CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI PER LA COPERTURA DI VEICOLI OGGETTO DI LEASING
GENERTEL PER MPS LEASING & FACTORING S.P.A.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
Genertel S.p.A.
AUTO & AUTOCARRI
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa
e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all’Aderente
prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 08/2014
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI PER LA COPERTURA DI VEICOLI OGGETTO DI LEASING
CON MPS LEASING & FACTORING S.P.A.
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
• Genertel S.p.A. è una compagnia unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx – XXXXXX
• Recapito telefonico: 848.808. 808 (chiamata urbana) - 000.00.00.000
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Si rinvia al sito Internet della Compagnia per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA
L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 130.130.126, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 67.844.726. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,29, e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
In base a specifiche esigenze e necessità l’Assicurato può assicurare i danni diretti subiti dal veicolo assicurato. La durata è pari a quella del contratto di leasing. La polizza ha durata pluriennale, non prevede il tacito rinnovo e, pertanto, non è prevista la disdetta.
È prevista un’unica offerta: il Pacchetto Base composta dalle garanzie incendio e furto, atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli.
FURTO E INCENDIO
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati a seguito di furto o incendio.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nelle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3. 4 Obblighi in caso di sinistro e Sezione 4 – Garanzie acquistabili paragrafo 4. 1 – Furto e Incendio.
• Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Obbligo in caso di sinistro, art. 3.4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri e nella Sezione 4 – Garanzie acquistabili artt. 4.1.1 - Oggetto dell’assicurazione e 4.1.2 - Esclusioni
• Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate artt. 3.4.2 - Riparazione e\o sostituzione delle
cose rubate o danneggiate e 3.4.3 - Determinazione dell’ammontare del danno e Sezione 4 – Garanzie acquistabili artt. 4.1.3 - Scoperto e minimo
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI FURTO TOTALE
Furto avvenuto nel primo anno di vita del veicolo Somma Assicurata Euro 50.000
Scoperto 10% (Euro 50.000*10%= Euro 5.000) con un minimo di Euro 250 Parte di danno a carico della Compagnia Euro 45.000
Parte di danno a carico dell’Assicurato Euro 5.000
ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
La Compagnia garantisce l’indennizzo per i danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza di atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella C.G.A Sezione 4 – Garanzie acquistabili, art. 4.2.1 - Oggetto dell’assicurazione.
• Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione
o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate artt. 3.4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri, 3.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 4 - Garanzie acquistabili artt.
4.2.1 - Oggetto dell’assicurazione e 4.2.2 - Esclusioni
• Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate, art 3.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 4 – Garanzie acquistabili, art 4.2.3 Scoperto e minimo
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO PER ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
Somma Assicurata Euro 50.000
Danni a seguito del sinistro Euro 1.000
Scoperto 10% (Euro 1.000*10%= Euro 100) con un minimo di Euro 250 Parte di danno a carico della Compagnia Euro 750
Parte di danno a carico dell’ Assicurato Euro 250 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenze:
• Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). Si rinvia alle C.G.A. Sezione 1 – Norme che regolano l’assicurazione in generale paragrafo 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
• Eventuali esagerazioni dolose dell’ammontare del danno dal parte dell’ Assicurato, dichiarazioni di distruzione o perdita di cose che non esistevano al momento del sinistro, l’occultazione, sottrazione, manomissione di cose salvate, l’utilizzo a giustificazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, l’alterazione dolosa di tracce e residui del sinistro o facilitare il progresso di questo, comportano la perdita del diritto all’indennizzo
5. Aggravamento e diminuzione del rischio Avvertenze:
• L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Contraente (tramite mail xxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx) di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Si rinvia alla Sezione 1 – Norme che regolano l’assicurazione in generali, paragrafi 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 1.2 Aggravamento del rischio delle condizioni di assicurazione
6. Premi
L’Aderente provvede al pagamento del premio, corrisposto anticipatamente dalla Contraente alla Compagnia, attraverso i canoni di leasing, che pagherà alle scadenze pattuite, con le modalità stabilite nel contratto di leasing stesso.
Avvertenze:
La presente Adesione prevede costi a carico dell’Aderente:
• pari al 16,7% del premio imponibile a titolo di provvigioni di intermediazione percepiti dall’Intermediario
• fino al 20% del premio percepiti interamente dalla Contraente. Nella scheda di adesione viene specifica la percentuale applicata
7. Rivalse Avvertenze:
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, la Compagnia che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti dell’Aderente, delle persone con gli stessi coabitanti e dei loro dipendenti.
