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Fondi speciali - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito ordinario - Natura privatistica - Assegno straordinario per il sostegno del reddito - Natura di trattamento pensionistico - Esclusione - Forma di integrazione del TFR - Trattamento fiscale - Tassazione separata.
Tribunale di Venezia - 8.07/18.08.2008 n. 758 - Dott. Coppetta Calzavara - C. e altri (Avv. Aversa) - INPS (Avv. Cavallari) - Banca A. spa (Avv.ti Ichino, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx) - D.B. spa (Avv.ti Xxxxxx, Fabbrani) - I.S.P. spa (Avv.ti Tosi, Xxxxxxxxxxx).
// Fondo di solidarietà istituito presso l’INPS con DM n. 158/2000, di recepimento della contrattazione collettiva nazionale ai sensi dell'art. 2 comma 28 L. 662/1996, per assicurare - tra l’altro - un sostegno del reddito a favore di ex dipendenti di Istituti di credito ordinario in esodo anticipato, ha natura privatistica; il relativo trattamento, consistente in un assegno straordinario mensile pari all'importo della pensione netta spettante oltre al versamento della contribuzionecorrelata per il conseguimento della pensione di anzianità, non ha natura pensionistica, ma configura una particolare forma di integrazione del TFR, cui è applicabile il regime fiscale proprio dei redditi soggetti a tassazione separata.
FATTO E DIRITTO
Con due identici e distinti ricorsi depositati in data 18.11.2005 - poi riuniti i ricorrenti, tutti ex dipendenti di Istituti di Credito e titolari di assegno per il sostegno del reddito con le decorrenze per ciascun ricorrente specificate (tra luglio 2003 e aprile 2004 ), avendo ciascuno aderito volontariamente al Fondo Esuberi sottoscrivendo la domanda di assegno straordinario deducono: che ai sensi dell'art. 10 comma 9 del DM 158/00 il valore dell'assegno è pari: per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia all'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'AGO con la maggiorazione della anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità cui si somma l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario; che diversamente da quanto previsto dal DM e confermato dalla circolare INPS 55 dell’ 8/3/01, l'Istituto non tiene conto nel calcolo dell'assegno pari alla pensione netta e nel calcolo dell'IRPEF, della
detrazione fiscale per le pensioni e della deduzione dal reddito per "no tax area" per pensioni; che fino all'aprile 2002 l'assegno a sostegno del reddito era considerato reddito a tassazione ordinaria per i titolari di età inferiore ai 55 anni e reddito a tassazione separata per i titolari di età superiore; che con una successiva interpretazione l'INPS aveva considerato l'assegno de quo quale integrazione del TFR e dunque soggetto a tassazione separata in misura intera per soggetti con meno di 55 anni se uomini o di 50 anni se donne e a tassazione ridotta del 50% per i soggetti di età superiore; che inoltre il testo unico delle imposte dirette prevedeva una detrazione di imposta in base a tabelle con la conseguenza che la pensione netta doveva essere calcolata togliendo alla pensione lorda non l'IRPEF lorda ma quella al netto della detrazione; che diversamente l'INPS fino al 31.12.02 non aveva applicato le detrazioni sull'IRPEF e dall'1.01.2003 non aveva applicato la "no tax area" prevista dall'art. 2 della L. 289/02 né le nuove detrazioni.
Tanto esposto concludono chiedendo che sia accertato il proprio diritto alla rideterminazione dell'assegno di sostegno per i motivi indicati e condannarsi l'INPS al pagamento in favore di ciascuno della differenza di provvidenza corrisposta in meno oltre interessi legali fino al saldo con vittoria di spese.
L'I.N.P.S. eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che il Fondo di solidarietà del settore del credito è istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2 comma 28 della
L. 662/96 che, alla lettera e), prevede sia demandata alla contrattazione collettiva nazionale la costituzione dei fondo e la definizione di specifici trattamenti e dei relativi criteri, modalità ed entità (art. 2 comma 28 lettera b). Rileva che il DM 158/00 ha recepito l'accordo nazionale del settore del credito del 28.2.98 con cui sono stati stabiliti criteri, modalità ed entità degli specifici trattamenti; che il Fondo in questione ha natura privatistica in quanto trae origine dalla contrattazione collettiva ed amministra fondi di natura non pubblica mentre l'INPS assolve la mera funzione di mutualità e garanzia. Ne segue innanzitutto la estraneità dell'Istituto convenuto nella determinazione dell'assegno di sostegno e la infondatezza della domanda posto che l'assegno in questione non può essere equiparato ad un trattamento pensionistico (in tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate) con la conseguenza che la provvidenza non è soggetta alla tassazione prevista per i trattamenti pensionistici; inoltre le parti firmatarie dell'accordo con cui era stato istituito il Fondo avevano sottoscritto un ulteriore accordo 12.02.2005 con il quale si è precisato che per la individuazione dell'importo netto del trattamento pensionistico spettante è esclusa la applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile o delle detrazioni di imposta vigenti.
Conclude chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa degli Istituti di credito datori di lavoro dei ricorrenti; dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'INPS.
