COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXX FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 25/11/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Estinti anticipatamente due contratti di finanziamento (rispettivamente, con delegazione di pagamento e dietro cessione del quinto della retribuzione) il cliente, in sede di reclami rivolti tanto nei confronti del finanziatore quanto della società mandataria, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati. Insoddisfatto del riscontro (da parte del finanziatore) e in assenza di riscontro (della società mandataria), con due distinti ricorsi reitera (assistito dal proprio legale) la domanda ai fini dell’accertamento del diritto alla restituzione delle commissioni e premio secondo il criterio proporzionale alla durata del finanziamento per complessivi 1.666,31 euro quanto al primo contratto e per 3.654,36 euro quanto al secondo, oltre a interessi e ristoro delle spese di assistenza difensiva quantificate in 500,00 euro.
Costituitosi, il resistente eccepisce l’inapplicabilità delle vigenti disposizioni in materia di restituzione di quota parte delle voci di costo a titolo di commissioni in ragione della conclusione dei contratti in parola in epoca precedente alla entrata in vigore del d. lgs. n. 141/2010. Nel merito, precisa di aver provveduto al rimborso della sola parte recurring della commissione di propria pertinenza per 107,20 euro quanto al primo contratto e per 104,00 euro quanto al secondo. Declina il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai premi assicurativi versati e conclude per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Infondata e perciò immeritevole di accoglimento è l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente in quanto viene nel caso di specie in considerazione una contestazione attinente a diritti maturati dalla parte ricorrente in ragione di effetti prodottisi sotto l’imperio della vigente disciplina di cui all’art. 125 – sexies del Tub, essendo stati i contratti estinti nel corso del 2012 (v., tra le tante, Collegio di Roma, n. 1302/2010; Collegio di Milano, n. 719/2011; Collegio di Napoli, n. 810/2011).
Nel merito, i contenuti delle diverse voci di costo qualificate a titolo di commissioni testimoniano il diritto del ricorrente alla restituzione per la vita residua del rapporto secondo il criterio proporzionale. In particolare, quanto alla commissione alla mandataria, la stessa comprende (per entrambi i contratti) attività tanto up front quanto recurring (es., la gestione delle rate di rimborso in scadenza e la prestazione della garanzia del non riscosso per riscosso). Da tale opacità deriva, conformemente agli orientamenti più volte espressi da questo Collegio (v., tra le tante, le decisioni nn. 4086/2012; 2178/2013; 2513/2014 e n. 482/2014) il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento. Ed invero se, muovendo dall’assenza tanto in sede di disciplina primaria quanto in sede di disciplina secondaria di precise e vincolanti regole in punto di metodologie di calcolo delle quote di premio assicurativo accessorio al contratto di finanziamento (o anche di commissioni relative al periodo residuo), i consolidati indirizzi di questo Collegio sono nel senso di ritenere che quello proporzionale è un mero criterio di default (scilicet, suppletivo) al quale fare riferimento in assenza di diversa metodologia di calcolo adottata dall’intermediario, questa dovrà tuttavia risultare esente da vizi logici e/o da manifesta irragionevolezza. Non è così nel caso di specie, dove la determinazione dell’ammontare retrocesso riferito a quote recurring non precisa alcuna specifica metodologia adottata. Aggiungasi inoltre che la recente pronuncia
n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento stabilisce che, a fronte dell’opacità della relativa clausola contrattuale, un criterio di rimborso diverso da quello proporazionale “non appare conforme a ragionevolezza” e “non si giustifica in riferimento ai costi recurring”. Tanto determina a favore del ricorrente, in applicazione del riferito criterio proporzionale alla durata del contratto, il diritto alla retrocessione di ulteriori 918,57 euro, al netto di quanto già retrocesso, con riferimento al primo contratto e di 2.252,78 euro (al netto di quanto retrocesso) quanto al secondo.
Venendo alla commissione bancaria, essa (in ambedue i contratti) comprende la copertura “delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito quali, ad esempio, l’esame della documentazione, gli oneri per la conversione o la convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi e per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, l’elaborazione dei dati ex l. 197/91, le perdite per l’eventuale ritardo d’adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato etc.”. Tale formulazione appare, alla luce della riferita pronuncia del Collegio di coordinamento, priva dei requisiti di trasparenza utili a valutarne il carattere up front con riferimento alle diverse attività. E dunque, di nuovo, dalla conseguente opacità deriva il diritto del ricorrente al rimborso della quota parte secondo criteri proporzionali che, quanto al primo contratto, determina la retrocessione di 383,37 euro; quanto al secondo di 364,04 euro al netto di quanto già retrocesso.
Infine, in ordine al rimborso delle quote parte di premio assicurativo è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall’altro. Tali due negozi risultano
peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell’assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell’intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere “risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l’esistenza, la validità, l’efficacia, l’esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all’altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell’altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l’assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell’accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle “linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”. Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso delle relative quote di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all’estinzione anticipata dei finanziamenti, calcolate, rispettivamente, in 258,00 e in 503,00 euro. Così per il complessivo importo di 4.679,76 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate in 200,00 euro.
P. Q. M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 4.679,76, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1