MultiBasics
Presenta il
Diritto Contrattuale in inglese – Parte V
“La Rescissione del Contratto”
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Cos’è la collana #MultiBasics?
Con questa collana, desideriamo sintetizzare, in italiano e in inglese, le maggiori branche del diritto italiano, illustrandone i rudimenti. I MultiBasics possono essere liberamente utilizzati e ricopiati, in tutto o in parte. Sono utili sia per chi deve tradurre istituti giuridici specifici (contenendo il lessico tecnico), sia per chi – avvocato, notaio, consulente, giurista o professionista in generale – si trova nella scomoda situazione di dover spiegare il diritto italiano a uno straniero. Ci auguriamo possano esserti di aiuto nel tuo lavoro!
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INDICE
8. LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
8. RESCISSIONE (CANCELLATION) OF A CONTRACT
8.1. LA DISCIPLINA CODICISTICA
8.1. THE CODIFIED REGULATORY FRAMEWORK
8.2. LO STATO DI PERICOLO PREVISTO DALL’ART. 1447 C.C.
8.2. THE STATE OF DANGER UNDER ART. 1447 OF ITALIAN CIVIL CODE
8.3. LO STATO DI BISOGNO PREVISTO DALL’ART. 1448 C.C.
8.3. THE STATE OF NEED PROVIDED FOR IN ARTICLE 1448 OF ITALIAN CIVIL CODE
8.4. LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI RESCISSIONE
8.4. STATUTE OF LIMITATION FOR AN ACTION FOR RESCISSIONE
8.5. LA MODIFICA DEL CONTRATTO RESCINDIBILE
8.5. MODIFICATION OF A CONTRACT CAPABLE OF BEING CANCELLED THROUGH RESCISSIONE
8.6. L’ART. 1451 C.C. – DIVIETO DI CONVALIDA
8.6. ART. 1451 OF ITALIAN CIVIL CODE – PROHIBITION OF VALIDATION
8.7. LA SENTENZA DI RESCISSIONE
8.7. THE JUDGMENT OF RESCISSIONE
DIRITTO CONTRATTUALE IN INGLESE PARTE V “LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO” 8. LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO 8.1. La disciplina codicistica Il codice civile disciplina l’istituto della rescissione nel libro Quarto (“Delle obbligazioni”), Titolo II (Dei contratti in generale) Capo XIII denominato proprio “Della rescissione del contratto”, articoli da 1447 a 1452 c.c. In particolare, la nozione di tale istituto viene fornita dagli artt. 1447 e 1448 c.c. L’art. 1447 c.c. recita, testualmente: “Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.” L’Art. 1448 c.c., invece, precisa: | CONTRACT LAW IN ENGLISH PART V “RESCISSIONE (CANCELLATION) OF A CONTRACT” 8. RESCISSIONE (CANCELLATION) OF A CONTRACT 8.1. The codified regulatory framework The Italian Civil Code regulates the institution of rescissione in Book Four ("Obligations"), Heading II (Contracts in General) Chapter XIII called precisely "Rescissione of a Contract," Articles 1447 to 1452 of Italian Civil Code. In particular, Articles 1447 and 1448 of Italian Civil Code, provide clarity on this. Article 1447, Italian Civil Code, states, verbatim: "A contract by which a party has entered into obligations on unfair terms, because of the need, known to the other party, to save themself or others from the current danger of serious personal damage, may be cancelled at the request of the party undertaking the obligation. The judge in ordering the rescissione may, according to the circumstances, award equitable compensation to the other party for the work performed." On the other hand, Art. 1448 of Italian Civil Code, specifies: |
“Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.” Sulla base della disciplina appena richiamata dalle norme citate, possiamo comprendere gli elementi fondamentali di tale figura. Innanzi tutto, la rescissione è un’azione giuridica che può essere esercitata dal contraente più debole del rapporto, che sia stato costretto, per evitare uno stato di pericolo, oppure perché si trovava in condizioni di bisogno, ad accettare un accordo a condizioni per lui inique. Abbiamo, dunque, due casi in cui l’azione di rescissione può essere esercitata: - il primo, disciplinato nell’art. 1447 c.c., la prevede quando il contraente | "If there is disproportion between the performance of one party and that of the other, and the disproportion was due to the state of need of one party, of which the other party took advantage, in order to benefit therefrom, the injured party may seek the rescissione of the contract. The action is not admissible if the damage (laesio) does not exceed half the value of the performance rendered or promised by the injured party at the time of the contract. The damage must persist until the time the claim is brought. Aleatory contracts cannot be subjected to rescissione for damage. This is without prejudice to the provisions on rescissione in relation to the division." The framework of the aforementioned regulations provides understanding of the basic elements of this concept. First and foremost, the rescissione is a legal action that can be exercised by the weaker contracting party to the relationship, who was forced, in order to avoid a state of danger, or because they were in need, to accept an agreement on terms that were unfair to them. We have, therefore, two situations in which rescissione can be exercised: - the first, regulated by Article 1447 of Italian Civil Code, when the injured party |
