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0.946.536.71
Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen (KAV)Traduzione
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
Concluso
il 17 novembre 2022
Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio
2023
(Stato 1° gennaio 2023)
La Confederazione
Svizzera («Svizzera»)
e
il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord («Regno Unito»),
congiuntamente denominati «le Parti»,
considerando le strette relazioni esistenti tra le Parti,
considerando l’Accordo commerciale dell’11 febbraio 20191 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
desiderando concludere un ulteriore accordo più ambizioso che consenta il reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità richieste per accedere ai rispettivi mercati delle Parti in determinati settori di prodotti,
considerando che il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità facilita gli scambi commerciali tra le Parti e garantisce la tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente e dei consumatori, nel pieno rispetto delle procedure regolamentari delle Parti nonché dei livelli di protezione previsti,
considerando che l’esistenza di quadri normativi analoghi facilita il reciproco riconoscimento,
considerando i loro obblighi in quanto Parti contraenti dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio2, e in particolare dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, che promuove la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento,
considerando che gli accordi di reciproco riconoscimento possono contribuire all’armonizzazione a livello internazionale delle norme e dei regolamenti tecnici,
considerando che le strette relazioni tra le Parti rendono opportuna la conclusione di ulteriori accordi tra le Parti,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto
1 Le Parti accettano reciprocamente i rapporti, i certificati e gli altri risultati delle procedure di valutazione della conformità rilasciati dagli organismi riconosciuti secondo le procedure del presente Accordo che attestano la conformità ai requisiti dell’altra Parte nei settori di cui all’articolo 3.
2 I marchi di conformità richiesti dalla legislazione di una Parte devono essere apposti sui prodotti immessi sul mercato di tale Parte.
3 Il presente Accordo può prevedere all’Allegato I facilitazioni per gli obblighi degli operatori economici riportati nelle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della pertinente Sezione I dell’Allegato I.
4 Il presente Accordo non comporta la reciproca accettazione delle norme e dei regolamenti tecnici delle Parti né il reciproco riconoscimento dell’equivalenza di norme e regolamenti tecnici.
5 Il presente Accordo non limita la facoltà delle Parti di preparare, adottare, applicare o emendare i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità secondo gli articoli 2 e 5 dell’Accordo dell’OMC del 15 aprile 19943 sugli ostacoli tecnici al commercio.
Art. 2 Definizioni
1 Ai fini del presente Accordo s’intende per:
«Operatore economico», il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta a obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, alla loro immissione sul mercato o alla loro messa in servizio secondo le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della pertinente Sezione I dell’Allegato I.
«Organismo di accreditamento nazionale», l’unico organismo responsabile dell’accreditamento grazie alla facoltà, conferitagli dalla Parte che lo ha istituito, di accertare e confermare il possesso della competenza tecnica necessaria per valutare la conformità alle norme e ai regolamenti tecnici dell’altra Parte per il settore di prodotti rilevante previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della pertinente Sezione I dell’Allegato I.
«Accreditamento», l’attestazione da parte di un organismo di accreditamento nazionale che un organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti previsti dalle norme internazionali e, dove applicabili, qualsiasi requisito supplementare compresi quelli previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle pertinenti Sezioni I e II dell’Allegato I, per compiere attività di valutazione della conformità specifiche.
«European co-operation for Accreditation» (Cooperazione europea per l’accreditamento), l’organismo che supporta e abilita i membri degli organismi nazionali di accreditamento a condividere e a edificare a livello europeo e negli Stati del Mediterraneo un sistema comune di conoscenze al fine di sviluppare un approccio all’accreditamento valido e armonizzato che permetta agli organismi di valutazione della conformità di disporre della capacità tecnica necessaria per adempiere il loro mandato.
«Valutazione della conformità», un esame sistematico volto a determinare in che misura un prodotto, un processo o un servizio soddisfa i requisiti specificati.
«Organismo di valutazione della conformità», un organismo stabilito nel territorio di una delle Parti che esegue in maniera indipendente attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni.
«Comitato misto» (di seguito «Comitato»), il Comitato composto da rappresentanti delle Parti e responsabile della gestione e del corretto funzionamento dell’Accordo.
«Autorità designatrice», l’autorità investita del potere di designare, sospendere e revocare gli organismi di valutazione della conformità posti sotto la sua giurisdizione conformemente all’Allegato II.
«Autorità di vigilanza del mercato», un’autorità responsabile della vigilanza del mercato delle Parti.
«Autorità di notifica», la singola autorità di una Parte incaricata di notificare che gli organismi di valutazione della conformità istituiti vengano riconosciuti dall’altra Parte in virtù del presente Accordo.
«Regolamento tecnico», un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto o i relativi processi e metodi di produzione, comprese le disposizioni amministrative previste, la cui osservanza è obbligatoria. Può anche includere o contemplare esclusivamente i requisiti in materia di terminologia, simboli, confezionamento, marcatura o etichettatura applicabili a un prodotto, processo o metodo di produzione.
2 Per stabilire il significato dei termini generali relativi alla valutazione della conformità contenuti nel presente Accordo possono essere utilizzate le definizioni ISO4 e CEI5. In caso di incongruenza tra le definizioni ISO e CEI e quelle del presente Accordo, prevalgono queste ultime.
Art. 3 Campo di applicazione, struttura ed eccezioni
1 Il presente Accordo riguarda le procedure obbligatorie di valutazione della conformità derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’Allegato I.
2 L’Allegato I definisce i settori dei prodotti contemplati dal presente Accordo. Detto allegato è suddiviso in capitoli settoriali, a loro volta suddivisi nel modo seguente:
Sezione I: disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
Sezione II: organismi di valutazione della conformità;
Sezione III: autorità designatrici e autorità incaricate di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato;
Sezione IV: principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità;
Sezione V: disposizioni aggiuntive.
3 L’Allegato II definisce i principi generali applicabili per la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità.
