Art. 1 - Definizioni
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente Regolamento contrat- tuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
“Addebito diretto”: l’addebito con cui il Titolare autorizza il Beneficiario a xxxxxx- xxxx all’Emittente il trasferimento di una somma di denaro dal proprio conto carta al conto del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dall’Emittente alla data o alle date convenute dal Titolare e dal Beneficiario. L’importo trasferito può variare. “Area Euro”: l’insieme degli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, che hanno adottato come propria moneta l’euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l’euro come propria moneta.
“Area Personale”: Area riservata del Sito Internet e dell’App dell’Emittente. “ATM” (Automated Teller Machine): sportello automatico, collocato general- mente presso gli sportelli bancari, che permette al Titolare di ottenere anticipi di denaro contante, nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile.
“Autenticazione Forte del Cliente”: un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’ine- renza (qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione.
“Azienda”: la società, associazione, impresa individuale, ovvero altro ente o persona giuridica che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolge attività economica e che richiede una Carta in versione aziendale, a nome del Titolare dell’Azienda medesima o di suoi Dipendenti, ai sensi dell’art. 3.
“Beneficiario”: il soggetto previsto come destinatario finale dei fondi oggetto di un’Operazione di pagamento.
“Carta/e”: la/e carta/e di credito emessa/e da Nexi Payments SpA e regola- mentata/e dal Contratto.
“Carta/e Supplementare/i”: la/e Carta/e Aggiuntiva/e e la/e Carta/e Ulteriore Dipendente che può/possono essere richieste ai sensi dell’art. 35.
“Carta/e a Saldo”: la/e Carta/e per la/e quale/i il rimborso delle spese effettuate deve avvenire in un’unica soluzione e senza applicazione di tassi di interesse. “Circuito/i Internazionale/i”: il/i circuito/i internazionale/i il cui marchio è in- dicato sulla Carta.
“Contratto”: l’accordo tra il Professionista e l’Emittente e/o tra l’Azienda, il Di- pendente e l’Emittente per l’emissione della Carta, che si compone dei docu- menti indicati all’art. 2.
“Dipendente/i”: ilil/i soggetto/i, persona fisica, a cui viene rilasciata la Carta in versione aziendale ai sensi dell’art. 3, su richiesta dell’Azienda e per scopi profes- sionali e/o per usi aziendali, ossia – indistintamente – il titolare dell’Azienda e/o i soggetti legati all’Azienda da un rapporto di lavoro continuativo.
“Emittente”: Nexi Payments SpA (Nexi), con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo IMEL di cui all’art. 114-quater del D.Lgs. 385/1993 con
n. 32875.7 e soggetta a direzione e coordinamento di Xxxx XxX.
“Esercente/i”: il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal marchio che contraddistingue/ ono il/i Circuito/i Internazionale/i.
“Estratto Conto”: il rendiconto periodico inviato dall’Emittente al Professioni- sta e/o all’Azienda di cui all’art. 21.
“Limite di Utilizzo”: il limite massimo di spesa mensile associato alla Carta, come determinato ai sensi dell’art. 5.
“Giornata operativa”: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa.
“Limite di Utilizzo Residuo”: la disponibilità di spesa mensile residua, come de- terminata ai sensi dell’art. 5.
“Operazione di pagamento”: l’attività posta in essere dal Titolare o dal Benefi- ciario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipen- dentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario. “Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data dal Titolare o da un Benefi- ciario all’Emittente con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
“Parti”: congiuntamente, l’Emittenteeil Professionistae/ol’Emittente, l’Azienda e il Dipendente.
“PIN” (Personal Identification Number): codice da digitare, se richiesto dal POS o dall’ATM, per completare un’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante.
“POS” (Point of Sale): terminale collocato presso gli Esercenti, per l’accettazio- ne dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta.
“Portale Emittente”: l’area riservata del Sito Internet dell’Emittente, dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità di cui all’art. 17, e denominata “Area Personale” o “Portale Aziende”, a seconda del tipo di servizio, del tipo di prodotto utilizzato e del soggetto che accede al Portale Emittente.
“Prestatore/i di servizi di pagamento”: il/i soggetto/i rientrante/i nella defi- nizione di cui all’art. 1 comma 1 lettera g) del Decreto legislativo n. 11 del 27 gen- naio 2010.
“Professionista”: il soggetto, persona fisica, titolare di partiva IVA, a cui viene rilasciata la Carta in versione individuale ai sensi dell’art. 3, per scopi attinenti la propria attività professionale.
“Regolamento Titolari”: il presente regolamento contrattuale.
“Rilascio di una carta di credito”: xxxxxxxx, da parte dell’Emittente, di una carta di pagamento collegata al conto del Titolare. L’importo complessivo delle Ope- razioni effettuate tramite la Carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del Titolare a una data convenuta. “Servizio Clienti”: il servizio di assistenza (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente e tramite il quale il Cliente stesso può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le notifiche di anoma- lie o le questioni riguardanti la Carta, anche in materia di sicurezza.
“Sito Internet: il sito xxx.xxxx.xx, attraverso il quale il Titolare può visualizzare, mediante accesso alla propria Area Personale, tutte le informazioni riguardanti la Carta (inclusa la rendicontazione periodica), usufruire dei servizi accessori e effettuare Operazioni dispositive.
“Supporto Durevole”: qualsiasi strumento che permette al Professionista e/o all’Azienda di memorizzare informazioni a lui/lei personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo ade- guato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riprodu- zione immutata delle informazioni (ad esempio, file.pdf).
“Testo Unico Bancario”: il D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifi- che e integrazioni.
“Titolare/i”: indistintamente il Professionista e/o il Dipendente.
“Titolare/i della/e Carta/e Supplementare/i”: il/i soggetto/i, persona fisica, a cui viene rilasciata la Carta Supplementare ai sensi dell’art. 35.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il Contratto ha come oggetto l’emissione di una Carta del tipo prescelto dal Profes- sionista e/o dall’Azienda, nonché l’erogazione di servizi ad essa collegati.
Il Contratto si compone del presente Regolamento Titolari che contiene le condi- zioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
Il Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del Contratto;
il documento denominato “Modulo di Xxxxxxxxx” della Carta, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati del Professionista e/o dell’Azienda e del Dipenden- te, nonché di eventuali Titolari delle Carte Supplementari;
il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati perso- nali carte di credito Nexi”;
il documento denominato “Sicurezza dei pagamenti”, disponibile sul Sito Internet. Le disposizione di cui al presente Contratto si applicano alle Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 11/2010 e nelle disposizioni normative, tempo per tempo vigenti, applicabili ai servizi di pagamento.