danneggiato dimostri di aver sottoscritto il contratto trovandosi nell’emergenza, a causa di un pericolo imminente; - il secondo, disciplinato dall’art. 1448 c.c., la prevede nel caso in cui il contraente sia stato costretto a sottoscrivere il contratto trovandosi in uno stato di bisogno. Delle due ipotesi appena indicate, risulta palese che quella prevista dall’art. 1447 c.c., relativa al pericolo di un danno grave per sé o per un terzo, risulti maggiormente grave di quella dell’arti. 1448 c.c., in cui, invece, il contratto sia stato concluso in stato di bisogno. Il pericolo di un danno grave è, infatti, una situazione che provoca uno stato di urgenza ed impellenza superiore rispetto allo stato di bisogno, e sottopone quindi il soggetto che la subisce ad una tensione senz’altro maggiore. Anche l’ordinamento ha disciplinato tali due casi considerando una simile differenza, tant’è che, a dimostrazione della maggiore criticità della prima fattispecie, per l’esercizio dell’azione viene richiesta al soggetto danneggiato la sola dimostrazione che l’altro contraente fosse consapevole del pericolo incombente su di lui. | proves that they entered into the contract while being in an emergency, due to imminent danger; - the second, governed by Article 1448 of Italian Civil Code, where the contracting party was forced to enter into the contract due to being in a state of need. It is apparent that of the two aforementioned circumstances, that provided for in Article 1447 of Italian Civil Code, relating to the danger of serious damage to oneself or a third party, is more serious than that of Art. 1448 of Italian Civil Code, where, instead, the contract was signed due to a state of need. The danger of serious damage, in fact, causes a greater state of urgency and compulsion than the state of need, and thus undoubtedly imposes a greater strain on the individual affected. In consideration of this difference, the legal system also regulates these two situations, demonstrating the greater criticality of the former, by the fact that the injured party is only required to show that the other party was aware of the danger to them in order to bring an action. |
Nel caso dello stato di bisogno, invece, per l’esercizio dell’azione, il soggetto danneggiato dovrà dimostrare non solo che il contraente ne fosse consapevole, ma anche che ne abbia volutamente approfittato, conoscendo bene la sproporzione tra le due prestazioni oggetto del contratto. Questa diversa “gravità” tra le due fattispecie previste dagli artt. 1447 e 1448 c.c. si ravvisa, dunque, soprattutto nell’individuazione dei presupposti per l’esercizio dell’azione in ciascuno dei due casi. Nell’ipotesi prevista dall’art. 1447 c.c., infatti, per agire per la rescissione del contratto, il contraente danneggiato dovrà dimostrare la sussistenza, al momento della sottoscrizione del negozio, dei seguenti presupposti: - un pericolo attuale di un danno grave per sé o per una terza persona; - la consapevolezza, da parte dell’altro contraente, dello stato di pericolo incombente sul contraente presunto danneggiato; - la conclusione del contratto a condizioni per sé inique. Nell’ipotesi prevista dall’art. 1448 c.c., invece, il danneggiato potrà esercitare l’azione in esame previa dimostrazione dei seguenti presupposti: - l’esistenza di uno stato di bisogno a suo carico; | Regarding the state of need, however, for an action to be brought, the injured party must prove not only that the contracting party was aware of it, but also that they deliberately took advantage of it, being fully aware of the disproportion between the two contractual performance levels. The difference in "seriousness" between the two fact situations provided for in Articles 1447 and 1448 of Italian Civil Code, can therefore be seen mainly in the identification of the prerequisites for bringing an action in each of the two cases. In fact, in order to bring an action for rescissione to cancel a contract under Article 1447 of Italian Civil Code, the injured party must prove that the following prerequisites existed at the time the contract was signed: - a current danger of serious damage to oneself or a third person; - awareness by the other contracting party of the state of danger that the allegedly injured contracting party was facing; - the contract being concluded on unfair terms per se. On the other hand, with reference to the case under Article 1448 of Italian Civil Code, the injured party may bring the action for rescissione by demonstrating the following prerequisites: - being burdened by a state of need; |
- la sussistenza di uno specifico squilibrio tra le due prestazioni (nel senso che l’una dovrà avere un valore pari ad almeno la metà del valore dell’altra); - il fatto che l’altro contraente ne abbia consapevolmente approfittato. 8.2. Lo stato di pericolo previsto dall’art. 1447 c.c. Il “pericolo” cui fa riferimento la norma codicistica, per giustificare l’utilizzo dell’azione di rescissione, deve essere attuale, quindi non futuro, e deve essere rivolto a persone, non a cose o beni immateriali, e può riguardare l’integrità fisica, così come quella psichica. Per Xxxxxxxxx Xxxxxxx (noto autore di uno dei manuali più prestigiosi di diritto privato, in uso presso buona parte delle facoltà di Giurisprudenza sul territorio italiano), rientrerebbe nel concetto di pericolo tutelato dalla norma anche quello di un danno al pudore e/o al riserbo, ma si tratta di una tesi dibattuta, in quanto per molti altri autori non è dato comprendere come un rischio di danno, ad esempio, al riserbo della persona potrebbe configurarsi come tanto grave da giustificare la proposizione dell’azione di rescissione. Altri autori ritengono che il pericolo di danno che minaccia il contraente dovrebbe essere “ingiusto”. Anche in questo caso, si tratta di una ipotesi controversa, in quanto secondo un altro | - the existence of a specific imbalance between the two performances (meaning that one must be at least half the value of the other); - the fact that the other contracting party knowingly took advantage of it. 8.2. The state of danger under Art. 1447 of Italian Civil Code In order to justify an action, the "danger" referred to in the codified regulatory framework, must be current, thus not future, and must be directed at persons, not things or intangible property, and may concern physical, as well as psychological, integrity. According to Xxxxxxxxx Xxxxxxx, (well- known author of one of the most prestigious private law manuals, used in most Italian law schools), the concept of danger protected by the regulation would also include that of damage to modesty and/or confidentiality, but this thesis is debated, since many other authors cannot understand how a risk of damage, for example, to a person’s confidentiality could be conceived to be so serious as to justify bringing an action for rescissione. Other authors maintain that the danger of damage threatening the contracting party should be “unjust”. This is again also a controversial hypothesis, since according to another legal theory, the |
