Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista.
Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista.
Modello 2227/5 – Ed. 01.04.2014
Il presente FascIcolo InFormatIvo contenente
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
deve essere consegnato al contraente prIma della sottoscrIzIone del contratto.
Divisione
prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota Informativa.
UnipolSai PROFESSIONE MEDICO
Ed. 01.04.2014
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Medico
1
NOTA INFORMATIVA
PAGINA
A • INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2 di 14
1 - Informazioni generali 2 di 14
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 2 di 14
B • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3 di 14
3 - Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni 3 di 14
4 - Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze
del rischio 5 di 14
5 - Aggravamento e diminuzione del rischio 5 di 14
6 - Premi 6 di 14
7 - Rivalse 6 di 14
8 - Diritto di recesso 6 di 14
9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti
dal contratto 7 di 14
10 - Legislazione applicabile 7 di 14
11 - Regime fiscale 7 di 14
C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
E SUI RECLAMI 8 di 14
12 - Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo 8 di 14
13 - Reclami 8 di 14
14 - Perizia contrattuale e arbitrato 9 di 14
GLOSSARIO 9 di 14
2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 di 41
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 4 di 41
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI 9 di 41
3 - Sezione Incendio 9 di 41
4 - Sezione Furto e Rapina 15 di 41
5 - Sezione Vetri - Cristalli - Insegne 20 di 41
6 - Sezione Elettronica 21 di 41
7 - Sezione Responsabilità Civile 24 di 41
8 - Sezione Tutela Legale 31 di 41
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 38 di 41
3
INFORMATIVA PRIVACY
PAGINA
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 3
Modello 2227
1 di 14
1
NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Medico
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Medico
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicurazione multirischi del profes- sionista Medico “UnipolSai Professione” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta se- condo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla pre- ventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sot- toscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nulli- tà, decadenze, esclusioni, sospensioni e limi- tazioni della garanzia, rivalse, nonché le infor- mazioni qualificate come “Avvertenze” sono
stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle infor- mazioni sull’Impresa di assicurazione conte- nute nella presente Nota informativa si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/Xx- giornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Inter- mediario assicurativo di fiducia è a disposi- zione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSI- CURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Medico
A
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve Uni- polSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Grup- pi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051-5077111, Telefax: 051-375349, siti internet: www.unipolsai. com - xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assi- curativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993
pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2012, il patrimonio netto dell’Im- presa è pari ad € 1.627.332.680,00, con capitale sociale pari ad € 1.194.572.974,00 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 432.759.706,00. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rap- porto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvi- bilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 133,3%.
B
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Medico
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto non è soggetto a tacita proroga.
Avvertenza: il contratto non prevede il taci- to rinnovo e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. In ogni caso la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.
Si rinvia all’Articolo 1.10 “Non tacita proroga
– Periodo di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le mo- dalità ed esclusioni specificate nelle singole Sezioni scelte dal Contraente/Assicurato, sono le seguenti:
a) INCENDIO: la Società nella forma “a valore intero” indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio; azione mec- canica del fulmine; esplosione o scoppio e implosione; nonché da tutti gli altri eventi indicati agli articoli 3.1 “Rischi Assicurati” e seguenti della Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione, ai quali si rin- via per gli aspetti di dettaglio.
b) FURTO E RAPINA: la Società, fino alla con- correnza della somma assicurata e nella forma a “Primo rischio assoluto”, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, custodite nei locali dell’ufficio/studio indicati in polizza; rapina/estorsione; guasti cagionati dai la- dri; atti vandalici cagionati dai ladri; furto e rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici, nonché da tutti gli altri eventi indicati agli articoli 4.1 “Rischi Assicurati” e seguenti della Sezione Furto e rapina delle Condizioni di Assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
c) VETRI - CRISTALLI - INSEGNE: la Società nella forma a “Primo rischio assoluto” in- dennizza i danni materiali e diretti, dovuti a fatto accidentale o di terzi, a vetri, cristalli, insegne da qualunque evento causati, sal- vo quelli esclusi all’art. 5.2 “Rischi Esclusi”, nonché da tutti gli altri eventi indicati agli articoli 5.1 “Rischi Assicurati” e seguenti della Sezione Vetri-Cristalli-Insegne delle Condizioni di Assicurazione, ai quali si rin- via per gli aspetti di dettaglio.
d) ELETTRONICA: la Società nella forma a “Primo rischio assoluto” indennizza i dan- ni materiali e diretti, subiti dalle apparec- chiature elettriche ed elettroniche assicu- rate causati da tutti gli eventi indicati agli articoli 6.1 “Rischi Assicurati” e seguenti della Sezione Elettronica delle Condizioni di Assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
e) 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFES- SIONALE DEL MEDICO: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capi- tale, interessi e spese), quale civilmen- te responsabile ai sensi di legge, a tito- lo di risarcimento, per danni corporali e danni materiali cagionati a terzi, con colpa sia lieve che grave in relazione all’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato svolga l’attività nel ri- spetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
Si rinvia agli articoli 7.1 “Rischi Assicurati” e seguenti della Sezione Responsabilità civile delle Condizioni di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
XXXXX (R.C.T.): la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile
ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali, materiali, cagionati a terzi con colpa sia lieve che grave in conseguenza di un fatto inerente all’at- tività descritta in polizza esclusa quella professionale (v. lett. e)1).
L’assicurazione vale anche per la respon- sabilità civile che possa derivare all’Assi- curato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
Si rinvia agli articoli 7.1 “Rischi Assicurati” e seguenti della Sezione Responsabilità civile delle Condizioni di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.
3 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
DIPENDENTI (R.C.O./I.): la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capi- tale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione alle condizioni previste agli articoli 7.1 “Rischi Assicurati” lett. b) e seguenti della Sezione Responsabilità civile delle Condizioni di Assicurazione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
f) TUTELA LEGALE: la Società si obbliga, nei limiti e con le esclusioni specificate nelle Condizioni di Assicurazione, ad assumere a proprio carico gli oneri, anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicura- to per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di cui all’art. 8.1 “Oggetto dell’assicurazione” della Sezione Tutela Legale, alla quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospen- sioni della garanzia che possono dar luo- go alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le sospensioni si rinvia agli articoli 1.3 “Pagamento del premio e de- correnza della garanzia” e 8.9 “Sospensione/ Radiazione dall’Albo - Inabilitazione o inter- dizione del Contraente/Assicurato”. Per le
esclusioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
articolo 3.2 “Rischi Esclusi” della Sezione Incendio; articolo 4.2 “Rischi Esclusi” della Sezione Furto e Rapina; articolo 5.2 “Rischi Esclusi” della Sezione Vetri-Cristalli-Insegne; articolo 6.2 “Rischi Esclusi” della Sezione Elettronica; articolo 7.3 “Rischi Esclusi” del- la Sezione Responsabilità civile; articolo 8.4 “Esclusioni” della Sezione Tutela Legale.
Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limi- tazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio e alla Scheda di polizza.
Avvertenza: le suddette coperture sono pre- state con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione delle singole Sezioni e alla Scheda di polizza.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e mas- simali mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno indennizzabile: € 1.500,00 Franchigia: € 250,00
Indennizzo: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00
2° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno indennizzabile: € 200,00 Franchigia: € 250,00
Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno indennizzabile: € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00
2° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno indennizzabile: € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno inden- nizzabile è inferiore al minimo).
Meccanismo di funzionamento del massimale:
1° esempio
Massimale: € 500.000,00 Danno risarcibile: € 60.000,00 Franchigia: € 1.000,00
Risarcimento: € 59.000,00
2° esempio
Massimale: € 500.000,00 Danno risarcibile: € 600.000,00 Franchigia: € 1.000,00
Risarcimento: € 500.000,00 3° esempio (Tutela Legale) Massimale: € 10.000,00 Spese legali: € 8.000,00 Spese peritali: € 4.000,00 Totale oneri: € 12.000,00
Importo rimborsabile: € 10.000,00
Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assi- curate; se la somma assicurata risulta inferiore l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L’indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate.
Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata: valore delle cose as- sicurate).
Esempio relativo alla garanzia incendio: Somma assicurata per il contenuto:
€ 100.000,00
Valore del contenuto: € 150.000,00 Danno: € 90.000,00
Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 :
€ 150.000,00) = € 60.000,00
Si rinvia agli articoli 2.6 “Determinazione dei danni indennizzabili” e 2.7 “Parziale deroga alla regola proporzionale” della Sezione Cosa fare in caso di sinistro per gli aspetti di dettaglio.
Tutela Legale: la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al
risarcimento di danni extracontrattuali; per le spese di resistenza alle pretese di risar- cimento avanzate da terzi; di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzio- ni amministrative ove applicabili;
• trascorsi novanta giorni dalla decorrenza della polizza, in tutti gli altri casi.
Per insorgenza del sinistro si intende:
• il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento, per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resisten- za alle pretese di risarcimento avanzate da terzi;
• il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a vio- lare norme di legge o di contratto, per tutte le restanti ipotesi.
In presenza di più violazioni della stessa natu- ra, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
Recupero somme
Nel caso in cui l’Assicurato venga rimborsato dalla Società per spese legali sostenute nel corso del giudizio, lo stesso è tenuto alla re- stituzione delle suddette spese qualora ven- gano ripetute dalla controparte.
Si rimanda all’art. 8.1 “Oggetto dell’assicura- zione” della Sezione Tutela legale e 2.18 “Re- cupero di somme” della Sezione Cosa fare in caso di sinistro per gli aspetti di dettaglio relativi ai presupposti e agli effetti.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesat- te o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero com- portare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 1.1 “Dichiarazioni relative alle circo- stanze del rischio” delle Condizioni generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare co- municazione scritta alla Società dei muta- menti che diminuiscono o aggravano il rischio.
Si rinvia agli articoli 1.5 “Aggravamento del rischio” e 1.6 “Diminuzione del rischio” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si illustrano in forma esemplifica- tiva due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.
1° esempio per la garanzia incendio (aggra- vamento del rischio)
Al momento della stipulazione del contratto - Sezione Incendio - il Contraente ha dichiarato che le strutture portanti verticali del xxxxxx- cato assicurato sono in materiali incombu- stibili. A seguito di ristrutturazioni dei locali vengono costruite strutture portanti in tutto o in parte anche combustibili. Se il Contraen- te non comunica alla Società questo aggrava- mento di rischio, in caso di sinistro la Società procederà come previsto dall’art. 1.5 “Aggra- vamento del rischio” delle Condizioni generali di Assicurazione.
2° esempio (diminuzione del rischio)
Al momento della stipulazione del contratto
- Sezione Furto e rapina - il Contraente non aveva installato nessun impianto di allarme per cui la Società non ha richiamato la Condi- zione particolare 402 “Impianto di allarme” e non ha applicato il relativo sconto di premio. Successivamente il Contraente installa un impianto conforme alla Condizione particola- re 402 “Impianto di allarme”. Se il Contraente comunica alla Società questa riduzione di ri- schio, la stessa procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una ridu- zione del premio.
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia/ Intermediario assicurativo al quale è asse- gnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di paga- mento e nel rispetto della normativa vigente. La Società può concedere il pagamento fra- zionato del premio annuale che non compor- terà oneri aggiuntivi.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai se- guenti articoli delle Condizioni generali di as- sicurazione: art. 1.3 “Pagamento del premio e
decorrenza della garanzia”, art. 1.4 “Fraziona- mento del premio”.
Avvertenza: la Società o l’Intermediario assi- curativo applicano sconti sul premio se l’Assi- curato richiede l’applicazione delle seguenti Condizioni particolari:
304 “Esclusione delle garanzie eventi specia- li”- Sezione incendio -; 401 “Mezzi di chiusura”, 402 “Impianti di allarme”, 403 “Impianti di al- larme con registratore e trasmissione a di- stanza di eventi” delle Condizioni particolari
- Sezione Furto e rapina.
7. Rivalse
Il contratto assicurativo può prevedere la ri- nuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali l’Assicu- rato deve rispondere a norma di legge e delle società controllanti, controllate, e collegate a condizione che l’Assicurato non eserciti l’a- zione di regresso verso il responsabile e salvo sempre il caso di dolo.
La rinuncia è facoltativa e richiamabile con Condizione particolare 310 “Rinuncia alla rivalsa” (a cui si rinvia per gli aspetti di det- taglio) per la Sezione Incendio; la rinuncia è prevista nella garanzia base all’articolo 5.5 ”Rinuncia alla rivalsa” (a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio) per la Sezione Vetri -Cri- stalli-Insegne; all’ articolo 6.7 ”Rinuncia alla rivalsa” (a cui si rinvia per gli aspetti di detta- glio) per la Sezione Elettronica.
Il contratto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte della So- cietà per la Sezione Responsabilità civile.
Si rinvia ai sopra indicati articoli delle singole Sezioni delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al ses- santesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comu- nicazione scritta al Contraente. Si rinvia all’ar- ticolo 1.8 “Recesso in caso di sinistro” e all’ar- ticolo 1.9 “Altre assicurazioni” delle Condizioni generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (arti- colo 2952, comma 2, del Codice civile).
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneg- giato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice civile).
Per l’assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Alcune specifiche garanzie sono soggette a termini di decadenza. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’articolo 8.6 “Insorgenza del si-
nistro” della Sezione Tutela Legale.
10. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicu- razione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secon- do le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) Incendio, Furto e Responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antira- cket);
b) Vetri-Cristalli-Insegne, Elettronica, Tutela Legale: 21,25%.
C
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INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all’Agente/Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimati- vo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle re- sponsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anti- cipati con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agenzia, in caso di sinistro grave.
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle proce- dure di accertamento e liquidazione del danno, all’articolo 2.1 “Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato” per le Garan- zie Incendio, Furto e rapina, Elettronica, Vetri e cristalli e all’articolo 2.11 “Obblighi in caso di sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro” per la Garanzia Responsabilità civile.
Avvertenza (Tutela Legale): la gestione dei sinistri relativi alla Sezione Tutela Legale è affi- data ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 00000 Xxxxxx, XX (Xxxxxx), in seguito denominata ARAG alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti: telefono centralino: 000 0000000, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045 8290557, mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx, fax per invio succes- siva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045 8290449.
Il Contraente e/o Assicurato deve immediata- mente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
Si rinvia all’articolo 2.13 “Denuncia del sini-
stro” della Sezione “Cosa fare in caso di sini- stro” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indi- rizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B – 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00.0000.0000 - Indirizzo di Posta Elet- tronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfat- to dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela de- gli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00 000000.
I reclami indirizzati all’IVASS devono conte- nere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx. In relazione alle controversie inerenti la quan- tificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autori- tà Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, con- troversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente do- micilio in Italia può presentare reclamo:
- all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risolu- zione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunican- dogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero
competente dello Stato membro o aderen- te allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’at- tivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concor- dino di assoggettare il contratto alla legisla- zione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legisla- zione prescelta ed il Cliente stesso.
14. Perizia contrattuale e arbitrato
Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio e Furto/Rapina, Elettronica, Vetri- Cristalli-Insegne, la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una con- troversia tra di essi insorta per l’accertamen- to del danno ad un collegio di periti.
Per la garanzia Tutela Legale è invece previ- sto che, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi as- sicurativi, la decisione possa essere deman- data ad un Arbitro.
Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Medico
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi si- gnificati:
• Addetti: titolari, compresi i familiari, i soci che prestino la loro opera nell’ufficio, i pre- statori di lavoro, intesi come tutte le per- sone fisiche (diverse dai professionisti, dai subappaltatori e dai loro dipendenti) delle quali l’Assicurato si avvale, nel rispetto del- le norme di legge vigenti in tema di occu- pazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell’attività dichiarata in polizza e delle quali debba ri- spondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile.
• Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Apparecchiature ed impianti elettronici: macchine d’ufficio e altre apparecchiature inerenti l’attività esercitata, azionate da correnti deboli, quali, a titolo esemplificati- vo e non limitativo: elaboratori di dati, fat- turatrici, pese e registratori di cassa auto- matici, fotocopiatrici, macchine da calcolo, telescriventi, centraline di comando, rego- lazione e relativi terminali, terminali P.O.S., centralini telefonici. Il tutto non destinato alla vendita né in semplice deposito. Sono esclusi i telefoni cellulari.
• Arbitrato: istituto con il quale le parti, di co- mune accordo, rinunciano ad adire l’Autori- tà giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l’interpretazione o l’esecuzione del contratto.
• Assicurato: soggetto il cui interesse è pro- tetto dall’assicurazione.
• Assicurazione: contratto di assicurazione.
• Assistenza giudiziale: attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull’oggetto della controversia.
• Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi verten- za prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
• Attività assicurata: attività svolta dall’As- sicurato e dichiarata in polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l’erogazione di servizi purché stret- tamente attinenti all’attività medesima.
• Atti di terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi or- ganizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno stato, la popolazione o una parte di essa.
• Atti invasivi diagnostici e terapeutici: atti medici praticati senza accesso a sala ope- ratoria o emodinamica e/o senza ricorso ad anestesia totale o spinale mediante l’utiliz- zo a scopo terapeutico di sorgenti di ener- gia meccanica, termica o luminosa nonché
gli accertamenti diagnostici invasivi che comportano il prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e quelli che compor- tano una cruentazione di tessuti per intro- duzione di idoneo strumentario all’interno dell’organismo.
• Attività medica intra o extramoenia: atti- vità svolta dal medico dipendente il quale può scegliere il regime tributario intra o extramoenia. Tale attività può essere svol- ta dal medico dipendente all’interno di una struttura ospedaliera pubblica o convenzio- nata (intramoenia) oppure all’esterno della struttura (extramoenia).
• Bang sonico: onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità su- personica e nel rientro a velocità subsonica.
• Caso assicurativo (per la Sezione TUTELA LEGALE): sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l’assicurazione.
• Cassaforte: mezzo di custodia aventi le se- guenti caratteristiche:
- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con- dotti con azione termica o con mezzi mec- canici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- movimento di chiusura a chiave e/o com- binazione;
- peso non inferiore a 100 kg. o idoneo di- spositivo di ancoraggio nel solaio o nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizio- ne del solaio o del muro stesso.
• Contenuto Sezione Incendio: i beni, adibiti all’attività dichiarata, così intesi: arredamento ed attrezzature
Mobili, arredamento, attrezzature, il tutto adibito all’attività dichiarata e posto nei lo- cali dell’ufficio e/o studio.
Sono compresi: cancelleria, apparecchi fotografici e strumenti professionali, cas- seforti e armadi di sicurezza, nonché tap- pezzerie, moquettes e parquets non facenti parte della proprietà del fabbricato ma di proprietà dell’Assicurato quale locatario.
Sono altresì comprese le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del fabbricato.
Sono altresì compresi: mobili ed oggetti d’antiquariato; denaro fino alla concorrenza di € 1.500,00; quadri, tappeti, arazzi e cose
aventi valore artistico, di valore singolo non superiore a € 8.000,00.
Restano comunque esclusi: raccolte scientifi- che, d’antichità o numismatiche e filateliche; collezioni in genere; pietre e metalli preziosi, perle, carte valori, valori bollati, titoli di cre- dito in genere, veicoli a motore e quant’altro rientra nelle definizioni di “Cose particolari”. apparecchiature elettriche ed elettroniche Macchine da scrivere e da calcolo elettriche ed elettroniche, telex, telefax, fotocopia- trici, personal computer e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scan- ner, plotter, apparecchi di rilevazione e mi- sura, impianti di prevenzione ed allarme, centralino telefonico compresi gli apparec- chi utilizzatori, apparecchi elettromedicali ed ogni altra apparecchiatura elettrica o elettronica inerente l’attività dell’ufficio e/o dello studio.
• Contenuto Sezione Furto: mobili (compresi mobili di antiquariato), arredamenti, can- celleria, apparecchi fotografici e strumenti professionali; quadri ed oggetti d’arte di valore singolo non superiore a € 8.000,00; apparecchiature elettriche ed elettroniche; macchinari ed attrezzature; armadi di sicu- rezza o corazzati e casseforti; impianti di prevenzione e di allarme; il tutto di perti- nenza dell’ufficio/studio assicurato, posto nei locali indicati nella Scheda di polizza. Sono esclusi “valori” e “cose particolari”.
• Contraente: soggetto che stipula l’assicura- zione.
• Copertura del fabbricato: il complesso de- gli elementi del tetto escluse strutture por- tanti, coibentazioni e soffittature.
• Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità civile, gli animali.
• Cose particolari: archivi, documenti, regi- stri, disegni, modelli, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, nastri ed altri suppor- ti informatici per macchine meccanografi- che ed elaboratori elettronici.
• Danni corporali: la morte o lesioni personali.
• Xxxxx indiretti: danni non inerenti la mate- rialità della cosa assicurata.
• Danni materiali: distruzione e/o danneggia- mento di cose.
• Danni materiali e diretti: danni inerenti la
materialità della cosa assicurata, che deri- vano dall’azione diretta dell’evento garantito.
• Danno di natura contrattuale: inadempi- mento o violazione di una obbligazione as- sunta tramite un contratto scritto o verbale.
• Danno di natura extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
• Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
• Dipendenze e/o pertinenze: locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato in cui si trova l’ufficio/studio assicurato aventi le medesime caratteristiche costruttive e gli stessi mezzi di chiusura del fabbricato assi- curato del quale fanno parte.
• Effetti personali: vestiario, articoli per igie- ne personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi.
• Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata ve- locità.
• Estorsione: violenza o minaccia alla perso- na volta a costringerla a fare od omettere qualche cosa allo scopo di impossessarsi della cosa mobile altrui.
• Eventi socio-politici: scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio or- ganizzato.
• Eventi atmosferici: uragani, bufere, trombe d’aria, grandine, neve.
• Fabbricato: complesso delle opere edili co- stituenti l’intero immobile od una sua por- zione, siti nella ubicazione riportata nella Scheda di polizza ed adibiti ad ufficio/stu- dio indicato nella Scheda di polizza compre- sa l’eventuale abitazione civile comunican- te, escluso il valore dell’area nonché cortili e strade private.
Sono compresi:
- fissi ed infissi;
- opere di fondazione od interrate;
- dipendenze;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
- tinteggiature, tappezzerie, moquettes, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
- ascensori e montacarichi, impianti elettri-
ci ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d’aria, comprese caldaie autonome di riscalda- mento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natu- ra e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
- statue, affreschi e decorazioni che non ab- biano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelericeventi.
Il tutto di proprietà dell’Assicurato o in uso allo stesso.
Sono comprese le migliorie edili e/o impian- tistiche se apportate dal proprietario del fabbricato.
• Fascicolo Informativo: l’insieme della do- cumentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy.
• Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o com- portamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbli- go al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
• Fatturato: somma dei ricavi da vendita di beni o servizi.
• Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è sta- bilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
• Franchigia: parte del danno che rimane a ca- rico dell’Assicurato.
• Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto pro- fitto.
• Furto con destrezza: furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’atten- zione del derubato o di altre persone pre- senti.
• Implosione: il repentino dirompersi o cede- re di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
• Incendio: combustione con sviluppo di fiam-
ma di beni materiali al di fuori di appropria- to focolare che può autoestendersi e pro- pagarsi.
• Incombustibili: le sostanze che alla tempera- tura di 750° C non danno luogo a manifesta- zioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
• Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Interventi chirurgici: atti medici praticati in sala operatoria con anestesia totale o par- ziale. Si precisa che si considerano a tutti gli effetti interventi chirurgici anche quelli effettuati in emodinamica.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Locali: i locali adibiti a ufficio/studio costi- tuenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le relative dipendenze (quali canti- na, soffitta, garage, box) purché pertinenti al fabbricato stesso.
• Locali (Definizione specifica per Sezione Incendio): I locali di proprietà dell’Assicura- to o in locazione, adibiti all’attività dichiara- ta, costituenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le dipendenze (quali cantina, soffitta, garage, box, centrale termica) pur- ché pertinenti al fabbricato stesso. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazio- ne o interrate, impianti idrici ed igienici, im- pianti di riscaldamento e condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per na- tura o destinazione ivi compresi parquet, moquettes, tappezzerie, tinteggiature, affreschi, dipinti, mosaici e statue che non abbiano valore artistico, recinzioni, cancel- late ed infissi all’aperto, il tutto pertinente al fabbricato, ad eccezione delle insegne le quali sono escluse sia dalla presente voce sia dalla voci Contenuto Sezione Incendio e Contenuto Sezione Furto.
Sono comprese le tende da sole fino a €
2.500,00. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune. Sono inoltre comprese le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal proprieta- rio dei locali.
• Lastre antisfondamento: quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituite da uno strato di materiale sintetico (policarbona- to), il tutto di spessore complessivo non inferiore a 6 mm.
• Materiali incombustibili: prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
• Nucleo familiare: le persone risultanti dallo stato di famiglia del Contraente/Assicurato (alla data del sinistro).
• Oblazione: pagamento delle somme dovu- te all’erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell’am- menda.
• Oggetti d’arte: oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, xxxxxx, statue, decorazioni, affreschi, ogget- ti d’antiquariato, raccolte e/o collezioni in genere.
• Partita: insieme di cose, beni o eventi garan- titi, assicurati con un’unica somma.
• Perdite patrimoniali: pregiudizio economi- co non conseguente a danni corporali o dan- ni materiali.
• Periodo assicurativo - Annualità assicura- tiva: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I pe- riodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla sca- denza del periodo che li precede.
• Piccoli interventi chirurgici domiciliari e/o ambulatoriali: interventi chirurgici eseguiti a domicilio e/o in ambulatorio senza accesso a sala operatoria e senza ricorso ad aneste- sia totale e spinale e comunque diversi da quelli qualificabili come “interventi chirurgi- ci” o “atti invasivi diagnostici e terapeutici”.
• Polizza: documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo.
• Premio: somma dovuta alla Società dal
Contraente a corrispettivo dell’assicurazione.
• Preziosi: gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e per- le naturali o di coltura montature comprese.
• Primo rischio assoluto: forma di assicura- zione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della som- ma assicurata senza applicazione della re- gola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
• Procedimento penale: inizia con la conte- stazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di ga- ranzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso
- preterintenzionale) del reato ascritto.
• Rapina: impossessamento della cosa mobi- le altrui mediante violenza o minaccia alla persona.
• Raccolte e collezioni: raccolte, ordinate se- condo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, “curiosi” e/o di un certo valore.
• Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterin- tenzionali, delitti colposi, mentre nelle con- travvenzioni la volontà è irrilevante.
• Reato colposo: quello così definito dalla legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, im- perizia, imprudenza o inosservanza involon- taria di leggi.
• Recesso: scioglimento unilaterale del vinco- lo contrattuale.
• Regola proporzionale: qualora risulti assi- curata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, viene corrisposto un indennizzo ridotto in propor- zione della parte suddetta, così come previ- sto dall’art. 1907 del Codice civile.
• Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
• Responsabilità extracontrattuale: riguar- da la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall’ordinamento giuridico.
• Ricorso amministrativo: è quello presen- tato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc.
• Rischio: probabilità che si verifichi un sini- stro.
• Rischio locativo: responsabilità civile che grava sul-l’Assicurato/Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, per danni materiali cagionati da evento ga- rantito dalla presente polizza al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato. Se la somma assicurata è inferiore al valore reale del fabbricato, calcolato a termini di poliz- za, viene applicata la regola proporzionale.
• Sanzioni amministrative: la sanzione ammi- nistrativa è prevista per la violazione di di- sposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi vio- lazioni di norme penali.
• Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell’ufficio/studio e/o dell’a- bitazione civile comunicante, tali da causarne l’impossibilità successiva di un regolare fun- zionamento senza adeguate riparazioni.
• Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno.
• Scoppio: repentino dirompersi di conte- nitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d’ariete non sono consi- derati scoppio.
• Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Relativamente alla Sezione responsabilità civile professionale la richiesta di risarci- mento per la quale è prestata l’assicurazione. Relativamente alla Sezione TUTELA LEGALE il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l’assicurazione.
• Società: l’Impresa assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Solai: complesso degli elementi che costitu- iscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
• Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
• Spese peritali: somme spettanti ai periti nomi- nati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Uf- ficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
• Supporti informatici: materiali intercam- biabili per la memorizzazione di informazio- ni leggibili dalle apparecchiature elettroni- che ed altri programmi in licenza d’uso quali programmi gestionali o contabili normal- mente reperibili in commercio.
• Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endoge- ne. Le scosse registrate nelle 72 ore successi- ve ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesi- mo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
• Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
• Transazione: accordo con il quale le parti, fa- cendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
• Tutela Legale: l’assicurazione rientrante nel Ramo 17 di cui all’articolo 2 comma 3 del D.Lgs. 209/05 codice delle Assicurazioni private, disciplinata agli Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
• Unico caso assicurativo (per la Sezione TUTELA LEGALE): fatto dannoso e/o la
controversia che coinvolge più Assicurati.
• Valore allo stato d’uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicu- rate è determinato tenendo conto del de- prezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
• Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è deter- minato stimando le spese necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, carat- teristiche e funzionalità.
• Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicu- rati. Quando, al momento del sinistro, venga accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applica- to il disposto dell’art. 1907 del Codice civile (Regola proporzionale).
• Vetri – Cristalli – Insegne: lastre di cristallo e/o vetro e/o materiale plastico/sintetico rigido sia fisse sia movibili su cardini, cer- niere o guide, nonché specchi, il tutto sta- bilmente collocato in apposite installazioni all’interno o all’esterno dei locali ad uso uffi- cio/studio. Sono escluse le cornici, le intela- iature, i supporti nonché gli oggetti posti in vendita e/o costituenti campionario.
• Vetro anticrimine o antisfondamento: vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale pla- stico di spessore complessivo non inferiore a mm 6, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a mm 6.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Ed. 01/04/2014
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato (Xxxxx Xxxxxx)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Medico
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Medico
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostan- ze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.
Art. 1.2 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione de- vono essere provate per iscritto.
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del gior- no indicato nella Scheda di polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto del- la Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.
È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pa- gato, il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato pagamento del premio.
Art. 1.4 - Frazionamento del premio Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento fra- zionato. In caso di mancato pagamento delle
rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed im- pregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato.
Art. 1.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare co- municazione scritta alla Società di ogni aggra- vamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non ac- cettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden- nizzo nonché la stessa cessazione dell’assicu- razione ai sensi dell’art. 1898 del Codice civile.
Art. 1.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc- cessivi alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.
Art. 1.7 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono es- sere fatte con lettera raccomandata o telefax.
Dopo ogni sinistro, come definito a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pa- gamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone pre- ventiva comunicazione scritta al Contraente. Il recesso deve essere comunicato all’altra Parte con un preavviso di almeno trenta gior- ni rispetto alla data di efficacia del recesso. La Società, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al pe- riodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali. L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.
Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.9 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a di- chiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicurato- ri, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presen- te polizza indicandone le somme assicurate.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicura- to devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice civile.
