CONTO CORRENTE, SERVIZI DI PAGAMENTO E CARTA DI DEBITO DISPOSIZIONI CONTRATTUALI PER
CONTO CORRENTE, SERVIZI DI PAGAMENTO E CARTA DI DEBITO DISPOSIZIONI CONTRATTUALI PER
IMPRENDITORI INDIVIDUALI, PROFESSIONISTI, SOCIETÀ O ENTI
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
A. IL RAPPORTO BANCA-CLIENTE 1
B. I SERVIZI BANCARI 5
SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIALI: I SINGOLI SERVIZI
A. SI CONTO! CORRENTE 8
B. I SERVIZI DI PAGAMENTO 9
C. LA CARTA DI DEBITO 12
SEZIONE III - GLOSSARIO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
A. IL RAPPORTO BANCA-CLIENTE
1. Da cosa è regolato il rapporto Banca - Cliente
1.1 Il rapporto è regolato dal Contratto e dalla legge italiana.
1.2 Il Contratto è composto:
▪ dalla Proposta d’Apertura di riferimento;
▪ dalle presenti Disposizioni Contrattuali;
▪ dal/i Foglio/i Informativo/i di riferimento che costituisce/costituiscono il frontespizio del Contratto o, ove necessario, in alternativa al/i foglio/i informativo/i di riferimento dal/i Documento/i di Sintesi.
1.3 Il Contratto si perfeziona nel momento in cui la Banca accetta la Proposta d’Apertura del Cliente. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento copia del Contratto e del/i documenti di sintesi aggiornati. In caso di contratti sottoscritti con tecniche di comunicazione a distanza, il Contratto è sottoscritto dal Cliente mediante apposizione di firma digitale tramite Internet utilizzando la modulistica resa disponibile in un’apposita sezione riservata del portale di attivazione del sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. In proposito, il Cliente dichiara che il proprio apparecchio informatico (personal computer o altro) permette la stampa o il salvataggio su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme dei documenti resi fruibili dalla Banca, per tutta la durata del rapporto.
1.4 Le Disposizioni Contrattuali sono suddivise in Disposizioni Generali e Disposizioni Speciali.
Le Disposizioni Generali disciplinano, in via generale, il rapporto tra la Banca e il Cliente e si applicano a tutti i Servizi.
Le Disposizioni Generali sono integrate, in relazione agli specifici Servizi, dalle Disposizioni Speciali, le quali prevalgono sulle Disposizioni Generali in caso di contrasto. Le Disposizioni Speciali relative a un Servizio, ove compatibili, si applicano anche agli altri Servizi.
1.5 Le condizioni economiche sono quelle contenute nel/i Foglio/i Informativo/i, così come successivamente modificate e comunicate al Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 6 dalle presenti Disposizioni Contrattuali; ovvero, in presenza del/i Documento/i di Sintesi, le condizioni economiche sono quelle contenute nel/i Documento/i di Sintesi medesimo/i che costituisce/costituiscono il frontespizio del Contratto così come successivamente modificate e comunicate al Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 6 dalle presenti Disposizioni Contrattuali.
1.6 Per i professionisti e gli imprenditori individuali, per le società ivi incluse le micro imprese, il Foglio Informativo di riferimento è quello pubblicato sul Sito Internet (il Foglio Informativo Conto Corrente per le imprese e per i professionisti).
2. Come viene identificato il Cliente dalla Banca
2.1 Quando compila la Proposta d’Apertura e per l’intera durata del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire sotto la propria responsabilità i dati identificativi e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dalla Normativa Antiriciclaggio, nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni.
2.2 La Banca potrà, anche successivamente alla conclusione del Contratto, farsi inviare dal Cliente idonea attestazione di quanto in precedenza dichiarato in fase di apertura del rapporto. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni precedentemente fornite.
2.3 II Cliente è tenuto a depositare presso la Banca l’originale della propria firma. Per firma depositata si intende quella apposta dal Cliente nello spazio della Proposta d’Apertura dedicato alle firme del Cliente (specimen di firma). Il Cliente e la Banca possono concordare il perfezionamento dei documenti in altre forme consentite dalla legge, quali la firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale, anche denominato CAD).
2.4 II Cliente utilizza, a richiesta della Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente allo specimen di firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti disposizioni normative (es. firma elettronica). Quando il Cliente opera presso le filiali, la Banca lo identifica tramite documento di identità in originale e firma autografa.
2.5 Quando il Cliente contatta la Banca in via telematica (Sito Internet), la Banca lo identifica con la verifica dei Codici (ed eventualmente dei dati anagrafici), ovvero in base alle modalità di volta in volta a tal proposito previste dalla Normativa Antiriciclaggio.
2.6 Ai soggetti non residenti è richiesto obbligatoriamente: il passaporto;
un domicilio di corrispondenza in Italia;
la residenza in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea (UE) con l’aggiunta di Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e Regno Unito.
2.7 Il Cliente è tenuto inoltre a comunicare alla Banca tempestivamente l’eventuale acquisizione della qualifica di US Person nonché l’eventuale variazione della propria residenza fiscale.
3. Come si perfeziona il Contratto
3.1 Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte della Banca della Proposta d’Apertura. La Banca comunica la propria accettazione al Cliente dopo:
▪ aver ricevuto copia del Contratto e dei relativi allegati, debitamente sottoscritti dal Cliente con espressa accettazione delle clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ.;
▪ aver identificato il Cliente in conformità alla Normativa Antiriciclaggio.
supporto durevole a sua disposizione. Il Documento di Sintesi e le Condizioni generali che regolano il conto corrente e i servizi collegati costituiscono parte integrante del presente modulo.
3.3 Il Cliente prende atto e accetta che la sottoscrizione della Proposta di Apertura e il perfezionamento del Contratto avviene con l’utilizzo di firma digitale (firma elettronica avanzata) e prende atto che tale documento informatico, ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale, anche denominato CAD), soddisfa a tutti gli effetti, i requisiti della forma scritta. Il Cliente prende atto e accetta, altresì, che la Banca, in ottemperanza all’obbligo di consegnare al Cliente stesso copia sottoscritta per accettazione del contratto, di cui all’art. 117, comma 1, del Testo Unico Bancario (TUB) e delle relative disposizioni regolamentari, mette a disposizione del Cliente medesimo detta copia nell’apposita sezione riservata del servizio Internet Banking dedicata all’archiviazione documentale. Detta copia può essere salvata e copiata su altro supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme del documento. Conformemente all’art. 67 undecies, comma 3, del Codice del Consumo, il Cliente può richiedere, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, il contratto su supporto cartaceo.
3.4 L’ accettazione da parte della Banca della Proposta di Apertura consegue all’esito delle verifiche in merito alla completezza e alla correttezza della documentazione e dei dati richiesti, nonché all’esito dell’Adeguata Verifica del Cliente, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. La Banca provvederà, in ogni caso, a comunicare per iscritto al Cliente l’eventuale diniego all’indirizzo dallo stesso sopra indicato per la ricezione delle comunicazioni. In caso di accettazione, la Banca mette a disposizione nell’apposita sezione riservata del servizio Internet Banking dedicata all’archiviazione documentale, di cui al comma che precede, la Proposta di Apertura, il Documento di Sintesi, le Condizioni Contrattuali che regolano il conto corrente, l’ Informativa sul trattamento dei dati personali e relativo consenso, Informazioni di base sulla protezione dei depositi, Autocertificazione rilasciata ai sensi della normativa FATCA e COMMON REPORTING STANDARD, sottoscritti dalla stessa con firma digitale.
3.5 Per contratti stipulati con tecniche di comunicazione a distanza, ai fini della sottoscrizione della Proposta di Apertura, nonché per l’accesso al servizio e all’autorizzazione delle operazioni dispositive, il Cliente viene identificato tramite riconoscimento facciale registrato sul dispositivo mobile del Cliente abilitato alla funzionalità. Il riconoscimento del Dato biometrico apposto dall’Utente avviene sulla base di un programma software gestito da In.Te.S.A., società del gruppo IBM, Certification Authority e Conservatore Accreditato in grado di garantire la conservazione di filmati audio/video nelle modalità richieste da AgID. Tale società conserverà il dato biometrico per un periodo di 20 anni, come da normativa vigente.
3.6 Per contratti stipulati con tecniche di comunicazione a distanza, qualora la procedura di riconoscimento facciale prevista al precedente articolo 3.5 non potesse essere completata, l’accettazione da parte della Banca è subordinata alla ricezione di un bonifico effettuato da un altro conto corrente intestato al Cliente e tenuto presso un altro intermediario ove il Cliente sia stato identificato di persona. La Banca potrà chiudere il rapporto se il bonifico non verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della Proposta di Apertura inviata dalla parte della Banca.
4. Quali servizi si attivano con il Contratto
4.1 Ove non sia diversamente specificato nella Proposta di Apertura o nei relativi Fogli Informativi, con la Proposta d’Apertura, il Cliente richiede automaticamente l’attivazione dei seguenti Servizi:
▪ il Conto Corrente;
▪ i Servizi di Pagamento (es. RID, MAV).
4.2 Salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.3, il Cliente, mediante specifica indicazione nella Proposta d’Apertura, può inoltre richiedere i seguenti ulteriori Servizi:
▪ Carta di Debito;
▪ Servizio di Internet Banking.
4.3 In deroga a quanto previsto nel precedente articolo 4.2, nel caso di contratti stipulati con tecniche di comunicazione a distanza ovvero tramite il Sito Internet, il Servizio di Internet Banking è automaticamente attivato con l’apertura del Conto Corrente.
4.4 Il Cliente ha sempre la possibilità di richiedere in un momento successivo alla conclusone del Contratto, l’attivazione dei Servizi aggiuntivi volta per volta messi a disposizione dalla Banca e ha altresì diritto di richiedere l’emissione del carnet assegni in presenza dei requisiti di cui al Foglio Informativo.
4.5 La Banca può, a propria discrezione, non accettare la Proposta d’Apertura o rifiutare la richiesta di attivazione di uno o più Servizi e accettare e/o mantenere valido il Contratto unicamente con riferimento al rapporto di Conto Corrente e agli altri Servizi.
5. Quante possono essere le parti del rapporto
5.1 Il rapporto con la Banca inerente alla prestazione dei Servizi può essere cointestato a più persone, fino ad un massimo di 5 (cinque).
5.2 L’intestazione del rapporto non può essere modificata. Se il Cliente desidera aggiungere e/o escludere un cointestatario deve aprire un nuovo rapporto e firmare un nuovo Contratto.
5.3 Ogni cointestatario ha piena facoltà di compiere separatamente tutte le operazioni a valere sul rapporto. La Banca è libera da ogni responsabilità nei confronti di entrambi i cointestatari se ha operato in base alle istruzioni fornite anche da uno solo di essi.