indirizzo dottrinale non potrebbe escludersi la proponibilità dell’azione anche in caso di pericolo di danno “giusto”. La dottrina prevalente, inoltre, ritiene configurabile l’azione di rescissione anche nel caso di pericolo putativo. Per inciso, occorre chiarire il significato di quest’ultimo concetto. Considerato che per “putativo” si intende qualcosa di apparente, ritenuto tale (ad esempio, il “padre putativo” è colui che, pur senza essere il genitore biologico, è comunque ritenuto tale dal figlio, perché magari quest’ultimo è stato cresciuto da lui), il pericolo putativo è una situazione che il soggetto ritiene pericolosa, o una sensazione di rischio che, però, nella realtà non è tale o è solo immaginaria. Altri autori, invece, sostengono che in tal caso il contraente potrebbe utilizzare l’azione di annullamento del contratto per errore sull’oggetto. Una teoria minoritaria e con pochi seguaci, addirittura, afferma che nel caso di pericolo putativo il contratto dovrebbe ritenersi inesistente perché la prestazione diverrebbe inutile. I detrattori di un simile indirizzo sostengono che l’inutilità della prestazione è irrilevante per l’ordinamento e non viene affatto considerata sotto il profilo giuridico. Secondo la norma in esame, comunque, l’azione di rescissione può essere esercitata solo se la situazione di | admissibility of this action could not be ruled out even in the event of a 'just' danger of damage. Furthermore, the prevailing legal theory holds that an action for rescissione is also an option in the event of putative danger. It is important, incidentally, to clarify the meaning of this latter concept. Considering that 'putative' means something that is seemingly or supposedly so (e.g., the 'putative father' may not be the biological parent, but the child nevertheless believes him to be such, perhaps because he raised the child), putative danger is a situation deemed dangerous by the subject, or a feeling of risk that, however, is not in reality the case, or is only imaginary. Conversely, other authors argue that in such a case the contracting party could bring an action for annulment of the contract for mistake as to its subject. A theory held by a minority even argues that in the event of putative danger, the contract should be considered as non- existent because performance would become useless. The detractors of such a stance argue that the uselessness of performance is irrelevant to the legal system and is not considered from a legal point of view at all. However, according to the rule under consideration, an action for rescissione may only be brought if the dangerous |
pericolo che ha costretto il contraente a sottoscrivere il contratto abbia provocato una sproporzione tra gli obblighi di ciascuna parte. Conseguentemente, se il contraente, spinto dal pericolo di danno, ha sottoscritto un contratto che, però, appare del tutto equo nel sinallagma contrattuale (ovvero nell’equilibrio tra le prestazioni a carico di ciascun contraente), allora l’azione non può essere esercitata. Ad ogni modo, dal momento che la norma rimane generica nel far riferimento a una sproporzione tra le due prestazioni, sarà poi il giudice all’esito del procedimento a dover decidere se l’obbligo a carico del contraente danneggiato sia o meno sproporzionato, rispetto alla controprestazione prevista per l’altra parte. Anche sulla questione del “livello” della sproporzione richiesta per l’esercizio dell’azione sussistono dispute dottrinali. Secondo alcuni, anche una minima sproporzione consente l’applicazione dell’azione, altri invece ritengono che vada effettuata una valutazione sulla prestazione, che potrebbe, magari, avere un valore commerciale irrilevante, ma un forte valore affettivo (ad esempio: il medico che salva la vita ad un paziente, potrebbe pretendere che gli venga ceduto il cagnolino del malato, | situation that forced the contracting party to enter into the contract resulted in a disproportion between the contractual obligations of each party. Consequently, if the contracting party impelled by the danger of damage, has entered into a contract that, however, appears to be entirely fair in terms of the contractual bilaterality (i.e., with respect to the balance of performance between each contracting party), then the action cannot be brought. In any event, given that the rule referring to a disproportion between the two performance levels is generic, it will then be up to the judge at the conclusion of the proceedings to decide whether or not the obligation incumbent on the aggrieved party is disproportionate in relation to the counter-performance stipulated for the other party. There are also scholarly disputes concerning the 'level' of disproportionality required for bringing an action. Some argue that even the slightest disproportion permits an action to be filed; others, however, maintain that there should be an evaluation of the performance benefit, which may perhaps have an insignificant commercial value, but a significant sentimental value (e.g., the doctor who saves a patient's life may demand that he be given the patient's pet dog, a |
