COMUNE DI AICURZIO
COMUNE DI AICURZIO
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 29.09.2008
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
Art. 1 -Oggetto e rispetto dei principi
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del d.lgs.163/2006, delle relative disposizioni normative e regolamentari di attuazione, dello Statuto comunale, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato, disciplina l'attività negoziale del Comune di Aicurzio relativa alla stipulazione di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con affidatari esterni. Detti affidatari (ditte o professionisti) vengono denominati nel codice degli appalti (d.lgs.163/2006)) e nel vigente regolamento come operatori economici.
2. Il presente regolamento si conforma altresì alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all'esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario filtrati mediante la legislazione regionale nelle materie di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86 come modificato dall'art. 13 della legge 24 aprile 1998 n. 128.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l’affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
4. In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.
Art. 2 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto.
1. In tutti i contratti di appalto stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. Di norma i contratti del Comune non possono avere una durata superiore a cinque anni, computando a tale fine anche l’eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato.
3. In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
4. E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione.
5. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
6. Quando il Comune prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne deve essere tenuto conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
7. La stima deve essere valida al momento della pubblicazione del bando di gara, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
8. Tutti gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto degli oneri fiscali.
Art. 3 - Divieto di cessione del contratto
1. E' vietata la cessione del contratto a terzi; è vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune.
2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale.
3. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. n.163/2006.
4. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
5. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 4 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 3 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
SEZIONE SECONDA: FASE PRELIMINARE ALLA GARA
Art. 4 – Determinazione a contrarre
1. E’ competenza del responsabile di Settore nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto l’adozione della determinazione a contrarre di cui all’art. 192 del decreto legislativo 267/2000, la quale deve sempre precedere l’avvio della procedura di gara.
2. Se non viene adottato il Piano Esecutivo di Gestione, ovvero dove nello stesso non sia previsto l’intervento specifico da attuare, il responsabile del servizio, prima della
determinazione a contrarre, deve acquisire preliminarmente la deliberazione della giunta comunale con la quale la stessa manifesta il suo programma di intervento.
3. L’adozione della determinazione a contrarre non è necessaria per i contratti il cui valore sia inferiore a 20.000 euro per le forniture e servizi in economia e 40.000 euro per i lavori in economia. Pertanto fino a tali importi può essere posta in essere la determinazione di impegno di spesa indicante l’operatore economico incaricato della prestazione.
Art. 5 - Presidenza della Commissione di gara
1. Le procedure di gara sono presiedute dal Responsabile di Settore interessato alla stipulazione del relativo contratto; allorquando il Responsabile del Settore fosse assente, la presidenza viene assunta dai sostituti dei Responsabili di Xxxxxxx indicati dai decreti di nomina del Sindaco. In mancanza di detto sostituto la presidenza verrà assunta dal Segretario Comunale.
2. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile del Settore interessato.
Art. 6 - La Commissione di gara
1. La commissione di gara, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita, con atto del Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da 2 (due) dipendenti purché di categoria non inferiore alla C.
2. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il responsabile di Settore, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs.163/2006.
3. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara.
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 7 – Procedure di aggiudicazione
1. Le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:
a) Procedura aperta
b) Procedura ristretta
c) procedura negoziale
2. La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Comune sceglie il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indica nel bando di gara o nella lettera di invito quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Il Comune si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue:
a) per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
c) Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, solo a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
3. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per lavori, forniture e servizi, il bando può prevedere l’attribuzione dei punteggi previsti applicando i metodi previsti nell’allegato A) e B) del D.P.R. 554/99.
Art. 9 – Procedura aperta e ristretta nei lavori pubblici: forme di pubblicità e termini
A Lavori pubblici di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e sino alla soglia comunitaria
1. I bandi e gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici;
• nell’Albo Pretorio del Comune;
• sul sito Internet del Comune;
• non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
• Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno
uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori
In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.
B Lavori pubblici di importo inferiore a 500.000,00 euro
1. I bandi e gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati:
- nell’Albo pretorio del Comune,
- sul sito informatico dell’Osservatorio
- sul sito internet del Comune.