5.4 I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
5.5 Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, e in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte - anche in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
5.6 La completa estinzione del rapporto può essere richiesta da uno solo dei cointestatari, senza che la Banca sia tenuta a darne comunicazione agli altri cointestatari.
5.7 Se decede uno dei cointestatari, l’altro conserva il diritto di disporre del rapporto e nel contempo acquistano lo stesso diritto anche gli eredi del defunto, che lo eserciteranno congiuntamente.
5.8 Se uno dei cointestatari diviene incapace di agire, l’altro conserva il diritto di disporre del rapporto e nel contempo lo acquista anche il legale rappresentante dell’incapace.
5.9 In entrambi i casi, la Banca richiede il concorso di tutte le persone legittimate a disporre del rapporto se una di esse si oppone con lettera raccomandata alle disposizioni impartite dall’altra prima della loro esecuzione.
5.10 Ogni cointestatario è responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei Codici a lui assegnati, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate con l’utilizzo dei predetti Codici saranno imputate a tutti i cointestatari del conto in via solidale tra loro.
5.11 Quando uno dei contestatari si oppone ad un’operazione o disposizione richiesta dall’altro cointestatario, non ancora eseguita, dandone comunicazione per iscritto alla Banca, la Banca medesima potrà eseguire quanto disposto solo con il concorso di tutti i cointestatari.
L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne ha ricevuto la relativa comunicazione e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
6. Modifiche unilaterali delle condizioni del Contratto e proposte di modifica relative ai Servizi di Pagamento
6.1 Le Parti convengono che, per i contratti a tempo indeterminato e qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni contrattuali di cui al presente Contratto anche quelle che disciplinano i singoli Servizi e i Servizi di Pagamento e le Condizioni Economiche (ivi incluse a titolo esemplificativo, quelle relative ai tassi di interesse e ai prezzi) nonché in relazione, ai Servizi di Pagamento, le informazioni fornite al Cliente (ai sensi dell’art. 126- quater, comma 1, lett. a) del TUB) relative al Servizio di Pagamento medesimo. In relazione ai Servizi di Pagamento, le Parti convengono che, la Banca può disciplinare e offrire nuovi Servizi di Pagamento.
6.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6.1, per i contratti a tempo indeterminato, in relazione ai Servizi di Pagamento, nel caso in cui il Cliente non sia una Micro Impresa, la Banca potrà modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni contrattuali di cui al presente Contratto e le Condizioni Economiche relative ai Servizi di Pagamento (ivi inclusi a titolo esemplificativo, i tassi di interesse e i prezzi) anche in assenza di giustificato motivo.
6.3 Le Parti convengono che, nel caso in cui i singoli Servizi siano disciplinati da contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato (ovvero da contratti a tempo determinato quali ad esempio l’apertura di credito a tempo determinato), la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e le Condizioni Economiche che disciplinano i singoli Servizi nonché i Servizi di Pagamento ad eccezione dei tassi di interesse che non potranno essere modificati.
6.4 Nei casi di cui a precedenti articoli 6.1, 6.2, e 6.3, la Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di due mesi, le modifiche unilaterali al Contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto” inviata su Supporto Xxxxxxxx o in forma cartacea preventivamente accettata dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, sceglie di ricevere le comunicazioni in forma cartacea secondo quanto previsto dall’articolo 8.3.1 delle presenti Disposizioni Contrattuali, accetta che le modifiche unilaterali siano comunicate al Cliente medesimo, tramite tale modalità.
6.5 Le modifiche alle condizioni contrattuali e alle Condizioni Economiche del Contratto di Conto Corrente e dei Servizi diversi dai Servizi di Pagamento si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente 6.4, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto ovvero dal singolo Servizio, qualora ciò sia possibile, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
6.6 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6.4, in relazione ai Servizi di Pagamento, le modifiche alla relativa sezione del Contratto e/o delle relative condizioni e informazioni fornite dalla Banca (ai sensi dell’art. 126- quater, comma 1, lett. a) del TUB) si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; la comunicazione contenente la proposta di modifica di cui al precedente articolo 6.4, specifica che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente può recedere immediatamente e senza spese prima della data prevista per
l’applicazione della modifica stessa. Resta ferma l’applicazione dell’art. 118 del TUB per le condizioni del Conto Corrente non riferibili ai Servizi di Pagamento.
6.7 In relazione ai Servizi di Pagamento, nel caso in cui il tasso di interesse o di cambio sia stato fissato in modo variabile e determinato in relazione ad un indice di riferimento, le modifiche del tasso di interesse in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso e la Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di interesse in senso sfavorevole al Cliente quando la modifica del tasso di interesse o di cambio dipende esclusivamente dalla variazione dell’indice di riferimento convenuto nel Contratto, informando tempestivamente il Cliente della variazione.
6.8 Il Cliente autorizza sin d’ora la Banca a cedere il Contratto, i diritti e gli obblighi da esso scaturenti ad altra Banca in caso di cessione di rapporti giuridici in blocco così come previsto e regolamentato dall’articolo 58 TUB.
6.9 Ai sensi di legge, le comunicazioni di cui al presente articolo relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il Cliente.
7. Quanto dura il Contratto e come può essere interrotto
7.1 Salvo quanto diversamente previsto per i singoli Servizi, il Contratto è a tempo indeterminato.
7.2 Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, o da un singolo Servizio, salvo che lo stesso sia a tempo determinato, senza penalità e senza spese, dandone comunicazione alla Banca per iscritto. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il Cliente, quando recede dal Contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti precedentemente al recesso - comunicare alla Banca un termine di efficacia del recesso diverso.
7.3 Il Cliente può recedere in ogni momento da singoli Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione alla Banca per iscritto.
7.4 Nel corso del rapporto la Banca può richiedere al Cliente l’aggiornamento delle informazioni (anagrafiche o meno) assunte al momento del perfezionamento del Contratto: nel caso in cui il Cliente non dovesse adempiere a tale richiesta nei tempi di volta in volta stabiliti dalla Banca, la Banca procede alla chiusura del rapporto e alla restituzione delle eventuali somme a disposizione del Cliente (mediante bonifico effettuato su un conto corrente indicato dal Cliente).
7.5 La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, da ciascun Servizio o da ciascun Servizio di Pagamento con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione al Cliente medesimo in forma scritta, con lettera raccomandata a.r. ovvero con messaggio inviato a mezzo di posta elettronica certificata.
7.6 Il Cliente, ai fini del recesso di cui ai precedenti comma, deve inviare apposita lettera raccomandata a.r. alla sede legale della Banca o al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla stessa ovvero recarsi in filiale.
7.7 Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente dopo che il recesso è divenuto operante sulla base della propria comunicazione di cui al presente articolo.
7.8 Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente da quando riceve la comunicazione di recesso e prima che il recesso è divenuto operante sulla base della comunicazione di cui al presente articolo.
7.9 La Banca può recedere dal Contratto e/o dai singoli Servizi, inclusi i Servizi di Pagamento, senza preavviso in presenza di un giustificato motivo.
7.10 Il recesso dal rapporto di Conto Corrente comporta automaticamente la chiusura del Conto Corrente e di tutti gli altri Servizi inclusi i Servizi di Pagamento. Salvo diversa volontà delle Parti o diversamente disposto nel Contratto, l’eventuale recesso da parte della Banca o del Cliente da uno specifico Servizio o da un Servizio di Pagamento non implica il recesso da tutti gli altri Servizi a meno che non siano tra di loro interdipendenti. Il recesso da un Servizio o da un Servizio di Pagamento comporta l’automatico recesso dai Servizi e dai Servizi di Pagamento accessori ad esso/i o funzio-nalmente e indissolubilmente collegati al Servizio/i oggetto del recesso.
Il Cliente potrà continuare a utilizzare i Servizi diversi da questi ultimi.
7.11 In ogni caso, il Conto Corrente potrà essere chiuso dalla Banca solo dopo l’avvenuta liquidazione di tutte le operazioni pendenti al momento in cui il recesso è divenuto efficace, incluso il previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, inclusi il pagamento dell’imposta di bollo di cui alle Condizioni Economiche.
7.12 Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi e dei Servizi di Pagamento successivamente alla cessazione del rapporto.
7.13 In caso di recesso di una delle Parti, le spese fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.
7.14 I tempi massimi di chiusura, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 giorni.
8. Come comunicano la Banca e il Cliente
Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente avvengono in lingua italiana.
8.1 Comunicazioni del Cliente alla Banca
La Banca mette a disposizione del Cliente un Servizio Clienti, eventualmente avvalendosi di società terze specializzate, attraverso le quali possono essere richieste informazioni relative ai Servizi offerti.
Il Cliente invia le proprie comunicazioni a Banca Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A, angolo xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx oppure a xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione e sono opponibili alla Banca solo quando giunte a destinazione.
8.2 Comunicazioni periodiche della Banca
8.2.1 Il Cliente in qualsiasi momento può acquisire su Supporto Durevole la propria situazione contabile aggiornata recandosi nelle filiali della Banca e, se ha attivato il Servizio di Internet Banking, il Cliente può, in ogni momento, consultare o acquisire su Supporto Durevole la propria situazione contabile collegandosi alla propria area riservata sul Sito Internet.
8.2.2 Fermo restando quanto precede, la Banca, fornisce al Cliente su supporto durevole o in forma cartacea, alla scadenza del Contratto, e almeno una volta all’anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.
8.2.3 Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8.2.4, la Comunicazione Periodica è effettuata, almeno una volta all’anno, e comunque entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura periodica, - secondo quanto previsto al successivo articolo 8.3.2 - mediante invio al Cliente ovvero
messa a disposizione nell’area riservata del Cliente presente sul Sito Internet da parte della Banca:
▪ del rendiconto che riporta informazioni di dettaglio sull’andamento del rapporto; e
▪ del/i documento/i di sintesi, ciascuno di essi datato e progressivamente numerato; tale/i documento/i di sintesi aggiorna/aggiornano i rispettivi documento/i di sintesi unito/i al Contratto e riportano ciascuno le Condizioni Economiche in vigore dei relativi Servizi evidenziando le condizioni modificate rispetto alla precedente comunicazione.
8.2.4 Qualora le Condizioni Economiche in vigore non siano mutate rispetto alla precedente Comunicazione Periodica, la Banca potrà omettere di inviare i rispettivi documenti di sintesi fermo restando:
▪ che in qualsiasi momento del rapporto il Cliente ha diritto di ottenere gratuitamente dalla Banca copia del/i documento/i di sintesi e dei documenti di sintesi relativi ai nuovi servizi di volta in volta messi a disposizione dalla Banca, aggiornati con le Condizioni Economiche in vigore: in tal caso, la Banca provvederà all’invio tempestivo del/i documento/i di sintesi; e
▪ che, qualora il Cliente abbia scelto il regime di comunicazioni in forma telematica, il Cliente potrà in ogni momento prelevare il/i documento/i di sintesi e i documenti di sintesi relativi ai nuovi servizi di volta in volta messi a disposizione dalla Banca, aggiornati nella propria area riservata del Sito Internet ovvero il Cliente avrà il diritto di richiedere alla Banca l’invio di copia dei medesimi e, in tal caso, la Banca sarà tenuta ad inviarli tempestivamente, L’invio avverrà a mezzo di posta elettronica.