4 L’Allegato III definisce i principi generali applicabili agli organismi di accreditamento.
5 Il presente Accordo non si applica ai veicoli a motore e ai loro componenti, alle buone pratiche di laboratorio (BPL), alle ispezioni delle buone pratiche di fabbricazione (BPF) e alla certificazione delle partite dei medicinali contemplati dall’Accordo commerciale dell’11 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Art. 4 Origine
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai prodotti in esso contemplati, indipendentemente dalla loro origine.
Art. 5 Organismi di valutazione della conformità riconosciuti
Le Parti convengono che gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti ai sensi dell’articolo 6 soddisfano i criteri di idoneità per procedere alla valutazione della conformità.
Art. 6 Riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità
1 La seguente procedura si applica al riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità in relazione ai requisiti definiti nei pertinenti capitoli dell’Allegato I:
a. la Parte che desidera far riconoscere un organismo di valutazione della conformità designato ne informa l’altra Parte per scritto, accludendo le informazioni di cui all’Allegato II;
b. se l’altra Parte accetta la proposta o non solleva obiezioni entro 60 giorni dalla notifica, l’organismo di valutazione della conformità è considerato riconosciuto;
c. se entro 60 giorni dalla suddetta notifica l’altra Parte contesta la proposta o se l’organismo di valutazione della conformità designato non soddisfa i requisiti elencati all’Allegato II, l’organismo non è considerato riconosciuto e si applica la procedura di cui all’articolo 7, paragrafi 2–6. A verifica completata, la proposta di riconoscimento dell’organismo di valutazione della conformità può essere ripresentata alla Parte che l’ha contestata.
2 Una Parte può proporre di modificare l’ambito di attività di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto posto sotto la sua giurisdizione. In questo caso si applica la procedura di cui al paragrafo 1.
Art. 7 Contestazione e sospensione degli organismi di valutazione della conformità
1 Ciascuna Parte ha diritto a contestare la competenza tecnica di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto soggetto alla giurisdizione dell’altra Parte.
2 Tale contestazione dev’essere oggetto di una giustificazione scritta obiettiva e corredata da argomentazione indirizzata all’altra Parte.
3 La Parte che riceva un reclamo scritto a norma del paragrafo 2, deve senza indugio:
a. richiedere informazioni supplementari all’organismo di valutazione della conformità, alle autorità di vigilanza del mercato, all’organismo nazionale di accreditamento e agli operatori economici, se opportuno;
b. indagare in merito al reclamo; e
c. inviare all’altra Parte una risposta scritta al reclamo per confutarlo o correggere le irregolarità contestate.
4 Se la contestazione non è risolta seguendo la procedura di cui al paragrafo 3, la Parte contestatrice sottopone la controversia al Comitato. Se il Comitato decide che è necessaria una verifica della competenza tecnica dell’organismo di valutazione della conformità in questione, le Parti provvedono congiuntamente a effettuarla secondo il paragrafo 6 dell’Allegato II.
5 Ciascuna Parte garantisce che gli organismi di valutazione della conformità soggetti alla propria giurisdizione siano disponibili per la verifica della loro competenza tecnica, come richiesto.
6 I risultati di tale verifica sono discussi in seno al Comitato al fine di giungere a una soluzione il più rapidamente possibile.
7 Xxxxx decisione contraria del Comitato, l’organismo contestato è sospeso dall’autorità designatrice competente dal momento in cui è constatata la presunta non conformità a quello in cui è raggiunto un accordo in seno al Comitato. La sospensione è indicata nell’elenco degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti di cui all’articolo 14 paragrafo 5.
8 La sospensione rimane in vigore finché il Comitato non decide in merito al futuro status dell’organismo di valutazione della conformità contestato.
Art. 8 Revoca della designazione degli organismi di valutazione della conformità
1 L’autorità designatrice di una Parte revoca la designazione di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto se:
a. il Comitato, ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 8, conviene che l’organismo contestato debba essere revocato;
b. la contestazione non è stata risolta entro 120 giorni dalla sospensione di cui all’articolo 7 paragrafo 7;
c. l’accreditamento dell’organismo di valutazione della conformità scade;
d. l’organismo di valutazione della conformità perde la sua qualifica perché non è più stabilito nel territorio di una Parte; o
e. una Parte ha stabilito che un organismo di valutazione della conformità soggetto alla propria giurisdizione non soddisfa più i requisiti di cui all’Allegato II, o che non adempie i suoi obblighi secondo la legislazione di cui alla pertinente Sezione I dell’Allegato I.
2 L’autorità designatrice informa immediatamente l’altra Parte in merito alla revoca.
Art. 9 Riconoscimento della valutazione della conformità ed esame dei dossier di un organismo di valutazione della conformità sospeso o revocato
1 I rapporti, i certificati e gli altri risultati di procedure di valutazione della conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità nel periodo di sospensione o di revoca non devono essere riconosciuti dalle Parti. I rapporti, i certificati e gli altri risultati di procedure di valutazione della conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità prima del periodo di sospensione o di revoca continuano a essere riconosciuti dalle Parti, a meno che l’autorità designatrice responsabile ne abbia limitato o annullato la validità. La Parte sotto la cui giurisdizione opera l’autorità designatrice competente notifica per scritto all’altra Parte l’eventuale limitazione o annullamento della validità.
2 In caso di sospensione, revoca o cessazione dell’attività di un organismo di valutazione della conformità, la Parte designatrice adotta i provvedimenti necessari per garantire che i dossier di tale organismo siano esaminati da un altro organismo notificato o tenuti a disposizione delle competenti autorità designatrici e di vigilanza del mercato su loro richiesta.
Art. 10 Scambio di informazioni
1 Le Parti si scambiano ogni informazione utile relativa all’attuazione e all’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’Allegato I.
2 Ciascuna Parte informa per scritto l’altra Parte delle modifiche apportate alle proprie autorità designatrici, di notifica e di vigilanza del mercato entro 60 giorni dalla loro attuazione.
