SERVIZI INFORMATIVI
SERVIZI INFORMATIVI
Fornitura di servizi, supporto ed assistenza tecnica al sistema informatico provinciale
Art. 1 - DEFINIZIONI 3
Art. 2 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL APPALTO 3
Art. 3 - DURATA DEL APPALTO 3
Art. 4 - IMPORTO DELL’ APPALTO 3
Art. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO – IMPRESA AGGIUDICATARIA 3
Art. 6 - ONERI A CARICO 4
Art. 7 - VALIDITA’ DELL’OFFERTA - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO 5
Art. 8 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 5
Art. 9 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 5
Art. 10 – ADEGUAMENTI DEI PREZZI 6
Art. 11 - CESSIONE DI CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO 6
Art. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE/PRESTATORE DI SERVIZIO 7
Art. 13 - INADEMPIMENTI, PENALI E CRITERI DI APPLICAZIONE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO, RISARCIMENTO DANNI 8
Art. 14 - RECESSO DA PARTE DELL’APPALTATORE 10
Art. 15 – XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 00
Art. 16 - COLLAUDO 11
Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 12
Art. 18 - FORO COMPETENTE 12
Art. 19 - NORME FINALI 12
Art. 20 - ALLEGATI 13
Art. 1 - DEFINIZIONI
Nel presente capitolato speciale d’appalto ed in genere in tutta la documentazione, potrà essere usata la terminologia di seguito specificata: C.S.A.: il “capitolato speciale d’appalto”; “ente aggiudicatore”, “stazione appaltante”, “amministrazione aggiudicatrice”: la Provincia di Venezia; la Provincia, “aggiudicatario”, “candidato”, “offerente”, “operatore economico”, “impresa aggiudicataria”, “fornitore/prestatore di servizi”: il soggetto cui è affidata l’esecuzione della fornitura/servizio oggetto del presente capitolato.
Art. 2 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’ APPALTO
I’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di supporto ed assistenza tecnica al sistema informatico provinciale e la fornitura di consumabili e materiale hardware secondo quanto stabilito nel presente C.S.A.. Le caratteristiche della fornitura/servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto di servizio è di trentasei mesi, dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto, indicata in un apposito verbale.
La stazione appaltante si riserva comunque anche la facoltà di prorogare l’appalto, per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto all’Impresa aggiudicataria almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L’impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa, senza poter pretendere nessun indennizzo.
Il direttore dell’esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio di esecuzione delle prestazioni, in contraddittorio con l’esecutore ai sensi dell’art. 304 del regolamento.
Art. 4 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base d’appalto ammonta a € 1.496.780,00 = (IVA esclusa).
Nel corso della durata contrattuale potranno essere conferiti ordini anche oltre il predetto importo, previo costituzione della necessaria copertura finanziaria e nei limiti dell’incremento del 20% dello stesso, secondo il disposto dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 120 del R.D. n. 827/1924.
Il prestatore di servizio è pertanto impegnato a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione quanto ordinato nei predetti limiti.
Art. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO – IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’aggiudicatario è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Provincia di Venezia.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Provincia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Art. 6 - ONERI A CARICO
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico del fornitore/prestatore di servizi senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della Provincia di Venezia.
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri diretti ed indiretti, necessari per l'esecuzione delle prestazioni richieste, le spese di viaggio e di trasferta di tutto il personale (dipendenti, collaboratori, rappresentanti del titolare etc.), gli strumenti HW e SW ed, in genere, tutti i mezzi d'opera necessari per l'espletamento completo dei servizi.
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre nominare un referente commerciale e contabile unico per la gestione del contratto (Site Manager) comunicandone tempestivamente nominativo e recapito al servizio informatico della Provincia.
L'imposta sul valore aggiunto s'intende a carico della Provincia di Venezia.
Art. 7 - VALIDITA’ DELL’OFFERTA - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO
L’affidamento oggetto del presente appalto non sarà obbligatorio e quindi efficace per la Provincia di Venezia fino a che non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.
L'offerta vincola, invece, immediatamente il fornitore/prestatore di servizi aggiudicatario per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell’art. 11, commi 7 e 9 del d.lgs. n.163/2006.