In particolare, in caso di sinistro relativo alle Sezioni Incendio, Furto e rapina, Responsabilità civile, l’Assicurato è tenuto a richiedere a cia- scun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente consi- derato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’omessa comunicazione di cui sopra determina la decadenza del diritto all’indennizzo se com- messa con dolo.
In ogni caso la Società può recedere dal contrat- to entro sessanta giorni dalla comunicazione, con preavviso di trenta giorni, rimborsando, entro i quindici giorni successivi alla data di ef- ficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
Art. 1.10 - Non tacita proroga - Periodo di as- sicurazione
Il contratto non è soggetto a tacita proroga,
pertanto cesserà alla sua naturale scaden- za senza obbligo di disdetta tra le Parti. Tale condizione si intende operante per tutte le Sezioni del presente contratto. La Società comunque si impegna a mantenere operante la garanzia per un periodo di 15 (quindici) gior- ni successivi alla scadenza di polizza.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscano al periodo di assicurazione , que- sto si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata per una minor durata , nel qual caso coincide con la du- rata del contratto.
Art. 1.11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’as- sicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza ed anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.12 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elet- tivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legi- slative e regolamentari vigenti.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Medico
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA, ELETTRONICA, VETRI – CRISTALLI - INSEGNE
Art. 2.1 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato devono:
• fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire il danno;
• comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’even- to, la causa presumibile che lo ha determi- nato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave.
Inoltre, il Contraente o l’Assicurato devono:
• trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
• inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di furto, ra- xxxx, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso;
• conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza ave- re, per tale titolo, diritto ad alcuna indenni- tà; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
• mettere a disposizione della Società e del pe- rito incaricato ogni documento utile e ogni al- tro elemento che possa comprovare il danno;
• fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura di ammortamento, in caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.
Art. 2.2 - Inadempimento dell’obbligo di sal- vataggio o di avviso
Il Contraente o l’Assicurato, che dolosa- mente non adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all’indennità. Se il Contraente o l’Assicurato omette colposa- mente di adempiere tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 2.3 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera do- losamente l’ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o ma- nomette cose non danneggiate, adopera a giu- stificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi mate- riali del reato, perde ogni diritto all’indennizzo.
Art. 2.4 - Recupero delle cose rubate o rapinate Se le cose rubate o rapinate vengono recupe- rate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assi- curato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se que- sta ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato sino alla concorrenza della par- te di danno eventualmente rimasta scoperta da assicurazione, il resto spetta alla Società. In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conser- vare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell’indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell’indennizzo del danno, la Società risponde soltanto dei danneggia- menti eventualmente sofferti dalle cose ru- bate o rapinate in conseguenza del sinistro.
Art. 2.5 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno e la determinazio- ne dell’indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l’accordo e le decisioni saran-
no prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potran- no intervenire nelle operazioni di perizia, sen- za però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda anche di una sola delle parti dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, l’onere delle spese e competenze per il terzo perito ri- mane sempre a carico della Parte soccombente. La procedura di accertamento del danno so- pra descritta è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Mandato dei periti nominati dalle Parti
I periti devono:
1. accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esiste- vano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell’art. 2.1 ”Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato”;
3. verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da sinistro, l’esistenza, la qua- lità, la quantità delle cose assicurate, deter- minandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (valore intero o primo rischio assoluto) e dal tipo di garanzia (valore a nuovo ovalore allo stato d’uso) risultanti dal- la scheda di polizza, nonché secondo le condi- zioni tutte di polizza;
4. procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta (valore a nuovo o valore allo stato d’uso).
I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognu- na delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti
punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti che ri- |
nunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi |
di violenza, dolo, errore o violazione di xxxxx |
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qual- |
sivoglia azione ed eccezione inerente all’in- |
dennizzabilità del danno. La perizia collegiale |
è valida anche se un perito si rifiuta di sotto- |
scriverla; tale rifiuto deve essere attestato |
dagli altri periti con verbale definitivo di peri-
zia. I periti sono dispensati dall’assicurato di ogni formalità giudiziale.
Art. 2.6 - Determinazione dei danni indenniz- zabili
La determinazione dei danni viene eseguita secondo le norme seguenti:
a) Sezione INCENDIO, ELETTRONICA
a..1) per i danni ai locali si stima la spesa ne- cessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle soltanto dan- neggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui;
per ore straordinarie di lavoro e per tra-
miglioramenti, nonché le maggiori spese
riparazioni provvisorie, per modifiche o
a.2) per i danni ad arredamenti ed attrezza- ture nonché apparecchiature elettriche ed elettroniche, si stima l’importo totale delle spese di riparazione (valutate se- condo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose dan- neggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spe- se di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momen- to del sinistro, delle cose danneggiate). Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui ed i costi di traspor- to e dogana determinatisi fuori dal terri- torio dello Stato italiano. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali
sporti a grande velocità, aerei o con mez- zi di trasporto diversi dal normale, salvo quanto previsto all’art. 6.1 lett. h) della Sezione Elettronica.
in nessuno dei casi di cui ad a.1) e a.2) potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezza- mento stabilito in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause;
Resta convenuto che:
•
• il pagamento della differenza tra l’in- dennizzo, calcolato in base alle condi- zioni di polizza, e il valore effettivo di cui sopra, è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente
tipo e genere e sulla stessa area nel- la quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevo- le o del verbale definitivo di perizia.
b) Sezione FURTOERAPINA,VETRI-CRISTALLI b.1) per i danni al contenuto ed ai vetri-
cristalli
Per il calcolo dell’ammontare del danno si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso di furto o nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di ri- parazione (un danno si considera non su- scettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momen- to del sinistro, delle cose danneggiate). Qualora, invece, le cose danneggiate siano suscettibili di riparazione si stima l’importo totale delle relative spese (va- lutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro.
Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dagli eventuali residui.
Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.
Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo su- periore al doppio del relativo valore ef- fettivo, determinato al momento del si- nistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause;
b.2) per i titoli di credito:
pagherà l’importo per essi indennizza- bile prima delle rispettive scadenze; l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo, per essi percepito, non ap- pena, per effetto della procedura di am- mortamento, i titoli di credito siano dive- xxxx inefficaci;
per gli effetti cambiari:
• salvo diversa pattuizione la Società non
•
l’assicurazione vale soltanto per gli ef- fetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
b.3)
•
•
Art. 2.7 - Parziale deroga alla regola propor- zionale
Se dalle stime fatte, secondo le norme di cui alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/
ASSICURATO riportate sul retro della Scheda di polizza, risulta che i valori di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le som- me rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in pro- porzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (Art. 1907 del Codice civile).
Se però la suddetta eccedenza risulta:
• inferiore o uguale al 15%, la Società rinuncia all’applicazione della regola proporzionale;
• superiore al 15%, la Società risponde del dan- no in proporzione del rapporto tra il valore assicurato aumentato di detta percentuale e quello risultante al momento del sinistro.
Il presente articolo non si applica quando l’as- sicurazione è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”.
Art. 2.8 - Riduzione delle somme assicura- te in seguito a sinistro furto e rapina e loro reintegro
In caso di sinistro che riguardi la Sezione Furto
e Xxxxxx, le somme assicurate con le singole |
partite di polizza si intendono ridotte, con ef- |
fetto immediato e fino al termine del periodo |
di assicurazione in corso, di un importo uguale |
a quello del danno rispettivamente indennizza- |
bile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti |
caso, il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all’importo del reintegro delle stesse somme assicurate, dal- la data della richiesta fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.
senza corrispondente restituzione del premio. La Società, su richiesta dell’Assicurato/ Contraente, può concedere il reintegro del- le somme originariamente assicurate; in tal
Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal con- tratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto, al netto dell’imposta, sulle som- me assicurate rimaste in essere.
Art. 2.9 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito dalla Società presso la propria sede ovvero presso la sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e sempreché non sia stata
fatta opposizione e si sia verificata la titola- xxxx dell’interesse assicurato. Se sull’ammon- tare dell’indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in gra- do, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi. La Società ha facol- tà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell’Assicurato, con l’anno- tazione dei vincoli dai quali esso è gravato.
Art. 2.10 - Anticipo dell’indennizzo L’Assicurato ha diritto di ottenere un acconto sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno, a condizione che:
• l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 2.1 - Denuncia del sini- stro e obblighi del Contraente o dell’Assicura- to - e che ne faccia esplicita richiesta;
• non esistano dubbi e/o non siano state for- malizzate contestazioni sulla indennizzabi- lità del danno;
• l’indennizzo presumibile non sia inferiore ad
€ 25.000,00 in caso di sinistro che riguardi la Sezione Incendio ed € 15.000,00 in caso di sinistro che riguardi le Sezioni Furto e Rapina, Elettronica;
• non esistano impedimenti contrattuali (vin- coli, interessi di terzi, ipoteche).
La Società corrisponderà l’anticipo dopo ses- santa giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.
L’acconto non potrà comunque superare
€ 260.000,00: qualunque sia l’entità del dan- no stimato.
La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.
NORME RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 2.11 - Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente o l’Assicurato devono:
• comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo, conseguenze, de- scrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro, entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal mo- mento in cui ne sono venuti a conoscenza;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica,
fax o comunicazione e-mail diretta all’agen- zia alla quale è assegnata la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi.
Inoltre il Contraente o l’Assicurato devono comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al sinistro, dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’ac- quisizione di ogni elemento utile;
Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione, nei ter- mini di cui al primo comma, di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall’Istituto assicurativo.
• astenersi da qualsiasi riconoscimento di re- sponsabilità.
La Società ha diritto di avere in visione i docu- menti concernenti sia l’assicurazione obbliga- toria sia l’infortunio denunciato.
Art. 2.12 - Gestione delle vertenze di danno spese legali
curato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designa- ti e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civi- le sia penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tut- ti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assi-
NORME RELATIVE ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE
Art. 2.13 - Denuncia del sinistro
Il Contraente e/o Assicurato deve immediata-
mente denunciare per iscritto all’Agenzia alla |
quale è assegnata la polizza o alla Società o |
ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui |
si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. |
In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione |
della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a
lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
Art. 2.14 - Libera scelta del legale L’Assicurato ha il diritto di scegliere libera- mente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
a) presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamen- te alla denuncia del sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio le- gale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provve- da, può nominare direttamente il legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di sceglie- re liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
Se l’Assicurato richiede la copertura assicura- tiva è tenuto a:
Art. 2.15 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indi- care i mezzi di prova, fornire ogni possibile in- formazione e procurare i documenti necessari.
Art. 2.16 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG, at- traverso il legale scelto liberamente dall’As- sicurato o il legale scelto dalla stessa, si ado- pera per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicu- rato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 2.14 “Libera scelta del Legale”.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
L’Assicurato non può addivenire direttamen- te con la controparte ad alcuna transazione
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accor- do dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura civile.
della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spe- se sostenute.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG. La Società o ARAG non è responsabile dell’o- perato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito to- talmente favorevole all’Assicurato.
In caso di esito negativo dell’arbitrato, l’Assi- curato potrà egualmente procedere autono- mamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizio- ne delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente pro- spettato dalla Società o ARAG.
Art. 2.17 - Coesistenza con assicurazione di Responsabilità civile
Nei casi in cui venga prestata assistenza lega- le ai sensi dell’art. 1917 del Codice civile, attra- verso la relativa clausola contrattuale conte- nuta nella polizza di Responsabilità civile sti- pulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all’attività dichiarata in polizza, la ga- ranzia prevista dalla presente polizza opera:
• ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resi- stenza e soccombenza;
• dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla sud- detta assicurazione di Responsabilità civile.
Nessuna limitazione sussiste per le imputa- zioni penali.
Art. 2.18 - Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risar- cimenti ottenuti ed in genere le somme recu- perate o comunque corrisposte dalla contro- parte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenu-
spese liquidate in sede giudiziaria o concorda-
ti o anticipati, gli onorari, le competenze e le
te transattivamente e/o stragiudizialmente.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Medico
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI
3 - Sezione INCENDIO
GARANZIA BASE
Rischi Assicurati/Rischi Esclusi
Art. 3.1 - Rischi Assicurati
La Società nella forma “a valore intero”, pur- ché non diversamente previsto alle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, da:
a) Incendio
b) Xxxxxxx, esclusi i fenomeni elettrici con- seguenti
c) Urto di veicoli di terzi, bang sonico, cadu- ta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti.
d) Esplosione, implosione, scoppio.
Con esclusione dei danni:
• da ordigni esplosivi;
• a macchine o impianti in cui si sono veri- ficati, se originati da usura, corrosione o difetti del materiale.
e) Acqua condotta
fuoriuscita a seguito di rottura accidenta- le di impianti in genere.
Con esclusione:
• dei danni da traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature;
La garanzia è prestata con la franchigia di
€ 150,00 per sinistro.
• delle spese per la demolizione e ripristi- no di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua.
f) Fumo
fuoriuscito a seguito di guasto improvvi- so ed accidentale agli impianti per la pro- duzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano col- legati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
g) Eventi speciali
• EVENTI SOCIO-POLITICI E DOLOSI scioperi, tumulti, sommosse, atti vanda- lici e dolosi, sabotaggio.
Con esclusione dei danni:
° arrecati a seguito di furto o tentato furto assicurabili alla “Sezione Furto e Rapina”;
° causati da atti di terrorismo.
La garanzia è prestata con la franchigia di
€ 250,00 per sinistro.
• EVENTI ATMOSFERICI
grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, quando detti eventi siano carat- terizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una plu- ralità di enti, assicurati o non.
Acqua penetrata all’interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rot-
ture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serra-
menti, causate dagli eventi sopraddetti. L’assicurazione comprende i danni cau- sati da sovraccarico di neve.
Con esclusione dei danni:
° a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli solari;
° da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
° daacquapenetrataattraversoaperture lasciate senza protezione;
° da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
La garanzia è prestata con la franchigia di
€ 250,00 per sinistro. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a € 5.000,00 per lastre di fibroce- mento e manufatti di materia plastica dan- neggiati da grandine.
° da allagamenti, mareggiate, frane e slavine.
Sono inoltre compresi in garanzia:
h) Colpa grave
i danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente contratto e determinati da colpa grave.
i) Guasti arrecati dai soccorritori
allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti a termini di polizza.
l) Xxxxx conseguenziali
i danni materiali conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione o scoppio che abbiano
colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse causati da:
• sviluppo di fumi, gas, vapori;
• mancata od anormale produzione o di- stribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
• mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
• colaggio o fuoriuscita di liquidi.
m) Le spese di demolizione, sgombero, tra- sporto, stoccaggio rimozione, ricolloca- mento e smaltimento
le spese ragionevolmente sostenute a se- guito di un sinistro indennizzabile a termi- ni della “Sezione Incendio” per:
• la demolizione, lo sgombero, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e lo smalti- mento dei residuati del sinistro alla più vicina discarica autorizzata disponibile (esclusi i materiali radioattivi disciplinati dal D.Lgs. N. 230/95 e successive modifi- cazioni ed integrazioni);
La garanzia è prestata fino alla con- correnza del 10% delle somme assi- curate rispettivamente per i “Locali” ed il “Contenuto” ed in eccedenza alle somme stesse, con il limite massimo di
€ 20.000,00 per sinistro.
• la rimozione e il ricollocamento dei beni mobili rimasti illesi per consentire il ripri- stino dei locali.
