COMUNE DI SANT’ANGELO A CUPOLO
COMUNE DI SANT’ANGELO A CUPOLO
Provincia di Benevento
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0 - Xxx. 0000/000000 – Fax 0824/383984
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 29.11.2018
SOMMARIO
TITOLO I - OGGETTO, AMBITO, DEFINIZIONI E QUADRO DELLE COMPETENZE
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento Art. 2 – Fonti normative
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Destinazione d’uso e finalità Art. 5 - Quadro delle competenze
Art. 6 - Competenze del Consiglio Comunale Art. 7 - Competenze della Giunta Comunale Art. 8 - Competenze del Responsabile di Settore
Art. 9 – Classificazione degli impianti sportivi comunali Art. 10 - Forme di gestione degli impianti sportivi
Art. 11 – Palestre scolastiche
TITOLO II – ASSEGNAZIONE/CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 12 – Assegnazione in uso degli impianti sportivi e delle attrezzature pertinenti e relativa programmazione
Art. 13 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso Art. 14 - Principi e criteri di priorità per l'assegnazione in uso Art. 15 – Tipologie di concessione in uso
CAPO II - CONCESSIONE IN USO PERIODICA/ANNUALE
Art. 16 – Assegnazioni in uso periodiche/annuali
Art. 17 – Competenze e procedimento per le assegnazioni in uso annuali/periodiche Art. 18 – Istanza di concessione in utilizzo annuale/periodico
Art. 19 - Rinuncia delle concessioni in uso di durata annuale o periodica
CAPO III - CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE
Art. 20 - Istanze di concessione in uso occasionale
CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONCESSIONI IN USO PERIODICHE E OCCASIONALI
Art. 21 - Tariffe di utilizzo
Art. 22 - Divieto di sub–assegnazione in uso
Art. 23 – Sospensione, diniego, decadenza e revoca delle concessioni in uso Art. 24 - Gestione della pubblicità
TITOLO III - GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 25 - Gestione indiretta di impianti privi di rilevanza economica Art. 26 - Gestione indiretta di impianti a rilevanza economica
Art. 27 - Concessione di costruzione e gestione
Art. 28 - Manutenzione ordinaria e straordinaria nella gestione degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica
Art. 29 - Contabilità e rendiconto Art. 30 - Divieto di sub-concessione
Art. 31 – Decadenza e revoca dell’affidamento
TITOLO IV – REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 32 – Norme di comportamento generale Art. 33 – Norme di utilizzo generale
Art. 34 – Responsabilità
Art. 35 - Disciplina dell’ingresso del pubblico
Art. 36 - Disponibilità degli impianti per manifestazioni del Comune
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 – Sanzioni Art. 38 – Rinvio
Art. 39 - Norme transitorie
Allegato A) - Norme sulla manutenzione
TITOLO I - OGGETTO, AMBITO, DEFINIZIONI E QUADRO DELLE COMPETENZE
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento.
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei criteri di conduzione delle strutture e degli impianti sportivi comunali, nonché delle modalità di concessione in uso degli stessi, da parte delle società, gruppi ed associazioni ed altri soggetti che ne facciano formale richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’Ente, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, del Codice civile, essendo essi destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.
3. In virtù di tale loro natura, gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati all’uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico e per il tempo libero della collettività, nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
4. Il Comune di Sant’Angelo a Cupolo riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita.
5. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport e all’aggregazione sociale.
6. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
7. L’Amministrazione comunale con il presente Regolamento tende a dare piena attuazione alla normativa nazionale e regionale in materia di promozione e di sviluppo delle attività motorie e sportive.
8. Sono compresi nell’ambito di cui al precedente comma, oltre agli impianti di proprietà del Comune cui è attribuita destinazione d’uso generica in favore della collettività interessata alle pratiche sportive, anche gli impianti sportivi scolastici limitatamente ai periodi temporali non interessati da attività di carattere didattico.
9. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli impianti sportivi comunali debitamente agibili, collaudati e che siano in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza.
10. In particolare, gli impianti sportivi attualmente presenti sul territorio comunale sono:
1) Campo di calcio comunale sito in Via Sturno;
2) Palestra sita in via Capoferri;
3) Impianto sportivo polivalente sito in Via Ponentina;
4) Campo polivalente sito in Via Morosi;
5) Campo polivalente sito in Via A. Manzoni;
6) Campo polivalente sito in Viale Michelangelo;
7) Campo polivalente sito in Via del Mezzo.
11. Gli impianti sportivi di nuova realizzazione e quelli ripristinati e/o da ripristinare a seguito di interventi manutentivi di carattere straordinario, finalizzati anche al loro ammodernamento, si considerano utilizzabili secondo le disposizioni del presente regolamento ad avvenuto collaudo dei lavori e subordinatamente alla loro formale consegna al Comune.
Art. 2 – Fonti normative
1. Il presente regolamento viene elaborato nel rispetto della normativa di riferimento, ed in
particolare:
- gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- gli articoli 42, 48, 113 e 117 TUEL;
- il Decreto Legislativo n. 242/1999 e successive modificazioni, relativo al riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- lo Statuto del CONI;
- la Legge n. 91/1981, articolo 1, “Attività sportiva”, e successive modificazioni;
- l’articolo 90, commi 17 e seguenti, della Legge n. 289/2002, “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”, e successive modificazioni;
- la Legge 6 luglio 2012, n. 135;
- la Legge Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 xxx 00.00.0000, xxxxxxx “Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio- educativo-ricreative”;
- la Legge n. 23/1996 in tema di gestione di palestre scolastiche e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo n. 297/1994, articolo 96 e successive modificazioni;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996, contenente la definizione di impianto sportivo, e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Art. 3 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende:
1. per “Amministrazione” il Comune di Sant’Angelo a Cupolo;
2. per “concedente” il proprietario dell’impianto o colui che ne ha la disponibilità;
3. per ”concessionario” colui che prende in gestione o in uso l’impianto sportivo;
4. per “impianto sportivo” il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie. Per quanto non espressamente regolato si rimanda alla normativa specifica di settore nazionale, ovvero il D.M. 18 marzo 1996 in materia di costruzione ed esercizio degli impianti sportivi, il D.Lgs n. 81/2008 e la normativa locale regolante le attività connesse all’esercizio della gestione e delle attività sportive;
5. per “spazio sportivo” il luogo all’aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico-motoria di una o più attività sportive;
6. per “attività sportiva” la pratica di una disciplina sportiva o motoria svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l’aggregazione sociale, nonché l’attività svolta in ambito scolastico;
7. per “gestione dell’impianto sportivo” l’insieme delle operazioni che consentono all’impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione, la pratica e lo sviluppo dell’attività sportiva;
8. per “assegnazione in uso (o concessione in uso)” il provvedimento con il quale il Comune o il gestore autorizza, a seguito di richiesta di associazione o gruppo sportivo, l’utilizzo di uno spazio attrezzato all’interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso per lo svolgimento di determinate attività, per l’intera stagione o per utilizzi saltuari;
9. per “concessione in gestione (o affidamento in gestione)” il provvedimento con il quale l’Amministrazione affida ad un soggetto terzo la gestione di un impianto sportivo, il cui utilizzo viene determinato, secondo criteri fissati dall’Amministrazione comunale, mediante assegnazione di uso da parte del gestore. Per effetto dell’affidamento in gestione tra concedente e concessionario si instaura un rapporto nel quale si verifica a favore dell’affidatario una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente, con conseguente assunzione da parte del primo dei
rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio. Per gestione si intendono le attività connesse con la conduzione dell’impianto, tra cui, in via esemplificativa, l’assegnazione degli spazi ai richiedenti, la custodia e pulizia dell’impianto, i lavori di manutenzione ordinaria, il pagamento dei consumi di gas, luce, acqua correlati all’attività sportiva;
10. per “concessione di costruzione e gestione” l’abbinamento di attività di manutenzione e costruzione con attività di gestione delle strutture;
11. per “impianto a rilevanza economica” l’impianto sportivo con riferimento al quale, per dimensioni, caratteristiche, ubicazione, condizioni di mercato e bacino di utenza, la gestione è remunerativa e può produrre reddito, vale a dire è in grado di sostenere i costi dei fattori produttivi e produrre eventuali utili di gestione e proventi per l’Amministrazione comunale o per il gestore, se diverso;
12. per “impianto senza rilevanza economica” l’impianto sportivo con riferimento al quale, per dimensioni, caratteristiche, ubicazione, condizioni di mercato e bacino di utenza, la gestione non è remunerativa e non può produrre reddito, vale a dire non è in grado né di sostenere i costi dei fattori produttivi e né produrre eventuali utili di gestione, per cui la gestione dell’impianto deve essere assistita dall’Ente pubblico;
13. per tariffa la somma che l’utilizzatore deve versare all’Amministrazione o al gestore per l’utilizzo dell’impianto;
14. per “canone” l’importo che il gestore dell’impianto sportivo deve corrispondere all’Amministrazione concedente a fronte dell’affidamento in gestione dell’impianto sportivo;
15. per “corrispettivo“ l’eventuale importo o diverso beneficio economico che l’Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell’impianto affidato.