Visto l’art. 11, comma 12, del d.lgs.163/2006, la Provincia di Venezia avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l’esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, al soggetto, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto il fornitore/prestatore di servizio avrà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni effettuate, valutate secondo i prezzi riportati nell’offerta, fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall’affidamento.
Art. 8 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
Art. 9 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento da parte della Provincia di Venezia avverrà in seguito alla consegna ed al riscontro della regolare esecuzione della fornitura/servizio di cui ai singoli ordini, oltre che nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato.
Le fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, essere intestate e inviate a: Provincia di Venezia - Settore Informatica Via Forte Marghera n. 191 – cap. 30173 Venezia
Mestre
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa il fatturato verrà liquidato alla impresa capogruppo.
Il pagamento verrà effettuato normalmente a mezzo Tesoreria entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte della Provincia di Venezia delle singole fatture corredate della documentazione stabilita e relative a forniture regolarmente effettuate.
Le fatture non potranno di conseguenza essere emesse prima dell’effettiva consegna della fornitura/ servizio.
La fattura errata per differenze riscontrate nel prezzo, sarà posta in pagamento previo ricevimento delle note contabili correttive da parte del fornitore/prestatore di servizio. In questo caso il termine di pagamento per la Provincia di Venezia decorrerà a partire dalla data di ricevimento della suddetta regolarizzazione.
Nel periodo compreso fra il 15 dicembre e il 15 gennaio i pagamenti verranno sospesi per permettere l’effettuazione delle operazioni di chiusura e riapertura delle scritture contabili; pertanto, in deroga al principio generale, nel periodo di fine ed inizio esercizio finanziario i sessanta giorni potranno subire un aumento fino a trenta giorni, senza che ciò comporti oneri per
interessi di mora a carico della Provincia di Venezia.
Il pagamento si intende avvenuto alla data di ricevimento del mandato da parte del Tesoriere provinciale.
La Provincia di Venezia si impegna ad utilizzare il 70 % delle giornate indicate per ogni figura professionale richiesta al punto 8 del capitolato tecnico.
Eventuali interessi di mora saranno calcolati in base al disposto dell’art. 1284 c.c. per gli interessi legali, oppure in base al tasso ancorato a quello B.C.E., tempo per tempo vigente, se inferiore.
Oltre quanto previsto all’art. 12 del presente capitolato, nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente del soggetto fornitore/prestatore di servizio, la Provincia di Venezia si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione la Provincia di Venezia potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
Le fatture riferite ai servizi prestati dall’aggiudicatario dovranno essere emesse trimestralmente salvo diversi accordi con la Provincia di Venezia.
Art. 10 – ADEGUAMENTI DEI PREZZI
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni di contratto per almeno il primo anno di durata del contratto.
Successivamente, eventuali richieste di revisione prezzo saranno valutate previo contraddittorio tra le parti.
Le revisioni, nei termini di cui all’art. 115 del d.lgs. 163/2006, saranno operate sulla base di istruttoria condotta dal dirigente responsabile del Settore Informatica sulla base dei dati di cui all’art.7, comma 4, lettera c) e comma 5 del suddetto d.lgs. 163/2006.
In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 7, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
Art. 11 - CESSIONE DI CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO
A pena di nullità, è vietato al fornitore/prestatore di servizio, cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto dall’art. 51 del d.lgs. 163/2006 per le vicende soggettive del fornitore/prestatore di servizio nelle sue qualità di candidato, di offerente e di aggiudicatario e dall’art. 116 del d.lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell’esecutore del contratto.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del d.lgs. 163/2006.
Secondo il disposto dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, comma 2, le forniture/servizio di cui al presente capitolato possono essere subappaltate entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. Il fornitore/prestatore di servizio che intenda subappaltare a terzi parte delle forniture/servizio dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale delle forniture/servizio che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del d.lgs. 163/2006, al quale espressamente si rinvia.
