QBE Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l’Italia
QBE Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l’Italia
Polizza di assicurazione della Responsabilità Civile Professionale per Agenti Immobiliari
RC Prof Ag Immobiliari 01-2019
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il Set Informativo.
QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Xxxxxxxxxx Xxxxx 8 – 00000 Xxxxxx.
R.E.A. MI-2538674. Codice fiscale/P.IVA 10532190963 Autorizzazione IVASS n. I.00147
QBE Europe SA/NV è autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio con licenza numero 3093. Sede legale Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx 00, XX 0000, Xxxxxxxxx, Xxxxxx. N. di registrazione 0690537456.
Condizioni Generali di Assicurazione
1. Documenti che formano il contratto di assicurazione
(Le parole utilizzate nel seguito con la iniziale maiuscola hanno il significato di cui alla Sezione 1)
La Polizza si compone dei seguenti documenti che ne formano parte integrante ed essenziale:
i. la Scheda
ii. le condizioni generali di assicurazione
iii. le appendici indicate in calce alla Polizza
iv. Proposta (ove prevista).
La Polizza è emessa in regime di stabilimento ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni) dalla Rappresentanza Generale per l’Italia di:
QBE Europe SA/NV
Sede legale:
Xxxxxxxxx xx Xxxxxx 00 XX 0000 - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Sede secondaria in Italia:
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
QBE Europe SA/NV Contraente
Rappresentanza Generale per l'Italia
2. Assicurazione della responsabilità civile professionale
2.1
Oggetto dell'Assicurazione - Claims Made
L’attività di Agenti di Affari in Mediazione (Agenti Immobiliari/Mandatari a titolo oneroso), iscritti nell'apposito ruolo, di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge
3 febbraio 1989 n.39, aggiunto dall'Art.18 della legge 5 marzo 2001 n. 57 e successive circolari esplicative, istituito presso le Camere di Commercio, che concerne:
⮚ Compravendita e permuta di immobili, negozi, attività artigianali, commerciali, industriali;
⮚ Stipulazione di contratti d’affitto, amministrazione di patrimoni immobiliari ed unità immobiliari;
⮚ Appalti di lavori e di forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili;
⮚ Istruzioni di pratiche in materia di finanziamenti per compravendite immobiliari.
Con la Polizza, QBE conviene, subordinatamente ai termini, limitazioni, esclusioni e condizioni di cui alla medesima Polizza:
a. di indennizzare l’Assicurato nei limiti del Massimale (o sottolimite di indennizzo ove previsto) per tutte le somme che questi sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento Xxxxx per responsabilità civile professionale a seguito di una Richiesta di Risarcimento AVANZATA PER LA PRIMA VOLTA NEI CONFRONTI DELL'Assicurato e NOTIFICATA A QBE NEL Periodo di Polizza RELATIVA AD Atti Illeciti COMMESSI SUCCESSIVAMENTE ALLA Data di Retroattività (OVE INDICATA NELLA Scheda);
b. di indennizzare l'Assicurato rispetto ai Costi di Difesa.
2.2
RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE
Eventuali Richieste di Risarcimento derivanti da:
- un medesimo Atto Illecito; o
- una serie di Atti Illeciti causati o attribuibili alla medesima causa, fonte o evento;
costituiranno un'unica Richiesta di Risarcimento a fini di cui alla Polizza ed a queste si applicherà un’unica Franchigia.
2.3
Associazioni professionali - Società
Qualora l'Assicurato sia un’associazione professionale o una società, la garanzia di cui alla Polizza, si intende prestata per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta in nome e per conto dell’associazione professionale, sia per quella svolta in nome e per conto proprio.
2.4
Estensioni di copertura sempre operanti
La copertura di cui alla Polizza è estesa, SUBORDINATAMENTE ALLE CONDIZIONI, AI LIMITI ED ALLE ESCLUSIONI di cui alla Polizza medesima, alle Richieste di Risarcimento relative a:
1. Atti dolosi dei Dipendenti
responsabilità civile dell’Assicurato derivante da atti dolosi/intenzionali dei Dipendenti
del cui fatto l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge;
2. Smarrimento o danneggiamento di Documenti
Responsabilità civile dell’Assicurato connessa allo smarrimento o danneggiamento colposo di Documenti, anche se derivante da incendio, rapina o furto, a condizione che detti Documenti siano stati affidati in custodia all'Assicurato nell'ambito dello svolgimento della sua ordinaria attività professionale. LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA È PRESTATA NELL’AMBITO DEL MASSIMALE DI POLIZZA CON APPLICAZIONE DI UN SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO DI EURO 75.000,00
(SETTANTACINQUEMILA) PER CIASCUNA Richiesta di Risarcimento E PER ANNO.
3. Calunnia o diffamazione
responsabilità civile dell’Assicurato derivante da calunnia o diffamazione di natura colposa.
4. GDPR – (Regolamento Europeo 2016/679)
Responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy.
La garanzia è da intendersi esclusa in caso di Atto Illecito continuato.
