I857 - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024
I857 - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024
Provvedimento n. 29739
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MER CATO
NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2021;
SENTITO il Relatore, Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la documentazione agli atti;
I. LE PARTI
a) TIM
1. TIM S.p.A. (di seguito anche “Telecom” o “TIM”) è una società attiva nel l ’ in stall az ion e e n el la f orn i tura d i infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell’offerta dei relativi servizi. In parti col are, T IM è t i tol are d ell a re te telefonica, sulla quale fornisce servizi al dettaglio ai consumatori finali e servizi di accesso all’ingrosso ad altri operatori che non possiedono una rete di accesso per raggiungere il cliente finale. TIM fornisce servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi di trasmissione dati e accesso a Internet, s ervi zi di co nnetti vi tà, s ervi zi d i re te e a cces so a infrastrutture, servizi connessi al com m ercio elettronico, creazione di siti web, offerta di soluzioni Internet/Intranet/Extranet alle aziende, vendita di spazi pubblicitari on-line e servizi multimediali.
b) DAZN
2. DAZN Lim ited è una società con sede legale a Londra e sede secondaria in Italia, attiva nel l a di stri bu zi one d i video e programmi televisivi.
3. DAZN Media Services S.r.l. (di seguito anche “DAZN Media”) è una società attiva nella produzione e
com m ercializzazione di contenuti multimediali relativi ad eventi sportivi e di intrattenimento per conto dei t i tol ari d ei diritti e dei proprietari dei mezzi di informazione e nella vendita di prodotti digitali editorial i, n onch é vi deo e aud io attraverso qualsivoglia piattaforma tecnologica.
Le predette società, di seguito denominate congiuntamente anche DAZN, sono riconducibili all’omonimo gruppo atti vo
a livello m ondiale nella distribuzione di contenuti audiovisivi di eventi sportivi live su piattaforma internet.
II. ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO
II.1. L’assegnazione dei diritti per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A e la
partnership con TIM
4. In data 26 m arzo 2021, la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito anche “LNPA”) ha assegnato a DAZN i Pacchetti 1 e 3, ricomprendenti i diritti a trasmettere, per ciascun turno del C amp io nato d i Se ri e A, 7 p arti te i n esclusiva (per un totale di 266, su tutte le piattaforme) e 3 in co -esclusiva (per un totale di 114, solo sulla piattaforma internet).
5. In vista della predetta assegnazione, in data [omissis]* 2021, DAZN, attraverso la soci età D XXX L i m i xxx, h a
stipulato con TIM un accordo per la realizzazione di una partnership per la distribuzione ed il s uppo rto tecn ol ogi co, denominato [omissis] (di seguito anche “Accordo”), teso ad estendere precedenti acco rdi d i co l l aborazi one g i à i n essere fra le parti. La ratio alla base dell’Accordo sarebbe di natura finan zi ari a e te cni ca. TI M è u n operatore di telecomunicazioni e un fornitore di servizi audiovisivi, con il suo servizio OTT 1 denominato TIM Vision, i n cu i i ntegra
contenuti editoriali propri e servizi audiovisivi di terzi (ad esempio Netflix, Disney+, D AZN) e p ossi ede u n el evato livello di competenze te cniche e distributive. Dal canto suo, DAZN sarebbe stata in grado di ridurre la sua esposiz io ne finanziaria, ottimizzando il proprio investimento. DAZN è stata quindi i n g rado d i p resentare l ’o ff erta per i d u e Pacchetti principali e di assicurarsi il canale di distribuzione più efficace su piattaforma internet, coerentemente co n i l suo x xxxxxx di offerta OTT.
* [Nella pres ente versione alcuni dati s ono omessi, in quanto s i sono ritenuti s ussistenti elementi di riservatezza o di s egret ezza d el l e informazioni.]
1 [OTT – Over the top: è la categoria che riguarda s ervizi audiovisivi trasmessi s xxxx rete internet pubblica e tendenzialmente des tinati a una fruizione s u uno s chermo televisivo connesso. I fornitori di tali servizi predispongono anche una interfaccia grafica di navi gazi on e, cos ì da cons entire un accesso agevole al filmato richiesto dall’utente mediante il telecomando. Cfr. Provvedimento AGCM n. 26258 d el 30 novembre 2016, IC41 – Xxxxxxxx Xxxxx citiva s ul settore audiovisivo.]
II.2. Le segnalazioni in atti
6. A partire dal 21 febbraio 2021, diversi operatori di TLC quali Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S. p. A., Fastwe b
S.p.A. e da ultimo, in data 22 giugno 2021, Sky Italia S.r.l., attivo sia come operatore di telecomunicazioni ch e com e fornitore di servizi media audiovisivi (con una offerta presente su digitale satellitare, digitale terrestre e Internet, con i m archi Sky Q e Now; licenziatario della gran parte dei diritti per la visione delle partite del campionato di Seri e A n ei precedenti cicli di distribuzione indetti dalla LNPA), hanno depositato note in cui evidenziavano possibili effetti restrittivi della concorrenza riconducibili all’accordo fra TIM e DAZN, sviluppando considerazioni sostanzialmente an al oghe f ra loro.
7. Le segnalazioni citate vertono su due criticità principali che inciderebbero sulla co n corren za n ei m ercati dei servizi di telecomunicazioni all’ingrosso e al dettaglio, n onch é su l m ercato d el la te levi si one a p agam ento. I n particolare, la prima criticità co nsiste nella centralizzazione di un contenuto editoriale non replicabile, ad alto valore per i consum atori, quale è il cam pionato di calcio di Serie A, sulla sola Piattaform a Internet e nella sua com m ercializzazione in esclusiva da parte della sola TIM. Ciò rafforzerebbe ulteriormente la posizione da quest’ ul t im a detenuta nel mercato del broadband e dell’ultra broadband, posto che sarebbe l’unica telco che potrà i n cl udere ta l e contenuto nelle proprie offerte triple play e l’unico soggetto che può offrire sconti ai co nsum atori e ch e po trà f ar installare l’app di DAZN sui suoi dispositivi, quale in particolare la TIM Box.
8. A seguito dell’accordo, DAZN avrebbe quindi interrotto le negozi azi on i i n es sere p er s vari ate t i p ol ogi e di collaborazione con gli operatori di telecomunicazione (quali accordi riguardanti i servizi di pagamen to tram i te con to telefonico, per la vendita di voucher e per la distribuzione e vendita congiunta dei servizi DAZN da parte degli operatori di telecomunicazione). DAZN avrebbe inoltre tentato di limitare i diritti presenti in contratti già in essere e vigenti co n operatori di telecom unicazioni, chiedendone pretestuosam ente anche la risoluzione anticipata. Secondo la docum entazione fornita, DAZN ha m otivato l’interruzione di qualunque rapporto di collaborazione presente e in fase d i negoziazione con gli operatori di telecomunicazioni in ragione di accordi pregressi che le pre cl udon o i n a ssol uto d i negoziare accordi riguardanti i clienti residenziali ([omissis]).