E’ fatto obbligo al fornitore/prestatore di servizi di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti (da essi affidatari) corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Il fornitore/prestatore di servizi è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 6, dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006 ed è responsabile in solido dell’osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Venezia con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di carattere economico - finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. I requisiti di carattere economico - finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
Art. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE/PRESTATORE DI SERVIZIO
Il fornitore/prestatore di servizio, nell’esecuzione della fornitura/servizio prevista dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti la fornitura/servizio stessa.
Il fornitore/prestatore di servizio aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture/servizio di cui al presente capitolato. Il fornitore/prestatore di servizio dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L’impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m..
E' fatto carico al fornitore/prestatore di servizio di dare piena attuazione nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
Il fornitore/prestatore di servizio sarà considerato responsabile dei danni che, dagli articoli forniti e relativi montaggi non idonei o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei subappaltatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della Provincia di Venezia che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Provincia di Venezia, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
E’ obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., e verso i dipendenti (RCO) comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro e per anno non inferiore ad € 1.000.000.= (un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Provincia , precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri , e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000= (un milione/00).
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 13 - INADEMPIMENTI, PENALI E CRITERI DI APPLICAZIONE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO, RISARCIMENTO DANNI
In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la Provincia di Venezia invierà comunicazione scritta, con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.
In caso di contestazione il fornitore/prestatore di servizio dovrà comunicare le proprie deduzioni alla Provincia di Venezia nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero accolte dalla Provincia di Venezia, o in caso di mancata risposta entro il termine indicato dalla Provincia di Venezia, o di mancato arrivo nel termine indicato dalla Provincia di Venezia, la Provincia di Venezia si riserva di applicare le penali previste e di seguito elencate.
Durante i primi 3 mesi, dall’avvio di contratto (fase di transizione), saranno raccolti i dati per consentire all’aggiudicatario la messa a punto e la corretta taratura dei metodi di espletamento dei servizi con l’obiettivo di garantire il raggiungimento degli standard richiesti. Trascorso tale periodo, e per tutta la durata del contratto, saranno confrontati trimestralmente i valori di riferimento con quelli effettivi determinando in tal modo l’applicazione o meno delle penali secondo quanto previsto nella seguente tabella.
Servizio | Causale | Penale in € |
Fornitura nuovi dispositivi hardware e distribuzione computer dismessi | Per ogni giorno di ritardo della corretta installazione di ogni singolo lotto. | 100 |
Per ogni giorno di mancata disponibilità alla consegna del materiale dismesso. | 300 | |
Servizio di distribuzioni del materiale di consumo | Per le sedi entro il territorio del comune di Venezia: per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del singolo materiale di consumo rispetto alla data definita. | 100 |
Per le sedi esterne al territorio del comune di Venezia: per ogni giorno di ritardo riferito ad ogni singola sede decentrata della consegna rispetto alla data definita. | 300 | |
Manutenzione Server, apparati di rete e apparecchiature critiche | Per ogni giorno di ritardo per la risoluzione del guasto sugli apparati di rete e di backup. | 300 |
Per ogni giorno di ritardo per la risoluzione del guasto sui server . | 500 | |
Per ogni giorno di ritardo per la risoluzione del guasto su dispositivi “critici” rispetto alla data definita. | 2000 | |
Manutenzione Hardware Plotter e stampanti di rete | Per ogni giorno di ritardo per la risoluzione del guasto. | 300 |
Manutenzione Hardware delle P.d.L. | Per ogni giorno di ritardo della risoluzione del guasto su Personal computer, apparati di rete, Notebook e scanner rispetto alla data definita. | 100 |
Servizio di Installazione e movimentazione delle apparecchiature (IMAC) | Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per l’esecuzione dell’attività programmata . | 100 |
Help Desk di I° livello | Mancato rispetto di livelli minimi previsti nel presente per ogni scostamento di due punti percentuali al di sotto dei seguenti livelli minimi previsti per l’indicatore: livello copertura LC1:15% per i trimestri del primo anno, 20 % per i trimestri del secondo, 25 % per i trimestri del restante periodo. | 300 |
