PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
COMUNE DI CASTEL GIORGIO
Provincia di TERNI
Regolamento Comunale
“REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI E DELLE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE “
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04.11.2016
Redatto da:
Sommario
TITOLO I – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 3
Art.1 – Oggetto e Finalità 3
Art. 2 - Definizioni 3
Art. 3 – Soggetti Sponsor ed Eventi sponsorizzati 4
Art. 4 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello Sponsor 4
Art. 5 – Requisiti della sponsorizzazione e dello Sponsor 6
Art. 6 – Diritto di esclusiva 6
Art. 7 – Contratto di sponsorizzazione 7
Art. 8 – Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a procedure di appalto 8
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 8
Art. 10 – Verifiche e controlli 8
Art. 11 – Sponsorizzazione Finanziaria 9
Art. 12 – Aspetti contabili 9
TITOLO II – ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 10
Art. 13 – Oggetto 10
Art. 14 – Natura dell’attività 10
Art. 15 – Requisiti di volontariato 11
Art. 16 – Iniziativa 12
Art. 17 – Cancellazione dall’Albo 12
Art. 18 – Svolgimento dell’attività 12
Art. 19 – Cessazione della collaborazione sul singolo servizio 13
Art. 20 – Oneri 14
Art. 21 – Norme di rinvio 14
Art. 22 – Entrata in vigore 14
TITOLO I – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 – Oggetto e Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, limitatamente al caso in cui l’Amministrazione è soggetto sponsorizzato (sponsee), in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 L. 449/1997, nell'art. 119 D.Lgs. 267/2000, nell’art. 120 D.Lgs. 42/2004 e negli articoli 19 e 151 D.Lgs. 50/2016.
2. La stipulazione dei contratti di sponsorizzazione è legittima solo a condizione che non vengano alterati i caratteri di neutralità, imparzialità ed equidistanza che ispirano l’azione amministrativa. Devono inoltre essere osservati criteri di trasparenza, eticità e responsabilità sociale.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “contratto di sponsorizzazione” il contratto mediante il quale una parte (Sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni e/o servizi e/o ad effettuare lavori a favore di un terzo (sponsee), che a sua volta si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative (Eventi) destinate al pubblico, a diffondere il nome dello Sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi a favore dello Sponsor. L’obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell’Evento, indipendentemente dall’effettivo ritorno di immagine;
b) “Sponsor” il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni
distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità ad altro soggetto (sponsee), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo Sponsor stesso;
c) “sponsee” il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello Sponsor nei modi previsti dal contratto; il presente Regolamento disciplina i casi un cui sponsee risulta l’Amministrazione;
d) "spazio pubblicitario" lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni messe a disposizione dall’Amministrazione per la pubblicità dello Sponsor;
e) “sponsorizzazione finanziaria” la sponsorizzazione che si attua per il tramite del versamento da parte dello Sponsor allo sponsee di una somma in denaro, corrispondente al valore della sponsorizzazione;
f) “sponsorizzazione tecnica” la sponsorizzazione che si attua per il tramite di fornitura di beni o servizi in natura o di realizzazione di lavori, direttamente a cure e spese
dello Sponsor, relativi alla propria attività d’impresa, oppure mediante dazione di danaro o accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’Amministrazione per la fornitura di beni o servizi in natura o di realizzazione di lavori acquistati o comunque affidati a terzi;
g) “Evento” l’iniziativa o il progetto o il lavoro oggetto di sponsorizzazione.
Art. 3 – Soggetti Sponsor ed Eventi sponsorizzati
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire interventi, lavori, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi dell’Amministrazione.
2. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali Sponsor sono, di norma, individuate e programmate della Giunta. Le iniziative che attengono l’ambito dei lavori pubblici, dovranno inoltre risultare, secondo i presupposti di legge e, quindi, per interventi di valore superiore ad Euro 100.000,00, anche in apposito Allegato al Programma Triennale dei lavori di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016.
3. Possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.
4. Il ricorso ai contratti di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni, i lavori pubblici o le attività dell’Amministrazione.
5. I contratti di sponsorizzazione possono comportare per l’Amministrazione sia riduzione di spesa, sia incrementi di entrata.
6. I Responsabili di servizio, nell’ambito della propria competenza, predispongono gli eventuali progetti operativi degli Eventi e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi.
