CAPITOLATO TECNICO
Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili
CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 56/2017, TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT) ) PER I TIROCINI PROMOSSI DALL’ASPAL.
LOTTO 2
CIG 71142554F2 CPV 66516400-4
N.GARA 6773392
SOMMARIO
SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 Definizioni
Art.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazione del rischio Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e massimale Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Buona fede
Art.7 Forma delle comunicazioni Art.8 Modifiche dell’assicurazione Art.9 Altre assicurazioni
Art.10 Recesso dalla società in caso di sinistro Art.11 Estensione territoriale
Art.12 Oneri fiscali Art.13 Foro competente
Art.14 Rinvio alle norme di legge Art.15 Interpretazione del contratto Art.16 Tracciabilità dei flussi finanziari Art.17 Coassicurazione e delega
SEZIONE 2 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT PER I TIROCINI PROMOSSI DALL’ASPAL
Art.18 Soggetti assicurati e caratteristiche della polizza
Art.19 Oggetto dell’assicurazione: Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) Art.20 Casi di esclusione della copertura assicurativa
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art.21 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro
Art.22 Gestione delle vertenze di danno e spese legali: assicurazione per i rischi della responsabilità civile Art.23 Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 DEFINIZIONI
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. | ||||||
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione (Tirocinante) | ||||||
XXXXX | Xxxxxxx Xxxxx per le politiche attive del lavoro. | ||||||
Attività assicurata | L’attività del contraente è disciplinata dalla legge regionale n. 9 del 17 maggio 2016. | ||||||
Conciliazione | La composizione di una controversia a seguito della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28) e successive modificazioni ed integrazioni. | ||||||
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione (ASPAL). | ||||||
Xxxxx | Xxxxxxxxx pregiudizio subito da terzi, suscettibile di valutazione economica | ||||||
Danno corporale | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici. | ||||||
Danno materiale | Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. | ||||||
Danno patrimoniale | Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni alla persona o materiali. | ||||||
Dipendenti | Prestatori d'opera compresi lavoratori interinali e parasubordinati. | ||||||
Garanzia | L'obbligazione assunta dalla Società a tutela dei rischi dell'Assicurato ed anche la specifica prestazione prevista dalla polizza, dovuta dalla Società in caso di sinistro. | ||||||
Inabilità temporanea | La perdita temporanea, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate. | ||||||
Indennizzo | La somma sinistro. | dovuta | dalla | Società | in | caso | di |
Infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. | ||||||
Invalidità permanente | La diminuzione o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad dalla un qualsiasi lavoro proficuo, esercitata indipendentemente dall'Assicurato. | ||||||
Limite di indennizzo | In caso di sinistro, la massima esposizione della Società per ciascuna garanzia prevista dalla polizza. |
Liquidazione del danno | La determinazione/corresponsione della somma a titolo di risarcimento. |
Massimale | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Massimale per anno | La massima esposizione della Società per più sinistri durante la medesima annualità o periodo assicurativo. |
Massimale per sinistro | L’importo massimo risarcibile per ogni sinistro/ sinistro in serie. |
Mediazione | L’attività svolta da un soggetto terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, che nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa ai sensi del D.lgs. 04.03.2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni. |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo Rischio Assoluto | La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c. |
Procedura stragiudiziale | Attività istruttoria, transattiva e di liquidazione dei sinistri derivanti da RCT, per i quali non sia ancora stata avviata un'azione in sede giudiziale. |
Richiesta di risarcimento | Dopo la decorrenza della presente polizza, per richiesta di risarcimento si intende: • qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza formale richiesta di essere risarcito; • la richiesta danni pervenuta con riserva da parte del danneggiato, di quantificare con successivo atto la richiesta di risarcimento stessa; • la comunicazione ai sensi dell’art. 8 primo comma del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 della domanda di mediazione, anche se non eseguita a cura dalla parte istante; • il provvedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis del Codice di Procedura Civile in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione, oppure la notifica di un atto con il quale, in un procedimento penale, un terzo si sia |
costituito parte civile. | |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Risarcimento | La somma dovuta dalla Contraente al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Sinistro in serie | Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, o a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili a una medesima causa, le quali richieste saranno tutte considerate come un unico sinistro risarcibile fino alla concorrenza del massimale previsto per ciascun sinistro. |
Società | Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
Soggetto ospitante | Luogo in cui si svolge il tirocinio (azienda o amministrazione pubblica). |
Soggetto promotore dei tirocini | Funzione di competenza dell’ASPAL come disciplinato al punto 4.5 del Regolamento provvisorio per l’attivazione dei progetti di tirocinio d’inserimento e reinserimento lavorativo promossi dall’ASPAL approvato con la determinazione del D.G. dell’ASPAL n. 534 del 03.05.2017. |
Tirocinante | Destinatari dei progetti di tirocinio come disciplinato al punto 4.1 del Regolamento provvisorio per l’attivazione dei progetti di tirocinio d’inserimento e reinserimento lavorativo promossi dall’ASPAL approvato con la determinazione del D.G. dell’ASPAL n. 534 del 03.05.2017. |
Tirocinio | Strumento d’inserimento e reinserimento lavorativo nell’ambito dei quali l’ASPAL svolge funzioni di soggetto promotore ai sensi dall’Accordo Stato Regioni 24.01.2013, dalla Regione Sardegna con la DGR 44/11 del 23.10.2013 e dal Regolamento provvisorio per l’attivazione dei progetti di tirocinio d’inserimento e reinserimento lavorativo promossi dall’ASPAL approvato con la determinazione del D.G. dell’ASPAL n. 534 del 03.05.2017. |
Art.2
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO
In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del c.c. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l’incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.3
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata biennale.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/10/2017 e scadrà alle ore 24 del 31/10/2019 senza tacito rinnovo alla scadenza finale. È facoltà delle Parti recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni rispetto alla scadenza finale, da inviarsi tramite raccomandata A.R. È prevista la possibilità da parte del Contraente di richiedere un’ulteriore annualità di copertura alla scadenza alle medesime condizioni economiche e normative.
La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 180 giorni (centottanta) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto.
L’Ente invierà l’eventuale richiesta alla Società con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.
ART. 4
PAGAMENTO DEL PREMIO E MASSIMALE
A parziale deroga dell’art. 1901 c.c. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (art. 1901 c.c.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente/Assicurato ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• il pagamento effettuato dal Contraente/Assicurato direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art.
72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
NB: Si ricorda che vista la particolarità dello strumento del tirocinio, il pagamento delle quote relative ai progetti eccedenti le posizioni aperte inizialmente, avverrà con cadenza semestrale posticipata come indicato specificatamente nel seguente art. 18 del presente Capitolato.
Il massimale previsto per singola posizione assicurata dovrà essere pari a € 1.500.000,00.
ART. 5 REGOLAZIONE PREMIO
Il premio annuale lordo ammonta a € 100.000,00, comprensivo di imposte, per un importo totale lordo complessivo dell’appalto di € 200.000,00.
Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n.50/2016, modificato dal testo del D.Lgs. n. 56/2017, durante il decorso del rapporto contrattuale, si potrà addivenire a una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare l’applicazione delle revisione del prezzo.
La Società potrà richiedere motivatamente la revisione del prezzo indicando le condizioni normative ed economiche oggetto della richiesta di variazione.
Allo stesso modo anche l’ASPAL avrà la possibilità di revisione del prezzo nel caso in cui il numero dei tirocini attivati sia inferiore a quelli preventivati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, eventualmente formulando una propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui alla presente polizza.
ART. 6 BUONA FEDE
L’omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente/Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
ART. 7
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax, PEC o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
ART. 8
MODIFICHE DELL’ ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 9
ALTRE ASSICURAZIONI
In deroga al disposto dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro si applicano in favore della Società le disposizioni di cui all’art. 1910 c.c.
ART. 10
RECESSO DALLA SOCIETA’ IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie della Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi è richiesta per le attività e i relativi rischi connessi allo svolgimento del tirocinio sia nell’ambito della sede indicata nel progetto, sia nell’ambito dei luoghi anche esterni al territorio regionale, ma comunque interni ai Paesi dell’Unione Europea, città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Eventuali destinazioni in paesi Extra UE dovranno esser concordate per quanto attiene gli eventuali oneri aggiuntivi.
ART. 12 ONERI FISCALI
Il premio dell’ Assicurazione quotato dalla Società già include tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi all’imposizione fiscale gravante sul Contratto di Assicurazione e pertanto null’altro è dovuto dal Contraente a tale titolo.
ART. 13 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
ART.14
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.
ART. 15 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 16 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”:
• ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
• ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall’art. 1456 c.c. e ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010, qualora gli Assicuratori:
• eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti/incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
• non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblicidi lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito dal CIPE;
• nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), nell’espletamento dell’appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010.
La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e/o dei subcontraenti della filiera.
Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante.
La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all’art. 117, D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto “dedicato” a sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, senza che sia necessario chiedere l’accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle Pubbliche Amministrazioni.
ART. 17 COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto;
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi;
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso;
• in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge
SEZIONE 2 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT PER I TIROCINI PROMOSSI DALL’ASPAL
ART. 18
SOGGETTI ASSICURATI E CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA
L’affidamento ha per oggetto il servizio di assicurazione RCT (Responsabilità civile verso terzi) relativi ai tirocini promossi dall’ASPAL.
Come disciplinato al punto 4.5 del Regolamento provvisorio per l’attivazione dei progetti di tirocinio d’inserimento e reinserimento lavorativo promossi dall’ASPAL, approvato con la determinazione del D.G. dell’ASPAL n. 354 del 03.05.2017, l’ASPAL si configura come soggetto promotore dei tirocini.
L’ASPAL, nell’ambito delle proprie competenze è tenuto ad assicurare presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi i beneficiari di: progetti di tirocinio ai sensi della Legge n. 196/1997 e dal D.M. n. 142/1998.
La polizza dovrà avere le caratteristiche relative alla copertura “Xxxxx Xxxx Elementari" di cui al D.Lgs 17.03.1995 n. 175 e dovrà avere le seguenti ulteriori caratteristiche:
• ogni posizione dovrà avere una durata di 6 mesi, nel caso di posizioni superiori ai 6 mesi la copertura dovrà essere considerata come multipli di 6 mesi;
• stipula di una polizza base iniziale per un numero di 500 posizioni assicurative da coprire;
• una volta utilizzate le prime 500 posizioni la polizza deve prevedere la possibilità di attivare ulteriori singole coperture assicurative al prezzo unitario aggiudicato;
• l’ASPAL, per il tramite dei soggetti ospitanti, comunica all'Agenzia assicuratrice aggiudicataria l'avvio dei singoli progetti con relativa data di inizio e fine. Laddove i medesimi progetti vengano interrotti prima della effettiva partenza non devono concorrere all'emissione dell'appendice di regolazione. L’Agenzia assicuratrice deve fornire un indirizzo di posta elettronica al quale verranno inviate le singole comunicazioni;
• il massimale previsto per singola posizione assicurata dovrà essere pari a € 1.500.000,00 (vedi art. 4 del presente Capitolato);
• il pagamento delle prime 500 posizioni assicurative avverrà al momento della stipula della polizza base che costituirà riferimento per la regolazione dei premi successivi;
• il pagamento delle quote relative ai progetti eccedenti le 500 posizioni aperte inizialmente, avverrà con cadenza semestrale posticipata attraverso apposita di regolazione premio inviata dall'Agenzia Assicuratrice per singola tipologia di progetti di Tirocinio (Regionali, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Flexicurity, Saremar, Alcoa, Ati Ifras o altri progetti che prevedano l’attivazione di tirocini);
• la copertura assicurativa dovrà comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, specificate nel progetto di tirocinio. Inoltre nel caso in cui la sede di svolgimento del tirocinio sia diversa dalla sede legale del soggetto ospitante, questa dovrà essere indicata nel progetto.
La base d’asta comprensiva di ogni imposta ed onere, è di € 200.000,00
La base d’asta è stata calcolata sulla base dell’attuale previsione di attivazione di circa 15.000 tirocini comunicate dai seguenti servizi, di seguito elencati, per una durata biennale:
• Servizio del Coordinamento dei servizi territoriali e Governance;
• Servizio Progetti su base regionale e comunitaria e osservatorio del mercato del lavoro;
• Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione.
Art.19
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nello svolgimento dell’Attività Assicurata nonché in relazione:
• a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, nulla escluso né eccettuato, sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
• alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere;
• alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili;
• alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere.
ART.20
CASI DI ESCLUSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Come disciplinato al punto 5.4 del Regolamento provvisorio per l’attivazione dei progetti di tirocinio d’inserimento e reinserimento lavorativo promossi dall’ASPAL, approvato con la determinazione del D.G. dell’ASPAL n. 354 del 03.05.2017,sono casi di esclusione della copertura assicurativa:
• danni causati dall’utilizzo da parte del tirocinante di veicoli stradali targati. Il danno non può essere imputato al tirocinante;
• danni patrimoniali causati dal tirocinante nel corso del tirocinio stesso.
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 21
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 c.c., L’Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso esclusivamente per il tramite del Contraente, per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 30 giorni da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente stesso ne è venuto a conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c., unicamente nel caso in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato. In caso di lesioni personali gravi o morte la denuncia dovrà essere notificata dal Contraente alla Società, tramite il broker, non appena possibile per i relativi accertamenti in ordine alla responsabilità ed al risarcimento del danno
Art. 22
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI: ASSICURAZIONE PER I RISCHI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
In caso di richiesta di risarcimento danni la Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all’espletamento dei propri compiti, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La
Società non risponde di multe o ammende. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali.
La Società:
Art. 23
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
• entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa;
• entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto;
• nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso;
• oltre la scadenza contrattuale, di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati;
La Società si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
• xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
• sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
• sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
• sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
• sinistri senza seguito;
• sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
1) la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
2) rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 24 NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative vigenti.
Si ricorda inoltre che il Regolamento approvato con la determinazione del D.G. dell’ASPAL n. 354 del 03.05.2017 ha carattere transitorio e che saranno emanati in futuro ulteriori riferimenti normativi sulle diverse tipologie di tirocinio.