CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO ASSISTITO DALLA GARANZIA REGIONALE REGIONE LOMBARDIA CONDIZIONI GENERALI
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO ASSISTITO DALLA GARANZIA REGIONALE REGIONE LOMBARDIA CONDIZIONI GENERALI
Sviluppo Artigiano Società Consortile Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi, (d’ora in avanti Confidi), con sede in 00000 Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxx xxxxx Xxxx, 0/X
Tra
Sviluppo Artigiano, in persona del signor Xxxxx Xx Xxxx nato a Cividale del Friuli (UD) il 20/10/1972 autorizzato a quanto infra dal Consiglio di Amministrazione che gli ha conferito il mandato di sottoscrivere il presente contratto, domiciliato per la carica presso la sede di Sviluppo Artigiano
(Sviluppo Artigiano/Confidi)
e
l’Impresa con sede legale a
prov. in PI CF
rappresentata dai soggetti firmatari:
Nome Cognome nato a il
CF in qualità di
Nome Cognome nato a il
CF in qualità di
Nome Cognome nato a il
CF in qualità di
Nome Cognome nato a il
CF in qualità di
(Il Cliente)
PREMESSO CHE
▪ Sviluppo Artigiano è un Intermediario Finanziario iscritto all’Albo ex art.106 T.U.B., che ha come scopo l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche e integrazioni; l’oggetto sociale del Confidi è quello di agevolare l’accesso al credito dei propri soci (clienti) mediante la concessione di garanzie; è soggetto autorizzato altresì a concedere alle imprese socie altre forme di finanziamento ai sensi dell’art. 106 del Tub;
▪ il Cliente ha preso visione del Foglio Informativo vigente;
▪ le norme e le condizioni che regolano il presente rapporto di finanziamento sono contenute, oltre che nel presente contratto, nell’unito documento di sintesi, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, oltre che del piano di ammortamento che il Cliente dichiara di conoscere e di approvare espressamente e senza riserve;
▪ il presente rapporto di mutuo si inserisce nell’ambito degli interventi pubblici di cui al “Fondo Confidiamo Energia, misura prevista per sostenere le PMI lombarde particolarmente penalizzate dall’incremento dei costi energetici” da attuarsi mediante la concessione di finanziamenti (della durata massima di 60 mesi) a medio termine assistiti dalla garanzia Regionale ovvero con una garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento di importo minimo di
€5.000,00 e massimo di €20.000,00 ed un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento la cui erogazione è subordinata alla restituzione da parte della PMI beneficiaria del 90% della quota capitale del finanziamento ricevuto;
▪ il finanziamento è concesso da Sviluppo Artigiano alle condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto di stato;
▪ a supporto alle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all’innalzamento dei costi dell’energia, come definiti e disciplinati dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 7156 dell’17.10.2022, il finanziamento verrà erogato da Sviluppo Artigiano e garantito dalla Regione Lombardia come previsto dalla deliberazione sopra indicata.
TUTTO CIO’ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 – PREMESSE E OGGETTO DEL CONTRATTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto unitamente agli allegati.
Al Cliente viene concesso da parte di Sviluppo Artigiano un finanziamento di euro ,00 ( /00) ed il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza l'erogazione dell’importo del finanziamento richiesto mediante bonifico SCT sul conto corrente indicato dal mutuatario.
La contabile di bonifico costituisce attestazione di avvenuta erogazione del finanziamento.
Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO
Il contratto produce i suoi effetti a seguito dell’erogazione da parte del Confidi dell’importo deliberato, al netto delle spese e delle altre somme dovute dal Cliente a favore del Confidi, così come indicato nel Foglio Informativo Analitico.
Il Cliente prende atto che il Confidi inoltra la richiesta di garanzia alla Regione Lombardia ed è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente Sviluppo Artigiano da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo pubblico.
Il Cliente si obbliga a trasmettere a Sviluppo Artigiano durante tutta la durata del finanziamento la documentazione probatoria richiesta dalle vigenti Disposizioni Operative ai fini dell’agevolazione e dalle previsioni di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/7156 di cui alla seduta dell’17/10/2022 che il Cliente dichiara di aver letto e di ben conoscere.
