TITOLO I FORMAZIONE DELLA F.I.S.G.
TITOLO I FORMAZIONE DELLA F.I.S.G.
ART. 1 - IMPEGNO FEDERALE
0.Xx sensi dell’art. 4 dello Statuto Federale le Società, le Associazioni, gli Enti Sportivi militari entrano a far parte della Federazione previo accoglimento, da parte del Consiglio Federale, della domanda di affiliazione, presentata attraverso il competente Organo periferico.
2.Chi aderisce alla F.I.S.G. si obbliga ad osservare tutte le disposizioni emanate dal Coni e dalla Federazione e a non partecipare ad attività e manifestazioni degli sport del ghiaccio da essa non riconosciute.
ART. 2 - AFFILIATI
1.Sono considerati “affiliati” le Società, le Associazioni, gli Enti Sportivi Militari, aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dalla legislazione vigente, che si affiliano alla F.I.S.G. per la pratica dello Sport del Ghiaccio nel territorio dello Stato.
ART. 3 - ATTIVITA’ FEDERALE
1.L’attività federale degli affiliati può essere a carattere agonistico o promozionale.
2.Per attività agonistica si intende la partecipazione con atleti a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale, regionale o provinciale direttamente organizzata o debitamente approvata dalla F.I.S.G. attraverso i suoi Organi Centrali o Periferici. Tale attività deve essere effettuata secondo le norme dei Regolamenti Federali, con giudici appositamente designati.
3.Per attività promozionale si intende la partecipazione con atleti a gare o tornei a carattere ricreativo e propagandistico direttamente organizzati o debitamente approvati dagli Organi Periferici della F.I.S.G. Gli Organi Periferici segnalano alla Segreteria Generale gli affiliati che svolgono attività promozionale.
4.Le manifestazioni agonistiche ufficiali riconosciute dalla F.I.S.G., oltre alle Olimpiadi Invernali, ai Campionati Mondiali ed Europei, ai Tornei ed alle gare internazionali all’estero, sono tutte quelle inserite, a livello centrale o periferico, nei calendari ufficiali federali.
5.L’attività agonistica svolta da atleti in posizione di tesseramento regolare, sia pur a tempo determinato, sarà considerata patrimonio esclusivo dell’affiliato tesserante.
ART. 4 - PROCEDURE DI AFFILIAZIONE
1.Le Società, le Associazioni e gli Enti sportivi che intendono affiliarsi alla F.I.S.G. devono presentare, per il tramite degli Organi Periferici territorialmente competenti, regolare richiesta attraverso l’apposito modulo predisposto dalla Federazione debitamente compilato.
0.Xx modulo di affiliazione, sottoscritto dal Presidente dell’affiliato, che attesta sotto la propria personale responsabilità la corrispondenza al vero di ogni dichiarazione e la conformità all’originale di ogni documento, deve essere corredato da:
a.atto costitutivo dell’affiliato;
b.statuto sociale redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
x.xx trattasi di sezione sportiva di Polisportiva, atto istitutivo della sezione, statuto della Polisportiva e regolamento di sezione;
d.richiesta di tesseramento attraverso l’apposito modulo predisposto dalla Federazione debitamente compilato con l’indicazione specifica dei singoli incarichi ricoperti da ognuno dei tesserati, di tutti i membri componenti il Consiglio Direttivo nonché copia del verbale dell’Assemblea che ha proceduto all’elezione dei medesimi;
e.richiesta di tesseramento di tutti gli atleti attraverso l’apposito modulo predisposto dalla Federazione;
f.ricevuta di versamento della quota annuale di affiliazione e delle quote annuali di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale;
g.dichiarazione a firma del Presidente comprovante l’avvenuto espletamento delle attività di accertamento dell’idoneità fisica degli atleti per lo svolgimento della pratica sportiva, agonistica e non agonistica, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale;
h.copia del certificato di omologazione dell’Impianto rilasciato dalla F.I. S.G. per l’attività sportiva, salvo quanto previsto dai Regolamenti di Specialità;
i.dichiarazione attestante la disponibilità di una pista, rilasciata dall’Impianto del Ghiaccio dove il richiedente intende svolgere l’attività sportiva.
0.Xx Consiglio Federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed in conformità alle direttive da quest’ultimo emanate, delibera il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 2 lett. l) dello Statuto.
0.Xx riconoscimento degli affiliati decorre dal momento dell’affiliazione. L’affiliazione termina con il decorso dell’anno sportivo per cui è richiesta.
5. I componenti dell’organo amministrativo degli affiliati non potranno ricoprire medesima carica presso altri affiliati alla FISG.
ART. 5 - RIAFFILIAZIONE
0.Xx domanda di riaffiliazione, per la stagione sportiva successiva, predisposta attraverso l’apposito modulo predisposto dalla Federazione, precede qualsiasi atto ufficiale, da parte dell’affiliato, della stagione sportiva in cui è avanzata.
2.Gli affiliati hanno la facoltà di presentare alla F.I.S.G., per il tramite degli organi periferici competenti, domanda di riaffiliazione mediante apposito modulo corredato da:
a.ricevuta di versamento della quota di riaffiliazione e della quota di rinnovo del tesseramento dei soggetti di cui all’art. 4 dello Statuto, stabilite dal Consiglio Federale;
b.dichiarazione, sottoscritta dal Presidente della Società, comprovante l’avvenuto espletamento delle attività di accertamento dell’idoneità fi sica degli atleti per lo svolgimento della pratica sportiva agonistica e non agonistica secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale;
c.copia del certificato dell’omologazione dell’Impianto, rilasciato dalla FISG, per l’attività agonistica, salvo quanto previsto dai Regolamenti di Specialità.
3.Nel caso in cui si siano verificate, rispetto agli atti depositati in Federazione, modificazioni alla composizione del Consiglio Direttivo entro gg. 30 dall’approvazione delle modifiche, deve essere inviata, alla F.I.S.G., tramite l’Organo Periferico competente, copia del verbale dell’Assemblea che ha assunto la decisione stessa. Le decisioni assunte avranno effetto nei confronti della Federazione solo dalla data di pervenimento di detta documentazione.
4.Tale procedura dovrà essere osservata anche nel caso in cui siano state apportate variazioni alla natura giuridica dell’affiliato o, semplicemente, al testo dello Statuto sociale, affinché l’organo che ha provveduto al riconoscimento operi le opportune verifiche.
0.Xx riaffiliazione, se è successiva a variazioni statutarie nei confronti delle quali non siano ancora state espletate le procedure di approvazione del nuovo statuto da parte della Giunta Nazionale o, se all’uopo delegato, del Consiglio Federale, rest a sottoposta a condizione risolutiva fino al momento della prescritta approvazione.
6.Nell’ipotesi di mancata approvazione delle modifiche di cui al comma precedente, l’affiliazione o riaffiliazione si intende revocata.
7.Alle medesime conseguenze sono sottoposti gli Affiliati che, dopo aver ottenuto la riaffiliazione, procedono a modificazioni giuridiche del proprio status ritenute non approvabili da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I o, se delegato da quest’ultimo, da parte del Consiglio Federale.
8.Agli effetti dell’elenco annuale degli Affiliati fa stato la situazione esistente il 1° gennaio di ogni anno.
9.Le società e associazioni sportive non possono partecipare all’attività federale, né esercitare il diritto di voto, se non ancora in regola con le disposizioni di cui al presente articolo.
10.E’ considerato inoperoso l’affiliato che non abbia svolto effettiva attività federale per due stagioni sportive consecutive. L’accertamento è di competenza esclusiva del Consiglio
Federale, secondo quanto stabilito dallo Statuto all’art. 7.1 lett. f), che, in tal caso, delibera la cessazione di appartenenza alla F.I.S.G. dell’Affiliato.
11.Nel caso di costituzione, all’interno dell’affiliato, di una nuova specialità e/o disciplina è necessario inviare una copia del verbale dell’Assemblea che ha assunto tale decisione.
ART. 6 - TERMINI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE
0.Xx domanda di affiliazione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.
2.Annualmente il Consiglio Federale stabilisce i termini di riaffiliazione per ogni disciplina e ne informa gli affiliati attraverso circolari informative.
0.Xx mancata presentazione della domanda di riaffiliazione nei termini massimi stabiliti comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la F.I.S.G. I componenti dell’ultimo consiglio direttivo dell’affiliato rimangono personalmente obbligati in solido per i debiti pendenti con la Federazione.
4.Con la decadenza del rapporto associativo, ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all’osservanza ex -novo delle relative procedure.
5.Qualora entro il periodo 1 luglio - 30 settembre venga convocata una Assemblea Federale straordinaria, della F.I.S.G., gli affiliati potranno parteciparvi solo se avranno provveduto a riaffiliarsi entro i 15 giorni successivi alla data di ricezione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea stessa.
0.Xx suddetta disposizione si applica anche in caso di Assemblee indette dagli Organi periferici della F.I.S.G.
7.L’anzianità di affiliazione, utile ai fini dell’accertamento del diritto a voto, decorre dal momento dell’accettazione della domanda di affiliazione.
ART. 7 - ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE
1.L’ac cettazione della domanda di affiliazione e di riaffiliazione è competenza del Consiglio Federale.
0.Xxxx’avvenuta accettazione della domanda di prima affiliazione la Segreteria Federale dà notizia direttamente all’interessato tramite l’Organo periferico di c ompetenza nei quindici giorni successivi dall’adozione del provvedimento da parte del consiglio Federale.
0.Xx mancata accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione è comunicata all’interessato con la relativa motivazione entro il termine in dicato nel comma precedente.
0.Xx diniego di affiliazione e riaffiliazione o la sua revoca, anche se susseguente a radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, può essere impugnato davanti alla Giunta Nazionale del CONI che si pronunzierà previa acquisizione di un parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
ART. 8 - RAPPRESENTANZA SOCIALE
0.Xx rappresentanza sociale degli affiliati nei confronti della F.I.S.G. spetta al Presidente o a coloro i quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali ritualmente depositati presso la F.I.S.G., e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come dirigenti, per l’anno in corso, alla Federazione stessa.
0.Xx particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti al precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
3.Non possono far parte dell’organo amministrativo di un Affiliato coloro i quali siano incorsi nei provvedimenti definitivi di cessazione del tesseramento in seguito a sanzioni deliberate da una Federazione Sportiva del C.O.N.I., da una Disciplina Sportiva Associata o da un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni o dagli organismi sportivi internazionali o si siano macchiati di gravi atti di indegnità morale e sportiva o, comunque, svolgano analoga funzione presso altro sodalizio affiliato alla FISG.
4.Qualora ciò si verificasse, essi devono essere espulsi dal sodalizio al quale appartengono, pena il decadimento del conseguito diritto di affiliazione da parte del sodalizio stesso.
ART. 9 - RESPONSABILITA’DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AFFILIATO
0.Xx legale rappresentante dell’Affiliato è direttamente responsabile nei confronti della Federazione e dei terzi di tutti gli atti del proprio sodalizio, compresi quelli posti in essere dai tesserati e dai propri sostenitori.
2.Tale responsabilità si estende per solidarietà a tutti gli altri componenti l’organo amministrativo dell’affiliato.
3.Nel caso di sospensione dall’attività federale del legale rappresentante questi è inibito, per tale periodo, ad assolvere qualsiasi incarico federale o sociale, elettivo o di nomina, a livello centrale o periferico.
4.I suoi poteri sono automaticamente, e per il periodo della sospensione, devoluti al/i dirigente/i autorizzato/i alla firma risultante/i sull’ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso la Federazione.
5.Nel caso di sostituzione del legale rappresentante di una Società il nuovo rappresentante deve inviare immediatamente alla Federazione due copie del verbale attestante l’avvenuto passaggio dei poteri, una delle quali sarà immediatamente trasmessa a cura del Segretario Generale all’Organo periferico competente. Fino alla ricezione, i poteri di rappresentanza continuano nella persona di colui che risulta autorizzato dagli atti della Federazione.
ART. 10 - QUOTE DI AFFILIAZIONE E DI RIAFFILIAZIONE
1.Le quote di affiliazione e di riaffiliazione sono stabilite annualmente dal Consiglio Federale e comunicate in tempo utile agli affiliati.
ART. 11 - MOROSITA’DI SOCIETA’
0.Xx morosità degli affiliati, relativamente al versamento delle quote annuali di affiliazione e riaffiliazione e di tesseramento, è preclusiva della loro partecipazione alle assemblee nazionali e periferiche.
0.Xx morosità non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio Federale può comportare la radiazione dell’affiliato moroso.
0.Xx caso di radiazione, comminata dai competenti Organi di Giustizia e fino a quando la morosità non sia stata estinta, i componenti dell’organo amministrativo di tale Affiliato non possono far parte di altre Società affiliate alla Federazione.
0.Xx Consiglio Federale può ricorrere all’esercizio dell’azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.
ART. 12 - SEDE SOCIALE
1.Sulla base di quanto previsto all’art. 4.1 lett. d) dello Statuto, la sede sociale dell’affiliato ovvero quella sportiva, nel caso in cui la sede sociale non sia stabilita in Italia ma in altro Stato U.E., risultante dai moduli di affiliazione e riaffiliazione, è la sola valida, a tutti gli effetti, nei confronti della Federazione.
2.Gli atti ufficiali della F.I.S.G., per i quali non siano previste forme particolari di notificazione, si intendono conosciuti dagli affiliati con la trasmissione degli stessi presso la sede indicata nei moduli di cui al precedente comma o, comunque, con la pubblicazione degli stessi nel sito internet della Federazione.
3.Gli affiliati possono comunque richiedere, tramite l’Organo periferico territorialmente competente, che gli atti ufficiali di cui al precedente comma siano trasmessi presso altro recapito diverso da quello della sede purché alla richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sia allegato l’atto formale di assunzione della decisione.
0.Xx Segreteria Federale, constatata la ritualità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all’interessato, e solo dopo tale atto - portato a conoscenza anche dell’Organo periferico competente per territorio - la suddetta richiesta s’intenderà operante a tutti gli effetti.
5.Le variazioni statutarie riguardanti la sede sociale o sportiva dell’affiliato devono essere immediatamente comunicate, tramite l’Organo perifer ico competente per territorio, alla Segreteria Federale.
6.L’impianto sportivo prescelto dall’affiliato per lo svolgimento delle gare interne può essere collocato in comune diverso da quello della sede sociale o sportiva.
ART. 13 - DENOMINAZIONE SOCIALE
1.Agli effetti federali è valida soltanto la denominazione sociale risultante dal modulo di affiliazione o dai successivi cambiamenti, regolarmente notificati per iscritto.
2.Non può essere assunta denominazione sociale identica o tale da confondersi con quella di altro affiliato alla F.I.S.G.
3.Gli affiliati che intendono cambiare denominazione o modificarla anche ai fini di cui all’articolo successivo, sono tenuti a sottoporre ad approvazione del medesimo organo che ha provveduto al riconoscimento la relativa deliberazione assunta dai competenti organi sociali.
ART. 14 - ABBINAMENTI
1.Sono considerati “abbinati” gli affiliati che assumono, sin dalla costituzione o in fase successiva, il nome di una impresa, ente od organizzazione commerciale - di seguito indicati “Ditta” - con scopo pubblicitario.
2.Le Ditte xxxxxxxxx devono sottoscrivere un apposito modulo di adesione alla F.I.S.G. che le impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni degli Organi federali, con particolare riferimento alla clausola compromissoria.
3.Non è consentito l’abbinamento con Ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto alla pratica sportiva.
4.Non è consentito l’abbinamento con Ditte che abbiano promosso azione legale nei confronti della
F.I.S.G. o altre Federazioni sportive o comunque arrecato danno all’immagine delle suddette con azioni od interventi pubblicamente assunti.
5.E’ consentito ad uno stesso affiliato contrarre due distinti e separati abbinamenti principali, uno relativo all’attività maschile e l’altro all’attività femminile, uno per l’attività senior e uno per l’attività junior.
6.E’ consentito ad uno stesso affiliato contrarre distinti e separati abbinamenti p rincipali per le diverse discipline praticate.
7.L’apposizione sull’abbigliamento di gara di marchi, sigle o scritte dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti tecnici di specialità, dalle circolari annuali di indizione dell’attività federale e nell’osservanza di quanto previsto in materia dalle rispettive Federazioni Internazionali.
ART. 15 - MODALITA’PER L’ABBINAMENTO
1.Delibera sulla domanda di abbinamento il Consiglio Federale La domanda deve contenere l’indic azione esatta della denominazione della Ditta da aggiungere alla propria.
0.Xx Consiglio Federale, esaminati gli atti, autorizza l’abbinamento con indicazione della nuova denominazione.
ART. 16 - FUSIONE
0.Xx fusione di due o più affiliati può eseguirsi mediante la costituzione di un nuovo affiliato (fusione semplice) o mediante l’incorporazione in un affiliato di uno o più altri (fusione per incorporazione).
2.Nella fusione semplice, l’affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto ed un Consiglio Direttivo di nuova elezione. All’affiliato sorto dalla fusione sarà altresì riconosciuta l’anzianità federale dell’affiliato di più antica affiliazione fra quanti ne hanno dato origine.
