Contratto d’appalto relativo ai lavori di costruzione della nuova ala in ampliamento all’Ospedale di Vaio - CIG 5806891E08 - CUP D57E13000460006
Contratto d’appalto relativo ai lavori di costruzione della nuova ala in ampliamento all’Ospedale di Vaio - CIG 5806891E08 - CUP D57E13000460006
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L’anno duemiladiciassette, il mese di novembre, il giorno ventidue, presso la sede del Servizio Attività Tecniche dell’Azienda USL di Parma, sito in Xxx Xxxxxxx, 00 a Parma,
TRA
L’Azienda USL di Parma (Codice Fiscale e Partita IVA 01874230343) con sede in Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 0/x, nella persona del Direttore del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici – delibera n. 649 del 28.09.2016 - Xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Parma il 13.05.1965, domiciliato presso la sede legale dell’Azienda USL di Parma in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/x – Parma, delegato alla sottoscrizione del presente contratto con delibera n. 649 del 28.09.2016,
E
Il Sig. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX (C.F. PLLPNT77B12E472X) nato a Latina il 12/02/1977 e
residente in PRIVERNO (LT) in xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 000, in qualità di Legale Rappresentante a Amministratore Unico della Impresa EDIFICANDA S.r.l. con sede in Latina, Via Xxxxxxx Xxxxxx n°10 (C.F. e P.IVA 02639350590),
PREMESSO
- Che, con deliberazione n. 614 del 09.10.2013, il Direttore Generale dell’Azienda USL di Parma ha approvato il progetto definitivo inerente i lavori per la realizzazione del nuovo corpo di ampliamento e ristrutturazione del pronto soccorso dell’Ospedale di Fidenza;
- Che, con deliberazione n. 337 del 19.06.2014, si è stabilito di indire, per l’appalto dei lavori di che trattasi, una procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs 12/04/2006, n°163 e successive modifiche ed integrazioni e che, pertanto, la stessa soggiace ai disposti dell’art.140 del medesimo Decreto in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto;
- che, come da verbale di gara in data 20/10/2014, è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che trattasi l’impresa UNIECO Società Cooperativa, con sede in Xxx
Xxxxxxx Xxxxx xx00 x Xxxxxx Xxxxxx, che ha offerto un ribasso del 25, 74% sull’importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad Euro 8.077.442,09 (IVA esclusa), oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 386.423,53 (IVA esclusa) ed Euro 135.200,00 (oneri contributivi compresi ed IVA esclusa) per le prestazioni tecniche inerenti il progetto esecutivo non soggette a ribasso;
- che dagli stessi verbali di gara prima indicati, si è riscontrato che la Ditta EDIFICANDA SRL, con sede in via A. Oriani n. 10 a 00000 - Xxxxxx (XX) – C. F. n. 02639350590, si è posizionata al 2^ posto della graduatoria stilata a seguito dell’esperimento della procedura aperta, effettuata ai sensi dell’art.55 del citato D. Lgs 163/2006 per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- che, con deliberazione n. 655 del 04/11/2014 il Direttore Generale ha definitivamente affidato la gara alla succitata ditta UNIECO Soc. Coop., alle condizioni dette ed a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite, approvando nel contempo anche la graduatoria stilata dalla relativa commissione di gara, nella quale la Ditta EDIFICANDA SRL, con sede in via A. Oriani n. 10 a 00000 - Xxxxxx (XX) – C. F. n. 02639350590, si è posizionata al 2^ posto;
- che il contratto d’appalto con la UNIECO Soc. Coop. è stato stipulato il 22/12/2014, prevedendo all’articolo e che la Società medesima ha provveduto a redigere la progettazione esecutiva dell’opera, approvata con deliberazione n°654 del 20/10/2015;