Art. 3 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto
L’Emittente riceve la richiesta di emissione della Carta contenuta nel Modulo di Xxxxxxxxx, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal Professionista e/o dall’Azienda e dal Dipendente. L’Emittente effettua la relativa istruttoria, secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di Carte di credito e le rilascia a proprio in- sindacabile giudizio, unicamente a persona fisica maggiorenne non interdetta, che non riveste la qualifica di Consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs.
n. 206/2005, ed in particolare ai soggetti come di seguito indicati:
a) in versione individuale: la Carta è rilasciata ad un Professionista, su richiesta di quest’ultimo;
Nexi Payments SpA • Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx • T. +39 02.3488.1 • F. x00 00.0000.0000 • Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi, C.F. 04107060966 • Membro del Gruppo IVA Nexi P.IVA 10542790968 • REA Milano 1725898 • Capitale Sociale € 66.018.004,80 i.v. • Albo IMEL art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 n. 32875.7 • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Nexi SpA
b) in versione aziendale: la Carta è rilasciata ad un Dipendente, su richiesta di un’A- zienda.
Al momento della ricezione della richiesta di emissione della Carta, l’Emittente do- vrà provvedere all’identificazione del Richiedente in conformità alla vigente nor- mativa anche in materia di prevenzione del fenomeno del antiriciclaggio. L’identifi- cazione è garantita dall’accettazione all’addebito in conto (SEPA direct debit - SDD) da parte della banca presso cui il Richiedente intrattiene un rapporto di conto cor- rente. L’emissione della Carta è, pertanto, subordinata alla preventiva autorizzazione all’addebito in conto. La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce la proposta contrattuale del Professionista e/o dell’Azienda.
La richiesta si considera accettata dall’Emittente e il Contratto si considera pertanto perfezionato, nel momento della ricezione da parte del Professionista e/o dell’A- zienda del plico contenente la Carta, insieme con la lettera di accettazione dell’E- mittente. La Carta é di proprietà esclusiva dell’Emittente.
Art. 4 - Durata del Contratto e validità della Carta
Il Contratto ha durata indeterminata.
Tutte le Carte sono valide fino al termine di scadenza indicato su di esse e scado- no l’ultimo giorno del mese indicato sulle stesse. Il periodo di validità delle Carte è previsto a solo scopo di sicurezza e per permettere la loro sostituzioneperiodica, enonincidesulladurataindeterminatadel Contratto. Di regola le Carte sono rilasciate per un periodo di 36 (trentasei) mesi e vengono rinnovate automaticamente, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvi i casi di risoluzione o recesso dal Contratto.
L’Emittente potrà prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo delle Carte. In sede di emissione della Carta, così come per ogni annualità relativa al suo periodo di validità, l’Emittente provvede all’addebito, in Estratto Conto, di una quota annuale, nella misura prevista dalle condizioni economiche di tempo in tempo vigenti, e ri- portate nel Documento di Sintesi.
Al momento del rinnovo Nexi si riserva la facoltà di modificare il Circuito Interna- zionale di emissione della Carta comunicandolo al Titolare. In tal caso, resta ferma la facoltà del Titolare stesso di richiedere la riemissione della Carta sul precedente Circuito, senza alcun costo aggiuntivo.
Art. 5 - Limiti di utilizzo
L’ammontare del Limite di Utilizzo della Carta è stabilito dall’Emittente, nell’ambito dell’istruttoria di cui all’art. 3, entro i limiti preventivamente indicati, ed è riportato nel Contratto.
Il Professionista e/o l’Azienda potranno concordare per iscritto con l’Emittente eventuali variazioni del Limite di Utilizzo. L’Emittente può valutare e accettare tale richiesta a proprio insindacabile giudizio.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 20 e 32, l’Emittente ha comunque la facoltà di variare il Limite di Utilizzo per giustificato motivo, in qualsiasi momen- to, comunicandolo al Professionista e/o all’Azienda ai sensi dell’art. 41 e se vi sono i presupposti indicati al successivo art. 36. Nel corso di ogni mese, il Limite di Utilizzo Residuo della Carta è determinato dalla differenza fra:
a) il Limite di Xxxxxxxx; e
b) gli Ordini di pagamento e le Operazioni di anticipo di denaro contante già ese- guiti, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo già contabilizzate.
Il Limite di Utilizzo Residuo si ripristina mensilmente fino all’importo del Limite di Utilizzo, decurtato delle eventuali Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non ancora inserite nell’Estratto Conto del mese precedente.
Il Professionista e/o l’Azienda prendono atto che, per le Operazioni di anticipo di denaro contante, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Internazionale possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna Operazione, e/o giornalieri, e/o mensili o altro.
Per motivi di sicurezza, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, l’Emittente può altresì stabilire limiti massimi di spesa per i singoli utilizzi effettuati dal Titolare presso gli Esercenti, che in tal caso saranno indicati nel Documento di Sintesi. In ogni caso, per ulteriori informazioni in merito ai limiti massimi dei singoli utilizzi, il Titolare e/o l’Azienda possono contattare in qualsiasi momento il Servizio Clienti.
Art. 6 - Uso della Carta
La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può in nessun caso e per nessun motivo essere ceduta o data in uso a terzi, anche se colleghi dipenden- ti e/o legati all’Azienda da un rapporto di lavoro continuativo.
Il Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta esclusivamente per l’acquisto di beni e/o servizi, ovvero per Operazioni di anticipo di denaro contante, inerenti l’attività pro- fessionale e/o per usi aziendali.
La Carta, entro il Limite di Utilizzo Residuo, consente al Titolare di: acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti;
a) L’acquisto potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
(i) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio scontrini emessi da terminali elettronici - POS, installati presso l’Esercente);
(ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
(iii) in modalità contactless, senza firma della memoria di spesa (o di documen- to equivalente) né digitazione del PIN;
(iv) mediante dispositivo mobile abilitato (ie. smartphone, tablet o weara- ble) previa registrazione e virtualizzazione della Carta ai servizi di Mobile Payments attivati di volta in volta dall’Emittente (ad es. Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay) e comunicati al cliente attraverso i canali standard di comunicazione (sia per pagamenti in prossimità sia da remoto). Per i termini e le condizioni relative ai servizi si rimanda alla sezione «Regolamenti Paga- menti Mobile» dell’Area Trasparenza del Sito Internet;
(v) attivando il meccanismo di Autenticazione Forte del Cliente, ove il sistema lo richiede.
L’uso della Carta su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici po- trà prevedere modalità differenti determinate di volta in volta dall’Esercente (ad esempio, per il pagamento dei pedaggi autostradali, mediante semplice inseri- mento della Carta nel terminale).
