CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE=
=CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE=
OGGETTO: contratto per l’affidamento del servizio integrato energia e dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione Provinciale di Roma. Lotto 1. ----------------------------------
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Repertorio n. 11301
REPUBBLICA ITALIANA
duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di giugno,
L'anno in Roma, nella sede
centrale della Città Metropolitana di Roma in Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X, presso l'ufficio del Segretario Generale.
Davanti a me, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:
1) Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a xxxxx Il xxxxxxxx, domiciliato per la carica a Roma, in Xxx XX Xxxxxxxx x.000/X, il quale, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento X della Città Metropolitana di Roma, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città Metropolitana di Roma con sede in Via IV Novembre n.119/A a Roma Codice Fiscale n. 80034390585, in forza dell’art.107 del D.Lgs n. 267/2000, ed in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Città Metropolitana medesima;-----------------------
2) Xxx. Xxxxxxx Xxxxx nato a xxxxxx il xxxxxxxxxx, residente xxxxxxx , in Xxxxx xxxxxxxxxxx, nella sua qualità di procuratore speciale (procura speciale rep. 90.578 racc. 24.631 del 22/01/2015 per notaio Xxxxx Xx Xxxxx– (All. Sub A) dell'Impresa COFELY ITALIA S.p.A., corrente a Roma, in Via Ostiense n. 333 - cap. 00146 -
codice fiscale n. d’iscrizione 07149930583, iscritta al Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. di Roma, come da certificato rilasciato in data 20/03/2015 prot. n T180482941
Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale rogante sono certo.
Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Xxxxxxx non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.
P R E M E S S O
- che, con determinazione dirigenziale n. 7370 del 2011 del Dirigente del Direttore del Dipartimento X, la Provincia di Roma, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata "Città Metropolitana", ha disposto l’affidamento del Servizio Integrato di Energia e dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Roma , approvato gli atti di gara relativi, per un importo complessivo a base di gara di € 126.295.934,96 (comprese le somme non soggette a ribasso) oltre I.V.A., da affidarsi mediante procedura aperta, da esperire ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il metodo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006, suddiviso nei seguenti lotti:
LOTTO 1: Scuola/zona Nord importo complessivo a base di gara € 37.030.972,22 oltre I.V.A.;
LOTTO 2: Scuola/zona Est –importo complessivo a base di gara € 39.525.149,05 oltre I.V.A.;
LOTTO 3: Scuola/Zona Sud - importo complessivo a base di gara € 38.646.925,07 oltre I.V.A.;
LOTTO 4: Patrimonio –importo complessivo a base di gara € 11.092.888,62 oltre I.V.A.;
- che, con la predetta determina, si è dato atto di provvedere all’indizione di una procedura aperta con aggiudicazione dell’offerta economica più vantaggiosa con il presupposto che le componenti di costo sono state individuate sulla base del minor importo di aggiudicazione prevista dal tariffario CONSIP;--------------------------------
- che, a seguito della procedura aperta iniziata in data 26/04/2012 e conclusa in data 15/05/2014 risultava aggiudicataria provvisoria del servizio l’impresa COFELY ITALIA
S.p.A. con sede in Roma in Via Ostiense n. 333 - cap. 00146 - codice fiscale n. d’iscrizione 07149930583, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata semplicemente "Impresa" e che ha offerto per il Lotto 1:-----------------------------------
- un prezzo unitario ”PU metano” per la fornitura del Servizio energia con combustibile a metano pari ad 0,001122 €/GGr*h* (1000mc), (zerovirgolazerozerounounoduedue);
- un prezzo unitario ”PU gasolio” per la fornitura del Servizio Energia con combustibile liquido o solido pari ad 0,001088 €/GGr*h* (1000mc), (zerovirgolazerozerounozeroottootto);
- un ribasso percentuale sull’importo della manutenzione ordinaria a forfait degli impianti tecnologici pari al 25% (venticinquepercento);--------------------------------------
- un impegno economico per la realizzazione di un programma di interventi di efficientamento energetico relativi agli impianti idrici, elettrici e fonti luminose, da effettuarsi sugli edifici afferenti il lotto geografico di partecipazione, pari ad € 546.915,00 (cinquecentoquarantaseimilanovecentoquindici/00);--------------------