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8. Diritto di recesso Avvertenze:
• Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia può recedere dalla singola adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 giorni, da comunicarsi all’Assicurato per lettera raccomandata nonché da tutte le adesioni facenti capo al medesimo Aderente.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
Avvertenze:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Compagnia ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del
pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze:
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile, con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, data, luogo e cause del sinistro, ecc.) e inoltrata a xxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx, telefono 0000.000000, fax 0000.000000 oppure ad Agenzia Italia S.p.a. - Presso Banca Antonveneta SPA in xxx Xxxxxxx, 0 – 000 Xxxxxxxxxx (XX), entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Aderente ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Si rinvia alla Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate, paragrafo 3.4 - Obblighi in caso di sinistro per le garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli.
13. Reclami
Reclami sul contratto di assicurazione o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto a Genertel S.p.A. – Servizio Tutela Clienti – Ufficio Quality, all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxxx.xx, al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132, Trieste inserendo nell’oggetto anche il riferimento al numero della Polizza Collettiva.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Compagnia, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index_en.htm – chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
14. Arbitrato
La Polizza non prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
* * *
GENERTEL S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE IL RESPONSABILE DELL’AREA COMMERCIALE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
GLOSSARIO
Accessori
Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso
Aderente
Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Collettiva
Apparecchi multimediali non di serie
Radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo
Aree aeroportuali
Le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari
Assicurato
Per i contratti di leasing, il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione
Autocarro
Il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse
Autovettura
Il veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Compagnia Genertel S.p.A. Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza Collettiva, cioè MPS Leasing & Factoring S.p.A.
Contratto di Riferimento
Il contratto leasing stipulato tra la Contraente e l’Aderente
Degrado
La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato
Franchigia
La somma, contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro
Furto
L’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina)
Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
Intermediario
Il Broker a cui viene affidata la gestione della polizza
Legittimo conducente
L’Aderente alla polizza e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo
Massimale
La somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l’assicurazione
Perdita totale
Il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
Premio
La somma dovuta alla Compagnia comprensiva di imposte e provvigioni
Premio imponibile
La somma dovuta alla Compagnia al netto di imposte e provvigioni
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro
Risoluzione
Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge
Rivalsa
Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti dell’Aderente l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la Compagnia stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione
Scoperto
La percentuale del danno, con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro, se prevista in contratto
Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI PER LA COPERTURA DI VEICOLI OGGETTO DI LEASING
CON MPS LEASING & FACTORING S.P.A.
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1. 2 – Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Contraente (tramite mail xxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx) di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile. Al momento della comunicazione della circostanza di aggravamento del rischio il premio verrà ricalcolato per tutta la durata residua.
1. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
1. 4 - Decorrenza della Garanzia
L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno precedente a quello di decorrenza del contratto di leasing.
1. 5 - Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare alla Compagnia tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dell’Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
1. 6 – Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Per i contratti di leasing, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Compagnia. L'accertamento e la liquidazione dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l’esito alla Contraente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per l’Aderente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per tali contratti il beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing.
1. 7 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Compagnia.
1. 8 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente l’autorità Giudiziaria di Trieste.
1. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.
1. 10 - Divieto di cessione del credito
Ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso della Compagnia.
1.11 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione
In caso di estinzione anticipata del leasing si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’estinzione del leasing e il contratto è risolto dalla data di estinzione.
In caso di vendita, consegna in conto vendita o riscatto, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto totale, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto di leasing, si determina la cessazione del rischio.
In questo caso è necessario consegnare la documentazione, utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell’atto di vendita del veicolo), alla Contraente.
Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo. In caso di furto totale o danno totale l’Aderente dovrà corrispondere alla Contraente la parte di premio, per tutta la durata residua del leasing, relativa alle garanzia attivate.
1.12 - Subentro
In caso di subentro di un nuovo soggetto nel contratto di riferimento, si procederà al ricalcolo del premio con emissione di una nuova scheda di adesione.
SEZIONE 2 - NORME DI ASSICURABILITÀ
2. 1 - Beni assicurabili
La Compagnia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, autovetture e autocarri, nuovi, usati e Km zero, immatricolati in Italia, concessi all’Assicurato in leasing.
S’intendono per chilometri zero i veicoli con passaggio di proprietà avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Non rientrano nella presente Convenzione i seguenti veicoli:
a) Con targa estera;
b) Taxi;
c) Senza targa e/o con targa prova;
d) Adibite a: uso scuola guida, uso trasporto passeggeri (pullman, autobus, minibus ecc.), trasporto di sostanze pericolose (tossiche, infiammabili, radioattive, gas liquidi o simili);
e) Più di 10 veicoli dello stesso proprietario se non con autorizzazione preventiva della Compagnia.
f) Con valore di acquisto superiore a 180.000 euro
g) Con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione
h) Autocarri con massa complessiva superiore ai 44.000 kg
I veicoli adibiti ad uso noleggio con o senza conducente sono assumibili previa autorizzazione della Contraente.