3.Le denominazioni degli affiliati che hanno dato luogo alla fusione semplice o che sono stati incorporati non potranno essere riutilizzate prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di fusione. Gli affiliati che le avranno assunte saranno comunque considerate di nuova costituzione e soggette, quindi, a tutte le modalità dell’affiliazione, senza alcun diritto precostituito.
4.Non sono ammesse fusioni fra affiliati che abbiano sedi sociali in Regioni diverse, salvo eventuali deroghe da parte del Consiglio Federale concesse agli affiliati che pongano a base della richiesta la necessità di utilizzare l’impianto di ghiaccio più vicino.
5.Nessun atto di fusione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati alla F.I.S.G. per l’anno in corso.
6.A seguito di fusione, gli atleti diventano automaticamente tesserati del nuovo Affiliato sorto dalla fusione.
7.A seguito di incorporazione gli atleti sono automaticamente tesserati per l’affiliato incorporante salvo che quest’ultimo non comprenda la specialità e/o la disciplina da questi praticata, nel qual caso gli atleti interessati saranno considerati liberi.
8.Nel caso che uno o più affiliati vengano incorporati da altro affiliato, questi subentra in tutto il complesso dei diritti, obblighi, doveri e rapporti dei quali erano titolari gli affiliati assorbiti.
9.Rimane immutata l’anzianità federale di affiliazione dell’affiliato incorporante, anche nel caso che avesse incorporato uno o più affiliati di anzianità più remota.
10.Gli affiliati incorporati cessano di far parte della F.I.S.G.
00.Xx domanda di fusione deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante della Società sorta dalla fusione o della Società incorporante, unitamente alla ricevuta della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale, da effettuarsi su c/c postale predisposto dalla F.I.S.G., entro il termine previsto nelle circolari informative annuali.
12.Nel caso in cui la domanda non venga accolta verrà restituito il 50% della tassa versata.
13.Alla domanda, qualora le Società affiliate abbiano natura giuridica di associazioni, dovranno essere allegati in copia autenticata da notaio ovvero per estratto autenticato dai libri delle associazioni:
a)verbali delle assemblee straordinarie con cui le due associazioni deliberano la fusione;
b)atto costitutivo e statuto della nuova associazione con l' elenco degli associati e l' attribuzione delle cariche associative;
c)autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti;
d)delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova associazione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle due associazioni che hanno deliberato la fusione;
e)attestato di disponibilità dell' impianto di gioco, rilasciato dall' Ente proprietario.
Alla domanda di fusione qualora le due Società siano Società di capitali o cooperative, in aggiunta alla detta documentazione, si dovrà dare prova documentale, entro il termine per la presentazione della domanda di fusione, di avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dal Codice Civile.
14.Qualora una associazione non riconosciuta intenda fondersi con una Società, lo scopo federale della fusione sarà raggiunto qualora la associazione deliberi con assemblea straordinaria il trasferimento di tutte le attività e passività proprie alla Società deliberando contestualmente e conseguentemente il proprio xxxxxxxxxxxx.Xx Società incorporante dovrà accettare e fare proprio il trasferimento di tutte le attività e di tutte le passività che facevano capo alla associazione non riconosciuta deliberando le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie, ed ottemperando a tutti gli oneri di procedura e di forma consequenziali previsti dalla legge.
15.Copia autentica della documentazione che attesti l' intervenuta incorporazione e l' adempimento ai prescritti obblighi di legge dovrà essere depositata al Consiglio Federale entro il termine di cui alla Circolare organizzativa annuale.
ART. 17 - SCISSIONE
0.Xx società affiliata che effettui attività in due o più specialità può scindersi in due o più affiliati di nuova costituzione. Gli affiliati nati dalla scissione mantengono l’anzianità federale conseguita dalla rispettiva disciplina ed i diritti ed i doveri ad essa connessi.
0.Xx scissione deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria dell’affiliato.
0.Xx domanda di scissione deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante, unitamente alla ricevuta di versamento della tassa annualmente fissata, da effettuarsi sul c/c postale predisposto dalla F.I.S.G., entro il 15 settembre di ciascun anno. Alla domanda dovranno essere allegati, in copia i seguenti documenti:
a)verbale dell' assemblea straordinaria che ha dleiberato la scissione;
b)atto costitutivo e statuto delle due Società nate dalla scissione, con l' elenco dei soci e l' elezione alle cariche sociali, che dovranno provvedere a presentare separatamente la domanda di riaffiliazione;
c)autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dal legale rappresentante della Società che ha richiesto la scissione.
4.Le Società nascenti dalla scissione potranno svolgere attività solo nella specialità di competenza rinunciando espressamente a svolgere attività in altro settore per almeno quattro anni. L’atto di scissione deve rispettare, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2506 e seguenti del codice civile.
5.Le Società nate dalla scissione manterranno la stessa sede originaria e potranno procedere a fusioni, nel rispetto della normativa vigente.
6.Le Società scisse subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore.
7. Gli atleti/e tesserati per le Società che si scindono vengono automaticamente tesserati per le Società nascenti sulla base delle discipline praticate.
8.Le Società nate dalla scissione sono solidamente responsabili delle obbligazioni assunte dalla Società originaria sino al momento della scissione Delle obbligazioni stesse rispondono, anche personalmente e solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto della associazione.
ART. 18 - ESTINZIONE
1.Qualora un affiliato si estingua o cessi di far parte della F.I.S.G., per qualsiasi motivo, si determina la perdita di ogni diritto nei confronti dell’organizzazione federale e dei relativi tesserati.
ART. 19 - DOVERI E DIRITTI DEGLI AFFILIATI
1.Gli affiliati si impegnano, oltre che per sé anche per i propri tesserati, all’osservanza dello Statuto, di tutte le norme, deliberazioni e decisioni emanate dalla F.I.S.G. ed in particolare si impegnano:
a. ad esercitare la loro attività sportiva esclusivamente nel territorio italiano, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Consiglio Federale a tempo determinato;
b. ad essere retti da organi amministrativi democraticamente eletti secondo le norme degli Statuti sociali, in armonia con lo Statuto della F.I.S.G. e con le leggi vigenti, e responsabili, ad ogni effetto, nei confronti della Federazione;
c. quando xxxxxxx, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione, di far parte della Federazione, a regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati, restando tutti i componenti dell’ultimo organo amministrativo personalmente e solidalmente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli Organi competenti della F.I.S.G.;
d. a provvedere che il tesseramento dei loro Dirigenti, Allenatori, Medici sociali, Atleti, ecc. sia in regola con le norme federali in materia;
e. ad assicurare piena collaborazione ai Dirigenti, Organi e Commissioni federali nello espletamento delle loro funzioni;
f. a provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute, per qualsiasi causa, alla F.I.S.G.;
g. a provvedere a che tutti i propri tesserati e soci sottoscrivano, per accettazione espressa, la clausola compromissoria di cui all’art. 53 dello Statuto Federale, nonché impegnarsi alla piena ed incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei regolamenti emanati dalla F.I.S.G., e di quelli degli Organismi internazionali da essa riconosciuti ed ai quali aderisce;
h.a notificare, immediatamente, ai propri tesserati la data di indizione di ogni Assemblea elettiva per consentire agli stessi di porre, eventualmente, la propria candidatura nei termini stabiliti e di esercitare tutti i diritti loro riconosciuti.
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio all’articolo 4 dello statuto federale.
0.Xx Federazione, se venuta a conoscenza dell’inosservanza di quanto sopra, provvederà a rimettere la pratica al Procuratore Federale per i provvedimenti del caso.
3.Gli affiliati hanno i diritti previsti dall’art. 4 comma 8 dello Statuto.
ART. 20 - ANZIANITA’DI AFFILIAZIONE
0.Xx sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 16.3 dello Statuto, l’anzianità di affiliazione matura se ed in quanto l’attività federale è stata svolta effettivamente e se è stata svolta continuativamente nella stagione sportiva conclusa, nell’arco dei dod ici (12) mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea.
TITOLO II
I TESSERATI
ART. 21 - OSSERVANZA DELLE NORME
1.Con il tesseramento alla F.I.S.G., i soggetti indicati nell’art. 5 dello Statuto Federale accettano lo Statuto ed i Regolamenti, ivi compresi gli effetti da essi derivanti.
ART. 22 - DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI
1.I tesserati hanno il dovere di rispettare, in ogni loro comportamento, la lealtà e la correttezza quali principi che regolano l’esercizio e la partecipazione allo spo rt in generale ed agli sport del ghiaccio in particolare.
2.Le norme che ne disciplinano l’attività, i diritti ed i doveri sono stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.S.G. generali o relativi alle categorie d’appartenenza.
3.I tesserati non possono corrispondere direttamente con le rispettive Federazioni Internazionali se non previa autorizzazione rilasciata dalla Segreteria Federale.
4.Tutte le norme che regolano il comportamento dei tesserati devono essere rispettate. Conseguentemente gli Organi federali competenti considereranno come non posti in essere atti e comportamenti in contrasto con le norme federali, salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari.
5.I tesserati cessano di appartenere alla F.I.S.G. nei casi previsti agli artt. 7 e 8 dello Statuto. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento all’articolo 4 dello Statuto.
ART. 23 - DEFINIZIONI
1.Con il termine “Dirigente Federale” si definiscono i componenti degli Organi Centrali della F.I.S.G., i componenti degli Organi di Giustizia, i componenti degli Organi Periferici.
2.Con il termine “Tesserato” si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato il tesseramento, l’atto cioè che lega una persona alla F.I.S.G. in un rapporto giuridico -sportivo ed al quale viene rilasciata, direttamente o tramite l’affiliato di appartenenza, la tessera federale.
3.Con il termine “Atleta” si definisce chiunque si sia tesserato per un affiliato alla F.I.S.G., al fine di svolgere attività sportiva federale riconosciuta nel settore maschile o femminile.
4.Con il termine “legale rappresentante dell’affiliato” si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza dell’affiliato
5.Con il termine “Dirigente sociale” si definiscono i componenti dell’organo amministrativo di un affiliato alla F.I.S.G.
6.Con i termini “Dirigenti Responsabili” e “accompagnatori” si definiscono i soci degli affiliati che hanno competenze di supporto pratico agli atleti ed ai tecnici.
7.Con i termini “medici” e “massaggiatori” si definiscono i sogget ti prescelti dalla Società per l’assistenza sanitaria degli atleti.
8.Con il termine “Allenatore” si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme del C.N.A.
9.Con il termine “Maestro -istruttore” si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme del C.N.A.
10.Con il termine “Tecnici” si definiscono gli allenatori ed i maestri istruttori.
11.Con il termine “Arbitro” si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme federali per la direzione di una gara di Hockey su ghiaccio.
12.Con il termine “Ufficiale di gara” si definiscono i tesserati abilitati dalle norme federali a svolgere le mansioni previste dal regolamento di categoria.
PARTE I TESSERAMENTO NORME GENERALI
ART. 24 - TESSERAMENTO FEDERALE
1.Chiunque intenda svolgere attività sportiva negli sport del ghiaccio deve tesserarsi attraverso un affiliato alla F.I.S.G. A seguito della richiesta nominativa effettuata dall’affiliato, ai tesserati è rilasciata, dai competenti Organi federali, una tessera di riconoscimento.
2.Con la firma della richiesta di tesseramento l’atleta si vincola, nei confronti dell’affiliato richiedente e della F.I.S.G., in un rapporto giuridico-sportivo accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della F.I.S.G. e le varie disposizioni da questa emanate.
3.L’atleta può partecipare a gare soltanto per l’affiliato per il quale è tesserato e per i campionati consentiti alla categoria di appartenenza.
4.L’atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla F.I.S.G.
0.Xx richiesta di tesseramento, se accolta, autorizza l’atleta alla partecipazione alle gare federali. 0.Xxxx’errato tesseramento e/o dell’errata utilizzazione di un atl eta da parte dell’affiliato di
appartenenza è sempre responsabile l’affiliato.
7.Xxxxxx atleta potrà essere tesserato in favore di un affiliato senza l’autorizzazione dei competenti Organi federali.
8.Nei casi di smarrimento, logorio o distruzione della tessera federale, la Società di appartenenza dell’atleta deve far richiesta di nuova tessera all’Organismo Federale competente specificando e, ove possibile, documentando i motivi per i quali si chiede un duplicato.
9.L’Organismo Federale competente, espletati i n ecessari accertamenti, rilascerà nuova tessera recante la dicitura “duplicato” a seguito del versamento di eventuale quota stabilita dal Consiglio Federale.
ART. 25 - IDONEITA’ALLA PRATICA SPORTIVA
1.Gli atleti e gli arbitri che intendono svolgere attività sportiva nell’ambito della F.I.S.G., ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi stabilite dalle leggi dello Stato italiano e risultare idonei alla pratica sportiva, sia essa agonistica che non agonistica, degli sport del ghiaccio.
2.L’idoneità, documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, costituisce necessario presupposto per il tesseramento. L’idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l’anno sportivo ed, in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito, dall’affiliato di appartenenza (che dovrà tempestivamente informarne il competente Organismo Federale), di svolgere attività di allenamento o di gara. Il venir meno dell’idoneità alla pratica sportiva costituisce causa di automatica sospensione dell’efficacia del tesseramento.
3.E’ facoltà della F.I.S.G. richiedere agli affiliati, in ogni momento, le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati pur nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dati.
4.Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il legale rappresentante dell’affiliato, è tenuto ad attestare l’esistenza agl i atti della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della F.I.S.G., relativa a ciascun atleta tesserato e, altresì, l’impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla F.I.S.G., in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.
5.Con il tesseramento, l’atleta autorizza espressamente l’affiliato, con dichiarazione liberatoria ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, a trasmettere o esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda ai limitati fini della verifica dell’idoneità stessa.
0.Xx mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario
F.I.S.G. costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza.
ART. 26 - TERMINI E MODALITA’DI TESSERAMENTO
1.I moduli di tesseramento, sottoscritti dagli atleti e dai legali rappresentanti dei rispettivi affiliati, devono essere presentati a cura degli affiliati interessati al competente Organismo Federale nei termini e secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
2.I moduli sono distribuiti dalla F.I.S.G., per il tramite degli Organi Periferici, prima della fine di ogni anno sportivo.
0.Xx modulo deve essere presentato completo in ogni sua parte e con la documentazione, ove richiesta. Di quanto in essa contenuto si rende formalmente garante il legale rappresentante dell’affiliato interessato. Dovrà ess ere contestualmente versata la relativa tassa.
0.Xx modulo di tesseramento non è in alcun modo sostituibile con qualsiasi altra dichiarazione. 5.Qualora il modulo di tesseramento - e ove richiesta la necessaria documentazione - venga inviato
al competente Organismo Federale a mezzo fax, entro trenta giorni, dovrà pervenire all’Organismo stesso modulo e documentazione in originale. In difetto l’atleta, qualora avesse preso parte a qualsivoglia attività, verrà considerato in posizione irregolare.
6.Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data di attestazione, da parte del competente Ufficio del Tesseramento, di sussistenza dei requisiti per ottenere lo stesso.
ART. 27 - CATEGORIE E QUALIFICHE DI ATLETI
0.Xx suddivisione degli atleti per età è quella di seguito precisata, salvo deroghe espressamente indicate nei singoli casi.
SETTORE HOCKEY
•Senior: al compimento del 20° anno di età
•Under 20: 19 anni al 31/12 dell’anno in corso
•Under 19: 18 anni al 31/12 dell’anno in corso
•Under 18: 17 anni al 31/12 dell’ann o in corso
•Under 17: 16 anni al 31/12 dell’anno in corso
•Under 16: 15 anni al 31/12 dell’anno in corso
•Under 15: 14 anni al 31/12 dell’anno in corso
•Under 14: 13 anni al 31/12 dell’anno in corso
•Under 13: 12 anni al 31/12 dell’anno in corso
•Under 12: 11 anni al 31/12 dell’anno in corso
•Under 11: 10 anni al 31/12 dell’anno in corso
•Under 10: 09 anni al 31/12 dell’anno in corso
•Under 9: 08 anni al 31/12 dell’anno in corso
•Under 8 l’atleta deve aver compiuto 6 anni nell’anno in corso
PATTINAGGIO DI FIGURA
Artistico
•Esordienti: l' atleta deve aver compiuto 8 anni e non deve aver più di 10 anni al 1° luglio della stagione in corso
•Principianti: l' atleta non deve aver compiuto 12 anni al 1° luglio della stagione in corso
•Cadetti (individuale e coppie): l' atltea non deve aver compiuto 14 anni al 1° luglio della stagione in corso
•Allievi (individuale e coppie): l' atleta non deve aver compiuto 16 anni al 1° luglio della stagione in corso
•Junior individuale: l' atleta non deve aver compiuto 19 anni al 1° luglio dlela stagione in corso
•Junior coppie: l' atleta xxxxx non deve aver compiuto 19 anni al 1° luglio della stagione in corso; l' atleta uomo non deve aver compiuto 21 anni al 1° luglio della stagione in corso
•Senior: l' atleta deve aver compiuto dopo i1 1° lugiol della stagione in corso l' età superiore alle categorie Junior
Danza
•Senior femminile:19 anni compiuti al 1° luglio della stagione in corso
•Senior maschile: 21 anni compiuti al 1° luglio della stagione in corso
•Junior femminile: 19 anni non compiuti al 1° luglio della stagione in corso
•Junior maschile: 21 anni non compiuti al 1° luglio della stagione in corso
•Allievi Femminile: 16 anni compiuti al 1° luglio della stagione in corso
•Xxxxxxx Xxxxxxxx: 18 anni compiuti al 1° luglio della stagione in corso
•Cadetti: 14 anni compiuti al 1° luglio della stagione in corso
•Esordienti: 12 anni compiuti al 1° luglio della stagione in corso
Sincronizzato
•Senior: la squadra è composta da pattinatori che abbiano tutti raggiunto almeno l’età di 14anni, prima del 1° luglio precedente la gara.
