CONVENZIONE TRILATERALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO (ART. 12 bis legge 68/99 introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015)
ALLEGATO 1
Schema di
CONVENZIONE TRILATERALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO
(ART. 12 bis legge 68/99 introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b) Xxxxx 247/2007 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015)
Il giorno_
tra
L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Xxxxxx-Romagna, con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxx 00 – Partita Iva e Codice Fiscale 91388210378 – Collocamento mirato dell'Ambito territoriale di rappresentata da
e
L'impresa denominata con sede legale in
e sede operativa in e-mail PEC Tel. C.F. P.IVA ,
nella persona del proprio legale rappresentante , nato il
a e domiciliato ai fini del presente atto a
indirizzo ,
,di seguito denominata “Soggetto conferente”, la quale secondo il prospetto riepilogativo aziendale presentato in data risulta obbligata all’assunzione di n. lavoratori, di cui già coperti mediante il ricorso agli altri strumenti previsti dalla normativa ed in particolare (specificare modalità di copertura)
nonché
La Cooperativa sociale/consorzio/impresa sociale/datore di lavoro non soggetto agli obblighi della legge n. 68/99 e ss.mm.ii., denominata con sede legale in e sede operativa in e-mail , PEC Tel. C.F. X.XXX _,nella persona del proprio legale rappresentante _ , nato il a e residente in _ , indirizzo_ di seguito denominata “Soggetto destinatario”, in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 12 bis, come da autocertificazione che si allega alla presente convenzione (All.1)
PREMESSO
1. che, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 (introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b) della legge 247/2007 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015) gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), denominati “soggetti conferenti” e le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991
n. 381 e successive modificazioni, e loro consorzi, le imprese sociali, i datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi della legge 68/99, denominati “soggetti destinatari”, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione, da parte dei soggetti destinatari medesimi, di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro;
2. che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale Xxxxxx-Romagna n. 2233 del 27/12/2021, la Regione Xxxxxx-Romagna ha approvato gli elementi costitutivi per l’attuazione dell’art.12 bis della Legge n. 68/1999 nel territorio regionale per la definizione di un modello di Convenzione trilaterale finalizzata all’inserimento lavorativo delle persone iscritte al collocamento mirato con maggiori difficoltà di accesso al lavoro e ha individuato le caratteristiche dei lavoratori con disabilità da inserire, dei soggetti conferenti e dei soggetti destinatari;
3. che tali convenzioni sono ammesse esclusivamente a copertura della quota d'obbligo e
nei limiti del 10% della quota di riserva;
4. che l'individuazione delle persone disabili da inserire con la presente tipologia di convenzione, previo loro consenso, è effettuata dagli uffici competenti (Agenzia regionale per il lavoro/Uffici per il collocamento mirato), sentito il Comitato Tecnico, con la definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
5. che secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento la convenzione deve avere una durata non inferiore a 3 anni e che alla sua scadenza il datore di lavoro committente, salvo ricorrere agli altri istituti previsti per l’adempimento degli obblighi può, sentito il parere dell’Ufficio per il collocamento mirato:
a) rinnovare la convenzione per una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile già inserito in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall’art.7, co.1, lettera c) della L.68/99. In tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13 co.4 L.68/99), nei limiti delle disponibilità previste, con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse.
6. che la determinazione della commessa di lavoro non può essere inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei CCNL, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E' consentito il conferimento di più commesse di lavoro;
7. che l'efficacia della stipula della convenzione è subordinata al conferimento della commessa di lavoro e alla contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario;
8. che le parti riconoscono il particolare valore sociale di cui alla Legge n. 68/99 e l'importanza del passaggio per il disabile, da una vita inattiva, a quella lavorativa abituando i soggetti alla vita interpersonale attraverso un percorso di inserimento guidato
PRECISATO
che il Soggetto conferente non ha/ha stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99.
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Inserimento lavorativo
Il Soggetto destinatario _si impegna ad assumere il lavoratore disabile nei termini e con le modalità indicate nel piano personalizzato di inserimento.
2. Piano personalizzato di inserimento lavorativo (allegato 2)
In allegato alla presente convenzione trilaterale è riportato il piano personalizzato di inserimento lavorativo per il lavoratore individuato, sentito il Comitato Tecnico, sottoscritto dalle parti, in cui risultano evidenziate, l'avvicendamento delle fasi formative e le correlate modalità di esecuzione.
Il piano personalizzato di inserimento lavorativo tiene conto della professionalità già posseduta dal disabile e di quelle da acquisire nell'ottica del collocamento mirato ed in funzione delle mansioni che verranno a questi assegnate.
