POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE DEI VEICOLI IN LEASING DIP − DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI − Prodotto: “Convenzione − Credit Agricole Leasing Autocarri”
POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE DEI VEICOLI IN LEASING
DIP − DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI
Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI − Prodotto: “Convenzione − Credit Agricole Leasing Autocarri”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È una soluzione che ti permette di assicurare il veicolo, su cui hai stipulato un leasing, da furto, incendio, atti vandalici, calamità naturali, kasko ed altri eventi accidentali.
CHE COSA È ASSICURATO?
✓ Danni materiali diretti ed indiretti al veicolo provocati da furto, incendio o da altre cause.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
− causati da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provocate dal I' accelerazione artificiale di particelle atomiche;
− verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;
− determinati da dolo dell'Utilizzatore, dei suoi familiari conviventi, dei suoi Dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, sorveglianza, riparazione o custodia del veicolo.
− cagionati alle merci, al bagaglio, e/o qualunque effetto d'uso che si trovino sul veicolo;
− cagionati alle apparecchiature accessorie (radio, mangianastri, ruote non fornite dalla casa costruttrice, non stabilmente fissate e non espressamente specificate nella fattura di acquisto;
− derivati da bruciature, cortocircuito ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio.
Eventuali altre esclusioni sono riportate sul DIP aggiuntivo.
Ci sono limiti di copertura?
Per alcune garanzie sono previsti somme assicurate o massimali. Inoltre possono essere inclusi franchigie e scoperti.
Dove vale la copertura?
La copertura è valida per i sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, principato di Monaco e Svizzera ed inoltre sul territorio di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde.
Eventuali altre estensioni di copertura sono riportate sul DIP aggiuntivo.
Che obblighi ho?
Quando aderisci alla Convenzione hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti, come ad esempio una variazione di residenza che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del premio annuale totale ed è pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo oppure a rate costanti per periodi inferiori all’anno (semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili).
È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
denaro contante, entro i limiti previsti dalla Legge vigente, assegno bancario e circolare, bonifico bancario, bollettino postale, bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).
Quando comincia la copertura?
La copertura decorre dalle ore 00 del giorno di emissione del foglio di via da parte della competente autorità.
La copertura assicurativa è operante per il periodo della locazione finanziaria originariamente prevista, fino al momento del riscatto del bene da parte dell'assicurato o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo.
Come posso disdire la polizza?
È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Società di Leasing almeno 60 giorni prima di ogni scadenza anniversaria.
Puoi interrompere il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, estinzione anticipata o trasferimento del contratto di leasing o mancato riscatto del bene. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia, a consegnare la documentazione richiesta dalla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo detratta la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.
Agenzia di Località − Ragione Sociale − C.F. e P. IVA 00000000000 Indirizzo, 00 − 00000 Località (Provincia) / Tel. x00 00 0000000 − Fax x00 00 0000000 xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx − xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx− xxx.xxxxxxx.xx
POLIZZA PER L’ASSICURZIONE DEI VEICOLI IN LEASING
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa che realizza il prodotto: Società Reale Mutua di Assicurazioni Prodotto: CREDIT AGRICOLE LEASING AUTOCARRI
DIP Aggiuntivo Danni ed. 01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società Reale Mutua di Assicurazioni − Fondata nel 1828 − Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello, 11 −00000 Xxxxxx (Xxxxxx) − Tel. x00 000 0000000 − Fax x00 000 0000000 − xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx − xxx.xxxxxxxxxx.xx − Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018, N. Partita IVA 11998320011 − R.E.A. Torino N. 9806 − Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione − Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 1.977 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia, e 1.917 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1˚ gennaio 2016, è pari al 373% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).
Al contratto si applica la legge italiana.