2. 2 - Validità territoriale
Le garanzie della presente Polizza Collettiva sono operanti negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Croazia, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina.
Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave dell’Aderente e quindi a insaputa e senza autorizzazione della Contraente.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
3. 1 - Rischi assicurati
La Compagnia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, che la Contraente abbia concesso in leasing agli Aderenti.
3. 2 – Somme assicurate
La somma assicurata deve essere uguale al relativo prezzo di acquisto da parte dell’Assicurato, comprensiva di optionals stabilmente fissati, come da relativa fattura. L’IVA è esclusa e potrà eventualmente essere inclusa all’origine qualora la stessa costituisca per intero voce di costo per il proprietario.
3. 3 - Obblighi dell’Assicurato – Conservazione delle cose assicurate
L’Assicurato si impegna a concedere alla Compagnia il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l’acquisizione delle stesse.
L’Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Compagnia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
I veicoli assicurati devono essere mantenuti con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Essi non devono essere mai adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti o sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.
In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che l’Assicurato, a richiesta della Compagnia, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Compagnia risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall’assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, le partite comprendenti i veicoli cui l’aggravamento si riferisce.
3. 4 - Obblighi in caso di sinistro per le garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli
3. 4. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante deve essere inviata a
xxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx. Tale denuncia deve essere inoltrata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del
Codice Civile.
In caso di furto o atto vandalico alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia fatta all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri), vistata dall’Autorità stessa.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
In caso di eventi atmosferici la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo.
In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre:
• l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico)
• la carta di circolazione
• la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo
• la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato
• ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia
Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (“bollo”) e la sottoscrizione di un documento in cui l’Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.
La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all’Assicurato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
3. 4. 2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro (pena la perdita o la riduzione dell’indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità.
In caso di furto parziale il risarcimento è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l’Assicurato voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia.
3. 4. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:
Tabella di degrado | |||||
Anno assicurativo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
% di degrado | 0% | 15% | 25% | 35% | 45% |
Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento.
L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del veicolo prima e dopo il sinistro.
La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.
In caso di perdita totale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo, è calcolato applicando al valore assicurato i parametri della tabella soprastante (Tabella di degrado). In caso di incendio o danneggiamento la Compagnia rimborsa l’Assicurato al netto del valore del relitto stabilito in Perizia.
3. 4. 4
Limite massimo all’indennizzo
La Compagnia per nessun titolo sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
SEZIONE 4 – GARANZIE ACQUISTABILI
È prevista un’unica offerta: il Pacchetto Base composta dalle garanzie incendio e furto, atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli.
PACCHETTO BASE
4. 1 – FURTO E INCENDIO
4. 1. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
a) Furto consumato o tentato del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di Euro 1.250. In questi casi l’esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d’acquisto
b) Incendio
Vengono inoltre indennizzate:
c) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di Euro 500 per evento
d) la perdita dell’imposta di proprietà (“bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato
4. 1. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio b) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
c) determinati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso
d) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo stesso
e) determinati da dolo o colpa grave dell’Aderente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti
4. 1. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