In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.
C) Termini di ricezione delle domande e delle offerte
1. I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a venti giorni;
- nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si può prevedere l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs.163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del D.Lgs.163/2006.
Art. 10 – Procedura aperta e ristretta nei servizi e nelle forniture: forme di pubblicità e termini
1. I bandi relativi ai contratti di fornitura e servizi il cui valore sia inferiore al valore della soglia comunitaria sono pubblicati:
• Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici;
• sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
• sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
• nell’Albo pretorio del Comune;
• sul sito internet del Comune.
2. Gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento, relativi ai contratti di fornitura e servizi il cui valore sia inferiore al valore della soglia comunitaria sono pubblicati:
• sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
• sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
• sul sito internet del Comune;
• nell’Albo pretorio del Comune;
3. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
4. I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito.
5. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si può prevedere l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs.163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del D.Lgs.163/2006.
6. In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.
Art. 11 – Procedura negoziata senza bando
1. Il Comune aggiudica contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le
circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28 del D.Lgs.163/2006.
6. Ove possibile, il Comune individua gli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. La procedura negoziata è ammessa in ogni caso anche per lavori di importo complessivo non superiore a 100.000,00 euro.
8. In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato
SEZIONE QUARTA: ESPLETAMENTO DELLA GARA
Art. 12 – Modalità di svolgimento delle gare
1. Tutte le gare sono valide anche in presenza di un’unica offerta, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all’aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.
Art. 13 - Principi inerenti il bando e la lettera d’invito
1. Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
2. Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di invito e nel Capitolato e quelle previste dal bando prevalgono sempre le disposizioni previste dal bando di gara.
3. Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni del bando di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
4. Nel caso in cui un’offerta presentata violi una disposizione del bando di gara o della lettera di invito questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando o nella lettera di invito a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall’espressa previsione del bando o della lettera di invito, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.
Art. 14 - Riapertura e proroga dei termini
1. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.
Art. 15 - Regole per la presentazione delle offerte
1. Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando ovvero dall’avviso di gara e della lettera di invito inderogabilmente entro il termine e l’ora previsti a pena dell’esclusione dell’offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all’ufficio protocollo del Comune. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall’avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
2. In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l’offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l’amministrazione decida motivatamente di differire l’apertura delle stesse.
3. Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l’ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillata e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l’offerta iniziale.
Art. 16 - Il verbale di gara
1. Il verbale di gara è l’atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall’apertura della stessa fino all’aggiudicazione.
2. Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico.
3. Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:
• la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara;
• i principi che regolano il procedimento di gara;
• l’elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
• la formulazione della graduatoria;
• le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti;
• la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione.
Art. 17 - I rappresentanti delle ditte
1. Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volta all’individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
2. I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell’intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
3. Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti il Presidente dovrà acquisire i relativi dati personali, l’atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l’interessato si dichiari essere rappresentante della ditta partecipante e ne spenda la contemplatio domini.
Art. 18 – L’interpretazione dell’offerta
1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l’indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un’espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.
3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.
4. Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto, redatto nelle forme di legge.
Art. 19 - Aggiudicazione
1. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate del Comune, il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto, fatti salvi i disposti in materia di lavori pubblici relativi alla consegna in via d’urgenza di lavori ed alla loro liquidazione in caso di mancata stipula del contratto stesso.
2. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva rappresenta infatti l’atto con il quale si individua in via definitiva il contraente con cui l’ente stipulerà il contratto.
3. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l’ente provvederà d’ufficio ad annullare l’aggiudicazione.
4. Dopo aver verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti autocertificati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia se dovute, l’ente provvede alla stipula del contratto.
5. Il contratto non è soggetto ad approvazione.
SEZIONE QUINTA: IL CONTRATTO
Art . 20 – Forma dei contratti
1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
▪ per atto pubblico con intervento del Notaio;
▪ per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale;
▪ a mezzo di scrittura privata;
▪ a mezzo di scrittura privata autenticata;
▪ nelle altre forme previste dalla legge.
