Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro
Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale
Approvato con deliberazione della G. C. n. 127 del 24.05.2018, s.m.i introdotte da_ con deliberazione della G.C. n. 253 dell’11.10.2018.
INDICE
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3 – CONTINGENTI MASSIMI DI PERSONALE DA DESTINARE AL TEMPO PARZIALE ART. 4 – PROCEDURA E DECORRENZA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ART. 5 – TIPOLOGIE
ART. 6 – ARTICOLAZIONE ORARIA DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ART. 7 – CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
ART. 8 – MODIFICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ART. 9 – RIENTRO A TEMPO PIENO
ART. 10 – PERSONALE SCOLASTICO
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, in attuazione delle disposizioni contrattuali e normative vigenti in materia, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
2. La presente disciplina si applica al personale comunale assunto a tempo indeterminato nelle categorie professionali, con esclusione delle posizioni di qualifica dirigenziale.
ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il Comune di Alessandria costituisce rapporti di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale mediante:
a) assunzione per la copertura dei posti delle categorie e dei profili individuati a tempo parziale nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione su richiesta del dipendente, nella posizione di lavoro dallo stesso ricoperta.
2. L’Amministrazione, nel caso di cui al precedente punto b), previa istanza dell’interessato di categoria A, B, C e D, può concedere o meno la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Il dipendente incaricato di posizione organizzativa, in relazione alla particolare responsabilità dell’incarico di lavoro ricoperto, non può accedere al regime di orario ridotto, salvo rinuncia alla posizione specifica rivestita.
4. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere un'altra attività lavorativa/professionale, subordinata o autonoma comportante anche l'iscrizione ad albi professionali, nel rispetto della vigente normativa in tema di incompatibilità. A tal fine, lo stesso deve darne comunicazione preventiva, con l’istanza di trasformazione, dichiarando che la nuova attività che intende intraprendere non è incompatibile o in conflitto di interessi con quella svolta nell’Ente, dandone comunque conferma all’Amministrazione entro il termine di quindici giorni dal suo inizio.
ART.3
CONTINGENTI MASSIMI DI PERSONALE DA DESTINARE AL TEMPO PARZIALE
1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con l’esclusione delle posizioni organizzative e arrotondamento per eccesso per arrivare comunque all’unità.
2. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli Enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare
il contingente di cui al comma 1 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui all’art. 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali.
3. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 1 e 2, viene data la precedenza ai seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
g) lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei casi previsti dall’art. 8, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali e l’Ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni dalla richiesta; le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente, fissato ai sensi dei commi precedenti (1 e 2) del presente articolo.
ART. 4
PROCEDURA E DECORRENZA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il dipendente interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, deve presentare apposita domanda con cadenza semestrale (a giugno - a dicembre), fatto salvo per i casi previsti dall’art. 3, commi 2 e 4 della presente disciplina, per i quali la domanda può essere presentata senza limiti temporali.
2. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve contenere:
- il giorno (dal 1° o dal 16) e il mese, del semestre successivo, a decorrere dal quale si chiede la trasformazione del rapporto di lavoro;
- la tipologia di part-time (percentuale, orizzontale, verticale o misto);
- l’articolazione dell’orario di lavoro, della flessibilità in entrata e in uscita che tenga conto sia delle esigenze aziendali che dell’interessato;
- l’eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato, per il cui esercizio viene richiesta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale non può avvenire automaticamente, ma è concessa previo parere favorevole, per iscritto, da parte del Dirigente Responsabile dell’unità organizzativa di assegnazione (o dal Titolare di Posizione Organizzativa di Servizio Autonomo o unitamente a Titolare di Pozione Organizzativa), entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza di parte e tenuto conto delle esigenze organizzative e di funzionalità del servizio di appartenenza dell’interessato. Il Responsabile può esprimere parere favorevole alla richiesta di part-time del dipendente, o proporne una tipologia e/o con articolazione di orario diversa. In tal
caso, le parti interessate devono comunque addivenire ad un accordo, nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 5, da formalizzarsi con atto scritto.
4. La costituzione, revisione e/o integrazione del contratto a tempo parziale o di rientro a tempo pieno, secondo le modalità previste dal presente articolo e seguenti, avviene ordinariamente a decorrere dal 1° o dal 16 giorno del mese. Nel caso in cui la costituzione, revisione e/o integrazione del contratto cada in giornata festiva, la sottoscrizione dello stesso deve avvenire nel primo giorno lavorativo utile, antecedente al giorno festivo.
5 L’Ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale qualora la stessa determini il superamento del contingente massimo previsto dall’art. 3, comma 1 del presente Regolamento, ovvero nel caso in cui l’attività esterna, subordinata o autonoma, che il dipendente comunale intenda svolgere, sia in conflitto di interessi con quella effettuata nell’Ente o, comunque, sia in situazione di incompatibilità. In questo caso l’istruttoria relativa alla valutazione delle incompatibilità è curata dal Settore Risorse Umane, fermo restando specifica attestazione da parte del Responsabile di Settore, circa la compatibilità dell’attività esterna svolta dal dipendente con quella di servizio.
ART. 5
TIPOLOGIE
1. Le tipologie di rapporto a tempo parziale sono le seguenti:
- orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana (5 o 6 giorni, secondo quanto stabilito dall’unità organizzativa di appartenenza del dipendente);
- verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno limitatamente a periodi predeter- minati nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx, dell’anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale di riferimento (settimana, mese e anno);
- mista, con prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni della settimana lavorativa con esclusione della prestazione stessa solo in alcuni giorni della settimana, mesi o periodi dell’anno.
2. La durata della prestazione lavorativa su base settimanale del personale a tempo parziale può essere di 12, 18, 20, 24, 25 o 30 ore. Nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 7, comma 2, a titolo esemplificativo, si indicano i seguenti profili orari:
- 6 ore per 2 giorni = 12 ore | (33,333%) |
- 6 ore per 3 giorni = 18 ore | (50,000%) |
- 9 ore per 2 giorni = 18 ore | (50,000%) |
- 3 ore per 6 giorni = 18 ore | (50,000%) |
- 5 ore per 4 giorni = 20 ore | (50,556%) |
- 4 ore per 5 giorni = 20 ore | (50,556%) |
- 4 ore per 6 giorni = 24 ore | (66,667%) |
- 6 ore per 4 giorni = 24 ore | (66,667%) |
- 5 ore per 5 giorni = 25 ore | (69,444%) |
- 6 ore per 5 giorni = 30 ore | (83,333%) |
- 5 ore per 6 giorni = 30 ore. | (83,333%) |
3. Per quanto riguarda la tipologia di tempo parziale verticale la durata della prestazione lavorativa su base annua può essere di mesi 11 (91,667%), mesi 10 (83,333%) o mesi 9 (75,000%).
4. Sono fatte salve le eventuali e diverse articolazioni orarie in essere, alla data di approvazione del presente Regolamento.
5. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.
6. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
7. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare (Il lavoratore si può rifiutare qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 55, comma 8 del CCNL - Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018), intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come previsto dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell’attività lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.
9. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di lavoro giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.
10. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9.5.2006, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
11. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 8, ma rientrino comunque entro l’orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione è elevata al 25%.
12. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazione di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015. Per tali
prestazioni trova applicazione, anche per le modalità di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 ed all’art. 38 del CCNL del 14.9.2000.
13. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri per maternità, i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
ART. 6
ARTICOLAZIONE ORARIA DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. L’orario di servizio del lavoratore a tempo parziale, deve essere articolato in maniera tale da risultare funzionale all’esigenze del Settore/Servizio/Ufficio di appartenenza.
2. L’articolazione oraria deve essere coerente con la disciplina degli orari di lavoro in vigore per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno; per il servizio prestato superiore alle 6 ore giornaliere è obbligatoria la pausa pranzo, da effettuarsi nei termini e nelle modalità stabilite da apposito Disciplinare, adottato in materia e applicato a tutto il personale.
3. Le articolazioni della prestazione lavorativa a tempo parziale frazionate, nel corso della settimana, del mese o dell’anno non sono ammesse, con eccezione della prestazione lavorativa a tempo parziale di 9 ore per gg. 2 (v. art. 5, comma 2 del Regolamento). Per quanto riguarda il tempo parziale verticale che prevede una distribuzione della prestazione lavorativa su alcuni mesi dell’anno, si precisa che i mesi di servizio lavorato devono essere interi e continuativi.
4. I dipendenti sottoposti a regime di orario a turno, ove ammessi al regime di orario ridotto, possono accedere solo al part-time verticale, in modo da rendere compatibile l’orario di servizio con i turni di lavoro previsti.
5. Il personale con rapporto a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente, con l’Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.
ART. 7
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. La costituzione, revisione e/o integrazione del rapporto a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta, con l’indicazione della data di inizio, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
2. Il tipo di articolazione della prestazione di lavoro a tempo parziale e la sua distribuzione devono essere concordati dal dipendente interessato con il Responsabile della struttura di appartenenza; l’accordo tra le due parti è finalizzato ad armonizzare le esigenze aziendali con quelle personali del richiedente.