- che il progetto esecutivo sopra menzionato ha tenuto conto di alcune modifiche al progetto definitivo posto a base di gara, modifiche meglio descritte nell’elaborato “Relazione Generale” e relative a modifiche distributive interne, richieste da mutate esigenze delle attività sanitarie destinate ad utilizzare gli ambienti oggetto della progettazione in parola, ed all’adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative in materia di prevenzione incendi;
- che le modifiche sopra menzionate hanno comportato un aumento dell’importo lavori di Euro 223.205,02 (al netto dell’IVA e del ribasso d’asta) ed una riduzione dei costi per la sicurezza di Euro 12.362,42 (IVA esclusa) e che, pertanto, il costo complessivo dell’opera è stato rideterminato in Euro 8.300.647,11 (IVA esclusa), oltre ad Euro 374.061,11 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i lavori sono iniziati il 12/10/2015 con le opere di ristrutturazione dei locali destinati a
Spogliatoio del personale dipendente ed al Pronto Soccorso, pressoché ultimati, e sono proseguite con la realizzazione delle fondazioni e delle strutture in elevazione fino al 1° solaio del corpo in ampliamento;
- che, durante l’esecuzione dei lavori, si è reso necessario procedere all’approvazione della Perizia di Variante n°1 e della Perizia Suppletiva e di Variante n°2, approvate ai sensi dell’art.161 – comma 9 del DPR 05/10/2010, n°207 e successive modifiche ed integrazioni, e ratificate con deliberazione n°555 del 14/09/2017, delle quali la prima non ha comportato variazioni al costo dell’opera e la seconda ha determinato un incremento di Euro 377.755,47 (al netto del ribasso d’asta ed IVA esclusa) del medesimo costo;
- che, pertanto, il costo complessivo dei lavori è stato rideterminato in Euro 8.678.402,58 (al netto del ribasso d’asta ed IVA esclusa), oltre ad Euro 374.061,11 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, a far data dal 07/04/2017, la UNIECO Soc. Coop. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ex artt. 2545-terdecis Cod. Civ. e 194 e ss, X.X. 00 Marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), per effetto del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 07/04/2017;
- che la sottoposizione dell’impresa UNIECO Soc Coop al processo di liquidazione coatta amministrativa ha determinato il venir meno delle condizioni soggettive dell’appaltatore necessarie per la prosecuzione del rapporto contrattuale e che il Commissario Liquidatore di UNIECO Soc. Coop., con propria nota del 06/09/2017 in atti al prot. n°54349/2017 del 07/09/2017, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art.72 Legge Fallimentare, di sciogliersi dal contratto stipulato con quest’Azienda a far data dal 07/04/2017;
VISTI
- lo stato di consistenza dei lavori eseguiti dalla UNIECO Soc. Coop. fino a tutto il 06/04/2017, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la medesima Società e sottoscritto dalla stessa in data 06/09/2017 senza riserva alcuna, che tiene conto anche delle osservazioni dei Collaudatori Tecnico – Amministrativo, Edile e Strutturale e Impiantistico e che quantifica l’importo delle opere eseguite dalla Società stessa in Euro 2.137.233,77 (compresi oneri della sicurezza per Euro 75.870,26 ed IVA esclusa)
- la deliberazione n°555 del 14/09/2017 di approvazione dello Stato di Consistenza sopra menzionato;
VERIFICATO
- che, ai sensi di quanto previsto dall’art.140 del D.Lgs 12/04/2006, n°163 e successive modifiche ed integrazioni, si è proceduto a verificare la disponibilità della Ditta Edificanda Srl di Latina, seconda classificata nella procedura aperta indetta con deliberazione n°337/2014 più sopra citata e che la ditta, con propria nota in atti al prot. n°55369/2017, ha confermato la propria volontà di stipulare con quest’Azienda un contratto d’appalto per il completamento dei lavori non eseguiti da UNIECO Soc. Coop., alle medesime condizioni previste dal contratto d’appalto già sottoscritto dalla stessa UNIECO;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell’impresa Edificanda Srl.
