Contract
1. Campo di applicazione
1.1. Queste condizioni valgono per l’assunzione di lavori di manutenzione ordinaria, di riparazione e di modifica, di rimessa in funzione e per prestazioni similari dell’imprenditore, concordati di volta in volta (in appresso definiti ogni volta "lavori").
2. Stipulazione del contratto
2.1. Il contratto è posto in essere con l’accettazione dell’ordine da parte dell’imprenditore.
2.2. Il committente deve comunicare le irregolarità, i danni, i difetti da lui riscontrati, a causa dei quali devono essere effettuati i lavori o indicare l’entità dell’ispezione da effettuarsi dall’imprenditore.
2.3. Su richiesta, al committente prima dell’inizio dei lavori viene comunicato l’esito dell’ispezione. Per le indicazioni sull’ammontare delle spese previste l’imprenditore non si assume alcuna responsabilità. Se il committente in base all’esito dell’ispezione rinuncia all’esecuzione dei lavori, gli vengono conteggiate le spese dell’ispezione, dello smontaggio e del montaggio.
3. Documentazioni tecniche
3.1. Tutte le documentazioni tecniche dell’imprenditore restano sua proprietà intellettuale e senza la sua approvazione scritta non possono essere né copiate e riprodotte, né essere portate in qualsivoglia modo a conoscenza di terzi. Possono essere utilizzate solo per l’adempimento del contratto.
4. Obblighi dell’imprenditore
4.1. L’imprenditore s’impegna ad eseguire a regola d’arte i lavori con personale qualificato o a farli eseguire da terzi, che ai sensi delle presenti condizioni generali sono da considerare anche come imprenditore.
4.2. L’oggetto da trattare viene esaminato dall’imprenditore per stabilire la spesa di materiale e di lavoro. Se risulta che oltre la misura concordata dei lavori sono necessarie maggiori prestazioni, queste vengono eseguite anch’esse, previo precedente accordo.
5. Obblighi del committente
5.1. Il committente è tenuto:
5.1.1. a mettere a disposizione dell’imprenditore la documentazione tecnica sull’oggetto da trattare;
5.1.2. ad approvvigionare per tempo parti di ricambio ed a metterle a disposizione del personale dell’imprenditore;
5.1.3. a provvedere al trasporto puntuale dell’oggetto da trattare, se lo richiede la manutenzione ordinaria o la riparazione;
5.1.4. a fare tutto il necessario perché i lavori possano essere iniziati puntualmente e senza impedimenti o interruzioni. Il personale dell’imprenditore va ritirato solo quanto tutti i lavori preparatori sono terminati;
5.1.5. a provvedere che possano essere procurate tutte le necessarie autorizzazioni d’entrata e di uscita, di soggiorno, di lavoro ed altri permessi per il personale dell’imprenditore;
5.1.6. ad eseguire a regola d’arte a sue spese e sotto la sua responsabilità i lavori xxxxxx preparatori ed altri lavori preparativi, eventualmente conformemente alle documentazioni fornite dall’imprenditore;
5.1.7. a fare presenti all’imprenditore le disposizioni di legge, amministrative ed altre disposizioni che si riferiscono all’esecuzione dei lavori ed al funzionamento;
5.1.8. a provvedere a sue spese alla stipulazione delle necessarie assicurazioni per la copertura dei danni all’oggetto da trattare;
5.1.9. a prendere a sue spese le necessarie misure antinfortunistiche. In particolare farà espressamente presente all’imprenditore se il committente deve avere un particolare riguardo nei suoi confronti e/o nei confronti di altri imprenditori o se vanno rispettate disposizioni in materia. L’imprenditore è autorizzato a rifiutare o a sospendere i lavori se non è garantita la sicurezza del personale;
5.1.10. in caso di infortunio o di malattia del personale dell’imprenditore a prestare il necessario sostegno.
5.2. Le parti da montare devono essere immagazzinate protette contro tutte le influenze nefaste. Esse, prima di iniziare i lavori, devono essere esaminate dal committente alla presenza di un rappresentante dell’imprenditore per rilevare completezza e danni. Il materiale risultato perso o danneggiato durante lo stoccaggio viene fornito successivamente al committente o riparato a sue spese.
