UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”
Città Metropolitana di Milano
Settore Ambiente ed Ecologia
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI PUBBLICI ESTERNI
E SVUOTAMENTO CESTINI
(CIG: 743450077A)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
allegato A alla bozza di convenzione per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991, e dell’art. 5, comma V, della LR 17/1997
Redatto dal Settore Ambiente ed Ecologia
Pozzuolo Martesana, marzo 2018
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto che si intende affidare, mediante procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1 lett. b) della Legge 381/08-11-1991, consiste nel servizio di pulizia delle aree pubbliche esterne comunali, svuotamento cestini e rimozione di piccole discariche abusive, secondo le modalità di seguito indicate.
I servizi oggetto del presente capitolato, dovranno essere prestati su tutte le aree pubbliche comunali esterne: xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
ART. 2
AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO
L’importo presunto complessivo a base d’appalto ammonta per tutta la durata del contratto ad € 73.000,00 (euro settantatremila/00) inclusi gli oneri per la sicurezza.
L’appalto è da intendersi a misura, pertanto l’importo liquidato sarà calcolato mensilmente applicando il costo orario offerto in sede di gara ed aumentato di € 0,20 - quale costo orario per la sicurezza - alle ore effettivamente lavorate durante il mese.
L'appalto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di consegna del servizio, quale risulterà da apposito verbale. La Cooperativa avrà l’obbligo di continuare l’espletamento del servizio su richiesta dell’Amministrazione comunale, alle stesse condizioni dell’offerta, per il tempo eventualmente necessario per l’espletamento del nuovo appalto e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza del contratto.
ART. 3
ORARIO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’esecuzione del servizio deve prevedere la presenza sul territorio comunale di un operatore addetto ai servizi, per n. 38 (trentotto) ore settimanali, nei giorni dal lunedì al venerdì, salvo eventuali modifiche che dovessero essere necessarie in base ad esigenze contingibili ed urgenti od organizzative del servizio per esigenze temporali legate a particolari interventi manutentivi.
L’orario giornaliero di lavoro dell’operatore sarà concordato tra l’Appaltatrice e l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” all’inizio del servizio.
I giorni festivi, salvo richieste particolari, restano esclusi dall’esecuzione del servizio.
ART. 4
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per lo svolgimento del servizio l’operatore, che dovrà essere munito di patente di guida di tipo B, utilizzerà un automezzo messo a disposizione dall’Unione di Comuni.
L’operatore in servizio dovrà essere dotato, a cura dell’Appaltatrice, di adeguato vestiario e dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), con particolare riferimento alle calzature, ai guanti e all’abbigliamento adatto ad operare in aree interessate da traffico veicolare, necessari per l’esecuzione in sicurezza dei servizi.
L’operatore durante l’esecuzione del servizio:
• dovrà essere fornito di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l’orario di lavoro. La divisa, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dovrà rispondere alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite con Disciplinare Tecnico di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 9 giugno 1995;
• dovrà mantenere un comportamento corretto e riguardoso nei confronti della cittadinanza e delle Autorità e dovrà uniformarsi alle disposizioni e ordini di servizio emanati dal personale del Settore Ambiente ed Ecologia dell’Unione di Comuni per la corretta esecuzione del servizio;
• dovrà essere dotato di telefono cellulare mobile, onde permettere di essere contatto per il coordinamento tempestivo delle attività in caso di mutate condizioni di servizio.
Durante l’orario di servizio l’operatore manuale dovrà procedere alle seguenti operazioni:
PULIZIA MANUALE
I servizi di pulizia manuale comprendono:
• il periodico svuotamento dei cestini getta rifiuti siti nelle piazze e nelle strade, compresa la sostituzione dei sacchetti (forniti dall’Unione di Comuni);
• la pulizia con scopa/soffiatore/rastrello, di marciapiedi, parcheggi, piazze, piste ciclabili, aiuole, sedi stradali, banchine stradali entro un limite di due metri dalla sede stradale;
• la rimozione di deiezioni animali da strade e marciapiedi;
PULIZIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
I servizi di pulizia di parchi, giardini e cortili di edifici pubblici, programmati con frequenza diversa in relazione alle stagioni (maggiore frequenza da aprile ad ottobre), devono riguardare tutte le superfici e le strutture di ciascuna area pubblica e deve comprendere:
• lo svuotamento dei cestini getta rifiuti;
• la raccolta dei rifiuti (carte, bottiglie, mozziconi, etc.) da vialetti, prati, siepi, arbusti, vaschette fontanelle, etc.
• la segnalazione al Settore competente di particolari anomalie e/o condizioni di pericolosità di giochi o strutture (giochi, panchine, cestini, etc.), presenti nelle aree pubbliche.