Disposta la chiamata in causa degli Istituti di credito che furono datori di lavoro dei ricorrenti, si e costituita la Banca A. per rilevare la esclusiva competenza del Fondo di Solidarietà nella erogazione e calcolo dell'assegno con l'unica deroga nel caso il dipendente chieda l'erogazione dell'assegno in unica soluzione e che l'Istituto è del tutto estraneo al calcolo degli assegni che viene effettuato dall'INPS mese per mese limitandosi il deducente a pagare le somme necessarie al finanziamento. Conclude chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e respingere la domanda. Si è costituita D. B. spa per confermare la legittimità dell'operato dell'INPS rilevando che l'assegno goduto dai ricorrenti non può essere equiparato ad un trattamento pensionistico e, per tale motivo, lo stesso non può soggiacere al regime fiscale previsto per i trattamenti pensionistici come affermato anche dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 17/E del 29/1/03 con la quale l'Ente ha affermato doversi applicare il regime della tassazione separata previsto dall'art. 17, comma 2 TUIR con la medesima aliquota prevista per il TFR. Deduce inoltre che con l'accordo del gennaio 2005 le parti sociali che avevano istituito il Fondo in questione deliberavano di comune accordo di fornire la interpretazione autentica della disciplina dettata dall'accordo 28.03.1998 e, nel merito, respingersi la domanda con vittoria di spese.
Si costituiva altresì I. S. P. spa eccependo la incompetenza territoriale del Giudice adito in assenza di alcuni degli elementi che radicherebbero la competenza del Tribunale di Venezia in luogo del Tribunale di Torino ove essa aveva sede; eccepisce altresì la improcedibilità per omesso tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito, la infondatezza della domanda in quanto i ricorrenti pretendono di cumulare benefici fiscali tra loro incompatibili: è incontestato, infatti, che l'assegno straordinario è soggetto a tassazione separata al pari del TFR mentre il regime delle detrazioni IRPEF si riferisce alla tassazione ordinaria. Conclude chiedendo il rigetto della domanda.
La causa istruita documentalmente veniva discussa e decisa all'udienza dell'8.07.2008 come da dispositivo di seguito riportato.
Ciò posto giova osservare che preliminarmente vanno disattese le eccezioni sollevate da I. S. P. s.p.a. in ordine alla competenza territoriale del Tribunale adito e alla improcedibilità della domanda per mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione. Tali eccezioni potrebbero avere pregio se i ricorrenti avessero proposto una qualche domanda nei confronti delle terze
chiamate loro datrici di lavoro in costanza di rapporto; sennonché la chiamata dei terzi ha avuto la finalità di rendere xxxxxx e consentire la difesa a soggetti che, pur essendo estranei al rapporto dedotto in causa, sono tuttavia i finanziatori del Fondo di solidarietà per cui è apparsa opportuna la loro partecipazione alla controversia in considerazione degli effetti riflessi che l'eventuale condanna del Fondo medesimo alla erogazione di un maggior importo a titolo di assegno di sostegno ai ricorrenti avrebbe avuto nei loro confronti.
Xxxxxx, la domanda non è fondata per le ragioni che saranno di seguito svolte. Come già ritenuto con la sentenza n. 812/07 dal Giudice del lavoro di Venezia che pienamente si condivide, il Fondo di Solidarietà gestito dall'INPS venne istituto a seguito di Accordo Collettivo del 28.02.1998 come previsto dal Protocollo di intesa tra Governo e Parti Sociali e dall'art. 2 comma 28 della L. 662/96 per il perseguimento di politiche di sostegno del reddito nell'ambito di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi; l'operatività del Fondo è poi disciplinata con regolamento concordato tra le parti sociali e recepito nel decreto interministeriale 158/00. Tale regolamento prevede per quello che qui interessa, la erogazione ai dipendenti anticipatamente "esodati" (e che si trovino nelle indicate condizioni di prossimità alla maturazione del diritto a pensione e di età) nell'ambito di processi di ristrutturazione o di stati di crisi di un assegno mensile (o a scelta una tantum) pari all'importo della pensione netta spettante con l'aggiunta della contribuzione mancante alla pensione di anzianità più l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
Da quanto sinora detto emerge in primo luogo che il Fondo ha natura privatistica in quanto costituito in esecuzione di un accordo collettivo tra OOSS e datori di lavoro del settore bancario e, in secondo luogo, che l'assegno non è un trattamento pensionistico perché non erogato dall'AGO, perché corrisposto a soggetti che non hanno ancora maturato il diritto a tale trattamento e perché finanziato dai datori di lavoro. Si tratta di un ammortizzatore sociale istituito per accompagnare alla pensione dei lavoratori, il cui rapporto cessa anzitempo e che non ne hanno ancora maturato il diritto, fornendo loro i mezzi di sostentamento fino alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico; in sostanza si tratta di una particolare forma di integrazione del TFR versata ratealmente con le modalità stabilite e da organismo costituito ad hoc.
Va da sé a questo punto che, non trattandosi di pensione ma semmai di erogazione
equiparabile al TFR, ad essa non è applicabile il regime fiscale previsto per i redditi soggetti a tassazione ordinaria ma quello previsto per i redditi soggetti alla tassazione separata come il TFR ai sensi dell'art. 17 comma 4 bis del TUIR come legittimamente sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 17/E del gennaio 2003.
A parte la considerazione che precede e ad ulteriore conforto della stessa sta l'accordo collettivo 12.02.2005 - al quale va riconosciuta la dichiarata natura interpretativa del precedente accordo del febbraio 1998 - con cui le parti firmatarie del primo accordo istitutivo del Fondo chiariscono che l'individuazione dell'importo netto del trattamento pensionistico va fatta con esclusione della applicazione delle deduzioni e delle detrazioni dal reddito imponibile.
La domanda va dunque respinta con compensazione delle spese di lite, stante la natura delle parti e la complessità della questione.