5.3. Il committente provvede a mettere a disposizione locali riscaldabili o climatizzabili, chiudibili a chiave, comprese adeguate installazioni sanitarie per il personale. Inoltre mette a disposizione locali asciutti chiudibili a chiave per la conservazione di materiale ed attrezzature. Tutti questi locali devono trovarsi nelle immediate vicinanze del posto di lavoro.
5.4. Il committente fornisce per tempo a sue spese le seguenti prestazioni secondo le indicazioni dell’imprenditore o il suo programma di lavoro:
5.4.1. Messa a disposizione di operai specializzati qualificati e di ausiliari, come xxxxxx, saldatori, elettricisti, muratori, verniciatori, idraulici, ecc. con i necessari attrezzi ed equipaggiamenti.
Questi ausiliari devono seguire le istruzioni di lavoro dell’imprenditore. Essi però sono in rapporto di lavoro con il committente.
5.4.2. Messa a disposizione di gru ed apparecchi di sollevamento ben funzionanti con personale, ponteggi adeguati e mezzi per il trasporto di personale e materiale, adeguate attrezzature d’officina ed apparecchiature di misura.
5.4.3. Messa a disposizione del necessario materiale di consumo e d’installazione, materiali di pulizia e lubrificanti come pure di minuteria, ecc.
5.4.4. Messa a disposizione dell’energia elettrica e dell’illuminazione necessarie, compresi i necessari allacciamenti fino al posto di lavoro, riscaldamento, aria compressa, acqua, vapore, materiali d’esercizio, ecc.
5.4.5. Se necessario, messa a disposizione dei suoi mezzi di comunicazione, come telefono, allacciamento telefax, ecc.
5.5. Il committente provvede affinché all’imprenditore siano conferiti per tempo i relativi permessi per l’import ed export di attrezzi, equipaggiamenti e materiale.
5.6. Al termine dei lavori, gli attrezzi e gli equipaggiamenti messi a disposizione dall’imprenditore devono essere immediatamente spediti per conto ed a rischio del committente al luogo indicato dall’imprenditore.
5.7. Se il committente non fa fronte ai suoi obblighi o vi fa fronte solo parzialmente, l’imprenditore è autorizzato ad adempierli esso stesso o per il tramite di terzi. Le spese risultanti sono a carico del committente. Esso solleverà l’imprenditore da pretese di terzi.
5.8. Se il personale dell’imprenditore, per ragioni ad esso non imputabili, viene messo in pericolo od ostacolato in modo rilevante nell’esecuzione dei suoi lavori, l’imprenditore è autorizzato a disporne il ritorno. Per questi casi e nel caso che il personale venga trattenuto al termine dei suoi lavori, i relativi tassi orari e giornalieri saranno fatturati al committente come tempo di attesa e gli saranno addebitate le spese di viaggio più trasferta.
6. Lavori su disposizione del committente
6.1. Il committente senza approvazione scritta dell’imprenditore non è autorizzato a ricorrere al suo personale per lavori non concordati contrattualmente. Anche se l’imprenditore approva, non si assume pur tuttavia alcuna responsabilità per questi lavori.
L’imprenditore non si assume alcuna responsabilità per lavori che vengono effettuati su disposizione del committente senza particolari istruzioni dell’imprenditore.
7. Orario di lavoro ed altri tempi ad esso equiparabili
7.1. Per il normale orario di lavoro settimanale e per la disciplina delle ore straordinarie, notturne e domenicali e festive, sono determinanti gli accordi fra le organizzazioni padronali e dei lavoratori dell’industria meccanica svizzera.
7.2. Il normale orario di lavoro settimanale in generale è ripartito in cinque giorni lavorativi. Se per ragioni non imputabili all’imprenditore si deve rispettare un orario di lavoro più breve, viene addebitato il normale orario di lavoro.
Per quanto attiene al rispetto dell’orario di lavoro, il personale dell’imprenditore si regola secondo la situazione nell’azienda del committente e le condizioni locali. Il normale orario di lavoro quotidiano spazia fra le ore 06.00 e le 20.00.
7.3. Le ore di lavoro prestate oltre al normale orario di lavoro settimanale o giornaliero valgono come straordinari.
Il lavoro straordinario è ammesso solo di reciproco accordo. Il lavoro straordinario di regola non potrà superare l’orario di lavoro quotidiano di più di 2 ore ed il normale orario di lavoro settimanale di più di 10 ore.
7.4. Come ore straordinarie valgono le ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro quotidiano o settimanale fra le 06.00 e le ore 20.00.