I servizi di pulizia dovranno essere eseguiti negli orari di minor frequentazione delle aree da parte della cittadinanza.
RIMOZIONE PICCOLE DISCARICHE ABUSIVE E PRELIEVO RIFIUTI ABBANDONATI
Il servizio deve prevedere la rimozione di piccole discariche abusive e di rifiuti abbandonati, con il conferimento degli stessi, previa differenzazione (qualora possibile) alla Piattaforma Ecologica Comunale del Comune di Pozzuolo Martesana.
Nel caso di grandi discariche abusive, dell’abbandono di rifiuti ingombranti (materassi, elettrodomestici, etc.) o del rinvenimento di rifiuti pericolosi (lastre di eternit, latte di olio esausto, etc.) l’operatore dovrà darne tempestiva comunicazione al Settore Ambiente ed Ecologia dell’Unione di Comuni, per l’organizzazione delle più appropriate operazioni di rimozione.
Nell’orario di servizio dell’operatore è compreso il trasporto e il conferimento dei rifiuti raccolti presso il Centro di raccolta di C.E.M. Ambiente S.p.A. a Liscate.
PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI
Su richiesta del Settore competente, l’operatore dovrà provvedere all’esecuzione di piccoli interventi manutentivi quali la riparazione di cestini per la raccolta dei rifiuti o il loro posizionamento, riparazione di panchine o di altri elementi di arredo urbano, ecc…
ART. 5
OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATRICE
La cooperativa sociale si impegna:
1. ad organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall’art. 4 della legge 381/91;
2. ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio ecc.) La Cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
3. l’Aggiudicatario dovrà rilevare/assumere alle proprie dipendenze, in base alle vigenti normative contrattuali, nazionali e provinciali, il personale operante della ditta attualmente affidataria dei servizi oggetto del presente capitolato e che presta attualmente la propria opera;
4. a nominare e comunicare per iscritto il nominativo del referente/supervisore della Cooperativa, che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio e né dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio;
5. a rispettare per il personale impiegato nell’attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Nazionale di Settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
6. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
7. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
8. a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
9. a garantire, in caso di necessità, l’assunzione di persone svantaggiate segnalate dal Settore Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
10. ad inviare all’Unione di Comuni, prima dell’inizio del servizio, l’elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, del personale che svolgerà il servizio stesso (anche eventuali sostituti), ivi compreso il supervisore, con l’indicazione, per ognuno, dell’inquadramento nei livelli del CCNL e delle rispettive mansioni. Ogni variazione dovrà essere comunicata prima che il personale non compreso nel suddetto elenco, già consegnato, sia avviato all’espletamento del servizio. Il mancato invio dell’elenco nei termini sopra indicati, comporterà l’applicazione della penale, ovvero qualora l’inadempienza dovesse persistere, questa sarà motivo di risoluzione contrattuale;
11. a dotare il personale addetto al servizio in strutture comunali di apposito tesserino di riconoscimento esposto sulla persona in maniera facilmente visibile con riportato:
a. La denominazione, la sede ed il recapito telefonica della ditta;
b. la fotografia formato tessera del dipendente;
c. le generalità del dipendente;
d. la data di assunzione;
e. la qualifica.
12. ad informare il personale addetto al servizio delle modalità di espletamento dello stesso, rendendolo consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare, affinché il personale della Cooperativa mantenga il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;
13. a trasmettere all’Unione di Comuni un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro contenente per ogni persona la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempi pieno / part-time);
14. ad assicurare formalmente di aver adempiuto agli obblighi di legge in materia di valutazione dei rischi connessi all’attività svolta e di averne adeguatamente resi edotti gli incaricati. A tal fine si chiede di consegnare, prima dell’avvio dei lavori, copia della documentazione
prevista dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi)
a. copia del documento di valutazione dei rischi
b. nominativo del R.S.P.P.
c. nominativo del Medico competente (se previsto)
ART. 6
PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Un referente designato dalla Cooperativa sociale ed un funzionario del Settore Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Lombarda Xxxx Xxxxxxxxx, predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiare inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa.
ART. 7
ACCERTAMENTI E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI
Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Unione di Comuni si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Cooperativa sociale dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.
È facoltà dell’Unione di Comuni effettuare in qualsiasi momento, con le modalità che riterrà opportune, in contraddittorio con il responsabile tecnico della cooperativa sociale, controlli per la verifica della rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia.
ART. 8 DIREZIONE DEI LAVORI
La direzione dei lavori oggetto dell’appalto è affidata al Settore Ambiente ed Ecologia dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, dal quale l’Appaltatore dipenderà per tutte le disposizioni riguardanti i servizi oggetto dell'appalto.
