REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione X.X. x. 000 xxx 00/00/0000
Xxxxxxxxxxxx all’Albo Pretorio dal 23/03/2017 al 7/04/2017, in vigore dall’8/04/2017
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 .............................................................................................................................................
Oggetto
Art. 2 .............................................................................................................................................
Acquisizione di beni e servizi mediante ricorso a CONSIP e MePA
Art. 3 .............................................................................................................................................
Principi
Art. 4 .............................................................................................................................................
Divieti
Art. 5 .............................................................................................................................................
Condizioni di ammissione
Art. 6 .............................................................................................................................................
Competenze dei Dirigenti e degli Uffici
TITOLO II
MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 7 .............................................................................................................................................
Gare: norme generali
Art. 8 .............................................................................................................................................
Divieto di artificioso frazionamento
Art. 9 .............................................................................................................................................
Quantificazione del quadro di spesa
Art. 10 ...........................................................................................................................................
Pubblicità
Art. 11 ...........................................................................................................................................
Commissioni giudicatrici
TITOLO III STIPULAZIONE E ROGITO
Art. 12 .........................................................................................................................................
Deposito spese contrattuali
Art. 13 .........................................................................................................................................
Forma dei contratti
Art. 14………………………………………………………………………………………….
Durata del contratto
Art. 15 …………………………………………………………………………………………
Ufficiale rogante
Art. 16 …………………………………………………………………………………………
Disposizioni in merito al contenuto ed agli allegati del contratto
Art. 17 ………………………………………………………………………………………...
Adempimenti fiscali
Art. 18 …………………………………………………………………………………………
Efficacia del contratto
TITOLO IV
ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Art. 19 .........................................................................................................................................
Revisione periodica dei prezzi
Art. 20 .........................................................................................................................................
Liquidazioni
Art. 21 .........................................................................................................................................
Verifica esecuzione lavori, servizi e forniture
Art. 22 .........................................................................................................................................
Risoluzione del rapporto
Art. 23 .........................................................................................................................................
Controversie
TITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
CAPO I
COMPRAVENDITA, PERMUTA E DONAZIONE
Art. 24 .........................................................................................................................................
Alienazione e acquisto di beni
Art. 25 .........................................................................................................................................
Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione
Art. 26 .........................................................................................................................................
Prezzo della compravendita
Art. 27 .........................................................................................................................................
Divieto speciale di comprare ai sensi dell’articolo 1471 del codice civile
Art. 28 .........................................................................................................................................
Forme di pubblicità
Art. 29 .........................................................................................................................................
Permuta
Art. 30 .........................................................................................................................................
Donazione
CAPO II
LOCAZIONE, AFFITTO E COMODATO
Art. 31 .........................................................................................................................................
Locazione e affitto
Art. 32 ………………………………………………………………………………………….
Comodato
CAPO III SPONSORIZZAZIONI
Art. 33 ………………………………………………………………………………………….
Sponsorizzazioni
Art. 34 ………………………………………………………………………………………….
Definizioni
Art. 35 ………………………………………………………………………………………….
Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
Art. 36 …………………………………………………………………………………………
Disposizioni organizzative
Art. 37 …………………………………………………………………………………………
Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
Art. 38 …………………………………………………………………………………………
Diritto di rifiuto delle prestazioni
Art. 39 …………………………………………………………………………………………
Verifiche e controlli
CAPO IV
SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE O DI VOLONTARIATO
Art. 40 ………………………………………………………………………………………….
Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato
CAPO V
CONTRATTI PER SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI E TRANSAZIONE
Art. 41 ………………………………………………………………………………………….
Contratto per servizi finanziari
Art. 42 ………………………………………………………………………………………….
Coperture assicurative
Art. 43 ………………………………………………………………………………………….
Transazione
TITOLO VI
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI A MEZZO CONSIP, CENTRALI DI COMMITTENZA O PROPRIO MERCATO ELETTRONICO
Art. 44 .........................................................................................................................................
Ambito di applicazione
Art. 45 .........................................................................................................................................
Modalità di adesione alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni della Centrale di Committenza regionale
Art. 46 .........................................................................................................................................