8.2.5 Nel caso in cui il Cliente abbia attivato il Servizio di Internet Banking, la Banca metterà in ogni caso gratuitamente a disposizione del Cliente le Comunicazioni Periodiche sull’area riservata del Sito Internet, consentendone il salvataggio su Supporto Durevole.
8.2.6 Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, le Comunicazioni Periodiche (e pertanto gli elementi ivi indicati) si intendono tacitamente approvate decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. In caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigerne la rettifica e l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati o omessi entro il termine di dieci anni dalla data di ricevimento della comunicazione periodica. Anche la Banca, per le stesse ragioni ed entro il medesimo termine, può esigere quanto dovutole, compresi indebiti accreditamenti, e può effettuarne l’addebito in conto. Nel caso di scelta da parte del Cliente di invio delle Comunicazioni Periodiche in forma telematica, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.3.2, i termini per la contestazione scritta decorrono dalla ricezione della Comunicazione Periodica, intesa quale disponibilità della Comunicazione Periodica sull’area riservata del Cliente nel Sito Internet.
8.2.7 Le modalità di invio delle Comunicazioni Periodiche sono indicate al successivo articolo 8.3.2 e i relativi costi sono specificati nel documento di sintesi.
8.2.8 Le Comunicazioni Periodiche sono inviate con periodicità annuale salvo che il Cliente richieda una periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
8.3 Modalità di invio delle comunicazioni al Cliente ed elezione di domicilio
8.3.1 Salvo diversa scelta da parte del Cliente, le comunicazioni da parte della Banca, ivi incluse le comunicazioni aventi ad oggetto le modifiche unilaterali e - fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8.3.2 - le Comunicazioni Periodiche, verranno inviate tramite strumenti telematici quali posta elettronica e posta elettronica certificata - agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata indicati dal Cliente nella Proposta di Apertura nel riquadro “Contatti” nel box “Dati Identificativi e Anagrafici Primo Intestatario” o a quelli successivamente comunicati; ovvero pubblicazione e messa a disposizione delle comunicazioni nell’area riservata del Cliente sul Sito Internet. Il Cliente può in qualunque momento
modificare la modalità di invio delle comunicazioni, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del Servizio.
8.3.2 Il Cliente può scegliere di ricevere le Comunicazioni Periodiche, le comunicazioni aventi ad oggetto le modifiche unilaterali le altre comunicazioni da parte della Banca in forma cartacea, all’indirizzo indicato nel riquadro “Indirizzo di Corrispondenza” nel box “Dati Identificativi e Anagrafici Primo Intestatario” scelto dal Cliente nella Proposta di Apertura o all’indirizzo successivamente comunicato.
8.3.3 In caso di Contratto concluso con tecniche di comunicazione a distanza le comunicazioni da parte della Banca, le comunicazioni aventi ad oggetto le modifiche unilaterali e le Comunicazioni Periodiche verranno inviate esclusivamente in formato telematico, salvo ove diversamente previsto per legge.
8.3.4 Salvo che la legge, il Contratto o la natura del Servizio richieda una modalità differente, la Banca invia al Cliente le altre comunicazioni (a titolo esemplificativo, lettere, eventuali notifiche e qualsiasi altra dichiarazione della Banca) in formato telematico o in forma cartacea, ove espressamente prescelto ai sensi dell’articolo 8.3.1.
8.3.5 Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate dalla Banca (salvo diverse istruzioni scritte) ad uno solo dei cointestatari all’indirizzo di corrispondenza indicato nella Proposta di Apertura e le comunicazioni inviate ad uno solo dei cointestatari sono operanti a tutti gli effetti nei confronti degli altri.
8.3.6 Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, al momento dell’apertura del rapporto, il proprio indirizzo di corrispondenza, e in particolare: indirizzo fisico (il domicilio), l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di posta elettronica certificata, se esistente, ai quali intende ricevere le comunicazioni ed è altresì tenuto a comunicare per iscritto alla Banca ogni modificazione dei medesimi.
8.3.7 Il Cliente specificatamente elegge il proprio domicilio ai fini del presente Contratto nel luogo indicato nel riquadro “Indirizzo di Corrispondenza” salvo diversa comunicazione o volontà del Cliente e fermo restando che l’elezione di domicilio non avrà luogo qualora il luogo ivi indicato coincida con la residenza/sede del Cliente. Nel caso di rapporto cointestato a più soggetti, i Clienti cointestatari specificatamente eleggono il proprio domicilio ai fini del presente Contratto nel luogo indicato nel riquadro “Indirizzo di Corrispondenza” salvo diversa comunicazione o volontà dei medesimi. Ove il Cliente abbia indicato un indirizzo pec, il domicilio del Cliente si intenderà eletto al predetto indirizzo di posta elettronica certificata.
8.3.8 Le spese per le comunicazioni e per le Comunicazioni Periodiche sono indicate nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente ovvero nel documento di sintesi che costituisce il frontespizio del Contratto, fermo restando che l’invio delle le Comunicazioni Periodiche è gratuito per il Cliente che sceglie il regime di invio in forma telematica.
8.4 Obblighi di riservatezza
La Banca adotta opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito della prestazione del Servizio. Tuttavia la Banca non sarà responsabile per la perdita, l’alterazione o la diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse nell’ambito del Servizio, qualora ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso non imputabili alla Banca o dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.
8.5 Richiesta di documentazione su singole operazioni
Salvo che la legge disponga altrimenti, il Cliente colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
9. Come si deve comportare la Banca con il Cliente
Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 Cod. Civ.
La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni di attuazione ed è soggetta alla vigilanza e ai controlli della Banca d’Italia, Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - Xxxx.
10. In quali casi la Banca non è responsabile
La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause a essa non imputabili (es. malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi del proprio personale, irregolarità dei titoli, indicazioni erronee o contraddittorie del Cliente, disservizi imputabili al servizio postale o a corrieri autorizzati, fatti od omissioni imputabili a soggetti terzi), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
11. Cosa succede se il Cliente non rispetta il Contratto
11.1 Garanzie
Il Cliente riconosce espressamente che le somme e i crediti del Cliente nascenti dal Conto Corrente e comunque dagli altri rapporti intrattenuti dallo stesso con la Banca, fungono da rapporto di provvista per tutti i Servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsivoglia ragione creditoria della Banca.
11.2 Diritto di ritenzione e di Compensazione
11.2.1 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente.
11.2.2 Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse, non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente, irreperibilità o stato di detenzione del Cliente, sconfinamenti non autorizzati) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima può pretendere l’adempimento di tutte le obbligazioni immediatamente e valersi della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili e anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato.
11.2.3 Resta fermo che l’intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, è comunicata prontamente dalla Banca al Cliente, anche per via telefonica o telematica. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca.
11.2.4 La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest’ultimo, anche cointestati, e indipendentemente dall’esistenza di un saldo attivo.
Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione.
11.2.5 Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, il Cliente si fa carico interamente delle stesse, anche se tali spese non possono essere recuperate da chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
11.2.6 La Banca è sin d’ora autorizzata a prelevare e/o trattenere, dalle disponibilità liquide sui conti del Cliente, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, ivi incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui alle Condizioni Economiche.
11.3 Risoluzione del Contratto
11.3.1 La Banca può risolvere il Contratto, a norma dell’articolo 1456 cod. civ., se il Cliente:
▪ non si attiene alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione ai Servizi, inclusi i Servizi di Pagamento;
▪ non corrisponde alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione ai Servizi e inclusi i Servizi di Pagamento;
▪ ha fornito alla Banca informazioni non veritiere.
11.3.2 La risoluzione ha effetto dal momento in cui la Banca comunica al Cliente, per iscritto, che intende avvalersi della presente clausola.
11.3.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto, la Banca può sospendere l’esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
11.4 Imputazione dei pagamenti
Qualora abbia più impegni nei confronti della Banca, nel momento del pagamento il Cliente può dichiarare quale impegno intende soddisfare. In mancanza di questa dichiarazione, la Banca imputa i pagamenti come previsto dalla legge (in primo luogo al debito scaduto).
12. Come si risolvono le contestazioni tra la Banca e il Cliente
12.1 Soluzioni stragiudiziali
12.1.1 Il Cliente può contestare l’operato della Banca rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca, inviando una comunicazione per posta ordinaria a Banca Sistema Largo Augusto 1/A, angolo xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx; fax 00 0000 0000, Ufficio Reclami ovvero in via telematica con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica (xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx) o posta eletronica certificata: (banca xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx), in conformità alla procedura per la gestione dei reclami disponibile sul Sito Internet (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx). La Banca deve rispondere entro 60 giorni.
12.1.2 Qualora l’Ufficio Xxxxxxx non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi:
▪ all’Arbitro Bancario Finanziario, se la controversia non supera il valore di Euro 100.000, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o presso la Banca. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la “Guida Pratica - Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, disponibile sul Sito Internet (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx), nella sezione dedicata alla Trasparenza; ovvero
▪ al Conciliatore Bancario Finanziario, per l’attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario
- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR-, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. È possibile, inoltre, consultare il “Regolamento di procedura per la mediazione” dell’Organismo di Conciliazione Bancaria disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata alla Trasparenza.
12.1.3 Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, s.m.i., qualora il Cliente o la Banca intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, gli stessi devono preliminarmente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale:
▪ esperire il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128 bis del TUB presso l’Arbitro Bancario Finanziario sopra specificato; ovvero
▪ esperire, nei termini previsti dalla normativa vigente, il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) ovvero presso un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
12.2 Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca non risolta attraverso modalità stragiudiziali, è competente in via esclusiva, a scelta della Banca, il foro di Milano.
B. I SERVIZI BANCARI
13. Come può utilizzare i servizi il Cliente
13.1 Canali disponibili: le filiali e il Sito Internet
Il Cliente può effettuare operazioni di interrogazione e di disposizione alternativamente attraverso:
▪ le filiali presenti sul territorio italiano;
▪ nel caso sia attivo il Servizio di Internet Banking (il Servizio di Internet Banking), con accesso alla propria area riservata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx (il Sito Internet);
▪ secondo specifici canali eventualmente previsti per singoli Servizi o per i Servizi di Pagamento.
In aggiunta alle filiali della Banca, al Sito Internet e alle modalità eventualmente specificate per ogni singolo Servizio, la Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni, che il Cliente effettui presso altri intermediari abilitati: (i) operazioni di versamento e prelevamento, nei limiti consentiti dalla Banca, contabilizzate sul Conto Corrente presso la Banca; (ii) operazioni di carattere amministrativo quale, a titolo esemplificativo, il ritiro dei carnet di assegni.