5. Amministrazione condominiale
responsabilità civile dell’Assicurato nello svolgimento dell’attività di amministratore di condominio ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile.
La presente estensione di garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza con applicazione di un sottolimite di indennizzo di Euro 150.000,00
(CENTOCINQUANTAMILA) PER CIASCUNA Richiesta di Risarcimento E PER ANNO.
6. Garanzia a favore degli eredi
responsabilità civile professionale DALL’ASSICURATO, AVANZATE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DI QUESTI A SEGUITO DI SUO DECESSO SEMPRE NEI LIMITI E SUBORDINATAMENTE AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA POLIZZA;
7. Comparizione davanti ad un organo giudiziario
la garanzia di cui alla Polizza è estesa al pagamento - all’Assicurato ed ai suoi Dipendenti (e, in caso di associazione professionale o società, ai soci ed amministratori di questa) - di una indennità giornaliera (nella misura indicata oltre) per il caso in cui sia richiesta la loro testimonianza innanzi ad un organo giudiziario in relazione ad una Richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente Polizza:
(i) € 300,00 (trecento) per ciascun Assicurato e/o socio e/o amministratore dell’Assicurato;
(ii) € 150,00 (centocinquanta) per ciascun Dipendente dell’Assicurato.
Alla presente estensione non verrà applicata alcuna Franchigia.
8. RCT/O per la conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio.
8.1 Responsabilità Civile Terzi (RCT)
Subordinatamente alle condizioni, ai limiti ed alle esclusioni di cui alla Polizza (ivi
inclusa la clausola claims made) questa si intende estesa alle Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di morte, lesioni personali e/o danni materiali a cose verificatesi - anche per fatto doloso delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge - nell’ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale dell'Assicurato.
La garanzia è prestata con un sottolimite di € 500.000,00 (cinquecentomila), per ogni Richiesta di Risarcimento e per anno assicurativo e con una Franchigia fissa di € 500,00 per ogni Richiesta di Risarcimento.
Nel caso in cui il Massimale indicato nella Proposta risultasse inferiore a tale sotto-limite, la Garanzia verrà prestata con il medesimo Massimale previsto
DALLA Polizza.
FERME RESTANDO LE ESCLUSIONI INDICATE NELLA SEZIONE 3, la presente copertura non opera per le Richiesta di Risarcimento riconducibili a o derivanti da:
a) danni a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni
cagionati da furto o incendio di beni dell’Assicurato o da lui detenuti;
b) danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
c) danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
d) danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne;
e) danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
f) detenzione o impiego di esplosivi;
g) proprietà di fabbricati e loro strutture fisse;
h) circolazione di qualunque veicolo.
8.2 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)
SUBORDINATAMENTE ALLE CONDIZIONI, AI LIMITI ED ALLE ESCLUSIONI DI CUI ALLA Polizza (ivi
inclusa la clausola claims made), questa si intende estesa alle Richieste di Xxxxxxxxxxxx avanzate nei confronti dell’Assicurato quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di morte e/o lesioni personali sofferti da "prestatori di lavoro", purché verificatesi in occasione dell'attività lavorativa prestata per l'Assicurato, anche ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n.1124.
Tanto l’assicurazione R.C.T., quanto l’assicurazione R.C.O., si applicano alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS, ai sensi dell’art.14 della legge 12/6/1984 n.222, ferma restando l'esclusione delle richieste di risarcimento per malattie professionali.
La Garanzia è prestata con un sotto-limite di € 500.000,00 (cinquecentomila) per
ogni Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e per anno assicurativo e con una Franchigia fissa di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il Massimale indicato nella Scheda risultasse inferiore a tale sotto- limite, la garanzia sarà prestata con il medesimo Massimale indicato nella
Scheda PREVISTO DALLA Polizza.
L’assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento dell'evento dannoso l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
9. Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento
Nel caso di cessazione dell’attività dell’Assicurato durante il Periodo di Polizza per decesso o pensionamento, l’Assicurato potrà richiedere una estensione di 10 anni attivando la garanzia Maggior termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento .
L’Assicurato (o i suoi eredi), contestualmente alla comunicazione di cessazione dell’attività per i soli motivi sopra indicati, contestualmente alla richiesta di attivazione del Maggior termine per la notifica delle Richieste di
Risarcimento, si impegna, pena la decadenza del diritto di usufruire della presente garanzia, a corrispondere in un’unica soluzione un premio pari al 120%, dell’ultimo premio annuo corrisposto.
In presenza di tutte le condizioni sopra indicate, QBE non potrà negare in alcun modo all’Assicurato il diritto al periodo di Maggior Termine di notifica delle Richieste di Risarcimento.