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
L’Azienda USL di Parma, concede in appalto alla Impresa EDIFICANDA SRL con sede in via A. Oriani n. 10 a 00000 - Xxxxxx (XX) – C. F. n. 02639350590, la quale accetta, l’esecuzione del completamento dei lavori specificati nel progetto definitivo approvato con deliberazione n. 614/2013 in premessa richiamata, alle condizioni tutte previste dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal contratto d’appalto già stipulato con UNIECO Soc. Coop. il 22/12/2014 e dagli elaboratori tutti del progetto esecutivo dell’opera, approvato con deliberazione n°654 del 20/10/2015, e delle Perizie di Variante n°1 e n°2, ratificate con deliberazione n°555 del 14/09/2017, tenuto conto di quanto riportato nello stato di consistenza dei lavori eseguiti dalla UNIECO Soc. Coop. fino a tutto il 06/04/2017, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la medesima Società e sottoscritto dalla stessa in data 06/09/2017, come indicato in premessa, di cui la Ditta Edificanda Srl ha preso conoscenza piena e relativamente ai quali non ha nessuna osservazione e riserva alcuna. L’appalto viene inoltre disciplinato dai seguenti patti e condizioni: Art.1 – Importo del contratto
L’importo del contratto, dovuto dall’Azienda USL di Parma, per il pieno e regolare adempimento delle prestazioni contrattuali, viene fissato in complessive Euro 6.915.229,92 (al netto del ribasso
d’asta offerto da UNIECO Soc. Coop. ed IVA esclusa), di cui Euro 6.617.039,08 (IVA esclusa) per lavori ed Euro 298.190,85 (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il contratto si intende stipulato a corpo.
Il prezzo a corpo indicato nel presente contratto comprende e compensa:
1. la realizzazione di tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali; sono incluse nel corpo tutte le opere di nuova costruzione, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse, necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio compreso lo sviluppo da parte dell’impresa dei dovuti particolari di cantiere e dei dettagli costruttivi, tenuto conto anche di quanto riportato nello stato di consistenza dei lavori eseguiti dalla UNIECO Soc. Coop. fino a tutto il 06/04/2017, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la medesima Società e sottoscritto dalla stessa in data 06/09/2017, come indicato in premessa, di cui la Ditta Edificanda Srl ha preso conoscenza piena e relativamente ai quali non ha nessuna osservazione e riserva alcuna.
2. la realizzazione di tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere aggiuntive e/o migliorative proposte da UNIECO Soc. Coop. in sede di offerta (Busta B – offerta tecnica – punti PT1, PT2 (sottocriteri PT2.1, PT2.2, PT2.3, PT2.4, PT2.5), PT3, PT4 (sottocriteri PT4.1, PT4.2), PT5 (sottocriteri PT5.1, PT5.2, PT5.3, PT5.4), PT6), intendendosi le stesse interamente comprese nel prezzo a corpo indicato dal presente contratto, incluse tutte le lavorazioni e parti di esse, necessarie per dare tali opere completamente finite in ogni dettaglio compreso lo sviluppo da parte dell’impresa dei dovuti particolari di cantiere e dei dettagli costruttivi, sempre tenendo conto di quanto riportato nello stato di consistenza dei lavori sopra riportato.
Il prezzo a corpo contrattualmente é accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle qualità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o nominativa legati all'esecuzione dei lavori.
Durante l’esecuzione del contratto d’appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non realizzare una o più opere aggiuntive e/o migliorative comprese nell’offerta dell’aggiudicatario e di chiedere, in sostituzione di quanto non eseguito, la realizzazione di altre opere migliorative e/o aggiuntive di pari valore economico. A tal fine, per ciascuna delle opere proposte da UNIECO Soc. Coop. in sede d’offerta, di cui la Ditta Edificanda Srl ha piena e diretta conoscenza per averne presa completa visione e riconosce per tutti gli aspetti economici e realizzativi, e di cui non è richiesta l’esecuzione, il valore economico di riferimento sarà quello indicato dalla Società Cooperativa offerente nell’elaborato “Computo Metrico Estimativo” relativo all’opera da non eseguire, inserito nella “Busta C1 – Computi Metrici”, sempre a piena e diretta conoscenza della Ditta Edificanda Srl. Il valore economico delle opere migliorative e/o aggiuntive richieste dalla Stazione Appaltante, in sostituzione di quanto proposto dalla Ditta UNIECO Soc. Coop. in sede di gara, verrà determinato sulla base dei prezzi contrattuali, ove esistenti, o in base a nuovi prezzi da stabilirsi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contabilità dei lavori pubblici. Tale facoltà potrà essere esercitata anche per la totalità delle opere aggiuntive e/o migliorative proposte in fase di gara dalla Ditta UNIECO Soc. Coop., relativamente alle quali verrà comunque richiesta la realizzazione di altre opere aggiuntive e/o migliorative di pari valore economico, sempre tenendo conto dell’offerta presentata dalla Ditta UNIECO Soc. Coop.
Art.2 - Termini di esecuzione e penali
Si precisa che il progetto esecutivo è in possesso dei pareri favorevoli rilasciati dagli Enti competenti.