7. La sponsorizzazione può avere origine anche per iniziativa spontanea di uno qualsiasi dei soggetti indicati al precedente comma 1. Fermo restando quanto previsto all’art. 19 D.Lgs. 50/2016, la proposta deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali dell’Amministrazione con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative e organizzative.
Art. 4 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello Sponsor
1. Nei casi in cui il valore della sponsorizzazione sia di importo superiore a 40.000 euro la scelta dello Sponsor è preceduta dalla pubblicazione di appositi avvisi pubblici circa le attività sponsorizzabili, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
2. Dell'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione e/o in altre forme ritenute dal Responsabile del Servizio di volta in volta più convenienti al fine di stimolare l’interesse dei privati a concorrere o ad assumere la sponsorizzazione di cui trattasi. La pubblicazione del bando avviene per almeno 30 giorni. In ogni caso dell’avviso può essere data notizia a soggetti che si ritiene possano essere interessati.
3. Si può procedere all’affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:
a) sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui al comma 2;
b) casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e le caratteristiche dell’Evento limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
c) il valore sia pari o inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa).
4. L’avviso o il bando deve indicare almeno:
a) l’oggetto della sponsorizzazione
b) gli obblighi dello Sponsor
c) i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva
d) la durata del contratto
e) le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta
f) l’eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale
g) i criteri di valutazione delle offerte
h) l’eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione
i) l’ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.
5. Scaduto il termine fissato nell’avviso si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso medesimo. Le proposte pervenute oltre tale termine saranno prese in considerazione solamente nel caso in cui non siano state presentate offerte nei termini previsti.
6. L’offerta deve contenere, fra l’altro:
a) La dichiarazione circa la mancanza di cause di esclusione previste all’art. 5 del presente Regolamento.
b) Le dichiarazioni richieste dall’avviso.
c) L’accettazione incondizionata di quanto previsto nell’avviso e nel presente regolamento.
d) L’impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte pervenute sono esaminate:
a) dal responsabile di procedimento se il criterio di aggiudicazione prevede solamente il versamento di una somma in denaro, eventualmente accompagnate dal numero di anni di sponsorizzazione; in tale ultimo caso l’aggiudicazione avviene a favore di chi formula la migliore offerta (importo sponsorizzazione moltiplicato per il numero di anni di sponsorizzazione)
b) da una commissione composta da 3 dipendenti della Amministrazione se la valutazione avviene sulla base di una pluralità di elementi di valutazione.
Dopo aver stilato la graduatoria, il responsabile di procedimento può indire una successiva fase finalizzata all’acquisizione di ulteriori offerte migliorative, se previsto
nel bando o nell’avviso, stabilendo un termine per la presentazione dei rilanci non inferiore a 10 giorni.
8. L’approvazione dei verbali di gara avviene con atto del Responsabile del servizio.
Art. 5 – Requisiti della sponsorizzazione e dello Sponsor
1. L’amministrazione rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella dello Sponsor;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;
c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
d) lo Sponsor ha in atto controversie di natura giuridica con l’Amministrazione.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:
a) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
b) si trovano in condizione di incapacità a contrattare con la P.A.
Art. 6 – Diritto di esclusiva
1. L’Amministrazione può concedere il diritto di esclusiva generale o commerciale qualora ritenga tale opzione utile per stimolare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.
2. La clausola di esclusiva può essere:
a) generale, se comporta la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un unico soggetto in veste di Sponsor;
b) commerciale, se comporta la conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi soggetti in veste di Sponsor, unica per ogni specifica categoria merceologica o di attività.
3. Le clausole di esclusiva sono evidenziate in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti e devono essere espressamente previste nel contratto di sponsorizzazione.
4. Le operazioni di sponsorizzazione non determinano alcuna sovrapposizione (e quindi incompatibilità) con altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali:
a) patrocinio, laddove si prevede una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell’Amministrazione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali;
b) mecenatismo, che si manifesta nel sostegno nei confronti di attività artistiche e culturali;
c) iniziative di sensibilizzazione correlate a specifici spazi, beni e tematiche di interesse collettivo.
Art. 7 – Contratto di sponsorizzazione
1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di apposito contratto sottoscritto dal Responsabile del servizio interessato dal progetto di sponsorizzazione e dallo Sponsor. La stipula può avvenire anche mediante scambio di lettere commerciali fra le parti.