3. In detto accordo, le parti possono eventualmente prevedere anche il termine di durata del rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire; in caso contrario valgono le disposizioni stabilite, in materia, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Locali e dal presente Regolamento.
4. Il rientro a tempo pieno del dipendente, laddove il contratto a tempo parziale non prevede accordo con l’indicazione del termine dello stesso, deve avvenire in forma scritta.
ART. 8
MODIFICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale può ottenere, previo parere favorevole espresso dal Responsabile della struttura di appartenenza, modifiche della percentuale dell’attività lavorativa, decorsi 12 mesi dalla prima trasformazione del rapporto di lavoro o dall’ultima modifica della percentuale stessa; in tal caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.
2. Modifiche della tipologia di tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) e/o della distribu- zione oraria giornaliera, settimanale o mensile, nell’ambito della stessa percentuale, possono essere autorizzate, compatibilmente con le esigenze di servizio, decorsi 6 mesi dalla prima trasfor- mazione del rapporto di lavoro o dall’ultima modifica. Tali modifiche al contratto individuale di lavoro sono formalizzate, sentito il Responsabile, con integrazione/rettifica al contratto sottoscrit- to dal dipendente e dal Dirigente del Settore delle Risorse Umane.
3. I termini per la presentazione della domanda per la modifica della percentuale e/o della tipologia di tempo parziale e la decorrenza sono gli stessi per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Tali termini e decorrenze non sussistono per i casi previsti dall’art. 3, commi 2 e 4 della presente disciplina e per i casi in cui viene richiesta una minore percentuale di part-time o una diversa distribuzione oraria nell’ambito della stessa percentuale di lavoro a tempo parziale, inizialmente contrattualmente stabilito.
4. La flessibilità in entrata ed in uscita e la fascia rigida dell’orario di lavoro, nel tempo parziale, possono essere rimodulate, rispetto all’orario di servizio e di lavoro previsto per il restante personale della struttura di appartenenza del richiedente, previo accordo per iscritto fra le parti che tenga conto sia delle esigenze dell’Ente che del dipendente.
ART. 9
RIENTRO A TEMPO PIENO
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero. È prevista la possibilità di rientrare a tempo pieno per motivate esigenze, anche prima dei due anni, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
2. Il dipendente che intende rientrare a tempo pieno alla scadenza del biennio, o prima di essa, deve farne richiesta scritta, indirizzata al Responsabile della struttura di appartenenza e, per conoscenza, alla Settore Risorse Umane, almeno 60 giorni prima della data prevista per il rientro a tempo pieno; gli effetti del rientro a tempo pieno decorrono dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro.
3. Il dipendente assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico, che l’operazione sia ricompresa nella programmazione occupazionale e nel rispetto delle disposizioni, nel tempo vigenti, in materia di assunzioni presso gli Enti Locali.
4. Nel caso di più domande concorrenti, ai fini di quanto previsto al precedente comma, la trasformazione del rapporto di lavoro avviene rispettando, nell’ordine, i seguenti criteri:
- maggior numero di familiari a carico;
- maggiore anzianità di servizio;
- maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale.
5. Il dipendente a tempo parziale, di cui al comma 3, in casi eccezionali, conseguenti a particolari esigenze di servizio, debitamente motivate dal Responsabile della struttura organizzativa, può chiedere ed ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno prima che sia decorso un triennio dalla data di assunzione.
ART.10
PERSONALE SCOLASTICO
1. La regolamentazione del regime di rapporto a tempo parziale per il personale scolastico è disciplinata dalle vigenti disposizioni in materia contrattuali, normative e di settore.
2. Il personale dei Servizi Educativi (educatore e ausiliario) delle Scuole dell’infanzia e degli Asili Nido, interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o rientro a tempo pieno deve presentare domanda entro il 31 maggio; la sottoscrizione del contratto a tempo parziale, sue eventuali modifiche (della percentuale e/o della tipologia) o di rientro a tempo pieno avviene ordinariamente, con decorrenza dal 1° settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, al fine di programmare le relative attività.
ART. 11
ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI
1. Il presente Regolamento costituisce appendice ed integrazione del Regolamento sull’Ordina- mento degli Uffici e dei Servizi, e sostituisce integralmente il precedente (Regolamento in materia di Tempo Parziale – Incompatibilità - Servizio Ispettivo (approvato con deliberazione G.C. n. 129/2001) .
2. Si applicano, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni dettate in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da specifiche disposizioni di legge.