Diritto di recesso
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 47 ………………………………………………………………………………………….
Rettifiche - Aggiornamenti
Art. 48 ………………………………………………………………………………………….
Abrogazioni
Art. 49 ………………………………………………………………………………………….
Entrata in vigore ed efficacia
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento è emanato nell’ambito dell’autonomia comunale di cui agli articoli 117, comma 6, secondo periodo, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione e degli articoli 3, comma 4, e 7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il presente regolamento disciplina l’attività negoziale del Comune. Costituisce riferimento obbligatorio per gli uffici e può essere derogato solo in caso di accertata e motivata necessità, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento.
3. Salvo nei casi in cui si sia ritenuto altrimenti necessario per motivi di opportunità espositiva, il presente regolamento, per evitare inutili appesantimenti, contiene solo quanto già non previsto dalla normativa.
4. Tutti gli importi del presente regolamento si intendono IVA esclusa.
5. Tutti i limiti di spesa indicati nel presente regolamento sono automaticamente adeguati in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa.
Art. 2
Acquisizione di beni e servizi mediante ricorso a CONSIP e MePA
1. Il presente regolamento ha valenza residuale per la materia dell’acquisizione di beni e servizi in relazione agli obblighi normativi per l’acquisizione dei medesimi mediante ricorso alle convenzioni CONSIP e al MePA come richiamata al Titolo VI.
Art. 3 Principi
1. Il presente regolamento si ispira al principio della massima semplificazione delle procedure, compatibilmente con le norme vigenti.
2. L’attività negoziale del Comune si ispira, inoltre, a principi di economicità, imparzialità, pubblicità, trasparenza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
3. I principi di cui ai commi precedenti costituiscono criteri per l’interpretazione del presente regolamento.
4. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, stipulato il 7.9.2015 tra le Prefetture del Veneto, la Xxxxxxx xxx Xxxxxx, x’Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx (XXXX) e l’Associazione regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto), nonché, infine, negli altri eventuali protocolli che dovessero essere approvati dall’Amministrazione dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 4 Divieti
1. Gli amministratori comunali debbono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, somministrazioni, appalti e contratti in genere del Comune e alle relative procedure per la scelta del contraente. Xxxxxxxxx, debbono astenersi dal prendere parte alle procedure di scelta del contraente il segretario generale, i dirigenti e i dipendenti in genere nei casi in cui abbiano un interesse personale.
Art. 5
Condizioni di ammissione
1. La capacità di essere parte nei contratti con il Comune è riconosciuta a tutti i soggetti e organismi in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.
Art. 6
Competenze dei Dirigenti e degli Uffici
1. Oltre agli atti gestionali ed esecutivi anche a rilevanza esterna previsti dalla normativa, ai dirigenti compete:
a) approvare preventivi o progetti di importo non superiore a € 40.000,00 qualora gli interventi non siano modificativi in modo sostanziale dello stato dei luoghi secondo le direttive interne;
b) approvare preventivi o progetti di qualunque importo qualora gli interventi cui essi sono relativi siano già compresi in modo espresso e puntuale nel P.E.G., attesa la natura autorizzatoria di tale documento programmatico;
c) approvare il progetto esecutivo laddove sia stato già approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo, qualora il progetto esecutivo non si discosti dal definitivo approvato;
d) adottare le determinazioni di aggiudicazione definitiva, di affidamento e di impegno di xxxxx;
e) provvedere agli aggiornamenti dei canoni di locazione e concessione attiva o passiva in base agli indici ISTAT o altri criteri di aggiornamento automatico previsti da contratti o norme di legge o di regolamento;
f) partecipare - anche a mezzo di dipendente delegato - alle assemblee dei condomini di cui il comune fa parte;
g) conferire incarichi professionali relativi ai servizi di architettura e ingegneria, nei casi in cui sia già previsto il ricorso alla progettazione esterna nei documenti di programmazione economico-finanziaria o nel quadro di spesa progettuale approvato dall’Amministrazione;
h) conferire incarichi professionali relativi ai servizi di architettura e ingegneria in caso di accertata carenza di organico, ovvero negli altri casi previsti dalla legge, direttamente con proprio provvedimento fino al limite di
€ 40.000,00.