2. Il segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’ente.
3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti il cui valore sia superiore a 10.000,00 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale, ovvero con sottoscrizione autenticata.
4. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
5. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica e, comunque, in tutti i casi in cui è prescritto dalla legge.
6. Le concessioni cimiteriali sono stipulate in forma pubblica se hanno ad oggetto concessioni di area per la realizzazione di tomba di famiglia o edicola funeraria e in forma di scrittura privata se hanno ad oggetto un loculo o area mono/biposto.
Art. 21 - Termini per la stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto deve intervenire entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune.
2. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.
3. Nel caso in cui il Comune non provveda senza giustificato motivo alla stipula del contratto nel termine indicato al comma 1 il contraente, previa diffida, può, entro un termine di trenta giorni dalla diffida, svincolarsi da ogni impegno contrattuale.
Art. 22 - Condizioni generali del contratto
1. Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt.1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria .
Art. 23 - Esecuzione del contratto
1. Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del Responsabile di Settore/Servizio competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l’integrale esecuzione ai contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l’adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.
2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.
Art. 24 – Pagamenti ed anticipi
1. Salvo diversa previsione del capitolato o dell’avviso di gara o della richiesta di preventivo, e fatti salvi i casi di tempistiche stabilite dal legislatore, i pagamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o dalla effettuazione della fornitura o dall’espletamento del servizio.
2. Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.
3. E’ vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, disposizioni degli ordini professionali.
Art. 25 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell’ufficio contratti a versare, la somma necessaria per la stipula del contratto.
Art. 26 - I diritti di segreteria
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'incameramento dei diritti e la ripartizione dei diritti di segreteria di cui al comma 1 del presente articolo sarà effettuata dalle unità organizzative indicate dal piano esecutivo di gestione.
Art. 27 – Imposta di bollo e registrazione
1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore; i contratti stipulati in forma di scrittura privata sono registrati in caso d’uso quando trattasi di operazioni assoggettate all’IVA, altrimenti anch’essi vengono registrati a termine fisso.
2. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo.
3. Gli adempimenti di cui sopra sono svolti dall'ufficio contratti.
SEZIONE SESTA: LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI.
Art.28 - Disposizioni generali
1. Gli articoli seguenti disciplinano le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, in attuazione dell’art.125 del Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 12.04.2006 n.163, di seguito chiamato semplicemente “codice”.
2. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta.
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
3. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un Responsabile del procedimento o il Responsabile del Settore.
4. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Comune, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.
5. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
6. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
7. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
8. L’oggetto del contratto sarà costituito da lavori, se l’importo degli stessi assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi e/o alle forniture che costituiscono l’oggetto principale del contratto.
9. Il Responsabile del Procedimento e il Responsabile del Settore che per l’acquisizione di lavori, beni o servizi in economia non ritenga di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art.26 della legge 23 dicembre 1999, .488 e successive modificazioni che risultassero attive, è tenuto ad assumere i corrispettivi parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili.
10. La spesa per i singoli affidamenti in economia non può essere superiore ai valori indicati all’art.125 commi 5, 6 e 9 del Codice. Gli stessi sono soggetti all’automatico adeguamento di cui all’art. 248 del Codice.
11. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità di beni, servizi o lavori occorrenti nel corso di un determinato periodo di tempo, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni all’aggiudicatario, man mano che il fabbisogno si verifica.
12. Stante le finalità generali delle procedure in economia, di velocizzare le procedure stesse, é sempre possibile avviare i lavori, le forniture e i servizi, dopo il visto di regolarità contabile e in pendenza del stipula del contratto.
Art.29 - Competenze e responsabilità dei procedimenti.
1. L’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture disciplinati dal presente regolamento, viene disposta con “determinazione” ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5 e n. 183, comma 9 del D.Lgs.267/2000, nei limiti del budget assegnato dalla Giunta e delle direttive contenute nel PEG.