Art. 4 - Destinazione d’uso e finalità
1. Gli impianti sportivi comunali e le relative dotazioni strumentali sono utilizzabili esclusivamente per le pratiche sportive e/o aggregative per cui sono stati realizzati, quali esse risultano dai relativi elaborati progettuali e dagli atti di collaudo o da specifico atto di destinazione approvato con provvedimento di Giunta comunale.
2. Gli impianti sportivi comunali sono destinati in particolar modo a favorire la pratica di attività sportive, motorie, ricreative e sociali di interesse pubblico. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
a) l’attività sportiva non agonistica per gli alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori, ivi menzionata in quanto presente nelle strutture scolastiche comunali, ma non disciplinata dal presente regolamento;
b) l’attività sportiva agonistica e non agonistica svolta da associazioni e società sportive affiliate al C.O.N.I. e ad altri Enti di promozione sportiva;
c) l’attività sportiva agonistica e di preparazione tecnico/atletica legata allo svolgimento di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
d) l’attività ludico-motoria-ricreativa: attività svolta singolarmente o in gruppo per finalità di benessere ricreativo;
e) attività motoria-rieducativa in favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per i bambini, preadolescenti ed adolescenti, attività sportiva per le scuole;
f) attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di tutela della salute, attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
g) attività ricreative e di aggregazione sociale, purché compatibili con la destinazione d’uso delle strutture sportive ed esercitate nel rispetto della condizioni di utilizzo di cui al presente regolamento.
Art. 5 - Quadro delle competenze
1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:
• il Consiglio comunale;
• la Giunta comunale;
• il Responsabile del Settore competente per materia, in base al Decreto di nomina del Sindaco.
Art. 6 - Competenze del Consiglio comunale
1. Spettano al Consiglio comunale le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo quali:
a) l’organizzazione dei pubblici servizi in materia;
b) l’individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive e motorie;
c) la definizione, con il presente regolamento e con separati atti di indirizzo, della disciplina generale delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi.
Art. 7 - Competenze della Giunta comunale
1. Spetta alla Giunta comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive, in particolare con riguardo a:
a) specificazione dei criteri e degli indirizzi per la concessione in uso o in gestione degli impianti sportivi, nel rispetto dei principi e delle priorità indicate nel presente Regolamento;
b) direttive sul piano annuale di utilizzo degli impianti stessi, redatto dal Settore Servizi al territorio sulla base delle richieste pervenute;
c) determinazione delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi;
d) direttive sullo schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi;
e) destinazione dei singoli impianti ad una specifica attività sportiva;
f) approvazione delle norme di comportamento per l’uso dei singoli impianti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento;
g) classificazione degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica.
Art. 8 - Competenze del Responsabile di Settore
1. Spetta al Responsabile del Settore Servizi al Territorio, individuato dall’Amministrazione comunale con il Decreto di nomina del Sindaco:
a) provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti sportivi, anche in relazione alla attività scolastica, per le attività sportiva e motoria di base e per gli allenamenti a supporto dell’attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri di assegnazione indicati dalla Giunta comunale, mediante predisposizione del piano annuale di utilizzo;
b) definire tempi e modalità del procedimento per l’accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti e rilasciare le relative concessioni in uso degli impianti sportivi, in caso di gestione diretta;
c) provvedere alla concessione in gestione degli impianti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e stipulare le relative convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
d) verificare il rispetto, da parte dei soggetti titolari della concessione in gestione o in uso degli impianti sportivi, delle norme previste dal presente Regolamento, applicando eventualmente le sanzioni ivi previste;
e) esercitare i compiti di vigilanza e controllo sulle norme in materia di concessione in
gestione o in uso degli impianti;
f) esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale, con riferimento allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e alla gestione dei relativi contratti;
g) applicare, in caso di gestione diretta dell’impianto, le tariffe a carico degli utilizzatori, verificandone l’avvenuto incasso.
Art. 9 - Classificazione degli impianti sportivi comunali
1. Gli impianti sportivi possono essere classificati in:
a) impianti aventi rilevanza economica, quando per le dimensioni o le caratteristiche dell’impianto, le condizioni di mercato, le modalità della gestione e il bacino di utenza, la gestione può essere remunerativa e può produrre reddito, vale a dire è in grado di sostenere i costi dei fattori produttivi e produrre eventuali utili di gestione e proventi per l’Amministrazione comunale o per il gestore, se diverso, eventualmente anche attraverso lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali;
b) impianti privi di rilevanza economica, qualora per dimensioni, caratteristiche, ubicazione, condizioni di mercato e bacino di utenza, la gestione non è remunerativa e non può produrre reddito, vale a dire non è in grado né di sostenere i costi dei fattori produttivi e né produrre eventuali utili di gestione, per cui la gestione dell’impianto deve essere assistita dall’Ente pubblico e i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività.
Art. 10 - Forme di gestione degli impianti sportivi
1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle seguenti forme:
a) gestione diretta: per gestione diretta si intende quella effettuata dal Comune con proprie risorse umane, finanziarie e strumentali;
b) gestione indiretta, nel caso in cui l’Amministrazione affidi ad un soggetto terzo la gestione di un impianto sportivo.
2. Con riferimento alle tipologie delle concessioni degli impianti sportivi a terzi, esse si articolano nel modo seguente e vengono effettuate in base alle modalità disciplinate nel presente regolamento:
a) concessione (o assegnazione) in uso, la quale può essere stagionale o temporanea;
b) concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica;
c) concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
d) concessione di costruzione e gestione.
Art. 11 - Palestre scolastiche
1. Gli impianti sportivi annessi alle Scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Nel caso in cui tali impianti sportivi abbiano accesso indipendente rispetto al corpo dell’immobile scolastico, essi, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell’offerta formativa approvata da ciascun Istituto scolastico, possono essere messi a disposizione del Settore Servizi al Territorio per consentirne l’utilizzo a enti, associazioni o gruppi per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive e motorie e di promozione sportiva di giovani ed adulti, nonché di attività e manifestazioni finalizzate alla promozione dell’educazione associativa e socio-ricreativa della collettività. In questa ipotesi deve essere sempre e comunque garantito l’utilizzo dell’impianto da parte dell’Istituto scolastico, sia per attività motoria curriculare che per quella prevista nel P.O.F. (Piano Offerta Formativa).
2. Le attività svolte e le finalità perseguite mediante la concessione in uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare l’edificio scolastico come centro di promozione dell’educazione sportiva, sociale, associativa e ricreativa della comunità cittadina.
3. Per tali finalità, l’utilizzo delle palestre scolastiche da parte del concessionario in uso, nel periodo di tempo non compreso nell’orario scolastico, viene disposta dal Settore Servizi al Territorio dell’Ente in favore dei soggetti di cui al successivo art. 13 e secondo l’ordine di priorità stabilito al successivo art. 14, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle prescrizioni di utilizzo di cui al Titolo IV del presente regolamento.
4. È esclusa la concessione in gestione in favore di soggetti terzi degli impianti sportivi annessi alle Scuole. Per l’effetto, la richiesta di concessione in uso delle palestre scolastiche deve esser inoltrata esclusivamente al Settore Servizi al Territorio del Comune di Sant’Angelo a Cupolo.
5. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l’uso delle palestre comunali sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza ed ordine pubblico. L’uso dei locali deve in ogni casi corrispondere all’attività indicata nell’atto di concessione.
6. Il Comune e la Direzione scolastica sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all’utilizzo delle palestre scolastiche da parte di terzi concessionari. A garanzia di ciò, gli enti, società, associazioni e gruppi assegnatari sono tenuti a rilasciare, all’atto dell’istanza, una dichiarazione liberatoria all’Amministrazione comunale, esentando l’Ente concedente da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell’attività per cui è stata rilasciata la concessione e nominando un Responsabile per la sicurezza. Inoltre, gli enti, società, associazioni e gruppi assegnatari sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O., valida per tutto il periodo di utilizzo di durata superiore a dieci giorni consecutivi, da presentare in copia unitamente alla domanda di richiesta di utilizzo degli impianti.