2. Il Dirigente di Xxxxxxx può delegare alcune funzioni, per motivi di razionalità e convenienza operativa, ai Capi servizio e, qualora non in contrasto con la normativa, ai funzionari titolari di posizione organizzativa, alta professionalità o alta specializzazione.
3. In caso di assenza o di impedimento, il dirigente di settore è sostituito da un altro dirigente o, se mancante, dal Segretario Generale.
4. I dirigenti, nell’ambito delle loro attribuzioni, sono responsabili della conformità degli atti alla legge e al regolamento.
5. Qualora la normativa vigente in materia di lavori, fornitura di beni o servizi attribuisca al responsabile del procedimento la competenza in merito alla predisposizione di determinazioni oggetto del presente regolamento, il suddetto atto deve essere controfirmato dal dirigente titolare del potere di xxxxx.
TITOLO II
MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 7
Gare: norme generali
1. La scelta del contraente avviene secondo le modalità previste dalla normativa.
2. Il procedimento che stabilisce il ricorso alla procedura negoziata deve contenere obbligatoriamente anche una congrua e adeguata motivazione a tale ricorso.
Art. 8
Divieto di artificioso frazionamento
1. È vietato l’artificioso frazionamento degli interventi (lavori, forniture beni o servizi) allo scopo di escluderli dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione in assenza del frazionamento medesimo. È responsabile del rispetto di tale prescrizione il dirigente del Settore che ha predisposto il progetto o il preventivo.
2. Fermo restando quanto sopra, va sempre valutata l’opportunità, salva manifesta impossibilità o mancanza di convenienza economica, di suddividere il contratto in lotti funzionali in modo da favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Nella determina a contrarre deve essere indicato il motivo per il quale, eventualmente, è stato scelto di non operare la suddivisione in lotti.
Art. 9
Quantificazione del quadro di spesa
1. Per la preventivazione della spesa il responsabile del procedimento si avvale di elenchi prezzi in uso presso l’Amministrazione, ovvero dei listini o delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall’ISTAT, dalla CCIAA, da altre Amministrazioni pubbliche o Associazioni di categoria.
Art. 10 Pubblicità
1. La pubblicazione obbligatoria del bando e dell’avviso di gara è effettuata nelle forme e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.
2. Nei casi in cui la legge non prevede alcun obbligo di pubblicità, il dirigente utilizza preferenzialmente la rete civica e l’Albo Pretorio.
3. Può altresì utilizzare il mezzo della pubblicazione su uno o più quotidiani previa espressa motivazione dalla quale risulti una valutazione positiva di tale utilizzo con riferimento al rapporto costi/benefici anche in relazione all’entità dell’appalto.
Art. 11
Commissioni giudicatrici
1. Nel caso di gare di lavori, servizi e forniture, il cui metodo di aggiudicazione comporti la valutazione di altri elementi oltre il prezzo, fatto salvo quanto eventualmente previsto in altre disposizioni di legge regolamentari, la Commissione dovrà attenersi nelle proprie valutazioni e nel proprio operato ai criteri che devono essere predeterminati e indicati nei documenti di gara. Gli stessi documenti, per ciascun criterio di valutazione
prescelto, prevedono, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o sub-punteggi, con le modalità previste dalla specifica normativa.
2. La commissione è composta oltre che dal presidente, da un numero pari - non più di quattro - di membri, secondo le disposizioni previste dall’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successivi provvedimenti in materia.
3. Le sedute della commissione non sono pubbliche tranne quelle relative all’apertura della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e di comunicazione delle valutazioni.
Le prime buste da aprirsi sono quelle contenenti la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la gara e solo per i concorrenti che saranno stati giudicati in regola con quanto richiesto per la partecipazione si passerà all’esame della restante documentazione. L’apertura delle buste contenenti elementi discrezionali (offerta tecnica ecc.) va effettuata quindi, in seduta pubblica, solo dopo quella delle buste contenenti la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la gara e solo per i concorrenti giudicati in regola. La commissione procede poi, in seduta non pubblica, ad attribuire i punteggi relativi a ciascun concorrente e quindi, in seduta pubblica, li comunica prima dell’apertura delle buste contenenti elementi automatici.
4. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in appositi verbali, che devono essere sottoscritti dal presidente, dai componenti e dal segretario verbalizzante della commissione e che vengono conservati nel fascicolo unitamente alle offerte ricevute, al bando di gara e alla lettera d’invito.
5. Il verbale deve riportare espressamente le cautele poste in atto dalla commissione a tutela della corretta conservazione e segretezza delle offerte.
6. Il verbale costituisce proposta di aggiudicazione. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva avviene con successivo apposito provvedimento del dirigente competente.
7. La decisione della commissione è vincolante per l’amministrazione. Tuttavia il dirigente potrà sospendere o non procedere all’aggiudicazione del contratto per motivate ragioni d’interesse pubblico. Le motivazioni di tale decisione devono essere esplicitate in forma scritta.
TITOLO III STIPULAZIONE E ROGITO
Art. 12
Deposito spese contrattuali
1. Le spese inerenti ai contratti sono a carico dell’altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.
2. Il Comune può motivatamente assumere a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali o quando trattasi di acquisire beni immobili o quando l’altro contraente è una Pubblica Amministrazione.
3. L’ammontare del deposito provvisorio per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente è determinato dal dirigente di settore competente.
Art. 13
Forma dei contratti
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 32 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, sulla stipula in forma informatica o elettronica degli atti, i contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa quando questa sia richiesta dalla legge o da particolari circostanze, o quando lo richieda l’altra parte assumendone interamente la spesa.
2. Sono di norma stipulati in forma pubblica amministrativa i contratti di importo superiore a € 150.000,00, nonché tutti quelli riguardanti diritti reali su beni immobili e mobili registrati.
3. I contratti di importo inferiore a € 150.000,00 sono di norma stipulati in una delle forme seguenti:
a) scrittura privata, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta affidataria e dal dirigente o funzionario con P.O., alta professionalità o alta specializzazione competenti;
b) per scambio di lettere secondo l’uso del commercio, per gli importi sino a € 40.000,00.
4. In caso di utilizzo della lettera d’ordinazione, l’affidatario deve dare accettazione per iscritto all’Amministrazione. In mancanza il contratto non si considera perfezionato.
Art. 14
Durata del contratto
1. I contratti hanno termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune.
2. É nulla la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
3. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati di norma per una durata non superiore a cinque anni, salvo espressa motivazione del provvedimento a contrattare, sulla base di idonee previsioni degli atti di programmazione e fermi i casi per i quali la legge o il presente regolamento prevedano diversi termini per singoli tipi di contratti.
4. Il contratto può essere prorogato per il periodo strettamente necessario all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente.
5. Il rinnovo espresso dei contratti pubblici è consentito nei limiti e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici.
Art. 15
Ufficiale rogante
1. I contratti sono rogati, di xxxxx, dal segretario generale, o da chi lo sostituisce legalmente.
2. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio:
a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
b) quando sia motivatamente previsto dal provvedimento a contrattare;
c) su richiesta dell’altra parte contraente, ove le spese siano a carico della stessa o sempre che non sia previsto diversamente nel provvedimento a contrattare o negli atti di gara.
3. Il rogito avviene con l’osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile.
4. Il segretario generale cura la custodia dei contratti e la tenuta del repertorio, da assoggettare a vidimazioni iniziale e periodiche come previsto dalla legge.
5. Il segretario generale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.
6. Nei casi nei quali la legge non preveda espressamente la repertoriazione, possono essere istituiti appositi registri, anche informatici, da compilare a cura di ciascun ufficio competente per materia.
Art. 16
Disposizioni in merito al contenuto ed agli allegati del contratto
1. Al contratto sono allegati atti e documenti previsti dalla legge, nonché quelli ritenuti necessari in relazione all’oggetto del contratto. Gli altri atti rilevanti non materialmente allegati al contratto sono in esso richiamati per relazione e acquisiti agli atti del fascicolo.
2. L’accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al Segretario Generale, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al dirigente che stipula e riceve l’impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.
Art. 17 Adempimenti fiscali
1. Il Segretario generale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti rogati in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata.