Art. 11 Notifica di modifiche regolamentari
1 Ciascuna Parte informa l’altra Parte delle modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’Allegato I al più tardi 60 giorni prima della loro entrata in vigore. La Parte che intende apportare le modifiche non deve tralasciare alcun dettaglio nel notificarle e deve accludere informazioni supplementari sui motivi delle modifiche. È inoltre tenuta a fornire adeguata assistenza alle autorità designatrici dell’altra Parte nell’individuare le differenze rispetto alle proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
2 All’occorrenza, le autorità designatrici delle Parti sono tenute a valutare l’impatto delle differenze sul funzionamento del presente Accordo, considerando, in particolare, la sicurezza e la conformità dei prodotti, gli obblighi a carico degli operatori economici, gli organismi di valutazione della conformità, nonché gli organismi di accreditamento e le autorità designatrici.
3 La Parte che per comprendere le differenze necessita di ulteriori informazioni oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 può sottoporre la questione al Comitato per scritto entro 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1.
4 Il Comitato, ove necessario:
a. aggiorna le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’Allegato I in seguito alla notifica prevista al paragrafo 1;
b. tiene un elenco delle differenze individuate durante la procedura prevista al paragrafo 1;
c. decide la strategia più adeguata per garantire il buon funzionamento dell’Accordo.
5 Le Parti rivedono il presente articolo in vista dell’inclusione di nuovi settori o in caso di modifiche sostanziali della legislazione di cui alla pertinente Sezione I dell’Allegato I; in tal caso la revisione deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore della modifica.
Art. 12 Mancata notifica di modifiche regolamentari
1 Se una Parte ha ragione di credere che l’altra Parte abbia omesso di informarla sulle modifiche apportate alla sua legislazione, può esigere dall’altra Parte la notifica mancante. L’altra Parte è tenuta a inviare prontamente la notifica in conformità con l’articolo 11 o a indicare i motivi dell’omissione.
2 Il Comitato è informato di ogni mancata notifica.
3 Se la Parte richiedente considera che una notifica sia necessaria e se quest’ultima non le viene inviata in conformità con il paragrafo 1, entro 30 giorni dalla richiesta ai sensi del paragrafo 1 l’autorità competente dell’altra Parte deve trasmettere al Comitato le informazioni necessarie per dimostrare che la notifica non era necessaria. Il Comitato decide entro 30 giorni dalla comunicazione ai sensi del presente paragrafo.
4 Alla terza mancata notifica in un settore di prodotti – salvo che il Comitato abbia confermato che la notifica non era necessaria – l’applicazione del capitolo corrispondente di cui all’Allegato I è considerata sospesa, salvo diversamente deciso dal Comitato.
Art. 13 Autorità designatrici
1 Le Parti garantiscono che le autorità designatrici non si trovino in un conflitto d’interessi con gli organismi di valutazione della conformità che designano. Le Parti provvedono affinché le loro autorità designatrici abbiano i poteri e le competenze necessari, nonché sufficiente personale competente, per procedere alla designazione, alla revoca, alla sospensione o alla riconferma degli organismi designati soggetti alle rispettive giurisdizioni.
2 Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità seguono i principi generali di designazione di cui all’Allegato II, fatte salve le disposizioni della pertinente Sezione IV dell’Allegato I. Dette autorità seguono gli stessi principi per la revoca, la sospensione e la riconferma.
Art. 14 Autorità di notifica
1 Le Parti nominano una singola autorità responsabile di informare gli organismi di valutazione della conformità designati.
2 Su richiesta, le autorità di notifica si scambiano per scritto informazioni concernenti le procedure utilizzate per garantire che gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti soggetti alle rispettive giurisdizioni si conformino ai principi generali di designazione di cui all’Allegato II, fatte salve le disposizioni della pertinente Sezione IV dell’Allegato I.
3 Le autorità di notifica confrontano i metodi adottati per verificare che gli organismi si conformino ai principi generali di designazione di cui all’Allegato II, fatte salve le disposizioni della pertinente Sezione IV dell’Allegato I.
4 Dopo il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità ad opera dell’altra Parte, la Parte designatrice garantisce che le informazioni di cui all’Allegato II siano aggiornate regolarmente e le ritrasmette in tempo utile all’altra Parte prima della scadenza del certificato di accreditamento dell’organismo di valutazione della conformità riconosciuto.
5 Ciascuna Parte pubblica e aggiorna in un singolo sito web l’elenco degli organismi di valutazione della conformità da essa riconosciuti ai sensi del presente Accordo, specificando l’ambito del riconoscimento.
Art. 15 Cooperazione delle autorità di vigilanza del mercato con gli operatori economici
1 Se differisce dall’autorità designatrice, la competente autorità di vigilanza del mercato è elencata nel corrispondente capitolo dell’Allegato I. Eventuali modifiche devono essere comunicate all’altra Parte entro 60 giorni.
2 La competente autorità nazionale di vigilanza del mercato di una Parte può, su richiesta motivata, chiedere agli operatori economici rilevanti dell’altra Parte di fornirle tutte le informazioni e i documenti necessari per attestare la conformità di un prodotto con la legislazione di cui al corrispondente capitolo della pertinente Sezione I dell’Allegato I.
3 Tale autorità può contattare l’operatore economico stabilito nel territorio dell’altra Parte in maniera diretta o con l’assistenza della competente autorità nazionale di vigilanza del mercato dell’altra Parte. Può chiedere agli operatori economici di fornirle la documentazione in una lingua che le risulti di facile comprensione. Può chiedere agli operatori economici di collaborare in tutte le attività intraprese per eliminare i rischi posti dal prodotto o da altre eventuali non-conformità.
Art. 16 Mutua assistenza tra le autorità di vigilanza del mercato
1 Le Parti si impegnano a garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni efficienti tra le rispettive autorità di vigilanza del mercato. Le autorità di vigilanza del mercato cooperano. Si prestano assistenza reciproca in misura adeguata ai fini della vigilanza del mercato fornendo informazioni o documenti sui prodotti e sugli operatori economici stabiliti nel Regno Unito o in Svizzera.