7.5. Come lavoro notturno nei giorni feriali valgono le normali ore di lavoro fra le
20.00 e le 06.00 (escluse le ore straordinarie di lavoro notturno).
7.6. Come ore straordinarie di lavoro notturno valgono le ore di straordinario fra le 20.00 e le 06.00.
7.7. Come lavoro domenicale vale il lavoro nelle domeniche o nei giorni di riposo settimanale che vigono nel paese ospite e nelle altre giornate festive canoniche in vigore nella sede dell’imprenditore.
7.8. I tempi di viaggio ed un adeguato tempo di preparazione legato all’ordine come pure il tempo di disbrigo dopo il viaggio valgono come orario di lavoro secondo cifra 7.2.
Sono considerati tempi di viaggio:
- il tempo occupato per il viaggio di andata e di ritorno per e dal luogo di lavoro;
- il tempo per sistemarsi nel luogo di lavoro e per le formalità di notifica e di disdetta presso le autorità.
7.9. Se nelle vicinanze del posto di lavoro non è possibile trovare un’adeguata sistemazione ed una possibilità di ristorazione, viene addebitato come orario di lavoro il tempo superiore alla mezz’ora (tempo di percorrenza), necessario quotidianamente per il semplice percorso fra il luogo di sistemazione e di ristorazione ed il posto di lavoro.
Tutte queste spese derivanti da questo contesto e le spese per il necessario utilizzo di adeguati mezzi di trasporto sono a carico del committente.
7.10. Se il personale dell’imprenditore viene ostacolato nell’esecuzione dei suoi lavori da circostanze non imputabili all’imprenditore o se al termine dei lavori viene trattenuto per un motivo qualsiasi, l’imprenditore è autorizzato a
fatturare il tempo di attesa come tempo di lavoro. Anche tutte le altre spese connesse sono a carico del committente. Lo stesso vale per altri tempi di inattività non imputabili all’imprenditore, come x.xx. in giornate festive nel luogo di lavoro.
8. Modi di fissazione del prezzo
8.1. Principio
Le prestazioni dell’imprenditore vengono computate in tempo e spesa (secondo risultato/in economia) se non viene stabilito un prezzo fisso (forfait) in base ad uno speciale accordo scritto. Ciò vale anche per documentazioni tecniche da elaborare in relazione all’ordine, rapporti d’ispezione, perizie, accertamento di misure o simili.
8.2. Lavori secondo risultato
Le prestazioni dell’imprenditore vengono fatturate come segue:
8.2.1. Costi del personale
Il committente certifica al personale dell’imprenditore il tempo di lavoro impiegato, usando moduli del tempo di lavoro. Se il committente non rilascia la certificazione puntualmente, le registrazioni del personale dell’imprenditore servono da base di computo.
Per tempo di lavoro impiegato, lavoro straordinario, notturno, domenicale e festivo, tempo di viaggio ed altri tempi equiparati al tempo di lavoro valgono i tassi base di addebito indicati nell’allegato 1. Come tempo di viaggio vengono addebitate al massimo 12 ore al giorno. In condizioni di lavori particolarmente sporchi o da eseguire in condizioni difficili, x.xx. a grandi altezze o profondità oppure se si devono indossare un abbigliamento di protezione speciale o respiratori, oltre ai normali tassi di computo ed alle spese di soggiorno viene addebitato un supplemento per lavoro gravoso per ogni ora di lavoro (secondo allegato 1).
Qualora questi tassi di computo cambino prima dell’inizio o nel corso dei lavori, vengono addebitati secondo la formula di correzione del prezzo dell’allegato 2.
8.2.2. Spese di viaggio
Le spese per il viaggio di andata e ritorno e per viaggi all’interno del paese di operazione con un mezzo di trasporto scelto dall’imprenditore, compresi i necessari costi accessori, come x.xx. assicurazione, trasporto, dazio doganale, bagaglio, diritti di transito e di visto, rilascio di permessi di ingresso, di soggiorno e di lavoro, visita medica per il viaggio di andata e ritorno come pure vaccinazioni del personale dell’imprenditore, vengono fatturate al committente secondo tempo e spesa.
Salvo che particolari condizioni non richiedano l’utilizzo di una classe diversa, vengono fatturati:
- per viaggi aerei la classe Business
- per viaggi in ferrovia ed in nave la 1. classe
- per viaggi in ferrovia del personale di montaggio in Svizzera la 2. classe
- per l’utilizzo dell’automobile rimborso chilometrico secondo allegato 1.
8.2.3. Spese di soggiorno (trasferta)
Il committente garantisce al personale dell’imprenditore nel luogo di lavoro o nei suoi immediati dintorni una ristorazione impeccabile e sufficiente ed una buona e curata sistemazione in camera singola riscaldabile o climatizzata.
Per la copertura delle spese di ristorazione e di sistemazione che il committente non si accolla direttamente e dei costi accessori per bevande, biancheria, ecc. vengono addebitati i tassi di trasferta riportati nell’allegato 1.
La modifica di questi tassi resta riservata nel caso in cui il costo della vita aumenti prima dell’inizio o nel corso dei lavori o in cui i tassi di trasferta non bastino.
Il rimborso dei costi di soggiorno (trasferta) può essere effettuato direttamente dal committente al personale, previo accordo scritto dell’imprenditore. Se non è concordato qualcosa di diverso, il committente deve pagare anticipatamente la trasferta per ogni 14 giorni.
8.2.4. Viaggi di visita
In caso di soggiorno prolungato, il personale dell’imprenditore ha diritto a viaggi di visita. La durata dell’assenza che abilita ad usufruire di un diritto del genere risulta dall’allegato 1. Le spese per il viaggio dal luogo di lavoro alla sede aziendale dell’imprenditore e ritorno sono a carico del committente.
Il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno e la trasferta vengono addebitati secondo le cifre 7.8 und 8.2.3.
Se le condizioni nel luogo di lavoro lo consentono, il personale dell’imprenditore al posto del viaggio di visita può optare per portare con sé la moglie. Al committente vengono addebitate le relative spese di viaggio.
8.2.5. Costi per attrezzi ed equipaggiamenti
L’imprenditore per l’esecuzione dei lavori mette a disposizione del suo personale i consueti arnesi del mestiere. Altri attrezzi, equipaggiamenti, apparecchi di controllo e di misura vengono addebitati al committente secondo allegato 1. La durata del noleggio si calcola dal giorno dell’uscita dallo stabilimento dell’imprenditore al rientro in fabbrica.
Gli attrezzi e gli equipaggiamenti trattenuti vengono fatturati al committente al valore di rimpiazzo.
I costi di trasporto e di assicurazione come pure altre spese, imposte e tasse, connessi all’import ed export degli attrezzi e degli equipaggiamenti, sono a carico del committente.
8.2.6. Costi per materiali di consumo e minuteria
Il materiale di consumo, d’installazione e la minuteria forniti dall’imprenditore vengono calcolati al costo.
8.2.7. Imballo, trasporto, magazzinaggio
L’imballo viene calcolato al costo e senza speciale accordo non viene preso indietro.
Trasporto e magazzinaggio avvengono per conto del committente.
8.2.8. Costi in caso di malattia ed infortunio
Se lo stato del malato o del ferito richiede il trasporto a casa o se si deve prevedere un periodo prolungato in ospedale, l’imprenditore è autorizzato a disporre il trasporto a casa.
8.3. Lavori a prezzi forfetari
8.3.1. Il prezzo forfetario copre le prestazioni concordate per iscritto, che devono essere effettuate dall’imprenditore.
Esso richiede un flusso di lavoro senza ostacoli e la fine puntuale dei lavori preparatori e delle prestazioni accessorie che vanno eseguiti dal committente.
8.3.2. Le maggiori spese che derivano all’imprenditore a seguito di circostanze a lui non imputabili, come successive modifiche del contenuto o dell’ambito di lavori concordati, tempi di attesa, di ripassatura, viaggi supplementari, sono a carico del committente. Il computo avviene secondo cifra 8.2.
8.4. Tasse, imposte, diritti, contributi previdenziali
Xxxxx, imposte, diritti, contributi previdenziali e simili che l’imprenditore o il suo personale devono corrispondere il relazione al contratto o con i lavori fuori della Svizzera sono a carico del committente.
9. Condizioni di pagamento
9.1. Se non è concordato qualcosa di diverso, il prezzo e le spese vengono fatturati mensilmente e devono essere pagati dal committente entro 30 giorni dalla data di fatturazione. L’imprenditore è autorizzato a richiedere un pagamento anticipato parziale o totale dell’importo presunto.
I pagamenti devono essere effettuati dal committente senza qualsivoglia detrazione (sconto, spese, tasse, diritti, ecc.) nella sede principale dell’imprenditore. L’obbligo di pagamento è soddisfatto se in Svizzera sono stati messi a sua libera disposizione franchi svizzeri.
9.2. Il committente non può né trattenere né decurtare pagamenti a causa di contestazioni, rivendicazioni o di crediti in contropartita non riconosciuti dall’imprenditore. I pagamenti devono essere effettuati anche se i lavori vengono ritardati o resi impossibili per ragioni non imputabili all’imprenditore.
9.3. In caso di superamento dei termini di pagamento concordati, con riserva di rivalersi di altri diritti, senza particolare messa in mora vengono addebitati interessi di mora calcolati ad un tasso che si orienta alle condizioni d’interesse consueti al domicilio del committente. Il pagamento di interessi di mora non incide sull’obbligo di pagamento secondo contratto.
10. Termine d’esecuzione
10.1. Tutte le indicazioni sui termini d’esecuzione si basano su stime e pertanto non sono vincolanti.
10.2. L’accordo di un termine d’esecuzione vincolante può essere richiesto dal committente solo se è stabilita l’entità dei lavori.
10.3. Un termine d’esecuzione concordato viene prorogato adeguatamente:
- se le indicazioni di cui l’imprenditore ha bisogno per l’esecuzione dei lavori non gli pervengono per tempo o se il committente le modifica in un momento successivo oppure
- se il committente non fa fronte ai suoi obblighi derivanti dal contratto, in particolare se non adempie regolarmente alle condizioni di pagamento o agli obblighi secondo cifra 5 oppure
- in circostanze non imputabili all’imprenditore, ad esempio se incombono o si sono verificati mobilitazione, guerra, guerra civile, agitazione o sabotaggio come pure un caso di conflitti di lavoro, infortuni, malattie, consegne ritardate o difettose dei materiali necessari, provvedimenti o mancanza d’azione delle autorità o di organi dello stato, impedimenti del trasporto imprevedibili, incendio, esplosione, eventi naturali.
10.4. Se un termine concordato non viene rispettato per motivi imputabili al solo imprenditore, il committente può richiedere un’indennità di mora dello 0.5% per ogni settimana completa fino a massimo il 5% solo se gliene è derivato un danno.
Il tasso percentuale di indennizzo si calcola dal prezzo dei lavori dell’imprenditore per la parte dell’impianto che a causa della mora non può essere messa in funzione puntualmente. Sono esclusi altre pretese e diritti da mora, in particolare il risarcimento danni.
In caso di termini superiori a tre mesi, per le prime due settimane di ritardo non esiste diritto all’indennità di mora.
10.5. Un termine d’esecuzione è rispettato anche se è vero che mancano delle parti o che sono necessari lavori di ripassatura, ma che il funzionamento appropriato è reso nuovamente possibile o non è pregiudicato.
11. Collaudo dei lavori
11.1. Un collaudo dei lavori avviene solo se concordato per iscritto con il committente.
11.2. I lavori sono pronti per il collaudo se l’oggetto trattato può prestare nuovamente un lavoro utile. Ciò vale anche se mancano parti non rilevanti, se sono necessari lavori di ripassatura o se l’oggetto trattato non può essere messo in funzione per motivi non imputabili all’imprenditore.
11.3. Non appena al committente i lavori vengono segnalati come pronti per il collaudo, questo deve controllarli immediatamente in presenza del rappresentante responsabile dell’imprenditore e gli eventuali difetti vanno immediatamente resi noti per iscritto all’imprenditore. Se il committente omette di farlo, i lavori sono da considerare approvati.
12. Adempimento carente o inadempienza
12.1. Se l’imprenditore senza motivo non inizia i lavori o se si deve prevedere decisamente un’attuazione non conforme al contratto di obblighi contrattuali per colpa grave dell’imprenditore o se lavori sostanziali sono stati eseguiti in modo non conforme al contratto per colpa grave dell’imprenditore, il committente è autorizzato a fissare all’imprenditore, per rimediare, un’adeguata proroga del termine. Se questa proroga resta inutilizzata, il committente può recedere dal contratto ed affidare i lavori ad un terzo a spese dell’imprenditore, nel qual caso i relativi diritti verso l’imprenditore restano limitati agli importi menzionati nella cifra 14. Sono esclusi ulteriori diritti del committente, in particolare di risarcimento danni di qualsivoglia tipo
– indipendentemente dal motivo giuridico per cui sono fatti valere.
13. Sopportazione del rischio
13.1. Il committente sopporta il rischio del danneggiamento o della perdita dell’oggetto da trattare durante il trasporto, il magazzinaggio e l’esecuzione dei lavori, anche se questi avvengono negli stabilimenti dell’imprenditore.
13.2. Il committente sopporta inoltre il rischio per gli attrezzi, gli equipaggiamenti ed i materiali da lui messi a disposizione.
14. Responsabilità civile
14.1. L’imprenditore risponde nell'entità della responsabilità civile legale, ma solo nell'entità della copertura delle condizioni di assicurazione contro la responsabilità civile consuete in Svizzera, dei danni alle persone ed alle cose causati in occasione dei lavori affidatigli. Per i danni all’oggetto da trattare come pure per altri danni risponde solo se il committente può imputargli in modo dimostrabile colpa grave.
La responsabilità dell’imprenditore e quella dei suoi ausiliari è limitata complessivamente ad un importo corrispondente al compenso all’imprenditore per prestazioni, al massimo però ad un importo totale di SFr. 1'000'000.-- (franchi svizzeri un milione).
Sono escluse ulteriori pretese del committente, in particolare al risarcimento di danni di qualsivoglia tipo - indipendentemente dal motivo giuridico per cui sono fatte valere.
14.2 Il committente deve rispondere dei danni provocati dal suo personale. Ciò vale anche se il personale dell’imprenditore dirige o sorveglia i lavori, a meno che il danno non sia stato provocato in modo dimostrabile per colpa grave nelle istruzioni o durante la sorveglianza.
Il committente deve rispondere dei danni provocati da difetti degli attrezzi, degli equipaggiamenti e dei materiali da esso messi a disposizione. Ciò vale anche se il personale dell’imprenditore li ha utilizzati senza sollevare contestazioni.
15. Garanzia
15.1. L’imprenditore per la durata di dodici mesi dal termine dei lavori è garante secondo le norme che seguono della loro esecuzione a regola d’arte ed accurata.
Se i lavori vengono interrotti per i motivi indicati nella cifra 10.3, il periodo di garanzia per i lavori compiuti prima dell’interruzione inizia al più tardi a tre mesi dall’inizio dell’interruzione.
Per lavori di ripassatura nell'ambito della garanzia, l’imprenditore si addossa la garanzia nello stesso ambito dei lavori originari.
Il periodo di garanzia cessa in ogni caso tre anni dopo la stipulazione del contratto.
15.2. Se l’oggetto trattato, parti dello stesso o parti di ricambio fornite in dotazione o montate nell'ambito del contratto, durante il periodo di garanzia si dimostrano danneggiati o inutilizzabili e se sono imputabili in modo dimostrabile ad una carente esecuzione dei lavori o a materiale difettoso fornito dall’imprenditore, queste parti vengono riparate o sostituite dall’imprenditore a sua scelta entro un termine adeguato. Xxxxxxxxxxx è che questi difetti durante il periodo di garanzia vengano segnalati per iscritto immediatamente dopo la loro scoperta.
La garanzia per difetti imputabili a lavori del personale del committente od a terzi sotto la sorveglianza dell’imprenditore viene assunta dall’imprenditore solo se questi difetti si basano in modo dimostrabile su colpa grave del suo personale nelle istruzioni o durante la sorveglianza.
15.3. Non sussiste garanzia se il committente o terzi senza l’approvazione scritta dell’imprenditore effettuano modifiche o riparazioni o se il committente non prende senza indugio provvedimenti adatti per ridurre il danno.
15.4. Sono esclusi pretese e diritti per difetti maggiori di quelli indicati alle cifre 15.1 - 15.3.
16. Foro competente – Diritto applicabile
16.1. Foro competente per il committente e per l’imprenditore è la sede principale dell’imprenditore. È fatta salva però la facoltà dell’imprenditore di citare il committente dinnanzi all’autorità giudiziaria competente per la sede del committente.
16.2. Il contratto è soggetto al diritto svizzero.
17. Disposizioni finali
17.1. Le modifiche del contratto per essere efficaci richiedono la forma scritta. Un’eventuale inefficacia di singole disposizioni non tocca la validità delle altre. Le parti s’impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci con altre nuove che si avvicinino il più possibile allo scopo economico del contratto.