Resta convenuto che l’indennizzo non po- trà superare il 15% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari colpite da sinistro.
o) Caduta rovinosa degli ascensori e monta- carichi
i danni materiali derivanti da caduta rovi- nosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti.
p) Arredamento ed attrezzature presso terzi l’arredamento e le attrezzature sono assicu- rate anche quando si trovano temporanea- mente presso terzi o presso fiere e mostre o nei locali costituenti l’abitazione dell’Assi- curato o del Contraente, con il massimo, per ciascun sinistro, del 5% del capitale assicu- rato alla partita “Contenuto”.
q) Spese ed onorari del Perito
tutto fino alla concorrenza del 10% dell’in- dennizzo liquidato a termini di polizza con il massimo di € 3.000,00.
la Società rimborsa le spese e gli onorari del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui all’Art. 2.5 della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”, nonché le spese ed onora- ri a suo carico a seguito di nomina del ter- zo Perito in caso di soccombenza totale, il
n) Danni derivanti da perdita delle pigioni o maggiori spese
se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della “Sezione Incendio”, la Società rifonderà all’Assicu- rato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolar- mente affittati e rimasti danneggiati. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato - pro- prietario - che vengono compresi in garan- zia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Qualora l’Assicurato occupi i locali in qualità di conduttore si intendono in garanzia le ra- gionevoli maggiori spese di affitto, rispetto al canone di locazione pagato al momento del sinistro, sostenute dall’Assicurato per continuare l’attività in altri locali.
La garanzia è operante per il tempo neces- sario al ripristino dei locali e comunque per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 3.2 - Rischi Esclusi
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ter- rorismo;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmu- tazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) di smarrimento, furto o tentato furto delle cose assicurate;
d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del- le cose assicurate, salvo quanto previsto all’Art. 3.1 lettera n);
e) causati da gelo;
f) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
g) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rap-
presentanti legali o dei soci a responsabi- lità illimitata.
Art. 3.3 - Terzi interessati
azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po- lizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in partico- lare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei dan- ni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’As- sicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell’interesse di chi spetta. Le
GARANZIE FACOLTATIVE
La singola garanzia è operante solo se la cor- rispondente somma assicurata ed il relativo codice sono indicati nella “Scheda di polizza”.
1. Contenuto “A primo rischio assoluto”
Codice civile indennizza i danni materiali e di- retti causati al “contenuto” da eventi garantiti nella “Sezione Incendio”.
La Società, fino alla concorrenza della som- ma assicurata e senza l’applicazione della regola proporzionale sancita dall’Art. 1907 del
Art. 3.4 - Locali in locazione
La Società nei casi di responsabilità dell’Assi- curato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagiona- ti da incendio od altro evento garantito dalla “Sezione Incendio”, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
Art. 3.5 - Buona fede
ché tali inesattezze od omissioni non investa- no le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.
Premesso che le circostanze considera- te ai fini della valutazione del rischio sono quelle riportate nelle “DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO” della “Scheda di polizza ”, le inesatte o incomplete dichiara- zioni rese in buona fede dal Contraente di una circostanza aggravante il rischio, sia all’atto della stipulazione della presente polizza sia durante il corso della stessa, non pregiudica- no il diritto all’indennizzo dei danni, sempre-
Art. 3.6 - Limiti di indennizzo/risarcimento contenuti nel Glossario
Si richiamano i seguenti sottolimiti contenuti nel Glossario e riguardanti la presente Sezione:
a) mobili ed oggetti d’antiquariato; denaro fino alla concorrenza di € 1.500,00;
b) quadri, tappeti, arazzi e cose aventi valore artistico, di valore singolo non superiore a
€ 8.000,00.
c) tende da sole fino a € 2.500,00
2. Ricorso terzi
servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicu- rato, fino alla concorrenza del massimale con- venuto, delle somme che egli sia tenuto a corri- spondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della “Sezione Incendio”. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o cu- stodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i vei- coli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato non- ché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a re- sponsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice civile, così come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 310/2004, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali pro- mosse contro di lui, fornendo tutti i documen-
astenersi da qualunque transazione o ricono- scimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
ti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice civile.
3. Spese di demolizione, sgombero, tra- sporto, stoccaggio, rimozione, ricollocamen- to e smaltimento
La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata ed in eccedenza a quanto previsto dall’Art. 3.1 lettera m), indennizza le spese ragio- nevolmente sostenute per:
• la demolizione, lo sgombero, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei residuati del sinistro;
• la rimozione e il ricollocamento dei beni mo- bili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.
4. Oggetti d’arte
di valore singolo superiore a € 8.000,00. L’Assicurato è tenuto a presentare un elenco dettagliato dei beni assicurati completi di re- lativa valutazione effettuata da estimatore beneviso alla Società.
La Società risponde, nei limiti della somma as- sicurata a questo titolo, dei danni materiali e diretti causati da eventi garantiti nella “Sezione Incendio” ad affreschi, dipinti, mosaici e statue aventi valore artistico, raccolte scientifiche, d’antichità, numismatiche e filateliche; collezio- ni in genere, pietre e metalli preziosi, perle, qua- dri, tappeti, arazzi e cose aventi valore artistico,
6. Carte valori
La Società, indennizza i danni materiali e di- retti causati da eventi garantiti nella “Sezione Incendio” a: titoli di credito, di pegno, e in gene- re qualsiasi carta rappresentante un valore. Il Contraente o l’Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimo- strazione della qualità, quantità e valore dei ti- toli di credito e delle carte valori assicurati.
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risar- cirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammor- tamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di € 150,00 per titolo.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti:
1) che l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azio- ne cambiaria;
2) che il valore dei detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3) che la Società non è obbligata a pagare l’im- porto liquidato prima della loro scadenza;
4) che l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effet- to della procedura di ammortamento, gli ef- fetti cambiari siano divenuti inefficaci.
restando che, qualora gli enti distrutti pos- sano essere duplicati, il risarcimento sarà ef- fettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia chiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo
5. Spese di ricostruzione di cose particolari Qualora distrutti o danneggiati da un evento garantito dalla “Sezione Incendio”, la Società indennizza, fino alla concorrenza della som- ma assicurata e nella forma a “Primo rischio assoluto”, le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di ri- facimento di “cose particolari”, nonché le spe- se necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati nei supporti del sistema elettronico.
Dette spese sono indennizzabili anche se le “cose particolari”, colpite da evento garantito a termini della presente Sezione di polizza, si trovano pres- so gli uffici e/o sedi dei consulenti fiscali, tecnici, legali ed amministrativi dellA’ ssicurato.
• monete correnti e biglietti di Banca.
Si escludono:
Condizioni valide se richiamate nella “Scheda di polizza”
CONDIZIONI PARTICOLARI
301. Ricerca della rottura fino a € 1.000,00 A parziale deroga dell’Art. 3.1 lettera e) la Società si obbliga ad indennizzare le spese ne- cessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura
La garanzia è prestata con la franchigia di
€ 150,00 per sinistro.
Resta inteso che in nessun caso la Società in- dennizzerà per anno assicurativo somma supe- riore a € 5.000,00.
La garanzia è prestata con la franchigia di
€ 250,00 per sinistro.
che ha dato origine allo spargimento d’acqua. Resta inteso che in nessun caso la Società indennizzerà per anno assicurativo somma superiore a € 1.000,00.
La garanzia è prestata con la franchigia di
€ 250,00 per sinistro.
302. Ricerca della rottura fino a € 5.000,00 A parziale deroga dell’Art. 3.1 lettera e) la Società si obbliga ad indennizzare le spese ne- cessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua. La garanzia è estesa alle spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti in caso di dispersione di gas, accer- tata dall’Azienda di distribuzione e comportan- te il blocco dell’erogazione, relativa agli impian- ti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato e posti al servizio dello stesso, non- ché quelle sostenute per la riparazione o la so- stituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato.
303. Fenomeni elettrici
In nessun caso la Società indennizzerà una somma superiore a € 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo.
A parziale deroga dell’Art. 3.1 lettera b) la ga- ranzia è estesa ai Fenomeni elettrici intesi come azione elettrica del fulmine, sovraten- sione, cortocircuito, variazione di corrente, arco voltaico od altri fenomeni elettrici.
304. Esclusione delle garanzie eventi spe- ciali
Si conviene di escludere dall’Art. 3.1 i danni causati da eventi speciali di cui al lettera g). Relativamente agli eventi socio-politici e do- losi si intendono esclusi anche i danni conse- guenti a incendio, esplosione, scoppio.
Dalla garanzia si intendono esclusi i beni og- getto di contratti di leasing, qualora già coper- ti da apposita assicurazione.
305. Esclusione dei beni in leasing
306. Danni indiretti a percentuale
A parziale deroga dell’Art. 3.2 lettera d), sull’im- porto di ogni sinistro indennizzabile, relativa- mente alle partite “Locali e/o Contenuto”, sarà liquidato un ulteriore 20% forfettario a favore dell’Assicurato a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro.
Tale importo deve intendersi in aggiunta alla somma assicurata alle suddette partite.
La garanzia non è operante per i danni da feno- meno elettrico ed atti di terrorismo, se prestata.
307. Atti di terrorismo
La garanzia assicurativa riguarda i danni mate- riali e diretti derivanti da “atti di terrorismo”.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. L’assicurazione è prestata fino alla concor- renza del 25% della somma assicurata rispet- tivamente per i “locali e/o per il contenuto” se assicurati, per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Sono esclusi i danni:
• alle lampadine elettriche, alle valvole ter- moioniche, a tubi elettronici;
• dovuti ad usura, a carenza di manutenzione, a manomissione, causati da imperizia e ne- gligenza degli addetti e durante fasi di mon- taggio, prova e manutenzione;
• per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il lo- catore delle cose assicurate o dovuti alla inosservanza delle norme per la corretta manutenzione e l’esercizio indicate dal co- struttore delle stesse;
Ciascuna delle Parti può recedere dall’assicu- razione e più precisamente dalla garanzia “Atti di terrorismo”, in qualunque momento, dando- ne comunicazione all’altra Parte mediante let- tera raccomandata con preavviso di giorni 30 (trenta). La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
308. Danni dell’acqua
La Società indennizza a “Primo rischio assolu-
to”, fino alla concorrenza di € 2.500,00 e con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro, i danni materiali e diretti arrecati alle cose as- sicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1) fuoriuscita d’acqua dagli impianti idrici po- sti all’interno dei locali indicati in polizza nonché da apparecchiature e macchine, il tutto collegato a condutture d’acqua, se dipendente da rotture, difetto, ingorgo, traboccamento;
2) acqua piovana e disgelo in quanto l’acqua sia penetrata dal tetto o si sia infiltrata nei locali in seguito a rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle con- dutture di scarico;
3) rigurgiti di acque di fogna non provenienti dalla canalizzazione pubblica;
4) bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo sino alla con-
za del 10% dell’indennizzo liquidato a ter- mini della presente “Condizione partico- lare” in eccedenza alla somma assicurata sopra indicata.
Sono esclusi i danni:
a) conseguenti a terremoto, xxxxxxxx, eru- zioni vulcaniche;
b) provocati da umidità o stillicidio;
c) derivanti da infiltrazioni d’acqua attraver- so lucernari, abbaini e aperture fatte nel tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione;
d) provocati da gelo:
• per rotture di condutture installate all’e- sterno dei locali anche se interrate;
Sono altresì escluse: le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato per la ricerca dei guasti e le spese per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi.
• se trattasi di locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecu- tive prima del sinistro;
correnza del 50% della somma assicurata
sopra indicata e previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo non inden- nizzabile di € 250,00;
5) da allagamento a seguito di eventi atmo- sferici sino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 250,00.
La Società rimborsa, inoltre, se conseguenti agli eventi sopracitati:
6) le spese ragionevolmente sostenute a se- guito di un sinistro indennizzabile a termi- ni della presente “Condizione particolare” per:
• demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro;
• rimuovere e ricollocare i beni mobili ri- masti illesi per consentire il ripristino dei locali.
La garanzia è prestata fino alla concorren-
e) derivanti da spargimento d’acqua, già pre- visto dalla garanzia “Acqua condotta” di cui all’Art. 3.1 lettera e) dovuto a rottura acci- dentale di impianti idrici in genere.
310. Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge;
• le società controllanti, controllate e colle- gate;
• i clienti;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
• i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;
4 - Sezione FURTO E RAPINA
GARANZIA BASE
Art. 4.1 - Rischi Assicurati
La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, indennizza l’Assicurato dei danni mate- riali e diretti a lui derivati da:
a) Furto
tà di terzi, a condizione che l’autore del furto abbia asportato le cose custodite nei locali che le contengono e indicati nella “Scheda di polizza”:
delle cose assicurate, anche se di proprie-
• a seguito di scasso dei sistemi o dei mezzi di chiusura esterni, sfon- damento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di la- stre antisfondamento;
• mediante l’impiego di attrezzi o di parti- colare agilità personale qualora le aper- ture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessi- bili per via ordinaria;
° La garanzia è operante dalle ore 24
vere: per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serratu- ra non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedi- menti per la custodia dei locali.
del giorno della denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottrazione, fino alle ore 24 del 7° giorno successivo; restano in ogni caso fermi gli obblighi previsti dall’Art. 2.1 della
° In particolare l’Assicurato, salvodimostra-
Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”.
to caso di forza maggiore, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorve- glianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri.
• mediante l’uso fraudolento di chiavi
La garanzia è comunque operante anche quando:
tali serramenti; in questo caso il pagamen- to dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 25%.
apina/Estorsione
• vi siano serramenti con vetro non antisfon- damento e il furto sia stato commesso con la sola rottura di tali vetri o con lo scasso delle strutture e/o congegni di chiusura di
b) R
avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano preleva- te dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali.
c) Guasti cagionati dai ladri
nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli:
purché le modalità dell’evento siano con- formi a quanto previsto ai precedenti punti a) e b);
• alle cose assicurate (esclusi i “valori”),
dell’evento siano conformi a quanto pre- visto ai precedenti punti a) e b);
• ai locali che contengono le cose assicu- rate ed ai relativi infissi senza l’applica- zione di eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza, purché le modalità
• ai componenti degli impianti di allarme posti all’esterno dei locali, senza l’appli- cazione di eventuali scoperti e franchi- gie previsti in polizza.
La garanzia è prestata entro i limiti della somma assicurata alla partita “Contenuto”.
d) Atti vandalici cagionati dai ladri
ti della somma assicurata alla partita “Contenuto”, purché le modalità dell’e- vento siano conformi a quanto previ- sto ai precedenti punti a) e b). La ga- ranzia è prestata con una franchigia di
€ 250,00 per ogni sinistro.
alle cose assicurate (esclusi i “valori”) nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli, entro i limi-
L’assicurazione è estesa ai furti commessi:
• attraverso le luci di serramenti e di infer- riate con rottura del vetro retrostante;
rale con esposizione, tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine (purché fisse) e le porte-vetrate (purché effica- cemente chiuse) rimangono protette da solo vetro fisso;
con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell’ufficio/studio, senza introduzione nei locali.
• durante i periodi di chiusura diurna e se-
e) Xxxxx e rapina commessi in occasione di eventi socio politici ed atmosferici
te della somma assicurata alla parti- ta “Contenuto” e con la franchigia di
€ 250,00 per ogni sinistro.
la garanzia è prestata entro il limi-
f) Xxxxx commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall’Assicurato
• l’assicurazione comprende i danni da furto
avvenuti nei modi previsti al precedente lettera a), anche se commessi da un dipen- dente del Contraente o dell’Assicurato e
sempreché si verifichino le seguenti circo- stanze:
• che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sor-
tutto fino alla concorrenza del 10% dell’in- dennizzo liquidato a termini di polizza con il massimo di € 3.000,00.