Per l’uso della Carta su Internet potrà essere richiesta, ove prevista dall’Emittente, l’Autenticazione Forte del Cliente. L’Emittente utilizza il protocollo di sicurezza “3D Secure” dei Circuiti Internazionali, che garantisce la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta e consente al Titolare di effettuare la transazione.
In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non con- sentire al Titolare di effettuare la transazione. L’Emittente si riserva la facoltà di iscrivere d’iniziativa e gratuitamente il 3D Secure a Titolari che abbiano comuni- cato il numero di cellulare.
Per un uso consapevole ed in sicurezza della Carta su internet, si rinvia al do- cumento “Sicurezza dei pagamenti” allegato al Contratto e disponibile sul Sito Internet nella sezione Trasparenza.
Il Titolare può richiedere gratuitamente a Nexi di inibire l’operatività della Carta su uno o più dei canali di spesa disponibili e di fissare un limite di spesa per le Ope- razioni di pagamento, tramite le funzionalità base del Servizio Spending Control. Il Servizio, oltre alle funzionalità base, consente di personalizzare la spendibilità della Carta tramite funzionalità aggiuntive. Il Servizio Spending Control è fruibile mediante accesso all’Area Personale o contattando il Servizio Clienti.
Per le condizioni economiche del Servizio Spending Control si rimanda al Docu- mento Condizioni. Per le modalità di funzionamento del Servizio e per il dettaglio delle funzionalità base e aggiuntive disponibili si rinvia al Regolamento del Servi- zio disponibile sul Sito Internet nella Sezione Trasparenza.
b) ottenere anticipi di denaro contante da parte di banche aderenti al Circuito In- ternazionale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Interna- zionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.
Art. 7 - Uso della Carta per addebiti ricorrenti
Il Titolare può utilizzare la Carta per il pagamento di spese ricorrenti, ad intervalli regolari, presso Esercenti (o altri Beneficiari) con i quali il Professionista e/o l’Azien- da abbia/ano stipulato appositi contratti per l’erogazione continuativa di beni e/o servizi (domiciliazione di utenze, abbonamenti, ecc.) ed ai quali il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) abbia/ano rilasciato autorizzazione all’adde- bito di tali spese sulla Carta.
La revoca di detta autorizzazione dovrà essere effettuata dal Professionista e/o dall’Azienda (anche tramite il Dipendente) direttamente nei confronti dell’Eser- cente/Beneficiario, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiario. L’Emittente resterà estraneo ad ogni con- testazione in merito all’efficacia della revoca stessa. Il Professionista e/o l’Azienda prendono atto che la revoca diverrà effettiva compatibilmente con i tempi tecnici necessari, dipendenti dai sistemi degli Esercenti/Beneficiari.
In tutti i casi di cessazione del Contratto e/o di blocco e di invalidazione della Carta ai sensi del Contratto, il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) do- vranno provvedere, a propria cura e spese, a revocare l’autorizzazione nei confronti dell’Esercente/Beneficiario con la massima sollecitudine e, ove possibile, prima che il rapporto contrattuale venga concluso e/o che la Carta divenga inutilizzabile.
In tutti i casi di sostituzione della Carta ai sensi del Contratto, il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) dovranno comunicare all’Esercente/Bene- ficiario, senza indugio e a propria cura e spese, i dati della nuova Carta emessa in sostituzione di quella precedente.
Art. 8 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento
Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, il Pro- fessionista e/o l’Azienda prestano il consenso all’Operazione di pagamento con le seguenti modalità:
a) con la firma da parte del Titolare della memoria di spesa o di documento equi- valente (ad esempio, scontrini emessi da terminali elettronici – POS, installati presso l’Esercente);
b) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
c) in modalità contactless, senza firma della memoria di spesa (o di documento equivalente) né digitazione del PIN;
d) attivando il meccanismo di Autenticazione Forte del Cliente, ove il sistema lo ri- chiede;
e) se l’acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comuni- cazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro del- la Carta (nonché degli altri estremi della Carta richiesti), ovvero con le differenti modalità previste dall’Esercente anche per il tramite del protocollo «3D Secure per i casi in cui è previsto. Per i dettagli si rimanda al Regolamento del Servizio di Protezione anti-frode 3D Secure disponibili nell’Area Trasparenza del Sito Internet;
f) per addebiti ricorrenti, mediante disposizione diretta dell’Esercente/Beneficiario a cui il Titolare abbia rilasciato l’autorizzazione ai sensi del precedente art. 8.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Professionista e/o l’Azienda confermano di concludere l’Operazione di pagamento, riconoscono che l’importo indicato sulla memoria di spesa, o su altro documento equivalente, è esat- to e può essere irrevocabilmente addebitato ad egli e/o all’Azienda secondo quanto previsto all’art. 19, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo art. 9) e all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto. L’autorizzazione deve essere concessa prima dell’esecuzione di un’Operazione di pa- gamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione può essere concessa dopo l’esecuzione di un’Operazione di pagamento. I corrispettivi de- gli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dall’Emittente, per conto del Pro- fessionista e/o dell’Azienda. L’Emittente addebita, di volta in volta, gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione al Professionista e/o all’Azienda, salvo espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 23.
Art. 9 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) possono revocare il con- senso all’esecuzione di un’Operazione di pagamento o una serie di Operazioni di pa- gamento, trasmesso dal Titolare o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l’Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dall’Emittente. La revoca dovrà avvenire, ove pos- sibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le diverse modalità previste dall’Esercente/ Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale. Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento dovrà av- venire direttamente nei confronti dell’Esercente/ Beneficiario, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte del Professionista e/o dell’Azienda (anche tramite il Dipendente), questi possono revo- care l’Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiario medesimo, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Una volta ricevuto dall’Emit- tente, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso dell’Emittente medesimo e, in caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tutti questi casi, l’Emittente si riserva di adde- bitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall’Emittente. Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui l’Emit- tente riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 10 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
L’Emittente può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali Xxxxxx di pagamento siano disposti dal Titolare o dal Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposi- zioni di diritto comunitario o nazionale.
Se l’Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori mate- riali imputabili al Titolare che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Titolare e/o all’Azienda con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emdisponessi dai terminali elettronici POS, installati presso l’Esercente, il Sito Internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo
che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’ articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di Regolamento.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che l’Emittente può addebitare al Professionista e/o all’Azienda le spe- se ragionevoli per la relativa comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dall’Emittente.
Art. 11 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare e/o l’Azienda riconoscono espressamente:
a) che l’Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia ac- cettata dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;
b) l’estraneità dell’Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra il Titolare e/o l’Azienda e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell’Emittente per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare e/o l’Azienda avranno comunque il diritto di rivolgersi all’Emittente al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d. “chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazionale uti- lizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.
Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare e/o l’Azienda potranno contattare il Servizio Clienti.
Art. 12 - Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante
Il Titolare può ottenere, per un importo massimo complessivo mensile pari al 20% del Limite di Utilizzo, anticipi di denaro contante presso le banche aderenti al Circuito In- ternazionale in Italia e all’estero, o attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. Per le Operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all’Operazione di anticipo di denaro contante è prestato dal Professionista e/o dall’Azienda mediante la sottoscrizione di apposita distinta da parte del Titolare. Per le Operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’Operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Professionista e/o dall’Azienda mediante digitazione del PIN da parte del Titolare.
Il Professionista e/o l’Azienda espressamente accettano e riconoscono che sono va- lide ed autorizzate, e che si riferiscono a se stesso/a, le Operazioni effettuate dopo l’utilizzo del PIN da parte del Titolare.
Il Professionista e/o l’Azienda e l’Emittente attribuiscono un valore di prova alle re- gistrazioni delle disposizioni effettuate tramite ATM, che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate. L’Emittente non è in alcun modo responsabile se la Carta non viene accettata, se non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori alli- mite indicato al primo comma del presente articolo.
Su tutti i prelievi e gli anticipi di denaro contante l’Emittente applica una commissio- ne nella misura prevista nel Documento di Sintesi. A tali Operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’ero- gazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comuni- cate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 13 - Operazioni in valuta estera
Tutte le Operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi.
L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 14 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando il Professionista e/o l’Azienda responsabili di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del suc- cessivo art. 29.
La firma apposta dal Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equivalenti, al momento dell’Operazione di pagamento o dell’Operazione di anticipo di denaro
contante – ove prevista – deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Xxxx- xxxx sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 15 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve esse- re utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le Operazioni di anticipo di denaro contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato – se richiesto – anche per altre tipo- logie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il PIN, generato elettronicamente, non è noto al personale dell’Emittente.
Il Titolare e/o l’Azienda hanno l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura. Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare.
In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Professio- nista e/o l’Azienda sono responsabili di ogni conseguenza dannosa che possa de- rivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione e uso non autorizzato, nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 29.
Art. 16 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante La banca presso la quale il Titolare chiede un anticipo di denaro contante e l’Eser- cente, all’atto dell’acquisto, hanno facoltà di chiedere al Titolare l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, e di annotarne gli estremi.
Il Titolare e/o l’Azienda prendono atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legittimamente bloccata ai sensi del Contratto, la banca e l’Esercente possono trat- tenere e invalidare la Carta medesima.
Art. 17 - Servizi on-line
Il Titolare può accedere ad un’area riservata del Sito Internet dell’Emittente (il “Area Personale”) dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assisten- za, di sicurezza e utilità. Per usufruire dei servizi on-line, il Titolare dovrà preventiva- mente registrarsi all’Area Personale inserendo le informazioni richieste.
Il Titolare autorizza sin da ora l’Emittente ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sull’Area Personale, che saranno utilizzabili dal Titolare con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dall’Emittente.
Art. 18 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi agli Ordini di pagamento e alle Operazioni di anticipo di denaro contante
Il servizio di messaggistica di sicurezza via SMS consente al Titolare di essere infor- mato per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di prelievo di denaro contante richiesto/a sulla sua Carta per un importo superiore alla soglia predefinita da Nexi. L’attivazione del servizio è automatica e gratuita a fronte dell’indicazione da parte del Titolare del numero di telefono cellulare sul Modulo di Richiesta.
Nexi invierà al Titolare un SMS contenente i dati necessari all’identificazione dell’Or- dine di pagamento e/o dell’operazione di prelievo di denaro contante.
Il Titolare ha l’obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nel messaggio, e potrà così:
(i) rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti agli indirizzi/ recapiti di cui al successivo art. 46 - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al successivo art. 27, e/o
(ii) effettuare la richiesta di rettifica di cui al successivo art. 22.
Il Regolamento dei Servizi ed il valore delle soglie sono consultabili sul Sito Internet o possono essere richiesti al Servizio Clienti. Il Titolare ha l’obbligo di segnalare all’E- mittente eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare, in confor- mità a quanto previsto al successivo art. 44. I Servizi di messaggistica sono stretta- mente collegati al numero telefonico indicato. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, i Servizi SMS saranno fruiti dal cessionario, sotto l’esclusiva responsabilità del Titolare cedente.
Art. 19 - Pagamenti
Il Professionista (per la Carte in versione individuale) e/o l’Azienda (per la Carte in versione aziendale, e con riferimento a tutte le Carte dei Dipendenti) si obbligano a corrispondere all’Emittente, in un’unica soluzione e senza interessi, l’importo indi- cato nell’Estratto Conto relativo a:
a) tutte le Operazioni di pagamento e le Operazioni di anticipo di denaro contante effettuate con la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici;
b) le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri, così come dettagliati nel Documento di Sintesi.
Il Professionista e/o l’Azienda autorizzano espressamente l’Emittente ad addebitare tutti gli importi di cui sopra, che verranno registrati nell’Estratto Conto, sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Richiesta che dovrà essere quello sul quale confluiscono tutte le spese inerenti l’attività professionale e/o aziendale.
Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel Documento di Sintesi e nell’Estratto Conto.
In caso di ritardato pagamento, decorreranno interessi di mora, oltre a spese e com-
missioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 20 e 32, il Professionista e/o l’A- zienda prendono atto che il mancato e puntuale pagamento dell’importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può comportare l’invio di qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimen- to dei dati relativi alla Carta e/o al Professionista e/o all’Azienda nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o private e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. L’invio di infor- mazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al credito. Il Professionista e/o l’Azienda saranno informati preventivamente rispetto al primo invio di informa- zioni negative sul loro conto.
Art. 20 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione
•
L’Emittente può:
dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine di rimborso rateale ai sensi dell’art. 1186 c.c.;
•
ovvero
dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
(i) mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qual- siasi titolo;
(ii) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e fi- nanziamento al terrorismo;
(iii) utilizzo della Carta oltre il Limite di Utilizzo;
(iv) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 5 (Limiti di utilizzo), 14 (Fir- ma sulla Carta e sulle memorie di spesa), 15 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia), 19 (Pagamenti), 21 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di antici- po di denaro contante), 29 (Obblighi del Titolare e dell’Azienda in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazio- ne), 31 (Uso illecito della Carta), 41 (Comunicazioni al Professionista e/o all’A- zienda e variazione dei dati);
(v) accertamento di protesti cambiari, di sequestri, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Professionista e/o dell’Azienda
(vi) infedele dichiarazione dei dati del Titolare e/o dell’Azienda resi al momento della richiesta di emissione della Carta.