•Junior: la squadra è composta da pattinatori che abbiano tutti raggiunto almeno l’età di 12 anni, prima del 1° luglio precedente la gara, ma che non abbiano compiuto l’età di 19 anni, prima del 1° luglio precedente la gara.
•Allievi: la squadra è composta da pattinatori che abbiano tutti raggiunto almeno l’età di 8 anni, prima del 1° luglio precedente la gara, ma che non abbiano compiuto l’età di 15 anni, prima del 1° luglio precedente la gara.
•Cadetti: la squadra è composta da pattinatori che abbiano tutti raggiunto almeno l’età di 8 anni, prima del 1° luglio precedente la gara, ma che non abbiano compiuto l’età di 12 anni, prima del 1° luglio precedente la gara.
Pattinaggio di Velocità
•Senior: devono aver compiuto i 19 anni al 30 giugno
•Junior A: da 17 a 19 anni al 30 giugno
•Junior B: da 15 a 16 anni al 30 giugno
•Junior C: da 13 a 14 anni al 30 giugno
•Junior D: da 11 a 12 anni al 30 giugno
•Propaganda A: da 9 a 10 anni al 30 giugno
•Propaganda B: da 7 a 8 anni al 30 giugno
•Propaganda C: da 5 a 6 anni al 30 giugno
Stock Sport
•Senior: al compimento del 23° anno di età entro il 30 Settembre della stagione precedente
•Junior: dai 18 ai 23 anni entro il 30 Settembre della stagione precedente
•Under18: dai 16 ai 18 anni entro il 30 Settembre della stagione precedente
•Under16: dai 14 ai 16 anni entro il 30 Settembre della stagione precedente
•Under14: dai 10 ai 14 anni entro il 30 Settembre della stagione precedente
Curling
•Esordienti: dagli 8 ai 14 anni entro il 30 Giugno della stagione precedente
•Ragazzi: dai 14 ai 16 anni entro il 30 Giugno della stagione precedente
•Junior: dai 16 ai 21 anni entro il 30 Giugno della stagione precedente
•Senior: al compimento del 22° anno di età entro il 30 Giugno della stagione precedente
•Master: al compimento del 50° anno di età entro il 30 Giugno della stagione precedente
0.Xx base alla qualifica, gli atleti si suddividono in:
a) atleti praticanti attività sportiva agonistica;
b) atleti praticanti attività non agonistica;
0.Xx base alla nazionalità ed alla provenienza gli atleti sono:
a) atleti italiani;
b) atleti comunitari;
c) atleti extracomunitari.
d) atleti neocomunitari
4.Sono considerati atleti praticanti attività sportiva agonistica i tesserati nelle discipline e nelle categorie di seguito indicate:
•Settore HOCKEY: dal compimento dell' 8°anno di età;
•Settore VELOCITA’(Short Track e Pista Lunga) dal compimento dell' 8° anno di età:
•Settore FIGURA (Artistico - Xxxxx e Precision Skating) dal compimento dell' 8° anno di età
•Settore CURLING: dal compimento dell’8° anno di età;
•Settore STOCK SPORT: dal compimento dell’8° anno di età.
5.Tutti coloro non rientranti nelle categorie di cui al punto 4 sono considerati praticanti attività non agonistica.
ART. 28 - PARTECIPAZIONE SUB-JUDICE
1.Xxx l’affiliato, nel moment o di partecipazione all’attività, non sia ancora in possesso di uno o più tessere di atleti regolarmente concesse deve consegnare, nelle mani degli arbitri o del Presidente di Giuria, l’attestazione di avvenuta concessione rilasciata ai sensi di cui al precedente art. 26 comma 6.
2.Le dichiarazioni mendaci contenute nella richiesta di tesseramento o nell’eventuale documentazione allegata saranno punite quale illecito sportivo.
ART. 29 - DISCIPLINE INDIVIDUALI: SPONSOR
1.Nessun tesserato F.I.S.G. a discipline individuali può sottoscrivere o concludere contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità e/o sfruttamento della propria immagine autonomamente senza l’autorizzazione del Consiglio Federale.
2.E’ comunque sempre preclusa la possibilità per i tesserati F.I.S. G. di concludere accordi di sponsorizzazione in ragione della partecipazione a Giochi Olimpici.
0.Xx richiesta dovrà pervenire al Consiglio Federale da parte del tesserato interessato unitamente ad una copia del contratto da stipularsi contenente i termini e le condizioni di applicabilità, la durata e le relative sanzioni in caso di inadempienza delle parti.
0.Xx Ditta sponsorizzatrice deve sottoscrivere un apposito modulo di adesione alla F.I.S.G. che la impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni degli Organi federali, con particolare riferimento alla clausola compromissoria.
0.Xx Ditta si impegna, inoltre, a non avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento di qualsiasi genere, per presunti danni, nei confronti della F.I.S.G.
6.Non è consentito sottoscrivere o concludere contratti con Ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva, con leggi limitatrici della pubblicità o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto alla pratica sportiva o che siano in concorrenza merceologia con le ditte che hanno sottoscritto accordi promopubblicitari con la Federazione.
7.I contratti non possono essere in contrasto con i Regolamenti della F.I.S.G. ed i regolamenti delle Federazioni Internazionali alle quali la F.I.S.G. aderisce.
8.Non è consentito sottoscrivere o concludere contratti con Xxxxx che abbiano promosso azione legale nei confronti della F.I.S.G., o altre Federazioni sportive, o comunque arrecato danno all’immagine delle suddette con azioni od interv enti pubblicamente assunti.
9.L’inosservanza di quanto previsto nel presente articolo da parte del tesserato comporterà la sottoposizione dello stesso a procedimento disciplinare per violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia.
PARTE II
ORGANI COMPETENTI E MODALITA’DEI TESSERAMENTI
ART. 30 - ORGANISMO COMPETENTE AL TESSERAMENTO
1.E’ competente al rilascio delle tessere federali l’Ufficio Tesseramento Federale, domiciliato presso la Segreteria generale della FISG.
ART. 31 – COMMISSIONE TESSERAMENTO
0.Xx Commissione di Tesseramento è competente in caso di controversie tra atleti e società affiliate, in merito al trasferimento degli atleti ed all’indennità di formazione.
0.Xx Commissione Tesseramento è formata da tre membri.
0.Xx Consiglio Federale nomina il Presidente, uno titolare e uno supplente, ed i membri, due titolari e due supplenti. Almeno due dei componenti la Commissione deliberante devono essere iscritti all’albo degli avvocati.
4.L’atleta o gli affiliati potranno deferire ogni divergenza sul trasferimento degli atleti e sulla congruità della indennità di formazione proponendo apposita istanza alla Commissione. L’istanza dovrà essere inviata, entro il 15 settembre, a mezzo raccomandata a.r., alla Segreteria Generale ed in copia alla parte interessata.
0.Xx Commissione, convocate le parti e sentitele separatamente, esperisce un tentativo di conciliazione.
0.Xx il tentativo di conciliazione darà esito positivo avrà effetto vincolante per le parti.
0.Xx il tentativo di conciliazione darà esito negativo, la Commissione, nel contraddittorio delle parti, ma senza vincoli di procedura, valutato ogni elemento soggettivo ed oggettivo e assunta ogni necessaria informazione, emetterà, a maggioranza, una decisione secondo equità e nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti federali.
0.Xx la Commissione di Tesseramento riconosce il diritto all’indennità di formazione, l’affiliato che ha tesserato l’atleta deve corrispondere la stessa entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento. In caso di inadempimento la Società non potrà iscriversi ai campionati nella stagione successiva fino al saldo della morosità accertata
9.Le decisioni della C.T.A. sono inappellabili.
ART. 32 - CASI DI TESSERAMENTO
0.Xx tesseramento per una società affiliata alla F.I.S.G. avviene in uno dei seguenti casi: a)per primo tesseramento;
b)per rinnovo d’autorità;
c)per rinnovo con il consenso dell’atleta svincolabile;
d)tesseramento conseguente a mancato rinnovo da parte della Società di appartenenza; e)tesseramento conseguente a rinuncia della Società a partecipare all’attività alla quale
aveva diritto;
f)tesseramento conseguente a nulla-osta al trasferimento definitivo (cessione); g)tesseramento conseguente a nulla-osta al trasferimento a tempo determinato (prestito); h)tesseramento conseguente a svincolo.
ART. 33 - PRIMO TESSERAMENTO
0.Xx modulo di primo tesseramento deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dall’atleta e dal legale rappresentante dell’affiliato e per gli atleti che, al momento della richiesta, non abbiano compiuto il 18° anno di età deve essere controfirmato dall’esercente la potestà genitoriale.
0.Xx tesseramento nelle discipline diverse dall’Hockey può essere effettuato dal 1° luglio al 30 giugno. Il tesseramento nella disciplina dell’Hockey avviene nei termini annualme nte previsti nelle circolari d’indizione del campionato.
0.Xx rappresentante legale dell’affiliato richiedente, con la sottoscrizione del modulo, attesta l’autenticità anche della firma dell’atleta e dell’esercente la potestà genitoriale, se apposta.
0.Xx competente Organismo Federale, accertata l’ammissibilità della richiesta, provvede al rilascio della relativa tessera, dandone comunicazione alla Società richiedente.
5.L’atleta nato o residente nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano è parifi cato, per quanto sopra ed a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.
ART. 34 - TESSERAMENTO PER RINNOVO D’AUTORITA’
1.Per facilitare le operazioni di rinnovo, il competente Organismo Federale invia a ciascun Affiliato gli elenchi contenenti i nominativi degli atleti tesserati al 30 aprile dell’anno in corso.
2.Gli elenchi non sono vincolanti e non costituiscono alcun titolo a favore delle Società, se non sorretti dal relativo diritto.
3.Gli affiliati, previo accertamento dell’effettiva posizione di ciascun atleta, dovranno:
a) depennare gli atleti di cui non intendono avvalersi;
b) depennare gli atleti che si siano svincolati;
c) inserire l’atleta o gli atleti il cui nominativo è stato omesso pur esistendo il diritto al rinnovo;
d) correggere gli eventuali errori nei dati anagrafici degli atleti iscritti nell’elenco;
e) sottoscrivere gli elenchi a cura del proprio legale rappresentante.
4.Così compilati gli elenchi dovranno pervenire al competente Organismo Federale entro i termini annualmente previsti dal Consiglio Federale per ciascuna disciplina che saranno comunicati con circolari in tempo utile per la partecipazione all’attività.
5.Scaduti i termini di cui sopra, le Società non possono più provvedere al rinnovo d’autorità e gli atleti in tale posizione divengono automaticamente liberi, a meno che non sottoscrivano una nuova richiesta di tesseramento per la stessa Società.
6.Annualmente il Consiglio Federale può stabilire, altresì, i termini di tesseramento in deroga ed eventuali sanzioni pecuniarie conseguenti.
7.Ove la società intenda continuare ad avvalersi di un atleta svincolato ma già tesserato per la stessa società, dovrà fargli sottoscrivere il modulo di nuovo tesseramento.
ART. 35 - TESSERAMENTO PER MANCATO RINNOVO D’AUTORITA’
1.Ove la Società non abbia rinnovato il tesseramento di un atleta entro i termini di cui al precedente articolo, l’atleta, a partire dal giorno successivo alla scadenza di detti termini può, nel rispetto delle norme generali sul tesseramento, richiedere il tesseramento per altra Società.
0.Xx competente Organismo Federale, accertato il mancato rinnovo di autorità, provvede al tesseramento per la nuova Società.
ART. 36 - TESSERAMENTO CONSEGUENTE A RINUNCIA AI CAMPIONATI FEDERALI DI CATEGORIA
1.Nella disciplina dell’Hockey, qualora un Affiliato rinunci a partecipare, prima del suo inizio, al campionato cui ha diritto facendo istanza al Consiglio Federale di partecipare ad un campionato di categoria sportiva inferiore, gli atleti possono tesserarsi con altra Società iscritta al campionato che è stato oggetto di rinunzia. In tal caso la Società rinunziante deve concedere il nulla-osta ed ha facoltà di subordinarne la concessione al pagamento dell’indennità di formazione calcolata secondo i parametri stabiliti nel presente Regolamento.
2.Nei casi di rinuncia all’attività sportiva del campionato di riferimento, lo svincolo opera di diritto e senza condizione.
3.Gli atleti già in prestito ad altro affiliato possono esercitare tale facoltà solo dopo il termine dell’anno spor tivo.
4.Nel caso di rinuncia verificatasi a campionato o attività iniziata, gli atleti saranno liberi da vincolo e potranno chiedere un nuovo tesseramento per altra società nello stesso anno sportivo di riferimento.
5.Per ogni questione relativa al tesseramento conseguente a rinunzia è competente la Commissione Tesseramento.
6.Nelle specialità diverse dall’Hockey, alla rinunzia dell’affiliato a svolgere l’attività federale obbligatoria consegue il diritto degli atleti di svincolarsi senza condizione.
ART. 37 - TESSERAMENTO CONSEGUENTE A TRASFERIMENTO DEFINITIVO
1.Ogni atleta tesserato può essere trasferito ad altro affiliato mediante rilascio, da parte dell’affiliato di appartenenza, del relativo nulla-osta al trasferimento definitivo.
2.L’affiliato cessionario ri chiede il tesseramento dell’atleta trasmettendo, al competente Organismo Federale, il modulo di tesseramento per trasferimento definitivo, debitamente sottoscritto dall’atleta e dall’affiliato cedente, che deve pervenire entro cinque giorni prima dell’iniz io dei rispettivi campionati o dell’attività ufficiale a calendario.
0.Xx mancato rispetto di tali formalità impedisce il trasferimento.
4.Gli atleti tesserati per la prima volta per un affiliato non possono essere trasferiti ad altro affiliato nello stesso anno sportivo salvo i casi di rinunzia, di cui all’art. 36 comma quarto.
5.Dopo che sia stato presentato o spedito al competente Organismo Federale il modulo di tesseramento non può essere richiesto ed ottenuto, nel corso dello stesso anno sportivo, il trasferimento definitivo ad altro affiliato.
6.I trasferimenti definitivi pervenuti entro i termini di cui al 2° comma hanno efficacia a partire dalla stagione sportiva successiva.
ART. 38 - TESSERAMENTO CONSEGUENTE A TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO
1.Ogni atleta tesserato può essere trasferito ad altro affiliato mediante rilascio, da parte dell’affiliato di appartenenza, del relativo nulla-osta a tempo determinato. Gli eventuali voti plurimi legati all’attività di detti atleti saranno assegnati alla società presso cui l’atleta è stato trasferito, in ordine all’attività svolta per la società medesima.
2.L’affiliato cessionario richiede il tesseramento al competente Organismo Federale nei termini previsti nelle circolari annuali di indizione dei campionati e delle altra attività federali, trasmettendo il nulla-osta a tempo determinato debitamente sottoscritto dal rappresentante legale dell’affiliato cedente, dall’atleta e dal rappresentante legale dell’affiliato cessionario
3.I termini di cui al precedente comma vengono computati escludendo il giorno dell’inizio del Campionato o dell’attività cui l’affiliato cessionario partecipa.
0.Xx mancato rispetto delle formalità impedisce il trasferimento a tempo determinato.
0.Xx termine di ogni anno sportivo l’atleta torna ad essere au tomaticamente vincolato per l’affiliato di origine, sempre che questo possa provvedere e provveda tempestivamente al rinnovo di autorità e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34, comma 7 del presente regolamento.
6.All’affiliato cessionario non è cons entito cedere a sua volta l’atleta tesserato a tempo determinato.
7.Un affiliato non può tesserare e utilizzare atleti tesserati a tempo determinato in ragione di più del 50% per ogni squadra e per ogni categoria. Il calcolo si effettua sul numero minimo di atleti tesserabili per specialità.
8.I diritti di qualsiasi natura connessi con i risultati conseguiti dall’atleta durante il tesseramento a tempo determinato competono all’affiliato cessionario.