2. Il contratto di sponsorizzazione deve contenere tutti gli elementi essenziali, in particolare:
a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi reciproci e responsabilità, secondo i contenuti delle specifiche iniziative sponsorizzate;
b) il valore della sponsorizzazione;
c) gli spazi pubblicitari;
d) le clausole operative riguardanti le prestazioni a carico dell’Amministrazione per la veicolazione di segni distintivi dello Sponsor, secondo principi di coerenza con le proprie capacità organizzative e di equilibrio rispetto al valore della sponsorizzazione;
e) le modalità di attuazione e l’eventuale diritto di “esclusiva”;
f) la durata e l’eventuale rinnovabilità;
g) le eventuali garanzie e le cause di risoluzione del contratto;
h) l’indicazione del foro competente per la risoluzione delle controversie;
i) l’onere delle spese di xxxxx e di registrazione.
3. Ai contratti di sponsorizzazione tecnica, aventi ad oggetto i lavori le forniture e i servizi di cui al D.Lgs. 50/2016, si applicano ai soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e i requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori.
Le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, alla direzione, all’esecuzione e al collaudo del contratto sono contenute nel contratto stesso
Art. 8 – Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a procedure di appalto
1. L’Amministrazione può prevedere, nell’ambito di bandi di gara o avvisi per la selezione di contraenti per appalti di servizi, di forniture o di lavori pubblici, specifiche clausole inerenti la valutazione di proposte di sponsorizzazione.
2. Gli elementi valutativi inerenti le possibili proposte di sponsorizzazione non devono comunque costituire criterio con peso determinante in relazione al complessivo affidamento della fornitura dei beni, dei servizi e dei lavori.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e degli atti normativi ed organizzativi adottati in materia dall’Amministrazione.
2. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del presente Regolamento.
3. Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione, in persona del suo Sindaco pro tempore; responsabile del trattamento, in conformità del D.Lgs. n. 196/2003, è il responsabile del servizio competente per il procedimento relativo a ciascuna sponsorizzazione.
4. In nessun caso possono esser comunicati allo Sponsor i nominativi e gli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazione istituzionali.
Art. 10 – Verifiche e controlli
1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile del servizio competente per materia, al fine di accertare l’attuazione degli adempimenti pattuiti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo Sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione e comunque l’immediato intervento dello Sponsor per il ripristino dei livelli ottimali della prestazione convenuta.
3. L’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto nel caso in cui lo Sponsor rechi danni all’immagine dell’Amministrazione o non siano perseguiti i fini sociali e di pubblica utilità cui l’Amministrazione deve attenersi, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
4. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo o la mancata o parziale esecuzione della prestazione secondo le condizioni previste nel contratto saranno causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.
Art. 11 – Sponsorizzazione Finanziaria
1. Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente Regolamento si fa rinvio:
a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
b) per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al D.Lgs. n. 30/2005, nonché ad altra normativa specifica in materia.
Art. 12 – Aspetti contabili
1. Le risorse provenienti da contratti di sponsorizzazione finanziaria sono inserite, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, nel bilancio di previsione a inizio anno, o durante l’anno con successiva variazione.
2. Le risorse provenienti da sponsorizzazioni tecniche che consistono nella fornitura da parte dello Sponsor di beni durevoli ovvero la realizzazione di lavori pubblici comportano l’aggiornamento dei relativi inventari, su comunicazione del responsabile del procedimento.
TITOLO II – ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Art. 13 – Oggetto
1. Il presente Titolo disciplina lo svolgimento di attività di volontariato da parte di cittadini singoli o di gruppi organizzati a favore del Comune e/o della collettività.
2. L’attività svolta da organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della normativa nazionale e regionale disciplinante la materia e iscritte nell’apposito albo regionale ivi previsto, resta, invece, disciplinata dalle specifiche convenzioni che possono essere stipulate con il Comune ai sensi della predetta normativa.
3. Al fine di incentivare il consociativismo e rapporti di collaborazione con il Comune resi in forma associata, l’Amministrazione si impegna a rendere nota l’esistenza delle forme di volontariato organizzato operanti nel territorio attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale dell’ “Albo della Associazioni”.
Art. 14 – Natura dell’attività
1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario finale della stessa.