un bastardino senza alcun valore economico, che l’altro contraente non avrebbe mai ceduto in situazioni normali). Ad ogni modo, la norma prevede che, in caso di rescissione del contratto, il Giudice potrebbe comunque compensare l’altro contraente del disagio arrecatogli, connesso alla perdita della prestazione, concedendo in suo favore un equo indennizzo. Come si è visto, per l’esercizio dell’azione, la situazione di pericolo del danneggiato doveva essere nota all’altra parte. È sufficiente, quindi, nell’ipotesi in esame, la mera consapevolezza del pericolo, non la volontà di approfittarne. Ad ogni modo, la conoscenza dello stato di pericolo e le condizioni inique con cui il contratto viene concluso a carico del contraente danneggiato saranno elementi da valutare congiuntamente nell’istruttoria processuale, con la conseguenza che anche un prezzo aumentato in modo non rilevante potrebbe portare alla rescissione del contratto, se dovesse emergere che l’altro contraente se ne sia approfittato. In sostanza, sarà il giudice a dover determinare, caso per caso, se si verta o meno in ipotesi di contratto rescindibile, considerando la specifica situazione soggettiva posta alla sua attenzione da colui che ha promosso l’azione, e gli elementi che gli vengono forniti in | mongrel with no economic value, which the other contracting party would never have surrendered under normal circumstances). Nevertheless, the rule provides that, in the event that the contract is terminated, the court may nevertheless award fair compensation to the other contracting party for the inconvenience suffered due to non-performance. As we have seen, for an action to be brought, the injured party's dangerous situation had to be known to the other party. Thus, under this hypothesis, mere awareness of the danger is sufficient, not the intention to take advantage of it. In any event, awareness of the state of danger and the inequitable terms upon which the contract is concluded, to the detriment of the injured party, are elements that will be jointly assessed during the pre-trial investigations, with the consequence that even an insignificantly increased price could lead to the rescissione of the contract if it becomes known that the other party has taken advantage of it. In essence, the judge shall have to determine, on a case-by-case basis, whether or not there is a contract that can be subjected to rescissione, considering the specific subjective situation presented to him by the person bringing the action, and the elements |
relazione allo svolgimento della contrattazione ed alla prova dello stato di pericolo incombente su di lui. Secondo parte della dottrina, l’ipotesi di rescissione prevista dall’art. 1447 c.c. – relativa alla conclusione del contratto da parte del contraente in stato di pericolo –sarebbe applicabile esclusivamente ai cd “contratti di salvataggio”, come il caso di un alpinista che promette soldi al proprietario di una motoslitta per farsi riaccompagnare a valle nel corso di una bufera, ovvero un naufrago su un’isola che offre una cospicua ricompensa ad un pescatore per farsi riportare sulla terraferma, o un ferito grave che promette soldi ad un medico per farsi salvare la vita. I sostenitori di una simile teoria ritengono che la stessa sembrerebbe essere confermata dal dettato normativo, laddove l’art. 1447 c.c. prevede la facoltà per il giudice di attribuire all’altro contraente un “equo compenso per l’opera prestata”. Tale espressione sembrerebbe far riferimento esclusivamente a contratti che prevedano un obbligo di “fare”, non già a negozi che prevedano un “dare”, come ad esempio il contratto di compravendita. Altri, invece, sostengono l’applicazione della fattispecie in esame a qualsiasi tipologia di negozio. Quanto alla dizione dell’articolo, il riferimento ai contratti che prevedono un “fare” sarebbe inserito solo perché in caso di contratti di “dare”, | supplied to him in relation to the stipulation of the contract and the proof of the state of danger threatening them. According to some legal theory, the hypothesis of rescissione provided for by Art. 1447 of Italian Civil Code - on the conclusion of a contract by a contracting party in a state of danger - would only apply to so-called 'rescue contracts', such as a mountaineer promising money to the owner of a snowmobile in order to be accompanied back down in a storm, or a shipwrecked person on an island offering a fisherman a large reward to be returned to the mainland, or a seriously injured person promising money to a doctor to save their life. Proponents of this theory maintain that it would seem to be confirmed by the statutory text, where Art. 1447 of Italian Civil Code provides that the judge may award the other party a "fair compensation for the work performed". This expression would seem to refer exclusively to contracts that provide for an obligation to 'do', and not to contracts that provide for a 'giving', such as a sale and purchase contract. Others, instead, argue for the application of this fact situation to any type of transaction. As to the wording of the article, the reference to contracts providing for a 'doing' would have been introduced only because in the event of |