Qualora le opere migliorative e/o aggiuntive contenute nell’offerta di UNIECO Soc. Coop. si configurino come variante sostanziale ai permessi, alle autorizzazioni ed ai pareri già rilasciati sul progetto esecutivo, saranno a carico di Edificanda Srl la redazione della progettazione esecutiva, degli elaborati, dei documenti e degli atti necessari ad ottenere i nuovi permessi, autorizzazioni e pareri in variante a quelli già rilasciati, nonché tutti gli adempimenti connessi e necessari all’ottenimento degli stessi.
In tale ipotesi, l’esecuzione delle sole migliorie potrà avvenire solo successivamente all’avvenuto rilascio, da parte degli Enti competenti, dei permessi, delle autorizzazioni e dei pareri in variante a
quelli già rilasciati per il progetto posto a base di gara. In tal caso, la ditta non vanterà alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante né per danno emergente, né per lucro cessante, anche con riferimento alla dilazione dei tempi.
L'Impresa esecutrice ha la completa responsabilità dell’area di cantiere dalla data di consegna dei lavori, secondo la delimitazione definita in occasione della consegna dei lavori stessi.
Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorre, la verifica della delimitazione del cantiere, il tracciamento delle opere ancora da eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi. Le spese relative alla consegna dei lavori ed alla delimitazione del cantiere che si rendessero ancora necessari, sono a carico dell'Appaltatore.
In tale occasione verrà redatto il processo di verbale consegna.
I lavori dovranno essere ultimati entro gg. 441 (quattrocentoquarantuno) naturali e consecutivi,
dalla data del verbale di consegna, calcolati tenendo conto del crono programma elaborato dalla
Ditta aggiudicataria iniziale UNIECO Soc. Coop. in sede d’offerta e dello stato di stato di
consistenza dei lavori eseguiti dalla UNIECO Soc. Coop. fino a tutto il 06/04/2017 riportato in premessa.
Eventuali sospensioni dovute al mancato rispetto da parte dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporteranno lo slittamento dei termini contrattuali e per ogni giorno di sospensione sarà applicata una penale pari allo 0.5 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Nel caso che l’appaltatore non proceda all’immediato allontanamento dei soggetti terzi per i quali sono emerse irregolarità con riferimento alla normativa antimafia, si applicheranno penali di importo pari allo 0.5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo l’adozione del provvedimento di risoluzione del contratto.
In caso di ritardata ultimazione sarà applicata una penale nella misura di Euro 3.457,61 (tremilaquattrocentocinquantasette/61) per ogni giorno di ritardo, pari allo 0.5 per mille dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.
Art.3 - Sospensioni dei lavori
- formalizzate dal Direttore dei Lavori
Qualora circostanze speciali (cause di forza maggiore) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, compilando, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione.
Si applica l’art. 158 del DPR 207/2010.
- formalizzate dal Responsabile del Procedimento
Al di fuori dei casi sopra menzionati, il Responsabile del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o di necessità, può ordinare la sospensione dei lavori che non superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di 6 (sei) mesi complessivi.
Per la sospensione disposta nei casi e nei modi sopra citati all’Appaltatore non spetta alcun compenso o indennizzo.
Qualora la sospensione avesse una durata più lunga, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l’Amministrazione si oppone allo scioglimento l’Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, la sospensione è disciplinata dagli artt. art.158 e 159 del DPR 207/2010.
Art.4 – Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto avviene nei casi previsti dagli artt.135 e 136 del D. Lgs. 163/2006.
Art.5 - Proroghe
L’impresa appaltatrice, qualora per cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere proroghe con domanda motivata. Se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento purché le domande stesse pervengano con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali.
La concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’Impresa appaltatrice per l’eventuale imputabilità della maggiore durata nei confronti dell’Amministrazione appaltante. La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.
Art.6 - Direzione lavori. Ordini di servizio, prescrizioni, istruzioni.
La direzione, il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dei lavori sono affidati a un ufficio di Direzione dei Lavori, appositamente costituito ai sensi di legge, coordinato dal Direttore dei lavori.
Alla Direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all’art.130 D.Lgs 163/2006 e art. 147 e seguenti DPR 207/2010.
Art.7 - Responsabilità tecnica
L’Appaltatore è responsabile dell’esecuzione delle opere secondo le buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le norme vigenti.