2. La determinazione sottoscritta dal responsabile del settore competente deve contenere:
a. l’esatta indicazione dell’oggetto contrattuale;
b. le ragioni che giustificano la scelta del sistema in economia e le relative modalità esecutive, specificando, altresì, se trattasi di amministrazione diretta, cottimo fiduciario o sistema misto;
c. la causa per la quale i lavori, i servizi o le forniture devono aver luogo;
d. l’ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio disponibili per farvi fronte e le previste modalità di pagamento;
e. il visto di regolarità contabile che attesta la copertura della spesa ai sensi dell’Art. 151, comma 4 del Dlgs. 267/2000;
f. la valutazione e l’attestazione della congruità dei lavori, delle forniture e dei servizi;
g. per gli importi di spesa superiori a € 20.000 per forniture e servizi e € 40.000= per lavori. al netto di XXX, l’evidenziazione delle ragioni di particolare urgenza nei casi di cottimo fiduciario affidati ad una sola ditta senza aver acquisito i previsti preventivi;
h. le modalità di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture.
Art. 30 - Lavori in economia
1. Si considerano lavori eseguibili in economia:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili; e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli art. 55, 121, 122 del Codice;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro, così individuati:
- manutenzione di strade, parcheggi, loro pertinenze, segnaletica, impianti semaforici, reti sotterranee, fontane, monumenti, arredo urbano, sgombero neve, ecc.;
- manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;
- manutenzione degli impianti idrici e delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento, della vasca volano;
- manutenzione, conservazione, adattamento e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti (elettrici e affini, idrici e termici, ecc.), infissi ed accessori e pertinenze;
- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di locali coi relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- manutenzione dei giardini, del verde pubblico, viali, passaggi, piazze pubbliche, parchi gioco, impianti sportivi e cimiteri;
- manutenzione dei cimiteri;
- manutenzione di corsi d’acqua;
- manutenzione in genere di opere riportate nelle categorie definite dalla normativa cui lavori pubblici (D.P.R. 34/2000)
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
g) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze comunali;
Art. 31 - Lavori in amministrazione diretta
1. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000.
2. Per gli affidamenti connessi a lavori in amministrazione diretta si procederà attraverso indagine di mercato.
3. L’indagine di mercato o interpello può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa, oppure comunicata tramite fax o posta informatica.
4. In caso di urgenza l’offerta potrà avvenire attraverso comunicazione tramite fax o posta informatica – o ancora attraverso indagine telefonica o registrazione dei dati da parte dell’incaricato dell’ufficio al quale è affidata la procedura di affidamento.
5. Si potrà fare riferimento a gare od altri sistemi di individuazione dei prezzi di forniture già effettuate da parte dell’Ente purché ancora valide e congrue. E’ consentita, comunque la
trattativa con una sola ditta nei medesimi casi e nei limiti previsti per le acquisizioni in economia.
Art.32 -Lavori in cottimo fiduciario
1. Quando è scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l’affidamento – con procedura negoziata – nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 30 e fermo restando il limite finanziario di € 200.000,00.
2. Per lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a €. 40.000=, si può procedere anche con l’affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.
3. Nei casi in cui l’importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i €. 40.000 e i €. 200.000 Euro, l’affidamento avviene con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’Ente.
4. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l’esecuzione nel corso dell’anno, i Responsabili di settore possono approvare con determinazione del Responsabile stesso, elenchi di operatori economici idonei ai quali, all’occorrenza, possono fare riferimento anche gli altri Responsabili di settori. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori che ne facciano richiesta purché in possesso dei requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario. A questo scopo potrà essere pubblicato con cadenza annuale un avviso all’albo pretorio e sul sito internet del Comune. L’elenco può essere integrato in corso d’anno d’iniziativa dei Responsabili anche sulla base di ulteriori richieste pervenute.
5. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa nonché dei principi trasparenza, rotazione, parità di trattamento, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento. Non si procederà all’affidamento dei lavori senza l’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
6. Nel caso di procedura negoziata, viene richiesto alle ditte operanti nel settore, di presentare in busta chiusa e portare, all’esterno, l’indicazione del mittente e la scritta “Offerta per …..”, oppure tramite fax specifico preventivo/offerta.
7. La richiesta effettuata tramite lettera o altro mezzo come telefax, la posta elettronica o simili deve contenere, anche per rinvio ad altri atti, i seguenti elementi:
- l’indicazione dell’intervento da realizzare, con la descrizione delle prestazioni o dei lavori;
- le modalità di affidamento e di scelta del contraente;
- le modalità e le condizioni generali di esecuzione, compreso il termine di ultimazione dei lavori;
- eventualmente, la somma messa a disposizione dell’Amministrazione;
- le modalità di pagamento;
- le eventuali cauzioni e le penalità per ritardo nell’esecuzione dei lavori
- l’informazione circa l’obbligo dell’assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;
- ogni altra specificazione necessaria per meglio individuare l’intervento.
8. Gli affidamenti tramite cottimo fiduciario sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari nei casi previsti dalla legge.
Art. 33 - Servizi e forniture in economia
1. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € 211.000.
2. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, così individuate:
a. Assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l’espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici per l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica.
b. Spese per l’acquisto, la locazione, la manutenzione e la riparazione di mobili, arredi, suppellettili , macchine e attrezzature degli uffici, servizi comunali.
c. Acquisto e manutenzione di impianti quali climatizzatori, impianti di registrazione e riproduzione del suono, impianti di video-sorveglianza, impianti di allarme ed antintrusione, conduzione di centrali termiche, assistenza ascensori, impianti antincendio, centralino telefonico, ecc.
d. Spese per l’allacciamento degli immobili alle reti tecnologiche.
e. Spese per l’espletamento e divulgazione di corsi e concorsi indetti dall’Amministrazione Comunale e per l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre o spettacoli, proiezioni, rappresentazioni, concerti ed altre manifestazioni istituzionali.
f. Partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali.
g. Spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese dei corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie.
h. Acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni di vario genere, di manuali di servizio, di riviste giuridiche e banche dati su CD-ROM o altri supporti informatici ,di guide e dispense interessanti i servizi; abbonamenti a periodici, gazzette, bollettini, fogli annunzi legali sia di supporto cartaceo che informatico; ed a agenzie di informazioni.
i. Acquisto di libri e pubblicazioni per biblioteche comunali; lavori di legatura, rilegatura e restauro di libri, dattiloscritti e manoscritti.
j. Lavori di traduzione, di copia e di trascrizione, di audio registrazione delle sedute del Consiglio Comunale, di Commissioni e di altre iniziative istituzionali.
k. Lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali.
l. Spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d’ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze.
m. Spese per acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d’ufficio, fotocopiatrici, fax, personali computer, stampanti, apparecchiature e materiale informatico, relativi software, nonché accessori e parti di ricambio, utilizzati da uffici e servizi comunali.
n. Acquisto, noleggio, locazione, riparazione e manutenzione, di autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo.
o. Spese per servizi e per acquisti di dispositivi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per la attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi; spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio; spese per acquisto, manutenzione e riparazioni di attrezzature antincendio.
p. Servizi assicurativi e servizi di brokeraggio assicurativo.
q. Spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale didattico in genere; spese per acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio.
r. Spese per materiali, prodotti e servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione degli immobili comunali di proprietà ed in uso, delle aree, delle infrastrutture, dei mezzi d’opera, compresi gli interventi extra contratto.
s. Provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti.
t. Fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, per il funzionamento dell'asilo nido e della scuola dell’infanzia e di altri servizi istituzionali o a domanda individuale.
u. Spese per trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese per servizi di posta e corrieri privati.
v. Acquisti di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi benemerenze; spese inerenti a solennità, feste nazionali, ricorrenze e manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo culturale.