Il Cliente si obbliga altresì a curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all’iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell’impresa, e a renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell’attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell’ultima rata del finanziamento ovvero dall’estinzione anticipata dello stesso. Il Cliente dichiara che esistono tutti i requisiti di legge per la concessione del Finanziamento e si obbliga a non mutare la destinazione del programma finanziato per la durata del Finanziamento.
Art. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE
Il presente contratto evidenzia il tasso di interesse applicato e le voci di costo che dovranno essere corrisposte al Confidi.
Il Confidi, valutata la presenza del merito creditizio, la concedibilità del finanziamento, nonché la conformità della domanda con i criteri di ammissibilità indicati dalla normativa Regionale di riferimento sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dall’azienda richiedente, acquisisce le informative e le dichiarazioni del Cliente necessarie per la erogazione del finanziamento e dell’Aiuto e delibera la erogazione del finanziamento alle condizioni pattuite, subordinando la stessa alla delibera favorevole del Gestore – Ente Regionale.
Il Cliente accetta, insindacabilmente, la classe di rating/scoring assegnata dal Confidi ed è a conoscenza che le condizioni economiche applicate dal Confidi al finanziamento variano in base alla classe di rischio assegnata.
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:
E’ previsto un contributo per l’apertura e la valutazione della pratica in misura fissa; recuperato una tantum al momento dell’erogazione secondo lo specchietto:
Diritti di Segreteria | € 142,00 |
Spese Istruttoria | € 142,00 |
Imposta di bollo | € 16,00 |
XXXXX D’INTERESSE:
Sulla quota di mutuo erogata, il Cliente si obbliga, per l’intera durata dell’operazione, a corrispondere a Sviluppo Artigiano l’interesse in ragione del tasso fisso convenzionato.
Sulla base dell’operazione richiesta il tasso fisso TAN è pari a , per un TAEG complessivo di
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG):
Nel documento di sintesi allegato 1. al presente contratto è riportato il Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale (TAEG), calcolato come previsto dalla normativa sul credito ai consumatori di cui al capo II del Tit. VI del Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni di attuazione, in ragione del tasso di interesse e degli altri oneri e condizioni a carico del Cliente. Il TAEG potrà subire modificazioni a seguito delle variazioni del tasso di interesse, laddove previste e/o consentite ai sensi del presente articolo e del successivo art. 6 della presente sezione, delle spese e degli altri oneri riportati nel documento di sintesi. Non risultano compresi nel TAEG il compenso eventualmente previsto per l’esercizio della facoltà di pagamento anticipato, gli
interessi di mora, nonché eventuali penali che il Cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal presente contratto.
ONERI PER ALTRE OPERAZIONI:
Nel caso in cui il Cliente richieda, successivamente al perfezionamento del rapporto, variazioni di qualsiasi tipo (moratorie, ristrutturazioni, ripianificazioni, trasferimenti, sospensioni, allungamenti, ecc.) verranno applicate spese e/o commissioni a seconda del tipo di operazione richiesta come previsto da Foglio Informativo.
Art. 4 - DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE E POTERI DI RAPPRESENTANZA
Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con Sviluppo Artigiano sono depositate presso la sede centrale del Consorzio.
Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con Sviluppo Artigiano, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica o firma digitale).
Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con Sviluppo Artigiano precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. Sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Sviluppo Artigiano sino a quando non ne abbia avuto notizia legalmente certa ovvero direttamente provenienti dal Cliente.
Art. 5 - IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
All'atto della costituzione dei singoli rapporti, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, il Cliente è tenuto a fornire a Sviluppo Artigiano i propri dati identificativi e ogni altra informazione, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo.
Al fine di tutelare il proprio Cliente, Sviluppo Artigiano valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizione di pagamento, ecc.).
Il Cliente dichiara di assumersi ogni responsabilità civile penale ed amministrativa della correttezza e veridicità delle informazioni e dei dati forniti al Confidi.
Art. 6 – CONDIZIONI CONTRATTUALI
6.1 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione espressa del contratto
Xxxxx restando il disposto di cui all’art. 1819 c.c., il Confidi ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui il Cliente non provveda al puntuale e integrale pagamento anche di una sola rata. La risoluzione si verifica di diritto quando il Confidi dichiara al Cliente che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 1456 c.c.
Il Confidi può altresì esigere l’importo delle rate non scadute nelle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. e in particolare, a titolo esemplificativo, quando il Cliente o gli eventuali garanti subissero protesti, sequestri penali o conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere con il Confidi o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali.
Nei casi di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Confidi ha diritto di pretendere l'immediata restituzione dell’intero capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti del Cliente che degli eventuali garanti. L’importo complessivamente dovuto alla data di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e sino al momento dell’effettivo pagamento, interessi di mora nella misura indicata nel documento di sintesi. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento.
6.2 Modalità di rimborso del finanziamento
Il rimborso del finanziamento è effettuato secondo il termine e le modalità indicati così come convenuti nel presente articolo, nel documento di sintesi e secondo l’allegato piano di ammortamento, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il pagamento delle singole rate avviene con addebito tramite SDD delle rate e di ogni altro importo a qualsiasi titolo dovuto ai sensi del presente contratto sul conto corrente indicato dal Cliente (IBAN), nel quale il Cliente si obbliga a costituire i fondi necessari.
Se è pattuito un periodo di preammortamento, in esso il Cliente paga i soli interessi con le modalità concordate e, comunque, non oltre la scadenza della prima rata di ammortamento.
6.3 Natura del Finanziamento agevolato
L’agevolazione ai beneficiari finali è costituita da un contributo a fondo perduto concesso da Regione Lombardia determinato in misura pari al 10% del valore del finanziamento garantito con un massimo €2.000 di capitale. L’erogazione del contributo è subordinata alla restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento concesso ed erogato a copertura dell’ultimo10% della quota capitale residua. Ad avvenuta restituzione del 90% del capitale il Confidi richiederà alla Regione l’escussione del 10% del finanziamento erogato a titolo di Contributo a Fondo Perduto.
6.4 Pagamento di terzi
Fatta salva la surrogazione prevista dagli artt. 1202 c.c. e 120 quater del Testo Unico Bancario, laddove applicabile, il Confidi può rifiutare eventuali pagamenti offerti da terzi quando da ciò derivi la loro surrogazione parziale nel credito del Confidi stesso o nelle garanzie che l’assistono, nonché quando il pagamento appaia passibile di revoca.
6.5 Facoltà di rimborso anticipato
Il Cliente può richiedere, in qualsiasi momento, di procedere con l’estinzione anticipata del prestito. Il Cliente potrà quindi procedere con la corresponsione al Confidi dell’intero capitale residuo, nonché degli interessi e degli oneri maturati fino al momento del recesso, oltre al compenso per l’estinzione anticipata indicato nel documento di sintesi.
Il compenso per l’estinzione anticipata non è dovuto qualora si verifichi una delle fattispecie previste dagli articoli 120 ter
e 120 quater del Testo Unico Bancario.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Confidi non rimborsa neanche parzialmente le spese e i diritti corrisposti all’atto dell’erogazione del finanziamento stesso ed ogni altra spesa dovuta.
6.6 Interessi di mora
Sulle somme complessivamente dovute e non pagate alle relative scadenze, nonché in caso di risoluzione del contratto per inadempimento o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente deve corrispondere al Confidi, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui egli espressamente rinuncia, gli interessi al tasso convenzionale maggiorato del 3% quale interesse di mora, come indicato nel documento di sintesi, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza, fino a quello dell’effettivo pagamento e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura.
Sugli interessi di mora non viene effettuata la capitalizzazione periodica.
6.7 – Garanzie
A fronte del presente mutuo vengono rilasciate le seguenti garanzie:
Descrizione | Intestazione garante | Codice fiscale garante | |
6.8 Modifiche del Contratto
Le richieste di variazione del contratto (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: moratorie, ristrutturazioni, ripianificazioni, sospensioni, allungamenti, ecc.) che perverranno al Confidi dal Cliente stesso o per il tramite di soggetti autorizzati, verranno esaminate dal Confidi che invierà apposita comunicazione di avvenuta variazione, ovvero rifiuto, e delle nuove condizioni applicate oltre che degli “oneri per altre operazioni”.
Il Cliente accorda specificamente a Sviluppo Artigiano la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 del Testo Unico Bancario, in presenza di un giustificato motivo (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, ecc.).
Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente, entro la data di efficacia della variazione contenuta nella “proposta di modifica unilaterale del contratto” , che sarà comunicata da Sviluppo Artigiano con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso, avrà comunque diritto di recedere,
senza spese, dal presente contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso entro il predetto termine, le modifiche si intendono approvate.
6.9 Modifica dello "status" del Cliente
Il Cliente si obbliga a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica intervenuta nell’impresa (es: Ragione Sociale, sede, forma giuridica, domicilio, rappresentante legale ecc.) ed ogni modifica rilevante per la pubblica agevolazione.
6.10 Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti
Tutte le obbligazioni del Cliente verso Sviluppo Artigiano, si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.
Qualora sussistano più rapporti di debito verso Sviluppo Artigiano, il Cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, c.c. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, Sviluppo Artigiano può imputare – in deroga all’art. 1193, comma 2, c.c. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi garanti, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone prontamente comunicazione a quest’ultimo.
Art. 7 – CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO
Resta ferma la facoltà del Confidi di effettuare, in qualsiasi momento la cessione a terzi del proprio credito e del contratto ai sensi di legge e secondo le Disposizioni della Deliberazione n. XI/5375 dell’11.10.2021.
Il Cliente potrà sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Confidi, inclusa la compensazione, anche in deroga all’art. 1248 c.c.
Il Confidi si impegna a notificare al Cliente la cessione attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato secondo l’opzione esercitata dal Cliente per le comunicazioni; la cessione produce gli effetti di cui agli artt. 1264, 1265 e 1407 c.c.. La comunicazione della cessione non è necessaria se il Confidi, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cliente.
Art. 8 – DIRITTO DI RITENZIONE
A seguito del mancato rimborso degli importi dovuti dal Cliente, il Confidi ha diritto di compensare il credito vantato, ancorché liquido ed esigibile, con le cauzioni e qualsiasi altra somma dal Cliente versata e detenuta dal Confidi in relazione al rapporto instaurato, senza obbligo di preavviso o formalità.
Art. 9 – COMUNICAZIONI E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
9.1 Il Confidi fornisce al Cliente e/o ai Garanti:
• comunicazione annuale contenente un rendiconto relativo allo svolgimento del rapporto nel caso di operazioni con durata superiori a 18 mesi;
• comunicazioni riguardanti l'art. 6.8.
Il Confidi su richiesta del Cliente è tenuto a comunicare gli elementi essenziali di eventuali variazioni del rapporto contrattuale. L’invio al Cliente delle comunicazioni sopra indicate sarà effettuato, con pieno effetto nelle modalità indicate al momento della sottoscrizione del presente contratto in forma cartacea ovvero elettronica, presso la sede legale e gli indirizzi di riferimento indicati nel presente contratto o sue variazioni. In mancanza di opposizione scritta, le comunicazioni alla Clientela si intendono approvate trascorsi 60 gg dal ricevimento.
9.2. Invio della corrispondenza a Sviluppo Artigiano
Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti a Sviluppo Artigiano, debbono essere inviati alla sede centrale del Consorzio fermo restando l’obbligo del Cliente di verificare eventuali errori derivanti da disguidi o ritardi nella trasmissione.
Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini che dovranno essere per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti a Sviluppo Artigiano – ivi compresi eventuali titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in riferimento al regime degli ordini impartiti a Sviluppo Artigiano ed alla modalità di inoltro della corrispondenza prescelta. Si indica all’uopo la pec xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx:
È onere del Cliente informare per iscritto Sviluppo Artigiano di eventuali variazioni del recapito indicato per la ricezione delle comunicazioni all’indirizzo prescelto ai sensi dei commi precedenti inviando apposita richiesta di variazione sottoscritta.
Art. 9.3. Modalità di comunicazione tra le parti
Le comunicazioni di cui agli artt. 3, 6.7, 6.8, 7, 9.1, 9.2, 10, 12 e del presente art. 9.3 sono effettuate mediante:
a) Raccomandata A/R;
b) Posta elettronica certificata (se disponibile a tutte le parti interessate);
c) Brevi manu con attestazione di ricevimento.
Art. 10 – RICHIESTE AL CONFIDI
Il Cliente ha il diritto di richiedere al Confidi e ottenere, a proprie spese come espressamente citato nel Foglio Informativo, entro 90 giorni e anche dopo la chiusura del rapporto, informazioni sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.
Art. 11 – PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto si considererà perfezionato al momento della sottoscrizione e cessa al momento della avvenuta estinzione del debito per capitale, interessi e spese salvi i casi di risoluzione od inefficacia e secondo quanto previsto dall’art. 6.1.
Art. 12 – PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE
Sviluppo Artigiano nei rapporti con il Cliente è tenuto ad osservare criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 c.c. nonché alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 3856 e successive integrazioni e modificazioni (TUB) e relative disposizioni attuative).
Il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio Reclami del Confidi, per mezzo lettera A/R a:
Sviluppo Artigiano - Xxx Xxxxx Xxxx, 0/X - 00000 Xxxxxxx-Xxxxxxxx o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica:
xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
L’Ufficio Reclami deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.
Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o ancora al Confidi stesso.
In ogni caso, il Socio prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena la improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all’art.5, comma 1 e 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche, mediante domanda di mediazione presso gli Organismi di Mediazione territorialmente competenti ovvero presso la Camera di Commercio di Venezia.
Art. 13 – ELEZIONE DOMICILIO
Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue: Sviluppo Artigiano - Xxx Xxxxx Xxxx, 0/X - 00000 Xxxxxxx-Xxxxxxxx
Il Cliente e/o i Garanti presso la sede legale dell’impresa come indicato nel presente contratto (o successive variazioni ai sensi dell’art 9.1) ovvero agli indirizzi indicati dai garanti nel contratto di garanzia o comunicati successivamente.
Art. 14– LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Cliente e il Confidi, in relazione al presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Art. 15 - REGIME FISCALE E SPESE
Il presente contratto, qualora abbia una durata superiore a 18 mesi, ai sensi dell’articolo 17 del DPR 29/9/1973, n. 601, è sottoposto al regime fiscale che le parti hanno pattuito e indicato nel documento di sintesi, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto di finanziamento. L’importo dovuto, secondo quanto ivi indicato, a titolo di imposte e tasse, è a carico del Cliente.
Il Cliente dichiara che il finanziamento di cui al presente contratto NON è destinato all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione di un immobile a uso abitativo e relative pertinenze.
Il Cliente si assume ogni responsabilità di quanto sopra dichiarato, manlevando e obbligandosi a rimborsare il Confidi per eventuali differenze d’imposta, sanzioni ed interessi richiesti dall’Amministrazione finanziaria in caso di dichiarazione mendace, autorizzando sin d’ora il Confidi medesimo ad addebitare tali somme sul proprio conto corrente.
Art. 16 – TABELLE DI AMMORTAMENTO
Il Cliente ha il diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta, una tabella di ammortamento, corrispondendo al Confidi, se previsto nel documento di sintesi, gli eventuali costi previsti nel Foglio Informativo
Per Sviluppo Artigiano, Venezia
Il Direttore Generale
Per il Cliente luogo e data
Il Sig. in qualità di
Il Sig. in qualità di
Il Sig. in qualità di
Il Sig. in qualità di
Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del c.c. le seguenti clausole contrattuali: art. 1) Premesse ed oggetto del contratto; art. 2) Caratteristiche del rapporto; art. 3) Condizioni Economiche; art. 5) Identificazione della Clientela; art. 6) Condizioni contrattuali; art. 7) Cessione del credito e del contratto; art. 8) Diritto di ritenzione; art. 9) Comunicazioni e modalità di comunicazione; art. 11) Perfezionamento del contratto; art.
12) Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e mezzi di tutela stragiudiziale, art. 14) Legge applicabile e Foro Competente.
Per il Cliente luogo e data
Il Sig. in qualità di
Il Sig. in qualità di
Il Sig. in qualità di
Il Sig. in qualità di
Il Cliente dichiara che gli è stata consegnata copia del presente contratto comprensiva delle condizioni economiche, dei piani di ammortamento, dei documenti di sintesi, del modulo sugli obblighi di conservazione della documentazione.
Per il Cliente luogo e data
Il Sig. in qualità di
Il Sig. in qualità di
Il Sig. in qualità di
Il Sig. in qualità di