Art. 18
Efficacia del contratto
1. Se è ordinata l’esecuzione in via d’urgenza del contratto prima della sua stipulazione, il contraente è comunque tenuto a consegnare le garanzie richieste dal bando o dalla lettera di xxxxxx e dagli atti ivi richiamati. Il contraente si intende ad ogni effetto responsabile, anche ai fini della normativa sulla sicurezza con l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza. Per quanto eseguito in via d’urgenza, si applicano le disposizioni e condizioni del progetto, degli atti di gara e dell’offerta.
TITOLO IV
ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Art. 19
Revisione periodica dei prezzi
1. Tutti i contratti a esecuzione periodica o continuativa, relativi a servizi e forniture, debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, salvo diversa specificazione normativa.
2. La revisione viene operata sulla base di specifica istruttoria con riferimento alle rilevazioni dei prezzi riferite alle categorie oggetto del contratto ovvero, qualora non siano disponibili dati più specifici, con riferimento all’indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati assunto quale limite revisionale massimo.
Art. 20 Liquidazioni
1. Tutti i pagamenti sono disposti dal Dirigente di settore competente o dal suo delegato, mediante provvedimento di liquidazione diretto al Settore competente in materia di emissione di mandati di pagamento ed emesso sulla base della documentazione tecnico - contabile necessaria, previo riscontro della regolarità degli atti medesimi.
2. Il Settore competente emette il mandato di pagamento previa verifica contabile degli atti ricevuti, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
Art. 21
Verifica esecuzione lavori, servizi e forniture
1. Tutti i lavori, servizi e forniture sono soggetti a collaudo, verifica di conformità o a certificato o attestazione di regolare esecuzione da eseguirsi con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa.
2. Il certificato di collaudo per i lavori deve aver luogo non oltre 6 mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell’opera da collaudare.
Art. 22
Risoluzione del rapporto
1. La risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento motivato del dirigente competente su proposta del responsabile del procedimento per i casi di grave inadempimento dell’appaltatore.
2. La risoluzione viene disposta previa diffida ad adempiere entro un termine correlato alla natura della prestazione e di norma non inferiore a quindici giorni, salvi i casi di estrema urgenza, nel rispetto comunque dei tempi minimi previsti dalla normativa.
Art. 23 Controversie
1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’impresa e l’Amministrazione durante l’esecuzione del contratto in caso di mancata composizione in via amministrativa, saranno rimesse alla competenza dell’autorità giudiziaria.
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’impresa dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
TITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I - COMPRAVENDITA, PERMUTA E DONAZIONE
Art. 24
Alienazione e acquisto di beni
1. Gli immobili del patrimonio comunale disponibile suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, sono individuati con il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L’alienazione di beni immobili di cui al comma 1 avviene a seguito di procedura aperta, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
3. Le alienazioni previste nel piano di cui al comma 1 possono essere effettuate mediante procedura negoziata in caso di esperimenti deserti con procedura aperta per mancanza di offerenti o di offerte valide.
4. La cessione diretta dei beni immobili di cui al comma 1 è consentita solo se ricorrono circostanze eccezionali da indicare nel provvedimento a contrattare, oppure se la cessione è effettuata a favore di un ente pubblico, o organismo pubblico con finalità di interesse generale purché nell’ambito di convenzioni o accordi dai quali emerga la coerenza della scelta con le funzioni del Comune.
5. La procedura negoziata è ammessa per l’alienazione ai proprietari di fondi confinanti, di relitti stradali o porzioni di aree residuate dalla realizzazione di opere.
Se detti beni sono stati acquisiti mediante procedura espropriativa, la cessione ai proprietari dei fondi confinanti è ammessa solo nel caso di esito negativo della procedura di retrocessione di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico sugli espropri approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive disposizioni. La cessione diretta dei beni di cui al presente comma è consentita, inoltre, quando si verificano circostanze eccezionali da indicare nel provvedimento a contrattare.
6. Il Comune può stipulare contratti atipici o misti per la gestione del patrimonio, immobiliare determinando il valore delle prestazioni negoziali e garantendo carattere di corrispettività, salvo quanto previsto dal regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici.
7. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche per l’alienazione di beni mobili registrati e non, non più idonei all’uso o alla funzione.
9. I beni mobili di cui al comma 8, di valore fino a Euro 20.000,00 possono essere alienati con procedura negoziata senza bando, previo esperimento di gara tra almeno cinque concorrenti.
10. L’alienazione o l’acquisizione dei beni di cui al presente articolo comporta l’aggiornamento del relativo inventario da effettuarsi con modalità operative definite dal dirigente preposto alla struttura organizzativa competente nella materia.
Art. 25
Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione
1. Se il bene è gravato da diritto di prelazione legale, la circostanza è indicata nel provvedimento a contrattare e negli avvisi di vendita.
Art. 26
Prezzo della compravendita
1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni mobili e immobili è determinato con perizia di stima/ con giudizio di congruità a firma del dirigente competente o di un altro dipendente incaricato dal dirigente della struttura organizzativa interessata al contratto o, nei casi di particolare complessità o di carenza di risorse, da indicare nel provvedimento di incarico, dall’Agenzia del Territorio o da un perito appositamente nominato.
2. Il dirigente competente procede all’adeguamento del prezzo di cui al comma 1, prima dell’adozione del provvedimento a contrattare, se nel frattempo siano intervenute significative variazioni nel valore degli immobili anche collegate alle condizioni di mercato.
3. Il prezzo fissato nella perizia di stima/nel giudizio di congruità di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene.
4. Nel secondo esperimento di gara a procedura aperta che segue il primo andato deserto per mancanza di offerenti, il prezzo di cui al comma 1 può essere ridotto.
Art. 27
Divieto speciale di comprare ai sensi dell’articolo 1471 del codice civile
1. Gli amministratori comunali, non possono acquistare, nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni del Comune.
2. L’eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 1 è nullo.
Art. 28
Forme di pubblicità
1. L’avviso di acquisto o di vendita di beni immobili, qualunque sia la procedura per la scelta del contraente, salve le ipotesi di vendita o acquisto diretto, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.
Con il provvedimento a contrattare possono essere previste altre forme di pubblicità, in ragione del valore del bene.
2. L’esito delle procedure di acquisto e di alienazione, comprese quelle dirette, è soggetto ad avviso di post- informazione mediante pubblicazione sul profilo del Comune.
Art. 29 Permuta
1. Al contratto di permuta si applicano le norme del contratto di compravendita, in quanto compatibili. Le perizie di stima/i giudizi di congruità, per la determinazione del valore devono essere effettuate su tutti i beni o diritti da permutare.
Art. 30 Donazione
1. Non è consentito effettuare donazioni di beni immobili.
2. La donazione di beni mobili è eccezionalmente ammessa quando ricorrano speciali circostanze di ordine sociale, da motivare nel provvedimento di donazione.
CAPO II - LOCAZIONE, AFFITTO E COMODATO
Art. 31
Locazione e affitto
1. La durata della locazione e dell’affitto è fissata con il provvedimento a contrattare e, in mancanza si applicano i termini di legge.
2. Il provvedimento a contrattare stabilisce le prescrizioni utili alla conservazione delle proprietà dei beni da affittare e, se trattasi di fondi rustici, al loro miglioramento nonché le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare l’adempimento delle condizioni contrattuali.
3. Il canone di locazione o di affitto è fissato con giudizio di congruità redatto con le modalità previste dall’articolo 26, comma 1, e, in mancanza, si applicano i canoni di legge.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle concessioni immobiliari.
5. Le locazioni degli immobili ad uso abitativo e ad uso diverso sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
6. Nei contratti di locazione degli immobili ad uso diverso da quello abitativo è inserita la clausola dell’obbligo dell’aggiornamento annuale del canone.
Art. 32 Comodato
1. Il Comune non può concedere beni in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi socio-culturali o di pubblico interesse inerente alle funzioni comunali, da indicare nel provvedimento a contrattare.