ART. 9 PAGAMENTI
La contabilizzazione del servizio sarà effettuata mensilmente, in contraddittorio fra l'appaltatore e la direzione dei lavori, applicando alle ore effettivamente lavorate il costo orario offerto in sede di gara dall’appaltatrice ed aumentato di € 0,20 quale costo orario per la sicurezza.
Le parti contraenti danno atto che è obbligo per il fornitore di produrre, nei confronti dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al decreto 03-04-2015 n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il mancato adeguamento alla normativa suindicata ci impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’arrivo delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Denominazione Ente: Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana Codice Univoco Ufficio: UFTLSG
Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA
PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto nel termine di 30 giorni dalla loro ricezione (timbro Protocollo comunale) il suddetto termine sarà comunque sospeso qualora:
• nella fattura non sia indicato chiaramente il codice CIG, non sia inoltrata nei modi sopraindicati e manchi degli elementi essenziali richiesti
• sia acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) positivo. In caso di DURC negativo il termine di cui sopra si intende sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva della ditta ed all’ottenimento di un DURC positivo.-
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione di infiltrazioni di tipo criminale, il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale su un conto corrente specificamente dedicato alle commesse pubbliche che dovrà essere comunicato dall’appaltatore.
ART. 10
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell'appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio ed in generale di tutte le circostanze generiche e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.
ART. 11
ONERI DIVERSI A CARICO DELLA COOPERATIVA
Oltre a tutte le spese specificate dal presente Capitolato, sono a carico della Cooperativa tutti gli oneri sotto indicati, che s'intendono compensati nel costo offerto:
a) tutte le spese inerenti la stipula e registrazione del contratto ed ogni imposta inerente l'esecuzione dei lavori;
b) le spese per l'adozione di tutte le forme di sicurezza per garantire l'incolumità delle maestranze e per evitare danni a beni pubblici e privati, che possono in qualche modo essere interessati dallo svolgimento dei lavori. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del Direttore dei lavori.
c) Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori.
d) Il trasporto del personale e di qualsiasi materiale sul luogo di lavoro.
e) L’approvvigionamento di qualsiasi attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori.
f) La Cooperativa, nell’espletamento del servizio, dovrà utilizzare i prodotti ed impiegare attrezzature e macchine ai sensi della normativa vigente in termini di sicurezza e con caratteristiche tecniche perfettamente compatibili con l’uso dei locali, che non dovranno essere rumorose, ai sensi del D.Lgs. 277/1994, e che dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, e dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, e dovranno inoltre essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni.
g) Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dal DPR 459/96 e dal D.Lgs. 359/99;
h) L’impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati. L’Unione di Comuni non sarà ritenuta responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
ART. 12
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato, anche dal D.Lgs. N. 50 del 18- 04-2016.
L’appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza di quanto di seguito indicato:
• leggi e regolamenti relativi all’assicurazione degli operai presso INPS e INAIL e di tutte le disposizioni regolanti le assunzioni;
• di tutte le leggi e le norme vigenti sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81 del 09-04-2008;
• di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti autorità governative, regionali, locali, etc..
• alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione N. 9 del 13-01-2017.
L’appaltatore si obbliga inoltre ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località di esecuzione dei servizi.
ART. 13 CONSEGNA DEL SERVIZIO
La consegna del servizio avverrà entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del contratto di appalto. In caso di urgenza l’Amministrazione potrà disporre la consegna anticipata del servizio a suo insindacabile giudizio, in attesa del perfezionamento del contratto d’appalto.
La consegna dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio fra Direzione lavori ed Appaltatore.
ART. 14
ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto d'appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori, con le maggiori spese a carico della Cooperativa, nei casi di grave inadempienza contrattuale o ritardo nell’esecuzione del servizio
ART. 15 CAUZIONE DEFINITIVA
In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l'impresa appaltatrice dovrà presentare, prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., pari al 10% dell'importo delle prestazioni aggiudicate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell’appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente l’Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice o nel caso di danni ambientali dalla stessa cagionati a qualunque titolo.
Qualora l’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, l’Amministrazione, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di beni di proprietà dell’impresa appaltatrice nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione
L’impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta, pena la trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all’impresa appaltatrice fino all’avvenuto reintegro. In alternativa l’Amministrazione potrà procedere a reintegrare d’ufficio la cauzione, a spese dell’impresa appaltatrice, prelevandone il relativo importo dalle somme dovute all’impresa per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
La cauzione definitiva verrà restituita comunque dopo che l’appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla
normativa vigente per la mano d’opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere verificata dal Comune mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Comune fino all’adempimento delle condizioni suddette.
Vale, inoltre, quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
In caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’impresa appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dall’Unione di Comuni, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune. Il Comune ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’impresa appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate.
In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, l’Amministrazione inviterà l’impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all’impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dall’Amministrazione per l’affidamento dell’appalto a terzi.
Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria da parte dell’Unione di Comuni, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta dell’Unione di Comuni, in caso di variazioni del corrispettivo.
Art. 16 RESPONSABILITÀ
Nell'esecuzione delle prestazioni, l’appaltatrice dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, provvedimenti e gli accorgimenti tecnici ed organizzativi, atti a:
- garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette alle prestazioni o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo delle prestazioni,
- evitare danni a beni pubblici e privati e all’ambiente, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’impresa appaltatrice.
L’impresa appaltatrice è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, all’ambiente ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni in appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti alle prestazioni, alle persone, agli animali, alle cose o all’ambiente, sollevando pertanto il Comune, nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare all’ambiente, al Comune o a terzi.
Qualora nell’esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell’esecuzione del contratto compilerà apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Comune le conseguenze dannose.
In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell’impresa appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a carico e spese dell’impresa appaltatrice, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, il Responsabile del Procedimento farà eseguire d’ufficio le prestazioni i cui costi verranno detratti dal credito dell’impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all’uso della cauzione definitiva. In alternativa l’impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta
al Responsabile del procedimento e al Direttore dell’esecuzione del contratto entro il termine sopra specificato.
Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto o della stipulazione del contratto, l’impresa appaltatrice dovrà presentare copia di propria idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dalla legislazione vigente, avente durata almeno pari a quella del contratto e contenente l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti dell’Unione di Comuni . Dovranno essere consegnate al Direttore dell’esecuzione del contratto anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validità dell’appalto. Nel novero dei terzi dovranno essere indicati anche l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.
Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione delle prestazioni appaltate, e per ogni danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionato. La somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione dovrà essere almeno pari a € 200.000,00 ed il massimale per l’assicurazione RCT/RCO dovrà essere pari almeno a € 1.000.000,00.
In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, per fatto e colpa dell’impresa appaltatrice.
Per i danni cagionati da forza maggiore si applica quanto previsto dall’art. 166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. fino ad un limite dell’0,5% del valore complessivo dell’appalto.
Sanzioni eventuali cui l’appaltatore dovesse essere costretto per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento dei servizi sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell’impresa appaltatrice danno diritto di rivalsa nei confronti della stessa. In tal caso l’Unione di Comuni informerà l’impresa appaltatrice dell’atto contestativo e dell’eventuale sanzione affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa si attualizza con il pagamento della sanzione da parte dell’Unione di Comuni e può essere fatto valere con la cauzione definitiva, salvo che l’impresa appaltatrice, dietro esplicita richiesta dell’Amministrazione, provveda direttamente al pagamento della sanzione stessa.
ART. 17
DIVIETO DI SUBAPPALTO
È assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento di ogni danno e spesa dell’Amministrazione, la cessione, anche parziale del servizio oggetto del presente appalto.
Il subappalto, sarà regolato dalle norme di legge in essere in particolare l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (Codice).
ART. 18 PENALITA'
La ditta Appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dal Settore Ambiente ed Ecologia dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato e gli ordini di servizio emanati dalla direzione lavori, è tenuto al pagamento di una penalità da € 100,00 ad € 2.000,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.
L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Si procede al recupero della penalità, da parte dell’Unione di Comuni, mediante ritenuta diretta sulla rata successiva alla contestazione. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Unione di Comuni per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
ART. 19
DECADENZA E REVOCA DELL'APPALTO
Indipendente dai casi previsti negli articoli precedenti, l’Unione di Comuni ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la rescissione del contratto anche nei seguenti altri casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:
a) abbandono dell'appalto;
b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge relative al servizio in numero superiore a 5 nello spazio di un anno;
c) contegno abituale scorretto da parte della ditta appaltatrice o dal personale dipendente dalla stessa adibito al servizio;
d) inosservanza da parte della ditta di uno o più impegni assunti verso l’Unione di Comuni;
e) frode da parte dell’appaltatore;
f) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
g) ogni altra inadempienza qui non completata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.
Nei casi previsti dal presente articolo la ditta incorre nella perdita della cauzione che sarà incamerata dall’Unione di Comuni, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.
ART. 20
FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente atto, sarà dalle parti devoluta al Foro di Milano, riconosciuto unico competente in via preventiva e previo accordo delle parti.
La soluzione delle controversie potrà essere affidata ad una terna arbitrale, i cui componenti saranno nominati fra le parti, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Milano.
Xxxxx, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di piena accettazione.