L’Appaltatore, tramite il direttore del cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
Il direttore di cantiere vigila sull’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art.8 - Disciplina e buon ordine del cantiere
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, nonché le disposizioni di cui al presente contratto.
Art.9 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico della ditta aggiudicataria l’esecuzione delle prove e delle indagini finalizzate alla realizzazione dell’opera, le verifiche sui materiali durante l’esecuzione dei lavori e le prove e le indagini finalizzate al collaudo. Le opere verranno eseguite presso l’Ospedale di Fidenza, in cui è necessario garantire la continuità dell’attività sanitaria; è perciò che i lavori dovranno essere condotti in modo da non interrompere le attività e non provocare disagi e problemi di natura igienico – sanitaria agli utenti e al personale. L’Appaltatore dovrà in tal senso organizzarsi accuratamente e recepire ordini e provvedimenti eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori a suo insindacabile giudizio.
Sarà cura ed onere dell’aggiudicatario predisporre:
1) programma dei lavori;
2) piano operativo della sicurezza;
3) piano del cantiere, con l’indicazione di tutte le opere provvisionali e di mitigazione, tali da garantire la funzionalità della viabilità esterna della struttura.
Tali elaborati dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Coordinatore della sicurezza e del Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore con la firma del presente contratto per accettazione dichiara inoltre formalmente e sostanzialmente:
- di essere a conoscenza della responsabilità ed onere assunto per la realizzazione delle opere suddette;
- di coordinare i propri lavori con quelli eventualmente affidati dal committente ad altri appaltatori specialistici, intrattenendo con essi appaltatori le necessarie relazioni affinché siano escluse interferenze, intralci o sospensioni dei lavori in danno alla Committente;
- di avere la necessaria e specifica esperienza e di disporre di organizzazione propria, di capitali, attrezzature e personale tale da permettere l’esecuzione dei lavori;
- di riconoscere di non avere dubbi circa i lavori da eseguire che risultano chiari ed inequivocabili dai documenti allegati;
- di riconoscere di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali, regolamenti e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadranno le opere in oggetto (Capitolato Generale d’Appalto, Capitolato Speciale d’Appalto, D.P.R. 207/2010, D. Lgs. 163/2006);
- di impegnarsi a condurre i lavori in collaborazione con la Direzione Lavori e con gli eventuali fornitori di apparecchiature direttamente appaltati dalla Committente allo scopo di agevolare la esecuzione delle opere sulla base del programma contrattuale;
- di ritenersi sin d’ora responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dall’inosservanza di quanto sopra esposto e di impegnarsi a prendere le decisioni ed ad impartire le disposizioni necessarie per eliminare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente insorgere;
- di avere esaminato in modo approfondito gli elaborati delle opere facente oggetto dell’appalto e non avendo riscontrato alcuna deficienza progettuale, di accettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi relativi contenuti nel capitolato; prima non c’era
- di avere preso visione dei luoghi cui si riferisce l’appalto, in particolare del fatto che trattasi di lavori da eseguirsi presso l’Ospedale di Fidenza ove è necessario garantire la circolazione del personale e dell’utenza;
- di avere per proprio conto condotto tutte quelle indagini, misurazioni, calcoli che ha ritenuto opportuno ai fini della presentazione dell’offerta.
Oltre a quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale, l’Appaltatore dovrà:
impartire le necessarie istruzioni alla manodopera in modo che essa esegua tutte le movimentazioni al di fuori delle zone funzionanti;
provvedere alla formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
provvedere all’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori nonché del cartello di cantiere, realizzato secondo le disposizioni impartite dalla DL e comunque di dimensioni non inferiori a metri 2,00 x 1,00, secondo quanto stabilito dalla Circ. min. LL.PP. n° 1729/UL del 01.06.1990;
provvedere all’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
munire gli addetti nel cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;
provvedere all’allacciamento temporaneo con le reti elettriche esterne per approvvigionamento di energia elettrica per illuminazione e forza motrice, le reti di distribuzione elettrica interna di cantiere dalla cabina di ricevimento alle varie utenze. L’allacciamento temporaneo con le altre reti esterne di servizi, per la necessità di cantiere. Tutte le reti derivate dovranno comunque essere realizzate conformemente alla normativa di sicurezza;
ottemperare alle direttive del responsabile dei lavori e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori nominati dalla committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx.;
ottemperare al piano della sicurezza di cui all’art. 100 D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, mettendo in atto tutte le relative misure di sicurezza per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando in particolare le disposizioni contenute nel DPR 27/04/55 n. 547, DPR 07/01/56 n. 164, DPR 19/03/56 n. 302, DPR 19/03/56 n. 303, D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche e/o integrazioni, pertanto in caso di infortunio derivante dalla violazione di tali obblighi ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, restando sollevata la Stazione Appaltante e il personale da essa dipendente.