per la restituzione del bene si dovrebbero seguire le regole previste per la ripetizione dell’indebito. 8.3. Lo stato di bisogno previsto dall’art. 1448 c.c. Per “stato di bisogno” bisogna intendere una condizione, a carico del danneggiato, di disagio, ma meno rilevante rispetto allo stato di pericolo. La dottrina maggioritaria, al riguardo, sostiene che, se è vero che lo stato di bisogno per la gran parte dei casi riguarda problematiche di tipo economico incombenti sul contraente, è altrettanto vero che esso potrebbe riguardare anche una necessità di tipo fisico o morale da parte del contraente. Sembra configurabile, anche in tale fattispecie, l’ipotesi del bisogno putativo come elemento per la proponibilità dell’azione. Ciò in quanto la valutazione del bisogno andrà effettuata su un piano soggettivo, quindi partendo dalla percezione del soggetto che si ritiene danneggiato dalla contrattazione, e al valore che egli attribuisce al proprio bisogno. A differenza del caso dello stato di pericolo, il legislatore non ha chiarito se lo stato di bisogno potrebbe riguardare, oltre al contrante, anche un terzo. Non sembra, però, che possa escludersi tale | ‘giving’ contracts, the rules for the action for money had and received should be followed for restitution of the asset. 8.3. The state of need provided for in Article 1448 of Italian Civil Code A 'state of need' is to be understood as a condition, borne by the injured party, of hardship, but less significant than a state of danger. The majority opinion, in this regard, asserts that, while it is true that the state of need in most cases relates to economic problems faced by the contracting party, it is equally true that it may also relate to a physical or moral needs of the contracting party. In this fact situation it seems that the hypothesis of putative need may be envisaged as an element for the admissibility of the action. This is because the assessment of the need must be carried out on a subjective level, thus starting from the perception of the person who considers themselves damaged by the contractual negotiations, and the value they attribute to their need. Unlike in the state of danger, the legislator did not clarify whether the state of need could also concern a third party, in addition to the contracting party. It does not appear, however, that |
ipotesi, ma andrà dimostrato che il soggetto terzo non fosse stato in grado di soddisfare il proprio bisogno autonomamente e in modo equo. Rispetto al caso, più grave, dello stato di pericolo, abbiamo visto che nell’ipotesi dello stato di bisogno, per poter accedere all’azione di rescissione, l’altra parte non dovrà essere soltanto consapevole della situazione del contraente, ma dovrà anche approfittarsene. Questo in quanto il Legislatore mira a proteggere le contrattazioni in modo da non consentire che un contraente possa abusare dell’altro, approfittando della sua posizione di debolezza. Secondo la maggioranza della dottrina l’approfittamento può configurarsi anche nel semplice vantaggio ottenuto dalla parte nell’aver concluso, consapevole del disagio del danneggiato, un contratto a condizioni inspiegabilmente vantaggiose per sé. Come si è visto dalla norma citata, la sproporzione tra le prestazioni che consente di agire in rescissione, nell’ipotesi dello stato di bisogno, deve essere “qualificata”, nel senso che deve eccedere la metà del reale valore che la prestazione avrebbe avuto al momento della sottoscrizione del contratto. | this hypothesis can be excluded, but it must be proven that the third party was not able to satisfy their need independently and equitably. Regarding the more serious case of the state of danger, we have seen that in the hypothesis of a state of need, the other party must not only be aware of the contracting party's situation, but must also have taken advantage of it in order for an action for rescissione to be admissible. This is because the legislator aims to protect contractual negotiations in such a way that one contracting party is not permitted to abuse the other, by exploiting their weak position. According to the prevailing legal theory, the taking of advantage may also be envisaged in the simple advantage obtained by one party in having concluded a contract on terms inexplicably advantageous to themselves, with full knowledge of the hardship of the aggrieved party. As can be seen from the aforementioned rule, the disproportion between the performance levels that permits an action for rescissione, must, in the hypothesis of a state of need, be ‘qualified’, in the sense that it must exceed half of the real value that the performance would have had at the time the contract was signed. |
Il codice, poi, prevede, per poter agire in rescissione, che la lesione subita dal danneggiato debba essere ancora esistente al momento in cui la domanda viene proposta. In questo senso, la norma viene interpretata sostenendo che non è necessario che rimanga esattamente la stessa, ma il danno non deve essere stato integralmente eliminato al momento dell’azione. Il Legislatore, sempre con l’articolo in esame, ha infine escluso che l’azione di rescissione possa essere esercitata con riferimento a contratti aleatori (come ad esempio il contratto di assicurazione). La ratio di un simile divieto va ravvisata nella natura stessa di tali negozi: le parti, infatti, sottoscrivendo un contratto aleatorio assumono già entrambe su di sé un rischio collegato ad un evento futuro ed incerto, che non dipenda dalla loro volontà, che però potrebbe provocare l’esecuzione di una determinata prestazione anche con grave squilibrio rispetto alla controprestazione fornita dall’altro contraente. Si pensi al caso, appunto, dell’assicurato che accetta di pagare un premio per garantirsi in caso di incidente automobilistico: egli potrebbe versare per anni il premio “inutilmente”, in quanto in assenza di incidenti nulla ottiene in cambio (ad eccezione della sussistenza della garanzia). Di converso, l’assicuratore potrebbe, a fronte di un | So, in order to bring an action for rescissione, the code requires that the injury suffered by the aggrieved party must still exist at the time the action is brought. In this sense, the rule is