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI − FONDATA NEL 1828 − VIA CORTE D’APPELLO, 11 − 00000 XXXXXX (XXXXXX) − TEL. x00 000 0000000 − FAX x00 000 0000000 XXXXXXXXXX@XXX.XXXXXXXXXX.XX − XXX.XXXXXXXXXX.XX − SERVIZIO ASSISTENZA “BUONGIORNO REALE”: 800 320320 − XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX.XX REGISTRO IMPRESE TORINO, CODICE FISCALE E N. PARTITA IVA 00875360018 − R.E.A. TORINO N. 9806 − ISCRITTA AL NUMERO 1.00001 DELL’ALBO DELLE IMPRESE
DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE − CAPOGRUPPO DEL GRUPPO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL’ALBO DELLE SOCIETÀ CAPOGRUPPO
Che cosa è assicurato? | |
INCENDIO – FURTO TOTALE O PARZIALE | |
GARANZIE DI BASE | INCENDIO: compresi l'azione del fulmine e lo scoppio del carburante destinato al funzionamento del motore FURTO TOTALE O PARZIALE: consumato o tentato, rapina, compresi i danni materiali e diretti prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina compresi i danni subiti dal veicolo stesso durante la circolazione dopo il furto. La garanzia e prestata con l'applicazione sul danno liquidabile di uno scoperto e relativo minimo, come indicato in polizza. |
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI | 1) causati da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provocate dal l'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 2) verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.; 3) determinati da dolo dell'Utilizzatore, dei suoi familiari conviventi, dei suoi Dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, sorveglianza, riparazione o custodia del veicolo. 4) cagionati alle merci, al bagaglio, e/o qualunque effetto d'uso che si trovino sul veicolo; 5) cagionati alle apparecchiature accessorie (radio, mangianastri, ruote non fornite dalla casa costruttrice, non stabilmente fissate e non espressamente specificate nella fattura di acquisto; 6) derivati da bruciature, cortocircuito ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. |
GUASTI ACCIDENTALI | |
GARANZIE DI BASE | L’assicurazione vale per i danni diretti e materiali derivanti dal danneggiamento subito dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza d’urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione. La garanzia è prestata con l’applicazione sul danno liquidabile di uno scoperto e del relativo minimo come indicato in polizza. |
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI | − causati da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazioni militare, di invasione da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; − determinati da dolo dell'Utilizzatore, dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, sorveglianza, riparazione o custodia del veicolo. − verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.; |
− cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico; − subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta di circolazione "fuori strada"; − alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente Sezione; − conseguenti al furto o all'incendio del veicolo; − nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30104/1992 N. 285. | |
GARANZIE SPECIALI | |
GARANZIE DI BASE | A) Cristalli: La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 520,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. B) Ricorso terzi da incendio: La Società in caso di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo, non in circolazione, indennizzabili ai sensi di polizza, risponde, secondo le condizioni di Assicurazione e fino alla concorrenza di € 103.291,00 dei danni materiali e diretti cagionati dagli eventi suddetti a cose di terzi. Sono dunque esclusi i danni a cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato. C) Eventi Sociopolitici atti vandalici, calamità naturali: La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo nonché in occasione di mareggiate, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, uragani, inondazioni, grandine e neve. La Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto indicato in polizza; restano tale scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farli assicurare da altri. D) Spese di custodia e parcheggio: La Società, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato, rimborsa, fino alla concorrenza di € 258,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo stesso disposti dall'Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento. Le spese dovranno essere comprovate da idonea documentazione. E) Spese di immatricolazione: La Società, in caso in incendio con distruzione totale, furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento o furto delle sole targhe, rimborsa fino al limite di € 258,00, le spese sostenute dall'Assicurato per l'immatricolazione di un altro veicolo di pari cilindrata o potenza fiscale. Le spese dovranno essere comprovate da idonea documentazione. |
XXXXXXXX XXXXX TECNICO
GARANZIE DI BASE | La garanzia viene estesa al danno indiretto derivante dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza, mediante pagamento di una indennità giornaliera di € 77,00. Tale indennità è corrisposta per il tempo tecnico strettamente necessario alla riparazione previsto dalla casa costruttrice, con l'applicazione di una franchigia assoluta di gg 5 e per un massimo indennizzo di gg 30 per sinistro. − |
Il Contraente/Assicurato e/o L’Utilizzatore è tenuto a dare avviso del sinistro alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni ed eventuale luogo in cui si trova il veicolo.