provvedere affinché l’osservanza di quanto stabilito al precedente punto sia assicurata anche da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti e di terzi; l’autorizzazione al subappalto non limita, in alcun modo, le responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante né pregiudica i diritti di quest’ultima;
garantire il rispetto di tutte le norme e gli adempimenti vigenti in materia di lavoro;
nominare, per tutta la durata dei lavori, un direttore tecnico di cantiere nella persona di un tecnico diplomato o laureato, professionalmente competente per i lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata a.r., ovvero tramite telefax, al Direttore dei Lavori ed alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori;
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di contratto, di registro e accessorie di cui all’art. 8 del capitolato generale.
Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore le spese eventuali per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi e per tutti gli adempimenti, comprese le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali:
VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, AUSL., E.N.E.L., TELECOM ITALIA SPA., Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l’eventuale occupazione del suolo pubblico e l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.
Art.10 - Contabilizzazione dei lavori
La misurazione e la contabilità dei lavori avverranno in conformità del Titolo IX parte II del Regolamento generale (D.P.R. 207/2010).
Art.11 - Liquidazione dei corrispettivi e interessi per ritardato pagamento.
L’Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l’avanzamento dei lavori, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, raggiunga l’importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) al netto delle ritenute di legge in vigore.
Quest’Azienda provvederà a trasmettere a codesta Ditta, unitamente allo Stato d’Avanzamento Lavori ed al Certificato di Pagamento, l’Ordine Contabile a consuntivo degli interventi eseguiti. L’Ordine Contabile costituisce autorizzazione all’emissione della relativa fattura ed i dati dell’Ordine
(numero comprensivo delle lettere poste anteriormente alla parte numerica e data) d ovranno
essere obbligatoriamente riportati nella fattura medesima, che dovrà essere:
1. intestata a: AZIENDA U.S.L. di Parma – Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 0/x - 00000 XXXXX – C.F. e P.I. 01874230343.
2. inviata in “Formato fattura elettronica” come allegato “A” DM n. 55/2013 ed indirizzata al:
- CODICE UNIVOCO UFFICIO : UFMMRD,
- DENOMINAZIONE UFFICIO : Uff_eFatturaPA.
3. riportare i dati dell’Ordine Contabile (numero comprensivo delle lettere poste anteriormente alla parte numerica e data);
Si precisa che il mancato rispetto di quanto prima indicato, comporterà la contestazione della fattura, con relativa restituzione, in quanto priva degli elementi essenziali per la sua liquidazione.
Art. 12 - Pagamento della rata di saldo
Il termine di pagamento della rata di saldo è fissato in giorni 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e previo accertamento del regolare adempimento, da parte
dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa aggiudicatrice, in persona del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L.
n. 187 del 12/11/2010, convertito con L. 17 dicembre 2010, n. 217, a pena la nullità assoluta del presente contratto.
A tal fine si precisa che il CIG è 66230211D4 e i sono CUP: D94B13001080005 e D94B1300108000, che dovranno essere riportati su tutti i documenti contabili relativi al contratto in oggetto.
L’appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (è possibile utilizzare l’allegato 1).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010.
L’appaltatore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente apposita dichiarazione, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita tale clausola.
L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Parma.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
Art.14 - Modalità e termini del collaudo
Al termine dei lavori, ed in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
La presa in consegna provvisoria non costituisce accettazione dell’opera.
Il Collaudo definitivo sarà effettuato e verbalizzato dal Collaudatore entro 3 (tre) mesi dalla data del Verbale di Ultimazione Lavori, salvo proroghe per il collaudo degli impianti nella stagione appropriata e salvo che venga emessa, in luogo del collaudo, la Relazione sul conto finale dei lavori.