2 Se le autorità di vigilanza del mercato di una Parte constatano che un prodotto coperto dal presente Accordo non adempie i requisiti definiti nella legislazione di cui alla Sezione I del corrispondente capitolo dell’Allegato I, esse possono adottare tutte le misure ritenute opportune e se reputano che la non-conformità del prodotto possa anche estendersi all’altra Parte oppure originare da essa, sono tenute a informare senza indugio l’autorità di vigilanza del mercato dell’altra Parte tenendo conto del rischio posto dal prodotto. Le informazioni comunicate devono essere particolareggiate e includere:
– i dati necessari all’individuazione del prodotto non conforme;
– l’origine del prodotto;
– la natura della presunta non-conformità e il rischio che ne deriva;
– la natura e la durata delle misure nazionali adottate;
– le ragioni addotte dall’operatore economico interessato,
– i risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto di adottare all’ operatore economico;
– tutte le misure adeguate adottate per proibire o limitare i prodotti immessi sul loro mercato nazionale, oppure per ritirarli o richiamarli da tale mercato.
3 L’altra Parte si adopera affinché vengano prese adeguate misure restrittive riguardo al prodotto interessato, come ad esempio il suo ritiro immediato dal proprio mercato.
4 Se una delle Parti è in disaccordo con la misura nazionale di cui al paragrafo 2, deve comunicare al Comitato le sue obiezioni entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni. Se le obiezioni avanzate da una Parte riguardano la misura presa dall’altra Parte, il Comitato deve rivedere immediatamente la misura. Deve consultare anche le competenti autorità di vigilanza del mercato per favorire la trasparenza e la ricerca di soluzioni accettabili per entrambe le Parti. Se dopo queste discussioni la Parte in disaccordo è ancora contraria alla misura nazionale, questo disaccordo è aggiunto all’elenco delle differenze di cui all’articolo 11 paragrafo 4. Ciò non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare la misura nazionale.
5 Se constata che, sebbene sia conforme alla legislazione di cui alla Sezione I del corrispondente capitolo dell’Allegato I, un prodotto immesso da un operatore economico sui mercati del Regno Unito e della Svizzera comporta comunque un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o degli animali o per la proprietà, nonché per la sicurezza ambientale o nazionale, l’autorità di vigilanza del mercato del Regno Unito o della Svizzera può adottare tutte le misure che ritiene opportune e informa immediatamente il Comitato e la competente autorità di vigilanza del mercato dell’altra Parte. Le informazioni fornite devono essere particolareggiate e includere tutti i dati necessari per individuare il prodotto in questione, l’origine e la filiera del prodotto, la natura del rischio che ne deriva e la natura e la durata delle misure nazionali adottate. Se le obiezioni avanzate da una Parte riguardano le misure prese dall’altra Parte, la prima può sottoporre la questione al Comitato a norma del paragrafo 4.
6 Nessuna disposizione del presente articolo obbliga le Parti a divulgare informazioni su dati personali sensibili, in particolare dati su procedimenti amministrativi o penali in corso e relative sanzioni.
Art. 17 Comitato misto
1 Un Comitato misto («Comitato») è istituito sulla base del presente Accordo. Il Comitato è composto da rappresentanti delle Parti. Xxxx è incaricato di gestire il presente Accordo e vigilare sul suo corretto funzionamento. A tal fine formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Il Comitato delibera all’unanimità.
2 Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno che comprende, tra le altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del suo mandato.
3 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta l’anno, salvo diverso accordo tra le Parti. Ciascuna Parte può chiedere la convocazione di una riunione. Le riunioni possono svolgersi in presenza o in altre modalità.
4 Il Comitato si pronuncia su tutte le questioni relative al presente Accordo. Xxxx è responsabile in particolare di:
a. decidere sulle verifiche e sul futuro status degli organismi di valutazione della conformità secondo l’articolo 7;
b. prendere i provvedimenti necessari secondo l’articolo 11;
c. verificare e decidere in merito alle mancate notifiche secondo l’articolo 12;
d. consultarsi con le autorità di vigilanza del mercato sulla mutua assistenza secondo l’articolo 16;
e. prendere in esame le controversie secondo l’articolo 20.
5 Il Comitato può modificare gli allegati del presente Accordo.
Art. 18 Riservatezza
I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell’ambito del presente Accordo in quanto coperte dal segreto professionale. Le informazioni scambiate dalle Parti non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo.
Art. 19 Attuazione dell’accordo
1 Le Parti cooperano con l’obiettivo di assicurare un’applicazione soddisfacente delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’Allegato I.
2 Le autorità designatrici verificano che gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti soggetti alla loro giurisdizione osservino i principi generali di designazione di cui all’Allegato II, fatte salve le disposizioni della pertinente Sezione IV dell’Allegato I.
3 Gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti possono essere invitati a cooperare al fine di garantire la corretta applicazione del presente Accordo.
Art. 20 Composizione delle controversie
Ciascuna Parte può sottoporre una divergenza relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo al Comitato. Quest’ultimo si sforza di comporre la controversia. Al Comitato vengono fornite tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato prende in esame tutte le possibilità che permettono di mantenere il corretto funzionamento del presente Accordo.
Art. 21 Accordi con Paesi terzi
1 Le Parti concordano che gli accordi di reciproco riconoscimento da esse conclusi con qualsiasi Paese terzo non comportano, in alcun caso, obblighi per l’altra Parte relativi all’accettazione di dichiarazioni di conformità, rapporti, certificati e altri risultati di procedure di valutazione della conformità rilasciati da organismi di valutazione della conformità del Paese terzo in questione, salvo esplicito Accordo tra le Parti.
2 Su richiesta di una Parte, le Parti sono tenute a negoziare senza indugio un accordo volto a estendere reciprocamente un trattamento rilevante ai fini del presente Accordo riservato da entrambe a un Paese terzo.
Art. 22 Allegati
Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
Art. 23 Applicazione territoriale
1 Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio del Regno Unito e, dall’altra, al territorio della Svizzera conformemente al diritto internazionale.
2 Fino a quando il Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord relativo all’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, sottoscritto a Londra e a Bruxelles il 24 gennaio 2020 (il «Protocollo») è in vigore, nessuna disposizione del presente Accordo impedisce al Regno Unito di adottare o mantenere in vigore misure in applicazione del Protocollo o di astenersi dal farlo, oppure di modificare il Protocollo o di sostituirne singole parti con accordi successivi, purché le misure in questione o l’assenza di tali misure non siano utilizzate come mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata contro l’altra Parte e non fungano da restrizioni dissimulate al commercio.
Art. 24 Revisione
Le Parti avviano una revisione del presente Accordo al più tardi entro un anno dalla sua entrata in vigore nell’ottica di considerare l’inclusione di altri settori di prodotti.
Art. 25 Emendamento e modifiche
1 Le Parti possono convenire per scritto di modificare il presente Accordo. Una modifica apportata ai sensi del presente articolo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della ricezione dell’ultima notifica trasmessa dalle Parti a conferma del completamento delle procedure interne o in un’altra data stabilita dalle Parti.
2 Il Comitato può modificare gli Allegati del presente Accordo ai sensi dell’articolo 17.
Art. 26 Sospensione
Se una Parte constata che l’altra Parte non rispetta i termini del presente Accordo, può, dopo aver consultato il Comitato, sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione dei capitoli dell’Allegato I interessati. Occorre segnalare la sospensione negli elenchi citati all’articolo 14 paragrafo 5.
Art. 27 Clausola di salvaguardia
1 La Parte che contesta la competenza di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto ai sensi dell’articolo 7 può rifiutare di accettare i risultati delle attività di valutazione di tale organismo se sussiste un rischio impellente per la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali o per la proprietà fino a quando la contestazione non sia risolta.
2 Fatto salvo l’articolo 9 paragrafo 1, una Parte che non riconosce più i rapporti, i certificati e gli altri risultati delle procedure di valutazione della conformità rilasciati da un organismo di valutazione della conformità può rifiutare di accettare i risultati delle attività di valutazione di tale organismo prima del periodo di sospensione o di revoca del suo riconoscimento se può dimostrare che sussiste un rischio impellente per la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali o per la proprietà.
Art. 28 Diritti acquisiti
1 Le Parti continuano a riconoscere i rapporti, i certificati e gli altri risultati delle procedure di valutazione della conformità rilasciati prima della scadenza del presente Accordo conformemente all’Accordo stesso, a condizione che la richiesta di avvio delle attività di valutazione della conformità sia stata formulata prima della notifica del mancato rinnovo o della denuncia del presente Accordo.
2 Nei settori contemplati dal presente Accordo le Parti continuano a riconoscere i rapporti, i certificati e gli altri risultati delle procedure di valutazione della conformità rilasciati conformemente alle misure in vigore dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 fino alla loro scadenza, secondo quanto previsto dal presente Accordo.
Art. 29 Entrata in vigore e durata
1 Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2023 o il giorno della ricezione dell’ultima notifica trasmessa dalle Parti a conferma del completamento delle procedure interne, se posteriore.
2 Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di tre anni. Ciascuna Parte può richiederne l’estensione per scritto almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo iniziale.
3 In deroga al paragrafo 2, il Regno Unito o la Svizzera possono denunciare il presente accordo integralmente o in parte informando l’altra Parte per scritto con un preavviso di sei mesi.
Art. 30 Applicazione temporanea
1 Nell’attesa della sua entrata in vigore, il Regno Unito e la Svizzera possono convenire di applicare temporaneamente il presente Accordo attraverso uno scambio di note tramite canali diplomatici. Un’applicazione temporanea ha effetto dal giorno successivo all’ultima nota trasmessa dalle Parti e cessa il 28 febbraio 2023 o il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 1, se anteriore.
2 Se l’accordo è applicato temporaneamente, in tutte le disposizioni applicate in via provvisoria l’espressione «entrata in vigore del presente Accordo» si considera riferita alla data a partire dalla quale tale applicazione temporanea ha effetto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
Fatto a Londra, il 17 novembre 2022, in due esemplari originali in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze prevale la versione inglese.
Per la Xxxxxx Xxxxxxx |
Per il Xxxxxx Xxxxxx |
Allegato I
Settori di prodotti
Il presente allegato comprende i seguenti capitoli settoriali:
Capitolo 1 Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
Capitolo 2 Strumenti di misurazione
Capitolo 3 Apparecchiature radio
Capitolo 4 Apparecchi a pressione portatili
Capitolo 5 Apparecchi che emettono rumore destinati a funzionare all’aperto
Capitolo 1 Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Svizzera |
Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RU 19 257 e CS 4 777), modificata da ultimo il 22 marzo 2019 (RU 2020 6159). Ordinanza del 30 marzo 1994 concernente gli impianti elettrici a corrente debole (RU 1994 1185), modificata da ultimo il 20 aprile 2016 (RU 2016 119). Ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (RU 1994 1199), modificata da ultimo il 3 aprile 2019 (RU 2019 1363). Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RU 2016 105), modificata da ultimo il 24 novembre 2021 (RU 2021 822). Ordinanza del 25 novembre 2015 sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM; RU 2016 119), modificata da ultimo il 18 novembre 2020 (RU 2020 6137). Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RU 2016 179), modificata da ultimo il 1° ottobre 2021 (RU 2021 589). |
Regno Unito |
The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (SI 2016/1101) (e successive modifiche). The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (SI 2016/1091) (e successive modifiche). |
Sezione II Organismi di valutazione della conformità
Ciascuna delle Parti cura e aggiorna un elenco online degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti posti sotto la sua giurisdizione e degli organismi riconosciuti designati dall’altra Parte.
Sezione III
Autorità
designatrici e
autorità incaricate di condividere
informazioni sulla vigilanza del mercato
Regno Unito |
Svizzera |
Autorità designatrice Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) 0 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX0X XXX Xxxxxx Xxxxxxx |
Autorità designatrice (compatibilità elettromagnetica) Ufficio federale delle comunicazioni Accesso al mercato e conformità (MK) Xxxxxxxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx 000 0000 Xxxxxx Xxxxxxxx Tel.: x00 00 000 00 00 E-mail: xxxx@xxxxx.xxxxx.xx |
Autorità incaricata di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato UK Product Safety Contact Point Office for Product Safety and Standards Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) 0 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX0X XXX Xxxxxx Xxxxxxx x00 000 000 0000 |
Autorità incaricata di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato (compatibilità elettromagnetica) Ufficio federale delle comunicazioni Accesso al mercato e conformità (MK) Xxxxxxxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx 000 0000 Xxxxxx Xxxxxxxx Tel.: x00 00 000 00 00 E-mail: xxx@xxxxx.xxxxx.xx |
Autorità incaricata di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato (sicurezza elettrica) UK Product Safety Contact Point Office for Product Safety and Standards Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) 0 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX0X XXX Xxxxxx Xxxxxxx x00 000 000 0000 |
Autorità incaricata di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato (sicurezza elettrica) Ispettorato federale degli impianti a corrente forte Sorveglianza del mercato Xxxxxxxxxxxxxx 0 XX-0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Tel.: x00 00 000 00 00 E-mail: xxxx@xxxx.xxxxx.xx |
Sezione IV
Principi
particolari per la designazione degli organismi di valutazione della
conformità
Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità le autorità designatrici rispettano i principi generali di cui all’Allegato II del presente Accordo e tutti i criteri di valutazione stabiliti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla Sezione I, applicabili alle autorità designatrici.
Sezione V Disposizioni aggiuntive
Capitolo 2 Strumenti di misurazione
Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Sezione II Organismi di valutazione della conformità
Ciascuna delle Parti cura e aggiorna un elenco online degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti posti sotto la sua giurisdizione e degli organismi riconosciuti designati dall’altra Parte.
Sezione III Autorità designatrici e autorità incaricate di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato
Regno Unito |
Svizzera |
Autorità designatrice Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) 0 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX0X XXX Xxxxxx Xxxxxxx |
Autorità designatrice Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria generale, Servizio giuridico Palazzo federale ovest 0000 Xxxxx Svizzera Tel. x00 00 000 00 00 E-mail: xxxx@xxxxx.xx |
Autorità incaricata di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato UK Product Safety Contact Point Office for Product Safety and Standards Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) 0 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX0X XXX Xxxxxx Xxxxxxx x00 000 000 0000 |
Autorità incaricata di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato Istituto federale di metrologia Sorveglianza e controllo successivo Xxxxxxxxx 00 0000 Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx Tel.: x00 00 000 00 00 E-mail: xxxx@xxxxx.xx |
Sezione
IV
Principi particolari per la designazione degli organismi
di valutazione della conformità
Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità le autorità designatrici rispettano i principi generali di cui all’Allegato II del presente Accordo e tutti i criteri di valutazione stabiliti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla Sezione I, applicabili alle autorità designatrici.
Sezione V Disposizioni aggiuntive
1. Il marchio di conformità indica il numero dell’organismo di valutazione della conformità secondo la sua legislazione nonché il codice nazionale del Paese nel quale l’organismo ha sede.
2. Il marchio di conformità richiesto dalla legislazione svizzera ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 è la marcatura svizzera come precisato nell’allegato 2 dell’ordinanza del DFGP del 26 agosto 2015 sugli strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche.
Capitolo 3 Apparecchi radio
Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Svizzera |
Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) (RU 1997 2187), modificata da ultimo il 22 marzo 2019 (RU 2020 6159). Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) (RU 2016 179), modificata da ultimo il 18 novembre 2020 (RU 2020 6213). Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (RU 2007 945), modificata da ultimo il 18 novembre 2020 (RU 2020 6183). Ordinanza del 26 maggio 2016 dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (RU 2016 1673), modificata da ultimo il 21 novembre 2017 (RU 2017 7137). |
Regno Unito |
The Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206) (e successive modifiche). |
Sezione II Organismi di valutazione della conformità
Ciascuna delle Parti cura e aggiorna un elenco online degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti posti sotto la sua giurisdizione e degli organismi riconosciuti designati dall’altra Parte.
Sezione III
Autorità
designatrici e autorità incaricate di condividere informazioni sulla
vigilanza del mercato
Regno Unito |
Svizzera |
Autorità designatrice Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) 0 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX0X XXX Xxxxxx Xxxxxxx |
Autorità designatrice Ufficio federale delle comunicazioni Accesso al mercato e conformità (MK) Xxxxxxxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx 000 0000 Xxxxxx Xxxxxxxx Tel.: x00 00 000 00 00 E-mail: xxxx@xxxxx.xxxxx.xx |
Autorità incaricata di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato UK Product Safety Contact Point Office for Product Safety and Standards Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) 0 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX0X XXX Xxxxxx Xxxxxxx x00 000 000 0000 |
Autorità incaricata di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato Ufficio federale delle comunicazioni Accesso al mercato e conformità (MK) Xxxxxxxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx 000 0000 Xxxxxx Xxxxxxxx Tel.: x00 00 000 00 00 E-mail: xxx@xxxxx.xxxxx.xx |
Sezione IV
Principi
particolari per la designazione degli organismi di valutazione della
conformità
Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità le autorità designatrici rispettano i principi generali di cui all’Allegato II del presente Accordo e tutti i criteri di valutazione stabiliti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla Sezione I, applicabili alle autorità designatrici.
Sezione V Disposizioni aggiuntive
Capitolo 4 Apparecchi a pressione portatili
Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Svizzera |
Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2573). Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (RU 2010 2583), modificata da ultimo il 1° ottobre 2021 (RU 2021 589). Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente l’immissione in commercio e la sorveglianza sul mercato di mezzi di contenimento per merci pericolose (RU 2012 6607), modificata da ultimo il 25 maggio 2016 (RU 2016 1859). Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (RU 2002 4212), modificata da ultimo il 15 settembre 2020 (RU 2020 4119). Ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RU 2012 6541), modificata da ultimo il 4 dicembre 2020 (RU 2020 6155) |
Regno Unito |
The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 (SI 2009/1348) (e successive modifiche). |
Sezione II Organismi di valutazione della conformità
Ciascuna delle Parti cura e aggiorna un elenco online degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti posti sotto la sua giurisdizione e degli organismi riconosciuti designati dall’altra Parte.
Sezione III
Autorità
designatrici e autorità incaricate di condividere informazioni sulla
vigilanza del mercato
Regno Unito |
Svizzera |
Autorità designatrice The Vehicle Certification Agency (VCA) The VCA Dangerous Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx XX00 0XX |
Autorità designatrice Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 0000 Xxxxx Svizzera Tel.: x00 (0)00 000 00 00 E-mail: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx |
Autorità incaricata di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato Health and Safety Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx X00 0XX |
Autorità incaricata di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato Ufficio federale dei trasporti Divisione Sicurezza Sezione Ambiente 0000 Xxxxx Svizzera Tel.: x00 (0)00 000 00 00 E-mail: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx |
Sezione IV
Principi
particolari per la designazione degli organismi di valutazione della
conformità
Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità le autorità designatrici rispettano i principi generali di cui all’Allegato II del presente Accordo e tutti i criteri di valutazione stabiliti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla Sezione I, applicabili alle autorità designatrici.
Sezione V Disposizioni aggiuntive
1. Il marchio di conformità indica il numero dell’organismo di valutazione della conformità secondo la sua legislazione nonché il codice nazionale del Paese nel quale l’organismo ha sede.
2. A integrazione dell’articolo 2, anche i proprietari e gli operatori sono considerati operatori economici.
Capitolo 5
Apparecchi
che emettono rumore destinati a funzionare all’aperto
Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Svizzera |
Ordinanza del 22 maggio 2007 sulle emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto (RU 2007 2827), modificata da ultimo il 25 novembre 2019 (RU 2019 4253). |
Regno Unito |
The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 (SI 2001/1701) (e successive modifiche). |
Sezione II Organismi di valutazione della conformità
Ciascuna delle Parti cura e aggiorna un elenco online degli organismi di valutazione della conformità riconosciuti posti sotto la sua giurisdizione e degli organismi riconosciuti designati dall’altra Parte.
Sezione III
Autorità
designatrici e autorità incaricate di condividere informazioni sulla
vigilanza del mercato
Regno Unito |
Svizzera |
Autorità designatrice Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) 0 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX0X XXX Xxxxxx Xxxxxxx |
Autorità designatrice Ufficio federale dell’ambiente UFAM Sezione Rumore del traffico aereo, dell’industria e di tiro 0000 Xxxxx Svizzera Tel.: x00 00 000 00 00 E-mail: xxxxx@xxxx.xxxxx.xx |
Autorità incaricata di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato UK Product Safety Contact Point Office for Product Safety and Standards Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) 0 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX0X XXX Xxxxxx Xxxxxxx 0121 345 1201 |
Autorità incaricata di condividere informazioni sulla vigilanza del mercato Ufficio federale dell’ambiente UFAM Sezione Rumore del traffico aereo, dell’industria e di tiro 0000 Xxxxx Svizzera Tel.: x00 00 000 00 00 E-mail: xxxxx@xxxx.xxxxx.xx |
Sezione IV
Principi
particolari per la designazione degli organismi di valutazione della
conformità
Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità le autorità designatrici rispettano i principi generali di cui all’Allegato II del presente Accordo e tutti i criteri di valutazione stabiliti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla Sezione I, applicabili alle autorità designatrici.
Sezione V Disposizioni aggiuntive
Oltre alla marcatura svizzera sul livello di potenza sonora garantito o alla marcatura del Regno Unito occorre indicare il numero dell’organismo di valutazione della conformità secondo la sua legislazione nonché il codice nazionale del Paese nel quale l’organismo ha sede.
Allegato II
Principi generali di designazione degli organismi di valutazione della conformità
A. Requisiti e condizioni generali
1 Nel contesto del presente Accordo, le autorità designatrici rimangono le uniche responsabili delle competenze degli organismi che hanno designato. Designano unicamente entità poste sotto la loro giurisdizione.
2 Le autorità designatrici designano organismi di valutazione della conformità in grado di dimostrare che comprendono i requisiti e le procedure di certificazione previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell’altra Parte di cui all’Allegato I e applicabili allo specifico prodotto, alla categoria di prodotti o al settore per i quali detti organismi sono designati e che hanno l’esperienza e le competenze necessarie per applicare tali requisiti e procedure.
3 La dimostrazione della competenza tecnica si basa sui seguenti elementi:
– conoscenza tecnica delle categorie di prodotti, processi e servizi che l’organismo di valutazione della conformità è disposto a controllare;
– comprensione delle norme tecniche e delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative specificate nella relativa designazione;
– capacità materiale di svolgere una determinata attività di valutazione della conformità;
– gestione adeguata di tale attività; e
– qualsiasi altro elemento necessario per garantire che l’attività di valutazione della conformità sarà svolta in maniera adeguata in via continuativa.
4 I criteri per la valutazione della competenza tecnica si basano, per quanto possibile, su documenti accettati a livello internazionale, in particolare sulla serie di norme ISO 17000 o su norme equivalenti, nonché sugli opportuni documenti interpretativi. Detti documenti devono essere interpretati in modo da incorporare i requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili di cui alla Sezione I dell’Allegato I.
5 Le Parti incoraggiano l’armonizzazione delle procedure di designazione e il coordinamento delle procedure di valutazione della conformità attraverso la cooperazione tra autorità designatrici, organismi nazionali di accreditamento e organismi di valutazione della conformità. Nell’ambito di tale cooperazione possono essere previsti incontri di coordinamento, partecipazione ad accordi di reciproco riconoscimento e riunioni di appositi gruppi di lavoro.
B. Sistema per verificare la competenza degli organismi di valutazione della conformità
6 Per verificare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità, le autorità responsabili possono ricorrere a vari meccanismi per garantire un adeguato livello di fiducia tra le Parti. Se necessario, una Parte indica all’autorità designatrice i possibili modi per accertare la competenza tecnica.
a) Accreditamento
7 L’accreditamento costituisce una presunzione di competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità per l’applicazione dei requisiti stabiliti dall’altra Parte quando l’organismo di accreditamento competente:
– rispetta le disposizioni pertinenti in vigore a livello internazionale (norme ISO 17000 o Guide ISO/IEC); e
– è firmatario di accordi multilaterali nel contesto dei quali è soggetto a valutazioni dai pari, tra cui in particolare l’International Laboratory Accreditation Cooperation («ILAC») o l’International Accreditation Forum («IAF») nonché la European co-operation for Accreditation («EA»).
8 Se i criteri applicabili agli organismi di valutazione della conformità prevedono che essi valutino la conformità del prodotto, del processo o del servizio rispetto a norme o specifiche tecniche, le autorità designatrici possono utilizzare l’accreditamento come presunzione di competenza tecnica dell’organismo di valutazione della conformità, a condizione che essa consenta di valutare la capacità degli organismi di applicare dette norme o specifiche tecniche. La designazione si limita a tali compiti accreditati dell’organismo di valutazione della conformità.
9 Se i criteri applicabili agli organismi di valutazione della conformità prevedono che essi valutino la conformità del prodotto, del processo o del servizio non direttamente rispetto a norme o specifiche tecniche, ma rispetto a requisiti generali (requisiti essenziali) le autorità designatrici possono utilizzare l’accreditamento come presunzione di competenza tecnica dell’organismo di valutazione della conformità, a condizione che essa contenga elementi che consentano di valutare la capacità dell’organismo di valutazione della conformità (conoscenza tecnica del prodotto, conoscenza del suo impiego ecc.) di valutare l’osservanza di tali requisiti essenziali. La designazione si limita a tali compiti accreditati dell’organismo di valutazione della conformità.
b) Altre modalità
10 In assenza di sistemi di accreditamento o nel caso in cui non siano applicabili, le autorità responsabili chiedono agli organismi di valutazione della conformità di dimostrare la loro competenza in altro modo, ad esempio tramite:
– la partecipazione ad accordi regionali o internazionali di reciproco riconoscimento o a sistemi di certificazione;
– periodiche valutazioni dai pari, basate su criteri trasparenti e svolte con le competenze adeguate;
– prove di capacità specifiche; o
– confronti tra organismi di valutazione della conformità.
c) Valutazione del sistema di verifica
11 Le Parti possono definire un sistema di verifica per valutare la competenza degli organismi di valutazione della conformità. Una volta definito, l’altra Parte è invitata a verificare che il sistema garantisca la conformità del processo di designazione ai propri requisiti giuridici. Tale verifica verte essenzialmente sulla pertinenza e sull’efficacia del sistema di verifica, più che sugli organismi di valutazione della conformità in quanto tali.
d) Notifica di un organismo di valutazione della conformità designato
12 Quando le Parti presentano al Comitato le loro proposte di inclusione degli organismi di valutazione della conformità nell’elenco di cui all’articolo 14 paragrafo 5, esse trasmettono, per ciascun organismo, le seguenti informazioni:
a. denominazione;
b. indirizzo postale;
c. indirizzo e-mail;
d. l’ambito di designazione, ad es. capitolo settoriale, categorie di prodotti o prodotti, processi e servizi contemplati dalla designazione (senza esulare dall’ambito di accreditamento dell’organismo in questione);
e. procedure di valutazione della conformità contemplate dalla designazione;
f. mezzi utilizzati per accertare la competenza dell’organismo;
g. certificato di accreditamento e relativo ambito di accreditamento, ove applicabile.
Allegato III
Principi generali sull’organismo di accreditamento nazionale
1 L’organismo di accreditamento ha la competenza tecnica necessaria per accreditare gli organismi di valutazione della conformità di modo che siano abilitati a valutare la conformità alle norme e alle regole tecniche designate dall’altra Parte all’interno dell’ambito per il quale si richiede un riconoscimento.
2 Le Parti incoraggiano i loro organismi di accreditamento nazionali a instaurare e portare avanti attivamente un regolare dialogo sull’accreditamento e altre questioni di valutazione della conformità pertinenti. In questo modo si favorisce la diffusione delle buone pratiche di valutazione accreditata della conformità ed eventualmente la comprensione e l’uso di nuove tecnologie. Si facilita anche la notifica degli organismi di valutazione della conformità ai sensi del presente Accordo e la comprensione reciproca dei requisiti regolamentari delle Parti.
3 In quanto membri della European co-operation for Accreditation, gli organismi di accreditamento nazionali delle Parti sono soggetti a valutazioni dai pari periodiche a opera della European co-operation for Accreditation o dell’istituzione che la sostituirà.
4 Una parte può contestare la competenza di un organismo di accreditamento dell’altra Parte con la giustificazione che uno o più dei requisiti di cui ai paragrafi 1–3 non sono più soddisfatti. La parte informa immediatamente l’altra Parte della contestazione e insieme cooperano per risolverla prontamente.
5 Se la contestazione non viene risolta entro 120 giorni dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 4, la Parte smette di riconoscere qualsiasi organismo di valutazione della conformità.
1 RS 0.946.293.671
2 RS 0.632.20
3RS 0.632.20 all. 1A.6
4International Organization for Standardization
5Commissione elettrotecnica internazionale
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