In caso di incendio, furto o tentato furto, rapina, atti vandalici dovrà fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente. In caso di furto totale dovrà altresì esibire tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo. In caso di sinistro verificatosi all’estero dovrà presentare denuncia all’Autorità locale e produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità italiana.
Su richiesta della Società il Contraente/Assicurato dovrà inoltre esibire:
− estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
− dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di proprietà;
− procura a vendere a favore della Società;
Che obblighi ho?
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Quali costi devo sostenere?
La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale
relativo al prodotto è pari al 67%
A chi è rivolto questo prodotto?
A chi stipula un contratto di leasing per l’acquisto di un veicolo.
Quando e come devo pagare?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
Come posso disdire la polizza?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni
CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA S.r.l.
Autocarri
POLIZZA N. 2016/01/98905
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Ed. 01/01/2019
GLOSSARIO
Il significato di alcuni termini delle Condizioni Generali di Assicurazione è il seguente: ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e più precisamente; CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL – in forma abbreviata CALIT – Via Armorari, 4 – 00000 Xxxxxx – Par- tita Iva 02886650346 – Cod. Fiscale 09763970150.
CONTRAENTE persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione e più precisamente
CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL – in forma abbreviata XXXXX - Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Par- tita Iva 02886650346 – Cod. Fiscale 09763970150.
SOCIETA’
La Società Reale Mutua di Assicurazioni
UTILIZZATORE
Colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa
AUTOVEICOLI
I veicoli a motore ed i rimorchi destinati al trasporto di cose, elencati negli articoli 26 lett. c), d), e), f), g), h), i), l) e 28 lett. b), c), d), e) del Codice della strada sia di prima immatricolazione che usati, con un valore mas- simo di € 130.000,00.
N.B. le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dall’Assicurato
SEZIONE DANNI
I
Art. 1.1 OGGETTO DELLE GARANZIE
L'assicurazione e prestata per i seguenti rischi:
1.1.1 INCENDIO
compresi l'azione del fulmine e lo scoppio del carburante destinato al funzionamento del moto- re
1.1.2 FURTO
consumato o tentato, rapina, compresi i danni materiali e diretti prodotti al veicolo nell'ese- cuzione del furto o rapina compresi i danni subiti dal veicolo stesso durante la circolazione dopo il furto. La garanzia e prestata con l'applicazione sul danno liquidabile di uno scoperto e relativo minimo, come indicato in polizza.
1.1.3 GUASTI ACCIDENTALI (KASCO)
L'assicurazione vale per i danni diretti e materiali derivanti dal danneggiamento subito dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di urto, ribaltamento, collisione o uscita di strada verificatasi durante la circolazione. La garanzia e prestata con l'applicazione sul danno liquidabile di uno scoperto e relativo minimo, come indicato in polizza
1.1.4 GARANZIE SPECIALI
A) Cristalli: La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai cristalli delimitanti l'abita- colo del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale. L'assicurazione e prestata fino alla concorrenza di € 520,00 per ogni sinistro, in- dipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
B) Ricorso terzi da incendio: La Società in caso di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimen- tazione del veicolo, non in circolazione, indennizzabili ai sensi di polizza, risponde, secondo le condizioni di Assicurazione e fino alla concorrenza di € 103.291,00 dei danni ma- teriali e diretti cagionati dagli eventi suddetti a cose di terzi. Sono dunque esclu- si i danni a cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato.
C) Eventi Sociopolitici atti vandalici, calamita naturali: La garanzia comprende i danni mate-
riali e diretti subiti dal veicolo avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommos- se, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo nonchè in occasione di mareggiate, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, uragani, inondazioni, grandine e neve. La Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto dedu- zione dello scoperto indicato in polizza; restano tale scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento, farli assicurare da altri.