(vii) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antirici- claggio e finanziamento al terrorismo;
(viii) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adem- pimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
(ix) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antirici- claggio e finanziamento al terrorismo;
(x) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adem- pimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
L’Emittente invia al Professionista e/o all’Azienda la comunicazione di decadenza di beneficio dal termine e/o di risoluzione del Contratto a mezzo raccomandata
A.R. con le modalità di cui all’art. 41. In caso di decadenza dal beneficio del ter- mine, come pure di risoluzione del Contratto, il Professionista e/o l’Azienda de- vono provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei loro confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione tagliandola verticalmente in due parti. In caso diver- so, l’Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito.
Dalla data della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine o di risolu- zione del Contratto decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi o tramite l’Area Personale.
Art. 21 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante
Non è prevista la produzione periodica di documentazione cartacea di rendicon- tazione. L’Emittente produce e mette gratuitamente a disposizione del Titolare, sull’Area Personale, su Supporto Durevole, come di seguito meglio specificato, un
Estratto Conto, con periodicità mensile, che riporta il dettaglio della posizione fi- nanziaria del Professionista e/o dell’Azienda (in questo caso, con riferimento a tutte le Carte dei Dipendenti) e in particolar modo, le movimentazioni e le somme a qual- siasi titolo registrate a debito/credito di questi ultimi, (compresi gli eventuali Titolari delle Carte Supplementari), il Limite di Utilizzo, il saldo debitore/creditore, l’importo dovuto e la relativa valuta di addebito, oltre al dettaglio di ogni singola Operazione di pagamento e di anticipo di denaro contante.
L’Estratto Conto viene prodotto solo se, nel mese di riferimento, si verifica almeno
una delle seguenti ipotesi:
a) sono state registrate Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante;
b) in caso di addebito della quota annuale della Carta, qualora prevista. Fatto salvo ed in aggiunta a quanto sopra, l’Emittente provvede a mettere a disposizione del Titolare, su Supporto Durevole, almeno una volta all’anno, un documento (il “Documento di Sintesi Annuale”) che riporta, in maniera personalizzata, tut- te le condizioni in vigore relative alla Carta ed evidenzia le eventuali modifiche intercorse. La ritardata inclusione nell’Estratto Conto di addebiti relativi ad Ope- razioni di pagamento od Operazioni di anticipo di denaro contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti – ed an- che eventuali omissioni o ritardi nell’invio degli Estratti Conto – non legittimano il Professionista e/o l’Azienda a rifiutare o ritardare il pagamento.
Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica via e-mail della pubblicazione dell’Estratto Conto sul Portale Emittente, senza che sia pervenuto all’Emittente un reclamo specifico per iscritto all’indirizzo di cui al successivo art. 42, l’Estratto Con- to si intenderà senz’altro approvato dal Professionista e/o dall’Azienda, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del documento. Resta in ogni caso salvo il diritto del Professionista e/o dell’Azienda di contestare eventuali Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 23.
I documenti di cui al presente articolo sono resi disponibili dall’Emittente gratuita- mente sul Portale Emittente, su Supporto Durevole, previa registrazione ed iscrizio- ne al servizio di rendicontazione elettronica sul sito Internet. Il Professionista e/o l’Azienda riceveranno via e-mail un avviso dell’avvenuta pubblicazione della comu- nicazione o del documento sul Portale. Il Professionista e/o l’Azienda possono in ogni momento cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, tramite la specifica procedura disponibile sul Portale Emittente. In particolare, Il Titolare ha la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l’invio dei documenti di cui al presente articolo in formato cartaceo a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento Condizioni. La relativa richiesta deve essere effettuata con- tattando telefonicamente il Servizio Clienti o tramite l’Area Personale.
Al fine di prendere visione e di conservare la documentazione di cui al presente articolo, il Titolare si obbliga a consultare periodicamente la propria casella e-mail e/o il Portale Emittente, al fine di prendere conoscenza dell’avvenuta pubblicazione delle comunicazioni periodiche.
Relativamente alle comunicazioni di cui al presente articolo, il Titolare ha inoltre la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l’invio di ulteriori in- formazioni o più frequenti oppure la trasmissione in formato cartaceo, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento Condizioni. La relativa richie- sta deve essere effettuata contattando telefonicamente il Servizio Clienti o tramite Area Personale.
Art. 22 - Utilizzo non corretto degli estremi della Carta o del PIN - Responsa- bilità dell’Emittente
Gli Ordini di pagamento e le Operazioni di anticipo di denaro contante si conside- rano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare.
Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titolare non sono esatti, l’Emittente non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di paga- mento o dell’Operazione di anticipo di denaro contante.
L’Emittente non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Or- dine di pagamento se il Titolare, all’atto del conferimento dell’Ordine del pagamen- to, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazio- ne di pagamento o dell’Operazione di anticipo di denaro contante.
L’Emittente che agisce per conto del Professionista e/o dell’Azienda compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’Operazione di pagamen- to, e potrà eventualmente addebitare al Professionista e/o all’Azienda le spese so- stenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall’Emit- tente. Il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando all’Emittente ogni informazione utile.
Se non è possibile il recupero dei fondi, l’Emittente, su richiesta scritta del Titolare, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di
tutela. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione dell’Emittente di at- tivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di risultato. L’Emittente è responsabile solo dell’esecuzione delle Operazioni di pagamento e delle Operazioni di anticipo di denaro contante disposte con l’utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Professionista e/o all’Azienda, anche qualo- ra questi ultimi abbiano fornito all’Emittente informazioni ulteriori rispetto a tali dati. Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 23, 24, 25 e 26, qualora il Profes- sionista e/o l’Azienda neghino di aver autorizzato un’Operazione di pagamento o un’Operazione di anticipo di denaro contante già eseguita o sostengano che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere dell’Emittente provare che l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri in- convenienti.
A tal fine, resta inteso che nell’ambito dell’istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 23, l’Emittente avrà diritto di richiedere al Professionista e/o all’Azienda l’esibizione dei documenti (quali, ad esempio memo- rie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l’Esercente, o documenti equivalenti) relativi all’Operazione di pagamento o all’Operazione di anticipo di denaro contante di cui il Professionista e/o l’Azienda richiede la rettifica.
Art. 23 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate o non correttamente eseguite
Il Professionista e/o l’Azienda che vengono a conoscenza di Operazioni di paga- mento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o esegui- teinmodoinesatto, possono ottenerne la rettifica solo se comunicano senza indu- gio tale circostanza all’Emittente chiamando il Servizio Clienti, e confermando poi tale richiesta di rettifica all’Emittente mediante comunicazione scritta a mezzo let- tera raccomandata A.R. o equivalente. La comunicazione deve essere, in ogni caso, effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito.
Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se l’Emittente ha omesso di fornire o mette- re a disposizione le informazioni relative all’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di paga- mento e di anticipo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.
Art. 24 - Responsabilità dell’Emittente per Operazioni di pagamento e di an- ticipo di denaro contante non autorizzate - Rimborso
Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 23, nel caso in cui un’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non risulti essere stata autorizzata, l’Emittente dispone in favore del Professionista e/o dell’Azienda il rimborso del relativo importo, entro e non oltre la fine della giornata operativa successiva a quella in cui la comunicazione di Operazione non autoriz- zata perviene all’Emittente. Tale rimborso sarà registrato nel primo Estratto Conto utile. Il rimborso non preclude la possibilità per l’Emittente di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, l’Emittente ha il diritto di ottenere dal Professionista e/o dall’Azienda la restituzione dell’importo rimborsato.
Fermo restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, l’Emittente può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione alla Banca d’Italia. Le Parti espressamente escludono il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Art. 25 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Be- neficiario o per il suo tramite
Le Parti, in virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 11/2010, con- vengono di non applicare gli artt. 13 e 14 del medesimo D. Lgs. n. 11/2010 ai rapporti regolati dal Contratto.
Di conseguenza, nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Professionista e/o l’Azienda in caso di errore nell’importo addebitato per l’Operazione di paga- mento, dovranno rivolgersi direttamente al Beneficiario per chiederne il rimborso, ed avranno diritto di rivolgersi all’Emittente solo qualora dimostrino la colpa grave o il dolo dell’Emittente medesimo nell’esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Art. 26 - Responsabilità dell’Emittente per la mancata, inesatta o tardiva ese- cuzione delle Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante
Nel caso in cui l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante sia disposta dal Titolare, fatto salvo quanto previsto agli artt. 22, 23 e 27, l’Emittente è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine ri- cevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare al Professionista e/o all’Azien- da ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell’Operazione di pagamento. In tal caso,
il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile, nei confronti del Beneficiario, della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 22 e 23, quando l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Presta- tore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza indugio l’Ordine di pagamento all’Emittente ed è responsabile della sua corretta trasmissione. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di pagamento.
Nel caso in cui l’Emittente riconosca di essere responsabile della mancata o ine- satta esecuzione dell’Ordine di pagamento o dell’Operazione di anticipo di denaro contante, esso dispone senza indugio in favore del Professionista e/o dell’Azienda il rimborso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile. In ogni caso, quando un’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contan- te non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, l’Emittente, indipendentemente dalla propria responsabilità, si adopera senza indugio, su richiesta del Professionista e/o dell’Azienda, per rintracciare l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante, ed informa il Professionista e/o l’Azienda del risultato.
Art. 27 - Circostanze anormali e imprevedibili
La responsabilità dell’Emittente, prevista ai sensi del Contratto, non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui l’Emittente abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 28 - Obblighi dell’Emittente in relazione alla Carta
L’Emittente deve:
a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Professionista e/o dall’Azienda, fatti salvi gli obblighi del Titolare e/o dell’Azienda indicati negli artt. 6 e 29;
b) astenersi dall’inviare Carte non specificamente richieste, a meno che la Carta già consegnata al Titolare e/o all’Azienda debba essere sostituita;
c) assicurare che siano sempre disponibile il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui al successivo art. 29, nonché, nel caso di blocco di cui all’art. 32, per chiedere la riattivazione della Carta o l’emissione di una nuova Carta, se l’Emittente non vi abbia già provveduto;
c-bis) fornire al Titolare la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all’arti- colo 33, a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sosti- tuzione dello strumento di pagamento;
d) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione del Pro- fessionista e/o dell’Azienda di cui al successivo art. 29.
Art. 29 - Obblighi del Titolare e dell’Azienda in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione
Il Titolare e l’Azienda sono obbligati alla custodia e al buon uso della Carta, adottan- do misure di massima cautela, anche per la conservazione del PIN, attenendosi alle indicazioni fornite dall’Emittente e a quanto riportato nel Contratto.
Il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) hanno l’obbligo di co- municare, non appena ne vengono a conoscenza, direttamente all’Emittente qua- lunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, compresi incidenti sospetti o anomalie durante le sessioni di pagamento via Internet e/o possibili tentativi di social engineering e, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione degli stessi median- te telefonata al Servizio Clienti, dandone conferma – su richiesta dell’Emittente
– mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/recapiti indicati nell’art. 42, oltre che a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti. Il Professionista e/o l’Azienda sono tenuti inoltre a conservare copia della denuncia, a disposizione dell’Emittente, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, l’Emittente avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Professionista e/o all’Azienda che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevi- mento della richiesta.
Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Professionista e/o l’Azienda possono richiedere all’Emittente di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.
A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, l’Emittente provvede a bloccare la Carta, vietandone l’utilizzo, e fornisce al Titolare e/o all’Azienda una conferma dell’avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo.
Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più esse- re utilizzata e dovrà essere debitamente tagliata in due. A seguito del blocco della
Carta per i motivi di cui al presente articolo, l’Emittente provvede, di norma ed in automatico, ad emettere un duplicato e ad inviarlo al Titolare e/o all’Azienda all’in- dirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato.
Il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) che rispettano gli ob- blighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopportano alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente.
Xxxxx ferma la sua piena responsabilità nel caso in cui egli abbia agito fraudolente- mente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le misure di sicurezza relative all’uso della Carta e del PIN di cui al Contratto in tal caso il titolare sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro con- tante non autorizzate.
Salvo il caso in cui abbiano agito in modo fraudolento, il Professionista e/o l’Azienda non sono inoltre responsabili delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, quando l’Emittente non ha adempiuto all’ob- bligo indicato al precedente art. 28 lett. c).
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita se il Prestatore di servizi di pagamento non esige un’autenticazione forte del cliente. Il Beneficiario o il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario rimbor- sano il danno finanziario causato all’Emittente se non accettano l’autenticazione forte del cliente.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente se lo smarrimento, furto o l’appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento.
Art. 29 - bis - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo Se un’Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l’importo dell’Operazione nel momento in cui il Titolare presta il pro- prio consenso, l’Emittente può bloccare i fondi sul conto di pagamento del Titolare solo se quest’ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato. L’Emittente sblocca senza indugio i fondi bloccati nel momento della ricezione del- le informazioni concernenti l’esatto importo dell’Operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell’ordine di pagamento.
Art. 30 - Sostituzione della Carta danneggiata
In caso di danneggiamento o smagnetizzazione della Carta, la sua sostituzione po- trà avvenire dietro richiesta del Titolare e/o dell’Azienda all’Emittente.
Le richieste di sostituzione della Carta dirette all’Emittente potranno essere effet- tuate telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 42.
Art. 31 - Uso illecito della Carta
L’utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, ruba- ta, indebitamente sottratta, falsificata, contraffatta o comunque non più utilizzabile ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta. L’Emittente si riserva di perseguire, anche penalmente, detti comportamenti illeciti, nonché di effettuare qualsiasi comunicazione e segnala- zione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimento dei dati relativi alla Carta, al Professionista e/o all’Azienda nella Centrale di Allarme Interbanca- ria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o private e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. L’invio di informazioni negative può ren- dere più difficoltoso l’accesso al credito. Il Professionista e/o l’Azienda saranno infor- mati preventivamente rispetto al primo invio di informazioni negative sul loro conto.
Art. 32 - Blocco della Carta
L’Emittente ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) un significativo aumento del rischio che il Professionista e/o l’Azienda non siano in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento;
d) il verificarsi delle ipotesi che comportano la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 20.
L’Emittente informa immediatamente il Titolare e/o l’Azienda del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per tele- gramma, e confermando successivamente la comunicazione su supporto cartaceo. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o Regolamento.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 20, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, l’Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emettere un duplicato di quella pre- cedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all’emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, l’Emittente dovrà provvedere al rilascio. Xxx l’Emittente non vi abbia già provveduto, al venir meno della ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare e/o l’Azienda potranno chiedere all’Emittente me- desimo la riattivazione della Carta o l’emissione di un duplicato della Carta prece- dentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il blocco) o una nuova emissione telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 42.
Art. 33 - Recesso delle Parti
Recesso del Professionista e/o dell’Azienda
Il Professionista e/o l’Azienda hanno facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazio- ne scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all’Emittente agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 42. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l’Emittente ne viene a conoscenza. Il Professionista e/o l’Azienda è altresì obbligato a restituire all’Emittente la Carta, invalidata mediante taglio in due parti.
Recesso dell’Emittente
L’Emittente può recedere dal Contratto con preavviso di 2 (due) mesi e senza nes- sun onere a carico del Professionista e/o dell’Azienda, dandone comunicazione al Professionista e/o all’Azienda, a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all’art. 41. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il Professionista e/o l’Azienda vengono a conoscen- za dell’esercizio del recesso da parte dell’Emittente. Dal ricevimento della comuni- cazione di recesso, il Professionista e/o l’Azienda non possono più utilizzare la Carta e devono restituirla all’Emittente, invalidata mediante taglio in due parti.
Diritti ed obblighi del Professionista e/o dell’Azienda in tutti i casi di recesso
Il Professionista e/o l’Azienda, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Professionista e/o dell’Azienda medesimi o dell’Emittente:
– entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, devono provvedere al paga- mento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei loro confronti, e, se in possesso della/e Carta/e, alla sua/loro pronta invalidazione tagliandole verticalmente in due parti. In caso diverso, l’Emittente provvederà a bloccare la/e Carta/e ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito;
– se ritardano a pagare le somme di cui al punto precedente, saranno tenuti al pa- gamento di interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi;
– hanno diritto al rimborso della quota annuale della/e Carta/e, in misura propor- zionale ai mesi di mancato utilizzo della/e Carta/e. Parimenti, in caso di addebito di ulteriori spese periodiche, queste saranno dovute dal Professionista e/o dall’A- zienda solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso, e se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale;
– qualora il Professionista e/o l’Azienda (anche tramite il Dipendente) avessero au- torizzato l’addebito sulla Carta di spese ricorrenti ai sensi del precedente art. 7, dovranno provvedere a revocare la/le relativa/e autorizzazione/i, con congruo anticipo rispetto all’esercizio del recesso (se il recesso è esercitato dal Professio- nista e/o dall’Azienda medesima), o immediatamente dopo essere venuti a cono- scenza della comunicazione di recesso (se il recesso è esercitato dall’Emittente).
Ulteriori effetti del recesso
In tutti i casi di cui al presente articolo, il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 34 - Servizi accessori
L’Emittente può associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esempio coper- ture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet o contat- tando il Servizio Clienti. La documentazione informativa relativa alle coperture assi- curative, offerte gratuitamente al Professionista e/o all’Azienda (senza costi aggiun- tivi), è pubblicata nell’area Trasparenza (sezione “Assicurazioni”) del Sito Internet.
I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni conte- nute nel relativo Regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dal Professionista e/o dall’Azienda (e, se richiesto, anche dal Dipenden- te) separatamente dal Contratto.
Art. 35 - Carte Supplementari
Il Professionista e/o l’Azienda possono chiedere l’emissione di una o più Carte Sup- plementari a favore del Titolare (“Carte Aggiuntive”) da utilizzare su un Circuito
Internazionale diverso da quello il cui marchio è riportato sulla prima Carta (la “Car- ta Principale”). L’Azienda può richiedere l’emissione di una o più Carte Supplemen- tari a favore di ulteriori dipendenti (“Carta Ulteriore Dipendente”).
Le Carte Supplementari resteranno utilizzabili dai relativi intestatari (“Titolari di Carte Supplementari”) negli stessi limiti e modalità previsti dal Contratto.
In particolare, le Carte Supplementari sono emesse con scadenza pari a quella della Carta Principale e sono utilizzabili entro il Limite di Utilizzo complessivo assegnato alla Carta Principale. Il Titolare della Carta Supplementare acquista gli stessi diritti ed assume gli stessi obblighi previsti per il Titolare della Carta Principale. In tutti i casi di blocco per i quali non è prevista l’emissione di un duplicato e/o in caso di inva- lidazione della Carta Principale ai sensi del Contratto, la Carta Supplementare sarà automaticamente riqualificata come Carta Principale, con conseguente addebito, a decorrere dalla successiva annualità, della quota annuale nella misura prevista per la Carte Principali della tipologia a cui essa appartiene, così come riportato nel Docu- mento di Sintesi. Nel caso siano presenti più Carte Supplementari, sarà riqualificata come Carta Principale quella avente quota annuale di importo maggiore.
La Carta Supplementare è riconducibile al medesimo rapporto contrattuale relativo alla Carta Principale.
Per tale motivo, tutti gli utilizzi della Carta Supplementare, le commissioni, gli inte- ressi, le spese e gli oneri tutti ad essa relativi, vengono addebitati e descritti negli Estratti Conto, della Carta Principale.