Art. 4.2 - Rischi Esclusi
Sono esclusi i danni:
veglianza interna dei locali stessi;
• che il furto sia commesso a locali chiu- si ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue man- sioni nell’interno dei locali stessi.
g) Furto di campionari
anche quando questi dovessero trovarsi temporaneamente presso terzi o presso fiere e mostre nonché nei locali costituen- ti l’abitazione dell’Assicurato o Contraente fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita “Contenuto” con il massimo di € 2.500,00.
fino alla concorrenza del 30% della som- ma assicurata alla relativa partita.
La Società rimborsa altresì, entro i limiti della somma assicurata alla partita “Contenuto”:
h) Furto del “Contenuto” posto nelle dipen- denze
i) Le spese sostenute per la perdita o sottra- zione delle chiavi di ingresso dei locali so- praindicati per:
essere eseguita entro 48 ore dal mo- mento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte;
• sostituzione della serratura, che deve
• rientrare nell’ufficio/studio descritto in polizza.
La garanziaè prestata fino alla concorrenza di
€ 500,00 e con la franchigia di € 50,00 per ogni sinistro;
relative esclusivamente alle voci: salari, stipendi, canoni di locazione e canoni fissi per servizi e/o manutenzione, sostenute dall’Assicurato o dal Contraente durante i periodi di forzata inattività causata da sinistro indennizzabile in base agli eventi assicurati; questa garanzia è prestata con il limite del 15% dell’importo dovuto per il sinistro del quale le maggiori spese sono conseguenza;
j) Le spese di carattere fisso e insopprimi- bile
k) Le spese e gli onorari del Perito
che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui all’Art.
2.5 Mandato dei periti nominati dalle Parti della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”, nonché spese ed onorari del ter- zo Perito in caso di soccombenza totale, il
a) da furto avvenuto quando i locali conte- nenti le cose assicurate rimangano per più di trenta giorni consecutivi incustoditi; in
tal caso la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno;
b) determinati o agevolati da dolo o col- pa grave del Contraente, degli Ammi- nistratori o dei Soci a responsabilità illi- mitata, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi o delle quali civilmente rispondono, salvo quanto previsto all’Art.
4.1 lettera f), nonché delle persone inca- ricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate;
c) causati da incendio, esplosione e scoppio pro- vocati dall’autore del furto o della rapina;
d) alle vetrinette e mostre non comunicanti con i locali assicurati e al loro contenuto;
e) verificatisi in occasione di guerra, insurre- zione, occupazione militare, invasione;
f) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni prove- nienti da trasmutazione del nucleo dell’a- tomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g) indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso, non riguardanti la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all’Art .4.1 lettera j);
h) ai veicoli a motore e agli animali;
i) a seguito di scasso di sole lastre non an- tisfondamento, salvo quanto previsto all’Art. 4.1 lettera a);
l) derivati da truffa;
m) derivati da furto con destrezza;
n) alle cose poste all’esterno dei locali as- sicurati salvo quanto previsto all’Art. 4.1 lettera c).
Art. 4.3 - Terzi interessati
La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell’interesse di chi spetta. Le azio- ni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non
possono essere esercitati che dal Contraente e |
dalla Società. Spetta in particolare al Contraente |
compiere gli atti necessari all’accertamento ed |
alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la |
liquidazione dei danni così effettuati sono vin- |
colanti anche per l’Assicurato, restando esclusa
ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia es- sere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
co scoperto nella misura massima del 30%. Qualora sia prevista una franchigia, quest’ul- tima verrà considerata come minimo non in- dennizzabile.
Art. 4.4 - Concomitanza di scoperti e franchigie In caso di concomitanza di due o più degli sco- perti previsti in polizza, si applicherà un uni-
Art. 4.5 - Limiti di indennizzo/risarcimento contenuti nel Glossario
Si richiamano i seguenti sottolimiti contenuti nel Glossario e riguardanti la presente Sezione:
a) mobili (compresi mobili di antiquariato), arredamenti, cancelleria, apparecchi fo- tografici e strumenti professionali; quadri ed oggetti d’arte di valore singolo non su- periore a € 8.000,00.
GARANZIE FACOLTATIVE
La singola garanzia è operante solo se la cor- rispondente somma assicurata e relativa par- tita sono indicati nella Scheda di polizza.
1. Valori comunque custoditi
La garanzia comprende i “valori” comunque custoditi all’interno dei locali.
La garanzia comprende i “valori” in cassaforte murata ed ancorata o di peso superiore a 100 Kg posta nei locali dell’ufficio/studio.
La Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi previsti all’Art. 4.1 lettera a) abbia poi violato le difese dei mezzi di custodia me- diante scasso.
2. Valori in cassaforte contro il solo rischio del furto
3. Valori contro il solo rischio della rapina La garanzia è prestata per i “valori” riposti sia dentro sia fuori dai mezzi di custodia contro il rischio della rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano pre- levate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
La garanziaè prestata con uno scoperto del 10%.
4. Spese di ricostruzione di cose particolari La Società indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a “Primo
rischio assoluto”, le spese effettivamente so- stenute per le operazioni manuali e meccani- che di rifacimento di “cose particolari”, colpite da evento garantito ai termini della “Sezione Furto”, nonché le spese necessarie ed effet- tivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati nei supporti del sistema elettronico.
dipendenze dell’ufficio-studio dell’Assicurato.
della somma assicurata, quando si trovano nelle
Dette spese sono indennizzabili anche se le “cose particolari”, colpite da evento garantito a termini della presente Sezione di polizza, si trovano presso gli uffici e/o sedi dei consulenti fiscali, tecnici, legali ed amministrativi dell’As- sicurato, nonché, fino alla concorrenza del 30%
5. Infedeltà dei dipendenti
La Società indennizza l’Assicurato delle per- dite a lui derivate da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti nell’esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:
a) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avve- xxxx durante la validità dell’assicurazione;
b) il reato sia stato accertato dall’Assicurato en- tro il termine di un anno dalla consumazione;
c) il dipendente infedele sia stato denuncia- to all’Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui da una stessa persona siano sta- te compiute più azioni delittuose, la Società ri- sponderà solo se l’attività criminosa abbia avu- to inizio durante la validità dell’assicurazione.
Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l’assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anteriormente al termine dell’assicurazione, ancorché le viola- zioni di legge compiute prima e dopo tale ter- mine siano considerate agli effetti penali come costituenti di un unico reato.
La garanzia è operativa per la totalità dei dipen- denti regolarmente iscritti nei libri paga obbli- gatori.
La somma assicurata rappresenta il massimo che la Società è tenuta a pagare per ciascuna annualità assicurativa.
da terzi, dedotto il valore di ogni eventuale credi- to o cauzione del dipendente e di ogni recupero. Sono esclusi dall’indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.
Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti sia che essi facciano parte del patrimonio dell’Assicurato sia che di essi debba rispondere per essergli stati affidati
L’assicurazione cessa automaticamente, rispet- to al dipendente infedele, dal momento in cui l’infedeltà è scoperta, senza diritto per l’Assicu- rato a rimborso di premio.
6. Impiego mobile di attrezzature e stru- menti professionali
dell’ufficio e/o studio a condizioni che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
1) L’assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:
La garanzia comprende le attrezzature e gli strumenti professionali, adibiti dall’Assicurato all’attività dichiarata, durante l’impiego al di fuori
a) sono posti sottotetto di fabbricati diversi da quelli dell’ufficio e/o studio indicato in polizza. Ciò a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste all’Art. 4.1 lettera a);
b) sono lasciati su autoveicoli. Ciò alle se- guenti condizioni:
• i beni devono essere riposti nel bagagliaio e il veicolo, provvisto di tetto rigido, deve sostare con le portiere chiuse a chiave ed i cristalli completamente rialzati;
• il furto deve essere commesso con scas- so dei mezzi di chiusura del veicolo;
la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%.
• il veicolo, limitatamente alle ore nottur- ne dalle ore 21.00 alle 7.00, deve essere ricoverato in una rimessa pubblica o pri- vata, oppure in un parcheggio custodito;
•
2) L’assicurazione copre inoltre la sottrazio- ne, compiuta sull’Assicurato o su un suo di- pendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali a seguito di:
a) furto avvenuto in occasione di infortu- nio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona che trasporta i beni ha indosso od a portata di mano i beni stessi;
c) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
d) rapina.
Ciò alle seguenti condizioni:
• durante l’impiego al di fuori dell’ufficio e/o studio dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
La presente garanzia opera in Xxxxxx, Xxxxx- xxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
• con uno scoperto del 20% che, in caso di rapina, è ridotto al 10%.
7. Portavalori
L’assicurazione copre la sottrazione di “Valori” portati dagli addetti incaricati, fuori dai locali dell’ufficio/studio per trasferirli al domicilio dell’Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa, a seguito di:
• furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto “valori”;
• furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha in- dosso od a portata di mano i “valori” stessi;
• furto strappando di mano o di dosso alla persona i “valori” medesimi;
• rapina.
La garanzia è prestata:
• durante l’orario di servizio tra le ore 7.00 e le ore 23.00;
• per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni;
in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx; con uno scoperto del 20% che in caso di rapina è ridotto al 10%.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella Scheda di polizza
400. Danni indiretti a percentuale
A parziale deroga dell’Art. 4.2 lett. g) della GARANZIA BASE, sull’importo di ogni sinistro indennizzabile alle partite CONTENUTO sarà liquidato un ulteriore 20% forfettario a favo- re dell’Assicurato a titolo di indennizzo di dan- ni o spese causati indirettamente dal sinistro. L’indennizzo complessivo non potrà comunque superare la somma assicurata alle partite stesse.
L’assicurazione è prestata alla condizione, es- senziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artifi- ciosi o di particolare agilità personale, sia dife- sa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
401. Mezzi di chiusura dei locali
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiu- si con serrature di sicurezza azionanti cate- nacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spes- sore minimo di 15 mm. ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivi- bile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.
La garanzia è comunque operante anche quando:
• viene accertata, al momento del sinistro, l’esistenza di aperture diversamente protette, purché l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli sopra descritti;
tali serramenti; in questo caso il pagamen- to dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 25%.
• vi siano serramenti con vetro non antisfon- damento e il furto sia stato commesso con la sola rottura di tali vetri o con lo scasso delle strutture e/o congegni di chiusura di
402. Impianto di allarme
Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto del tipo volu- metrico e/o perimetrale e dotato almeno dei seguenti requisiti:
a) n. 1 centralina autoprotetta;
b) n. 2 sirene autoalimentate e autoprotette, di cui una posta all’esterno dei locali e l’altra all’interno;
c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un’autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua suf- ficiente ad azionare il dispositivo di allarme.
Il Contraente/Assicurato si obbliga:
d) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvol- ta i locali rimangono incustoditi;
e) a mantenere invariato ed efficiente l’impian- to stesso;
f) a provvedere con la massima urgenza al ri- pristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, mano- missione. Durante il periodo di interruzione il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre tre giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Società con- cordando le misure del caso.
Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia
adempiuto ai suindicati obblighi, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoper- to del 25%.
403. Impianto di allarme “con registratore e trasmissione a distanza di eventi”
Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volu- metrico o volumetrico e perimetrale, installa- to da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:
a) n. 1 centralina autoprotetta;
b) n. 2 sirene autoalimentate ed autoprotette, di cui una posta all’esterno dei locali e l’altra all’interno;
c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un’autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua suf- ficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
d) registratore di eventi (di controllo);
e) trasmissione a distanza degli allarmi trami- te linea telefonica e/o ponte radio.
Il Contraente/Assicurato si obbliga:
f) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvol- ta i locali rimangono incustoditi;
g) a mantenere invariato ed efficiente l’impian- to stesso;
h) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto alme- no una volta l’anno, comprovante che l’im- pianto è tenuto in perfetta efficienza;
Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, il pagamen- to dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 25%.
i) a provvedere con la massima urgenza al ri- pristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, mano- missione. Durante il periodo di interruzione il Contraente deve prendere tutte quelle misu- re di sicurezza e sorveglianza che si rendes- sero necessarie per ovviare alla non efficien- za dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre tre giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.
Dalla garanzia sono esclusi i beni oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da ap- posita assicurazione.
404. Esclusione dei beni in leasing
5 - Sezione VETRI - CRISTALLI - INSEGNE
GARANZIA BASE
Art. 5.1 - Rischi Assicurati
La Società, nella forma a “Primo rischio asso- luto” indennizza i danni materiali e diretti, in seguito a fatto accidentale o di terzi, ai “vetri
- cristalli - insegne”, da qualunque evento cau- sati, salvo quelli esclusi all’Art. 5.2. A titolo esemplificativo, la garanzia assicura- tiva comprende i danni derivanti da:
a) Rottura di vetri, cristalli, insegne
dovute a causa accidentale, a fatto di terzi e di dipendenti dell’Assicurato o a fatto in- volontario dell’Assicurato.
Sono comprese:
• le spese di manodopera sostenute per la sostituzione delle cose danneggiate;
• le spese per la ricostruzione di serigrafie, vetrofanie, decorazioni su vetro.
La garanzia copre inoltre:
b) Eventi atmosferici
Rottura di vetri, cristalli e insegne, purché stabilmente fissate al fabbricato dell’ufficio/ studio, dovuta a grandine, vento e urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento.
c) Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi Rotture verificatesi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi.
d) Furto e incendio delle insegne
Rotture delle insegne avvenute in occasio- ne di furto, tentato furto, incendio, fulmine, scoppio, esplosione.
e) Colpa grave
I danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente Sezione di polizza determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente. Sono altresì indennizzabili nei limiti della somma assicurata:
f) le spese necessarie per la demolizione e lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata;
g) i danni materiali e diretti al contenuto provo- cati dalla rottura di vetri - cristalli - insegne, fino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo dovuto per le lastre danneggiate.
Art. 5.2 - Rischi Esclusi
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione mili- tare, invasione, purché il sinistro sia in rap- porto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni prove- nienti da trasmutazione del nucleo dell’a- tomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati da inondazioni, alluvioni, mareggia- te, maremoti, terremoti, eruzioni vulcani- che, frane, smottamenti;
d) causati da personale non dipendente dall’Assicurato/Contraente in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere;
e) di rigature, segnature, screpolature, scheg- giature tali da non compromettere la stabili- tà delle cose assicurate;
f) derivanti da vizio di costruzione o da difet- tosa installazione;
g) non riguardanti la materialità delle cose as- sicurate;
h) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente.
Art. 5.3 - Franchigia per ogni sinistro
La garanzia è prestata con una franchigia di
€ 50,00 per sinistro.
Art. 5.4 - Terzi interessati
le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vin- colanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia es- sere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell’interesse di chi spetta. Le azioni,
Art. 5.5 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge;
• le società controllanti, controllate e collegate;
• i clienti;
• i locatari e/o proprietari dei locali assicurati; purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 5.6 - Buona fede
Premesso che le circostanze considerate ai fini della valutazione del rischio sono quelle riportate nelle dichiarazioni del Contraente/ Assicurato della “Scheda di polizza ”, le inesat- te o incomplete dichiarazioni rese in buona fede dal Contraente di una circostanza aggra- vante il rischio, sia all’atto della stipulazione della presente polizza sia durante il corso del- la stessa, non pregiudicano il diritto all’inden- nizzo dei danni, sempreché tali inesattezze
essenziali e durevoli del rischio medesimo ma
od omissioni non investano le caratteristiche
riguardino mutamenti episodici e transitori.