9. In ordine alla seconda tipologia di criticità, gli operatori segnalanti hanno lamentato l’implementazione da p arte di TIM di miglioramenti tecnologici nella propria rete e l’adozione di soluzioni tecniche discri m i natori e, ch e s on o al m omento in fase di sviluppo solo per la propria divisione interna e ch e te ndereb bero a ren dere g l i o peratori d i telecomunicazioni alternativi più dipendenti dalla rete di TIM svilendo gli investimenti in reti di telecomunicazioni degl i stessi. Contestualmente, per effetto dell’accordo, DAZN avrebbe perso ogni incentivo a collaborare con gli operatori d i telecomunicazioni per individuare soluzioni tecniche più appropriate idonee ad evitare congesti onam enti d ell a re te dovuti all’incremento atteso della domanda di servizi DAZN. In particolare, a fronte d i soluzioni tecnich e d i m assi m a già definite con gli operatori, DAZN avrebbe ridotto le soluzioni tecniche di interconnessione e gesti one d el traf fi co, nonché gli investimenti necessari per l’interconnessione con gli operatori, discriminandoli rispetto a T IM.
II.3. L’Accordo DAZN/TIM
10. In data 23 giugno 20212, TIM e DAZN, in risposta a specifiche richieste di in form azi on i 3 , h ann o trasm ess o l’Accordo del [omissis] 2021, stipulato tra DAZN Limited e TIM, ed una serie di contratti ch e si s ono s ucce duti n el tem po a partire dal [omissis] 2019. L’Accordo presenta una condizione sospensiva, che si è avverata con l’assegnazione dei diritti a DAZN.
11. L’Accordo in esame ha una durata complessiva di [omissis] anni a partire dal [omissis] 2021, ossia di [omiss is ]
anni, rinnovabili per un ulteriore [omissis]. Le parti si sono riservate un diritto di recesso anticipato [omissis]4.
12. Con riferimento alle possibili modalità di vendita dei servizi DAZN, l ’Acco rdo p revede: ( i ) l ’ “ Hard bundle ”, costituito da un’offerta commerciale del servizio DAZN combinata inscindibilmente con un’offerta d i tel ef oni a per l a clientela residenziale TIM nuova o esistente; (ii) l’offerta à la carte, ossia un’offerta a l i sti no ch e i cl i en t i n u ovi o esistenti di TIM possono attivare con addebito sul conto telefonico; (iii) le gift card/voucher ossia buoni om ag gi o ch e perm ettono di scontare il prezzo o offrire gratuitamente per un certo periodo di tempo l’abbonamento DAZN.
13. L’Accordo prevede una esclusiva in favore di TIM e, in particolare, stabilisce:
− che TIM sarà [omissis]5;
− il divieto per DAZN di [omissis]6. [Omissis];
− lim iti alla distribuzione diretta da parte di DAZN dei propri servizi, prevedendo che quest’ultima: ( i ) n on potrà
offrire il proprio servizio [omissis]; (ii) non potrà [omissis]7; (iii) non potrà consentire, [omissis]8;
2 [Preis tr. Doc. 31 - Ris pos ta alla richiesta di informazioni del 27/5/2021. Copia del medes imo accordo è s tat a d ep os it ata an c h e d a DAZN Limited e da DAZN Media Services S.r.l. (Preis tr. Doc. 34 - Ris posta alla richiesta di informazioni del 27/5/2021).]
3 [Preis tr. Doc. 12 - Xxxxxxx ta di informazioni a DAZN Limited e DAZN Media Services e Preis tr. Doc. 13 - Xxxxxxx ta d i i n f ormazion i a Telecom I talia.]
4 [Omissis].
5 [Omissis].
6 [Omissis].
7 [Omissis].
− con riferimento a un contratto di distribuzione non esclusiva di DAZN in essere fino all’agosto 2022, [omissis]9; [omissis]10, [omissis]11.
14. Nell’Accordo sono poi puntualmente descritte le attività consentite a DAZN: [omissis]12. Nell’Accordo si pre cis a
che le parti non autorizzate non potranno fare riferimento [omissis]13.
15. A fronte di quanto sopra, l’Accordo prevede [omissis]14. È, tuttavia, espressam ente s tabi l ito ch e l ’ Accord o
m anterrà la sua efficacia anche nel caso in cui [omissis]15. [omissis]16.
16. Per quanto concerne le soluzioni tecniche, l’Accordo prevede l’integrazi one d i D AZN co n l a C D N d i TI M 17 ,
[omissis]18.
II.4. Le informazioni fornite da TIM e DAZN
17. Oltre ad aver fornito la documentazione contrattuale richiesta e allo stato disponibile, DAZN e TIM hanno fornito alcuni ulteriori elementi informativi19.
18. TIM ha comunicato di avere in corso alcune iniziative sui propri sistemi per adeguare la rete al traffico atteso dal live streaming delle partite di Serie A. Oltre ad un adeguamento della propria CD N ( “ TI M CD N” ) , a l l’ uti l i zzo d el le interconnessioni dirette (“peering” con i server di DAZN, c.d. “DAZN Edge”), TIM sta implementando nella propria rete di accesso all’ingrosso – in cui detiene una posizione dominante – una soluzione d en omi nata “ multicast ABR ” 20 :
quest’ultima sarà disponibile “al momento solo per i clienti FTTx su rete TIM” (quindi solo per i clienti al d ettagl io d i TIM, e per gli altri operatori di telecomunicazioni che decidono di utilizzare i s ervi zi a tti vi bits tream NGA d i T IM , rinunciando alla propria rete e ai propri apparati). TIM sta anche contrattando con DAZN un backup digitale terre stre sul proprio decoder TIM Vision: tale soluzione tecnica permette, quando la connessione non è sufficien te, a l decoder TIM Vision di passare in automatico alla m odalità digitale terrestre. Si osservi che, allo stato, i l co ntratto tra T IM e DAZN vieta a DAZN di realizzare un canale su piattaforme diverse da Internet.
19. DAZN, dal canto suo, ha affermato di star “considerando” la predisposizione di una soluz ion e di backup s u l l a piattaforma digitale terreste (DTT) con accesso condizionato. Data la natura del servizio tradizionalm en te of ferto d a DAZN (ossia, tramite la piattaforma OTT), questa opzione sul DTT sarebbe da intendersi come una soluz ion e di p uro backup che verrebbe resa disponibile (con rifermento ad una partita del Pacchetto in ciascu no slot) agli utenti nel caso (e per la relativa durata) di problematiche concernenti l’utilizzo della app DAZN, a n che n el l’ otti ca d i co m pens are eventuali disagi dovuti all’insufficiente capacità della rete a banda larga in Italia (specialmente in alcune z one).
20. TIM ha altresì affermato la pretestuosità dei rilievi mossi all’accordo con DAZN, rivendicandone la vi rtuos ità i n un’ottica di contrasto del potere di mercato dell’operatore satellitare21.
8 [Omissis].
9 [Omissis].
10 [Omissis].
11 [Omissis].
12 [Omissis].
13 [Omissis].
14 [Omissis].
15 [Omissis].