w. Spese per allestimenti di mostre, spettacoli, concerti, convegni e altre iniziative artistico- culturali.
x. Servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili e servizi comunali.
y. Spese per strumentazione tecnica per Polizia Locale.
z. Spese per divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione.
aa. Acquisto di materiale e manutenzione, delle aree, degli impianti, degli immobili di proprietà ed in uso all’Amministrazione Comunale, infrastrutture, arredo urbano, illuminazione pubblica, viabilità, sgombero neve, impianti semaforici e segnaletica, ed in particolare: materiale elettrico e per impianti di alimentazione ed illuminazione, materiale idrico-sanitario, materiale edile, materiale per pavimentazioni stradali, materiale per segnaletica stradale.
bb. Spese per pareri ASL, VV.FF., ed eventuali altri uffici competenti necessari per l’espletamento delle pratiche;
cc. Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini, rilevazioni, frazionamenti catastali, pratiche sindacali e prevenzione incendi.
dd. Servizi cimiteriali e servizi di riordino archivio.
ee. Progettazione urbanistica e progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, ecc. nei lavori pubblici.
ff. Servizi socio assistenziali e psico-pedagogici.
gg. Servizi di supporto all’offerta formativa scolastica. hh. Controllo qualità dei servizi scolastici ed educativi.
ii. Servizi di consulenza legale stragiudiziale e assistenza dell’ente nei giudizi di ogni ordine e grado.
jj. Servizi di manutenzione e assistenza hardware e software, gestione server, posta elettronica, sito web istituzionale, amministrazione di sistema informativo, supporto gestione della protezione e sicurezza dati e predisposizione relativi documenti ecc.
kk. Acquisto di beni e servizi non compresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell’ordinaria amministrazione delle funzioni comunali e necessari per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi, fino all'importo di Euro 12.000,00.=.
3. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
4. Per servizi o forniture inferiori a €. 20.000,00 è consentito da parte del responsabile del settore l’affidamento diretto ad un solo operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione richiedendo la presentazione dell’offerta anche tramite fax.
5. Nei casi in cui l’importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i €. 20.000 e i €. 211.000 Euro, l’affidamento avviene con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’Ente.
6. Per le tipologie di forniture e servizi di cui si preveda l’esecuzione nel corso dell’anno, i Responsabili di settore possono approvare con determinazione del Responsabile stesso, elenchi di operatori economici idonei ai quali, all’occorrenza, possono fare riferimento anche gli altri Responsabili di settori. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori che ne facciano richiesta purché in possesso dei requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario. A questo scopo potrà anche essere pubblicato con cadenza annuale un avviso all’albo pretorio e sul sito internet del Comune. L’elenco può essere integrato in corso d’anno d’iniziativa dei Responsabili anche sulla base di ulteriori richieste pervenute.
7. La procedura amministrativa per l'affidamento di forniture e servizi a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa nonché dei principi trasparenza, rotazione, parità di trattamento, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
8. Nel caso di procedura negoziata, viene richiesto agli operatori economici di presentare in busta chiusa e portare, all’esterno, l’indicazione del mittente e la scritta “Offerta per …..”, oppure tramite fax specifico preventivo/offerta.
9. La richiesta effettuata tramite lettera o altro mezzo come telefax, la posta elettronica o simili deve contenere, anche per rinvio ad altri atti, i seguenti elementi:
- la descrizione della fornitura o prestazione;
- le eventuali garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- le modalità di esecuzione o fornitura;
- i prezzi;
- il tempo utile per la consegna delle forniture o l’effettuazione della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell’aggiudicatario, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;
- la clausola di accettazione di quanto richiesto nella lettera di xxxxxx;
- ogni altra specificazione necessaria per meglio individuare l’intervento.
10. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi anche per spese superiore a 20.000,00 Euro, nel caso di nota specialità e particolarità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero nel caso di incarichi fiduciari, procedure software e servizi e incarichi di natura artistica e culturale ricreativa.