7. Il concessionario dell’utilizzo è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo e l’orario di concessione in uso. Egli deve controllare lo stato della palestra scolastica prima, durante e dopo l’uso concesso e deve segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni occorsi a persone o a cose.
8. Al termine del proprio orario di utilizzo e in vista della successiva ripresa dell’attività didattica, ciascun soggetto concessionario è tenuto a garantire la pulizia della palestra scolastica e a tal fine, all’atto dell’istanza di concessione, deve indicare il nominativo del soggetto responsabile.
9. L’accesso alle palestre scolastiche deve avvenire esclusivamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali degli Istituti scolastici. Ai fruitori delle palestre scolastiche è comunque fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali degli Istituti scolastici.
10. Nelle ipotesi di concessione in uso delle palestre scolastiche potranno essere posti a carico dell’Istituto scolastico soltanto gli oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo.
11. I funzionari delle Amministrazioni concedenti, quella comunale e quella scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre scolastiche, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.
12. Per gli impianti sportivi ubicati negli edifici scolastici non è ammessa, di regola, attività con presenza di pubblico, salvo che queste siano organizzate dall’Istituzione scolastica o dal Comune di Sant’Angelo a Cupolo, che devono assumersi in tal caso la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e sicurezza.
13. È fatto divieto di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro, nonché di esporre qualsiasi pubblicità commerciale.
14. Il Settore Servizi al Territorio dell’Ente, dopo aver verificato la completezza dell’istanza di utilizzo della palestra scolastica e la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente regolamento, è tenuto a trasmettere la richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico competente, per l’acquisizione del necessario assenso da parte dell’Istituto scolastico. Ricevuto il nulla osta da parte dell’Istituto scolastico, il Settore Servizi al Territorio dell’Ente formalizza il rilascio della concessione richiesta ed invita il concessionario a ritirare la medesima e le chiavi della struttura.
15. In ogni caso, i rapporti tra il Comune e l’Istituto scolastico per quanto riguarda il necessario assenso del Consiglio d’Istituto all’uso delle strutture sportive scolastiche dovranno svolgersi in conformità a quanto previsto dalla apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e l’Istituto scolastico medesimi.
16. Il Comune e il Dirigente scolastico hanno facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la concessione, per ragioni di pubblico interesse e nelle ipotesi previste dal presente regolamento.
TITOLO II – ASSEGNAZIONE/CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 12 – Assegnazione in uso degli impianti sportivi e delle attrezzature pertinenti e relativa programmazione
1. Nel quadro delle finalità di incentivazione delle attività di promozione e di educazione sportiva, mirate anche a consentire la corretta utilizzazione del tempo libero, gli impianti sportivi comunali e le loro dotazioni strumentali possono essere concessi in uso, alle condizioni fissate dal presente regolamento, alle associazioni, società sportive, enti pubblici o privati e gruppi sportivi locali, secondo l’ordine di priorità stabilito al successivo art. 14.
2. Nell’eventualità della gestione diretta degli impianti sportivi da parte del Comune, alla programmazione ed all’assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi comunali per le attività di promozione e di avviamento alla pratica sportiva, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali provvede il Settore Servizi al Territorio del Comune di Sant’Angelo a Cupolo secondo le modalità previste del presente Regolamento. L’assegnazione degli spazi, con i relativi criteri, è disciplinata da apposito avviso pubblico. Nel caso che la gestione degli impianti sportivi sia stata concessa ad un soggetto terzo, all’attività programmatoria e alla concessione in uso provvede il soggetto gestore.
3. Resta fermo che l’utilizzo degli impianti sportivi ubicati negli edifici scolastici da parte di associazioni, società e gruppi sportivi, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato dal competente Ufficio del Comune ed è in ogni caso subordinato al rispetto delle esigenze e necessità connesse all’esercizio delle attività scolastiche, come previsto dal D.Lgs. n. 297/1994, dalla legge n. 23/1996 e dalla legge n. 517/1977, e ss.mm.ii.
4. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
5. L’uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa di beni pubblici, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia.
6. L’assegnazione in uso dell’impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive/aggregative indicate nell’atto di concessione.
Art. 13 – Requisiti per l'assegnazione delle concessioni in uso
1. Le assegnazioni in uso degli spazi sportivi finalizzate allo svolgimento di attività programmate possono essere rilasciate in favore dei seguenti soggetti:
a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c) Istituzioni scolastiche;
d) Associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
e) Società sportive professionistiche regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
g) Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, ed amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;
h) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive o motorie, nel caso in cui l’impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato (ad es., piscine, campi da calcetto, campi da tennis, piste di atletica, bocciodromi, etc..);
i) Associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili;
j) Cooperative sociali ed organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell’ambito dello sport;
2. I gruppi e le associazioni sportive devono essere costituiti da almeno 5 aderenti.
3. Uno stesso impianto sportivo può essere concesso a uno o più soggetti aventi i requisiti sopracitati compatibilmente con gli orari richiesti.
4. L’uso degli impianti sportivi di cui al presente regolamento può essere autorizzato a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico ed agli orari antimeridiani nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani, compatibilmente con le attività già programmate), in favore degli Istituti scolastici del Comune di Sant’Angelo a Cupolo che ne facciano richiesta, ai sensi del presente Regolamento, per svolgere attività curricolare scolastica.
Art. 14 - Principi e criteri di priorità per l'assegnazione in uso
1. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 13 vengono presentate:
a) al Settore Servizi al Territorio del Comune di Sant’Angelo a Cupolo per tutti gli impianti a gestione diretta, in virtù delle tempistiche previste dal presente Regolamento a seconda che si tratti di utilizzo annuale o temporaneo;
b) al soggetto concessionario della gestione per gli impianti sportivi dati in gestione, nelle modalità definite dal singolo contratto di gestione.
2. La domanda viene effettuata su un modello unificato messo a disposizione dall’Amministrazione, che dovrà contenere gli elementi necessari alla valutazione dei criteri di priorità di cui al successivo comma 7 e della disciplina sportiva esercitata in ciascun impianto richiesto.
3. Nell’assegnare gli spazi sportivi il Settore competente dell’Ente, o il soggetto affidatario della gestione, verificata l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:
a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d’accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
b) valorizzare l’attività agonistica garantendo alle società ed associazioni sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati e di rafforzamento della coesione sociale;
e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione.
4. Il concessionario, laddove abbia interessi diretti nell’uso dell’impianto sportivo che gestisce, dovrà applicare i principi e i criteri che regolano l’assegnazione degli spazi in maniera imparziale e trasparente, comunicando a tutti gli interessati le risultanze dell’istruttoria svolta.
5. Gli spazi negli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso periodico/annuale, intendendosi per anno l’anno sportivo, o per uso occasionale, se compatibile con la programmazione annuale.
6. Alle società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo dell’impianto, non potrà essere concesso l’uso degli impianti:
a) fino a ottemperanza del debito, se la violazione riguarda il pagamento della tariffa per la concessione degli spazi o il rispetto del piano di rientro eventualmente concordato a seguito della morosità;
b) in caso di altre di violazioni degli obblighi della concessione o del presente regolamento nel corso dei due anni precedenti, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste dal disciplinare tecnico.
7. Ai fini della concessione in uso degli impianti sportivi comunali, in caso di richieste concernenti giornate, orari o periodi concomitanti, si osserva il seguente ordine di priorità e di rilevanza:
a) uso scolastico (limitatamente all’attività didattica);
b) tipologia dell’utilizzo (nell’ordine: annuale – periodico – occasionale);
c) utilizzo per attività sportiva agonistica mediante la partecipazione a campionati o tornei ufficiali organizzati da Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, con priorità alla squadra militante in serie/categoria maggiore (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali….);
d) società, associazioni sportive o gruppi associativi che garantiscano sull’impianto il maggior numero di praticanti;
e) società, associazioni sportive o gruppi associativi radicati nel territorio comunale di Sant’Angelo a Cupolo, con riferimento al numero degli iscritti/tesserati nella stagione sportiva precedente;
f) società, associazione sportiva o gruppo associativo con la maggiore attività svolta per il settore giovanile, tenendo conto del maggior numero di atleti/praticanti minori (con riferimento al numero degli iscritti/tesserati nella stagione sportiva precedente);
g) società, associazione sportiva o gruppo associativo con la maggiore attività svolta per anziani o per portatori di disabilità certificata ai sensi della legge n. 102/94 o per soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.), con riferimento al numero degli iscritti tesserati nella stagione sportiva precedente;
h) società, associazioni sportive o gruppi associativi che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio comunale;
i) società, associazioni sportive o gruppi associativi non appartenenti a Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI;
j) data di presentazione dell’istanza (con riferimento al numero di protocollo comunale).