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE VETRI -CRISTALLI-INSEGNE
6 - Sezione ELETTRONICA
GARANZIA BASE
Art. 6.1 - Rischi Assicurati
La Società, nella forma a “Primo rischio as- soluto”, indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate, purché collaudate, in- stallate nell’ubicazione indicata e pronte per l’uso a cui sono destinate, causati da:
a) Fenomeni elettrici
purché provocati da cause esterne agli ap- parecchi.
Azione elettrica del fulmine, sovratensio- ne, cortocircuito, variazione di corrente, arco voltaico od altri fenomeni elettrici,
b) Errori dell’operatore
Imperizia, negligenza ed errata manovra.
c) Difetti di funzionamento
Mancato o difettoso funzionamen- to di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d’aria, di automatismi di regolazione e segnala- zione.
d) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
Sono inoltre compresi:
e) Colpa grave
I danni derivanti dagli eventi garantiti dalla “Sezione Elettronica” determinati da colpa grave.
f) Spese per la ricostruzione dei dati memo- rizzati su supporti
L’indennizzo è corrisposto all’Assicurato solo se la ricostruzione dei dati si rende necessaria e se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro.
Sono escluse le spese derivanti da errata registrazione di dati, cancellazione per er- rore, cestinatura per svista.
Se i supporti dati subiscono un danno ma- teriale e diretto indennizzabile, la Società, fino ad un massimo del 10% della somma assicurata, indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la rico- struzione dei dati memorizzati sui suppor- ti stessi.
g) Maggiori spese per mancato funziona- mento
Se gli enti assicurati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, che provoca l’interruzione totale o parziale del funzionamento, la Società indennizza
le maggiori spese necessarie ed effetti- vamente sostenute, rispetto a quelle nor- mali, per la prosecuzione della funzione svolta dalla cosa danneggiata e costituite da:
• uso di un apparecchio sostitutivo;
• applicazione di metodi di lavoro alterna- tivi;
La garanzia è prestata fino ad un massimo indennizzo giornaliero di € 100,00 e per un periodo di indennizzo massimo di 30 gior- ni, per ogni sinistro.
• utilizzo di servizi effettuati da terzi.
Il periodo di indennizzo, per ogni singolo si- nistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato.
La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
h) Spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità
neggiate, fino alla concorrenza di € 2.500,00 ed in eccedenza alla somma assicurata.
Le spese necessariamente sostenute per la riparazione e/o il rimpiazzo delle cose dan-
i) Spese di sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento
Le spese di sgombero e trasporto dei re- sidui del sinistro fino alla più vicina disca- rica e le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi, per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di
€ 2.500,00 ed in eccedenza alla somma as- sicurata.
l) Conduttori esterni
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 2.500,00 ed in eccedenza alla som- ma assicurata.
I danni ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, in- tonaco, pavimentazione e simili che l’Assi- curato dovesse sostenere in caso di danno indennizzabile a detti conduttori. Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi che collegano i singoli apparecchi all’impianto elettrico fisso del fabbricato.
m) Spese ed onorari del Perito
La Società rimborsa le spese e gli onora-
totale, il tutto fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000,00.
ri del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui all’Art. 2.5 mandato dei periti nomi- nati dalle Parti della Sezione “Cosa fare in caso sinistro”, nonché le spese ed onorari del terzo Perito in caso di soccombenza
n) Impiego mobile
preso quello a mano, entro i territori dei Paesi europei, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere tra- sportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za del 30% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00.
Le “apparecchiature elettriche ed elettro- niche” sono assicurate anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, com-
Art. 6.2 - Rischi Esclusi
Sono esclusi i guasti e i danni:
a) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il lo- catore delle cose assicurate o dovuti alla inosservanza delle norme per la corretta manutenzione e l’esercizio indicate dal co- struttore delle stesse;
b) di natura elettrica verificatisi senza con- corso di causa esterna;
c) derivanti da eventi assicurabili nelle Sezioni “Incendio”, “Furto e Rapina” della presente polizza;
d) causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente, degli amministratori, dei rap- presentanti legali o dei soci a responsabi- lità illimitata;
e) causati, limitatamente alla parte diret- tamente danneggiata, da: deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento, usura, alterazione naturale;
f) verificatisi a seguito di montaggi e smon- taggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o tra- sferimento e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell’ufficio e/o dello studio;
g) a tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade od altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile verificatosi nelle cose assicurate;
h) di natura estetica che non comprometta- no la funzionalità delle cose assicurate;
i) causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d’aria, uragano, bufera, grandine ed ogni altra perturbazio- ne atmosferica, neve, inondazione, allaga- mento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina;
l) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
m) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmu- tazione del nucleo dell’atomo, o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
n) non riguardanti la materialità delle cose assicurate.
Sono inoltre esclusi:
o) le spese per eventuali riparazioni provvi- sorie, per modifiche o miglioramenti;
p) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei disturbi e difetti a se- guito di usura;
• aggiornamento tecnologico dell’impian- to;
q) relativamente agli impianti ed apparecchi elettromedicali ed odontoiatrici: i danni a testate di turbine, utensili ed accessori per trapani e tutte le parti che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano con- seguenti ad altri danni indennizzabili a ter- mini della presente polizza; sono inoltre esclusi i danni verificatisi in conseguenza di campi di energia.
La garanzia è prestata con una franchigia di
€ 150,00 per ogni sinistro.
Art. 6.3 - Franchigia
Art. 6.4 - Sistemi di protezione
Qualora l’apparecchio non sia dotato di un sistema di protezione contro le sovratensio- ni sulle reti di alimentazione e trasmissione dati quale un gruppo di continuità e/o scari-
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE ELETTRONICA
Società indennizzerà il danno previa detrazio- ne dello scoperto del 25% con il minimo della franchigia prevista all’Art. 6.3 “Franchigia”.
Tale condizione non è operante durante l’im- piego mobile.
catori di sovratensione e/o stabilizzatori di tensione oppure, pur essendo installato, la sovratensione danneggi l’apparecchio senza danneggiare tale sistema di protezione, la
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella Scheda di polizza.
Dalla garanzia si intendono esclusi i beni og- getto di contratti di leasing, qualora già coper- ti da apposita assicurazione.
600. Esclusione dei beni in leasing
Art. 6.5 - Terzi interessati
azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po- lizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in partico- lare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei dan- ni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’As- sicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell’interesse di chi spetta. Le
Art. 6.6 - Buona fede
Premesso che le circostanze considerate ai fini della valutazione del rischio sono quelle riporta- te nelle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/
danni, sempreché tali inesattezze od omissio- ni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.
ASSICURATO della Scheda di polizza, le inesat- te o incomplete dichiarazioni rese in buona fede dal Contraente di una circostanza aggravante il rischio, sia all’atto della stipulazione della pre- sente polizza sia durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo dei
Art. 6.7 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge;
• le società controllanti, controllate e colle- gate;
• i clienti;
• i locatari e/o proprietari dei locali assicurati;
601. Sistemi di protezione
Il Contraente dichiara che gli impianti elettrici hanno i seguenti requisiti:
• sono realizzati in conformità a quanto pre- visto dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche ed in- tegrazioni;
• sono protetti da scaricatori di sovratensio- ni, con capacità nominale di scarica di alme- no 10 KA, forma d’onda 8/20 microsecondi (norme C.E.I. 81/8).
Il Contraente dichiara inoltre che:
In caso di non rispondenza dei requisiti di cui sopra, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 30%. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 30%, la fran- chigia verrà considerata come minimo non in- dennizzabile.
• tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano ed escono dai locali sono collega- te, tramite un collettore equipotenziale, all’im- pianto di messa a terra.
602. Spese di ricostruzione dati
A modifica della garanzia base, Sezione “Elettronica” Art. 6.1 “Rischi assicurati”, lettera
f) - se i supporti dati subiscono un danno mate- riale e diretto indennizzabile, la Società, fino ad un massimo del 20% della somma assicurata, indennizza le spese necessarie ed effettiva- mente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi.
la ricostruzione dei dati si rende necessaria e se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro. Sono escluse le spese derivanti da errata registrazione di dati, cancellazione per errore, cestinatura per svista.
L’indennizzo è corrisposto all’Assicurato solo se
7 - Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE
GARANZIA BASE
Art. 7.1 - Rischi Assicurati
a) Assicurazione Responsabilità civile pro- fessionale del medico
La Società si obbliga a tenere indenne l’As- sicurato di quanto questi sia tenuto a paga- re, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) in conseguenza di danni corporali e di danni materiali cagionati a terzi con colpa, sia lieve che grave per:
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Al- bo professionale del relativo Ordine e svol- ga l’attività nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
• un fatto verificatosi in relazione all’eserci- zio dell’attività professionale.
a.1) Assicurazione Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’As- sicurato di quanto questi sia tenuto a paga- re, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) in conseguenza di danni corporali e di danni materiali con colpa, sia lieve che grave, cagionati a terzi per:
• un fatto verificatosi in relazione alle re- sponsabilità non professionali assicura- te in polizza.
L’assicurazione di cui alle lettere a) e a1) vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto col- poso o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere.
b) Assicurazione Responsabilità civile ver- so dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - Compreso danno biologico
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 come modifi- cato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni (rivalsa I.N.A.I.L.)
per gli infortuni (escluse le malattie pro- fessionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compre- si altresì i dirigenti e le persone in rappor- to di lavoro a progetto (parasubordinati) compreso inoltre il rischio in itinere.
La Società quindi si obbliga a rifonde- re all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso.
b.2) ai sensi del Codice civile (e maggior dan- no) nonché del D.Lgs. 81/2008 (e suc- cessive modifiche ed integrazioni)
Tale garanzia è prestata, con riferimento a ciascun evento, con una franchigia fissa di € 2.500,00 per persona infortunata.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sini- stro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto b.1) o eccedenti gli stessi, cagio- nati ai su indicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente (escluse le ma- lattie professionali).
b.3) buona fede I.N.A.I.L.
L’assicurazione di Responsabilità civi- le verso dipendenti soggetti all’assi- curazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità an- che nel caso di mancata assicurazione di personale presso l’I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o erronea inter- pretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
c) Assicurazione Responsabilità civile verso Dipendenti non soggetti all’Assicurazione di legge contro gli Infortuni (R.C.I.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capi- tale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) cagio- nati, con colpa sia lieve che grave, ai pro- pri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000, in conseguenza di un
fatto verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.
d) Rivalsa I.N.P.S.
L’assicurazione R.C.T.-R.C.O.-R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 Giugno 0000, X. 000.
e) Responsabilità civile personale dei Dipendenti
L’assicurazione vale per la Responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicu- rato per danni cagionati, con colpa sia lieve che grave, a terzi, escluso l’Assicurato stes- so, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.
Agli effetti di questa estensione di garan- zia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i di- pendenti dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come de- finite dall’Art. 583 del Codice penale, entro i massimali previsti per la garanzia R.C.O.
f) Committenza Auto
L’assicurazione comprende le responsabili- tà derivanti all’Assicurato a norma dell’Art. 2049 del Codice civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usu- frutto all’Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell’ Art. 7.3 “Rischi Esclusi” lettera g).
La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagiona- to il danno.
La garanzia è valida a condizione che al mo- mento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su vei- coli abilitati per legge a tale trasporto.
g) Interruzione o sospensione, mancato o ri- tardato inizio di attività di terzi L’assicurazione comprende i danni e/o le
perdite patrimoniali derivanti da interru- zioni o sospensioni (totali o parziali), man- cato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.
La presente estensione di garanzia si in- tende prestata con l’applicazione di una franchigia per ogni sinistro di € 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale di € 130.000,00 per ciascun periodo assicurati- vo annuo.
h) Conduzione e proprietà dei locali L’assicurazione comprende anche la Responsabilità civile a carico dell’Assicu- rato per la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.
i) Attività complementari
tà se ed in quanto inerenti all’attività princi- pale dichiarata:
L’assicurazione comprende anche la Responsabilità civile a carico dell’Assi- curato verso terzi (compresi dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni) per i danni derivanti dalle sotto elencate attivi-
a) servizi di sorveglianza, anche armata;
b)visita ai clienti, partecipazione a xxxxx- xxx, congressi e seminari;
c) proprietà o uso di cani;
d)proprietà ed uso di velocipedi in genere;
e) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni, il tutto ovunque installato;
f) proprietà e gestione nell’ambito dell’uf- ficio/studio di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provoca- ti dai cibi e dalle bevande distribuiti;
g) utilizzazione di antenne radiotelericeventi, di recinzioni in genere, di cancelli anche au- tomatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell’uffi- cio/studio, compresi giardini, alberi, pian- te, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
h) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzio- ne dei locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in polizza;
i) manutenzione, riparazione e pulizia di quan- to necessario all’attività dichiarata, compre- si macchinari, veicoli ed attrezzature;
l) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
m) committenza dei rischi su elencati.
Art. 7.2 - Attività comprese in garanzia Relativamente all’attività professionale sono altresì compresi in garanzia:
a) l’attività accessoria di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive mo- difiche ed integrazioni;
b) l’attività accessoria di medico legale;
c) l’impiego di apparecchiature a raggi X per scopi diagnostici e terapeutici;
d) l’uso di apparecchiature in genere, anche elettriche;
e) l’effettuazione di piccoli interventi chirur- gici domiciliari o ambulatoriali anche quan- do la professione dichiarata in polizza non preveda l’esercizio della chirurgia;
f) l’attività prestata nell’ambito del servizio di pronto soccorso gestita dall’Azienda Sanita- ria e/o da associazioni di volontariato;
g) la responsabilità civile derivante all’Assicu- rato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti o collaboratori in genere nonché da “lavoratori” che prestano attivi- tà ai sensi e nel rispetto della legge N. 30 del 14/2/2003 (cosiddetta Legge Biagi) e successive modifiche ed integrazioni;
h) la responsabilità civile derivante all’Assicura- to per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere, nonché da “lavoratori” che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge n° 30 del 14/02/2003 (cosiddetta “Legge Biagi”) e successive modifiche ed integrazioni;
i) i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e/o trattamenti non aventi finalità estetica;
j) gli interventi - anche chirurgici - di pronto soccorso prestati in virtù dell’obbligo de- ontologico professionale, anche quando la professione dichiarata in polizza non pre- veda l’esercizio della chirurgia;
k) l’impiego di sonde e/o cateteri per l’effet- tuazione di diagnosi e terapie con esclusio- ne di quanto alla definizione di “atti invasivi diagnostici e terapeutici” qualora non pre- visti dalla descrizione del rischio;
l) gli interventi chirurgici qualora previsti dalla descrizione del rischio; in questo caso sono automaticamente compresi gli “atti invasivi diagnostici e terapeutici”;
m) la rivalsa esercitata dalla Azienda Sanitaria e/o struttura medico/ospedaliera nonché da parte dei loro assicuratori per danni cau- sati a terzi in conseguenza dell’attività svol- ta per conto dei suddetti enti;
n) l’attività di libero docente nonché di titola- re di cattedra universitaria;
o) la responsabilità civile derivante all’Assicu- rato per scelta del sostituto temporaneo esclusa la responsabilità personale del medesimo e fermo quanto stabilito all’art.
7.15 “Responsabilità solidale”.