interpreted to mean that it need not stay exactly the same, but the damage must not have been fully eliminated at the time of the action. Finally, the legislator, again considering the above Article, has excluded the admissibility of an action for rescissione with reference to aleatory contracts (such as an insurance contract). The reason for such a prohibition is found in the very nature of such agreements: the parties, in fact, by entering into an aleatory contract, both already take upon themselves a risk connected with a future and uncertain event, which does not depend on their will, but which may result in the performance of a given provision, even with a serious imbalance with respect to the counter-performance provided by the other contracting party. Consider for example, the case of an insured party who agrees to pay a premium to insure themselves in the event of a car accident: they may pay the premium for years with no benefit, since in the absence of accidents they receive nothing in return (except the existence of the guarantee). By contrast, the insurer could, for a minimal |
premio minimo, dover pagare in favore dell’assicurato svariate centinaia di migliaia di euro nel caso in cui, ad esempio, questi sia responsabile di un incidente che abbia provocato gravi lesioni ad un terzo. In tali casi, però, al verificarsi della condizione, la sproporzione delle prestazioni si produce non già perché l’una parte ha voluto approfittarsi dell’altra, ma perché, appunto, si è verificato l’evento futuro e incerto previsto dalla pattuizione. 8.4. La prescrizione dell’azione di rescissione L’art. 1449 c.c. prevede che: “L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2947. La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta”. A differenza dell’azione di annullamento, l’azione di rescissione, come si legge dalla norma appena citata, ha un termine di prescrizione notevolmente più ridotto: un anno anziché cinque. Inoltre, sempre diversamente dall’azione di annullamento, il Legislatore ha escluso che la rescissione possa essere invocata in via | premium, be obliged to pay several hundred thousand Euros to the insured party in the event that, for example, the insured is responsible for an accident that caused serious injuries to a third party. In such cases, however, when the condition occurs, the disparity in performance arises not because one party wanted to take advantage of the other, but precisely because the future and uncertain event stipulated in the agreement has occurred. 8.4. Statute of limitation for an action for rescissione Article 1449 of Italian Civil Code, provides that: “An action for rescissione is subject to a one-year limitation as of the conclusion of the contract, but if the act constitutes a crime, the last paragraph of Article 2947 applies. The action to cancel the contract by means of rescissione cannot be brought as an objection when the action itself is time-barred. Unlike an action for annulment, an action for rescissione, as stated in the aforementioned rule, has a considerably shorter limitation period: namely one year instead of five. Moreover, and again in contrast to an action for annulment, the legislator has excluded that the rescissione could be invoked as an objection by someone |
di eccezione da colui che ha subito l’abuso, nell’azione di esecuzione del contratto promossa dall’altra parte. Tale divieto non sembra equo, dal momento che la parte profittatrice del contratto ben potrebbe attendere la scadenza del termine annuale, per poi agire per l’esecuzione del contratto e pretendere una prestazione iniqua. Ad ogni modo, il Legislatore ha escluso l’applicabilità del termine annuale quando la fattispecie oggetto di rescissione possa integrare un reato (ad esempio in caso di ricorrenza degli estremi per la configurabilità dell’usura). Come si legge nell’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., infatti, in tal caso la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza penale diviene irrevocabile. Testualmente: “Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 c.p.c. ss.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”. | who has suffered the abuse in an action for enforcement of the contract brought by the other party. Such a prohibition does not seem equitable, since the party taking profit from the contract could well wait until the expiry of the one-year term, and then act to enforce the contract and claim inequitable performance. However, the legislator has excluded the applicability of the annual time limit when the fact situation subject to rescissione may constitute a criminal offence (e.g., the recurrence of the criteria for usury). As stated in the last paragraph of Art. 2947 of Italian Civil Code, in such a case the limitation period starts to run again as of the extinction date of the offence or the date on which the criminal judgment becomes irrevocable. Verbatim: "However, if the offence is extinguished for a reason other than time limitation, or an irrevocable judgment has been delivered within the criminal proceedings, the right to compensation for damages is time-barred according to the terms of the first two paragraphs, starting as of the date on which the offence was extinguished [Art. 150 et seq. of Italian Code of Criminal Procedure] or of the date on which the judgment became irrevocable". 8.5. Modification of a contract capable of being cancelled through rescissione |