D) Spese di custodia e parcheggio: La Società, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato, rimborsa, fino alla concorrenza di € 258,00, le spese documentate sostenute dall'Assi- curato per il parcheggio o la custodia del veicolo stesso disposti dall'Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritro- vamento. Le spese dovranno essere comprovate da idonea documentazione.
E) Spese di immatricolazione: La Società, in caso in incendio con distruzione totale, furto o ra- xxxx del veicolo assicurato senza ritrovamento o furto delle sole targhe, rimborsa fino al limite di € 258,00, le spese sostenute dall'Assicurato per I'immatricolazione di un altro veicolo di pari cilindrata o potenza fiscale. Le spese dovranno essere comprovate da idonea documentazione.
1.1.5 FERMO TECNICO (SOLO FORMA A)
La garanzia viene estesa al danno indiretto derivante dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza, mediante pagamen- to di una indennità giornaliera di € 77,00.
Tale indennità è corrisposta per il tempo tecnico strettamente necessario alla ri- parazione previsto dalla casa costruttrice, con l'applicazione di una franchigia as- soluta di gg 5 e per un massimo indennizzo di gg 30 per sinistro.
Art. 1.2) GARANZIE PRESTATE FORMA A:
a) furto e rapina;
b) incendio, fulmine scoppio;
c) ricorso terzi da incendio;
d) eventi sociopolitici;
e) eventi naturali;
f) guasti accidentali.
g) Fermo tecnico
FORMA B:
a) furto e rapina;
b) incendio, fulmine, scoppio;
c) ricorso terzi da incendio;
d) eventi sociopolitici;
e) eventi naturali.
Art. 1.3) ESCLUSIONI INCENDIO E FURTO
Sono esclusi dall'assicurazioni i danni:
1) causati da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurre- zione, di occupazione militare, di invasione da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provocate dal I'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2) verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove uf- ficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;
3) determinati da dolo dell'Utilizzatore, dei suoi familiari conviventi, dei suoi Dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, sorveglianza, riparazione o custodia del veicolo.
4) cagionati alle merci, al bagaglio, e/o qualunque effetto d'uso che si trovino sul veico- lo;
5) cagionati alle apparecchiature accessorie (radio, mangianastri, ruote non fornite dal-
la casa costruttrice, non stabilmente fissate e non espressamente specificate nella fattura di acquisto;
6) derivati da bruciature, cortocircuito ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incen- dio;
Art. 1.4) ESCLUSIONI GUASTI ACCIDENTALI (solo forma A)
L'Assicurazione non vale se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vi gore.
L'assicurazione non vale, altresì per i danni:
1) causati da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezio- ne, di occupazioni militare, di invasione da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2) determinati da dolo dell'Utilizzatore, dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, sorveglianza, riparazione o custodia del vei- colo;
3) verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove uffi- ciali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I.;
4) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonchè da operazioni di carico e scarico;
5) subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di xxxxxxx a spinta di circolazio- ne "fuori strada";
6) alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente Sezione;
7) conseguenti al furto o all'incendio del veicolo;
8) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto I'influenza di so- stanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30104/1992 N. 285.
Art. 1.5) DURATA DELLA POLIZZA
La polizza è operante per il periodo della locazione finanziaria originariamente prevista, più i giorni ne- cessari per la pratica di riscatto da parte dell'Utilizzatore. Cessa all'atto dell'eventuale riscatto an- ticipato, fermo quanto previsto all’art. 1.23.