8. In sede di programmazione le società dovranno attestare con apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità il numero dei praticanti su ciascun impianto. Per praticanti si intendono
quelli costantemente presenti sull’impianto nel corso della stagione sportiva precedente a quella per la quale si presenta domanda.
9. Il Responsabile del Settore, in coordinamento con l’Assessorato allo Sport, sulla base dei criteri sopra indicati, adotta entro il 30 giugno il piano di utilizzo di ciascun impianto sportivo, stilandone il relativo calendario e dandone pubblicità tramite il sito web comunale.
Art. 15 – Tipologie di concessione in uso
1. La concessione in uso degli impianti sportivi comunali può essere:
a) periodica o annuale, quando viene richiesta da associazioni sportive, società sportive, Enti, associazioni, cooperative sociali, gruppi, comitati od organismi associativi che dimostrino di esercitare, con proprie compagini, attività sportiva agonistica o dilettantistica oppure attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e sociali riferite ad un certo arco temporale secondo calendari prefissati;
b) occasionale, quando viene richiesta ed accordata per l’esercizio occasionale di attività sportive organizzate da associazioni, società, gruppi, comitati sportivi, persone singole o aggregate.
CAPO II - CONCESSIONE IN USO PERIODICA/ANNUALE
Art. 16 – Assegnazioni in uso periodiche/annuali
1. Le concessioni in uso di durata annuale o periodica vengono assegnate in seguito alla pubblicazione di apposito avviso pubblicato, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dell’atto di indirizzo eventualmente formulato dalla Giunta comunale, la quale, con proprio provvedimento licenziato prima dell’avvio del procedimento di assegnazione degli spazi negli impianti comunali, definisce annualmente gli indirizzi per l’applicazione dei criteri di cui al precedente art. 14.
2. Le domande per le concessioni annuali o periodiche devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di volta in volta stabilito nel bando.
3. Nel bando devono essere definiti i criteri di assegnazione sulla base delle indicazioni di massima indicati nell’articolo 14.
4. I criteri di assegnazione saranno indicati nell’apposito avviso pubblico ed individuati sulla base dei criteri di cui all’art. 14.
Art. 17 – Competenze e procedimento per le assegnazioni in uso annuali/periodiche
1. Intendendo per annuale l’utilizzo coincidente con l’anno sportivo (in genere settembre- maggio), i soggetti di cui all’articolo 13 che richiedono l’uso degli impianti con durata annuale o periodica devono presentare istanza nei termini previsti dal relativo avviso pubblico, utilizzando eventualmente l’apposito modulo allegato al bando medesimo. Il Responsabile del Settore Servizi al Territorio o il soggetto gestore provvederà ad applicare i punteggi relativi e ad assegnare gli spazi entro l’inizio della stagione sportiva.
2. Previa idonea motivazione della richiesta, è possibile richiedere l’utilizzo periodico degli spazi in uso anche per un periodo continuativo più breve dell’annualità oppure al di fuori del periodo compreso nella stagione sportiva, purché si tratti di un periodo superiore ad un mese continuativo.
3. In caso di gestione diretta degli impianti sportivi, gli orari settimanali ed i calendari di utilizzo degli impianti sportivi vengono stabiliti dal Responsabile del Settore, in coordinamento con l’Assessorato allo Sport, sulla base delle istanze pervenute entro i termini stabiliti dal bando di cui al precedente art. 15. Il Responsabile del Settore competente in materia provvede a predisporre il piano di utilizzo degli impianti sportivi e, quindi, a rilasciare l’autorizzazione annuale/periodica all’utilizzo degli impianti sportivi comunali, in conformità agli orari assegnati e nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo.
4. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare le giornate e le ore di effettivo utilizzo dell’impianto, sia per gli allenamenti, sia per gli incontri programmati.
5. In presenza di due o più istanze tendenti all’utilizzo dello stesso impianto sportivo secondo calendari concomitanti, il Responsabile si atterrà ai criteri di priorità individuati nell’art. 14.
6. L'utilizzatore dell'impianto è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano l'assegnazione in uso e ad indicare il soggetto responsabile dell’uso dell’impianto.
7. L'utilizzatore dell'impianto è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
8. Non potrà essere assegnato l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti assegnazioni in uso, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto e risultino morosi nei confronti del Comune, come previsto dall’art. 14, co. 6, del presente regolamento.
9. I concessionari devono comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti, anche ai fini della gestione della sicurezza, nonché i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico), ove prescritto, nell'ambito delle ore assegnate, anche ai sensi del D.L. n. 158/2012.
Art. 18 – Istanza di concessione in utilizzo annuale/periodico
1. L’istanza di concessione in uso per l’intera stagione sportiva oppure per uso periodico dovrà essere presentata al Comune, ovvero al concessionario della gestione in caso di gestione indiretta, entro il termine previsto dall’avviso pubblico relativo all’anno di competenza. Le domande dovranno essere compilate su apposito modulo predisposto dall’Ufficio competente, riportante i seguenti dati essenziali:
a. l’impianto che si intende utilizzare, il periodo di utilizzo per il quale si inoltra richiesta, specificando gli orari ed i giorni settimanali di allenamento, nonché gli orari ed i giorni delle gare casalinghe;
b. il tipo di attività svolta dall’associazione (agonistica, dilettantistica, ecc.);
c. la composizione delle squadre/gruppi di atleti coinvolti, nonché l’eventuale tariffa o quota di iscrizione/tesseramento applicata dal gruppo sportivo a carico di ciascun atleta;
d. l’incondizionata accettazione delle condizioni economiche e giuridiche di uso degli impianti.
e. solo nell’ipotesi di iscrizione a campionati o tornei agonistici, individuazione di n. 3 persone qualificate per la costituzione della squadra antincendio con allegata certificazione rilasciata dai VVFF, nei casi richiesti;
f. in caso di manifestazioni non sportive con presenza di pubblico, l’attività è subordinata al parere della Commissione Comunale Vigilanza Pubblico Spettacolo.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia dell’atto costitutivo/statuto della società o associazione richiedente, qualora tale atto non risulti già depositato presso l’Ente comunale;
b) copia della polizza in corso di validità di assicurazione RCT e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni a persone e/o cose, secondo quanto stabilito dall’art. 34, comma 7.
3. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’utilizzatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.
Art. 19 - Rinuncia delle concessioni in uso di durata annuale o periodica
1. Salva diversa indicazione contenuta nell’istanza e recepita nel provvedimento di assegnazione, le concessioni annuali o periodiche si intendono rilasciate per tutta la stagione sportiva e possono essere oggetto di rinuncia, con almeno 20 (venti) giorni di preavviso dalla data di inizio della concessione. Laddove la rinuncia intervenga oltre i termini di cui al presente comma, il concessionario è tenuto a versare al Comune il 66% della quota annuale indicata nella concessione quale corrispettivo.
2. Nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in concessione di uso, dovrà comunicarlo al soggetto competente per la programmazione che riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.
3. Qualora il concessionario comunichi, nel corso della stagione sportiva, il non utilizzo anche saltuario, di spazi ad esso assegnati, il concessionario è tenuto a versare al Comune la quota indicata nella concessione di spazi assegnati, fatto salvo che lo spazio non sia riassegnato ad altro utilizzatore.
4. E’ possibile, inoltre, anticipare il termine della concessione al mese di aprile in caso sopravvenga un calo dell’attività sportiva, senza versare al Comune alcuna somma aggiuntiva.
CAPO III - CONCESSIONE IN USO OCCASIONALE
Art. 20 - Istanze di concessione in uso occasionale
1. Le istanze intese ad ottenere l’uso occasionale degli impianti sportivi comunali possono essere avanzate al Comune da associazioni, società, gruppi, comitati sportivi, persone singole o aggregate, eventualmente sulla base di un idoneo avviso pubblico. Le domande dovranno essere compilate su apposito modulo predisposto dall’Ufficio competente.
2. L’uso occasionale degli impianti sportivi, intendendosi per tale l’uso che si protrae fino ad un massimo di un mese consecutivo, può essere autorizzato dai soggetti di cui all’art. 14, co. 1, purché esso non modifichi la programmazione annuale/periodica già effettuata o comporti variazioni condivise.
3. Le istanze di cui al precedente comma devono pervenire al Comune almeno quindici giorni prima della data fissata per l’utilizzazione della struttura sportiva, fatti salvi casi d’urgenza. Esse possono essere rilasciate fino al giorno precedente la manifestazione. L’eventuale rinuncia potrà essere comunicata fino a 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l’inizio della concessione.
4. I richiedenti dovranno assumersi le stesse responsabilità previste per il rilascio delle concessioni annuali o periodiche.
5. Per le concessioni temporanee con durata pari o inferiore ai 5 (cinque) giorni è richiesto il pagamento anticipato.
6. L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del gruppo sportivo, se regolarmente costituito, o dal soggetto designato quale responsabile del gruppo sportivo costituito. Nel contesto dell’istanza dovranno essere riportati i seguenti elementi informativi:
a. tipo di pratica sportiva e/o manifestazione da realizzare;
b. numero, anche approssimativo degli atleti partecipanti;
c. nominativo del rappresentante della società, associazione o gruppo sportivo, se esistente;
d. data e ora fissate per l’utilizzazione della struttura sportiva;
e. specificazione del regime di accesso del pubblico (gratuito o a pagamento qualora ricorra tale evenienza);
f. dichiarazione di accettazione delle condizioni d’uso stabilite dal Comune.
g. copia della polizza di assicurazione RCT e RCO ed eventuale deposito cauzionale di cui all’art. 18, qualora l’utilizzo si protragga per più di dieci giorni consecutivi.
7. In ogni caso la concessione in uso occasionale non può essere anteposta alle concessioni in uso periodiche/annuali già rilasciate, essendo necessario che sia garantita la compatibilità con queste ultime.
CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONCESSIONI IN USO PERIODICHE E OCCASIONALI
Art. 21 - Tariffe di utilizzo
1. L’utilizzo annuale/periodico oppure occasionale degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe che vengono annualmente determinate dalla Giunta comunale, unitamente con le modalità ed i termini di pagamento.
2. Le tariffe vengono approvate sulla base di una disamina dei costi di gestione e tenendo conto, comunque, delle disposizioni legislative che prescrivono determinati limiti di copertura delle spese per i servizi a domanda individuale, fatte salve le eventuali agevolazioni e deroghe di legge e nel rispetto della condizione secondo cui il computo di tale limite minimo di copertura delle spese è riferito al complesso dei servizi a domanda individuale.
3. Le tariffe dovute per lo svolgimento di attività sportiva libera sono corrisposte al soggetto gestore oppure al Comune, quando si tratta di impianti gestiti direttamente dall’Ente.
4. Le tariffe dovute per l’uso annuale o periodico di impianti sportivi vengono corrisposte con cadenza mensile.
5. In sede di predisposizione del tariffario possono essere previste tariffe più onerose qualora l’utilizzazione degli impianti preveda accesso di pubblico a pagamento.
6. In casi eccezionali e motivati, la Giunta comunale può stabilire deroghe alle previsioni tariffarie, prevedendo eventualmente agevolazioni, in caso di accordi o convenzioni con altri Comuni che, a titolo di reciprocità, consentano l’uso dei loro impianti sportivi ad associazioni sportive del territorio di Sant’Angelo a Cupolo.
7. Gli impianti sportivi comunali non potranno essere assegnati in uso alle società che risulteranno non in regola con il pagamento delle tariffe d'uso dell'anno sportivo precedente o con il rispetto dei piani di rientro eventualmente concordati a seguito di morosità.
8. Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso occasionale a titolo gratuito o con tariffe agevolate quando ricorrono i presupposti e le condizioni previsti dalla vigente normativa, anche comunale, per la concessione di benefici economici e contributi in favore di iniziative ritenute meritevoli.
9. In caso di affidamento della gestione degli impianti sportivi ad un soggetto terzo, le tariffe di utilizzo sono fissate dal titolare della gestione, ma l’Ente può riservarsi la facoltà di fissare tariffe agevolate per alcune tipologie di utenza.
Art. 22 - Divieto di sub–assegnazione in uso
1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli utilizzatori possono consentire l’uso in sub- utilizzazione anche parziale e/o gratuito, dell’impianto a terzi.
2. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della assegnazione d’uso ottenuta.
Art. 23 – Sospensione, diniego, decadenza e revoca delle concessioni in uso
1. L’Ufficio comunale competente ovvero il soggetto affidatario della gestione possono sospendere temporaneamente le assegnazioni d’uso degli impianti sportivi, con le modalità previste dalla concessione d’uso, per ragioni tecniche contingenti, per improrogabili esigenze di manutenzione degli impianti sportivi, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili. La sospensione verrà comunicata
agli utilizzatori degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. In tali casi, con riferimento al periodo di sospensione, gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. Per le sospensioni non è dovuto alcun indennizzo nei confronti degli utilizzatori degli impianti.
3. L’Ufficio competente ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso già concesse, ovvero di non procedere alla concessione delle assegnazioni in uso richieste, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe d’uso;
b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
c) abbiano violato le disposizioni integrative eventualmente adottate dalla Giunta comunale o dal Responsabile del Settore competente o le disposizioni contenute nell’atto di concessione in uso;
d) abbiano arrecato danni, intenzionali o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente ottemperato all’obbligo di ripristino o di risarcimento;
e) non ci sia l’utilizzo dichiarato in sede di programmazione. In tal caso, il mancato utilizzo deve essere accertato dall’Ufficio competente.
4. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del precedente comma e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.
5. In caso di concessione della gestione degli impianti sportivi in favore di terzi, il gestore può procedere alla decadenza dalle assegnazioni in uso in base alle condizioni sopra riportate, e in tal caso il provvedimento dovrà essere comunicato all’Ufficio comunale competente.
6. Nei casi di decadenza o di mancata assegnazione di cui ai commi precedenti, resta fermo in ogni caso l'obbligo, rispettivamente per l'utilizzatore dell'impianto o per il richiedente, di provvedere senza indugio al pagamento delle somme dovute e/o al risarcimento di eventuali danni, senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo per il mancato rilascio e/o la decadenza della concessione, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
7. L’Ufficio comunale competente si riserva di escludere dall'assegnazione di turni orari quella società, ente e/o federazione o altro soggetto che, essendo stato concessionario dell’utilizzo di impianti sportivi anche nell'anno precedente, abbia svolto una gestione scorretta e/o sia incorso in ritardi nei pagamenti, sia pure non incorrendo nella decadenza dalla concessione.
8. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, l’Ufficio comunale competente può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi:
a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Art. 24 - Gestione della pubblicità
1. Il soggetto concessionario dell’uso degli spazi sportivi non può dare corso all’interno della struttura ad alcuna forma di pubblicità o di pubblica affissione non consentita dal Comune ai sensi della normativa vigente in materia. L’eventuale violazione del predetto divieto comporta l’applicazione delle sanzioni di legge, fatta salva la facoltà di dichiarazione della decadenza con effetto immediato dalla concessione.
2. È fatto in ogni caso divieto di esporre presso le palestre scolastiche qualsiasi pubblicità commerciale.
TITOLO III - GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 25 - Gestione indiretta di impianti privi di rilevanza economica
1. L'Amministrazione comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l’opportunità di concedere a terzi la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica nel rispetto delle procedure e dei principi di cui alla normativa vigente.
2. La gestione di impianti privi di rilevanza economica è concessa in via preferenziale, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso, previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari e comunque nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, ai seguenti soggetti:
a) Associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c) Federazioni sportive nazionali;
d) Discipline sportive associate affiliate al CONI;
e) Associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dello sport a tutti i livelli dell'educazione motoria dei settori giovanili, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
f) Cooperative sociali ed organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell’ambito dello sport, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
3. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente che siano in possesso di idonei requisiti, tra cui anche società sportive professionistiche regolarmente affiliate alle Federazioni o società di gestione impianti, esclusivamente in caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento ivi indicate, sempre nel rispetto della procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
4. La scelta del soggetto gestore si effettua secondo le procedure di selezione previste dalle normative vigenti in materia, tra cui in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 recante il Codice dei contratti.
5. La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica può essere affidata direttamente, mediante procedura negoziata, esclusivamente in caso di esito infruttuoso delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica di cui ai commi precedenti, comunque nel rispetto della normativa vigente, tra cui in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 recante il Codice dei contratti.
6. A fronte della gestione dell’impianto, il Comune di Sant’Angelo a Cupolo può riconoscere al soggetto gestore un corrispettivo, il cui valore a base di gara viene quantificato nel bando pubblico di avvio della procedura selettiva predisposto dal Responsabile del Settore competente. Il prezzo può essere compensato con l’acquisizione da parte dell’Ente degli introiti riscossi dal gestore.
7. La procedura selettiva per la scelta dell’affidatario viene avviata dal Responsabile del Settore competente sulla scorta di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta municipale e dovrà essere effettuata in virtù di criteri qualitativi ed economici, laddove ci sia un corrispettivo posto a base di gara.
8. Nello specifico per la valutazione qualitativa dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:
a) garanzia di accesso agli impianti alle associazioni, società e gruppi sportivi che ne fanno richiesta secondo criteri di priorità precedentemente individuati nell’art. 14;
b) adeguata esperienza dell’affidatario nel settore, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori ed operatori utilizzati, compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto;
c) organizzazione di attività e concessione di spazi a tariffe agevolate a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune;
d) garanzia delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, compatibili con il normale uso sportivo degli stessi;
e) valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall’affidatario, finalizzati a conservare ed accrescere l’efficienza e la funzionalità dell’impianto;
f) costituzione di ATS o di altre forme aggregate di gestione tra più società ed associazioni sportive o comunque tra i soggetti operanti sul territorio.
9. Per la valutazione economica si tiene conto dell’eventuale offerta a ribasso sull’importo del corrispettivo a carico dell’Ente eventualmente posto a base di gara.
10. Il bando per l’affidamento può, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.
11. In ogni caso non sarà assegnata la gestione a quei soggetti che non garantiscano l’attività sportiva per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni a condizioni agevolate e/o in determinate fasce orarie, e che escludano i meno talentuosi senza un giustificato motivo andando in contrasto con i principi del presente regolamento.
12. Le modalità di gestione ed utilizzo dell’impianto devono essere disciplinate da una convenzione, approvata dal Responsabile del Settore competente in conformità all’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale, e contenente l’indicazione dei reciproci impegni. La convenzione dovrà in particolare prevedere:
a) l’individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
b) gli indicatori di efficienza gestionale;
c) la durata dell’affidamento, che deve essere indicata nel bando;
d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell’impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;
e) la misura e le modalità di pagamento delle utenze e dei consumi da parte del gestore;
f) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
g) altre specifiche condizioni o clausole particolari dirette ad agevolare la gestione dell’impianto;
h) l’importo dell’eventuale corrispettivo dovuto al gestore;
i) le modalità di riscossione delle tariffe da parte dell’utenza;
j) la riserva di utilizzo in favore dell’Ente per un massimo di 10 giorni annui per attività sportive e sociali promosse dall’Amministrazione;
k) le modalità di costituzione di idonea garanzia nelle forme e modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
13. La durata della gestione può variare da un minimo di anni tre ad un massimo di anni dieci in relazione alle caratteristiche dell’impianto, dell’attività sportiva che vi viene svolta, del piano gestionale, del piano di sviluppo dell’impianto, dalle caratteristiche ed esigenze dell’impianto stesso (nel caso di prossima ristrutturazione), dalla proposta di migliorie/progetti di sviluppo.
14. Il soggetto affidatario deve garantire la gestione complessiva dell’impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l’apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.
15. Il gestore deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l’accesso ed applica il piano tariffario, comprese le eventuali agevolazioni, approvato dal gestore medesimo.
16. L’affidatario della gestione è tenuto, secondo le modalità definite nel contratto di gestione e le eventuali indicazioni del Comune, a ricevere le domande di uso degli spazi sportivi presenti nell’impianto, a istruire il piano di utilizzo e a comunicarlo al Comune per l’eventuale nulla- osta.
17. Il concessionario organizza le attività con il solo vincolo del rispetto della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per le eventuali agevolazioni previste dal Comune per alcune tipologie di utenza eventualmente previste dall’atto di concessione e definite dal Comune.
Art. 26 - Gestione indiretta di impianti a rilevanza economica
1. L’Amministrazione comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l'opportunità di concedere a terzi la gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
3. La gestione di impianti sportivi a rilevanza economica viene affidata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. La gestione di impianti a rilevanza economica può essere concessa, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso, previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari, agli operatori economici in possesso dei necessari requisiti, tra cui i seguenti soggetti:
a) Associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c) Federazioni sportive nazionali;
d) Discipline sportive associate affiliate al CONI;
e) Società sportive professionistiche regolarmente affiliate alle Federazioni;
f) Società di gestione impianti.
5. La scelta del soggetto gestore si effettua secondo le procedure di selezione previste dalle normative vigenti in materia, tra cui in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 recante il Codice dei contratti, e la normativa di rango regolamentare del Comune di Sant’Angelo a Cupolo.
6. A fronte della gestione dell’impianto, il concessionario corrisponde al Comune di Sant’Angelo a Cupolo un canone di gestione, il cui valore a base di gara viene quantificato nel bando pubblico di avvio della procedura selettiva predisposto dal Responsabile del Settore competente.
7. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione, in sede di gara il Comune può stabilire di riconoscere al concessionario un prezzo, il quale può consistere in un contributo o in un altro beneficio economico.
8. La procedura selettiva per la scelta dell’affidatario viene avviata dal Responsabile del Settore competente sulla scorta di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta municipale e dovrà essere effettuata in virtù di criteri qualitativi ed economici.
9. Nello specifico per la valutazione qualitativa dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:
a) garanzia di accesso agli impianti alle associazioni, società e gruppi sportivi che ne fanno richiesta secondo criteri di priorità precedentemente individuati all’art. 14;
b) adeguata esperienza dell’affidatario nel settore, adeguata capacità gestionale, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori ed operatori utilizzati, compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto;
c) organizzazione di attività e concessione di spazi a tariffe agevolate a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune;
d) garanzia delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, compatibili con il normale uso sportivo degli stessi;
e) valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall’affidatario, finalizzati a
conservare ed accrescere l’efficienza e la funzionalità dell’impianto;
f) costituzione di ATS o di altre forme aggregate di gestione tra più società ed associazioni sportive o comunque tra i soggetti operanti sul territorio.
10. Per la valutazione economica si tiene conto dell’offerta al rialzo sul canone.
11. Il bando per l’affidamento può, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.
12. In ogni caso non sarà assegnata la gestione a quei soggetti che non garantiscano l’attività sportiva per tutti i ragazzi almeno fino ai 14 anni a condizioni agevolate e/o in determinate fasce orarie, e che escludano i meno talentuosi senza un giustificato motivo andando in contrasto con i principi del presente regolamento.
13. Le modalità di gestione ed utilizzo dell’impianto devono essere disciplinate da una convenzione, approvata dal Responsabile del Settore competente in conformità all’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale, e contenente l’indicazione dei reciproci impegni. La convenzione dovrà in particolare prevedere:
a) l’individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
b) gli indicatori di efficienza gestionale;
c) la durata della concessione, che deve essere indicata nel bando;
d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell’impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;
e) la misura e le modalità di pagamento delle utenze e dei consumi da parte del gestore;
f) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
g) altre specifiche condizioni o clausole particolari quali, ad esempio, la facoltà per il gestore di organizzare determinate attività a prescindere dall’osservanza di vincoli tariffari imposti dall’Ente, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all’interno dell’impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi ed altra attività commerciale, la gestione delle sponsorizzazioni;
h) l’importo del canone dovuto dal gestore all’Ente;
i) le modalità di riscossione delle tariffe da parte dell’utenza;
j) le modalità di costituzione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario nelle forme e modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
k) la riserva di utilizzo in favore dell’Ente per un massimo di 10 giorni annui per attività sportive e sociali promosse dall’Amministrazione.
13. La durata della concessione può variare da un minimo di anni tre ad un massimo di anni quindici in relazione alle caratteristiche dell’impianto, dell’attività sportiva che vi viene svolta, del piano gestionale, del piano di sviluppo dell’impianto, dalle caratteristiche ed esigenze dell’impianto stesso (nel caso di prossima ristrutturazione), dalla proposta di migliorie/progetti di sviluppo.
14. In deroga al precedente comma, nel caso in cui la convenzione preveda l’impegno del soggetto gestore ad effettuare interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria o nuove opere, l’affidamento può avere una durata superiore in relazione all’entità degli investimenti da realizzare e all’analisi economico-finanziaria della gestione, ma comunque entro un limite massimo di durata di anni venti.
15. Il soggetto affidatario deve garantire la gestione complessiva dell’impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l’apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l’utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del concessionario tutte le spese relative, ivi comprese le spese per i consumi, le utenze e la manutenzione ordinaria.
16. Il gestore deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l’accesso ed applica il piano tariffario, comprese le eventuali agevolazioni, approvato dal gestore medesimo.
17. L’affidatario della gestione è tenuto, secondo le modalità definite nel contratto di gestione e le eventuali indicazioni del Comune, a ricevere le domande di uso degli spazi, a istruire il piano di utilizzo e a comunicarlo al Comune per l’eventuale nulla-osta.
18. Il concessionario organizza le attività con il solo vincolo del rispetto della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per le eventuali agevolazioni previste dal Comune per alcune tipologie di utenza eventualmente previste dall’atto di concessione e definite dal Comune.
Art. 27 - Concessione di costruzione e gestione
1. La concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi è di competenza dal Settore Servizi al Territorio ed è affidata agli operatori economici che siano in possesso dei necessari requisiti e che dimostrino capacità operativa e organizzativa adeguata alle attività da realizzare e gestire, tra cui i seguenti soggetti:
a) Associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c) Federazioni sportive nazionali;
d) Discipline sportive associate affiliate al CONI;
e) Società sportive professionistiche regolarmente affiliate alle Federazioni;
f) Società di gestione impianti.
2. La concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi si effettua per il tramite di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi di legge ed è regolata dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Essa deve essere avviata con atto di Consiglio comunale se la concessione prevede interventi di riqualificazioni rilevanti, se l’intervento non è previsto negli strumenti di programmazione dell’Ente o quando si abbina la riqualificazione al rilascio di una fideiussione ai sensi dell’art. 207 del TUEL.
3. Per la scelta dell’affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:
a) progetto di massima che descriva le opere di sviluppo e miglioramento sull’impianto e contenga il piano di attività, entrambi in accordo con le esigenze di attuale utilizzo e di sviluppo dell’attività sportiva, comprensivo di tutti gli elementi utili a permettere la valutazione dell’investimento e dei costi di attivazione e gestione;
b) apposito piano economico redatto sulla base dei dati gestionali, dei costi di investimento e delle attività potenzialmente reddituali che deve costituire elemento indispensabile per la scelta del contraente e in particolare per il calcolo della durata della concessione che dovrà essere commisurata all’investimento sostenuto dal concessionario, e dell’eventuale contributo (da erogarsi da parte del Comune) o canone concessorio (da parte del concessionario).
4. Il bando per l’affidamento può, in relazione al singolo impianto, applicare tutti o parte dei criteri sotto elencati, anche con diverse pesature:
a) Competenza professionale e valore sociale in campo sportivo, da valutare in base a: esperienza nel settore, valore agonistico, qualificazione professionale e competenze dei Dirigenti e degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto ed organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
b) Competenza organizzativa e affidabilità economica, da valutare in base a: esperienza gestionale, innovazione imprenditoriale, stabilità economica, garanzie patrimoniali e finanziarie, capacità di indebitamento;
c) Validità del progetto: il gestore può proporre migliorie rispetto al progetto di massima
messo a bando nei limiti specificati dallo stesso;
d) Migliore offerta rispetto alle condizioni economiche e di durata della concessione economica.
Art. 28 - Manutenzione ordinaria e straordinaria nella gestione degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica
1. Nella gestione degli impianti sportivi con e senza rilevanza economica il soggetto gestore è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il gestore è tenuto, inoltre, alla sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali utilizzati (servizi igienici, spogliatoi ecc.) assumendosene i relativi oneri.
3. L’Amministrazione comunale è tenuta a provvedere a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
4. Il gestore ha l’obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune, approntando direttamente e con tempestività le eventuali misure necessarie a rimuovere rischi che mettano in pericolo la pubblica incolumità.
5. Il gestore dell'impianto, potrà svolgere, previo consenso dell'Amministrazione comunale, opere di manutenzione straordinaria secondo il quadro normativo e regolamentare vigente. In tal caso, la Giunta comunale delibera l’autorizzazione all’effettuazione degli interventi in relazione all’urgenza e alla disponibilità di bilancio.
6. Qualora il titolare della gestione svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell’Amministrazione, quest’ultima può, a sua discrezione e senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all’acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al gestore medesimo la remissione in pristino o ripristino della situazione precedente i lavori.
7. E’ fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell’Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
8. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall’Amministrazione comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; i contratti di gestione devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione.
Art. 29 - Contabilità e rendiconto
1. Per tutti gli impianti sportivi in gestione indiretta, i gestori dovranno presentare un rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell’impianto con riferimento all’attività istituzionale, vale a dire quella relativa all’utilizzo dell’impianto e degli spazi sportivi. La contabilità relativa all’attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal titolare della gestione.
2. Il gestore dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell’anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell’esercizio successivo.
Art. 30 - Divieto di sub-concessione
1. E’ fatto divieto di cedere il contratto di gestione e di sub-concedere le attività principali oggetto della concessione (quelle relative alla gestione dell’impianto sportivo propriamente detto) o di modificare le modalità di utilizzo dell’impianto concesso, pena la risoluzione del rapporto di concessione stessa.
2. Tuttavia, qualora il bando e la relativa convenzione lo prevedano espressamente, può essere data facoltà al concessionario di sub-concedere attività minori eventualmente connesse alla gestione dell’impianto sportivo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande, la rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc. previa comunicazione all’Amministrazione comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione e il concessionario.
3. In caso di sub-concessione, permangono comunque gli obblighi e le responsabilità del soggetto gestore nei confronti dell’Ente per il rispetto di tutte le clausole e prescrizioni previste dalla convenzione principale.
Art. 31 – Decadenza e revoca dell’affidamento
1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione della relativa concessione in gestione, senza possibilità per l’affidatario di richiedere alcun indennizzo.
2. In particolare, il Comune, attraverso il Settore competente, dichiara la decadenza della concessione degli impianti sportivi con o senza rilevanza economica quando:
a) i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
b) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche previste e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
c) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell’esecuzione delle prestazioni a loro carico.
2. Il Comune, attraverso il Settore competente, può revocare le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
TITOLO IV – REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 32 – Norme di comportamento generale
1. Sia nell’ipotesi di concessione in uso che di affidamento in gestione degli impianti sportivi, i soggetti gestori e gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell’uso delle strutture, delle relative pertinenze, delle attrezzature e dei servizi, nonché nei confronti degli altri utenti.
2. Al fine di assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti è tassativamente vietato:
1. svolgere attività diverse da quelle consentite e/o autorizzate presso un determinato impianto sportivo;
2. utilizzare l’impianto al di fuori degli orari consentiti e/o autorizzati;
3. accedere ed utilizzare l’impianto in assenza di specifica autorizzazione;
4. detenere le chiavi di accesso dell’impianto senza regolare autorizzazione;
5. sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso;
6. spostare gli attrezzi di proprietà comunale senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale o usare gli stessi attrezzi al di fuori dell’impianto cui sono destinati;
7. depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali in assenza di specifica autorizzazione scritta;
8. usare calzature non adeguate all’interno dell’impianto;
9. sporcare o imbrattare l’impianto e/o le sue pertinenze e/o le relative attrezzature e servizi.
3. Valgono in ogni caso gli ulteriori divieti previsti dalla normativa vigente (es. divieto di fumo negli spazi pubblici, ecc.).
4. La Giunta comunale si riserva di predisporre specifiche norme comportamentali per l’utilizzo dei singoli impianti sportivi.
Art. 33 – Norme di utilizzo generale
1. La vigilanza, la cura e la custodia dell’impianto (campo da gioco, spogliatoi, attrezzature, servizi, magazzino e quant’altro) è affidata ai gestori e agli assegnatari, relativamente ai loro periodi di utilizzo.
2. Il richiedente deve utilizzare l’impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l’assegnazione in uso è stata accordata. Il gestore e l’utilizzatore dell’impianto rispondono, ciascuno per quanto di competenza, dei danni eventualmente provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature installate.
3. Il mancato rispetto del presente regolamento o delle disposizioni impartite dall’Amministrazione può comportare la decadenza della concessione degli spazi o degli impianti e l’esclusione dalla partecipazione agli avvisi e alle concessioni successivi.
4. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati; nell’orario assegnato è compreso il montaggio e smontaggio delle attrezzature per lo svolgimento di gare e allenamenti.
5. Le gare sportive relative a campionati o tornei agonistici non devono essere interrotte dall’utilizzatore del turno successivo, qualora la durata della competizione sia superiore all’orario assegnato e ciò sia dovuto a circostanze eccezionali ed impreviste. Sarà cura degli utilizzatori comunicare il calendario delle gare agli altri concessionari al fine di poter organizzare l’attività sportiva senza creare disagi. E’ beninteso che chi organizza le competizioni deve limitare il più possibile il crearsi di tali situazioni.
6. L’Amministrazione comunale, nonché il Dirigente Scolastico con riferimento all’utilizzo degli impianti sportivi ubicati negli edifici scolastici, si riservano in ogni momento il controllo degli impianti sportivi assegnati in uso, al fine di verificare la corrispondenza fra le assegnazioni in uso concesse ed il loro corretto utilizzo da parte degli utilizzatori dell’impianto, nonché il buono stato manutentivo.
7. L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre agli incaricati del Comune o dell’eventuale soggetto incaricato della gestione per i controlli che ritengano di effettuare.
8. E’ fatto obbligo a ciascuna associazione/società o gruppo utilizzatore di individuare un responsabile/referente per l’impianto utilizzato. In mancanza di tale indicazione, si farà riferimento legale al rappresentante dell’associazione o della società autorizzata all’utilizzo della struttura oppure, in caso di richieste provenienti da persone singole o aggregate in squadre occasionali, alla persona fisica che ha presentato la relativa istanza.
9. E’ fatto obbligo a ciascuna associazione, società o gruppo sportivo utilizzatore di apporre la firma nell’apposito registro presenze, a conferma dell’attività svolta e per eventuali osservazioni.
10. E’ fatto obbligo a ciascuna associazione, società o gruppo sportivo utilizzatore di richiedere preventivamente l’assenso ad utilizzare strumentazione e/o attrezzatura non in dotazione
dell’impianto
11. E’ fatto obbligo a tutti gli utenti di usare tutti gli accorgimenti necessari affinché vengano rispettate scrupolosamente le norme di igiene e decoro, lasciando tutti gli ambienti puliti ed ordinati al termine dell’utilizzo.
12. E’ fatto obbligo di sottoporre i propri iscritti o associati a visita medica per il rilascio di certificazione per attività sportiva (agonistica / non agonistica).
Art. 34 – Responsabilità
1. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati all’uso o alla gestione sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato agli impianti e loro pertinenze, alle attrezzature ed ai servizi, dai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione; ove ciò accada, sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non possibile, al risarcimento del danno arrecato.
2. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati all’uso o alla gestione sono ugualmente responsabili dei danni che vengano arrecati agli impianti e loro pertinenze, alle attrezzature ed ai servizi, dal pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate; ove ciò accada, sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei luoghi e delle cose e, ove non possibile, al risarcimento dei danni arrecati.
3. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati all’uso o alla gestione sono altresì responsabili di qualsiasi infortunio occorso ai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione, nonché di qualsiasi infortunio causato a terzi dai propri iscritti e/o appartenenti durante il periodo di rispettiva utilizzazione; ove ciò accada, sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
4. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati all’uso o alla gestione si assumono pienamente ed incondizionatamente l’onere di ogni responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi, nonché quello di ottemperare alle prescrizioni di legge e di regolamento, e di acquisire le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, con particolare riguardo a quelle prescritte in materia di pubblico spettacolo, igiene e di sicurezza.
5. In tutti i casi precedenti, la responsabilità è imputata al legale rappresentate pro tempore dell’ente, società, associazione e gruppi sportivo autorizzato, o in mancanza al responsabile/referente per l’impianto utilizzato, qualora il danno sia cagionato da un atleta appartenente alla società o al gruppo utilizzatore, o qualora il sinistro si sia verificato nell’orario di assegnazione della società stessa.
6. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono sempre e comunque responsabili della custodia e sorveglianza dei propri iscritti/tesserati minorenni. E’ obbligatoria la presenza di un incaricato della società che è responsabile dei minori per tutta la durata delle attività, finché l’ultimo minorenne lascia la struttura comunale di utilizzo.
7. A garanzia di quanto stabilito ai commi precedenti, gli enti, società, associazioni e gruppi assegnatari sono tenuti a rilasciare, all’atto dell’istanza di assegnazione, una dichiarazione liberatoria all’Amministrazione comunale, esentando l’Ente concedente da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell’attività per cui è stata rilasciata la concessione e nominando un Responsabile per la sicurezza. Inoltre, gli enti, società, associazioni e gruppi assegnatari sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali di durata superiore a dieci giorni consecutivi, da presentare in copia unitamente alla domanda di richiesta di utilizzo degli impianti.
8. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’utilizzatore/gestore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il soggetto utilizzatore/gestore dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o
parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.
9. Il Comune non risponde di eventuali danneggiamenti, furti o ammanchi lamentati dagli utenti a danno di proprie cose depositate all’interno degli impianti, né di danni o furti che dovessero a danno di mezzi di trasporto di proprietà degli utenti (biciclette, motoveicoli, automezzi, ecc.) sostanti nelle aree di parcheggio limitrofe all’impianto, in occasione dallo svolgimento delle attività rimesse all’utilizzatore dell’impianto.
10. E’ cura e responsabilità del titolare della gestione disporre, ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, il Piano d’emergenza interno relativo ai locali oggetto di concessione, oltre che garantire la relativa necessaria e specifica formazione del personale impiegato.
11. Per tutta la durata della concessione, Responsabile per la sicurezza dei locali assegnati e degli accessi a ciò destinati è il legale rappresentante del soggetto assegnatario.
Art. 35 - Disciplina dell’ingresso del pubblico
1. L’ammissione del pubblico alle manifestazioni sportive deve avvenire nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli impianti e sui locali di pubblico spettacolo.
2. In nessun caso potrà essere superato il limite di entità di spettatori fissato dai competenti organi tecnici di vigilanza, ovvero dal certificato di agibilità dei singoli impianti sportivi.
3. Gli enti, società, associazioni e gruppi sportivi autorizzati sono comunque responsabili dei danni arrecati a cose e/o persone o comunque subiti dal Comune per l’inosservanza delle disposizioni dei precedenti commi.
4. Ferma restando la specifica disciplina dettata dall’art. 11 per le palestre scolastiche, negli impianti sportivi è ammessa attività con presenza di pubblico solo nei casi in cui vi sia idonea valutazione della Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Art. 36 - Disponibilità degli impianti per manifestazioni del Comune
1. Sia in caso di gestione diretta che di gestione indiretta, gli impianti sportivi possono essere utilizzati in via straordinaria per singole manifestazioni sportive o sociali promosse dall’Amministrazione comunale. A tal fine, nella convenzione che disciplina la gestione può essere prevista la riserva di utilizzo dell’impianto sportive in favore dell’Ente per un massimo di 10 giorni annui per attività sportive e sociali promosse dall’Amministrazione.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 – Sanzioni
1. Fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli 23 e 31, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, avuto riguardo all’entità della violazione, alle sue conseguenze ed al grado di negligenza/imprudenza/imperizia dell’agente.
Art. 38 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento viene fatto rinvio alla normativa generale e regionale in materia.
Art. 39 - Norme transitorie
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto, ivi comprese quelle contenute in precedenti regolamenti disciplinanti la medesima materia.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali dirette alla concessione in uso o in gestione degli impianti sportivi che siano già in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite, fino alla loro naturale scadenza.
ALLEGATO A)
NORME SULLA MANUTENZIONE
In caso di gestione indiretta, tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all’intero complesso sportivo sono a carico del concessionario della gestione, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dai Servizi Tecnici ed allegato al bando di gara.
Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative.
Contenuto del Piano di Manutenzione è l’ordinaria manutenzione a carico del concessionario, che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
c) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all’impianto comprese le recinzioni aeree;
d) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
e) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.;
f) manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico dell’Amministrazione comunale, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all’interno dell’area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni all’Ufficio Ambiente. Nell’ambito della manutenzione ordinaria delle alberature è altresì esclusa la valutazione di stabilità secondo il sistema V.T.A (Visual Tree Assessment) che rimane a carico dell’Amministrazione comunale;
g) vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
h) efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
i) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
j) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
k) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
l) manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
m) manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
n) manutenzione degli impianti di condizionamento;
o) manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
p) verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
q) verifica biennale degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;
r) nomina del terzo responsabile e manutenzione ordinaria delle centrali termiche in caso di
volturazione delle utenze, così come previsto dalla Legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 integrato dal D.P.R. 551/99, dal D.M. 37/2008 e D.P.R. 447/91 integrate D.P.R. 392/99;
s) oneri connessi all’intestazione del certificato di prevenzione incendi, laddove presente, quali pagamento della tariffa e documentazione tecnica necessaria per il rinnovo;
t) oneri connessi all’intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull’attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
u) pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell’impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell’omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle Federazioni;
v) oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.
Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall’Amministrazione comunale con addebito delle relative spese al concessionario.