2. Sono a carico del comodatario le spese che farebbero carico al comodante per tutta la durata del contratto, oltre alle spese per servirsi del bene di cui all’articolo 1808, comma 1, del codice civile. Tale importo può essere anche determinata all’atto della stipula del contratto in modo forfetario, sulla base di apposita stima, redatta dal dirigente preposto alla struttura competente o funzionario dallo stesso delegato. La stima tiene conto degli oneri sostenuti dal Comune per il mantenimento del bene da concedere in comodato.
3. Nel contratto di comodato è previsto l’obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza, a semplice richiesta del Comune.
CAPO III - SPONSORIZZAZIONI
Art. 33 Sponsorizzazioni
1. Come meglio disciplinato negli articoli seguenti, la sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell’Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall’iniziativa di soggetti privati.
2. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti e devono escludere forme di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata.
3. In ogni caso devono essere definiti i limiti di sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefit, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale pubblicitario.
Art. 34 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione” un contratto mediante il quale il Comune offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo, che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi predefiniti spazi pubblicitari;
b) per “sponsorizzazione” ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale. La sponsorizzazione può consistere in un contributo finanziario, anche parziale, ovvero nella diretta esecuzione dell’intervento oggetto di sponsorizzazione;
c) per “sponsor” la persona fisica o giuridica che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
d) per “spazio pubblicitario” lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
Art. 35
Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi del P.E.G. assegnati al dirigente. In alternativa, nel corso dell’anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.
2. Il ricorso alla sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi, i lavori e le prestazioni di competenza del Comune.
Art. 36
Disposizioni organizzative
1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dai dirigenti comunali secondo la disciplina del presente regolamento.
2. È tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione a terzi - senza la previsione di oneri a carico del Comune medesimo - l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni.
Art. 37
Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
1. Sino all’importo di € 40.000,00 all’istruzione e finalizzazione della procedura di sponsorizzazione, anche mediante affidamento diretto, provvede il dirigente competente per materia.
2. Negli altri casi, la ricerca dello sponsor è effettuata secondo le modalità previste dall’art. 19 del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e successive disposizioni e dall’art. 151 del medesimo D.Lgs.e successive disposizioni nel settore dei beni culturali.
3. Nel contratto di sponsorizzazione sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
Art. 38
Diritto di rifiuto delle prestazioni
1. Oltre al caso in cui ritenga che possa derivare un conflitto d’interessi fra l’attività pubblica e quella privata, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative.
2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni che contengano messaggi di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa ovvero messaggi pubblicitari contrari alla legge o al buon costume, nonché messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia.
Art. 39
Verifiche e controlli
1. Le modalità attuative della pubblicità prevista quale controprestazione a favore dello sponsor nell’ambito del contratto di sponsorizzazione sono soggette a periodiche verifiche da parte del settore competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor, mediante comunicazione via fax o via P.E.C., fissando un termine per l’adempimento degli obblighi contrattuali.
3. Il mancato rispetto delle norme contrattuali produce la risoluzione del contratto, fermo restando il diritto del risarcimento del danno a carico del contraente inadempiente.
CAPO IV - SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE O DI VOLONTARIATO
Art. 40
Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato
1. Il Comune può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa e per la gestione o cogestione di progetti o programmi. Tali associazioni devono essere in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione di volontariato, il Comune si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
4. Il Comune può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi 1, 2 e 3, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali.
5. Il Comune per progetti di intervento sperimentali e innovativi, può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, dichiaratisi disponibili, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.
CAPO V - CONTRATTI PER SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI E TRANSAZIONE
Art. 41
Contratto per servizi finanziari
1. Per l’affidamento di servizi finanziari si applicano le disposizioni del “Codice dei Contratti”.
2. È vietata la stipulazione di contratti per l’acquisizione di servizi o prodotti finanziari a rischio elevato.
Art. 42
Coperture assicurative
1. Il Comune provvede ad assicurare i rischi espressamente previsti dalla normativa vigente.
2. La durata del contratto di assicurazione è motivata nel provvedimento a contrattare in rapporto al vantaggio economico ed alla permanenza nel tempo del rischio da assicurare.
3. La struttura organizzativa competente tiene ed aggiorna un apposito registro in cui annotare i contratti di assicurazione stipulati dal Comune, le rispettive scadenze e le denunce presentate.