16 [Omissis].
17 [CDN Content Delivery Network. Infrastruttura creata per cons egnare o dis tribuire contenuti statici o multimed ial i ag l i u t en ti , s u richiesta, con pres tazioni, in termini di ritardo d’accesso e di larghezza di banda utilizzata, di gran lunga s uperiori rispetto alle s oluzion i che non fanno us o di es s e. Le CDN - chiamate anche Enterpris e Content Delivery Network (ECDN) - s ono, in particolare, reti di tras missione aggiuntive e s erver, pos te in corrispondenza dei tratti della rete internet con maggiori probabi lit à d i c on g es ti one, c h e cons entono di beneficiare di capacità di tras missione dedicata e di s pazio per copiare e archiviare le informazioni pres en ti s u i s erver originari.]
18 [Omissis].
19 [Cfr. Preis tr. Doc. 31 e Preis tr. Doc. 34 cit..]
20 [Solitamente i s ervizi in streaming s ono erogati con una s oluzione unicast, vale a dire ogni utente s i collega s ingol armente al s erver per vis ualizzare il contenuto. Quindi con N utenti collegati ci s aranno N tras ferimenti di dati (con una conges tione di rete di N connes sioni); in questa modalità i CDN permettono di ridurre il traffico in quanto moltiplicano i punti di d istribuzione del conten ut o ( v i s ono tanti s erver e il traffico degli N utenti s i divide tra tali s erver). Per gli eventi in diretta, in cui il contenuto è u guale per t u t t i , u n a modalità alternativa di erogazione del s ervizio è quella multicast che consiste nella tras missione di un unico s egnale a tutti gli utenti, i n modo indistinto. Tale metodologia permette di avere, s ebbene con un ritardo temporale, una riduzione del traffico, i n q u an t o n on v i s aranno N connes sioni individuali, ma un unico flusso audiovideo (s imile a quanto accade per la TV via cavo o per la tras missione d el la TV digitale terrestre e s atellitare).]
21 [Preis tr. Doc. 33 - Cons iderazioni s ulle recenti condotte di Sky I talia in particolare riguardo all'accordo tra TIM e DAZN.]
III. VALUTAZIONI
III.1. La catena del valore e i mercati rilevanti
21. Le clausole contenute nell’accordo tra TIM e DAZN costituiscono un’intesa tra imprese, s usce tti bi l e d i e ssere valutata ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.
Ciò posto, si ricorda che, nei casi riguardanti intese, la definizione del mercato rilevante è e ssen zi alm ente vo lta a
individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca il coordinamento fra imprese.
22. Ai fini della valutazione di un’intesa, infatti, l’individuazione del m ercato rilevante, ancorché u tile per circoscrivere con precisione e focalizzare l’analisi dei comportamenti d el le i m p rese co i nvolte, ri s ul ta f unz ion ale all’individuazione dell’ambito m erceologico e territoriale nel quale si manifesta un co ordi nam ento f ra i m prese e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito concorrenziale22.
23. Al fine di comprendere appieno il contesto in cui si innestano le condotte o ggetto d i e sam e, s i ri t i ene u t i l e esaminare la filiera produttiva che connota i servizi televisivi, con particolare riferimento ai servizi di pay-tv. La catena del valore del mezzo televisivo può essere suddivisa in più fasi verticalmente interrelate, ci a scun a del l e q ual i p uò essere svolta internamente, oppure essere esternalizzata. Esse sono sintetizzate nella Figura 1.
24. Si deve fin d’ora notare che l’analisi della catena verticale varia a seco nda d ei m odel l i d i bus iness e d el la tipologia di servizi media audiovisivi analizzati. Come si vedrà nel segu ito, i nf atti , n on tutte l e f as i d el l a f il i era produttiva sono presenti in tutti i modelli di business.
Figura 1 – Struttura verticale dei servizi televisivi23
25. I contenuti rappresentano un input per la fornitura dei servizi media audiovisivi ai clienti finali. A tal fine, si p uò ricorrere all’autoproduzione oppure all’acquisto sul m ercato dei diritti di trasmissione di prodotti nella titolarità di terzi . Dal punto di vista della differenziazione orizzontale dei contenuti audiovisivi, questi p ossono essere cl ass if i cati, a seconda delle loro caratteristiche oggettive e del pubblico cui si rivolgono, in diversi generi tematici.
26. In relazione alla differenziazione verticale dei contenuti audiovisivi, questi sono tradizionalmente distinti i n d ue gruppi, ossia “premium” e “non premium”. La prima tipologia è caratterizzata da un elevato livello di qualità perce pi ta dagli utenti finali, pertanto essi sono connotati da un’elevata disponibilità a pagare da parte d el p u bbl ico e s ono i n grado di generare ascolti rilevanti. Nella prassi decisionale antitrust, si tratta essenzialmente dei film in prima visione e degli eventi sportivi di particolare richiamo in diretta (ad esempio, campionato nazionale della Serie A). In particolare, i contenuti del campionato di Serie A appaiono essere un importante driver delle scelte d i co n sum o d egl i u tenti ; i n passato si è infatti riscontrato che oltre la metà degli utenti che includono ta l e con tenuto n el l oro a bbo nam ento (segnatamente il 56,9%) provvederebbe a disdire l’intero abbonamento laddove la serie A non fosse p iù di sp oni bi le (Figura 2).
22 [Cfr., ex multis, Cons iglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, cas o I 833 -Gare Consip pulizia nelle s cuole, nonché Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, cas o I 722-Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274 , 5276, 5278, cas o I 701-Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.]
23 [Si veda il Provvedimento AGCM n. 26258 del 30 novembre 2016, IC41 – Xxxxxxxx Xxxxx citiva s ul settore audiovisivo.]
Figura 2 – Reazione all’assenza di contenuti della Serie A 24
27. I fornitori di servizi media audiovisivi sono i responsabili dell’attività editoriale di confezion amen to dei s in gol i programmi, e in generale dei contenuti audiovisivi, in palinsesti e cataloghi. In questo contesto è possibile distinguere l’attività di confezionamento di servizi media lineari (“canali lineari” secondo un ordine prestabil i to), d all ’ atti vi tà d i definizione di un servizio di media audiovisivo a richiesta (modalità “ on-demand” con un catal ogo d i co ntenu ti ch e possono essere scelti dagli utenti finali).
28. Lo stadio della filiera audiovisiva appena descritto rappresenta il lato all’ingrosso ( wholesale), che consiste nell a predisposizione di un prodotto editoriale completo, che può essere ceduto al fine di definire un’offerta di tipo retail a l pubblico finale.
29. La terza fase nella filiera industriale indicata in Figura 1 riguarda invece le m odalità di offerta dei ca nal i e d ei cataloghi ai clienti finali.
30. L’Autorità ha, in passato, rilevato che “ le varie fasi della catena verticale dipendono dal modello di business
considerato. In particolare, nelle piattaforme commerciali delle pay-tv, gli operatori predispongono un’offerta al dettaglio di un bouquet di canali, di terzi e autoprodotti. L’operatore di pay-tv, pertanto, acquisisce il canale all’ingrosso e lo inserisce nella propria offerta commerciale ai clienti. […] Inoltre, anche considerando i servizi non lineari (cataloghi VOD), la distinzione tra la presente fase della filiera verticale [offerta al pubblico] e il precedente stadio [fornitori di servizi media] della catena diviene particolarmente sfumata. Ciò in quanto l’attività editoriale consiste nella definizione del catalogo di contenuti su richiesta presenti nell’offerta al pubblico, e tal i attività non comportano l’acquisizione di canali lineari”25.
31. I contenuti devono essere poi trasmessi al telespettatore, m ediante l’utilizzo di una delle tecnolog ie a l lo s tato disponibili. Negli ultimi anni, oltre alle modalità tradizionalmente utilizzate per la trasmissione televisiva in Italia – vale a dire digitale terrestre (DTT) e digitale satellitare (DTH) – è aumentata la penetrazi one d el la re te I nternet ( I P – Internet Protocol) per l’offerta e il consumo di contenuti audiovisivi.
32. In particolare, i servizi media audiovisivi su Internet si basano quasi esclusivamente su u n m odel lo OTT -TV – Over The Top TV, sono trasmessi sulla rete internet pubblica senza distinzione di operatori, non utilizzano reti IP chiuse e, dunque, sono disponibili a tutti gli utenti che dispongono di un accesso ad Internet a banda larga. Non sono previsti livelli m inimi di qualità del servizio, che è erogato in best effort, benché i servizi a pagamento utilizzano s oli tam ente tecnologie in grado di limitare i fenomeni di ritardo ed interruzione del flusso audiovisivo26.
33. Al fine di migliorare le prestazioni della rete in cui il traffico dati è trattato i nd is cri m in atamen te, s ono x xxxx sviluppate diverse tecnologie che consentono di garantire dei livelli di qualità in u n framework di best effort.
34. Tra questi si annoverano i servizi delle reti di distribuzione dei contenuti ( content delivery network , d i s e g ui to anche “CDN”), che consistono in reti di trasmissione aggiuntive e server, posti in corrispondenza dei tra tti d el l a rete Internet con m aggiori probabilità di congestione, che consentono di beneficiare di capacità di trasmissione dedi cata e di spazio per copiare e archiviare le informazioni presenti sui server originari. In qu esto m odo, l a ri ch i esta d i un particolare contenuto è soddisfatta dal server più prossimo e in tempi più rapidi rispetto al caso in cui dovesse ess ere gestita dalla sede centrale del fornitore di servizi audiovisivi.
35. Tali servizi possono esclusivamente accelerare la trasmissione dei dati, riducendo eventu ali co l li d i botti gl i a interm edi in alcuni nodi della rete, senza poter incidere sulle condizioni della rete di comunicazione ch e ra gg iu nge i l cliente finale (rete di accesso), che potrebbe non garantire un livello di servizio adeguato.
36. Ulteriori m odalità di gestione del traffico possono consistere nell’individuazione, con gli operatori di
telecom unicazioni, di punti di interconnessione ( peering) con le reti, in m odo da definire geograficam ente e
24 [Cfr. Provvedimento AGCM n. 27784 del 20 maggio 2019, caso C12207 – Sky/R2.]
25 [Cfr. Provvedimento AGCM n. 26258 del 30 novembre 2016, IC41 – Xxxxxxxx Xxxxx citiva sul s xxxxxx xxxxxxxxxxx.]
26 [Cfr. Provvedimento AGCM n. 26258 del 30 novembre 2016, IC41 – Xxxxxxxx Xxxxx citiva sul s xxxxxx xxxxxxxxxxx.]
dim ensionare le “vie” di comunicazione tra i server del fornitore di servizi media, che generano i contenuti , e l a rete degli operatori necessaria a raggiungere gli utenti.
37. Le m odalità di trasmissione via Internet possono essere distinte in “unicast” e “multicast ”. U n a trasm i ssi one unicast consiste in una trasmissione punto-punto in cui ogni utente stabilisce una connessione singola con il server: ciò significa che se N utenti utilizzano il servizio audiovisivo contemporaneamente (anche i l m edesim o co n tenuto) , vi saranno N flussi di dati contemporaneamente, che quindi andranno a sommarsi nell’occupazione delle ris orse d i rete disponibili.
38. Le tecnologie multicast, utilizzabili nel caso di visione simultanea dello stesso co nten uto ( com e ad esem pi o canali lineari o eventi in diretta), permettono l’invio di un singolo flusso di dati agli N utenti, sebbene co n u n ri tard o dipendente dalla tecnologia implementata. In questo caso, l’utilizzo delle risorse di rete è inferiore, in considerazi one della presenza di un singolo flusso audio-video.
39. Per quanto riguarda i dispositivi riceventi, l’evoluzione tecnologica ha permesso l’introduzi one d i u na x xxxx d i dispositivi, diversi dal televisore tradizionale, che sono in grado di accedere ai contenuti audiovisivi, anche in mobili tà. Da un lato, quindi, si assiste all’introduzione di nuovi dispositivi quali i tablet, gli smartphone e i computer e, dall’altro, si osserva la convergenza tra la televisione tradizionale e Internet (smart TV, set top box o decoder co n n e ssi ) . Tal i dispositivi consentono, solitamente, di installare le app dei fornitori di servizi media audiovisivi in modalità OTT.
40. L’accordo in esame, quindi, incide su diversi livelli della filiera e, in particolare, (i) s ul l a p ossi bi l ità d i ced ere all’ingrosso il servizio DAZN; (ii) sulle condizioni tecnico-economiche di vendita dei servizi al pubblico e sulle limitazioni alla commercializzazione da parte di taluni soggetti; (iii) sulla modalità di trasmissione e fatturazione del servi z io d a parte degli operatori di comunicazioni elettroniche; (iv) sui dispositivi (decoder, set top box) su cu i p oss ono e ssere installati i servizi OTT di DAZN.
41. In considerazione della portata degli accordi in esame e delle attività delle imprese coinvolte, rilevano anche: (1) il m ercato della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento (mercato della pay-tv); (2) il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga; (3) il mercato dei servi zi d i te lecom u ni cazi oni a l dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga; (4) il mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile.
III.1.1. Il mercato della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento (il mercato della pay -tv)
42. Il m ercato della pay-tv, di dimensione geografica nazionale, coincide con il merca to com p less ivo d ei servi z i televisivi a pagamento, che possono essere erogati con diversi mezzi di trasmissione, e i n p arti col are vi a satel l ite (DTH), attraverso il digitale terrestre (DTT), nonché via cavo e internet (IPTV e OTT).
43. Nella prassi nazionale ed europea27, il mercato della pay-tv è considerato distinto dal mercato della televi si one in chiaro e, più specificamente, dal mercato della raccolta pubbli ci tari a s u m ez zo tel evi si vo, b ench é t ra q uesti intercorrano collegamenti derivanti da relazioni orizzontali. Ciò in quanto, i p rogram m i e i co nten uti “ premium ” norm almente distribuiti attraverso la pay-tv non sono di norma sostituibili con i programmi e i contenuti trasmessi d ai canali in chiaro.