0.Xx firma di un atleta sul modulo di tesseramento a tempo determinato equivale ad esplicita accettazione a svolgere attività presso un altro affiliato e tale posizione non potrà formare oggetto di istanza di svincolo. La mancata sottoscrizione vale quale “non consenso” al trasferimento.
10.L’affiliato cedente è tenuto ad inviare le tessere degli atleti ceduti a tempo determinato al competente Organismo Federale che provvederà a restituirle al termine dello stesso.
11.Gli anni in cui l’atleta è trasferito a tempo determinato si computano ai fini della maturazione dello svincolo.
Art. 39 – VINCOLO SPORTIVO
0.Xx vincolo sportivo determina il rapporto tra l’affiliato ed il tesserato atleta. 0.Xx Vincolo sportivo è di tipo regolamentare e di tipo volontario.
0.Xx Vincolo sportivo regolamentare è il vincolo che si determina tra atleta ed affiliato in applicazione delle norme regolamentari e si produce, a pena di nullità, con atto scritto mediante gli appositi moduli di tesseramento predisposti dalla F.I.S.G.
0.Xx Vincolo sportivo volontario è il vincolo che si determina tra atleta maggiorenne e affiliato in conseguenza di un accordo tecnico agonistico tra essi intervenuto, che deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, nelle forme previste dall’art. 43 del presente regolamento.
0.Xx Vincolo sportivo volontario, salvo quanto espressamente previsto, prevale sul vincolo sportivo regolamentare.
6.Per gli atleti provenienti da Federazione straniera, anche se in possesso della cittadinanza italiana, il regime di vincolo è pari alla durata del transfert card concesso dalla Federazione di appartenenza e, comunque, non potrà mai superare quanto previsto dalle norme seguenti.
Art. 40 – VINCOLO SPORTIVO – MODALITA’
1.Gli atleti, sin dal 1° tesseramento per attività agonistica, si vincolano con la società per cui hanno richiesto il tesseramento.
0.Xx vincolo regolamentare si applica con le seguenti modalità:
•Gli atleti delle discipline diverse dall' Hockey sono vincolati per l' affiliato per il solo anno sportivo in cui è stato rilasciata la tessera. Per essi l' affiliato procede annualmente al rinnovo d' autorità a meno che l' atleta non abbia comunicato, a mezzo raccomandata A/R, alla società ed alla F.I.S.G., entro il 15 luglio, la propria indisponibilità a rinnovare il rapporto. In tal caso l' atleta è libero di tesserasri con altro sodalizio;
•Gli atleti della disciplina Hockey di età inferiore ai 14 anni sono vincolati per l' affiliato per il solo anno sportivo in cui è rilasciata la tessera;
•Gli atleti della disciplina Hockey di età superiore ai 14 anni sono vincolati per l’affiliato per un periodo non superiore a 4 stagioni sportive, ivi compresi quelli in cui si siano realizzati tesseramenti a tempo determinato.
3. Gli atleti che abbiano maturato la possibilità di svincolo, entro il 30 settembre della stagione sportiva in corso, hanno sempre la facoltà di rinnovare il vincolo per ulteriori quattro anni ripresentando il modulo di nuovo tesseramento.
0.Xx caso di mancato rinnovo, l’atleta potrà vincolarsi con altra società.
5.Nella disciplina dell’Hockey, la Società da cui l’atl eta ha chiesto di essere svincolato ha facoltà di richiedere all’affiliato presso il quale l’atleta ha chiesto di tesserarsi il pagamento di un’indennità di formazione calcolata secondo quanto previsto all’art. 41 e secondo i parametri in allegato.
0.Xx caso di controversie nella determinazione della indennità di formazione richiesta, la Società richiedente può ricorrere alla Commissione Tesseramento. In caso di mancato versamento dell’indennità determinata, si applicherà quanto previsto dall’articolo 31, com ma 8 del presente Regolamento.
ART. 41 – VINCOLO SPORTIVO REGOLAMENTARE – INDENNITA’DI FORMAZIONE
1.Tenuto conto della specificità della disciplina dell’Hockey ed in specie dell’impegno economico necessario alla formazione degli atleti, è costituito in favore degli affiliati partecipanti ai campionati federali hockey, l’istituto dell’indennità di formazione, disciplinato secondo le norme seguenti.
2.L’indennità di formazione serve ad indennizzare l’affiliato di appartenenza per le spese sostenute e l’attivit à svolta per la formazione fisica, atletica e tecnica dell’atleta e deve essere stabilita, in una misura forfetaria di base e con indici integrativi, tenuto conto dei seguenti criteri:
f) età del tesserato;
g) numero degli anni di tesseramento nella società di appartenenza dell’atleta ma fino ad un massimo di xxxx;
h) maturazione agonistica dell’atleta;
i) interesse nazionale dell’atleta.
3.Tali indennità, inderogabili nel massimo stabilito, sono previste nel presente Regolamento e contenute nell’allegato 1).
4.L’indennità di formazione dovrà essere reinvestita nel perseguimento di fini sportivi.
5.Sino al compimento del 22° anno, la crescita anagrafica dell’atleta costituisce elemento di maggiorazione per il calcolo dell’indennità di formazione.
6.Dal 22° anno di età in poi, la crescita anagrafica dell’atleta costituisce elemento di riduzione per il calcolo dell’indennità di formazione, partendo dalla valorizzazione massima dell’atleta raggiunta al 22° anno di età.
Art. 42 – CESSAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO REGOLAMENTARE
0.Xx vincolo pluriennale cessa se l’atleta per 24 mesi consecutivi non sia stato iscritto a referto in alcuna gara.
Il vincolo cessa inoltre nei casi di cui all’art. 36 del presente regolamento.
0.Xx vincolo cessa altresì quando si verifichi una causa di cessazione di appartenenza della Società alla FISG ovvero :
a) la società di appartenenza dell’atleta sia incorsa in inattività assoluta per un anno sportivo federale;
b) l’atleta appartenga ad una società che non ha rinnovato l’affiliazione nei termi ni previsti o questa sia stata revocata;
c) la società di appartenenza dell’atleta si sia sciolta;
d) la società di appartenenza dell’atleta sia receduta dalla F.I.S.G.;
e) la società di appartenenza dell’atleta sia stata radiata dalla F.I.S.G.
Art. 43 – VINCOLO SPORTIVO VOLONTARIO
1.L’atleta che abbia compiuto la maggiore età e la Società di appartenenza possono stipulare tra di loro accordi tecnico-agonistici, con i quali l’atleta si impegna a svolgere l’attività sportiva con la Società per una o più stagioni sportive, fino ad un massimo di quattro.
2.Durante la vigenza dell’accordo l’atleta potrà essere trasferito solo ed esclusivamente con nulla osta da parte della società di appartenenza od a seguito di lodo arbitrale che preveda la risoluzione dell’accordo.
0.Xx validità e la opponibilità di tali accordi deve risultare da un “memorandum” , conforme al modello stabilito annualmente dal Consiglio Federale, che debitamente sottoscritto dal Presidente della Società e dall’atleta, deve essere depositato entro 45 giorni da lla sua stipulazione presso l’Organismo Federale competente al tesseramento, che lo annoterà in apposito registro.
0.Xx vincolo volontario prevale sul vincolo regolamentare.
Art. 44 – CESSAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO VOLONTARIO
0.Xx vincolo sportivo volontario cessa per accordo tra le parti, scadenza, risoluzione risultante da lodo arbitrale.
0.Xx vincolo sportivo volontario cessa altresì al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 35, 36, 37.
ART. 45 - TESSERAMENTO GRUPPI SPORTIVI MILITARI
1.I gruppi sportivi militari possono tesserare atleti secondo i limiti numerici previsti per gli altri affiliati alla F.I.S.G.
2.L’atleta che ottiene l’arruolamento volontario nelle Forze Armate o nei Gruppi paramilitari (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza) ha diritto di essere tesserato d’autorità per la Società Sportiva dell’Ente militare o del Corpo cui è assegnato.
0.Xx trasferimento potrà essere effettuato previa richiesta dell’Ente al competente Organismo Federale, anche durante l’a nno sportivo, in deroga ai termini di tesseramento annualmente stabiliti.
0.Xx trasferimento di cui al presente articolo non necessita di nulla-osta da parte della Società di appartenenza ed alla medesima non è dovuta alcuna indennità di formazione. Analogamente il Gruppo Sportivo militare non ha diritto all’indennità di formazione per gli atleti che, esaurito il rapporto con il medesimo, si tesserano per un affiliato alla F.I.S.G.
5.Nella disciplina dell’Hockey, il tesseramento con un Gruppo Sportivo Militare produce una sospensione non superiore a due anni del periodo di vincolo regolamentare. Se il
tesseramento con il Gruppo Militare si esaurisce entro due anni, rivive il rapporto di vincolo regolamentare fino alla scadenza del periodo residuo maturato al momento dell’interruzione del rapporto con la società di provenienza. Se il tesseramento con il
G.S.M. supera i due anni l’atleta è svincolato di diritto e senza condizione.
ART. 46 - TESSERAMENTO DI ATLETI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA
1.Le richieste di tesseramento di atleti provenienti da Federazione straniera devono essere presentate alla segreteria federale, attraverso l’apposito modulo, debitamente compilato.
2. Alla richiesta di tesseramento devono essere allegati:
a) Transfer Card per tale intendendosi il nulla-osta internazionale nei Regolamenti Internazionali Hockey.
b) Dichiarazione di nulla-osta della Federazione straniera di provenienza (nelle altre discipline).
c) Copia del versamento della tassa annualmente stabilita dalla F.I.S.G.
d) Permesso di soggiorno.
3.Le richieste di tesseramento di atleti aventi doppia cittadinanza, provenienti da Federazione straniera, devono essere presentate, attraverso l’apposito modulo, debitamente compilato alla segreteria federale,
0.Xx tal caso alla richiesta di tesseramento devono essere allegati:
a) Transfer Card, per tale intendendosi il nulla osta internazionale nei Regolamenti Internazionali Hockey.
b) Dichiarazione, rilasciata dalla Federazione straniera, attestante che l’atleta no n ha mai partecipato a competizioni internazionali con selezioni nazionali.
c) Certificato di cittadinanza.
d) Copia del versamento della tassa annualmente stabilita dalla F.I.S.G.
5.L’atleta che dimostri l’avvenuta presentazion e all’Autorità competente della richiesta di cittadinanza, è ammesso a presentare il certificato di cittadinanza nei 30 giorni successivi. La mancata presentazione del certificato nei termini massimi comporta la decadenza dalla possibilità di effettuare il tesseramento per la stagione in corso.
0.Xx Federazione stabilisce annualmente limiti al tesseramento degli atleti stranieri per ogni singola specialità, sulla base delle disposizioni dettate dal C.O.N.I.
0.Xx Federazione stabilirà annualmente, in sede di circolari di indizione delle varie manifestazioni agonistiche federali, il numero di atleti di cittadinanza italiana, specialità per specialità, che ogni sodalizio affiliato dovrà comunque impiegare in ogni manifestazione sportiva in cui prende parte, sulla base delle disposizioni dettate dal C.O.N.I.
PARTE III
ALTRI TESSERAMENTI
ART. 47 - TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI FEDERALI
1.I dirigenti federali sono i soggetti definiti nel 1° comma di cui all’art. 23 del presente Regolamento.
2.I requisiti e le condizioni soggettive per ricoprire le cariche ed il loro conseguimento sono stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3.I dirigenti federali sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio.
4.I dirigenti federali che, nell’esercizio delle funzioni der ivanti da tale qualifica, contravvengono alla disciplina ed ai regolamenti federali, sono sottoposti ai provvedimenti degli Organi di Giustizia.
0.Xx dirigente che non partecipi, salvo casi di legittimo impedimento, a quattro riunioni anche non consecutive indette dall’Organo di cui fa parte, sarà considerato decaduto dalla carica con apposita delibera del Consiglio Federale. L’impedimento deve essere comunicato a mezzo fax tempestivamente. Il C.F., all’atto dell’insediamento della riunione, valuta l’impedime nto e delibera in merito alla sua legittimità.
ART. 48 - TESSERAMENTO ARBITRI ED UFFICIALI DI GARA
0.Xx tesseramento degli arbitri avviene attraverso apposita richiesta inoltrata dal Gruppo Arbitri Hockey su Ghiaccio (G.A.H.G.).
0.Xx tesseramento degli Ufficiali di gara avviene attraverso apposita richiesta inoltrata dal Gruppo Ufficiali di Gara (G.U.G.).
3.L’assunzione delle qualità di cui al presente articolo avviene secondo le norme stabilite nei regolamenti G.A.H.G. e G.U.G., approvati dalla FISG. Chi esercita abusivamente il ruolo di arbitro o di ufficiale di gara sarà sottoposto a procedimento disciplinare
Il tesseramento ha validità un solo anno sportivo ed è rinnovabile.
ART. 49 - TESSERAMENTO DI ALLENATORI, MAESTRI-ISTRUTTORI
0.Xx tesseramento degli Allenatori e dei Maestri-Istruttori avviene attraverso la richiesta nominativa effettuata dagli Affiliati o attraverso l’inquadramento degli stessi negli albi federali.
2.L’assunzione delle qualità di cui al presente articolo avviene secondo le norme, st abilite nei regolamenti F.I.S.G., del Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.) e l’iscrizione nei relativi ruoli.
3.Chiunque eserciti abusivamente il ruolo di allenatore o maestro xxxxxxxxxx è sottoposto a procedimento disciplinare.
0.Xx tesseramento ha validità un solo anno sportivo ed è rinnovabile.
ART. 50 - TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI DI SOCIETA’
1.I Dirigenti sociali di cui all’art. 23 del presente Regolamento sono eletti e/o nominati dall’Assemblea della Società alla quale appartengono.
2.I componenti degli organi amministrativi sono riportati sul modulo di affiliazione o riaffiliazione e, conseguentemente alla loro elezione, la Società di appartenenza deve provvedere al relativo tesseramento presso la F.I.S.G.
ART. 51 - ALTRI TESSERATI
1.Devono essere tesserati alla F.I.S.G. i Dirigenti Responsabili, gli Accompagnatori, i Medici, i massaggiatori nonché gli altri soci degli affiliati che partecipano all’attività societaria nell’ambito di un campionato federale, di tornei e gare amichevoli autorizzate dal la F.I.S.G.
0.Xx Società deve provvedere al loro tesseramento alla F.I.S.G. secondo il suddetto in- quadramento.
ART. 52 - MODALITA’DI TESSERAMENTO
0.Xx richiesta di tesseramento, per i soggetti di cui al precedente articolo, deve essere redatta sui moduli predisposti dalla F.I.S.G., firmata dal legale rappresentante dell’affiliato ed inviata all’Ufficio Affiliazioni della F.I.S.G.
2.Per il tesseramento dei Medici la Società dovrà inviare alla F.I.S.G. copia del certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici specificando l’eventuale iscrizione alla Federazione Medico Sportiva Italiana.
3.Per il tesseramento dei massaggiatori la Società dovrà inviare alla F.I.S.G. autocertificazione dell’interessato attestante l’idoneità all’esercizio della professione, secondo l a legislazione nazionale. Può, altresì, essere tesserato per l’esercizio delle funzioni di assistenza, normalmente effettuate dai massaggiatori, persona che sia dichiarata idonea a tali compiti con una attestazione sottoscritta dal Medico Sociale e controfirmata dal Presidente della Società.
0.Xx tesseramento ha validità per l’anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato.
0.Xx Consiglio Federale fissa annualmente la quota di tesseramento dei soggetti indicati nel precedente articolo.
PARTE IV
TESSERAMENTO PER ATTIVITA’PROMOZIONALE
ART. 53 - NORME DI TESSERAMENTO
1.Per le manifestazioni ed i tornei a carattere ricreativo e promozionale organizzati dagli Organi Periferici o da Società all’uopo autorizzate, i partecipanti agli stessi pos sono essere tesserati in qualità di atleti se non già tesserati con affiliati alla F.I.S.G. che esplicano attività agonistica.
0.Xx tesseramento può essere consentito solo in favore di una Società affiliata partecipante alla manifestazione ed il vincolo contratto dall’atleta è limitato alla sola durata del torneo e decade automaticamente alla conclusione della manifestazione.
0.Xx tesseramento è di competenza dell’Organo Periferico - nel cui ambito territoriale ha svolgimento la manifestazione - il quale rilascia, sui moduli predisposti dalla Federazione, apposita autorizzazione nella quale deve essere specificata la durata del vincolo e la data di automatica scadenza del tesseramento.
PARTE V
ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE
ART. 54 - NORME GENERALI
1.Tutti gli atleti convocati per una selezione nazionale ufficiale (allenamenti e gare) sono considerati atleti di “Interesse Nazionale”.
2.L’atleta qualificato di “Interesse Nazionale” non può partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia ed all’estero per altre squadre nazionali senza una preventiva richiesta ed una specifica autorizzazione da parte della Segreteria Federale. In caso di mancata ottemperanza la Società di appartenenza sarà ritenuta corresponsabile e quindi passibile dei provvedimenti disciplinari in cui incorrerà anche l’atleta stesso.
0.Xx richiesta di disponibilità per la partecipazione a convegni, raduni, allenamenti o gare a carattere nazionale o internazionale, in Italia o all’estero, costituisce un particolare onore che, oltre a distinguere l’atleta, lo impegna a mantenere un contegno particolarmente irreprensibile in ogni e qualsiasi circostanza.
ART. 55 - CONVOCAZIONE
1.L’atleta convocato è tenuto ad aderire alla convocazione disposta dall’Organismo Federale preposto all’attività delle Squadre e Rappresentative Nazionali per gare ed allenamenti della Nazionale Italiana del settore di appartenenza e alla convocazione dell’Organo Periferico per Rappresentative Regionali ed interregionali.
0.Xx F.I.S.G. riconosce l’indisponibi lità soltanto in presenza di gravi e giustificati motivi.
3.I convocati sono tenuti personalmente a dare immediato riscontro all’avviso di convocazione. 4.L’atleta che senza un giustificato e documentato motivo:
a) non dà la sua adesione e/o disponibilità alla convocazione in qualsiasi Squadra Nazionale;
b) non si presenta al raduno della Nazionale dopo aver dato la sua disponibilità;
c) si ritira o abbandona la Squadra Nazionale durante il raduno di preparazione o durante lo svolgimento di una manifestazione agonistica;
sarà deferito agli Organi competenti per i provvedimenti disciplinari del caso.
5.Non saranno ritenute valide:
a)le cause sanitarie non accertate dal medico federale della Squadra Nazionale sul luogo del raduno, tranne nei casi in cui il convocato dimostri di essere in condizioni di invalidità tali da non consentire il suo intervento al raduno;
b)i motivi di opportunità soggettiva avanzati dal convocato o dall’affiliato di appartenenza. 6.E’ fatto divieto ai convocati di disputare, in co ncomitanza del raduno, qualsivoglia altra attività
agonistica.
0.Xx Società che si renda direttamente o indirettamente responsabile dell’assenza dell’atleta convocato, con delibera del Consiglio Federale, sarà deferita alla procura federale.
8.Gli atleti, con l’accettazione della convocazione, autorizzano la F.I.S.G. all’utilizzo della loro immagine in connessione alla loro qualità di nazionali per scopi promo-pubblicitari.
ART. 56 - ATTIVITA’NEI PERIODI DI SOSPENSIONE
1.Le Società che intendono svolgere una qualsiasi attività sportiva agonistica o di allenamento, in Italia o all’estero, nei periodi in cui l’attività federale è sospesa, devono preliminarmente perfezionare la propria riaffiliazione, secondo quanto previsto dall’art. 5.1 del presente Regolamento.
ART. 57 - NULLA-OSTA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
1.Tutte le manifestazioni agonistiche o promozionali, a qualsiasi livello, non incluse nei calendari nazionali federali, devono essere preventivamente autorizzate dalla F.I.S.G. a seguito di domanda scritta presentata dalla Società interessata all’Organo Periferico competente con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’inizio della manifestazione.
2.L’Organo Periferico competente, dopo aver accertato la regolare affiliazione o l’avvenuta riaffiliazione ed il tesseramento degli atleti e Dirigenti della Società richiedente, comunicherà le decisioni del caso.
3.Per le manifestazioni internazionali, sia in Italia che all’estero, fermi restando i tempi di richiesta, è obbligatorio il rilascio dell’autorizzazio ne alla manifestazione da parte degli Organi Federali centrali. Le richieste pervengono alla Federazione per il tramite degli Organi Periferici, territorialmente competenti.
4.Le Società devono trasmettere alla Segreteria Federale copia dei referti arbitrali degli incontri effettuati all’estero entro 10 giorni dal rientro in Italia.
ART. 58 - DIRITTI TELEVISIVI E RADIOFONICI
1.Tutti i diritti radio televisivi e radiofonici sulle Gare ed i Campionati organizzati dalla F.I.S.G. saranno coordinati dalla medesima Federazione Italiana Sport del Ghiaccio al fine di poter garantire la massima visibilità al movimento. Considerato che la F.I.S.G. è deputata alla promozione ed alla diffusione degli sport del ghiaccio e che il mezzo radiotelevisivo è uno strumento essenziale a tal fine, le società, all’atto dell’iscrizione all’attività federale annuale, dovranno attraverso apposito modulo acconsentire a che la gestione dei diritti radiotelevisivi sia effettuata dalla F.I.S.G.
2.Le società possono unilateralmente disporre dei diritti radiotelevisivi sulle gare interne in ambito regionale.
ART. 59 - NORME GENERALI
TITOLO II ORGANI FEDERALI
1.Gli Organi centrali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo e la propaganda dello sport del ghiaccio in tutto il territorio italiano, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
0.Xx conformità delle previsioni statutarie, sono Organi centrali della Federazione:
a) l’Assemblea nazionale;
b) il Presidente della Federazione;
c) il Consiglio Federale;
d) il Consiglio di Presidenza;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
3.Sono altresì Organi Centrali della Federazione gli Organi di Giustizia il cui funzionamento è regolato dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia.
TITOLO III CARICHE FEDERALI
ART. 60 - CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI
1.Gli aspiranti alle cariche federali elettive degli Organi Centrali devono far pervenire la loro candidatura per iscritto alla Segreteria Federale, a mezzo Raccomandata A.R. o a mezzo fax (in tal caso dovrà essere depositato l’originale entro il termine di seguito previsto) nel termine di almeno quindici giorni liberi prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea.
2.Gli aspiranti alle cariche federali elettive degli Organi Periferici devono far pervenire la loro candidatura per iscritto al Comitato Regionale, a mezzo raccomandata a.r. o consegnandola a mano, almeno 7 giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea. Il Comitato Regionale trasmette immediatamente la richiesta di candidatura alla Segreteria Federale.
3.Colui che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 46 dello Statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, deve porre la propria formale candidatura indicando specificatamente la carica per la quale intende candidarsi dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l’irricevibilità della candidatura. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale.
4.Xxxxx che, comunicata la propria candidatura per una specifica carica intendesse, suc- cessivamente, concorrere per una carica diversa, ha facoltà di farlo richiedendo alla Segreteria Federale di prendere nota della variazione, sempre che la predetta richiesta avvenga nei termini previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo.
0.Xx tutte le Assemblee federali, i voti espressi per chi non si sia candidato, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potranno essere attribuiti.
ART. 61 - COMPILAZIONE DELLE LISTE
1.Scaduti i termini previsti di cui all’art. 60 del presente R egolamento, la Segreteria Federale provvederà alla compilazione delle liste, elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.
2.Nelle diverse liste dovranno figurare i nominativi dei candidati alla carica di:
a) Presidente Federale;
b) Consiglieri Federali, c.d. “liberi”, in categoria Affiliati;
c) Consiglieri Federali in categoria Atleti;
d) Consiglieri Federali in categoria Tecnici;
e) Consiglieri Federali di Specialità;
f) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) Membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
0.Xx Segreteria Generale provvederà a pubblicare le liste dei candidati sul sito internet federale e ad inviare copia delle predette liste, agli Organi Periferici ed agli interessati.
0.Xx ogni caso, copie delle liste devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.
ART. 62 - ELEGGIBILITA’A CARICHE FEDERALI
1.Xxxxxxx essere eletti a cariche federali solo coloro che siano in possesso dei requisiti, accertabili all’atto del deposito della relativa candidatura, prescritti dallo Statuto.
ART. 63 - DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA’
1.Le inibizioni a ricoprire cariche federali elettive, centrali e periferiche, sono stabilite dall’art. 46 dello Statuto.
2.L’insorgenza di una sola delle inibizioni elencate nel citato articolo durante l’espletamento del proprio incarico determina la decadenza dall’incarico stesso.
3.L’interessato deve depositare, all’atto del deposito della relativa candidatura presso la Segreteria competente (Federale o Regionale), i documenti comprovanti il possesso dei requisiti o idonee dichiarazioni sostitutive.
4.Le ipotesi di incompatibilità sono previste all’art. 47 dello Statuto.
5.L’accertamento delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, di cui agli artt. 46 e 47 dello Statuto, è di competenza della Segreteria Federale, che procede d’ufficio.
ART. 64 - DECADENZA DALLE CARICHE FEDERALI
1.Decadono d’ufficio, senza alcuna formalità, gli Organi federali elettivi e gli organismi federali di nomina, in base a quanto previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto.
2.I singoli componenti degli Organi federali elettivi, ad eccezione dei componenti del collegio dei revisori dei conti per i quali troveranno applicazione gli articoli 2404 comma secondo e 2405 comma secondo del codice civile, decadono:
a) qualora, dopo la loro elezione, perdano il possesso di uno dei requisiti indicati nell’art. 46 dello Statuto;
b) qualora risultino assenti per quattro volte, anche non consecutive, dalle riunioni degli Organi di cui fanno parte, salvo comprovati casi di legittimo impedimento.
0.Xx decadenza dei singoli componenti deve essere comunicata dall’Organo di appartenenza al Consiglio Federale il quale provvederà, a seconda dei casi, per il regolare funzionamento dell’Organo interessato.
4.Qualora sia indispensabile per il funzionamento di un organismo, il Consiglio Federale può procedere, con provvedimento motivato, alla sostituzione di qualsiasi componente degli stessi, d’ufficio o su proposta del Presidente dell’Organismo di appartenenza.
5.I dirigenti, xxxxxx o nominati in sostituzione di quelli decaduti, restano in carica per il periodo necessario al completamento del mandato istituzionale previsto per l’organo di appartenenza.
ART. 65 - SEPARAZIONE DEI POTERI
1.Gli Organi di Giustizia e di Controllo contabile sono autonomi ed indipendenti dagli altri Organi Federali.
0.Xx decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale o dei Comitati Regionali non si estende agli Organi di Giustizia e di Controllo, che restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico nel quale sono stati nominati.
3.I componenti degli Organi di Giustizia e di Controllo non possono essere rimossi dall’incarico o sostituiti se non per dimissioni o per dichiarata impossibilità all’ulteriore esercizio delle loro funzioni.
ART. 66 - CONFLITTI DI COMPETENZA
1.I conflitti di competenza fra Organi federali sono risolti dalla Corte Federale.
ART. 67 - PRINCIPIO DELLA PROROGA
0.Xx continuità dell’amministrazione della Federazione deve essere sempre assicurata.
2.Nel caso di decadenza di un Organo, lo stesso resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino al rinnovo delle cariche, a norma dello Statuto e del presente Regolamento.
ART. 68 - DECENTRAMENTO
1.L’organizzazione federale, ai fini della più efficace funzionalità, è dece ntrata secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento e secondo le disposizioni-quadro emanate dal Consiglio Federale, ai sensi dell’art. 33.4 dello Statuto.
ART. 68 BIS ELEZIONE. VOTAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI
0.Xx consultazione elettorale per l' elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, per la partecipazione alla assemblea nazionale, avviene in sede regionale o interregionale, secondo le deliberazioni del consiglio Federale, nel giorno deliberato dallo stesso o in sede provinciale per le province di Trento e Bolzano, da svolgersi almeno trenta giorni
prima della data fissata per lo svolgimento dell’assemblea nazionale federale. Avranno diritto di voto tutti gli atleti e tecnici, maggiorenni e in attività, iscritti agli albi federali e tesserati per un sodalizio regolarmente affiliato al momento della celebrazione elettorale.
2.Gli atleti votano nella regione dell' affiliato di appartenenza, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 comma 8 dello sta tuto federale.
3.I tecnici votano nella regione presso cui prestano l’attività risultante dai moduli di affiliazione, altrimenti in quella di residenza, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 comma 8 dello Statuto federale.
4.L' avviso di convoaczione, a cura della Segreteria federale, deve essere pubblicato sul sito federale e trasmesso ai Comitati regionali e provinciali che ne curano la pubblicazione presso la sede e ne danno ulteriore comunicazione agli affiliati almeno quindici giorni prima delle elezioni.
5.I tecnici in possesso della tessera atleti dovranno optare per una delle due categorie.
6.I tecnici e gli atleti che intendano candidarsi quali rappresenti della loro categoria alle assemblee federali, dovranno candidarsi previa dichiarazione da trasmettere al Presidente del seggio elettorale fino al momento di dichiarazione da parte del Presidente di apertura delle procedure di votazione. In sede di candidatura si dovrà specificare la disciplina sportiva che si intende rappresentare. I candidati dovranno essere maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività. Spetterà al Presidente del seggio verificare la sussistenza di detti requisiti.
7.Ogni atleta e tecnico avrà diritto ad un voto che esprimerà in favore del candidato rappresentante della propria categoria. Nella sede elettorale dovrà essere affisso anche l’ordine del giorno della assemblea nazionale elettiva e l’elenco dei candidati alla carica di rappresentante. L’affissione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’orario di svolgimento dell’assemblea costituirà anche formale convocazione per la partecipazione alla stessa nei confronti di chi sarà eletto rappresentante atleta e tecnico.
8.Le contestazioni sulle modalità di indizione, svolgimento e scrutinio saranno di competenza della Corte Federale, la quale dovrà esprimersi nei quindici giorni successivi allo svolgimento delle elezioni.
9.Sarà eletto rappresentante colui il quale avrà raggiunto il maggior numero di voti, indipendentemente dal loro ammontare. In caso di parità prevarrà il candidato più anziano di età.
00.Xx assenza di candidati in qualità di rappresentanti degli atleti o dei tecnici non sarà prevista la presenza del rappresentante di tali categorie per quella determinata regione. In assenza di votanti non vi sarà delegato in rappresentanza della Regione interessata. In entrambi i casi il numero dei voti spettanti a tali soggetti non potrà essere conteggiato in capo ad altri.
11.Ogni rappresentante avrà diritto nelle assemblee ordinarie elettive al numero di voti indicato dalla Segreteria Federale sulla base di quanto previsto all’articolo 10 comma 5 dello Statuto.
Art. 68 TER SOSTITUZIONI
0.Xx rappresentante cessato per qualsiasi motivo, secondo quanto previsto dallo statuto, è sostituito dal primo dei non eletti, se esistente.
ART. 68 QUATER- SEGGI ELETTORALI
0.Xx Consiglio Federale fissa la data delle elezioni e le sedi regionali o interregionali.
2.I seggi elettorali sono costituiti in ogni sede e formati da:
a) un Presidente individuato nel Presidente del comitato regionale o delegato regionale della sede di competenza
b) almeno due scrutatori nominati dal Presidente.
0.Xx seggio svolge tutte le funzioni necessarie per la votazione, lo scrutinio, la verifica dei requisiti dei candidati, e la proclamazione degli eletti; effettua tra l’altro la verifica dei poteri, identificando ed ammettendo al voto gli aventi diritto in possesso dei requisiti previsti all’art. 68 bis comma 1, compresi n egli elenchi forniti dalla Segreteria Federale.
4.I votanti debbono esibire un documento di identità.
5.Per lo svolgimento delle votazioni, il seggio deve seguire scrupolosamente lo specifico verbale e, pertanto, deve:
a) costituirsi alle ore 8 per effettuare le operazioni preliminari;
b) rimanere aperto dalle ore 9 alle ore 13 per le operazioni di voto;
c) effettuare lo scrutinio delle schede votate subito dopo il termine delle votazioni;
d) redigere lo specifico verbale trasmesso dalla Segreteria federale;
e) comunicare immediatamente alla Segreteria federale i risultati delle votazioni; 6.Trasmettere o consegnare in giornata alla Segreteria federale lo specifico verbale e tutto il
materiale delle votazioni.
TITOLO IV ORGANI CENTRALI
PARTE I
L’ASSEMBLEA NAZIONALE
ART. 69 - FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
1.L’Assemblea Nazionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati, dai rappresentanti degli atleti e dai rappresentanti dei tecnici aventi diritto a voto ai sensi dell’art. 12 comma 2 dello Statuto.
2.L’attività ed il funzionamento dell’Assemblea Nazionale sono regolati dalle norme st atutarie e dal presente Regolamento.
3.L’Assemblea Nazionale può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria, anche nella stessa seduta, secondo le previsioni statutarie e la natura degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno.
ART. 70 - INDIZIONE E PUBBLICITA’
1.L’Assemblea Nazionale è indetta con deliberazione del Consiglio Federale che ne stabilisce la data, la sede e l’ordine del giorno.
2.L’assemblea ordinaria non elettiva si svolge annualmente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di disputa dei giochi olimpici invernali. L’assemblea ordinaria elettiva si svolge entro il terzo mese successivo a quello di chiusura dei giochi olimpici invernali.
0.Xx Consiglio Federale cura la pubblicità dell’indizione assembleare attraver so pubblicazione nel sito federale e con l’inserimento negli Atti ufficiali e inoltra l’avviso di convocazione a tutte le Società Affiliate.
ART. 71 - CONVOCAZIONE
0.Xx convocazione dell’Assemblea Nazionale è atto rimesso al Presidente della Federazione o a chi, in sua vece e sostituzione, ne esercita temporaneamente o permanentemente le funzioni, il quale vi provvede con l’invio dell’avviso di convocazione, a mezzo raccomandata o altro mezzo equipollente, spedito agli aventi diritto a voto almeno 30 giorni prima della data fissata.
2.L’avviso mediante il quale viene notificata al recapito ufficiale dell’affiliato la data di convocazione dell’Assemblea, deve essere spedita a cura della Segreteria Federale e deve contenere:
a) l’ora, il giorno, il mese e l’ anno, nonché il luogo di svolgimento dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
b) l’ordine del giorno;
c) l’elenco dei voti attribuiti ad ogni affiliato;
d) eventuali altre disposizioni ed informazioni.
e) Il numero delle deleghe che possono essere portate in Assemblea ai sensi di quanto previsto dall’art. 16.6 dello Statuto.
3.L’elenco degli affiliati ammessi con diritto di voto, con i relativi voti attribuiti, è trasmesso dalla Federazione a tutti gli Organi Periferici perché venga messo a disposizione degli affiliati richiedenti.
0.Xx Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, può convocare l’Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria, o viceversa, ed anche contemporaneamente, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previo riaccertamento del quorum costitutivo richiesto - in prima ed in seconda convocazione - per la validità dell’Assemblea che deve avere effettuazione.
5.L’avviso di convocazione è altresì esteso ai soggetti indicati nell’art. 16 comma 8 dello Statuto.
ART. 72 - ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE
1.Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati tutti gli argomenti inseriti nell’ordine del giorno che sono oggetto di discussione assembleare.
2.Gli aventi diritto a voto che intendono iscrivere argomenti all’ordine d el giorno possono chiedere l’inserimento degli stessi fino a 20 giorni, se trattasi di Assemblea Ordinaria, e 10 giorni, se trattasi di Assemblea Straordinaria, prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea; il Consiglio Federale deciderà c irca l’inserimento di detti argomenti e, qualora le richieste siano state accolte, la Segreteria invierà l’ordine del giorno aggiunto.
3.Gli aventi diritto a voto che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, richiedano la convocazione straordinaria dell’Assemb lea, devono inviare a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Federale, tramite la Segreteria Federale, motivata richiesta contenente gli argomenti dell’ordine del giorno. Il Consiglio Federale è tenuto a deliberare in merito.
ART. 73 - VOTI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI
1.Gli affiliati che abbiano conseguito il diritto di elettorato attivo esprimono nelle assemblee nazionali e periferiche, alle quali hanno il diritto-dovere di partecipare, 10 voti deliberativi di base.
2.Per l’attività federale svolta nei singoli settori controllati dalla F.I.S.G. verranno attribuiti, in aggiunta a tali voti di base, voti per meriti agonistici-sportivi definiti voti plurimi.
3.L’attribuzione dei voti plurimi è disciplinata dalla procedura stabilita dall’art. 17 dello Statuto.
4.I rappresentanti degli atleti, eletti ai sensi dell’art. 68 bis del Regolamento Organico Federale avranno in assemblea un numero di voti pari al 20% dei complessivi voti assegnati agli affiliati della specialità sportiva di appartenenza aventi sede sportiva nella sede regionale o interregionale in cui è stato eletto. Il rappresentante dei tecnici analogamente sarà portatore del 10% di detti voti.
5.L’assegnazione dei voti, di base e plurimi, spettanti agli affiliati è di stretta competenza del Consiglio Federale che all’uopo si avvarrà della documentazione prodotta dalla Segreteria Federale con la collaborazione degli Organi Periferici competenti.
6.Indipendentemente dagli strumenti idonei di cui potrà disporre la Segreteria Federale, le segnalazioni in materia, a cura dell’Organo Periferico, dovranno far riferimento alle disposizioni di cui all’art. 17 dello Statuto.
7.Per il ricorso avverso l’assegnazione dei voti spettanti all’affiliato si rimanda a quanto stabilito dall’art. 76 del presente Regolamen to.
8.Determinati i voti plurimi e di base spettanti all’affiliato, il totale ottenuto dovrà figurare a fianco della denominazione sociale nell’elenco che fa stato agli effetti dell’Assemblea Federale, sia in sessione ordinaria che straordinaria, e dovrà essere comunicato all’interessato con l’avviso di convocazione dell’Assemblea.
ART. 74 - PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE E RAPPRESENTANZE
1.Xxxxx diritto a partecipare all’Assemblea Nazionale, rispettivamente con e senza diritto di voto, i soggetti di cui all’art. 12 comma 2 ed all’art. 16.8 dello Statuto; gli affiliati non hanno diritto a partecipare all’Assemblea se sono considerati morosi per quote associative di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e/o se risultanti nell’ipotesi di cui all’a rt. 12.3 dello Statuto.
2.Nelle Assemblee elettive ciascun affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente, ovvero da altro tesserato facente parte del Consiglio Direttivo, delegato per iscritto dal Presidente stesso o da chi per Statuto sociale abbia tale potere..
3.Per ciò che attiene il rappresentante dell’affiliato, la carica sociale legittimante deve risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute
degli organi sociali, pervenute alla Segreteria Federale almeno 5 giorni prima della data dell’Assemblea.
4.I soggetti intervenuti ai sensi dell’art. 16.8 dello Statuto non possono rappresentare affiliati, all’Assemblea Nazionale, né direttamente né per delega.
ART. 75 - DELEGHE
1.Per gli Affiliati, nelle assemblee elettive, è ammesso il rilascio di delega all’esercizio del diritto di voto al rappresentante di altro affiliato a condizione che:
a) la delega sia redatta su apposito modulo predisposto dalla Federazione o su carta intestata dell’affiliato, con timbro e firma del Presidente o di chi ne sia stato autorizzato come risulta dal modulo di riaffiliazione;
b) la persona delegata sia, a sua volta, rappresentante in Assemblea del proprio affiliato di appartenenza, nell’ambito della med esima Regione.
2.Ciascun affiliato avente diritto al voto può essere portatore di delega di altri affiliati della stessa Regione nel numero massimo determinato in sede di avviso di convocazione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 16 comma 6 dello Statuto.
3.Le eventuali correzioni contenute nella delega devono essere espressamente convalidate dal delegante.
ART. 76 - RECLAMO PER OMESSA OD ERRATA ATTRIBUZIONE DEI VOTI
1.Ogni affiliato interessato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l’eliminaz ione di errori od omissioni nell’attribuzione del numero dei voti di propria spettanza. L’iniziativa del ricorso può essere legittimamente intrapresa dal rappresentante degli atleti e/o dal rappresentante dei tecnici, in nome degli stessi.
0.Xx reclamo, con l’indicazione scritta dei motivi, deve essere presentato alla Commissione Verifica Poteri attraverso il deposito presso la Segreteria Federale almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea.
3.All’affiliato che ha presentato il reclamo vie ne notificata la decisione, contenente una concisa motivazione, al momento della sua partecipazione in Assemblea. In caso di rigetto, il rappresentante dell’affiliato può deferire la questione per iscritto all’Assemblea che la risolve definitivamente.
0.Xx base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila una nota di emendamento dell’elenco ufficiale dei votanti, con l’indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti.
0.Xx nota è trasmessa al Presidente dell’Assemblea che ne informa oralm ente gli aventi diritto a voto presenti all’Assemblea.
ART. 77 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONE DI SCRUTINIO
0.Xx Commissione Verifica Poteri è tempestivamente nominata secondo quanto previsto dall’art.
14.4 dello Statuto.
0.Xx Commissione nomina al proprio interno un Presidente e decide a maggioranza. Tranne che nel caso di cui al precedente articolo, le decisioni della Commissione Verifica Poteri sono inappellabili.
Ha il compito di:
c) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato e a ciascun rappresentante degli atleti e dei tecnici con quelli risultanti dagli Atti ufficiali della F.I.S.G., ed operare la divisione per quote tra i rappresentanti di categoria legittimati al voto;
d) chiedere, se necessario, i documenti di riconoscimento personale;
e) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;
f) risolvere, assunte in via d’urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l’esercizio del diritto di voto.
0.Xx Commissione si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige un verbale delle operazioni compiute con l’esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
4.Redige e presenta al Presidente, perché ne informi l’Assemblea, ed al Segretario, per l’allegazione al processo verbale dei lavori, l’elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale degli affiliati rappresentati, dei rappresentanti di atleti e tecnici presenti e dei voti attribuiti.
0.Xx Verifica dei Poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con il conseguente aggiornamento dei dati.
6.E’ la sola competente a cons tatare la presenza del quorum necessario per la validità dell’Assemblea.
0.Xx nomina della Commissione di scrutinio avviene secondo quanto previsto dall’art. 14.6 dello Statuto.
ART. 78 - APERTURA DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
0.Xx Presidente Federale, all’ora fissata per la riunione dell’Assemblea in prima od in seconda convocazione, dichiara aperta l’Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2.Prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri ed invita l’Assemblea, se validamente costituita per l’accertata presenza dei quorum minimi richiesti nelle varie fattispecie disciplinate dallo Statuto, a risolvere eventuali controversie relative alla partecipazione ed al diritto di voto che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l’astensione della parte interessata.
3.Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono alla nomina dell’Ufficio di Presidenza che si compone, oltre che del Presidente, di un Vice Presidente e degli scrutatori, del Segretario Generale in veste di Segretario dell’Assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato.
0.Xx votazione per la nomina dell’Ufficio di Presidenza può aver luogo anche per acclamazione.
ART. 79 - COMPITI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’AS SEMBLEA NAZIONALE
0.Xx Presidente dell’Assemblea ne garantisce la sovranità e l’imparzialità, ed inoltre:
a) cura che venga rigorosamente seguito l’ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno, salvo che esigenze particolar i di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso, sottopone la relativa proposta all’Assemblea che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente;
b) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
c) fissa la durata massima ed il numero degli interventi;
d) proclama gli eletti dopo le votazioni;
e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all’Assemblea;
f) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell’Assemblea;
g) dichiara chiusa l’Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
0.Xx Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.
0.Xx Segretario dell’Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo e di depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell’Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima, presso la sede della Federazione.
0.Xx Commissione di scrutinio collabora con l’Ufficio di Presidenza ed ha il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell’Assemblea, curando la registrazion e delle risultanze negative.
5.Gli aventi diritto a voto possono presentare, per iscritto, al Presidente dell’Assemblea, mozione ed istanza su argomenti posti all’ordine del giorno, purché risultino firmate da almeno un terzo degli aventi diritto a voto presenti.
6.E’, comunque, ad insindacabile giudizio del Presidente dell’Assemblea l’accettazione o meno di mozioni d’ordine e la messa in discussione, ovvero la determinazione dell’ordine di precedenza delle stesse.
ART. 80 - VOTAZIONI E CONTEGGI - ELEZIONI E XXXXXXXX
0.Xx ciascun argomento inserito nell’ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l’esaurimento della discussione e l’intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
2.Le modalità di deliberazione sono quelle previste dall’art. 18 dello Statuto.
0.Xx conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede è affidato agli scrutatori nominati.
ART. 81 - VERBALE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
0.Xx verbale dell’Assemblea Nazionale, redatto d al Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
0.Xx verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro venti giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l’altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I.
3.Ciascun partecipante all’Assemblea Nazionale ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
ART. 82 - ELEZIONE DELLE CARICHE
1.Per le elezioni delle cariche federali, agli aventi diritto a voto vengono consegnate tante schede quante sono le cariche da eleggere. Gli aventi diritto a voto, muniti del necessario numero di schede, esprimono, negli appositi spazi garanti di segretezza, il loro diritto.
0.Xx rappresentanti degli affiliati saranno consegnate schede separate contenenti i nomi dei candidati a:
a) Presidente della F.I.S.G.;
b) Consigliere Federale, in quota affiliati, non vincolato al Settore di provenienza c.d. “libero”;
c) Consigliere Federale della specialità di appartenenza;
d) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Revisore dei Conti;
0.Xx rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici saranno consegnate schede separate contenenti i nomi dei candidati a:
h) Presidente della F.I.S.G.;
i) Consigliere Federale, in quota atleti e tecnici;
j) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
k) Revisore dei Conti;
4.Ognuno degli aventi diritto a voto esprime, in ognuna delle schede, un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti l’Organo,
5.Per l’elezi one dei Consiglieri Federali cd. liberi, i rappresentanti degli affiliati potranno esprimere un massimo di 9 preferenze, i rappresentanti degli Atleti un massimo di 4 preferenze, i rappresentanti dei Tecnici un massimo di 2 preferenze.
6.Per l’elezione de i Consiglieri di Specialità, eleggibili dai soli rappresentanti degli Affiliati della stessa specialità, potrà essere espresso un massimo di una preferenza.
7.I candidati saranno proclamati eletti secondo la graduatoria dei voti conseguiti. 0.Xx caso di parità fra due o più candidati eleggibili, seguirà il ballottaggio.
9.Gli aventi diritto a voto congiuntamente nominano il Presidente ed i Soci d’Onore, proposti dal Consiglio Federale.
PARTE II
IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
ART. 83 - ATTRIBUZIONI E COMPITI
0.Xx Presidente della Federazione ha le attribuzioni espressamente conferitegli dall’art. 21 dello Statuto.
2.Esso costituisce la massima espressione dell’autorità della F.I.S.G., di cui ha la legale rappresentanza.
3.Promuove e coordina ogni attività federale volta al conseguimento dei fini istituzionali della Federazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo dello sport del ghiaccio in campo nazionale ed internazionale adottando, anche in via di estrema urgenza, i provvedimenti necessari.
4.Xxxxx svolgimento delle sue funzioni, in particolare, egli:
a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento, regolando la procedura dei lavori da compiersi e firmando i verbali delle riunioni compilati dal Segretario Federale;
b) può invitare alle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, autonomamente, o su delibera di detti Organi, altri dirigenti federali ovvero persone la cui presenza possa agevolare la trattazione degli argomenti oggetto della seduta;
c) può partecipare, o farsi rappresentare, a qualsiasi assemblea o riunione di Organi Periferici;
d) dirama i dispositivi necessari per l’attuazione dei compiti dell’organizzazione periferica;
e) quando all’atto esistono i presupposti indispensabili, previsti dall’art. 21.11 dello Statuto, è il solo competente ad emettere provvedimenti in merito alla domanda di grazia, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio Federale;
f) assume e promuove ogni iniziativa intesa a sviluppare rapporti utili allo sport del ghiaccio anche nei confronti dei pubblici poteri;
g) interviene alle riunioni delle Federazioni Internazionali degli sport controllati dalla F.I.S.G., o vi delega un suo rappresentante.
PARTE III
IL CONSIGLIO FEDERALE
ART. 84 - FUNZIONAMENTO
0.Xx Consiglio Federale è l’Organo esecutivo, di gestione ed amministrazione della Federazione. 0.Xx convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata,
dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo raccomandata, telegramma o posta elettronica con conferma di ricevimento, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all’ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata.
0.Xx caso di urgenza il termine può essere ridotto sino alla metà.
0.Xx Presidente onorario della Federazione partecipa alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto.
0.Xx funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l’attività di ciascun organo collegiale.
0.Xx Presidente, o in sua vece il Vice Presidente più anziano in carica o d’età, dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della F.I.S.G.
7.Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine di cui all’art. 24 dello Statuto lettere g), o), r), t) ovvero quando, per la particolare natura dell’argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre - ed il Consiglio approvi a maggioranza - l’adozione del voto segreto.
0.Xx Consiglio delibera a maggioranza di voti; col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non è delegabile.
0.Xx Consiglio può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra singoli componenti.
10.Le funzioni di segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario della Federazione, ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
00.Xx Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della competenza della sua funzione.
12.Redige infine il verbale di ciascuna seduta, verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Xxxxxxxxxx.
00.Xx verbale può essere approvato seduta stante oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.
14.Le deliberazioni adottate dal Consiglio Federale devono essere pubblicate mediante Comunicato Ufficiale e relativa affissione all’Albo Federale.
ART. 85 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE
0.Xx Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall’art. 24 dello Statuto. 2.Stabilisce i criteri per l’erogazione di contributi agli Affiliati.
3.Eroga ai Comitati Regionali,dopo l’approvazione da parte del C.O.N.I. del bilancio preventivo federale, le dotazioni finanziarie di loro spettanza, ai sensi della lettera p) dell’art. 24 dello Statuto, in unica o più soluzioni, entro l’anno di competenza.
PARTE IV
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ART. 86 - FUNZIONAMENTO
0.Xx Consiglio di Presidenza ha competenza a deliberare in merito alle materie indicate nell’art. 26 dello Statuto ed a decidere su questioni di carattere particolarmente urgente incompatibili, per la loro natura, con i tempi indispensabili per la convocazione del Consiglio Federale.
2.Le deliberazioni avvengono a maggioranza di voti.
0.Xx ogni caso, tutte le deliberazioni d’urgenza del Consiglio di Presidenza sono soggette a ratifica da parte del Consiglio Federale nella riunione immediatamente successiva, previa illustrazione, da parte di uno dei componenti, delle ragioni del provvedimento e dell’urgenza che ha impedito di procedere all’ordinaria convocazione.
4.Oltre a quanto previsto dall’art. 26 dello Statuto, al Consiglio di Presidenza sono deferite le seguenti attribuzioni:
a) provvedere affinché siano osservate le deliberazioni del Consiglio Federale;
b) mantenere i rapporti con il C.O.N.I., gli Enti internazionali ed esteri e gli organi pubblici;
c) mantenere ed incrementare i collegamenti con l’organizzazione periferica e con gli organi tecnici agevolandone il funzionamento;
d) decidere su tutte le questioni che vengono sottoposte dal Presidente o dal Segretario, salvo quelle di competenza del Consiglio Federale. Su queste ultime può decidere in caso di urgenza, sottoponendo le deliberazioni alla ratifica del Consiglio Federale alla sua prima riunione.
PARTE V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART. 87 - COMPOSIZIONE COMPITI E FUNZIONAMENTO
0.Xx Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto con votazione separata rispetto a quella degli altri componenti del Collegio. Viene eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Diventano membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti i due candidati per la carica che hanno riportato il maggior numero dei voti nell’assemblea nazionale. Il terzo ed il quarto candidato con maggior numero di voti diventano membri supplenti.
0.Xx Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo della Federazione ed ha il compito di:
a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della F.I.S.G.;
c) verificare, almeno ogni tre mesi, l’esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
e) esercita il controllo contabile;
f) fornire parere agli Organi Federali, nei casi previsti dall’o rdinamento federale e dal Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Federazione.
3.I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della F.I.S.G., previa comunicazione al Presidente della Federazione. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l’obbligo di segnalarle al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
4.Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.
TITOLO V ORGANI PERIFERICI
PARTE I
ASSEMBLEA REGIONALE
ART. 88 - FUNZIONAMENTO E NORME DI RIFERIMENTO.
0.Xx composizione, le attribuzioni ed il funzionamento dell’Assemblea Regionale sono regolate dalle norme statutarie in materia, stabilite agli artt. 30, 31 e 33 dello Statuto e dalle norme relative all’Assemblea Nazionale previste nello Statuto e nel presente Regolamento, in quanto compatibili.
2.Per la costituzione di nuovi Comitati Regionali di cui all’art. 33 dello Statuto, l’Assemblea regionale è convocata, su delibera del Consiglio Federale, dal Presidente della F.I.S.G. per eleggere gli organi e all’espletamento delle procedure di convocazione provvederà la Segreteria Federale.
0.Xx la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l’inizio del quadriennio olimpico, gli organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.
ART. 89 - INDIZIONE, PUBBLICITA’E CONVOCAZIONE
1.L’Assemblea regionale, indetta nei termini previsti dallo statuto con deliberazione del Comitato Regionale, è convocata dal Presidente dello stesso, nei modi previsti per l’Assemblea nazionale ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 30 dello Statuto.
2.Nell’ipotesi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 30.3 dello Statuto, gli atti assunti dal Consiglio Federale o dal Presidente della F.I.S.G. devono contenere anche l’indicazione della data di indizione dell’Assemblea ed essere notificati, entro tre giorni dall’adozione degli atti stessi, al Presidente del Comitato Regionale.
0.Xx ogni caso, poiché nelle ripetute ipotesi di cui al comma precedente dello Statuto trattasi, per il Presidente del Comitato Regionale, di atto dovuto, il medesimo Presidente può procedere alla convocazione dell’assemblea, ratificando tale decisione assunta in via d’urgenza nella prima riunione utile di consiglio successiva.
0.Xx data di convocazione dell’Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati alla Segreteria della F.I.S.G entro giorni 7 dalla decisione di procedere alal convocazione dell’assemblea medesima.
5.Per quanto non previsto si applicano in via analogica le norme relative all’assemblea nazionale.
PARTE II
IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
ART. 90 - ATTRIBUZIONI
0.Xx Presidente del Comitato Regionale competono, in via analogica ed in quanto compatibili in sede regionale, le stesse attribuzioni del Presidente Federale, escluse quelle che, per legge o Statuto, risultano esclusive di quest’ultimo.
0.Xx Presidente del Comitato Regionale è il responsabile dell’andamento dell’attività regionale ai soli fini sportivi nei confronti del Consiglio Federale, al cui controllo di legittimità è sottoposto.
3.Le dimissioni del Presidente del Comitato Regionale vanno presentate per iscritto al Presidente della F.I.S.G.
0.Xx termine dell’incarico, qualunque sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni di appartenenza del Comitato in suo possesso, con relativo specifico verbale di consegna.
5.Xxxxxx, inoltre, al Presidente del Comitato Regionale di ricevere le domande di dimissioni dei singoli componenti il Comitato stesso e di procedere alla reintegrazione dell’organo secondo le disposizioni dell’art. 25 dello Statuto.
PARTE III
IL COMITATO REGIONALE
ART. 91 - FUNZIONAMENTO
1.Nella sua prima riunione viene eletto tra i Consiglieri il Vice Presidente, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto.
0.Xx Consiglio Regionale rappresenta, per quanto di sua competenza, il potere esecutivo della
F.I.S.G. in Regione e dura in carica per un quadriennio.
0.Xx designazione del Presidente, il Consiglio Regionale nomina il Segretario che può essere scelto fra persone non componenti il Consiglio stesso.
4.Qualora sia ritenuto opportuno e per argomenti concernenti la categoria può essere invitato ad assistere ai lavori del Consiglio Regionale un rappresentante del G.U.G. o del G.A.H.G.
0.Xx sede del Comitato è quella della città capoluogo di Regione salvo diversa decisione del Consiglio Federale.
ART. 92 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO REGIONALE
0.Xx Comitato Regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo Statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda degli sport del ghiaccio, in particolare:
a) promuovere, con adeguate iniziative, l’attività giovanile regionale svolgendo opera di penetrazione nelle scuole, nelle istituzioni del tempo libero ed in ogni altra possibile organizzazione;
b) assistere i propri Affiliati nello svolgimento dell’attività sportiva, favorendone l o sviluppo ed il rapporto con le strutture del C.O.N.I., regionale e provinciale;
c) promuovere l’organizzazione dei Campionati regionali delle specialità praticate nella Regione e rilasciare il nulla-osta per l’organizzazione di tutte le gare o manifestaz ioni a livello regionale effettuate sul territorio di competenza;
d) promuovere la costruzione di nuovi impianti sportivi ed assistere le Società per il miglior uso degli stessi già esistenti in Regione;
e) osservare ed applicare le norme federali ed attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente Federale, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Federale;
f) vigilare sulla rigorosa osservanza, da parte di tutti gli affiliati appartenenti alla Regione nonché dei loro tesserati, delle norme, decisioni e deliberazioni federali;
g) ricevere, istruire e trasmettere alla Segreteria Federale, le domande di affiliazione e di riaffiliazione con motivato parere;
h) curare la trasmissione delle delibere assunte, alle Società affiliate ed alla Segreteria Federale, entro trenta giorni dalla data della loro assunzione;
i) informare tempestivamente il Consiglio Federale, tramite la Segreteria Federale, di ogni controversia che nella Regione dovesse insorgere fra le Società affiliate, fra queste ed i loro tesserati o fra i tesserati stessi;
l) essere portato a conoscenza, da parte dei competenti Organi federali, di eventuali provvedimenti che riguardano gli affiliati appartenenti al territorio di propria competenza;
m) amministrare i fondi a disposizione per ogni anno sportivo federale, nell’ambito delle disposizioni amministrative della Federazione, tenendo regolarmente le scritture contabili da essa prescritte;
n) sottoporre all’Assemblea regionale ordinaria la relazio ne finanziaria sulla gestione del Comitato;
o) collaborare, nell’ambito del proprio territorio, con chiunque designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
p) esprimere parere, non vincolante, per la nomina del rappresentante degli Ufficiali di Gara e/o degli Arbitri regionali e dei componenti del Direttivo della sezione regionale;
q) proporre al Consiglio Federale la nomina dei Delegati Provinciali, ai sensi dell’art.35 dello Statuto.
2.Le riunioni del Comitato Regionale hanno luogo normalmente una volta al mese su convocazione fatta del Presidente per iscritto almeno 10 giorni prima contenente l’ordine del giorno. In caso d’urgenza i termini sono ridotti della metà.
3.Copia del verbale della riunione, redatto dal Segretario, deve essere inviata al Consiglio Federale.
ART. 93 - GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO REGIONALE
1.Per le spese di gestione e per lo svolgimento delle attività di competenza, i Comitati Regionali amministrano, salva rendicontazione, i fondi erogati dalla Federazione.
0.Xx gestione finanziaria del Comitato dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione della Federazione.
PARTE IV
IL DELEGATO REGIONALE
ART. 94 - NOMINA, ATTRIBUZIONI E COMPITI
0.Xx base a quanto stabilito dall’art. 34 dello Statuto il Consiglio Federale, nelle Regioni dove - per mancanza del numero minimo di affiliati - non è possibile istituire un Comitato Regionale, può nominare un Delegato Regionale.
2.Precipuo compito del Delegato è quello di addivenire alla costituzione di un Comitato Regionale secondo quanto previsto al riguardo dallo Statuto e di svolgere i compiti normalmente attribuiti alla competenza del Comitato.
0.Xx Delegato Regionale dura in carica per il quadriennio olimpico per il quale è stato nominato.
0.Xx mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato ancor prima della scadenza, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato del Consiglio Federale.
5.Le dimissioni del Delegato Regionale sono rassegnate al Presidente Federale che, su delibera del Consiglio Federale, provvederà alla nomina di un sostituto.
6.Qualora gli affiliati della Regione in cui opera il Delegato Regionale raggiungano il numero prescritto dallo Statuto, il mandato del Delegato sarà revocato dal Consiglio Federale che provvederà alla costituzione del nuovo Comitato Regionale.
0.Xx Delegato Regionale alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve effettuare nel termine e nei modi di cui all’art. 90.4 del presente Regolame nto - le consegne a chi lo sostituisce o ad altra persona incaricata dal Presidente Federale.
8.Rientrano fra le competenze del Delegato:
a) operare per la costituzione ed affiliazione di nuove società e associazioni sportive e per l’assistenza a quelle già esistenti;
b) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell’attività sportiva realizzabile nella Regione;
c) attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della F.I.S.G., le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
d) osservare ed applicare le norme federali;
e) predisporre per il Consiglio Federale, al termine di ogni anno sportivo, dettagliata relazione sull’esito del suo mandato.
PARTE V
IL DELEGATO PROVINCIALE
ART. 95 - NOMINA, ATTRIBUZIONI E COMPITI
1.Nelle Regioni, ove già risulti costituito un Comitato Regionale, qualora vi siano Province con particolare densità di affiliati, ovvero per particolari esigenze locali, il Consiglio Federale, su proposta del competente Comitato Regionale, può nominare un Delegato Provinciale.
0.Xx Delegato Provinciale dura in carica per il quadriennio olimpico per il quale è stato nominato. 3.Rientrano fra le competenze del Delegato Provinciale:
a) operare, di concerto con il competente Comitato Regionale, in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuove associazioni sportive e fornire l’assistenza necessaria agli affiliati esistenti;
b) informare tempestivamente il Comitato Regionale di ogni iniziativa o programma dell’attività della Provincia;
c) intervenire - nell’interesse della Federazione e degli Affiliati - presso le Autorità locali per agevolare qualsiasi iniziativa connessa con l’attività degli sport del ghiaccio;
d) collaborare, per l’attuazione dei suoi compiti e per l’adempimento dei suoi doveri, con il Comitato Regionale competente;
e) osservare e far rispettare norme, provvedimenti e decisioni degli Organi federali;
f) amministra le anticipazioni federali con la più rigorosa osservanza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale.
4.Nell’espletamento del suo incarico il Delegato Provinciale può avvalersi delle strutture del Comitato Regionale, previa autorizzazione del Presidente di quest’ultimo.
5.Per quanto non specificato si applica, in via analogica, quanto previsto dall’art. 94 del presente Regolamento.
TITOLO VI ORGANISMI FEDERALI
PARTE I
LA SEGRETERIA FEDERALE
ART. 96 - CARATTERISTICHE E COMPITI
0.Xx Segreteria Federale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi inerenti alle attività della Federazione e per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi federali.
0.Xx Segreteria è retta dal Segretario Generale che coordina e dirige gli uffici della F.I.S.G. assumendone la responsabilità del funzionamento e dell’efficienza ed ha la sorveglianza sul personale addetto, che dipende gerarchicamente da lui in base alle norme vigenti.
0.Xx Segretario assiste, nella sua qualità, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, curando la redazione e la custodia dei relativi verbali.
4.Oltre a quanto sopra indicato, il Segretario ha le attribuzioni di cui all’art. 41 dello Statuto.
PARTE II
ORGANISMI TECNICI FEDERALI
ART. 97 - CLASSIFICAZIONE
1.Per l’espleta mento dell’attività federale il Consiglio Federale istituisce i sotto indicati Organismi Tecnici Federali, fissandone compiti e funzioni:
a) Commissioni Tecniche di Specialità;
b) il Gruppo Arbitri ed Ufficiali di Gara;
c) il Comitato dei Maestri Istruttori ed Allenatori.
2.Le commissioni sono formate solo da tesserati della Federazione che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne per delitti dolosi e che non siano stati assoggettati dal C.O.N.I. o da qualsiasi Federazione sportiva, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva o da un organismo sportivo internazionale riconosciuto a squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno.
PARTE III
COMMISSIONI TECNICHE DI SPECIALITA’
ART. 98 - CLASSIFICAZIONE E COMPOSIZIONE
1.Tenuto conto delle esigenze agonistiche e delle specialità amministrate dalla F.I.S.G., il Consiglio Federale nomina, per la durata di due anni, speciali Commissioni Tecniche.
2.A suo insindacabile giudizio, il Consiglio Federale può nominare, qualora ne ricorrano le circostanze, un Commissario Unico in luogo di una Commissione Tecnica, fissandone la durata in carica in un anno, con possibilità di proroga.
3.Le Commissioni Tecniche di Specialità sono normalmente formate da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, con particolare competenza dell’area tecnica organizzativa di riferimento; è comunque facoltà del Consiglio Federale, quando ne ravvisi la necessità, di aumentare il numero dei componenti. Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni i rispettivi Consiglieri di Specialità.
0.Xx Consiglio Federale può deliberare lo scioglimento anticipato delle Commissioni qualora ne ravvisi la scarsa efficienza o gravi disfunzioni.
5.Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, del Presidente o nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti la Commissione, questa decade ed il Consiglio Federale provvede alle nuove nomine.
6.Nel caso di dimissioni di un numero di membri non costituente la maggioranza, il Consiglio Federale provvede alla sostituzione.
7.Viene, altresì, considerato dimissionario il componente che, senza addurre legittimo impedimento, risulti assente a quattro riunioni.
8.Tutte le Commissioni Tecniche decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.
ART. 99 - ATTRIBUZIONI E COMPITI
1.Le Commissioni Tecniche di Specialità propongono al Consigliere di Specialità o al Consigliere preposto dal Consiglio Federale, le seguenti attività:
a) i programmi dell’attività agonistica, indicando i presumibili costi, d a sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale;
b) la convocazione degli atleti, selezionati da Tecnici preposti, per le rappresentative nazionali;
c) i programmi di preparazione e di allenamento per gli atleti e le squadre di cui al precedente punto b);
d) la designazione degli allenatori e degli istruttori federali;
e) l’organizzazione di corsi per atleti specificandone gli obiettivi ed i costi presumibili;
f) la creazione di Centri di addestramento giovanili, d’intesa con il Comitato Regionale, e la predisposizione d Regolamenti Tecnici delle Manifestazioni Giovanili;
g) i Regolamenti Tecnici delle singole specialità in armonia con quelli internazionali;
h) propongono al Consigliere di Specialità ogni elemento utile di carattere tecnico/organizzativo e finanziario per potenziare le rispettive specialità e diffonderne la pratica;
i) in caso di squalifica del campo di gioco il campo neutro, ove disputare la gara, su proposta e totale responsabilità organizzativa della Società punita;
2.Le Commissioni Tecniche, inoltre, su richiesta del Giudice Sportivo istruiscono le pratiche attinenti al risultato di una gara.
3.Le Commissioni Tecniche di Specialità si riuniscono su convocazione del rispettivo Presidente ogni qualvolta che questi lo ritenga opportuno e, in ogni caso, quando le esigenze delle attività sportive lo richiedano.
0.Xx convocazione sarà inviata a cura del personale della F.I.S.G. preposto alla Segreteria della Commissione da riunire.
5.Le Commissioni Tecniche di Specialità devono essere convocate quando:
a) vi sia un’espressa richiesta del Consigliere di Specialità o del Consigliere preposto dal Consiglio Federale;
b) la maggioranza dei componenti la Commissione lo richieda per iscritto, indicando gli argomenti che si intendono trattare.
6.Alla riunione possono intervenire in qualsiasi momento il Presidente Federale, il Vice Presidente, il Consigliere preposto dal Consiglio Federale, il Segretario Generale od un suo incaricato, tutti senza diritto di voto. Ha diritto altresì di intervenire il Consigliere di Specialità che esprime il proprio voto solo se membro della Commissione.
0.Xx verbale di ciascuna riunione deve essere inviato alla Segreteria Federale che provvederà a sottoporlo all’approvazione del Consiglio Federale.
8.Alla fine di ogni anno sportivo, le Commissioni dovranno presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione scritta sull’attività svolta.
9.Analoga relazione scritta va presentata anche in occasione delle Assemblee federali, a far parte integrante della relazione del Presidente della F.I.S.G.
ART. 100 - DIRETTORE TECNICO SPORTIVO
1.Qualora ne ravvisi l’interesse, il Consiglio Federale, su proposta degli Organismi Tecnici della Specialità, può altresì nominare un Direttore Tecnico Sportivo.
2.Egli ha il compito di coadiuvare l’operato della rispettiv a Commissione Tecnica di Specialità e di seguire l’applicazione delle direttive generali emesse in materia.
3.Con la nomina del Direttore Tecnico Sportivo, le attribuzioni di cui al comma 1 lett. b) e c) dell’art. 99 sono esplicate direttamente dallo stesso.
PARTE IV
I COMITATI NAZIONALI
ART. 101 - GRUPPO ARBITRI – GAHG - E UFFICIALI DI GARA -GUG
1.E’ l’organismo preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, alla formazione, all’addestramento ed all’organizzazione di Arbitri e Ufficiali di Gara.
0.Xx Gruppo può essere suddiviso in settori di specialità.
0.Xx funzionamento e l’organizzazione sono disciplinati dai Regolamenti interni, integrati da norme di conduzione per ciascuna specialità, deliberati dal Consiglio Federale e sottoposti all’approvazione de lla Giunta Nazionale del Coni.
4.Sono retti da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da un massimo di 7 Consiglieri eletti dalle relative Assemblee Generali di categoria.
0.Xx Consiglio Federale, per gravi motivi che ledano gli interessi federali o impediscano l’ordinato svolgimento dell’attività sportiva della F.I.S.G., può rimuovere qualsiasi componente del Gruppo e può sciogliere i suddetti organismi nominando un Commissario straordinario.
0.Xx sede è presso la Sede federale.
ART. 102 - COMITATO MAESTRI ISTRUTTORI ED ALLENATORI – CNA-
1.E’ l’organismo preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione degli Allenatori e dei Maestri-Istruttori, nonché ad assolvere i compiti e le direttive che dallo stesso gli vengono affidati.
2.E’ retto da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da un massimo di 5 Consiglieri nominati dal Consiglio Federale.
0.Xx funzionamento e l’organizzazione sono disciplinati dal proprio regolamento e dalle norme previste dai CNA di specialità deliberati dal Consiglio Federale e sottoposti all’approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
0.Xx Consiglio Federale, per gravi motivi che ledano gli interessi federali o impediscano l’ordinato svolgimento dell’attività sportiva de lla F.I.S.G., può rimuoverne all’interno un qualsiasi componente e può sciogliere il suddetto organismo nominando un Commissario straordinario. La sede del Comitato è presso la Sede federale.
TITOLO VII AMMINISTRAZIONE
ART. 103 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
0.Xx patrimonio e la durata dell’esercizio finanziario sono stabiliti dallo Statuto.
ART. 104 - BILANCI E GESTIONE
0.Xx gestione finanziaria della F.I.S.G. si svolge in base al Bilancio annuale di Previsione.
2.Le entrate e le spese devono essere classificate secondo le direttive emanate dal C.O.N.I. in materia, che provvede a determinare, altresì, lo schema di Xxxxxxxx.
3.A cura della Segreteria Federale deve essere trasmesso ogni anno al C.O.N.I., entro i termini stabiliti, il Bilancio Preventivo deliberato dal Consiglio Federale.
4. Il bilancio di esercizio è annualmente trasmesso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la relativa approvazione.
0.Xx Bilancio di Previsione deve essere corredato, oltre che dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, da apposita relazione del Presidente Federale.
0.Xx Bilancio di esercizio - oltre che dalla relazione del predetto Organo interno di controllo contenente, fra l’altro, l’attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, nonché le valutazioni in ordine alla regolarità della gestione - deve essere corredato da una relazione illustrativa del Presidente della F.I.S.G. riguardante l’attività svolta dalla Federazione e l’andamento della gestione, i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell’esercizio.
0.Xx generale, in materia di amministrazione, fa testo il “Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l’amministrazione e la contabilità della F.I.S.G.”, emanato d al Consiglio Federale secondo le specifiche direttive emanate in materia dal C.O.N.I.
TITOLO VIII
MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELLA F.I.S.G.
ART. 105 - MODIFICA DELLO STATUTO
1.Lo Statuto può essere modificato ai sensi di quanto prescritto dall’art.19 dello stesso.
ART. 106 - SCIOGLIMENTO DELLA F.I.S.G.
1.Lo scioglimento della F.I.S.G. avviene secondo quanto previsto dal codice civile. Può essere deliberato da una sessione straordinaria dell’Assemblea federale, espressamente convocata, la quale decide con la maggioranza prevista dall’art. 20 dello Statuto. Con la deliberazione di scioglimento devono essere nominati uno o più liquidatori. Anche per tale deliberazione di nomina occorre la maggioranza di cui all’art. 20 dello Statuto.
2.Determinato lo scioglimento, decadono tutte le cariche federali.
TITOLO IX REGOLAMENTI E LORO INTERPRETAZIONE
ART. 107 - GENERALITA’
0.Xx presente Regolamento è sottoposto all’approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
2.Per l’esecuzione delle norme stat utarie il Consiglio Federale provvede all’emanazione ed all’aggiornamento di tutti i Regolamenti di categoria, di settore, delle Commissioni e degli Organi della Federazione.
3.Le norme contenute nei suddetti regolamenti devono corrispondere alle disposizioni ed ai principi espressi nello Statuto.Tutte le norme regolamentari predette deliberate dal Consiglio Federale hanno valore indistintamente per le Società affiliate, per i loro dirigenti - soci ed atleti - e per tutte le persone che comunque fanno parte della F.I.S.G.
4.Per quanto non dispongono lo Statuto ed i Regolamenti federali valgono le norme sancite dai Regolamenti internazionali, gli usi sportivi e le norme di Diritto Sportivo, ivi incluse quelle del C.O.N.I.
5.I Regolamenti internazionali delle Federazioni, cui la F.I.S.G. aderisce, avranno valore nel territorio giurisdizionale italiano, anche per quanto attiene le norme tecniche, dopo la delibera del Consiglio Federale che li recepisce.
Qualora un membro della F.I.S.G. intendesse proporre modificazioni ai Regolamenti federali ha la facoltà di presentare per iscritto le sue proposte al Consiglio Federale che le esaminerà, in almeno due consecutive riunioni, decidendo senza possibilità di appello.
6.L’interpretazione data dal Consiglio Federale ad un qualsivoglia articolo dello Statuto e dei Regolamenti federali deve considerarsi come autentica.
Art. 108 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell’approvazione da part e della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
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Indennità di formazione
L’indennità di formazione ha lo scopo di indennizzare la Società di appartenenza per le spese sostenute e l’attività svolta p er la formazione fisica, atletica e tecnica dell’atleta. L’indennità di formazione percepita da una Società deve essere reinvestita nel perseguimento di fini sportivi .
a) Indennità di formazione di base, d’ora in avanti I.F.B.
L’I.F.B. è l’importo che si applica per ciascun anno di effettivo tesseramento per la medesima Società, in relazione all’età dell’atleta.
Fino ai 18 anni, per ogni anno di tesseramento con la medesima società, si applica un aumento di Euro 500,00;
Dopo i 18 anni e fino ai 22, per ogni anno di tesseramento con la medesima società si applica un aumento di Euro 2.000.
Dopo i 22 anni, l’aumento per ogni anno di tesseramento con la medesima società è di Euro 1.000.
B) Età dell’atleta
Agli effetti regolamentari, l’età del tesserato è quel la raggiunta nella stagione sportiva immediatamente precedente al momento in cui la procedura di svincolo viene iniziata. Il periodo per instaurare la procedura di svincolo è annualmente stabilito dal Consiglio Federale.
C) Campionati obbligatori (A.O.)
Si applica l’importo della allegata tabella a quelle società che nella stagione sportiva precedente abbiano adempiuto ai campionati obbligatori per la categoria.
Per le società che abbiano svolto nella precedente stagione sportiva attività non obbligatoria si applica un supplemento di Euro 250,00 per ogni categoria.
D) Maturazione agonistica (Seniores 1°, 2° e 3° livello)
Costituisce elemento di maggiorazione il tesseramento dell’atleta presso affiliati delle categorie seniores 1°, 2° e 3° livello. Il parametro ricorre se l’atleta è stato utilizzato in almeno due gare ufficiali di carattere non amichevole ed è stato convocato in almeno 6 gare ufficiali di carattere non amichevole.
Nel caso in cui l’atleta nella stagione sportiva precedente non sia stato utili zzato anche temporaneamente per infortunio, potrà farsi riferimento all’ultima stagione sportiva in cui il predetto abbia svolto effettiva attività agonistica.
E) Atleti di interesse nazionale
N.C.S. (Nazionale di categoria o superiore)
N.S. (Nazionale Seniores)
Per atleti nazionali si considerano coloro che siano stati inseriti nella lista degli atleti in due gare internazionali ufficiali, a meno che per la categoria non sia prevista una sola gara internazionale ufficiale. L’addizionale si computa per add izione fino agli anni 26 per ogni anno in cui l’atleta ha realizzato il requisito.
Se l’atleta ha partecipato a più categorie nazionali si applica solo quella superiore.
TABELLA 1
espressa in Euro
.
ETA’ | I.F.B.* | A.O. | 1° livello | 2° livello | 3° livello | N. C. S. | N.S. |
Anni 15 | 500 | + 500 | + 4.000 | +2.000 | +250 | +500 all’anno | |
Anni 16 | 500 | + 500 | + 5.000 | + 3.000 | + 500 | +500 all’anno | |
Anni 17 | 500 | + 500 | + 6.000 | + 4.000 | + 750 | +500 all’anno | + 2.500 all’anno |
Anni 18 1^ porta di svincolo | 500 | + 500 | + 10.000 | + 8.000 | + 1.000 | +500 all’anno | + 2.500 all’’anno |
Anni 19 | 2.000 | + 500 | + 11.000 | + 8.000 | + 1.500 | “ | “ |
Anni 20 | 2.000 | + 500 | + 12.000 | + 8.000 | + 1.500 | “ | “ |
Anni 21 | 2.000 | + 500 | + 13.000 | + 7.000 | + 1.500 | “ | “ |
* L' importo deve essere moltiplicato per glainni di tesseramento trascorsi presso l' ultima Società tesserante ed alla quale è riconosciuto il diritto all' indennità di formazione.
IFB* AO LV1 LV2 LV3 NCS NS
Anni 22 2^ porta di svincolo | 2.000 | +500 | +15.000 | +7000 | +1.500 | +500 | +2500 |
Anni 23 | 1.000 | +500 | +14.000 | +6000 | +500 | “ | “ |
Anni 24 | 1.000 | +500 | +13.000 | +5.000 | +500 | “ | “ |
Anni 25 | 1.000 | +500 | +12.000 | +4.000 | +500 | “ | “ |
Anni 26 3^ porta di svincolo | 1.000 | 500 | +11.000 | +3000 | +500 | “ | “ |
*L' importo deve essere moltiplicato per gli anni di tesseramento trascorsi presso l' ultima Società tesserante ed alla quale è riconosciuto il diritto all' indennità
Atleti di prima, seconda e terza porta sono coloro che giungono al termine del periodo di vincolo regolamentare e che hanno la facoltà di richiedere la risoluzione del vincolo.
Con la 2^ porta di svincolo si ha la valorizzazione massima dell’indennità di formazione dell’atleta. La crescita anagrafica dal 22^ anno di età in poi costituisce elemento di riduzione per il calcolo dell’indennità di formazione.
N.B. Nelle seguenti fasce di età lo svincolo è annuale
IFB * AO LV1 LV2 LV3 NS
Anni 27 | 1.000 | 500 | 9.000 | 3.000 | 0 | 2.500 | |
Anni 28 | 1.000 | 500 | 6.000 | 2.000 | 0 | 2.500 | |
Anni 29 | 1.000 | 500 | 3.000 | 1.000 | 0 | 2.500 | |
Anni 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*L' importo deve essere moltiplicato per gli anni di tesseramento trasocrsi presso l' ultima Società tesserante alla quale è riconosciuto il diritto all' indennità
Sotto il profilo regolamentare il vincolo che lega l’atleta alla società dai 27 anni in poi è annuale. Gli atleti possono dunque dai 27 anni in poi chiedere ogni anno lo svincolo a parametro.
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Indennità di formazione
L’indennità di formazione ha lo scopo di indennizzare la Società di appartenenza per le spese sostenute e l’attività svolta per la formazione fisica, atletica e tecnic a dell’atleta. L’indennità di formazione percepita da una Società deve essere reinvestita nel perseguimento di fini sportivi.
a) Indennità di formazione di base, d’ora in avanti I.F.B.
L’I.F.B. è l’importo che si applica per ciascun anno di effettivo tess eramento per la medesima Società, in relazione all’età dell’atleta.
Fino ai 18 anni, per ogni anno di tesseramento con la medesima società, si applica un aumento di Euro 200,00;
Dopo i 18 anni e fino ai 22, per ogni anno di tesseramento con la medesima società si applica un aumento di Euro 1000.
Dopo i 22 anni, l’aumento per ogni anno di tesseramento con la medesima società è di Euro 500.
B) Età del atleta
Agli effetti regolamentari, l’età della tesserata è quella raggiunta nella stagione sportiva immediatamente precedente al momento in cui la procedura di svincolo viene iniziata. Il periodo per instaurare la procedura di svincolo è annualmente stabilito dal Consiglio Federale.
C) Campionati obbligatori (A.O.)
Si applica l’importo della allegata tabella a q uelle società che nella stagione sportiva precedente abbiano adempiuto ai campionati obbligatori per la categoria.
Per le società che abbiano svolto nella precedente stagione sportiva attività non obbligatoria si applica un supplemento di Euro 100 per ogni categoria.
D) Maturazione agonistica (Seniores 1° livello)
Costituisce elemento di maggiorazione il tesseramento dell’atleta presso affiliati di 1° livello. Il parametro ricorre se l’atleta, nella stagione sportiva precedente effettivamente disputata, è stata utilizzata in almeno due gare ufficiali di carattere non amichevole ed è stata convocata in almeno 6 gare ufficiali di carattere non amichevole.
E) Atlete di interesse nazionale
N.S. (Nazionale Seniores)
Per atlete nazionali si considerano coloro che nella stagione sportiva precedente siano state inserite nella lista delle atlete in due gare internazionali ufficiali, a meno che per la categoria non sia prevista una sola gara internazionale ufficiale.
Se l’atleta ha partecipato a più categorie naziona li si applica solo quella superiore.
TABELLA 1
espressa in Euro
.
ETA’ | I.B.F.* | A.O. | 1° livello | N.S. | |||
Anni 15 | 200 | + 50 | + 100 | ||||
Anni 16 | 200 | + 50 | + 125 | ||||
Anni 17 | 200 | + 50 | + 150 | + 1.000 | |||
Anni 18 1^ porta di svincolo | 200 | + 50 | + 300 | + 1.250 | |||
Anni 19 | 1000 | + 50 | + 400 | + 1.250 | |||
Anni 20 | 1000 | + 50 | + 400 | + 1.250 | |||
Anni 21 | 1000 | + 50 | + 400 | + 1.250 |
*L' importo deve essere moltiplicato per gli anni di tesseramento trascorsi presso l' ultima Società tesserante ed alla quale è riconosciuto il diritto all' indennità di formazione.
Anni 22 2^ porta di svincolo | 1.000 | +50 | +500 | +250 | +750 | +1500 | |
Anni 23 | 500 | + 50 | -25% | -25% | -25% | -25% | |
Anni 24 | 500 | + 50 | -50% | -50% | -50% | -50% | |
Anni 25 | 500 | + 50 | -75% | -75% | -75% | -75% | |
Anni 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*L' importo deve essere motilplicato per gli anni di tesseramento trascorsi presso l' ultima Società tesserante ed alla quale è riconosciuto il diritto all' indennità di formazione.
Atlete di prima e seconda porta sono coloro che giungono al termine del periodo di vincolo regolamentare e che hanno la facoltà di richiedere la risoluzione del vincolo.
Con la 2^ porta di svincolo si ha la valorizzazione massima dell’indennità di formazione dell’atleta. La crescita anagrafica dal 22^ anno di età in poi costituisce elemento di riduzione per il calcolo dell’indennità di formazione secondo le decurtazioni percentuali espresse. A 26 anni l’atleta si svincola a parametro 0. Dai 22 anni in poi le atlete hanno diritto di svincolarsi annualmente.