- un ribasso percentuale pari al 30% (trentapercento), sui listini di riferimento indicati nel Capitolato allegato al disciplinare di gara come da offerta economica (All. Sub
B);
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2800 del 20/05/2014 rettificata con n. 2983 del 28/05/2014 del Dirigente dell’Amministrazione Centrale Serv. 3 “Ufficio Gare e Contratti - Conferenze di Servizi in materia di OO.PP. - S.U.A., il servizio in argomento, previa conferma dell’aggiudicazione provvisoria, veniva definitivamente aggiudicata alla predetta impresa;
- che il dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:-------------------------------------
a) con nota n. 70415 PAC 6.2 del 29/05/2014 è stata inviata l’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a-b-b-bis del Codice dei contratti pubblici.-----------
b) avverso l’aggiudicazione definitiva non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare. Tuttavia relativamente a questo appalto sono stati proposti una serie di ricorsi, sia in contestazione del bando, sia in contestazione delle sopravvenute esclusioni, sia infine per l’ annullamento dell’atto dell’aggiudicazione definitiva (quest’ultima relativamente al lotto 4), il primo dei quali è iniziato il 20/04/2012 e l’ultimo dei quali si è concluso in data 10/02/2015)
c) provvederà ad inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. b-ter del citato art. 79.------------------------------------------
- che a seguito di verifica del possesso da parte dell'impresa aggiudicataria dei requisiti prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 effettuata dal Dirigente dell’Amministrazione Centrale Serv. 3 “Ufficio Gare e Contratti - Conferenze di Servizi in materia di OO.PP. - S.U.A. (nota del 03/07/2014 rif. n. 11505/14 del 07/07/2014), l'aggiudicazione definitiva, a norma dell'art. 11 del citato X.Xxx., è
divenuta efficace.
- che non sono ancora pervenute dalla Prefettura di Roma le “informazioni” scritte antimafia, ed essendo trascorso il termine di 30 giorni dalle richieste alla Prefettura di Roma inoltrata il 24/01/2014 Prot. n. 0009132/14, sollecitata in data 28/04/2015 prot.
n. 0057198/15 la Provincia può procedere secondo quanto disposto dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., anche in assenza della informazione del Prefetto;
- che il Signor Xxxxxxx Xxxxx, come sopra generalizzato e nella sua qualità di procuratore speciale dell’impresa Cofely Italia S.p.A.dichiara espressamente, ai sensi degli artt. 1396 e 1397 c.c, che in merito all’atto n 90.578 di Repertorio del Dott. Luigi La Gioia, notaio in Roma, sopracitato ed allegato al presente atto, non sono intervenute modificazioni né revoca o estinzione del potere di rappresentanza conferitogli
- che il predetto procuratore ha reso una dichiarazione sostitutiva ex artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, conservata nel fascicolo del presente contratto, circa l’assenza a suo carico e delle persone con lo stesso conviventi di impedimenti ex art. 67 D.lgs n. 159/2011 e che non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38 lett. m-ter del D.Lgs.n.163/2006.
Le parti convengono altresì qualora, in esito alla richiesta formulata di informazioni antimafia, successivamente alla stipula del contratto, venissero accertate cause ostative la Città Metropolitana disporrà la risoluzione del medesimo contratto ope legis (art.92 comma 3 D.Lgs n. 159/2011 cosi sostituito dal X.Xxx.n. 153/2014).----
- che sono stati acquisiti i documenti unici di regolarità contributiva INPS-INAIL dell'impresa rilasciati dall’INPS di ROMA EUR in data 04/04/2015 n. 34815936 di protocollo, dall’INPS di ROMA EUR in data 04/04/2015 n. 34815337 di protocollo,
che vengono conservati in atti.
- che con determinazione dirigenziale n. 3236 del 14/07/2015 del Direttore del Dipartimento 10 è stato approvato lo schema di contratto il cui testo seguirà;
CIO' PREMESSO
fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
1) I soprannominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.--- -----
2) La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento X Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, concede in appalto all'Impresa, che, a mezzo del Xxx Xxxxxxx Xxxxx., nella sua qualità di procuratore speciale come sopra costituito, accetta, l’esecuzione del servizio indicata nella determinazione citata in premessa; ------------
3) L'esecuzione del servizio è regolata dalle norme del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale con Rettifiche, tutte riassunte nell’avviso di rettifica n. 7, dal disciplinare di gara, che si allegano materialmente al presente contratto (All. Sub.