Art. 1.6) SCOPERTI E FRANCHIGIE
Il danno indennizzabile verrà liquidato applicando gli scoperti e le franchigie che seguono:
1.6.1 AUTOCARRI
▪ FURTO: scoperto 15% minimo € 250,00
▪ ATTI VANDALICI: scoperto 15% minimo € 500,00
▪ CALAMITA' NATURALI: scoperto 10% minimo € 500,00
▪ GUASTI INTEGRALI: scoperto 10% minimo € 850,00
▪ CRISTALLI franchigia € 100,00
1.6.2 RIMORCHI/OFFICINE MOBILI
▪ FURTO: scoperto 15% minimo € 250,00
▪ ATTI VANDALICI: scoperto 15% minima € 500,00
▪ CALAMITA' NATURALI: scoperto 10% minimo € 500,00
▪ GUASTI INTEGRALI: scoperto 10% minimo € 850,00
Art. 1.7) SOMMA ASSICURATA -DEGRADO -LIQUIDAZIONE DEL DANNO — REGOLA PROPORZIONALE
A) Per i veicoli di prima immatricolazione, la somma assicurata deve essere uguale al valore commer- ciale del veicolo al momento dell'entrata in garanzia, fatto eguale, ai fini della presente polizza, al valore totale della fattura d'acquisto.
La determinazione dell'indennizzo viene effettuata in base ai seguenti criteri:
- qualora il sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla prima immatricolazione non si tiene
conto, nel determinare l'ammontare del danno sia totale che parziale, del deprezza- mento del veicolo o delle parti sostituite, purchè il veicolo sia stato assicurato nei primi tre mesi dalla data di immatricolazione;
- qualora il sinistro si verifichi dopo sei mesi ma entro il ventiquattresimo dalla prima immatricolazione si applicherà un degrado del 10%;
- un ulteriore 10% per ogni anno successivo con un massimo complessivo del 50%.
B) Per i veicoli usati, la determinazione del valore commerciale farà riferimento al valore totale della fattura d'acquisto dello stesso ancorchè comprensiva delle migliorie, modifiche, ripristini, ripara- zioni e allestimenti. Nel caso di danno totale (furto o rapina senza ritrovamento distruzione del veicolo) il danno si determina in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del si- nistro.
Nel caso di danno parziale il danno si determina in base al costo delle riparazioni, che comunque non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto; il costo delle riparazioni e determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprez- zamento dovuto all'età e allo stato del veicolo.
La Società ha la facoltà di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggia- to in officina di sua fiducia, del pari ha la facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esse che siano state rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore.
Sia per i veicoli di prima immatricolazione che per quelli usati la Compagnia terrà conto, nel caso di danno, delle migliorie, modifiche, ripristini, riparazioni e allestimenti effettuati sul veicolo anche successivamente, da regolare fattura.
Le garanzie sono estese agli accessori e parti di ricambio fornite dalla casa costruttrice solo se:
o installati dal fornitore, prima della presa in consegna dell'autoveicolo;
o siano stati specificati nella fattura del fornitore e costituiscano parte integrante del valore della medesima oltre che di eventuale contratto di locazione (o locazione fi- nanziaria);
o non trattasi di apparecchi audiovisivi. Se al momento del sinistro il valore del vei- colo è maggiore del valore assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo dei detti valori.
Art. 1.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
La liquidazione del danno avverrà nei termini seguenti:
o nel caso di danno totale: entra 30 gg dalla presentazione dei documenti (certificato di perdita di possesso, estratto cronologico, certificato di chiusa istruttoria a specifica richiesta della So- cietà).
o nel caso di danno parziale: entra 30 gg dalla data dell'atto di quantificazione del danno da parte della Società. Qualora la valutazione del danno sia difforme dalla quantificazione dello stesso effettuata dalla Società, la Società Assicuratrice, entro 60 giorni, da accertamento peri- tale, provvederà a liquidare, a titolo di acconto - sull'eventuale maggior somma dovuta - l'importo del danno accertato.
Art. 1.9 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le spetterebbe ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei con- fronti del conducente dell'autocarro, eventualmente responsabile del sinistro salvo che lo stesso sia determinato da dolo.
Art. 1.10 L1MITI TERRITORIALI
L'assicurazione vale per i veicoli entro i paesi previsti dalla Carta Verde.
Art. 1.11 EFFETTO E SCADENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore zero del giorno di emissione del foglio di via da parte della competente autorità.
Il Contraente o L'Assicurato provvederanno comunicare alla Società i dati identificativi dell'autoveicolo nonchè la durata del contratto di locazione.
La copertura assicurativa sarà operante per il periodo della locazione medesima più i gior- ni necessari per la pratica di riscatto da parte dell'Utilizzatore.
Il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società i libri contabili per even- tuali verifiche e controlli.
Art. 1.12 LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al tempo del sinistro esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall'Utilizzatore sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte dei danni eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o altre assicurazioni senza tenere conto della presente assicurazione.
Art. 1.13 CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni la Controversia è deferita a due periti, nominati uno dalla Società e uno dal Contraente/Assicurato. Tali periti persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, del Presidente del Tribunale di Milano.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico meta al Con- traente/Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dalla indennità spettantegli.
Art. 1.14 INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO
La Società ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte le cose asportate, distrutte o danneggiate. La Società ha inoltre la facoltà di acquistare quanta residua della cosa assi- curata dopo il sinistro.
Art. 1.15 DIRITTO 01 RIVALSA
La Società è surrogata, in base all'art. 1916 del c.c. nei diritti dell'Assicurata verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.
Art. 1.16 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.
Art. 1.17 PROROGA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della sca- denza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, e cosi successivamente.
Art. 1.18 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alla Società devono essere fatte con lettera raccomandata, fax o altra comuni- cazione con data certa indirizzata alla Società stessa.
Art. 1.19 IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento, sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.20) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.21) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato e/o il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni ag- gravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, e la stessa ces- sazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice civile.
Art. 1.22) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente/Assicurato e/o l’Utilizzatore è tenuto a dare avviso del sinistro alla Società en- tro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni ed eventuale luogo in cui si trova il veicolo.
In caso di incendio, furto o tentato furto, rapina, atti vandalici dovrà fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria competente. In caso di furto totale dovrà altresì esibire tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo. In caso di sinistro verificatosi all’estero dovrà presentare denuncia all’Autorità locale e produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità ita- liana.
Su richiesta della Società il Contraente/Assicurato dovrà inoltre esibire:
♦ estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
♦ dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di proprietà;
♦ procura a vendere a favore della Società;
Art. 1.23) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo oppure a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).
In caso di risoluzione anticipata della polizza per danno totale al veicolo, la Società rimborserà il pre- mio pagato non goduto al netto delle imposte riferito alle annualità successive a quella in cui è avve- nuto il sinistro che ha causato la perdita del veicolo.
In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento l’Assicurato richiederà alla Società la cessazione delle garanzie e la stessa Società rimborserà all’Assicurato il premio pagato non goduto al netto delle imposte relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
L'importo del rimborso verrà calcolato per il premio puro (premio al netto di imposte e dei costi a ca- rico dell'Assicurato) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato stesso, la Società fornisce la copertura assicu- rativa fino alla scadenza contrattuale.
ART. 1.24) — COLPA GRAVE
In deroga all'art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali devono rispondere.
ART. 1.25) — DIRITTO DI RECESSO DELL’UTILIZZATORE
L'Utilizzatore entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della Dichiarazione di adesione può rece- dere dalla polizza, dandone comunicazione scritta alla Contraente a mezzo raccomandata A.R., indi- cando gli elementi identificativi della polizza. Il recesso decorre dal giorno del timbro postale di invio risultante dalla raccomandata stessa e ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivan- te dal contratto. In tal caso la Contraente provvederà a dare immediata comunicazione del recesso alla Società, la quale - tramite la Contraente - rimborserà all'Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto, relati- va al periodo di rischio non corso; oppure, nel caso in cui il premio sia stato finanziato, la Contraente provvederà parimenti alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto, eventualmente me- diante la corrispondente riduzione della rata del finanziamento o, in alternativa, mediante la riduzione della durata del finanziamento medesimo, indicando i relativi importi. Di tali avvenuti rimborsi, la Con- traente si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Società.
La parte di premio da restituire, relativa al periodo di rischio non corso, è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura;