Contract
Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi | |
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEDIANTE VALUTAZIONE DI STABILITÀ E AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO DEGLI ALBERI PRESENTI NEI GIARDINI, NELLE AREE VERDI E LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI FIRENZE – ANNI 2017, 2018, 2019 Zona 5 – Quartiere 5 Responsabile del Procedimento: Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Direttore dell’Esecuzione: Dott. Agr. Xxxx Degl’Innocenti | |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO | CSA |
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO MEDIANTE VALUTAZIONE DI STABILITÀ E AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO DEGLI ALBERI PRESENTI NEI GIARDINI, NELLE AREE VERDI E LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI FIRENZE – ANNI 2017, 2018, 2019
* * * * *
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto territoriale, per l’acquisizione di servizi di monitoraggio mediante valutazione di stabilità e aggiornamento del censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio comunale.
L’Accordo Quadro è suddiviso in cinque lotti dotati di autonomia funzionale rispetto all’intera prestazione, uno per ogni ambito territoriale in cui è articolato il verde pubblico della città di Firenze e precisamente:
- Zona 1 – Quartiere 1 dx Xxxx x Xxxxxxx
- Xxxx 0 – Quartiere 2
- Zona 3 – Quartiere 3 / Quartiere 1 sx Xxxx
- Xxxx 0 – Quartiere 4
- Zona 5 – Quartiere 5
Gli interventi del presente Accordo Quadro, relativi al Quartiere 5, sono finalizzati a:
- sottoporre gli alberi a periodico monitoraggio della valutazione di stabilità, secondo la cadenza programmata;
- aggiornare i parametri morfometrici degli alberi giovani;
- censire mediante identificazione della specie e rilievo dei parametri morfometrici gli alberi di nuovo impianto;
- aggiornare il data-base del Sistema Informativo Territoriale relativamente agli alberi.
2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE:
Gli interventi previsti dal presente accordo interessano tutti gli alberi di competenza del Comune di Firenze, presenti nei giardini pubblici e scolastici, nelle aree spartitraffico, lungo gli assi viari e nelle piazze, nelle aree cimiteriali, nei giardini di pertinenza degli uffici comunali, relativi alla Zona 5.
In particolare il presente accordo prevede:
- monitoraggio triennale degli alberi mediante valutazione di stabilità secondo metodologia V.T.A.;
- aggiornamento del censimento degli alberi mediante rilievo dei parametri morfometrici e qualitativi;
- censimento degli alberi di nuovo impianto o nuova acquisizione nel patrimonio comunale con identificazione della specie e rilievo di parametri morfometrici e qualitativi;
- aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale degli alberi mediante inserimento nella banca dati dei risultati.
L’elenco dettagliato degli alberi da sottoporre a valutazione, aggiornamento, censimento, identificati univocamente mediante codice numerico, sarà oggetto di contratti attuativi, la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le prestazioni che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
L’Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi e organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
3 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 5, ammonta a € 110.495,00 oltre IVA di legge e oneri previdenziali e assistenziali. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.
ID | Descrizione | Par | Importo |
1 | Valutazione di Stabilità VTA | € | 104.720,00 |
2 | Aggiornamento censimento | € | 1.260,00 |
3 | Aggiornamento parametri morfometrici | € | 4.515,00 |
A | Totale servizio monitoraggio | € | 110.495,00 |
B | Di cui per oneri della sicurezza inclusi | € | 2.209,90 |
C | Per cassa previdenza (2%) (su A) | € | 2.209,90 |
D | Importo del servizio (oneri inclusi) ( A + C ) | € | 112.704,90 |
E | Per IVA 22% (su D) | € | 24.795,08 |
F | Totale ( D + E ) | € | 137.499,98 |
Il prezziario di riferimento è l'“Elenco Prezzi Unitari” – Elaborato della documentazione a base di gara.
In considerazione della tipologia delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’importo relativo agli oneri per la sicurezza non oggetto dell’offerta ai sensi dell’articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii, è stato calcolato pari a € 2.209,90.
4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima
30 mesi dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.
Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso.
5 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI
L’Accordo Quadro è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa vigente all’atto di stipula dell’accordo medesimo, o che nel corso dell’accordo dovessero entrare in vigore.
L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è regolato:
- dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (di seguito anche “Codice”);
- per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal
D.P.R. 207/2010;
- dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 xx.xx. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;
- dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- dal D.L. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
E’ regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
6 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE CON L’ACCORDO QUADRO
Gli interventi affidati tramite Contratti basati sull’Accordo Quadro verranno appaltati e contabilizzati a misura.
7 – QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti.
Requisiti di carattere generale degli operatori economici
Requisiti generali di moralità dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nell’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 4 del Codice devono:
a) avere conseguito, per ciascuno degli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016), un fatturato globale minimo annuo pari almeno a (Vx12)/30, dove V è il valore stimato per il lotto di maggior importo fra quelli per cui si intende concorrere, I.V.A. e altri oneri esclusi. Per gli operatori economici costituiti da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività;
b) avere conseguito, per ciascuno degli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016), un fatturato specifico minimo annuo per servizi di valutazione di stabilità degli alberi secondo metodologia V.T.A., pari almeno a 0,5x(Vx12)/30, dove V è il valore stimato per il lotto di maggior importo fra quelli per cui si intende concorrere, I.V.A. e altri oneri esclusi. Per gli operatori economici costituiti da meno di tre anni o che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività;
Requisiti di capacità tecnica e professionale
A titolo di possesso dei requisiti di cui all’art. 83 co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 6 del Codice devono:
a) avere eseguito, per ciascuno degli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016), servizi di valutazione di stabilità degli alberi secondo metodologia V.T.A., di cui almeno uno per ogni anno di importo non inferiore a 0,25x(Vx12)/30, dove V è il valore stimato per il lotto di maggior importo fra quelli per cui si intende concorrere, I.V.A. e altri oneri esclusi.
b) disporre, o dimostrare che disporranno, per eseguire l'appalto, di strumentazione per l’indagine e l’analisi delle caratteristiche biomeccaniche degli alberi (resistograph, tomografo, elastometro, inclinometro ecc…).
8 – INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
In caso di discordanza fra i vari elaborati posti a base dell’Accordo Quadro, vale la soluzione più aderente alle finalità del medesimo e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi della Stazione Appaltante.
In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità dell’accordo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
A. Schema Accordo Quadro e Capitolato d’Appalto;
B. Relazione tecnica;
C. Elenco prezzi unitari;
D. DUVRI ;
E. Stato di consistenza (elenco completo degli alberi ricadenti nella zona 5).
F. Garanzia definitiva e altre polizze assicurative di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, da stipularsi come descritto nel presente Schema di Accordo Quadro.
10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:
- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.
Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull’Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:
- dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire le prestazioni nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica e amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della esecuzione delle prestazioni. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;
- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro.
11 - FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO PER REATI ACCERTATI, PER DECADENZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, PER GRAVE INADEMPIMENTO, PER GRAVE IRREGOLARITÀ E PER GRAVE RITARDO DELL'AGGIUDICATARIO
La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, applicherà quanto previsto dall’art. 110 del medesimo decreto.
12 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il soggetto attraverso cui la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Aggiudicatario, e attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra l’Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.
Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico e amministrativo e la contabilizzazione delle prestazioni. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto in oggetto dovranno essere eseguiti dall’Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Aggiudicatario, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Responsabile Unico del Procedimento, entro la giornata successiva all’avviso.
13 - PRESTAZIONI COMPRESE NELL’APPALTO DI SERVIZIO E MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
L’elenco Prezzi riporta le tipologie previste e i prezzi applicati alle prestazioni di seguito descritte.
a) Valutazione della stabilità
Il presente appalto prevede il monitoraggio degli alberi, il cui elenco dettagliato sarà oggetto di contratti attuativi, e comprende tutte le valutazioni fitostatiche ritenute necessarie nell’arco di durata del contratto.
Ciascuna pianta deve essere valutata entro il giorno di scadenza di validità della precedente indagine cui è stata sottoposta.
Le piante sprovviste di scadenza o mai valutate in precedenza dovranno essere sottoposte a verifica entro tre mesi dall’inizio del servizio, a meno di disposizioni diverse da parte del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP).
Ogni ulteriore valutazione ritenuta necessaria sulla pianta nell’arco di durata del contratto dovrà essere eseguita a cura e a carico dello stesso appaltatore. L’appaltatore effettuerà quindi, nell’arco di durata del contratto, tutte le verifiche da lui ritenute necessarie sia come numero complessivo e periodicità che come approfondimento diagnostico al fine di tenere sotto controllo lo stato fitosanitario dell’albero senza che questo comporti un aumento dell’importo contrattuale.
L’indagine fitostatica dovrà essere svolta come indicato dal protocollo della SIA (Società Italiana di Arboricoltura) Chapter italiano dell’ISA (International Society of Arboriculture) con il metodo VTA (Visual Tree Assessment).
La stazione appaltante si riserva la facoltà, previa formale comunicazione scritta, di variare l’elenco delle piante da sottoporre a valutazione.
Gli esiti di tutte le valutazioni effettuate su ciascuna pianta nell’arco del periodo contrattuale, le eventuali indagini strumentali, l’attribuzione della classe e l’indicazione degli interventi proposti dovranno essere comprovati da specifica verbalizzazione, corredata da documentazione fotografica adeguata (almeno 3
immagini) che permettano chiaramente di identificare la pianta e individuare gli eventuali difetti segnalati per il successivo intervento. I risultati devono essere consegnati a cadenza mensile (entro il 25 del mese) al RUP in formato digitale pdf, debitamente firmati e timbrati.
b) Solo aggiornamento del censimento
Gli alberi da sottoporre a censimento, inseriti nell’elenco dettagliato oggetto dei contratti attuativi, dovranno essere individuati in campo, identificati per specie e sottoposti a rilievo dei parametri morfometrici e qualitativi (diametro, valore estetico, vigoria), descrizione della dimora.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, previa formale comunicazione scritta, di variare l’elenco delle piante da sottoporre a censimento.
c) Aggiornamento del data-base
Il servizio comprende l’aggiornamento della “scheda sito” e della “scheda intervento” della banca dati (S.I.T. del Verde pubblico) con i risultati delle prestazioni di cui ai punti a e b.
I dati alfa-numerici della “scheda intervento” (Allegato A1) e della scheda sito (Allegato A2) dovranno essere inseriti, da postazioni e con strumentazione di proprietà o in possesso dell’appaltatore, nel data-base del Sistema Informativo Territoriale utilizzando l’applicativo web “Gestione Verde Pubblico” il cui accesso è regolato da specifiche procedure dettate e gestite dalla Stazione Appaltante.
Tutta la documentazione relativa alle valutazioni (VTA, indagini strumentali, immagini etc) dovrà essere inserita nel SIT – sezione “scheda intervento” in formato pdf come allegato.
L’aggiornamento delle schede del SIT deve avvenire a cadenza mensile (entro il 25 del mese).
NB. Si fa presente che l’Amministrazione Comunale ha avviato le procedure per
l’aggiornamento e la ristrutturazione della banca dati del verde (SIT Verde) e per l’acquisizione di un software per la gestione degli stessi. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’appaltatore si impegna e si obbliga ad adeguarsi ai nuovi standard correlati a quanto sopra, sia per l’acquisizione che per l’inserimento dei dati.
INTERVENTI DI URGENZA
Se durante il servizio l’appaltatore ritiene necessario l’immediato intervento per eliminare potenziali pericoli per la pubblica incolumità, egli dovrà provvedere senza indugio attivando i mezzi di pronto intervento (Vigili del Fuoco e Polizia Municipale) affinché la pericolosità venga eliminata, dandone contestualmente comunicazione al RUP e al Direttore dell’Esecuzione.
E’ comunque necessario da parte dell’appaltatore produrre una relazione tecnica firmata in cui si specifichino dettagliatamente le motivazioni del suddetto intervento.
14 - METODOLOGIA DELLE INDAGINI DI VALUTAZIONE DELLA STABILITA’
L’A.C. riconosce il V.T.A. (Visual Tree Assessment) come metodo per l’esecuzione delle analisi di stabilità degli alberi e applica il protocollo sulle “Classi di Propensione al Cedimento degli alberi” (allegato C) redatto dalla S.I.A. (Società Italiana di Arboricoltura) Chapter italiano dell’I.S.A (International Society of Arboriculture).
A seconda dello stato di salute della pianta esaminata potrà essere effettuato, nell’arco del periodo contrattuale, un progressivo approfondimento dell’indagine V.T.A. passando dal controllo visivo all’esame strumentale attraverso l’impiego delle attrezzature specialistiche ritenute più idonee dall’Appaltatore (martello elettronico, resistograph, fractometer o altra strumentazione). La scelta della strumentazione, il numero e la localizzazione delle misurazioni da effettuare sulla singola pianta sono a discrezione dell’Appaltatore che dovrà usare un livello di approfondimento delle indagini sufficiente per dare un referto oggettivamente corretto e attendibile.
L’A.C., nella persona del RUP, si riserva la possibilità di chiedere ulteriori approfondimenti diagnostici senza che la Appaltatore possa avanzare richiesta di maggiore compenso.
In caso di controllo strumentale la “scheda intervento” di ciascun albero dovrà avere come allegato i dati relativi alle singole misurazioni, i tracciati, lo schema grafico che riporta la sezione del tronco e la localizzazione dei punti di indagine. Ad ogni pianta, sottoposta o meno a controllo strumentale, dovrà essere attribuita una delle 5 classi di propensione al cedimento e potranno essere indicate prescrizioni colturali esclusivamente in ottemperanza al protocollo SIA (allegato B).
Tali prescrizioni di intervento di messa in sicurezza degli alberi devono essere chiaramente riportate nella “scheda intervento”.
Al momento dell’esecuzione della messa in sicurezza o dell’abbattimento dell’albero effettuata dall’A.C., l’Appaltatore dovrà fornire adeguata assistenza tecnica. Dopo l’intervento di messa in sicurezza le piante su cui si è intervenuti dovranno essere formalmente riclassificate e re-inscritte in una delle classi sempre secondo l’allegato C entro un mese dalla data di esecuzione dell’intervento.
Gli interventi prescritti devono essere esclusivamente finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e/o al mantenimento dello stato di salute della pianta, compatibili con le buone pratiche arboricolturali. Le tipologie di intervento sono sintetizzate nella “scheda intervento” SIT come segue:
1)Abbattimento
2) Potatura di:
rimonda risanamento consolidamento contenimento
3) Intervento fitoiatrico
Si specifica che rimonda e risanamento possono essere prescritti solo in caso di
“alterazioni non fisiologiche” attribuibili cioè a processi di decadimento del legno per la presenza di corpi fruttiferi, marciumi, cavità a carico delle branche, seccumi di grosso diametro.
Per classificare gli alberi in base all’inclinazione del fusto si riporta la tabella di abbinamento fra le categorie riportate nella “scheda intervento” SIT ed i valori risultato del rilievo in campo:
NESSUNA 0°
PRESENTE 1°- 5°
POCA 6° - 20°
ELEVATA > 20°
Qualora l’Appaltatore debba monitorare una pianta non accessibile per problemi oggettivi e non risolvibili tempestivamente (cantiere di lavoro, ostacoli), deve darne immediata comunicazione all’A.C. e rendersi disponibile ad effettuare il controllo non appena saranno ripristinate le condizioni di accessibilità.
15 - CONDUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Appaltatore dovrà predisporre un cronoprogramma complessivo da comunicare preventivamente al RUP nel rispetto della data di scadenza delle precedenti valutazioni di stabilità effettuate sugli alberi oggetto del servizio e dei termini contrattuali. Il crono-programma potrà essere variato dall’A.C. secondo esigenze particolari o priorità. Nei casi di urgenza espressamente comunicati, il RUP può richiedere che le indagini programmate siano iniziate nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dall’emissione dell’ordine scritto.
I risultati delle indagini effettuate secondo il cronoprogramma concordato saranno restituiti all’A.C a cadenza mensile (entro il 25 del mese), sia in forma digitale che sul data base (aggiornamento delle schede del SIT).
Periodicamente e previo accordo con il RUP l’appaltatore dovrà fornire un riepilogo in formato tabellare (formato tipo excel) che riassuma sinteticamente per ciascun albero, raggruppando i dati per via/area/particella, le prescrizioni date dalla valutazione della stabilità compreso l’attribuzione della classe di propensione al cedimento.
16 - OBBLIGHI A CARICO DEL APPALTATORE
Sarà obbligo dell’Appaltatore adottare, nella esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi. Sono, inoltre, a carico del Appaltatore i seguenti oneri generali:
- la fornitura delle eventuali assistenze tecniche, degli strumenti e dei materiali occorrenti per il controllo degli alberi entro il territorio del Comune di Firenze in elenco (allegato B);
- i sopralluoghi necessari;
- ad eccezione dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali, ogni altra spesa derivante dal presente servizio, comprese le spese organizzative, di ricerca, predisposizione atti, inserimento dati nel SIT, documenti, relazioni, diarie, trasferte, verifiche tecniche, misurazioni e tutto quanto altro occorra.
Sono, infine, a carico del Appaltatore tutti gli oneri desumibili dal presente capitolato, dal bando e dal disciplinare di gara.
17 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Qualora l’Appaltatore si avvalga dell’attività di lavoratori dipendenti sarà sottoposto, nei confronti di questi, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assumerà a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
18 - GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 è richiesta una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro, e comunque dell’importo indicato al comma 1 del citato articolo.
Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.
La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016.
La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati.
Tale garanzia fideiussoria può essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.
Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.
19 - POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
Prima dell’inizio del servizio l’Appaltatore deve trasmettere al RUP copia della polizza di assicurazione per danni a terzi causati nel corso della prestazione professionale. Il massimale è pari a Euro 1.000.000,00.
20 - PAGAMENTI
Il pagamento del servizio professionale avverrà in rate semestrali, al raggiungimento del 50% del totale contrattuale annuale. La quinta e ultima rata al termine della prestazione previe verifiche d’uso, nei modi vigenti presso la Pubblica Amministrazione.
La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prevederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.
Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP.
Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.
Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis
D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08.
In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
21 – REVISIONE PREZZI
Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
Si applica comunque la disciplina eventualmente prevista in materia dalla normativa applicabile.
22 - PENALI
La penale è fissata nella misura dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali e precisamente:
- art. 2 conclusione del servizio rispetto alla scadenza;
- art.3 consegna degli esiti delle valutazioni, del censimento e dell’aggiornamento delle schede SIT previste dal cronoprogramma.
23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro, nonché dei singoli Contratti basati su di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti è consentita in quanto ammessa dal D.Lgs. n.50/2016.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev’essere notificata al RUP presso la sede della Direzione Ambiente del Comune di Firenze, il quale provvede a comunicare quelle accettate al Direttore dei Lavori.
La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.
La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.
E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di subappalto.
24 - SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. n.50/2016, è vietato il subappalto delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, con la sola eccezione delle indagini strumentali che si dovessero rendere necessarie per il corretto espletamento dell’appalto.
25 - VERIFICHE E CONTROLLI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nell'eventualità che, a seguito di controlli e verifiche, venisse accertata la mancata corrispondenza rispetto a quanto concordato, deficienze qualitative o d'altro genere, ritardo nell’ultimazione del servizio, l'A.C. avrà facoltà insindacabile di applicare penalità pecuniarie da detrarsi dall'importo della relativa fattura o addirittura di respingere gli elaborati relativi ai servizi richiesti e contestati, risolvere il contratto di servizio, sospendere il pagamento, salvo ed impregiudicato ogni diritto o azione spettanti al Comune, compreso il risarcimento dei danni subiti. Il contratto si risolve qualora le penalità applicate superino il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
26 - RECESSO
L’Amministrazione Comunale ha facoltà, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, di presentare istanza di recesso qualora l’avvio della prestazione avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’amministrazione.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle prestazioni già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx, la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui le prestazioni siano in corso di ultimazione.
La Stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016,, previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell’importo di quelle non eseguite.
27 – CONTROVERSIE
Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al cinque per cento (5%), il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore dell’Esecuzione e, sentito l’Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni
dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo xxxxxxx sarà sottoscritto dall’Appaltatore.
Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e l’Aggiudicatario confermi le riserve, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs.n.50/2016 per la definizione delle controversie.
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione.
28 - RISERVATEZZA E PROPRIETA’
L’Appaltatore si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie acquisite nello svolgimento del servizio; i dati e le informazioni oggetto del servizio sono di proprietà dell’A.C. e non possono essere utilizzati o divulgati dall’Appaltatore.
29 - ELEZIONE DI DOMICILIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’Appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante.
Per tutte la controversie fra l'amministrazione e l’Appaltatore affidatario del servizio che si dovessero verificare sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, e che non risultino definibili in via amministrativa, il foro competente è quello di Firenze.
30 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Saranno a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione dell’Accordo Quadro dei Contratti specifici. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi oggetto del contratto di appalto;
c) il rimborso dei costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione del bando e dell’esito ella gara relativa all’Accordo Quadro entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente.
Il presente Schema di Accordo Quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla Legge.
Tutti gli importi citati nel presente Schema di Accordo Quadro s’intendono I.V.A. esclusa.
31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Stazione Appaltante si attiene alla disciplina sul trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Inoltre ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b) del citato Decreto non è necessario il consenso al trattamento
dei dati personali, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto. L’Aggiudicatario potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto citato; in particolare potrà chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei propri dati.
Il Progettista
Dott. Agr. Xxxx Degl’Innocenti