.C e D), dall’offerta tecnica, e dal DUVRI che, pur non essendo materialmente allegati, vengono controfirmati dai contraenti per essere conservati unitamente al contratto originale quale parte integrante dello stesso. Prima dell’inizio del servizio, il DUVRI sarà completato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante della Provincia e dell’Impresa appaltatrice. -------------------------------------------------
4) L'Impresa, a mezzo del Xxx. Xxxxxxx Xxxxx nella sua qualità di procuratore speciale come sopra costituito, si obbliga ad eseguire il servizio in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile per l’esecuzione;
5) L'importo totale del contratto, fatta salva la rinegoziazione sull’intero importo contrattuale di cui all’art 8 comma 8 lett. a) del D.L. N. 66 del 2014 relativamente al
Lotto 1, per il servizio, come indicato nella DD di impegno di spesa del Direttore del Dipartimento X n. 4522 dell’11/08/2014 è di € 30.925.804,55 (€ trentamilioninovecentoventicinquemilaottocentoquattro/55) + IVA.-----------------------
In virtù della D D di impegno di spesa predetta R.U. n. 4522 del 11/08/2014 la cifra corrispondente ad € 37.030.972,22 importo a base di gara (di cui € 807.394,99 per oneri per la sicurezza ed € 5.950.142,28 per costo della manodopera) secondo la medesima dd di impegno di spesa sopradescritta: “per il Servizio Energia ed i Servizi di Manutenzione Ordinaria a Canone il ribasso d’asta resta a disposizione per eventuali variazioni dei servizi a misura (quantitative e qualitative), del numero degli edifici e/o impianti, secondo le effettive necessità determinate dall’Amministrazione con successivi e motivati atti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente”;----
“Per le attività extracanone a norma di quanto disposto dal Punto 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l’importo contrattuale effettivo per gli interventi extra canone è al massimo pari al corrispondente importo base.A Norma di quanto previsto dal punto 4.2.2.2. del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale il fornitore deve predisporre un Piano degli Interventi e che detto Piano è annuale. A norma del medesimo punto 4.2.2.1. del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale il corrispettivo complessivo per gli interventi extra-canone non deve superare l’importo posto a base d’asta e che lo stesso non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva di autorizzare l’esecuzione degli stessi compatibilmente con la propria pianificazione e con i vincoli di bilancio derivanti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica e si procederà, pertanto, con appositi provvedimenti alla qualificazione giuridica e contabile dell’impegno contrattuale e delle relative coperture finanziarie”.
Al fine dell’applicazione dell’art. 8 comma 8 lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66
convertito nella legge n. 89 del 23/06/2014, l’importo di aggiudicazione non subisce allo stato una rinegoziazione con riduzione del 5% sugli importi contrattuali complessivi, solo in quanto il Direttore del Dipartimento X - con nota Rif. n. 2687 del 20/02/2015 ha dichiarato “di non poter, allo stato attuale, procedere alla rinegoziazione dei contratti, riservandosi di intervenire in merito una volta acquisiti in corso di esecuzione i necessari elementi di valutazione”. Ai fini dell’applicazione della predetta norma le parti dichiarano di prendere atto della necessità, per ottemperare al dispositivo legislativo di cui sopra,di procedere alla rinegoziazione con la predetta riduzione del 5% dell’importo contrattuale complessivo e si dichiarano disponibili a tanto previa istruttoria, da parte del Direttore dell’esecuzione, finalizzata ad individuare gli interventi idonei ad effettuare la suddetta riduzione del 5%, con particolare riferimento a quelli extracanone. Ad esito di tale procedura, che dovrà concludersi entro il 31/12/2015 il Direttore dell’esecuzione procederà alle comunicazioni di legge e resterà salva la facoltà di recesso senza applicazione di alcuna penale secondo quanto previsto dal citato art. 8 comma 8 lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66. In caso di mancato accordo l’impresa si impegna a terminare la stagione energetica garantendo il servizio per il periodo necessario a consentire all’Amministrazione di individuare modalità alternative per la prosecuzione del servizio secondo le procedure di legge. ----------------------------------------------
La relativa spesa è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale del Direttore del
Dipartimento X n. 4522. del 11/08/2014. da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall’Impresa;
Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art.53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è previsto in parte a misura ed in parte a corpo e, segnatamente:
• Per il Servizio Energia: a misura secondo le modalità indicate nel paragrafo
7.1. dell’allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale;---------------
• Per il servizio di Manutenzione degli Impianti Tecnologici: valore forfettario annuo che remunera la conduzione degli impianti e gli interventi di Manutenzione Ordinaria preventiva per tutti gli edifici oggetto del Servizio, secondo quanto indicato nell’art. 7 2 dell’allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• Interventi extracanone: a misura secondo quanto riportato nell’art. 7 3 dell’allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale (tecnico);------------
--
• La contabilità dei servizi e dei lavori accessori sarà effettuata ai sensi del
D.P.R. n. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari contrattuali così come disposto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, (art. 1 comma 3 disciplinare di gara);
Gli importi dei servizi a corpo sono esattamente determinati, mentre quelli dei servizi e lavori a misura sono presuntivi e potranno variare, in più o in meno, a seconda delle effettive necessità, anche per variazione del numero degli edifici e/o impianti da gestire (art. 1 comma 4 disciplinare di gara).-----------------------------------------------------
6) Relativamente ai pagamenti, viene precisato quanto segue:
a) i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere provinciale;
b) i pagamenti per l'estinzione dei titoli di spesa saranno effettuati dal Tesoriere provinciale tramite mandato con accredito diretto sul c.c. bancario intestato all'impresa i cui estremi saranno dalla stessa comunicati ai competenti uffici
provinciali.