Secondo l’art. 1450 c.c.: “Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità”. Il Legislatore, pertanto, prevede l’ipotesi in cui il contraente danneggiato possa evitare di promuovere l’azione di rescissione (o di giungere a sentenza) qualora l’altra parte si offra spontaneamente di riequilibrare le due prestazioni, adeguando quindi la sua controprestazione a quella risultata viziata per effetto dello stato di pericolo o di bisogno. In sostanza, quindi, affinché il contratto venga riportato ad equità le due prestazioni devono essere riequilibrate sulla base dei valori di mercato. L’ipotesi prevista dall’art. 1450 c.c. sembrerebbe apparentemente esperibile solo in via giudiziale, considerato che il Legislatore fa riferimento al “contraente contro il quale è domandata la rescissione” facendo presumere, dunque, che l’azione sia già stata iniziata. La dottrina però ritiene che non possa escludersi che il contraente possa offrire il riequilibrio delle prestazioni anche in via stragiudiziale, prima dell’inizio del giudizio. La Suprema Corte di Cassazione, sulla questione, ha risolto il dilemma, | Art. 1450 of Italian Civil Code, states: "The contracting party against whom the rescissione is sought may avoid it by offering a modification of the contract sufficient to bring it back into equity”. The legislator, therefore, provides for the hypothesis that the aggrieved contracting party may avoid bringing an action for rescissione (or reaching a judgment) in the event that the other party spontaneously offers to equalize the two performance levels, thus aligning its counter-performance with that which was vitiated due to the state of danger or need. Essentially therefore, for the contract to be restored to equity the two performance levels must be rebalanced based on the market values. The hypothesis contemplated by Art. 1450 of Italian Civil Code, would only appear to be available in judicial proceedings, given that the legislator refers to the "contracting party against whom the rescission is sought", thus implying that the action has already been commenced. Legal theory, however, maintains that it cannot be excluded that the contracting party may offer to redress the balance of performance levels, even out of court, prior to the commencement of litigation. The Supreme Court of Cassation has resolved the dilemma on this issue, |
ritenendo esperibile l’offerta di riequilibro delle prestazioni in entrambi i casi e stabilendo che ove l’offerta provenga in fase stragiudiziale dovrà intendersi come una proposta di tipo contrattuale, che può o meno essere accettata, ed ha ad oggetto un contratto modificativo del negozio rescindibile. Xxx, invece, l’offerta venga effettuata nel corso del processo, allora andrà qualificata come un atto unilaterale, con effetti meramente processuali, in grado, sostanzialmente, di paralizzare la pronuncia della sentenza di rescissione. Si ritiene che l’offerta di modificazione del contratto disciplinata dall’art. 1450 c.c. possa essere prevista sia nell’ipotesi di rescissione di contratto concluso in stato di pericolo ex art. 1447 che nell’ipotesi di rescissione del contratto per lesione, prevista dall’art. 1448 c.c. 8.6. L’art. 1451 c.c. – Divieto di convalida Il Legislatore ha previsto, poi, che il contratto viziato, rispetto al quale possa essere esperita l’azione di rescissione, non può essere convalidato. Con tale norma, viene attribuita una maggiore “gravità” alle ipotesi di rescindibilità del contratto, rispetto a quelle di annullamento. | finding that an offer to rebalance performance is admissible in both cases and stating that where the offer is made out of court it must be understood as a contractual proposal, which may or may not be accepted, and whose subject is a contract that amends the agreement capable of being subjected to rescissione. However, should the offer be made during the course of proceedings, then it must be qualified as a unilateral act, with merely procedural effects, capable, in essence, of thwarting the pronouncement of a judgment for rescissione. It is considered that an offer to modify a contract, governed by Art. 1450 of Italian Civil Code, may be envisaged both in the event of rescissione of a contract concluded in a state of danger under Art. 1447 and in the event of rescission of a contract for damage under Art. 1448. 8.6. Art. 1451 of Italian Civil Code – Prohibition of validation The Legislator has also provided that a vitiated contract, in respect of which an action for rescissione may be brought, cannot be validated. This rule, attributes a greater 'seriousness' to the events of the cancellation of the contract by rescissione, as opposed to those for annulment. |
Infatti, nel caso di contratto annullabile, esso può essere comunque convalidato, a differenza del negozio rescindibile. Ricordiamo che il divieto di convalida è stabilito, nell’ordinamento, anche a carico dei contratti nulli. Va però distinto il caso del divieto di convalida nell’ipotesi di rescindibilità del contratto, rispetto al divieto di convalida in caso di nullità. Infatti, il contratto nullo non può essere convalidato in quanto la nullità viene provocata da un contrasto con le norme imperative, con la conseguenza che convalidare un contratto nullo equivarrebbe ad attribuire liceità ad un negozio viziato di elementi illeciti in base all’ordinamento. Il contratto rescindibile, invece, è tale proprio per la notevole sproporzione tra le prestazioni (specie nell’ipotesi prevista dall’art. 1448 c.c.), ma ha alla base un negozio che per l’ordinamento sarebbe considerato lecito. In tal caso, pertanto, il divieto di convalida si fonda proprio sul fatto che il soggetto danneggiato dalla sproporzione tra le prestazioni non può a sua volta acconsentire di eseguire una | Indeed, an annullable contract can still be validated, unlike a contract capable of being cancelled by rescissione. It should be recalled that the prohibition of validation is also established by the legal system against null and void contracts. However, a distinction should be made between the prohibition of validation in the event that a contract is capable of being cancelled by rescissione and the prohibition of validation in the event of nullity. In fact, a null and void contract cannot be validated since nullity is caused by a conflict with mandatory regulations, with the consequence that validating a void contract would be tantamount to attributing legitimacy to a transaction vitiated by elements that are illegitimate under the legal system. A contract capable of being cancelled by rescissione, on the other hand, is such precisely because of the considerable disproportion between the performance levels (especially in the scenario envisaged by Art. 1448 of Italian Civil Code), but is based on a transaction that would be considered legitimate under the law. In such a case, therefore, the prohibition of validation is based precisely on the fact that the person damaged by the disproportion between the performance levels cannot in turn agree |
prestazione che preveda condizioni per sé inique. Il divieto, in questo caso, si basa, quindi, sul principio di “parità tra le parti”, secondo cui ciascun contraente assume gli stessi diritti dinnanzi alla legge. 8.7. La sentenza di rescissione La pronuncia, emessa al termine dell’azione di rescissione, ha carattere costitutivo e produce, dunque, due effetti: l’uno liberatorio, con riguardo a tutte quelle prestazioni future, che al momento della pronuncia non sono state ancora eseguite, e che dunque non dovranno più essere portate a compimento da nessuno dei due contraenti; l’altro restitutorio, con riferimento a tutte quelle prestazioni che siano già state compiute prima della sentenza, che ognuna delle parti ha diritto di ripetere dall’altra. Conseguenza della sentenza è, dunque, che i beni o gli importi consegnati prima della sua emissione debbano essere restituiti con gli accessori e gli utili maturati sino alla data della pronuncia. Quindi andranno corrisposti anche gli interessi maturati sulle somme versate, dalla data della consegna. In considerazione del valore costitutivo della sentenza di rescissione, gli effetti del contratto vengono meno con | to execute a performance containing conditions that are inherently unfair. The prohibition in this case is therefore based on the 'equality between the parties' principle, according to which each contracting party has the same rights before the law. 8.7. The judgment of rescissione The ruling, issued at the conclusion of an action for rescissione, is constitutive in nature and therefore has two effects: one is liberatory, with respect to all future performances, which at the time of the judgment have not yet been performed, and which therefore no longer have to be performed by either party; the other is restitutive, with respect to all performances that have already been carried out before the judgment, which each party is entitled to recover from the other. Thus, the consequence of the judgment is that the goods or sums delivered prior to its pronouncement must be returned with the attachments and profits accrued up to the date of the pronouncement. Therefore, interest accrued on the sums paid, as of the date of delivery, must also be paid. Given the constitutive value of a rescission judgment, the effects of the contract cease to apply retroactively up |
efficacia retroattiva sino alla data di sottoscrizione del negozio, fatto comunque salvo il diritto dei contraenti di procedere ad eventuali restituzioni, che siano garantite anche processualmente. Ciò in quanto il contratto sarà come se non fosse mai esistito tra le parti. I diritti dei terzi non vengono pregiudicati, pertanto coloro che, successivamente alla contrattazione che viene poi fatta oggetto di domanda di rescissione avessero ottenuto diritti sui beni oggetto degli accordi, li conservano comunque, anche se il negozio viene rescisso. Per inciso, si tratta, in questo caso, di un’ulteriore divergenza dall’azione di annullamento, in quanto nell’ipotesi della rescissione vengono tutelati anche i diritti dei terzi in mala fede ovvero gli acquisti a titolo gratuito, che sono invece esclusi nell’altro caso. Questo discorso della tutela dei terzi non vale nel caso in cui il contraente che agisca in giudizio per ottenere la rescissione del negozio – che abbia ad oggetto beni immobili - abbia provveduto a trascrivere la domanda di rescissione. In questa ipotesi, al termine del giudizio, in caso di sentenza di rescissione, gli effetti di tale pronuncia decorrono dalla data di trascrizione della domanda. | to the date on which it was signed, without prejudice, however, to the right of the parties to pursue restitution, which is also guaranteed in court. This is because it will be as if the contract had never existed between the parties. Third-party rights are not prejudiced, so that those who, following the contractual negotiations that are then subject to the application for rescissione, had obtained rights to the property covered by the agreements, still retain them, even if the transaction is subjected to rescissione. Incidentally, this is a further divergence from an action for annulment, because in the event of rescissione, even the rights of bad-faith third parties or under gratuitous acquisitions are protected, whereas they are excluded in the event of annulment. The third-party protection does not apply in the event that the party suing for the rescissione of the agreement – in the event that it relates to real-estate property - has filed an application for rescissione. In this hypothesis, should there be a ruling of rescissione at the conclusion of the proceedings, that judgment takes effect as of the date on which the application was transcribed in the public registers. |