44. In tale mercato, TIM è presente con la sua offerta TIM Vision e DAZN con il suo servizio OTT commerci al i zzato direttamente o per il tramite di accordi di distribuzione con operatori terzi.
45. Quanto alle piattaforme trasmissive utilizzate per la televisione a pagamento, attualmente ci rca i l 1 0% deg li utenti utilizza il digitale terrestre, il 30% il digitale satellitare e il 61% la piattaforma Internet (Figura 3).
Figura 3 – Penetrazione delle tecnologie trasmissive per la televisione a pagamento in Italia (2018- 2020)28
27 [Cfr. Provvedimento AGCM n. 27784 del 20 maggio 2019, caso C12207 – Sky I talia/R2; Provvedimento AGCM n. 18932 del 2 ottobre 2008, cas o A407 – Conto TV/Sky I talia; Provvedimento AGCM n. 15632 del 28 giugno 2006, A362 – Diritti calcistici ; Prov ved imen to AGCM n. 24206 del 6 febbraio 2013, A418C - Procedure s elettive Lega calcio 2010/11 e 2011/12; Decisione della Commissione d el 25 giugno 2008, cas o COMP/M.5121 – News Corp/Premiere; Decisione della Commissione Decisione della Commissione del 2 aprile 2003 , cas o COMP/M.2876 – Newscorp/Telepiù.]
28 [Fonte: Statis ta “Penetration of pay TV platforms in I taly in 2018 and 2020, by type”.]
III.1.2. Il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra -larga
46. Il m ercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda l arg a e u l tra - larg a ( nel s egui to an che “m ercato all’ingrosso”), di dimensione geografica nazionale, è definito dal punto di vista merceologico come quello che contiene i servizi che permettono agli operatori di telecomunicazione di fornire servizi ai clienti finali tramite l’access o alla rete locale fissa a banda larga e ultra-larga. L’accesso alla rete locale che connette il cliente f i nal e è u n f attore produttivo necessario per potere operare nel mercato a valle dei servizi di telecom u ni cazi oni a l d ettagl i o. Per g l i operatori che intendano predisporre u n’offerta di servizi di telecom unicazioni rivolta alla clientela finale, l’approvvigionamento di servizi di accesso alla rete locale è essenziale, nella m isura in cui non è possi bi l e servi re l a clientela finale senza disporre di un accesso alla rete locale.
III.1.3. Il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra -larga
47. Il m ercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e u ltra - l arga ( nel s egui to anche “mercato al dettaglio”), di dimensione geografica nazionale, è definito dal punto di vi sta m erce ol ogi co co m e l’insieme di servizi di rete fissa voce e dati a banda larga e ultra-larga destinati agli utenti finali. Tale mercato presenta strutturalmente una natura oligopolistica, b enché si registri un confronto concorrenziale più vivace rispetto al collegato m ercato a monte dei servizi di accesso all’ingrosso.
48. In tale mercato, TIM è l’unico operatore verticalmente integrato in possesso di una rete di accesso con copertura dell’intero mercato geografico nazionale, con una quota di m ercato maggioritaria e ampiamente superiore (di quasi tre volte) ai tre principali operatori di telecomunicazione concorrenti. Le quote di m ercato in volume, al giugno 2020, sono rappresentate nella Tabella 1 infra.
Tabella 1 – Accessi al dettaglio a banda larga e ultra-larga (giugno 2020)29
Operatore | Numero di accessi a banda larga e ultra-larga (mln di linee) | Quota di mercato (%) |
Tim | 7,52 | 42,2% |
Vodafone | 2,96 | 16,6% |
Fastweb | 2,69 | 15,1% |
Wind Tre | 2,49 | 14,0% |
Linkem | 0,67 | 3,8% |
Eolo | 0,49 | 2,8% |
Tiscali | 0,43 | 2,4% |
Altri | 0,54 | 3,0% |
Totale | 17,81 | 100,0 |
III.1.4. Il mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile
49. Il m ercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile, secondo i consolidati orientam enti n azi onal i e com unitari30, consiste in una serie di servizi che, attraverso l’utilizzo di tecnologie wireless, consentono agli u ten t i d i
29 [Cfr. AGCOM, Os s ervatorio delle comunicazioni n. 3/2020.]
30 [Cfr. Decis ione della Commissione Europea del 1° s ettembre 2016, caso M.7758 – Xxxxxxxxx 3G I taly/Wind/JV; Provvedimento AGCM
n. 28102 del 28 gennaio 2020, cas o I 820 – Fatturazione mensile con rimodulazione tariffaria; Provvedimento AGCM n . 23891 d el 12
soddisfare le proprie esigenze di comunicazione in mobilità attraverso servizi voce, d ati e sm s . D al p unto di vi sta geografico, tale mercato ha estensione nazionale, in ragione dei regimi normativo-regol amen tari i n I tal ia, n onch é dell’estensione nazionale delle reti di telecomunicazione mobile e del l a l oro i n di pen denza d a a ltri Sta t i m em bri dell’Unione europea. Le quote di mercato in volume basate sul num ero d i SI M a tti ve, n el di cem bre 2 0 20, s ono m ostrate nella seguente tabella.
Tabella 2 – Quote di mercato in volume (numero di SIM, dicembre 2020)31
Operatore | Numero di SIM (milioni) | Quota di mercato in volume (%) |
Wind Tre | 21,5 | 27,7% |
Tim | 20,6 | 26,6% |
Vodafone | 18,5 | 23,9% |
Iliad | 7,2 | 9,3% |
Poste Mobile | 4,3 | 5,6% |
Altri MVNO | 5,3 | 6,9% |
Totale | 77,6 | 100,0% |
50. Secondo quanto emerge da dati pubblici (Figura 4), oltre il 20% degli utenti DAZN utilizza i dispositivi m obili per
la visione dei contenuti dell’editore.
Figura 4 – Distribuzione degli utenti DAZN in Italia per piattaforma di accesso 32
III.2. La qualificazione della fattispecie
51. Il presente provvedimento concerne le pattuizioni tra DAZN e TIM nell’ambito d el l a col l aborazi on e pos ta i n essere per l’erogazione dei contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei Diritti per la visione delle partite del campionato d i ca lci o di serie A, suscettibili di essere valutate come violazioni dell’articolo 101 del TFUE.
52. L’a rticolo 101, pa r. 1, del Trattato sul Funzionam ento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce che sono
incom patibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare i l co m merci o tra
s ettembre 2012, cas o I 757 – Os tacoli all’accesso al mercato di un nuovo operatore di telefonia mobile; Provvedimento AGCM n. 17131 del 3 agos to 2007, cas o A357 – Tele2/Tim-Vodafone-Wind.]
31 [Cfr. AGCOM, Os s ervatorio s ulle comunicazioni n. 1/2021. Le quote di mercato s ono bas ate s ul numero di SIM “human”.]
32 [Fonte: Statis ta, “Distribution of DAZN us ers in Italy from August 2018 to May 2019, by access platform”.]
Stati m embri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare i l g i oco d ell a co nco rrenz a all’interno del mercato interno. In particolare, la lettera b) e la lettera d) del par. 1 dell’ articolo 101 vi etan o tu tti g l i accordi consistenti nel limitare o controllare la produzione, gli s bocch i, l o s vi l uppo te cni co o g li i n vestim enti e nell’applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti , co sì d a determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza.
53. Il contesto giuridico economico in cui si pone l’accordo in esame è caratteri z zato d all a s emp re p iù am pi a adozione della piattaforma Internet come modalità di fruizione dei servizi televisivi, nel caso di s peci e d ei s ervi zi d i pay-tv, nonché da un processo di concorrenza infrastrutturale e di sviluppo delle reti di tel ecom uni caz ion e ad a l ta capacità, sia in fibra ottica (FTTH) che mediante il 5G (sia per la telefonia mobile che per il fixed wireless access ).
54. Ciò posto, nel caso in esame, le restrizioni della concorrenza discendono: (i) dalle previsioni d el l’ accord o ch e lim itano commercialmente e tecnicamente DAZN nell’offerta di servizi d i tel evi si one a pagam en to, ri d ucen do l a capacità di quest’ultima di proporre sconti agli utenti e di scegliere ulteriori modalità di trasmissione ch e ri t i en e pi ù consone (in termini di metodologie di trasmissione utilizzate, di dispositivi in cui l’app DAZN è disponibile al pubblico, di possibilità per gli utenti di usufruire dei servizi di pagamento tramite conto telefonico), nonché ri d uce ndo a l tre sì gl i incentivi all’investim ento di DAZN per l’interconnessione con gli operatori di telefonia fissa e m obile e per l’adeguamento della propria rete di distribuzione dei contenuti; (ii) dalle previsioni dell ’ accord o ch e os taco l ano g li operatori di telecomunicazioni concorrenti di TIM dall’intraprendere iniziative commerciali e ch e, m edi ante l ’ am pi a esclusiva, presentano caratteristiche selettive, incidendo anche su rapporti contrattuali già in essere e i m p edendo d i replicare la possibilità di applicare sconti o di concedere ai propri utenti voucher promozionali per l’offerta dei contenuti relativi alle partite di Serie A.
55. Dal punto di vista commerciale, l’ampia e duratura esclusiva prevista contrattualm en te escl u de, d i f atto, l a possibilità per i concorrenti di replicare l’offerta dei servizi di telecomunicazione di TIM, po sto ch e so lo tra m ite ta li servizi si può accedere a ll’offerta congiunta con i contenuti televisivi in m odalità scontata. Al ri g uard o ri l eva ch e, a partire dal 1° luglio 2020, in forza del contratto, TIM è l’unico soggetto a poter proporre un bundle di TIM Vision con i l servizio DAZN, destinato esclusivamente ai clienti TIM e con un prezzo agevolato. A fronte di ciò, gli altri opera to ri di telecomunicazione sono preclusi dall’offerta congiunta, non potendo tecnicamente proporre sconti, nemmeno d i l i eve entità, ai propri clienti per il servizio DAZN o TIM Vis ion+DAZN33.
56. D’altro canto, DAZN – a dispetto dei contratti in essere, della prassi commerciale seguita da ta le o peratore i n Italia in passato, caratterizzata da negoziazioni tutt’ora in via di definizione con altri operatori, della prassi com m erciale attualmente seguita in altri paesi europei con i medesimi operatori o dalla prassi seguita d a a ltri OTT – sarà limitata nella possibilità di distribuire il proprio servizio e di i n staurare rapp orti com m erci al i con op eratori concorrenti di TIM. Le limitazioni sono infatti selettive e indirizzate a soggetti identificati nominal m ente i n du e l i ste allegate all’Accordo, in qualità di concorrenti di TIM nella fornitura di s ervi zi m edi a au di ovis ivi e d i o peratori d i telecomunicazioni, mettendo in evidenza anche contrattualmente l’intento di l i m i tare s eletti vamen te l a ca paci tà concorrenziale dei propri concorrenti. L’Accordo prevede altresì l’obbligo per DAZN di risolvere o limitare la porta ta di contratti già in essere con operatori di telecomunicazione concorrenti di TIM, ostacolandoli direttamente nel rapporto di com m ercializzazione già in essere con DAZN.
57. DAZN sarà anche limitata nello scegliere le migliori modalità individuali di commercializzazione economica ( n on può offrire gli sconti per certi servizi) e tecnica per l’erogazione dei servizi (non può scegliere le soluzioni tecnologich e e le piattaforme distributive, quali la piattaforma digitale terrestre e satellitare, i dispositivi su cui rendere disponibi l i i servizi direttamente all’utente e le m etodologie di pagamento disponibili agli utenti).
58. Alle criticità direttamente riscontrabili nell’Accordo descritto si aggiungono ulteriori el emen t i, s otto i l p rofi l o
tecnico, tali da aggravare la portata restrittiva dell’intesa. L’Acco rdo, di f atti, as segnan do a Ti m am pi m arg in i nell’architettura tecnologica, rende possibile per quest’ultimo adottare soluzioni tecniche, a esclusivo b enef i ci o del l a propria divisione interna, non disponibili agli operatori di telecomunicazione concorrenti e che potrebbero tradursi p er gli operatori di telecomunicazione in ostacoli nell’adozione di soluzioni tecnologiche proprie; ciò in quanto, nel mercato al dettaglio, potrebbero rendere gli operatori di telecomunicazione meno performanti di TIM e, nel mercato all’ingrosso, potrebbero accrescere la dipendenza dai servizi di accesso all’ingrosso attivi, scoraggiando gli investim enti infrastrutturali di altri operatori.
59. Tale circostanza è l’effetto di quelle previsioni che, da un lato, impediscono a DAZN di consentire l’integrazi one dell’app di DAZN nei dispositivi degli operatori di telecomunicazione diversi da TIM (impedendo di fare sviluppare a gl i stessi operatori soluzioni di miglioramento tecnologico, ad esempio il backup digitale terrestre o modalità di g esti one del traffico) e, dall’altro, riducono gli incentivi di DAZN ad investire. L’Acco rdo p otrebb e qu in di avere l ’ ef fetto d i peggiorare la qualità dei servizi DAZN per gli utenti e di avvantaggiare TIM in maniera ingiusti fi cata n el m ercato a l
33 [In particolare, per il s ervizio TIMVISION Calcio e Sport, ris ervato ai s oli abbonati TIM, è garantito un prezzo di 19,90€ per 12 mes i invece di 34,99€, con uno s conto di 15 euro: “Abbonamento: 34,99 €/mese. L’offerta include: TIMVISION del valore d i 6 ,99 €/ mes e, DAZN del valore di 29,99€/mese, Infinity+ del valore di 7,99€/mese. I l cos to mensile dell’offerta è di 34,99€/mese. Per le ad es ioni d al 01.07.2021 al 28.07.2021 (Promo Es tate) il cos to dell’offerta è 0€/mes e fino al 31.08.2021 poi 19,99€/mese dal 01 .09 .2021 e p er i s uccessivi 12 mesi. Dal 1° s ettembre 2022 il costo dell’offerta sarà 34,99€/mese.”
Cfr. Sito web TIM, cons ultato il 2 luglio 2021, https ://xxx.xxx.xx/xx -e-intrattenimento/timvis ion-e-tv/timvis ion-dazn-infinity- plus ?sc_cid=Timvision.offerta_WEB_TIM.CALCIO-Click#mp--1099119406.]
dettaglio delle telecomunicazioni fisse e nel mercato all’ingrosso nella misura in cui tende ad aumentare la dipendenz a degli operatori alternativi dai servizi attivi di TIM.
60. Sotto tale ultimo profilo, gli ampi margini di definizione delle modalità tecniche di erogazione del servizi o D AZN parrebbero essere sviluppati da TIM discriminando a proprio favore e facendo leva su elementi di rete non repl i cabi l i, ossia la rete locale di accesso. Tali soluzioni, come ad esempio il multicast disponibile solo con il servizio Bitstream e non con i servizi di accesso all’ingrosso alla rete di TIM per i soggetti infrastrutturati, parrebbero idonee ad aumentare la dipendenza degli operatori di telecomunicazione dalla rete di TIM, frustrando gli investimenti realizzati e i n f ase d i realizzazione da parte degli operatori alternativi nelle reti a d alta capacità, determinando uno scadim ento d el l i vell o generale del servizio a danno dei consumatori.
61. In conclusione, le restrizioni contenute nell’Accordo non appaiono giustificate e proporzi onate a ll ’ obi ettivo d i garantire il supporto tecnologico necessario per operare la fornitura dei contenuti assegnati a D AZN o di f orn i re u n supporto economico al fine dell’acquisizione dei diritti audiovisivi. Per e spress a pre vis ion e con trattual e, i n fatti , l’esclusiva non è indispensabile all’efficacia dell’accordo. L’Accordo potrebbe pertanto incidere significativamente s ul l a concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni fisse (all’ingrosso e al dettaglio) e mobili nonché n el m ercato d el la televisione a pagamento, con pregiudizio per i consumatori che intendono acquistare i servizi audiovisivi della Serie A, i quali non saranno pienamente liberi di scegliere il proprio fornitore di servizi di telecomunicazione e ch e p otrebb ero acquisire i servizi di telecomunicazione e/o pay-tv a condizioni economiche peggiorative.
62. Le restrizioni oggetto di analisi appaiono connotate da una particolare gravità laddove sono idonee a determinare un artificioso vantaggio competitivo a favore di TIM, con danno ai consumatori finali del servi z io i n u na fase cruciale per lo sviluppo delle reti di telecomunicazione ad alta capacità (FTTH e 5G) i n Ital i a, s i a i n te rm i ni di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizi o. Gl i e ff etti a nti con corren zi ali , i n te rm i ni di sottrazione di porzioni significative della clientela per effetto di comportamenti non b asati s ul m eri to, p arre bbero confermati dai documenti interni di TIM34.
IV. IL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI DELL’UNIONE
63. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione d i p regi udi zi o a l com m ercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004 (ora artt. 101 e 102 del TFUE), il concetto di pregiudizio al commercio all’interno dell’Unione eu ropea d eve es sere i nterp r etato tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.
64. L’intesa in questione riguarda l’intero territorio nazionale e coinvolge operatori di dimensione s ovranaz io nal e,
anche stabiliti in altri Paesi all’interno dell’Area Economica Europea. Pertanto, i comportamenti s opra d escri tti s ono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio tra Stati membri dell’Unione e potrebbero co nf ig urare vi o laz ion i dell’articolo 101 del TFUE.
V. MISURE CA UTELARI
65. Con riferimento all’intesa posta in essere dalle Parti, l’Autorità ritiene che possano ricorrere i presupposti per u n intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14 -bis della legge n. 287/90, il quale p revede ch e: “ Nei cas i di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può, d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari ”.
66. Quanto al fumus boni iuris , le considerazioni sopra svol te e g l i el emen t i i n a tti e vid enzi ano l a pos sib il e sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza realizzata dalle Parti e del suo effetto lesivo sulla concorrenz x. Xx ritiene che le previsioni dell’Accordo e l’attuazione delle clausole in esso contenute possan o d eterm i n are u n d anno grave alla concorrenza, tenuto anche conto della natura e strategicità dei contenuti audiovisivi i n qu esti one, tal i da aggravare potenzialmente l’effetto restrittivo dell’accordo.
67. Sulla sussistenza del periculum in mora, oltre all’approssimarsi della data di inizio del campionato d i cal ci o d i Serie A (21 agosto 2021), momento entro il quale la maggior parte dei consumatori a vrà com u nque e ff ettuato l a propria scelta econom ica riguardo ai servizi in questione, si rileva che le parti appaiono aver m esso in atto com portamenti idonei a determinare un danno grave e irreparabile alla concorrenza.
68. Al riguardo devono considerarsi tre circostanze.
69. Innanzitutto, rileva la natura dei contenuti audiovisivi relativi al massimo campionato n azi onal e i n u n a f ase particolarmente rilevante quale l’inizio del nuovo triennio di commercializzazi one d ei d i ri tti T V p er l a vi s ion e del cam pionato di Serie A, che si è caratterizzato per l’assegnazione della gran parte dei d i ri tti i n es ame a d u n n uovo operatore che per espressa previsione dell’Accordo è limitato nello sfruttamento dei diritti audiovisivi escl usi vamen te sulla piattaforma internet, dopo che i precedenti cicli di commercializzazione avevano visto l’assegnazione del l a g ran parte degli eventi in esame ad un operatore attivo su una piattaforma tradizionale.
70. Xxxxx, al riguardo, richiamare quanto rilevato dall’Autorità nell’ambito del provvedimento di chi us ura d el caso C12207 - SKY ITALIA/R2, ove nel considerare la particolare importanza della presenza delle partite d i Seri e A i n u n bouquet di offerta di contenuti premium è stato osservato che: “A conferma della estrema rilevanza delle partite di
34 [Cfr. Doc.31 - Ris posta alla richiesta di informazioni del 27/5/2021 allegato 2.3_Aggiornamento_19_05_21.]
calcio di serie A trasmesse in diretta, dai risultati della survey emerge che oltre la metà degli utenti che includono tale contenuto nel loro abbonamento (segnatamente il 56,9%) provvederebbe a disdire l’intero abbonamento laddove la serie A non fosse più disponibile”.
71. Allo stesso tempo occorre rilevare, accanto alla natura premium dei contenuti televisivi sportivi della Serie A per i m ercati della televisione a pagamento, anche la circostanza che, in un momento di sviluppo particolarmente deli cato della rete a Banda larga ed ultralarga, l’accordo TIM/DAZN è idoneo a ostacolare lo sviluppo della domanda d i servi zi per gli operatori alternativi a TIM, nominalmente individuati nell’accord x. Xxxxx tro s i ri l e va ch e g l i i nvesti m en t i effettuati dalle parti potrebbero comunque trovare adeguata remunerazione mediante la previsione di limitazioni meno restrittive rispetto a quelle contenute nell’accordo in esame.