7) L’esecuzione deve essere effettuata, secondo le disposizioni del Responsabile per l’esecuzione e con le modalità e termini specificati nell’allegato Capitolato descrittivo e prestazionale che qui si intende integralmente riportato..-------------------
Il Servizio ha durata pari a 7 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna degli Impianti (FARSELO MANDARE) (art. 2 capitolato speciale descrittivo prestazionale).-In virtù della dd n. 4522 del 11/08/2014 del Direttore del Dipartimento 10, punto 4) del deliberato, si è proceduto all’affidamento anticipato ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs163/2006.----------
Nel caso in cui nelle more della scadenza del contratto non sia stata ancora aggiudicata la nuova gara per l’affidamento del servizio l’Amministrazione si riserva il differimento del termine di scadenza ai soli fini di garantire il servizio per il tempo necessario fino alla consegna al nuovo aggiudicatario e l’impresa si impegna a garantire il servizio fino alla nuova consegna. Resta inteso che in tale periodo di differimento nel rispetto della normativa, e in attesa della determinazione del nuovo prezzo del servizio e di ogni altro aspetto correlato di cui a contratto scaduto tramite gara, tutti i corrispettivi saranno regolati ex novo con riferimento ai parametri della CONSIP per il servizio ed ogni connesso adempimento.--------------------------------------
8) Revisione dei prezzi. In virtù dell’art. 7.1.2.1 del Capitolato Speciale descrittivo la revisione dei prezzi unitari per la quota conduzione (25% del PU-vedi par. 7.1.2.) e per la quota di gestione (75% del PU- vedi par. 7.1.2) è ammessa a partire dal secondo anno e a decorrere dalla data di consegna del servizio. La revisione del prezzo è calcolata alla scadenza di ogni Trimestre di Riferimento per la quota combustibile ed annualmente (in analogia con quanto stabilito al par. 7.2.) per la
quota conduzione. Le modalità di revisione del Prezzo Unitario sono specificate dall’art. 7.1.2.1. testo rettificato del Capitolato Speciale Descrittivo che qui si intende integralmente riportato.
Il valore del canone del servizio di manutenzione può subire delle variazioni nei limiti dell’art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo, a seguito della variazione della consistenza del servizio. L’importo variato viene calcolato, a misura, considerando un valore unitario di riferimento per il Servizio, dato dal rapporto tra l’importo complessivo a forfait e le consistenze gestite, e moltiplicando lo stesso valore unitario per le nuove consistenze di riferimento del Servizio. A partire dall’inizio del secondo anno d’appalto al canone di manutenzione degli impianti tecnologici si applicherà la formula revisionata ivi indicata che qui si intende integralmente riportata.
Riguardo alla rivalutazione dei prezzi relativi al corrispettivo per interventi extracanone si rinvia al paragrafo. 7.3 dell’allegato Capitolato Speciale Descrittivo che qui si intende integralmente riportato. Tutti gli interventi rientranti nell’elenco indicato nel paragrafo 7.3. devono essere preventivati e consuntivati sulla base dei listini di riferimento per le attività in oggetto come indicato nel paragrafo 4.2.4.I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell’intervento da parte del fornitore, al netto del ribasso offerto in sede di offerta. La pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi ha vigore al netto del ribasso stabilito in sede di offerta, al fine della contabilizzazione ed eventuale liquidazione delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad interventi non ancora preventivati (paragrafo 7.3.1. commi 5 e 6 C.S.D).------------------------------
9) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; l'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Impresa è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa, in caso di violazione delle norme contrattuali, dalla responsabilità dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Città Metropolitana. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese per la fornitura di materiali.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo e nei precedenti, accertata dalla Città Metropolitana o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Città Metropolitana medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Città Metropolitana.
Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Impresa, per le rispettive competenze, con riferimento al sub-appalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 163/2006..
L’impresa, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti quote di appalto (ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 170 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.): “ parte dei servizi oggetto di gara per una quota pari al 30%; parte delle opere rientranti nella categoria OG1 per una quota pari al 30%; parte delle opere rientranti nella categoria OG11 per una quota pari al 30%; parte delle opere rientranti nella categoria OS3 per una quota pari al 30%; opere rientranti nella categoria OS4 per una quota pari al 100%; opere rientranti nella categoria OS28 per una quota pari al 100%; opere rientranti nella categoria OS30 per una quota pari al 100%”.------------------------------------------
10) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa, su richiesta del Direttore firmatario del presente contratto in occasione della consegna anticipata in via d’urgenza, costituisce una cauzione definitiva di € 7.406.194,45, a norma di legge, mediante garanzia fidejussoria n. 5330.02.27.2799652742 – SACE BT S.p.A. agenzia AON S.p.A., in data 26/08/2014.
La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici.
L'Impresa è in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati del sistema di qualità conforme alla norma europea ISO 9001:2008, rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A - Certificato n. IT232871/UK emesso il 21/12/2009, revisione del 22/09/2014 avente scadenza il 14/11/2017, e pertanto usufruisce, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, della riduzione del 50% della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista.
11) A copertura dei rischi di cui all'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Impresa ha sottoscritto con la Compagnia AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. la polizza n. XIT0000973LI rilasciata in originale in data 03/03/2015
Il dirigente sopra costituito riconosce idonei e sufficienti le somme assicurate.----
12) Il sistema di penali prevede sanzioni monetarie, trattenute sui corrispettivi dovuti relative:
- ai valori effettivi degli indicatori definiti per il controllo del servizio, di cui al paragrafo 9 dell’allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale secondo quanto riportato al successivo paragrafo 10.1;-----------------------------
- ad eventuali singole inadempienze rilevate, secondo quanto descritto al successivo paragrafo 9.2 del medesimo capitolato.----------------------------------
Le medesime penali verranno applicate secondo le formule indicate dai paragrafi. 9,
9.1 e 9.2 del capitolato speciale descrittivo prestazionale che qui si intendono integralmente riportate.
12-bis) Come previsto dalla dd n.4522 del 11/08/2014 punto n.6. del Direttore del Dipartimento X Il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale qualora dovesse emergere da CONSIP un parametro migliorativo ed il contraente non acconsenta ad una modifica.
La risoluzione comporta in ogni caso l’escussione della cauzione.
In tale caso, la Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di rivolgersi ad altro fornitore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Impresa.------------------
13) Qualora nel xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, la Città Metropolitana può fissare un termine perentorio entro il quale l'Impresa deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana.
La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Impresa.
La risoluzione comporta in ogni caso l’escussione della cauzione.
In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro fornitore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Impresa.-------------------------------------
14) L’appaltatore COFELY ITALIA S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.---------
- L’appaltatore COFELY ITALIA S.p.A. si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Città Metropolitana di Roma copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio e si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.----
- Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.i.
15) Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.
16) Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di pubblici appalti ed, in particolare, al D.Lgs. n.163/06, al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, e alle disposizioni del Codice Civile.
17) Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d’appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest’ultimo.----------------------------------
18) Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l’impresa elegge il domicilio presso la propria sede in Roma, Via Ostiense n. 333 c.a.p. 00146.
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Roma.
19) La Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa l’impresa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
20) Ai fini della registrazione fiscale l'appaltatore, chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell’art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.
21) Ai fini della registrazione fiscale l'appaltatore, che si dichiara obbligato al
versamento I.V.A., chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza, con firma digitale.
IL DIRIGENTE: firmato digitalmente da Xxxxxxx Xxxxxxxx L'IMPRESA: firmato digitalmente da Xxxxxxx Xxxxx
IL SEGRETARIO: firmato digitalmente da Xxxxxxx Xxxxxxx
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. l’impresa dichiara espressamente di approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del contratto:
5) (procedimento di rinegoziazione ex art 8 comma 8 lett. a del DL N. 66/2014 convertito con legge n.89 del 2014.)
7) (proroga di scadenza e garanzia del servizio ai prezzi CONSIP).----------------------
12-bis) (recesso unilaterale).
14) (Tracciabilità);
15) (Divieto di cessione);
L'IMPRESA: firmata digitalmente da Xxxxxxx Xxxxx