3. Esclusioni e limiti
Sono escluse e, quindi, non sono oggetto della copertura prevista dalla Polizza
Richieste di Risarcimento RELATIVE A:
3.1
Attività professionale diversa
attività diverse da quella professionale indicata nella Scheda;
3.2
Beni materiali ed animali
perdita o danneggiamento di beni materiali od animali;
3.3
Contratti assicurativi
omissione nella stipulazione o nella modificazione di contratti di assicurazione o
ritardo nel pagamento dei relativi premi;
3.4
Aeromobili, natanti, veicoli o edifici
a) proprietà, possesso o utilizzo da o per conto dell’Assicurato di aeromobili, natanti o veicoli a propulsione meccanica,
b) proprietà o possesso da o per conto dell’Assicurato di edifici, strutture, locali o proprietà (mobiliari o immobiliari) ovvero della porzione di edifici locati, occupati o affittati dall’Assicurato;
3.5
Rapporti con società, associazioni e/o enti
società, associazioni e/o enti di cui l’Assicurato o qualsivoglia amministratore o
socio dell’Assicurato detenga una partecipazione o rivesta cariche di qualsiasi natura;
3.6
Lesioni personali, infermità, malattia, morte
lesioni personali, infermità, malattia o morte;
3.7
Responsabilità contrattuale
obbligazioni contrattuali assunte dall’Assicurato in forza di accordi di garanzia o di altra
analoga natura, salvo il caso in cui tale obbligazione gravi in capo all'Assicurato anche in assenza di tali accordi;
3.8
Xxxxxxxx, ammende, penali, danni punitivi
sanzioni, ammende, penali o danni punitivi di qualsivoglia natura inflitte all'Assicurato;
3.9
Diritti di proprietà intellettuale
violazione o uso non autorizzato di diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi brevetti;
3.10
Atti dolosi, intenzionali
atti di natura dolosa, intenzionale, fraudolenta;
3.11
Richieste di Xxxxxxxxxxxx e/o Circostanze precedenti
a. fatti o Circostanze di cui sia stata data comunicazione scritta ai sensi di una polizza precedente (sia essa stipulata con QBE o stipulata con altri assicuratori);
b. fatti o Circostanze di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto avere ragionevole conoscenza prima del Periodo di Xxxxxxx;
c. fatti o Circostanze segnalati nella Proposta sottoposta all’Assicurato in relazione alla Polizza;
oltre alle Richieste di Risarcimento:
a. avanzate e/o minacciate nei confronti dell’Assicurato prima del Periodo di Xxxxxxx;
b. notificate ad altri assicuratori in base ad altre polizze;
3.12
Agenti inquinanti, amianto, funghi muffe e spore
a. infiltrazioni, inquinamento e/o contaminazione;
b. alla rimozione e/o bonifica dalle sostanze oggetto di infiltrazione o che hanno provocato inquinamento o contaminazione;
c. alla presenza o rilascio di amianto o di materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
d. relative a funghi, muffa, ruggine o fermentazione, spore o tossine create o prodotte ovvero emanate da funghi, muffe, spore, ruggine o fermentazione;
3.13
Insolvenza dell’Assicurato
insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale che coinvolga
l'Assicurato;
3.14
Rischi nucleari
a) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radiazioni provenienti da combustibile nucleare o scorie nucleari residuate dalla combustione del combustibile nucleare;
b) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o diversamente pericolose di qualsivoglia congegno nucleare esplosivo o componente nucleare dello stesso;
3.15
Data di Retroattività
Atti Illeciti commessi prima della Data di Retroattività indicata nella Scheda;
3.16
Guerra e Terrorismo
Guerra o Terrorismo o ad azioni intraprese a fini del controllo, della prevenzione e/o
soppressione di tali eventi;
3.17
Consulenza in materia finanziaria
attività di consulenza in materia finanziaria e/o di investimenti di qualsivoglia natura;
3.18
Perdita di dati ed accesso non autorizzato
perdita o alterazione di dati a causa di malfunzionamenti dei sistemi informatici e/o accesso non autorizzato agli stessi;
3.19
Mancata iscrizione ad albi
Atti Illeciti commessi quando l’Assicurato non era iscritto al relativo albo e/o registro e/o
elenco o era sospeso dall'esercizio dell'attività per qualunque causa;
3.20
Progettazione e specifiche tecniche
Atti Illeciti derivanti da consulenza, progettazione e specifiche tecniche;
3.21
Mediazione finanziaria
Atti Illeciti derivanti da attività di mediazione finanziaria connessa all’erogazione di mutui e/o finanziamenti o assimilabili;
3.22
Fluttuazione del mercato
Atti Illeciti derivanti da rendimento finanziario di qualsiasi investimento o il deprezzamento o la perdita di investimenti quando tale rendimento finanziario, ammortamento o la perdita è causata da fluttuazioni normali o anormali in qualsiasi tipologia di mercato che è al di fuori dall'influenza o dal controllo dell'Assicurato.
3.23
Stime e perizie
Redazione di stime e perizie tecniche.
4. Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento - Gestione delle Richieste di Risarcimento
Il rispetto e l'adempimento di quanto previsto dalle disposizioni che seguono costituisce condizione essenziale per l'operatività della copertura assicurativa di
CUI alla Polizza RELATIVAMENTE A QUALSIASI Richiesta di Risarcimento.