L'allegato n. 2 è parte integrante del presente accordo. 3.Accordo per l'affidamento di commesse di lavoro
Il Soggetto conferente si impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo concordato, ad affidare al Soggetto Destinatario
commesse di lavoro nel settore ; Il valore delle suddette commesse di lavoro non deve essere inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei CCNL, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo;
Di seguito, nella parte del presente accordo, denominata disposizioni applicative, le parti come più sopra evidenziato, stabiliscono le effettive clausole con cui intendono dare esecuzione al rapporto contrattuale.
4.Controllo degli adempimenti
L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Xxxxxx-Romagna, attraverso i servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di inadempimento, si riserva la facoltà di verificare il corretto adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, in particolare, circa la permanenza delle condizioni di legge che consentano l'inserimento ai sensi dell'art. 12 bis, di cui alla legge 68/99 sui lavoratori disabili e ss.mm.ii.
In difetto dell'osservanza dei contenuti del presente accordo ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, l'Ufficio pubblico competente (Agenzia regionale per il lavoro/Uffici per il collocamento mirato), potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l'accordo di convenzione, con l'emanazione dei provvedimenti conseguenti.
DISPOSIZIONI APPLICATIVE
Nel quadro delle disposizioni generali sopra illustrate, in esecuzione di quanto ivi contenuto, con la supervisione e controllo dell'Ufficio pubblico competente, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 12 bis della Legge 68/99 e ss.mm.ii., convengono quanto segue:
1. La quantità delle commesse così procurate al Soggetto Destinatario non sarà comunque inferiore a quello che consente a quest'ultima di applicare la parte normativa, retributiva, previdenziale ed assistenziale ed ai costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo per ognuno dei lavoratori disabili interessati dal presente accordo;
In riferimento al rispetto di tale minimo garantito di commesse, la committente fornirà, ogni sei mesi, all'Ufficio pubblico competente (Agenzia regionale per il lavoro/Uffici per il collocamento mirato), un rendiconto circa i lavori commissionati ed il loro relativo valore, rapportandoli al costo complessivo che il Soggetto Destinatario sostiene per l'impiego del disabile. Ciò al fine di rendere verificabile il rispetto della prescritta condizione per il diritto all'inserimento lavorativo.
2. Il presente contratto avrà decorrenza:
dal ed avrà termine il
3. Qualora il Soggetto Conferente ritenga non
soddisfacente l'attività prestata in esecuzione dell'accordo, contesterà l'adempimento non corretto al Soggetto Destinatario, assegnando un termine al fine di rimuovere la causa del disservizio. In caso perduri l'inadempimento al termine assegnato, il Soggetto Conferente potrà risolvere il contratto con un preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso all'Ufficio pubblico competente (Agenzia regionale per il lavoro/Uffici per il collocamento mirato), per i provvedimenti del caso, senza che il Soggetto Destinatario possa richiedere nulla a titolo di risoluzione anticipata;
Quanto sopra premesso e precisato, a far parte integrante del presente accordo,
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1
Il Soggetto Conferente affida al Soggetto Destinatario l'esecuzione di
per le seguenti quantità per un periodo di mesi/anni.
Art. 2
Le predette lavorazioni/servizi devono essere eseguite secondo le modalità indicate nel progetto individuale di inserimento lavorativo, che costituisce parte integrante della presente convenzione (Allegato 2).
Art. 3
Il Soggetto Conferente si impegna a corrispondere (mensilmente, annualmente o con altra modalità) la somma di € (in cifre e in lettere). Tale somma consente la copertura, da parte del Soggetto Destinatario, sia della parte retributiva e contributiva del CCNL applicato al/alla lavoratore/trice inquadrato/a come di area/categoria sia di svolgere le altre funzioni finalizzate all'inserimento della persona disabile.
Art. 4
Il Soggetto Xxxxxxxxxxxx si impegna ad eseguire l'opera o il servizio con la propria
organizzazione e nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall'art. 2.
Art. 5
Il Soggetto Destinatario si impegna a mantenere la riservatezza relativamente al prodotto lavorato, alle tecniche utilizzate e a quant'altro di cui venga a conoscenza, attinente al Soggetto Conferente, in conseguenza dell'affidamento delle commesse.
Art. 6
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti concordano di far riferimento allo schema giuridico del contratto di appalto di opere o di servizi di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti.
Art. 7
Le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della presente Convenzione, si impegnano a comunicare tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Re- golamento europeo n. 679/2016.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per Agenzia Regionale per il Lavoro
dell'Xxxxxx-Romagna
Per il Soggetto Conferente
Per il Soggetto Destinatario_
Nel caso il soggetto Destinatario sia un datore di lavoro privato non soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99, la presente convenzione deve essere assoggettata all’imposta di bollo, che sarà posta a carico del medesimo soggetto Destinatario