La Banca comunica ai Clienti gli intermediari abilitati convenzionati, le istruzioni tecnico-operative, comprese le eventuali limitazioni, nonché le Condizioni Economiche applicate all’operatività tramite gli intermediari abilitati convenzionati nonché l’eventuale temporanea sospensione o la cessazione dell’efficacia delle convenzioni con gli intermediari abilitati.
13.2 Offerta dei Servizi tramite le filiali
Il Cliente può accedere ai Servizi e impartire ordini di pagamento mostrando un documento di identità valido e la propria firma autografa corrispondente allo specimen di firma apposto nella Proposta d’Apertura.
13.3 Offerta dei Servizi tramite il Servizio di Internet Banking
13.3.1 Il Servizio di Internet Banking
Il Servizio di Internet Banking consente al Cliente di effettuare le operazioni di interrogazione e di disposizione sul rapporto di Conto Corrente, secondo quanto reso disponibile dalla Banca tramite il Sito Internet.
La Banca ha la più ampia facoltà di modificare e introdurre il Servizio di Internet Banking per tutti o soltanto per alcuni dei Servizi offerti al Cliente. L’indicazione dei servizi disponibili è prevista nei Fogli Informativi ove sono disciplinati i relativi servizi.
13.3.2 Modalità di utilizzo del Servizio di Internet Banking
Per accedere al Servizio di Internet Banking, il Cliente dovrà utilizzare un personal computer o altri dispositivi indicati dalla Banca (quali, ad esempio, smart phone o tablet ecc.) di cui abbia la legittima disponibilità e aventi la connessione internet e dovrà collegarsi al Sito Internet della Banca.
13.3.3 Codice Identificativo, Codice PIN e Password
▪ La Banca fornisce al Cliente il Codice Identificativo (User-ID) e il Codice PIN, inviandoli o consegnandoli separatamente. Per Codice Identificativo, si intende un codice personale, che consente l’identificazione del Cliente da parte della Banca. Il Codice Identificativo è conosciuto dalla Banca, il Codice PIN è contenuto in una busta chiusa ed è conosciuto solo dal Cliente. In caso di cointestazione, i Codici saranno trasmessi al primo intestatario all’indirizzo di corrispondenza indicato nella Proposta di Apertura o successivamente comunicato alla Banca.
▪ Il Cliente effettuerà il primo accesso alla propria area riservata sul Sito Internet utilizzando il Codice Identificativo e il Codice PIN e al primo accesso sarà tenuto ad impostare un codice alfanumerico (la Password). Il Cliente potrà variare la Password in ogni momento a sua discrezione (il Codice Identificativo, il PIN e la Password, ovvero il Codice Identificativo e la Password, unitamente i Codici).
▪ Per gli accessi all’area riservata del Cliente sul Sito Internet successivi al primo accesso, il Cliente utilizzerà il Codice Identificativo e la propria Password.
▪ L’utilizzo del Codice Identificativo e della Password costituisce prova unica e sufficiente dell’avvenuta identificazione del Cliente quale legittimo utilizzatore del servizio.
▪ Per impartire ordini di pagamento e accedere ai Servizi resi disponibili dalla Banca sul Servizio di Internet Banking, il Cliente dovrà utilizzare il Codice Identificativo, la Password e il sistema di sicurezza denominato “secure call”. In base a tale sistema il Cliente, una volta predisposta l’operazione di pagamento al fine di perfezionare la medesima dovrà chiamare con il telefono cellulare associato al proprio rapporto il numero verde indicato sul Foglio Informativo I. B., e dovrà digitare sulla tastiera del proprio telefono cellulare dopo il messaggio vocale il numero di quattro cifre che compare nella videata sull’area riservata.
Al termine di questo iter l’operazione risulterà autorizzata. Per i Clienti che hanno acceso un conto non residenti o un conto corrente per i consumatori sino ai 18 anni, gli ordini di pagamento vengono impartiti utilizzando la Password in luogo del “secure call”.
▪ La Banca può modificare i sistemi di identificazione del Cliente e quelli di sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.
▪ In relazione al Servizio di Internet Banking, il Cliente è tenuto:
- ad adottare tutte le misure idonee al fine di mantenere i Codici segreti e a custodire i Codici senza consentire l’accesso a nessuno;
- ad utilizzare i Codici secondo quanto previsto dal Contratto;
- comunicare senza indugio alla Banca, chiamando il Servizio Clienti, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dei Codici e/o del telefono cellulare associato al proprio rapporto non appena ne viene a conoscenza, richiedendo il blocco del Servizio di Internet Banking.
Con la suddetta comunicazione il Cliente deve indicare le informazioni indispensabili per procedere al blocco del Servizio di Internet Banking. Entro due giorni lavorativi a tale comunicazione il Cliente dovrà provvedere a confermare l’avvenuta richiesta di blocco alternativamente: (i) in filiale, (ii) a mezzo lettera raccomandata a.r., (iii) telefax (iv) posta elettronica certificata.
Nel caso di Servizi di Pagamento di cui al presente Contratto disposti con il Servizio di Internet Banking, si applica quanto previsto dall’articolo 23.3 del presente Contratto.
▪ Oltre a quanto previsto nel presente Contratto per ciascun Servizio di Pagamento, la Banca si riserva il diritto di bloccare il Servio di Internet Banking
per ragioni di sicurezza, sospetta frode comunicando tempestivamente al Cliente il blocco.
▪ Fermo restando quanto precede, il Cliente ha sempre diritto di richiedere in ogni caso il blocco dei Codici e l’invio di un nuovo PIN.
13.4 Autorizzazione delle disposizioni
La Banca esegue le disposizioni e gli ordini di pagamento, o una serie di ordini, in presenza dell’autorizzazione del Cliente, che deve esprimere il proprio consenso. In mancanza del consenso l’operazione è considerata non autorizzata e non viene eseguita.
Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle disposizioni relative ai singoli Servizi, il Cliente esprime il consenso:
▪ per i canali internet, utilizzando la Password e il Secure Call;
▪ in filiale e per gli altri canali disponibili, apponendo la firma autografa sul modulo di disposizione ed esibendo un documento di identità valido.
13.5 Identificazione del Cliente: Codici e firma depositata
13.5.1 Quando utilizza il Servizio di Internet Banking, il Cliente è identificato con il Codice Identificativo (User-ID) e con il Codice PIN e, successivamente al primo accesso, con il Codice Identificativo e la Password impostata dal Cliente.
13.5.2 In filale, il Cliente è identificato con un valido documento di identità in originale e la propria firma autografa.
13.5.3 Per motivi di sicurezza, la firma autografa può essere richiesta dalla Banca anche se il Cliente usa il Sito Internet.
13.5.4 L’uso del Codice Identificativo unitamente alla Password o la firma autografa unitamente al documento di identità valido costituiscono prova dell’avvenuta identificazione del Cliente.
13.5.5 La Banca può modificare i sistemi di identificazione del Cliente e quelli di sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.
14. Come si dimostra il ricevimento e l’esecuzione di un ordine e disposizione del Cliente
14.1 Registrazioni delle operazioni
Il Cliente autorizza la Banca, in via continuativa e senza ulteriore preavviso, a registrare le comunicazioni telefoniche e a mantenere evidenza di quelle telematiche effettuate nell’ambito della prestazione dei Servizi.
Le scritture contabili della Banca nonché le registrazioni telefoniche o quelle effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica, forniranno valida prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate.
14.2 Interrogazioni
A fronte delle interrogazioni la Banca fornisce informazioni relative alle operazioni contabilizzate dalla Banca stessa sino al momento in cui la richiesta viene effettuata. Le operazioni contabilizzate nel giorno della richiesta possono essere suscettibili di modifiche.
Le informazioni ottenute nei giorni festivi per le banche si intendono riferite, di norma, alla Giornata Operativa precedente.
Le richieste di operazioni dispositive o le istruzioni di revoca effettuate in giornata non lavorativa per la Banca trovano registrazione nelle scritture contabili della Banca la prima Giornata Operativa immediatamente successiva.
15. Come vengono eseguite le disposizioni dalla Banca
15.1 Limiti operativi
Nell’impartire disposizioni e ordini di pagamento, il Cliente è tenuto a rispettare le disposizioni del Contratto e, in particolare, a operare entro i limiti indicati nelle Condizioni Economiche, a fronte del saldo disponibile.
15.2 Identificativo Unico
Ai fini della corretta esecuzione di un ordine di pagamento il Cliente deve specificare il conto da addebitare e l’Identificativo Unico che permette di individuare il Beneficiario del pagamento. La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento ove il Cliente abbia indicato un Identificativo Unico incompleto o inesatto, anche se il Cliente ha fornito informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo stesso.
15.3 Modalità di esecuzione
La Banca esegue le disposizioni del Cliente secondo le modalità descritte nel Contratto. Tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
Alcune specifiche disposizioni potranno essere impartite esclusivamente attraverso le filiali, secondo quanto rappresentato nelle Condizioni Economiche. In assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi secondo la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi.
In relazione agli incarichi assunti, la Banca può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente, anche non bancario, se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono proprie filiali (art. 1856 cod. civ.), senza che per questo risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente.
15.4 Ricezione delle disposizioni, tempi di esecuzione e valuta
Salvo quanto diversamente previsto in relazione ai Servizi di Pagamento, le disposizioni del Cliente sono ricevute dalla Banca:
▪ nel caso di utilizzo del Servizio di Internet Banking, nel momento in cui il sistema informativo della Banca prende in carico la disposizione del Cliente autorizzata con l’inserimento della Password e utilizzo del Secure Call;
▪ in filiale, nel momento in cui viene consegnato al Cliente copia, siglata dalla Banca, del modulo cartaceo contenente la disposizione sottoscritta dal Cliente;
▪ per gli altri canali ove previsti (es. fax, posta), nel momento in cui la Banca comunica al Cliente di aver preso in carico la disposizione cartacea autorizzata dallo stesso.
I tempi massimi di esecuzione delle disposizioni e degli ordini di pagamento, nonché la data valuta applicata, sono indicati nelle Condizioni Economiche. Indipendentemente dal canale utilizzato, i termini temporali si calcolano tenendo conto delle sole Giornate Operative della Banca: giorni feriali escluso il sabato. Le disposizioni ricevute dopo l’orario di chiusura della Giornata Operativa della Banca indicato nelle Condizioni Economiche, sono considerate ricevute la prima Giornata Operativa successiva.
15.5 Revoca delle disposizioni
Xxxxx restando quanto previsto in relazione ai Servizi di Pagamento, il Cliente può revocare l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non ha avuto un principio di esecuzione compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
Il Cliente non può revocare l’incarico di pagamento conferito tramite carte di pagamento che comporti l’esecuzione immediata da parte dei circuiti.