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicu- razione R.C. professionale - R.C.T.:
Art. 7.3 - Rischi Esclusi
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) le persone soggette all’obbligo di assicura- zione I.N.A.I.L. che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nel rap- porto di cui alla lett. a);
L’assicurazione R.C. professionale - R.C.T. non comprende i sinistri:
d) le società in cui lA’ ssicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d’ammi- nistrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
e) da furto;
f) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
h) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’art. 7.11 Attività di ve- terinario - Danni agli animali;
i) conseguenti all’implantologia;
l) di natura estetica e fisionomica conse- guenti ad interventi e/o trattamenti aventi
finalità estetica;
m) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, im- poverimento o deviazione di sorgenti e cor- si d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo su- scettibile di sfruttamento;
n) verificatisi in connessione con trasforma- zioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissio- ne e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
o) relativi all’esercizio dell’attività di primario ospedaliero e comunque di funzioni diri- genziali o apicali;
p) derivanti da responsabilità volontariamen- te assunte dall’Assicurato e non diretta- mente derivantigli dalla legge;
q) conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia spongiforme - BSE;
r) conseguenti a pratiche di procreazione as- sistita nonché diagnosi genetica e/o cromo- somica prenatale;
s) derivanti da prodotti geneticamente modi- ficati (OGM);
t) derivanti da ricerca e sperimentazione cli- nica;
u) derivanti dall’attività di mediazione ai sen- si del decreto Ministeriale 18/10/2010 n. 180 e successive modifiche e integrazioni;
L’Assicurazione R.C. professionale - R.C.T./ O./I. non comprende i sinistri:
v) conseguenti all’attività di trasfusionista.
w) derivanti dalla presenza, uso, manipolazio- ne di amianto-asbesto e/o di prodotti con- tenti amianto-asbesto;
x) conseguenti o derivanti dall’emissione o ge- nerazione di onde o campi elettromagnetici;
y) verificatisi in occasione di maremoti, allu- vioni, movimenti tellurici in genere e simili;
z) i rischi di guerra dichiarati e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché gli in- cidenti dovuti ad ordigni di guerra.
Art. 7.4 - Errato trattamento dei dati perso- nali
L’assicurazione comprende la responsabili- tà civile derivante all’Assicurato ai sensi del
D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 per perdite pa- trimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento (rac- colta, registrazione, elaborazione, conserva- zione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti
cazione di una franchigia di € 1.500,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 10% di quello previsto in polizza con il limite di
€ 150.000,00.
a fatti involontari e non derivanti da compor- tamento illecito continuativo.
Tale garanzia si intende prestata con l’appli-
Per le prestazioni sanitarie per le quali è ob- bligatorio richiedere “consenso informato giuridicamente valido” si precisa che la garan- zia è operante a condizione che la prestazione medica sia stata preceduta dall’acquisizione di tale consenso.
In mancanza di detto consenso la coper- tura assicurativa si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizza- bile di € 2.500,00 ed il massimo scoperto di
€ 40.000,00.
Art. 7.5 - Consenso informato
Art. 7.6 - Massimale
Il massimale indicato in polizza rappresen- ta il massimo esborso della Compagnia per ciascun periodo assicurativo annuo, indipen- dentemente dal numero degli assicurati o dal numero delle richieste di risarcimento pre- sentate all’Assicurato/i nello stesso periodo.
Art. 7.7 - Validità dell’assicurazione
a) L’assicurazione vale per le richieste di xx- xxxxxxxxxx presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validi- tà dell’assicurazione a condizione che tali ri- chieste siano conseguenti a comportamen- ti colposi posti in essere non oltre due anni prima dalla data di effetto della copertura.
b) Nel caso in cui la presente polizza sosti- tuisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso con la Società o con al- tre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, per il medesimo ri- schio, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per
attività chirurgica e agli anestesisti/rianimatori l’assicurazione si intende prestata con l’applica- zione di uno scoperto del 15% di ogni sinistro (danni corporali e danni materiali) con un mini- mo non indennizzabile di Euro 5.000,00 ed un massimo scoperto di Euro 40.000,00: tali limiti sostituiscono, con riferimento ai danni corporali ed ai danni materiali, le percentuali di scoperto
, i minimi ed i massimi, se inferiori, di altre con- dizioni di assicurazione e condizioni particolari , ad eccezione della garanzia “Danni a cose utiliz- zate dall’Assicurato” se richiamata.
Qualora esista polizza di responsabilità stipu- lata dall’Azienda sanitaria che assicura il per- sonale medico, paramedico nonché i biologi, i chimici e i veterinari, la presente polizza si intende prestata a “secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta al- tra polizza e fino alla concorrenza della som- ma assicurata con il presente contratto.
Resta inteso comunque che nel caso di non ope- ratività dell’altra assicurazione, la presente po- lizza si intende operante a “primo rischio”.
la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità della presente assicu- razione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza sostituita nonché delle precedenti sostituite senza soluzio- ne di continuità.
Il contratto sostituito si intende privo di ogni effetto, pertanto qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a fatti commessi durante il periodo di vigenza delle polizze sostituite verrà indennizzato alle condi- zioni di cui al presente contratto.
L’Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia del con- tratto - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscen- za di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento in- dennizzabili con la presente polizza.
Art. 7.9 - Dipendenti a tempo pieno presso aziende sanitarie pubbliche - Personale di- pendente da aziende sanitarie private - Medici convenzionati con il servizio sanitario pubblico
va di accettare tale richiesta, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell’attività assicura- ta, con conseguente cancellazione dall’Albo (escluso il caso di radiazione o sospensione dall’Albo professionale) la prosecuzione della copertura alle richieste di risarci- mento a loro presentate entro cinque anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti col- posi posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza. Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposi- zione della Società per una o più richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nel suddetto periodo di proroga della ga- ranzia. La garanzia di cui al presente punto
c) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio.
La richiesta dovrà essere presentata alla Società entro 90 giorni dalla cancellazio- ne dall’Albo.
c) È tuttavia facoltà dell’Assicurato - o suoi eredi - richiedere alla Società che si riser-
Si conviene che i sinistri successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovu- ti ad una stessa causa, vengono considerati ai fini liquidativi come un unico sinistro.
Art. 7.10 - Sinistri in serie
A parziale deroga dell’art. 7.3 “Rischi Esclusi” lettere e) - f) - h), l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’ Assicurato per i danni agli animali detenuti per finalità diagnostiche o terapeutiche.
Per i danni da incendio e furto la garanzia è operante se i medesimi avvengono nei loca- li dello studio e sino a conconcorrenza di € 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo. Limitatamente al furto la garanzia è presta- ta con applicazione di una franchigia fissa di
€ 500,00. Inoltre si precisa che, relativamente al furto, lo stesso deve essere commesso con scasso e/o effrazione dei mezzi di chiusura.
Art. 7.11 - Attività di veterinario – Danni agli animali
Limitatamente ai danni a cose , l’assicurazio- ne si intende prestata con l’applicazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro, salvo importi superiori previsti in polizza.
Relativamente ai professionisti che svolgono
Art. 7.8 - Franchigia /scoperto
L’assicurazione vale per le richieste di risar- cimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Eu- ropea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.
stata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non in- dennizzabile di € 500,00 e fino alla concor- renza di un massimo indennizzo annuo di
€ 25.000,00.
Art. 7.12 - Estensione territoriale
Qualora lo stesso sinistro interessi contem- poraneamente la garanzia R.C. Professionale,
R.C.T. e/o R.C.O. e/o R.C.I., il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in polizza.
Art. 7.13 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Art. 7.14 - Pluralità di assicurati
Tale estensione di garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 500,00 e fino alla concorrenza di un massi- male di € 150.000,00 per anno assicurativo.
Si precisa che la garanzia non è in ogni caso operante per le perdite patrimoniali da rival- sa esercitata a seguito della comminazione di sanzioni IVASS.
Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento re- sta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
Nel caso di responsabilità solidale l’assicura- zione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputa- bile all’Assicurato, con esclusione quindi di quel- la parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.
Art. 7.15 - Responsabilità solidale
702. Attività di medico legale e/o medico competente - Perizie consulenze certificazioni (Garanzia perdite patrimoniali) L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per perdite pa- trimoniali cagionate a terzi con colpa sia lieve che grave in conseguenza dello svolgimento dell’attività di medico legale e/o medico com- petente (D.Lgs. 81/08) nonché in relazione a perizie, consulenze e certificazioni.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni valide se richiamate nella Scheda di polizza
700. Interventi di implantologia
Tale estensione di garanzia si intende presta- ta con l’applicazione di uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00 nell’am- bito comunque del massimale di polizza.
A parziale deroga dell’Art. 7.3 “Rischi esclusi” lett. i), l’assicurazione comprende i danni con- seguenti ad interventi di implantologia.
701. Danni a cose utilizzate dall’Assicurato
Sono esclusi i danni da furto, smarrimento e/o incendio.
Tale estensione di garanzia si intende pre-
A parziale deroga dell’Art. 7.3 “Rischi esclu- si” lett. h), l’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà e/o in uso dell’azienda sanitaria in conseguenza del loro utilizzo da parte dell’Assicurato per lo svolgi- mento dell’attività professionale dichiarata.
703. Attività intramuraria
L’assicurazione si intende operante anche per l’esercizio della attività libero professionale “intramuraria” svolta dall’Assicurato in base alla Legge n. 120 del 13 agosto 2007.
704. Attività extramuraria
L’assicurazione si intende operante anche per l’esercizio della attività libero professionale “extramuraria” svolta dall’Assicurato in base alla Legge n. 120 del 13 agosto 2007.
705. Specializzando
Premesso che l’Assicurato è iscritto al corso di specializzazione per l’attività medica descrit- ta in Scheda di polizza, a parziale deroga ed integrazione di quanto ivi indicato, si prende atto tra le Parti che la copertura assicurativa è prestata per l’attività di specializzando sulla base delle condizioni della presente polizza. Sono compresi in garanzia i danni conseguenti alla effettuazione di manovre ed all’impiego di pratiche pertinenti e necessarie allo svolgi- mento della specializzazione.
706. Attività di mediazione
La garanzia, a parziale deroga di quanto in- dicato all’Art. 7.3 “Rischi esclusi” lettera u), si
intende operante per i danni materiali e cor- porali e per le perdite patrimoniali cagionati a terzi dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, nell’esercizio dell’attività svolta quale componente di Organismi di mediazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legi- slativo 04/03/2010 n. 28 e D.M. 18/10/2010 n. 180 e successive modifiche e integrazioni.
La garanzia, alle condizioni di polizza, opera anche nel caso di rivalsa esperita dall’assicu- ratore dell’Organismo di Mediazione.
Qualora, per il medesimo rischio, esista altra copertura assicurativa stipulata da Organi- smi di Mediazione, la garanzia di cui alla pre- sente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto risarcito dalla predetta altra polizza.
La presente estensione di garanzia opera con l’applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per sinistro e fino a concorrenza di un im- porto nell’ambito del massimale di polizza di
€ 500.000,00.
In ogni caso la garanzia non opera qualora l’attività di mediazione coinvolga a qualsiasi titolo la Società e/o imprese assicurative e bancarie che siano qualificabili come control- lanti, controllate o collegate.
zione della garanzia “Danni a cose utilizzate dall’assicurato” se richiamata.
L’Assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di
€ 5.000,00 per ogni sinistro (danni corporali, danni materiali e perdite patrimoniali).
La presente franchigia sostituisce le franchi- gie e i minimi di scoperto, se inferiori, di altre Condizioni di Assicurazione e Condizioni par- ticolari, ad eccezione della garanzia “Danni a cose utilizzate dall’Assicurato”.
La presente condizione particolare non è ap- plicabile ai professionisti che svolgono attivi- tà chirurgica e agli anestesisti/rianimatori.
710. Franchigia euro 5.000,00
L’Assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di
€ 10.000,00 per ogni sinistro (danni corporali, danni materiali e perdite patrimoniali).
La presente franchigia sostituisce le franchi- gie e i minimi di scoperto, se inferiori, di altre Condizioni di Assicurazione e Condizioni par- ticolari, ad eccezione della garanzia “Danni a cose utilizzate dall’Assicurato”.
La presente condizione particolare non è ap- plicabile ai professionisti che svolgono attivi- tà chirurgica e agli anestesisti/rianimatori.
711. Franchigia euro 10.000,00
Premesso che l’assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente assicu- razione e per lo stesso rischio esiste altra polizza in corso di validità con un massima- le di almeno euro 500.000,00, stipulata dal medesimo con altra Compagnia Assicurati- va, la presente assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto a tale somma e per i massimali indicati nella presente polizza; ciò anche nell’eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell’altra as- sicurazione, nel quale caso i massimali della polizza di primo rischio rimarranno a carico dell’Assicurato.
707. II rischio
L’Assicurazione si intende prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di
€ 20.000,00 per ogni sinistro (danni corporali, danni materiali e perdite patrimoniali).
La presente franchigia sostituisce le franchi- gie e i minimi di scoperto, se inferiori, di altre Condizioni di Assicurazione e Condizioni par- ticolari, ad eccezione della garanzia “Danni a cose utilizzate dall’Assicurato”.
La presente condizione particolare non è ap- plicabile ai professionisti che svolgono attivi- tà chirurgica e agli anestesisti/rianimatori.
712. Franchigia euro 20.000,00
L’Assicurazione si intende prestata con l’appli- cazione di uno scoperto del 15% di ogni sini- stro (danni corporali e danni materiali), con un minimo non indennizzabile di € 5.000,00 ed un massimo di scoperto di € 40.000,00.
La presente condizione sostituisce le per- centuali di scoperto, i minimi ed i massimi, se inferiori, di altre condizioni di assicurazione e condizioni particolari, sempre in riferimento a danni corporali e danni materiali, ad ecce-
708. Scoperto
745. Ricorso terzi
La garanzia è prestata nel limite di
€ 150.000,00 per sinistro e per anno e con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di € 250,00.
A deroga di quanto previsto all’Art. 7.3 “Rischi esclusi” lettera f), l’assicurazione si intende estesa ai danni alle cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell’Assicurato o da lui de- tenute o possedute.
8 - Sezione TUTELA LEGALE
PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, XX (Xxxxxx) in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicu- rato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
telefono centralino: 000 0000000, fax per invio nuove denunce di sinistro: 045 8290557, mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045 8290449.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
Art. 8.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società, alle condizioni della presente po- lizza assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale convenuto all’Art. 8.8, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei pro- pri interessi in sede extragiudiziale e giudizia- le, nei casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incarica- to della gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore;
• le eventuali spese del legale di contropar- te, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’Art. 2.16 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’Art. 2.16 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”;
• le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale);
• le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale;
• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/02 n. 28 convertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti giu- diziari;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese sostenute dal Contraente/ Assicurato per la costituzione di parte ci- vile, nell’ambito del procedimento penale a carico della Controparte;
• le spese di domiciliazione necessarie, esclu- sa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
pubblico. Tali spese saranno oggetto di co- pertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria.
• le indennità a carico dell’Assicurato spettan- ti all’Organismo di conciliazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto pre- visto dalle tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti da Enti di diritto
Per quanto riguarda le spese relative all’ese- cuzione forzata, la Società tiene indenne l’As- sicurato limitatamente ai primi due tentativi. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente com- petente ai sensi dell’Art. 2.13 “Denuncia del si- nistro” e dell’Art. 2.14 “Libera scelta del Lega- le” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”.
Art. 8. 2 - Assicurati
Le garanzie previste all’Art. 8.1 “Oggetto dell’assicurazione”, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente in qualità di medico o di operatore sanitario.
Vengono altresì assicurati, in caso di sotto- scrizione delle condizioni particolari:
800 - studio medico: i casi relativi all’immobi- le, nonché ad altri immobili ove il Contraente
esercita l’attività;
Nel caso di controversie fra Assicurati le ga- ranzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.