4. 1. 4 - Recuperi
L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il
pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In questo caso la Contraente è obbligata a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, è obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
4. 2 - ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
4. 2. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:
a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione
b) uragani, trombe d’aria, grandine, frane, smottamenti
c) rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale
4. 2. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo
b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti, slavine, valanghe o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività
4. 2. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell’allegato “Scoperti e minimi”. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
ALLEGATO “SCOPERTI E MINIMI”
AREE TERRITORIALI
Gli scoperti e i minimi vengono differenziati in aree territoriali. Per individuare la propria area territoriale di appartenenza deve essere individuata la provincia indicata nel libretto del veicolo assicurato nella tabella sottostante:
Area 1 | ||||
Agrigento | Fermo | Mantova | Pistoia | Treviso |
Alessandria | Ferrara | Massa | Pordenone | Trieste |
Ancona | Gorizia | Modena | Prato | Udine |
Belluno | Grosseto | Novara | Ravenna | Varese |
Bergamo | Imperia | Oristano | Reggio Emilia | Venezia |
Biella | La Spezia | Padova | Rovigo | Verbania |
Bolzano | L'aquila | Parma | Sassari | Vercelli |
Carbonia Iglesias | Livorno | Pavia | Savona | Verona |
Cremona | Lucca | Pesaro Urbino | Teramo | Vicenza |
Cuneo | Macerata | Pisa | Trento | Viterbo |
Area 2 | ||||
Aosta | Chieti | Genova | Pescara | Sondrio |
Arezzo | Como | Lecco | Piacenza | Terni |
Ascoli Xxxxxx | Cosenza | Lodi | Potenza | Torino |
Asti | Enna | Matera | Ragusa | Trapani |
Bologna | Firenze | Monza Brianza | Rieti | |
Brescia | Forlì Cesena | Nuoro | Rimini | |
Caltanissetta | Frosinone | Perugia | Siena | |
Area 3 | ||||
Cagliari Campobasso Catanzaro | Crotone Isernia Latina | Messina Milano Olbia Tempio | Palermo Reggio Calabria Roma | Siracusa Vibo Valentia |
Area 4 | ||||
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Caserta Catania | Foggia Salerno | Taranto | |
Area 5 | ||||
Bari | Barletta Xxxxxx Xxxxx | Brindisi | Lecce | Napoli |
Tipo rischio: Gruppo A e Gruppo B
Solo per le autovetture è prevista la suddivisione in due gruppi: Gruppo A e Gruppo B. Di seguito vengono indicati tutti i marchi appartenenti al Gruppo A. I restanti marchi di autovetture, non presenti in tale elenco, si intendono appartenenti al Gruppo X.
Xxxxxx del Gruppo A | ||||
Alpina-Bmw | Chrysler | Hummer | Land Rover | Rolls Royce |
Aston Xxxxxx | Corvette | Infiniti | Lexus | Rover |
Bentley | Daimler | Jaguar | Lotus | Ssangyong |
Bertone | Dodge | Jeep | Maserati | Subaru |
Cadillac | Ferrari | Lamborghini | Porsche |
Scoperti e minimi
In base alle garanzie acquistate, al veicolo assicurato, all’area e al gruppo di appartenenza verranno applicati gli scoperti e i minimi indicati nelle tabelle sottostanti
Autovetture | Scoperto | Minimo | |
Area | Gruppo | IF e VAC | IF e VAC |
Area 1 | B A | 5% 10% | € 150 € 250 |
Area 2 | B A | 5% 15% | € 150 € 250 |
Area 3 | B A | 10% 15% | € 250 € 250 |
Area 4 | B A | 15% 20% | € 250 € 400 |
Area 5 | B A | 15% 20% | € 250 € 400 |
IF: incendio e furto, VAC: atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli, VA: valore assicurato
Autocarri fino a 35q | Scoperto | Minimo |
Area | IF e VAC | IF e VAC |
Area 1 | 10% | € 500 |
Area 2 | 10% | € 500 |
Area 3 | 10% | € 500 |
Area 4 | 10% | € 500 |
Area 5 | 10% | € 500 |
IF: incendio e furto, VAC: atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli, VA: valore assicurato
Autocarri oltre 35q | Scoperto | Minimo |
IF e VAC | IF e VAC | |
10% | € 500 |
IF: incendio e furto, VAC: atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli, VA: valore assicurato
Nel caso in cui il pacchetto prescelto include l’installazione dell’antifurto satellitare, dalla data di efficacia della copertura assicurativa, l’Aderente deve provvedere all’installazione e all’attivazione dell’antifurto satellitare entro dieci giorni. La mancata installazione dell'antifurto satellitare o il mancato funzionamento entro i termini sopra specificati, per qualsiasi causa, comporterà, in caso di danno totale a seguito di furto o rapina, oltre all’applicazione integrale degli scoperti e franchigie previsti, l’applicazione di un ulteriore scoperto del 15%.
RIFERIMENTI UTILI
Per denunciare o richiedere informazioni relative a un SINISTRO:
Denuncia scritta a AGENZIA ITALIA SPA
Posta:
Email:
Agenzia Italia S.p.a. - Presso Banca Antonveneta S.p.A.
Xxx Xxxxxxx, 0 – 000 Xxxxxxxxxx (XX)
Telefono:
0000.000000
Fax:
0000.000000
Per informazioni relative alla POSIZIONE ASSICURATIVA:
link xxxxx://xxxx000.xxxxxxxx.xx/xxxx000/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx.xx
Per effettuare un RECLAMO:
Rivolgersi per iscritto a Genertel S.p.A. – Servizio Tutela Clienti – Ufficio Quality
posta
Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000, Xxxxxxx
fax
199-11.77.99
e/o all’ISVAP
ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - X. xxx Xxxxxxxxx, 00 -
00000 XXXX
Riferimenti utili aggiornati al 06.08.2014