Contratto di servizio di Data Reporting
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Contratto di servizio di Data Reporting
ai sensi del Regolamento REMIT
TRA
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 000/000, 00000 Xxxx, X.X. e P.I. 06208031002, in persona del legale rappresentante pro tempore (“GME”), E
(inserire denominazione/ragione sociale) con sede legale in (inserire indirizzo completo) C.F. / P.I. ,
codice ACER , rappresentata da , in qualità di , Telefono , PEC , email (“Contraente”);
il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”,
PREMESSO CHE
A. in data 28 dicembre 2011 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso, come successivamente modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1106 (“REMIT”);
B. l’articolo 7 REMIT prevede che l’ente europeo Agency for the Cooperation of Energy Regulators (“ACER”) conduca un monitoraggio dell’attività di negoziazione dei prodotti energetici all’ingrosso “per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione di mercato”;
C. in data 7 gennaio 2015 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8 del REMIT, che individua, inter alia, le informazioni relative ai prodotti energetici all'ingrosso e ai dati fondamentali che gli operatori di mercato sono tenuti a segnalare ad ACER, nonché le modalità e i tempi per l'adempimento di tale obbligo di segnalazione (“Implementing Acts”);
D. ACER monitora l’attività di negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso e raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso conformemente all’articolo 8 REMIT. Tale attività di monitoraggio viene svolta anche attraverso la raccolta dei dati forniti, direttamente o tramite terze parti, dagli operatori di mercato, secondo modalità descritte negli Implementing Acts (“data reporting”);
E. in data 7 maggio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2024/1106 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024, che “modifica i Regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell’Unione dalla manipolazione nel mercato dell'energia all'ingrosso”. A tal riguardo, l’articolo 8 del REMIT, come modificato, dispone, inter alia, che, ai fini della comunicazione ad ACER dei dati relativi alle operazioni effettuate, concluse o eseguite dagli operatori di mercato negli Organized Market Place (“OMP”), compresi gli ordini di compravendita, tali OMP, o parti terze per loro conto, mettano a disposizione dell'ACER detti dati adempiendo in tal modo, per conto degli operatori di mercato , agli obblighi di cui all’articolo 8 del REMIT relativi a tali ordini. L’articolo 8 prevede altresì che gli operatori di mercato forniscono ad ACER le informazioni sulle operazioni fuori borsa attraverso un Registered Reporting Mechanisms (“RRM”);
F. i soggetti che intendono effettuare il data reporting per conto proprio o per conto di soggetti terzi devono procedere a registrarsi come Registered Reporting Mechanisms presso ACER (“RRM”), attestando il soddisfacimento di tutti i requisiti indicati da ACER stessa nel documento “Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanisms”. Tali requisiti prevedono, inter alia: (i) l’invio dei dati secondo il formato descritto da ACER nel documento “Transaction Reporting User Manual” (“TRUM”); e, se il servizio è effettuato per conto di soggetti terzi, (ii) la messa a disposizione all’operatore di mercato, per conto del quale si effettua il servizio di data reporting, dell’esito dell’invio della documentazione ad ACER;
G. il GME è un OMP che si è registrato come RRM e offre agli operatori di mercato che ne facciano richiesta il servizio di upload di dati esterni per i contratti stipulati al di fuori di un mercato organizzato, come definiti negli Implementing Acts, attraverso una piattaforma web denominata “Piattaforma di Data Reporting” (“PDR”). Le modalità operative della PDR sono definite nel relativo manuale reso disponibile sul sito internet del GME (il “Manuale”);
H. il Contraente è operatore iscritto ad uno (o più) mercati/piattaforme gestiti dal GME che rientrano nell’ambito dell’obbligo di comunicazione di cui al REMIT (congiuntamente, i “Mercati” e ciascuno un “Mercato”);
I. il Contraente si è registrato presso il Registro di cui all’articolo 9 del REMIT ed ha pertanto ottenuto il relativo codice ACER (“Codice ACER”);
J. il Contraente ha preso visione della documentazione relativa a REMIT, Implementing Acts, RRM, TRUM e data reporting, nonché della PDR e del Manuale e, dopo attenta valutazione, intende affidare al GME il servizio di upload dati esterni secondo i termini e le condizioni individuati nel presente contratto;