801 - dipendenti e familiari collaboratori del Contraente: i dipendenti ed i familiari del Con- traente che collaborano nell’attività profes- sionale e che non esercitano la professione medica, purché indicati in polizza e pagato il relativo premio.
Le garanzie operano anche per l’impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in ge- nere, a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 8.4 “Esclusioni” lettera c).
Art. 8.3 - Prestazioni garantite
La garanzia è operante esclusivamente per:
a) Xxxxx subiti
sostenere l’esercizio di pretese al risarci- mento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
b) Danni causati
dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di re- sponsabilità civile;
sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti ille- citi di questi ultimi. La prestazione opera:
•
• in primo rischio qualora, dopo aver atti- vato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.
c) Difesa penale colposa
sostenere la difesa in procedimenti pena- li per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amni- stia ed indulto. La garanzia è operante an- che prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Il legale scelto dall’Assicu- rato si affiancherà a quello eventualmente incaricato dalla Compagnia che assicura la responsabilità civile professionale.
d) Difesa penale dolosa
sostenere la difesa in procedimenti pe- nali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell’attività o professione descritta in polizza, compre- se le violazioni in materia fiscale e ammi- nistrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazio- ne del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della noti- zia di reato o perché il fatto non è previ- sto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimen- to penale. Ad integrazione dell’Art. 8.5 “Decorrenza della garanzia”, l’Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l’esito del procedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all’Art. 8.4 “Esclusioni” lett. b) ed f);
e) Rapporti di lavoro
sostenere le controversie individuali rela- tive al rapporto di lavoro dipendente, alla collaborazione con strutture private o a convenzioni con enti del Servizio Sanitario Nazionale.
A parziale deroga dell’Art. 8.4 “Esclusioni” lettera b), la garanzia opera, laddove previ- sto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
f) Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/03 e suc- cessive modifiche ed integrazioni)
le garanzie vengono prestate a favore del Contraente ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed inte- grazioni a tutela dei diritti del:
• titolare del trattamento, purché Con- traente, ai sensi dell’Art. 28 del D.Lgs. 196/03;
• responsabile/i e incaricato/i del tratta- mento, purché dipendente/i del Contra- ente.
Le garanzie vengono prestate a condizio- ne che il titolare abbia provveduto, quando prevista, alla notificazione all’Autorità Ga- rante, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 37 e seguenti del D.Lgs. 196/03.
Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati re- lativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, ai sensi degli Artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.
Le garanzie valgono per:
1. sostenere la difesa in procedimenti pe- nali per delitti colposi e/o contravven- zioni previsti dal D.Lgs. n. 196/03;
2. sostenere la difesa in procedimenti pe- nali per delitti dolosi previsti dal X.Xxx.
n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto do- loso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza; Fermo restando l’obbligo per gli Assicu- rati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa so- stenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all’Art. 8.4 - Esclusioni lettera f);
3. sostenere la difesa nei procedimenti
civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di Responsabilità civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell’As- sicuratore di Responsabilità civile. La presente garanzia opera in parziale de- roga all’Art. 8.4 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa;
g) Sicurezza sul posto di lavoro (X.Xxx. 81/2008 e successive modifiche ed inte- grazioni)
A favore del Contraente solo in veste di
medico Primario ospedaliero, la garanzia vale per le controversie relative allo svol- gimento di attività previste dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integra- zioni, da parte del Contraente in veste di Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’ese- cuzione dei lavori, Legale Rappresentante, Dirigente, Preposto, Medico Competente, Responsabile dei Servizi di Prevenzione, Lavoratore Dipendente. Le garanzie valgo- no per:
• la difesa nei procedimenti penali per de-
litti colposi e/o contravvenzioni;
• la difesa in procedimenti penali per omi- cidio colposo e/o lesioni personali colpo- se (artt. 589-590 Codice penale);
• l’opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le san- zioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non infe- riore a Euro 250,00. Le garanzie valgono anche qualora il Con- traente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei la- vori ai sensi del D.Lgs. 81/08.
La presente garanzia opera in parziale de- roga all’Art. 8.4 “Esclusioni” lett. b) per la materia amministrativa.
Insorgenza del sinistro
A parziale deroga dell’Art. 8.6 “In-sorgenza del sinistro”, in relazione alle prestazioni f) e g) del presente articolo, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• il compimento da parte della competen- te Autorità del primo atto di accertamen- to ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni perso- nali colpose.
La garanzia si estende ai casi assicu- rativi conseguenti a fatti e/o atti ve- rificatisi durante il periodo di validità
del contratto ed insorti nel termine di 2 (due) anni dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate.
h) Arbitrati
arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Art. 8.3 “Prestazioni garantite”. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’As- sicurato.
Art. 8.4 - Esclusioni
per vertenze concernenti il diritto di fami- glia, delle successioni e delle donazioni; per le controversie in materia ammini- strativa, tributaria e fiscale, salvo laddo- ve previsto dalle Condizioni particolari di Assicurazione;
per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandali- smo, terremoto, sciopero e serrate, non- ché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
per vertenze concernenti diritti di brevet- to, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori
Le garanzie non sono valide: a)
b)
c)
m)
immobili o relative ad interventi di restau- ro e risanamento conservativo, ristruttu- razione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
per controversie relative all’affitto d’a- zienda;
per controversie relative a contratti di lea- sing immobiliare;
per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
le controversie con la Società.
n)
o)
p)
q)
Salvo la limitazione prevista dall’Art. 8.6 “In- sorgenza del sinistro”, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti ve- rificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempi- mento.
Qualora il fatto che origina il sinistro si pro- tragga attraverso più atti successivi, il sini- stro stesso si considera avvenuto nel momen- to in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più perso- ne ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesi- mo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il re- lativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli one- ri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 8.5 - Decorrenza della garanzia
d)
per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
per fatti non accidentali relativi ad inqui- namento dell’ambiente;
per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell’eser- cizio della sua attività;
per contratti di compravendita di immobili; limitatamente al punto f) dell’Art. 8.3 “Prestazioni garantite” per le controversie relative alla compravendita, permuta di
di società;
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k) Art. 8.6 - Insorgenza del sinistro
l) Ai fini della presente polizza, per insorgenza
del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di
danni extracontrattuali e per le spese di resi- stenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo ab- bia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risar- cimento avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzio- ni amministrative ove applicabili;
• trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorren- za della polizza, in tutti gli altri casi.
In presenza di più violazioni della stessa natu- ra, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
tra loro, a prescindere dal numero e dagli one- ri da ciascuno di essi sopportati.
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, spe- se di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nonché di procedimento pe- nale, l’assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono nell’Unione Europea, Svizzera compresa sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questo territorio.
In tutte le restanti ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono es- sere trattati nella Repubblica Italiana, nella città Stato del Vaticano e nella Repubblica di
X. Xxxxxx.
Art. 8.7 - Estensione territoriale
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il caso assicurativo ed indicato nella scheda di polizza, senza limite di denunce per anno assi- curativo.
Art. 8.8 - Massimale
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell’Art. 2.13 “Denuncia del sinistro” e dell’Art.
vertenze promosse da o contro più persone
ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, riso- luzione o modificazione fosse già stata chie- sta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
2.14 “Libera scelta del Legale” delle norme che regolano la liquidazione dei sinistri, entro due anni dalla cessazione del contratto stesso.
Art. 8.9 - Sospensione/Radiazione dall’Albo - Inabilitazione o interdizione del Contraente/ Assicurato
è sospesa dalla decorrenza fino alla cessazio- ne della stessa.
Il contratto si risolve di diritto in caso di radia- zione dall’Albo professionale, inabilitazione o interdizione del Contraente/Assicurato e in caso di esercizio abusivo della professione.
In caso di sospensione del Contraente/Assi- curato dall’Albo professionale, l’assicurazione
•
•
Il Contraente che sia sospeso o radiato dall’Al- bo o sia inabilitato o interdetto all’esercizio della professione deve darne immediata co- municazione alla Società.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il re- lativo massimale resta unico e viene ripartito
Dalla risoluzione del contratto stesso conse- gue inoltre che le azioni in corso si interrom- pono con liberazione della Società da ogni ul- teriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(Condizioni valide se richiamate nella Scheda di polizza)
800) Studio Medico
L’assicurazione vale per i casi assicurativi re- lativi alla gestione dello Studio Contraente indicato nella scheda di polizza del contratto, nonché di eventuali altri immobili per i quali sia stato corrisposto il relativo sovrappremio, ove viene svolta l’attività, per:
a) la difesa in procedimenti penali per de- litti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e in- dulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
b) le controversie relative al contratto di lo- cazione dell’immobile/i indicato/i in poliz- za;
c) le controversie contrattuali con le Compa- gnie di Assicurazione eccettuata la chia- mata in causa ex art. 1917 comma 4 C.C.;
d) le controversie per vertenze contrattuali con fornitori di beni o di servizi, sempre- ché il valore in lite sia superiore a Euro 300,00.
801) Dipendenti e familiari collaboratori del Contraente
A favore del Contraente, l’assicurazione vale per:
a) le controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro unico del lavoro.
A favore dei dipendenti e familiari collabora- tori del Contraente nell’ambito dell’esercizio dell’attività indicata in polizza, l’assicurazione vale per:
b) la difesa in procedimenti penali per de- litti colposi o contravvenzioni; compresi i casi di oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e in- dulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Il legale scelto dall’Assicurato si affiancherà a quello eventualmente inca-
ricato dalla Compagnia che assicura la Re- sponsabilità civile professionale;
c) la richiesta di risarcimento dei danni subiti da persona e/o da cose per fatti illeciti di terzi.
A favore dei dipendenti del Contraente nell’ambito dell’esercizio dell’attività indicata nella scheda di polizza del contratto, l’assicu- razione vale per:
d) le controversie relative allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei dipendente del Contraente in ve- ste di Titolare, Responsabile o Incaricato del trattamento dei dati.
Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi re- lativi alla notificazione del trattamento all’Auto- xxxx Garante e valgono per:
• la difesa in procedimenti penali per de- litti colposi, dolosi e per contravvenzioni. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di asso- luzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. La presente garanzia opera in deroga all’art. 8.4 lett. f);
• la difesa nei procedimenti amministrativi di- nanzi al Garante nel caso di reclami, segnala- zioni e ricorsi;
ce civile. L’intervento della Società è comun- que condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una polizza di responsabilità civile;
• la resistenza dinanzi alle competenti Au- torità giurisdizionali alle pretese di risarci- mento avanzate da terzi nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore di re- sponsabilità civile ai sensi dell’art. 1917 Codi-
• l’opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo deter- minato in misura non inferiore a Euro 300,00. La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 8.4 “Esclusioni” lett. b) per la materia amministrativa.
A favore del Contraente, in qualità di datore di lavoro, e dei propri dipendenti, per incarichi ricevuti dallo stesso nell’ambito dell’esercizio dell’attività indicata nella scheda di polizza del contratto, l’assicurazione vale per:
e) le controversie relative allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 81/08 e succes- sive modifiche ed integrazioni, da parte del Contraente e dei suoi dipendenti in veste di Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, Legale Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori dipen- denti.
Le garanzie valgono anche qualora il Contra- ente, in relazione all’attività esercitata, rive- sta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08. Le garanzie valgono per:
• la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
• la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589-590 Codice penale);
• l’opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzio-
ni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 300,00.
Per il Contraente le garanzie non operano per incarichi ricevuti da terzi.
La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 8.5 “Esclusioni” lett. b) per la materia amministrativa.
Insorgenza del caso assicurativo
A parziale deroga dell’Art. 8.6 “Insorgenza del sinistro”, in relazione alle prestazioni d) ed e) della condizione particolare 801, per insor- genza del caso assicurativo si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb- be cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia si estende ai casi assicurativi con- seguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 1 (uno) anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate, o loro dimissioni.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Medico
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
TESTO ARTICOLI DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE RICHIAMATI NEL CONTRATTO
CODICE CIVILE
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predispo- ste da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della con- clusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordina- ria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di respon- sabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, li- mitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, re- strizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o dero- ghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante mo- duli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizio- ne di moduli o formulari, predisposti per discipli- nare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1375 - Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del de- terioramento della cosa che avvengono nel
corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure respon- sabile della perdita e del deterioramento ca- gionati da persone che egli ha ammesse, an- che temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando di tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del con- duttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più in- quilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tut- ti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata.
Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrisponden- te alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è po- tuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’As- sicurato, e il Contraente, anche se in posses-
so della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo. All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipen- denza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicura- tore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicu- ratore nello stesso grado dei crediti per spe- se di conservazione.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo con- senso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazio- ne o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicu- rata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contrat- to, ma l’assicuratore può recedere dal con- tratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza
sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal con- tratto la somma dovuta è ridotta in proporzio- ne della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1896 - Cessazione del rischio durante l’assicurazione
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esi- stere dopo la conclusione del contratto stes- so, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.
I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o del- la conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell’assicurazione debba- no avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un pre- mio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che ag- gravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato co- nosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avreb- be consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’As-
sicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo co- noscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto imme- diato se l’aggravamento è tale che l’assicura- tore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sa- rebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al pe- riodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuo- vo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assi- curatori
Se per il medesimo rischio sono contratte se- paratamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pa- gare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’ar- ticolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assi- curatore l’indennità dovuta secondo il rispet- tivo contratto, purché le somme complessiva- mente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizio- ne proporzionale in ragione delle indennità
dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicu- ratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è sur- rogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli af- filiati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui con- viventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicura- tore del pregiudizio arrecato al diritto di sur- rogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle in- combenze a cui sono adibiti.
Art. 2359 - Società controllate e società col- legate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza domi- nante di un’altra società in virtù di partico- lari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spet- tanti a società controllate, a società fiducia- rie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza no- tevole. L’influenza si presume quando nell’as- semblea ordinaria può essere esercitato al-
meno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Art. 2952 -Prescrizione in materia di assicu- razione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicu- razione e dal contratto di riassicurazione si pre- scrivono in due anni dal giorno in cui si è verifica- to il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha pro- mosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richie- sta del terzo danneggiato o dell’azione da que- sto proposta sospende il corso della prescri- zione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si ap- plica all’azione del riassicurato verso il riassi- curatore per il pagamento dell’indennità.
CODICE PENALE
Art. 583 - Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che met- ta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di at- tendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento perma- nente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio perma- nente del viso.
Art. 649 - Non punibilità a querela della per- sona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dallo stesso titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
2) di un ascendente o discendente o di un af- fine in linea retta, ovvero dell’adottante, o dell’adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovve- ro del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si appli- xxxx ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Ed. 01/04/2014
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Medico
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Multirischi del Professionista Medico
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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Il conferimento di questi dati è in genere ne- cessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecu- zione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigi- xxxxx(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazio- ni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
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4) Ad esempio, per predisporre o stipulare con- tratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pen- sione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamen- to o l’esecuzione di altre prestazioni; per rias- sicurazione e coassicurazione; per la preven- zione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative
e relative azioni legali; per la costituzione, l’e- sercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mer- cati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
5) Gruppo Assicurativo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo. Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx).
6) In particolare, i Suoi dati potranno essere co- municati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto) verso Paesi dell’Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; in- termediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di as- sicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi nor- mativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
7) Ad esempio, società di servizi informatici e te- lematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di con- sulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il con- trollo delle frodi; società di recupero crediti.
8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri, UniSa- lute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.
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Modello 2227/5/SAI – Ed. 01.04.2014
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