4.1
Quando notificare
L'Assicurato dovrà dare notizia per iscritto a QBE di qualsiasi Richiesta di Risarcimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quando ne viene a conoscenza.
L'Assicurato potrà inoltre, in qualsiasi momento durante il Periodo di Polizza, dare notizia per iscritto a QBE di qualsiasi Circostanza da cui si ritenga ragionevolmente possa derivare una Richiesta di Risarcimento.
4.2
A CHI NOTIFICARE
La comunicazione all'Assicuratore deve essere trasmessa a:
XXXXXX INSURANCE XXXXXX X.X.X.
Xxx Xxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx, Xxxxx
Indirizzo PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
QBE CLAIMS Department QBE Europe SA/NV
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
XXX.XxxxxxxxXxxxxxxx@xx.xxx.xxx
4.3
Che cosa notificare
La comunicazione di cui al secondo paragrafo dell'art. 4.1. che precede dovrà indicare le ragioni per cui viene data informazione di un fatto o di una Circostanza da cui possa scaturire una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, fornendo tutti i dettagli anche con riferimento alle date ed alle persone coinvolte.
Qualsiasi successiva Richiesta di Risarcimento derivante dalle Circostanze notificate durante il Periodo di Polizza si considererà come effettuata durante il Periodo di Polizza.
4.4
Divieto di ammissione di responsabilità e transazioni
L'Assicurato NON DOVRÀ AMMETTERE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, NÉ TENTARE DI CONCLUDERE TRANSAZIONI O FARE ALCUNA CONCESSIONE IN RELAZIONE A QUALSIASI
Richiesta di Risarcimento SENZA IL PREVIO CONSENSO SCRITTO di QBE,
consenso che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato.
4.5
Costi di Difesa
QBE avrà la facoltà di assumere la gestione della lite inerente una Richiesta di Risarcimento, finché ne avrà interesse.
Sono a carico di QBE le spese RAGIONEVOLMENTE SOSTENUTE DALL’ASSICURATO, incluse quelle per legali e tecnici, previa autorizzazione scritta di QBE, per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il Massimale, le spese vengono ripartite tra QBE e l’ Assicurato in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell’articolo 1917 c.c..
Costi e spese sostenuti in relazione a procedimenti penali ed amministrativi sono
ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA copertura di cui alla Polizza.
4.6
Informazioni ed assistenza
L'Assicurato dovrà fornire a QBE tutte le informazioni rilevanti in merito alla Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e fornire l'assistenza per permettere a QBE di indagare o difendere qualsiasi Richiesta di Risarcimento e/o per permettere a QBE di determinare la propria responsabilità in base alla Polizza.
4.7
Allocazione dell'indennizzo
Qualora una Richiesta di Risarcimento sia solo in parte coperta dalla Polizza, o sia avanzata non solo nei confronti di un Assicurato ma anche di altri soggetti non assicurati, QBE sarà obbligata e VERSERÀ UN INDENNIZZO DETERMINATO IN RAPPORTO ALLA PARTE DI Xxxxxxxxx di Risarcimento COPERTA DALLA Polizza E, IN OGNI CASO, LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI RESPONSABILITÀ
dell'Assicurato.
4.8
Ulteriori obblighi dell' Assicurato
In relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento l'Assicurato dovrà:
a) AGIRE SECONDO BUONA FEDE, IN QUANTO NESSUN INDENNIZZO È DOVUTO A CHI AGISCA FRAUDOLENTEMENTE;
B) NON DISTRUGGERE O DISPERDERE PROVE, INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE NÉ BENI AD ESSA RELATIVI;
C) NON RINUNCIARE A QUALSIASI DIRITTO DI RIVALSA O SURROGAZIONE NEI CONFRONTI DI ALCUN SOGGETTO TERZO.
5. Condizioni generali di assicurazione
5.1
Circostanze relative al Rischio
L'Assicurato è tenuto a fornire a QBE tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio e della determinazione del contenuto della Polizza.
Tutte le informazioni fornite dall'Assicurato nella Proposta, o in altro modo, costituiscono parte integrante della Polizza e l'Assicurato dichiara di averle raccolte e fornite usando la massima diligenza.
5.2
Effetti delle Dichiarazioni inesatte o reticenti
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione della Polizza e la valutazione del relativo rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..
5.3
Legge applicabile
La Polizza è regolata e sarà interpretata in base alle leggi della Repubblica Italiana.
5.4
Divieto di Cessione
La cessione totale o parziale da parte dell'Assicurato dei diritti derivanti dalla Polizza potrà essere effettuata solo con il consenso scritto di QBE.
5.5
Documenti di Polizza
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1888 c.c. QBE potrà conservare la Polizza e qualsiasi documento ad essa relativo esclusivamente in forma elettronica e distruggere gli originali. Resta inteso tra le parti che i documenti così conservati avranno lo stesso valore probatorio degli originali.
5.6
Massimale
L'importo indicato nella Scheda come Massimale rappresenta l'importo massimo che QBE può essere tenuta a versare all'Assicurato in base alla
presente Polizza in relazione a Richieste di Xxxxxxxxxxxx avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di Polizza, indipendentemente da quale sia il numero di:
a) Richieste di Risarcimento o
b) Assicurati o
c) Atti Illeciti
Qualsiasi sotto-limite di indennizzo eventualmente indicato nella Scheda
costituirà parte del Massimale e non sarà in aggiunta ad esso.
5.7
Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione fatta da o al Contraente costituirà comunicazione da, o a tutti gli Assicurati.
5.8
Altre assicurazioni
Qualora l'Assicurato sia coperto da altra Polizza avente ad oggetto il medesimo rischio di cui alla Polizza (e sempreché essa non preveda espressamente l'operatività a secondo rischio) la Polizza OPERERÀ A SECONDO RISCHIO RISPETTO A DETTA ALTRA POLIZZA, CON ESCLUSIONE DELLA COASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 1910 C.C..
Qualora il rischio di cui alla predetta altra Polizza sia stato sottoscritto da
QBE o da altra società facente parte del Gruppo di QBE:
(I) I MASSIMALI PREVISTI DA CIASCUNA DI TALI COPERTURE NON SI CUMULERANNO;
(II) LA MASSIMA SOMMA INDENNIZZABILE ALL’Assicurato IN BASE A TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE DI CUI SOPRA NON POTRÀ COMUNQUE ECCEDERE LA SOMMA CORRISPONDENTE AL Massimale PIÙ ELEVATO DA QUESTE PREVISTO, FERMO RESTANDO
CHE IN NESSUN CASO IL MASSIMALE DI CUI ALLA Polizza VERRÀ O POTRÀ INTENDERSI
INCREMENTATO PER EFFETTO DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE.
5.9
Periodo di Polizza - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio
Fermo restando quanto previsto oltre in materia di pagamento del Premio, la
Polizza ha effetto dalla data indicata nella Scheda e per il periodo ivi indicato.
Il Premio è dovuto con periodicità annuale.
I mezzi di pagamento del Premio consentiti da QBE sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario QBE oppure l’intermediario da quest’ultima incaricato, espressamente in tale qualità.
A parziale deroga dell’Art. 1901 c.c., il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di Premio entro 30 giorni dall’inizio del Periodo di Polizza;
se il Contraente non corrisponde il Premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l’obbligo del Contraente di pagare il Premio.
Se il Contraente non paga il Premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle
ORE 24:00 DEL GIORNO IN CUI VIENE PAGATO QUANTO DOVUTO, FERME RESTANDO LE SCADENZE CONTRATTUALI SUCCESSIVE.
Qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata durante il periodo di sospensione non rientra in copertura, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del Premio.
5.10
Diritti di surrogazione
Ai sensi dell'art. 1916 c.c., a seguito del pagamento di qualsiasi indennizzo in base alla Polizza, QBE si intenderà surrogata, nei limiti del pagamento effettuato, in tutti i diritti dell' Assicurato verso i terzi responsabili e gli Assicurati dovranno sottoscrivere qualsiasi documento richiesto a tale scopo e dovranno fare quanto necessario per garantire e tutelare tali diritti, ivi compresa la sottoscrizione dei Documenti necessari per conferire a QBE il potere di promuovere giudizi in loro nome.
QBE si surrogherà nei diritti dell'Assicurato verso i Dipendenti nei casi in cui questi ultimi abbiano commesso atti/omissioni dolosi, intenzionali fraudolenti.
5.11
Modifiche dell’Assicurazione
Eventuali modifiche e/o integrazioni della Polizza potranno essere effettuate solo a mezzo di Documenti sottoscritti da tutte le parti contraenti la Polizza.
5.12
Aggravamento del rischio
Ai sensi dell'art. 1898 c.c., l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a QBE di ogni aggravamento del rischio. GLI AGGRAVAMENTI DI RISCHIO NON NOTI O NON ACCETTATI DA QBE POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE DI CUI
ALLA Polizza.
5.13
Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, QBE è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e QBE rinuncia al diritto di recesso ivi previsto.
5.14
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
5.15
Disdetta in caso di Sinistro
Dopo ogni Richiesta di Risarcimento e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo QBE può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
5.16
Scadenza senza tacito rinnovo
La garanzia avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza e cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.
E' escluso il tacito rinnovo.
5.17
Sanzioni
La copertura assicurativa non opera e QBE non indennizzerà alcuna Domanda o comunque non effettuerà alcuna prestazione in base alla Polizza nella misura in cui tale copertura, indennizzo e/o prestazione possa esporre QBE medesima e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.
5.18
Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati terzi ai fini della Polizza:
a. LE PERSONE QUALIFICATE COME ASSICURATI AI SENSI DELLA Polizza;
b. IL CONIUGE, I GENITORI, I FIGLI DELL’Assicurato NONCHÉ QUALSIASI ALTRO PARENTE OD AFFINE CON LUI CONVIVENTE;
c. QUALORA L’Assicurato SIA UNA PERSONA GIURIDICA, I LEGALI RAPPRESENTANTI, GLI AMMINISTRATORI, I SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA E LE PERSONE CHE SI TROVINO CON LORO NEI RAPPORTI DI CUI ALLA LETTERA B.