Ogni 5 mancate disponibilità nel trimestre di riferimento del personale, riscontrato alla apertura di una chiamata in orario di servizio. | 300 | |
Help Desk di II° livello | Mancata presa in carico della chiamata trasferita dall’help desk di I livello nei tempi previsti | 100 |
Mancato rispetto di livelli minimi previsti nel presente per ogni scostamento di due punti percentuali al di sotto dei seguenti livelli minimi previsti per l’indicatore: livello copertura LC2:50% per i trimestri del primo anno, 60 % per i trimestri del secondo, 70 % per i trimestri del restante periodo. | 300 | |
Per la mancata fornitura del report trimestrale entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre stesso. | 500 | |
Monitoraggio linee dati | Per ogni giornata di ritardo nell’erogazione di attività ordinarie (10 gg). | 200 |
Servizio di assistenza tecnica e sistemistica | Per ogni giornata di ritardo nell’erogazione di attività richieste per attività straordinarie. | 500 |
In caso di sostituzione del personale in modo difforme da quanto previsto dal paragrafo 8 del capitolato tecnico. | 500 |
La Provincia di Venezia, oltre all’applicazione delle penali, dispone che il termine massimo di ritardo della consegna non possa eccedere comunque i quindici (15) giorni solari; trascorso detto termine la Provincia si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura/servizio ad altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa stazione appaltante mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’aggiudicatario inadempiente, tramite emissione di specifica reversale.
In alternativa la Provincia di Venezia potrà avvalersi della cauzione di cui all’art. 5 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente la Provincia di Venezia si riserva inoltre di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione la Provincia di Venezia potrà applicare le penali previste nel
contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
Risoluzione del contratto:
In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, la Provincia di Venezia potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione di cui all’art. 5 del presente capitolato.
La Provincia di Venezia potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al fornitore/prestatore di servizio, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:
a) verificarsi (da parte del fornitore/prestatore di servizio) in un trimestre di 5 inadempienze o gravi negligenze, verbalizzate, riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate alla stazione appaltante;
c) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
d) sospensione ingiustificata delle forniture/servizio, anche per una sola volta;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte della Provincia di Venezia;
f) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del fornitore/prestatore di servizio;
g) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale della fornitura senza autorizzazione scritta della Provincia di Venezia;
h) reato di frode del fornitore/prestatore di servizio.
In ogni caso di risoluzione del contratto la Provincia di Venezia potrà rivolgersi all’offerente che segue nella graduatoria di aggiudicazione.
Recesso:
a) la Provincia di Venezia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al fornitore/prestatore di servizio con lettera raccomandata a/r;
b) dalla data di efficacia del recesso, il fornitore/prestatore di servizio deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la stazione appaltante;
c) in caso di recesso, il fornitore/prestatore di servizio ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché le stesse siano state eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Risarcimento danni:
La Provincia di Venezia si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l’esecuzione del contratto per colpa del fornitore/prestatore di servizio, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti, oppure determinare l’interruzione di un pubblico servizio.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità del fornitore/prestatore di servizio, per qualsiasi motivo, la Provincia di Venezia, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dallo stesso, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 14 - RECESSO DA PARTE DELL’APPALTATORE
Il recesso dal contratto da parte del fornitore/prestatore di servizio comporta l’incameramento della cauzione definitiva costituita fatti salvi i danni e le spese.
Art. 15 – RISCHI DA INTERFERENZA
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l’individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 è riportato tra i documenti di gara
Il personale dell'Appaltatore è, comunque, tenuto a partecipare alle riunioni di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro organizzate dalla Provincia per il personale dipendente. Il costo per la sicurezza è valutato in 480,00 euro per tutta la di durata del contratto.
Art. 16 - COLLAUDO
Il collaudo verrà effettuato a tre mesi dalla data di decorrenza del contratto e verranno effettuate le seguenti verifiche:
Sostituzione di dispositivi informatici
- Verifica delle caratteristiche e delle modalità di fornitura di nuovi dispositivi hardware.
- Verifica delle modalità di alienazione dei dispositivi sostituiti.
- Verifica della produzione dei kit di installazione per le postazioni di lavoro.
Inventario
- Verifica delle modalità di inventariazione.