72. In secondo luogo, rileva l’attualità delle campagne promozionali che individuano condi zi oni p arti col arm ente vantaggiose per l’acquisto del sistema TIM Vision associato all’acquisto di servizi i n f ib ra, d esti nate a i sol i cl i enti residenziali che detengono o che sottoscriveranno i servizi di telecomunicazione di TIM. Poiché tal i prom o zi oni son o riservate solo agli utenti TIM e le offerte di telecomunicazione TIM sono prevalentemente ven dute co n o pzi oni ch e prevedono significativi costi di uscita ( lock-in contrattuale), l’acquisizione dei clienti da parte di T IM i n q uesta f ase iniziale avrà effetti rilevanti sul mercato delle telecomunicazioni fisse per un periodo molto lungo ( fino a 48 mesi).
73. In terzo luogo, si ritiene che, sotto il profilo tecnico, tutti gli operatori debbano essere messi nelle condi zi oni d i poter sviluppare soluzioni di miglioramento tecnologico e dunque d i p orre i n es sere tu tte l e i ni zi ati ve tecn ich e necessarie per consentire ai propri utenti la fruibilità dei contenuti audiovisivi sin dall’inizio del campionato.
74. A ciò si aggiunga che la discriminazione tecnica operabile da TIM e la significativa riduzione degli i ncen t ivi p er DAZN di investire nell’interconnessione con operatori di tel ecom un ica zi oni d xxxxx x x x T IM, d ovuta al l ’Accord o, potrebbero influenzare significativamente la qualità del servizio DAZN, ostacolando gli sf orzi d i i n vestim en to degl i operatori alternativi a TIM per m igliorare la rete, aumentando la loro dipendenza dai servizi attivi di TIM e svilen do l a concorrenza basata sugli investimenti e sulla qualità.
75. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l’Autorità valu terà, s enti te l e P arti , s e s ussi ston o i presupposti per l’adozione di m isure provvisorie volte a eliminare dall’accordo oggetto del presente provvedi m ento l e clausole potenzialmente restrittive della concorrenza e a impedire che le Parti, in attuazione d el pre detto acco rdo, pongano in essere condotte che, ad una sommaria delibazione propria della sede ca utel are, p ossano co n fi gurars i illecite e tali da alterare il normale esplicarsi del gioco concorrenziale.
76. Al riguardo, si ritiene utile, sin d’ora, indicare possibili misure che potrebbero essere suscettibili d i ri sol vere l e criticità concorrenziali sopra indicate:
A. la sospensione dell’efficacia delle clausole dell’Accordo intervenuto tra TIM e DAZN, riguardanti le limitazioni per DAZN di negoziare e concludere contratti per l’offerta di servizi à la carte o voucher prom ozionali e di vendere, a nch e indirettamente, i servizi DAZN, come previsto per gli operatori diversi da quelli elencati nello Schedule 1, Part A e Part B, dell’Accordo;
B. la sospensione dell’efficacia delle clausole dell’Accordo intervenuto tra T IM e D AZN ch e l im i tano D AZN n e l
definire ulteriori m odalità di distribuzione e di vendita del proprio servizio, con particolare riferimento alla tipo log ia d i piattaforme utilizzate (digitale terrestre e satellitare), alla cessione dei contenuti in sublicenza, ai dispositivi di vis ion e in cui rendere disponibile l’app DAZN (ad esempio, decoder, stick, set-top-box, smart TV), ai servizi di pagamen to d a utilizzare (ad esempio, pagamento su conto telefonico);
C. la sospensione dell’efficacia delle clausole dell’Accordo intervenuto tra TIM e DAZN che lim itano DAZN
nell’applicazione di sconti o nella riduzione dei periodi promozionali;
D. l’obbligo per TIM, nelle aree non contendibili, di rendere disponibili tempesti vamen te agl i al tri o peratori l e soluzioni tecniche relative alla rete di accesso locale all’ingrosso già scelte per la propria divisione interna e i n f as e di im plementazione, in modo non discriminatorio, anche ai soggetti infrastrutturati che accedono a ll a re te di a ccess o locale utilizzando servizi diversi dal Bitstream NGA (servizi di accesso passivo e servizi di accesso attivo VULA);
E. l’obbligo per DAZN di contrattare con gli altri operatori soluzioni tecnologiche volte a ridurre possibili congestioni
di rete, secondo modalità FRAND.
RITENUTO, pertanto, che le clausole contrattuali contenute nell’Accordo oggetto del presente p rovvedim en to s xxx o suscettibili di realizzare un’intesa restrittiva della concorrenza, aven te ad o ggetto e /o p er e ff etto di l i m i tare l a concorrenza nei mercati rilevanti ai fini del presente procedimento in violazione dell’articolo 101 del TFUE;
RITENUTO, inoltre, che sussiste l’urgenza di avviare un procedimento volto all’eventuale adozione di m isure ca utel ari ove, all’esito del contraddittorio con le parti, dovesse risultare che i comportamenti posti in essere da Tel ecom I tali a
S.p.A., DAZN Lim ited e DAZN Media Services S.r.l., consistenti nel citato accordo e n ell e co ndotte a ttuati ve d el l o stesso, possano determinare danni gravi e irreparabili durante il tempo necessario per lo svolgimento dell’istruttoria;
DELIBERA
a) l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Telecom Ital i a S. p.A., D AZN Lim ited e DAZN Media Services S.r.l. per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE;
b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dall a n otif i cazi one d el pre sente p rovvedim en to, p er l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, nonché dai soggetti ch e h an no presentato le segnalazioni di cui in premessa, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni di questa Autorità almeno quindici giorni prima d el la s cad enza d el term i ne sopra indicato;
c) l’avvio del procedimento cautelare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, volto a veri f i care l ’ ef fetti va sussistenza dei requisiti necessari all’adozione di mi sure cau tel ari a tte a ri p ri sti nare e m anten ere co ndi zi oni concorrenziali nel mercato interessato;
d) la fissazione, nell’ambito del procedimento per l’adozione delle m is ure ca utel ari , d el term i ne d i g iorn i sette, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento, per la presentazione, da parte d ei rapp resentan t i legali delle Parti, o di persone da esse delegate, di m emorie scritte e documenti e della richiesta di audizione dinanzi al Collegio, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire al l a D i rezi one C om uni cazi one d el l a D i rezi one Generale per la Concorrenza di questa Autorità entro il termine da ultimo indicato;
e) che il responsabile del procedimento è il Dott. Xxxxx Xxxxxx;
f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Com un ica zi oni del l a D i rezi one Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legal i del l e p arti , n onch é d a pers one d a es si delegate;
g) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2022.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bo llettino dell’Autorità Garante d el la
Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxxxxx Xxxxx | IL PRESIDENTE Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx |