Contract
Assicurati: le persone che hanno prenotato una locazione (locali o piazzuole di campeggio) presso Yelloh! Village, sottoscrivendo la polizza assicurativa all’atto della prenotazione.
Assicuratore: AGA International
Tour Gallieni II - 00, xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx
00000 Xxxxxxxx Xxxxx
Condizioni Generali della polizza
Le prestazioni della polizza sono disciplinate dal Codice delle Assicurazioni.
Fanno parte integrante della polizza, le presenti Condizioni Generali e il contratto relativo alla fornitura dei servizi assicurati, consegnato all’Assicurato.
Le prestazioni della polizza indicate qui di seguito, per le quali è stato versato il premio corrispondente, sono riportate nel contratto relativo alla fornitura dei servizi assicurati consegnato all’Assicurato.
Tali prestazioni si applicano alle locazioni effettuate a titolo privato, di durata massima pari a 30 giorni consecutivi, proposte da Yelloh! Village presso cui è stata stipulata la polizza.
Leggere attentamente le Condizioni Generali, in quanto precisano i diritti e gli obblighi rispettivi dell’Assicuratore e degli Assicurati, rispondendo anche ai quesiti più frequenti.
DEFINIZIONI COMUNI
Il significato convenzionalmente attribuito ai termini in corsivo nella polizza è riportato qui di seguito o prima della descrizione di ogni prestazione.
INCIDENTE: qualsiasi evento che provochi danni a persone o cose, a causa di un evento improvviso, imprevisto e d'origine esterna.
INFORTUNIO: qualsiasi lesione corporale non intenzionale, constatata da un Medico, provocata dall’azione improvvisa di una causa esterna.
ASSICURATO: la persona indicata nel contratto del servizio assicurato, a condizione che sia domiciliata (v.
Domicilio) in Europa.
ASSICURATORE: AGA International, qui di seguito denominata con il proprio nome commerciale di Mondial Assistance, ossia l’assicurazione presso cui è stata stipulata la presente polizza.
CATASTROFE NATURALE: evento provocato da causa naturale di intensità superiore al normale, rientrante nell’ambito d’applicazione della legge n° 82-600 del 13 luglio 1982 ove sopravvenga in Francia.
CONVIVENTI: coppia di persone non legate da contratto matrimoniale o di unione civile in grado di dimostrare mediante un certificato di residenza comune (certificato di convivenza o cartella delle imposte comunali, utenze domestiche, polizza assicurazione casa, ricevuta dell’affitto, ecc.) di vivere assieme all’atto della sottoscrizione della presente polizza e al momento della sopravvenienza del Sinistro.
PARTENZA: giorno e ora previsti di inizio dei servizi prenotati e assicurati.
DANNI MATERIALI: qualsiasi danneggiamento, distruzione o perdita accidentale di un bene, cui sono equiparate anche le lesioni subite da un animale domestico.
DOMICILIO: luogo di residenza abituale qui determina l’esercizio dei diritti civici dell’Assicurato.
EFFRAZIONE: azione di forzare, danneggiare o rompere un dispositivo antifurto.
ESTERO: ogni paese che non sia quello di residenza dell’Assicurato.
EUROPA: Paesi e territori membri dell’Unione europea, geograficamente situati in Europa, comprese le seguenti collettività territoriali d’oltremare: Guadalupa, Guyana, Martinica, Mayotte, La Riunione, Saint- Barthelemy, Liechtenstein, Principato di Monaco e Andorra, Sanmarino, Svizzera, Vaticano.
Le Azzorre, le Canarie e Madera non rientrano in questa definizione.
FRANCHIGIA: quota del danno provocato dal Sinistro non indennizzata, che rimane a carico dell’Assicurato. Gli importi della Franchigia riferiti ad ogni prestazione sono precisati nella tabella degli indennizzi con relative franchigie.
GUERRA CIVILE: lotta armata all’interno di uno stesso Stato che oppone differenti gruppi identificabili per la loro appartenenza etnica, religiosa, comunitaria o ideologica, oppure almeno uno dei suddetti gruppi alle forze armate regolari di tale Stato.
GUERRA CON UN ALTRO PAESE: conflitto armato, dichiarato o meno, di uno Stato contro uno o più Stati esteri o contro un esercito irregolare estero, motivato in particolare da contese geografiche, politiche, economiche, razziali, religiose o ecologiche.
MASSIMALE PER SINISTRO: importo massimo d'indennizzo versato per un dato Xxxxxxxx, qualunque sia il numero di Assicurati della polizza.
LOCAZIONE: locali o piazzuole di campeggio affittati nei camping partner di Yelloh! Village durante il periodo di validità della presente polizza.
MALATTIA: qualsiasi alterazione dello stato normale di salute costatata da un Medico.
MEDICO: qualsiasi persona in possesso della laurea in medicina legalmente riconosciuta nel paese in cui esercita abitualmente la professione medica.
PRESCRIZIONE: periodo trascorso il quale non si possono più presentare denunce o reclami.
SOGLIA D’INTERVENTO: durata, importo o percentuale minima che da diritto all'Assicurato di ricevere il relativo indennizzo.
SINISTRO: qualsiasi evento risarcibile che comporti il versamento degli indennizzi previsti dalla polizza sottoscritta.
SOTTOSCRITTORE: il firmatario delle Condizioni Particolari e del Contratto dei servizi assicurati che s’impegna, a tale titolo, a versare il premio assicurativo.
SURROGAZIONE: azione mediante la quale l’Assicuratore subentra nei diritti dell’Assicurato, con facoltà di agire legalmente contro l’eventuale responsabile dei danni subiti da questi, al fine di ottenere il risarcimento delle somme versate dall’Assicuratore all’Assicurato a titolo d’indennizzo di un Sinistro.
TERZO: ogni persona fisica o giuridica ad esclusione dell’Assicurato.
FURTO AGGRAVATO: furto dei Beni assicurati commesso mediante Effrazione o Aggressione, con presentazione di una denuncia circostanziata.
VIAGGIO: trasporto e/o soggiorno(i) previsto(i) durante il periodo di validità della presente polizza, organizzato(i), commercializzato(i) o proposto(i) dall’organismo o dall’Intermediario abilitato tramite cui la presente polizza è stata sottoscritta, tranne i viaggi studio scolastici e universitari o per partecipare a stage.
TERRITORIALITÀ DELLA POLIZZA
La prestazione «Annullamento» si applica prima della Partenza.
La prestazione «Interruzione soggiorno» si applica in Europa, nel paese visitato e menzionato nel contratto dei servizi assicurati.
TABELLA DEGLI INDENNIZZI CON RELATIVE FRANCHIGIE
PRESTAZIONI O RIMBORSI | INDENNIZZI E MASSIMALI | FRANCHIGIE O SOGLIE D’INTERVENTO |
ANNULLAMENTO | ||
• Alla sopravvenienza di uno dei sinistri previsti dalla polizza (tranne quelli indicati qui di seguito) | Rimborso delle penali di annullamento previste dalle Condizioni Generali di vendita a concorrenza di: ● 6.500 € per Assicurato, ● e 32.000 € per Sinistro qualunque sia il numero di Assicurati dalla presente polizza, a concorrenza dell’importo totale delle penali d’annullamento. | Per locazione: 30 € |
• Cancellazione o modifica della data delle ferie decisa dal datore di lavoro • Furto dei documenti verificatosi nelle 48 ore precedenti la Partenza | - 25% delle penali di annullamento, con un minimo di 150 € per locazione assicurata - 30 € per locazione assicurata se il prezzo della locazione inferiore a 150 € | |
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO | ||
• Se il soggiorno deve essere interrotto a causa della sopravvenienza di un sinistro coperto dalla polizza | Versamento di un indennizzo proporzionale al numero di giorni di Locazione non effettuati (escluso il tempo di trasporto), con i seguenti massimali: | Non Prevista |
- per locazione assicurata: 6.500 € - per sinistro : 32.000 € |
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Oltre alle esclusioni specifiche ad ogni tipo di prestazione, gli altri casi non assicurati, sono i seguenti:
1. i danni di qualsiasi natura causati o provocati intenzionalmente dall’Assicurato o con la sua complicità o per colpa o dolo dell’Assicurato tranne i casi di legittima difesa o assistenza a persona in pericolo;
2. il suicidio o il tentativo di suicidio dell’Assicurato;
3. i danni conseguenti al consumo di alcol, droga e sostanze stupefacenti da parte dell’Assicurato, tranne se prescritte da un medico;
4. salvo disposizioni contrarie previste dalla polizza, i danni provocati da Guerre Civili o con un Altro Paese, gli atti di terrorismo, i disordini o le sommosse, i colpi di stato, il sequestro di ostaggi, gli scioperi;
5. l’applicazione civile o militare della reazione nucleare, ossia la trasformazione del nucleo atomico, il trasporto e il trattamento di rifiuti radioattivi, l’utilizzo di una fonte o di un oggetto radioattivo, l’esposizione all’irraggiamento ionizzante, la contaminazione dell’ambiente da parte di agenti radioattivi, gli incidenti o le disfunzioni verificatisi in un sito in cui viene operata la trasformazione del nucleo atomico;
6. i sinistri di cui sia responsabile l’organizzatore del Viaggio, ai sensi dei titolo I° della legge n° 2009-888 del 22 luglio 2009 in materia di svilup po e modernizzazione dei servizi turistici, o di trasporto, tranne disposizioni contrarie previste dalla polizza;
7. i divieti decisi dalle autorità locali, la restrizione alla libera circolazione delle persone e delle cose, la chiusura degli aeroporti o delle frontiere.
LE PRESTAZIONI DELLA POLIZZA
ANNULLAMENTO
DEFINIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A QUESTA PRESTAZIONE
ANNULLAMENTO: rinuncia dell’Assicurato, ferma e definitiva, a usufruire dei servizi assicurati, comunicata a Yelloh! Village.
CONTROLLO DEL DECORSO: ulteriore consultazione medica e/o esami medici complementari.
Le definizioni dei termini comuni a tutte le prestazioni figurano nel capitolo Definizioni Comuni, all’inizio del contratto.
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Quando l’Assicurato annulla una prenotazione, Yelloh! Village ha facoltà di addebitare una parte o anche la totalità del costo dei servizi, applicando le penali di annullamento che aumentano con l'approssimarsi della data della Partenza. Le suddette penali sono calcolate in base alle aliquote precisate nelle Condizioni Generali di vendita della Locazione.
L’Assicuratore rimborsa all’Assicurato le penali addebitate, meno la Franchigia, il cui ammontare è indicato nella tabella degli indennizzi con relative franchigie.
2. I CASI COPERTI DALLA POLIZZA ANNULLAMENTO
L’annullamento deve essere motivato dalla sopravvenienza, successiva alla data di stipula della polizza, di uno dei seguenti casi che impediscono la Partenza dell’Assicurato:
► Eventi sanitari:
2.1. Una Malattia, comprese le complicanze della gravidanza, o un Infortunio,
che comporti necessariamente:
• sia il ricovero in ospedale, dal giorno dell’Annullamento fino al giorno della Partenza,
• sia,
- l’interruzione di qualsiasi attività lavorativa o l’obbligo di restare a casa, se l’Assicurato non lavora, dal giorno dell’Annullamento fino al giorno di Partenza,
e
- una visita medica, nonché la somministrazione di medicine, dal giorno dell’Annullamento fino al giorno di Partenza o esami clinici e/o di laboratorio prescritti dal medico,
e, in ognuno dei casi indicati, la copertura del servizio sanitario nazionale presso cui l’Assicurato è iscritto,
riguardante:
• l’Assicurato medesimo, il coniuge, Convivente, o partner di un’unione civile, gli ascendenti o discendenti diretti dell’Assicurato e del Convivente, o partner di un’unione civile,
• fratelli, sorelle, xxxxxxx, cognate, generi, nuore, patrigni, xxxxxxxx, tutori legali e persone sotto la tutela dell’Assicurato,
• il suo sostituto in ambito lavorativo, designato all’atto della sottoscrizione della polizza o, ove non designato, la persona incaricata di sostituirlo sul posto di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle ferie,
• la persona, designata all’atto della sottoscrizione della polizza, incaricata a titolo oneroso di accudire presso il Domicilio famigliare o di accompagnare i figli minorenni dell’Assicurato o una persona handicappata che vive presso il medesimo durante il periodo della Locazione,
• un altro membro della famiglia dell’Assicurato a condizione venga ricoverato in ospedale per più di 48 ore.
IMPORTANTE
L’onere di fornire la prova della sopravvenienza dei casi di cui al precedente articolo 2.1, intervenuti prima dell'Annullamento, è a carico l’Assicurato. L’Assicuratore si riserva il diritto di rifiutare la richiesta d'indennizzo se l’Assicurato non è in grado di fornire i giustificativi di cui al punto 6.
2.2. I disturbi psichici o mentali e/o l’esaurimento nervoso dell’Assicurato che provochino il ricovero in ospedale per più di 3 giorni.
2.3. Una controindicazione sanitaria alla vaccinazione, le conseguenze di una vaccinazione o l’impossibilità sanitaria di prescrivere una cura preventiva necessaria all’Assicurato per recarsi nel paese dove ha luogo la Locazione, a condizione che tale destinazione non sia stata sconsigliata o vietata da un medico prima della prenotazione della Locazione.
► Eventi familiari
2.4. La convocazione dell’Assicurato, nell’ambito di una procedura d’adozione, nel periodo della
Locazione, a condizione che tale convocazione non fosse già nota al momento della prenotazione.
2.5. Il decesso:
• dell’Assicurato o del coniuge, Convivente, o partner di un’unione civile, di ascendenti o discendenti diretti dell’Assicurato e del Convivente o del partner di un’unione civile,
• di fratelli, sorelle, xxxxxxx, cognate, generi, nuore, patrigni, matrigne, tutori legali e persone sotto la tutela dell’Assicurato,
• del suo sostituto in ambito lavorativo, designato all’atto della sottoscrizione della polizza o, ove non designato, la persona incaricata di sostituirlo sul posto di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle ferie,
• della persona, designata all’atto della sottoscrizione della polizza, incaricata a titolo oneroso di accudire presso il Domicilio famigliare o di accompagnare i figli minorenni dell’Assicurato o una persona handicappata che vive presso il medesimo,
• di un altro membro della famiglia dell’Assicurato,
e a condizione che il domicilio del defunto non sia il luogo della Locazione.
► Eventi professionali o della carriera scolastica
2.6. Licenziamento economico dell’Assicurato o del coniuge, Convivente o partner dell’unione civile, a condizione che la procedura non fosse già avviata prima della stipula della presente polizza e/o della prenotazione della Locazione.
2.7. Assunzione come salariato o stagista remunerato, in data anteriore o durante le date di prenotazione della Locazione, a condizione che l’Assicurato fosse iscritto nelle liste di collocamento e che non si tratti di un posto di lavoro interinale. La prestazione Annullamento si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, intervenute posteriormente alla sottoscrizione della polizza, se l’Assicurato era già titolare di un contratto a durata determinata nella stessa impresa al momento della prenotazione del servizio assicurato.
2.8. Convocazione dell’Assicurato per la ripetizione di esame scolastico, in una data compresa nel periodo di prenotazione della Locazione, a condizione che l'esito dell'esame da ripetersi non fosse noto al momento della stipula della presente polizza.
2.9. Cancellazione o modifica della data delle ferie fissate prima della prenotazione della Locazione, decisa del datore di lavoro dell’Assicurato. Questo caso di copertura si applica unicamente ai dipendenti, con specifica esclusione delle persone che non hanno bisogno dell’accordo del superiore gerarchico per fissare e/o modificare la date delle ferie (es: quadri dirigenti, responsabili e rappresentanti legali di un’azienda, ecc).
Dall’indennizzo viene dedotta la Franchigia specifica riportata nella Tabella degli indennizzi e franchigie. La Franchigia si applica anche alle persone che hanno prenotato la Locazione contemporaneamente all’Assicurato che ha comunicato l’annullamento.
La copertura assicurativa non si applica quando il Sottoscrittore della polizza è l’azienda che modifica la data delle ferie.
2.10. Trasferimento in altra sede di lavoro dell’Assicurato, non motivato da ragioni disciplinari, imposto dal datore di lavoro, che l’obbliga a traslocare negli 8 giorni precedenti la data d’inizio della Locazione o durante la medesima, a condizione che il trasferimento non fosse noto al momento della prenotazione del servizio assicurato.
► Eventi materiali
2.11. Danni materiali gravi causati da:
• furto con Effrazione,
• incendio,
• inondazione,
• evento climatico, meteorologico o naturale, fatti salvi i casi d’esclusione di cui all’articolo 4.9 e 4.10,
subiti direttamente dai seguenti beni immobiliari:
• l’abitazione o la residenza secondaria dell’Assicurato,
• gli uffici o la sede di lavoro se l’Assicurato è un artigiano un commerciante, un dirigente d’impresa o un professionista,
che rendano indispensabile, durante i giorni di svolgimento della Locazione, la sua presenza nel luogo in cui si sono verificati, per ragioni di sicurezza o per occuparsi delle pratiche amministrative
del bene immobiliare danneggiato.
2.12. Guasto del mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato che richiede l’intervento di un meccanico nelle 48 ore precedenti la Partenza, qualora tale mezzo non possa essere utilizzato per recarsi nel luogo di soggiorno finale.
2.13. Incidente o guasto meccanico del mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato per recarsi nel luogo di partenza che comporti un ritardo superiore a due (2) ore rispetto all’ora prevista di arrivo e causi la perdita del mezzo di trasporto prenotato per la Partenza, a condizione che l’Assicurato abbia adottato ogni utile precauzione per arrivare nel luogo di partenza almeno 30 minuti:
• ava prima dell’ora finale di registrazione se si tratta di un volo,
• prima dell’ora di partenza indicata sul titolo di trasporto ferroviario o marittimo.
► Altri eventi
2.14. Furto dei documenti d’identità dell’Assicurato (passaporto o carta d’identità) nelle 48 ore che precedono la Partenza, richiesti dalla dogana per il passaggio della o delle frontiere attraversate per recarsi nel luogo della Locazione, a condizione che la relativa denuncia sia stata depositata prima del giorno di Partenza.
Dall’indennizzo viene dedotta la Franchigia specifica riportata nella Tabella degli indennizzi e franchigie. La Franchigia si applica anche alle persone che hanno prenotato la Locazione contemporaneamente all’Assicurato che ha comunicato l’annullamento.
2.15. Convocazione dell’Assicurato per un trapianto di organi durante il periodo della Locazione.
2.16. Convocazione dell’Assicurato, tassativa, imprevedibile e non procrastinabile, come testimone o giurato in un processo.
2.17. Annullamento da parte di una o più persone che avevano prenotato la Locazione assieme all’Assicurato nello stesso modulo di prenotazione e che hanno sottoscritto la polizza annullamento, se tale rinuncia ha come conseguenza di costringere l’Assicurato ad effettuare il soggiorno da solo.
Tuttavia per le persone che fanno parte dello stesso nucleo famigliare, la prestazione annullamento viaggio è automaticamente estesa a tutte le persone che hanno stipulato la polizza “Annullamento”.
IMPORTANTE
In caso di locazione, la copertura assicurativa è valida a condizione che il bene affittato venga lasciato libero dall’Assicurato.
Tutti i servizi turistici coperti dalla polizza, compresi quelli complementari o successivi, costituiscono una sola e unica Locazione, per cui si tiene conto di un’unica data di Partenza che è quella indicata da Yelloh! Village come data d’inizio della fruizione dei servizi.
3. INDENNIZZO
L’Assicuratore rimborsa, in base ai massimali indicati nella tabella degli indennizzi con relative franchigie, le penali d’annullamento addebitate da Yelloh! Village.
Le penali d’annullamento addebitate sono rimborsate in base ai massimali per persona e per sinistro indicati nella tabella degli indennizzi con relative franchigie.
L’indennizzo versato dall’Assicuratore non può comunque eccedere le penali addebitate all’Assicurato da Yelloh ! Village, il giorno in cui viene informato dell’annullamento a causa del sinistro coperto dalla polizza.
Le Spese amministrative sono interamente rimborsate se fanno parte dell’importo assicurato dichiarato all’atto della sottoscrizione del polizza.
Non sono rimborsate le spese accessorie, quelle per ottenere i visti e le altre spese che non rientrano nelle spese amministrative che giustificano l’applicazione della penale, nonché il premio versato per la sottoscrizione della polizza.
Se l’Assicurato annulla la Locazione a causa di un sinistro coperto dalla polizza, l’Assicuratore rimborsa le spese di supplemento “camera singola” dell’accompagnatore assicurato che ha prenotato la stessa Locazione, a concorrenza delle penali d’annullamento che gli sarebbero state addebitate se avesse annullato la prenotazione.
Se l’Assicurato decide di modificare le date della Locazione, invece di annullarla, a causa della sopravvenienza di uno dei sinistri coperti dalla polizza, l’Assicuratore rimborsa le penali di modifica della prenotazione, a concorrenza delle penali d’annullamento che gli sarebbero state addebitate se avesse annullato la prenotazione.
Dall’indennizzo versato viene defalcata la Franchigia per assicurato (o per pratica relativamente alle locazioni o alle crociere marittime) indicata nella tabella degli indennizzi con relative franchigie.
4. ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni comuni a tutte le prestazioni, gli altri casi non assicurati sono i seguenti:
4.1. le Malattie o gli Infortuni già diagnosticati o curati e le eventuali ricadute, i peggioramenti della malattia e i ricoveri ospedalieri intervenuti tra la data della prenotazione della Locazione e la sottoscrizione della presente polizza;
4.2. le patologie non definitivamente guarite, diagnosticate o curate nei 30 giorni precedenti la prenotazione della Locazione;
4.3. gli Infortuni che richiedono un intervento chirurgico, una rieducazione, esami complementari o la modifica delle cure nei 30 giorni precedenti la prenotazione della Locazione;
4.4. le affezioni del timpano, le affezioni gastriche e/o intestinali, le affezioni della colonna vertebrale, in assenza di Controlli del decorso da parte di Medico nei quindici (15) giorni successivi alla prima visita medica che ha motivato l’Annullamento;
4.5. la gravidanza e/o le sue complicanze oltre la 28° settimana, l’interruzione volontaria di gravidanza, comunque intervenuta, il parto, le fecondazioni in vitro;
4.6. le controindicazioni sanitarie all’effettuazione del Viaggio non consecutive a una Malattia,
compresa la gravidanza o a un Infortunio, come indicato dall’articolo 2.1;
4.7. la mancata vaccinazione o la non assunzione della cura preventiva obbligatoria per il paese di destinazione previsto dalla Locazione;
4.8. il rifiuto del datore di lavoro di concedere le ferie;
4.9. le epidemie, le conseguenze della situazione sanitaria locale, l’inquinamento naturale o provocato dall’uomo;
4.10. le Catastrofi naturali verificatesi all’Estero, aventi come causa determinante l’intensificazione anormale di un agente atmosferico e quelle oggetto della procedura prevista dalla legge n° 82- 600 del 13 luglio 1982;
4.11. le procedure penali di cui è oggetto l’Assicurato;
4.12. qualsiasi impedimento intervenuto tra la data di prenotazione della Locazione e la data di sottoscrizione della polizza;
5. COSA FARE IN CASO DI ANNULLAMENTO
In caso di sinistro che costringa l’Assicurato a rinunciare alla Partenza, questi deve avvisare il più rapidamente possibile Yelloh! Village.
Quindi l’Assicurato deve denunciare il Sinistro all’Assicuratore entro i cinque giorni lavorativi successivi al momento in cui ne viene a conoscenza, tranne i casi fortuiti o di forza maggiore:
➢ oppure telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00, ai seguenti numeri:
• 01 42 99 03 95 (o 01 42 99 03 97 per gli assicurati che non parlano francese)
• se l’Assicurato non si trova in Francia:
33 1 42 99 03 95 (o 33 1 42 99 03 97 per gli assicurati che non parlano francese)
Trascorso tale termine, se l’Assicuratore subisce un danno a causa della denuncia tardiva, l’Assicurato perde il diritto di ricevere l’indennizzo.
6. GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
L’Assicuratore provvede a comunicare all’Assicurato le modalità di presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, assieme all’eventuale richiesta, che l’Assicurato è tenuto a soddisfare, di documenti e informazioni che confermino la causa dell’annullamento e permettano di stabilire l’indennizzo.
Qualora la causa dell’annullamento sia di natura sanitaria, l’Assicurato, a sua discrezione, può comunicare le informazioni relative alla diagnosi, a mezzo posta riservata, all’attenzione del Medico fiduciario dell’Assicuratore.
SINISTRI | GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE |
IN OGNI CASO | - la conferma della prenotazione dei servizi assicurati, - la fattura delle penali d’annullamento dei servizi assicurati, - all’occorrenza, il documento ufficiale che indica il legame di parentela con la persona all’origine dell’Annullamento (copia |
del libretto di famiglia, certificato di convivenza, ecc.), - le coordinate bancarie del conto d’appoggio, - successivamente all’istruzione della pratica, ogni altro giustificativo supplementare richiesto da Mondial Assistance. | |
In caso di Xxxxxxxx, compresa la gravidanza o gli Infortuni: | - all’occorrenza, le ricette dei medicinali o delle cure prescritte dal medico, - l’eventuale resoconto degli esami, - l’eventuale copia del certificato di mutua, - l’eventuale certificato di degenza ospedaliera, - dopo istruzione della pratica e a richiesta dell’Assicuratore: il giustificativo di rimborso dei ticket del servizio sanitario nazionale presso cui è iscritto l’Assicurato. |
In caso di controindicazione sanitaria alla vaccinazione o alla cura preventiva: | - il certificato medico che conferma la controindicazione alla vaccinazione o alla cura preventiva, - ogni attestato sanitario che prova l’incompatibilità sanitaria della vaccinazione o della cura preventiva. |
In caso di convocazione nell’ambito di una procedura d’adozione | - copia della convocazione ufficiale. |
In caso di decesso: | - copia del certificato di morte, - all’occorrenza, le coordinate del notaio che si occupa della successione dell’Assicurato deceduto. |
In caso di esame di recupero: | - copia della convocazione all’esame di recupero, - copia del rinvio o dei voti che determinano il rinvio all’esame di recupero. |
In caso di licenziamento economico: | - copia della convocazione al colloquio di licenziamento, - copia della lettera di licenziamento per motivi economici. |
In caso di assunzione: | - il giustificativo recente di iscrizione alla disoccupazione o all’Ufficio di collocamento, - copia della lettera d’assunzione o del contratto di lavoro. |
In caso di ottenimento di uno stage remunerato: | - il giustificativo recente di iscrizione alla disoccupazione o all’Ufficio di collocamento, - copia della contratto di stage remunerato. |
SINISTRI | GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE (segue) |
In caso di annullamento o modifica delle ferie decisa dal datore di lavoro: | - copia della concessione delle ferie, - copia della busta paga che riporta il riepilogo dei giorni di xxxxx nel mese in cui è stato annullato il viaggio. |
In caso di trasferimento in altra sede di lavoro: | - copia dell’appendice al contratto di lavoro, menzionante la data e il luogo di trasferimento. |
In caso di Xxxxx materiali gravi: | - la ricevuta della denuncia del sinistro fatta pervenire all’assicurazione multirischio abitazione, - in caso di furto, la copia della denuncia alla polizia. |
In caso di danni gravi al veicolo: | - la ricevuta della denuncia di sinistro presso la compagnia che ha emesso la polizza RCA, - o la copia della fattura di riparazione e/o traino del veicolo. |
In caso d’Incidente o guasto meccanico del mezzo di trasporto utilizzato per recarsi nel luogo di Partenza del Viaggio: | Trasporti pubblici: - biglietto del mezzo di trasporto pubblico con l’ora di Partenza, - copia dell’attestazione rilasciata dal vettore indicante la data e l’ora dell’incidente, nonché la durata del ritardo o dell’immobilizzo. Mezzo di trasporto privato: - copia della fattura di riparazione o del soccorso stradale - eventualmente, la ricevuta della dichiarazione di sinistro presentata alla compagnia che ha emesso la polizza RCA. |
In caso di furto dei documenti d’identità: | - copia della denuncia circostanziata alla polizia |
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO
DEFINIZIONE SPECIFICA RELATIVA A QUESTA PRESTAZIONE:
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO: fine anticipata della fruizione dei servizi assicurati a causa di un sinistro coperto dalla polizza.
Le definizioni dei termini comuni a tutte le prestazioni figurano nel capitolo Definizioni Comuni, all’inizio del contratto.
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’Assicuratore garantisce il versamento di un indennizzo, a concorrenza dei massimali indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle franchigie, qualora l’Assicurato sia costretto a interrompere anticipatamente il soggiorno per una delle ragioni seguenti:
• rientro sanitario dell’Assicurato, organizzato da una società d’assistenza;
• ricovero in ospedale dell’Assicurato, sul posto, la cui necessità sia stata confermata da una società d’assistenza;
• rientro anticipato dell’Assicurato organizzato da una società d’assistenza nei seguenti casi:
- per assistere al funerale del coniuge, del convivente o del partner di un’unione civile, di ascendenti o discendenti diretti dell’Assicurato e del coniuge, del convivente o del partner di un’unione civile,
di fratelli, sorelle, xxxxxxx, cognate, generi, nuore, patrigni, matrigne, tutori legali e persone sotto la tutela dell’Assicurato, che non partecipano al Viaggio e risiedono in Europa;
- sopravvenienza di danni materiali causati da un furto con Effrazione, da un incendio, da inondazioni o da un evento naturale, che rendano indispensabile, la presenza dell’Assicurato nel luogo in cui si sono verificati, per ragioni di sicurezza o per occuparsi delle pratiche amministrative, e riguardanti:
- l’abitazione o la residenza secondaria dell’Assicurato,
- gli uffici o la sede di lavoro se l’Assicurato è un artigiano un commerciante, un dirigente d’impresa o un professionista.
2. INDENNIZZO
L’indennizzo è calcolato con decorrenza dal giorno successivo a quello di sopravvenienza dei sinistri previsti dall’articolo 1. «Oggetto della prestazione» (rientro sanitario, ricovero ospedaliero sul posto, rientro anticipato).
L’indennizzo versato è proporzionale al numero di giorni di Locazione non effettuati e al numero di persone assicurate che non completano il soggiorno.
Dall’indennizzo saranno defalcate le spese di apertura della pratica, quelle accessorie, il premio assicurativo e i rimborsi o compensazioni versati da Yelloh! Village.
L’indennizzo versato non può eccedere i massimali per Assicurato e per Sinistro indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle franchigie.
L’indennizzo viene calcolato sulla base del costo della locazione assicurata, a concorrenza dei massimali per assicurato e per sinistro indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle franchigie, a condizione che la Locazione sia stata lasciata libera da ogni occupante.
L’Assicuratore paga anche le spese di pulizia di fine soggiorno, previste o meno dal contratto di locazione, a concorrenza dei massimali per assicurato e per sinistro indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle franchigie, a condizione che la Locazione sia stata lasciata libera da ogni occupante.
IMPORTANTE
Quando il soggiorno è stato interrotto a causa del ricovero ospedaliero sul posto dell’Assicurato, gli accompagnatori assicurati che continuano a occupare la Locazione saranno rimborsati con decorrenza dal giorno successivo a quello di rientro effettivo.
3. ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni comuni a tutte le prestazioni, gli altri casi non assicurati sono i seguenti:
3.1. qualsiasi evento non contemplato nel capitolo 1. «Oggetto della prestazione»;
3.2. le epidemie, le conseguenze della situazione sanitaria locale, l’inquinamento naturale o causato dall’uomo, gli eventi meteorologici o climatici;
3.3. le Catastrofi naturali verificatesi all’Estero, aventi come causa determinante l’intensificazione anormale di un agente atmosferico e quelle oggetto della procedura prevista dalla legge n° 82- 600 del 13 luglio 1982.
4. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
4.1. Prima di organizzare il proprio rientro, l’Assicurato deve rivolgersi a Mondial Assistance per ottenere l’accordo preventivo all’Interruzione del soggiorno:
telefonando al n° 01 42 99 02 02
o al n° 33 1 42 99 02 02, se l’ Assicurato è fuori dalla Francia
24 ore su 24 e 7 giorni su 7
L’Assicuratore provvede a comunicare all’Assicurato il numero assegnato alla pratica.
4.2. In seguito, l’Assicurato deve inoltrare una domanda rimborso dei servizi non utilizzati a causa dell’interruzione del soggiorno:
➢ via e-mail inviata a: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
➢ o tramite posta scrivendo all’indirizzo seguente: Mondial Assistance
Service Relations Clientèle Tour Gallieni II
00 xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxx xxxxx
➢ oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:30
al n° 01 42 99 08 83 o al n° 33 1 42 99 08 83 se l ’Assicurato è fuori dalla Francia
5. GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE
Mondial Assistance provvede a comunicare all’Assicurato le modalità di presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, assieme all’eventuale richiesta, che l’Assicurato è tenuto a soddisfare, di documenti e informazioni che confermino la causa dell’annullamento e permettano di stabilire l’indennizzo e in particolare:
SINISTRI | GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE |
IN OGNI CASO | - le fatture di Yelloh! Village relative ai servizi assicurati, - le coordinate bancarie del conto d’appoggio, - gli originali dei titoli di trasporto del viaggio di ritorno non utilizzati e utilizzati, - il riferimento della pratica comunicato all’Assicurato da Mondial Assistance dopo aver autorizzato d’interruzione del soggiorno, o - l’attestazione di una società di assistenza che precisa il motivo del suo intervento, - successivamente all’istruzione della pratica, ogni altro giustificativo supplementare richiesto da Mondial Assistance. |
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
1. LEGGE APPLICABILE, LINGUA E LOCALIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto è disciplinato dal Codice delle assicurazioni, dalle Condizioni Generali e dal Contratto di fornitura dei servizi assicurati.
Trattandosi di transazioni effettuate tramite Internet, allo spazio virtuale costituito dalle pagine web del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx viene attribuita per convenzione la territorialità francese e le sottoscrizioni effettuate saranno localizzate in Francia, fatta salva la tutela accordata al consumatore dalle leggi del paese in cui risiede abitualmente.
Le Condizioni Generali sono redatte in francese.
2. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, EFFICACIA E CESSAZIONE DELLA POLIZZA
La polizza va stipulata:
• per la polizza «Annullamento»: il giorno stesso della prenotazione o nei 2 giorni lavorativi successivi alla prenotazione;
• per la polizza «Interruzione del soggiorno»: prima della Partenza, a condizione che l’Assicurato non abbia già utilizzato un mezzo di trasporto per recarsi nel luogo di soggiorno.
La polizza entra in vigore:
• per la polizza «Annullamento»: alle ore 0:00 del giorno successivo a quello di pagamento del premio;
• per la polizza «Interruzione del soggiorno»: alle ore 0:00 del giorno di Partenza indicato nel Contratto di fornitura dei servizi assicurati, e non prima del pagamento del premio;
e cessa:
• per la polizza «Annullamento»: con l’inizio dell’erogazione dei servizi assicurati;
• per la polizza «Interruzione del soggiorno»: alle ore 0:00 del giorno di ritorno indicato Contratto di fornitura dei servizi assicurati.
La prestazione «Annullamento» non è cumulativa con la prestazione «Interruzione del soggiorno».
3. POLIZZE AGGIUNTIVE
Se l’Assicurato ha sottoscritto, presso altre compagnie, polizze che offrono le stesse prestazioni della presente polizza, deve comunicarlo all’Assicuratore, assieme all’indirizzo di tali compagnie e ai massimali delle polizze aggiuntive, conformemente a quanto previsto dall'articolo L 121-4 del Codice delle assicurazioni.
L’Assicurato può ottenere l’indennizzo cui ha diritto scegliendo liberamente una delle compagnie presso cui è assicurato.
4. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Ai sensi dell’ordinanza n° 2005-648 del 6 giugno 20 05 relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, il diritto di ripensamento non si applica alle polizze annullamento viaggio e assicurazione bagagli (articolo L 112-2-1 del Codice delle assicurazioni).
5. SURROGAZIONE NEI DIRITTI E AZIONI LEGALI DELL’ASSICURATO
A fronte dell’indennizzo versato e a concorrenza dell’importo della medesimo, l’Assicuratore subentra nei diritti e azioni legali esercitabili dall’Assicurato nei confronti del responsabile del Sinistro, conformemente all'articolo L 121-12 del Codice delle assicurazioni.
Se l’Assicuratore è impossibilitato ad adire le vie legali per motivi attribuibili all’Assicurato, può far valere il diritto d’esenzione parziale o totale dall’obbligo di adempiere nei suoi confronti.
6. SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI ALL’ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE
• Ogni reticenza o falsa dichiarazione, omissione o inesattezza da parte dell’Assicurato nella dichiarazione del rischio provoca la nullità del contratto prevista dall’articolo L113-8 del Codice delle assicurazioni.
• L’omissione o la dichiarazione inesatta da parte dell’Assicurato, se la cattiva fede non è provata, è passibile delle sanzioni previste dall’articolo L113-9 del Codice delle assicurazioni:
- se viene constatata prima del Sinistro: l’Assicuratore ha il diritto di confermare il contratto aumentando il premio oppure di risolvere il contratto entro dieci giorni, con notifica a mezzo raccomandata e rimborso della quota di premio non maturata.
- se viene constatata dopo il Sinistro: l’Assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennizzo proporzionalmente alla differenza tra il premio effettivamente pagato e quello dovuto se il rischio fosse stato esattamente e completamente dichiarato.
7. SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE INTENZIONALE DA PARTE DELL’ASSICURATO AL MOMENTO DEL SINISTRO
Qualsiasi frode, reticenza o falsa dichiarazione intenzionale da parte dell’Assicurato circa le circostanze o le conseguenze di un Sinistro, comporta la perdita del diritto di usufruire della copertura assicurativa o dell’indennizzo previsto per tale Sinistro.
8. PRESCRIZIONE
L’azione legale esercitabile nell’ambito della polizza assicurativa si prescrive 2 anni dopo la data in cui è intervenuto l’evento generatore, ai sensi degli articoli L 114-1 del Codice delle assicurazioni.
Conformemente all’articolo L114-2 del Codice delle assicurazioni, Il termine di prescrizione si interrompe:
• con l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’Assicurato da parte dell’Assicuratore per quanto riguarda l’azione legale relativa al pagamento del premio e all’Assicuratore da parte dell’Assicurato per quanto riguarda il pagamento dell’indennizzo,
• con la designazione di un perito a seguito di un Sinistro,
• quando si verificano le cause ordinarie d’interruzione della Prescrizione.
9. INDIRIZZO DOVE INVIARE I GIUSTIFICATIVI DA FORNIRE IN CASO DI SINISTRO
Per la prestazione Annullamento, i giustificativi devono essere inviati a:
Mondial Assistance Service Gestion des Sinistres
DT001
00 xxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxx Cedex 08
Per la prestazione Interruzione soggiorno, i giustificativi devono essere inviati a:
Mondial Assistance Service Relations Clientèle Tour Gallieni II
00 xxxxxx xx Xxxxxxx Xx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxx Xxxxx
00. STIMA DEI DANNI
Le cause e le conseguenze del Sinistro sono stimate di comune accordo dalle parti o eventualmente dai periti designati, con procedura d’arbitrato irrituale, fatti salvi i rispettivi diritti dell’Assicuratore e dell’Assicurato. Le spese peritali sono equamente suddivise tra le parti.
Se le parti non riescono a mettersi d’accordo sulla nomina dei periti, a tale designazione provvede il Presidente del Tribunale del luogo di residenza del Sottoscrittore.
La designazione del perito di parte può essere effettuata tramite semplice lettera firmata dalle controparti o mediante raccomandata.
11. TERMINI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
A completamento della pratica della denuncia, l’indennizzo viene versato entro 10 giorni dall’accordo intervenuto tra Assicuratore e Assicurato o dalla sentenza esecutiva.
12. INOLTRO DEI RECLAMI
In caso di difficoltà, l’Assicurato deve rivolgersi anzi tutto al suo interlocutore abituale per metterlo al corrente della ragioni d’insoddisfazione e tentare di trovare una soluzione.
Se la risposta fornita da quest’ultimo non lo soddisfa, può inviare un reclamo a: MONDIAL ASSISTANCE FRANCE SAS
Service Traitement des Réclamations TSA 20043
75379 Paris cedex 08
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi (con esclusione di domeniche e giorni festivi) dal ricevimento del reclamo l’Assicuratore fa pervenire all’Assicurato un avviso di ricevimento, tranne se preceduto dalla risposta al reclamo.
La risposta al reclamo deve comunque pervenire all’Assicurato entro 2 (due) mesi dalla data di ricevimento, tranne in circostanze particolari che l’Assicuratore provvederà a comunicare.
Se il disaccordo persiste anche dopo la risposta al reclamo dell’Assicuratore e dopo un ultimo tentativo di conciliazione, l’Assicurato può chiedere l’intervento del mediatore indipendente (ombudsman) le cui coordinate sono le seguenti:
Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) XX 000
00000 Xxxxx cedex 09
Le imprese d’assicurazione aderenti alla FFSA hanno adottato una serie di disposizioni sintetizzate dalle 10 regole della Carta di Mediazione della FFSA che permettono agli assicurati e ai terzi di ricorrere a una procedura di mediazione per la composizione delle vertenze.
13. FORO COMPETENTE E DOMICILIAZIONE DELL’ASSICURATORE
AGA International elegge domicilio presso la sua sede secondaria:
Tour Gallieni II
00, xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx 00000 XXXXXXXX Cedex
Le eventuali contestazioni rivolte alla società AGA International nell’ambito della presente polizza sono di competenza esclusiva dei tribunali francesi e ogni notifica dovrà essere inviata al suddetto indirizzo.
14. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi della legge francese n° 78-17 del 6 gennai o 1978 in materia di privacy, detta «Loi Informatique et Libertés», modificata dalla legge n°2004-801 del 6 agosto 2004, l’Assicurato ha il diritto di consultare i suoi dati personali che figurano negli archivi dell’Assicuratore e opporsi al loro utilizzo oppure chiederne la rettifica o la cancellazione. Tale diritto va esercitato rivolgendosi alla sede dell’Assicuratore in Francia.
15. AUTORITÀ DI VIGILANZA
L’organismo di vigilanza della società AGA International è l’Autorité de Contrôle Xxxxxxxxxx, 00 xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
16. INFORMAZIONI LEGALI
AGA International
Sede legale: 00 xxx Xxxxxxxx - 00000 XXXXXX
Société anonyme con capitale sociale di € 17.287.285 Iscritta nel registro delle imprese di Parigi al n° 519 490 080
Sede secondaria: Tour Gallieni II - 00 xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx - 00000 XXXXXXXX Xxxxx Impresa privata disciplinata dal Codice delle assicurazioni.