Art. 36 - Modifiche al Contratto
Ogni modifica unilaterale del Contratto o delle condizioni e informazioni ad esso re- lative è proposta e comunicata dall’Emittente, viene comunicata al Titolare esclusiva- mente dall’Emittente, ma può esser definita e proposta su iniziativa sia dell’Emittente stesso sia della Banca. Sarà esclusivamente la Banca ad essere responsabile per le mo- difiche definite, proposte e formulate su propria iniziativa e ad assicurare in tale caso il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia di variazioni contrattuali. Allo stesso modo, tali oneri e responsabilità saranno esclusivamente in capo all’Emittente qualora le modifiche contrattuali siano definite e proposte dallo stesso.
Ogni modifica contrattuale è comunicata dall’Emittente con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione. La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comuni- chi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all’art. 34, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Titolare possono esse- re applicate con effetto immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifi- che dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Titolare, quando la modifica dipen- de esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Titolare mediante comuni- cazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo. La proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo, che dovrà essere individuato a cura del soggetto che ha proposto la modifica, dun- que dell’Emittente o della Banca, nei limiti indicati sopra.
Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere ef- fettuate dall’Emittente in forma scritta, su supporto cartaceo o tramite l’Area Per- sonale, su Supporto Durevole, inviando in questo caso apposito avviso di pubblica- zione al Titolare via e-mail. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. In alternativa, la comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Titolare. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Propo- sta di modifica unilaterale del Contratto”.
Art. 37 - Rimborso anticipato
Il Professionista e/o l’Azienda hanno diritto di rimborsare in qualsiasi momento all’Emittente, in tutto o in parte, ogni ragione di credito vantata nei loro confronti dall’Emittente medesimo anche prima della scadenza del Contratto, tramite xxxxxx- sta comunicata telefonicamente al Servizio Clienti, pagando l’importo dovuto.
Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, l’Emittente comunica al Professionista e/o all’Azienda l’importo dovuto da pagare. Le modalità di pagamento dell’importo dovuto potranno essere concordate di volta in volta con l’Emittente.
Art. 38 - Diritto ad ottenere copia del Contratto
Il Professionista, l’Azienda e il Dipendente hanno il diritto di ottenere, su loro richie- sta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Docu- mento di Sintesi aggiornato.
Art. 39 - Tempi massimi di chiusura del Contratto
I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Professionista e/o dell’Azienda, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Emittente della comunicazione di recesso.
Art. 40 - Cessione del Contratto/credito
L’Emittente potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Professionista e/o all’Azienda ai sensi del successivo art. 41, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Professionista e/o dell’Azienda.
Art. 41 - Comunicazioni al Professionista e/o all’Azienda e variazione dei dati Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto dell’Emittente e del Professionista e/o dell’Azienda, sono effettuate in lingua italiana. Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte anche se inviate su Supporto Durevole.
Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, l’Emittente fornisce al Professionista e/o all’Azienda le comunicazioni di cui al Contratto mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole. L’Emittente può, ad esempio, utilizzare la posta elettronica –all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Professionista e/o dall’Azienda o al diverso indi- xxxxx successivamente comunicato – il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata sen- za intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comunicazione individuale. Le comunicazioni telefoniche tra l’Emittente e il Professionista e/o l’Azienda possono essere registra- te. L’Emittente può altresì mettere a disposizione le comunicazione e le informa- zioni di cui sopra sul proprio Sito Internet nel Portale Emittente, dandone apposito avviso di pubblicazione al Professionista e/o all’Azienda via e-mail.
Resta ferma la possibilità del Professionista e/o dell’Azienda di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo all’Emittente con le modalità precedentemente indicate. In particolare, fermo restando quanto pre- visto dal precedente art. 23 in merito alla rendicontazione periodica, il Cliente può chiedere che le comunicazioni di cui al Contratto gli siano fornite in forma scritta a mezzo posta, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi, ove previsto. In tal caso, l’’invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento al Titolare ai sensi del Contratto o da esso consentito - quali, a ti- tolo meramente esemplificativo, Estratti Conto o altra documentazione periodica, eventuali notifiche, proposte di modifica unilaterale del Contratto - sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dal Titolare nel Modulo di Richiesta, o a quello successivamente comunicato ai sensi del presente articolo.
Il Professionista e/o l’Azienda si impegnano a comunicare tempestivamente all’E- mittente eventuali variazioni dell’indirizzo della sede, residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato (anche riferito al Xxxx- xxxx) comunicato all’Emittente e contenuto nel Modulo di Richiesta. Tale comuni- cazione potrà avvenire in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., fax, o mediante posta elettronica. ovvero telefonicamente al Servizio Clienti. Se il Profes- sionista e/o l’Azienda omettono di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.
L’Emittente invia tutte le comunicazioni previste dal Contratto al solo Professionista e/o all’Azienda intestatario principale ed hanno effetto anche nei confronti di even- tuali coobbligati o garanti.
Il Professionista e/o l’Azienda si impegnano altresì a comunicare a Nexi Payments, tramite il Servizio Clienti, eventuali cambiamenti delle coordinate bancarie su cui vengono addebitate le spese sostenute con la Carta.
Art. 42 - Comunicazioni all’Emittente
L’invio di comunicazioni per iscritto all’Emittente dovrà essere effettuato dal Titola- re e/o dall’Azienda al seguente indirizzo:
Nexi Payments SpA - Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx.
Per tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, le domande, le richieste di supporto e i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Con- tratto prevede l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), il Titolare e/o l’Azienda dovranno utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Fo- glio Informativo o sul Sito Internet.
Art. 43 - Reclami ricorsi e conciliazioni
Il Professionista e/o l’Azienda possono presentare reclami all’Emittente - Servizio Clienti, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti: Nexi Payments - Servizio Clienti, xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - fax 02 3488.9154 -
indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx -
indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Professionista e/o l’Azienda.
L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il proble- ma. Qualora l’Emittente venga a trovare nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sovra indicate, potrà sottoporre al Cliente una risposta inter- locutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a risponde- re entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al recla- mo entro 35 (trentacinque) giornate operative.
Se l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non è accolto o se il Professionista e/o l’Azienda non sono comunque soddi- sfatti della risposta, possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finan- ziario. Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Professionista e/o l’Azienda posso- no consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come so- pra delineata, il Professionista e/o l’Azienda possono presentare, anche in assenza di preventivo reclamo all’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla concilia- zione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decre- to Legislativo 4 marzo 2010, n. 28). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte dell’Emittente delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, il Professionista e/o l’Azienda possono presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010. e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questio- ne, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni).
Art. 44 - Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente
Il Contratto e redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.