Articolo 43 Transazione
1. Il Comune per prevenire una lite che sta per sorgere o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull’esito della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.
2. La transazione, mentre è immediatamente impegnativa per l’altra parte, lo diventa per il Comune solo dopo l’approvazione dell’organo competente.
TITOLO VI
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI A MEZZO CONSIP, CENTRALI DI COMMITTENZA O PROPRIO MERCATO ELETTRONICO
Art. 44
Ambito di applicazione
1. L’acquisto di beni e servizi avviene:
a) per l’acquisto di beni o servizi per i quali la legislazione vigente non prevede l’obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni delle Centrali di Committenza regionale, è lasciata facoltà di aderire o meno a dette convenzioni. In ogni caso per procedere in via autonoma agli acquisti - e comunque sempre nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e successive disposizioni - devono essere utilizzati a comparazione o posti a base di gara i prezzi e i parametri di qualità contenuti nelle convenzioni di cui sopra;
b) per valori inferiori alla soglia comunitaria attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), a quello della Centrale di Committenza regionale o ai mercati elettronici istituiti da altre amministrazioni ovvero tramite un proprio mercato elettronico secondo la normativa in vigore, per tutte le tipologie di beni o servizi per i quali sia presente un catalogo attivo e fornitori abilitati. Per i beni e servizi non rinvenibili nei mercati elettronici della CONSIP o della Centrale di Committenza regionale o di altre amministrazioni, l’acquisizione avviene con le procedure previste dal D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e successive disposizioni in materia. Resta salva la possibilità, qualora ne sussistano i presupposti normativi, di affidare servizi sotto soglia europea a cooperative sociali di tipo b) ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
2. L’avvio del procedimento di acquisto di beni e/o servizi è in ogni caso preceduto da determinazione a contrattare che può assumere anche una portata a carattere generale in relazione all’uniformità della procedura di individuazione dei fornitori o dei prestatori di servizi.
3. La determinazione a contrattare, oltre agli elementi previsti dall’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, specifica, in relazione al procedimento di individuazione del contraente secondo la fattispecie dei beni o servizi oggetto d’acquisto, le linee d’azione cui dovrà attenersi il R.U.P. nelle procedure come, ad esempio nel mercato elettronico, la scelta dell’O.D.A. (ordine diretto d’acquisto) o della trattativa diretta o della R.d.O (richiesta di offerta).
Art. 45
Modalità di adesione alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni della Centrale di Committenza regionale
1. L’adesione alle convenzioni CONSIP S.p.A. e a quelle della Centrale di Committenza regionale è disposta con determinazione del dirigente interessato o funzionario da questi delegato.
2. L’adesione comporta impegno solo alla conclusione del singolo contratto di acquisto con l’emissione dell’ordinativo della fornitura che fa sorgere in capo all’Amministrazione i diritti egli obblighi inerenti la convenzione e l’ordinativo stesso.
3. Gli acquisti sono disposti dal titolare del potere di spesa o dal funzionario da questi delegato, previa determinazione di affidamento e di impegno di spesa nei limiti delle somme assegnate dal Piano Esecutivo di Gestione.
Art. 46
Diritto di recesso
1. Il responsabile del procedimento competente ha l’obbligo, per tutta la durata del contratto stipulato al di fuori delle convenzioni CONSIP, di sorvegliare l’andamento dei parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. nella materia oggetto del contratto medesimo, al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di recesso - con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non ancora eseguite - nel caso in cui, tenuto anche conto dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l’affidatario acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni CONSIP S.p.A.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 47
Rettifiche - Aggiornamenti
1. Il Dirigente di settore competente è autorizzato ad apportare al presente regolamento le rettifiche ad eventuali sviste, errori tipografici o altro e ad apportare gli eventuali aggiornamenti meramente formali della normativa richiamata senza la necessità, a tale riguardo, di una nuova approvazione da parte dell’Ente.
Articolo 48 Abrogazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazioni del Commissario Prefettizio n. 325/14.6.1993 e del Commissario Straordinario n. 355/20.9.1993.
Articolo 49
Entrata in vigore ed efficacia
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.