K. nel caso il servizio di upload dati esterni fosse effettuato anche per conto della propria controparte contrattuale, il Contraente ha ottenuto apposito mandato e/o delega.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
Oggetto del Contratto
1.1 Il presente contratto (il “Contratto”) definisce i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione al servizio di upload dei dati esterni, come di seguito dettagliato. Le premesse al Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
1.2 Il Contraente richiede l’attivazione del servizio di upload dati esterni per i contratti stipulati al di fuori di un mercato organizzato (“Servizio”). Con l’attivazione del Servizio sarà il Contraente a caricare (upload) sulla PDR (usando il formato ACER, come indicato nel Manuale), a cura e responsabilità esclusive del Contraente stesso, tutti i dati relativi ai contratti conclusi dal medesimo Contraente al di fuori dei Mercati. Tale servizio è reso disponibile al Contraente anche per il caricamento dei dati pertinenti alla propria controparte contrattuale, previa ricezione di apposito mandato e/o delega, che il GME presumerà validamente conferito al Contraente per effetto stesso del caricamento dei dati sulla PDR. A seguito del buon esito di tale caricamento (upload) effettuato dal Contraente sulla PDR, il GME trasmette i dati ad ACER, nei modi e nei tempi definiti nel Manuale.
Articolo 2
Obblighi del Contraente
2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, i sistemi tecnologici-informatici del GME in generale (il “Sistema”) e la PDR in particolare, nella loro attuale configurazione e si impegna a seguirne gli aggiornamenti, accettando sin da ora eventuali modifiche tecniche, informatiche o regolamentari del Sistema e della PDR stessa.
2.2 Il Contraente dichiara di conoscere e di aver accettato, senza alcuna condizione o riserva, la disciplina regolamentare e tecnica di ciascun Mercato del quale lo stesso è operatore (la “Disciplina”).
2.3 Il Contraente si impegna a:
a) rispettare il Manuale e la Disciplina e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche degli stessi;
b) dotarsi di propri sistemi tecnologici e informatici adeguati al Servizio, che sianocompatibili con il Sistema e con la PDR, nonché di aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate al Sistema o alla PDR;
c) produrre e rendere disponibili al GME, nei modi e nei tempi indicati nella medesima PDR e/o nel Manuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del Servizio;
d) rendere disponibili al GME ai fini della prestazione del Servizio e/o dell’utilizzo dellaPDR, informazioni che siano sempre aggiornate, corrette e veritiere;
e) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo del Sistema e della PDR;
f) informare il GME tempestivamente - e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento della PDR, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari - in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa
derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione del Servizio. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 10.6, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l’integrità e la sicurezza del Sistema e/o della PDR (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all’accesso al Sistema e/o alla PDR, o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);
g) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l’eventuale accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento della PDR. Resta inteso che in tali casi il GME potrà esser ritenuto responsabile solo per i danni diretti eventualmente arrecati durante la realizzazione di tali interventi, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile;
h) rispettare tutti i diritti di proprietà del GME e di terzi, sui dati trasmessi attraverso il Sistema e/o la PDR, nonché sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per la prestazione del Servizio e/o il funzionamento della PDR;
i) mantenere riservati e confidenziali tutti i dispositivi di cui al successivo articolo 4.1, nonché le informazioni ed i dati relativi agli stessi, ed utilizzarli, ovvero consentirne l’utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l’accesso e lo svolgimento delle attività relative al Servizio. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l’accesso abusivo al Servizio e/o alla PDR da parte di terzi e si obbliga a manlevare e tenere indenne a prima richiesta il GME da qualsiasi danno, costo o spesa (anche legale) che possa derivare, direttamente o indirettamente, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dal venir meno della riservatezza o confidenzialità relativamente ai dispositivi, informazioni e dati di cui nel presente paragrafo;
j) rispettare le tempistiche e le modalità di caricamento dei dati definite nel Manuale;
k) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera i) e dal successivo articolo 4.1, e l’attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
l) manlevare e tenere indenne a prima richiesta il GME da qualsiasi danno, costo o spesa (anche legale) eventualmente subito dal GME che sia, direttamente o indirettamente, (i) derivante da - o relativo ad - azioni promosse da terzi (ivi incluse le controparti contrattualidel Contraente per le quali il Contraente ha effettuato – sotto la sua responsabilità – il caricamento dei dati nell’ambito del Servizio), e/o (ii) effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati, dipendenti, collaboratori o consulenti, ed in violazione anche solo parziale del presente Contratto, del Manuale, della Disciplina e/o di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile, ovvero di atti o provvedimenti emessi dal GME o da un’autoritàcompetente; e
m) avvalersi del Servizio anche per le proprie controparti contrattuali solo ed esclusivamente previa ricezione di apposito mandato e/o delega.
Articolo 3
Prestazioni del GME
3.1 Il Servizio sarà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto ed al Manuale, come di volta in volta eventualmente modificati ai sensi del presente Contratto. Per l’espletamento del Servizio il GME farà riferimento al Codice ACER indicato dal Contraente. Le Parti convengono espressamente che tutte le obbligazioni del GME relative alla prestazione del Servizio costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda alla PDR, anche in conformità a quanto indicato nel Manuale e nelle disposizioni tecniche di volta in volta applicabili. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità, e saranno integralmente acarico, del Contraente.
3.3 Qualora la prestazione del Servizio sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema e/o la PDR, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema e/o alla PDR, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema e della PDR
3.4 Il GME è responsabile, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previsti dalla normativa rilevante di volta in volta vigente, della corretta e puntuale trasmissione dei dati e delle informazioni propri del Contraente. Il GME, pertanto, si avvale di meccanismi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle operazioni, individuare omissioni ed errori palesi causati dall'operatore di mercato e, qualora si verifichino tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l'operatore di mercato e chiedere di ricevere una versione corretta di tali segnalazioni. Il Contraente sarà, in ogni caso, responsabile del caricamento dei dati nonché della completezza ed esattezza degli stessi, anche per conto della propria controparte contrattuale, nonché dell’eventuale violazione dei diritti della propria controparte contrattuale in relazione all’espletamento di attività non autorizzate o per le quali il Contraente non abbia preventivamente ricevuto apposito mandato e/o delega.
3.5 Con riferimento alla gestione dei flussi informativi inerenti il Servizio, solo qualora a seguito dell’invio del report dovessero essere notificate da ACER (i) ricevute di errore di carattere tecnico-informatico relative alla trasmissione del report ovvero (ii) ricevute di errore riconducibili alla difformità del report predisposto dal Contraente e dallo stesso caricato sulla PDR rispetto allo standard di formato e/o allo standard di contenuto definito da ACER, il GME effettuerà le azioni indicate nel Manuale.
3.6 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio ed il funzionamento della PDR, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
3.7 Il GME si impegna a rispettare gli eventuali diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso la PDR e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza nell’espletamento del Servizio.
3.8 Fatti salvi i casi in cui l’obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME si impegna (i) a rispettare l’eventuale confidenzialità dei dati caricati dal Contraente, eventualmente anche per conto della propria controparte contrattuale, nell’ambito della PDR, e (ii) a non divulgare tali dati e a non tenerne conto per finalità diverse rispetto a quelle espressamente previste nel presente Contratto.
3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo effettivamente subito dal Contraente e accertato a seguito di provvedimenti giudiziali derivanti da azioni giudiziali promosse da terzi, che sia conseguenza diretta di atti o comportamenti del GME (o dei suoi ausiliari, incaricati o collaboratori), per la gestione e l’erogazione del Servizio, nella misura in cui siano in violazione del presente Contratto.
Articolo 4
Modalità di accesso al Sistema ed alla PDR
4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema e/o alla PDR, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati nel Manuale.
4.2 L’accesso al Sistema e alla PDR deve avvenire in conformità a quanto stabilito nel Manuale, come di volta in volta eventualmente modificato ed aggiornato ai sensi del presente Contratto.
Articolo 5
Corrispettivi
5.1 A fronte del Servizio, il Contraente riconosce al GME i corrispettivi, la cui struttura ed entità è pubblicata sul sito internet del GME (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), sezione “Monitoraggio e REMIT”, provvedendo all’integrale e puntuale pagamento, nei termini indicati nel presente articolo 5.
5.2 La struttura e la misura dei corrispettivi, definiti annualmente dal GME, sono pubblicati sul sito internet del GME, sezione “Monitoraggio e REMIT”, entro il 15 novembre di ogni anno e hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. In caso di modifica della struttura/misura dei corrispettivi, qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche, lo stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto secondo quanto previsto al successivo articolo 8.1. Resta inteso che, ove il Contraente non abbia comunicato al GME il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto nei predetti termini, le modifiche della struttura/misura dei corrispettivi si intenderanno tacitamente accettate dal Contraente con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l’inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
5.3 Nel caso di disattivazione totale del Sistema o della PDR, tale da impedire al Contraente di ricevere dal GME la prestazione del Servizio, i corrispettivi di cui al precedente articolo 5.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione. In tal caso, infatti, il Contraente non avrà diritto a ricevere alcun risarcimento e/o indennizzo dal GME.
5.4 I corrispettivi di cui al precedente articolo 5.1, riferiti al primo anno, saranno fatturati dal GME, in un’unica soluzione, entro il 10° giorno lavorativo dalla fine del trimestre in cui cade la data di efficacia del presente Contratto e per gli anni successivi ogni dodici mesi.
5.5 Le fatture saranno messe a disposizione del Contraente secondo le modalità indicate nel Manuale. Nelle fatture saranno riportati gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare il
pagamento.
5.6 Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da parte del Contraente, con valuta fissa per il beneficiario, entro l’ultimo giorno del mese di emissione della fattura, accreditando il relativo importo sul conto corrente bancario indicato dal GME sulla fattura stessa.
5.7 In caso di ritardato pagamento, per qualsivoglia motivo, da parte del Contraente del corrispettivo dovuto al GME ai sensi del presente Contratto, decorreranno a favore del GME gliinteressi moratori sull’importo non pagato – senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto del GME – calcolati, per ogni giorno effettivo di ritardo, secondo quando previsto dal D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 come successivamente modificato e integrato. Il GME, inoltre, sospenderà le attività oggetto del presente Contratto fino all’integrale pagamento di quanto dovuto.
Articolo 6
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito e sospensione del Servizio
6.1 Il GME, nella prestazione del Servizio, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipula del presente Contratto. Il Contraente riconosce che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, eventuali danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
6.2 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione del Servizio entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso, secondo le modalità di cui al successivoarticolo 10.6, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere trasmessa al GME entro e non oltre 20 (venti) giorni dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso.
6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti e/o sospensione ed interruzione del Servizio dovuti a cause di forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del controllo di tale Parte, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet.
6.4 È facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l’attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell’integrità o della sicurezza del Sistema o della PDR, di sospendere l’accesso al Sistema stesso e/o alla PDR stessa, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.
Articolo 7
Durata ed efficacia
7.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del
Contraente e la relativa ricezione in originale da parte del GME e con la successiva accettazione del Contratto da parte del GME, che si intenderà avvenuta con l’invio al Contraente delle credenziali di accesso alla PDR secondo le modalità indicate nel Manuale.
7.2 A titolo di chiarimento, il GME non accetterà proposte di Contratto ove (i) la documentazione trasmessa dal potenziale Contraente non sia conforme a quanto previsto dal Contratto o dal Manuale; (ii) il potenziale Contraente non sia operatore di almeno un Mercato; o (iii) il GME vanti nei confronti del potenziale Contraente crediti insoluti derivanti dalla precedente prestazione del Servizio.
7.3 Il Contratto ha durata indeterminata e, oltre che per gli ulteriori casi espressamente previsti nel Contratto, cesserà di produrre effetti in caso di disattivazione totale del Sistema e/o della PDR anche per effetto di modifiche delle norme applicabili.
Articolo 8
Risoluzione e Recesso
8.1 Oltre a quanto previsto dagli articoli 5.2 e 9 del presente Contratto, il Contraente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento con una previa notifica scritta al GME, secondo le modalità previste ed all’indirizzo indicato nel successivo articolo 10.6, di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso.
8.2 Il Contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di perdita da parte del Contraente, per qualunque causa, della qualifica di operatore – come acquisita ai sensi della Disciplina.
8.3 Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, il GME potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile in caso di mancato pagamento da parte del Contraente anchedi una sola fattura scaduti 45 (quarantacinque) giorni dal termine di pagamento di cui all’articolo 5.5 del presente Contratto.
8.4 Il GME potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento con una previa notifica scritta al Contraente, secondo le modalità previste e all’indirizzo indicato da quest’ultimo nel successivo articolo 10.6, di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso.
8.5 Lo scioglimento del Contratto per qualsiasi causa non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.
Articolo 9
Variazioni, silenzio assenso e condizione risolutiva
9.1 Il GME ha facoltà di modificare il Contratto, il Manuale e le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione del Servizio e di funzionamento della PDR, anche per effetto di modifiche o integrazioni delle Discipline o delle disposizioni tecniche di funzionamento ovvero modifiche normative. In tal caso, il GME si impegna a comunicare la proposta di modifica unilaterale del Contratto tramite posta raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo a dare conferma dell’avvenuta ricezione da parte del Contraente, nonché a pubblicare il relativo avviso sul proprio sito Internet. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare tali eventuali modifiche, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all’indirizzo indicati al successivo articolo 10.6 del presente Contratto. Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di proposta unilaterale di modifica del Contratto, senza che il Contraente abbia comunicato al GME il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le stesse modifiche si intenderanno
tacitamente accettate. L’eventuale utilizzo del Servizio da parte del Contraente – successivamente alla ricezione della comunicazione di proposta di modifica contrattuale e precedentemente alla scadenza del predetto termine di 15 (quindici) giorni - si intenderà quale accettazione implicita delle modifiche. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l’inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
9.2 Nell’ipotesi in cui le proposte di modifica unilaterale del Contratto fossero soggette – ai fini della loro efficacia – alla formalità della specifica approvazione per iscritto, il GME invierà unitamente alla comunicazione di cui all’articolo 9.1 che precede, apposita documentazione contrattuale che dovrà essere specificamente sottoscritta e re-inviata in originale al GME a mezzo posta raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore. Ferma restando la facoltà di recesso del Contraente ai sensi del precedente articolo 9.1, la mancata ricezione da parte del GME della specifica approvazione per iscritto da parte del Contraente entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dal GME, costituirà causa di risoluzione del presente Contratto. La risoluzione sarà efficace allo scadere del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni.
9.3 Nell’ipotesi in cui, successivamente alla stipula del Contratto, il GME fosse abilitato o dovesse comunque rendere disponibili servizi aggiuntivi rispetto al Servizio (“Servizi Aggiuntivi”) lo stesso si impegna a comunicare la messa a disposizione dei Servizi Aggiuntivi tramite pubblicazione del relativo avviso sul proprio sito internet.
Articolo 10
Clausole generali
10.1 L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
10.2 Il presente Contratto e i diritti e obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi.
10.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
10.4 Il presente Contratto viene sottoscritto dal Contraente e, in caso di Contraente persona giuridica, accompagnato da una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario del presente Contratto ovvero di altra documentazione attestante i poteri di rappresentanza. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 5.2 e 9.1, qualsivoglia modifica del presente Contratto dovrà avere luogo in forma scritta.
10.5 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
- GME: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 000/000 - 00000 Xxxx;
- Contraente: .
(indirizzo)
10.6 Ove non diversamente previsto nel presente Contratto o nel Manuale, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e
consegnata, a mano - anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
- GME: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 000/000 - 00000 Xxxx; indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; PEC: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx;
- Contraente: ;.
- (indirizzo)
e-mail ; PEC .
10.7 Il Contraente nomina, per qualsivoglia comunicazione avente natura tecnica e/o operativa, il seguente referente ,
(nominativo del soggetto o dell’ufficio)
numero di telefono, , email .
10.8 Il Contraente nomina, quale soggetto deputato ad accedere alla PDR (user):
, (nome e cognome) (telefono)
, .
(telefono cellulare) (email)
o (Codice Fiscale) (Nr. di Passaporto)1
10.9 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica ovvero alla data della ricevuta di consegna, se effettuate a mezzo posta elettronica certificata.
10.10 Resta inteso che, in caso di variazione dell’indirizzo o di uno dei riferimenti del Contraente, come dallo stesso indicati (a) in epigrafe del presente Contratto, e/o (b) nei precedenti articoli 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8 del presente Contratto, tale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata dal Contraente al GME per iscritto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, presso i riferimenti indicati nel precedente articolo 10.6.
Articolo 11
Legge applicabile
11.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
1 Il Contraente è obbligato a indicare il numero di passaporto del soggetto deputato ad accedere alla PDR in alternativa al Codice Fiscale, solo qualora il predetto soggetto, di nazionalità non italiana, non disponga del codice fiscale.
Articolo 12
Controversie
12.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente, che sia derivante da, o relativa al Contratto e/o al Servizio e/o alla PDR, è soggetta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 13
Privacy
13.1 Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modifiche e integrazioni, i dati personali indicati nel Contratto saranno trattati per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto stesso, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito internet del GME.
Articolo 14
Aggiornamento del contratto
14.1 In caso di modifiche successive alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi dello stesso, il Contratto si intenderà integrato e sostituito dalla versione aggiornata. A decorrere dalla data di perfezionamento di cui all’articolo 7.1 che precede, la presente versione del Contratto sostituisce integralmente l’eventuale precedente versione del medesimo in essere fra le Parti.
Firma del Contraente
Allegato: Autodichiarazione dei poteri di rappresentanza, resa ai sensi del DPR 445/2000 / altra documentazione attestante tali poteri.
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Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.3(g) (limitazione di responsabilità del GME); Articolo 2.3(i) (manleva del Contraente); Articolo 2.3(l) (manleva del Contraente), Articolo 3.4 (limitazioni di responsabilità del GME); Articolo 3.9 (manleva del GME); Articolo 5.2 (silenzio-assenso e decadenza), Articolo 5.5 (sospensione); Articolo 6.1 (limitazione delle responsabilità del GME), Articolo 6.2 (decadenza), Articolo 6.3 (forza maggiore e caso fortuito); Articolo 6.4 (sospensione del Servizio), Articolo 7 (durata ed efficacia); Articolo 8.2 e Articolo 8.3 (condizioni risolutive); Articolo
8.4 (recesso del GME); Articolo 9.1 (variazioni e silenzio-assenso); Articolo 9.2 (condizione risolutiva); Articolo 12 (foro esclusivo).
Firma del Contraente
Roma, (data)