15.6 Sospensione dei Servizi
La Banca può sospendere un Servizio in qualsiasi momento per ragioni di efficienza e di sicurezza preavvisando il Cliente, quando possibile, e l’operatività del Cliente per motivi cautelari. La sospensione temporanea di uno o più Servizi non fa venir meno l’efficacia del Contratto.
16. In quale valuta si possono effettuare le disposizioni
Salvo ove espressamente previsto, i Servizi vengono resi normalmente in Euro. Se la Banca consente di utilizzare i Servizi anche per operazioni da effet-
tuarsi in valuta diversa dall’Euro, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate e il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in Euro - o nella valuta del conto - al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’articolo 1279 codice civile sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il Beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
Per i conti in valuta estera, ove offerti, e le cessioni di cambio a consegna, la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l’impegno di mettere a disposizione del Cliente (a sua richiesta o a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime.
SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIALI: I SINGOLI SERVIZI
A. SI CONTO! CORRENTE
17. Che cos’è il Conto Corrente
Il Conto Corrente è il rapporto sul quale vengono annotati tutti i rapporti di dare e avere tra il Cliente e la Banca.
Il Conto Corrente permette al Cliente di versare assegni, ricevere bonifici e giroconti, versare contanti presso le filiali della Banca, trarre assegni, domiciliare utenze varie e effettuare bonifici nei limiti del saldo disponibile.
18. Come viene gestito il Conto Corrente
18.1 Rapporti di dare e avere
I rapporti di dare e avere relativi al Conto, sia esso debitore o creditore sono regolati con identica periodicità, portando in Conto con valuta data di regolamento dell’operazione, gli interessi, le commissioni, le spese e applicando le ritenute fiscali previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti. Gli interessi sono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita e indicata nelle Condizioni Economiche.
Gli interessi vengono liquidati secondo la periodicità e la modalità indicata nelle Condizioni Economiche. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi nella stessa misura a decorrere dal giorno successivo alla chiusura.
Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del Conto Corrente produce interessi nella misura pattuita e indicata nelle Condizioni Economiche. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto in relazione al Fido, ognuna delle parti può sempre esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
18.2 Conti non movimentati
Se il Conto Corrente non registra movimenti da oltre un anno e presenta un saldo creditore non superiore a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) la Banca può cessare di inviare le comunicazioni periodiche.
Non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
19. Come si effettuano i prelevamenti dal Conto Corrente
Prelevamenti di contante possono essere effettuati solo nelle filiali della Banca e tramite l’utilizzo delle carte di pagamento agli sportelli automatici. Non sono ammessi prelevamenti di contante per corrispondenza né tramite cambio a vista degli assegni presso le filiali.
Prelevamenti per importo superiore a quello consentito dagli sportelli automatici potranno essere richiesti alle filiali della Banca con un preavviso di due Giornate Operative. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni relative alle operazioni già contabilizzate.
20. Come si effettuano i versamenti sul Conto Corrente
Il Cliente può effettuare versamenti sul Conto Corrente in diversi modi: contanti, bonifico, assegno bancario o circolare, vaglia o altri titoli similari. Versamenti di contante possono essere effettuati solo nelle filiali della Banca. Non sono ammessi versamenti di contante per corrispondenza.
Il Cliente accetta che tutti i bonifici e le rimesse a suo favore sono accreditati in Conto Corrente; resta salvo il diritto del Cliente di comunicare alla Banca espressa istruzione diversa.
L’importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle Condizioni Economiche. La Banca potrà prorogare questi termini solo per cause di forza maggiore, informandone subito il Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.
Tutti gli assegni devono essere emessi o girati con la clausola “non trasferibile” e girati dal Cliente per l’incasso a Banca Sistema S.p.A. Qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l’accertata consistenza dei valori, la Banca procede, dandone comunicazione al Cliente anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, all’accredito del versamento per il solo importo accertato e regolare.
L’invio degli assegni per corrispondenza è a rischio e spese del Cliente, non rispondendo la Banca dello smarrimento, sottrazione o distruzione durante il trasporto. Il Cliente invia gli assegni alla Banca allegando la distinta di presentazione, datata e firmata, dalla quale risulta il dettaglio dei valori contenuti, il numero e l’esatta intestazione del conto. La Banca apre il plico apponendo sullo stesso il timbro di ricezione con l’indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui i titoli si considerano presentati.
Il versamento dei titoli è effettuato entro la prima Giornata Operativa successiva.
La Banca dà notizia dell’accredito sul conto corrente dei valori ricevuti tramite tecniche di comunicazione a distanza e le comunicazioni periodiche. La data valuta applicata all’accredito determina il momento dal quale decorrono gli eventuali interessi.
Se tuttavia la Banca consente al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima del decorso dei termini di cui sopra e anche se sull’importo è iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
Prima del decorso dei termini di cui sopra, la Banca può addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati nonché esercitare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all’articolo 1829 cod. civ., nonché effettuare l’addebito in conto.
Le previsioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva e salvo buon fine.
21. Come si utilizzano gli assegni
21.1 Uso degli assegni
Le disposizioni con assegni sul Conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di carnet di assegni forniti dalla Banca. L’emissione del carnet di assegni può essere richiesta in filale, a mezzo posta ordinaria o tramite telefax.
La Banca rilascia i moduli per assegni bancari muniti della clausola di non trasferibilità.
La Banca rilascia a propria discrezione i carnet di assegni e comunque solo nel caso in cui il Cliente sia in possesso dei requisiti minimi indicati nel Foglio Informativo Conto Corrente.
Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta. Il Cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti. La Banca non accetta assegni che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro.
Il Cliente deve dare immediata comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione dei moduli; in caso contrario il Cliente resta responsabile, salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca, di ogni dannosa conseguenza risultante dalla perdita, dalla sottrazione, o dall’uso abusivo o illecito dei moduli stessi. La comunicazione deve essere confermata, entro 48 ore, dalla denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Qualora per effetto di prelievi effettuati dal Cliente le disponibilità sul Conto Corrente fossero divenute insufficienti, la Banca non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che dovessero pervenire, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo e ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in Conto Corrente.
In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di Fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.
Gli assegni pagati dalla Banca sono addebitati sul conto del Cliente con la valuta indicata nelle Condizioni Economiche.
21.2 Assegni sull’estero
In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso se, successivamente al pagamento, viene comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
Il cedente deve altresì accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
21.3 Recesso e Pagamento degli assegni
Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dalla convenzione di assegno, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con il preavviso di 15 (quindici) giorni: il preavviso non è necessario in presenza di giustificato motivo.
In caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dalla convenzione di assegno, la Banca non può pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.
In caso di recesso, da parte della Banca, dall’apertura di credito, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i Fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
La Banca, quando intende avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non può onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel Conto Corrente.
Nel caso, invece, in cui la Banca comunica il recesso dall’apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso in cui il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il Cliente è inoltre tenuto a costituire senza dilazione i Fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Il Cliente deve compiere la stessa attività ogni volta si verifica la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili.
Le disposizioni in materia di assegni si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
In caso di revoca della convenzione di assegno o, comunque, di cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca o il Cliente deve dichiarare di aver proceduto alla loro distruzione.
22. Come si utilizza un Fido
22.1 Apertura di credito (Fido)
Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma eventualmente messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.
Gli interessi dovuti dal Cliente (anche a titolo di mora) alla Banca sono determinati nella misura indicata nelle Condizioni Economiche, fermo restando quanto disposto in relazione alle operazioni in valuta estera. Qualora gli interessi dovessero eccedere i limiti massimi previsti dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e integrazioni o da altre norme imperative di legge, il relativo tasso applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
La Banca può recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito ovvero ridurla o sospenderla, anche con comunicazione verbale; per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 (un) giorno. Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto a eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto, anche senza una espressa richiesta della Banca.
Il Cliente può recedere dal Fido con le stesse facoltà previste a favore della Banca; tuttavia, quando il Cliente recede, deve pagare tutto quanto dovuto alla Banca contestualmente all’esercizio della facoltà di recesso.
In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso.
Le eventuali disposizioni allo scoperto, eseguite dalla Banca dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite.
Resta inteso che, salvo diversa volontà delle parti, il recesso dall’apertura di credito in Conto Corrente non implica il recesso dal Conto Corrente e da tutti gli altri Servizi.
Vi è la possibilità di accedere a forme di finanziamento sotto forma di scoperto di conto corrente a scadenza o a revoca dietro costituzione di pegno rotativo. In tal caso, la Banca di riserva di monitorare costantemente la consistenza della garanzia in funzione della quotazione degli strumenti finanziari costituiti in pegno.
22.2 Sconfinamenti in assenza di Fido/extra-Fido
Qualora il Cliente utilizzi Fondi concessi dalla Banca in eccedenza rispetto al saldo del Conto Corrente in assenza di Fido ovvero rispetto all’importo del Fido concesso, la Banca può, in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, revocare, ridurre o sospendere la messa a disposizione dei Fondi. Per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 (un) giorno.
In quest’ultimo caso, qualora sia attivo il Servizio di Internet Banking, la Banca consentirà il salvataggio della comunicazione di sconfinamento mediante messa a disposizione della stessa nell’area privata del Cliente sul Sito Internet. La Banca comunicherà al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica, che la comunicazione relativa allo sconfinamento è disponibile nell’area privata sul Sito Internet.
B. SERVIZI DI PAGAMENTO
23. Cosa sono i servizi di pagamento
I Servizi di Pagamento consentono al Cliente di effettuare versamenti, prelievi, trasferimenti, incassi di somme di denaro e di effettuare pagamenti a valere sui Conti in conformità alla normativa sui servizi di pagamento (D. Lgs. n. 11/2010).
24. Quali sono i servizi di pagamento offerti dalla Banca
24.1 Versamento di contanti
Il servizio consente di versare contanti sul Conto Corrente o su altri conti aperti presso la Banca, solo presso le filiali la Banca.
24.2 Versamento con bonifico (SEPA Credit Transfer - SCT) o giroconto
Il servizio consente di trasferire somme sul Conto Corrente da un altro conto.
24.3 Prelievi con bonifico (SEPA Credit Transfer - SCT) o giroconto
Il Servizio consente di trasferire una somma determinata a favore di un Beneficiario. Si tratta di:
▪ giroconto, se disposto tra conti Banca Sistema intestati allo stesso Cliente;
▪ bonifico interno, se disposto tra conti Banca Sistema intestati a Clienti diversi;
▪ bonifico ordinario, se il Beneficiario ha un conto presso una banca dell’Area Euro o negli altri casi ammessi per i conti in valuta diversa dall’Euro;
▪ bonifico di importo rilevante (BIR): per importi superiori a 500.000 Euro;
▪ bonifico urgente, se deve essere accreditato al Beneficiario nella stessa Giornata Operativa in cui la Banca ha ricevuto l’ordine di pagamento;
▪ bonifico periodico, quando l’ordine di bonifico deve essere eseguito in modo continuativo, con l’importo e la frequenza indicati dal Cliente.
24.4 Prelievi di contanti
Il servizio consente di prelevare contanti dal Conto Corrente, solo presso le filiali della Banca.
24.5 Pagamento Ricevuta Bancaria (Xx.Xx.)
Il servizio consente il pagamento di un ordine d’incasso emesso da un’azienda creditrice.
23.6 Addebiti Diretti (SEPA Direct Debit - SDD, ex RID)
Il servizio consente l’addebito diretto del Conto Corrente del Cliente su disposizione del suo Beneficiario (esempio: creditore del Cliente) a condizione che vi siano disponibilità sufficienti sul Conto Corrente del Cliente.
24.7 Pagamento Mediante Avviso (M.AV.)
Il servizio consente il pagamento di somme frazionate a favore generalmente di Enti Pubblici, condomini e società finanziarie di credito al consumo.
24.8 Pagamento Ruoli Mediante Avviso (R.AV.)
Il servizio consente il pagamento delle imposte iscritte a ruolo: nettezza urbana, iscrizione agli albi professionali e altre.
24.9 Ricariche telefoniche
Il servizio consente di effettuare ricariche per l’importo prescelto.
24.10 Pagamento canone TV
Il servizio consente il pagamento annuale del canone TV.
24.11 F24
Il servizio consente il pagamento di tasse o tributi su compilazione del modello F24.
24.12 E-billing/CBILL
Il servizio consente al Cliente, esclusivamente tramite collegamento telematico al proprio conto, di effettuare il pagamento o di verificare lo stato del pagamento di bollette emesse da Amministrazioni Pubbliche o Aziende aderenti al sistema CBILL quali ad esempio Enel Energia S.p.A. e Enel Servizio Elettrico S.p.A..
24.13 Bollettini Freccia
Il servizio consente l’incasso di un credito tramite trasferimento elettronico di Fondi.
24.14 Carta di Debito
Il servizio consente al Cliente, attraverso l’utilizzo di una carta fisica, di prelevare contante presso gli sportelli automatici, effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati, secondo le modalità descritte nella specifica sezione del Contratto.
25. Come si utilizzano gli strumenti di pagamento
25.1 Obblighi a carico del Cliente per l’utilizzo degli Strumenti di Pagamento
25.1.1 Fermo restando quanto previsto in relazione agli specifici Servizi, non appena ricevuto lo Strumento di Pagamento, il Cliente adotta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, ivi compresi gli eventuali codici assegnati, che ne consentono l’utilizzo in conformità delle previsioni e dei termini del Contratto e dei singoli Servizi. Il Cliente deve mantenere gli Strumenti di Pagamento, inclusi i codici, e custodirli con la massima cura senza consentirne l’accesso a nessuno.
25.1.2 Dal momento in cui riceve lo Strumento di Pagamento il Cliente è tenuto a:
▪ adottare le misure idonee per la loro sicurezza;
▪ utilizzarli come previsto dal Contratto;
▪ comunicare senza indugio alla Banca non appena ne abbia conoscenza la perdita, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello Strumento di Pagamento.
25.1.3 La comunicazione deve essere effettuata telefonando al Servizio Clienti della Banca e comunicando le informazioni indispensabili per procedere al blocco degli Strumenti di Pagamento. In alternativa può richiedere il blocco presso le filiali della Banca.
25.1.4 Ricevuta tale comunicazione la Banca provvede a bloccare l’utilizzo dello Strumento di Pagamento. Nei successivi due giorni lavorativi il Cliente dovrà confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla Banca personalmente o con lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza e indicando il numero di blocco.
25.1.5 Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui sopra, per un periodo di 18 (diciotto) mesi successivi alla comunicazione medesima alla Banca in relazione agli Strumenti di Pagamento dalla stessa emessi.
25.2 Limiti, sostituzioni e blocco dell’utilizzo degli Strumenti di Pagamento
25.2.1 Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di Pagamento, la Banca può concordare con il Cliente limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e/o importi giornalieri, come indicati nelle Condizioni Economiche.
25.2.2 Per motivi di sicurezza informatica, i Codici potranno essere periodicamente sostituiti dalla Banca, previa comunicazione al Cliente. In caso di fondato timore che terzi siano venuti a conoscenza dei Codici, il Cliente dovrà, ove possibile, modificare i Codici o, in alternativa, chiedere alla Banca la temporanea sospensione del Servizio.
25.2.3 La Banca si riserva il diritto di bloccare l’utilizzo dei singoli Strumenti di Pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
▪ la sicurezza dello Strumento di Pagamento;
▪ il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
▪ un significativo aumento del rischio che il Cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di Pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.
25.2.4 Nei casi di cui sopra, la Banca informa il Cliente - secondo le modalità (in via cartacea o telematica) concordate per le comunicazioni dalla Banca al Cliente ai sensi dell’articolo 8.3 delle Disposizioni Generali - del blocco dello Strumento di Pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di Pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
25.2.5 Al venir meno delle ragioni del blocco dello Strumento di Pagamento, la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.
25.2.6 Il Cliente può inoltre recarsi presso le Filiali della Banca per personalizzare le modalità con cui la Banca gestisce gli addebiti relativi al servizio di Xxxxxxxx Diretto Sepa (SDD) sul conto corrente, e richiedere una o più limitazioni inerenti al servizio SDD, tra cui:
▪ bloccare totalmente il servizio di Xxxxxxxx Diretto SEPA - SDD;
▪ inserire un importo massimo di addebito per singola transazione;
▪ limitare l’esecuzione ai soli pagamenti relativi a beneficiari/Paesi SEPA esplicitamente indicati dal Cliente;
▪ revocare un singolo mandato di addebito SEPA e, più in generale, bloccare l’esecuzione dei soli pagamenti relativi a determinati beneficiari/Paesi esplicitamente indicati dal Cliente; ciò comporterà che anche nuove attivazioni di mandati SDD richieste da Aziende Creditrici aventi caratteristiche corrispondenti ai blocchi richiesti, non daranno seguito ad addebiti già dal primo addebito successivo alla data in cui è stato richiesto il relativo blocco.
25.3 Responsabilità del Cliente per l’utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di Pagamento
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo dello Strumento di Pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché intervenuto dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione su di lui incombenti ivi inclusa la comunicazione di cui all’articolo 13.3.3 numero 7 del presente Contratto.
Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello Strumento di Pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi della disposizione “COME SI UTILIZZANO GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO - Obblighi a carico del Cliente per l’utilizzo degli Strumenti di Pagamento” ovvero eseguita ai sensi dell’articolo 13.3.3 numero 7 del presente Contratto, il Cliente medesimo sopporta per un importo non superiore complessivamente a Euro 150 (centocinquanta/00) la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello Strumento di Pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.
Se il Cliente ha agito in modo fraudolento, non ha adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più obblighi posti a suo carico dalla disposizione “COME SI UTILIZZANO GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO - Obblighi a carico del Cliente per l’utilizzo degli Strumenti di Pagamento” o dall’articolo 13.3.3 del presente Contratto, il Cliente stesso sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di Euro 150 di cui al precedente comma.
26. Come si effettuano le operazioni di pagamento
26.1 Informazioni per il Cliente preliminari rispetto a una singola Operazione di Pagamento
Prima dell’esecuzione di un’Operazione di Pagamento disposta dal Cliente, quest’ultimo può richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente medesimo deve corrispondere. In caso di pluralità di voci di costo, la Banca dà evidenza separata alle singole voci. Il Cliente può ottenere tali informazioni mediante:
▪ accesso al Sito Internet;
▪ recandosi presso una delle filiali.
26.2 Autorizzazione ed esecuzione
Il Cliente conferisce l’Ordine di Pagamento nelle forme pattuite e secondo le procedure previste nel Contratto; diversamente, la Banca considera l’Operazione di Pagamento come non autorizzata.
L’autorizzazione deve essere concessa prima dell’esecuzione di un’Operazione di Pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione può essere concessa dopo l’esecuzione di un’Operazione di Pagamento.
Per la corretta esecuzione dell’Ordine di Pagamento:
▪ deve esserci piena disponibilità dei Fondi sul Conto Corrente del Cliente da addebitare;
▪ devono essere indicati i dati necessari per identificare il Conto Corrente da addebitare;
▪ deve essere specificato l’Identificativo Unico che individua il Beneficiario del pagamento come qui indicato per singolo Servizio di Pagamento:
Servizio Identificativo Unico
Bonifici IBAN
Bonifici esteri in Euro IBAN + BIC
Xx.Xx. Numero effetto causale
M.AV. Numero incasso
R.AV. Codice identificativo della cartella
Ricariche telefoniche Numero di telefono e operatore
Pagamento canone TV Numero abbonamento e numero di controllo Bollettini Freccia Codice identificativo Bollettino Freccia
E-billing/CBILL Codice identificativo bolletta/utenza
Carta di debito PIN
L’autorizzazione all’addebito è prestata dal Cliente alla Banca, al Beneficiario o alla banca dello stesso. L’Ordine di Pagamento dell’Addebito Diretto si intende ricevuto dalla Banca alla data di scadenza concordata dal Cliente con il Beneficiario.
26.3 Determinazione del momento di ricezione dell’Ordine di Pagamento
Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l’Ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento di cui si avvale il Pagatore.
Gli Ordini di Pagamento ricevuti dalla Banca oltre il limite di tempo previsto nelle Condizioni Economiche si considerano ricevuti la Giornata Operativa successiva. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per il Prestatore di Servizi di Pagamento di cui si avvale il Pagatore, l’Ordine di Pagamento è considerato ricevuto la Giornata Operativa successiva.
Ove specificamente concordato, l’esecuzione di un singolo Ordine di Pagamento può essere avviata in un giorno determinato ovvero alla fine di un determinato periodo. In tal caso il momento della ricezione dell’Ordine di Pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa, l’Ordine si intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
26.4 Rifiuto all’esecuzione di un Ordine di Pagamento
Quando le condizioni previste dal presente Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute dal Cliente (anche tramite un Beneficiario), salvo che l’esecuzione delle medesime sia contraria a norme imperative o sia impossibile procedere all’esecuzione dell’operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell’Ordine.
In tal caso, la Banca, entro i termini per l’esecuzione dell’Operazione, informa il Cliente, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, che l’Ordine di Pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all’esecuzione. Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca, nella comunicazione di cui al comma precedente, indica la procedura da seguire al fine di correggere l’errore. Ove il rifiuto all’esecuzione di un Ordine di Pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la relativa comunicazione. Un Ordine di Pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l’esecuzione si considera come non ricevuto.
26.5 Revoca di un Ordine di Pagamento
Il Cliente può revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di Pagamento con le stesse modalità attraverso cui è stato conferito, finché l’Ordine di Pagamento non sia stato ricevuto dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore medesimo.
Dal momento in cui viene revocato il consenso, le Operazioni di Pagamento eseguite successivamente non possono essere considerate autorizzate.
Se il Cliente dispone che l’Operazione di Pagamento sia eseguita in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o nel giorno in cui il Cliente ha messo i Fondi a disposizione, la revoca dell’Ordine di Pagamento dovrà pervenire alla Banca entro la fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato.
Il Cliente può revocare l’Addebito Diretto non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno di scadenza concordato. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca all’intermediario del Beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
Se l’Operazione di Pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite (ossia disposta dal Cliente tramite Carta), il Cliente non può revocare l’Ordine di Pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o avergli dato il consenso all’esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l’Operazione di Pagamento, l’Ordine può essere revocato solo con il consenso della Banca e, ove coinvolto, del Beneficiario. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.
Fermo restando che la revoca dell’Ordine di Pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra la Banca e il Pagatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di Pagamento nei sistemi di pagamento.
L’irrevocabilità di un Ordine di Pagamento non pregiudica il rimborso a favore del Pagatore dell’importo dell’Operazione di Pagamento eseguita in caso di controversia tra il Pagatore e il Beneficiario.
26.6 Operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto
Se il Cliente viene a conoscenza dell’esecuzione di un’operazione non autorizzata o non conforme all’Ordine o alle istruzioni impartite, deve comunicarlo alla Banca per iscritto, richiedendo la rettifica dell’Operazione.
La comunicazione deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 60 giorni dalla data di addebito o di accredito dell’Operazione. Nel caso in cui il Cliente sia una Micro-Impresa, il termine è esteso a 13 mesi.
In ogni caso tale termine non opera se il Cliente non ha ricevuto l’informativa prevista in questa Sezione al paragrafo “Informativa periodica”.
La Banca rimborsa al Cliente l’importo dell’Operazione di Pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, ripristinando la situazione del Conto Corrente come se l’Operazione di Pagamento non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai precedenti capoversi, dandone pronta comunicazione al Cliente.
La Banca può, in ogni caso, ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il pagamento era stato autorizzato. Xxxxx ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese e interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta operazione di pagamento. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.
La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine se il Cliente, all’atto del conferimento dell’Ordine di Pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazione di Pagamento o se la banca del Beneficiario ha ricevuto l’importo nei tempi di esecuzione concordati.
La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento in conformità con l’Identificativo Unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo Unico stesso. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i Fondi oggetto dell’Operazione di Pagamento, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative.
Se il Cliente nega di aver autorizzato un’Operazione di Pagamento già eseguita, o sostiene che questa non è stata correttamente eseguita ed è una Micro- impresa, spetta alla Banca provare che l’Operazione di Pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non è stata influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.
26.7 Rimborso delle Operazioni disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
In caso di Operazioni di Pagamento disposte dal Beneficiario o per il suo tramite, il Cliente può chiedere al Servizio Clienti o in filiale il rimborso dell’operazione entro otto settimane dalla data dell’addebito se:
▪ al momento del rilascio l’autorizzazione non specificava l’importo esatto dell’operazione, e
▪ l’importo addebitato supera l’importo che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, tenendo conto del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Contratto e delle circostanze di fatto.
Il Cliente deve dimostrare alla Banca l’esistenza di queste condizioni.
La Banca rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro 10 (dieci) Giornate Operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso il Cliente si impegna a mantenere sul Conto Corrente la disponibilità dei Fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione.
Il Cliente non può chiedere il rimborso degli Ordini disposti dal Beneficiario se:
▪ ha autorizzato l’addebito direttamente alla Banca;
▪ le informazioni relative all’Operazione sono state messe a disposizione, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, dalla Banca o dal Beneficiario almeno quattro settimane prima della esecuzione.
26.8 Informativa sulle Operazioni di Pagamento eseguite
Per ogni operazione di Pagamento eseguita, la Banca fornisce al Pagatore, ove sia il Cliente, una ricevuta contente le informazioni dettagliate relative all’Operazione di Pagamento tra cui:
▪ un riferimento che consenta di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
▪ l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l’ordine di pagamento;
▪ tutte le spese a carico del Pagatore relative all’operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il Pagatore deve corrispondere;
▪ se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l’importo dell’operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
▪ la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento.
26.9 Data Valuta e disponibilità dei Fondi
La Data Valuta dell’accredito sul Conto di Pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata Operativa in cui l’importo dell’Operazione di Pagamento viene accreditato sul Conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario assicura che l’importo dell’Operazione di Pagamento è a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul Conto del Prestatore medesimo.
La Data Valuta dell’addebito sul Conto di Pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata Operativa in cui l’importo dell’Operazione di Pagamento è addebitato sul medesimo Conto di Pagamento.
Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.
C. LA CARTA DI XXXXXX (“CARTA”)
27. A cosa serve la Carta
La Banca mette a disposizione del Cliente la Carta. In caso di conto cointestato la Banca mette a diposizione del cointestatario richiedente una sola Carta, salvo diversa richiesta del Cliente.
La Carta (comunemente nota come Bancomat) può essere utilizzata per prelevare contante dal Conto Corrente presso gli sportelli automatici, effettuare pagamenti tramite terminali elettronici negli esercizi commerciali convenzionati, fruire di altri servizi offerti dai circuiti (es. ricariche telefoniche, pagamento bollette utenze), effettuare pagamenti di pedaggi autostradali e altri sevizi.
In particolare, la Carta include le seguenti funzionalità BANCOMAT, PagoBANCOMAT, Cirrus, Maestro e FastPay.
27.1 Bancomat/ATM
La funzionalità BANCOMAT consente al Cliente di prelevare contante a valere sul suo Conto Corrente presso qualunque apparecchiatura contraddistinta dal marchio BANCOMAT esistente sul territorio nazionale.
27.2 Pagobancomat
La funzionalità PagoBANCOMAT consente al Cliente titolare della Carta di debito con marchio PagoBANCOMAT di effettuare pagamenti nei confronti degli esercizi convenzionati, entro i limiti d’importo, con il «Sistema nazionale di terminali nei punti di vendita POS», ove siano state installate apparecchiature contrassegnate o comunque individuate dal marchio PagoBANCOMAT.
27.3 Cirrus (ATM)
La funzionalità consente al Cliente di prelevare denaro contante all’estero, a valere sul suo conto corrente, presso tutti gli sportelli automatici ATM contrassegnati dal simbolo Cirrus.
L’ubicazione degli ATM è determinata dagli enti installatori. Resta inteso, pertanto, che detti enti potranno modificare tale ubicazione, nonché sospendere o abolire detta funzionalità.
Le operazioni di prelievo avvengono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui è effettuato il prelievo.
Agli addebiti relativi alle operazioni di prelievo è applicata la valuta del giorno in cui l’importo è addebitato sul conto del Cliente. Xxxx addebiti conseguenti alle operazioni effettuate viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.
27.4 Maestro (POS)
La funzionalità consente al Cliente di effettuare all’estero, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti nei confronti degli esercizi che hanno installato appositi terminali nei punti vendita, qui di seguito definiti POS, contrassegnati dal simbolo Maestro.
La funzionalità è operante di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi.
L’ubicazione dei POS è determinata dagli enti installatori. Resta inteso, pertanto, che detti enti potranno modificare tale ubicazione, nonché di sospendere o abolire detta funzionalità.
Le operazioni di pagamento avvengono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui è effettuato il pagamento.
Agli addebiti relativi alle operazioni di prelievo è applicata la data valuta del giorno in cui l’importo dell’operazione è addebitato sul Conto Corrente del Cliente.
Xxxx addebiti conseguenti alle operazioni effettuate viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.
27.5 FastPay
Il servizio di pagamento dei pedaggi autostradali e degli altri servizi accessori - a titolo esemplificativo pagamento parcheggi - consente al Cliente titolare della Carta di effettuare, presso le barriere autostradali (e presso le strutture che erogano altri servizi accessori) dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FastPay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società o Enti convenzionati (ovvero degli altri servizi accessori), autorizzando irrevocabilmente l’addebito sul proprio Conto Corrente dei relativi importi.
Il Cliente è tenuto ad utilizzare la funzionalità FastPay entro i limiti d’importo e con le modalità che sono indicati nelle istruzioni portate a sua conoscenza mediante comunicazione scritta.
Il Cliente autorizza la Banca irrevocabilmente ad accreditare a dette Società o Enti l’importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e parcheggi o altri luoghi.
Per l’utilizzo della funzionalità FastPay non è prevista la digitazione del PIN e che la Carta di debito potrà essere utilizzata, di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se al seguito del primo. L’utilizzo della Carta presso le apparecchiature abilitate al servizio FastPay rappresenta il consenso del Cliente all’operazione, che non può essere revocato.
La funzionalità FastPay funziona, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
L’addebito in Conto Corrente avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel corso del mese, con valuta calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pagamenti come indicato nelle Condizioni Economiche.
28. Caratteristiche della Carta
La Carta è di proprietà della Banca. La Carta è rilasciata ai Clienti titolari del Conto Corrente. La Carta è numerata. L’utilizzo della stessa è riservato esclu- sivamente al Cliente e non può essere consentito a terzi; il Cliente è responsabile dell’utilizzo della Carta, anche indebito.
A ciascun Cliente viene attribuito un Codice personale segreto di quattro cifre (il PIN) che dovrà essere utilizzato esclusivamente dal Cliente in abbinamento con la Carta per le operazioni di prelievo di denaro contante da sportelli automatici e per eventuali ulteriori tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche e che la Banca comunicherà al Cliente.
La Carta viene inviata all’indirizzo di corrispondenza del Cliente. All’indirizzo del Cliente vengono inviati, separatamente e in busta sigillata, i PIN e le successive carte in caso di sostituzione. La Banca assicura la massima riservatezza nella predisposizione dei PIN che viene prodotto elettronicamente e non è conosciuto dalla Banca. Ricevuta la Carta, il Cliente apporrà la propria firma nell’eventuale apposito spazio, che, ove previsto, avrà cura di riprodurre uguale sugli ordini di pagamento o documenti simili. Ricevuto il PIN.
Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura le carte di pagamento e il PIN; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto, non deve essere scritto sulla Carte né conservato insieme alla Carta stessa.
La Carta è rilasciata per il periodo di validità indicato sulla stessa e verrà automaticamente sostituita alla scadenza salvo decisione della Banca di non procedere al rinnovo.
La Banca si riserva la facoltà di stabilire un diverso termine di validità della Carta o di attribuire alla Carta nuove e diverse funzioni, connesse anche all’evoluzione tecnologica degli strumenti elettronici di pagamento.
29. Come si usa la Carta
29.1 Condizioni di Utilizzo
L’utilizzo della Carta deve avvenire nei limiti d’importo indicati nelle Condizioni Economiche e, in ogni caso, entro il limite costituito dal saldo disponibile del Conto Corrente o del Fido stabilito.
La Banca può modificare i limiti di importo e le modalità di utilizzo della Carta per esigenze di efficienza e di sicurezza, informando il Cliente. Al fine di tutelare il buon funzionamento di ciascuna delle funzionalità e di garantirne la sicurezza, la Banca potrà istituire limiti di importo e variare le modalità di esecuzione delle singole operazioni, nonché modificare, sospendere o abolire ciascuna delle funzionalità in qualsiasi momento, anche nei confronti di un singolo Cliente senza assumere responsabilità, anche in assenza di comunicazioni allo stesso.
L’uso congiunto della Carta e del PIN costituiscono prova dell’avvenuta identificazione del Cliente.
In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
Qualora l’utilizzo della Carta su apparecchiature elettroniche sia errato o comunque difforme dalle istruzioni impartite, l’apparecchiatura, per motivi di sicurezza, potrà trattenere la Carta. In questi casi, il Cliente è tenuto a prendere contatto con il Servizio Clienti.
29.2 Autorizzazione delle disposizioni
Per le operazioni disposte tramite sportelli automatici (esempio: prelievi di contante) o terminali elettronici (esempio: PagoBancomat), il Cliente presta il consenso all’esecuzione di un’Operazione di Pagamento con la digitazione del PIN.
Eseguita l’Operazione l’esercente convenzionato consegnerà al Cliente copia della memoria di spesa. L’esercente può chiedere al Cliente l’esibizione di un documento di identità. Nel quadro dei sistemi di sicurezza in Italia e all’estero possono essere fissati agli esercenti convenzionati, per le singole operazioni, limiti d’importo cui il Cliente della Carta è soggetto oltre i quali è prescritta una specifica autorizzazione da parte della Banca
La firma apposta dal Cliente sugli ordini di pagamento o sui documenti equipollenti deve essere conforme a quella apposta dal Cliente sulla Proposta d’Apertura o sulla successiva richiesta di emissione e sulla Carta stessa. L’addebito in Conto Corrente delle operazioni viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è eseguita l’operazione. Delle operazioni eseguite fa piena prova la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione nonché la documentazione della Banca.
30. Cosa succede in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della Carta o del PIN
30.1 In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e a riconsegnare la Carta nello stato in cui si trova.
30.2. In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione, contraffazione o uso indebito della Carta, da sola o unitamente al PIN, il Cliente deve darne comunicazione alla Banca richiedendo il blocco della Carta; a tal fine, il Cliente può telefonare, in qualunque momento del giorno e della notte, al numero verde indicato dalla Banca contestualmente all’invio della Carta e del PIN e comunque pubblicizzato sul Sito Internet della Banca, e comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta. In alternativa può richiedere il blocco della Carta presso le filiali della Banca.
30.3. La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca dalle ore 24 della Giornata Operativa di ricevimento della relativa comunicazione a condizione che, entro i successivi due giorni lavorativi, venga confermata personalmente o con lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza e indicando il numero di blocco.
30.4 L’utilizzo della Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita, sottratta, contraffatta o falsificata, come pure la connivenza con altri usi fraudolenti, fermo restando le obbligazioni che ne scaturiscono, rappresentano situazioni illecite che la Banca si riserva di perseguire anche in via penale.
30.5 La Banca provvede alla sostituzione e all’invio al Cliente di una nuova Carta all’indirizzo da questi comunicato, al costo indicato nelle Condizioni Economiche; la sostituzione della Carta avverrà anche in caso di smagnetizzazione o deformazione della stessa, previa restituzione alla Banca della Carta smagnetizzata o deformata, invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip.
31. In quali casi la Banca non è responsabile
La Banca è estranea ai rapporti tra il Cliente medesimo e gli esercizi convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi
controversia e/o per esercitare qualsiasi diritto, il Cliente dovrà rivolgersi esclusivamente agli esercenti presso i quali ha acquistato le merci e/o ottenuto i servizi, restando in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili, anche nel caso in cui i relativi ordini di pagamento siano stati pagati.
In ogni caso, nei rapporti con la Banca l’ordine impartito attraverso l’uso della Carta è irrevocabile, restando altresì fermo l’obbligo del Cliente di onorare i relativi ordini di pagamento. La Banca non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.
32. Quando cessa l’uso della Carta
32.1 Recesso della Banca
In caso di recesso da parte della Banca dalla presente convenzione per il rilascio della Carta, il Cliente deve restituire immediatamente la Carta invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip, nonché ogni altro materiale in precedenza ricevuto.
La Carta deve essere restituita alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Se ricorre un giustificato motivo, la Banca può recedere dalla presente convenzione per il rilascio della Carta senza preavviso, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente.
II Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso delle funzionalità successivamente all’efficacia del recesso della Banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla Banca medesima comunicazione scritta relativa al temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
32.2 Recesso del Cliente e obbligo di restituzione della Carta
II Cliente, in caso di recesso dalla presente convenzione ne dà comunicazione scritta alla Banca, restituendo la Carta invalidata mediante taglio in due parti lungo la banda magnetica e il chip, nonché ogni materiale in precedenza ricevuto.
Il Cliente inoltre deve restituire alla Banca la Carta e il materiale di cui al comma precedente:
▪ in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
▪ alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta o del Contratto;
▪ contestualmente alla richiesta di estinzione del Conto Corrente.
La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire, dal legale rappresentante del medesimo. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta e le spese del blocco della stessa resteranno a carico del Cliente o dei suoi eredi.
È illecito l’uso della Carta che non sia stata restituita ai sensi delle presenti disposizioni, o l’uso in eccesso rispetto al saldo disponibile del Conto Corrente o al limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono.
Il recesso di una delle Parti dalla presente convenzione per il rilascio della Carta non implica il recesso da tutti gli altri Servizi di cui al Contratto mentre il recesso dal Conto Corrente determina la cessazione del servizio della Carta.
SEZIONE III - GLOSSARIO
In aggiunta ai termini definiti con le iniziali maiuscole nelle presenti Disposizioni Contrattuali, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito specificato.
Xxxxxxxx Diretto si intende un Servizio di Pagamento per l’addebito del Conto di Pagamento di un Pagatore in base al quale un’Operazione di Pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario o al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore medesimo; il Servizio di Domiciliazione Utenze rientra nella definizione di Addebito diretto.
Banca indica Banca Sistema S.p.A.
Beneficiario si intende il Cliente o altro soggetto terzo destinatario dei Fondi oggetto dell’Operazione di Pagamento.
Carta indica la carta di debito e il relativo Servizio disciplinato nella relativa sezione del Contratto.
Cliente indica il fruitore dei Servizi resi dalla Banca in base al Contratto.
Codice o Codici indica il Codice Identificativo (User-ID), il Codice PIN e la Password e ogni altro codice messo a disposizione del Cliente per utilizzare il Servizio di
Internet Banking.
Codice Identificativo (User-ID) indica il codice numerico assegnato dalla Banca al Cliente all’atto dell’attivazione dei Servizio di Internet Banking.
Codice PIN (Personal Identification Number) indica il codice personale segreto attribuito al Cliente o per accedere in piena sicurezza all’ area personale sul Sito Internet.
Comunicazioni Periodiche indica le seguenti comunicazioni inviate dalla Banca al Cliente: 1) rendiconto che riporta informazioni di dettaglio sull’andamento del rapporto; 2) documento/i di sintesi.
Condizioni Economiche indica le condizioni economiche applicabili ai Servizi e contenute nel/i foglio/i informativo/i vigente/i alla data di perfezionamento del Contratto e pubblicato/i sul Sito Internet, così come successivamente modificate e comunicate al Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 6 dalle presenti Disposizioni Contrattuali; ovvero, in presenza del/i documento/i di sintesi, le condizioni economiche contenute nel/i documento/i di sintesi medesimo/i che costituisce/costituiscono il frontespizio del Contratto così come successivamente modificate e comunicate al Cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 6 dalle presenti Disposizioni Contrattuali.
Conto Corrente indica il Servizio di conto corrente disciplinato nella relativa sezione delle Disposizioni Contrattuali.
Conto di Pagamento si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di Servizi di Pagamento da uno o più Utilizzatori di Servizi di Pagamento per l’esecuzione di Operazioni di Pagamento.
Contratto indica il contratto relativo ai Servizi composto dalla Proposta d’Apertura, dalle Disposizioni Contrattuali, dal/i foglio/i informativo/i e ove presente dal/i documento/i di sintesi.
Data Valuta si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento.
Disposizioni Contrattuali indica congiuntamente le Disposizioni Generali e le Disposizioni Speciali.
Disposizioni Generali indica le disposizioni contenute nella Sezione I del presente documento.
Disposizioni Speciali indica le disposizioni contenute nella Sezione II del presente documento.
Documento di Sintesi indica il documento di sintesi di volta in volta consegnato al Cliente in relazione ai Servizi che costituisce parte integrante del Contratto e che coincide con il Foglio Informativo in caso di Servizi non personalizzabili.
Documento di Sintesi Bonifici indica il documento di sintesi di volta in volta consegnato al Cliente in relazione ai Bonifici che costituisce parte integrante del Contratto e che coincide con il Foglio Informativo Bonifici in caso di Servizi non personalizzabili.
Documento di Sintesi Carta di Xxxxxx indica il documento di sintesi di volta in volta consegnato al Cliente in relazione alla Carta di Xxxxxx che costituisce parte integrante del Contratto e che coincide con il Foglio Informativo Carta di Debito in caso di Servizi non personalizzabili.
Documento di Sintesi Conto Corrente indica il documento di sintesi di volta in volta consegnato al Cliente in relazione ai servizi di Conto Corrente che costituisce parte integrante del Contratto e che coincide con il Foglio Informativo Conto Corrente in caso di Servizi non personalizzabili.
Documento di Sintesi I. B. indica il documento di sintesi di volta in volta consegnato al Cliente in relazione ai Servizio di Internet Banking che costituisce parte integrante del Contratto e che coincide con il Foglio Informativo I. B. in caso di Servizi non personalizzabili.
Fido indica l’apertura di credito in conto corrente regolata dal Contratto.
Firma Digitale indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basato su di un certificato qualificato e un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al relativo titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Foglio/i Informativo/i indica/indicano il foglio/informativo/i di riferimento relativo/i ai Servizi pubblicato/i sul Sito Internet.
Fondi si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’art. 1, comma 2, lett. h-ter, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Giornata Operativa si intende il giorno in cui la Banca o altro Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di un’Operazione di Pagamento sono operativi, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento stessa; per la Banca si considerano giornate operative i giorni feriali ad esclusione del sabato.
IBAN (International Bank Account Number) e indica il numero internazionale di conto bancario composto da una serie di caratteri alfanumerici che identificano in modo univoco un conto aperto presso un qualsiasi Istituto di credito.