Si richiama quanto stabilito dal Titolo X del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010.
Art.15 - Cauzione definitiva
A garanzia del regolare e puntuale adempimento degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 163/2006, l’Appaltatore presenta quale cauzione definitiva la polizza fidejussoria n.2017/50/2448526 di importo pari ad € 1.080.000,00, emessa il 20/11/2017 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Art.16 - Polizza assicurativa
L’Impresa appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall’art. 103 comma 7 del D. Lgs. n.163/2006 ha prodotto copia della polizza assicurativa CAR n.2017/06/2059531 emessa il 21/11/2017 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi; i massimali sono: importo del contratto per i danni di esecuzione, per Euro 10.000.000,00 e minimo unico Euro 5.000.000,00 per sinistro per garanzie RCT – RCO.
Art.17 – Cessione del contratto e Subappalto
Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.
Essendo stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, è consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo della categoria prevalente, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d’appalto e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art.170 del DPR 207/2010. In caso di subappalto, l’Azienda USL corrisponderà all’impresa aggiudicataria l’importo dei lavori eseguiti in subappalto e l’impresa è obbligata a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dell’impresa principale via via corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Art.18 - Condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia
Nel caso emergano, anche nel corso di esecuzione del contratto, condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia relativamente all’appaltatore, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa o dai procedimenti amministrativi e/o giudiziali in corso.
Nel caso emergano, anche nel corso di esecuzione del contratto, condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia relativamente a subappaltatori o subforniture:
- l’appaltatore dovrà allontanare immediatamente tali soggetti dal cantiere,
- verranno bloccati i pagamenti in riferimento a tali prestazioni,
- si procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui tali soggetti non vengano immediatamente allontanati
Art.19 - Foro competente
Per la risoluzione delle controversie inerenti al presente contratto il Foro competente è quello di Parma.
Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Decreto legislativo n.163/2006, si dichiara che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
Art.20 - Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, il rapporto contrattuale sarà disciplinato dal decreto legislativo n°163 del 12.04.2006, dal “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici” approvato con D.P.R. del 05.10.2010, n. 207 e dal Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con Decreto n.145 del 19.4.2000 per le parti non abrogate.
Art.21 - Documenti parte integrante del contratto
Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non fisicamente allegati, i seguenti documenti:
- progetto esecutivo dell’opera (elaborati elencati nell’allegato A al presente atto);
- computo metrico estimativo delle opere migliorative offerte da UNIECO Soc. Coop. in fase di gara;
- Verbale sullo stato di consistenza dei lavori eseguiti da UNIECO Soc. Coop. a tutto il 6 aprile 2017;
- Perizia di Variante n°1 e Perizia Suppletiva e di Variante n°2 al progetto esecutivo dell’opera (elaborati elencati nell’allegato B al presente atto);
- Deliberazione n°555 del 14/09/2017 di approvazione del Verbale sullo Stato di Consistenza e di ratifica delle Perizie di Variante n°1 e n°2.
Art. 22 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 il contraente presta il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti da quest’Azienda, la quale si riserva il diritto di utilizzarli, nel solo ambito della propria attività commerciale, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato e a quelli di legge. In relazione al trattamento dei dati il contraente ha i diritti di cui all’art. 53 del D. Lgs n.163/2006; titolare del trattamento dei dati personali è la scrivente Azienda.
Letto, confermato e sottoscritto.
Parma,
Per l’Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione
Per l’Impresa
Legale Rappresentante
Amministrativa Lavori Pubblici
Xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. espressamente si approvano le seguenti clausole:
Art. 2 - Termini di esecuzione e penali, Art. 3 - Sospensioni dei lavori, Art. 7 - Responsabilità tecnica, Art. 9 - Oneri a carico dell’appaltatore, Art. 11 - Liquidazione dei corrispettivi e interessi per ritardato pagamento, Art. 12 – Pagamento della rata di saldo, Art. 14 - Modalità e termini del collaudo / regolare esecuzione, Art. 17 – Cessione del contratto e Subappalto, Art. 18 - Condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia, Art. 19 - Foro competente, Art. 22 - Trattamento dei dati personali.
Per l’Azienda USL di Parma
Il Direttore del Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici
Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
Per l’Impresa Edificanda S.r.l.
Il Legale Rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx