CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO REP. N. 191 STIPULATO CON LA SOCIETA’ DNV-GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA’ (CIG A.Q. N. 5935672F79) CIG DERIVATO: ZB42DA66BA.
CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO REP. N. 191 STIPULATO CON LA SOCIETA’ DNV-GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA’ (CIG A.Q. N. 5935672F79) CIG DERIVATO: ZB42DA66BA.
L’Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 CF/P.IVA 06593810481, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), in forza della autorizzazione conferita con nota del Direttore Amministrativo prot. n. 55588 del 14.07.2020 domiciliata per la carica presso l’Azienda
E
La società DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. con sede legale in Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxx Xxxx, x. 00 CF 06247370155 PI 00820340966 (di seguito fornitore) legalmente rappresenta dal dal Xxx. Xxxxxxx Xxxx, nato a …………. (…...) il …./…../ e
domiciliato per la sua carica presso la sede legale della società
PREMESSO CHE:
- con Decreto del Commissario Straordinario ESTAV CENTRO n. 76 del 18.12.2014 si è proceduto all’indizione di una Procedura aperta in modalità telematica volta alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore per l’affidamento del servizio di certificazione qualità per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro della Toscana;
- con Determinazione del Coordinatore di Area Estar n. 841 del 27.05.2015 è stata aggiudicata la gara avente ad oggetto “Esito procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per l’affidamento del servizio di certificazione qualità per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro della Toscana CIG 5935672F79”;
- che in data 27 luglio 2015 veniva sottoscritto fra Estar e la società DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. l’accordo quadro per l’affidamento del servizio di certificazione del sistema qualità;
- in data 14.03.2018 l’Azienda USL Toscana Centro ha stipulato con la società DNV GL Business Assurance Italia sr.l. il contratto attuativo per il servizio di certificazione di qualità;
- - con Determinazione dirigenziale n. 200 del 13.02.2020 Estar disponeva la prosecuzione del servizio per il periodo di 6 mesi com decorrenza dal 27.01.2020 al 26.09.2020;
- con nota prot. n. 55588 del 14.07.2020 il Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro autorizzava la la Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Responsabile dell’esecuzione del contratto, RES, a dare attuazione alla prosecuzione del contratto per il periodo dal 27.01.2020 al 26.01.2020;
- si ritiene opportuno procedere alla stipula dello specifico contratto attuativo nel rispetto delle caratteristiche tecniche e normative individuate nel capitolato dell’Accordo quadro sopra richiamato al fine di garantire continuità dei servizi oggetto dell’accordo medesimo;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 - Premesse ed allegati
Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati, pur non essendo materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto integralmente accettata dalla ditta aggiudicataria:
- Accordo quadro per l’affidamento del servizio di certificazione del sistema qualità
- Allegato all’accordo quadro “Capitolato normativo e tecnico”
- Scheda dettaglio offerta economica del fornitore
- Offerta Tecnica
Gli allegati al presente contratto sono:
all. A) Accordo di riservatezza
all. B) Comunicazione conto corrente dedicato e dichiarazione sull’esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto in riferimento alla fornitura/servizio aggiudicato ai sensi della Legge n. 136/2010 - Tracciabilità Flussi Finanziari;
all. C) Modulo per richiesta DURC all. D) Duvri
Art. 2 – OGGETTO CONTRATTUALE: SPECIFICHE
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di certificazione del sistema qualità con le modalità previste dal capitolato normativo e tecnico ed in base all'articolazione oraria ed i fabbisogni di seguito indicati:
Struttura | Anno 2020 | Giornate Uomo sul sito |
Dipartimento della Prevenzione | Gap Analysis ISO9001:2015 | 6 |
Audit di Certificazione per sorveglianza ISO 9001:2015 |
Art. 3- IMPORTO
L’importo del presente contratto ammonta ad € 8.540,00 IVA inclusa.
Art. 4 – DURATA
Il presente contratto decorre dal 27 01.2019 al 26.09.2020
Art. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l’osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati.
Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.
Il fornitore è tenuto ad osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell’esecuzione del contratto e del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto per l’Azienda è: D.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Il Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Azienda è: D.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Xxx. Xxxxxxx Xxxx
Art. 6 – VARIAZIONI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.
Art. 7- PENALI
Si rimanda all’art. 12 dell’accordo quadro, all’art. 6.10 del capitolato normativo e all’art. 11 del capitolato tecnico.
Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO
Si rimanda all’art. 16 dell’accordo quadro e agli artt. 7.1, 7.2 del capitolato normativo.
Art. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITA’
Il Direttore dell’Esecuzione del contratto procede alle verifica di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell’esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.
Art. 10- FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino) . Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.
Art. 11 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell’ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall’Impresa all’Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L’Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l’Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell’appaltatore e delle sue controparti.
Le parti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l’Impresa non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.
Art. 12 – RESPONSABILITA’
L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso.
Art. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008
Si rimanda all’art. n. 13 dell’Accordo Quadro e all’art. n. 6.9 del capitolato normativo.
Art. 14 – DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto del presente contratto attuativo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs 50/2016 e D.Lgs 33/2013).
3. Il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.
4. Al fine di garantire adeguate forme di garanzia e protezione nell’utilizzo delle informazioni e/o documenti dei quali la ditta aggiudicatrice potrebbe avere accesso nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, le parti stipulano l’accordo di riservatezza, Allegato A al presente contratto, cui è tenuta la ditta aggiudicataria rispetto alle informazioni e/o ai documenti di cui la stessa venga a conoscenza nello svolgimento di certificazione del sistema qualità.
5. Il trattamento dei dati personali da parte della ditta aggiudicataria per finalità diverse rispetto a quelle consentite dal presente contratto o dalla normativa richiamata al comma 1 del presente articolo, è tassativamente vietato.
Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Il fornitore è tenuto ad osservare nell’espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro (art. 2 comma 4), disponibile sul sito aziendale all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/00-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x- codice-di-condotta/585-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento dei danni subiti nell’ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.
Art. 16 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto.
Art. 17- FORO COMPETENTE
Si rinvia a quanto dall’art. 20 dell’Accordo Quadro e all’art. 12 del capitolato normativo.
Art. 18 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 50/2016 e alle leggi in materia.
Per l’Azienda USL Toscana Centro Per DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) Il Legale Rappresentante
D.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Società DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
Xxx. Xxxxxxx Xxxx