D. I Dipendenti.
5.19
Territorio
La Polizza si applica alle Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato in relazione ad Atti Illeciti COMPIUTI ESCLUSIVAMENTE NEI TERRITORI INDICATI NELLA Scheda.
5.20
Cessazione dell'assicurazione
L’assicurazione di cui alla Polizza cesserà di avere efficacia in caso di:
a. MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELL'ASSICURATO;
b. SOSPENSIONE O RADIAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE;
B. TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITÀ A TERZI OD AGGREGAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ CON QUELLA DI TERZI;
C. IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO O SOCIETÀ, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI ASSOCIAZIONE.
5.21
Xxxxxxxx broker
Con la sottoscrizione della presente polizza:
1. L’Assicurato conferisce al Broker l’incarico di rappresentarlo ai fini di questa Polizza;
2. QBE conferisce a Xxxxxx Insurance Italia Srl - in qualità di agenzia di sottoscrizione, l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questa Polizza.
E’ convenuto pertanto che:
a ) ogni comunicazione fatta al Broker mandatario da Xxxxxx Insurance Italia Srl si considererà come fatta all’Assicurato;
b ) ogni comunicazione fatta dal Broker a Xxxxxx Insurance Italia Srl si considererà come fatta dall’Assicurato stesso;
c ) ogni comunicazione fatta a Xxxxxx Insurance Italia Srl si considererà come fatta a QBE;
d ) ogni comunicazione fatta da Xxxxxx Insurance Italia Srl si considererà come fatta da QBE;
Quanto sopra ad esclusione delle eventuali comunicazioni di recesso/disdetta che dovranno essere inviate dalle parti per mezzo di lettera raccomandata A.R.
5.22
Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all’autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono:
1. Alla Compagnia:
possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:
QBE EUROPE SA/NV, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, Xxx
Xxxxxxxxxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, all’attenzione del servizio reclami, al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxx@xx.xxx.xxx
Gli Assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.
I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
2. All’IVASS:
possono essere indirizzati i reclami:
(i) aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;
(ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI – Servizio
Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, fax + 00.00000000,
o via pec al seguente indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando il reclamo della relativa documentazione.
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24/2008 dell'IVASS e s.m.i. che può essere consultato sul sito: xxx.xxxxx.xx
3. All’autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia:
i reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Belgio) secondo le modalità previste da detta autorità: Financial Services and Markets Authority (Autorité des Services et Marchés financiers), secondo le modalità prevista dalla stessa sul sito internet: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxx- make-complaint
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all’Ivass, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti.
5.23
LIQUIDAZIONE SINISTRI
La Compagnia provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 90 (novanta) giorni dalla data dell’atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essi).
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell’Assicurato/Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata.
6. Definizioni e glossario
Le parole riportate nel seguito hanno il significato qui definito tutte le volte che si trovano scritte in grassetto nella Polizza, con lettera maiuscola o non.
Quando il contesto lo permette o lo richiede, il singolare include il plurale e viceversa e il maschile include il femminile. Il richiamo a una legge si intende riferito a tutte le sue modifiche ed integrazioni successive. Le titolazioni valgono solo come riferimento e non formano parte della Polizza.
6.1
QBE
QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede secondaria in Xxxxxx, Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 0.
6.2
Assicurato
Il soggetto nei cui interesse è contratta la Polizza.
6.3
Atto Illecito
Qualsiasi errore, omissione, violazione di obblighi di natura colposa nell'esercizio dell'attività professionale indicata nella Scheda.
6.4
Contratto “claims made”
Il contratto di assicurazione in forza del quale QBE si obbliga a mantenere indenne il Contraente/Assicurato rispetto alle Richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente/Assicurato durante il Periodo di polizza, purché siano in conseguenza di un fatto accaduto durante il Periodo di polizza ed anche anteriormente a tale periodo, ma non prima della Data di retroattività eventualmente indicata nella Scheda.
6.5
Circostanza/e
Qualsiasi evento, controversia, fatto, questione, atto od omissione che possa dare origine ad una Richiesta di Risarcimento ai sensi della Polizza.
6.6
Contraente
Il soggetto contraente della Polizza
6.7
Danni
Il pregiudizio patrimoniale subito da terzi in conseguenza di un Atto Illecito
dell'Assicurato o dei suoi Dipendenti nell’esercizio dell' attività professionale indicata nella Scheda accertato con sentenza nonché le somme dovute dall’Assicurato per il predetto titolo in virtù di transazioni autorizzate da QBE.
6.8
Data di retroattiva’
La data eventualmente indicata nella Scheda antecedente il Periodo di Polizza.
6.9
Documenti
Atti, testamenti, contratti, mappe, piani, libri, lettere, polizze, certificati, moduli e documenti di qualsiasi natura, sia scritti che stampati o riprodotti con qualsivoglia metodo, ivi inclusi registrazioni informatiche e dati elettronici, ma con esclusione di titoli al portatore o nominativi, cedole, francobolli, titoli bancari valutari e altri strumenti negoziabili, banconote.
6.10
Dipendenti
Qualsiasi persona fisica che agisca quale collaboratore, dipendente, praticante, ausiliario dell'Assicurato nell'esercizio dell'attività indicata nella Scheda.
6.11
Franchigia
L’importo indicato nella Scheda che corrisponde alla parte della Richiesta di Risarcimento che rimane a carico dell’Assicurato.
6.12
Guerra
Guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni assimilabili allo stato di guerra (dichiarato o meno), guerra civile, ammutinamento, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sollevazione, colpo di stato militare e non, nazionalizzazione, requisizione, sequestro o confisca per ordine di autorità pubbliche o governi a norma di legge o di fatto, ovvero legge marziale, ad esclusione del terrorismo.
6.13
Maggior termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento
Il periodo di tempo successivo alla scadenza della Polizza eventualmente indicato nella Scheda nel quale l'Assicurato ha facoltà di notificare a QBE Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato in detto periodo che traggono origine da Atti Illeciti commessi nel Periodo di Polizza e comunque in data non antecedente la Data di Retroattività eventualmente indicata nella Scheda.
6.14
Periodo di Polizza
Il periodo di vigenza della Polizza indicato nella Scheda.
6.15
Polizza
Polizza indica il presente documento, la Scheda, la Proposta e ogni altro documento espressamente indicato come facente parte integrante ed essenziale della stessa e le eventuali appendici.
6.16
Premio
La somma dovuta dall'Assicurato a QBE indicata nella Scheda.
6.17
Proposta
Il documento sottoposto all'Assicurato da parte di QBE prima della stipulazione della
Polizza ai fini della valutazione del rischio oggetto di assicurazione.
6.18
Richiesta di Risarcimento
a. Qualsiasi comunicazione scritta o verbale di terzi contenente una richiesta di somme o contestazioni di responsabilità nei confronti dell’Assicurato;
b. qualsiasi atto, dichiarazione, richiesta o altro documento che possa dare origine a procedimenti legali o arbitrali, istanza o domanda riconvenzionale o citazione di terzi o similari notificati all’Assicurato;
c. qualsiasi manifestazione - verbale o scritta - da parte di terzi dell'intenzione di ritenere responsabile l’Assicurato per un Fatto Illecito;
6.19
Scheda
Scheda significa il documento allegato alla Polizza che contiene alcuni dati relativi alla copertura assicurativa.
6.20
Terrorismo
Qualsiasi atto, ivi incluso ma non limitatamente a, l’uso della forza, da parte di un soggetto o un gruppo di soggetti che agiscono da soli o per conto o in relazione a organizzazioni o governi, per fini politici o religiosi o analoghi, con l’intenzione di influenzare un governo e/o la popolazione attraverso la paura.
QBE Europe SA/NV Contraente
Rappresentanza Generale per l'Italia
Data:
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato – essendo stato a ciò debitamente autorizzato - dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:
2.1 Oggetto dell’Assicurazione- Claims Made;
3. Esclusioni e limiti;
4. Obblighi dell’Assicurato in caso di richiesta di risarcimento - Gestione delle richieste di risarcimento;
4.8 Ulteriori obblighi dell'Assicurato;
5.9 Periodo di Polizza- Periodicità e mezzi di Pagamento del Premio;
5.10 Diritti di Surrogazione;
5.11 Modifiche dell’Assicurazione;
5.12 Aggravamento del Rischio;
5.17 Sanzioni;
5.20 Cessazione dell’Assicurazione;
5.21 Clausola Broker.
Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara inoltre di avare compreso che la Polizza opera secondo lo schema “claims made” e che pertanto essa copre le Richieste di Risarcimento relative ad Atti Illeciti commessi successivamente alla Data di Retroattività avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciate all'Assicuratore nel Periodo di Polizza, alle condizioni ivi previste.
Il Contraente
Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Set informativo relativo alla Polizza in oggetto e segnatamente:
(i) Documento informativo precontrattuale;
(ii) Condizioni Generali di Assicurazione;
(iii) Modulo di Proposta, ove previsto.
Data:
Il Contraente
Data ultimo aggiornamento: Gennaio 2019
INFORMATIVA PRIVACY AI CONTRAENTI
1. Introduzione
QBE Europe SA/NV (la “Società”) la informa, in qualità di Titolare del trattamento - che può essere contattato all’indirizzo email: xxx@xx.xxx.xxx e xxxxxxx@xx.xxx.xxx - che i dati personali relativi all’assicurato/contraente/beneficiario (di seguito l'"Interessato") necessari per la prestazione dei servizi e/o l'esecuzione degli obblighi della polizza a cui la presente informativa è allegata (di seguito, la "Polizza"), saranno trattati in conformità con la presente informativa.
2. Chi è il titolare del trattamento?
La Società con sede secondaria in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 0 sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx è il Titolare del trattamento e può essere contattata al seguente indirizzo e-mail xxx@xx.xxx.xxx o xxxxxxx@xx.xxx.xxx. Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione agli indirizzi sopra indicati.
3. Quali tipologie di Dati Personali vengono trattati dalla Società?
La Società tratta le seguenti tipologie di dati personali dell'Interessato (complessivamente i "Dati Personali"), acquisiti anche verbalmente direttamente presso l'Interessato o tramite terzi:
a) dati identificativi quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, etc..;
b) categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute.
4. Per quali finalità vengono trattati i Dati Personali?
La Società tratta i Dati Personali per le seguenti finalità:
a) per (i) la stipula ed esecuzione della Polizza (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato); e (ii) la prestazione dei servizi connessi all’attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (di seguito, "Finalità Assicurative");
b) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e controllo (di seguito, "Finalità di Xxxxx"); e
c) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, "Finalità di Legittimo Interesse di Business").
5. Qual è la base giuridica del trattamento?
Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio per:
a) l'esecuzione della Polizza in relazione alle Finalità Assicurative di cui al paragrafo 4, lettera a);
b) l'adempimento agli obblighi di legge in relazione alle finalità di Xxxxx di cui al paragrafo 4, lettera b), nei limiti previsti dalla legge; e
c) il legittimo interesse della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi previsti alla paragrafo 4 lettera c) in relazione alle Finalità di Xxxxxxxxx Interesse di Business.
Il rifiuto di fornire i Dati Personali per le finalità indicate al paragrafo 4, lettere a) e b) avrebbe il risultato di impedire alla Società di concludere la Polizza e, se già conclusa, di proseguirne l'esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4 lettera c), a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della Società.
Il trattamento dei dati sulla salute per le Finalità Assicurative non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell’Interessato. Tuttavia, in caso di mancato consenso, la Società non potrà valutare il rischio assicurativo e/o dare esecuzione alla Polizza e, quindi, non sarà possibile addivenire alla stipula della stessa.
6. Con quali modalità vengono trattati i Dati Personali?
I Dati Personali vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
7. A chi possono essere comunicati i Dati Personali?
I Dati Personali possono essere comunicati dalla Società a:
⮚ dipendenti e collaboratori della Società nell’ambito delle relative mansioni e in qualità di Incaricati del trattamento;
⮚ soggetti terzi appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e mediatori di assicurazione; consulenti legali e periti; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell’ambito della ordinaria gestione della Polizza;
⮚ soggetti terzi coinvolti nello specifico rapporto di assicurazione quali, ad esempio, contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.;
⮚ professionisti, consulenti, istituti di credito e società di recupero dei crediti; e
⮚ società terze fornitrici di servizi alla Società, quali ad esempio quelli informatici o di archiviazione.
I Suoi Dati Personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.
8. I Dati Personali vengono trasferiti all'estero?
I Dati Personali possono invece essere comunicati e trasferiti a soggetti terzi quali, ad esempio, Società del Gruppo, controllanti, controllate e collegate, residenti in Paesi anche non appartenenti all’Unione Europea (Filippine, Stati Uniti, India). L'elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/.
Tale trasferimento avverrà in conformità con gli articoli 45 e 46 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "Regolamento Privacy"). L’Interessato può ottenere in qualsiasi momento dalla Società il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali Dati Personali, o il luogo in cui sono stati resi disponibili.
9. Per quanto tempo verranno conservati i Dati Personali?
I Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 4 vengono trattati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. Al contrario, i Dati Personali raccolti per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo 4 saranno conservati per il termine previsto dalla legge.
10. Che diritti ha l'Interessato con riguardo ai suoi Dati Personali?
L'Interessato, con riguardo ai suoi Dati Personali può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 2 - in ogni momento esercitare i propri diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano ed averne comunicazione; (ii) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati Personali; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, l'Interessato potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:
a) l'Interessato potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (i) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei Dati Personali; (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati Personali, a meno che la Società non abbia dei motivi legittimi prevalenti; (iii) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (iv) ottenere la portabilità del dati che lo riguardano; e
b) l'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.
11. Come contattare il titolare del trattamento?
Qualora l'Interessato avesse dei dubbi o perplessità inerenti la presente informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la Società al seguente indirizzo mail: xxx@xx.xxx.xxx o xxxxxxx@xx.xxx.xxx.
La Società ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il "DPO") ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, contattabile al seguente indirizzo email: xxx@xx.xxx.xxx, o al seguente indirizzo postale QBE European Operations, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London.
12. Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa è valida sin dalla data di efficacia. La Società potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.
Milano 1 gennaio 2019
QBE Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l’Italia
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Consenso al trattamento dei dati
Presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali anche relativi alla mia salute eventualmente forniti da parte di QBE Europe SA/NV in qualità di Titolare del trattamento è necessario per l'adempimento delle Finalità Assicurative di cui all’informativa sul trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.
Il Contraente
(firma)