Servizi di Help Desk di I e II Livello
- Verifica di attivazione del servizio, Help Desk di I e di II Livello.
- Verifica della qualità e della competenza tecnica del personale addetto ai servizi di call center.
- Verifica attivazione del servizio di monitoraggio delle linee dati.
Manutenzione
- Verifica delle caratteristiche e delle modalità manutenzione delle postazioni di lavoro.
- Verifica delle caratteristiche e delle modalità manutenzione degli apparati di rete e dei server.
- Verifica delle caratteristiche e delle modalità manutenzione dei plotter e delle stampanti di rete.
Servizio di installazione e movimentazione delle apparecchiature (IMAC)
- Verifica di attivazione del servizio di movimentazione ed installazione.
Materiale di consumo
- Verifica della qualità del materiale fornito.
- Verifica delle modalità di consegna materiale.
Fornitura di servizi di assistenza sistemistica tecnica specialistica
- Verifica di attivazione del servizio di assistenza sistemistica.
Fornitura di materiale hardware
- completezza della fornitura ed attivazione dei servizi richiesti
- corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti offerti e forniti;
Tutti i collaudi avverranno in contraddittorio con l’aggiudicatario su specifiche concordate.
In caso di collaudo negativo, anche parziale, a seguito delle verifiche di corrispondenza, l’aggiudicatario dovrà provvedere ad adottare le necessarie correzioni/sostituzioni entro 30 giorni naturali consecutivi dalla comunicazione.
Durante l’esecuzione della fornitura/servizio la Provincia di Venezia può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche della fornitura/servizio in corso di realizzazione a quanto richiesto nel capitolato speciale di appalto o nel contratto
Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in base al presente capitolato, deve impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
In particolare, l'impresa aggiudicataria si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato, affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza od in possesso, in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.
Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte dell'impresa aggiudicataria e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'appalto.
Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto.
Il personale impiegato dall'impresa aggiudicataria dovrà inoltre astenersi dal manomettere o dal prendere conoscenza di pratiche, documenti o corrispondenza ovunque posti negli uffici della Provincia.
L’impresa dovrà dichiarare di essere consapevole che i dati che tratterà, potranno essere soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’impresa è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza e ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali.
L’aggiudicatario è obbligato ad allertare immediatamente la Provincia in caso di situazioni anomale o di emergenze.
L’impresa aggiudicataria dovrà altresì comunicare al settore Informatica i nominativi dei propri dipendenti e/o collaboratori che saranno utilizzati per l’espletamento del servizio oggetto dell'appalto.
Rimane salvo ed applicabile tutto quanto previsto dal d.lgs.196/2003 e dalle norme del codice penale e di procedura penale in tema di criminalità informatica.
Art. 18 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia
Art. 19 - NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato speciale d’appalto si fa riferimento a tutte le norme di legge, anche speciali riguardanti la materia e/o ai regolamenti della Provincia di Venezia in vigore in quanto applicabili
Art. 20 - ALLEGATI
Sono allegati al capitolato d'oneri e ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:
• Capitolato tecnico
• Infrastruttura Tecnologica
• Inventario
• Disciplinare di gara
1. Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica (ALLEGATO 1)
2. Dichiarazione sostitutiva del punto 2 del disciplinare di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000 (ALLEGATO 2)
3. Dichiarazione sostitutiva del punto 3 del disciplinare di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000 (ALLEGATO 3)
4. Dichiarazione sostitutiva del punto 3 del disciplinare di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000 (ALLEGATO 4)
5. Dichiarazione sostitutiva del punto 3 del disciplinare di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000 (ALLEGATO 5)
6. Dichiarazione per le imprese consorziate per il quale il consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 e s.m. ha dichiarato di concorrere (ALLEGATO 6)
7. Autodichiarazione e dichiarazioni di impegno dell’impresa ausiliaria (ALLEGATO 7)
8. Dichiarazione ex art. 37, comma 8, d.lgs. 163/2006 e s.m. (ALLEGATO 8)
9. Modello G.A.P. (ALLEGATO 9)
• Modulo Offerta Economica
• DUVRI