Art. 34 - Contratto di cottimo fiduciario
1. Il contratto di cottimo fiduciario è sottoscritto dal Responsabile del Settore e dalla ditta contraente.
2. Esso deve contenere, anche per rinvio ad altri atti, i seguenti elementi:
a) elenco degli interventi conferiti;
b) i prezzi unitari per le opere, per le forniture e servizi a misura e l’importo di quelli a corpo;
c) le modalità di pagamento
d) le norme per l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni sociali;
e) gli obblighi generali a carico dell’impresa e comunque l’obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti che disciplinano gli appalti e i contratti dei comuni;
f) il tempo utile per l’ultimazione dei lavori e per la consegna delle forniture;
g) le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell’ultimazione da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l’Amministrazione Comunale di provvedere d’ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti;
Art. 35 - Contratto a mezzo lettera commerciale
1. Per importi superiori €. 12.000,00.= al netto di IVA per particolari forniture e servizi (es. acquisto di autoveicoli) può essere posto in essere il contratto con la forma contrattuale della "corrispondenza commerciale".
2. L'affidamento delle forniture o servizi viene comunicata al soggetto o impresa mediante lettera da parte del Responsabile di servizio o dal responsabile di procedimento se delegato in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.
3. Qualora nel preventivo non fosse espressamente riportata la clausola di accettazione delle condizioni indicate nella lettera di invito, la lettera di affidamento dell’incarico deve riportare tali condizioni e copia della stessa dovrà essere sottoscritta dall’aggiudicatario per accettazione.
Art. 36 - Lavori, forniture e servizi complementari
1. Qualora nel corso dei lavori, della fornitura o servizio si verifichino cause impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive il Responsabile del Settore può far eseguire direttamente alla ditta appaltatrice lavori, forniture e servizi complementari e
provvede ad integrare l’impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal D. Lgs. n.267/2000 e del Regolamento di contabilità nei limiti delle risorse allo stesso assegnate.
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.
Art. 37–Maggiori spese in corso di esecuzione.
1. Ove durante l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il Responsabile del Settore provvede ad integrare l’impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal D. Lgs. n.267/2000 e del Regolamento di contabilità nei limiti delle risorse allo stesso assegnate.
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.
Art. 38 - Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
1. La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del Responsabile del Settore e Responsabile del Procedimento, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d’opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all’ordine di fornitura.
Art. 39 - Liquidazione dei lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario
1. Per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, sarà redatto dal Responsabile del Procedimento il conto finale e il certificato di regolare esecuzione, nel quale vengono indicati:
a) i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
b) l’impresa che ha assunto il cottimo;
c) le date di inizio e fine dei lavori;
d) l’andamento e lo sviluppo dei lavori;
e) le eventuali proroghe autorizzate;
f) le assicurazioni degli operai;
g) gli eventuali infortuni;
h) i pagamenti in acconto;
i) lo stato finale e il credito dell’impresa;
j) le eventuali riserve dell’impresa;
k) l’attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
2. Per lavori d’importo superiore a € 100.000 è facoltà dell’Amministrazione disporre, dietro richiesta dell’impresa, pagamenti in corso d’opera a fronte di stati di avanzamento realizzati e certificati dal Responsabile del Procedimento. E’ vietata la corresponsione di acconti.
3. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Responsabile del Procedimento e dal Responsabile del Settore, con l’attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
4. L’aggiudicazione e la liquidazione sono condizionate all’avvenuto espletamento della procedura relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Art. 40 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.
1. Le forniture ed i servizi sono disposti mediante lettera di ordinazione, emessa dal Responsabile del Procedimento e contenente:
a) descrizione dettagliata dei beni o dei servizi oggetto dell’ordinazione
b) la quantità e il prezzo degli stessi con l’indicazione dell’IVA;
c) i riferimenti dell’impegno contabile (determina di impegno, capitolo, ecc)
d) il tempo utile per la consegna della fornitura o per l’esecuzione delle prestazioni
e) le penali per ritardo o inadempimento;
f) l’ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore o opportune.
2. Il Responsabile del Procedimento, verifica la rispondenza della fornitura all’ordine, sia per quanto riguarda la qualità e la quantità della fornitura che la congruità dei prezzi, riportando sulla fattura:
a) i riferimenti dell’impegno contabile (determina di impegno, capitolo, ecc.)
b) l’attestazione di regolarità della fornitura e della prestazione;
c) il proprio benestare alla liquidazione e al pagamento.
3. La liquidazione delle prestazioni e forniture in economia viene effettuata dietro presentazione di fattura emessa nei modi e nei termini di legge o di documento fiscalmente valido, con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
4. L’aggiudicazione e la liquidazione sono condizionate all’avvenuto espletamento della procedura relativa al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi prescritti dalla legge.
Art. 41 - Garanzie
1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dal prestare la cauzione a garanzia degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli affidamenti in economia di importo inferiore a € 20.000.= per le forniture e servizi e di € 40.000= per i lavori.
Art. 42 - Ritardi e inadempimenti
1. Nel caso di ritardo e inadempimento per fatti imputabili all’affidatario si applicano le penali previste nell’atto o lettera di ordinazione. Inoltre il Responsabile del Procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, può disporre l’esecuzione di tutto o parte del lavoro, della prestazione o della fornitura a spese dell’affidatario, salvo l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dall’inadempimento.
2. Nel caso di inadempimento o di grave ritardo, il Responsabile del Procedimento, previa denuncia scritta, può altresì disporre la risoluzione del contratto, salvo l’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni subiti.
3. Per i lavori pubblici la risoluzione del contratto é dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del direttore lavori.
Art. 43 - Lavori, forniture e servizi d’urgenza
1. In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all’uopo incaricato, in generale il tecnico che ha rilevato l’urgenza. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un’apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori, forniture, servizi da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell’autorizzazione per l’esecuzione.
Art. 44 - Lavori, forniture e servizi di somma urgenza o in esecuzione di ordinanza contingibili e urgenti.
1. In circostanze di somma urgenza, nelle quali da qualunque indugio possa derivare un pericolo di danno grave e irreparabili o rischi di compromettere l’erogazione continua e completa di un servizio pubblico, il Responsabile competente, che ne verifichi la necessità improcrastinabile, può disporre, entro i limiti previsti dal presente regolamento (€ 200.000 lavori e € 211.000 forniture e servizi), la immediata esecuzione di lavori, forniture e servizi (a cottimo o in amministrazione diretta), indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità e dell’erogazione del servizio pubblico.
2. Il verbale di somma urgenza è compilato dal Responsabile competente o da un tecnico all’uopo incaricato, in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo;
3. L’esecuzione dei lavori, delle forniture o servizi di somma urgenza può essere affidata dal Responsabile competente ad una o più imprese dal medesimo individuate, contrattando con la stessa il prezzo delle prestazioni richieste.
4. Il Responsabile competente, entro 10 giorni dalla ordinazione dei lavori, forniture o servizi, redige una relazione giustificativa degli stessi, e con il verbale di somma urgenza predispone idonea proposta di deliberazione della Giunta Comunale (se comportante modifiche al PEG o prelievi da fondo di riserva) per la regolarizzazione, la quale dovrà essere adottata improrogabilmente entro 30 giorni e comunque entro e non oltre la fine dell’esercizio, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 267/2000.
Diversamente il responsabile di settore regolarizzerà con propria determinazione entro i termini sopraindicati.
5. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri dei cui all’art.54 comma 3), del D. Lgs. n.267/2000, per dare immediatamente corso all’esecuzione dei lavori ed opere, può disporre nella medesima ordinanza che l’acquisizione delle prestazioni e l’esecuzione dei lavori strettamente necessari avvenga mediante procedura negoziata anche senza gara informare e pure in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
SEZIONE SETTIMA: NORME FINALI
Art. 45 - Abrogazione di norme
1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, sono abrogati i precedenti regolamenti dei lavori, servizi e forniture in economia del Comune, nonché tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.