 30 – RISERVATEZZA
30.1 L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi di HT, che vengano messi a sua disposizione da HT o di cui l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.
30.2 L’obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata di svolgimento dell’esecuzione e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
30.3 L’Appaltatore è responsabile nei confronti di HT dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
30.4 In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire ad HT tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
31.1 L’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto comporta il trattamento di dati personali pseudonomizzati rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
31.2 HT tratta tali dati in qualità di responsabile del trattamento (Responsabile) ex art. 28 GDPR, giusto contratto (data processing agreement) con il titolare del trattamento (Titolare).
31.3 L’Appaltatore potrà trattare i medesimi dati in qualità di Sub-Responsabile ex art. 28(4), GDPR, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR stesso e dalle altre norme applicabili.
31.4 Nell’ambito del contratto (data processing agreement) da stipularsi fra il Responsabile e il Sub- Responsabile sono stabiliti in capo a quest’ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel data processing agreement tra il Titolare e il Responsabile, fra cui,
(i) gli obblighi di cui all’art. 28 comma 3 GDPR; (ii) l’obbligo di implementare le seguenti misure di sicurezza: assicurare adeguate misure di prevenzione ambientale, - fornire adeguate istruzioni al personale incaricato; - consentire l'accesso ai sistemi informatici attraverso l'utilizzo di identificativi univoci per ciascun utente, evitando identificativi condivisi tra più utenti, e consentire l'attribuzione a ciascun profilo utente dei soli permessi necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti operativi, - assicurare l'adozione di una corretta architettura applicativa attraverso il “least privilege” (ogni processo deve essere eseguito con l'insieme minimo di permessi necessari), - utilizzare credenziali amministrative molto robuste e controllare periodicamente la riservatezza di tali credenziali, - impedire il riutilizzo di password usate in precedenza (cronologia delle password), - utilizzare software antivirus aggiornati sui computer degli utenti finali, - adottare firewall e sistemi di backup e recupero dati, - effettuare valutazioni periodiche della vulnerabilità, - utilizzare il “tracking and logging”, - rimanere aggiornati su norme, regolamenti o vulnerabilità di sicurezza - sviluppare e mantenere costantemente aggiornati gli standard di sicurezza, - condividere (nel limite di quanto autorizzato) i dati personali degli interessati esclusivamente in forma criptata verso una destinazione identificabile; - trasferire (nel limite di quanto autorizzato) i dati utilizzando protocolli di comunicazione sicuri come sftp; - garantire una corretta gestione dei dati; (iii) l’obbligo di limitare il trattamento al solo tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni affidate; (iv) l’obbligo di immediata notifica al Responsabile di eventuali violazioni dei dati (data breach); (v) l’obbligo di non ricorrere ad altri responsabili del trattamento senza previa espressa autorizzazione; (vi) l’obbligo di dare evidenza del rispetto delle previsioni in materia di protezione dei dati personali, anche consentendo eventuali audit ed ispezioni. Secondo quanto previsto dal GDPR, il Titolare ha il diritto di opporsi al Sub-Responsabile individuato dal Responsabile del trattamento
ART. 32 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO. NORME DI RINVIO
32.1 Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, al quale sono da considerarsi allegati, pur se non materialmente annessi, i seguenti documenti:
A - Bando di gara
B - Disciplinare di gara
C - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale D - Offerta tecnica dell’Affidatario
E - Offerta economica dell’Affidatario
F - Dichiarazioni rese in sede di gara dall’Affidatario G - Dichiarazione requisiti partecipazione
H - Condizioni Generali di Acquisto per le forniture di beni e servizi I - Codice Etico
L - Polizze di garanzia previste dal Contratto;
32.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto e dai documenti che ne formano parte integrante e sostanziale, ivi compreso il Capitolato Speciale, troveranno applicazione:
- il Codice;
- il Regolamento per gli articoli vigenti;
- le norme del Codice Civile;
- il D.M. 49/2018.
32.3 In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti della gara prodotti da HT prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate da HT.
ART. 33 - OBBLIGHI DEL APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
33.1 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
33.2 Detti obblighi, ai sensi dell’art. 3, co. 9 della citata Xxxxx, dovranno essere riportati, a pena di nullità assoluta, anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dall’esecuzione.
33.3 L’Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione ad HT ed alla competente Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 34 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI XXXXX E REGISTRAZIONE
34.1 Il presente Contratto:
- è redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, in unico originale, per essere archiviato e conservato da HT secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l’Appaltatore può in ogni momento ottenere copia conforme all’originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le Parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell’ultima sottoscrizione;
- è soggetto a imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 2, Parte I, della tariffa, allegato al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 85 dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Verona 1 rilasciata il 30/07/2014 e integrata il 16/06/2015;
- è da registrarsi solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regola solo prestazioni soggette ad IVA.
34.2 Sono a carico dell’Appaltatore i costi di stipulazione e le spese di bollo del presente Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi e quelle delle copie degli allegati.
34.3 Sono altresì a carico dell’Appaltatore le spese di bollo degli atti di contabilità, nonché di tutti i documenti relativi alla gestione del Contratto.
ART. 35 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
35.1 L’Appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del presente Contratto presso la sede legale indicata in epigrafe.
35.2 Il domicilio legale suindicato viene eletto e mantenuto per tutta la durata del Contratto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove HT e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in ogni tempo, potranno indirizzare i Verbali di conformità parziale e/o gli Ordini di Servizio, notificare eventuali atti giudiziari e recapitare qualsiasi altra comunicazione attinente al Contratto.
35.3 Le Parti indicano altresì i seguenti indirizzi pec validi per qualsiasi notifica: HT: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Appaltatore:
Fondazione Human Technopole L’Appaltatore
Director of Administration Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx