Contract
Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso l’Università degli Studi dell’Insubria
Art. 1 Finalità
Il presente regolamento disciplina il reclutamento di ricercatori a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della Legge 4 novembre 2005,
n. 230 e del D.I. 16 settembre 2009 n. 94.
Art. 2 Natura del rapporto
Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università ed il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per il lavoro dipendente, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. L’Università provvede alla copertura assicurativa obbligatoria per legge.
La titolarità del contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. L’attività svolta dai soggetti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedono la valutazione dei titoli.
Art. 3
Modalità di finanziamento
Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato può avvenire in relazione a specifici programmi e/o progetti di ricerca, finanziati anche da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nell’ambito di specifici accordi. La copertura finanziaria è assicurata dai fondi a disposizione della struttura dell’Università (Dipartimento, Facoltà) per lo svolgimento del programma per il quale si intende stipulare il contratto, che possono anche essere integrati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. L’Ateneo si fa carico degli oneri relativi alla retribuzione del ricercatore a tempo determinato esclusivamente nel caso in cui la copertura finanziaria provenga da enti pubblici o privati convenzionati.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli importi minimi e massimi per la copertura finanziaria del programma di ricerca, comprensiva della retribuzione del ricercatore a tempo determinato.
I soggetti esterni pubblici o privati che si impegnano per un finanziamento possono versare la somma in un’unica soluzione o in quote da corrispondersi alle date concordate dalle parti. Nel caso in cui il finanziatore esterno, se privato, scelga di corrispondere in rate dovrà consegnare all’Università idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente all’intero finanziamento proposto.
Art. 4 Procedura di reclutamento
Il Consiglio di Facoltà nella composizione allargata ai ricercatori, sentito il Dipartimento interessato, propone il reclutamento di ricercatori a tempo determinato con delibera assunta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. La delibera deve contenere le seguenti indicazioni:
• Settore scientifico-disciplinare di riferimento;
• Descrizione analitica del programma di ricerca, modalità di attuazione, la sua durata e l’indicazione del nominativo del responsabile del programma;
• Impegno orario (massimo 350 ore) e descrizione dell’attività didattica integrativa;
• Durata del contratto;
• Impegno orario dell’attività di ricerca (1500 ore annue);
• Requisiti richiesti al ricercatore per lo svolgimento dell’attività di ricerca;
• La sede di svolgimento della selezione;
• Esplicita indicazione, corredata da idonea documentazione, che la copertura finanziaria, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro nel caso in cui non provenga da enti pubblici o privati convenzionati, è a carico del finanziamento del programma di ricerca e grava sui fondi della struttura proponente, fatto salvo l’eventuale cofinanziamento di cui all’art. 3.
La proposta viene sottoposta all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ai fini dell’attivazione della procedura di assunzione del ricercatore a tempo determinato.
Art. 5 Procedura di selezione
La selezione avviene mediante valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, illustrati e discussi dinanzi alla Commissione.
Oltre alla valutazione dei titoli preferenziali di cui all’art. 6, la personalità scientifica del candidato è valutata con riferimento al curriculum scientifico, ai titoli esplicitamente dichiarati e alle pubblicazioni presentate.
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni avviene sulla base dei parametri individuati dal D.M. 28 luglio 2009, n. 89
Il bando di indizione della procedura di valutazione viene emanato dal Rettore e viene pubblicizzato all’Albo Ufficiale di Ateneo, all’Albo della struttura proponente e reso pubblico nel sito internet dell’Università. Il bando, sarà diffuso anche nel sito della CRUI e del Ministero dell’Università e della Ricerca. Dalla data di pubblicazione all’Albo di Ateneo decorrono almeno trenta giorni per la presentazione delle domande.
Nel bando saranno indicati:
• Descrizione analitica del programma di ricerca, modalità di attuazione, la sua durata e l’indicazione del nominativo del responsabile del programma;
• Durata del contratto;
• Impegno orario (massimo 350 ore) e descrizione dell’attività didattica integrativa;
• Impegno orario dell’attività di ricerca (1500 ore annue);
• La Facoltà, il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
• La sede di svolgimento della selezione;
• I requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
• I termini di presentazione delle domande di partecipazione e i documenti che dovranno essere presentati dai candidati;
• Il responsabile del procedimento;
• Le incompatibilità di cui all’art. 9 del presente Regolamento;
• Il pagamento del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica.
I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Notizia della data, dell’orario e del luogo di svolgimento della discussione dei titoli e delle pubblicazioni è notificata ai candidati non meno di venti giorni prima del loro svolgimento o può anche essere definito nel bando, rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti.
L’esclusione dalla procedura è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all’interessato.
Le domande indirizzate al Rettore, redatte in carta semplice, potranno essere consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nel bando. Sono valide le domande pervenute oltre il termine purchè spedite nei termini; a tal fine fa fede il timbro postale.
L’università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 6
Requisiti per la partecipazione e titoli preferenziali
Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o, per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione ovvero i possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica valutata secondo le procedure di cui all’art. 8.
Costituiscono titoli preferenziali il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, le attività svolte in qualità di assegnisti di ricerca ai sensi dell’art. 51 comma 6 della L. n. 449/1997, di borsisti post-dottorato ai sensi della L. n. 398/1989, nonché di contrattisti ai sensi dell’art.1 comma 14 della L. 230/2005 ovvero l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti.
Art. 7 Commissione Giudicatrice
Per ogni procedura di selezione, il Consiglio di Facoltà individua i componenti della Commissione Giudicatrice, composta dal docente responsabile del progetto e da due membri scelti tra i professori e i ricercatori anche esterni all’Ateneo appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il progetto o, in caso di motivata necessità, a settori affini. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore.
La nomina è disposta con decreto del Rettore ed è dato avviso nel sito web di Ateneo.
Art. 8
Lavori della Commissione
La Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione dei candidati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dai giudizi individuali e collegiali espressi dalla Commissione su ciascun candidato, nonché la relazione finale dei lavori svolti. La Commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, predispone la graduatoria e indica il vincitore.
Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
La graduatoria resta valida per la durata del progetto e ad essa potrà attingersi solo per sostituzione del vincitore in caso di recesso o di risoluzione del contratto.
La regolarità formale degli atti è accertata con provvedimento del Rettore e ne viene data comunicazione nel sito web di Ateneo. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità.
Art. 9 Incompatibilità
I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all’art. 51 della Legge 27/12/1997, n. 449, con lo svolgimento del dottorato di ricerca, con borse di ricerca post lauream, né possono essere cumulati con analoghi contratti in altre sedi universitarie.
Le incompatibilità per il ricercatore a contratto a tempo determinato sono quelle previste per i ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 158/1987.
Per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dal regolamento di Ateneo per le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.
Per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 1 comma 20 della Legge n. 230/2005.
Art. 10 Contratto individuale
A seguito dell’approvazione degli atti della Commissione, il vincitore è invitato a stipulare il contratto di diritto privato, previa presentazione dei documenti di rito.
La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca, non può essere inferiore ad un anno e superiore a tre anni.
Il contratto può essere altresì rinnovato per una durata complessiva non superiore a 6 anni. La proposta di rinnovo deve essere presentata dal docente responsabile del progetto che ne motiva l’esigenza, previa approvazione da parte dell’organo collegiale che ha richiesto il contratto. La proposta di rinnovo viene sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.
All’atto della stipula l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del presente Regolamento.
Art. 11 Rapporto di lavoro
Le attività del ricercatore a contratto sono svolte sotto la direzione del docente responsabile del programma di ricerca, che assicura il perseguimento del progetto e le finalità dello stesso. L’impegno orario è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 250 350 ore dedicate ad attività didattiche integrative. Il ricercatore può svolgere le sole attività didattiche integrative strettamente funzionali al programma di ricerca, attività seminariali volontarie con esclusione di affidamenti e supplenze di corsi ufficiali. Ai ricercatori si applicano, in quanto compatibili con la natura del rapporto a tempo pieno instaurato con le Università, le disposizioni di cui agli artt. 32 comma 1,2,3 e 5, 33 e 34 comma 1 del D.P.R. n. 382/1980, nonché le disposizioni per essi previste nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo, con particolare riferimento all’elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici dell’Ateneo.
Al termine di ogni anno di attività, e in ogni caso al termine del contratto, entro i successivi 30 giorni, il ricercatore deve consegnare al responsabile del programma una relazione sull’attività scientifica svolta. Alla scadenza del contratto le relazioni dovranno essere depositate presso la struttura interessata e dovranno essere valutate dal Consiglio di Facoltà e di Dipartimento interessati. I ricercatori impegnati in programmi di ricerca in campo clinico svolgeranno attività assistenziale nelle strutture convenzionate con l’Ateneo secondo modalità stabilite tra l’Ateneo e le strutture sanitarie. Eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tali attività sono a carico delle strutture sanitarie ospitanti.
Art. 12 Trattamento economico
Il trattamento economico dei ricercatori a contratto è stabilito nella misura minima del 120% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno .
Il trattamento economico minimo di cui al precedente comma, in base agli impegni richiesti all’interessato, può essere rivalutato, nei limiti delle compatibilità di bilancio, sino ad un massimo del 30%. Tale rivalutazione è determinata in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengono individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca di particolare complessità e di didattica integrativa, tenendo conto dell’eventuale impegno aggiuntivo, che comunque non potrà eccedere le 1800 ore lavorative complessive annue. La rivalutazione del predetto trattamento è commisurata anche ai risultati della ricerca ed a quelli della didattica, rilevati da apposita Commissione, composta anche da soggetti esterni all’Ateneo nominati dalla Facoltà sentito il Dipartimento, in base a specifici indicatori qualitativi e quantitativi evidenziati espressamente nel contratto.
Ai ricercatori a tempo determinato, per tutta la durata del contratto, si applicano le condizioni economiche in atto al momento della stipula del contratto.
Art. 13
Cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni.
Il contratto prevede con apposita clausola che, nel caso di progetti pluriennali con finanziamenti annuali, il mancato rifinanziamento dei progetti comporta la risoluzione del contratto di lavoro.
Art. 14 Norma di rinvio
Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento si applica la disciplina prevista dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato, con particolare riferimento al D.Lgs. 165/2001.