COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO’
Allegato A)
COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO’
Provincia di Sassari
SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI
* * * * *
Repertorio n°
OGGETTO: Conferimento di incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, Direzione dei Lavori ed attività connesse per prestazione inerente i lavori di ……………………………………………………….
L’anno ……………………. addì ………..……. del mese di nella Sede Comunale;
L'Amministrazione Comunale di NUGHEDU SAN NICOLO’ - codice fiscale n° 00256970906 e Partita
I.V.A. n° 00256980905 - di seguito indicata come "Committente" rappresentata dal ……………………….
nato a ……………………. il……………………………………. il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico ed agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Nughedu San Nicolò.
il Sig. di seguito indicato come "Professionista"
- Ing./Arch. ………………………….…………. nato a ………………………. il …………………….
iscritto all'Albo professionale de.. ………………………. Provincia di ………………….. al n° ……..
residente in …………………….. con recapito in Via ………………….. n° ………… - Tel. ………………
c.f. n°: ………………………………….. - Partita I.V.A. n° : ………………………….
PREMESSO
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° ……… del , il Comune
ha deciso di affidare al professionista sopra indicato la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori ed attività connesse per prestazione inerente i lavori di ………………………………………………………. per un importo complessivo stimato di €. di cui €. per lavori ed €. per somme a disposizione dell’Amministrazione, da fronteggiare con i fondi ivi previsti;
- che tale determinazione si allega in copia senza disciplinare con la stessa approvato, poiché integralmente riportato di seguito al Capo I;
- che pertanto si rende necessario procedere alla stipula della presente convenzione al fine di formalizzare il predetto incarico;
TUTTO CIO' PREMESSO
tra le parti come sopra costituitesi si conviene e si stipula quanto segue:
CAPO I
-PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI (vedi art. 21)-
-A- NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
-Oggetto dell'incarico -
II Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di …………………………
consistente nella predisposizione degli elaborati e prestazioni previste dalle norme in vigore ed in particolare meglio specificati negli articoli seguenti.
ART. 2
- Nomina del Professionista collaboratore-
Al giovane professionista collaboratore residente a con recapito in
via
tel.
C.F.
P.I. , iscritto all'albo della
Provincia di al n. dal che sottoscrive la presente convenzione per accettazione, sarà riservata una quota pari al 15% della parcella complessiva relativa all’incarico, che verrà liquidata direttamente dalla amministrazione Comunale con le stesse modalità del professionista incaricato;
ART. 3
– Compensi -
I corrispettivi dovuti al professionista per la progettazione, direzione e contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo saranno quelli minimi indicati ai sensi del DM 04/04/2001, ovvero delle corrispondenti norme per tecnici iscritti ad altri ordini e collegi professionali, calcolati con le percentuali corrispondenti alle classi e categorie indicate al successivo art. 7.
A tale onorario va applicata la riduzione del 20%, di cui all'art. 12/bis della Legge 26.04.1989 n°155.
Per la redazione in corso d'opera di eventuali perizie di variante, ammesse ai sensi dell'art. 132 del Decr. Lgs. 12.04.2006, n° 163, con o senza nuovi prezzi, che non si siano rese necessarie per carenza o errori di progettazione, al professionista verrà corrisposto un compenso determinato come appresso:
PERIZIA DI VARIANTE, con o senza aumento di spesa, nel caso di esecuzione di maggiori o minori quantità di lavori già previsti nel progetto principale senza redazione di nuovi prezzi, dovuti anche da esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari.
L'onorario verrà calcolato come differenza tra quello afferente il nuovo importo dei lavori al lordo di perizia applicando le aliquote della Tab. "B/B1" o della Tab “I2”, relative alle prestazioni effettivamente rese, e l'onorario del progetto principale approvato o l'eventuale precedente perizia.
PERIZIA DI VARIANTE, con o senza aumento di spesa, nel caso di esecuzione di maggiori o minori quantità di lavoro mediante l'inclusione di nuove opere non previste nel progetto principale e/o per le quali vengono redatti nuovi prezzi, dovuti anche da esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari.
L'onorario verrà calcolato utilizzando la percentuale della Tab. "A" o della Tab. “H4”, riferita al nuovo importo dei lavori al lordo di perizia, applicata all'importo dei discostamenti positivi desunto dal quadro comparativo di perizia con le aliquote f), g), h), i) della Tab. "B" allegata al DM 04/04/2001 o della Tab “I2”, relative alle prestazioni effettivamente rese.
Si precisa altresì che:
- Gli onorari saranno riferiti: per la progettazione all’importo totale delle opere risultante dal Computo Metrico Estimativo; per la Direzione dei Lavori al consuntivo lordo dei lavori effettivamente eseguiti, comprensivo della revisione prezzi se dovuta;
- Per la redazione del certificato di regolare esecuzione, ove previsto, spetta al Direttore dei Lavori l'onorario per le prestazioni di collaudo, determinate secondo le prescrizioni tariffarie dell’ordine di appartenenza, ridotte del 50%, senza spese accessorie e rimborsi di varia natura;
- Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, giusta art. 10 e 18 della Tariffa Professionale vigente;
- Ai sensi dell’art. 4 del DM 04/04/2001, è esclusa la maggiorazione di cui all’art. 18 della Legge n° 143/49 o art. 59 della legge 144/49 per incarichi parziali.
ART. 4
- Spese e compensi accessori -
Il rimborso delle spese e dei compensi accessori, di cui agli artt. 4 e 6 della della Legge n° 143/49 o artt. 20 e seguenti della legge 144/49, sono fissati in base all’art. 3 del DM 04/04/2001.
Sono a carico del professionista tutte le spese necessarie per la redazione di progetti ed eventuali perizie di variante per la direzione e contabilità dei lavori.
ART. 5
- Copertura finanziaria -
- modalità di pagamento delle competenze professionali-
I pagamenti dei compensi, sia in acconto che a saldo, avverranno in conformità delle specifiche delle competenze professionali, vistate dall'Ordine Professionale di appartenenza, ove richiesto da norme specifiche in materia, secondo le modalità appresso specificate:
- la progettazione verrà liquidata nella misura complessiva, ad approvazione del progetto esecutivo, salvo quant'altro disposto dalla presente convenzione, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa specifica;
- la direzione dei lavori, la misura e contabilità e la liquidazione: verranno liquidate in base ad acconti corrisposti in occasione dell’emissione di ogni stato d'avanzamento dei lavori, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa specifica;
- l’assistenza al collaudo, o l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, verrà liquidata all'espletamento della relativa prestazione, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa specifica.
Tali compensi potranno variare in più o in meno in funzione dell'importo effettivo delle opere progettate e/o dirette e delle prestazioni realmente effettuate.
Qualora i progetti non siano approvati entro un anno dalla presentazione per cause non dipendenti dal progettista, al Professionista verrà corrisposto l'onorario per la progettazione eseguita entro 90 giorni dalla presentazione della relativa specifica. In tal caso non spetta al progettista la maggiorazione di cui all’art. 18 della legge 143/49 o art. 59 della legge 144/49.
ART. 6
- Norme generali di rinvio -
Per la progettazione, direzione, misura e contabilità, liquidazione dei lavori e assistenza al collaudo il professionista dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lvo n. 163/2006 ed al relativo Regolamento di attuazione approvato con DPR 554/99, al Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 145/2000, nonché alle altre leggi vigenti in materia anche se non espressamente richiamate ed alle successive disposizioni legislative che venissero emanate.
Per quanto altro non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento, oltre che alle norme del Codice Civile, alle norme della Legge 2.3.1949 n° 143, o della legge 2.3.1949 n° 144, di approvazione della Tariffa Professionale Ingegneri e Architetti e Geometri e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.
L'incarico affidato verrà svolto dal professionista secondo le direttive e le istruzioni che saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento a cui dovrà attenersi scrupolosamente, qualora si rifiuti di
ottemperare, o ritardi ingiustificatamente di ottemperare alle predette disposizioni, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a 5 giorni, gli verrà assegnato un ulteriore termine non superiore ad altri 5 giorni dopo di ché l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico, senza necessità di messa in mora, senza che al professionista venga corrisposto alcun compenso fatto salvo l’addebito di eventuali danni subiti a seguito della mancata ottemperanza alle disposizioni ricevute.
Ai sensi dell’art. 105 comma 3 del Regolamento approvato con DPR 554/99, il Progettista si impegna formalmente, in caso di errore progettuale accertato durante la realizzazione dell’opera, a nuovamente progettare i lavori senza costi ed oneri per l’Amministrazione fatto salvo l’addebito di eventuali ulteriori danni derivanti dal predetto errore progettuale ai sensi del predetto art. 105 nonché le sanzioni previste dall’art. 132 del D.Lvo n. 163/2006.
ART. 7
- Classi e Categorie d'applicazione (Legge 143/49 art. 14 o Legge 144/49 art. 57) -
I corrispettivi per le prestazioni effettuate vengono dedotti dalle tabelle A e B allegate al DM 04/04/2001 o, ai sensi dell’art. 57 della L. 144/49, dalle tabelle H4 e I2 allegate alla Tariffa Professionale dei Geometri, con riferimento all’unica classe ed all’unica categoria di seguito descritta:
- lavori relativi a ……………………………………………………………………………………………….
classe categoria con esclusione di altre classi e categorie relative a parti dell’opera per qualsiasi
altro importo.
-B- NORME PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE ART. 8
- Prestazioni professionali -
Il professionista dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni:
Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico dovranno attenersi alle norme in vigore ed il professionista dovrà redigere il progetto secondo i livelli indicati dall’articolo 93 del D.Lvo n. 163/2006 ed in conformità al disposto dell’ art. 15 e seguenti del Regolamento approvato con DPR 554/99 e delle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.Lvo n. 163/2006:
a) progetto preliminare
b) progetto definitivo;
c) progetto esecutivo;
Sono compresi nell’incarico, e compensati con gli onorari come sopra calcolati, tutte le prestazioni normali relative all’incarico ed in particolare la predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento di tutti i nulla osta, autorizzazioni, pareri e certificazioni che autorità centrali o locali, come Ministeri, Regione, Provincia, Comune, XX.XX., XX.XX., ANAS, ENEL, SIP, CONI, ecc.., siano tenuti a rilasciare prima dell'inizio dei lavori.
Al professionista vengono affidate, inoltre, le seguenti prestazioni specialistiche di cui alla tabella “B1” allegata al DM 04/04/2001 che verranno compensate con le percentuali risultanti dalla predetta tabella e precisamente:
PRESTAZIONE | ALIQUOTA | |
======= | ================ | ======= |
======= | ================ | ======= |
======= | ================ | ======= |
ART. 9
- Termini di presentazione -
Il progetto preliminare/definitivo entro 20 giorni dalla comunicazione dell’affidamento, completo di ogni elaborato in conformità al disposto del regolamento, in due copie su carta ed una su supporto informatico nel formato richiesto dall'Ufficio Tecnico nonché tutte le eventuali copie necessarie per le richieste di autorizzazioni, pareri ed approvazioni che dovranno essere espressamente evidenziate dal progettista sulla
relazione illustrativa. In merito si fa presente che, ai sensi dell’art. 132 comma 6 del D.Lvo n. 163/2006, è considerato errore progettuale, tra le altre, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione. Il progetto definitivo sarà oggetto di validazione, prima dell’approvazione, in contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimento.
Qualora dalla verifica si riscontrasse la necessità di apportare variazioni agli elaborati, queste verranno eseguite senza che al professionista spettino ulteriori compensi.
Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del definitivo e dell’ottenimento delle eventuali autorizzazioni, pareri ed approvazioni, il progetto esecutivo, completo di ogni elaborato, in quattro copie su carta normale ed una su supporto informatico nel formato richiesto dall'Ufficio Tecnico, per la validazione ai sensi dell’art. 47 del Regolamento approvato con DPR 554/99.
Qualora dalla verifica si riscontrasse la necessità di apportare variazioni agli elaborati, queste verranno eseguite senza che al professionista spettino ulteriori compensi.
Qualora la presentazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e di quello esecutivo ritardasse oltre i termini sopra stabiliti senza giustificati e gravi motivi, farà carico al professionista, per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo professionale relativo all’intero incarico, che verrà detratta dal compenso dovuto in occasione delle relative rate di pagamento.
Il progettista è tenuto a fornire a prezzo di costo tutte le riproduzioni degli elaborati progettuali richiesti in più dall'Amministrazione oltre le copie indicate ai punti precedenti.
ART. 10
- Inadempienze contrattuali -
I termini stabiliti per la consegna del lavoro sono impegnativi per il Professionista, il quale non può derogarvi se non per gravi e giustificati motivi. Nel caso in cui il Professionista non consegni gli elaborati nei termini previsti, verrà applicata una penale computata dal precedente art. 9 .
Nel caso comunque che il ritardo ecceda i 30 gg. il presente contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di costituzione in mora del professionista e quest'ultimo non potrà pretendere compensi, rimborsi o spese di sorta e gli potranno essere addebitati eventuali danni derivanti dall’inadempienza.
ART. 11
- Modifiche al progetto -
Il Progettista é tenuto ad introdurre, senza diritto a speciali e maggiori compensi, le varianti al progetto, durante il corso dello studio di questo, richieste per iscritto dalla Amministrazione Committente.
Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione del progetto già approvato, determinati da nuove o diverse esigenze, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in analogia con quanto stabilito nel precedente art. 3.
ART. 12
-Modalità di approvazione del progetto -
-Tutela dei Diritti del Progettista-
L'Ente dispone del progetto elaborato e consegnato per il disbrigo di tutte le pratiche e procedure amministrative di finanziamento e di appalto.
Restano comunque riservati al progettista tutti i propri diritti, conformemente alle leggi vigenti; la tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal Committente ed il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al Progettista e al Direttore dei Lavori.
ART. 13
- Oneri del Committente -
Resta a carico del committente, salvo gli speciali accordi sostitutivi, la fornitura al progettista della seguente documentazione, eventualmente disponibile presso gli Uffici Comunali:
- copia completa del progetto preliminare;
- materiale cartografico e topografico di base;
- documentazione relativa ai caratteri geologici, idrologici e naturali del territorio, ove disponibile;
- prove di laboratorio inerenti l'ambito di intervento progettuale, ove necessarie e disponibili;
- studi geotecnici di base per la fattibilità dell'intervento, ove disponibili.
L'Ente si obbliga altresì a rendere legalmente accessibili i siti oggetto dell'intervento per le verifiche e rilievi di ogni tipo, necessari per l'elaborazione del progetto.
-C- NORME PER L'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI
Art. 14
- Prestazioni professionali -
Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico di direzione lavori, ai sensi dell'articolo 19 della Tariffa Nazionale degli Ingegneri ed Architetti (legge 2 marzo 1949, n° 143 e successivi aggiornamenti. integrazioni e modifiche) o dell’art. 56 della Tariffa Professionale dei Geometri (legge 2 marzo 1949 n° 144), che sarà conferito con successivo atto, comprendono d'ordinario:
- direzione lavori;
- assistenza al collaudo;
- liquidazione.
- misura e contabilità dei lavori
- emissione di eventuale Certificato di Regolare Esecuzione
L'incarico di direzione dei lavori viene conferito e sarà retribuito secondo la legge Tariffaria Professionale e quanto nel merito specificato nella presente convenzione ed il relativo compenso sarà determinato in base alla tabella “B” allegata al DM 04/04/2001 per le aliquote relative.
Essendo il professionista abilitato a svolgere la funzione di Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, qualora l’opera rientri nei termini di cui all’art. 3 comma 4 del DLgs 494/96, ne assume la funzione e avrà diritto ai relativi compensi come definiti dal DM 04/04/2001.
Durante l'esecuzione dei lavori il professionista, in qualità di D.L. deve attenersi a quanto disposto dal Decr. Lgs. n° 163/06 e dall’Art. 123 e seguenti del Regolamento approvato con D.P.R. n° 554/99, nonché dal Capitolato generale di appalto approvato con DM 145/200 ed dal Capitolato Speciale di Appalto.
In particolare dovrà trasmettere i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori nonché il certificato di ultimazione entro i successivi cinque giorni dalla loro sottoscrizione. Al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le prescritte comunicazioni all’Osservatorio dei Lavori Pubblici. Qualora la presentazione dei suddetti verbali ritardasse oltre i termini sopra stabiliti senza giustificati e gravi motivi, farà carico al professionista una penale determinata nei modi di cui all’ultimo punto dell’art. 9 della presente convenzione, che verrà detratta dal compenso dovuto oltre ad eventuali ulteriori danni e penali applicate dall’autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
L'Amministrazione riconosce al Professionista le particolari condizioni, contemplate dalla Tariffa Professionale, qui sotto precisate:
1. Speciale accordo preso per prestazione professionale occorrente per l’assistenza giornaliera dei lavori, maggiore impegno professionale e per la mancanza di Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere, nonché personale di sorveglianza e di controllo, nonché per la tenuta del giornale dei lavori (anche da parte di un Assistente di propria fiducia), da valutarsi con la maggiorazione in misura del 20 % dell'aliquota relativa alla direzione lavori.
2. Sui compensi di cui ai punti precedenti non si applica il rimborso forfettario delle spese.
ART. 15
- Prestazioni per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione -
Per le prestazioni relativa all’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il Professionista svolge l'incarico direttamente assumendo tutte le responsabilità che ne derivano in esecuzione delle disposizioni vigenti in materia ed in particolare della L. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle disposizioni legislative che venissero emanate nel corso della prestazione se applicabili.
Gli onorari dovuti al professionista per gli incarichi conferiti sono desunti dalla tabella "B2" allegata al D.M. 04/04/2001 per la categoria e classe delle opere di cui al precedente art. 7 e per i livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e senza il riconoscimento degli incrementi e maggiorazioni.
A tale onorario va applicata la riduzione del 30%.
Ove necessario, perché richiesto dalle particolari condizioni che possono verificarsi nel cantiere, potranno essere riconosciuti gli incrementi previsti dalla Tabella B2 previa richiesta del Professionista ed accettazione da parte del Responsabile del procedimento.
ART. 16
- Riferimento alle norme regolamentari - Relazioni periodiche -
La direzione dei lavori deve essere svolta in base alle disposizioni di cui al D.Lvo n. 163/2006, al Regolamento approvato con DPR 554/99, al Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 145/2000 ed al Capitolato Speciale di Appalto che regolerà il rapporto contrattuale con l’Impresa, alle ulteriori norme comunque applicabili, anche se non riportate, nonché su quelle che eventualmente venissero emanate, ove applicabili.
Lo stesso dovrà curare la tenuta del giornale dei lavori ai sensi dell’art. 157 del regolamento, trasmettendone una copia conforme allegata ad ogni stato di avanzamento.
Nel caso l’opera contempli anche lavori rientranti nella categ. VIII della tariffa degli ingegneri e degli architetti, ( acquedotti e fognature) il direttore dei lavori, unitamente all’emissione del SAL in corso d’opera, e dello stato finale, dovrà rimettere apposita relazione da cui risultino espressamente gli importi dei lavori per le sole categorie –Acquedotti e fognature- e l’importo relativo ad altre opere: Tale scissione dovrà essere fatta anche sulla liquidazione delle specifiche in corso d’opera e a saldo, ripartendo le stesse per la quota riferita ai lavori di acquedotto e fognature e quella relativa alle altre categorie.
Poiché la suddetta separazione è necessaria ai fini del recupero dell’IVA si fa presente che in mancanza di dette relazioni, non si potrà procedere alle emissioni dei relativi mandati di pagamento, ed eventuali interessi saranno posti a carico della Direzione Lavori.
I1 Direttore dei lavori, in corso d'opera, è tenuto a presentare periodiche relazioni, stabilite sulla comunicazione di incarico, sullo sviluppo dei lavori in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati.
ART. 17
- Oneri del direttore dei lavori -
Per effetto dell'incarico della direzione dei lavori, sul Professionista ricadono tutti gli oneri afferenti a detta funzione attribuitagli, fino al collaudo definitivo dei lavori, conformemente a quanto previsto dalle citate norme di cui all’articolo precedente.
-D- DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18
- Risoluzione controversie -
Per tutte le controversie che sorgano relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa nel termine di gg. 30 da quello in cui fu notificato il provvedimento impugnativo, è competente il Foro di Sassari con esclusione, quindi, di qualsiasi forma di arbitrato.
ART. 19
- Imposte e tasse -
Sono a carico del Professionista le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell’eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti, nonché l'onere relativo alla eventuale revisione della parcelle da parte dell'Ordine Professionale di appartenenza.
Sono a carico del committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge
Agli effetti fiscali il professionista dichiara che l'importo presunto del presente atto, ammonta complessivamente a €. comprensivo IVA al 20% e contributi al 2%.
Qualora l'esecuzione dei lavori non dovesse avvenire, al Tecnico Professionista sarà riconosciuto solo l'onorario per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo senza accampare alcun diritto e compenso per il mancato affidamento per la Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.
ART. 20
- Polizze -
Il progettista, ai sensi dell’art. 105 comma 4 del regolamento approvato con DPR 554/99, fa presente che con nota in data , acquisita al protocollo dell’Amministrazione in data al n° ,
la compagnia di assicurazione - Agenzia di si è impegnata a rilasciare la cauzione di cui all’art. 111 comma 1 del D.Lvo n. 163/2006 e si impegna a produrre detta polizza prima dell’approvazione del progetto esecutivo.
Detta polizza verrà svincolata solo dopo il collaudo dei lavori e la sua mancata presentazione comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal predetto articolo 111 comma 1 del D.Lvo n. 163/2006.
ART. 21
-Note -
Qualora l'esecuzione dei lavori non dovesse avvenire, al Tecnico Professionista sarà riconosciuto solo l'onorario per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo senza accampare alcun diritto e compenso per il mancato affidamento per la Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione come ripartito nel precedente art. 19.
o
La presente scrittura privata verrà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - 2° comma - del D.P.R. 26.10.1982, n° 634.
Atto redatto su (8) fogli di carta resa legale occupati per n° (7) facciate intere e fin qui della presente. Letto, confermato e sottoscritto.
IL COMMITTENTE Il Responsabile del Servizio | I1 PROFESSIONISTA INCARICATO |
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. dichiarano di aver letto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente contratto e di approvarli specificatamente.