2. Lo svolgimento dell’attività non può configurare, dichiaratamente o tacitamente, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell’Ente né travalicare la spontanea disponibilità del volontario. L’azione del volontario non può essere considerata titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
3. I volontari possono prestare la loro opera nei seguenti ambiti:
a) supporto agli agenti di polizia locale nell’attività di regolamentazione del traffico e della sosta, anche in occasione di manifestazioni, secondo modalità e limiti di volta in volta concordati con il Responsabile di Polizia locale;
b) supporto all’attività di sorveglianza dei bambini negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole e durante il servizio mensa, in quest’ultimo caso previo nulla osta del Dirigente scolastico;
c) attività di sorveglianza e custodia presso strutture a valenza culturale e ricreativa, impianti sportivi, aree giochi e parchi pubblici;
d) attività di accompagnamento dei bambini nel percorso casa-scuola e viceversa (servizio pedibus o assistenza scuolabus);
e) attività di accompagnamento sui mezzi adibiti al trasporto di anziani e di soggetti disabili;
f) servizio di supporto presso la Biblioteca comunale;
g) supporto alle attività culturali, sportive e ricreative;
h) supporto al personale impiegato nei servizi alla persona;
i) servizio di guida turistica;
j) attività di minuta manutenzione che interessano aree, immobili, arredi di proprietà del Comune di Castel Giorgio (es. piccole riparazioni, tinteggiature, verniciature, rimozione graffiti);
k) attività di pulizia, manutenzione del verde, rimozione e conferimento di rifiuti presenti in aree ed immobili di proprietà del Comune di Castel Giorgio, con particolare riferimento ad aree verdi, boschi, sentieri pubblici;
l) spalatura manuale della neve dalle strade, marciapiedi, piazze, piazzali ed aree pubbliche in genere;
m)attività di protezione civile;
n) altri eventuali che potranno successivamente essere individuati con deliberazione di Giunta comunale, previo parere del Responsabile di servizio competente per materia.
Art. 15 – Requisiti di volontariato
I soggetti che intendono svolgere attività di volontariato devono avere i seguenti requisiti:
a) maggiore età, ovvero sedici anni di età previa liberatoria del soggetto che esercita la potestà sul minore;
b) idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni per cui si propongono;
c) idoneità morale, secondo valutazione dell’Ente, tenuto anche conto dell’assenza di condanne penali a proprio carico.
Art. 16 – Iniziativa
1. L’iniziativa dell’attività volontaria, negli ambiti come individuati dal precedente art. 14, può essere spontanea ovvero promossa dai Responsabili di servizio con appositi avvisi che, nei servizi di rispettiva competenza, individuino le attività in cui impiegare i volontari, tenuto conto delle possibilità organizzative, di controllo e raggiungimento degli obiettivi posti in capo agli stessi.
2. Le persone/enti interessati devono presentare la loro manifestazione di disponibilità, in carta semplice. Alla domanda devono essere allegati:
a) fotocopia della carta d’identità in corso di validità;
b) autocertificazione di non aver riportato le condanne penali di cui all’articolo precedente;
c) dichiarazione indicante il livello di formazione, le abilità e le conoscenze possedute, anche con riferimento a pregresse esperienze lavorative;
d) dichiarazione indicante la/e attività prescelta/e tra quelle indicate nell’elenco, della disponibilità oraria giornaliera e della durata del servizio volontario offerto;
e) dichiarazione sottoscritta di accettazione dei contenuti del presente Regolamento.
3. Ricevute le domande e valutati i requisiti attraverso apposito colloquio con il richiedente, i volontari vengono inseriti nell’ “Albo dei volontari”.
I Responsabili di servizio effettuano ricognizioni periodiche delle attività legate all’intervento dei volontari e provvedono a darne idonea pubblicità al fine di favorire la massima partecipazione
Art. 17 – Cancellazione dall’Albo
1. L’iscrizione nell’Albo dei volontari viene mantenuta sino a che non intervenga la cancellazione.
2. La cancellazione dall’Albo avviene:
a) a seguito di comunicazione di rinuncia alla disponibilità da parte del volontario;
b) d’ufficio qualora, nel corso dello svolgimento dell’attività, il Responsabile del servizio rinunci alla collaborazione in quanto si siano verificate gravi violazioni ovvero per la perdita dei requisiti di cui al precedente art. 15.
Art. 18 – Svolgimento dell’attività
1. Il Responsabile di servizio competente in relazione all’ambito di intervento attiva, a suo insindacabile giudizio, attiva forme di collaborazione con i volontari iscritti all’Albo formato ai sensi dell’art. 13, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al precedente art.
15 e acquisizione del certificato medico attestante il possesso dell’idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni per cui si propongono, ove necessario.
2. La durata dell’attività si intende a tempo determinato e viene stabilita di volta in volta in sede di attivazione.
3. Il rapporto viene attivato attraverso la sottoscrizione delle parti di un progetto di attività di volontariato concordato in ogni suo aspetto, tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio e degli interessi e delle capacità indicati dal volontario all’atto della presentazione della domanda. Il progetto definisce puntualmente le modalità, i tempi e le condizioni di svolgimento dell’attività. Ai fini del rispetto della vigente normativa sulla sicurezza, il responsabile di servizio procederà, per ciascuna attività, a redigere una dettagliata descrizione delle modalità di svolgimento, una sintetica descrizione dell’esposizione ai rischi ed, eventualmente, le prime indicazioni di tutela per la salute dei volontari. Tali valutazioni saranno poi approfondite, in maniera dialettica con il volontario, fino al perfezionamento del progetto di volontariato.
4. Il Responsabile di servizio direttamente o tramite suo delegato, provvede alla gestione dell’attività, organizzando, sovraintendendo, verificando e vigilando sulle prestazioni svolte a supporto del personale comunale. Il Responsabile deve adottare ogni misura utile a consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e le altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
Il Responsabile garantisce, ove possibile, una completa turnazione tra i volontari.
Art. 19 – Cessazione della collaborazione sul singolo servizio
1. La collaborazione con il Comune può cessare in qualsiasi momento per rinuncia del volontario. Ove possibile, il volontario comunica la rinuncia al servizio nei tempi e con le modalità concordate con il Responsabile del servizio comunale di riferimento.
2. Il responsabile del servizio comunale rinuncia alla collaborazione del volontario dandone immediata comunicazione scritta all’interessato:
a) in caso di violazione degli impegni di cui all’articolo precedente, fatta salva la cancellazione dall’Albo nei casi di grave violazione;
b) in caso di sopravvenuta manifesta inidoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni affidategli;
c) in tutti i casi in cui il volontario abbia assunto comportamenti sconvenienti tali da compromettere l’immagine del Comune o contravvenire alle finalità del servizio e dell’Amministrazione;
d) per sopravvenute esigenze organizzative del servizio.
3. La cessazione del rapporto comporta in capo al volontario l’obbligo di restituzione del tesserino di riconoscimento e del materiale eventualmente fornito dal Comune.
Art. 20 – Oneri
1. Sono a carico del Comune, salvo diverso accordo con i soggetti coinvolti:
a) l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie in cui potrebbero incorrere i volontari nello svolgimento delle attività affidate nonché per la responsabilità civile verso terzi;
b) la fornitura del tesserino di riconoscimento riportante i dati anagrafici, la fotografia e l’indicazione dell’attività di impiego;
c) la fornitura, ove occorrente, di specifico vestiario, di attrezzature di protezione individuale, degli attrezzi di lavoro, del trasporto comunale per spostamenti inerenti le mansioni e di tutto l’occorrente per lo svolgimento dell’attività. Non è garantito dal Comune il trasporto per raggiungere il posto di svolgimento dell'incarico né la relativa spesa. I volontari non sono autorizzati ad anticipare la spesa per l’acquisto dell’occorrente lo svolgimento dell’attività ed in ogni caso non è ammesso il rimborso della spesa eventualmente sostenuta.
d) l’organizzazione di brevi corsi di formazione e l’onere del certificato medico, qualora necessari.
2. Le spese a carico del Comune trovano copertura in appositi stanziamenti del Bilancio di previsione annuale.
Art. 21 – Norme di rinvio
Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
- l’attività svolta nell’ambito di tirocini di formazione e orientamento;
- l’attività svolta nell’ambito di progetti di Servizio civile nazionale istituito dalla L. 64/2001.
Art. 22 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento diventa esecutivo con l’entrata in vigore della deliberazione che lo approva.
2. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.